Circolare n. 129: Esami di Stato 2013-2014

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ENRICO FERMI ”
Istituto Tecnico Commerciale, Geometri, Agrario
Piazza delle Medaglie d’Oro – 07014 Ozieri (SS) Cod. fiscale 81000270900 – Cod. Min.
SSIS01600P www.itozieri.net - Tel. 079787922 - Fax 079783303
Istituto Tecnico Commerciale Via Gronchi 07020 Buddusò (OT)
Istituto Tecnico Commerciale, I. P. Agr. e Ambiente "F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro 07011
Bono (SS)
[email protected] [email protected]
Ai sig.ri Docenti responsabili delle sezioni associate
e dell’indirizzo serale, prof.ri Mellino,
Pittalis e Uda;
Ai sig.ri Coordinatori
dei Consigli di Classe
delle 5e di tutti gli indirizzi di studio;
Ai Sig.ri Docenti delle stesse classi;
Alle alunne e agli alunni delle classi richiamate più sopra,
All’Ufficio Didattica;
Alla Sig.ra Direttrice SGA
sedi di Ozieri, Bono e Buddusò
Al sito web d’Istituto
Ozieri, 17, marzo 2014,
circ.n° 129
oggetto: Esami di Stato 2013-2014: sintesi della normativa, delle procedure e modalità
organizzative per lo svolgimento delle prove e l’attribuzione delle valutazioni.
A beneficio di una massima e puntuale informazione degli studenti frequentanti le classi
in indirizzo e affinché i sig.ri Coordinatori dei C.d.C. e i singoli docenti possano facilitarli
nell’acquisire un quadro esauriente e sintetico delle indicazioni,delle normative e delle
procedure che è indispensabile conoscere per una preparazione consapevole all’Esame di
Stato 2013-2014, se ne fornisce qui di seguito una sintesi schematica di cui gli interessati
in indirizzo, per la consultazione, potranno scaricare il file disponibile sul sito dell’Istituto.
Vista l’importanza della materia se raccomandano la lettura e il commento con il
necessario anticipo.
ll dirigente scolastico
(prof.Antonio Ruzzu)
1. Inizio della sessione d’esame
<<L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado per l'anno
scolastico 2013/2014 ha inizio, per l'intero territorio
nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 18
giugno 2014 alle ore 8.30.
La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno
4 luglio 2012, alle ore 8.30>>
( MIUR,ORDINANZA n.696 dell'8-8-2013 –art.3)
2. Candidati interni:
<<Sono ammessi all'esame di Stato:
gli alunni che, nello scrutinio
finale, conseguano una votazione
non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina[…] e un voto di
comportamento non inferiore a sei
decimi[…]..>>(DPR 22 giugno 2009,
n.122, art.6 e C.M n°26, 11-10-2013).
Gli Alunni con disabilità, che
hanno seguito un percorso
didattico individualizzato
differenziato (P.E.I.), ai sensi
dell’art.15, comma 4, dell’O.M. 21
maggio 2011, sono valutati dal
consiglio di classe con
l’attribuzione dei voti e di un
credito scolastico, relativi
unicamente allo svolgimento di tale
piano.
3. Valutazione del comportamento:
E’finalizzata ad accertare:
<<l’acquisizione di una coscienza civile basata
sulla consapevolezza che la libertà personale si
realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel
rispetto dei diritti altrui e delle regole che
governano la convivenza civile in generale e la
vita scolastica in particolare>>.
(DPR 22 giugno 2009, n.122, art.7 comma1),
4. Presentazione delle domande
I candidati interni ed esterni devono aver
presentato la domanda di partecipazione agli esami di
Stato, e regolarizzato, dunque la propria posizione
presso l’Ufficio Alunni, entro e non oltre il termine del
30 novembre 2013.
Gli alunni che non conseguono la votazione prevista
dall’art.6 c.1 del DPR n°122 del giugno 2009 possono
ritirarsi entro il 15 marzo 2014.
Qualora proseguano dopo questa data, la valutazione
finale ottenuta dovrà corrispondere comunque ai
criteri stabiliti dal citato articolo. Infatti, se allo
scrutinio finale dovessero permanere discipline
insufficienti, il consiglio di classe dovrà esprimere un
motivato giudizio di non ammissione.
