modello flash AGOSTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
Unione Provinciale di Milano
È vietata la riproduzione totale o parziale di quanto contenuto nel presente
informatore
FLASH DEL 04 SETTEMBRE 2013 N. 32
SPECIALE ESTATE
INFORMATORE SETTIMANALE PER GLI ASSOCIATI
AREA SERVIZI – SPORTELLO FORMAZIONE
ATTENZIONE
AVVISO DI FONDOPROFESSIONI PER LA
FORMAZIONE INDIVIDUALE “A CATALOGO”
E’ USCITO IL NUOVO AVVISO
3/13
Tutti i corsi organizzati da ANCL U.P. sono accreditati e si
potrà richiedere il rimborso dell'80% dell'imponibile.
INDICE
LAVORO:
PREPENSIONAMENTO EX L. N.92/12: ACCORDO VALIDO ANCHE IN ASSENZA DI
REQUISITI
TRE DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO NON SEMPRE FANNO UN RAPPORTO UNITARIO
LA FONDAZIONE STUDI ANALIZZA I PARAMETRI DI RAPPRESENTATIVITÀ
CNCE E ANCL: ACCORDO PER ELABORARE PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE
CIG IN DEROGA 2013, REGIONE LOMBARDIA NOTE TECNICHE.
ATTIVITÀ FUORI SEDE: RETRIBUITI GLI SPOSTAMENTI FUNZIONALI ALLA
PRESTAZIONE.
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE COMUNICATI MINISTERO DEL LAVORO
COLLABORATORI FAMILIARI NEI SETTORI DELL'ARTIGIANATO,
DELL’AGRICOLTURA
E DEL COMMERCIO CHIARIMENTI MINISTERO DEL LAVORO
RINNOVATO CCNL METALMECCANICI CONFAPI
FIRMATO IL CCNL CALL CENTER
RINNOVATO IL CCNL LOGISTICA
APPRENDISTATO E MINORI: NOVITA’ DOPO IL DECRETO 69/2013
NUOVA MODALITA’ DI COMPUTO DEI LAVORATORI A TD PER L’APPLICAZIONE
DELLA L. 300/70
LAVORATORE DISTACCATO E RIPARTO DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA
MOBBING DA PARTE DI UN ALTRO DIPENDENTE E RESPONSABILITA’ DEL DATORE
DI LAVORO CHE RIMANE COLPEVOLMENTE INERTE
PREVIDENZA:
INPS E INAIL: DURC RECAPITATO ESCLUSIVAMENTE PEC
INPS – LAVORATORI DOMESTICI: PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO E FERIE NON
GODUTE
INPS – TRATTAMENTI SPECIALI PER L’EDILIZIA
INPS – INCENTIVO STRAORDINARIO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI E DONNE
INPS – ASSUNZIONI AGEVOLATE UOMINI E DONNE L. 92/2012
INPS – INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI: FAQ
INPS – OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E DIPENDENTI DI COOPERATIVE E
CONSORZI AGRICOLI
INPS – INCENTIVO ALL’ESODO
INPS – LAVORATORI DOMESTICI CITTADINI DELLA CROAZIA
INPS – APPRENDISTATO NEL SETTORE AGRICOLO
INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI ISCRITTI IN CORSO D’ANNO
INPS – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILIZIA PER L’ANNO 2013
SISMA MAGGIO 2012: NUOVO MODELLO DA PRESENTARE ENTRO IL 31 OTTOBRE
FISCALE:
DEDUCIBILITà FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI
ERRATI
VERSAMENTI
DA
PARTE
DEI
CONTRIBUENTI:
RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI
EFFICACIA
DEL
ERRATI
VERSAMENTI
DA
PARTE
DEI
CONTRIBUENTI:
INSUFFICIENTE
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E DELLA MAGGIORAZIONE NEL “TERMINE LUNGO”
COMUNICAZIONE DEI DATI DEI BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A
SOCI O FAMILIARI
COMUNICAZIONE DEI DATI DEI SOCI O FAMILIARI CHE EFFETTUANO
FINANZIAMENTI O CAPITALIZZAZIONI NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN ASSENZA DI UN SOSTITUTO D’IMPOSTA TENUTO
AD EFFETTUARE IL CONGUAGLIO
IMU: PER ORA NIENTE DEDUCIBILITà
AUTO AZIENDALI: DIVIETO DEL FERMO AMMINISTRATIVO
TFR LUGLIO
PIEMONTE: RIDETERMINATA L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PER L'ANNO
2013
IVA, REATO DI OMESSO VERSAMENTO ANCHE SENZA AVVISO DI ACCERTAMENTO
CONTRIBUENTI MINIMI: POSSIBILITÀ DI RECUPERARE GIÀ IN UNICO 2013 LE
RITENUTE ERRONEAMENTE SUBITE NEL 2012
GLI STUDI DI SETTORE RESTANO PRESUNZIONI SEMPLICI
BONUS ENERGIA E RISTRUTTURAZIONI – PROROGA AL 31 DICEMBRE 2013
FOTOVOLTAICO, OK ALLA DETRAIBILITÀ
PREPENSIONAMENTO EX L. N.92/12: ACCORDO VALIDO ANCHE IN ASSENZA DI
REQUISITI
Il Ministero del Lavoro, con circolare n.33 del 25 luglio, ha fornito chiarimenti in merito
a quanto disposto con circolare n.24/13 in tema di uscita anticipata dal mondo del
lavoro per i lavoratori prossimi al pensionamento. In particolare il Ministero ha
precisato che, qualora l’Inps riscontri la mancanza di uno o più requisiti di legge in capo
a uno o più lavoratori interessati, per evitare che l’accordo venga invalidato sul
presupposto che tutti i lavoratori contraenti devono essere in possesso dei requisiti
prescritti, è possibile sia la convalida ex post del relativo accordo sia una previsione ex
ante di validità del medesimo
Vedi:
http://www.dplmodena.it/MLcirc_33-2013.pdf
TRE DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO NON SEMPRE FANNO UN RAPPORTO UNITARIO
Attivare prima un tirocinio formativo, poi una co.co.pro e poi la somministrazione dello
stesso lavoratore, può anche prestarsi al riconoscimento di un unico rapporto di lavoro;
non quando – però – le scelte contrattuali delle parti dimostrano essere perfettamente
rispondenti alle esigenze effettive di ogni singola negoziazione. Così si è espressa la
Corte di Cassazione in sentenza 25 luglio 2013, n. 18091.
