Iva e fisco n. 7 - Centro Studi Enti Locali

Iva e fisco
Enti Locali
NUMERO
7
ANNO II
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali
Luglio 2014
6 Fatturazione
elettronica
una Circolare
dell’Agenzia delle
Entrate ne riepiloga
le caratteristiche e le
modalità di utilizzo
10 Imposta di registro
trattamento
agevolato sugli atti di
affrancazione di terre
civiche stipulati dal
Comune
12 Comunicazione dati
fatture passive degli
Enti Locali
guide ministeriali per la
compilazione
IVA & FISCO ENTI LOCALI
ANNO II - n. 7
Luglio 2014
In questo numero:
Flash sulle principali novità che interessano gli Enti Locali ………………………………….…Pag. 3
Il notiziario
“Decreto Irpef”: l’analisi delle disposizioni introdotte dalla Legge di conversione
del Dl. n. 66/14 ……………………………………………………………………….…..Pag. 4
Fatturazione elettronica: una Circolare dell’Agenzia delle Entrate ne riepiloga
le caratteristiche e le modalità di utilizzo……………………………………………….…..Pag. 6
Pagamenti P.A.: chiarimenti e nuove regole tecniche per l’immissione manuale
dei dati nella Piattaforma di certificazione dei crediti ……………………………………..Pag. 7
Imposta di registro: trattamento agevolato sugli atti di affrancazione di terre civiche
stipulati dal Comune………………………………………………………………….…Pag. 10
Gli approfondimenti
Comunicazione dati fatture passive degli Enti Locali: guide ministeriali per la compilazione
di Calogero Di Liberto………………………………………………………………….…….Pag. 12
I quesiti
Iva: come e a chi vanno corrisposti i compensi in caso di decesso di professionista prima
che fosse emessa la fattura?
di Giuseppe Vanni…………………………………………………………………………..Pag. 22
Novità normative Irap: quale aliquota applicare al versamento del saldo e degli acconti
in base al metodo commerciale?
di Giuseppe Vanni……………………………………………………………………….….Pag. 23
Istituzioni comunali: per l’iscrizione al Rea è obbligatorio che abbiano un proprio
codice fiscale?
di Federica Giglioli……………………………………………………….…………………..Pag. 24
Imposta di bollo: quali sono le modalità per assolverla in modo virtuale?
di Calogero Di Liberto e Giuseppe Vanni……………………………………………………...Pag. 25
Lo scadenzario …………….. .…………………………………………………………...……Pag. 28
La rivista si compone di n. 30 pagine
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
1
Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista
sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici
per verificare che i files siano indenni da virus.
Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione antivirus
rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi
sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
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FLASH
“DECRETO IRPEF”:
L’ANALISI
DELLE DISPOSIZIONI
INTRODOTTE DALLA LEGGE
DI CONVERSIONE
DEL DL. N. 66/14
FATTURAZIONE ELETTRONICA:
UNA CIRCOLARE DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE NE RIEPILOGA
LE CARATTERISTICHE
E LE MODALITÀ DI UTILIZZO
PAGAMENTI P.A.:
CHIARIMENTI E NUOVE REGOLE
TECNICHE PER L’IMMISSIONE
MANUALE DEI DATI
NELLA “PIATTAFORMA
DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI “
IMPOSTA DI REGISTRO:
TRATTAMENTO AGEVOLATO
SUGLI ATTI DI AFFRANCAZIONE
DI TERRE CIVICHE STIPULATI
DAL COMUNE
Quadro delle novitá introdotte dalla Legge 23 giugno
2014, n. 89 (G.U. n. 143 del 23 giugno 2014), di
conversione con modificazioni del Dl. 24 aprile 2014,
n. 66, rubricato “Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale”.
(vedi commento a pag.)
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.
18/E del 24 giugno 2014, con istruzioni ed alcuni
chiarimenti relativi alla disciplina sulla fatturazione
elettronica.
(vedi commento a pag. 3)
Le novità contenute nella “Guida all’immissione manuale
dei dati” e nella Circolare Ragioneria generale dello Stato
25 giugno 2014, n. 21, pubblicata sul proprio sito
istituzionale, relative all’immissione di dati nella
“Piattaforma di certificazione dei crediti”.
(vedi commento a pag. 3)
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 64/E del
20 giugno 2014, è intervenuta in merito alla corretta
interpretazione dell’art. 10 del Dlgs. n. 23/11 in materia
di Imposta di registro.
(vedi commento a pag. 3)
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IL NOTIZIARIO
“Decreto Irpef”: l’analisi delle disposizioni introdotte dalla Legge di
conversione del Dl. n. 66/14
Sono numerose le novità introdotte dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 143 del 23 giugno 2014),
di conversione con modificazioni del Dl. 24 aprile 2014, n. 66, rubricato “Misure urgenti per la competitività
e la giustizia sociale” (c.d. “Decreto Irpef”, G.U. n. 95 del 24 aprile 2014, vedi Entilocalinews n. 17 del 28 aprile
2014).
L’intervento normativo - reso celebre soprattutto dall’art. 1 che ha istituito un credito d’imposta pari ad
Euro 640 per coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilati di importo inferiori a
Euro 26.000 – contiene non meno rilevanti novità in materia di appalti pubblici, pagamenti dei debiti
della P.A., tagli alla spesa pubblica, fatturazione elettronica.
Segnaliamo come, in sede di conversione, siano state tra l’altro introdotte alcune novità che riguardano,
nell’ordine, i Revisori dei conti degli Enti Locali, la proroga del pagamento della Tasi, la proroga
dell’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo e l’aumento dei diritti per il riconoscimento
della cittadinanza italiana e per il rilascio dei passaporti.
Sono state inoltre confermate le misure per favorire interventi volti a migliorare gli edifici scolastici.
A seguire l’analisi delle disposizioni di natura fiscale reputate di interesse per gli Enti territoriali.
Art. 25 – Anticipazione obbligo di fatturazione elettronica
La norma anticipa dal 6 giugno al 31 marzo 2015 il termine – previsto dall’art. 6, comma 3, del Decreto
Mef n. 55/13 - per l’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti tra fornitori e Pubbliche
Amministrazioni diverse da quelle per le quali il termine è già previsto al 6 giugno 2014, includendovi
anche le Amministrazioni locali di cui all’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/07.
Inoltre, “al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e pena il
blocco dei pagamenti da parte delle P.A. interessate, le fatture elettroniche emesse verso le stesse
Pubbliche Amministrazioni devono riportare, rispettivamente:
1) il “Codice identificativo di gara” (“Cig”), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla
Legge n. 136/10;
2) il “Codice unico di progetto” (“Cup”), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art.
11 della Legge n. 3/03.
Art. 27 - Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni
Il comma 1 ha modificato il Dl. n. 35/13, inserendo l’art. 7-bis, rubricato “Trasparenza nella gestione dei
debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni”. La norma novellata dispone che, entro il 1° luglio 2014, i
titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni
professionali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell’Elenco annuale dell’Istat, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, potranno comunicare, mediante la piattaforma
elettronica di cui all’art. 7 del Dl. n. 35/13, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento
emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo “Cig”. A partire dal 1° luglio
2014, sulla base dei dati pervenuti, le P.A. dovranno comunicare a loro volta le informazioni inerenti
alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di
pagamento relativi ai debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni
professionali. Come chiarito in sede di conversione, le stesse Amministrazioni devono comunicare,
mediante la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”, le informazioni sulle fatture o richieste
equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata.
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Con riguardo alla disposizione in parola, il Documento del Mef denominato “Modalità di trasmissione dei
dati: istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di
pagamento)”, nella versione 2.1, pubblicata sulla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” in data
24 giugno scorso, ha chiarito che “l’espressione presente nella norma ‘anche sulla base dei dati di cui al comma 1’
sta ad indicare che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad immettere i dati riferiti a fatture per le quali i fornitori
non abbiano provveduto all’adempimento previsto nel comma 1, salvo l’obbligo di cui al comma 4”.
Il chiarimento in questione ha portata rilevante giacché, nella precedente versione 2.0 del medesimo
Documento, era affermato diversamente che l’espressione normativa “anche sulla base dei dati di cui al
comma 1” doveva intendersi nel senso che le P.A. potevano immettere i dati riferiti a fatture per le quali i
fornitori non avessero provveduto all’adempimento previsto nel comma 1.
Nel caso di fatture elettroniche, trasmesse alle P.A. attraverso il Sistema di interscambio di cui al Dm.
Mef 7 marzo 2008, i dati ad esse relativi saranno acquisiti dalla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei
crediti” in modalità automatica.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, entro il 15 di ciascun mese, le P.A. dovranno comunicare, a mezzo
della medesima “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi,
liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni
professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi
moratori di cui all'art. del Dlgs. n. 231/02.
I dati acquisiti dalla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” dovranno essere conformi ai
formati previsti dal Dm. Mef n. 55/13, ed includere le informazioni relative alla natura corrente o
capitale dei debiti, nonché, nei casi in cui sia previsto, il “Cig”. Le informazioni in questione saranno
accessibili alle P.A. e ai titolari dei crediti che si siano accreditati alla “Piattaforma elettronica per la
certificazione dei crediti”, anche ai fini della certificazione di detti crediti, nonché utilizzabili per la tenuta
del registro delle fatture da parte delle P.A..
In chiusura, il comma 1 dispone che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione sopra riportati
rilevano ai fini della valutazione della performance individuale del Dirigente e comporta responsabilità
dirigenziale e disciplinare. L’Organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile verifica la
corretta attuazione delle procedure sopra esposte.
Il comma 2 ha modificato l’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 185/08, stabilendo, con la lett. a), l’estensione
della disciplina in questione al complesso delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
Dlgs. n. 165/01, in luogo degli Enti precedentemente coinvolti (le Regioni e gli Enti Locali nonché gli
Enti del Servizio sanitario nazionale); con la lett. b) si modificano le modalità di attivazione dei poteri
sostitutivi in caso di mancata certificazione dei debiti da parte delle Amministrazioni debitrici entro i
termini previsti, individuando i soggetti deputati alla nomina del Commissario ad acta. In particolare, la
norma modificata dispone che la nomina è effettuata dall’Ufficio centrale del bilancio competente per le
certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni centrali, degli Enti pubblici non economici nazionali e
delle Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/99, ovvero dalla Ragioneria dello Stato territorialmente competente
per le certificazioni di pertinenza delle altre Amministrazioni; con la lett. c) sono inasprite le sanzioni
per il mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o per il diniego non motivato di certificazione, da
applicarsi in capo al Dirigente responsabile. Inoltre, la norma dispone che le Pubblica Amministrazione
inadempienti, fino al perdurare dell’indebitamento, non potranno procedere a nuove assunzioni né
assumere nuovi debiti; infine, con la lett. d), è introdotto l’obbligo di indicare la data prevista per il
pagamento e d’integrare le certificazioni già rilasciate con la data di pagamento prevista, utilizzando la
“Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” di cui all’art. 7, del Dl. n. 35/13.
Art. 42 – Obbligo della tenuta del Registro delle fatture presso le Pubbliche Amministrazioni
Tale norma, inserita nel “pacchetto” degli strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle
P.A., sancisce che, a decorrere dal 1° luglio 2014, tutte le P.A. (Enti Locali inclusi) adottano il “Registro
unico delle fatture” nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, devono annotare le fatture o le richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali emesse nei loro confronti.
