commissione disciplinare - FIGC Comitato Regionale Umbria

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA
STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5069611
FAX: 075 5069631/34
mailbox: [email protected]
NUMERO COMUNICATO 26
DATA COMUNICATO 19/09/2014
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Sommario
PROGRAMMA GARE ...................................................................................................................................... 956
Variazioni gare ............................................................................................................................................... 956
COMMISSIONE DISCIPLINARE........................................................................................................................ 957
Pag.
955/
26
PROGRAMMA GARE
Variazioni gare
Altre Variazioni
PROMOZIONE
GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
21/09/2014
3A
Squadra 1
PETRIGNANO
Squadra 2
Data
Orig.
CLITUNNO
Ora Ora
Var. Orig.
Impianto
COMUNALE CASTELNUOVO/ASSISI
CASTELNUOVO DI ASSISI VIA DELL'OSE
15:30
REGIONALE JUNIORES A2
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
20/09/2014
3A
Squadra 1
VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.
Squadra 2
Data
Orig.
PIEVESE
Ora Ora
Var. Orig.
16:00
Pag.
956/
26
15:45
Impianto
COM.LE /LOC PISTRINO/CITERNA
VIA DELLO SPORT 28 PISTRINO
COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMMISSIONE DISCIPLINARE
La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv. Paolo
Cutini Vice Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti,
nella sua riunione del 18 SETTEMRE 2014 ha assunto le seguenti decisioni:
AMATORI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMATORI LAMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
AMATORI LAMA/ORSINI, DISPUTATA A LAMA IL 03.06.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 05.06.2014,
PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
-
SQUALIFICA DELL’ATLETA MANCINI FEDERICO FINO AL 31.05.2015;
HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 01.10.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società, chiedendo la riduzione dell’ammenda.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, sebbene
regolarmente convocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti è emerso che effettivamente il sig. Federico Mancini ha spinto l’arbitro della
gara nel corso di una vivace protesta per la decisione adottata dal medesimo; successivamente il
Mancini ha anche tenuto comportamenti non consoni al ruolo di capitano da lui rivestito, riportati
nel referto.
Il gesto di cui sopra, istintivo e del quale il calciatore si è subito scusato, non ha provocato alcuna
conseguenza al direttore di gara.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, pur dovendosi adeguatamente sanzionare
la condotta tenuta dal sig. Federico Mancini, la squalifica possa essere ridotta al 31.01.2015.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RECLAMO e riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Federico Mancini fino al
31.01.2015.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
*********************
Pag.
957/
26
PUBBLICATO IN PERUGIA IL 19 SETTEMBRE 2014.
Il Segretario
Valerio Branda
Il Presidente
Luigi Repace
Pag.
958/
26