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IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO:
IL CD. RITO FORNERO
La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del
processo del lavoro, delineando all’art. 1 commi 47 - 68 della predetta Legge, uno speciale
rito per l’impugnazione dei licenziamenti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18
dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).
Nell’ambito lavoristico il diritto processuale allo stato conosce variegate procedure
 procedimento ex art. 28 L. 300/ 1970;
 rito speciale per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro subordinato (definiti
dall’art. 409 c.p.c.);
 procedimento speciale per la tutela contro le discriminazioni;
 rito sommario di accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in
materia di invalidità civile (art. 445 bis c.p.c. cfr. d.l. n.98/2011 conv.);
Il rito Fornero viene definito dalla Dottrina come un processo speciale di cognizione, con
funzioni dichiarative, destinato a concludersi con un provvedimento avente efficacia di
giudicato ex art. 2909 c.c.; esso ha una natura ibrida con caratteri assimilabili a diversi
procedimenti, quali:
 modello di opposizione (ex art. 702 bis e ss. c.p.c.);
 procedimento cautelare con funzione acceleratoria ed effetto deflattivo, istruttoria (art.
669 bis e ss. c.p.c.);
 l’impostazione monitoria (ex art. 28 L. 300/1970), in merito alla sovrapponibilità di
questo procedimento con il nuovo rito si ritiene che tra l’azione individuale e quella
del soggetto collettivo non ci possano essere interferenze per le plurioffensività del
licenziamento illegittimo del sindacalista; per le diversità dei soggetti attivi, degli
interessi tutelati, della causa petendi e del petitum.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il rito Fornero
1. Possono essere introdotte con il rito Fornero solo talune questioni concernenti il
licenziamento.
Viene applicato in merito:
 alle impugnative di licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 L. 300/1970.
Questo articolo determina la tutela del lavoratore nel caso di licenziamento
illegittimo, prevedendo la reintegra o il pagamento di indennità;
 questioni relative alla qualificazione del rapporto, con divieto di proporre domande
diverse salvo che siano fondate sugli stessi fatti costitutivi;
 domande in cui si deduca un rapporto di lavoro di fatto irregolare e un licenziamento
orale;
 questioni con oggetto specifico precisamente delineato dal legislatore;
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 domande diverse dall’impugnativa sempre che siano fondate sugli stessi fatti
costitutivi;
 domande risarcitorie (licenziamento ingiurioso, licenziamento di mobbing);
 domande per indennità di preavviso;
2. Non viene applicato alle domande riguardanti:
 di accertamento negativo della legittimità del licenziamento proposte dal
datore di lavoro;
 impugnative di licenziamenti relative alla riassunzione del lavoratore o al
risarcimento del danno, nel regime di esclusiva tutela obbligata (L.n.
604/1966);
 azioni di nullità del termine apposto al contratto di lavoro;
 un fenomeno interpositorio e un licenziamento orale;
 la condanna a differenze retributive (su fatti diversi);
 l’accertamento di mansioni superiori.
Particolarità:
Nell’ipotesi in cui venga prospettata una domanda che esula dall’area di applicazione
del procedimento specifico, il Giudice:
 non oltre la prima udienza dispone il mutamento del rito con ordinanza, dichiarando
inammissibile la domanda;
 nel corso del giudizio dispone il mutamento del rito fissando con ordinanza l’udienza
(art 420 c.p.c) e il termine perentorio entro cui le parti dovranno provvedere
all’integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in
cancelleria;
 istruisce la causa e decide nel merito con riguardo alla sola domanda di impugnativa
di licenziamento, dichiarando inammissibili le altre domande senza procedere alla
conversione del rito.
PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il processo di primo grado si compone di un rito caratterizzato da una struttura a due fasi:
Fase sommaria ( commi 48 – 50 )
La prima fase ha carattere sommario, non cautelare, a cognizione tendenzialmente piena
che si conclude con un’ordinanza. Le tappe di queste fase si distinguono in:
1. Introduzione della causa
 il ricorso presentato deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti ,
l' oggetto , le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza;
 il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti non oltre i 40 giorni dal
deposito del ricorso;
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 il giudice assegna un termine non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza
per la notifica del ricorso e del decreto; non sono contemplate domande
riconvenzionali, né chiamate di terzi per ordine del giudice, né intervento
volontario;
 si ha un termine non inferiore a 5 giorni prima dell’udienza per la
costituzione della parte resistente, senza preclusioni e decadenze per
deduzioni istruttorie e allegazioni.
