COM(2014)602/F1

COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 22.9.2014
COM(2014) 602 final
RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 2013 DELLA
CORTE DEI CONTI EUROPEA
CAPITOLO 2 "ENTRATE"
IT
IT
RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 2013 DELLA CORTE
DEI CONTI EUROPEA
CAPITOLO 2 "ENTRATE"
2.9. Il processo di scioglimento delle riserve trasversali è ancora in corso e nel 2014 ha subito
un'accelerazione grazie alla revoca, già solo nel primo trimestre, di altre 25 riserve.
2.10. Nell'ambito di un progetto di assistenza recentemente avviato è previsto un
piano d'azione a breve termine per migliorare i conti nazionali annuali in Grecia.
2.11. Attualmente permane una sola riserva generale.
2.12. L'esaustività ha costituito un punto estremamente importante nel processo di verifica
PNL/RNL fin dal primo momento e continuerà ad esserlo.
Gli Stati membri non sono tenuti ad effettuare stime separate dei singoli elementi
dell'economia non rilevata fintanto che è garantita l'esaustività complessiva dei dati totali
RNL utilizzati ai fini delle risorse proprie.
2.14. La Commissione darà seguito alle osservazioni della Corte. Laddove sono state
riscontrate debolezze, la Commissione chiederà agli Stati membri di adottare
misure correttive.
a)
i) Se lo scambio delle informazioni sui rischi è un requisito giuridico, i criteri di rischio
definiti nell'ultima versione della guida all'audit doganale (marzo 2014) non sono
giuridicamente vincolanti. La Commissione fornisce agli Stati membri informazioni sui rischi
sotto forma di comunicazioni di assistenza reciproca e di un formulario di informazione sul
rischio (RIF) in modo che essi possano utilizzarle quando formulano le loro analisi dei rischi.
Nelle ispezioni del 2014 la Commissione sta esaminando l'uso di tali informazioni da parte
degli Stati membri.
ii) La nuova guida all'audit doganale (finanziata dal programma doganale) prevede un
approccio armonizzato comune per effettuare audit successivi allo svincolo.
iii) La Commissione gestisce una banca dati sulle importazioni negli Stati membri
(Surveillance II) in cui non sono indicati i nomi degli importatori. Surveillance III fornirà
maggiori informazioni consentendo l'individuazione degli importatori, ma non sarà
completamente operativa fino al 2018.
b)
i) La Commissione verifica vari aspetti dei controlli doganali, compresi i controlli successivi
allo svincolo, nelle sue ispezioni annuali negli Stati membri.
La Commissione ha distribuito la guida all'audit doganale a tutte le autorità doganali degli
Stati membri al fine di pervenire a un approccio pienamente armonizzato all'audit ai fini dei
controlli doganali e di promuovere le verifiche di audit nell'UE. La Commissione si
rammarica del fatto che la guida non sia stata utilizzata negli Stati membri visitati dalla Corte
e inviterà gli Stati membri a fare un uso efficace della nuova guida all'audit doganale.
ii) Benché il fatto che gli Stati membri comunichino tra di loro, soprattutto nei casi in cui una
grande quantità di prodotti vengano importati da un'impresa in uno Stato membro diverso dal
luogo in cui è situata la sua sede, costituirebbe una buona prassi in materia di audit, nel diritto
doganale dell'UE non vi è alcun obbligo giuridico in tal senso nei confronti dello
Stato membro di importazione. Tuttavia, in conformità del regolamento (CE) n. 515/97 del
Consiglio, ogni Stato membro può ricorrere allo strumento di mutua assistenza per chiedere
l'assistenza dell'autorità doganale di un altro Stato membro. Nella nuova guida all'audit si fa
riferimento a questa possibilità.
Riquadro 2.1 - I risultati in termini di recupero sono modesti quando l'importatore
risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui le merci sono sdoganate per
l'immissione in libera pratica.
Terzo capoverso:
La Commissione esaminerà la questione con le autorità doganali dei Paesi Bassi. La
Commissione segue sistematicamente l'intervento degli Stati membri per quanto riguarda il
recupero degli importi superiori a 50 000 euro che sono stati cancellati dalla contabilità B e
segnalati, come previsto dalla normativa pertinente. Quando il mancato recupero è imputabile
allo Stato membro, la Commissione chiede di mettere a disposizione l'importo.
iii) La Commissione darà seguito alle osservazioni della Corte. Laddove sono state riscontrate
debolezze, la Commissione chiederà agli Stati membri di adottare misure correttive.
