Dott. Alessandro Torcini – Studio Torcini Reali Cambi

Corso di Diritto Fallimentare
4 aprile 2014
PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Dott. Alessandro Torcini
Dott. Alessandro Torcini – Studio Torcini Reali Cambi
LA COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI DELLA
FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI FIRENZE
LIBRETTO GIALLO
WWW.LIBRETTOGIALLO.IT - www.ilsovraindebitamento.it
LIBRETTO VERDE - WWW.LIBRETTOVERDE.IT
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IL PROBLEMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
DELLE PERSONE FISICHE
Art. 2740 C.C. - Responsabilità patrimoniale: “Il debitore risponde
dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”
EFFETTI (se i beni non sono sufficienti)
“MORTE CIVILE”
NECESSITA’ SOCIALE ed ECONOMICA DI OFFRIRE
UNA “RIPARTENZA” – UNA NUOVA POSSIBILITA’
QUASI TUTTI GLI ORDINAMENTI STRANIERI LO PREVEDONO
COME SI PUO’ RISOLVERE IL PROBLEMA?
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VIE EXTRAGIUDIZIALI
- TRANSAZIONI/REMISSIONI (CONCORDATO STRAGIUDIZIALE)
(LEGATO ALLA VOLONTA’ DEI CREDITORI – OGGETTIVA DIFFICOLTA’)
SOGGETTI IMPRENDITORI (persone fisiche)
ESDEBITAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE FALL. (artt. 142 e segg.)
(OLTRE C.P. E C.F.)
LIMITE: CHI NON PUO’ FALLIRE, E’ ESCLUSO
FINO ALLA NUOVA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO IL PROBLEMA,
PER I SOGGETTI NON FALLIBILI, NON ERA RISOLVIBILE
NELLA PRATICA…..
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Legge 27 gennaio 2012 n. 3
modificata dall’art. 18, D.L. 179/2012,
conv. con modific. dalla L. 221/2012
(Cosiddetto decreto “Sviluppo bis”)
Con effetto dal 18 gennaio 2013
Si introducono nell’ordinamento delle
procedure di estinzione – con controllo giudiziale - delle obbligazioni dei
soggetti non fallibili
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Sono state introdotte 3 procedure
1. Accordo di ristrutturazione e soddisfazione
2. Piano del consumatore
3. Liquidazione del patrimonio
(in alternativa o conversione di 1 e 2)
Tutte e 3 sono definite
"procedure concorsuali"
(articolo 6 comma 1, definizione per “esclusione”)
Sono tutte “volontarie”
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La struttura della legge
Da art.1 a art. 5: nome su usura ed estorsione
SEZIONE I - Procedura di composizione della crisi
Disposizioni generali (artt. 6 - 9)
Accordo di composizione della crisi (artt. 10 - 12)
Piano del consumatore (artt. 12 bis - 12 ter)
Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano (artt. 13 - 14 bis)
SEZIONE II - Liquidazione del patrimonio
Artt. 14 ter - 14 terdecies
SEZIONE III - Disposizioni comuni
Artt. 15 e 16
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REQUISITI SOGGETTIVI
(art. 6-1 comma e 7-2 comma °)
Coloro che non sono soggetti (né assoggettabili) alle vigenti procedure
concorsuali
Definizione per esclusione. Quindi per esempio:
Imprenditore commerciale non fallibile perché sotto soglia
Lavoratori autonomi - Enti non commerciali
Imprenditore agricolo (previsione espressa – art. 7 comma 2 bis)
Start up innovative (previsione espressa)
Il "Consumatore"
(debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta (art. 6 – comma 2 – lettera b)
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REQUISITI OGGETTIVI (art. 6, lett. a)
Essere in stato di "sovraindebitamento":
perdurante squilibrio tra OBBLIGAZIONI assunte e PATRIMONIO
prontamente liquidabile per farvi fronte tale da comportare
1. RILEVANTE difficoltà ad adempiere alle obbligazioni
oppure
2. DEFINITIVA incapacità ad adempiere
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CAUSE OSTATIVE ALL’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE
NON PUO’ USUFRUIRE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE CHI:
- è soggetto (assoggettabile) ad altre procedure concorsuali
- ha utilizzato, nei 5 anni precedenti, la legge 3/2012
- ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di
annullamento o revoca dell’accordo
- ha fornito documentazione che non consente di ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
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ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
E’ una proposta di
"Accordo di ristrutturazione di debiti" (e “soddisfazione dei crediti” ?)
