Proposta di legge Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 79/2013 Relazione illustrativa Art. 1: si precisa che accedono all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4 della l.r. 79/2013 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”) non solo le imprese che abbiano ottenuto ex novo la certificazione EMAS, ma anche quelle che ne erano già in possesso e abbiano proceduto al rinnovo. Si tratta di un intervento a carattere interpretativo, in quanto l’intento della norma è sempre stato quello di considerare sia coloro che l’ottengono per la prima volta, sia coloro che provvedono a rinnovarla pur avendola ottenuta in anni precedenti, pertanto ai fini finanziari tale modifica non richiede ulteriore copertura. Artt. 2-4: Con la legge regionale 44/2013 si è proceduto ad una revisione complessiva delle disposizioni in materia di programmazione impostando una nuova disciplina con obiettivi di razionalizzazione e semplificazione al fine di sviluppare l'efficienza e l'efficacia della programmazione regionale. Nell'ambito di tale revisione è stato rafforzato il ruolo degli strumenti di monitoraggio e valutazione finalizzati a fornire al Consiglio regionale, ma anche alla stessa Giunta, gli strumenti di conoscenza indispensabili per un esercizio consapevole delle proprie competenze. Al fine di ottemperare a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 44/2013, si attribuisce ad IRPET, tramite la modifica dell'articolo 2 della propria legge istitutiva (legge regionale 59/1996), la funzione di elaborazione dei rapporti annuali di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione, in ragione delle competenze dell'istituto. Pertanto si autorizza l’ente a procedere all’assunzione di alcune unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Artt. 5-6: In relazione al modello di governance che si va consolidando per la gestione delle politiche regionali di sviluppo del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 della Regione Toscana, è stata formulata una proposta di fattibilità dei compiti e delle funzioni che si possono assegnare a Sviluppo Toscana in qualità di organismo intermedio incaricato di garantire la gestione dell’intero ciclo di programma: dalla raccolta delle domande di finanziamento ai pagamenti dei contributi. A tale riguardo si rende necessario esplicitare fra le funzioni di Sviluppo Toscana quelle in questione e consentire alla società il superamento degli attuali vincoli posti dalla l.r. 21 maggio 2008 n. 28 (limitazione all’incremento della propria pianta organica, attualmente fissata a 30 unità) Artt. 7-8: A seguito delle nuove perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 36 bis del d.l. 83/2012, la Regione subentra nella titolarità dei procedimenti amministrativi di competenza statale relativamente alle aree escluse, che assumono la denominazione di SIR (siti di interesse regionale). Per l’esercizio di tali nuove funzioni si prevede che la Regione si avvalga dell’assistenza e del supporto tecnico dell’Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. (A.R.R.R.), di cui alla l.r. 87/2009. Pertanto per lo svolgimento delle ulteriori attività tecniche a supporto della Regione, si autorizza l’Agenzia a procedere all’assunzione di una unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Artt. 9-10: L'Amministrazione regionale, con l'inizio della IX legislatura, ha definito le dotazioni organiche di personale da assegnare alla strutture di supporto agli organi di governo della Giunta, agli organismi politici del Consiglio ed ai gruppi consiliari. Tale personale è stato individuato tra i dipendenti del ruolo regionale in servizio a tempo indeterminato o tra personale esterno assunto con contratto a tempo determinato a far data dal 21 aprile 2010 fino al termine della legislatura. Successivamente alla sottoscrizione dei contratti in questione è stato adottato dal legislatore statale il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 2010, n. 122, che all'articolo 9, comma 28, prevede che a decorrere dal 2011 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa) e di rapporti formativi nel limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009. Tale disposizione costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica cui le amministrazioni regionali sono tenute ad adeguarsi. La predetta norma è stata oggetto di interpretazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, nell'ambito di apposita direttiva adottata nel febbraio 2011, e successivamente integrata e modificata, ha ritenuto che nell'ambito del tetto definito dalla stessa non dovesse essere ricompresa la spesa sostenuta per il personale assegnato alle strutture di supporto agli organi politici, interpretazione condivisa da parte del Dipartimento della Funzione pubblica. Il citato documento di interpretazione delle disposizioni del d.l. 78/2010 è stato successivamente partecipato a fini di condivisione anche al Ministero dell'Economia e delle finanze che, a tutt'oggi, non ha fatto pervenire alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nessuna osservazione in merito allo stesso. Nel corso del 2012, a seguito della cessazione dall'incarico di due assessori, l'Amministrazione ha provveduto ad assegnare nuovo personale, in sostituzione di quello venuto meno per conclusione dei relativi rapporti fiduciari, alle strutture di supporto ai nuovi soggetti politici subentrati. La Regione ha inoltrato i conti consuntivi del 2011 e del 2012, elaborati sulla base delle interpretazioni delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sia alla Corte dei conti che al Governo senza che pervenissero da entrambi osservazioni contrarie. Recentemente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 289 dell'11 dicembre 2013 è intervenuta a censurare una disposizione legislativa della Regione Abruzzo che prevedeva espressamente che la spesa per il personale a tempo determinato