Le notifiche degli Avcvocati tramite PEC

Le notifiche degli avvocati
tramite PEC (L. 53/94)
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
Lentini, 24 ottobre 2014
Avv. Maurizio Reale
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
Evoluzione normativa della L. 53/94
1) Legge 148/2011
Introduce utilizzo PEC per le
notifiche in proprio L. 53/94
2) Legge 17.12.2012 n. 221
Descrive requisiti e
procedimento da seguire
3) DM 48/2013
Diventano operative le norme
della L. 17.12.2012 n. 221
4) DL 90/2014
Apporta significative modifiche
5) Legge 11.08.2014 n. 114
Conversione con modifiche
del DL 90/14
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
Le novità introdotte nelle notifiche
tramite PEC
dalla L. 17.12.12 n. 221 e dal DM 48/13
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 221/12 E DAL DM 48/13
1) la rubrica del nuovo art. 18 del DM 44/2011
“Notificazioni per via telematica eseguite dagli
avvocati” sostituisce la precedente “Notificazione per via
telematica tra avvocati” (non solo, quindi, notifiche tra
avvocati ma notifiche degli avvocati).
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dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 221/12 E DAL DM 48/13
2) il richiamo esplicito, al comma 1 del nuovo art. 18 DM
44/2011, all’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53,
chiarisce definitivamente che le notifiche, eseguite ai
sensi della L. 53/94, potranno effettuarsi a mezzo
PEC.
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LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 221/12 E DAL DM 48/13
3) L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di
cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo
5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto, con
quanto ne consegue anche in termini di responsabilità (anche
disciplinare).
L’avvocato ora potrà notificare atti non solo creati da
lui ma anche quelli creati da parte di terzi (atti del
Giudice).
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Le novità introdotte nelle notifiche
tramite PEC
dal DL. 90/14 e dalla L. 114/14
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dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
1) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA
(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)
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1) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA
(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)
L’art. 46 co. 1 lett. a) D.L. 90/14, modificando l’art. 1 della Legge n.
53/1994, elimina il pre-requisito dell’autorizzazione del COA di
appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo
PEC. Viene anche abolito l’obbligo di indicare nella relata di
notifica telematica l’autorizzazione del COA di appartenenza.
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2) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti
(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)
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2) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti
(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)
L’art. 46 co. 1 lett. d) D.L. 90/14, modificando l’art. 10 della Legge n.
53/1994, elimina l’obbligo di pagamento dei diritti per le notifiche
telematiche in proprio tramite PEC.
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3) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: TAR/CDS
(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)
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3) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: TAR/CDS
(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)
L’art. 46 del D.L. 24.06.14 n. 90 aggiunge l’art. 3 bis all’art. 16
quater del DL 179/12 per cui le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
(dell’art. 16 quater DL 179/12) non si applicano alla giustizia
amministrativa.
Risulterebbe quindi notificabile tramite PEC solo il documento
informatico e non anche quelli per i quali è richiesta
l’attestazione di conformità dell’avvocato che, in questo
contesto, viene sostituita dall’analoga disposizione del CAD (art.
22), non operativa per mancanza delle regole tecniche
richiamate dall'art. 71 CAD.
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4) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c.
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4) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c.
L’art. 45 bis introdotto nel DL 90/14 dalla legge di conversione
dell’11 agosto 2014 n. 114, ha introdotto l’art. 16 septies alla L.
221/12; a seguito di tale modifica è ora previsto, che l’art. 147
c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94
eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che,
quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica
si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.
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4) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c.
Art. 147 c.p.c.
(Tempo delle notificazioni)
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore
21.
(Articolo così modificato dalla L. 263/2005, con decorrenza dal
01/03/2006)
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NOTIFICHE PEC CONSENTITE
ATTI CIVILI
ATTI AMMINISTRATIVI
ATTI STRAGIUDIZIALI
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NOTIFICHE PEC NON CONSENTITE
ATTI PENALI
No atti per i quali il giudice prescriva la
notifica tramite ufficiale giudiziario, né
quelli rientranti nella competenza
dell’ufficiale giudiziario medesimo.
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AFFINCHE’ L’AVVOCATO POSSA
NOTIFICARE TRAMITE PEC E’ NECESSARIO CHE:
l’indirizzo PEC del mittente e del destinatario
risultino da pubblici elenchi.
(art. 3 bis n. 1 L. 53/94)
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I PUBBLICI ELENCHI
Art. 3 bis L. 53/94
Art. 16 ter L. 17.12.12 n. 221
Art. 45 bis c. 2 DL 90/14 mod. L. 114/14
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I PUBBLICI ELENCHI
Domicilio digitale del cittadino
non ancora istituito
Elenco Pubbliche Amm.ni
Consultabile da PDA pubblico
(completo entro il 30.11.14)
Registro Imprese
www.registroimprese.it
Indice Nazionale della PEC
(INIPEC)
www.inipec.gov.it
Reg. Gen. Indirizzi Elettronici
(ReGIndE)
Consultabile solo da
PDA pubblico o privati
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REQUISITI E ALLEGATI
PER NOTIFICARE TRAMITE PEC
Essere in possesso di casella PEC comunicata all’Ordine
di appartenenza e di firma digitale.
Il mittente/destinatario della notifica tramite PEC dovrà essere
un soggetto il cui indirizzo PEC sia presente in pubblici elenchi.
