Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-15 Comunicazioni elettroniche Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 1 COMUNICAZIONI IN RETE Sorveglianza sulle comunicazioni elettroniche Riservatezza delle comunicazioni elettroniche Proprietà e diritti sulla corrispondenza elettronica Comunicazioni non sollecitate (spam) Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 2 Art.15 Cost. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 3 DEFINIZIONI (art.4, comma 2, lett.a, m, d.lgs. n.196/2003) Comunicazione elettronica “ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico” Posta elettronica “messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza” Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 4 COMUNICAZIONI IN RETE Posta elettronica (differita?, privata) Messaggistica (tempo reale?, privata) Chat one-to-one (tempo reale, privata) Chat collettiva (tempo reale, pubblica?) Mailing-lists, newsgroup, forum (differita, pubblica?) Social networks? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 5 RISERVATEZZA E SEGRETO EPISTOLARE Pretura Verona 30/10/1990 (Vittorini) Tribunale Milano 05/03/1998 (Fellini) Tribunale Milano 03/12/2004 (Calvino) Diritto di proprietà materiale (destinatario) Diritto d’autore (eredi) Libertà di informazione (editore) Diritto alla riservatezza (eredi) Diritto alla riservatezza, come segreto epistolare (mittente) in relazione al contenuto (fatti intimi o tono improntato alla riservatezza): aspettativa di confidenzialità del mittente (anche dopo morte) Disegni (opere dell’ingegno) e sfruttamento economico: diritto d’autore, diritto proprietario del destinatario della lettera o segreto epistolare? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 6 SPAM MODELLO UE: OPT-IN Art.130, d.lgs.196/2003 MODELLO USA: OPT-OUT Can Spam Act 2003 (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing Act of 2003) Regolamentazione breve Regolamentazione lunga Non sollecitata: illegale la Non opposta: consentita la prima e-mail prima e-mail Illiceità: anche e-mail singola Illiceità: e-mail multiple Nessun onere sul destinatario Onere di opt-out sul destinatario Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 7 8.1 Tribunale penale di Milano, ord. 10 maggio 2002 DISCUSSIONE 1. 2. 3. 4. La posta elettronica aziendale costituisce un ordinario strumento aziendale, messo a disposizione del lavoratore? La connotazione dell’indirizzo di posta elettronica può influire sulla aspettativa di riservatezza del lavoratore? La conoscenza della password da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti indica l’assenza di aspettative di riservatezza? Fino a che punto l’analogia con la posta cartacea è valida? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 8 8.1 Tribunale penale di Milano, ord. 10 maggio 2002 NORME Art.616 c.p. (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) 1. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. 2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. […] 4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 9 8.2 TAR Lazio, Roma, sez.I, 15 novembre 2001, n.9425 DISCUSSIONE 1. 2. 3. 4. I messaggi indirizzati ad una mailing list devono essere considerati quali messaggi privati oppure come messaggi “pubblicati”? Incidono sulla risposta fattori quali il numero dei partecipanti, la conoscibilità reciproca, l’esistenza di archivi, l’identificazione o l’identificabilità, l’appartenenza ad un gruppo o ad una comunità determinata? Gli iscritti ad una mailing list sono tenuti a non divulgare all’esterno i contenuti dei messaggi? L’amministrazione poteva procedere in via disciplinare per il contenuto di messaggi inviati ad una mailing list? Perché? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 10 8.3 Tribunale civile di Milano, 5 giugno 2007, n.8037 DISCUSSIONE 1. 2. 3. 4. I messaggi spediti ad una mailing list sono da considerare confidenziali? Incidono nella vostra valutazione le caratteristiche della mailing list? I messaggi di una mailing list possono essere comunicati o divulgati all’esterno? Se sì, con quali limiti? Ritenete che in questo caso ci fosse un interesse pubblico per la notizia? Se sì, ritenete che il nominativo del giudice fosse da pubblicare, o che tale dato non fosse di interesse pubblico? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 11 8.3 Tribunale civile di Milano, 5 giugno 2007, n.8037 NORME Art.618 c.p. (Rivelazione del contenuto di corrispondenza) 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art.616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516. […] Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 12
© Copyright 2024 ExpyDoc