Proposta di legge Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche

Proposta di legge
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 66/2011, 77/2012,
77/2013, 79/2013
Relazione illustrativa
Art. 1: si precisa che accedono all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4 della l.r. 79/2013
(Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive
“IRAP”) non solo le imprese che abbiano ottenuto ex novo la certificazione EMAS, ma anche
quelle che ne erano già in possesso e abbiano proceduto al rinnovo. Si tratta di un intervento a
carattere interpretativo, in quanto l’intento della norma è sempre stato quello di considerare sia
coloro che l’ottengono per la prima volta, sia coloro che provvedono a rinnovarla pur avendola
ottenuta in anni precedenti, pertanto ai fini finanziari tale modifica non richiede ulteriore copertura.
Artt. 2-4: Con la legge regionale 44/2013 si è proceduto ad una revisione complessiva delle
disposizioni in materia di programmazione impostando una nuova disciplina con obiettivi di
razionalizzazione e semplificazione al fine di sviluppare l'efficienza e l'efficacia della
programmazione regionale. Nell'ambito di tale revisione è stato rafforzato il ruolo degli strumenti di
monitoraggio e valutazione finalizzati a fornire al Consiglio regionale, ma anche alla stessa Giunta,
gli strumenti di conoscenza indispensabili per un esercizio consapevole delle proprie competenze.
Al fine di ottemperare a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 44/2013, si attribuisce
ad IRPET, tramite la modifica dell'articolo 2 della propria legge istitutiva (legge regionale 59/1996),
la funzione di elaborazione dei rapporti annuali di valutazione dei programmi nazionali e
dell'Unione europea gestiti dalla Regione, in ragione delle competenze dell'istituto. Pertanto si
autorizza l’ente a procedere all’assunzione di alcune unità di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato.
Artt. 5-6: In relazione al modello di governance che si va consolidando per la gestione delle
politiche regionali di sviluppo del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 della Regione
Toscana, è stata formulata una proposta di fattibilità dei compiti e delle funzioni che si possono
assegnare a Sviluppo Toscana in qualità di organismo intermedio incaricato di garantire la gestione
dell’intero ciclo di programma: dalla raccolta delle domande di finanziamento ai pagamenti dei
contributi. A tale riguardo si rende necessario esplicitare fra le funzioni di Sviluppo Toscana quelle
in questione e consentire alla società il superamento degli attuali vincoli posti dalla l.r. 21 maggio
2008 n. 28 (limitazione all’incremento della propria pianta organica, attualmente fissata a 30 unità)
Artt. 7-8: A seguito delle nuove perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale, secondo
quanto previsto dall’articolo 36 bis del d.l. 83/2012, la Regione subentra nella titolarità dei
procedimenti amministrativi di competenza statale relativamente alle aree escluse, che assumono la
denominazione di SIR (siti di interesse regionale).
Per l’esercizio di tali nuove funzioni si prevede che la Regione si avvalga dell’assistenza e del
supporto tecnico dell’Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. (A.R.R.R.), di cui alla l.r. 87/2009.
Pertanto per lo svolgimento delle ulteriori attività tecniche a supporto della Regione, si autorizza
l’Agenzia a procedere all’assunzione di una unità di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato.
Artt. 9-10: L'Amministrazione regionale, con l'inizio della IX legislatura, ha definito le dotazioni
organiche di personale da assegnare alla strutture di supporto agli organi di governo della Giunta,
agli organismi politici del Consiglio ed ai gruppi consiliari. Tale personale è stato individuato tra i
dipendenti del ruolo regionale in servizio a tempo indeterminato o tra personale esterno assunto con
contratto a tempo determinato a far data dal 21 aprile 2010 fino al termine della legislatura.
Successivamente alla sottoscrizione dei contratti in questione è stato adottato dal legislatore statale
il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 2010, n. 122, che
all'articolo 9, comma 28, prevede che a decorrere dal 2011 le pubbliche amministrazioni possono
avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazione
coordinata e continuativa) e di rapporti formativi nel limite del 50% della spesa sostenuta per le
medesime finalità nel 2009. Tale disposizione costituisce principio di coordinamento della finanza
pubblica cui le amministrazioni regionali sono tenute ad adeguarsi. La predetta norma è stata
oggetto di interpretazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che,
nell'ambito di apposita direttiva adottata nel febbraio 2011, e successivamente integrata e
modificata, ha ritenuto che nell'ambito del tetto definito dalla stessa non dovesse essere ricompresa
la spesa sostenuta per il personale assegnato alle strutture di supporto agli organi politici,
interpretazione condivisa da parte del Dipartimento della Funzione pubblica. Il citato documento di
interpretazione delle disposizioni del d.l. 78/2010 è stato successivamente partecipato a fini di
condivisione anche al Ministero dell'Economia e delle finanze che, a tutt'oggi, non ha fatto
pervenire alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nessuna osservazione in merito
allo stesso.
Nel corso del 2012, a seguito della cessazione dall'incarico di due assessori, l'Amministrazione ha
provveduto ad assegnare nuovo personale, in sostituzione di quello venuto meno per conclusione
dei relativi rapporti fiduciari, alle strutture di supporto ai nuovi soggetti politici subentrati.
La Regione ha inoltrato i conti consuntivi del 2011 e del 2012, elaborati sulla base delle
interpretazioni delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sia alla
Corte dei conti che al Governo senza che pervenissero da entrambi osservazioni contrarie.
Recentemente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 289 dell'11 dicembre 2013 è intervenuta a
censurare una disposizione legislativa della Regione Abruzzo che prevedeva espressamente che la
spesa per il personale a tempo determinato delle segreterie politiche non rientrasse nel limite di cui
all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.