delle segreterie politiche non rientrasse nel limite di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010. Con l'emanazione della suddetta sentenza l'Amministrazione deve necessariamente constatare che la più volte citata direttiva della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome non risulta conforme ai contenuti della sentenza stessa con la conseguenza che la spesa sostenuta per le strutture di supporto agli organi politici, ad oggi, supera di fatto il tetto di spesa con riferimento al 50% di quella del 2009. A fronte di tale evidenza la Regione dovrebbe adottare apposite misure per rientrare nel limite di spesa, procedendo a tal fine alla risoluzione di un numero consistente di contratti a tempo determinato sottoscritti con personale esterno assegnato alle strutture in questione. Ciò comporterebbe sicuramente l'insorgere di notevole contenzioso potendo il personale interessato far valere davanti al giudice del lavoro il proprio diritto all'attuazione dei termini del contratto sottoscritto, con riferimento alla durata posta fino alla fine della legislatura, ovvero al risarcimento del danno subito. Poiché la probabilità che il giudice dia ragione a coloro che instaurano la lite è elevatissima ne deriverebbe per la Regione, nel caso fosse chiamata a risarcire al personale in questione i danni contestati, un esborso pari alla spesa per la corresponsione delle retribuzioni contrattualmente previste senza, al contempo, poter usufruire delle correlate prestazioni. Pertanto, con la proposta di legge in oggetto l'Amministrazione intende salvaguardare sia i contratti dei rapporti di lavoro flessibile sia i rapporti formativi rispettivamente in essere e già definiti alla data di entrata in vigore della medesima. La proposta di legge dispone, a partire dalla sua entrata in vigore e per tutto il 2014, il blocco della spesa per personale con rapporto flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, ad eccezione di quella finanziata totalmente con risorse di fondi europei o statali, come confermato dalla Corte dei Conti. Art. 11: A seguito dell'approvazione dell'articolo 1, comma 457, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) la proposta di legge conferma l'applicabilità del tetto massimo inderogabile individuato nell'“Accordo sui compensi professionali relativi all'Avvocatura regionale”, con riferimento al personale regionale appartenente all’area della dirigenza, sottoscritto in data 21 settembre 2009. Con tale accordo, a parziale modifica di quanto stabilito con precedente accordo dell’11 novembre 2002, le parti hanno stabilito, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2009 il compenso individuale derivante dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese compensate non può superare annualmente il 32 per cento della retribuzione percepita nell’anno dal dirigente regionale con trattamento economico più elevato del C.C.N.L. della dirigenza; tale limite trova applicazione anche per i dipendenti delle categorie del comparto in quanto l'“Accordo sui compensi professionali relativi all'Avvocatura regionale ex art. 27 del C.C.N.L. del comparto Regioni- autonomie locali del 14 settembre 2000”, sottoscritto in data 6 giugno 2005, dispone espressamente che “per la determinazione del compenso individuale complessivo di dette note spese si applicano gli stessi criteri e limiti previsti per gli Avvocati dirigenti dell'Avvocatura regionale”. Al fine di evitare dubbi interpretativi la norma in esame statuisce pertanto che i compensi professionali legali (spettanti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63, dell'articolo 37 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 per la dirigenza del comparto “RegioniAutonomie locali” e dell'articolo 27 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 per il personale del medesimo comparto) sono ridotti ai sensi dell'articolo 1, comma 457, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per il periodo temporale contemplato dal medesimo comma e che i compensi derivanti dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese compensate, già ridotti in base all'applicazione della normativa nazionale, non possono essere in ogni caso erogati ai singoli professionisti in misura eccedente il limite massimo inderogabile individuato nella percentuale del 32 per cento della retribuzione percepita nell’anno dal dirigente della Regione Toscana con trattamento economico più elevato del C.C.N.L. della dirigenza. Art. 12: A settembre 2010, al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, con lo scopo di diminuire l'impatto degli agenti inquinanti causato dagli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente della Regione, è entrata in vigore la convenzione sottoscritta fra Mobility Manager della Regione Toscana e Muoversi SrL (che gestisce la commercializzazione dei titoli di viaggio ATAF), a seguito della quale è praticato uno sconto del 10% del costo di acquisto dell'abbonamento annuale ATAF a favore dei dipendenti regionali, previa effettuazione da parte del dipendente interessato di delega al settore amministrazione del personale per trattenere l'equivalente del prezzo dell'abbonamento, in un'unica soluzione, dalla busta paga. Da settembre 2013 il Mobility Manager ha innestato sul descritto impianto della convenzione, pur in assenza di sue variazioni, la possibilità, a richiesta del dipendente, di rateizzare in dodicesimi il pagamento dell'abbonamento annuale, accollandosi però, contestualmente al pagamento della prima rata, il pagamento degli interessi legali annui (3,88 euro); tale anticipazione opera, conseguentemente, senza alcun aggravio per il bilancio regionale. Considerato il successo dell'iniziativa di rateizzazione (incremento del 30% del numero degli abbonamenti ATAF precedentemente sottoscritti dai dipendenti) e nell'ambito del maggiore perseguimento degli obiettivi di mobilità sostenibile, il Mobility