Il campo “OGGETTO” della PEC dovrà obbligatoriamente
indicare, come previsto dall’art. 3 bis c. 4 L. 53/94, la seguente
frase: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”
NON E’ PIU’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE DEL COA
PER NOTIFICARE TRAMITE PEC (DL 90/14 e L. 114/14)
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GLI ALLEGATI AL MESSAGGIO PEC
RELATA DI NOTIFICA
ATTO DA NOTIFICARE
PROCURA ALLE LITI (EVENTUALE)
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LA RELATA DI NOTIFICA
E IL SUO CONTENUTO
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IL CONTENUTO DELLA RELATA DI NOTIFICA
Deve essere creata con word, open office ecc. e trasformata,
senza scansione, in PDF testo e firmata digitalmente.
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante.
b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice
fiscale / partita iva del cliente che ha conferito la procura alle liti.
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice
fiscale / partita iva del destinatario.
d) indicazione indirizzo PEC destinatario e del pubblico elenco dal quale
è stato estratto.
e) l’attestazione di conformità (eventuale) di cui al c. 2 dell’art. 3 bis
L. 53/94 o dell’art. 52 DL 90/14.
f) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre,
essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero di ruolo e l’anno
(art. 3 bis c. 6 L. 53/94).
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L’ATTO DA NOTIFICARE
due esempi:
Notifica atto di citazione
Notifica sentenza
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Notifica atto di citazione
L’avvocato dovrà allegare alla PEC:
a) l’atto firmato digitalmente,
creato in precedenza con word e
direttamente trasformato in file PDF
testo (cosi come precisato dalle
specifiche tecniche del 16.4.14).
c) la relata di notifica
b) la procura alle liti, rilasciata su foglio separato della quale è
estratta copia informatica (scansione) ai sensi e per gli effetti
dell’art. 18 n.5 del DM 44/11 così come modificato dal DM 48/2013.
L’avvocato redige tramite software (word, open office ecc.) la
procura alle liti, la stampa, la fa sottoscrivere al cliente, la sottoscrive
egli stesso, scansiona il documento così formato estraendone copia
informatica per immagine (PDF) e, prima di allegarla al messaggio
PEC, la sottoscrive con firma digitale.
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Notifica sentenza
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Notifica sentenza
L’avvocato dovrà allegare alla PEC:
a) la copia informatica della
sentenza, “prelevata” in file .pdf
dal fascicolo informatico al quale si
accede
tramite
Polisweb)
e
“salvata” sul computer.
b) la relata di notifica nella quale, dovrà essere attestata la
conformità della sentenza allegata (sotto forma di copia
informatica prelevata dal fascicolo informatico) alla copia
informatica della stessa presente nel fascicolo informatico, ai
sensi dell’art. 52 DL 90/14.
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RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA
PRIMA DELL’INVIO DELLA PEC ACCERTARSI
di aver selezionato, nella PEC, quale TIPO DI
RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, quella
COMPLETA, così come previsto dal comma 6
dell’art. 18 del DM 44/11 così come modificato dal
DM 48/2013.
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NO LIMITAZIONI TERRITORIALI
Non esistono, per l'avvocato notificatore, le stesse
limitazioni territoriali relative agli Ufficiali
Giudiziari: la notifica di una citazione il cui giudizio
debba radicarsi davanti al Tribunale di Ascoli
Piceno, da eseguirsi nei confronti di un
destinatario residente a Teramo, può essere
eseguita da un avvocato di Milano.
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LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA
A) DEPOSITO TELEMATICO
B) DEPOSITO CARTACEO
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LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA
CON IL DEPOSITO TELEMATICO
1) salvare sul computer i due file contenenti la
ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta
consegna completa del messaggio PEC
2) attraverso il PDA creare la busta telematica
nella quale inserire:
a) il file dell’atto notificato;
b) i due file contenenti la ricevuta di accettazione
e quella di avvenuta consegna completa.
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LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA
CON IL DEPOSITO TRADIZIONALE
Il comma 1 lettera “c-bis” introdotto nel DL 90/14 dalla legge
di conversione 11.08.14 n. 114, prevede che in tutti i casi in
cui l’avvocato debba fornire la prova della notificazione e non
sia possibile fornirla con modalità telematiche, dovrà procede
ai sensi del comma 1-bis della L. 53/94 introdotto dal DL
90/2014.
Bisognerà estrarre copia (stampare) su supporto analogico
(cartaceo) del messaggio di posta elettronica certificata, dei
suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta
consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici
da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
I poteri di autentica dei
difensori
(Art. 52 DL 90/14 - L. 114/14)
I poteri di autentica dei difensori
I poteri di autentica dei difensori
(art. 52 D.L. 24.06.14 n.90 e L. 114/14)
L’art. 52 D.L. 90/14 stabilisce che «il difensore, il consulente
tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario
giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche, copie
analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed
attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti
atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del
pagamento dei diritti di copia.
I poteri di autentica dei difensori
I poteri di autentica dei difensori
(art. 52 D.L. 24.06.14 n.90 e L. 114/14)
Le disposizioni di cui all’art. 52 D.L. 24.06.14 n. 90 «non si
applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti
giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro
vincolate all’ordine del giudice».
Grazie per la Vostra attenzione
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