Trattandosi di “Registro unico”, viene espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a registri di Settore
o di Reparto.
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Il Registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile per cui, al fine di
ridurre gli oneri a carico delle Amministrazioni, può essere sostituito dalle apposite funzionalità che
saranno rese disponibili sulla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” di cui all’art. 7, comma 1,
del Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/13 (vedi Entilocalinews n. 24 del 17 giugno
2013).
Nel Registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo Codice fiscale;
f) l’oggetto della fornitura;
g) l’importo totale, al lordo di Iva e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) nel caso di Enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel
documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del
bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini Iva;
m) il “Codice identificativo di gara” (“Cig”), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla
Legge n. 136/10;
n) il “Codice unico di progetto” (“Cup”), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art.
11 della Legge n. 3/03;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
Tutto quanto sopra, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge.
__________________________________
Fatturazione elettronica: una Circolare dell’Agenzia delle Entrate ne
riepiloga le caratteristiche e le modalità di utilizzo
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014,
avente ad oggetto “Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione”, ha fornito chiarimenti in relazione alle
modifiche introdotte dall’art. 1, commi dal 325 al 328, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“Legge di
stabilità 2013”, vedi Entilocalinews n. 1 del 7 gennaio 2013) alla disciplina sulla fatturazione elettronica.
Ricordiamo che con la precedente Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 (vedi Entilocalinews n. 19 del 13
maggio 2013) erano state illustrate dalla stessa Agenzia le modifiche introdotte dal Legislatore alla
disciplina sulla fatturazione in recepimento della Direttiva 45/2010/Ue del 13 luglio 2010, in materia di
Iva.
Nella Parte II della presente Nota ministeriale, si è fornita anche una sintetica risposta ai quesiti
pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione.
Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, ricordiamo che l’art. 25, del Dl. n. 66/14 - pubblicato
sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2014 e convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata sulla G.U.
n. 143 dello stesso giorno (vedi commento all’interno della presente Rivista) ha anticipato 31 marzo 2015 il
termine – previsto dall’art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13 - per l’introduzione della fatturazione
elettronica nei rapporti tra fornitori e Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle per le quali il
termine è già previsto al 6 giugno 2014, includendovi anche le Amministrazioni locali di cui al comma
209 dell’art. 1 della Legge n. 244/07.
La norma ha altresì disposto che, “al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” e pena il blocco dei pagamenti da parte delle P.A. interessate, le fatture elettroniche
emesse verso le stesse P.A. devono riportare, rispettivamente:
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1) il “Codice identificativo di gara” (Cig), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla
Legge n. 136/10;
2) il “Codice unico di progetto” (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art.
11 della Legge n. 3/03.
Dunque, le disposizioni contenute nella Circolare n. 18/E del 2014 dovranno essere considerate
unitamente alle date di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica previsti per gli Enti Locali
(rispettivamente, 6 giugno 2014 per la fatturazione attiva nei confronti di P.A. centrali, 31 marzo 2015
per la fatturazione passiva).
Il Documento, disponibile sul sito www.entilocaliweb.it e che sarà oggetto di specifico approfondimento in
uno dei prossimi numeri della Rivista, nella prima parte, interamente dedicata alla fattura elettronica,
ricorda la definizione di fattura elettronica contenuta nell’art. 21, del Dpr. n. 633/72 (“(....) la fattura che è
stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. (….) La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa
all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.”).
Dunque, elemento determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee “non è, di per sé,
il tipo di formato originario – elettronico o cartaceo utilizzato per la sua creazione – bensì la circostanza che la fattura sia
in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario”.
Pertanto:
- non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico
tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e
ricevute in formato cartaceo;
- possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano
successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali
telematici (es. posta elettronica), a condizione che le stesse soddisfino i requisiti di legge.
Vengono poi forniti chiarimenti circa i requisiti che deve possedere la fattura elettronica ed il fatto che
lo stesso art. 21 pone in capo al soggetto passivo l’obbligo di assicurare i requisiti di autenticità, integrità
e leggibilità dal momento della emissione del documento e per tutto il periodo di conservazione.
Per garantire ciò il fornitore, in base al nuovo art. 21, può utilizzare la tecnologia che preferisce,
fornendo alcune esemplificazioni:
- i sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione
di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
- la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;
- i Sistemi Edi (“Electronic data interchange”) di trasmissione elettronica dei dati;
- le altre tecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo.
Vengono fornite infine indicazioni circa le modalità di invio della fattura elettronica e le modalità di
conservazione della stessa, disciplinate quest’ultime dall’art. 39, comma 3, del Dpr. n. 633/72, anch’esso
oggetto di modifiche.
La Circolare n. 18/E è completata, come già ricordato, con alcune risposte a quesiti.
________________________________________
Pagamenti P.A.: chiarimenti e nuove regole tecniche per l’immissione
manuale dei dati nella “Piattaforma di certificazione dei crediti”
La Ragioneria generale dello Stato è intervenuta a chiarire, con la Circolare n. 21 del 25 giugno 2014,
l’operatività del nuovo art. 7-bis del Dl. n. 35/13 (vedi Entilocalinews n.15 del 15 aprile 2013), introdotto dal
Dl. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (vedi
Entilocalinews n. 16 del 1˚ luglio 2014). La norma in questione – ricordiamo – dispone, a partire dal 1°
luglio 2014, che i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell’Elenco annuale
dell’Istat, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09 (Enti Locali compresi), potranno
comunicare, mediante la “Piattaforma di certificazione dei crediti” (di seguito “Pcc”) di cui all’art. 7, del Dl. n.
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35/13, i dati riferiti alle fatture o alle richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio
2014. Sulla base dei dati pervenuti, le P.A. dovranno comunicare a loro volta le informazioni inerenti al
processo interno dei pagamenti.
La Circolare in parola sembra avere più il compito di sottolineare la portata innovativa del nuovo
processo di monitoraggio dei debiti, che proporre nuovi contributi all’operatività già descritta nelle
regole tecniche del Mef esplicative dell’art. 7-bis sopra richiamato. Del resto l’auspicata proroga del
termine del 1° luglio 2014 indicato nel Dl. n. 66/14 non ha trovato riscontro in sede di conversione,
costringendo il Mef a dare risposte operative le cui implementazioni applicative nella “Pcc” sono ancora
in divenire. È di questi giorni la pubblicazione (sul sito certificazionecrediti.mef.gov.it) della “Guida
all’immissione manuale dei dati”, nella quale è illustrata nell’operatività la procedura per inserire
manualmente nella “Pcc” i dati delle fatture a cura dei fornitori e i dati delle singole fasi del ciclo dei
pagamenti.
Recentemente sono state altresì pubblicate sul sito della “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”
le versioni aggiornate delle Guide recanti le regole per la compilazione dei 3 Modelli per la
comunicazione dei dati e del Documento denominato “Modalità di trasmissione dei dati: Istruzioni operative e
regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”. Gli aggiornamenti
riportati dai Documenti in questione riguardano alcune modifiche e integrazioni apportate alla
“Piattaforma”, quali ad esempio campi aggiuntivi da compilare nell’interfaccia. Per maggiori dettagli si
rimanda alle versioni aggiornate dei Documenti in parola.
Del resto una proroga, che avrebbe potuto far coincidere l’applicazione del richiamato art. 7-bis del Dl.
n. 35/13 con l’avvio dell’obbligo della fattura elettronica per tutte le Amministrazioni locali previsto per
il 31 marzo 2015, sarebbe stata auspicabile e avrebbe sottolineato la portata innovativa che l’adozione
della fattura elettronica, nel formato strutturato predisposto dall’Allegato “A” del Decreto n. 55/13,
produce nei processi contabili amministrativi.
Tuttavia, va sottolineato che le attività previste dal nuovo art. 7-bis in questione sono da ripartire tra i
fornitori e le Pubbliche Amministrazioni, ognuna delle quali con compiti e attività diversi all’interno del
processo di monitoraggio dei debiti. Ai fornitori è concessa la facoltà d’inserire nella “Pcc” i dati delle
fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni e a quest’ultime l’onere di aggiornare gli stati delle
fatture durante tutto il processo di pagamento. In questo senso, anche la nuova Circolare n. 21 della
Ragioneria generale dello Stato sembra interpretare l’espressione “anche sulla base dei dati di cui al comma 1”
contenuta nel comma 2, dell’art. 7-bis, riportando che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute anche
ad immettere i dati delle fatture per le quali i fornitori non abbiano provveduto e che risultino non
ancora estinte, non di tutte le fatture. Del resto, una diversa interpretazione che dovesse ritenere
obbligatorio l’inserimento di tutte le fatture, sia in formato analogico che elettronico, ricevute dall’Ente,
non sembra possa essere alla portata delle attuali modalità di immissione dei dati nella “Pcc”, che ad oggi
può essere fatta prevalentemente, per non dire esclusivamente, in modalità “massiva” tramite un upload
di un file di dati accuratamente predisposto dall’Ente sui Modelli messi a disposizione dalla “Pcc” e
indicati dalle regole tecniche.
Comunque, tale modalità dovrà avere un carattere transitorio per lasciare spazio a procedure
interoperabili tra l’applicativo di contabilità e di gestione documentale con la “Piattaforma”, in modo da
alimentare in modalità automatica i vari stati del ciclo del debito, aggiornando in tempo reale lo stato
della fattura dal momento della ricezione al protocollo, che coincide con la data di emissione della
fattura (Dpr. n. 633/72, art. 21, comma 1), alla contabilizzazione da parte dell’Ufficio interessato,
all’eventuale certificazione o compensazione fino al suo pagamento.
La modalità di trasmissione tramite il “Sistema di interscambio” delle fatture elettroniche disposta dalla
Legge 24 dicembre 2007, art. 1, comma 211, e regolamentata nell’Allegato “B” del Dm. 3 aprile 2013, n.
55 - con il quale la “Pcc” è progettata per colloquiare - è un importante input nelle attività di
riprogettazione delle procedure amministrative in ambiente digitale. Infatti, l’interoperabilità tra il
“Sistema di interscambio” permetterà uno scambio telematico di dati con la “Pcc”, automatizzando
l’inserimento dei dati della fattura, nonché della relativa data di emissione.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
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Tra i compiti a carico dell’Ente è importante richiamare l’attività di associazione tra il Codice ufficio
ottenuto nella fase di accreditamento presso la “Pcc” e il Codice ufficio rilasciato dall’Ipa. L’attività di
associazione dei 2 codici ha la finalità di rendere colloquiabili i 2 sistemi, “Pcc” e “Sistema di interscambio”.
Nel periodo di transizione dal 1˚ luglio 2014 al 31 marzo 2015, l’immissione dei dati nella “Pcc” per il
monitoraggio dell’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per le fatture - sia in formato elettronico
che analogico (cartacee o in pdf) - dovrà avvenire nelle 3 modalità messe a disposizione dalla “Pcc”, che
prevedono l’immissione manuale dei dati, l’immissione massiva tramite i Modelli in formato xls o csv
predisposti dalla “Piattaforma” e compilati dal software di contabilità dell’Ente, oppure mediante
trasmissione telematica, che permetterà, oltre allo scambio di grandi quantità di dati, anche un basso
livello d’intervento manuale.