5. Formazione delle commissioni
<<Ogni due classi sono nominati un presidente unico e
commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero
pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe,
comunque, non superiore a tre. In ogni caso è
assicurata la presenza dei commissari oggetto della
prima e seconda prova scritta>>,( MIUR,circ. n°29 del
13 febbraio 2014 ).
Ovvero:
-Un presidente esterno;
-Tre commissari esterni;
-Tre commissari interni nominati dal C.d.C.
Il presidente e i commissari esterni svolgono gli esami
Ogni due classi.
Per gli allievi in situazione di handicap è prevista la
presenza, durante lo svolgimento delle prove, di
assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Questo
compito viene svolto dai docenti di sostegno che
hanno seguito gli alunni durante l’anno, nominati dal
consiglio di classe.
6. Le prove scritte.
- il loro numero è di tre;
- La prima e la seconda prova
sono predisposte dal Ministero
- La terza prova è definita
collegialmente dalla Commissione in
coerenza con il documento del Consiglio
di classe.
7. Finalità della prima prova scritta.
<<1. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la
padronanza della lingua italiana o della lingua nella
quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita'
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato,
consentendo la libera espressione della personale
creativita'.
2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno
dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:
a) analisi e commento, anche arricchito da note
personali, di un testo letterario o non letterario, in
prosa o in poesia, corredato da indicazioni che
orientino nella comprensione, nella interpretazione di
insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra
quelli proposti all'interno di grandi ambiti di
riferimento storico-politico, socio-economico,
artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento
puo' essere svolto in una forma scelta dal candidato
tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo
di giornale;
c) sviluppo di un argomento di carattere storico,
coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di
corso;
d) trattazione di un tema su un argomento di ordine
generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il
quale possono essere fornite indicazioni di
svolgimento.
3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve
dimostrare:
a) correttezza e proprieta' nell'uso della lingua;
b) possesso di adeguate conoscenze relative sia
all'argomento scelto che al quadro di riferimento
generale in cui esso si inserisce;
c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni
proposte e alla costruzione di un discorso organico e
coerente, che sia anche espressione di personali
convincimenti.
4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2,
lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in
possesso di conoscenze e competenze idonee alla
individuazione della natura del testo e delle sue
strutture formali>>(D.M..n°139, 23 aprile 2003, art.1)
8. La seconda prova scritta.
<<La seconda prova scritta,
[…],è intesa ad accertare le
conoscenze specifiche del
candidato ed ha per oggetto una
delle materie caratterizzanti il
corso di studi, per le quali
l'ordinamento vigente o le
disposizioni relative alla
sperimentazione prevedono
verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche. “
(D.P.R.23 luglio 1998, n°323, art.4)
9.La terza prova.
<<La terza prova scritta negli
esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria
superiore, a carattere
pluridisciplinare, è intesa ad
accertare le conoscenze,
competenze e capacità acquisite
dal candidato, nonché le capacità
di utilizzare e integrare
conoscenze e competenze relative
alle materie dell'ultimo anno di
corso, anche ai fini di una
produzione scritta, grafica o
pratica>>.
(D.M. 20 Novembre 2000, n. 429,
art.1).
10. Tipologie e caratteristiche formali generali
della terza prova.
<<1. La prova, predisposta dalle commissioni
a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, per la quale le commissioni
stesse possono avvalersi dell'archivio
nazionale permanente dell'Osservatorio
nazionale istituito presso il centro europeo
dell'educazione di cui all'articolo 14 del
medesimo decreto, può comprendere,
alternativamente o cumulativamente, le
seguenti tipologie di svolgimento:
a) trattazione sintetica di argomenti
significativi anche a carattere
pluridisciplinare, contenente l'indicazione
della estensione massima consentita (numero
delle righe o delle parole).
