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Aggiornamento DEMOGRAFICI
Circolare 17 luglio 2014
Il cognome dello straniero
nel decreto di cittadinanza
Riferimenti:
artt. 1 e 2 della convenzione di Monaco 5.9.1980 (Convenzione sulla legge da applicare ai
cognomi e nomi)
art. 24 della legge 218/95 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
Circolare Ministero Interno – libertà civili e immigrazione – n. K.8/2/99 del 24.02.1999
art. 34 del Dpr 396/2000
sentenza Corte di Giustizia Europea n. C-353/06 del 14.10.2008
Circolare Ministero Interno – libertà civili e immigrazione - n. K.60 del 12.6.2008
sentenza Corte di Cassazione n. 17462 del 17.7.2013
Circolare Ministero Interno – libertà civili e immigrazione - n. 14424 del 23.12.2013
Con l’acquisto della cittadinanza italiana lo straniero si vedeva nel maggior numero dei
casi mutare il proprio cognome in adeguamento alla legge italiana, indipendentemente od
addirittura contro la sua volontà.
Per poter tornare a possedere il cognome originario, ormai diventato ormai segno
distintivo della propria personalità, l’interessato doveva procedere al cambio di cognome
(artt. 84 e segg. del Dpr 396/2000).
Con la Circolare n. 14424/13 il Ministero dell’Interno ha fornito un nuovo indirizzo circa
le generalità dello straniero che acquista la cittadinanza italiana con decreto (Presidenziale
o Prefettizio).
Facciamo un breve escursus della normativa che nel tempo ha interessato tale questione.
L’articolo 1 della Convenzione di Monaco del 1980 prevede che:
“1. I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è
cittadino. A questo solo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono
valutate secondo la legge di detto Stato. 2. In caso di cambiamento di nazionalità, viene
applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità.”
L’articolo 24 della legge 218/95 rafforza tale ipotesi, prevedendo che in materia di diritti
della personalità (tra i quali rientra anche il cognome) si debba applicare la legge dello
stato appartenenza.
La circolare del Ministero dell’Interno n. K.8/2/99 del 24.02.1999 ha confermato tale
impostazione, prevedendo l’adozione di un nuovo schema di decreto.
Nella sua premessa il decreto doveva riportare le generalità dello straniero secondo le
previsioni della legge del suo stato di appartenenza. Nel caso esse fossero difformi a
quanto previsto dalle norme italiane, nel dispositivo del decreto venivano invece indicate
le nuove generalità con cui doveva essere individuato lo straniero neo cittadino italiano.
L’ufficiale di stato civile, dopo aver ricevuto il giuramento dallo straniero, ne doveva
trascrivere l’atto di nascita, annotandovi l’acquisto della cittadinanza ed il cognome
spettante allo stesso secondo le leggi italiane, cioè quello del padre.
Con tale procedura il neo cittadino, involontariamente, si trovava ad avere un cognome
diverso da quello con cui era stato sempre identificato: se voleva tornare al suo cognome
originale, doveva obbligatoriamente procedere con l’istanza di cambio cognome, come
previsto dagli articoli 84 e segg. del Dpr 396/2000 (Nuovo ordinamento di stato civile).
Oltre a diverse sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea, su tale problematico
aspetto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, che con propria sentenza n. 17462
del 17.7.2013, che ha previsto che l’articolo 1 della Convenzione di Monaco non può essere
applicata quando lo straniero, acquistando la cittadinanza italiana, mantenga anche quella
di origine.
Gli articoli 18, 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea prevedono il
divieto di discriminazione effettuata in base alla nazionalità, e il diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Il parere del Consiglio di Stato n. 850 del 22.2.2013 prevede che il citato articolo 1 della
Convenzione di Monaco non è applicabile perché contrasta con i principi contenuti nel
succitato Trattato.
Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 14424 del 23.12.2013 ha cambiato orientamento
circa l’indicazione del cognome del cittadino straniero che diventa italiano, proprio
prendendo atto del contenuto del parere del Consiglio di Stato citato.
Detta circolare prevede due aspetti importanti per eliminare le problematiche relative al
mutamento del cognome dello straniero che diventa italiano.
Il primo riguarda la possibilità per l’interessato di indicare nella domanda di concessione
(o conferimento) della cittadinanza italiana le generalità (nome e cognome) come desunte
dall’atto di nascita, con cui vuole essere identificato una volta divenuto italiano.
Il secondo aspetto riguarda il caso in cui le generalità dello straniero presentino segni
diacritici propri dell’alfabeto di origine: ebbene, la circolare prevede che “nella stesura dei
provvedimenti in questione, gli Uffici competenti dovranno uniformarsi alle disposizioni
impartite in materia con decreto del Ministro per la P.A. e l'Innovazione in data 2 febbraio
2009.”
In ultima analisi, i decreti di cittadinanza, contrariamente a quanto avvenuto in
precedenza, riporteranno le generalità dell’interessato riferite a quelle di nascita, che
saranno le stesse sia nel preambolo che nel dispositivo.
Certamente il ricorso alla procedura di cambio del cognome non sarà risolto
definitivamente, perché alcuni casi rimarranno ancora: si pensi alle donne straniere che,
dopo il matrimonio, assumono il cognome del marito.
Con tale cognome sono identificate in Italia, ma se lo stesso non risulta riportato nell’atto
di nascita straniero, queste persone, una volta italiane, si ritroveranno con il cognome
paterno, come indicato nell’atto di nascita e, quindi, per tornare al cognome del marito,
con il quale sono state sempre identificate, dovranno forzatamente ricorrere al cambio del
cognome.
Un altro caso che la circolare 14424 non risolve è quello in cui lo straniero ha nell’atto di
nascita il “patronimico”. Per eliminarlo, una volta divenuto italiano, deve rivolgersi alla
Prefettura; in alternativa, può avvalersi di quanto indicato nella circolare, cioè al momento
di indicare le generalità con le quali vuole essere identificato, non deve indicare affatto il
patronimico.
In questa fase l’ufficiale di stato civile deve solo attenersi a quanto indicato nel decreto, e,
quindi, ricevere il giuramento, trascrivere il decreto e, successivamente, l’atto di nascita
della parte interessata, con la speranza che le indicazioni riportate nella circolare sia utili a
semplificare la vita sia dei cittadini stranieri che di tutti gli uffici interessati alla questione.
Rimane però un problema per l’ufficiale di stato civile, ed è quello delle generalità dello
straniero nella iscrizione anagrafica, nel senso che lo straniero è iscritto in anagrafe con un
certo cognome, e tale cognome non compare affatto nel decreto concessorio: come può
ricevere il giuramento dal momento che lo straniero ha generalità diverse in anagrafe?
In questo caso l’ufficiale di stato civile, attraverso l’esame di tutti i documenti in suo
possesso (e da quelli in anagrafe) si deve accertare che le due diverse generalità (quelle
risultanti in anagrafe e quelle che compaiono nel decreto) si riferiscono alla stessa persona.
Riceve pertanto il giuramento, trascrive il decreto e, successivamente, l’atto di nascita del
neo cittadino.
Se le generalità indicate nel decreto sono diverse da quelle risultanti in anagrafe,
ovviamente il neo cittadino deve assumere quelle indicate nel decreto.
Rimane facoltà dell’interessato procedere poi con il cambio di cognome per tornare a
quello originario.
Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga
reinviata, potete richiederla a: [email protected] oppure via fax allo 02/87366244.
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