In merito alla modalità manuale d’immissione dati presso la “Pcc”, consigliata per un numero di poche
decine di fatture al mese, è stata pubblicata la Guida nella quale è definita, sia l’operatività del fornitore
relativamente alla fase di inserimento delle fatture nella “Pcc”, che dell’Ente nelle attività di
monitoraggio del ciclo del debito. La Guida descrive minuziosamente la procedura informatica
implementata nella “Piattaforma” che guiderà l’utente nell’inserimento dei dati che, ricordiamo, dovrà
rispettare il formato della fattura elettronica indicato dall’Allegato “A”, del Decreto n. 55/13.
Da sottolineare che, da un punto di vista operativo, è stato deciso che l’oggetto della trasmissione è la
distinta nelle quale sono raggruppati i dati delle fatture trasmesse. In particolare, ciascuna distinta dovrà
essere caratterizzata da una descrizione che identifica il singolo invio (ad esempio, il campo descrizione
può essere valorizzato con il numero progressivo dell’invio attribuito dal fornitore, oppure con il
numero di raccomandata con cui è stata effettuata la trasmissione, ecc.). Purtroppo, la Guida descrive
solo la procedura d’invio delle fatture da parte del fornitore e la fase di ricezione a cura della P.A.,
mentre gli altri stati della fattura - quali il rifiuto, la contabilizzazione, il pagamento e la comunicazione
dei debiti scaduti - saranno oggetto di successivi aggiornamenti applicativi messi a disposizione in
seguito.
Gli adempimenti per l’Ente non finiscono qui: oltre all’inserimento dei dati di dettaglio per il
monitoraggio del debito, il comma 4 dell’art. 7-bis in questione dispone che, entro il giorno 15 di ogni
mese, le Pubbliche Amministrazioni comunicano, mediante la “Pcc”, i debiti certi liquidi ed esigibili per i
quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi. Al riguardo, si
evidenzia che le procedure della “Pcc” provvedono a segnalare automaticamente le fatture in scadenza,
rilevando il termine di pagamento previsto dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza,
rilevando il termine in base ai tempi previsti dal Dlgs. n. 231/02.
Tuttavia, al fine di evitare automatismi che potrebbero generare errori, l’Ente dovrà comunque
confermare che i debiti sono effettivamente scaduti. Vista l’entrata in vigore del nuovo art. 7-bis, a
partire dal 1˚ luglio, la prima data utile per la trasmissione mensile dei debiti scaduti deve intendersi il 15
agosto 2014.
Da un punto di vista operativo, l’immissione dei dati sulla “Pcc” ad oggi può avviene mediante la
procedura del caricamento massivo del Modello “003 – Utente pa – Operazioni su fatture precaricate”. Con la
stessa modalità dovrà essere predisposta la comunicazione relativa ai debiti certi liquidi ed esigibili non
ancora estinti delle fatture emesse tra il 1˚ gennaio e il 1˚ luglio 2014.
In merito alle procedure per la certificazione dei crediti, le regole tecniche chiariscono che, nel caso di
crediti relativi a fatture emesse prima del 1˚ luglio 2014, i creditori debbono utilizzare la procedura
tradizionale, resa disponibile sul Sistema “Pcc” dal 2012, mentre per le fatture emesse a decorrere dal 1˚
luglio 2014, la nuova procedura dovrà ancora essere definita e sarà oggetto di aggiornamento nelle
regole tecniche. È da sottolineare che l’ambito soggettivo a cui si riferisce la certificazione dei crediti è
stato esteso a tutte le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, modificando la precedente
disposizione contenuta nell’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 185/08.
La Circolare Mef n. 21 si sofferma anche sull’aspetto sanzionatorio previsto dal comma 8 dell’art. 7-bis
in questione, secondo il quale il mancato rispetto degli adempimenti previsti è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale del Dirigente responsabile e comporta
responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del Dlgs. n. 165/01. Il compito di
verifica della corretta attuazione di dette procedure spetta all’Organo di controllo di regolarità
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
9
amministrativa e contabile. Elemento innovativo, contenuto nella Circolare n. 21, è l’invito rivolto alla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome, all’Upi e all’Anci, ad attivare una
pronta informazione sull’importanza e la rilevanza dell’iniziativa intrapresa, sia per i fornitori - che
potranno monitorare lo stato dei loro crediti - che per le Pubbliche Amministrazioni - le quali potranno
controllare i loro debiti in scadenza nonché assolvere all’obbligo di tenuta del “Registro unico delle fatture”
come disposto dall’art. 42 del Dl. n. 66/14.
La Circolare in commento offre anche uno spunto di riflessione per minimizzare l’impatto
organizzativo ed ottimizzare i processi operativi dell’Ente, portando come esempio le Amministrazioni
dello Stato che utilizzano il “Sistema per la gestione integrata della contabilità economica finanziaria” (“Sigoce”), in
grado di scambiare telematicamente con la “Pcc” i dati relativi alle fasi di contabilizzazione e pagamento.
La possibilità, da parte della “Pcc”, di ricevere dati dal “Sistema di interscambio” in merito alle fasi di invio
e ricezione, determina una notevole semplificazione operativa per le Amministrazioni dello Stato che
utilizzano il “Sicoge” e hanno già acquisto sulla “Pcc” i dati relativi all’invio, ricezione, contabilizzazione e
pagamento.
L’Ente, da parte sua, in questo periodo di transizione verso l’obbligo della fattura elettronica che
ricordiamo scatterà dal 31 marzo 2015, dovrebbe implementare funzionalità adeguate, in modo da
creare un flusso di dati interoperabile tra il processo di gestione dei debiti commerciali interno all’Ente
e la “Pcc”. A tale scopo, è auspicabile che si sviluppi una migliore consapevolezza sulla problematica
legata alla digitalizzazione dell’azione amministrativa, in modo da avere un’adeguata visione d’insieme
della questione, non più arginata all’adempimento contingente delle singole attività di volta in volta
proposte dal Legislatore, ma di processo, trasversale all’intera organizzazione, in grado di gestire
compiti e competenze in modalità distribuita e monitorare in modo trasparente e misurabile le attività
dei singoli uffici. A tal fine, occorre rivalutare il ruolo del Protocollo informatico come strumento di
gestione documentale capace di gestire processi e interoperare con gli Erp applicativi come il gestionale
di contabilità e, non per ultimo, capace di garantire la corretta archiviazione e la conservazione della
documentazione amministrativa digitale.
__________________________________
Imposta di registro: trattamento agevolato sugli atti di affrancazione di
terre civiche stipulati dal Comune
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 64/E del 20 giugno
2014, rispondendo ad una istanza di interpello posta da un Comune, è intervenuta in merito alla
corretta interpretazione dell’art. 10 del Dlgs. n. 23/11.
Il Comune ha fatto presente di dover procedere alla stipula in forma pubblica amministrativa di diversi
atti di affrancazione di terre civiche. Gli atti di cui trattasi sono riconducibili nell’ambito delle previsioni
fiscali di favore disposte dall’art. 2 della Legge n. 692/81, che stabilisce un regime di esenzione, tra
l’altro, dall’Imposta di registro, per le Sentenze, Ordinanze e Decreti di restituzione delle terre a
Comuni o Associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti Enti, liquidazione di usi civici,
legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla Legge n. 1766/27, e relativo
Regolamento di esecuzione.
Tuttavia, il citato art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, ha soppresso tutte le agevolazioni ed esenzioni
previste, ai fini dell’Imposta di registro, per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di immobili,
riconducibili nell’ambito dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr. n. 131/86 (Testo unico
Imposta di registro - Tur).
Tale disposizione trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2014.
Il Comune istante ha chiesto quindi di conoscere se, anche per gli atti di affrancazione di terre civiche
stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014, possa trovare ancora applicazione la disciplina
agevolativa dettata dal citato art. 2 della Legge n. 692/81.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
10
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, prevede
che, “in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se
previste in leggi speciali”.
Come chiarito con la Circolare 21 febbraio 2014, n. 2 (vedi Entilocalinews n. 9 del 3 marzo 2014), la dizione
utilizzata dal Legislatore è ampia e tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di
trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 1
della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur.
Pertanto, dal 1° gennaio 2014 non trovano più applicazione quelle previsioni normative che
stabiliscono misure agevolate dell’Imposta di registro, intese quali riduzioni di aliquote, imposte fisse o
esenzioni dall’imposta.
Restano invece applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’art.
1 della citata Tariffa.
In considerazione dei chiarimenti già resi, l’Agenzia ha dunque precisato che la soppressione disposta
dal citato art. 10, comma 4, trova applicazione anche con riguardo alle operazioni contemplate dall’art.
2 della Legge n. 692/81, qualora realizzino un trasferimento della proprietà di beni immobili o la
costituzione di un diritto reale sugli stessi, a titolo oneroso.
In conclusione, in merito agli atti di affrancazione dei fondi della collettività, la cui occupazione sia stata
a suo tempo “legittimata” dai Comuni o da altre collettività con l’imposizione di un canone enfiteutico, ai
sensi degli art. 9 e 10 della Legge n. 1766/27, la citata recente Circolare ha chiarito che il legittimario è
già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione e, pertanto, con l’affrancazione si
verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. Infatti, il diritto di proprietà, che
già esiste in capo al legittimario, viene soltanto liberato dall’obbligo di corresponsione del canone
annuo, imposto con il provvedimento di legittimazione.
Tale interpretazione, come precisato nella richiamata Circolare, trova conferma nella giurisprudenza di
legittimità, che ha più volte affermato il principio secondo cui il provvedimento di legittimazione delle
occupazioni abusive di terre del demanio civico conferisce al destinatario la titolarità di un diritto
soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di
proprietà e di possesso (Cassazione civile Sezione III, 23 giugno 1993, n. 6940; Cassazione civile
Sezione Unite, 8 agosto 1995, n. 8673).
Tali principi sono stati anche di recente confermati dalla Suprema Corte di Cassazione (si vedano, tra le
altre, le Sentenze n. 19792 del 28 settembre 2011 e n. 8506 dell’8 aprile 2013).
L’atto di affrancazione in argomento non produce dunque il trasferimento della proprietà delle terre
civiche, che viene invece acquistata per effetto della legittimazione.
In considerazione dei chiarimenti già forniti dall’Amministrazione finanziaria e degli orientamenti
espressi al riguardo dalla giurisprudenza, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che gli atti in argomento
non possano essere ricondotti nell’ambito dei trasferimenti immobiliari in genere, di cui all’art. 1, della
tariffa, Parte I, allegata al Tur.
Pertanto, in relazione agli atti di affrancazione, non opera la previsione di soppressione delle
agevolazioni recata dal citato art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, e pertanto, anche gli atti stipulati in
data successiva al 1° gennaio 2014, possono ancora beneficiare del regime di esenzione previsto dall’art.
2 della Legge n. 692/81.
__________________________________
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11
GLI APPROFONDIMENTI
Comunicazione dati fatture passive degli Enti Locali: guide
ministeriali per la compilazione
di Calogero Di Liberto
L’art. 27, comma 1, del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”, vedi Federalismo & Accountability n. 5 del 13 maggio
2014), convertito in Legge in attesa di pubblicazione sulla G.U. (vedi commento all’interno della presente
Rivista), ha modificato il Dl. n. 35/13 (c.d. “Decreto sblocca debiti”) introducendo l’art. 7-bis, rubricato
“Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni”.
