Le notifiche degli avvocati tramite PEC (L. 53/94) dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 Lentini, 24 ottobre 2014 Avv. Maurizio Reale Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 Evoluzione normativa della L. 53/94 1) Legge 148/2011 Introduce utilizzo PEC per le notifiche in proprio L. 53/94 2) Legge 17.12.2012 n. 221 Descrive requisiti e procedimento da seguire 3) DM 48/2013 Diventano operative le norme della L. 17.12.2012 n. 221 4) DL 90/2014 Apporta significative modifiche 5) Legge 11.08.2014 n. 114 Conversione con modifiche del DL 90/14 Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 Le novità introdotte nelle notifiche tramite PEC dalla L. 17.12.12 n. 221 e dal DM 48/13 Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 221/12 E DAL DM 48/13 1) la rubrica del nuovo art. 18 del DM 44/2011 “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati” sostituisce la precedente “Notificazione per via telematica tra avvocati” (non solo, quindi, notifiche tra avvocati ma notifiche degli avvocati). Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 221/12 E DAL DM 48/13 2) il richiamo esplicito, al comma 1 del nuovo art. 18 DM 44/2011, all’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53, chiarisce definitivamente che le notifiche, eseguite ai sensi della L. 53/94, potranno effettuarsi a mezzo PEC. Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 221/12 E DAL DM 48/13 3) L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto, con quanto ne consegue anche in termini di responsabilità (anche disciplinare). L’avvocato ora potrà notificare atti non solo creati da lui ma anche quelli creati da parte di terzi (atti del Giudice). Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 Le novità introdotte nelle notifiche tramite PEC dal DL. 90/14 e dalla L. 114/14 Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 1) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA (art. 46 D.L. 24.06.14 n.90) Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 1) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA (art. 46 D.L. 24.06.14 n.90) L’art. 46 co. 1 lett. a) D.L. 90/14, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, elimina il pre-requisito dell’autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Viene anche abolito l’obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l’autorizzazione del COA di appartenenza. Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 2) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti (art. 46 D.L. 24.06.14 n.90) Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 2) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti (art. 46 D.L. 24.06.14 n.90) L’art. 46 co. 1 lett. d) D.L. 90/14, modificando l’art. 10 della Legge n. 53/1994, elimina l’obbligo di pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio tramite PEC. Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 3) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: TAR/CDS (art. 46 D.L. 24.06.14 n.90) Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 3) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: TAR/CDS (art. 46 D.L. 24.06.14 n.90) L’art. 46 del D.L. 24.06.14 n. 90 aggiunge l’art. 3 bis all’art. 16 quater del DL 179/12 per cui le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 (dell’art. 16 quater DL 179/12) non si applicano alla giustizia amministrativa. Risulterebbe quindi notificabile tramite PEC solo il documento informatico e non anche quelli per i quali è richiesta l’attestazione di conformità dell’avvocato che, in questo contesto, viene sostituita dall’analoga disposizione del CAD (art. 22), non operativa per mancanza delle regole tecniche richiamate dall'art. 71 CAD. Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 4) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c. Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 4) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c. L’art. 45 bis introdotto nel DL 90/14 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha introdotto l’art. 16 septies alla L. 221/12; a seguito di tale modifica è ora previsto, che l’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo. Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 4) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c. Art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. (Articolo così modificato dalla L. 263/2005, con decorrenza dal 01/03/2006) Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 NOTIFICHE PEC CONSENTITE ATTI CIVILI ATTI AMMINISTRATIVI ATTI STRAGIUDIZIALI Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 NOTIFICHE PEC NON CONSENTITE ATTI PENALI No atti per i quali il giudice prescriva la notifica tramite ufficiale giudiziario, né quelli rientranti nella competenza dell’ufficiale giudiziario medesimo. Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 AFFINCHE’ L’AVVOCATO POSSA NOTIFICARE TRAMITE PEC E’ NECESSARIO CHE: l’indirizzo PEC del mittente e del destinatario risultino da pubblici elenchi. (art. 3 bis n. 1 L. 53/94) Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 I PUBBLICI ELENCHI Art. 3 bis L. 53/94 Art. 16 ter L. 17.12.12 n. 221 Art. 45 bis c. 2 DL 90/14 mod. L. 114/14 Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 I PUBBLICI ELENCHI Domicilio digitale del cittadino non ancora istituito Elenco Pubbliche Amm.ni Consultabile da PDA pubblico (completo entro il 30.11.14) Registro Imprese www.registroimprese.it Indice Nazionale della PEC (INIPEC) www.inipec.gov.it Reg. Gen. Indirizzi Elettronici (ReGIndE) Consultabile solo da PDA pubblico o privati Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 REQUISITI E