Riquadro 2.2 – Scambio di informazioni in merito a discrepanze rilevate presso un
importatore in uno Stato membro che interessavano anche altri Stati membri
La Commissione esamina con gli Stati membri tutte le questioni sollevate nei suoi rapporti di
ispezione e nelle osservazioni formulate dalla Corte, e, qualora riscontri carenze, invita gli
Stati membri ad adottare misure correttive appropriate.
2.17. La Commissione esaminerà la questione con le autorità olandesi, nel corso del suo
regolare monitoraggio dei punti sollevati dalla Corte.
2.18. Le ispezioni effettuate dalla Commissione comprendono un esame della contabilità B
per l'ufficio o gli uffici degli Stati membri visitati e le osservazioni formulate sono in generale
di tipo una tantum, dal momento che rilevano singoli problemi nell'ambito della procedura di
riscossione delle risorse proprie tradizionali. Raramente si tratta di ispezioni di natura
sistematica cioè relative alla gestione di tale contabilità. In una contabilità di questo tipo (in
cui i problemi riscontrati e i casi contestati, possono dar luogo a diverse interpretazioni
giuridiche) vi saranno inevitabilmente rilevamenti una tantum. La situazione della Grecia è
eccezionale ed è oggetto di speciali misure di follow-up.
2.19. I servizi della Commissione collaborano costantemente con gli Stati membri per
risolvere i punti in sospeso (osservazioni aperte). Mentre alcuni punti sollevati durante le
ispezioni della Commissione e gli audit della Corte sono relativamente semplici e possono
essere trattati e risolti rapidamente, altri punti sollevati con gli Stati membri sono più
complessi e possono richiedere modifiche legislative e organizzative oppure l'adozione di
procedimenti giuridici. In questi casi i problemi non possono essere risolti in tempi brevi dai
servizi della Commissione. Dei 341 punti indicati dalla Corte come irrisolti, 313 restano
ancora in sospeso alla fine del mese di maggio 2014. Di questi, 27 lo sono da
oltre cinque anni.
2.21. La Commissione ritiene che tale dato non sia un indicatore idoneo per valutare i risultati
del programma di controllo delle risorse proprie IVA e che non possa essere utilizzato come
indicatore di una qualsivoglia tendenza.
2.22. La Commissione ha continuato a collaborare con gli Stati membri nel corso del 2013 per
risolvere i problemi all'origine delle riserve formulate. La Commissione ritiene che nel corso
del 2013 siano stati compiuti progressi significativi.
2.23. Le ammende pendenti hanno per la maggior parte carattere provvisorio, in quanto sono
oggetto di ricorso e potrebbero pertanto essere cancellate o ridotte. L'obiettivo della
Commissione non è di procedere a ogni costo all'esecuzione forzata del debito, poiché ciò
potrebbe avere conseguenze irreparabili per le imprese sanzionate. Pertanto la Commissione
cerca di ottenere una copertura tramite un piano di pagamento negoziato coperto da una
garanzia finanziaria, o, in casi eccezionali e conformemente alle nuove modalità di
applicazione, senza garanzia finanziaria.
2.24. Le ammende in questione riguardano casi in cui era pendente l'incapacità di pagare
l'importo richiesto, e/o casi in cui l'esecuzione avrebbe causato l'immediata insolvenza
dell'impresa sanzionata, e di conseguenza la Commissione avrebbe perduto l'ammenda, non
costituendo un creditore privilegiato in base alle norme attuali. Come indicato al punto 2.23,
la valutazione dell'opportunità di accordare una dilazione di pagamento richiede un'analisi
approfondita.
Raccomandazioni
2.28. Anno 2011 e 2010
Prima raccomandazione:
Nel corso delle sue ispezioni annuali negli Stati membri in cui l'attenzione si è specificamente
concentrata sui controlli effettuati e l'uso di analisi dei rischi, la Commissione ha incoraggiato
gli Stati membri a rafforzare i controlli doganali e la supervisione (compresi i casi in cui è
stata concesso il ricorso alla "super-semplificazione" nella procedura di domiciliazione) in
modo da salvaguardare la riscossione delle risorse proprie tradizionali.
Seconda raccomandazione:
La Commissione ha continuato a prodigarsi per far sì che la contabilità B sia correttamente
utilizzata e che le dichiarazioni contabili degli Stati membri siano complete in maniera
dimostrabile e corrette.
Il fatto che persistano problemi con la contabilità B è legato alla natura di tale contabilità in
cui i problemi riscontrati e i casi contestati possono dar luogo a diverse interpretazioni
giuridiche.