La norma in parola ha significativamente rinnovato le modalità di utilizzo della c.d. “Piattaforma per la
certificazione dei crediti” (“Pcc”), ampliandone il campo di applicazione. Infatti, alla luce delle novità
normative di cui alla disposizione citata, le funzionalità della Piattaforma, che attualmente permettono
di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali, saranno integrate con nuovi moduli applicativi, per mezzo dei quali
sarà possibile monitorare in modo continuativo l'andamento dei predetti debiti e dei relativi tempi di
pagamento.
La norma dispone che, a partire dal 1° luglio 2014, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e
appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni incluse nell’Elenco annuale dell’Istat, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n.
196/09 (Enti Locali compresi), potranno comunicare, mediante la “Piattaforma elettronica” di cui all’art. 7,
del Dl. n. 35/13, i dati riferiti alle fatture o le richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1°
luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo “Cig” (comma 1).
Sulla base dei dati pervenuti, le P.A. dovranno comunicare a loro volta le informazioni inerenti alla
ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento
relativi ai debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni
professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014 (comma 2).
L’art. 7-bis, al comma 2, nello specifico, recita(va) che, “utilizzando la medesima Piattaforma elettronica, anche
sulla base dei dati di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed
alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio
2014”.
L’art. 7-bis in parola, al comma 4, ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 20141, entro il 15 di ciascun
mese, le P.A. dovranno comunicare, a mezzo della medesima “Piattaforma elettronica”, i dati relativi ai
debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni
relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di
decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. del Dlgs. n. 231/02 (art. 7-bis, comma 4). Inoltre, i dati
acquisiti dalla “Piattaforma elettronica” dovranno essere conformi ai formati previsti dal Dm. Mef n.
55/13, ed includere le informazioni relative alla natura corrente o capitale dei debiti nonché, nei casi in
cui sia previsto, il “Cig”. Le informazioni in questione saranno accessibili alle P.A. e ai titolari dei crediti
che si siano accreditati alla “Piattaforma elettronica”, anche ai fini della certificazione di detti crediti,
nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle P.A..
1
Come chiarito dalla Guida “Modalità di trasmissione dei dati – Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a
fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”m essendo la comunicazione mensile prevista a partire dal mese di luglio 2014, la
prima data utile deve intendersi il 15 agosto 2014.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
12
Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione sopra riportati rilevano ai fini della valutazione della
performance individuale del Dirigente e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. L’Organo di
controllo della regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle procedure sopra
esposte.
L’utilizzo della “Piattaforma elettronica” permetterà di tracciare e rendere trasparente ai soggetti interessati
l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di
pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014. La disposizione in parola ha quindi introdotto un nuovo
particolare adempimento in capo alle Pubbliche Amministrazioni. E’ appena il caso di sottolineare che
la decorrenza del 1° luglio 2014 ha carattere perentorio.
Il nuovo adempimento di comunicazione dati presenta un termine di scadenza, il 31 marzo 2015, data
dalla quale entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica.
Dal 1° aprile 2015 tutto il sistema per la comunicazione dei dati architettato dall’art. 7-bis perderà la sua
valenza informativa; il comma 3, dell’art. 7-bis citato, infatti, prevede che i dati relativi alle fatture
elettroniche che verranno trasmesse alle P.A. attraverso il “Sistema di interscambio” di cui al Dm. Mef 7
marzo 2008, saranno acquisiti automaticamente dalla “Piattaforma elettronica” per la gestione telematica
del rilascio delle certificazioni2.
La “Piattaforma per la certificazione dei crediti” permetterà dunque di tracciare tutto il “ciclo di vita” dei debiti
commerciali e interesserà tanto le fatture cartacee quanto quelle elettroniche (ad oggi adottate solo dalle
Amministrazioni centrali e il cui uso sarà esteso agli Enti Locali soltanto a partire dal 31 marzo 2015).
Benché gli operatori delle P.A. interessate auspicassero una proroga dell’adempimento in parola, la
Legge di conversione ha confermato il carattere perentorio del termine di scadenza. Infatti, sebbene in
sede di conversione siano state apportate delle modifiche all’art. 27 in commento, le novità normative
non hanno sostanzialmente modificato l’impianto dell’art. 7-bis, del Dl. n. 35/13 sopra illustrato. In
particolare, secondo il testo della Legge di conversione approvato in Senato e ancora in attesa di
pubblicazione sulla G.U., il comma 2 dell’art. 7-bis, è modificato come segue: “a decorrere dal 1° luglio
2014, utilizzando la medesima ‘Piattaforma elettronica’, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le
Amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi
contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e
obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le medesime Amministrazioni comunicano altresì, mediante la
‘Piattaforma elettronica’, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre
2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata”.
Di fatto quindi, il Legislatore ha rimarcato che l’adempimento in parola è dovuto a decorrere dal 1°
luglio 2014 e ha chiarito che le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al
primo semestre 2014 dovranno essere trasmesse “in modalità aggregata”.
Alla luce di quanto introdotto dalla Legge di conversione, a decorrere dal 1° luglio 2014 le P.A.
dovranno comunicare, mediante la “Piattaforma elettronica”:
- le informazioni relative alle fatture o richieste equivalenti di pagamento, ricevute e rilevate sui propri
sistemi contabili, relative a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a
prestazioni professionali, anche alla luce dei dati comunicati dai fornitori ai sensi del comma 1;
- le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al 1° semestre 2014, che
saranno trasmesse in modalità aggregata.
L’obiettivo del nuovo Sistema è quello di consentire a tutti i soggetti interessati, attraverso l’utilizzo
della “Piattaforma elettronica”, di monitorare e tracciare, rendendolo trasparente, l'intero ciclo di vita dei
debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.
L’adempimento in parola di comunicazione dati va tenuto distinto rispetto agli altri nuovi adempimenti
inerenti alle fatture, il Registro unico delle fatture e le fatture elettroniche3.
Sarebbe stato forse preferibile (e abbastanza logico per chi scrive) che la Legge di conversione del Dl. n. 66/14 avesse
previsto all’art. 27 l’uniformazione alla scadenza del 31 marzo 2015 anche della scadenza del 1° luglio 2014, termine di
decorrenza per l’alimentazione della “Piattaforma elettronica” con i dati della fatturazione passiva degli Enti Locali.
3
Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali e di alcuni Enti pubblici,
l’obbligo di fatturazione elettronica decorre, ai sensi del Dm. n. 55/13, dal 6 giugno 2014, mentre per le altre P.A. è stato
2
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
13
La volontà di confermare l’immediata entrata a regime dei nuovi adempimenti era già stata in qualche
modo preannunciata dal fatto che nei giorni precedenti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Legge di conversione al Dl. n. 66/14, sulla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” erano state
pubblicate n. 4 Guide relative agli adempimenti di cui all’art. 7-bis in parola, successivamente aggiornate.
I Documenti attualmente disponibili sul Portale, nella Sezione “Guide”, sono:
1. “Modalità di trasmissione dei dati – Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a
fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”;
2. “Regole per la compilazione Modello 001 - Fornitore - Invio fatture”;
3. “Regole per la compilazione Modello 002 - Utente P.A. - Ricezione fatture”;
4. “Regole per la compilazione Modello 003 - Utente P.A. - Operazioni su fatture precaricate”;
Attraverso le citate Guide, il Mef ha illustrato le modalità e i formati mediante i quali le 2 categorie di
interlocutori della “Piattaforma” (creditori e P.A.) potranno immettere - rispettivamente - i dati relativi
alle fatture (fase di invio) e la data ed altre informazioni relative al ricevimento delle fatture (fase di
ricezione).
Nel prosieguo, verranno approfonditi i contenuti delle 4 “Guide” pubblicate nel corso del
Modalità di trasmissione dei dati – Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione
dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”
La prima Guida, denominata “Modalità di trasmissione dei dati – Istruzioni operative e regole tecniche per la
comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”, descrive le modalità e i formati
mediante i quali gli utilizzatori della “Piattaforma per la certificazione dei crediti” (creditori e Pubbliche
Amministrazioni) potranno comunicare i dati relativi a fatture o richieste equivalenti di pagamento
riferiti a crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo
7-bis in parola.
Le operazioni, che secondo il nuovo Sistema, dovranno essere rilevate sulla “Piattaforma”, sono:
a) l’invio della fattura da parte del creditore;
b) la ricezione della fattura da parte della P.A.;
c) la contabilizzazione della fattura da parte della P.A., con indicazione dell'importo;
d) l’eventuale comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A., entro il giorno 15 del mese
successivo alla scadenza;
e) l’eventuale certificazione dei crediti da parte della P.A. su istanza del creditore, ex art. 9, commi 3-bis
e 3-ter, del Dl. n. 185/08 e art. 12, comma 11-quinquies, del Dl. n. 16/12;
f) l’eventuale anticipazione e/o cessione dei crediti certificati ad intermediario finanziario abilitato;
g) l’eventuale compensazione dei crediti certificati con somme dovute agli Agenti della riscossione a
seguito d’iscrizione a ruolo, ex art. 28-quater del Dpr. n. 602/73, ovvero con somme dovute in base a
istituti definitori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ex art. 28quinquies, del Dpr. n. 602/73;
h) il pagamento della fattura da parte della P.A..
In dipendenza delle diverse fasi del ciclo di vita, ciascuna fattura può trovarsi in uno (o più) dei seguenti
stati:
1. inviata: quando la fattura è stata trasmessa dal creditore;
2. ricevuta: quando la fattura è pervenuta alla P.A. destinataria;
3. respinta: quando la fattura è stata rifiutata dalla P.A. destinataria;
4. contabilizzata: quando la fattura è stata rilevata nel Sistema contabile della P.A., con indicazione
dell'importo;
5. in scadenza: quando sono trascorsi i termini di scadenza desumibili dalla fattura;
6. scaduta: quando la P.A. ha comunicato che la fattura è scaduta, confermando o modificando i
termini desumibili dalla fattura;
7. certificata: quando la fattura è stata inclusa in una certificazione dei crediti;
8. pagata: quando la P.A. ha emesso il mandato di pagamento.
Come chiarito dal Documento in questione, nel caso delle fatture cartacee la rilevazione delle
fissato al 31 marzo 2015 dall'art. 25, del Dl. n. 66/14.
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informazioni riferite alle varie fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali avviene interamente sulla
“Piattaforma elettronica”, mentre per le fatture elettroniche trasmesse telematicamente attraverso il
“Sistema di interscambio” (“Sdi”), ai sensi del citato Dm. n. 55/13, i dati contenuti nelle fatture e le
informazioni riferite alle fasi di invio e ricezione sono acquisite automaticamente.
L’inserimento delle informazioni richieste sulla “Piattaforma elettronica”, tanto per i creditori quanto per le
P.A., potrà avvenire secondo 3 modalità:
 immissione manuale via web, quando si ha la necessità di comunicare una quantità limitata di
informazioni;
 caricamento massivo, attraverso l’invio di file precompilati, che consente di comunicare grandi
quantità di informazioni e richiede comunque un'attività manuale per predisporre e caricare i file;
 trasmissione telematica di flussi di dati: questa modalità permette di comunicare grandi quantità di
informazioni senza necessità di particolari interventi manuali, tuttavia richiede che il soggetto (creditore
o P.A.) che intende avvalersene disponga di Sistemi informatici in grado di connettersi alle interfacce
rese disponibili dalla “Piattaforma per la certificazione dei crediti”.