Vedi:
www.anclsu.com – News del 26/07/2013 a cura di R. La Costa
LA FONDAZIONE STUDI ANALIZZA I PARAMETRI DI RAPPRESENTATIVITÀ
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n.3 del 31 luglio, analizza il
tenore della sentenza n.231 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art.19 dello Statuto dei Lavoratori. L’analisi sottolinea alcuni passaggi
critici relativamente al concetto di “partecipazione alla negoziazione”, che rappresenta
attualmente il parametro per il conseguimento dei diritti sindacali dichiarando che la
mancata sottoscrizione dell’accordo collettivo non pregiudica il concetto di
rappresentatività che si basa sull’effettivo numero degli iscritti.
Vedi:
http://www.consulentidellavoro.it/pdf/FondazioneStudi/parere_n3_2013.pdf
CNCE E ANCL: ACCORDO PER ELABORARE PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE
In data 25 luglio è stato sottoscritto da CNCE e ANCL un protocollo finalizzato alla
realizzazione di confronti tecnici in merito agli adempimenti organizzativi e procedurali
delle imprese verso le Casse Edili. In particolare viene istituito un gruppo di lavoro per
lo studio e I'elaborazione di procedure di semplificazione dei rapporti con le Casse Edili.
Vedi:
http://www.anclsu.com/public/news/enti_istituzioni/Protocollo%20ANCL%20CNCE.pdf
CIG IN DEROGA 2013, REGIONE LOMBARDIA NOTE TECNICHE.
La Regione Lombardia, in data 25 luglio, ha diffuso due note tecniche esplicative
relativamente ai processi di rendicontazione/decretazione delle domande di Cigd del
primo e del secondo semestre 2013.
1
Indice
Vedi:
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_IFL
%2FDetail&cid=1213301051390&pagename=DG_IFLWrapper
ATTIVITÀ FUORI SEDE: RETRIBUITI GLI SPOSTAMENTI FUNZIONALI ALLA
PRESTAZIONE
La Corte di Cassazione, con sentenza n.18237 del 29 luglio, ha stabilito che il tempo
per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa e, qualora lo
spostamento sia funzionale alla prestazione, deve essere sommato al normale orario di
lavoro come straordinario. Nello specifico si ha funzionalità nei casi in cui il dipendente,
obbligato a presentarsi presso la sede aziendale,sia poi destinato in diverse località a
svolgere la sua prestazione lavorativa. Il compenso per tale spostamento, non potendo
essere considerato indennità di trasferta, è assoggettato a contribuzione nella misura
del 50%.
Vedi:
http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=264297&tip=ul
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE COMUNICATI MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica sulla G.U. n.183 del 6 agosto
2013, la pubblicazione sul proprio sito dei decreti direttoriali (n.390 del 3 giugno 2013 e
direttoriale n.264 del 19 aprile 2013) recanti misure a favore dell’assunzione di soggetti
privi di impiego, licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti. Le
agevolazioni consistono in un contributo economico di euro 190 mensili per ogni
lavoratore per un periodo di 12 o 6 mesi, a secondo che si tratti di assunzione (nel
corso del 2013) a tempo indeterminato o meno.
Vedi:
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20130722_incentivi_occupazione.aspx
COLLABORATORI FAMILIARI NEI SETTORI DELL'ARTIGIANATO, DELL'AGRICOLTURA E
DEL COMMERCIO CHIARIMENTI MINISTERO LAVORO
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la lettera circolare prot. n.
37/0014184/MA007.A001 del 5 agosto 2013, ha fornito ulteriori precisazioni al proprio
personale ispettivo circa l'utilizzo di collaboratori familiari nei settori dell'artigianato,
dell'agricoltura e del commercio..
Vedi:
http://www.dplmodena.it/ML_collaboratori%20familiari%20artigianato-agricolturacommercio.pdf
RINNOVATO CCNL METALMECCANICI CONFAPI
Il 29 luglio 2013 Unionmeccanica Confapi e Fiom Cgil hanno sottoscritto l’ipotesi di
accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria
metalmeccanica ed alla installazione di impianti.
L'accordo non è stato sottoscritto da FIM CISL e UILM UIL le quali si sono riservate di
decidere successivamente in merito alla sottoscrizione dell’accordo in commento.