Tale proposta può essere presentata al
candidato anche mediante un breve testo, in
relazione al quale vengano poste specifiche
domande;
b) quesiti a risposta singola, volti ad
accertare la conoscenza ed i livelli di
competenza raggiunti dal candidato su
argomenti riguardanti una o più materie,
possono essere articolati in una o più
domande chiaramente esplicitate. Le
risposte debbono essere in ogni caso
autonomamente formulate dal candidato e
contenute nei limiti della estensione massima
indicata dalla commissione, analogamente a
quanto previsto alla precedente lettera a);
c) quesiti a risposta multipla, per i quali
vengono fornite più risposte, tra cui il
candidato sceglie quella esatta, possono
essere presentati anche in forma di risposta
chiusa e prevedere un certo numero di
permutazioni di posizione delle domande e
delle risposte.
Tali quesiti possono pertanto concretarsi in
vere e proprie prove strutturate vertenti su
argomenti di tutte le materie dell'ultimo
anno di corso;
d) problemi a soluzione rapida, articolati in
relazione allo specifico indirizzo di studio e
alle esercitazioni effettuate dal candidato
nel settore disciplinare coinvolto nel corso
dell'ultimo anno;
e) analisi di casi pratici e professionali,
correlata ai contenuti dei singoli piani di
studio dei vari indirizzi, alle impostazioni
metodologiche seguite dai candidati e alle
esperienze acquisite anche all'interno di una
progettazione di istituto caratterizzata
dall'ampliamento dell'offerta formativa. La
trattazione di un caso pratico e
professionale, che costituisce una
esercitazione didattica particolarmente
diffusa negli istituti professionali e tecnici,
può coinvolgere più materie ed è presentata
con indicazioni di svolgimento puntuali e tali
da assicurare risposte in forma sintetica;
f) sviluppo di progetti>>;
(D.M. 20 Novembre 2000, n. 429,
art.2).
11. Scelta delle tipologie e articolazione della
terza prova.
<<1. La prova concerne una sola delle
tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione
delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che
possono essere utilizzate anche
cumulativamente. La scelta della tipologia
da parte delle commissioni deve tenere
conto della specificità dell'indirizzo di studi,
delle impostazioni metodologiche seguite dai
candidati, delle esperienze acquisite
all'interno della progettazione dell'istituto e
della pratica didattica adottata, quali
risultano dal documento del consiglio di
classe di cui all'articolo 5, comma 2, del
citato decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
2. La prova, che coinvolgerà non più di
cinque discipline, deve prevedere:
a) non più di cinque argomenti per la
trattazione sintetica;
b) da dieci a quindici quesiti a risposta
singola;
c) da trenta a quaranta quesiti a risposta
multipla;
d) non più di due problemi scientifici a
soluzione rapida, tali cioè da non richiedere
calcoli complessi;
e) non più di due casi pratici e professionali;
f) un progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle
lettere b) e c) siano utilizzate
cumulativamente, il numero dei quesiti a
risposta singola e il numero dei quesiti a
risposta multipla non può essere inferiore,
rispettivamente, a 8 e 16.
4. Le commissioni, in alternativa a quanto
indicato nel comma 2, possono predisporre la
prova mediante un testo di riferimento (in
forma di documento scritto e/o iconico e/o
grafico) che consenta di sollecitare
prestazioni di valore pluridisciplinare,
articolate in una o più delle modalità
previste dall'articolo 2 e contenute nei limiti
di cui al comma 2 del medesimo articolo. A
tal fine le commissioni possono avvalersi, ai
sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dei
modelli forniti dall'osservatorio nazionale
istituito presso il CEDE.
5. Considerato il carattere pluridisciplinare
della terza prova, la correzione viene
effettuata collegialmente dalla
commissione>>..(D.M.
20 Novembre
2000, n. 429, art.3).
12. Accertamento della conoscenza della lingua
straniera.