Secondo il Documento, l’onere di caricare le informazioni sul Sistema è stato distribuito tra creditori e
Enti.: ai primi spetta “il compito di immettere i dati di dettaglio di ciascuna fattura”, ai secondi “quello di
valorizzare le informazioni connesse con le singole fasi del ciclo di vita in cui di volta in volta intervengono”.
Gli adempimenti posti in capo ai creditori non si discostano da quelli che essi saranno comunque tenuti
a soddisfare, al più tardi entro il 31 marzo 2015, per trasmettere le fatture elettroniche ai sensi del Dm.
n. 55/13. Inoltre, come sopra accennato, “l’adempimento in parola non è obbligatorio per i creditori.
L’immissione sulla ‘Piattaforma elettronica’ dei dati richiesti comporta rilevanti vantaggi in capo ai creditori, consentendo
loro di verificare il puntuale adempimento da parte delle P.A. in ordine alle varie fasi del processo, fino al pagamento”.
Inoltre il formato dei dati e i modi di trasmissione previsti sono analoghi a quelli prescritti per il
processo di fatturazione elettronica; ne consegue che eventuali implementazioni sui sistemi informatici
dei creditori che si rendessero necessarie per poter trasmettere le informazioni in modalità massiva o
telematica potranno essere utilmente riutilizzate per adempiere agli obblighi di invio delle fatture
elettroniche.
Secondo quanto chiarito dalla “Guida”, il processo d’immissione dei dati da parte delle P.A. avverrà in
modo strutturato solo con riguardo alle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014. Per quelle emesse
nel primo semestre del 2014, si procederà “ad una rilevazione una tantum, analoga a quella prevista dal comma
4-bis dell'art. 7 del Dl. n. 35/13 (c.d. comunicazione dei debiti) riferita ai soli debiti non ancora estinti”.
Infine, si noti che l'espressione presente nella norma "anche sulla base dei dati di cui al comma 1" sta ad
indicare che le P.A. possono immettere anche dati riferiti a fatture per le quali i fornitori non abbiano
provveduto all'adempimento previsto nel comma 1, salvo l'obbligo di cui al comma 4.
Modalità di trasmissione dei dati
Il Sistema prevede differenti modalità di caricamento dei dati in modo da poter rispondere
adeguatamente alle esigenze operative di ciascun soggetto utilizzatore, sia esso fornitore o P.A.:
1. la prima modalità d’inserimento è quella della ”immissione manuale, via web“ delle informazioni sulle
singole fatture. Questa modalità è più indicata per i soggetti che devono comunicare un numero
contenuto informazioni (poche decine di fatture al mese);
2. la seconda modalità è quella del “caricamento massivo”. Si tratta del caricamento on-line di un file in
formato “Csv/Xml” contenente l’elenco di fatture. Questa modalità operativa, indicata per gli utenti
che devono comunicare un numero significativo di informazioni (centinaia di fatture al mese),
consente agli utenti accreditati d’immettere simultaneamente i dati riferiti a numerose fatture
attraverso il caricamento di un file (di dimensione massima pari a 500 Kb), debitamente compilato.
La “Guida” chiarisce che, per la modalità in parola, l'elaborazione delle informazioni ivi contenute
potrebbe richiedere diverso tempo per essere completata. Al termine della procedura, l'utente ne
riceve avviso via e-mail, e potrà consultarne l'esito mediante funzionalità di consultazione
dell’elaborazioni;
3. la terza modalità è quella della “trasmissione telematica Http“, di un file nel formato “Csv/Xml”
contenente un elenco o lotto di fatture), che permette di trasmettere file (di dimensione superiore ai
500Kb massimi consentiti dalla seconda modalità) contenente le informazioni riferite a molte
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centinaia di fatture. A tal fine, l'utente dovrà richiedere le credenziali (utente e password) per accedere
ad un apposito Modulo applicativo. In questo caso, a differenza della precedente modalità, il Sistema
di trasmissione darà immediato riscontro dell'esito dell'operazione di caricamento del file.
L'elaborazione delle informazioni ivi contenute invece è effettuata in modalità differita e può
richiedere diverso tempo per essere completata. Al termine della procedura, l'utente riceve avviso via
e-mail e può consultarne l'esito mediante funzionalità di consultazione delle elaborazioni;
4. la quarta modalità è quella della ”trasmissione telematica Ftp“ di un file nel formato “Csv/Xml”
contenente l’elenco delle fatture, caratterizzata da prestazioni superiori alle precedenti in quanto
permette di trasferire grandi quantità di dati, riferite a decine di migliaia di fatture. La modalità in
parola richiede che il soggetto utilizzatore, una volta accreditato sul “Sistema Pcc”, chieda le
credenziali (utente e password) per accedere all'apposito Modulo applicativo. Il Sistema di
trasmissione dà immediatamente riscontro dell'esito dell'operazione di caricamento del file.
L'elaborazione delle informazioni ivi contenute invece è effettuata in modalità differita e può
richiedere diverso tempo per essere completata. Al termine della procedura, l'utente ne riceve avviso
via mail e può consultarne l'esito mediante funzionalità di consultazione delle elaborazioni.
I file trasmessi non dovranno necessariamente essere firmati.
La “Guida” riporta la nomenclatura ed il formato dei file che sono accettati e riconosciuti dal Sistema.
Ciascun utente, una volta accreditato sulla “Piattaforma per la certificazione dei crediti”, potrà richiedere
l’attivazione del Servizio di trasmissione telematica dei file accedendo alla apposita funzione predisposta
nell'Area "Utilità". Al termine del processo di attivazione del Servizio, l'utente riceverà via mail le
credenziali per l’accesso al Servizio ed i parametri di connessione.
Invio delle fatture
Ai sensi del comma 1, dell'art. 7-bis, del Dl. n. 35/13, a decorrere dal 1° luglio 2014 i creditori possono
comunicare, mediante la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”, i dati delle fatture emesse
verso le P.A. (fase di invio).
La rilevazione delle informazioni riferite all'invio delle fatture da parte dei creditori di cui all’art. 7-bis,
del Dl. n. 35/13, può avvenire in 2 modi distinti:
- nel caso di fatture cartacee i creditori, contestualmente all'invio delle fatture alle P.A. interessate,
potranno riportarne le informazioni sulla “Piattaforma”, utilizzando una delle procedure di
trasmissione disponibili: immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica (per il caricamento
massivo dei dati dovrà essere utilizzato il Modello "001 - Fornitore – invio fatture", del quale si dirà nel
prosieguo);
- per le fatture elettroniche, il “Sistema di interscambio” (“Sdi”) comunica automaticamente alla
“Piattaforma” i dati delle fatture inviate.
In entrambi i casi, le fatture risultano caricate sul “Sistema Pcc” nello stato “inviata”.
Ricezione delle fatture
Con riguardo alla comunicazione delle P.A., ai sensi dell’art. 7-bis, comma 2, del Dl. n. 35/13, delle
informazioni inerenti alla ricezione alle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014 (fase di ricezione),
la Guida fa presente che la rilevazione delle informazioni riferite alla ricezione delle fatture da parte
delle Amministrazioni debitrici può avvenire in 2 modi distinti:
nel caso di fatture cartacee, le P.A. riporteranno sul “Sintema Pcc” le
informazioni riferite alle fatture ricevute, utilizzando una delle procedure di trasmissione
disponibili: immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica. Se i dati delle fatture non sono
stati precaricati dal creditore, l'Amministrazione dovrà immettere, sia le informazioni contenute
nelle fatture che quelle relative alla ricezione (e, con riguardo al caricamento massivo, dovrà essere
utilizzato il Modello "002 - Utente PA – Ricezione fatture”. Qualora invece i dati delle fatture siano già
stati precaricati dal creditore, l'Amministrazione dovrà immettere le sole informazioni relative alla
ricezione, utilizzando il Modello "003 – Utente PA – Operazioni su fatture precaricate";
per le fatture elettroniche, il “Sistema di interscambio” (“Sdi”) comunica
automaticamente al “Sistema Pcc” i dati delle fatture ricevute dalla P.A..
In entrambi i casi, le fatture risultano caricate sul “Sistema Pcc” nello stato “ricevuta”.
Rifiuto delle fatture
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Il rifiuto delle fatture da parte delle P.A. corrisponde al rifiuto/disconoscimento disciplinato nel Dm. n.
55/13. Con il rifiuto, le fatture risultano sulla “Piattaforma Pcc” nello stato “respinta”.
Le Amministrazioni potranno rilevare le informazioni relative al rifiuto della fattura secondo 2
modalità:
- nel caso di fatture cartacee, riportando sulla “Piattaforma” le informazioni riferite alle fatture rifiutate,
utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: immissione manuale, caricamento massivo,
trasmissione telematica (per il caricamento massivo, utilizzando il Modello "003 - Utente PA – Operazioni
su fatture precaricate"). Il rifiuto potrà essere effettuato per le fatture emesse dal 1° luglio 2014 che si
trovino nello stato “inviata” o “ricevuta”;
- nel caso di fatture elettroniche, il “Sistema di interscambio” (“Sdi”) comunica automaticamente al
“Sistema Pcc” i dati delle fatture rifiutate.
In entrambi i casi, le fatture risultano caricate sul “Sistema Pcc” nello stato “respinta”.
Contabilizzazione delle fatture
La rilevazione delle informazioni riferite alla contabilizzazione delle fatture da parte delle P.A. potrà
avvenire utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: immissione manuale, caricamento
massivo, trasmissione telematica (per il caricamento massivo, utilizzando il Modello "003 - Utente PA –
Operazioni su fatture precaricate").
La contabilizzazione delle fatture prevede l'indicazione degli importi “liquidati”, di quelli “sospesi“ e di
quelli “non liquidabili”, con eventuale indicazione della causale. Gli importi già contabilizzati potranno
essere ri-contabilizzati successivamente (ad esempio, un importo “sospeso“ può essere “liquidato”).
Con la contabilizzazione, le fatture risultano sulla “Piattaforma” nello stato “contabilizzata”, con
indicazione dell'importo “liquidato, sospeso e/o non liquidabile”.
Comunicazione dei debiti scaduti
La comunicazione dei debiti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza
degli interessi moratori che, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 4, del Dl. n. 35/13, le P.A. dovranno
effettuare mensilmente entro il giorno 15 di ciascun mese (fase di comunicazione dei debiti scaduti),
può avvenire utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: immissione manuale, caricamento
massivo, trasmissione telematica (per il caricamento massivo utilizzare il Modello "003 - Utente PA –
Operazioni su fatture precaricate").
La “Piattaforma” segnala automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il
pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti
dal Dlgs. n. 231/02. Ciononostante, poiché i termini di scadenza riportati sulla fattura o calcolati
potrebbero essere soggetti ad errori, le P.A. sono tenute a confermare le informazioni desunte dalle
fatture.
Le fatture per le quali, in base ai dati presenti nelle fatture stesse o ai tempi previsti dal Dlgs. n. 231/02,
risulti superata la scadenza si trovano nello stato “in scadenza”. Con la comunicazione dei debiti scaduti,
le fatture saranno poste nello stato “scaduta”.
Come chiarito nella “Guida”, la comunicazione mensile è prevista a partire dal mese di luglio 2014 e,
pertanto, la prima data utile sarà il 15 agosto 2014.
Istanza di certificazione
Come previsto dall’art. 7-bis, comma 7, le informazioni immesse sulla “Piattaforma” potranno essere
utilizzate ai fini della certificazione dei crediti.