Il nuovo contratto ha durata triennale: decorre dal 1° giugno 2013 e scade, sia per la
parte normativa che per quella economica , il 31 ottobre 2016.
L’intesa prevede un aumento contrattuale da corrispondere in tre rate con decorrenza
1° giugno 2013, 1° giugno 2014 e 1° giugno 2015.
2
Indice
Riportiamo di seguito i nuovi minimi retributivi, a tal fine precisiamo che le parti
hanno previsto che l'importo dell'Elemento distinto della retribuzione di cui all'Accordo
Interconfederale del 31 luglio 1992 sia conglobato nei minimi tabellari:
Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Minimi al 31
maggio 2013
Minimi dal 1°
giugno 2013
Minimi dal 1°
giugno 2014
Minimi dal 1°
giugno 2015
1.338,88
1.374,80
1.407,71
1.445,00
1.216,22
1.479,97
1.542,92
1.650,56
1.765,98
1.895,27
2.059,21
2.281,01
1.248,43
1.520,49
1.585,19
1.695,89
1.815,03
1.947,16
2.115,48
2.345,15
1.276,56
1.559,30
1.626,25
1.308,42
1.603,29
1.672,79
1.740,89
1.791,89
2.000,60
2.061,17
1.864,81
2.174,54
2.414,34
1.921,23
2.241,48
2.492,75
FIRMATO IL CCNL CALL CENTER
E' stato siglato il primo CCNL per i lavoratori dei call-center: la firma è stata apposta da
Assotelecomunicazioni – Asstel, Assocontact, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil dando così
attuazione alle norme previste nel D.L. n. 83/2012 che rimandava l’utilizzazione dei
co.co.pro. “in bound” alla vigenza di un accordo collettivo. I punti principali dell’Accordo
riguardano i minimi retributivi rapportati al 2° livello di inquadramento dei lavoratori
dipendenti delle Tlc , con una progressione che parte dal 60% di tale livello dall’ottobre
2013 per arrivare all 100% nel 2018; la costituzione di un Ente Bilaterale , dal gennaio
2014 che erogherà , dal luglio 2014 prestazioni di sostegno in favore dei collaboratori
affetti da gravi patologie, alle collaboratrici in caso di maternità e per le attività
formativa. L’Ente sarà supportato da una contribuzione datoriale pari a 15 centesimi
per ora lavorata e da una del collaboratore pari a 5 centesimi.
Vedi:
http://www.dplmodena.it/CCNL%20CALL%20CENTER.pdf
RINNOVATO CCNL LOGISTICA
E' stato raggiunto, in data 1° agosto 2013, l’accordo per il nuovo contratto del settore
della logistica, trasporto merci e spedizione scaduto il 31 dicembre 2013 e che interessa
oltre 700.000 lavoratori.
L'accordo, sottoscritto da FILT CGIL, FIT CISL e UIL trasporti, prevede alcuni punti
qualificanti che possono così sintetizzarsi:
a) 108 euro di aumenti complessivi nel periodo di vigenza contrattuale 2013 – 2015;
b) Prima tranche economica di 35 euro a partire dal mese di giugno 2013;
c) 88 euro a titolo di arretrati.
Vedi:
http://www.cna.it/DIPARTIMENTI-E-UFFICI/Relazioni-sindacali/News/CCNL-Logistica-trasportoe-spedizione-Sottoscritto-accordo-di-rinnovo
APPRENDISTATO E MINORI: NOVITÀ DOPO IL DECRETO 69/2013
L'articolo 42 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, al
comma 1, lett. b) ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per
l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
3
Indice
della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668) e dei minori (all'articolo 8 della legge
17 ottobre 1967, n. 977 e s.m.i.). Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di
entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non
saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni
a carico dei datori di lavoro. Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria
previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.
Vedi:
L. 98/2013 art. 42
NUOVA MODALITÀ DI COMPUTO DEI LAVORATORI A TD PER L'APPLICAZIONE DELLA
L. 300/70
L'articolo 12 della legge 6 agosto 2013, n. 97, riscrive completamente l'articolo 8 del
decreto legislativo n. 368/2001 per quanto riguarda il computo dei lavoratori ai fini
dell'applicazione della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il calcolo avviene sul
numero medio mensile di tutti i lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni sulla
base dell’effettiva durata del rapporto di lavoro. Inoltre, l'articolo 12 utilizza la stessa
modalità per il calcolo delle aziende ai fini dell'informazione e alla consultazione dei
lavoratori di calcolo (articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25).
In sede di prima applicazione della legge, il computo dei dipendenti a tempo
determinato è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio
antecedente a tale data.
Vedi:
http://www.dplmodena.it/21-08-13ParlL97-13TD.html
LAVORATORE DISTACCATO E RIPARTO DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA
Le distinte responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di lavoratore
distaccato, operano dal momento in cui decorre la prestazione lavorativa a favore del
distaccatario, ovvero in occasione della esecuzione del contratto. La Corte di Cassazione
– nell’ambito della più ampia pronuncia nr. 22 luglio 2013, n. 31300, opera una vera e
propria ricognizione della normativa man mano intervenuta.
