Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE UMBRIA STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG) CENTRALINO: 075 5069611 FAX: 075 5069631/34 mailbox: [email protected] NUMERO COMUNICATO 26 DATA COMUNICATO 19/09/2014 STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 Sommario PROGRAMMA GARE ...................................................................................................................................... 956 Variazioni gare ............................................................................................................................................... 956 COMMISSIONE DISCIPLINARE........................................................................................................................ 957 Pag. 955/ 26 PROGRAMMA GARE Variazioni gare Altre Variazioni PROMOZIONE GIRONE B Data N° Gara Gior. 21/09/2014 3A Squadra 1 PETRIGNANO Squadra 2 Data Orig. CLITUNNO Ora Ora Var. Orig. Impianto COMUNALE CASTELNUOVO/ASSISI CASTELNUOVO DI ASSISI VIA DELL'OSE 15:30 REGIONALE JUNIORES A2 GIRONE A Data N° Gara Gior. 20/09/2014 3A Squadra 1 VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D. Squadra 2 Data Orig. PIEVESE Ora Ora Var. Orig. 16:00 Pag. 956/ 26 15:45 Impianto COM.LE /LOC PISTRINO/CITERNA VIA DELLO SPORT 28 PISTRINO COMMISSIONE DISCIPLINARE COMMISSIONE DISCIPLINARE La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv. Paolo Cutini Vice Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 18 SETTEMRE 2014 ha assunto le seguenti decisioni: AMATORI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMATORI LAMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI LAMA/ORSINI, DISPUTATA A LAMA IL 03.06.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 05.06.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA DELL’ATLETA MANCINI FEDERICO FINO AL 31.05.2015; HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 01.10.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società, chiedendo la riduzione dell’ammenda. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, sebbene regolarmente convocato. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti è emerso che effettivamente il sig. Federico Mancini ha spinto l’arbitro della gara nel corso di una vivace protesta per la decisione adottata dal medesimo; successivamente il Mancini ha anche tenuto comportamenti non consoni al ruolo di capitano da lui rivestito, riportati nel referto. Il gesto di cui sopra, istintivo e del quale il calciatore si è subito scusato, non ha provocato alcuna conseguenza al direttore di gara. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, pur dovendosi adeguatamente sanzionare la condotta tenuta dal sig. Federico Mancini, la squalifica possa essere ridotta al 31.01.2015. P.Q.M. ACCOGLIE IL RECLAMO e riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Federico Mancini fino al 31.01.2015. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO. ********************* Pag. 957/ 26 PUBBLICATO IN PERUGIA IL 19 SETTEMBRE 2014. Il Segretario Valerio Branda Il Presidente Luigi Repace Pag. 958/ 26
© Copyright 2024 ExpyDoc