L'istanza di certificazione da parte dei creditori può essere presentata in 2 modi distinti:
1. per le fatture emesse prima del 1° luglio 2014, i creditori dovranno utilizzare la procedura
tradizionale, resa disponibile sulla “Piattaforma” dal 2012;
2. per le fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014, i creditori dovranno utilizzare la nuova
procedura che permetterà di proporre l'istanza per le sole fatture precaricate sul Sistema. Le
istruzioni operative relative alla nuova procedura saranno comunicate prossimamente, con un
aggiornamento della “Guida” in commento.
Certificazione dei crediti
Come appena sopra precisato, la certificazione potrà essere prodotta in 2 modi distinti, a seconda che
la fattura sia stata emessa prima o dopo il 1° luglio 2014:
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1. per le fatture emesse prima del 1° luglio 2014, i creditori dovranno utilizzare la procedura
tradizionale, resa disponibile sulla “Piattaforma” dal 2012;
2. per le fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014, i creditori dovranno utilizzare la nuova
procedura che permetterà di proporre l'istanza per le sole fatture precaricate sul Sistema. Le
istruzioni operative relative alla nuova procedura saranno comunicate prossimamente, con un
aggiornamento della “Guida” in commento.
A seguito della certificazione dei crediti, le fatture vengono poste nello stato “certificata” Si rammenta
che la certificazione dei crediti potrà avvenire solo a seguito di istanza di certificazione presentata dal
creditore.
Commissario ad acta
Con riguardo alle procedure per la presentazione di istanza di nomina di Commissario ad acta da parte
dei creditori e per la nomina dei Commissari ad acta da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la
“Guida” ha chiarito che esse rimangono invariate rispetto a quelle rese disponibili dal 2012 sulla
“Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”.
Cessione dei crediti
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Dl. n. 66/14, per poter applicare correttamente la garanzia dello
Stato sui crediti ceduti, l'atto di cessione deve tenere distinte la quota capitale da quella corrente.
A tal fine, poiché sulla “Piattaforma” non era possibile operare tale distinzione:
• per le nuove cessioni, sarà possibile indicare, oltre alle informazioni già previste, anche la
distribuzione del credito ceduto tra parte corrente e parte capitale;
• per le cessioni già effettuate, si potrà procedere ad integrazione delle informazioni relative alla
distribuzione del credito ceduto tra parte corrente e parte capitale.
Compensazione dei crediti
La “Guida” ha chiarito che le procedure tradizionali per la registrazione delle operazioni di
compensazione dei crediti certificati da parte delle P.A. con somme dovute agli Agenti della riscossione
a seguito di iscrizione a ruolo ex art. 28-quater del Dpr. n. 602/73, ovvero con somme dovute in base a
istituti definitori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario ex art. 28-quinquies
del Dpr. n. 602/73, già rese disponibili sulla “Piattaforma” dal 2012, sono rimaste invariate.
Pagamento delle fatture
Contestualmente all'emissione del mandato, le P.A. dovranno comunicare mediante la “Piattaforma”
l’avvenuto pagamento della fattura (fase di pagamento).
La rilevazione delle informazioni riferite al pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni
avviene utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: immissione manuale, caricamento massivo,
trasmissione telematica (per il caricamento massivo utilizzare il Modello "003 - Utente PA – Operazioni su
fatture precaricate").
A seguito dell’avvenuto pagamento, sulla “Piattaforma” le fatture risulteranno nello stato “pagata”4.
“Regole per la compilazione Modello 001 - Fornitore - Invio fatture”
La “Guida” integra le Istruzioni operative contenute nella Guida “Modalità di trasmissione dei dati –
Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”.
Il Modello “001 - Fornitore - Invio fatture” consente ai creditori della P.A. di immettere sulla “Piattaforma
per la certificazione dei crediti” i dati relativi alle fatture (o richieste equivalenti di pagamento) per i crediti da
questi vantati per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Come già chiarito, il
Modello “001” non deve essere utilizzato per le fatture elettroniche, essendo i dati di queste acquisiti
automaticamente dal predetto sistema.
I dati comprendono, sia informazioni generali che di dettaglio riferite alle aliquote fiscali applicate, ai
Codici “Cig” e “Cup” associati a ciascuna fattura e ai termini di pagamento.
Il Modello è articolato nelle seguenti Sezioni:
1. Sezione 1 - dati amministrazione: consente di specificare i dati identificativi dell’Amministrazione
pubblica e del relativo Ufficio di destinazione della fattura;
4
Gli stati della fattura sono descritti nel Paragrafo 1.1.
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18
2. Sezione 2 - dati fornitore: permette di specificare i dati identificativi del fornitore che ha emesso la
fattura;
3. Sezione 3 – lotto: consente di specificare il lotto di trasmissione delle fatture;
4. Sezione 4 - dati fattura: permette di specificare tutti i dati della fattura.
La Sezione è articolata come segue:
a) Sezione 4.1 – dati generali: consente di specificare i dati generali identificativi della fattura;
b) Sezione 4.2 – riepilogo aliquote: dà la possibilità di specificare i dati di dettaglio delle aliquote
Iva applicate alla fattura;
c) Sezione 4.3 – distribuzione per Cig/Cup: consente di specificare uno o più importi da
associare alla coppia Codice “Cig” e “Cup”;
d) 4.4 – dettaglio pagamento: permette di specificare i dati riferiti ai termini di pagamento, se
presenti nella fattura;
5. Sezione 5 – esito elaborazione: questa Sezione, da non compilare, è utilizzata dal Sistema per
restituire informazioni inerenti all’esito dell’elaborazione e/o per segnalare le fatture che non sono
state caricate per la presenza di errori o avvisi (es. sospetto di fattura duplicata).
Il Documento contiene le regole per la compilazione del Modello e riporta alcuni esempi in ordine alla
corretta compilazione delle Sezioni sopra riportate.
“Regole per la compilazione Modello 002 - Utente P.A. - Ricezione fatture”
Il Documento in questione integra la Guida “Modalità di trasmissione dei dati – Istruzioni operative e regole
tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”.
Il Modello “002 - Utente PA – Ricezione fatture” consente agli “Utenti di una P.A.” d’immettere sulla
“Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” i dati delle fatture o richieste equivalenti di pagamento
(nel seguito del Documento, fatture) relative a crediti per somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali, ricevute dai creditori/fornitori, qualora questi non abbiano già provveduto a
caricarli.
Il Modello in questione non potrà essere utilizzato per le fatture elettroniche per le quali, come più
volte chiarito, il caricamento dei dati avverrà in via automatica.
I dati da inserire riguardano la ricezione delle fatture, con riferimento alle informazioni generali e di
dettaglio riferite alle aliquote fiscali applicate, i codici “Cig” e “Cup” associati a ciascuna fattura e ai
termini di pagamento.
Come affermato dalla stessa “Guida”, la struttura del Modello ricalca, nelle varie Sezioni, quella del
tracciato xml della fattura elettronica.
Il Modello è articolato in 5 Sezioni:
1. Sezione 1 – dati amministrazione: consente di specificare i dati identificativi del relativo Ufficio
della P.A. destinatario della fattura;
2. Sezione 2 – dati fornitore: permette di precisare i dati identificativi del fornitore che ha emesso la
fattura;
3. Sezione 3 – lotto: consente di specificare il lotto di trasmissione delle fatture;
4. Sezione 4 – dati fattura: dà la possibilità di precisare tutti i dati della fattura, ed in particolare:
a) Sezione 4.1 – dati generali: consente di imputare i dati generali identificativi della fattura;
b) Sezione 4.2 – riepilogo aliquote: permette di specificare i dati di delle aliquote Iva applicate
alla fattura;
c) 4.3 – distribuzione per Cig/Cup: consente di riportare uno o più importi da associare alla
coppia Codice “Cig” e “Cup”;
d) 4.4 – dettaglio pagamento: permette di specificare i dati riferiti ai termini di pagamento,
quando presenti nella fattura;
e) 4.5 – ricezione: permette di imputare la data in cui la fattura è stata ricevuta
dall’Amministrazione debitrice, il numero di protocollo in ingresso ed eventuali annotazioni;
5. Sezione 5 – esito elaborazione: questa Sezione, da non compilare, è utilizzata dal Sistema per
restituire informazioni inerenti all’esito dell’elaborazione e/o per segnalare le fatture che non sono
state caricate per la presenza di errori o avvisi.
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Il Documento contiene le regole per la compilazione del Modello e riporta alcuni esempi in ordine alla
corretta compilazione delle Sezioni sopra riportate.
“Regole per la compilazione Modello 003 - Utente P.A. - Operazioni su fatture precaricate”
Anche il Documento in questione ha valenza integrativa della Guida denominata “Modalità di trasmissione
dei dati – Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di
pagamento)”.
Il Modello “003 - Utente PA – Operazioni su fatture precaricate” consente agli “Utenti di una P.A.” di
registrare le operazioni di propria competenza sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento, i cui
dati siano già presenti nella “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”.
Potranno essere registrate attraverso il Modello in parola le seguenti operazioni:
1. Ricezione: consente di rilevare la data in cui la fattura è pervenuta all’Amministrazione
debitrice ed altre informazioni da riportare nel Registro delle fatture ex art. 42, del Dl. n. 66/14;
2. Comunicazione di rifiuto: permette di rilevare che la fattura è stata respinta;
3. Contabilizzazione: consente di rilevare che la fattura è stata registrata presso il Sistema
contabile dell’Amministrazione debitrice, indicando la parte di importo eventualmente “liquidata”,
quella “sospesa” e quella “non liquidabile”;
4. Comunicazione di scadenza: do la possibilità di comunicare le fatture scadute ai sensi
dell’art.7-bis, comma 4, del Dl. n. 35/13;
5. Comunicazione di pagamento: consente di registrare i dati di pagamento della fatture, incluse
le informazioni relative al beneficiario dell’operazione.
Come affermato dalla stessa “Guida”, anche la struttura di questo Modello ricalca, nelle varie Sezioni,
quella del tracciato xml della fattura elettronica.
Il Modello è articolato in 5 Sezioni:
1. Sezione 1 – dati amministrazione: consente di specificare i dati identificativi del relativo Ufficio
della P.A. destinatario della fattura;
2. Sezione 2 – dati fornitore: permette di rilevare i dati identificativi del fornitore che ha emesso la
fattura;
3. Sezione 3 – tipo operazione: consente di specificare l’operazione che si intende registrare sulla
fattura;
4. Sezione 4 – dati identificativi fattura: dà la possibilità di specificare tutti i dati della fattura;
5. Sezione 5 – ricezione: consente di specificare i dati di ricezione della fattura;
6. Sezione 6 – comunicazione rifiuto: permette di registrare che la fattura è stata respinta, e
riportarne le motivazioni;
7. Sezione 7 – contabilizzazione: consente di specificare i dati di dettaglio riferiti alla
contabilizzazione della fattura;
8. Sezione 8 – comunicazione scadenza: permette di rilevare informazioni relative alla scadenza
della fattura;
9. Sezione 9 – comunicazione pagamento: consente di specificare i dati riferiti ai pagamenti
effettuati sulla fattura;
10. Sezione 10 – esito elaborazione: questa Sezione, da non compilare, è utilizzata dal Sistema per
restituire informazioni inerenti all’esito dell’elaborazione e/o per segnalare le fatture che non sono
state caricate per la presenza di errori o avvisi.