1 All'interno della terza prova scritta deve
essere previsto, ove la lingua o le lingue
straniere sia o siano comprese tra le
discipline dell'ultimo anno di corso, un breve
spazio destinato all'accertamento della
conoscenza della lingua o delle lingue
straniere comprese nel piano di studi
dell'ultimo anno. La verifica di tale
<< .
conoscenza può essere effettuata dalla
commissione secondo una delle seguenti
modalità:
a) breve esposizione in lingua straniera
(entro un numero massimo di parole
prestabilito) di uno degli argomenti o di uno
dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli
proposti dalla commissione nell'ambito della
trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti
o anche delle domande che accompagnano la
soluzione di casi pratici o lo sviluppo di
progetti. All'interno di tali tipologie può
anche prevedersi che una richiesta o parte
di essa venga presentata al candidato
attraverso un testo in lingua straniera della
lunghezza di circa 80 parole, seguito da una
o due domande intese ad accertare la
comprensione del brano e la capacità di
produzione scritta. In tal caso la
commissione ha cura di scegliere
possibilmente un testo che per contenuto e
caratteristiche linguistico-formali sia, per
quanto possibile, congruente con la
specificità dell'indirizzo di studio seguito dal
candidato;
b) breve risposta in lingua straniera o anche
in lingua italiana ad uno o più quesiti
appositamente formulati in lingua dalla
commissione.
2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo
anno siano comprese due o più lingue
straniere, di cui una già oggetto della
seconda prova scritta, il candidato deve
utilizzare per la terza prova una lingua
straniera diversa da quella nella quale ha
svolto la seconda prova.
3. Nella scelta delle modalità da seguire per
la verifica della conoscenza della lingua
straniera, la commissione tiene nel debito
conto gli spazi orari, l'impostazione
metodologica, le esperienze realizzate, gli
obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza
della lingua raggiunto dai candidati, in
conformità di quanto puntualmente
precisato nel documento del consiglio di
classe>>,
(D.M. 20 Novembre 2000, n. 429,
art.4).
13. Durata delle prove e strumenti ammessi.
:
1^prova La prova ha inizio con l’apertura
dei plichi alle ore 8.30 e per quell’orario
tutti gli studenti dovranno aver preso
posto nell'aula assegnata esibendo un
valido documento di identità.
Gli studenti dovranno portare un
vocabolario della lingua italiana. La
durata massima della prova è di 6 ore,
che decorrono dal momento della lettura
delle tracce nelle aule. Non è consentito
lasciare l'Istituto prima che siano
trascorse 3 ore dalla lettura delle tracce.
2^prova: La prova ha inizio con l’apertura
dei plichi alle ore 8.30 e pertanto a
quell’orario tutti gli studenti dovranno aver
preso posto nell'aula assegnata. La durata
massima della prova decorre dal momento
della lettura dei testi specifici delle singole
prove nelle aule per un termine che è
indicato dal Ministero in calce ai testi delle
prove. Si puo' consegnare la prova dopo 3
ore dalla lettura del compito. Gli studenti
dovranno portare i manuali consentiti di
consultazione attinenti alla materia.
3^prova: La Commissione, in relazione alla
natura e alla complessità della prova,
stabilisce anche la durata massima della
prova stessa.
In sintesi: il testo della prova e il tempo
assegnato per la sua effettuazione
vengono stabiliti dalla Commissione la
mattina della prova stessa sulla base
delle modalità operative stabilite
annualmente dal MIUR con la propria
Ordinanza contenente le istruzioni per
lo svolgimento degli esami (Cfr.,
Oridinanza ministeriale 24 aprile 2013,
n.13,art.12 e 14).
14. Il colloquio:finalità.
<<Il colloquio tende ad accertare la
padronanza della lingua, la capacità di
utilizzare le conoscenze acquisite e di
collegarle nell’argomentazione e di
discutere ed approfondire sotto vari
profili i diversi argomenti. Esso si svolge
su argomenti di interesse
pluridisciplinare attinenti ai programmi e
al lavoro didattico dell’ultimo anno di
corso>>;
(D.P.R.n°323 del luglio 1998, art.4,c.5)
15.Il colloquio:modalità di svolgimento I^parte.
<< Il colloquio ha inizio con un argomento o
con la presentazione di esperienze di ricerca
e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti dal candidato>;
(D.P.R.n°323 del luglio 1998, art.5,c.7 e
O.M. n°13 del 24-4-2013, art.16, c.2 );
<<Rientra tra le esperienze di
ricerca e di progetto la
presentazione da parte dei
candidati di lavori preparati,
durante l’anno scolastico,
anche con l’ausilio degli
insegnanti della classe>>;
(O.M. n°42, 6 maggio 2011,art.16
c.2. e
O.M. n°13 del 24-4-2013, art.16, c.2).