Vedi:
www.anclsu.com – News del 29/07/2013 a cura di R. La Costa
MOBBING DA PARTE DI UN ALTRO DIPENDENTE E RESPONSABILITÀ DEL DATORE
DI LAVORO CHE RIMANE COLPEVOLMENTE INERTE
Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 luglio 2013, n. 18093
"Integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e
consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed,
eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all'emarginazione del
dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello
stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella
pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica); né la circostanza
che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di
supremazia gerarchica rispetto alla vittima vale ad escludere la responsabilità del
datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia
rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la
4
Indice
sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito da concrete
misure e da vigilanza (Cass. n. 22858/2008)."
Vedi:
www.anclsu.com – News del 29/07/2013 a cura di Admin
INPS E INAIL: DURC RECAPITATO ESCLUSIVAMENTE PEC
INPS – Messaggio nr. 13414 del 23/08/2013
INAIL – Istruzioni operative del 28/08/2013
Alla luce delle normative vigenti che prevedono l’obbligo per tutte le aziende di
dotarsi di PEC e di comunicare con la Pubblica Amministrazione tramite questo
strumento telematico, l’INAIL e l’INPS informano che la trasmissione dei DURC deve
avvenire esclusivamente tramite lo strumento della PEC e che a far data dal
02/09/2013 il sistema informatico non consentirà più l'inoltro della richiesta di DURC
se non è indicato, nel modulo telematico di richiesta, l'indirizzo PEC della Stazione
appaltante/Amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.
Tale termine per l’utilizzo esclusivo della PEC per il recapito del DURC è stato fissato e
reso operativo in accordo con l’INPS e le Casse Edili, sentito il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Le indicazioni da seguire nella fase di compilazione della richiesta, con riferimento a
tale previsione, sono disponibili nei "Manuali per la compilazione di una richiesta di
DURC da ricevere tramite PEC" pubblicati su www.sportellounicoprevidenziale.it.
Vedi:
www.inail.it
www.inps.it
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa
/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_095137&wlpnewPage_contentRegionTemplate=
RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20nu
mero%2013414%20del%2023-08-2013.htm
INPS – LAVORATORI DOMESTICI: PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO E FERIE NON
GODUTE
INPS –Messaggio nr. 13156 del 14/08/2013
L’INPS informa di aver rilasciato, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione
per il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non
godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.
Si ricorda che la comunicazione obbligatoria di cessazione deve essere effettuata online
prima di accedere al “Portale dei Pagamenti”, e comunque entro 5 giorni dall’evento e
che il pagamento dei contributi deve effettuarsi entro i 10 giorni successivi alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Vedi:
www.inps.it
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20nu
mero%2013156%20del%2014-08-2013.htm
INPS – TRATTAMENTI SPECIALI PER L’EDILIZIA
INPS – Messaggio nr. 12903 del 08/08/2013
5
Indice
L’Ente rende noto che in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 234 del
22/07/2011 gli assicurati hanno il diritto di optare tra l’assegno ordinario di invalidità e
l’indennità di disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato e
ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
Ritenendo che anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui alle
leggi 6 agosto 1975, n. 427, 23 luglio 1991, n. 223 e 19 luglio 1994 n. 451, debbano
rientrare nel dettato della Corte Costituzionale, anche l’assicurato con diritto ai
trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia ha la facoltà di scegliere tra
l’assegno ordinario di invalidità e i trattamenti di disoccupazione di cui sopra, che
potranno essere optati fino alla loro durata e ferma restando l’incumulabilità delle due
prestazioni.
L’esercizio del diritto di opzione potrà essere fatto valere secondo le istruzioni
operative già fornite con circolare n. 138/2011.
Vedi:
www.inps.it
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20nu
mero%2012903%20del%2008-08-2013.htm
INPS – INCENTIVO STRAORDINARIO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI E DONNE
INPS – Messaggio nr. 12854 del 07/08/2013
In tema di incentivi straordinari per l’assunzione di giovani e donne l’Ente comunica che
è disponibile sul sito internet www.inps.it, all’interno della sezione deputata alla
consultazione dei moduli “DON-GIOV” inviati, la graduatoria di tutte le istanze
presentate, con i relativi esiti di accoglimento o respingimento.
E’ stata inoltre pubblicata, nelle medesime sezioni di internet e intranet, la nota con cui
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che le assunzioni a tempo
indeterminato part-time danno luogo ad un bonus inferiore ai 12.000 euro,
riparametrato in base alla percentuale di orario di lavoro applicata.
Si precisa che su richiesta del datore di lavoro, le sedi possono attribuire il codice di
autorizzazione 2T fino al mese di dicembre 2013.
A tal fine è stata aggiornata la procedura UniEmens, per consentire l’invio dei flussi con
il codice corrispondente all’incentivo (M430) fino a dicembre 2013.
Al fine di consentire la fruizione dell’incentivo nei casi in cui la matricola sia sospesa o
cessata al momento dell’autorizzazione, le sedi possono attribuire il codice di
autorizzazione 2T anche ai mesi di maggio e/o aprile 2013.
A tal fine è stata aggiornata la procedura UniEmens, consentendo l’invio dei flussi
relativi anche ai mesi di maggio e aprile 2013.