Manager, anche su invito dei sindacati dei dipendenti, prevede di estendere la possibilità di acquisto agevolato e di rateizzazione del costo anche agli abbonamenti annuali ai servizi ferroviari, nonché alle linee extraurbane su gomma, con conseguente addebito sulla busta paga del dipendente, pertanto senza oneri sul bilancio regionale. Secondo la stima già delineata dal Mobility Manager l'impatto di movimentazione finanziaria derivante da tale iniziativa, si attesta intorno ai 400.000 euro annui, con riferimento ai soli servizi ferroviari. Art. 13: l'attuale articolo 20 della l.r. 1/2009 non disciplina alcuna aspetto relativo alla corresponsione degli incentivi economici al personale in relazione alla misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa; si rende, pertanto, necessario procedere ad un’integrazione alla medesima al fine di superare i relativi dubbi applicativi, puntualizzando che gli incentivi sono corrisposti ai lavoratori interessati a conclusione (e in correlazione agli esiti) del periodico processo di misurazione e valutazione della medesima, che può avvenire anche semestralmente se così stabilito dalla Giunta. Art. 14: Per ragioni di carattere interpretativo, ovvero per evitare che interpretazioni non corrette della relativa disposizione inducano a contenziosi con possibili contro interessati, la proposta di legge precisa che il ricorso dell'amministrazione regionale a graduatorie di concorso vigenti degli enti dipendenti possa avvenire solo ed esclusivamente per reclutare personale con quegli stessi profili professionali per cui la stessa non abbia proprie graduatorie aperte. Artt. 15-16: le disposizioni integrano la norma vigente prevedendo che il responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, così come già previsto per il restante personale assegnato alle stesse, può essere scelto tra personale a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando e specificando meglio che il rapporto di lavoro dello stesso si risolve per la cessazione a qualunque titolo dell'amministratore proponente. Art. 17: Trattasi del rifinanziamento del fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili previsto appunto dall’articolo 103 della l.r. 66/2011, la cui copertura finanziaria era pari ad euro 3.000.000,00 per il solo esercizio 2013. La norma proposta attualizza la copertura finanziaria della norma sostanziale (stesso articolo 103 della l.r. 66/2011 commi 1 e 2), spostando il suo finanziamento sull’annualità 2014. Art. 18: Al fine di dare attuazione agli interventi sulla viabilità locale integrata con la viabilità di interesse regionale previsti dal programma della viabilità di interesse regionale, all’articolo 45 della l.r.77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013) è stato previsto il concorso finanziario della Regione. Con il presente intervento normativo nell’ambito dell’importo complessivo già stanziato con la l.r. 77/2012 si consente una diversa ripartizione di detto contributo per le annualità 2014, 2015 e 2016. Art. 19: Trattasi del rifinanziamento del contributo previsto dall’articolo 65 bis della l.r. 77/2012 fra l’altro per la realizzazione di un ciclodromo nel territorio del Comune di Ponte Buggianese e la cui copertura finanziaria era pari a euro 1.500.000,00 per il solo anno 2013. La norma proposta attualizza la copertura finanziaria della norma sostanziale spostando il finanziamento degli interventi previsti per il 2013 sull’annualità 2014. Il comma 3 si rende necessario invece per evidenziare che la copertura finanziaria dell’altro intervento oggetto dello stesso articolo 65 bis della l.r. 77/2012 (ovvero l’adeguamento del Nelson Mandela Forum) rimane a carico dell’esercizio 2013 in quanto la relativa spesa risulta già impegnata nello scorso anno. Art. 20: Trattasi del rifinanziamento degli interventi per le zone umide, lo sviluppo della rete ecologica e la piantumazione della piana fiorentina previsti appunto dall’articolo 65 ter della l.r. 77/2012 e la cui copertura finanziaria era pari ad euro 1.000.000,00 per il solo esercizio 2013 per quanto riguarda i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 e pari ad euro 3.000.000,00 per quanto concerne i contributi di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. La norma proposta attualizza la copertura finanziaria della norma sostanziale spostando il suo finanziamento sull’annualità 2014. Art. 21: Trattasi del rifinanziamento dei contributi per la sistemazione dell’area archeologica di Gonfienti previsti appunto dall’articolo 65 sexies della l.r. 77/2012 e la cui copertura finanziaria era pari ad euro 500.000,00 per l’ esercizio 2013 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015. La norma proposta attualizza la copertura finanziaria della norma sostanziale spostando il finanziamento degli interventi previsti per il 2013 sull’annualità 2014. Art. 22: Le modifiche apportate dal presente articolo alla norma attualmente vigente si rendono necessarie conseguentemente all’acquisizione sull’annualità 2014 del bilancio regionale, nell’ambito della contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016, dell’ulteriore tranche per l’anno 2014 dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del d.l. 35/2013 per l’importo di euro 404.000.000,00. La relativa quota di ammortamento trentennale, decorrente dal 2015 fino al 2044, è determinata, sulla base del piano di ammortamento come segue: - anno 2015 - euro 8.630.241,62 quota capitale - euro 11.716.000,00 quota interessi - anno 2016 - euro 8.880.518,63 quota capitale - euro 11.465.722,99 quota interessi La copertura finanziaria degli importi sopra citati risulta garantita nell’ambito degli stanziamenti dell’ UPB 735 “Rimborso di prestiti” relativamente alla quota capitale e degli stanziamenti dell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” relativamente alla quota interessi del bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2015 