Con l'emanazione della suddetta sentenza l'Amministrazione deve necessariamente constatare che la
più volte citata direttiva della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome non risulta
conforme ai contenuti della sentenza stessa con la conseguenza che la spesa sostenuta per le
strutture di supporto agli organi politici, ad oggi, supera di fatto il tetto di spesa con riferimento al
50% di quella del 2009. A fronte di tale evidenza la Regione dovrebbe adottare apposite misure per
rientrare nel limite di spesa, procedendo a tal fine alla risoluzione di un numero consistente di
contratti a tempo determinato sottoscritti con personale esterno assegnato alle strutture in questione.
Ciò comporterebbe sicuramente l'insorgere di notevole contenzioso potendo il personale interessato
far valere davanti al giudice del lavoro il proprio diritto all'attuazione dei termini del contratto
sottoscritto, con riferimento alla durata posta fino alla fine della legislatura, ovvero al risarcimento
del danno subito. Poiché la probabilità che il giudice dia ragione a coloro che instaurano la lite è
elevatissima ne deriverebbe per la Regione, nel caso fosse chiamata a risarcire al personale in
questione i danni contestati, un esborso pari alla spesa per la corresponsione delle retribuzioni
contrattualmente previste senza, al contempo, poter usufruire delle correlate prestazioni.
Pertanto, con la proposta di legge in oggetto l'Amministrazione intende salvaguardare sia i contratti
dei rapporti di lavoro flessibile sia i rapporti formativi rispettivamente in essere e già definiti alla
data di entrata in vigore della medesima. La proposta di legge dispone, a partire dalla sua entrata in
vigore e per tutto il 2014, il blocco della spesa per personale con rapporto flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, ad eccezione di quella finanziata totalmente con risorse di fondi europei o
statali, come confermato dalla Corte dei Conti.
Art. 11: A seguito dell'approvazione dell'articolo 1, comma 457, primo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) la proposta di legge conferma l'applicabilità del tetto
massimo inderogabile individuato nell'“Accordo sui compensi professionali relativi all'Avvocatura
regionale”, con riferimento al personale regionale appartenente all’area della dirigenza, sottoscritto
in data 21 settembre 2009. Con tale accordo, a parziale modifica di quanto stabilito con precedente
accordo dell’11 novembre 2002, le parti hanno stabilito, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2009
il compenso individuale derivante dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese
compensate non può superare annualmente il 32 per cento della retribuzione percepita nell’anno dal
dirigente regionale con trattamento economico più elevato del C.C.N.L. della dirigenza; tale limite
trova applicazione anche per i dipendenti delle categorie del comparto in quanto l'“Accordo sui
compensi professionali relativi all'Avvocatura regionale ex art. 27 del C.C.N.L. del comparto
Regioni- autonomie locali del 14 settembre 2000”, sottoscritto in data 6 giugno 2005, dispone
espressamente che “per la determinazione del compenso individuale complessivo di dette note spese
si applicano gli stessi criteri e limiti previsti per gli Avvocati dirigenti dell'Avvocatura regionale”.
Al fine di evitare dubbi interpretativi la norma in esame statuisce pertanto che i compensi
professionali legali (spettanti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63,
dell'articolo 37 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 per la dirigenza del comparto “RegioniAutonomie locali” e dell'articolo 27 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 per il personale del
medesimo comparto) sono ridotti ai sensi dell'articolo 1, comma 457, primo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 per il periodo temporale contemplato dal medesimo comma e che i compensi
derivanti dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese compensate, già ridotti in
base all'applicazione della normativa nazionale, non possono essere in ogni caso erogati ai singoli
professionisti in misura eccedente il limite massimo inderogabile individuato nella percentuale del
32 per cento della retribuzione percepita nell’anno dal dirigente della Regione Toscana con
trattamento economico più elevato del C.C.N.L. della dirigenza.
Art. 12: A settembre 2010, al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, con lo scopo di
diminuire l'impatto degli agenti inquinanti causato dagli spostamenti casa-lavoro del personale
dipendente della Regione, è entrata in vigore la convenzione sottoscritta fra Mobility Manager della
Regione Toscana e Muoversi SrL (che gestisce la commercializzazione dei titoli di viaggio ATAF),
a seguito della quale è praticato uno sconto del 10% del costo di acquisto dell'abbonamento annuale
ATAF a favore dei dipendenti regionali, previa effettuazione da parte del dipendente interessato di
delega al settore amministrazione del personale per trattenere l'equivalente del prezzo
dell'abbonamento, in un'unica soluzione, dalla busta paga.
Da settembre 2013 il Mobility Manager ha innestato sul descritto impianto della convenzione, pur
in assenza di sue variazioni, la possibilità, a richiesta del dipendente, di rateizzare in dodicesimi il
pagamento dell'abbonamento annuale, accollandosi però, contestualmente al pagamento della prima
rata, il pagamento degli interessi legali annui (3,88 euro); tale anticipazione opera,
conseguentemente, senza alcun aggravio per il bilancio regionale.
Considerato il successo dell'iniziativa di rateizzazione (incremento del 30% del numero degli
abbonamenti ATAF precedentemente sottoscritti dai dipendenti) e nell'ambito del maggiore
perseguimento degli obiettivi di mobilità sostenibile, il Mobility Manager, anche su invito dei
sindacati dei dipendenti, prevede di estendere la possibilità di acquisto agevolato e di rateizzazione
del costo anche agli abbonamenti annuali ai servizi ferroviari, nonché alle linee extraurbane su
gomma, con conseguente addebito sulla busta paga del dipendente, pertanto senza oneri sul bilancio
regionale. Secondo la stima già delineata dal Mobility Manager l'impatto di movimentazione
finanziaria derivante da tale iniziativa, si attesta intorno ai 400.000 euro annui, con riferimento ai
soli servizi ferroviari.
