Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Via Cavour 2, 50129 FIRENZE Grosseto, 26 settembre 2014 Protocollo n. 1713 Sez. F/3 Oggetto: OSSERVAZIONI al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n°1 (Norme per il governo del territorio) con Delibera del Consiglio Regionale n°58 del 02.07.2014. Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Grosseto, con il contributo dei propri iscritti, propone le seguenti osservazioni ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n° 1. 1) Si osserva che la Regione Toscana ha completamente eluso il disposto del 1° comma dell’articolo 17 della L.R. n°01/2005 del quale si riporta un estratto: “Fermo restando quanto previsto all’articolo 17 bis, il soggetto istituzionalmente competente provvede all'adozione dello strumento della pianificazione territoriale e comunica tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare osservazioni al piano adottato”. Violando tale disposizione le Provincie ed i Comuni non hanno ricevuto alcun elaborato nelle forme previste dalla legge regionale, obbligando gli enti a reperire tutta la documentazione attraverso il sito internet www.regione.toscana.it al pari di un qualunque altro soggetto non istituzionale. 2) Si rileva che la natura dell’integrazione al P.I.T. ha di fatto comportato un cambiamento nella Strategia di governo del territorio della Toscana, ridefinendo in gran parte lo Statuto e la Disciplina che dovranno essere necessariamente recepiti e considerati nella formazione dei nuovi atti di governo del territorio di ciascun comune o che comporteranno la necessità di variare quelli vigenti. Via Antonio Gramsci, 2/d 58100 GROSSETO Tel 0564 23187 Fax 0564 515069 C.F. 80004980530 [email protected] www.cogeogr.com [email protected] A dimostrazione di quanto sostenuto dall’osservante si riporta fedelmente una parte del contenuto della Relazione Generale di Piano che recita quanto segue: “Complessivamente la nuova integrazione paesaggistica del PIT ne riconfigura buona parte dei contenuti statutari, e in misura minore alcuni contenuti della parte strategica. L’insieme degli elaborati del PIT, risultanti in parte dalla nuova integrazione paesaggistica e in parte da quanto approvato nel 2007, evidenzia ora, a valle dell’integrazione compiuta, alcune parti più datate per le quali sarebbe utile e opportuno un aggiornamento, che richiederà tuttavia l’avvio uno specifico procedimento.” Alla luce di quanto sopra esposto si fa presente che per l’adozione dell’integrazione al P.I.T. oggetto delle presenti osservazioni sarebbe stato necessario seguire l’iter procedimentale completo previsto dall’articolo 17 della L.R. n°01/2005 con il relativo avvio del procedimento dal quale evincere che si sarebbe modificato complessivamente il P.I.T. stesso e non una semplice implementazione ai soli fin paesaggistici. Gli Enti locali avrebbero potuto interloquire diversamente e nei modi di legge facendo presenti le relative problematiche. Ciò detto si ritiene opportuno modificare l’ambito di applicazione della modifica del P.I.T. e quindi integrare l’articolo 1, comma 4, della Disciplina del Piano che recita “4. Il P.I.T., in quanto strumento territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, disciplina sotto questo profilo l'intero territorio regionale e contempla tutti i paesaggi della Toscana.”, inserendo dopo la parola “Toscana” la seguente specificazione: ”soggetti a vincolo ex articoli 136 e 142 del D.Lgs. n°42/2004”. Altresì, alla luce di quanto sopra, si chiede inoltre di integrare la disciplina del P.I.T. con una specifica salvaguardia per gli atti di governo del territorio (R.U.) approvati e previgenti alla data di adozione delle modifiche al P.I.T. adottato con la ovvia esclusione delle aree vincolate e della disciplina di dette aree, prescrivendone l’adeguamento in occasione del successivo rinnovo conseguente alla scadenza quinquennale. Ciò vale soprattutto per gli Atti di Governo approvati negli anni 2012 e 2013 in conformità al P.I.T. che sono costati agli enti locali ingenti somme di denaro; in alternativa sarebbe opportuno la Regione si facesse carico delle spese tecniche necessarie per l’ulteriore aggiornamento di strumenti ed atti di ultima generazione e di per se già validati dalla stessa Regione ai sensi del nuovo P.I.T.. 3) L’articolo 25 della Disciplina generale del Piano, avente ad oggetto “Verifica dei Piani Attuativi”, afferma che “fino all’avvenuta conformazione o dell’avvenuto adeguamento del Regolamento Urbanistico i Comuni trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non ancora approvati …”. Si osserva che la suddetta disposizione non tiene in alcun modo conto del “principio di affidamento e di economicità” degli atti amministrativi. Il procedimento di un Piano Attuativo già adottato alla data del 02.07.2014 viene penalizzato da una norma entrata in vigore successivamente che viene applicata in maniera retroattiva e che Via Antonio Gramsci, 2/d 58100 GROSSETO Tel 0564 23187 Fax 0564 515069 C.F. 80004980530 [email protected] www.cogeogr.com [email protected] prevede l’invio degli atti alla Regione con un inutile appesantimento burocratico, peraltro non previsto dalla L.R. n°01/2005 che, all’articolo 69, ne prevede la sola trasmissione alla Provincia. Il Disposto appare in contrasto con tutte le nuove disposizioni in materia di snellimento delle procedure. Si propone pertanto di sostituire la dicitura “non ancora approvati” con “non ancora adottati”. 