16.Il colloquio:modalità di svolgimento II^parte.
Esaurita la discussione del lavoro di ricerca
e di progetto entro un limite massimo di
minuti stabilito dalla Commissione, il
colloquio <<prosegue su argomenti proposti
al candidato a norma dell’art. 4, comma 5. Gli
argomenti possono essere introdotti
mediante la proposta di un testo, di un
documento, di un progetto o di altra
indicazione di cui il candidato individua le
componenti culturali, discutendole>>
(D.P.R.n°323 del luglio 1998, art.5, c.7).
Il colloquio, in questa fase, <<deve vertere
su argomenti di interesse multidisciplinare
proposti al candidato e con riferimento
costante e rigoroso ai programmi e al lavoro
didattico realizzato nella classe nell’ultimo
anno di corso>>.<<Gli argomenti possono
essere introdotti mediante la proposta di n
testo, di un documento, di un progetto o di
altra questione di cui il candidato individua
le compoenti culturali, discutendole >>
(O.M. n°42, 6 maggio 2011,art.16 c.2.
e
O.M. n°13 del 24-4-2013, art.16, c.2).
17.Il colloquio III^parte:conclusione e sua
validità.
<<Il colloquio, nel rispetto della sua natura
mutidisciplinare, non può considerarsi
interamente risolto se non si sia svolto secondo
tutte le fasi sopra indicate e se non abbia
interessato le diverse discipline.[…]. A tal fine la
commissione deve curare l’equilibrata
articolazione e durata delle diverse fasi del
colloquio, che deve riguardare l’argomento o la
ricerca o il progetto scelti dal candidato, la
discussione degli argomenti attinenti le diverse
discipline e la discussione degli elaborati delle
prove scritte>>;
(O.M. n°42, 6 maggio 2011,art.16 c.mi 3 e 4;
O.M.
n°13 del 24-4-2013, art.16, c.3).
18.Il voto finale.
<<A ciascun candidato è assegnato un voto
finale complessivo in centesimi, che è risultato
della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d’esame alle prove scritte e al
colloquio e dei punti relativi al credito scolastico
acquisito da ciasciun candidato>> (O.M.
del 24-4-2013, art.21,c.2);
n°13
articolazione e componenti del voto finale:
a.valutazione delle prove scritte:<<La
commissione dispone di 45 punti per la
valutazione delle prove scritte, ripartiti in
parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle
prove scritte giudicata sufficiente non può
essere attribuito un punteggio inferiore a
10>>(O.M. n°42, 6 maggio 2011,art.15 c.5 e O.M.
n°13 del 24-4-2013, art.15,c.5).
A ciascuna delle tre prove scritte la commissione
attribuisce dunque un punteggio massimo di 15
punti;
b.valutazione del colloquio:<<La commissione
d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del
colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non
può essere attribuito un colloquio inferiore a
20>>;
(O.M. n°42, 6 maggio 2011,art.16 c.8 e
O.M. n°13
del 24-4-2013, art.16,c.8).
c.voto finale:<< A ciascun candidato è assegnato
un voto finale complessivo in centesimi, che è il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d’esame alla prove scritte e al
colloquio e dei punti relativi al credito scolastico
acquisito da ciascun candidato.[…] Per superare
l’esame di Stato è sufficiente un punteggio
mimino complessivo di 60/100 >>(
O.M. n°13 del
24-4-2013, art.21,c.2 e 3). Il voto massimo
che la commissione può attribuire al candidato è,
dunque, 100; la sufficienza minima è, invece,
60.
d.attribuzione della lode:<<La Commissione
all’unanimità può motivatamente attribuire
la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire [dell’]
integrazione del punteggio a condizione che:
a)abbiano conseguito il credito scolastico
massimo complessivo attribuibile senza
fruire dell’integrazione [che con
adeguata
motivazione può essere effettuata dal
C.d.C. in considerazione di particolare
Impegno e merito scolastico];
b) abbiano riportato negli scrutini finali
relativi alle classi terzultima,penultima e
ultima
solo voti uguali o superiori a otto decimi,
ivi compresa la valutazione del
comportamento>>;
(O.M. n°42, 6 maggio 2011,art.20 c.5 e
O.M.
n°13 del 24-4-2013, art.21,c.5).