e 2016, così come incrementati dalla contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016. L’importo annuale degli oneri di ammortamento a carico dell’annualità 2014 (comma 1 del presente articolo) rimane confermato nell’importo complessivamente stimato in euro 13.284.071,29 (comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi), in considerazione della decorrenza dal 2015 degli oneri di ammortamento relativi alla ulteriore tranche dell’anticipazione di liquidità ex art. 3 del d.l. 35/2013, che viene acquisita in bilancio nell’ambito della contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016. A decorrere dall’annualità 2015 gli oneri previsti in bilancio vengono invece complessivamente rideterminati, per comprendere anche quelli relativi alla nuova tranche di anticipazione di liquidità ex art. 3 d.l. 35/2013, nell’importo stimato di euro 42.282.947,37 per l’annualità 2015 e di euro 42.282.947,36 per l’annualità 2016. Nel dettaglio: - anno 2015 - Euro 18.644.388,36 quota capitale - Euro 29.638.559,01 quota interessi - anno 2016 - Euro 19.245.836,47 quota capitale - Euro 29.037.110,89 quota interessi La copertura finanziaria degli importi sopra citati risulta garantita nell’ambito degli stanziamenti dell’ UPB 735 “Rimborso di prestiti” relativamente alla quota capitale e degli stanziamenti dell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” relativamente alla quota interessi del bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2015 e 2016, così come incrementati dalla contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016. L’importo annuale degli oneri di ammortamento previsti per le annualità dal 2017 al 2043 risulta altresì rideterminato e stimato in complessivi euro 42.282.947,37, mentre per l’annualità 2044 l’onere annuo complessivo risulta rideterminato e stimato in euro 34.305.090,10. Per queste ultime annualità (ovvero dal 2017 al 2044), attualmente non comprese nell’ambito del triennio di riferimento del bilancio pluriennale vigente, la puntuale ripartizione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio nell’ambito delle citate UPB 735 “Rimborso prestiti” e UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti”. Art. 23: a seguito dell’esito positivo della preselezione delle città finaliste per la candidatura a Capitale europea della cultura 2019, avvenuta nel mese di novembre 2013, il Comune di Siena ha elaborato un progetto per la promozione della città e per il funzionamento dell’unità operativa che gestisce la candidatura stessa. Tale progetto prevede una quantificazione del contributo pari ad euro a 800.000,00 da destinare allo stesso Comune di Siena consentendo così di realizzare minori spese per complessivi euro 300.000.00 rispetto allo stanziamento previsto con la variazione alla legge finanziaria per l'anno 2013. Art. 24: Trattasi del rifinanziamento dell’intervento di sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali previsto appunto dall’articolo 65 duodecies della l.r. 77/2012 e la cui copertura finanziaria era pari ad euro 1.500.000,00 per il solo esercizio 2013. La norma proposta attualizza la copertura finanziaria della norma sostanziale spostando il suo finanziamento sull’annualità 2014. Art. 25: Con l’articolo in questione si dispone la prosecuzione dell’intervento previsto dagli articoli 31 bis della l.r. 77/2012 e 27 della l.r. 77/2013 al fine di poter soddisfare le domande ammesse ma non finanziate sul bando pubblicato per la concessione di “piccoli prestiti di emergenza a favore delle microimprese”. La Giunta ha ritenuto dunque opportuno il reperimento di ulteriori risorse in grado di soddisfare il più possibile il numero di domande ammissibili ed evitare di vanificare l’impegno e la mobilitazione che a livello territoriale ha visto le organizzazioni della rete PEM collaborare al corretto utilizzo dello strumento piccoli prestiti da parte delle imprese potenzialmente interessate. Il bando in questione si è chiuso infatti al 31/01/2014 con 1.400 domande presentate, dall’esito dell’istruttoria sono 1010 le domande ammissibili per un fabbisogno totale di euro 12.037.713,16. Per il rifinanziamento della misura finalizzato allo scorrimento della sopra citata graduatoria è prevista una dotazione aggiuntiva, rispetto alle risorse pari ad Euro 5.000.000,00 già destinate con gli articoli 31 bis della l.r. 77/2012 e 27 della l.r. 77/2013, fino ad un massimo di euro 5.516.641,00. Per il finanziamento di questo intervento si procede con le risorse di fondi afferenti ad interventi chiusi e liberi da vincoli di destinazione, disponibili presso Fidi Toscana S.p.A soggetto gestore capofila del RTI, la cui ricognizione è già stata effettuata e risulta agli atti del settore competente. Artt. 26-27: l'articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) ha istituito un fondo finalizzato ad agevolare l’accesso al credito per la realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico e sicurezza sismica, rinviando a successivi regolamenti la definizione dei criteri e modalità di funzionamento di tale fondo. Data l’attuale situazione di crisi economico-sociale e considerato altresì che le aziende comunque già usufruiscono di altre agevolazioni finanziarie, si ritiene opportuno intervenire sulla disciplina del fondo sopra citato al fine di privilegiare le famiglie, e più in generale le persone fisiche, riservando una quota percentuale delle risorse destinate alle misure finanziarie a favore degli interventi in materia di risparmio energetico e sicurezza sismica da realizzare sugli immobili di proprietà adibiti a residenza anagrafica;. L'agevolazione degli interventi sugli immobili di proprietà adibiti a residenza anagrafica risponde peraltro all’esigenza di privilegiare, nell’ambito degli interventi per la messa in sicurezza sismica, gli edifici adibiti ad abitazione principale in coerenza con la normativa nazionale in materia di detrazioni