Il Documento contiene le regole per la compilazione del Modello e riporta alcuni esempi in ordine alla
corretta compilazione delle Sezioni sopra riportate.
“Guida all’associazione degli Uffici Pcc con le Unità organizzative di Ipa”
Sul sito della “Piattaforma per le certificazione dei crediti” è stata pubblicata anche la “Guida all’associazione degli
Uffici Pcc con le Unità organizzative di Ipa”
Il Documento in questione illustra nel dettaglio le operazioni che gli utenti, registrati nella “Piattaforma”
con il ruolo di “Responsabile” o “Incaricato”, devono effettuare per creare e gestire la corrispondenza tra
gli Uffici individuati nella “Piattaforma” e gli Uffici/Unità organizzative definite nel cosiddetto ”Indice
delle Pubbliche Amministrazioni – Ipa”, che costituisce l’anagrafica utilizzata dal “Sistema di interscambio”.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
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Tale corrispondenza si rivela essenziale in vista dell’entrata a regime dell’obbligo della fatturazione
elettronica ai sensi del Dm. n. 55/13, a seguito del quale il flusso di trasmissione delle fatture
elettroniche sarà gestito mediante un apposito Sistema informatico, denominato “Sistema di interscambio –
Sdi”, gestito dall’Agenzia delle Entrate. Senza la corrispondenza tra gli Uffici individuati nella
“Piattaforma” e gli Uffici/Unità organizzative definite nell'Ipa, non sarà possibile la trasmissione dei dati
da un Sistema all’altro.
Al momento dell’accesso alla “Piattaforma”, gli utenti accreditati con il ruolo di “Responsabile” o
“Incaricato” visualizzano sulla propria Area Operativa un messaggio in cui si chiede di effettuare o
completare l’associazione degli Uffici “Pcc” con gli Uffici/Unità organizzative di “Ipa”.
L’avvio delle procedure da seguire per effettuare tali associazioni varia a seconda del ruolo ricoperto
dall’utente (“Responsabile” o “Incaricato”). I Responsabili di un Ente possono accedere mediante la voce
di menù “Gestione Uffici”. Il Sistema visualizza l’elenco degli Uffici “Pcc” creati dal Responsabile per
l’Ente, dando evidenza, nella colonna “Associazione Ipa”, dello stato delle associazioni già effettuate. Per
gli Uffici che recano ‘NO’ nella colonna “Associazione Ipa” è necessario creare la corrispondenza con
uno o più Uffici/Unità organizzative “Ipa”, utilizzando l’icona nella colonna Azioni.
Gli Incaricati al rilascio delle certificazioni/comunicazioni del debito per uno o più Uffici possono
accedere alla medesima funzionalità di associazione tra Uffici mediante la voce di menù “Utilità >
Modifica dati Ufficio”. Per entrambi i ruoli, il Sistema visualizza una schermata in cui è possibile
modificare alcune informazioni relative all’Ufficio selezionato ove è possibile effettuare l’associazione
con un Ufficio/Unità organizzativa di “Ipa” cliccando sul tasto “Associa Codice univoco Ufficio di Ipa”.
La “Piattaforma” consente di visualizzare l’elenco di tutti gli Uffici/Unità organizzative ivi registrati
corrispondenti all’Ente che soddisfano i criteri specificati nei campi “Codice univoco Ufficio Ipa” e/o
“Denominazione Ufficio Ipa”. La “Piattaforma” consente di associare solo Uffici/Unità organizzative di
“Ipa” che non siano stati già associati ad altri Uffici Pcc”.
Il Documento contiene anche una Sezione dedicata alle istruzioni inerenti alla cancellazione delle
associazioni tra gli Uffici “Pcc” e gli Uffici/Unità organizzative di “Ipa”. Anche per questa operazione, la
procedura da seguire varia a seconda del ruolo ricoperto dall’utente che opera la cancellazione.
Per ogni problema tecnico, è possibile sottoporre un quesito al Servizio di assistenza all’indirizzo e-mail:
[email protected].
_______________________________
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
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I QUESITI
Iva: come e a chi vanno corrisposti i compensi in caso di decesso di
professionista prima che fosse emessa la fattura ?
di Giuseppe Vanni
Il testo del quesito:
“Il Comune deve versare un compenso ad un Ctu che nel frattempo è deceduto senza emettere fattura. A
richiederci il pagamento è adesso uno Studio tecnico (apparentemente senza partita Iva) che rimette n. 3 ‘estratti
conto’ per conto dei 3 eredi. L’importo da versare, come da Decreto del Giudice per la liquidazione del Ctu,
tenuto conto dell’acconto già versato e fatturato, è pari a Euro 1.297,88. Gli eredi sono stati contattati e
invierebbero n. 3 ricevute non fiscali con bollo di Euro 2,00, oltre l’atto di notorietà certificante la qualità di
erede e la rispettiva quota. E’ corretta questa procedura dal punto vista fiscale ?”.
La risposta dei ns. esperti.
In caso di morte di un professionista che aveva effettuato prestazioni per le quali non aveva
ancora emesso relativa fattura, occorre tenere conto delle seguenti regole e indicazioni:
- l’art. 7, comma 3, del Dpr. n. 917/86 (Tuir), prevede che i compensi professionali incassati
dagli eredi di un lavoratore autonomo deceduto debbano essere tassati in capo agli eredi,
mantenendo la stessa qualificazione di redditi di lavoro autonomo;
- tali compensi sono soggetti a tassazione separata sulla base all’art. 21, comma 2, Dpr. n.
917/86, e pertanto devono essere dichiarati nel Quadro “RM” del Modello “Unico”; tuttavia, gli
eredi del professionista hanno la facoltà di optare, nella propria Dichiarazione dei redditi, per
l’applicazione della tassazione ordinaria;
- le ritenute subite (certificate dai sostituti di imposta) sono scomputabili nel Modello “Unico” di
cui sopra;
- per le prestazioni poste in essere dal de cuius, gli eredi non hanno obblighi Iva e, al momento
della percezione dei compensi, devono limitarsi a emettere una semplice ricevuta soggetta
all’eventuale Imposta di bollo (Euro 2,00 per importi riscossi superiori a 77,47 Euro).
Pertanto, gli eredi di un professionista deceduto non sono obbligati a emettere fattura, in
quanto le somme da essi percepite per prestazioni non fatturate e non riscosse alla data del
decesso sono escluse dal campo di applicazione Iva. Questa modalità operativa trova conferma
nella Rm. n. 501918 del 5 giugno 1973, che di seguito si riporta: “nel caso di decesso del titolare di
un’impresa individuale prima del verificarsi del momento impositivo, poiché l’impresa ha cessato di esistere per
effetto della morte del suo titolare, non vi è dubbio che i corrispettivi pagati agli eredi e riguardanti prestazioni
rese dall’imprenditore deceduto devono considerarsi fuori del campo di applicazione dell’Imposta sul valore
aggiunto per assenza del presupposto soggettivo”. La Risoluzione citata è da ritenersi ancora valida per il
caso del decesso del professionista, ma non nel caso di morte dell’imprenditore per il quale si
applica l’art. 35-bis, del Dpr. n. 633/72, entrato in vigore con il Dpr. n. 24/79.
Inoltre, proprio per il fatto che i redditi in parola mantengono la stessa qualificazione di redditi
di lavoro autonomo, con Rm. 3 gennaio 1994, n. III/5-1001/93, è stato precisato che il
sostituto d’imposta è obbligato ad applicare sui redditi professionali spettanti agli eredi la
ritenuta d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25 Dpr. n. 600/73, rilasciando certificazione proquota a ciascun percettore.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
22
In conseguenza di ciò, essendo la prestazione svolta in qualità di professionista, il Comune
dovrà versare pro quota agli eredi (e non allo Studio tecnico) il corrispettivo pattuito senza
applicazione dell’Iva e al netto della ritenuta di acconto del 20%, a fronte del quale gli eredi
dovranno rilasciare una semplice ricevuta.
__________________________________
Novità normative Irap: quale aliquota applicare al versamento del
saldo e degli acconti in base al metodo contabile ?
di Giuseppe Vanni
Il testo del quesito:
“Dovendo il ns. Comune procedere a versare il saldo Irap 2013 in base al metodo "contabile" e conseguentemente versare
anche gli acconti 2014, quale aliquota dobbiamo considerare in virtù delle novità introdotte dal Dl. n. 66/14?”
La risposta dei ns. esperti.
L’art. 2 del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 18 del 5 maggio 2014) ha stabilito che, dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, è ridotta l’aliquota Irap; pertanto,
per la generalità dei contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, tra cui gli Enti non
commerciali che adottano il “metodo contabile” per opzione (ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/97),
l’aliquota per il 2014 scende dal 3,9% al 3,5% (aliquota ordinaria – art. 16, comma 1, del Dlgs. n.
446/97).
Il saldo Irap anno 2013 dovrà quindi essere determinato considerando ancora l’aliquota del 3,9%, salvo
che la Regione non abbia previsto aliquote diverse.
Anche la misura massima della variazione di aliquota che può essere disposta dalla Regione (art. 16,
comma 3, Dlgs. n. 446/97) è stata ridotta dall’1% allo 0,92%; pertanto, le aliquote vigenti al 24 aprile
2014 (data in cui è entrato in vigore il Dl. n. 66/14) nei casi in cui siano state stabilite in eccesso dalla
singola Regione, devono essere rideterminate applicando la variazione massima indicata.
Riguardo all’acconto Irap da versare per l’anno 2014, indipendentemente dal metodo di calcolo
adottato (previsionale o storico), per gli Enti non commerciali risulta pari al 101,5% dell’Imposta
dovuta nell’anno precedente.
Gli Enti non commerciali che adottano il “metodo previsionale” (art. 4, comma 2, Dl. n. 69/89)
beneficiano, in base all’art. 2 del Dl. n. 66/14, della riduzione delle aliquote Irap già con riferimento
all’acconto Irap 2014, ancorché, in luogo della nuova aliquota ridotta sopra indicata, dovrà essere
applicata un’aliquota ridotta intermedia, che per la generalità dei soggetti ad aliquota ordinaria è stabilita
nel 3,75%; resta inteso che il saldo 2014 dovrà essere determinato utilizzando l’aliquota Irap ridotta del
3,5%.
Nei casi in cui venga utilizzato il “metodo storico”, i contribuenti (Enti non commerciali, tra cui gli Enti
Locali, che adottano il “metodo contabile”) non hanno alcun vantaggio, poiché l’acconto deve essere
determinato prendendo come base di riferimento quanto riportato nel rigo IR21 della Dichiarazione
“Irap/2014” (Irap annuale dovuta per il 2013), ammontare calcolato sulla base dell’aliquota in vigore per
il 2013 (3,9%).
Infatti, come indicato nelle istruzioni al Modello “Irap/2014”, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del Dlgs. n.
446/97, il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le
Imposte sui redditi e, conseguentemente, per gli Enti non commerciali l’acconto totale relativo al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 è dovuto nella misura pari al 101,5% (art. 1, comma 1,
del Dm. 30 novembre 2013) dell’importo indicato nel rigo IR21, se di importo superiore a Euro 20,66.