Vedi:
www.inps.it
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20n
umero%2012854%20del%2007-08-2013.htm
INPS – ASSUNZIONI AGEVOLATE UOMINI E DONNE L. 92/2012
INPS – Messaggio nr. 12850 del 07/08/2013
Con riferimento alle seguenti assunzioni agevolate introdotte ex L. 92/2012:
- uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
6
Indice
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da
un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi”;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro mesi”;
si precisa quanto segue:
“Il codice “55” con cui i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, una volta
ammessi all’incentivo, devono denunciare il lavoratore assunto, è unico e si riferisce a
tutte le diverse tipologie di lavoratori agevolati, di cui ai commi da 8 a 11 della citata
legge 92/2012.
Si ricorda che detto codice deve essere valorizzato nell’elemento individuale
<TipoContribuzione>.
Riguardo ai periodi di spettanza dell’agevolazione compresi tra “gennaio e luglio 2013”,
i datori di lavoro, unitamente al recupero della differenza tra la contribuzione intera e
quella agevolata (codice L431), provvederanno alla restituzione della percentuale
riferita alle misure compensative non più spettante in relazione alla minore
contribuzione versata.
A tal fine, saranno utilizzati i consueti codici di restituzione “M120” – “M121” –“M123” e
“M124”. L’importo da restituire dovrà essere valorizzato, secondo le modalità note,
nell’elemento <CausaleMCADeb> presente all’interno di <Denuncia individuale>,
<GestioneTFR>, <MeseTFR>, <MisureCompensative>, <MisCompADebito>.
Anche le suddette operazioni di restituzione dovranno essere effettuate entro tre mesi
a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.”
Vedi:
www.inps.it
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20n
umero%2012850%20del%2007-08-2013.htm
INPS – INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI: FAQ
INPS – Messaggio nr. 12849 del 07/08/2013
L’INPS rende noto che è possibile consultare i quesiti di interesse generale e le relative
risposte, fornite dalla Direzione centrale Entrate, in materia di incentivi all’assunzione.
Le FAQ sono pubblicate periodicamente e sono accessibili seguendo il percorso:
informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Incentivi all’assunzione> consulta
le faq; sono raggruppate per tipologia di incentivo e contraddistinte da un numero che
le identifica in base all’ordine cronologico complessivo di pubblicazione.
Le FAQ pubblicate rappresentano la posizione della Direzione Generale dell’INPS
sull’argomento trattato
Vedi:
www.inps.it
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20nu
mero%2012849%20del%2007-08-2013.htm
INPS – OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E DIPENDENTI DI COOPERATIVE E
CONSORZI AGRICOLI
INPS – Circolare nr. 125 del 06/08/2013
In seguito al riconoscimento, da parte del CCNL degli operai agricoli tradizionali e
florovivaisti e dell’estenzione per i lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi
agricoli, di quanto segue: “L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle
ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata e…nel caso di interruzioni dovute a
7
Indice
causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in
quanto il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua
disposizione”, l’INPS descrive gli adempimenti per le aziende che, a seguito del
verificarsi di eventi eccezionali, dovranno procedere alla denuncia di OTD, la cui
prestazione lavorativa è stata resa ad orario ridotto rispetto a quanto previsto dal
contratto nazionale/provinciale vigente.
Vedi:
www.inps.it
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20nume
ro%20125%20del%2006-08-2013.htm
INPS – INCENTIVO ALL’ESODO
INPS – Circolare nr. 119 del 01/08/2013
Con riferimento alla possibilità nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi
tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di
pensione, introdotta ex L. 92/2012, con impegno da parte del datore di lavoro di
corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori
di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per
l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il
pensionamento, l’INPS fornisce istruzioni operative (con esclusione delle gestioni ex
INPDAP ed ex ENPALS), trattando i seguenti temi:
- Requisiti per l’accesso alla prestazione: requisiti del datore di lavoro e del
lavoratore
- Presentazione dell’accordo aziendale: programma annuale di esodo, prospetto
di quantificazione, fideiussione, domanda di prestazione
- Eventuali modifiche normative sopravvenute
- Procedure di liquidazione
- Modalità di calcolo della prestazione
- Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni
- Contributi sindacali
- Pagamento della prestazione
- Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione
- Regime tributario
- Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione
- Determinazione della contribuzione figurativa correlata
- Codifica aziendale. Modalità di composizione del flusso Uniemens
- Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens
- Rioccupazione
- Istanze di riesame
- Contenzioso
Vedi:
www.inps.it
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20nu
mero%20119%20del%2001-08-2013.htm
INPS – LAVORATORI DOMESTICI CITTADINI DELLA CROAZIA
8
Indice
INPS – Circolare nr. 117 del 01/08/2013
A seguito dell’ingresso nell’Unione Europea dei cittadini della Croazia e dell’introduzione
del regime transitorio di due anni previsto per l’accesso al mercato del lavoro di tali
soggetti prima della completa liberalizzazione riguardante l’accesso al lavoro
subordinato, l’INPS precisa che tale regime transitorio non si applica, invece, ai
lavoratori domestici per i quali l’Italia farà ricorso ad un regime di libero accesso al
mercato del lavoro interno.
Per quanto riguarda le domande di emersione relative a lavoratori domestici di
nazionalità croata, la sopra citata circolare interministeriale ha chiarito che lo Sportello
Unico per l’Immigrazione provvederà oltre che all’archiviazione delle richieste di nulla
osta, già presentate agli uffici competenti, anche all’archiviazione delle domande di
emersione relative all’assunzione di lavoratori domestici cittadini croati.