Art. 13: l'attuale articolo 20 della l.r. 1/2009 non disciplina alcuna aspetto relativo alla
corresponsione degli incentivi economici al personale in relazione alla misurazione e valutazione
della qualità della prestazione lavorativa; si rende, pertanto, necessario procedere ad
un’integrazione alla medesima al fine di superare i relativi dubbi applicativi, puntualizzando che gli
incentivi sono corrisposti ai lavoratori interessati a conclusione (e in correlazione agli esiti) del
periodico processo di misurazione e valutazione della medesima, che può avvenire anche
semestralmente se così stabilito dalla Giunta.
Art. 14: Per ragioni di carattere interpretativo, ovvero per evitare che interpretazioni non corrette
della relativa disposizione inducano a contenziosi con possibili contro interessati, la proposta di
legge precisa che il ricorso dell'amministrazione regionale a graduatorie di concorso vigenti degli
enti dipendenti possa avvenire solo ed esclusivamente per reclutare personale con quegli stessi
profili professionali per cui la stessa non abbia proprie graduatorie aperte.
Artt. 15-16: le disposizioni integrano la norma vigente prevedendo che il responsabile delle
strutture di supporto agli organi di governo della Regione, così come già previsto per il restante
personale assegnato alle stesse, può essere scelto tra personale a tempo indeterminato di altre
pubbliche amministrazioni in posizione di comando e specificando meglio che il rapporto di lavoro
dello stesso si risolve per la cessazione a qualunque titolo dell'amministratore proponente.
Art. 17: Trattasi del rifinanziamento del fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili
previsto appunto dall’articolo 103 della l.r. 66/2011, la cui copertura finanziaria era pari ad euro
3.000.000,00 per il solo esercizio 2013.
La norma proposta attualizza la copertura finanziaria della norma sostanziale (stesso articolo 103
della l.r. 66/2011 commi 1 e 2), spostando il suo finanziamento sull’annualità 2014.
Art. 18: Al fine di dare attuazione agli interventi sulla viabilità locale integrata con la viabilità di
interesse regionale previsti dal programma della viabilità di interesse regionale, all’articolo 45 della
l.r.77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013) è stato previsto il concorso finanziario della
Regione. Con il presente intervento normativo nell’ambito dell’importo complessivo già stanziato
con la l.r. 77/2012 si consente una diversa ripartizione di detto contributo per le annualità 2014,
2015 e 2016.
Art. 19: Trattasi del rifinanziamento del contributo previsto dall’articolo 65 bis della l.r. 77/2012 fra
l’altro per la realizzazione di un ciclodromo nel territorio del Comune di Ponte Buggianese e la cui
copertura finanziaria era pari a euro 1.500.000,00 per il solo anno 2013. La norma proposta
attualizza la copertura finanziaria della norma sostanziale spostando il finanziamento degli
interventi previsti per il 2013 sull’annualità 2014. Il comma 3 si rende necessario invece per
evidenziare che la copertura finanziaria dell’altro intervento oggetto dello stesso articolo 65 bis
della l.r. 77/2012 (ovvero l’adeguamento del Nelson Mandela Forum) rimane a carico dell’esercizio
2013 in quanto la relativa spesa risulta già impegnata nello scorso anno.
Art. 20: Trattasi del rifinanziamento degli interventi per le zone umide, lo sviluppo della rete
ecologica e la piantumazione della piana fiorentina previsti appunto dall’articolo 65 ter della l.r.
77/2012 e la cui copertura finanziaria era pari ad euro 1.000.000,00 per il solo esercizio 2013 per
quanto riguarda i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 e pari ad euro 3.000.000,00 per quanto
concerne i contributi di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. La norma proposta attualizza la
copertura finanziaria della norma sostanziale spostando il suo finanziamento sull’annualità 2014.
Art. 21: Trattasi del rifinanziamento dei contributi per la sistemazione dell’area archeologica di
Gonfienti previsti appunto dall’articolo 65 sexies della l.r. 77/2012 e la cui copertura finanziaria era
pari ad euro 500.000,00 per l’ esercizio 2013 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e
2015. La norma proposta attualizza la copertura finanziaria della norma sostanziale spostando il
finanziamento degli interventi previsti per il 2013 sull’annualità 2014.
Art. 22: Le modifiche apportate dal presente articolo alla norma attualmente vigente si rendono
necessarie conseguentemente all’acquisizione sull’annualità 2014 del bilancio regionale,
nell’ambito della contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016,
dell’ulteriore tranche per l’anno 2014 dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del d.l.
35/2013 per l’importo di euro 404.000.000,00.
La relativa quota di ammortamento trentennale, decorrente dal 2015 fino al 2044, è determinata,
sulla base del piano di ammortamento come segue:
- anno 2015
- euro 8.630.241,62 quota capitale
- euro 11.716.000,00 quota interessi
- anno 2016
- euro 8.880.518,63 quota capitale
- euro 11.465.722,99 quota interessi
La copertura finanziaria degli importi sopra citati risulta garantita nell’ambito degli stanziamenti
dell’ UPB 735 “Rimborso di prestiti” relativamente alla quota capitale e degli stanziamenti
dell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” relativamente alla quota interessi del
bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2015 e 2016, così come incrementati dalla contestuale pdl
di prima variazione al bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016. L’importo annuale degli oneri di
ammortamento a carico dell’annualità 2014 (comma 1 del presente articolo) rimane confermato
nell’importo complessivamente stimato in euro 13.284.071,29 (comprensivo sia della quota capitale
che della quota interessi), in considerazione della decorrenza dal 2015 degli oneri di ammortamento
relativi alla ulteriore tranche dell’anticipazione di liquidità ex art. 3 del d.l. 35/2013, che viene
acquisita in bilancio nell’ambito della contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2014 e
pluriennale 2014/2016.