19.Integrazione del punteggio.
<<Fermo restando il punteggio massimo di cento,
la commissione d’esame può motivatamente
integrare […] il punteggio fino a un massimo di 5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nella prova d’esame pari almeno a 70
punti>>
(O.M.
n°13 del 24-4-2013, art.21,c.4).
20.Esami dei candidati con handicap.
a) predisposizione e tipologia delle prove :
<<la commissione d’esame, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di
classe, relativa alle attività svolte, alle
valutazioni effettuate e all’assistenza
prevista per l’autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle
predisposte per gli altri candidati e che
possono consistere nell’utilizzo di mezzi
tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo
di contenuti culturali e professionali
differenti[…] I testi della prima e della
seconda prova scritta sono trasmessi dal
Ministero anche tradotti in linguaggio
braille, ove vi siano candidati in situazione di
forte handicap visivo>>.
(D.P.R.n°323 del luglio 1998, art.6, c.mi.1 e
2).
I testi delle prove scritte saranno
predisposti dalle commissioni d’esame sulla
base della documentazione fornita dal
consiglio di classe che dovrà contenere ogni
elemento utile per la formulazione delle
stesse e dovranno risultare coerenti con
quelle svolte durante il percorso educativo e
con gli obiettivi educativi, di formazione e di
sviluppo della persona stabiliti nel piano
educativo individualizzato.
b)valutazione delle prove d’esame:
<<In ogni caso le prove equipollenti devono
consentire di verificare che il candidato
abbia raggiunto una preparazione culturale e
professionale idonea>>;
(D.P.R.n°323 del luglio 1998, art.6, c.1)
c)certificazione:
il suddetto accertamento dei livelli
raggiunti di preparazione è finalizzato al
<<rilascio del diploma attestante il
superamento dell’esame>>.
(D.P.R.n°323 del luglio 1998, art.6, c.1).
Questa attestazione, in particolare
quando il P.E.I. preveda esperienze di
orientamento, tirocinio, stage,
inserimento lavorativo, costituisce un
credito utilizzabile anche nella
frequenza di corsi di formazione
professionale nell’ambito degli accordi
tra amministrazione scolastica e regioni
o attivati da enti e associazioni
territoriali.
In ogni caso è fondamentale mantenere
fermo il principio che la partecipazione
alle prove d’esame costituisce per
l’allievo in situazione di handicap con
P.E.I. una importante occasione di
stimolo e di corretta conclusione del
proprio percorso formativo realizzato in
interazione con la classe, con i docenti e
tutte le altre componenti scolastiche.
21. Il credito scolastico.
<< Il consiglio di classe attribuisce a ogni
alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio
finale di ciascuno degli ultimi tre anni della
scuola secondaria superiore, un credito per
l'andamento degli studi, denominato credito
scolastico>>(L.425,10 dicembre 1997,art.5 c.1
e
D.P.R. n°323 del 23 luglio 1998, ar.11,c.1);
<<Il consiglio di classe, nello scrutinio finale
dell’ultimo anno di corso, può
motivatamente integrare, fermo restando il
massimo di 25 punti attribuibili[…] il
punteggio complessivo conseguito
dall’alunno, quale risulta dalla somma dei
punteggi attribuiti negli scrutini finali degli
anni precedenti>> (O.M. n°13 del 24-4-
2013, art.8,c.6);
Per l’assegnazione del <<credito massimo
conseguibile in ciascun anno scolastico sono
individuati>>, dal Collegio dei Docenti,
<<criteri omogenei per la sua attribuzione e
per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo
anno, a compensazione di situazioni di
svantaggio, riscontrate negli anni precedenti
in relazione a situazioni familiari o personali
dell'alunno, che possano considerarsi
pienamente superate>>>>(L.425,10 dicembre
1997,art.5 c.1)
La definizione del credito scolastico è
determinata dai seguenti elementi:
 <<valutazione del grado di preparazione
complessiva raggiunta da ciascun alunno
nell’anno scolastico in corso, con
riguardo
al profitto,tenendo in
considerazione[…]
l’assiduità della frequenza scolastica>>
(D.P.R. n°323 del 23 luglio 1998, ar.11,c.2);
ovvero media dei voti conseguiti in
ciascuna disciplina a cui, dal 2008-2009,
concorre la valutazione del
comportamento;
 <<l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,alle attività
complementari ed integrative,
 eventuali crediti formativi>>;
(D.P.R. n°323 del 23 luglio 1998, ar.11,c.2).
