SOLUZIONE srl Servizi per gli enti locali www.entionline.it Aggiornamento Polizia Locale Circolare 4 settembre 2014 Nuove procedure in tema di sequestro e fermo amministrativo Inquadramento generale Il Ministro dell’Interno, con circolare prot. 300/A/5721/14/101/29/2/2014 dell' 1 agosto 2014, ha dettato nuove disposizioni in tema di sequestro e fermo amministrativo, al fine di produrre dei significativi risparmi di spesa scaturenti dalla soluzione dei seguenti premi: a) dall’elevato numero di veicoli custoditi presso il custode acquirente; b) dall’eccessiva estensione del tempo intercorrente tra l’adozione della sanzione accessoria e l’eventuale alienazione dei mezzi non ritirati; c) dalla difficoltà di notificare al proprietario l’avviso di ritirare il veicolo o assumerne la custodia entro 10 giorni (ex art. 213, comma 2 quater, C.d.S.). In esordio l’atto ministeriale ribadisce che <<i veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, esclusi i ciclomotori e i motocicli ( i quali per i primi 30 giorni dovranno essere affidati al custodeacquirente, cfr. art. 213 e 214 C.d.S.), devono, in via di principio essere affidati al proprietario, ovvero se costui non è presente al momento dell’accertamento o non prontamente reperibile, al conducente o ad uno degli altri soggetti obbligati in solido eventualmente rintracciato>>, ed anche ad una persona ad essa delegata che dovrà sottoscrivere il verbale di affidamento per accettazione. Orbene, se nessuno dei soggetti legittimati all’affidamento fosse presente al momento dell’adozione degli atti (si pensi ai veicoli in sosta senza assicurazione), bisognerà produrre una puntuale attività di rintraccio, anche preventiva, senza che la stessa penalizzi oltremodo l’operatività del servizio. Solo nel caso in cui le ricerche siano vane o il soggetto legittimato non possa recarsi sul luogo dell’accertamento in un tempo ragionevole (concetto che non può essere fissato in minuti, in quanto condizionato dalle incombenze gravanti sul singolo operatore di Polizia a cui spetterà il prudente apprezzamento e la decisione da prendere), si potrà affidarlo al custode-acquirente indicando nel verbale le motivazioni che hanno portato a scegliere la procedura straordinaria. Come si ricorderà, la persona individuata dall’organo di Polizia per l’assunzione della custodia non può rifiutarsi, salvo incappare nelle significative sanzioni di cui agli artt. 213 comma 2 ter (p.m.r. 1818,00 e sospensione della patente da 1 a 3 mesi) e 214 comma 1 (p.m.r. 770,00, riduzione del 30% non consentita, e sospensione della patente da 1 a 3 mesi), non costituendo “esimenti” nè la mancanza di denaro per provvedere al trasporto (a mezzo di un operatore dallo stesso individuato e con il quale sorgerà un rapporto di natura fiduciaria senza responsabilità o, peggio ancora, intermediazione degli operatori di Polizia Locale) del veicolo sino ad un luogo idoneo di custodia, ne l’indisponibilità di un’area adatta al deposito (a titolo esemplificativo: non soggetta a pubblico passaggio, di cui abbia la piena disponibilità, accessibile agli organi deputati al controllo, ecc). Infatti, il nominato custode non dovrà più autocertificare la sussistenza delle condizioni in narrativa ma, addirittura, comunicarlo nei tre giorni successivi alla contestazione con intimazione ai sensi dell’articolo 180 comma 8 del codice della strada, qualora non gli fosse immediatamente noto. Gli agenti verbalizzanti dovranno, in ogni caso, rendere edotto l’utente che la sosta in un luogo soggetto a pubblico passaggio di un veicolo sottoposto a sequestro e/o fermo amministrativo verrà sanzionata ai sensi degli artt. 213 comma 4 e/o 214, comma 8, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali per l’eventuale violazione degli obblighi di custodia. Guida veicolo sottoposto a sequestro Sul punto ebbe a suo tempo modo di esprimersi lo stesso Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato, in data 25 gennaio 2012 emanando la circolare protocollo numero 300/A/580/12/101/20/21/4, con la quale chiariva le eventuali responsabilità penali in capo a chi è sorpreso alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo. Nei confronti della persona, sia essa il trasgressore nominato custode, il proprietario affidatario del veicolo sequestrato ovvero persona diversa dal custode, sorpresa a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 C.d.S., trovano sempre applicazione le disposizioni dell’art. 213, comma 4, C.d.S. (P.M.R. di euro 1.988,00 – riduzione 30% non consentita - e sospensione della patente o CIGS da 1 a 3 mesi); il veicolo verrà rimosso e condotto in un luogo idoneo di custodia con tanto di apposizione di segnalazione sullo stato di sequestro. Nel caso di specie il profilo penale riguarderà solo l’eventuale violazione dell’art. 349 del C.P. (violazione di sigilli) e non anche dell’art. 334 del C.P. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro) laddove la condotta messa in essere dal custode si limiti solo alla circolazione con il mezzo sottoposto a sequestro e non si ravvisi l’intenzione ulteriore di sottrarlo all’esecuzione della confisca amministrativa. Tale interpretazione, mutuando dall’art. 9 della legge 689/81 (principio di specialità) è stata autorevolmente confermata dalla Cassazione Penale, Sezioni Unite, 21.01.2011, n° 1963. Guida veicolo sottoposto a fermo Discorso in parte differente nel caso in cui si accerti la circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Infatti nei confronti della persona nominata custode ovvero che comunque conduce il veicolo sottoposto a fermo avendo consapevolezza della misura limitativa della circolazione, trovano applicazione le sole sanzioni del comma 8 dell’art. 214 C.d.S. (sanzione edittale da euro 770,00 ad euro 3086,00 pagamento in misura ridotta non ammesso + sequestro amministrativo del veicolo per confisca). Analogamente al caso del sequestro amministrativo, anche in caso di rimozione dei sigilli apposti dagli organi di polizia stradale su un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 C.d.S., trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 349 CP. È bene sottolineare che non sarà automatico identificare la persona che conduce il veicolo con colui che ha rimosso i sigilli, bisognerà approntare un minimo di indagine al fine di individuare nella maniera migliore la dinamica dei fatti. Riepilogo Ricapitolando, i casi ex lege in cui il veicolo sequestrato o fermato potrà essere conferito al custodeacquirente sono: assenza del trasgressore, vane ricerche del proprietario o di altro obbligato in solido; rifiuto di custodia; soggetti che versino in stato di ubriachezza o di infermità mentale (con possibilità di richiederne la custodia appena superate le condizioni ostative previo pagamento delle spese di recupero e di custodia nel frattempo maturate); fermo amministrativo previsto dagli artt. 202, comma 2 quater, e 207, c. 3 del codice della strada; artt. 46 e 46 bis della legge 298/74. Allo stato viene anche superata la circolare prot. n. 2632/2013/AreaIII/Dep del 25/11/2013 della Prefettura di Como che volle uniformare gli adempimenti operativi delle varie forze dell’ordine in relazione all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato. Nella circostanza si specificava che in occasione dell’accertamento dei reati di cui agli artt. 116, 186 187 e 189 del Codice della strada, il veicolo con il quale tale illecito penale è stato commesso deve essere sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ed obbligatoriamente conferito al “custode acquirente” provinciale per un periodo di trenta giorni, trascorsi i quali potrà essere affidato al suo legittimo proprietario. Misure volte a ridurre i tempi di definizione del procedimento di alienazione dei veicoli Nei casi residuali di affidamento del veicolo sottoposto a sequestro e/o a fermo amministrativo al custode-acquirente, l’organo verbalizzante deve <<dare avviso scritto al trasgressore, al proprietario o ad un altro soggetto indicato nell’art. 196 del codice della strada, che trascorsi 10 giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l’immediato trasferimento della proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento>>, anche in pendenza di contenzioso amministrativo in atto, ovvero di procedimento penale in corso in quanto (o dell’esecuzione dei lavori di pubblica utilità) l’alienazione scatta per l’inerzia del proprietario a ritirare il veicolo e non direttamente legato alla sussistenza o meno del comportamento illecito compiuto alla guida. La novità consta del fatto che, contestualmente alla notifica del verbale di sequestro o fermo, il Comando procederà all’affissione dell’atto all’Albo del Comune in cui a sede la depositeria. Nella circostanza in cui il destinatario risulti irreperibile agli indirizzi risultanti dai pubblici registri, non si dovranno avviare accertamenti aggiuntivi e/o ulteriori tentativi di notifica, ritenendosi compiuta la notifica allo spirare del ventesimo giorno dell’affissione all’Albo, mutuando la disciplina degli artt. 142 e 143 del codice di procedura civile. Si precisa che la procedura speciale di notifica mediante l’affissione all’albo Comunale, pur avviandosi contestualmente alla notifica ordinaria, disciplinata dall’art. 201 del codice della strada, costituisce procedura speciale invocabile solo quando la prima non è andata a buon fine. Nel caso di fermo amministrativo di motocicli e ciclomotori i 10 giorni decorreranno trascorsi i primi 30 durante i quali devono essere depositati presso il custode- acquirente. La nuova disciplina non si applica nelle province dove non è stato individuato ancora il custodeacquirente; infatti il Ministero precisa, senza nessun rischio di dubbio interpretativo, che laddove il veicolo fosse depositato presso una delle depositerie autorizzate inserite nell’elenco prefettizio (ex D.P.R. 571/1982) non è consentito il trasferimento di proprietà ex art. 213 c. 2 quater del codice delle strada, ma trascorsi infruttuosamente tre mesi dall’’invito al ritiro, esso verrà considerato abbandonato e trasferito all’agenzia del Demanio senza altre particolari formalità. MODULISTICA: Verbale multiuso di fermo e sequestro amministrativo e di fermo amministrativo provvisorio a seguito di ipotesi di reato Scarica il modello in formato pdf Il modello in formato Word compilabile deve essere scaricato dal nostro sito www.entionline.it al seguente percorso: POLIZIA LOCALEModulistica Verbale sequestro-fermo (Word) Aiutati a lavorare meglio: prova le nostre pratiche digitali per la Polizia Locale: scrivi ad [email protected] per ricevere GRATUITAMENTE la pratica n. 1: “Assicurazione obbligatoria r.c. auto - Procedura relativa alla demolizione”. Vai alla locandina pubblicitaria Vai al modulo d'ordine con l'elenco delle altre pratiche disponibili Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: [email protected] oppure via fax allo 02/87366244. 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