4) L’articolo 38, comma 1, lettera c), della Disciplina generale del Piano cita testualmente: “i regolamenti urbanistici e loro varianti, nonché le varianti al PRG, ove approvati prima dell’approvazione del Presente Piano, non possono contenere previsioni in contrasto con gli obiettivi di qualità delle schede di ambito ….”. Ciò che appare irragionevole ed insostenibile sotto il profilo del diritto giuridico è che tutte le varianti agli strumenti urbanistici, laddove, non solo adottati, ma anche approvati in forma definitiva nel rispetto delle leggi vigenti a quel momento ed in epoca precedente all’entrata in vigore del P.I.T., debbano essere rivisti in maniera retroattiva e verificati nella conformità agli specifici obiettivi dello stesso P.I.T.. Per i regolamenti urbanistici approvati e vigenti in epoca precedente all’entrata in vigore del P.I.T. appare giuridicamente inammissibile l’obbligo di verifica della conformità con lo stesso piano e quindi l’eventuale necessità di adeguamento, anche perché le previsioni di detti R.U. sono state vagliate ai sensi del medesimo P.I.T. vigente e i “trascinamenti” da vecchi P.R.G. ai nuovi R.U. sono stati validati ai sensi dell’articolo 36 del P.I.T.. E’ necessario meglio articolare la norma. Ci saranno dei Comuni che potranno trovarsi nella condizione di vedere promuovere dei contenziosi nei loro confronti conseguentemente a previsioni urbanistiche in un primo tempo legittime, in virtù delle quali dei soggetti potrebbero avere avviato le successive fasi progettuali, che a causa dell’adeguamento al nuovo P.I.T. potrebbero risultare inattuabili con inevitabile diniego degli interventi. Quanto sopra sembra essere stato in parte chiarito e rettificato dalla Regione Toscana stessa, nel senso di accogliere quanto proposto con la “circolare inerente le misure generali di salvaguardia della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico e i contenuti del punto 5 della DCR 2 luglio 2014, n° 58”. Notoriamente, infatti, la circolare è fonte di interpretazione autentica con carattere secondario e non può affermare il contrario rispetto a quanto appare chiaro nella legge, tuttavia si ritiene comunque opportuna una modifica del testo normativo. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, e come già indicato al precedente punto 2, si ritiene necessario integrare la disciplina del P.I.T. con una specifica salvaguardia degli atti di governo del territorio (R.U.) approvati e previgenti alla data di adozione delle modifiche al P.I.T. adottato soprattutto per le previsioni validate ai sensi dell’articolo 36 del P.I.T. stesso e che hanno già superato V.A.S. e V.I. ai sensi della L.R. n°10/2010. Via Antonio Gramsci, 2/d 58100 GROSSETO Tel 0564 23187 Fax 0564 515069 C.F. 80004980530 [email protected] www.cogeogr.com [email protected] 5) Alcune tipologie di vincolo imposte per “decreto” sono state modificate rispetto al precedente inquadramento effettuato dalla Regione Toscana stessa. Sono stati riscontrati diversi casi in cui le tipologie del vincolo sono state variate da “Art. 136, lett. d)” ad “Art. 136 lett. c) e d)”, ovvero si è passati da un’area che mirava alla tutela delle sole “bellezze panoramiche” (la lettera “d”, appunto), alla tutela anche dei “complessi di cose immobili” (la lettera “c”). In primo luogo ciò ha conseguenze negative in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata (D.P.R. n°139/2010) riducendone considerevolmente il campo di applicazione. Inoltre la modifica, così come adottata, non rispetta le procedure previste dall’articolo 137 e seguenti del D.Lgs. n°42/2004 che prevedono la nomina di una apposita commissione per la formulazione delle proposte di vincolo (art. 137), l’avvio di uno specifico procedimento (art. 138), ecc., ecc.. Ciò detto l’osservante propone che sia ripristinata l’originaria natura di vincolo del decreto e che siano avviate le procedure previste dal Codice Urbani al fine di procedere con le modifiche. 