(art. 7 comma 1)
“attraverso qualsiasi forma”
(art. 8 comma 1)
Soddisfazione creditori in base ad un piano con i seguenti contenuti:
OBBLIGATORI
- Previsione SCADENZE e MODALITA’ pagamenti
- regolare ed integrale PAGAMENTO titolari di crediti IMPIGNORABILI
- INTEGRALE PAGAMENTO tributi UE, IVA e rit. fiscali (solo dilazione)
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CONTENUTI EVENTUALI
- suddivisione dei creditori in classi
- indicazione EVENTUALI GARANZIE
- indicazione modalità LIQUIDAZIONE beni
- FALCIDIA creditori prelatizi diversi dal Fisco ed IMPIGNORABILI (nei
limiti del valore dei beni oggetti di garanzia come attestato da OCC)
- affidamento patrimonio ad un GESTORE della liquidazione
(professionista nominato dal giudice)
- Cessione di crediti futuri
- Moratoria pagamenti prelatizi (1 anno da omologa se prevista
continuità e nel Piano consumatore e salvo che il bene oggetto di
prelazione non sia offerto in liquidazione nel piano)
(art. 8 comma 4)
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L’intervento del TERZO GARANTE
(art. 8, co. 2)
(in caso di beni e/o redditi non sufficienti a rendere fattibile la proposta)
La Proposta va sottoscritta da uno o più terzi che "consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per
assicurarne la fattibilità"
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Documentazione da depositare
(Tribunale del luogo di residenza o sede principale attività d’impresa)
- Proposta di accordo
- Elenco creditori con indicazione somme dovute
- Elenco beni del debitore
- Atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni
- Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni
- Attestazione OCC di fattibilità del Piano
- Elenco spese correnti per il sostentamento (proprio e della famiglia)
- Indicazione componenti nucleo familiare + certificato stato di famiglia
- (per imprenditore comm.le) scritture contabili ultimi 3 esercizi +
dichiarazione di attestazione di conformità all’originale (?)
entro 3 gg. trasmissione proposta ad Equitalia ed altri Enti imp. locali
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SVOLGIMENTO SCHEMATICO DEL PROCEDIMENTO
Deposito proposta di Accordo
IL G.D.
Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza
Fissa udienza entro 60 gg da deposito
OCC
Comunica ai creditori proposta e decreto del GD entro 40 gg da udienza
(30 gg da votazione)
CREDITORI
Votazione dei creditori a OCC entro 10 gg da udienza
UDIENZA (a che serve?)
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OCC
Trasmissione ai creditori di relazione su consensi e sul raggiungimento
maggioranza allegando il testo dell’accordo
CREDITORI
Eventuali contestazioni entro 10 gg dal ricevimento della relazione
OCC
Trasmissione al Giudice di Relazione + contestazioni ricevute +
attestazione definitiva di fattibilità
G.D.