A decorrere dall’annualità 2015 gli oneri previsti in bilancio vengono invece complessivamente
rideterminati, per comprendere anche quelli relativi alla nuova tranche di anticipazione di liquidità
ex art. 3 d.l. 35/2013, nell’importo stimato di euro 42.282.947,37 per l’annualità 2015 e di euro
42.282.947,36 per l’annualità 2016.
Nel dettaglio:
- anno 2015
- Euro 18.644.388,36 quota capitale
- Euro 29.638.559,01 quota interessi
- anno 2016
- Euro 19.245.836,47 quota capitale
- Euro 29.037.110,89 quota interessi
La copertura finanziaria degli importi sopra citati risulta garantita nell’ambito degli stanziamenti
dell’ UPB 735 “Rimborso di prestiti” relativamente alla quota capitale e degli stanziamenti
dell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” relativamente alla quota interessi del
bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2015 e 2016, così come incrementati dalla contestuale pdl
di prima variazione al bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016.
L’importo annuale degli oneri di ammortamento previsti per le annualità dal 2017 al 2043 risulta
altresì rideterminato e stimato in complessivi euro 42.282.947,37, mentre per l’annualità 2044
l’onere annuo complessivo risulta rideterminato e stimato in euro 34.305.090,10.
Per queste ultime annualità (ovvero dal 2017 al 2044), attualmente non comprese nell’ambito del
triennio di riferimento del bilancio pluriennale vigente, la puntuale ripartizione degli oneri attribuiti
al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio
nell’ambito delle citate UPB 735 “Rimborso prestiti” e UPB 732 “Oneri del ricorso al credito –
Spese correnti”.
Art. 23: a seguito dell’esito positivo della preselezione delle città finaliste per la candidatura a
Capitale europea della cultura 2019, avvenuta nel mese di novembre 2013, il Comune di Siena ha
elaborato un progetto per la promozione della città e per il funzionamento dell’unità operativa che
gestisce la candidatura stessa. Tale progetto prevede una quantificazione del contributo pari ad euro
a 800.000,00 da destinare allo stesso Comune di Siena consentendo così di realizzare minori spese
per complessivi euro 300.000.00 rispetto allo stanziamento previsto con la variazione alla legge
finanziaria per l'anno 2013.
Art. 24: Trattasi del rifinanziamento dell’intervento di sostegno alle famiglie per la frequenza delle
scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali previsto appunto dall’articolo 65 duodecies
della l.r. 77/2012 e la cui copertura finanziaria era pari ad euro 1.500.000,00 per il solo esercizio
2013. La norma proposta attualizza la copertura finanziaria della norma sostanziale spostando il suo
finanziamento sull’annualità 2014.
Art. 25: Con l’articolo in questione si dispone la prosecuzione dell’intervento previsto dagli articoli
31 bis della l.r. 77/2012 e 27 della l.r. 77/2013 al fine di poter soddisfare le domande ammesse ma
non finanziate sul bando pubblicato per la concessione di “piccoli prestiti di emergenza a favore
delle microimprese”. La Giunta ha ritenuto dunque opportuno il reperimento di ulteriori risorse in
grado di soddisfare il più possibile il numero di domande ammissibili ed evitare di vanificare
l’impegno e la mobilitazione che a livello territoriale ha visto le organizzazioni della rete PEM
collaborare al corretto utilizzo dello strumento piccoli prestiti da parte delle imprese potenzialmente
interessate.
Il bando in questione si è chiuso infatti al 31/01/2014 con 1.400 domande presentate, dall’esito
dell’istruttoria sono 1010 le domande ammissibili per un fabbisogno totale di euro 12.037.713,16.
Per il rifinanziamento della misura finalizzato allo scorrimento della sopra citata graduatoria è
prevista una dotazione aggiuntiva, rispetto alle risorse pari ad Euro 5.000.000,00 già destinate con
gli articoli 31 bis della l.r. 77/2012 e 27 della l.r. 77/2013, fino ad un massimo di euro 5.516.641,00.
Per il finanziamento di questo intervento si procede con le risorse di fondi afferenti ad interventi
chiusi e liberi da vincoli di destinazione, disponibili presso Fidi Toscana S.p.A soggetto gestore
capofila del RTI, la cui ricognizione è già stata effettuata e risulta agli atti del settore competente.
Artt. 26-27: l'articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per
l'anno 2014) ha istituito un fondo finalizzato ad agevolare l’accesso al credito per la realizzazione di
interventi in materia di risparmio energetico e sicurezza sismica, rinviando a successivi regolamenti
la definizione dei criteri e modalità di funzionamento di tale fondo. Data l’attuale situazione di crisi
economico-sociale e considerato altresì che le aziende comunque già usufruiscono di altre
agevolazioni finanziarie, si ritiene opportuno intervenire sulla disciplina del fondo sopra citato al
fine di privilegiare le famiglie, e più in generale le persone fisiche, riservando una quota percentuale
delle risorse destinate alle misure finanziarie a favore degli interventi in materia di risparmio
energetico e sicurezza sismica da realizzare sugli immobili di proprietà adibiti a residenza
anagrafica;. L'agevolazione degli interventi sugli immobili di proprietà adibiti a residenza
anagrafica risponde peraltro all’esigenza di privilegiare, nell’ambito degli interventi per la messa in
sicurezza sismica, gli edifici adibiti ad abitazione principale in coerenza con la normativa nazionale
in materia di detrazioni fiscali. Al fine di dare rapida attuazione a questa iniziativa, si prevede che le
misure finanziarie siano concesse secondo l’ordine di priorità delle domande, senza necessità di
ricorrere alla successiva formazione di una graduatoria, ed inoltre la disciplina contenuta
nell’articolo 28 della l.r. 77/2013 viene integrata con l’individuazione puntuale degli interventi,
delle condizioni e delle modalità di accesso al fondo, senza necessità quindi di rinviare a successivi
regolamenti, alla cui entrata in vigore verrebbe subordinato l’avvio del procedimento.