6) Alcune aree tutelate “per legge” ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n°42/2004 sono state individuate con delle perimetrazioni eccessivamente estese rispetto alla reale necessità di tutela. In particolare si è riscontrata la presenza di una estesa “zona di interesse archeologico” (ex lettera m dell’articolo 142, comma 1, del D.Lgs. n°42/2004) che coinvolge addirittura due comuni, quello di Magliano in Toscana e quello di Scansano, entrambi in Provincia di Grosseto. Tale area appare eccessivamente estesa in considerazioni dei ritrovamenti realmente esistenti, la cui collocazione e quantità non risultano per altro essere mutati rispetto alla pre-esistente perimetrazione. Va considerato che l’area in questione è vocata esclusivamente all’attività agricola e l’introduzione del nuovo vincolo su porzioni di territorio prima escluse ne compromette una rapida attuazione degli interventi di miglioramento agricolo per i quali il prossimo Piano di Sviluppo Regionale (c.d. P.S.R. programmazione 2014 - 2020) ammette l’erogazione di aiuti di carattere economico. Detto rallentamento burocratico, che appare frutto di una ricognizione del territorio eccessivamente superficiale, potrebbe quindi compromettere la cantierabilità degli interventi suddetti e la conseguente perdita degli aiuti comunitari suddetti, con grave danno alle aziende agricole coinvolte. Alla luce di ciò si osserva che sarebbe opportuno il ripristino della precedente perimetrazione, rinviando la corretta individuazione dell’area meritevole di tutela paesaggistica ad una precisa e puntuale ricognizione del territorio. 7) Alcune aree tutelate “per legge” ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n°42/2004 sono state individuate con delle perimetrazioni non rispondenti alla reale necessità di tutela paesaggistica del territorio in cui esse si collocano. Via Antonio Gramsci, 2/d 58100 GROSSETO Tel 0564 23187 Fax 0564 515069 C.F. 80004980530 [email protected] www.cogeogr.com [email protected] L’individuazione delle varie zone meritevoli di tutela paesaggistica, così come elencate al 1° comma della norma sopra richiamata, dovrebbe essere frutto di una specifica e puntuale ricognizione del territorio come previsto dall’articolo 143, comma 1, del D.Lgs. n°42/2004. Tale ricognizione è indispensabile per una precisa conoscenza del territorio tale da consentire una esatta delimitazione e rappresentazione delle zone meritevoli di tutela paesaggistica, nonché per permettere una corretta determinazione delle prescrizioni d’uso mirate ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri distintivi di dette aree. Analizzando “a caso” varie zone territoriali riportate sulla cartografia di merito messa a disposizione nella parte appositamente dedicata al P.I.T. del sito istituzionale della Regione Toscana emergono svariate situazioni meritevoli di osservazione. a) Sono stati riscontrati molteplici invasi artificiali privati per la raccolta delle acque superficiali per scopi irrigui ad uso agricolo di modesta estensione (alcuni aventi superfici anche inferiori a 1˙000 metri quadrati) che sono stati individuati come veri e propri laghi, per altro anche in modo irrazionale dal momento che alcuni di essi risultano vincolati, mentre altri analoghi ai precedenti risultano liberi. Il vincolo “areale” conseguente va ad interessare centri rurali (c.d. “poderi”) in taluni casi anche in modo parziale, tale da far risultare oggetto di tutela solamente alcuni fabbricati di uno stesso nucleo. b) Molte “aree boscate” appaiono perimetrale seguendo in modo molto semplicistico la sostanziale presenza di vegetazione rilevabile dalle foto aeree utilizzate per l’allestimento della cartografia. Risultano oggi come aree meritevole di tutela paesaggistica modeste pinete situate all’interno di centri abitati esclusi dal vincolo, formazioni arbustive presenti in forma lineare lungo le strade, aree ricoperte di vegetazione non rispondenti alle caratteristiche delle “aree boscate” come definite dall’articolo 3 della L.R.T. 21 marzo 2000 n°39 e s.m.i. (superficie dell’area superiore a 2 ˙000 metri quadrati - larghezza dell’area superiore a 20 metri - densità di piante superiore a n°500 per ettaro o superficie del suolo coperta dalle chiome superiore al 20%), aree dedicate all’attività di vivaismo ed astro ancora. c) Sono state rilevate diverse aree soggette a tutela paesaggistica, in quanto territori contermini ai laghi (lettera b dell’articolo 142 del D.Lgs. n°42/2004), che hanno subito una riperimetrazione in virtù di una improbabile variazione della linea di battigia. In realtà non si tratta di alcuna variazione di superficie dello specchio d’acqua, ma della semplice variazione di livello dell’acqua dovuta con molta probabilità alla stagione piovosa o all’influenza dei collegamenti diretti con il mare, come nel caso del Lago di Burano posto nel Comune di Capalbio. Via Antonio Gramsci, 2/d 58100 GROSSETO Tel 0564 23187 Fax 0564 515069 C.F. 80004980530 [email protected] www.cogeogr.com [email protected] Come per l’osservazione di cui al precedente punto 7 appare evidente che le problematiche sopra evidenziate sono la conseguenza di una ricognizione del territorio superficiale, pertanto si ribadisce la necessità di procedere ad un ripristino della precedente perimetrazione, rinviando la corretta individuazione dell’area meritevole di tutela paesaggistica ad una precisa e puntuale ricognizione del territorio. 