Omologazione accordo (entro 6 MESI dal deposito della proposta
nomina (eventuale) liquidatore
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DECRETO DEL GIUDICE
per fissazione UDIENZA creditori (art. 10 comma 1)
Pubblicità (proposta e decreto): pubblicazione nel R.I. (se imprenditore)
Trascrizione decreto nei registri immobiliari (ove necessario)
Il decreto è equiparato all’atto di pignoramento
EFFETTI
- SOSPENSIONE INTERESSI LEGALI O CONVENZIONALI ai fini del concorso
per crediti chirografari (dal deposito della proposta)
- INIBIZIONE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI, SEQUESTRI CONSERVATIVI,
ACQUISIZIONE TITOLI DI PRELAZIONE da parte dei creditori ANTERIORI
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- SOSPENSIONE PRESCRIZIONI/DECADENZE (sino alla definitività
dell’omologa)
Non opera verso i titolari di crediti impignorabili
INEFFICACIA ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SE NON
AUTORIZZATI
Inefficacia atti compiuti tra data del decreto e quella di omologazione,
verso i creditori ANTERIORI "al momento in cui è stata eseguita la
pubblicità del decreto"
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“VOTAZIONE” dei creditori
I creditori esprimono dichiarazione di consenso che "trasmettono"
all’OCC
"Silenzio - assenso" se non rispondono nei 10 gg precedenti l’udienza
Per approvazione occorre maggioranza "qualificata": 60% dei crediti
Non votano:
* I prelatizi soddisfatti al 100% (salvo rinuncia alla prelazione)
* Il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al IV°grado
* Cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di 1 anno prima
della proposta
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PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE
OCC trasmette relazione ai creditori per consentire eventuali
contestazioni nei successivi 10 gg
decorso il termine, relazione ed attestazione definitiva di fattibilità al
giudice
Il giudice delegato:
1. VERIFICA MAGGIORANZE di legge
2. VERIFICA L’IDONEITA’ PIANO AD ASSICURARE L’INTEGRALE
PAGAMENTO CREDITI IMPIGNORABILI E CREDITI FISCALI (Tributi UE, Iva,
e Ritenute omesse)
3. (eventuale) GIUDIZIO DI CONVENIENZA (su istanza di creditore escluso
e/o non aderente, ovvero su istanza di qualunque altro interessato)
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EFFETTI
ESDEBITAZIONE
L’ ACCORDO OMOLOGATO ha efficacia per tutti i creditori anteriori alla
data di pubblicità dell’accordo (+ creditori posteriori) che non possono
(art. 12 ter):
- iniziare o proseguire azioni esecutive individuali
- iniziare o proseguire azioni cautelari
- acquisire diritti di prelazione
Quindi: il debito rimane ma non è “azionabile”
DISCUTIBILE TECNICA LEGISLATIVA
Si può parlare di esdebitazione?
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L’accordo non “pregiudica i diritti” dei coobbligati, fideiussori del
debitori ed obbligati in via di regresso
L’accordo non determina novazione delle obbligazioni,
salvo diversamente stabilito
L’efficacia erga omnes cessa se in caso di annullamento o risoluzione
dell’accordo nonché
mancato pagamento dei crediti impignorabili e di quelli erariali
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FASE POST OMOLOGA
Sotto vigilanza di OCC
Necessaria nomina di un liquidatore da parte del giudice, su indicazione
di OCC, se l'accordo prevede utilizzo di beni sottoposti a pignoramento
- Il liquidatore compie atti "dispositivi" previa verifica della conformità
dell’atto al piano
- Il giudice può sempre "sospendere" gli atti esecutivi se ricorrono
gravi e giustificati motivi
Sono inefficaci (rispetto ai creditori anteriori alla data di pubblicità del
decreto di apertura) i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in
essere in violazione dell’accordo
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Modifica dell’Accordo post OMOLOGA
E’ possibile, con ausilio di OCC
In caso di impossibilità ad eseguire l’accordo per cause non
imputabili al debitore (art. 13, co. 4 bis)
La modifica equivale a "nuova" proposta, con conseguente
instaurazione di nuova procedimento
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Casi di "revoca" / "cessazione"
- All’udienza dei creditori, il giudice può "revocare" il decreto di apertura
se accerta presenza di iniziative o atti in frode ai creditori
- L’accordo "cessa" di diritto se il debitore non paga integralmente entro
90 gg dalle scadenze previste i pagamenti dovuti all’Erario e agli enti
previdenziali
- L’accordo è "revocato" d’ufficio se il debitore ha compiuto durante la
procedura atti in frode ai creditori
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Casi di "annullamento"
L' Accordo è annullabile dal Tribunale (su istanza di ogni creditore in
contraddittorio con il debitore) quando il debitore ha:
- dolosamente (o con colpa grave) aumentato o diminuito il passivo
- sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo,
- dolosamente simulato attività inesistenti
Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento
Il ricorso deve essere proposto entro 6 mesi dalla scoperta, o
comunque non oltre 2 anni dall’ultimo termine per l’adempimento
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Casi di "risoluzione"
- il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivanti
dall’accordo
- non vengono costituite le garanzie promesse
- l'esecuzione diviene impossibile
- il debitore viene dichiarato fallito
La risoluzione è promossa dal creditore con ricorso, a pena di
decadenza entro 1 anno dalla scadenza del termine per l’ultimo
adempimento dell'accordo
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PIANO DEL CONSUMATORE
Il consumatore sovraindebitato ha due possibili scelte
- ACCORDO di composizione della crisi
OPPURE
PIANO del CONSUMATORE
Sempre "con l’ausilio OCC"
stessi contenuti ("obbligatori" ed "eventuali") richiesti per
l’accordo di composizione della crisi
IMPORTANTE: il Piano deve essere conveniente rispetto alla liquidazione
(lo deve attestare l’OCC – art. 9 comma 3 bis lettera e))
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IN PIU’
alla proposta deve essere allegata Relazione particolareggiata dell'OCC
(art. 9 comma 3 bis)
- può sempre prevedere la moratoria fino a 1 anno del pagamento dei
creditori prelatizi (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui
insiste la prelazione)
- produce i medesimi "effetti" protettivi previsti per l'Accordo (NEL
PIANO vi è la possibilità di sospensione da parte del G.D. delle procedure
esecutive che pregiudichino la fattibilità del Piano)
- il giudice può concedere termine perentorio non superiore a 15 gg per
integrare proposta e produrre nuovi documenti
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ECCEZIONE IMPORTANTE
NON E’ PREVISTA la VOTAZIONE DEI CREDITORI
ma direttamente
omologa del Giudice (previo eventuale cram down)
Perché?