La nuova disciplina del fondo conferma comunque le forme di agevolazione finanziaria già previste
dal previgente articolo 28 della l.r. 77/2013, consistenti:
a) nella concessione di una garanzia pubblica, in luogo delle garanzie reali poste a carico dei
soggetti richiedenti il finanziamento;
b) nell’erogazione di contributi per la copertura, anche parziale, della quota di interessi applicata sui
prestiti contratti con il sistema del credito, differenziando la quota percentuale di abbattimento del
tasso in relazione all’entità del finanziamento, al fine di incentivare quelli più di importo più
elevato. La spesa ha carattere di intervento una tantum per l’anno 2014.
Art. 28: In base a quanto previsto dall'articolo 3 del d.p.c.m. dell'11 marzo 2013 "Definizione dei
criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del
TPL, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario" viene individuata una quota premiale che
rappresenta il 10% delle risorse stanziate sul Fondo Nazionale trasporti, istituito con l'articolo 16 bis
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, da attribuire a
ciascuna Regione prendendo a riferimento le percentuali stabiliti nello stesso DPCM. La quota
viene assegnata interamente se la Regione raggiunge tutti gli obiettivi di cui all'articolo 1 dello
stesso d.p.c.m.
Se la Regione raggiunge parzialmente gli obiettivi beneficierà della quota premiale in base agli
obiettivi centrati in considerazione del peso percentuale attribuito agli stessi obiettivi. Gli obiettivi
sono:
• incremento passeggeri trasportati e load factor a decorrere dal 2016 30%;
• progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi 60%;
• definizione dei livelli occupazionali appropriati 10%;
Le verifiche degli obiettivi vengono stabiliti dal MIT che si avvale dell'osservatorio del TPL
nazionale. La quota assegnata dal d.p.c.m. alla Regione Toscana è pari al 8,81% del Fondo
nazionale per un importo pari ad euro 434.671.728,56 (2013). Pertanto la potenziale quota premiale
è pari a euro 43.467.172,85, che l'articolo in esame autorizza la Giunta regionale ad erogare a titolo
di anticipazione agli enti locali per il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale su
gomma.
Art. 29: I comuni di Empoli e Montelupo Fiorentino assieme ad aziende già insediate nell’area,
hanno avviato lo sviluppo di un polo tecnologico che serva anche da incubatore di nuove realtà
industriali per settori diversi da quelli tradizionalmente legati al mondo ICT. Lo sviluppo del polo
tecnologico è strettamente legato all’adeguamento, già condiviso con la sottoscrizione di un
protocollo d’intesa nel 2011, della viabilità comunale di accesso all’area anche da parte di mezzi
pesanti, attraverso la realizzazione di una strada di collegamento tra il polo tecnologico e lo
svincolo di Empoli Est della strada regionale Firenze-Pisa-Livorno; senza tale adeguamento non
sarebbe possibile lo sviluppo del polo stesso, e sarebbe messa in discussione la stessa permanenza
delle imprese già insediate nell’area. È pertanto necessario prevedere un contributo straordinario al
Comune di Empoli per la realizzazione degli interventi sulla viabilità comunale.
Art. 30: L’intervento normativo è volto a prevedere un contributo regionale al fine di superare la
situazione di criticità della viabilità di accesso al nuovo presidio ospedaliero di Lucca. In particolare
si prevede un intervento regionale per la realizzazione di un diverso sistema di intersezione tra i
viali di circonvallazione e gli assi viari a servizio della zona est della Città di Lucca da attuarsi
attraverso la stipula di specifico accordo con il Comune di Lucca.
Art. 31: Per la riqualificazione funzionale e territoriale della villa medicea di Cafaggiolo ed il
conseguente sviluppo dell’economia locale, anche in considerazione del recente inserimento delle
Ville e Giardini medicei in Toscana nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, sussiste un
interesse regionale alla trasformazione e riassetto dell’intera area destinata alla riqualificazione che
necessita di una variante al tracciato della SR 65 in località Cafaggiolo nel comune di Scarperia e
San Piero che sia correttamente integrata nel contesto della Villa Medicea secondo le esigenze di
sviluppo che saranno definite nelle successive fasi attuative.
Art. 32: La Regione Toscana, in considerazione della priorità di garantire il collegamento tra la
stazione di Campiglia Marittima ed il porto di Piombino, al fine di assicurare la continuità
territoriale delle isole dell’Arcipelago Toscano, preso atto che, a decorrere dal 1 gennaio 2014,
Trenitalia non eroga più il contributo per il servizio sostitutivo sulla tratta, intende intervenire
adesso con la disposizione normativa proposta per compensare il vettore Azienda TIEMME S.p.A.
in merito ai mancati introiti tariffari determinati dall’utilizzo di titoli di viaggio regionali ferroviari.
La norma prevede inoltre, al punto 2, che nel caso Trenitalia realizzi ricavi maggiori di quelli
considerati contrattualmente al fine di determinare il corrispettivo per il 2014 (corrispettivo = costo
produzione – ricavo obiettivo) sia recuperata a favore della Regione la quota di tali maggiori ricavi
imputabile al ricavo marginale (quello che si realizza sia per i titoli per la relazione Campiglia –
Piombino, sia come prezzo aggiuntivo del titolo relativo a ogni possibile relazione da/per Piombino
rispetto allo stesso titolo limitato a Campiglia) dovuto alla vendita di titoli utilizzati sui bus
TIEMME per la relazione Campiglia – Piombino. L’intervento trova copertura negli stanziamenti di
bilancio relativi al TPL della UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - spese correnti”.
