Iva e fisco Enti Locali NUMERO 7 ANNO II Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali Luglio 2014 6 Fatturazione elettronica una Circolare dell’Agenzia delle Entrate ne riepiloga le caratteristiche e le modalità di utilizzo 10 Imposta di registro trattamento agevolato sugli atti di affrancazione di terre civiche stipulati dal Comune 12 Comunicazione dati fatture passive degli Enti Locali guide ministeriali per la compilazione IVA & FISCO ENTI LOCALI ANNO II - n. 7 Luglio 2014 In questo numero: Flash sulle principali novità che interessano gli Enti Locali ………………………………….…Pag. 3 Il notiziario “Decreto Irpef”: l’analisi delle disposizioni introdotte dalla Legge di conversione del Dl. n. 66/14 ……………………………………………………………………….…..Pag. 4 Fatturazione elettronica: una Circolare dell’Agenzia delle Entrate ne riepiloga le caratteristiche e le modalità di utilizzo……………………………………………….…..Pag. 6 Pagamenti P.A.: chiarimenti e nuove regole tecniche per l’immissione manuale dei dati nella Piattaforma di certificazione dei crediti ……………………………………..Pag. 7 Imposta di registro: trattamento agevolato sugli atti di affrancazione di terre civiche stipulati dal Comune………………………………………………………………….…Pag. 10 Gli approfondimenti Comunicazione dati fatture passive degli Enti Locali: guide ministeriali per la compilazione di Calogero Di Liberto………………………………………………………………….…….Pag. 12 I quesiti Iva: come e a chi vanno corrisposti i compensi in caso di decesso di professionista prima che fosse emessa la fattura? di Giuseppe Vanni…………………………………………………………………………..Pag. 22 Novità normative Irap: quale aliquota applicare al versamento del saldo e degli acconti in base al metodo commerciale? di Giuseppe Vanni……………………………………………………………………….….Pag. 23 Istituzioni comunali: per l’iscrizione al Rea è obbligatorio che abbiano un proprio codice fiscale? di Federica Giglioli……………………………………………………….…………………..Pag. 24 Imposta di bollo: quali sono le modalità per assolverla in modo virtuale? di Calogero Di Liberto e Giuseppe Vanni……………………………………………………...Pag. 25 Lo scadenzario …………….. .…………………………………………………………...……Pag. 28 La rivista si compone di n. 30 pagine IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 1 Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 2 FLASH “DECRETO IRPEF”: L’ANALISI DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL. N. 66/14 FATTURAZIONE ELETTRONICA: UNA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NE RIEPILOGA LE CARATTERISTICHE E LE MODALITÀ DI UTILIZZO PAGAMENTI P.A.: CHIARIMENTI E NUOVE REGOLE TECNICHE PER L’IMMISSIONE MANUALE DEI DATI NELLA “PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI “ IMPOSTA DI REGISTRO: TRATTAMENTO AGEVOLATO SUGLI ATTI DI AFFRANCAZIONE DI TERRE CIVICHE STIPULATI DAL COMUNE Quadro delle novitá introdotte dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 143 del 23 giugno 2014), di conversione con modificazioni del Dl. 24 aprile 2014, n. 66, rubricato “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. (vedi commento a pag.) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, con istruzioni ed alcuni chiarimenti relativi alla disciplina sulla fatturazione elettronica. (vedi commento a pag. 3) Le novità contenute nella “Guida all’immissione manuale dei dati” e nella Circolare Ragioneria generale dello Stato 25 giugno 2014, n. 21, pubblicata sul proprio sito istituzionale, relative all’immissione di dati nella “Piattaforma di certificazione dei crediti”. (vedi commento a pag. 3) L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 64/E del 20 giugno 2014, è intervenuta in merito alla corretta interpretazione dell’art. 10 del Dlgs. n. 23/11 in materia di Imposta di registro. (vedi commento a pag. 3) IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 3 IL NOTIZIARIO “Decreto Irpef”: l’analisi delle disposizioni introdotte dalla Legge di conversione del Dl. n. 66/14 Sono numerose le novità introdotte dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 143 del 23 giugno 2014), di conversione con modificazioni del Dl. 24 aprile 2014, n. 66, rubricato “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (c.d. “Decreto Irpef”, G.U. n. 95 del 24 aprile 2014, vedi Entilocalinews n. 17 del 28 aprile 2014). L’intervento normativo - reso celebre soprattutto dall’art. 1 che ha istituito un credito d’imposta pari ad Euro 640 per coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilati di importo inferiori a Euro 26.000 – contiene non meno rilevanti novità in materia di appalti pubblici, pagamenti dei debiti della P.A., tagli alla spesa pubblica, fatturazione elettronica. Segnaliamo come, in sede di conversione, siano state tra l’altro introdotte alcune novità che riguardano, nell’ordine, i Revisori dei conti degli Enti Locali, la proroga del pagamento della Tasi, la proroga dell’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo e l’aumento dei diritti per il riconoscimento della cittadinanza italiana e per il rilascio dei passaporti. Sono state inoltre confermate le misure per favorire interventi volti a migliorare gli edifici scolastici. A seguire l’analisi delle disposizioni di natura fiscale reputate di interesse per gli Enti territoriali. Art. 25 – Anticipazione obbligo di fatturazione elettronica La norma anticipa dal 6 giugno al 31 marzo 2015 il termine – previsto dall’art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13 - per l’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti tra fornitori e Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle per le quali il termine è già previsto al 6 giugno 2014, includendovi anche le Amministrazioni locali di cui all’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/07. Inoltre, “al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e pena il blocco dei pagamenti da parte delle P.A. interessate, le fatture elettroniche emesse verso le stesse Pubbliche Amministrazioni devono riportare, rispettivamente: 1) il “Codice identificativo di gara” (“Cig”), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/10; 2) il “Codice unico di progetto” (“Cup”), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/03. Art. 27 - Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni Il comma 1 ha modificato il Dl. n. 35/13, inserendo l’art. 7-bis, rubricato “Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni”. La norma novellata dispone che, entro il 1° luglio 2014, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell’Elenco annuale dell’Istat, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, potranno comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all’art. 7 del Dl. n. 35/13, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo “Cig”. A partire dal 1° luglio 2014, sulla base dei dati pervenuti, le P.A. dovranno comunicare a loro volta le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi ai debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Come chiarito in sede di conversione, le stesse Amministrazioni devono comunicare, mediante la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 4 Con riguardo alla disposizione in parola, il Documento del Mef denominato “Modalità di trasmissione dei dati: istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”, nella versione 2.1, pubblicata sulla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” in data 24 giugno scorso, ha chiarito che “l’espressione presente nella norma ‘anche sulla base dei dati di cui al comma 1’ sta ad indicare che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad immettere i dati riferiti a fatture per le quali i fornitori non abbiano provveduto all’adempimento previsto nel comma 1, salvo l’obbligo di cui al comma 4”. Il chiarimento in questione ha portata rilevante giacché, nella precedente versione 2.0 del medesimo Documento, era affermato diversamente che l’espressione normativa “anche sulla base dei dati di cui al comma 1” doveva intendersi nel senso che le P.A. potevano immettere i dati riferiti a fatture per le quali i fornitori non avessero provveduto all’adempimento previsto nel comma 1. Nel caso di fatture elettroniche, trasmesse alle P.A. attraverso il Sistema di interscambio di cui al Dm. Mef 7 marzo 2008, i dati ad esse relativi saranno acquisiti dalla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” in modalità automatica. A decorrere dal 1° gennaio 2014, entro il 15 di ciascun mese, le P.A. dovranno comunicare, a mezzo della medesima “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. del Dlgs. n. 231/02. I dati acquisiti dalla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” dovranno essere conformi ai formati previsti dal Dm. Mef n. 55/13, ed includere le informazioni relative alla natura corrente o capitale dei debiti, nonché, nei casi in cui sia previsto, il “Cig”. Le informazioni in questione saranno accessibili alle P.A. e ai titolari dei crediti che si siano accreditati alla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”, anche ai fini della certificazione di detti crediti, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle P.A.. In chiusura, il comma 1 dispone che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione sopra riportati rilevano ai fini della valutazione della performance individuale del Dirigente e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. L’Organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle procedure sopra esposte. Il comma 2 ha modificato l’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 185/08, stabilendo, con la lett. a), l’estensione della disciplina in questione al complesso delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, in luogo degli Enti precedentemente coinvolti (le Regioni e gli Enti Locali nonché gli Enti del Servizio sanitario nazionale); con la lett. b) si modificano le modalità di attivazione dei poteri sostitutivi in caso di mancata certificazione dei debiti da parte delle Amministrazioni debitrici entro i termini previsti, individuando i soggetti deputati alla nomina del Commissario ad acta. In particolare, la norma modificata dispone che la nomina è effettuata dall’Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni centrali, degli Enti pubblici non economici nazionali e delle Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/99, ovvero dalla Ragioneria dello Stato territorialmente competente per le certificazioni di pertinenza delle altre Amministrazioni; con la lett. c) sono inasprite le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o per il diniego non motivato di certificazione, da applicarsi in capo al Dirigente responsabile. Inoltre, la norma dispone che le Pubblica Amministrazione inadempienti, fino al perdurare dell’indebitamento, non potranno procedere a nuove assunzioni né assumere nuovi debiti; infine, con la lett. d), è introdotto l’obbligo di indicare la data prevista per il pagamento e d’integrare le certificazioni già rilasciate con la data di pagamento prevista, utilizzando la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” di cui all’art. 7, del Dl. n. 35/13. Art. 42 – Obbligo della tenuta del Registro delle fatture presso le Pubbliche Amministrazioni Tale norma, inserita nel “pacchetto” degli strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle P.A., sancisce che, a decorrere dal 1° luglio 2014, tutte le P.A. (Enti Locali inclusi) adottano il “Registro unico delle fatture” nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, devono annotare le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. Trattandosi di “Registro unico”, viene espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a registri di Settore o di Reparto. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 5 Il Registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile per cui, al fine di ridurre gli oneri a carico delle Amministrazioni, può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” di cui all’art. 7, comma 1, del Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/13 (vedi Entilocalinews n. 24 del 17 giugno 2013). Nel Registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato: a) il codice progressivo di registrazione; b) il numero di protocollo di entrata; c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente; d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; e) il nome del creditore e il relativo Codice fiscale; f) l’oggetto della fornitura; g) l’importo totale, al lordo di Iva e di eventuali altri oneri e spese indicati; h) la scadenza della fattura; i) nel caso di Enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento; l) se la spesa è rilevante o meno ai fini Iva; m) il “Codice identificativo di gara” (“Cig”), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/10; n) il “Codice unico di progetto” (“Cup”), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/03; o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria. Tutto quanto sopra, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge. __________________________________ Fatturazione elettronica: una Circolare dell’Agenzia delle Entrate ne riepiloga le caratteristiche e le modalità di utilizzo L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, avente ad oggetto “Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione”, ha fornito chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dall’art. 1, commi dal 325 al 328, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“Legge di stabilità 2013”, vedi Entilocalinews n. 1 del 7 gennaio 2013) alla disciplina sulla fatturazione elettronica. Ricordiamo che con la precedente Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 (vedi Entilocalinews n. 19 del 13 maggio 2013) erano state illustrate dalla stessa Agenzia le modifiche introdotte dal Legislatore alla disciplina sulla fatturazione in recepimento della Direttiva 45/2010/Ue del 13 luglio 2010, in materia di Iva. Nella Parte II della presente Nota ministeriale, si è fornita anche una sintetica risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione. Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, ricordiamo che l’art. 25, del Dl. n. 66/14 - pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2014 e convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata sulla G.U. n. 143 dello stesso giorno (vedi commento all’interno della presente Rivista) ha anticipato 31 marzo 2015 il termine – previsto dall’art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13 - per l’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti tra fornitori e Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle per le quali il termine è già previsto al 6 giugno 2014, includendovi anche le Amministrazioni locali di cui al comma 209 dell’art. 1 della Legge n. 244/07. La norma ha altresì disposto che, “al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e pena il blocco dei pagamenti da parte delle P.A. interessate, le fatture elettroniche emesse verso le stesse P.A. devono riportare, rispettivamente: IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 6 1) il “Codice identificativo di gara” (Cig), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/10; 2) il “Codice unico di progetto” (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/03. Dunque, le disposizioni contenute nella Circolare n. 18/E del 2014 dovranno essere considerate unitamente alle date di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica previsti per gli Enti Locali (rispettivamente, 6 giugno 2014 per la fatturazione attiva nei confronti di P.A. centrali, 31 marzo 2015 per la fatturazione passiva). Il Documento, disponibile sul sito www.entilocaliweb.it e che sarà oggetto di specifico approfondimento in uno dei prossimi numeri della Rivista, nella prima parte, interamente dedicata alla fattura elettronica, ricorda la definizione di fattura elettronica contenuta nell’art. 21, del Dpr. n. 633/72 (“(....) la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. (….) La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.”). Dunque, elemento determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee “non è, di per sé, il tipo di formato originario – elettronico o cartaceo utilizzato per la sua creazione – bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario”. Pertanto: - non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo; - possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (es. posta elettronica), a condizione che le stesse soddisfino i requisiti di legge. Vengono poi forniti chiarimenti circa i requisiti che deve possedere la fattura elettronica ed il fatto che lo stesso art. 21 pone in capo al soggetto passivo l’obbligo di assicurare i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità dal momento della emissione del documento e per tutto il periodo di conservazione. Per garantire ciò il fornitore, in base al nuovo art. 21, può utilizzare la tecnologia che preferisce, fornendo alcune esemplificazioni: - i sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile; - la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente; - i Sistemi Edi (“Electronic data interchange”) di trasmissione elettronica dei dati; - le altre tecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo. Vengono fornite infine indicazioni circa le modalità di invio della fattura elettronica e le modalità di conservazione della stessa, disciplinate quest’ultime dall’art. 39, comma 3, del Dpr. n. 633/72, anch’esso oggetto di modifiche. La Circolare n. 18/E è completata, come già ricordato, con alcune risposte a quesiti. ________________________________________ Pagamenti P.A.: chiarimenti e nuove regole tecniche per l’immissione manuale dei dati nella “Piattaforma di certificazione dei crediti” La Ragioneria generale dello Stato è intervenuta a chiarire, con la Circolare n. 21 del 25 giugno 2014, l’operatività del nuovo art. 7-bis del Dl. n. 35/13 (vedi Entilocalinews n.15 del 15 aprile 2013), introdotto dal Dl. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (vedi Entilocalinews n. 16 del 1˚ luglio 2014). La norma in questione – ricordiamo – dispone, a partire dal 1° luglio 2014, che i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell’Elenco annuale dell’Istat, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09 (Enti Locali compresi), potranno comunicare, mediante la “Piattaforma di certificazione dei crediti” (di seguito “Pcc”) di cui all’art. 7, del Dl. n. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 7 35/13, i dati riferiti alle fatture o alle richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014. Sulla base dei dati pervenuti, le P.A. dovranno comunicare a loro volta le informazioni inerenti al processo interno dei pagamenti. La Circolare in parola sembra avere più il compito di sottolineare la portata innovativa del nuovo processo di monitoraggio dei debiti, che proporre nuovi contributi all’operatività già descritta nelle regole tecniche del Mef esplicative dell’art. 7-bis sopra richiamato. Del resto l’auspicata proroga del termine del 1° luglio 2014 indicato nel Dl. n. 66/14 non ha trovato riscontro in sede di conversione, costringendo il Mef a dare risposte operative le cui implementazioni applicative nella “Pcc” sono ancora in divenire. È di questi giorni la pubblicazione (sul sito certificazionecrediti.mef.gov.it) della “Guida all’immissione manuale dei dati”, nella quale è illustrata nell’operatività la procedura per inserire manualmente nella “Pcc” i dati delle fatture a cura dei fornitori e i dati delle singole fasi del ciclo dei pagamenti. Recentemente sono state altresì pubblicate sul sito della “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” le versioni aggiornate delle Guide recanti le regole per la compilazione dei 3 Modelli per la comunicazione dei dati e del Documento denominato “Modalità di trasmissione dei dati: Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”. Gli aggiornamenti riportati dai Documenti in questione riguardano alcune modifiche e integrazioni apportate alla “Piattaforma”, quali ad esempio campi aggiuntivi da compilare nell’interfaccia. Per maggiori dettagli si rimanda alle versioni aggiornate dei Documenti in parola. Del resto una proroga, che avrebbe potuto far coincidere l’applicazione del richiamato art. 7-bis del Dl. n. 35/13 con l’avvio dell’obbligo della fattura elettronica per tutte le Amministrazioni locali previsto per il 31 marzo 2015, sarebbe stata auspicabile e avrebbe sottolineato la portata innovativa che l’adozione della fattura elettronica, nel formato strutturato predisposto dall’Allegato “A” del Decreto n. 55/13, produce nei processi contabili amministrativi. Tuttavia, va sottolineato che le attività previste dal nuovo art. 7-bis in questione sono da ripartire tra i fornitori e le Pubbliche Amministrazioni, ognuna delle quali con compiti e attività diversi all’interno del processo di monitoraggio dei debiti. Ai fornitori è concessa la facoltà d’inserire nella “Pcc” i dati delle fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni e a quest’ultime l’onere di aggiornare gli stati delle fatture durante tutto il processo di pagamento. In questo senso, anche la nuova Circolare n. 21 della Ragioneria generale dello Stato sembra interpretare l’espressione “anche sulla base dei dati di cui al comma 1” contenuta nel comma 2, dell’art. 7-bis, riportando che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute anche ad immettere i dati delle fatture per le quali i fornitori non abbiano provveduto e che risultino non ancora estinte, non di tutte le fatture. Del resto, una diversa interpretazione che dovesse ritenere obbligatorio l’inserimento di tutte le fatture, sia in formato analogico che elettronico, ricevute dall’Ente, non sembra possa essere alla portata delle attuali modalità di immissione dei dati nella “Pcc”, che ad oggi può essere fatta prevalentemente, per non dire esclusivamente, in modalità “massiva” tramite un upload di un file di dati accuratamente predisposto dall’Ente sui Modelli messi a disposizione dalla “Pcc” e indicati dalle regole tecniche. Comunque, tale modalità dovrà avere un carattere transitorio per lasciare spazio a procedure interoperabili tra l’applicativo di contabilità e di gestione documentale con la “Piattaforma”, in modo da alimentare in modalità automatica i vari stati del ciclo del debito, aggiornando in tempo reale lo stato della fattura dal momento della ricezione al protocollo, che coincide con la data di emissione della fattura (Dpr. n. 633/72, art. 21, comma 1), alla contabilizzazione da parte dell’Ufficio interessato, all’eventuale certificazione o compensazione fino al suo pagamento. La modalità di trasmissione tramite il “Sistema di interscambio” delle fatture elettroniche disposta dalla Legge 24 dicembre 2007, art. 1, comma 211, e regolamentata nell’Allegato “B” del Dm. 3 aprile 2013, n. 55 - con il quale la “Pcc” è progettata per colloquiare - è un importante input nelle attività di riprogettazione delle procedure amministrative in ambiente digitale. Infatti, l’interoperabilità tra il “Sistema di interscambio” permetterà uno scambio telematico di dati con la “Pcc”, automatizzando l’inserimento dei dati della fattura, nonché della relativa data di emissione. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 8 Tra i compiti a carico dell’Ente è importante richiamare l’attività di associazione tra il Codice ufficio ottenuto nella fase di accreditamento presso la “Pcc” e il Codice ufficio rilasciato dall’Ipa. L’attività di associazione dei 2 codici ha la finalità di rendere colloquiabili i 2 sistemi, “Pcc” e “Sistema di interscambio”. Nel periodo di transizione dal 1˚ luglio 2014 al 31 marzo 2015, l’immissione dei dati nella “Pcc” per il monitoraggio dell’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per le fatture - sia in formato elettronico che analogico (cartacee o in pdf) - dovrà avvenire nelle 3 modalità messe a disposizione dalla “Pcc”, che prevedono l’immissione manuale dei dati, l’immissione massiva tramite i Modelli in formato xls o csv predisposti dalla “Piattaforma” e compilati dal software di contabilità dell’Ente, oppure mediante trasmissione telematica, che permetterà, oltre allo scambio di grandi quantità di dati, anche un basso livello d’intervento manuale. In merito alla modalità manuale d’immissione dati presso la “Pcc”, consigliata per un numero di poche decine di fatture al mese, è stata pubblicata la Guida nella quale è definita, sia l’operatività del fornitore relativamente alla fase di inserimento delle fatture nella “Pcc”, che dell’Ente nelle attività di monitoraggio del ciclo del debito. La Guida descrive minuziosamente la procedura informatica implementata nella “Piattaforma” che guiderà l’utente nell’inserimento dei dati che, ricordiamo, dovrà rispettare il formato della fattura elettronica indicato dall’Allegato “A”, del Decreto n. 55/13. Da sottolineare che, da un punto di vista operativo, è stato deciso che l’oggetto della trasmissione è la distinta nelle quale sono raggruppati i dati delle fatture trasmesse. In particolare, ciascuna distinta dovrà essere caratterizzata da una descrizione che identifica il singolo invio (ad esempio, il campo descrizione può essere valorizzato con il numero progressivo dell’invio attribuito dal fornitore, oppure con il numero di raccomandata con cui è stata effettuata la trasmissione, ecc.). Purtroppo, la Guida descrive solo la procedura d’invio delle fatture da parte del fornitore e la fase di ricezione a cura della P.A., mentre gli altri stati della fattura - quali il rifiuto, la contabilizzazione, il pagamento e la comunicazione dei debiti scaduti - saranno oggetto di successivi aggiornamenti applicativi messi a disposizione in seguito. Gli adempimenti per l’Ente non finiscono qui: oltre all’inserimento dei dati di dettaglio per il monitoraggio del debito, il comma 4 dell’art. 7-bis in questione dispone che, entro il giorno 15 di ogni mese, le Pubbliche Amministrazioni comunicano, mediante la “Pcc”, i debiti certi liquidi ed esigibili per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi. Al riguardo, si evidenzia che le procedure della “Pcc” provvedono a segnalare automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine di pagamento previsto dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, rilevando il termine in base ai tempi previsti dal Dlgs. n. 231/02. Tuttavia, al fine di evitare automatismi che potrebbero generare errori, l’Ente dovrà comunque confermare che i debiti sono effettivamente scaduti. Vista l’entrata in vigore del nuovo art. 7-bis, a partire dal 1˚ luglio, la prima data utile per la trasmissione mensile dei debiti scaduti deve intendersi il 15 agosto 2014. Da un punto di vista operativo, l’immissione dei dati sulla “Pcc” ad oggi può avviene mediante la procedura del caricamento massivo del Modello “003 – Utente pa – Operazioni su fatture precaricate”. Con la stessa modalità dovrà essere predisposta la comunicazione relativa ai debiti certi liquidi ed esigibili non ancora estinti delle fatture emesse tra il 1˚ gennaio e il 1˚ luglio 2014. In merito alle procedure per la certificazione dei crediti, le regole tecniche chiariscono che, nel caso di crediti relativi a fatture emesse prima del 1˚ luglio 2014, i creditori debbono utilizzare la procedura tradizionale, resa disponibile sul Sistema “Pcc” dal 2012, mentre per le fatture emesse a decorrere dal 1˚ luglio 2014, la nuova procedura dovrà ancora essere definita e sarà oggetto di aggiornamento nelle regole tecniche. È da sottolineare che l’ambito soggettivo a cui si riferisce la certificazione dei crediti è stato esteso a tutte le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, modificando la precedente disposizione contenuta nell’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 185/08. La Circolare Mef n. 21 si sofferma anche sull’aspetto sanzionatorio previsto dal comma 8 dell’art. 7-bis in questione, secondo il quale il mancato rispetto degli adempimenti previsti è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del Dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del Dlgs. n. 165/01. Il compito di verifica della corretta attuazione di dette procedure spetta all’Organo di controllo di regolarità IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 9 amministrativa e contabile. Elemento innovativo, contenuto nella Circolare n. 21, è l’invito rivolto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome, all’Upi e all’Anci, ad attivare una pronta informazione sull’importanza e la rilevanza dell’iniziativa intrapresa, sia per i fornitori - che potranno monitorare lo stato dei loro crediti - che per le Pubbliche Amministrazioni - le quali potranno controllare i loro debiti in scadenza nonché assolvere all’obbligo di tenuta del “Registro unico delle fatture” come disposto dall’art. 42 del Dl. n. 66/14. La Circolare in commento offre anche uno spunto di riflessione per minimizzare l’impatto organizzativo ed ottimizzare i processi operativi dell’Ente, portando come esempio le Amministrazioni dello Stato che utilizzano il “Sistema per la gestione integrata della contabilità economica finanziaria” (“Sigoce”), in grado di scambiare telematicamente con la “Pcc” i dati relativi alle fasi di contabilizzazione e pagamento. La possibilità, da parte della “Pcc”, di ricevere dati dal “Sistema di interscambio” in merito alle fasi di invio e ricezione, determina una notevole semplificazione operativa per le Amministrazioni dello Stato che utilizzano il “Sicoge” e hanno già acquisto sulla “Pcc” i dati relativi all’invio, ricezione, contabilizzazione e pagamento. L’Ente, da parte sua, in questo periodo di transizione verso l’obbligo della fattura elettronica che ricordiamo scatterà dal 31 marzo 2015, dovrebbe implementare funzionalità adeguate, in modo da creare un flusso di dati interoperabile tra il processo di gestione dei debiti commerciali interno all’Ente e la “Pcc”. A tale scopo, è auspicabile che si sviluppi una migliore consapevolezza sulla problematica legata alla digitalizzazione dell’azione amministrativa, in modo da avere un’adeguata visione d’insieme della questione, non più arginata all’adempimento contingente delle singole attività di volta in volta proposte dal Legislatore, ma di processo, trasversale all’intera organizzazione, in grado di gestire compiti e competenze in modalità distribuita e monitorare in modo trasparente e misurabile le attività dei singoli uffici. A tal fine, occorre rivalutare il ruolo del Protocollo informatico come strumento di gestione documentale capace di gestire processi e interoperare con gli Erp applicativi come il gestionale di contabilità e, non per ultimo, capace di garantire la corretta archiviazione e la conservazione della documentazione amministrativa digitale. __________________________________ Imposta di registro: trattamento agevolato sugli atti di affrancazione di terre civiche stipulati dal Comune L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 64/E del 20 giugno 2014, rispondendo ad una istanza di interpello posta da un Comune, è intervenuta in merito alla corretta interpretazione dell’art. 10 del Dlgs. n. 23/11. Il Comune ha fatto presente di dover procedere alla stipula in forma pubblica amministrativa di diversi atti di affrancazione di terre civiche. Gli atti di cui trattasi sono riconducibili nell’ambito delle previsioni fiscali di favore disposte dall’art. 2 della Legge n. 692/81, che stabilisce un regime di esenzione, tra l’altro, dall’Imposta di registro, per le Sentenze, Ordinanze e Decreti di restituzione delle terre a Comuni o Associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti Enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla Legge n. 1766/27, e relativo Regolamento di esecuzione. Tuttavia, il citato art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, ha soppresso tutte le agevolazioni ed esenzioni previste, ai fini dell’Imposta di registro, per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di immobili, riconducibili nell’ambito dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr. n. 131/86 (Testo unico Imposta di registro - Tur). Tale disposizione trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2014. Il Comune istante ha chiesto quindi di conoscere se, anche per gli atti di affrancazione di terre civiche stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014, possa trovare ancora applicazione la disciplina agevolativa dettata dal citato art. 2 della Legge n. 692/81. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 10 Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, prevede che, “in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”. Come chiarito con la Circolare 21 febbraio 2014, n. 2 (vedi Entilocalinews n. 9 del 3 marzo 2014), la dizione utilizzata dal Legislatore è ampia e tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur. Pertanto, dal 1° gennaio 2014 non trovano più applicazione quelle previsioni normative che stabiliscono misure agevolate dell’Imposta di registro, intese quali riduzioni di aliquote, imposte fisse o esenzioni dall’imposta. Restano invece applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’art. 1 della citata Tariffa. In considerazione dei chiarimenti già resi, l’Agenzia ha dunque precisato che la soppressione disposta dal citato art. 10, comma 4, trova applicazione anche con riguardo alle operazioni contemplate dall’art. 2 della Legge n. 692/81, qualora realizzino un trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione di un diritto reale sugli stessi, a titolo oneroso. In conclusione, in merito agli atti di affrancazione dei fondi della collettività, la cui occupazione sia stata a suo tempo “legittimata” dai Comuni o da altre collettività con l’imposizione di un canone enfiteutico, ai sensi degli art. 9 e 10 della Legge n. 1766/27, la citata recente Circolare ha chiarito che il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione e, pertanto, con l’affrancazione si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. Infatti, il diritto di proprietà, che già esiste in capo al legittimario, viene soltanto liberato dall’obbligo di corresponsione del canone annuo, imposto con il provvedimento di legittimazione. Tale interpretazione, come precisato nella richiamata Circolare, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, che ha più volte affermato il principio secondo cui il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso (Cassazione civile Sezione III, 23 giugno 1993, n. 6940; Cassazione civile Sezione Unite, 8 agosto 1995, n. 8673). Tali principi sono stati anche di recente confermati dalla Suprema Corte di Cassazione (si vedano, tra le altre, le Sentenze n. 19792 del 28 settembre 2011 e n. 8506 dell’8 aprile 2013). L’atto di affrancazione in argomento non produce dunque il trasferimento della proprietà delle terre civiche, che viene invece acquistata per effetto della legittimazione. In considerazione dei chiarimenti già forniti dall’Amministrazione finanziaria e degli orientamenti espressi al riguardo dalla giurisprudenza, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che gli atti in argomento non possano essere ricondotti nell’ambito dei trasferimenti immobiliari in genere, di cui all’art. 1, della tariffa, Parte I, allegata al Tur. Pertanto, in relazione agli atti di affrancazione, non opera la previsione di soppressione delle agevolazioni recata dal citato art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, e pertanto, anche gli atti stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014, possono ancora beneficiare del regime di esenzione previsto dall’art. 2 della Legge n. 692/81. __________________________________ IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 11 GLI APPROFONDIMENTI Comunicazione dati fatture passive degli Enti Locali: guide ministeriali per la compilazione di Calogero Di Liberto L’art. 27, comma 1, del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”, vedi Federalismo & Accountability n. 5 del 13 maggio 2014), convertito in Legge in attesa di pubblicazione sulla G.U. (vedi commento all’interno della