fiscali. Al fine di dare rapida attuazione a questa iniziativa, si prevede che le misure finanziarie siano concesse secondo l’ordine di priorità delle domande, senza necessità di ricorrere alla successiva formazione di una graduatoria, ed inoltre la disciplina contenuta nell’articolo 28 della l.r. 77/2013 viene integrata con l’individuazione puntuale degli interventi, delle condizioni e delle modalità di accesso al fondo, senza necessità quindi di rinviare a successivi regolamenti, alla cui entrata in vigore verrebbe subordinato l’avvio del procedimento. La nuova disciplina del fondo conferma comunque le forme di agevolazione finanziaria già previste dal previgente articolo 28 della l.r. 77/2013, consistenti: a) nella concessione di una garanzia pubblica, in luogo delle garanzie reali poste a carico dei soggetti richiedenti il finanziamento; b) nell’erogazione di contributi per la copertura, anche parziale, della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito, differenziando la quota percentuale di abbattimento del tasso in relazione all’entità del finanziamento, al fine di incentivare quelli più di importo più elevato. La spesa ha carattere di intervento una tantum per l’anno 2014. Art. 28: In base a quanto previsto dall'articolo 3 del d.p.c.m. dell'11 marzo 2013 "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del TPL, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario" viene individuata una quota premiale che rappresenta il 10% delle risorse stanziate sul Fondo Nazionale trasporti, istituito con l'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, da attribuire a ciascuna Regione prendendo a riferimento le percentuali stabiliti nello stesso DPCM. La quota viene assegnata interamente se la Regione raggiunge tutti gli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso d.p.c.m. Se la Regione raggiunge parzialmente gli obiettivi beneficierà della quota premiale in base agli obiettivi centrati in considerazione del peso percentuale attribuito agli stessi obiettivi. Gli obiettivi sono: • incremento passeggeri trasportati e load factor a decorrere dal 2016 30%; • progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi 60%; • definizione dei livelli occupazionali appropriati 10%; Le verifiche degli obiettivi vengono stabiliti dal MIT che si avvale dell'osservatorio del TPL nazionale. La quota assegnata dal d.p.c.m. alla Regione Toscana è pari al 8,81% del Fondo nazionale per un importo pari ad euro 434.671.728,56 (2013). Pertanto la potenziale quota premiale è pari a euro 43.467.172,85, che l'articolo in esame autorizza la Giunta regionale ad erogare a titolo di anticipazione agli enti locali per il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma. Art. 29: I comuni di Empoli e Montelupo Fiorentino assieme ad aziende già insediate nell’area, hanno avviato lo sviluppo di un polo tecnologico che serva anche da incubatore di nuove realtà industriali per settori diversi da quelli tradizionalmente legati al mondo ICT. Lo sviluppo del polo tecnologico è strettamente legato all’adeguamento, già condiviso con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa nel 2011, della viabilità comunale di accesso all’area anche da parte di mezzi pesanti, attraverso la realizzazione di una strada di collegamento tra il polo tecnologico e lo svincolo di Empoli Est della strada regionale Firenze-Pisa-Livorno; senza tale adeguamento non sarebbe possibile lo sviluppo del polo stesso, e sarebbe messa in discussione la stessa permanenza delle imprese già insediate nell’area. È pertanto necessario prevedere un contributo straordinario al Comune di Empoli per la realizzazione degli interventi sulla viabilità comunale. Art. 30: L’intervento normativo è volto a prevedere un contributo regionale al fine di superare la situazione di criticità della viabilità di accesso al nuovo presidio ospedaliero di Lucca. In particolare si prevede un intervento regionale per la realizzazione di un diverso sistema di intersezione tra i viali di circonvallazione e gli assi viari a servizio della zona est della Città di Lucca da attuarsi attraverso la stipula di specifico accordo con il Comune di Lucca. Art. 31: Per la riqualificazione funzionale e territoriale della villa medicea di Cafaggiolo ed il conseguente sviluppo dell’economia locale, anche in considerazione del recente inserimento delle Ville e Giardini medicei in Toscana nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, sussiste un interesse regionale alla trasformazione e riassetto dell’intera area destinata alla riqualificazione che necessita di una variante al tracciato della SR 65 in località Cafaggiolo nel comune di Scarperia e San Piero che sia correttamente integrata nel contesto della Villa Medicea secondo le esigenze di sviluppo che saranno definite nelle successive fasi attuative. Art. 32: La Regione Toscana, in considerazione della priorità di garantire il collegamento tra la stazione di Campiglia Marittima ed il porto di Piombino, al fine di assicurare la continuità territoriale delle isole dell’Arcipelago Toscano, preso atto che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, Trenitalia non eroga più il contributo per il servizio sostitutivo sulla tratta, intende intervenire adesso con la disposizione normativa proposta per compensare il vettore Azienda TIEMME S.p.A. in merito ai mancati introiti tariffari determinati dall’utilizzo di titoli di viaggio regionali ferroviari. La norma prevede inoltre, al punto 2, che nel caso Trenitalia realizzi ricavi maggiori di quelli considerati contrattualmente al fine di determinare il corrispettivo per il 2014 (corrispettivo = costo produzione – ricavo obiettivo) sia recuperata a favore della Regione la quota di tali maggiori ricavi imputabile al ricavo marginale (quello che si realizza sia per i titoli per la relazione Campiglia – Piombino, sia come prezzo aggiuntivo del titolo relativo a ogni possibile relazione