Art. 33: L’intervento normativo consente alla Giunta regionale di integrare le assegnazioni di
risorse destinate a servizi di TPL propri o degli enti locali, e qualora emergano necessità di
collegamenti con nuovi poli scolastici ed ospedalieri di rilevanza provinciale e di soddisfare
eventuali ulteriori esigenze straordinarie tenendo fermo l’obiettivo del rispetto del rapporto ricavi
costi del TPL ai fini del conseguimento della premialità del 10% nell’ambito del Fondo Nazionale
Trasporti ai sensi dell’articolo 16 bis del d.l. 95/2012, come sostituito dall’articolo 1, comma 301,
della legge 228/2012, senza dover ricorrere alla procedura complessa prevista dall'articol 6 della l.r.
42/1998, che prevede il coinvolgimento di circa 150 enti e l’assegnazione di risorse intorno ai 200
milioni di euro l’anno. Con la modifica proposta si intende prevedere la possibilità di integrare le
assegnazioni disposte in esito alla conferenza di cui all’articolo 6, comma 5, nei casi di esigenze di
mobilità sorte successivamente allo svolgimento della conferenza medesima. La nuova previsione è
coerente con il disposto dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale.
Art. 34: è necessario garantire la funzionalità del comitato portuale presso ciascun porto,
prevedendo la possibilità che ciascun comitato possa essere presieduto anche dal sostituto
dell'Assessore regionale in materia di trasporti.
Artt. 35-36: Le commissioni consultive di cui all’articolo 12 della l.r. 23/2012 istitutiva
dell'Autorità portuale sono state previste con lo scopo di costituire un organismo in grado di
cogliere maggiormente le esigente e le aspettative del mondo del lavoro, attraverso un ruolo di
“cerniera” tra l’autorità portuale regionale, le associazioni sindacali e le organizzazioni
imprenditoriali. Ad esse è attribuito il compito di esprimere parere sul documento di indirizzi e
direttive per il rilascio delle concessioni, sul piano delle attività e sul piano regolatore portuale o
loro varianti. Risulta quindi importante mantenere una composizione equilibrata nella formazione
delle commissioni, garantendo un adeguato rilievo al ruolo che le marinerie di cooperative della
pesca rivestono nel quadro generale regionale. È necessario inoltre garantire comunque il regolare
funzionamento delle commissioni anche nel caso in cui non vengano designati tutti i rappresentanti
delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali.
Art. 37: Dall’esperienza fino ad oggi maturata è emersa la necessità di effettuare un adeguamento
dell’articolo 19 della l.r. 23/2012 relativo alla dotazione organica per introdurre la possibilità di
utilizzare personale appartenente al ruolo organico della Regine dando così soluzione alle specifiche
esigenze organizzative dell’Autorità portuale regionale.
Art. 38: A seguito della frana del gennaio 2014 nei pressi della stazione di Corbezzi in comune di
Pistoia, è stata interrotta la linea ferroviaria Porrettana. È quindi necessario concorrere alle spese per
il ripristino della funzionalità dell’infrastruttura ferroviaria, per garantire lo svolgimento del servizio
regionale di trasporto pubblico locale. Per la realizzazione della “Interconnessione rete ferroviaria
del territorio lucchese – Scalo merci Capannoni-Porcari”, è stato sottoscritto il 21/12/2007 un
accordo di programma tra la Provincia di Lucca (soggetto attuatore dell’accordo di programma), i
comuni di Capannoni e Porcari, Rete Ferroviaria Italiana – RFI e Consorzio di Bonifica AUSER
Bientina. È necessario supportare il completamento funzionale dello Scalo merci Capannoni-Porcari
in località Frizzone nel comune di Porcari, al fine di incentivare l’utilizzo del vettore ferroviario per
il trasferimento delle merci, con particolare riferimento al settore cartario. In tal modo si può
procedere alla delocalizzazione e potenziamento delle attività logistiche attualmente svolte
nell’ambito della stazione di Lucca, con le difficoltà derivanti dall’attuale localizzazione in ambito
urbano.
Art. 39: In attesa della conclusione dei lavori previsti nell’accordo di programma approvato con
d.p.g.r. 13 febbraio 2012, n. 58 per l’adeguamento idraulico del Canale Scolmatore d`Arno, e fermi
restando gli impegni ivi assunti, si rende necessario procedere alla realizzazione di alcuni interventi
urgenti finalizzati a ripristinare la funzionalità della foce dello scolmatore, quantificando le risorse
finanziarie necessarie e rinviando ad un successivo accordo di programma la definizione puntuale
delle opere e l’individuazione dei soggetti attuatori.
Art. 40: In relazione alla vigente misura (articolo 65 della l.r. 77/2013) che prevede il sostegno
economico agli Istituti superiori di studi musicali toscani, si ritiene oppportuno, considerato il
maggior fabbisogno rilevato per l'anno in corso, incrementare per l'annualità 2014 di euro
100.000,00, il sostegno di cui sopra, al fine di assicurare la continuazione dell'attività degli Istituti
stessi.