Vedi:
www.inps.it
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20nume
ro%20117%20del%2001-08-2013.htm
INPS – APPRENDISTATO NEL SETTORE AGRICOLO
INPS – Circolare nr. 116 del 01/08/2013
L’INPS intende richiamare la disciplina dell’apprendistato con particolare attenzione agli
aspetti operativi previsti per il settore agricolo e fornire le istruzioni per la compilazione
delle dichiarazioni trimestrali, modello DMAG, della manodopera occupata dai datori di lavoro
agricolo con contratto di apprendistato.
Vedi:
www.inps.it
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20nume
ro%20116%20del%2001-08-2013.htm
INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI ISCRITTI IN CORSO D’ANNO
INPS – Messaggio nr. 12308 del 31/07/2013
L’Ente ricorda agli iscritti in corso d’anno alla gestione artigiani e commercianti che non
sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza,
né le avvertenze per la compilazione del modello F24. Essi, accedendo via internet al
Cassetto, troveranno, nella sezione comunicazione bidirezionale, la lettera informativa
contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2013.
I modelli F24 relativi alla seconda emissione del 2013 sono in ogni caso disponibili,
anche in forma precompilata e direttamente stampabile, con la relativa funzione "Dati
del modello F24" presente nello stesso Cassetto previdenziale dei mod. F24.
Si richiama il messaggio per il dettaglio delle scadenze dei versamenti.
Vedi:
www.inps.it
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20nu
mero%2012308%20del%2031-07-2013.htm
INPS – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILIZIA PER L’ANNO 2013
INPS – Messaggio nr. 11999 del 25/07/2013
Come è noto, l’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con
modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341, e successive modifiche e integrazioni,
9
Indice
prevede che ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o
ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze.
La normativa prevede altresì che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si
applichi, decorsi 30 giorni, la riduzione stabilita per l’anno precedente.
Pertanto non essendo intervenuto il decreto entro i suddetti termini, a decorrere dal 30
agosto 2013 le aziende edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il
2012, pari a 11,50%.
Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei
soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare INPS
nr. 28/2013.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013.
Per poter fruire del beneficio è necessario inoltrare apposita istanza telematica (modulo
Rid-Edil) a far data dal 30/08/2013, secondo le modalità descritte nel messaggio INPS
nr. 12320/2012.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno
contraddistinte dal Codice di Autorizzazione 7N, il quale avrà validità da Agosto a
Dicembre 2013.
Vedi:
www.inps.it
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20nu
mero%2011999%20del%2025-07-2013.htm
SISMA MAGGIO 2012: NUOVO MODELLO DA PRESENTARE ENTRO IL 31 OTTOBRE
Con il Provvedimento n. 85616 del 12 luglio 2013, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate
ha cambiato nuovamente il modello di comunicazione, che i contribuenti colpiti dal
sisma di maggio 2012 devono presentare per accedere al finanziamento dei pagamenti,
senza sanzioni, dei tributi, dei contributi e dei premi dovuti fino al 15 novembre 2013.
Sono, pertanto, sostituiti il precedente modello di comunicazione, le relative istruzioni e
le specifiche tecniche per la trasmissione delle comunicazioni stesse approvate con il
precedente Provvedimento del 16 maggio 2013.
Il nuovo modello viene aggiornato alle recenti disposizioni normative (Legge 24 giugno
2013, n. 71 di conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43) che hanno fatto
slittare dal 15 giugno al 31 ottobre 2013 il termine di presentazione delle domande di
finanziamento. Il modello potrà essere utilizzato anche dai soggetti che possono
dimostrare di aver subito un danno economico diretto (articolo 1, commi 365-373,
legge 228/2012).
Vedi:
Fiscoetasse 26/07/2013
DEDUCIBILITA’ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI
L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 26/E del 01.08.13 con cui vengono
forniti alcuni chiarimenti riguardanti il trattamento fiscale applicabile alle nuove ipotesi
di deducibilità fiscale delle perdite su crediti, alla luce della modifica apportata
all’articolo 101 del T.u.i.r.
Nello specifico la circolare analizza le caratteristiche peculiari delle perdite relative ai
crediti qualora:
1) siano di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza del pagamento.
2) Il diritto alla riscossione sia prescritto.
3) Per i quali il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti.
10
Indice
4) Che risultino cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter in dipendenza di
eventi estintivi.
Le novità introdotte dal legislatore e le implicazioni che determinano sull’intera
disciplina dei crediti richiedono, inoltre, la necessità di effettuare alcune considerazioni
di carattere generale, anche con riferimento al regime applicabile prima delle modifiche
normative in esame.
Vedi:
www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e
+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+26+01082013+p
erdite/circolare_+26e.pdf
ERRATI VERSAMENTI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI: EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO
IN PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI
In caso di ravvedimento operoso in cui l’importo necessario per sanare l’irregolarità
commessa e, quindi, degli interessi moratori e della relativa sanzione è stato
determinato in modo errato, l’Agenzia si è espressa ritenendo che il ravvedimento di
quanto originariamente e complessivamente dovuto possa considerarsi perfezionato
anche solo parzialmente, cioè limitatamente all’importo versato entro la scadenza del
termine per il ravvedimento.
Vedi:
www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e
+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+27+02082013+er
rati+versamenti/circolare+27e.pdf
ERRATI VERSAMENTI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI: INSUFFICIENTE VERSAMENTO
DELL’IMPOSTA E DELLA MAGGIORAZIONE NEL “TERMINE LUNGO”
Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e del primo
acconto Irpef, Ires ed Irap può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo
ai termini previsti, con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo pari allo
0,40% delle somme da versare: il versamento risulterà quindi essere tempestivo.
Nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza
dell’importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40%, si configurerà l’istituto
dell’omesso versamento parziale e non già all’istituto del ritardato pagamento. La
sanzione, in misura ordinaria, deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto
versato nel “termine lungo” e quanto dovuto (imposta più maggiorazione).
Vedi:
www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e
+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+27+02082013+er
rati+versamenti/circolare+27e.pdf
COMUNICAZIONE DEI DATI DEI BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A
SOCI O FAMILIARI
Dall’anno d’imposta 2012, i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma
individuale che collettiva, effettuano la comunicazione dei dati dei beni dell’impresa
concessi in godimento a soci o familiari, qualora sussista una differenza tra il
11
Indice
corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di
godimento. Nel provvedimento si riportano i soggetti obbligati alla comunicazione,
l’oggetto della comunicazione stessa, le esclusioni oggettive, i termini e le modalità di
presentazione della comunicazione.
Vedi:
www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e
+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+2+agosto+2013
+beni+impresa/Totale+beni+soci.pdf
COMUNICAZIONE
DEI
DATI
DEI
SOCI
O
FAMILIARI
CHE
FINANZIAMENTI O CAPITALIZZAZIONI NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA
EFFETTUANO
I soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva,
devono inviare la comunicazione dei dati dei soci o familiari che effettuano
finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa, per un importo complessivo,
per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro, a far data
dall’anno d’imposta 2012. Nel provvedimento si riportano i soggetti obbligati alla
comunicazione, l’oggetto della comunicazione stessa, le esclusioni oggettive, i termini e
le modalità di presentazione della comunicazione. Tale formalità è stata resa operativa
al fine di rafforzare le misure che presiedono al recupero della base imponibile non
dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito.
Vedi:
www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e
+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+2+agosto+2013
+finanziamenti+impresa/Totale+finanziamento+soci.pdf
DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN ASSENZA DI UN SOSTITUTO D’IMPOSTA TENUTO AD
EFFETTUARE IL CONGUAGLIO
Con provvedimento n. 100191/2013, l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che la
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012 può essere presentata
utilizzando il modello 730/2013, dal 2 al 30 settembre 2013, se dalla stessa risulta un
esito contabile finale a credito, da soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed
assimilati, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi dovuti
a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare
in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730,
sono rimborsate dall’Agenzia delle Entrate.
Vedi:
www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e
+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+del+22+agosto
+2013/provvedimento_agosto_22.pdf
IMU: PER ORA NIENTE DEDUCIBILITà
Con la pubblicazione del D.L. 102/2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 è stata
confermata l’esclusione del pagamento della prima rata dell’imu relativa al periodo
d’imposta 2013. Tra i soggetti esclusi si segnalano le unità immobiliari appartenenti alle
12
Indice
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative
pertinenze) dei soci assegnatari. Per quanto riguarda le imprese e i professionisti, al
momento non è possibile dedurre il 50% dall’Ires e dall’Irpef dell’Imu pagata.
AUTO AZIENDALI: DIVIETO DEL FERMO AMMINISTRATIVO
Con la pubblicazione del D.L. 102/2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 è stata introdotta
una novità sul fermo amministrativo delle autovetture in caso di mancato pagamento
delle somme dovute: qualora il bene sia strumentale all’attività d’impresa o della
professione e il contribuente sia in grado di darne prova all’agente della riscossione
entro il nuovo termine di 30 giorni dalla comunicazione preventiva, il fermo non avrà
luogo.
TFR LUGLIO
L’Istat comunica che l’indice nazionale del costo vita del mese di luglio è stato calcolato
pari a 107,2.
Pertanto il coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al 31/12/2012 da riconoscere
ai dipendenti cessati nel periodo dal 15 luglio al 14 agosto 2013 risulta pari allo
1,367958%
PIEMONTE: RIDETERMINATA L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PER L'ANNO
2013
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 5 luglio 2013, pubbl. in
G.U. 12 luglio 2013, n. 162.
E' stata rideterminata l' addizionale regionale all'Irpef del Piemonte al fine di coprire il
disavanzo del Servizio Sanitario Regionale. Pertanto, in relazione all'anno 2013,
l'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF dovrà essere determinato per
scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote:
- 1,69% per i redditi sino a 15.000 euro
- 1,70% per i redditi compresi fra 15.001 e 28.000 euro
- 1,71% per i redditi compresi fra 28.0001 e 55.000 euro
- 1,72% per i redditi compresi fra 55.001 e 75.000 euro
- 1,73% per i redditi superiori a 75.000 euro
IVA, REATO DI OMESSO VERSAMENTO ANCHE SENZA AVVISO DI ACCERTAMENTO
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28945 dell'8 luglio 2013, ha ribadito che il
reato di omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un
ammontare superiore a 50mila euro, previsto dall’articolo 10-ter del D. Lgs. n.
74/2000, si ha se l'omesso versamento si protrae fino al 27 dicembre dell’anno
successivo al periodo d’imposta di riferimento. Non assume rilevanza il fatto che sia
stato notificato o meno l’avviso di accertamento tributario, per cui il contribuente non
può eccepire, in sede di contenzioso, l’inesistenza di tale notifica.
