La Commissione Federale d’Appello della F.I.J.L.K.A.M. Nella seguente composizione: Avv. Aldo Albanese - Presidente Avv. Stefano Varone – Estensore Avv. Giancarlo Zannier *** si è riunita in data 31 gennaio 2014 presso il Centro Federale di Ostia Lido per decidere in ordine al procedimento disciplinare N. 1378/J sull’appello proposto dal Maestro Marco Vittorio CORRADO avverso la decisione disciplinare di primo grado emessa nei suoi confronti dal Giudice Sportivo, avv. Alessandro GIOIA, che aveva comminato la sanzione di sei mesi di squalifica, per aver 1 violato, con il suo comportamento, gli artt. 8 e 10 dello Statuto Federale, ove viene sancito l’obbligo di correttezza, probità e rettitudine sportiva, nonché gli art. 2 e 6, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva, nonché l’art. 17 punto b) del medesimo Regolamento. Svolgimento del processo: Con nota del 28 luglio 2012, protocollata dall’Archivio Generale della F.I.J.L.K.A.M. in data 26 luglio 2012, nonché dall’Ufficio Federale di Giustizia Sportiva in data 6 settembre 2012 con il n.° 1378/J, il Presidente del Circolo Sportivo Dilettantistico Bushido di Vicenza, denunciava alla F.I.J.L.K.A.M. il comportamento del Maestro CORRADO ritenuto contrario alle norme Federali. Il denunciante assumeva di essere venuto a conoscenza, da testimonianze raccolte dai genitori di alcuni atleti che frequentavano la palestra Bushido di Vicenza - ove insegnava il maestro Corrado -, che questi aveva venduto attrezzatura sportiva (felpe, borse, judogi, etc.) agli allievi e si era, inoltre, fatto pagare una somma per gli esami di passaggio al grado tecnico superiore di fine corso, trattenendo per sé il ricavato della vendita e le somme raccolte per gli esami. Con provvedimento del 28 ottobre 2013 il Procuratore Federale, dopo aver esaminato gli atti, i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento disciplinare n. 1378/J, nonché le note difensive prodotte dall’incolpato, disponeva l’invio degli atti al Giudice Sportivo per lo svolgimento del giudizio disciplinare per i fatti contestati con l’addebito formulato, chiedendo la sanzione di mesi sei di squalifica nei confronti del Maestro Corrado. All'udienza di discussione svoltasi il 4 dicembre 2013 nessuno compariva per il Maestro Marco Vittorio CORRADO, ma si dava atto di un fax pervenuto, in data 2 dicembre 2013, dall’avv. Stefano MENTI, legale dell’incolpato, il quale comunicava di aver rimesso il mandato e invitava l’Organo di Giustizia Sportiva a voler comunicare, direttamente al sig. Corrado, la data della nuova udienza. Il Procuratore Federale, attesa l’irritualità della comunicazione, si opponeva all’eventuale rinvio dell’udienza e il Giudice Sportivo, accogliendo la richiesta della Procura Federale, respingeva l’invito a fissare una nuova udienza e condannava, quindi, il Maestro Corrado a sei mesi di squalifica, riconoscendo la responsabilità disciplinare di quest'ultimo. Le motivazioni della predetta sentenza, depositate il 2 gennaio 2014, erano poi comunicate al CORRADO con nota del Segretario Generale, in pari data. Il Giudicante ha motivato in fatto la sua decisione sul presupposto che il Maestro CORRADO avrebbe violato, con il proprio comportamento, gli artt. 8 e 10 dello Statuto Federale, ove viene 1 sancito l’obbligo di correttezza, probità e rettitudine sportiva, nonché gli art. 2 e 6, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva, nonché l’art. 17 punto b) del medesimo Regolamento per non aver collaborato con il Circolo per chiarire fatti e circostanze, per non aver tracciato il maneggio di danaro prevenuto dalle vendite del materiale sportivo e per aver fatto pagare agli atleti gli esami dei passaggi di cintura. Il