Art. 41: Nel caso di eventi calamitosi di rilevanza nazionale, gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici competenti (ad esempio province, consorzi di bonifica, etc.), oltre alle prime attività di
soccorso ed assistenza alla popolazione, effettuano numerosi interventi con le procedure della
somma urgenza. Tali interventi vengono in seguito rimborsati con le eventuali risorse stanziate dallo
Stato nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato, nell’ambito della
concessione dello stato di emergenza nazionale. Tuttavia tali risorse non vengono accreditate, in
genere, nell’immediatezza della concessione dello stato di emergenza ma dopo un certo periodo di
tempo, che può essere anche assai lungo. Al fine di evitare che il protrarsi delle procedure di
accreditamento delle risorse statali in contabilità speciale vada a scapito degli enti locali e degli altri
soggetti che nell’immediatezza dell’evento hanno effettuato spese occorre prevedere l’anticipazione
da parte della Regione delle risorse statali già assegnate al Commissario e non ancora accreditate
nella contabilità speciale, così da assicurare agli enti competenti la disponibilità di cassa necessaria
per eseguire in tempi rapidi gli interventi di somma urgenza e di urgenza.
Art. 42: La situazione patrimoniale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana necessita il
recupero dell’equilibrio in seguito al verificarsi di una rilevante esposizione debitoria conseguente
al disallineamento dei flussi di finanziamento, rispetto agli impegni ed oneri assunti dalla
Fondazione medesima per dar corso alle attività. Il contributo straordinario è subordinato all’esito
positivo della valutazione di un piano di rientro che consentia di dimostrare la sostenibilità
economica e finanziaria della gestione. Pertanto il contributo regionale si configura come
straordinario poiché si pone come provvedimento eccezionale.
Art. 43: nell’ambito del complesso lavoro istruttorio per la riqualificazione e valorizzazione delle
aree interessate alla dismissione conseguente alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di
Pistoia sono emerse esigenze del comune di Pistoia di disporre a titolo proprietario di due immobili
presenti nell’area storica del Ceppo di Pistoia ed attualmente parte del patrimonio della Azienda
USL 3 di Pistoia. L’autorizzazione alla cessione da parte della Azienda è subordinata ad
autorizzazione regionale volta a garantirne la finalizzazione ad interesse pubblico per un periodo
determinato per il padiglione “Cassa di risparmio” nonché la destinazione ad attività museale
pubblica ed a tempo indeterminato per l’edificio storico del Ceppo.
Art. 44: Nell’ambito dei progetti per l’infrastrutturazione del porto di Carrara, la Regione ha
erogato, a partire dal 1991 (con la legge 6 maggio 1991, n. 15 “Fondo per il finanziamento dei
progetti immediatamente eseguibili’”) dei finanziamenti appositi; da ultimo con la legge regionale
10 giugno 1994, n. 43 (Contributo straordinario alla Soc. AR.EA. di Marina di Carrara per
l'acquisto dell'area retroportuale da adibirsi a centro merci) ha disposto un contributo straordinario
di lire 3.500.000.000 per l'acquisto dell'area retroportuale. La medesima legge subordinava la
corresponsione di detto contributo straordinario “alla stipula di apposita convenzione fra Regione
Toscana, Comune di Carrara e Soc. AR.EA secondo i contenuti previsti nella deliberazione del
Consiglio regionale n. 386 del 5-10-1993”; in tale deliberazione n. 386 si stabiliva sostanzialmente
la sottoscrizione di una convenzione fra la società AR.EA spa e gli enti locali nella quale questi
ultimi si impegnavano a mantenere la proprietà di almeno il 51% del capitale sociale di AR.EA spa.
Nell’articolo 5 della convenzione stipulata ai sensi della delibera del Consiglio 386/1993 è previsto
l’obbligo di restituzione del contributo della l.r. 43/1994 compresa “opportuna rivalutazione”
qualora gli enti locali azionisti scendano al di sotto del 51% del capitale sociale; e tale previsione è
stata inserita anche nell’apposito articolo 4 ter dello statuto di AR.EA spa. La legge 43/1994 è stata
abrogata dalla l.r. 19/2000. Il contributo dato con la l.r. 43/1994 ha pienamente raggiunto gli scopi
in quanto ha permesso non solo l’acquisto dell’area retroportuale ma anche, insieme ai contributi
predisposti da altre precedenti leggi regionali, l’avvio e il consolidamento della attività di
intermodalità del porto di Carrara dando luogo e consolidando una realtà imprenditoriale essenziale
allo sviluppo delle funzioni portuali; il pieno raggiungimento degli effetti del contributo fa ritenere
superate le condizioni alle quali fu attribuito e quindi, a distanza di venti anni dall’erogazione,
appare ingiustificato il carattere di indeterminatezza temporale del vincolo di mantenimento
pubblico del 51% del capitale azionario di AR.EA spa. L’articolo proposto, per i motivi esposti nel
testo, dispone la rinuncia alla restituzione del contributo qualora gli enti locali azionisti di AR.EA
spa decidano di dismettere le loro quote in modo da scendere al di sotto del 51 per cento del
capitale.
Art. 45: All'indomani dell'esperimento delle procedure concertative previste dal piano di settore per
la promozione della pratica dell'attività sportiva e motorio – ricreativa per l'anno 2013 si sono
verificati una serie di eventi, segnalati dagli enti locali, che hanno interessato l'impiantistica sportiva
regionale e che hanno avuto per conseguenza il mancato utilizzo o l'utilizzo in deroga alla vigente
normativa degli impianti stessi.
In particolare si rende necessario intervenire urgentemente per il ripristino e il parziale rifacimento
di impianti sportivi danneggiati a seguito di eventi meteorologici straordinari, o a seguito di eventi
vandalici, di impianti divenuti inadeguati ad ospitare eventi e tornei non previsti e/o di categorie
diverse e superiori da quelle per i quali erano stati realizzati, di impianti che, pur essendo stati
inseriti nella concertazione 2013 non furono finanziati per esaurimento delle risorse disponibili e,
infine, di impianti sostanzialmente completati ma non agibili a causa della mancata realizzazione di
opere complementari a causa dell'esaurimento delle risorse impiegate.