E’ la migliore soluzione possibile
(è comunque migliore rispetto alla liquidazione del patrimonio)
- Medesime fattispecie di "cessazione" e "revoca" previste
in caso di Accordo
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RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA A CURA DELL’OCC
Da allegare alla proposta di PIANO del consumatore
(oltre alla documentazione richiesta in caso di Accordo )
CONTENUTO RELAZIONE
- Indicazione cause dell’indebitamento e diligenza consumatore
nell’assumere volontariamente i debiti
- Esposizione ragioni incapacità adempimento debiti
- Resoconto su solvibilità consumatore in ultimi 5 anni
- Resoconto su completezza e attendibilità documentazione e su
PROBABILE CONVENIENZA del piano rispetto ad alternativa
liquidatoria
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FASI OPERATIVE
- Deposito proposta di Piano
G.D.
- verifica sussistenza requisiti forma e sostanza
- Fissa udienza entro 60 gg da deposito (con possibilità, nelle more, di
sospendere procedure esecutive in corso)
- Verifica fattibilità Piano e "meritevolezza"
(eventuale Cram down in caso di contestazione della convenienza da
parte dei creditori)
- Omologa Piano ENTRO 6 MESI dal deposito della proposta
POST OMOLOGA: a cura OCC pubblicazione/trascrizione
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Procedura di composizione della crisi ALTERNATIVA ad ACCORDO e
PIANO del consumatore
Introdotta dal “decreto sviluppo bis”
Simile al fallimento ma mai ad istanza dei creditori o di terzi
Può derivare anche da "conversione" di procedura di composizione
della crisi (Accordo o Piano del consumatore)
Disposta con "decreto" del giudice
In caso di:
- annullamento accordo o cessazione effetti omologazione Piano
- cessazione" di diritto degli effetti dell'Accordo o del Piano (mancato o
ritardato pagamento erario)
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- risoluzione Accordo o Piano per cause imputabili al debitore
La "conversione" non può avvenire d’ufficio (necessaria
istanza del debitore o di creditori)
LA PROCEDURA si apre necessariamente
con una domanda giudiziale con “l’ausilio" dell’OCC
Non sono compresi nella liquidazione
- I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento
- Redditi che il debitore ritrae dalle sue attività, nei limiti di quanto gli
occorre al mantenimento della famiglia indicati dal giudice
- I frutti derivanti da usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in
fondo patrimoniale e i frutti di esso
- Beni che non possono essere pignorati per disposizione di legge
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FASI PROCEDURA
Richiesta liquidazione beni con relazione OCC
(OCC entro 3 gg da relazione effettua trasmissione a Uffici fiscali)
Il giudice delegato
Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza
- emette decreto apertura liquidazione + nomina liquidatore
Il liquidatore
(figura simile al Curatore nel fallimento)
- Verifica elenco creditori
- forma inventario
- comunica ai creditori la "partecipazione" alla liquidazione
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- predispone, comunica e approva lo stato passivo
- elabora programma di liquidazione ed effettua la liquidazione
AL TERMINE
A CURA DEL G.D.