2. Trattazione e istruzione
 Il giudice sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al
contradditorio procede agli atti istruttori indispensabili che ritiene più
opportuni. Le prove indispensabili sono quelle strettamente necessarie
nella fattispecie concreta a consentire al Giudice la valutazione del fumus
di fondatezza della domanda. L’istruttoria è sommaria con concentrazione
della trattazione, degli adempimenti preliminari del Giudice, (come
interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione), della superficialità degli
atti istruttori e del potenziamento dei poteri.
3. Decisione
 Il Giudice provvede all’accoglimento o al rigetto della domanda con
ordinanza immediatamente esecutiva la cui efficacia non può essere
sospesa o revocata sino alla sentenza che decide il procedimento di
opposizione.
Fase di opposizione ( commi 51 – 57 )
La seconda fase, priva di carattere impugnatorio, a cognizione piena si conclude con una
sentenza. Questa è una fase di opposizione, che segue il seguente sviluppo:
1. Introduzione della causa
 entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell’ordinanza
di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione con
ricorso al Tribunale che l’ha emessa;
 il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione entro i
successivi 60 giorni;
 il giudice assegna all’opposto un termine non inferiore a 10 giorni
dall’udienza di discussione per la sua costituzione, mediante
deposito in cancelleria di memoria difensiva;
 il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza, devono esser
notificati entro 30 giorni prima dell’udienza di discussione.
2. Trattazione e istruzione
 Il Giudice sentite le parti procede nel modo che più ritiene
opportuno agli atti istruttori ammissibili e rilevanti richiesti dalle
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parti e disposti d’ufficio, eventualmente concede un termine per le
note difensive. E’ espressamente prevista la separazione della
causa per le domande non ammissibili che devono essere decise
con rito diverso.
3. Decisione
 Il Giudice provvede con sentenza provvisoriamente esecutiva
( titolo per ipoteca giudiziale) all’accoglimento o al rigetto della
domanda che deve essere depositata con la motivazione entro 10
giorni dall’udienza di discussione.
RECLAMO IN APPELLO
Ai commi 58 – 60 dell’art. 1 viene delineata la possibilità di presentare reclamo alla Corte
d’Appello contro la sentenza che decide sul ricorso. Questo procedimento si sviluppa in
diverse fasi:
1. Introduzione
 il reclamo si propone con ricorso da depositare entro 30 giorni dalla notifica o dalla
comunicazione della sentenza, con il divieto di presentare nuove prove, ammesse
solo se indispensabili;
 il Giudice fissa con decreto l’udienza di discussione entro i successivi 60 giorni dal
deposito del ricorso;
 il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza devono esser notificati entro i 30 giorni
precedenti la data dell’udienza di discussione;
 il Giudice assegna alla controparte, un termine non inferiore a 10 giorni prima della
data dell’udienza di discussione per la sua costituzione.
2. Trattazione e istruzione
 La Corte d’Appello può sospendere l’efficacia della sentenza se sussistono
gravi motivi; sentite le parti può procedere nel modo che più ritiene opportuno
agli atti istruttori ammissibili. Le nuove prove sono ammesse solo se
indispensabili ai fini della decisione o non proposte per causa non imputabile
alla parte.
3. Decisione
 La Corte provvede con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda
che deve essere depositata con la motivazione entro 10 giorni dall’udienza di
discussione.
IL GIUDIZIO CON RICORSO IN CASSAZIONE
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Ai commi 62 - 63 dell’art. 1 viene delineata la procedura per la presentazione del ricorso alla
Cassazione contro la sentenza di accoglimento o di rigetto da parte delle Corte di Appello:
 entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, oppure
entro 6 mesi in caso di mancata notifica o comunicazione.
 entro 6 mesi dal deposito del ricorso, la Cassazione deve fissare l’udienza di
discussione.
Dott.ssa Elisa Pachor
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