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Studio Legale Avvocati
Bordogna - Bottinelli - Ferrari - Mantegazza e Associati
22100 Como - Viale Roosevelt 17/a - Tel. (031) 266.288 - Telefax (031) 262.821
Avv. Carlo Bordogna
Avv. Massimo Bottinelli
Avv. Gianrodolfo Ferrari
Avv. Paolo Mantegazza
Avv. Gianni Mantegazza
Avv. Alessandro Maria Colombo
Avv. Matteo Ferrari
Avv. Alessandra Mantegazza
Avv. Virginia Manzi
Avv. Giampiera Radice
L.R. 8.7.2014 n. 19
Modifiche relative agli interventi sul territorio
1 – Sul BURL n. 28 dell’11.7.2014 è stata pubblicata la L.R. 8.7.2014 n. 19, avente
per oggetto “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti
istituzionali, economico, sanitario e territoriale”.
2 – Nel settore degli interventi sul territorio vanno segnalati:
A – Per gli interventi di trasformazione d’uso del suolo di terreni soggetti a vincolo
idrogeologico, (art. 44 L.R. 5.12.2008 n. 31) è stata aggiunta la seguente disciplina,
valida per i Comuni dotati di P.G.T.:
● i titoli edilizi, previa verifica di conformità delle suddette trasformazioni rispetto
alla componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. tengono luogo alla
specifica autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico.
● per gli interventi di edilizia libera (soggetti a CIA o a CILA) la conformità alla
componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. è certificata da un tecnico
abilitato; il certificato va allegato alla comunicazione di inizio lavori.
● le autorizzazioni alla trasformazione del bosco (art. 43 L.R. 31/2008) tengono
luogo (e quindi sono sostitutive) delle autorizzazioni in materia di vincoli
idrogeologici.
B – Per le serre (art. 6, c. 1 lettera E L.R. 12/2005).
Sono state equiparate alle serre mobili stagionali sprovviste di struttura in muratura,
“le serre a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura
portante costituita da elementi modulari amovibili e copertura in film plastici rimosse
stagionalmente, nonché le serre mobili destinate ad uso temporaneo”.
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Ribadendo quanto giù previsto dall’art. 6 della L.R. 12/2005 (Edilizia libera) viene
detto che “dette strutture sono installate senza il permesso di costruire”, e – si
aggiunge – senza obbligo di comunicazione preventiva.
C – Per la disciplina comunale del sottosuolo (P.U.G.S.S.)
Viene stabilito che:
● l’approvazione del P.U.G.S.S. deve avvenire con la procedura di approvazione
degli atti del P.G.T., di cui all’art. 13 L.R. 12/2005;
● l’aggiornamento del P.U.G.S.S., invece, non comporta l’applicazione della
procedura di variante al piano dei servizi ed è approvato con la sola deliberazione del
Consiglio Comunale.
Inoltre, è posto obbligo:
● ai titolari e ai gestori di reti e infrastrutture nel sottosuolo di presentare agli uffici
del Comune, su supporto informatico, la mappatura georeferenziata vettoriale della
rete o infrastrutture gestite, con l’indicazione delle caratteristiche tecnico costruttive.
● analogo obbligo grava sul soggetto committente ed attuatore di interventi di
realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili.
D – Per i Comuni ancora privi di P.G.T.
Si stabilisce che nei Comuni ancora mancanti di P.G.T. e soggetti a
commissariamento il P.R.G. conserva efficacia sino all’approvazione del P.G.T., e
comunque entro il 31.12.2015.
E – Agibilità degli edifici
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Sono previste tre ipotesi di procedura per l’agibilità degli edifici:
a) certificato di agibilità rilasciato dallo S.U.E., a seguito della domanda presentata
dal titolare del permesso di costruire (o da chi ha presentato la DIA o la SCIA)
corredata da:
- richiesta di accatastamento dell’edificio, che lo SUE provvede a trasmettere al
Catasto;
- dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, di conformità dell’opera rispetto al
progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della
salubrità degli ambienti;
- dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesti la conformità degli impianti
installati, negli edifici ad uso civile, alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico.
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, viene rilasciato il certificato di
agibilità, dopo la verifica della documentazione allegata alla domanda, del certificato
di collaudo statico, del certificato di conformità alle norme sismiche, alla
dichiarazione di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
b) certificato di agibilità rilasciato per silenzio assenso.
In caso di silenzio assenso dello SUE sulla domanda per il rilascio del certificato:
- protratto per 30 giorni (nel caso che al progetto fosse allegato il parere ASL)
- protratto per 60 giorni (nel caso che, in materia sanitaria, fosse stata allegata
autodichiarazione).
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La domanda per il rilascio del certificato, in alternativa all’interessato, può essere
presentata
- dal D.L.
- o, se non nominato, da un professionista abilitato
che devono attestare la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità
e devono corredare la domanda con:
- richiesta di accatastamento;
- dichiarazione delle imprese installatrici di conformità degli impianti installati alle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.
c) comunicazione unica regionale (c.u.r.) per gli edifici funzionali alle attività
economiche introdotta dall’art. 6 della L.R. 19.2.2014 n. 11.
I procedimenti amministrativi relativi:
- all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche;
- per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti;
- di agibilità
sono sostituiti da una comunicazione unica regionale (c.u.r.) resa al S.U.A.P.
sottoforma:
o di dichiarazione sostitutiva di autocertificazione;
o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
che attesti il possesso dei documenti sulla conformità o sulla regolarità degli
interventi o delle attività.
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