ALLEGATI PER NOTIFICARE TRAMITE PEC Essere in possesso di casella PEC comunicata all’Ordine di appartenenza e di firma digitale. Il mittente/destinatario della notifica tramite PEC dovrà essere un soggetto il cui indirizzo PEC sia presente in pubblici elenchi. Il campo “OGGETTO” della PEC dovrà obbligatoriamente indicare, come previsto dall’art. 3 bis c. 4 L. 53/94, la seguente frase: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” NON E’ PIU’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE DEL COA PER NOTIFICARE TRAMITE PEC (DL 90/14 e L. 114/14) Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 GLI ALLEGATI AL MESSAGGIO PEC RELATA DI NOTIFICA ATTO DA NOTIFICARE PROCURA ALLE LITI (EVENTUALE) Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 LA RELATA DI NOTIFICA E IL SUO CONTENUTO Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 IL CONTENUTO DELLA RELATA DI NOTIFICA Deve essere creata con word, open office ecc. e trasformata, senza scansione, in PDF testo e firmata digitalmente. a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante. b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale / partita iva del cliente che ha conferito la procura alle liti. c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale / partita iva del destinatario. d) indicazione indirizzo PEC destinatario e del pubblico elenco dal quale è stato estratto. e) l’attestazione di conformità (eventuale) di cui al c. 2 dell’art. 3 bis L. 53/94 o dell’art. 52 DL 90/14. f) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero di ruolo e l’anno (art. 3 bis c. 6 L. 53/94). Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 L’ATTO DA NOTIFICARE due esempi: Notifica atto di citazione Notifica sentenza Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 Notifica atto di citazione L’avvocato dovrà allegare alla PEC: a) l’atto firmato digitalmente, creato in precedenza con word e direttamente trasformato in file PDF testo (cosi come precisato dalle specifiche tecniche del 16.4.14). c) la relata di notifica b) la procura alle liti, rilasciata su foglio separato della quale è estratta copia informatica (scansione) ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 n.5 del DM 44/11 così come modificato dal DM 48/2013. L’avvocato redige tramite software (word, open office ecc.) la procura alle liti, la stampa, la fa sottoscrivere al cliente, la sottoscrive egli stesso, scansiona il documento così formato estraendone copia informatica per immagine (PDF) e, prima di allegarla al messaggio PEC, la sottoscrive con firma digitale. Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 Notifica sentenza Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 Notifica sentenza L’avvocato dovrà allegare alla PEC: a) la copia informatica della sentenza, “prelevata” in file .pdf dal fascicolo informatico al quale si accede tramite Polisweb) e “salvata” sul computer. b) la relata di notifica nella quale, dovrà essere attestata la conformità della sentenza allegata (sotto forma di copia informatica prelevata dal fascicolo informatico) alla copia informatica della stessa presente nel fascicolo informatico, ai sensi dell’art. 52 DL 90/14. Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA PRIMA DELL’INVIO DELLA PEC ACCERTARSI di aver selezionato, nella PEC, quale TIPO DI RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, quella COMPLETA, così come previsto dal comma 6 dell’art. 18 del DM 44/11 così come modificato dal DM 48/2013. Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 NO LIMITAZIONI TERRITORIALI Non esistono, per l'avvocato notificatore, le stesse limitazioni territoriali relative agli Ufficiali Giudiziari: la notifica di una citazione il cui giudizio debba radicarsi davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, da eseguirsi nei confronti di un destinatario residente a Teramo, può essere eseguita da un avvocato di Milano. Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA A) DEPOSITO TELEMATICO B) DEPOSITO CARTACEO Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA CON IL DEPOSITO TELEMATICO 1) salvare sul computer i due file contenenti la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC 2) attraverso il PDA creare la busta telematica nella quale inserire: a) il file dell’atto notificato; b) i due file contenenti la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna completa. Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA CON IL DEPOSITO TRADIZIONALE Il comma 1 lettera “c-bis” introdotto nel DL 90/14 dalla legge di conversione 11.08.14 n. 114, prevede che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, dovrà procede ai sensi del comma 1-bis della L. 53/94 introdotto dal DL 90/2014. Bisognerà estrarre copia (stampare) su supporto analogico (cartaceo) del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I poteri di autentica dei difensori (Art. 52 DL 90/14 - L. 114/14) I poteri di autentica dei difensori I poteri di autentica dei difensori (art. 52 D.L. 24.06.14 n.90 e L. 114/14) L’art. 52 D.L. 90/14 stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia. I poteri di autentica dei difensori I poteri di autentica dei difensori (art. 52 D.L. 24.06.14 n.90 e L. 114/14) Le disposizioni di cui all’art. 52 D.L. 24.06.14 n. 90 «non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice». Grazie per la Vostra attenzione www.consiglionazionaleforense.it www.fiif.it www.pergliavvocati.it Condizioni d’uso Salvo dove diversamente indicato, quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia. Per ottenere la versione in formato modificabile, contattare l’autore.
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