da/per Piombino rispetto allo stesso titolo limitato a Campiglia) dovuto alla vendita di titoli utilizzati sui bus TIEMME per la relazione Campiglia – Piombino. L’intervento trova copertura negli stanziamenti di bilancio relativi al TPL della UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - spese correnti”. Art. 33: L’intervento normativo consente alla Giunta regionale di integrare le assegnazioni di risorse destinate a servizi di TPL propri o degli enti locali, e qualora emergano necessità di collegamenti con nuovi poli scolastici ed ospedalieri di rilevanza provinciale e di soddisfare eventuali ulteriori esigenze straordinarie tenendo fermo l’obiettivo del rispetto del rapporto ricavi costi del TPL ai fini del conseguimento della premialità del 10% nell’ambito del Fondo Nazionale Trasporti ai sensi dell’articolo 16 bis del d.l. 95/2012, come sostituito dall’articolo 1, comma 301, della legge 228/2012, senza dover ricorrere alla procedura complessa prevista dall'articol 6 della l.r. 42/1998, che prevede il coinvolgimento di circa 150 enti e l’assegnazione di risorse intorno ai 200 milioni di euro l’anno. Con la modifica proposta si intende prevedere la possibilità di integrare le assegnazioni disposte in esito alla conferenza di cui all’articolo 6, comma 5, nei casi di esigenze di mobilità sorte successivamente allo svolgimento della conferenza medesima. La nuova previsione è coerente con il disposto dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale. Art. 34: è necessario garantire la funzionalità del comitato portuale presso ciascun porto, prevedendo la possibilità che ciascun comitato possa essere presieduto anche dal sostituto dell'Assessore regionale in materia di trasporti. Artt. 35-36: Le commissioni consultive di cui all’articolo 12 della l.r. 23/2012 istitutiva dell'Autorità portuale sono state previste con lo scopo di costituire un organismo in grado di cogliere maggiormente le esigente e le aspettative del mondo del lavoro, attraverso un ruolo di “cerniera” tra l’autorità portuale regionale, le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali. Ad esse è attribuito il compito di esprimere parere sul documento di indirizzi e direttive per il rilascio delle concessioni, sul piano delle attività e sul piano regolatore portuale o loro varianti. Risulta quindi importante mantenere una composizione equilibrata nella formazione delle commissioni, garantendo un adeguato rilievo al ruolo che le marinerie di cooperative della pesca rivestono nel quadro generale regionale. È necessario inoltre garantire comunque il regolare funzionamento delle commissioni anche nel caso in cui non vengano designati tutti i rappresentanti delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali. Art. 37: Dall’esperienza fino ad oggi maturata è emersa la necessità di effettuare un adeguamento dell’articolo 19 della l.r. 23/2012 relativo alla dotazione organica per introdurre la possibilità di utilizzare personale appartenente al ruolo organico della Regine dando così soluzione alle specifiche esigenze organizzative dell’Autorità portuale regionale. Art. 38: A seguito della frana del gennaio 2014 nei pressi della stazione di Corbezzi in comune di Pistoia, è stata interrotta la linea ferroviaria Porrettana. È quindi necessario concorrere alle spese per il ripristino della funzionalità dell’infrastruttura ferroviaria, per garantire lo svolgimento del servizio regionale di trasporto pubblico locale. Per la realizzazione della “Interconnessione rete ferroviaria del territorio lucchese – Scalo merci Capannoni-Porcari”, è stato sottoscritto il 21/12/2007 un accordo di programma tra la Provincia di Lucca (soggetto attuatore dell’accordo di programma), i comuni di Capannoni e Porcari, Rete Ferroviaria Italiana – RFI e Consorzio di Bonifica AUSER Bientina. È necessario supportare il completamento funzionale dello Scalo merci Capannoni-Porcari in località Frizzone nel comune di Porcari, al fine di incentivare l’utilizzo del vettore ferroviario per il trasferimento delle merci, con particolare riferimento al settore cartario. In tal modo si può procedere alla delocalizzazione e potenziamento delle attività logistiche attualmente svolte nell’ambito della stazione di Lucca, con le difficoltà derivanti dall’attuale localizzazione in ambito urbano. Art. 39: In attesa della conclusione dei lavori previsti nell’accordo di programma approvato con d.p.g.r. 13 febbraio 2012, n. 58 per l’adeguamento idraulico del Canale Scolmatore d`Arno, e fermi restando gli impegni ivi assunti, si rende necessario procedere alla realizzazione di alcuni interventi urgenti finalizzati a ripristinare la funzionalità della foce dello scolmatore, quantificando le risorse finanziarie necessarie e rinviando ad un successivo accordo di programma la definizione puntuale delle opere e l’individuazione dei soggetti attuatori. Art. 40: In relazione alla vigente misura (articolo 65 della l.r. 77/2013) che prevede il sostegno economico agli Istituti superiori di studi musicali toscani, si ritiene oppportuno, considerato il maggior fabbisogno rilevato per l'anno in corso, incrementare per l'annualità 2014 di euro 100.000,00, il sostegno di cui sopra, al fine di assicurare la continuazione dell'attività degli Istituti stessi. Art. 41: Nel caso di eventi calamitosi di rilevanza nazionale, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici competenti (ad esempio province, consorzi di bonifica, etc.), oltre alle prime attività di soccorso ed assistenza alla popolazione, effettuano numerosi interventi con le procedure della somma urgenza. Tali interventi vengono in seguito rimborsati con le eventuali risorse stanziate dallo Stato nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato, nell’ambito della concessione dello stato di emergenza nazionale. Tuttavia tali risorse non vengono accreditate, in genere, nell’immediatezza della concessione dello stato di emergenza ma