SOLUZIONE srl Servizi per gli enti locali www.entionline.it Aggiornamento DEMOGRAFICI Circolare 17 luglio 2014 Il cognome dello straniero nel decreto di cittadinanza Riferimenti: artt. 1 e 2 della convenzione di Monaco 5.9.1980 (Convenzione sulla legge da applicare ai cognomi e nomi) art. 24 della legge 218/95 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) Circolare Ministero Interno – libertà civili e immigrazione – n. K.8/2/99 del 24.02.1999 art. 34 del Dpr 396/2000 sentenza Corte di Giustizia Europea n. C-353/06 del 14.10.2008 Circolare Ministero Interno – libertà civili e immigrazione - n. K.60 del 12.6.2008 sentenza Corte di Cassazione n. 17462 del 17.7.2013 Circolare Ministero Interno – libertà civili e immigrazione - n. 14424 del 23.12.2013 Con l’acquisto della cittadinanza italiana lo straniero si vedeva nel maggior numero dei casi mutare il proprio cognome in adeguamento alla legge italiana, indipendentemente od addirittura contro la sua volontà. Per poter tornare a possedere il cognome originario, ormai diventato ormai segno distintivo della propria personalità, l’interessato doveva procedere al cambio di cognome (artt. 84 e segg. del Dpr 396/2000). Con la Circolare n. 14424/13 il Ministero dell’Interno ha fornito un nuovo indirizzo circa le generalità dello straniero che acquista la cittadinanza italiana con decreto (Presidenziale o Prefettizio). Facciamo un breve escursus della normativa che nel tempo ha interessato tale questione. L’articolo 1 della Convenzione di Monaco del 1980 prevede che: “1. I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. 2. In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità.” L’articolo 24 della legge 218/95 rafforza tale ipotesi, prevedendo che in materia di diritti della personalità (tra i quali rientra anche il cognome) si debba applicare la legge dello stato appartenenza. La circolare del Ministero dell’Interno n. K.8/2/99 del 24.02.1999 ha confermato tale impostazione, prevedendo l’adozione di un nuovo schema di decreto. Nella sua premessa il decreto doveva riportare le generalità dello straniero secondo le previsioni della legge del suo stato di appartenenza. Nel caso esse fossero difformi a quanto previsto dalle norme italiane, nel dispositivo del decreto venivano invece indicate le nuove generalità con cui doveva essere individuato lo straniero neo cittadino italiano. L’ufficiale di stato civile, dopo aver ricevuto il giuramento dallo straniero, ne doveva trascrivere l’atto di nascita, annotandovi l’acquisto della cittadinanza ed il cognome spettante allo stesso secondo le leggi italiane, cioè quello del padre. Con tale procedura il neo cittadino, involontariamente, si trovava ad avere un cognome diverso da quello con cui era stato sempre identificato: se voleva tornare al suo cognome originale, doveva obbligatoriamente procedere con l’istanza di cambio cognome, come previsto dagli articoli 84 e segg. del Dpr 396/2000 (Nuovo ordinamento di stato civile). Oltre a diverse sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea, su tale problematico aspetto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, che con propria sentenza n. 17462 del 17.7.2013, che ha previsto che l’articolo 1 della Convenzione di Monaco non può essere applicata quando lo straniero, acquistando la cittadinanza italiana, mantenga anche quella di origine. Gli articoli 18, 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea prevedono il divieto di discriminazione effettuata in base alla nazionalità, e il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il parere del Consiglio di Stato n. 850 del 22.2.2013 prevede che il citato articolo 1 della Convenzione di Monaco non è applicabile perché contrasta con i principi contenuti nel succitato Trattato. Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 14424 del 23.12.2013 ha cambiato orientamento circa l’indicazione del cognome del cittadino straniero che diventa italiano, proprio prendendo atto del contenuto del parere del Consiglio di Stato citato. Detta circolare prevede due aspetti importanti per eliminare le problematiche relative al mutamento del cognome dello straniero che diventa italiano. Il primo riguarda la possibilità per l’interessato di indicare nella domanda di concessione (o conferimento) della cittadinanza italiana le generalità (nome e cognome) come desunte dall’atto di nascita, con cui vuole essere identificato una volta divenuto italiano. Il secondo aspetto riguarda il caso in cui le generalità dello straniero presentino segni diacritici propri dell’alfabeto di origine: ebbene, la circolare prevede che “nella stesura dei provvedimenti in questione, gli Uffici competenti dovranno uniformarsi alle disposizioni impartite in materia con decreto del Ministro per la P.A. e l'Innovazione in data 2 febbraio 2009.” In ultima analisi, i decreti di cittadinanza, contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, riporteranno le generalità dell’interessato riferite a quelle di nascita, che saranno le stesse sia nel preambolo che nel dispositivo. Certamente il ricorso alla procedura di cambio del cognome non sarà risolto definitivamente, perché alcuni casi rimarranno ancora: si pensi alle donne straniere che, dopo il matrimonio, assumono il cognome del marito. Con tale cognome sono identificate in Italia, ma se lo stesso non risulta riportato nell’atto di nascita straniero, queste persone, una volta italiane, si ritroveranno con il cognome paterno, come indicato nell’atto di nascita e, quindi, per tornare al cognome del marito, con il quale sono state sempre identificate, dovranno forzatamente ricorrere al cambio del cognome. Un altro caso che la circolare 14424 non risolve è quello in cui lo straniero ha nell’atto di nascita il “patronimico”. Per eliminarlo, una volta divenuto italiano, deve rivolgersi alla Prefettura; in alternativa, può avvalersi di quanto indicato nella circolare, cioè al momento di indicare le generalità con le quali vuole essere identificato, non deve indicare affatto il patronimico. In questa fase l’ufficiale di stato civile deve solo attenersi a quanto indicato nel decreto, e, quindi, ricevere il giuramento, trascrivere il decreto e, successivamente, l’atto di nascita della parte interessata, con la speranza che le indicazioni riportate nella circolare sia utili a semplificare la vita sia dei cittadini stranieri che di tutti gli uffici interessati alla questione. Rimane però un problema per l’ufficiale di stato civile, ed è quello delle generalità dello straniero nella iscrizione anagrafica, nel senso che lo straniero è iscritto in anagrafe con un certo cognome, e tale cognome non compare affatto nel decreto concessorio: come può ricevere il giuramento dal momento che lo straniero ha generalità diverse in anagrafe? In questo caso l’ufficiale di stato civile, attraverso l’esame di tutti i documenti in suo possesso (e da quelli in anagrafe) si deve accertare che le due diverse generalità (quelle risultanti in anagrafe e quelle che compaiono nel decreto) si riferiscono alla stessa persona. Riceve pertanto il giuramento, trascrive il decreto e, successivamente, l’atto di nascita del neo cittadino. Se le generalità indicate nel decreto sono diverse da quelle risultanti in anagrafe, ovviamente il neo cittadino deve assumere quelle indicate nel decreto. Rimane facoltà dell’interessato procedere poi con il cambio di cognome per tornare a quello originario. Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: [email protected] oppure via fax allo 02/87366244. 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