Maestro CORRADO ha proposto appello avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo di primo grado, a mezzo ricorso presentato in data 20 gennaio 2014, pervenuto alla Federazione in data 23 gennaio 2014, chiedendo l’annullamento integrale, previa sospensione, della sentenza di primo grado. All’udienza del 31 gennaio 2014 innanzi alla Commissione Federale d’Appello, era presente perso- 2 nalmente il CORRADO, il quale ribadiva di aver agito in assoluta buona fede per il bene esclusivo dei propri atleti, ripercorrendo la propria esperienza presso il Circolo Dilettantistico Bushido di Vicenza e chiedendo quindi l’accoglimento dell’appello proposto. Veniva ascoltata anche la Procura Federale, in persona del Procuratore avv. Cristina VARANO, la quale chiedeva la conferma della sentenza di prime cure. *** L’appello è fondato e pertanto deve essere accolto per i seguenti motivi. Dagli atti prodotti nel giudizio, è emerso che il Maestro CORRADO, per sua stessa ammissione, ha gestito effettivamente la distribuzione ai propri atleti del materiale sportivo, talvolta ricevendo un corrispettivo da tale cessione, altre volte, viceversa, cedendolo a titolo totalmente gratuito. Così come riconosciuto dalla Procura Federale prima, e dal Giudice di primo grado poi, non è emerso in modo chiaro ed inequivocabile - e comunque oltre ragionevole dubbio - che il maestro CORRADO abbia tratto un “ingiusto” profitto dalla cessione dell’attrezzatura sportiva di vario genere ad alcuni suoi allievi, poiché egli ha provato per tabulas che dal proprio conto corrente personale è uscita la provvista per comprare suddetto materiale, o almeno parte di esso. Uguale valore probatorio, e non poteva essere altrimenti, è stato attribuito a tutte le testimonianze raccolte, sia dalla Procura Federale, sia dalla difesa dell’incolpato, ma da queste ultime (peraltro assai più numerose) emerge una stima e una fiducia pressocché incondizionata nei confronti del loro Maestro da parte di tantissimi allievi (nonchè dei genitori di questi), stima comprovata dall’aver seguito, nella quasi totalità, in altra palestra il Maestro Corrado, quando ha rassegnato le dimissioni dal Circolo Bushido. Questa circostanza potrebbe, in effetti, aver creato delle tensioni tra i Dirigenti del Circolo Bushido e il Maestro Corrado, tensioni che potrebbero aver alterato la reale percezione dei fatti oggetto della denuncia. A riprova di quanto sopra, si rileva che il Maestro Corrado ha insegnato nella Palestra del Circolo Sportivo Bushido dal 2000 al 2012 e che soltanto dopo le sue dimissioni, rassegnate in data 1 giugno 2012, il Presidente del Circolo ed i suoi più stretti collaboratori si sono lamentati dell’operato del loro tecnico, muovendogli accuse, anche gravi (per le conseguenze che potevano derivare all’attività professionale del sig. Marco Vittorio CORRADO, anche al di fuori dell’ambito sportivo e federale). Egli era, infatti, diventato, d’improvviso, un personaggio equivoco, dai comportamenti truffaldini e comunque non più degno di alcuna fiducia da parte della Dirigenza del Circolo Bushi- 2 do, per aver venduto, nello specifico, materiale sportivo e gadget di proprietà della Società senza restituire a quest’ultima i proventi delle vendite, nonché per essersi fatto pagare 10,00 euro per gli esami di fine corso da alcuni atleti. Il Presidente del Circolo, sig. Davide Claudio, allegava, inoltre, a sostegno delle proprie accuse, diverse fatture emesse da alcuni fornitori indirizzate/intestate al Circolo Dilettantistico Sportivo di Via Astichello in Vicenza. Nel corso dell’istruttoria è emerso, però, che sicuramente alcune di queste fatture sono state pagate con provvista proveniente dal conto corrente