Anno 2010
Terza raccomandazione:
A giudizio della Commissione, l'impostazione da essa seguita (controllo dei questionari RNL,
verifica degli inventari RNL in base al GIAQ integrata da una verifica diretta) è adeguata ai
fini della valutazione definitiva dell'RNL degli Stati membri. In tale contesto, i sistemi di
supervisione e di controllo (SSC) hanno carattere organizzativo e non forniscono indicazioni
specifiche sull'affidabilità dei conti, che dipende soprattutto dalle fonti statistiche e dai metodi
utilizzati, anche se gli SSC possono contribuire a ridurre i rischi di errori nei conti nazionali.
La Commissione proseguirà, tenendo conto delle osservazioni della Corte, il lavoro per
l'elaborazione degli orientamenti SSC per la compilazione dei conti nazionali da parte degli
Stati membri.
Raccomandazione 1:
La Commissione accetta questa raccomandazione. L'esaustività ha costituito un punto
estremamente importante nel processo di verifica PNL/RNL fin dal primo momento e
continuerà ad esserlo.
Nel prossimo ciclo di verifica la Commissione (Eurostat) progetta di rivedere e aggiornare
l'analisi trasversale che era stata effettuata nel quadro della decisione della Commissione
sull'esaustività.
Raccomandazione 2:
La Commissione accetta la raccomandazione e sottolinea che la sua attuazione è in corso. La
Commissione (Eurostat) sta concentrando i propri sforzi sui settori dei conti nazionali che
presentano i rischi più gravi per le risorse proprie basate sull'RNL, ossia le riserve il cui stato
di avanzamento Eurostat controlla da vicino. Nell'ambito di un progetto di assistenza
recentemente avviato è previsto un piano d'azione a breve termine per migliorare i conti
nazionali annuali in Grecia.
Raccomandazione 3:
La Commissione accetta questa raccomandazione. La nuova versione della guida all'audit
doganale (2014), stabilisce indicatori di rischio per l'audit successivo allo sdoganamento. È
prevista la modifica dell'attuale banca dati delle importazioni che non sarà però
completamente operativa fino al 2018.
Raccomandazione 4:
La Commissione accetta questa raccomandazione. Nell'ambito dell'attuale quadro giuridico lo
svolgimento dei controlli è di competenza degli Stati membri. Inoltre, nel corso delle sue
ispezioni relative ai controlli doganali effettuati, la Commissione incoraggerà gli Stati membri
a utilizzare gli orientamenti esistenti e, qualora vengano riscontrate carenze nello svolgimento
di controlli successivi allo sdoganamento, inviterà gli Stati membri ad adottare misure
correttive. La Commissione ricorda che la versione rivista della guida all'audit doganale è
stata approvata nel marzo 2014.
Raccomandazione 5:
La Commissione accetta questa raccomandazione. La Commissione continuerà a incoraggiare
gli Stati membri a utilizzare correttamente la contabilità A e B e ad assicurarne, in maniera
dimostrabile, la completezza e la correttezza.
Risposte della Commissione all'allegato 2.3:
Anno 2011 e 2010
Prima raccomandazione:
Nel corso delle sue ispezioni annuali negli Stati membri in cui l'attenzione si è specificamente
concentrata sui controlli effettuati e l'uso di analisi dei rischi, la Commissione ha incoraggiato
gli Stati membri a rafforzare i controlli doganali e la supervisione (compresi i casi in cui è
stata concesso il ricorso alla "super-semplificazione" nella procedura di domiciliazione) in
modo da salvaguardare la riscossione delle risorse proprie tradizionali.
Seconda raccomandazione:
La Commissione ha continuato a prodigarsi per far sì che la contabilità B sia correttamente
utilizzata e che le dichiarazioni contabili degli Stati membri siano complete in maniera
dimostrabile e corrette.
Il fatto che persistano problemi con la contabilità B è legato alla natura di tale contabilità in
cui i problemi riscontrati e i casi contestati possono dar luogo a diverse interpretazioni
giuridiche.
Anno 2010
Terza raccomandazione:
A giudizio della Commissione, l'impostazione da essa seguita (controllo dei questionari RNL,
verifica degli inventari RNL in base al GIAQ integrata da una verifica diretta) è adeguata ai
fini della valutazione definitiva dell'RNL degli Stati membri. In tale contesto, i sistemi di
supervisione e di controllo (SSC) hanno carattere organizzativo e non forniscono indicazioni
specifiche sull'affidabilità dei conti, che dipende soprattutto dalle fonti statistiche e dai metodi
utilizzati, anche se gli SSC possono contribuire a ridurre i rischi di errori nei conti nazionali.
La Commissione proseguirà, tenendo conto delle osservazioni della Corte, il lavoro per
l'elaborazione degli orientamenti SSC per la compilazione dei conti nazionali da parte degli
Stati membri.