dopo un certo periodo di tempo, che può essere anche assai lungo. Al fine di evitare che il protrarsi delle procedure di accreditamento delle risorse statali in contabilità speciale vada a scapito degli enti locali e degli altri soggetti che nell’immediatezza dell’evento hanno effettuato spese occorre prevedere l’anticipazione da parte della Regione delle risorse statali già assegnate al Commissario e non ancora accreditate nella contabilità speciale, così da assicurare agli enti competenti la disponibilità di cassa necessaria per eseguire in tempi rapidi gli interventi di somma urgenza e di urgenza. Art. 42: La situazione patrimoniale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana necessita il recupero dell’equilibrio in seguito al verificarsi di una rilevante esposizione debitoria conseguente al disallineamento dei flussi di finanziamento, rispetto agli impegni ed oneri assunti dalla Fondazione medesima per dar corso alle attività. Il contributo straordinario è subordinato all’esito positivo della valutazione di un piano di rientro che consentia di dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria della gestione. Pertanto il contributo regionale si configura come straordinario poiché si pone come provvedimento eccezionale. Art. 43: nell’ambito del complesso lavoro istruttorio per la riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione conseguente alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia sono emerse esigenze del comune di Pistoia di disporre a titolo proprietario di due immobili presenti nell’area storica del Ceppo di Pistoia ed attualmente parte del patrimonio della Azienda USL 3 di Pistoia. L’autorizzazione alla cessione da parte della Azienda è subordinata ad autorizzazione regionale volta a garantirne la finalizzazione ad interesse pubblico per un periodo determinato per il padiglione “Cassa di risparmio” nonché la destinazione ad attività museale pubblica ed a tempo indeterminato per l’edificio storico del Ceppo. Art. 44: Nell’ambito dei progetti per l’infrastrutturazione del porto di Carrara, la Regione ha erogato, a partire dal 1991 (con la legge 6 maggio 1991, n. 15 “Fondo per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili’”) dei finanziamenti appositi; da ultimo con la legge regionale 10 giugno 1994, n. 43 (Contributo straordinario alla Soc. AR.EA. di Marina di Carrara per l'acquisto dell'area retroportuale da adibirsi a centro merci) ha disposto un contributo straordinario di lire 3.500.000.000 per l'acquisto dell'area retroportuale. La medesima legge subordinava la corresponsione di detto contributo straordinario “alla stipula di apposita convenzione fra Regione Toscana, Comune di Carrara e Soc. AR.EA secondo i contenuti previsti nella deliberazione del Consiglio regionale n. 386 del 5-10-1993”; in tale deliberazione n. 386 si stabiliva sostanzialmente la sottoscrizione di una convenzione fra la società AR.EA spa e gli enti locali nella quale questi ultimi si impegnavano a mantenere la proprietà di almeno il 51% del capitale sociale di AR.EA spa. Nell’articolo 5 della convenzione stipulata ai sensi della delibera del Consiglio 386/1993 è previsto l’obbligo di restituzione del contributo della l.r. 43/1994 compresa “opportuna rivalutazione” qualora gli enti locali azionisti scendano al di sotto del 51% del capitale sociale; e tale previsione è stata inserita anche nell’apposito articolo 4 ter dello statuto di AR.EA spa. La legge 43/1994 è stata abrogata dalla l.r. 19/2000. Il contributo dato con la l.r. 43/1994 ha pienamente raggiunto gli scopi in quanto ha permesso non solo l’acquisto dell’area retroportuale ma anche, insieme ai contributi predisposti da altre precedenti leggi regionali, l’avvio e il consolidamento della attività di intermodalità del porto di Carrara dando luogo e consolidando una realtà imprenditoriale essenziale allo sviluppo delle funzioni portuali; il pieno raggiungimento degli effetti del contributo fa ritenere superate le condizioni alle quali fu attribuito e quindi, a distanza di venti anni dall’erogazione, appare ingiustificato il carattere di indeterminatezza temporale del vincolo di mantenimento pubblico del 51% del capitale azionario di AR.EA spa. L’articolo proposto, per i motivi esposti nel testo, dispone la rinuncia alla restituzione del contributo qualora gli enti locali azionisti di AR.EA spa decidano di dismettere le loro quote in modo da scendere al di sotto del 51 per cento del capitale. Art. 45: All'indomani dell'esperimento delle procedure concertative previste dal piano di settore per la promozione della pratica dell'attività sportiva e motorio – ricreativa per l'anno 2013 si sono verificati una serie di eventi, segnalati dagli enti locali, che hanno interessato l'impiantistica sportiva regionale e che hanno avuto per conseguenza il mancato utilizzo o l'utilizzo in deroga alla vigente normativa degli impianti stessi. In particolare si rende necessario intervenire urgentemente per il ripristino e il parziale rifacimento di impianti sportivi danneggiati a seguito di eventi meteorologici straordinari, o a seguito di eventi vandalici, di impianti divenuti inadeguati ad ospitare eventi e tornei non previsti e/o di categorie diverse e superiori da quelle per i quali erano stati realizzati, di impianti che, pur essendo stati inseriti nella concertazione 2013 non furono finanziati per esaurimento delle risorse disponibili e, infine, di impianti sostanzialmente completati ma non agibili a causa della mancata realizzazione di opere complementari a causa dell'esaurimento delle risorse impiegate. Gli interventi di che trattasi rivestono tutti carattere di urgenza in considerazione sia degli eventi che in essi si andranno a svolgere sia per il fatto che il mancato intervento tempestivo va a peggiorare la situazione complessiva dell'impianto e diviene fonte di maggiori oneri futuri. Infine va tenuto conto nella valutazione dell'opportunità ad