personale del Maestro Corrado n. 1626362 acceso presso la Cassa di Risparmio del Veneto e che in numerosissime testimonianze raccolte e prodotte dall’incolpato (in allegato alla propria memoria difensiva del 18 giugno 2013) molti atleti hanno dichiarato di aver acquistato le felpe con la scritta BU- 3 SHIDO dal Maestro Corrado ad un prezzo di 15 e 20 Euro (a seconda delle taglie!), apparentemente anche inferiore rispetto a quello d’acquisto e di aver ricevuto in regalo diverso altro materiale sportivo. Sempre gli allievi del Corrado hanno giustificato, poi, il pagamento del prezzo di 15,00 euro corrisposto direttamente al loro Maestro in occasione del passaggio di grado, con l’acquisto, da parte di quest’ultimo, a proprie spese, della nuova cintura, di una pergamena commemorativa, nonché di una statuina raffigurante una coppia di judoki, tutte cose che sono state loro consegnate durante una piccola cerimonia al termine del corso. In considerazione di quanto emerso, sono venute meno le accuse rivolte al Maestro Corrado relativamente ad un’asserita appropriazione indebita, quantomeno per l’assoluta insufficienza degli elementi utili a provare le accuse rivolte dal Presidente del Circolo Bushido. L’esiguità delle somme raccolte, l’apparente assenza di lucro, la possibilità reale e concreta che il maestro Corrado abbia agito in buona fede, come egli sostiene, facendosi semplicemente rimborsare dagli allievi le somme spese per il materiale a loro consegnato (così come accade quotidianamente, quando un rappresentante/allenatore degli atleti anticipa il costo delle divise necessarie per partecipare a manifestazioni sportive!) sono tutti elementi che non consentono di individuare precise responsabilità in capo all’incolpato, né il fatto di aver maneggiato denaro ricevuto dagli atleti, senza aver rilasciato alcuna ricevuta o giustificativo può essere di per sé stesso sufficiente a dimostrare la realizzazione di un comportamento sì grave da violare le norme Federali richiamate dalla sentenza di primo grado ove è sancito l’obbligo di correttezza, probità e rettitudine sportiva. Il Maestro Corrado avrebbe, infatti, dovuto pensare a dei risvolti o a delle conseguenze, alle quali coloro che, come lui, non devono tenere alcun tipo di contabilità, spesso non pensano e talvolta ignorano del tutto. In ogni caso sarebbe stato opportuno, e forse anche necessario, sapere se la Società Bushido ha portato in detrazione quelle fatture a sé intestate, ma pagate con provvista proveniente dal conto corrente del Maestro Corrado. Quanto sopra detto, non significa che questa Commissione non abbia individuato, anche nel comportamento tenuto dal Maestro Corrado, alcune circostanze difficilmente condivisibili, ma gli elementi raccolti, come detto, non sono sufficienti a giustificare alcuna sanzione, eccezion fatta per un formale “invito” rivolto all’incolpato a limitarsi, d’ora in avanti, a svolgere la propria attività di formazione ed insegnamento dello sport ed in particolare delle arti marziali, lasciando che siano altri, a ciò deputati, a svolgere le mansioni contabili ed amministrative che non sono di stretta pertinenza degli insegnanti, fatti i salvi in cui questi ultimi ricoprano anche, istituzionalmente, 3 questi incarichi nelle Società in cui svolgono la propria attività di tecnici federali. P.Q.M. La Commissione di Appello Federale, in riforma della sentenza del Giudice Sportivo in data 4 dicembre 2013, assolve CORRADO Marco Vittorio dall’incolpazione. Dispone la restituzione della tassa versata. Lido di Ostia, il 31 gennaio 2014. Avv. Aldo Albanese (Presidente) Avv. Giancarlo Zannier 4 Avv. Stefano Varone (Estensore) 4
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