Tale ammontare totale in acconto, sulla base dell’art. 17, comma 3, del Dpr. n. 435/01, deve essere
versato in 2 rate:
- la prima, pari al 40% di detta somma, entro lo stesso termine per il versamento dell’Imposta a saldo
del periodo oggetto della presente Dichiarazione (16 giugno 2014), non essendo dovuta se l’importo
non supera Euro 103, mentre per importi superiori può comunque essere versata entro il trentesimo
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
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giorno successivo al termine indicato con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse
corrispettivo;
– la seconda, pari al residuo 60% (o al 100% se la prima rata risulta inferiore a Euro 103), entro il 1°
dicembre 2014 (in quanto il 30 novembre cade di domenica) per i soggetti aventi esercizio coincidente
con l’anno solare.
__________________________________
Istituzioni comunali: per l’iscrizione al Rea è obbligatorio che abbiano
un proprio Codice fiscale ?
di Federica Giglioli
Il testo del quesito:
“Per l’iscrizione al Rea entro il 31 maggio è obbligatorio che l’Istituzione comunale acquisisca un proprio Codice fiscale?”
La risposta dei ns. esperti.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 114 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), l’Istituzione è Organismo strumentale
dell’Ente Locale per l’esercizio di Servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, privo di personalità
giuridica ed ha solo autonomia gestionale, che si sostanzia in una effettiva organizzazione aziendale,
sebbene appartenente al “Gruppo Comune”, che ne mantiene il comando.
Considerata in definitiva quale braccio operativo dell’Ente, in grado di operare in modo più dinamico e
con strumenti economici e contabili tipici dell’azienda privata, è pertanto corretto che la stessa utilizzi il
medesimo Codice fiscale e la stessa Partita Iva dell’Ente di riferimento.
Tuttavia, entro il 31 maggio 2014 ci si è posti la questione dell’iscrizione al Rea delle Istituzioni
comunali in attuazione dell’art. 114 del Tuel e secondo le indicazioni operative dettate dal Ministero
dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014 (vedi Entilocalinews n. 20 del 19
maggio 2014), di chiarimento degli adempimenti introdotti dall’art. 1, comma 560, della “Legge di stabilità
2014” (vedi Entilocalinews n. 1 del 7 gennaio 2014) per Aziende speciali e Istituzioni che gestiscono Servizi
socio-assistenziali ed educativi, Servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e Farmacie (ricordiamo che il
citato comma 560, modificando il richiamato art. 114 del Tuel, ha previsto che “le Aziende speciali e le
Istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economicoamministrative della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di
ciascun anno”).
Secondo le Istruzioni dettate dal Dicastero per l’indicazione del Codice fiscale, “nel caso in cui l’Istituzione
ne sia priva, potrà richiederlo contestualmente all’Agenzia delle Entrate, atteso che l’adempimento dell’iscrizione è svolto
nell’ambito dell’adempimento della Comunicazione unica; in via alternativa è possibile indicare il Codice fiscale dell’Ente
Locale di riferimento, tenendo tuttavia presente che in tal caso risulterà impossibile, in seguito, l’utilizzo del medesimo
Codice fiscale, ai fini di adempimenti verso il Registro delle imprese/Rea, sia da parte di un’altra Istituzione o Azienda
speciale, sia da parte dello stesso Ente Locale”.
In altri termini:
- se l’Ente Locale non aveva alcuna posizione Rea aperta in Cciaa, è stato possibile iscrivere l’Istituzione
utilizzando lo stesso Codice fiscale. Tuttavia, in futuro, l’Ente non potrà più aprire un’altra posizione
Rea con lo stesso Codice fiscale;
- se l’Ente aveva già una posizione Rea aperta, allora è stato necessario far acquisire all’Istituzione un
proprio Codice fiscale, mentre la Partita Iva resta quella del Comune. In tal caso, si dovrà seguire la
procedura prevista dall’Agenzia delle Entrate per il rilascio del Codice fiscale a soggetti privi di
personalità giuridica: non è possibile la richiesta secondo la procedura telematica, ma il legale
rappresentante o, in alternativa, un soggetto munito di apposita delega, dovranno recarsi direttamente
all’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria.
Un’altra via percorribile - che inizialmente ha creato difficoltà operative di registrazione, ma che adesso
le varie Cciaa sembrano accettare - è rappresentata dalla possibilità di utilizzare la posizione Rea già
aperta dall’Ente e gestire l’Istituzione quale unità locale.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
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Imposta di bollo: quali sono le modalità per assolverla in modo
virtuale?
di Calogero Di Liberto e Giuseppe Vanni
Il testo del quesito:
“In considerazione del fatto che gli uffici stanno attivando, per l’asilo nido comunale, la procedura per l’emissione delle
fatture, chiediamo quali sono le modalità per assolvere l’Imposta di bollo in modo virtuale”.
La risposta dei ns. esperti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Dpr. n. 642/72, su richiesta degli interessati, limitatamente a
determinate categorie di atti, l'Agenzia delle Entrate può consentire l’assolvimento dell’Imposta di bollo
in modo virtuale, in luogo del pagamento in modo ordinario o straordinario.
L’Imposta di bollo è obbligatoria sulle fatture, di importo complessivo se superiore a Euro 77,47 e si
applica anche per operazioni esenti Iva, ai sensi dell’art. 10, del Dpr. n. 633/72. Ai sensi dell’art. 15,
comma 2, del Dpr. n. 642/72, gli atti ed i documenti per i quali è stato concesso il pagamento in modo
virtuale devono recare la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 15, Dpr. n. 642/72,
autorizzazione n. ________”.
L’autorizzazione ad assolvere l’Imposta di bollo in modo virtuale può essere esercitata dai contribuenti
solo dopo aver inviato apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La richiesta in questione deve
essere corredata da una dichiarazione sottoscritta dal soggetto istante e contenere l’indicazione del
numero presunto di atti e documenti che dovrebbero essere emessi durante l’anno.
Per richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate al fine di assolvere virtualmente l’Imposta di
bollo, il contribuente deve inviare all’Ufficio competente per territorio, tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno, una specifica domanda di autorizzazione all’assolvimento dell’Imposta di bollo in
modo virtuale.
La domanda di autorizzazione ad assolvere l’Imposta di bollo virtuale, può essere inviata utilizzando 2
modalità: comunicazione preventiva e con dichiarazione annuale.
La Comunicazione preventiva dell’Imposta di bollo virtuale su fatture prevede che il contribuente
debba inviare tramite raccomandata a/r all’Agenzia, la comunicazione per calcolare Imposta di bollo
virtuale sulle fatture, ovvero, deve indicare il numero di fatture che prevede di emettere nell’arco
dell’anno che andranno aggiunte a quelle già effettivamente emesse. Una volta ottenuta l’autorizzazione,
il contribuente deve poi calcolare l’Imposta di bollo virtuale totale, ovvero Euro 2,00 moltiplicato per il
numero di fatture stimate ed emesse.
In altre parole, con questa procedura, il soggetto autorizzato anticipa allo Stato il pagamento
dell’Imposta di bollo virtuale sulle fatture che prevede di emettere nell’arco dell’anno, il cui importo
dovrà essere pagato tramite Modello “F23” utilizzando il codice-tributo “458T”. Il contribuente, nel
caso in cui emetta un numero di fatture maggiore a quelle presunte e comunicate all’Agenzia, dovrà
entro il mese di gennaio dell’anno successivo versare la differenza a conguaglio dell’Imposta di bollo
virtuale sempre utilizzando il Modello “F23”. Se invece il numero di fatture emesse è inferiore a quelle
preventivate, il contribuente non potrà richiedere il rimborso dell’Imposta ma dovrà utilizzare l’importo
in eccedenza come anticipo di Imposta di bollo sulle fatture che emetterà nel successivo anno.
Per le fatture inviate via e-mail, il contribuente dovrà, inoltre, sempre riportare gli estremi
dell’autorizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento anticipato delle Imposte di
bollo legate alle fatture emesse.
La Comunicazione consuntiva (o “Dichiarazione annuale”) all’Agenzia delle Entrate consta in una
dichiarazione annuale che il Comune deve inviare (tramite raccomandata a/r) entro il mese di gennaio
successivo all’anno d’imposta. Con tale dichiarazione il contribuente fornisce all’Agenzia delle Entrate
l’effettivo numero di documenti che ha emesso nel corso dell’anno e il calcolo dell’Imposta dovuta
stabilendo la differenza da versare. Il versamento dell’Imposta di bollo virtuale assolta per l’intero anno,
va eseguito sempre tramite Modello “F23”, codice-tributo Imposta di bollo “456T”, e va riportata la
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
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differenza (se dovuta) contestualmente all’acconto per l’anno in corso. In caso di credito derivante
dall’anno precedente, questo può essere compensato con l’acconto dovuto.
L’Imposta di bollo virtuale prevede una scadenza per versare gli acconti, che segue un calendario
scadenzato bimestralmente (16 di ogni mese pari dell’anno). Per il primo periodo, l’Agenzia provvede
ad effettuare una liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta, a partire dalla data in cui è stata concessa
l’autorizzazione ed il 31 dicembre dello stesso anno. L’importo verrà poi ripartito in rate bimestrali.
Successivamente, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il contribuente autorizzato deve
presentare all’Agenzia la dichiarazione annuale sulla quale riportare il numero degli atti e dei documenti
sottoposti a bollo nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili per la
liquidazione dell’Imposta, nonché gli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
L’eventuale differenza a debito o a credito verrà conguagliata nei successivi acconti dell’Imposta di
bollo virtuale.
_______________________________
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Iva & Fisco Enti Locali
mensile di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali
Collaborano alla Rivista:
Dott. Sergio Cucchi, già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista,
Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche
Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente e Pubblicista
Dott. Ignazio Del Castillo, Magistrato della Corte dei conti
Dott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei conti
Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia Lecce, Componente Commissione Finanza Locale Anci, Consulente Anci-risponde
Prof. Luciano Marchi, Docente di Revisione Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pisa
Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate Roma
Prof. Stefano Pozzoli, Straordinario di Ragioneria generale Università di Napoli “Parthenope”, Dottore comm. – Rev. contabile
Dott. Antonio Scozzese, Dirigente a. r. Servizio Finanza locale del Ministero dell’Interno
Comitato di redazione:
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Francesco Vegni
Segreteria di redazione: Ambra Valori
Responsabile: Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.
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SCADENZARIO
Mercoledì 16 luglio
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da
effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”.
Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o
spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare
i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero dei
documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti
pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in
base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97,
Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello
“F24EP”.
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000
abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di
Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di
compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP”
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2012
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2012 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2013”, ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2013” il “visto di conformità”
o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di
riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice 6099.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” (vedi Entilocalinews
n. 3 del 20 gennaio 2014) ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla
Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate
n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099.
Giovedì 31 luglio
Presentazione Modelli “Intra 12”
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
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Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte
degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e
2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il
Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti
effettuati nel mese precedente.
Martedì 20 agosto (**)
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da
effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”.
Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o
spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare
i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero dei
documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti
pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in
base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97,
Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello
“F24EP”.
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000
abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di
Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di
compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP”
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2012
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2012 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2013”, ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2013” il “visto di conformità”
o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di
riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice 6099.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” (vedi Entilocalinews
n. 3 del 20 gennaio 2014) ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla
Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate
n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099.
Domenica 31 agosto (*)
Presentazione Modelli “Intra 12”
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Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte
degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e
2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il
Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti
effettuati nel mese precedente.
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
(**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44
del 26 aprile 2012, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85, ha disposto la proroga al 20 agosto delle
scadenze fiscali ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione.
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