presente Rivista), ha modificato il Dl. n. 35/13 (c.d. “Decreto sblocca debiti”) introducendo l’art. 7-bis, rubricato “Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni”. La norma in parola ha significativamente rinnovato le modalità di utilizzo della c.d. “Piattaforma per la certificazione dei crediti” (“Pcc”), ampliandone il campo di applicazione. Infatti, alla luce delle novità normative di cui alla disposizione citata, le funzionalità della Piattaforma, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, saranno integrate con nuovi moduli applicativi, per mezzo dei quali sarà possibile monitorare in modo continuativo l'andamento dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento. La norma dispone che, a partire dal 1° luglio 2014, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell’Elenco annuale dell’Istat, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09 (Enti Locali compresi), potranno comunicare, mediante la “Piattaforma elettronica” di cui all’art. 7, del Dl. n. 35/13, i dati riferiti alle fatture o le richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo “Cig” (comma 1). Sulla base dei dati pervenuti, le P.A. dovranno comunicare a loro volta le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi ai debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014 (comma 2). L’art. 7-bis, al comma 2, nello specifico, recita(va) che, “utilizzando la medesima Piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014”. L’art. 7-bis in parola, al comma 4, ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 20141, entro il 15 di ciascun mese, le P.A. dovranno comunicare, a mezzo della medesima “Piattaforma elettronica”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. del Dlgs. n. 231/02 (art. 7-bis, comma 4). Inoltre, i dati acquisiti dalla “Piattaforma elettronica” dovranno essere conformi ai formati previsti dal Dm. Mef n. 55/13, ed includere le informazioni relative alla natura corrente o capitale dei debiti nonché, nei casi in cui sia previsto, il “Cig”. Le informazioni in questione saranno accessibili alle P.A. e ai titolari dei crediti che si siano accreditati alla “Piattaforma elettronica”, anche ai fini della certificazione di detti crediti, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle P.A.. 1 Come chiarito dalla Guida “Modalità di trasmissione dei dati – Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”m essendo la comunicazione mensile prevista a partire dal mese di luglio 2014, la prima data utile deve intendersi il 15 agosto 2014. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 12 Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione sopra riportati rilevano ai fini della valutazione della performance individuale del Dirigente e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. L’Organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle procedure sopra esposte. L’utilizzo della “Piattaforma elettronica” permetterà di tracciare e rendere trasparente ai soggetti interessati l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014. La disposizione in parola ha quindi introdotto un nuovo particolare adempimento in capo alle Pubbliche Amministrazioni. E’ appena il caso di sottolineare che la decorrenza del 1° luglio 2014 ha carattere perentorio. Il nuovo adempimento di comunicazione dati presenta un termine di scadenza, il 31 marzo 2015, data dalla quale entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica. Dal 1° aprile 2015 tutto il sistema per la comunicazione dei dati architettato dall’art. 7-bis perderà la sua valenza informativa; il comma 3, dell’art. 7-bis citato, infatti, prevede che i dati relativi alle fatture elettroniche che verranno trasmesse alle P.A. attraverso il “Sistema di interscambio” di cui al Dm. Mef 7 marzo 2008, saranno acquisiti automaticamente dalla “Piattaforma elettronica” per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni2. La “Piattaforma per la certificazione dei crediti” permetterà dunque di tracciare tutto il “ciclo di vita” dei debiti commerciali e interesserà tanto le fatture cartacee quanto quelle elettroniche (ad oggi adottate solo dalle Amministrazioni centrali e il cui uso sarà esteso agli Enti Locali soltanto a partire dal 31 marzo 2015). Benché gli operatori delle P.A. interessate auspicassero una proroga dell’adempimento in parola, la Legge di conversione ha confermato il carattere perentorio del termine di scadenza. Infatti, sebbene in sede di conversione siano state apportate delle modifiche all’art. 27 in commento, le novità normative non hanno sostanzialmente modificato l’impianto dell’art. 7-bis, del Dl. n. 35/13 sopra illustrato. In particolare, secondo il testo della Legge di conversione approvato in Senato e ancora in attesa di pubblicazione sulla G.U., il comma 2 dell’art. 7-bis, è modificato come segue: “a decorrere dal 1° luglio 2014, utilizzando la medesima ‘Piattaforma elettronica’, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le medesime Amministrazioni comunicano altresì, mediante la ‘Piattaforma elettronica’, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata”. Di fatto quindi, il Legislatore ha rimarcato che l’adempimento in parola è dovuto a decorrere dal 1° luglio 2014 e ha chiarito che le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014 dovranno essere trasmesse “in modalità aggregata”. Alla luce di quanto introdotto dalla Legge di conversione, a decorrere dal 1° luglio 2014 le P.A. dovranno comunicare, mediante la “Piattaforma elettronica”: - le informazioni relative alle fatture o richieste equivalenti di pagamento, ricevute e rilevate sui propri sistemi contabili, relative a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, anche alla luce dei dati comunicati dai fornitori ai sensi del comma 1; - le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al 1° semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata. L’obiettivo del nuovo Sistema è quello di consentire a tutti i soggetti interessati, attraverso l’utilizzo della “Piattaforma elettronica”, di monitorare e tracciare, rendendolo trasparente, l'intero ciclo di vita dei debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento. L’adempimento in parola di comunicazione dati va tenuto distinto rispetto agli altri nuovi adempimenti inerenti alle fatture, il Registro unico delle fatture e le fatture elettroniche3. Sarebbe stato forse preferibile (e abbastanza logico per chi scrive) che la Legge di conversione del Dl. n. 66/14 avesse previsto all’art. 27 l’uniformazione alla scadenza del 31 marzo 2015 anche della scadenza del 1° luglio 2014, termine di decorrenza per l’alimentazione della “Piattaforma elettronica” con i dati della fatturazione passiva degli Enti Locali. 3 Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali e di alcuni Enti pubblici, l’obbligo di fatturazione elettronica decorre, ai sensi del Dm. n. 55/13, dal 6 giugno 2014, mentre per le altre P.A. è stato 2 IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 13 La volontà di confermare l’immediata entrata a regime dei nuovi adempimenti era già stata in qualche modo preannunciata dal fatto che nei giorni precedenti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione al Dl. n. 66/14, sulla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” erano state pubblicate n. 4 Guide relative agli adempimenti di cui all’art. 7-bis in parola, successivamente aggiornate. I Documenti attualmente disponibili sul Portale, nella Sezione “Guide”, sono: 1. “Modalità di trasmissione dei dati – Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”; 2. “Regole per la compilazione Modello 001 - Fornitore - Invio fatture”; 3. “Regole per la compilazione Modello 002 - Utente P.A. - Ricezione fatture”; 4. “Regole per la compilazione Modello 003 - Utente P.A. - Operazioni su fatture precaricate”; Attraverso le citate Guide, il Mef ha illustrato le modalità e i formati mediante i quali le 2 categorie di interlocutori della “Piattaforma” (creditori e P.A.) potranno immettere - rispettivamente - i dati relativi alle fatture (fase di invio) e la data ed altre informazioni relative al ricevimento delle fatture (fase di ricezione). Nel prosieguo, verranno approfonditi i contenuti delle 4 “Guide” pubblicate nel corso del Modalità di trasmissione dei dati – Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)” La prima Guida, denominata “Modalità di trasmissione dei dati – Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”, descrive le modalità e i formati mediante i quali gli utilizzatori della “Piattaforma per la certificazione dei crediti” (creditori e Pubbliche Amministrazioni) potranno comunicare i dati relativi a fatture o richieste equivalenti di pagamento riferiti a crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 7-bis in parola. Le operazioni, che secondo il nuovo Sistema, dovranno essere rilevate sulla “Piattaforma”, sono: a) l’invio della fattura da parte del creditore; b) la ricezione della fattura da parte della P.A.; c) la contabilizzazione della fattura da parte della P.A., con indicazione dell'importo; d) l’eventuale comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A., entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza; e) l’eventuale certificazione dei crediti da parte della P.A. su istanza del creditore, ex art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del Dl. n. 185/08 e art. 12, comma 11-quinquies, del Dl. n. 16/12; f) l’eventuale anticipazione e/o cessione dei crediti certificati ad intermediario finanziario abilitato; g) l’eventuale compensazione dei crediti certificati con somme dovute agli Agenti della riscossione a seguito d’iscrizione a ruolo, ex art. 28-quater del Dpr. n. 602/73, ovvero con somme dovute in base a istituti definitori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ex art. 28quinquies, del Dpr. n. 602/73; h) il pagamento della fattura da parte della P.A.. In dipendenza delle diverse fasi del ciclo di vita, ciascuna fattura può trovarsi in uno (o più) dei seguenti stati: 1. inviata: quando la fattura è stata trasmessa dal creditore; 2. ricevuta: quando la fattura è pervenuta alla P.A. destinataria; 3. respinta: quando la fattura è stata rifiutata dalla P.A. destinataria; 4. contabilizzata: quando la fattura è stata rilevata nel Sistema contabile della P.A., con indicazione dell'importo; 5. in scadenza: quando sono trascorsi i termini di scadenza desumibili dalla fattura; 6. scaduta: quando la P.A. ha comunicato che la fattura è scaduta, confermando o modificando i termini desumibili dalla fattura; 7. certificata: quando la fattura è stata inclusa in una certificazione dei crediti; 8. pagata: quando la P.A. ha emesso il mandato di pagamento. Come chiarito dal Documento in questione, nel caso delle fatture cartacee la rilevazione delle fissato al 31 marzo 2015 dall'art. 25, del Dl. n. 66/14. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 14 informazioni riferite alle varie fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali avviene interamente sulla “Piattaforma elettronica”, mentre per le fatture elettroniche trasmesse telematicamente attraverso il “Sistema di interscambio” (“Sdi”), ai sensi del citato Dm. n. 55/13, i dati contenuti nelle fatture e le informazioni riferite alle fasi di invio e ricezione sono acquisite automaticamente. L’inserimento delle informazioni richieste sulla “Piattaforma elettronica”, tanto per i creditori quanto per le P.A., potrà avvenire secondo 3 modalità: immissione manuale via web, quando si ha la necessità di comunicare una quantità limitata di informazioni; caricamento massivo, attraverso l’invio di file precompilati, che consente di comunicare grandi quantità di informazioni e richiede comunque un'attività manuale per predisporre e caricare i file; trasmissione telematica di flussi di dati: questa modalità permette di comunicare grandi quantità di informazioni senza necessità di particolari interventi manuali, tuttavia richiede che il soggetto (creditore o P.A.) che intende avvalersene disponga di Sistemi informatici in grado di connettersi alle interfacce rese disponibili dalla “Piattaforma per la certificazione dei crediti”. Secondo il Documento, l’onere di caricare le informazioni sul Sistema è stato distribuito tra creditori e Enti.: ai primi spetta “il compito di immettere i dati di dettaglio di ciascuna fattura”, ai secondi “quello di valorizzare le informazioni connesse con le singole fasi del ciclo di vita in cui di volta in volta intervengono”. Gli adempimenti posti in capo ai creditori non si discostano da quelli che essi saranno comunque tenuti a soddisfare, al più tardi entro il 31 marzo 2015, per trasmettere le fatture elettroniche ai sensi del Dm. n. 55/13. Inoltre, come sopra accennato, “l’adempimento in parola non è obbligatorio per i creditori. L’immissione sulla ‘Piattaforma elettronica’ dei dati richiesti comporta rilevanti vantaggi in capo ai creditori, consentendo loro di verificare il puntuale adempimento da parte delle P.A. in ordine alle varie fasi del processo, fino al pagamento”. Inoltre il formato dei dati e i modi di trasmissione previsti sono analoghi a quelli prescritti per il processo di fatturazione elettronica; ne consegue che eventuali implementazioni sui sistemi informatici dei creditori che si rendessero necessarie per poter trasmettere le informazioni in modalità massiva o telematica potranno essere utilmente riutilizzate per adempiere agli obblighi di invio delle fatture elettroniche. Secondo quanto chiarito dalla “Guida”, il processo d’immissione dei dati da parte delle P.A. avverrà in modo strutturato solo con riguardo alle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014. Per quelle emesse nel primo semestre del 2014, si procederà “ad una rilevazione una tantum, analoga a quella prevista dal comma 4-bis dell'art. 7 del Dl. n. 35/13 (c.d. comunicazione dei debiti) riferita ai soli debiti non ancora estinti”. Infine, si noti che l'espressione presente nella norma "anche sulla base dei dati di cui al comma 1" sta ad indicare che le P.A. possono immettere anche dati riferiti a fatture per le quali i fornitori non abbiano provveduto all'adempimento previsto nel comma 1, salvo l'obbligo di cui al comma 4. Modalità di trasmissione dei dati Il Sistema prevede differenti modalità di caricamento dei dati in modo da poter rispondere adeguatamente alle esigenze operative di ciascun soggetto utilizzatore, sia esso fornitore o P.A.: 1. la prima modalità d’inserimento è quella della ”immissione manuale, via web“ delle informazioni sulle singole fatture. Questa modalità è più indicata per i soggetti che devono comunicare un numero contenuto informazioni (poche decine di fatture al mese); 2. la seconda modalità è quella del “caricamento massivo”. Si tratta del caricamento on-line di un file in formato “Csv/Xml” contenente l’elenco di fatture. Questa modalità operativa, indicata per gli utenti che devono comunicare un numero significativo di informazioni (centinaia di fatture al mese), consente agli utenti accreditati d’immettere simultaneamente i dati riferiti a numerose fatture attraverso il caricamento di un file (di dimensione massima pari a 500 Kb), debitamente compilato. La “Guida” chiarisce che, per la modalità in parola, l'elaborazione delle informazioni ivi contenute potrebbe richiedere diverso tempo per essere completata. Al termine della procedura, l'utente ne riceve avviso via e-mail, e potrà consultarne l'esito mediante funzionalità di consultazione dell’elaborazioni; 3. la terza modalità è quella della “trasmissione telematica Http“, di un file nel formato “Csv/Xml” contenente un elenco o lotto di fatture), che permette di trasmettere file (di dimensione superiore ai 500Kb massimi consentiti dalla seconda modalità) contenente le informazioni riferite a molte IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 15 centinaia di fatture. A tal fine, l'utente dovrà richiedere le credenziali (utente e password) per accedere ad un apposito Modulo applicativo. In questo caso, a differenza della precedente modalità, il Sistema di trasmissione darà immediato riscontro dell'esito dell'operazione di caricamento del file. L'elaborazione delle informazioni ivi contenute invece è effettuata in modalità differita e può richiedere diverso tempo per essere completata. Al termine della procedura, l'utente riceve avviso via e-mail e può consultarne l'esito mediante funzionalità di consultazione delle elaborazioni; 4. la quarta modalità è quella della ”trasmissione telematica Ftp“ di un file nel formato “Csv/Xml” contenente l’elenco delle fatture, caratterizzata da prestazioni superiori alle precedenti in quanto permette di trasferire grandi quantità di dati, riferite a decine di migliaia di fatture. La modalità in parola richiede che il soggetto utilizzatore, una volta accreditato sul “Sistema Pcc”, chieda le credenziali (utente e password) per accedere all'apposito Modulo applicativo. Il Sistema di trasmissione dà immediatamente riscontro dell'esito dell'operazione di caricamento del file. L'elaborazione delle informazioni ivi contenute invece è effettuata in modalità differita e può richiedere diverso tempo per essere completata. Al termine della procedura, l'utente ne riceve avviso via mail e può consultarne l'esito mediante funzionalità di consultazione delle elaborazioni. I file trasmessi non dovranno necessariamente essere firmati. La “Guida” riporta la nomenclatura ed il formato dei file che sono accettati e riconosciuti dal Sistema. Ciascun utente, una volta accreditato sulla “Piattaforma per la certificazione dei crediti”, potrà richiedere l’attivazione del Servizio di trasmissione telematica dei file accedendo alla apposita funzione predisposta nell'Area "Utilità". Al termine del processo di attivazione del Servizio, l'utente riceverà via mail le credenziali per l’accesso al Servizio ed i parametri di connessione. Invio delle fatture Ai sensi del comma 1, dell'art. 7-bis, del Dl. n. 35/13, a decorrere dal 1° luglio 2014 i creditori possono comunicare, mediante la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”, i dati delle fatture emesse verso le P.A. (fase di invio). La rilevazione delle informazioni riferite all'invio delle fatture da parte dei creditori di cui all’art. 7-bis, del Dl. n. 35/13, può avvenire in 2 modi distinti: - nel caso di fatture cartacee i creditori, contestualmente all'invio delle fatture alle P.A. interessate, potranno riportarne le informazioni sulla “Piattaforma”, utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica (per il caricamento massivo dei dati dovrà essere utilizzato il Modello "001 - Fornitore – invio fatture", del quale si dirà nel prosieguo); - per le fatture elettroniche, il “Sistema di interscambio” (“Sdi”) comunica automaticamente alla “Piattaforma” i dati delle fatture inviate. In entrambi i casi, le fatture risultano caricate sul “Sistema Pcc” nello stato “inviata”. Ricezione delle fatture Con riguardo alla comunicazione delle P.A., ai sensi dell’art. 7-bis, comma 2, del Dl. n. 35/13, delle informazioni inerenti alla ricezione alle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014 (fase di ricezione), la Guida fa presente che la rilevazione delle informazioni riferite alla ricezione delle fatture da parte delle Amministrazioni debitrici può avvenire in 2 modi distinti: nel caso di fatture cartacee, le P.A. riporteranno sul “Sintema Pcc” le informazioni riferite alle fatture ricevute, utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica. Se i dati delle fatture non sono stati precaricati dal creditore, l'Amministrazione dovrà immettere, sia le informazioni contenute nelle fatture che quelle relative alla ricezione (e, con riguardo al caricamento massivo, dovrà essere utilizzato il Modello "002 - Utente PA – Ricezione fatture”. Qualora invece i dati delle fatture siano già stati precaricati dal creditore, l'Amministrazione dovrà immettere le sole informazioni relative alla ricezione, utilizzando il Modello "003 – Utente PA – Operazioni su fatture precaricate"; per le fatture elettroniche, il “Sistema di interscambio” (“Sdi”) comunica automaticamente al “Sistema Pcc” i dati delle fatture ricevute dalla P.A.. In entrambi i casi, le fatture risultano caricate sul “Sistema Pcc” nello stato “ricevuta”. Rifiuto delle fatture IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 16 Il rifiuto delle fatture da parte delle P.A. corrisponde al rifiuto/disconoscimento disciplinato nel Dm. n. 55/13. Con il rifiuto, le fatture risultano sulla “Piattaforma Pcc” nello stato “respinta”. Le Amministrazioni potranno rilevare le informazioni relative al rifiuto della fattura secondo 2 modalità: - nel caso di fatture cartacee, riportando sulla “Piattaforma” le informazioni riferite alle fatture rifiutate, utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica (per il caricamento massivo, utilizzando il Modello "003 - Utente PA – Operazioni su fatture precaricate"). Il rifiuto potrà essere effettuato per le fatture emesse dal 1° luglio 2014 che si trovino nello stato “inviata” o “ricevuta”; - nel caso di fatture elettroniche, il “Sistema di interscambio” (“Sdi”) comunica automaticamente al “Sistema Pcc” i dati delle fatture rifiutate. In entrambi i casi, le fatture risultano caricate sul “Sistema Pcc” nello stato “respinta”. Contabilizzazione delle fatture La rilevazione delle informazioni riferite alla contabilizzazione delle fatture da parte delle P.A. potrà avvenire utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica (per il caricamento massivo, utilizzando il Modello "003 - Utente PA – Operazioni su fatture precaricate"). La contabilizzazione delle fatture prevede l'indicazione degli importi “liquidati”, di quelli “sospesi“ e di quelli “non liquidabili”, con eventuale indicazione della causale. Gli importi già contabilizzati potranno essere ri-contabilizzati successivamente (ad esempio, un importo “sospeso“ può essere “liquidato”). Con la contabilizzazione, le fatture risultano sulla “Piattaforma” nello stato “contabilizzata”, con indicazione dell'importo “liquidato, sospeso e/o non liquidabile”. Comunicazione dei debiti scaduti La comunicazione dei debiti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori che, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 4, del Dl. n. 35/13, le P.A. dovranno effettuare mensilmente entro il giorno 15 di ciascun mese (fase di comunicazione dei debiti scaduti), può avvenire utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica (per il caricamento massivo utilizzare il Modello "003 - Utente PA – Operazioni su fatture precaricate"). La “Piattaforma” segnala automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal Dlgs. n. 231/02. Ciononostante, poiché i termini di scadenza riportati sulla fattura o calcolati potrebbero essere soggetti ad errori, le P.A. sono tenute a confermare le informazioni desunte dalle fatture. Le fatture per le quali, in base ai dati presenti nelle fatture stesse o ai tempi previsti dal Dlgs. n. 231/02, risulti superata la scadenza si trovano nello stato “in scadenza”. Con la comunicazione dei debiti scaduti, le fatture saranno poste nello stato “scaduta”. Come chiarito nella “Guida”, la comunicazione mensile è prevista a partire dal mese di luglio 2014 e, pertanto, la prima data utile sarà il 15 agosto 2014. Istanza di certificazione Come previsto dall’art. 7-bis, comma 7, le informazioni immesse sulla “Piattaforma” potranno essere utilizzate ai fini della certificazione dei crediti. L'istanza di certificazione da parte dei creditori può essere presentata in 2 modi distinti: 1. per le fatture emesse prima del 1° luglio 2014, i creditori dovranno utilizzare la procedura tradizionale, resa disponibile sulla “Piattaforma” dal 2012; 2. per le fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014, i creditori dovranno utilizzare la nuova procedura che permetterà di proporre l'istanza per le sole fatture precaricate sul Sistema. Le istruzioni operative relative alla nuova procedura