Vedi:
Fiscoetasse 27/07/2013
CONTRIBUENTI MINIMI: POSSIBILITÀ DI RECUPERARE GIÀ IN UNICO 2013 LE
RITENUTE ERRONEAMENTE SUBITE NEL 2012
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 5/8/2013, conferma che le
ritenute d’acconto erroneamente subite dai contribuenti che rientrano nel “regime di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” ” (art. 27, commi 1 e 2,
Dl n. 98/2011), potranno essere recuperare attraverso lo scomputo in dichiarazione
13
Indice
già sul modello Unico 2013, in via alternativa rispetto all’istanza di rimborso ex. art. 38
del DPR 602/1973.
Potranno pertanto essere recuperate le ritenute subite sui compensi erogati nei primi
mesi di applicazione del nuovo regime e quelle subite sui compensi erogati nel 2012 in
relazione a fatture emesse in anni precedenti.
Considerato che con la recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47/E/2013 è
stata già concessa la possibilità di indicare in dichiarazione le ritenute del 4%
erroneamente subite ad opera delle banche e delle poste sui bonifici corrisposti ai nuovi
minimi per lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico da essi eseguiti.
Parimenti alle indicazioni fornite con la citata risoluzione n. 47/E, i contribuenti
interessati dovranno indicare il codice “I” nel campo “Situazioni particolari” del
frontespizio del modello, e l’ammontare complessivo delle ritenute subite nel rigo RS
33, colonna 2, senza compilare la colonna 1. Le ritenute potranno poi essere
scomputate, alternativamente, dall’imposta sostitutiva (quadro LM, rigo LM 13), ovvero
dall’Irpef ordinaria (quadro RN, rigo RN 32, colonna 4).
Vedi:
Fiscoetasse 09/08/2013
www.anclsu.com – Enti e istituzioni del 06/08/2013 a cura di Admin
GLI STUDI DI SETTORE RESTANO PRESUNZIONI SEMPLICI
Gli studi di settore rappresentano esclusivamente degli indicatori di una possibile
anomalia fiscale: i requisiti di gravità, precisione e concordanza di tali presunzioni non
sono determinati ex lege dal semplice scostamento del reddito dichiarato rispetto a
quello rideterminato dal software Gerico. Ne consegue che l’accertamento emesso in
base allo scostamento tra reddito dichiarato e reddito atteso dagli studi di settore è
considerato presunzione semplice, in ossequio all’art. 2729 c.c., secondo cui “le
presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non
deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
E’ questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7 giugno 2013,
n. 14492, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza tributaria di
legittimità, che riafferma così il principio che il giudice tributario è obbligato a motivare
adeguatamente il proprio convincimento, dovendo valutare analiticamente sia gli
elementi addotti dalla parte per giustificare il contestato scostamento dalle medie di
settore, sia gli ulteriori elementi di anomalia indicati dall’Agenzia delle Entrate a
sostegno delle risultanze dell’indagine ricostruttiva standardizzata.
Vedi:
Il Quotidiano Ipsoa a cura di S. Loconte
BONUS ENERGIA E RISTRUTTURAZIONI – PROROGA AL 31 DICEMBRE 2013
La detrazione Irpef sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio è stata incrementata dal 36 al 50% dal D.l. 83/2012, che ha anche aumentato il
tetto massimo agevolabile a 96.000 euro per unità immobiliare (e non per persona che
ha sostenuto le spese) per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.06.2013. L'iter di
conversione del decreto energia ha prorogato l'agevolazione al 50%, nel limite massimo
di spesa di 96.000 Euro, fino al 31.12.2013. Dal 1° gennaio 2014 la detrazione tornerà
al 36% sul limite massimo di 48.000 Euro.
La detrazione interessa solo le unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria
catastale) e le relative pertinenze, e il beneficio dell'agevolazione è ammesso in 10 rate
annuali di pari importo.
La conversione in legge del decreto energia ha confermato l'aumento della detrazione
Irpef/Ires dal 55% al 65% per i lavori di riqualificazione energetica, sulle spese
sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013. Nell'iter di conversione sono diventati detraibili
14
Indice
anche gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad
alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, e gli interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di
acqua calda sanitaria. Resta ferma la ripartizione della detrazione in dichiarazione dei
redditi in 10 quote annuali di pari importo. Per gli interventi su parti comuni di
condominio, che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio,
l'agevolazione riguarda le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.06.2014.
Vedi:
Fiscoetasse.com 19/08/2013
FOTOVOLTAICO, OK ALLA DETRAIBILITÀ
Dalle sentenze C-219/12, C-62/12 e C-263/11 della Corte di giustizia Ue emerge che il
privato che installa i pannelli solari sul tetto dell'abitazione diventa soggetto passivo
dell'Iva e ha, pertanto, diritto a detrarre l'imposta pagata per la realizzazione
dell'impianto fotovoltaico. Il tutto, anche se la quantità di energia prodotta e venduta al
gestore è minore di quella acquistata per il fabbisogno. Una volta acquisito tale status,
anche le operazioni effettuate in via occasionale sono attratte nella sfera dell'imposta,
alla quale non sfugge neppure la vendita degli alberi abbattuti dalla tempesta.
Vedi:
F. Ricca – Italia Oggi, sabato 24 agosto 2013, pag. 24
15
Indice