22.Il credito formativo.
<<Le esperienze che danno luogo
all'acquisizione dei crediti formativi[…]
sono acquisite, al di fuori della scuola di
appartenenza, in ambiti e settori della
società civile legati alla formazione della
persona ed alla crescita umana, civile e
culturale quali quelli relativi, in particolare,
alle attività culturali, artistiche e ricreative,
alla formazione professionale, al lavoro,
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà,
alla cooperazione, allo sport.
2. La partecipazione ad iniziative
complementari ed integrative non dà luogo
all'acquisizione dei crediti formativi, ma
rientra tra le esperienze acquisite all'interno
della scuola di appartenenza, che
concorrono alla definizione del credito
scolastico[…].
I consigli di classe procedono alla
valutazione dei crediti formativi, sulla base
di indicazioni e parametri preventivamente
individuati [dal collegio dei docenti.n.d.r.]
al fine di assicurare omogeneità nelle
decisioni dei consigli di classe medesimi, e
in relazione agli obiettivi formativi ed
educativi propri dell'indirizzo di studi e dei
corsi interessati>>(D.M. n°49 del 24
febbraio 2000)
La documentazione relativa alle suddette
Attività deve pervenire entro il 15 maggio.
(O.M. n°13, del 24 aprile 2013,art.9 com.2)
In tali certificazioni i C.d.C dovranno
comunque valutare che da <<ogni
qualificata esperienza>>, dichiarata
dall’alunno al fine dell’attribuzione del
credito formativo, <<derivino competenze
coerenti con il tipo di corso cui si riferisce
l’esame di Stato>>;
(D.P.R. n°323 del 23 luglio 1998, ar.12,c.1.
La ragione dell’accertamento della
coerenza tra i contenuti del corso di studi
a cui si riferisce l’esame di stato e le
caratteristiche dell’esperienza oggetto di
credito formativo consiste nel fatto che
quest’ultima incide sulla banda di
oscillazione del credito scolastico.
23. Il credito scolastico.
Media dei voti
Credito scolastico (Punti)
I anno
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
II anno
III anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
(Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre
2009).
24.Documento del 15 maggio.
<<I consigli di classe, entro il 15 maggio
elaborano per la commissione di esame un
apposito documento che esplicita i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i
tempi del percorso formativo, nonchè i
criteri, gli strumenti di valutazione adottati
e gli obiettivi raggiunti. Esso è
immediatamente affisso all’albo dell’istituto
ed è consegnato in copia a ciascun
candidato. Chiunque abbia interesse può
estrarne copia>>.
(DPR. N°323,23 luglio 1998, art.5 c.2).
Tale documento, dunque, esplica <<l’azione
educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno
di corso>> dal consiglio di classe e, pertanto,<< al
documento stesso possono essere allegati
eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle
iniziative realizzate durante l’anno in
preparazione dell’esame di Stato, nonché alla
partecipazione attiva e responsabile degli alunni
ai sensi>> dello Statuto delle studentesse e degli
studenti. Inoltre << prima della elaborazione del
testo definitivo del documento, i consigli di
classe possono consultare, per eventuali
proposte ed osservazioni, la componente
studentesca e quella dei genitori>>
(O.M.n°42 del 6 maggio 2011, art.6 c.mi 1,5 e 6;
O.M. n°13 del 24-4-2013 art.6 c. 1,2 e 3).