saranno comunicate prossimamente, con un aggiornamento della “Guida” in commento. Certificazione dei crediti Come appena sopra precisato, la certificazione potrà essere prodotta in 2 modi distinti, a seconda che la fattura sia stata emessa prima o dopo il 1° luglio 2014: IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 17 1. per le fatture emesse prima del 1° luglio 2014, i creditori dovranno utilizzare la procedura tradizionale, resa disponibile sulla “Piattaforma” dal 2012; 2. per le fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014, i creditori dovranno utilizzare la nuova procedura che permetterà di proporre l'istanza per le sole fatture precaricate sul Sistema. Le istruzioni operative relative alla nuova procedura saranno comunicate prossimamente, con un aggiornamento della “Guida” in commento. A seguito della certificazione dei crediti, le fatture vengono poste nello stato “certificata” Si rammenta che la certificazione dei crediti potrà avvenire solo a seguito di istanza di certificazione presentata dal creditore. Commissario ad acta Con riguardo alle procedure per la presentazione di istanza di nomina di Commissario ad acta da parte dei creditori e per la nomina dei Commissari ad acta da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la “Guida” ha chiarito che esse rimangono invariate rispetto a quelle rese disponibili dal 2012 sulla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”. Cessione dei crediti Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Dl. n. 66/14, per poter applicare correttamente la garanzia dello Stato sui crediti ceduti, l'atto di cessione deve tenere distinte la quota capitale da quella corrente. A tal fine, poiché sulla “Piattaforma” non era possibile operare tale distinzione: • per le nuove cessioni, sarà possibile indicare, oltre alle informazioni già previste, anche la distribuzione del credito ceduto tra parte corrente e parte capitale; • per le cessioni già effettuate, si potrà procedere ad integrazione delle informazioni relative alla distribuzione del credito ceduto tra parte corrente e parte capitale. Compensazione dei crediti La “Guida” ha chiarito che le procedure tradizionali per la registrazione delle operazioni di compensazione dei crediti certificati da parte delle P.A. con somme dovute agli Agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo ex art. 28-quater del Dpr. n. 602/73, ovvero con somme dovute in base a istituti definitori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario ex art. 28-quinquies del Dpr. n. 602/73, già rese disponibili sulla “Piattaforma” dal 2012, sono rimaste invariate. Pagamento delle fatture Contestualmente all'emissione del mandato, le P.A. dovranno comunicare mediante la “Piattaforma” l’avvenuto pagamento della fattura (fase di pagamento). La rilevazione delle informazioni riferite al pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni avviene utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica (per il caricamento massivo utilizzare il Modello "003 - Utente PA – Operazioni su fatture precaricate"). A seguito dell’avvenuto pagamento, sulla “Piattaforma” le fatture risulteranno nello stato “pagata”4. “Regole per la compilazione Modello 001 - Fornitore - Invio fatture” La “Guida” integra le Istruzioni operative contenute nella Guida “Modalità di trasmissione dei dati – Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”. Il Modello “001 - Fornitore - Invio fatture” consente ai creditori della P.A. di immettere sulla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” i dati relativi alle fatture (o richieste equivalenti di pagamento) per i crediti da questi vantati per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Come già chiarito, il Modello “001” non deve essere utilizzato per le fatture elettroniche, essendo i dati di queste acquisiti automaticamente dal predetto sistema. I dati comprendono, sia informazioni generali che di dettaglio riferite alle aliquote fiscali applicate, ai Codici “Cig” e “Cup” associati a ciascuna fattura e ai termini di pagamento. Il Modello è articolato nelle seguenti Sezioni: 1. Sezione 1 - dati amministrazione: consente di specificare i dati identificativi dell’Amministrazione pubblica e del relativo Ufficio di destinazione della fattura; 4 Gli stati della fattura sono descritti nel Paragrafo 1.1. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 18 2. Sezione 2 - dati fornitore: permette di specificare i dati identificativi del fornitore che ha emesso la fattura; 3. Sezione 3 – lotto: consente di specificare il lotto di trasmissione delle fatture; 4. Sezione 4 - dati fattura: permette di specificare tutti i dati della fattura. La Sezione è articolata come segue: a) Sezione 4.1 – dati generali: consente di specificare i dati generali identificativi della fattura; b) Sezione 4.2 – riepilogo aliquote: dà la possibilità di specificare i dati di dettaglio delle aliquote Iva applicate alla fattura; c) Sezione 4.3 – distribuzione per Cig/Cup: consente di specificare uno o più importi da associare alla coppia Codice “Cig” e “Cup”; d) 4.4 – dettaglio pagamento: permette di specificare i dati riferiti ai termini di pagamento, se presenti nella fattura; 5. Sezione 5 – esito elaborazione: questa Sezione, da non compilare, è utilizzata dal Sistema per restituire informazioni inerenti all’esito dell’elaborazione e/o per segnalare le fatture che non sono state caricate per la presenza di errori o avvisi (es. sospetto di fattura duplicata). Il Documento contiene le regole per la compilazione del Modello e riporta alcuni esempi in ordine alla corretta compilazione delle Sezioni sopra riportate. “Regole per la compilazione Modello 002 - Utente P.A. - Ricezione fatture” Il Documento in questione integra la Guida “Modalità di trasmissione dei dati – Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”. Il Modello “002 - Utente PA – Ricezione fatture” consente agli “Utenti di una P.A.” d’immettere sulla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” i dati delle fatture o richieste equivalenti di pagamento (nel seguito del Documento, fatture) relative a crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, ricevute dai creditori/fornitori, qualora questi non abbiano già provveduto a caricarli. Il Modello in questione non potrà essere utilizzato per le fatture elettroniche per le quali, come più volte chiarito, il caricamento dei dati avverrà in via automatica. I dati da inserire riguardano la ricezione delle fatture, con riferimento alle informazioni generali e di dettaglio riferite alle aliquote fiscali applicate, i codici “Cig” e “Cup” associati a ciascuna fattura e ai termini di pagamento. Come affermato dalla stessa “Guida”, la struttura del Modello ricalca, nelle varie Sezioni, quella del tracciato xml della fattura elettronica. Il Modello è articolato in 5 Sezioni: 1. Sezione 1 – dati amministrazione: consente di specificare i dati identificativi del relativo Ufficio della P.A. destinatario della fattura; 2. Sezione 2 – dati fornitore: permette di precisare i dati identificativi del fornitore che ha emesso la fattura; 3. Sezione 3 – lotto: consente di specificare il lotto di trasmissione delle fatture; 4. Sezione 4 – dati fattura: dà la possibilità di precisare tutti i dati della fattura, ed in particolare: a) Sezione 4.1 – dati generali: consente di imputare i dati generali identificativi della fattura; b) Sezione 4.2 – riepilogo aliquote: permette di specificare i dati di delle aliquote Iva applicate alla fattura; c) 4.3 – distribuzione per Cig/Cup: consente di riportare uno o più importi da associare alla coppia Codice “Cig” e “Cup”; d) 4.4 – dettaglio pagamento: permette di specificare i dati riferiti ai termini di pagamento, quando presenti nella fattura; e) 4.5 – ricezione: permette di imputare la data in cui la fattura è stata ricevuta dall’Amministrazione debitrice, il numero di protocollo in ingresso ed eventuali annotazioni; 5. Sezione 5 – esito elaborazione: questa Sezione, da non compilare, è utilizzata dal Sistema per restituire informazioni inerenti all’esito dell’elaborazione e/o per segnalare le fatture che non sono state caricate per la presenza di errori o avvisi. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 19 Il Documento contiene le regole per la compilazione del Modello e riporta alcuni esempi in ordine alla corretta compilazione delle Sezioni sopra riportate. “Regole per la compilazione Modello 003 - Utente P.A. - Operazioni su fatture precaricate” Anche il Documento in questione ha valenza integrativa della Guida denominata “Modalità di trasmissione dei dati – Istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”. Il Modello “003 - Utente PA – Operazioni su fatture precaricate” consente agli “Utenti di una P.A.” di registrare le operazioni di propria competenza sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento, i cui dati siano già presenti nella “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”. Potranno essere registrate attraverso il Modello in parola le seguenti operazioni: 1. Ricezione: consente di rilevare la data in cui la fattura è pervenuta all’Amministrazione debitrice ed altre informazioni da riportare nel Registro delle fatture ex art. 42, del Dl. n. 66/14; 2. Comunicazione di rifiuto: permette di rilevare che la fattura è stata respinta; 3. Contabilizzazione: consente di rilevare che la fattura è stata registrata presso il Sistema contabile dell’Amministrazione debitrice, indicando la parte di importo eventualmente “liquidata”, quella “sospesa” e quella “non liquidabile”; 4. Comunicazione di scadenza: do la possibilità di comunicare le fatture scadute ai sensi dell’art.7-bis, comma 4, del Dl. n. 35/13; 5. Comunicazione di pagamento: consente di registrare i dati di pagamento della fatture, incluse le informazioni relative al beneficiario dell’operazione. Come affermato dalla stessa “Guida”, anche la struttura di questo Modello ricalca, nelle varie Sezioni, quella del tracciato xml della fattura elettronica. Il Modello è articolato in 5 Sezioni: 1. Sezione 1 – dati amministrazione: consente di specificare i dati identificativi del relativo Ufficio della P.A. destinatario della fattura; 2. Sezione 2 – dati fornitore: permette di rilevare i dati identificativi del fornitore che ha emesso la fattura; 3. Sezione 3 – tipo operazione: consente di specificare l’operazione che si intende registrare sulla fattura; 4. Sezione 4 – dati identificativi fattura: dà la possibilità di specificare tutti i dati della fattura; 5. Sezione 5 – ricezione: consente di specificare i dati di ricezione della fattura; 6. Sezione 6 – comunicazione rifiuto: permette di registrare che la fattura è stata respinta, e riportarne le motivazioni; 7. Sezione 7 – contabilizzazione: consente di specificare i dati di dettaglio riferiti alla contabilizzazione della fattura; 8. Sezione 8 – comunicazione scadenza: permette di rilevare informazioni relative alla scadenza della fattura; 9. Sezione 9 – comunicazione pagamento: consente di specificare i dati riferiti ai pagamenti effettuati sulla fattura; 10. Sezione 10 – esito elaborazione: questa Sezione, da non compilare, è utilizzata dal Sistema per restituire informazioni inerenti all’esito dell’elaborazione e/o per segnalare le fatture che non sono state caricate per la presenza di errori o avvisi. Il Documento contiene le regole per la compilazione del Modello e riporta alcuni esempi in ordine alla corretta compilazione delle Sezioni sopra riportate. “Guida all’associazione degli Uffici Pcc con le Unità organizzative di Ipa” Sul sito della “Piattaforma per le certificazione dei crediti” è stata pubblicata anche la “Guida all’associazione degli Uffici Pcc con le Unità organizzative di Ipa” Il Documento in questione illustra nel dettaglio le operazioni che gli utenti, registrati nella “Piattaforma” con il ruolo di “Responsabile” o “Incaricato”, devono effettuare per creare e gestire la corrispondenza tra gli Uffici individuati nella “Piattaforma” e gli Uffici/Unità organizzative definite nel cosiddetto ”Indice delle Pubbliche Amministrazioni – Ipa”, che costituisce l’anagrafica utilizzata dal “Sistema di interscambio”. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 20 Tale corrispondenza si rivela essenziale in vista dell’entrata a regime dell’obbligo della fatturazione elettronica ai sensi del Dm. n. 55/13, a seguito del quale il flusso di trasmissione delle fatture elettroniche sarà gestito mediante un apposito Sistema informatico, denominato “Sistema di interscambio – Sdi”, gestito dall’Agenzia delle Entrate. Senza la corrispondenza tra gli Uffici individuati nella “Piattaforma” e gli Uffici/Unità organizzative definite nell'Ipa, non sarà possibile la trasmissione dei dati da un Sistema all’altro. Al momento dell’accesso alla “Piattaforma”, gli utenti accreditati con il ruolo di “Responsabile” o “Incaricato” visualizzano sulla propria Area Operativa un messaggio in cui si chiede di effettuare o completare l’associazione degli Uffici “Pcc” con gli Uffici/Unità organizzative di “Ipa”. L’avvio delle procedure da seguire per effettuare tali associazioni varia a seconda del ruolo ricoperto dall’utente (“Responsabile” o “Incaricato”). I Responsabili di un Ente possono accedere mediante la voce di menù “Gestione Uffici”. Il Sistema visualizza l’elenco degli Uffici “Pcc” creati dal Responsabile per l’Ente, dando evidenza, nella colonna “Associazione Ipa”, dello stato delle associazioni già effettuate. Per gli Uffici che recano ‘NO’ nella colonna “Associazione Ipa” è necessario creare la corrispondenza con uno o più Uffici/Unità organizzative “Ipa”, utilizzando l’icona nella colonna Azioni. Gli Incaricati al rilascio delle certificazioni/comunicazioni del debito per uno o più Uffici possono accedere alla medesima funzionalità di associazione tra Uffici mediante la voce di menù “Utilità > Modifica dati Ufficio”. Per entrambi i ruoli, il Sistema visualizza una schermata in cui è possibile modificare alcune informazioni relative all’Ufficio selezionato ove è possibile effettuare l’associazione con un Ufficio/Unità organizzativa di “Ipa” cliccando sul tasto “Associa Codice univoco Ufficio di Ipa”. La “Piattaforma” consente di visualizzare l’elenco di tutti gli Uffici/Unità organizzative ivi registrati corrispondenti all’Ente che soddisfano i criteri specificati nei campi “Codice univoco Ufficio Ipa” e/o “Denominazione Ufficio Ipa”. La “Piattaforma” consente di associare solo Uffici/Unità organizzative di “Ipa” che non siano stati già associati ad altri Uffici Pcc”. Il Documento contiene anche una Sezione dedicata alle istruzioni inerenti alla cancellazione delle associazioni tra gli Uffici “Pcc” e gli Uffici/Unità organizzative di “Ipa”. Anche per questa operazione, la procedura da seguire varia a seconda del ruolo ricoperto dall’utente che opera la cancellazione. Per ogni problema tecnico, è possibile sottoporre un quesito al Servizio di assistenza all’indirizzo e-mail: [email protected]. _______________________________ IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 21 I QUESITI Iva: come e a chi vanno corrisposti i compensi in caso di decesso di professionista prima che fosse emessa la fattura ? di Giuseppe Vanni Il testo del quesito: “Il Comune deve versare un compenso ad un Ctu che nel frattempo è deceduto senza emettere fattura. A richiederci il pagamento è adesso uno Studio tecnico (apparentemente senza partita Iva) che rimette n. 3 ‘estratti conto’ per conto dei 3 eredi. L’importo da versare, come da Decreto del Giudice per la liquidazione del Ctu, tenuto conto dell’acconto già versato e fatturato, è pari a Euro 1.297,88. Gli eredi sono stati contattati e invierebbero n. 3 ricevute non fiscali con bollo di Euro 2,00, oltre l’atto di notorietà certificante la qualità di erede e la rispettiva quota. E’ corretta questa procedura dal punto vista fiscale ?”. La risposta dei ns. esperti. In caso di morte di un professionista che aveva effettuato prestazioni per le quali non aveva ancora emesso relativa fattura, occorre tenere conto delle seguenti regole e indicazioni: - l’art. 7, comma 3, del Dpr. n. 917/86 (Tuir), prevede che i compensi professionali incassati dagli eredi di un lavoratore autonomo deceduto debbano essere tassati in capo agli eredi, mantenendo la stessa qualificazione di redditi di lavoro autonomo; - tali compensi sono soggetti a tassazione separata sulla base all’art. 21, comma 2, Dpr. n. 917/86, e pertanto devono essere dichiarati nel Quadro “RM” del Modello “Unico”; tuttavia, gli eredi del professionista hanno la facoltà di optare, nella propria Dichiarazione dei redditi, per l’applicazione della tassazione ordinaria; - le ritenute subite (certificate dai sostituti di imposta) sono scomputabili nel Modello “Unico” di cui sopra; - per le prestazioni poste in essere dal de cuius, gli eredi non hanno obblighi Iva e, al momento della percezione dei compensi, devono limitarsi a emettere una semplice ricevuta soggetta all’eventuale Imposta di bollo (Euro 2,00 per importi riscossi superiori a 77,47 Euro). Pertanto, gli eredi di un professionista deceduto non sono obbligati a emettere fattura, in quanto le somme da essi percepite per prestazioni non fatturate e non riscosse alla data del decesso sono escluse dal campo di applicazione Iva. Questa modalità operativa trova conferma nella Rm. n. 501918 del 5 giugno 1973, che di seguito si riporta: “nel caso di decesso del titolare di un’impresa individuale prima del verificarsi del momento impositivo, poiché l’impresa ha cessato di esistere per effetto della morte del suo titolare, non vi è dubbio che i corrispettivi pagati agli eredi e riguardanti prestazioni rese dall’imprenditore deceduto devono considerarsi fuori del campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto per assenza del presupposto soggettivo”. La Risoluzione citata è da ritenersi ancora valida per il caso del decesso del professionista, ma non nel caso di morte dell’imprenditore per il quale si applica l’art. 35-bis, del Dpr. n. 633/72, entrato in vigore con il Dpr. n. 24/79. Inoltre, proprio per il fatto che i redditi in parola mantengono la stessa qualificazione di redditi di lavoro autonomo, con Rm. 3 gennaio 1994, n. III/5-1001/93, è stato precisato che il sostituto d’imposta è obbligato ad applicare sui redditi professionali spettanti agli eredi la ritenuta d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25 Dpr. n. 600/73, rilasciando certificazione proquota a ciascun percettore. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 22 In conseguenza di ciò, essendo la prestazione svolta in qualità di professionista, il Comune dovrà versare pro quota agli eredi (e non allo Studio tecnico) il corrispettivo pattuito senza applicazione dell’Iva e al netto della ritenuta di acconto del 20%, a fronte del quale gli eredi dovranno rilasciare una semplice ricevuta. __________________________________ Novità normative Irap: quale aliquota applicare al versamento del saldo e degli acconti in base al metodo contabile ? di Giuseppe Vanni Il testo del quesito: “Dovendo il ns. Comune procedere a versare il saldo Irap 2013 in base al metodo "contabile" e conseguentemente versare anche gli acconti 2014, quale aliquota dobbiamo considerare in virtù delle novità introdotte dal Dl. n. 66/14?” La risposta dei ns. esperti. L’art. 2 del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 18 del 5 maggio 2014) ha stabilito che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, è ridotta l’aliquota Irap; pertanto, per la generalità dei contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, tra cui gli Enti non commerciali che adottano il “metodo contabile” per opzione (ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/97), l’aliquota per il 2014 scende dal 3,9% al 3,5% (aliquota ordinaria – art. 16, comma 1, del Dlgs. n. 446/97). Il saldo Irap anno 2013 dovrà quindi essere determinato considerando ancora l’aliquota del 3,9%, salvo che la Regione non abbia previsto aliquote diverse. Anche la misura massima della variazione di aliquota che può essere disposta dalla Regione (art. 16, comma 3, Dlgs. n. 446/97) è stata ridotta dall’1% allo 0,92%; pertanto, le aliquote vigenti al 24 aprile 2014 (data in cui è entrato in vigore il Dl. n. 66/14) nei casi in cui siano state stabilite in eccesso dalla singola Regione, devono essere rideterminate applicando la variazione massima indicata. Riguardo all’acconto Irap da versare per l’anno 2014, indipendentemente dal metodo di calcolo adottato (previsionale o storico), per gli Enti non commerciali risulta pari al 101,5% dell’Imposta dovuta nell’anno precedente. Gli Enti non commerciali che adottano il “metodo previsionale” (art. 4, comma 2, Dl. n. 69/89) beneficiano, in base all’art. 2 del Dl. n. 66/14, della riduzione delle aliquote Irap già con riferimento all’acconto Irap 2014, ancorché, in luogo della nuova aliquota ridotta sopra indicata, dovrà essere applicata un’aliquota ridotta intermedia, che per la generalità dei soggetti ad aliquota ordinaria è stabilita nel 3,75%; resta inteso che il saldo 2014 dovrà essere determinato utilizzando l’aliquota Irap ridotta del 3,5%. Nei casi in cui venga utilizzato il “metodo storico”, i contribuenti (Enti non commerciali, tra cui gli Enti Locali, che adottano il “metodo contabile”) non hanno alcun vantaggio, poiché l’acconto deve essere determinato prendendo come base di riferimento quanto riportato nel rigo IR21 della Dichiarazione “Irap/2014” (Irap annuale dovuta per il 2013), ammontare calcolato sulla base dell’aliquota in vigore per il 2013 (3,9%). Infatti, come indicato nelle istruzioni al Modello “Irap/2014”, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del Dlgs. n. 446/97, il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le Imposte sui redditi e, conseguentemente, per gli Enti non commerciali l’acconto totale relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 è dovuto nella misura pari al 101,5% (art. 1, comma 1, del Dm. 30 novembre 2013) dell’importo indicato nel rigo IR21, se di importo superiore a Euro 20,66. Tale ammontare totale in acconto, sulla base dell’art. 17, comma 3, del Dpr. n. 435/01, deve essere versato in 2 rate: - la prima, pari al 40% di detta somma, entro lo stesso termine per il versamento dell’Imposta a saldo del periodo oggetto della presente Dichiarazione (16 giugno 2014), non essendo dovuta se l’importo non supera Euro 103, mentre per importi superiori può comunque essere versata entro il trentesimo IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 23 giorno successivo al termine indicato con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo; – la seconda, pari al residuo 60% (o al 100% se la prima rata risulta inferiore a Euro 103), entro il 1° dicembre 2014 (in quanto il 30 novembre cade di domenica) per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare. __________________________________ Istituzioni comunali: per l’iscrizione al Rea è obbligatorio che abbiano un proprio Codice fiscale ? di Federica Giglioli Il testo del quesito: “Per l’iscrizione al Rea entro il 31 maggio è obbligatorio che l’Istituzione comunale acquisisca un proprio Codice fiscale?” La risposta dei ns. esperti. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 114 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), l’Istituzione è Organismo strumentale dell’Ente Locale per l’esercizio di Servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, privo di personalità giuridica ed ha solo autonomia gestionale, che si sostanzia in una effettiva organizzazione aziendale, sebbene appartenente al “Gruppo Comune”, che ne mantiene il comando. Considerata in definitiva quale braccio operativo dell’Ente, in grado di operare in modo più dinamico e con strumenti economici e contabili tipici dell’azienda privata, è pertanto corretto che la stessa utilizzi il medesimo Codice fiscale e la stessa Partita Iva dell’Ente di riferimento. Tuttavia, entro il 31 maggio 2014 ci si è posti la questione dell’iscrizione al Rea delle Istituzioni comunali in attuazione dell’art. 114 del Tuel e secondo le indicazioni operative dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014 (vedi Entilocalinews n. 20 del 19 maggio 2014), di chiarimento degli adempimenti introdotti dall’art. 1, comma 560, della “Legge di stabilità 2014” (vedi Entilocalinews n. 1 del 7 gennaio 2014) per Aziende speciali e Istituzioni che gestiscono Servizi socio-assistenziali ed educativi, Servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e Farmacie (ricordiamo che il citato comma 560, modificando il richiamato art. 114 del Tuel, ha previsto che “le Aziende speciali e le Istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economicoamministrative della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”). Secondo le Istruzioni dettate dal Dicastero per l’indicazione del Codice fiscale, “nel caso in cui l’Istituzione ne sia priva, potrà richiederlo contestualmente all’Agenzia delle Entrate, atteso che l’adempimento dell’iscrizione è svolto nell’ambito dell’adempimento della Comunicazione unica; in via alternativa è possibile indicare il Codice fiscale dell’Ente Locale di riferimento, tenendo tuttavia presente che in tal caso risulterà impossibile, in seguito, l’utilizzo del medesimo Codice fiscale, ai fini di adempimenti verso il Registro delle imprese/Rea, sia da parte di un’altra Istituzione o Azienda speciale, sia da parte dello stesso Ente Locale”. In altri termini: - se l’Ente Locale non aveva alcuna posizione Rea aperta in Cciaa, è stato possibile iscrivere l’Istituzione utilizzando lo stesso Codice fiscale. Tuttavia, in futuro, l’Ente non potrà più aprire un’altra posizione Rea con lo stesso Codice fiscale; - se l’Ente aveva già una posizione Rea aperta, allora è stato necessario far acquisire all’Istituzione un proprio Codice fiscale, mentre la Partita Iva resta quella del Comune. In tal caso, si dovrà seguire la procedura prevista dall’Agenzia delle Entrate per il rilascio del Codice fiscale a soggetti privi di personalità giuridica: non è possibile la richiesta secondo la procedura telematica, ma il legale rappresentante o, in alternativa, un soggetto munito di apposita delega, dovranno recarsi direttamente all’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria. Un’altra via percorribile - che inizialmente ha creato difficoltà operative di registrazione, ma che adesso le varie Cciaa sembrano accettare - è rappresentata dalla possibilità di utilizzare la posizione Rea già aperta dall’Ente e gestire l’Istituzione quale unità locale. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 24 Imposta di bollo: quali sono le modalità per assolverla in modo virtuale? di Calogero Di Liberto e Giuseppe Vanni Il testo del quesito: “In considerazione del fatto che gli uffici stanno attivando, per l’asilo nido comunale, la procedura per l’emissione delle fatture, chiediamo quali sono le modalità per assolvere l’Imposta di bollo in modo virtuale”. La risposta dei ns. esperti. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Dpr. n. 642/72, su richiesta degli interessati, limitatamente a determinate categorie di atti, l'Agenzia delle Entrate può consentire l’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, in luogo del pagamento in modo ordinario o straordinario. L’Imposta di bollo è obbligatoria sulle fatture, di importo complessivo se superiore a Euro 77,47 e si applica anche per operazioni esenti Iva, ai sensi dell’art. 10, del Dpr. n. 633/72. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Dpr. n. 642/72, gli atti ed i documenti per i quali è stato concesso il pagamento in modo virtuale devono recare la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 15, Dpr. n. 642/72, autorizzazione n. ________”. L’autorizzazione ad assolvere l’Imposta di bollo in modo virtuale può essere esercitata dai contribuenti solo dopo aver inviato apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La richiesta in questione deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta dal soggetto istante e contenere l’indicazione del numero presunto di atti e documenti che dovrebbero essere emessi durante l’anno. Per richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate al fine di assolvere virtualmente l’Imposta di bollo, il contribuente deve inviare all’Ufficio competente per territorio, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una specifica domanda di autorizzazione all’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale. La domanda di autorizzazione ad assolvere l’Imposta di bollo virtuale, può essere inviata utilizzando 2 modalità: comunicazione preventiva e con dichiarazione annuale. La Comunicazione preventiva dell’Imposta di bollo virtuale su fatture prevede che il contribuente debba inviare tramite raccomandata a/r all’Agenzia, la comunicazione per calcolare Imposta di bollo virtuale sulle fatture, ovvero, deve indicare il numero di fatture che prevede di emettere nell’arco dell’anno che andranno aggiunte a quelle già effettivamente emesse. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il contribuente deve poi calcolare l’Imposta di bollo virtuale totale, ovvero Euro 2,00 moltiplicato per il numero di fatture stimate ed emesse. In altre parole, con questa procedura, il soggetto autorizzato anticipa allo Stato il pagamento dell’Imposta di bollo virtuale sulle fatture che prevede di emettere nell’arco dell’anno, il cui importo dovrà essere pagato tramite Modello “F23” utilizzando il codice-tributo “458T”. Il contribuente, nel caso in cui emetta un numero di fatture maggiore a quelle presunte e comunicate all’Agenzia, dovrà entro il mese di gennaio dell’anno successivo versare la differenza a conguaglio dell’Imposta di bollo virtuale sempre utilizzando il Modello “F23”. Se invece il numero di fatture emesse è inferiore a quelle preventivate, il contribuente non potrà richiedere il rimborso dell’Imposta ma dovrà utilizzare l’importo in eccedenza come anticipo di Imposta di bollo sulle fatture che emetterà nel successivo anno. Per le fatture inviate via e-mail, il contribuente dovrà, inoltre, sempre riportare gli estremi dell’autorizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento anticipato delle Imposte di bollo legate alle fatture emesse. La Comunicazione consuntiva (o “Dichiarazione annuale”) all’Agenzia delle Entrate consta in una dichiarazione annuale che il Comune deve inviare (tramite raccomandata a/r) entro il mese di gennaio successivo all’anno d’imposta. Con tale dichiarazione il contribuente fornisce all’Agenzia delle Entrate l’effettivo numero di documenti che ha emesso nel corso dell’anno e il calcolo dell’Imposta dovuta stabilendo la differenza da versare. Il versamento dell’Imposta di bollo virtuale assolta per l’intero anno, va eseguito sempre tramite Modello “F23”, codice-tributo Imposta di bollo “456T”, e va riportata la IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 25 differenza (se dovuta) contestualmente all’acconto per l’anno in corso. In caso di credito derivante dall’anno precedente, questo può essere compensato con l’acconto dovuto. L’Imposta di bollo virtuale prevede una scadenza per versare gli acconti, che segue un calendario scadenzato bimestralmente (16 di ogni mese pari dell’anno). Per il primo periodo, l’Agenzia provvede ad effettuare una liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta, a partire dalla data in cui è stata concessa l’autorizzazione ed il 31 dicembre dello stesso anno. L’importo verrà poi ripartito in rate bimestrali. Successivamente, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il contribuente autorizzato deve presentare all’Agenzia la dichiarazione annuale sulla quale riportare il numero degli atti e dei documenti sottoposti a bollo nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili per la liquidazione dell’Imposta, nonché gli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L’eventuale differenza a debito o a credito verrà conguagliata nei successivi acconti dell’Imposta di bollo virtuale. _______________________________ IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 26 Iva & Fisco Enti Locali mensile di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali Collaborano alla Rivista: Dott. Sergio Cucchi, già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente e Pubblicista Dott. Ignazio Del Castillo, Magistrato della Corte dei conti Dott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei conti Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia Lecce, Componente Commissione Finanza Locale Anci, Consulente Anci-risponde Prof. Luciano Marchi, Docente di Revisione Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pisa Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate Roma Prof. Stefano Pozzoli, Straordinario di Ragioneria generale Università di Napoli “Parthenope”, Dottore comm. – Rev. contabile Dott. Antonio Scozzese, Dirigente a. r. Servizio Finanza locale del Ministero dell’Interno Comitato di redazione: Federica Giglioli, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Edoardo Rivola, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni Segreteria di redazione: Ambra Valori Responsabile: Fabrizio Mandorlini Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l. Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571/469222 – 0571/469230 – Fax 0571/469237 E-Mail: [email protected] – Sito internet: www.entilocaliweb.it Stampa: Grafiche Leonardo S.a.s. di Bettini Fabrizio & C. – Via Volta 50 – 56028 San Miniato (PI) Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97 Iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento Abbonamento annuale: La Rivista viene inviata mensilmente agli abbonati sia in abbonamento postale che tramite e-mail. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 27 SCADENZARIO Mercoledì 16 luglio Versamento Iva mensile Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”. Fatture differite Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72). Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”. Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. Compensazione “orizzontale” credito Iva 2012 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2012 per importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2013”, ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2013” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice 6099. Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” (vedi Entilocalinews n. 3 del 20 gennaio 2014) ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099. Giovedì 31 luglio Presentazione Modelli “Intra 12” IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 28 Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente. Martedì 20 agosto (**) Versamento Iva mensile Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”. Fatture differite Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72). Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”. Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. Compensazione “orizzontale” credito Iva 2012 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2012 per importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2013”, ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2013” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice 6099. Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” (vedi Entilocalinews n. 3 del 20 gennaio 2014) ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099. Domenica 31 agosto (*) Presentazione Modelli “Intra 12” IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 29 Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente. (*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. (**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85, ha disposto la proroga al 20 agosto delle scadenze fiscali ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione. IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014 30
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