Gli interventi di che trattasi rivestono tutti carattere di urgenza in considerazione sia degli eventi
che in essi si andranno a svolgere sia per il fatto che il mancato intervento tempestivo va a
peggiorare la situazione complessiva dell'impianto e diviene fonte di maggiori oneri futuri.
Infine va tenuto conto nella valutazione dell'opportunità ad intervenire, dell'impatto economico e
d'immagine che il mancato ripristino o il mancato adeguamento degli impianti sportivi ha sulle
comunità locali, sull'associazionismo sportivo e sul sistema regionale dello sport considerato nel
suo complesso.
Art. 46: La legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio
sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) promuove, nell’ambito delle
politiche di solidarietà sociale volte a attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle
famiglie in difficoltà, le attività finalizzate al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze
alimentari. Di tale legge è attualmente in corso un processo di revisione, al fine di migliorare il
raccordo delle attività di cui trattasi con la programmazione territoriale nonché di ampliare le
finalità perseguite dalla legge, estendendo gli interventi anche ai generi farmaceutici e ai pasti
recuperati dalla ristorazione collettiva. Nell’attesa che il processo di revisione normativa si
completi, appare opportuno garantire la continuità degli interventi finora erogati provvedendo a
finanziare per l'anno 2014 le attività del soggetto finora attuatore degli stessi, a suo tempo
individuato con le procedure previste dalla stessa legge e firmatario con la Regione Toscana della
Convenzione di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 della citata legge regionale 32/2009.
Art. 47: è necessario sostenere il Comune di Londa affinchè possa provvedere all'acquisto, per il
nuovo edificio scolastico, di attrezzature tecniche e arredi in grado di offire agli alunni una struttura
innovativa ed adeguata, che favorisca la loro inclusione scolastica e contribuisca a formarli in modo
partecipativo.
Art. 48: A seguito del procedimento arbitrale relativo all’attuazione della convenzione di
costruzione e gestione degli impianti di Pioppogatto e Falascaia, stipulata in data 31 luglio 1997 dal
commissario straordinario della Regione Toscana, la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 2
maggio 2013, sezione I civile, ha quantificato l’importo delle riserve contestate dalla società
concessionaria, riconoscendo a favore di quest’ultima la somma di euro 9.739.863,45, oltre interessi
legali, per un totale di oltre 14 milioni di euro. Tale somma dovrà essere ripartita pro quota tra le
amministrazioni comunali succedute alla gestione commissariale e facenti parte del Consorzio
Ambiente Versilia (CAV), costituito in data 25 gennaio 2008, per l’utilizzo coordinato ed integrato
dei due impianti. Poichè dall’attuazione della sopra citata convenzione sono sorte ulteriori
contestazioni, tutt’ora in corso, è interesse della Regione promuovere tra le parti la stipula di un
accordo transattivo volto alla definizione delle reciproche pretese risarcitorie, tra cui anche
l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Genova. A tal fine si prevede l’erogazione
della somma di 5 milioni di euro, a titolo di anticipazione di cassa, a favore del Consorzio Ambiente
Versilia, individuando condizioni e termini di restituzione del debito.
Articolo 49: Con il presente articolo viene previsto un contributo straordinario pari all’importo
massimo di euro 140.00,00 nei confronti del Comune di Santa Luce per il concorso alle spese da
quest’ultimo sostenute per gli interventi di riqualificazione dell’abitato e di adeguamento della
viabilità in ambito urbano nella frazione di Pomaia in occasione della visita del Dalai Lama nel
mese di giugno 2014. In particolare si tratta di interventi che interessano aree pubbliche limitrofe
alla viabilità provinciale e che consistono nella realizzazione di un percorso pedonale lungo la
viabilità, nonché nella realizzazione di un parcheggio in prossimità del cimitero. Sono previsti
altresì interventi di adeguamento della viabilità in ambito urbano con la realizzazione di una rotonda
per migliorare la circolazione veicolare e la nuova ubicazione della stazione ecologica per una
migliore funzionalità.
Art. 50: L’articolo in questione prevede di destinare un contributo straordinario dell’importo
complessivo di euro 1.000.000,00 per gli anni 2014 e 2015 al fine di rafforzare le condizioni di
sicurezza a seguito della situazione particolarmente critica riscontrata nel territorio del distretto
tessile di Prato e nei territori dell'Area Vasta centro con forte presenza manifatturiera, con crescenti
fenomeni di comportamenti illeciti ed irregolarità diffuse ed in coerenza con le finalità e gli
interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001 n. 38 ("Interventi regionali a favore delle
politiche locali per la sicurezza della comunità toscana).
Sotto il profilo della sicurezza la situazione riscontrata nel territorio del distretto tessile di Prato e
nei territori dell'Area Vasta centro è di particolare urgenza. La diffusione dei fenomeni di
comportamenti illeciti ed irregolarità diffuse è in tale aumento da rendere necessario un intervento
straordinario al fine di fronteggiare tale emergenza, che ingenera nella comunità una percezione
crescente di insicurezza nonché di sfiducia nelle istituzioni. I soggetti beneficiari del contributo
saranno i comuni del distretto tessile di Prato e dei territori dell'Area Vasta Centro,
subordinatamente alla presentazione di appositi progetti finalizzati al miglioramento delle
condizioni di sicurezza, ed in particolare al rafforzamento e all'incremento della vigilanza sul
territorio, anche attraverso un potenziamento degli organici di polizia municipale.
Art. 51: come di consueto si procede alla sostituzione dell'allegato alla legge finanziaria contenente
la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi determinatesi a seguito delle
variazioni intervenute successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.
Articolo 52: dispone l'entrata in vigore anticipata della legge per consentire l'immediata operatività
della variazione con l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, nonché per la immediata
vigenza delle norme legislative sostanziali.