Accertamento completa esecuzione programma di liquidazione e
chiusura procedura
Durata minima: minimo 4 anni (art. 14 quinquies – comma 4)
IL LIQUIDATORE inoltre
- Amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione
- Esercita ogni azione legale finalizzata a conseguire la disponibilità dei
beni compresi nel patrimonio da liquidare
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L’ESDEBITAZIONE
NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Non è automatica ma ci deve essere la "meritevolezza"
REQUISITI
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura,
fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché
adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo
svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti
la domanda;
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d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dall'articolo 16;
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività
produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla
situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e
non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa
anteriore al decreto di apertura della liquidazione (tutti?).
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L'esdebitazione e' esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso
al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità
patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della
liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai
creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero
simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a
danno di altri.
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L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito
extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative di
carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di
apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente
capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi.
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ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
(art. 15)
Figura ibrida e con troppe attribuzioni (conflitto di interessi)
Istituzione e funzionamento demandati ad appositi decreti/regolamenti
ministeriali
Le funzioni ed attribuzioni possono essere svolte da professionisti (anche
in forma associata) in possesso dei requisiti per assumere la carica di
curatore, nonché da notai, nominati dal Tribunale
Compensi determinati secondo i parametri previsti per i commissari
giudiziali (in caso di Accordo o Piano), ovvero previsti per i curatori
fallimentari (in caso di Liquidazione), ridotti del 40%
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Costituiti presso enti pubblici e dotati di adeguate
garanzie di indipendenza e professionalità
Devono essere iscritti in apposito registro tenuto
presso il Ministero della giustizia
Sono iscritti di diritto, a semplice richiesta, gli organismi di
conciliazione presso le CCIAA, il segretariato sociale, gli ordini
professionali degli avvocati, dei (dottori) commercialisti ed esperti
contabili e dei notai
devono essere “richiesti” dal debitore che (nel periodo transitorio)
richiede la nomina al tribunale
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FUNZIONI OCC
- “ausilio” presentazione del piano
- Art. 15 comma 5: l'OCC assume ogni iniziativa funzionale alla
predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti
allegati
- attesta la fattibilità del piano
- redige la relazione particolareggiata nel Piano del Consumatore
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- se il piano prevede l'utilizzo di beni sottoposti a pignoramento,
propone al giudice la nomina di un liquidatore professionista
- risolve eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila
sull'esatto adempimento
(come li risolve?)
- comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità
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Il G.D. e gli OCC (previa autorizzazione) possono accedere a:
- ANAGRAFE TRIBUTARIA
- SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA
- CENTRALE RISCHI
- altre BANCHE DATI PUBBLICI
I dati acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi
della procedura e vanno distrutti contestualmente alla sua conclusione o
cessazione
Comunicazione di avvenuta distruzione al titolare di dati (raccomandata
ar o pec) non oltre 15 gg dalla distruzione
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SANZIONI PENALI
UTILIZZO FRAUDOLENTO procedura di composizione crisi
Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro in caso di:
- aumento o diminuzione del patrimonio, sottrazione o dissimulazione di
una parte rilevante dell'attivo, o dolosa simulazione di attività inesistenti
- produzione documentazione alterata o contraffatta, ovvero
sottrazione, occultamento e distruzione documentazione attestante i
debiti o contabile
- omissioni indicazioni di beni dell'inventario (in caso di liquidazione)
- effettuazione, nel corso della procedura, di pagamenti in violazione
dell'Accordo o del Piano
- Aggravamento posizione debitoria, dopo deposito Accordo o Piano
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- Violazione intenzionale contenuti Accordo o Piano
FALSITA’ IN ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI
(art. 16 comma 2)
Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro in caso di
false attestazioni in ordine a:
- veridicità dei dati contenuti in proposta o documenti allegati
- fattibilità piano
- relazioni previste dalla legge
La medesima pena si applica a chi cagione danno ai creditori
omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del
suo ufficio
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LIMITI DELLA NORMATIVA
Testo legislativo non chiaro e non organico
OCC con funzioni ibride, non chiare ed in conflitto di interessi
Creata una disciplina ad hoc quando si poteva fare una forma
semplificata della legge fallimentare
OCC di cui se ne poteva fare a meno ed introdotto solo per censurabili
pressioni di lobbying
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PER CHI NE VUOL SAPERE DI PIU’
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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