intervenire, dell'impatto economico e d'immagine che il mancato ripristino o il mancato adeguamento degli impianti sportivi ha sulle comunità locali, sull'associazionismo sportivo e sul sistema regionale dello sport considerato nel suo complesso. Art. 46: La legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) promuove, nell’ambito delle politiche di solidarietà sociale volte a attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie in difficoltà, le attività finalizzate al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari. Di tale legge è attualmente in corso un processo di revisione, al fine di migliorare il raccordo delle attività di cui trattasi con la programmazione territoriale nonché di ampliare le finalità perseguite dalla legge, estendendo gli interventi anche ai generi farmaceutici e ai pasti recuperati dalla ristorazione collettiva. Nell’attesa che il processo di revisione normativa si completi, appare opportuno garantire la continuità degli interventi finora erogati provvedendo a finanziare per l'anno 2014 le attività del soggetto finora attuatore degli stessi, a suo tempo individuato con le procedure previste dalla stessa legge e firmatario con la Regione Toscana della Convenzione di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 della citata legge regionale 32/2009. Art. 47: è necessario sostenere il Comune di Londa affinchè possa provvedere all'acquisto, per il nuovo edificio scolastico, di attrezzature tecniche e arredi in grado di offire agli alunni una struttura innovativa ed adeguata, che favorisca la loro inclusione scolastica e contribuisca a formarli in modo partecipativo. Art. 48: A seguito del procedimento arbitrale relativo all’attuazione della convenzione di costruzione e gestione degli impianti di Pioppogatto e Falascaia, stipulata in data 31 luglio 1997 dal commissario straordinario della Regione Toscana, la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 2 maggio 2013, sezione I civile, ha quantificato l’importo delle riserve contestate dalla società concessionaria, riconoscendo a favore di quest’ultima la somma di euro 9.739.863,45, oltre interessi legali, per un totale di oltre 14 milioni di euro. Tale somma dovrà essere ripartita pro quota tra le amministrazioni comunali succedute alla gestione commissariale e facenti parte del Consorzio Ambiente Versilia (CAV), costituito in data 25 gennaio 2008, per l’utilizzo coordinato ed integrato dei due impianti. Poichè dall’attuazione della sopra citata convenzione sono sorte ulteriori contestazioni, tutt’ora in corso, è interesse della Regione promuovere tra le parti la stipula di un accordo transattivo volto alla definizione delle reciproche pretese risarcitorie, tra cui anche l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Genova. A tal fine si prevede l’erogazione della somma di 5 milioni di euro, a titolo di anticipazione di cassa, a favore del Consorzio Ambiente Versilia, individuando condizioni e termini di restituzione del debito. Articolo 49: Con il presente articolo viene previsto un contributo straordinario pari all’importo massimo di euro 140.00,00 nei confronti del Comune di Santa Luce per il concorso alle spese da quest’ultimo sostenute per gli interventi di riqualificazione dell’abitato e di adeguamento della viabilità in ambito urbano nella frazione di Pomaia in occasione della visita del Dalai Lama nel mese di giugno 2014. In particolare si tratta di interventi che interessano aree pubbliche limitrofe alla viabilità provinciale e che consistono nella realizzazione di un percorso pedonale lungo la viabilità, nonché nella realizzazione di un parcheggio in prossimità del cimitero. Sono previsti altresì interventi di adeguamento della viabilità in ambito urbano con la realizzazione di una rotonda per migliorare la circolazione veicolare e la nuova ubicazione della stazione ecologica per una migliore funzionalità. Art. 50: L’articolo in questione prevede di destinare un contributo straordinario dell’importo complessivo di euro 1.000.000,00 per gli anni 2014 e 2015 al fine di rafforzare le condizioni di sicurezza a seguito della situazione particolarmente critica riscontrata nel territorio del distretto tessile di Prato e nei territori dell'Area Vasta centro con forte presenza manifatturiera, con crescenti fenomeni di comportamenti illeciti ed irregolarità diffuse ed in coerenza con le finalità e gli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001 n. 38 ("Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana). Sotto il profilo della sicurezza la situazione riscontrata nel territorio del distretto tessile di Prato e nei territori dell'Area Vasta centro è di particolare urgenza. La diffusione dei fenomeni di comportamenti illeciti ed irregolarità diffuse è in tale aumento da rendere necessario un intervento straordinario al fine di fronteggiare tale emergenza, che ingenera nella comunità una percezione crescente di insicurezza nonché di sfiducia nelle istituzioni. I soggetti beneficiari del contributo saranno i comuni del distretto tessile di Prato e dei territori dell'Area Vasta Centro, subordinatamente alla presentazione di appositi progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, ed in particolare al rafforzamento e all'incremento della vigilanza sul territorio, anche attraverso un potenziamento degli organici di polizia municipale. Art. 51: come di consueto si procede alla sostituzione dell'allegato alla legge finanziaria contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi determinatesi a seguito delle variazioni intervenute successivamente all'approvazione del bilancio di previsione. Articolo 52: dispone l'entrata in vigore anticipata della legge per consentire l'immediata operatività della variazione con l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, nonché per la immediata vigenza delle norme legislative sostanziali.
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