8) L’articolo 5 della Disciplina generale del Piano definisce come principali elementi costitutivi del patrimonio territoriale la struttura idro-geomorfologica, la struttura eco sistemica, la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario e la struttura agro-forestale. Le invarianti strutturali definiscono le regole generative, di manutenzione e di trasformazione che assicurano la permanenza del patrimonio territoriale suddividendolo in quattro invarianti. Come disposto dal 1° comma dell’articolo 7 della Disciplina del Piano, l’insieme degli obiettivi generali e di quelli specifici, unitamente agli indirizzi per le politiche e alle discipline d’uso contenute nelle schede d’ambito di ciascuna invariante, costituiscono riferimento per la formazione degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio, nonché dei piani e dei programmi che producono effetti localizzativi; tale concetto è ribadito nel 1° comma dell’articolo 14 della stessa Disciplina. Devono tuttavia considerarsi tutti quei molteplici casi in cui vi siano degli enti locali che dovranno procedere ad un adeguamento dei propri strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio, tale per cui ne conseguirà l’inizio un periodo di “salvaguardia” durante il quale ogni singolo intervento dovrà essere oggetto di valutazione di compatibilità con le disposizioni della disciplina richiamata. A tal proposito si evidenzia che l’osservanza di tali disposizioni risulta assai difficoltosa nell’ambito di ogni singolo intervento, anche minimale come la costruzione di un porticato, o di un modesto ampliamento volumetrico, oppure di un semplice impianto fognario o la realizzazione di una recinzione, in quanto implica la verifica di una enorme quantità di diversi elaborati cartografici e l’analisi di un infinito numero di indirizzi e prescrizioni, talvolta anche di difficile comprensione. In tal senso risulta quindi indispensabile che la Regione fornisca opportuni chiarimenti sulla applicabilità delle invarianti su tutto il territorio regionale (soprattutto per le porzioni di territorio non sottoposte a vincolo ex articolo 136 o 142 del D.Lgs. n°42/2004) e che specifichi gli adempimenti da seguire nella fase transitoria, ossia fino a quando gli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio non saranno conformati al nuovo P.I.T.. 9) La scheda 10 dell’Allegato B - Abaco esemplificativo per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai territori costieri facente parte degli Allegati all'Elaborato 8B con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice identifica i valori dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, come individuati ai sensi dell’articolo 142, lettera a, del D.Lgs. n°42/2004. Via Antonio Gramsci, 2/d 58100 GROSSETO Tel 0564 23187 Fax 0564 515069 C.F. 80004980530 [email protected] www.cogeogr.com [email protected] La stessa scheda 10 evidenzia le criticità e le dinamiche dei suddetti territori, ne detta gli obiettivi di tutela e salvaguardia, stabilisce le direttive che gli enti territoriali e i soggetti pubblici dovranno seguire nella formazione degli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ed infine ne detta le prescrizioni. In merito a quest’ultimo fondamentale aspetto si rilevano alcuni punti meritevoli di osservazione. a) Punto i - 1° comma: “Non sono ammessi interventi che compromettano lo skyline costiero degli insediamenti portuali di Porto Ercole e Porto S. Stefano e dei Tomboli”. Si propone di cassare tale prescrizioni in quanto troppo generica e fuorviante o, in subordine, di sostituirla con il seguente testo: Non sono ammessi gli interventi che compromettono l’aspetto paesaggistico costiero delle aree di Porto S. Stefano, Porto Ercole e dei Tomboli. b) Punto l: “Non è ammesso l’impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria”. La prescrizione appare poco chiara e generatrice di dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente. Sicuramente, e non troverebbe riscontro logico, la prescrizione non intende rendere inammissibili tutti gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente (da quella edilizia a quella urbanistica), fino agli ampliamenti “una-tantum”, quali ad esempio il c.d. “Piano Casa” o le addizioni funzionali, e gli interventi pertinenziali, pertanto si ritiene necessaria la sostituzione della prescrizione con il seguente testo: Non è ammesso l’impegno di suolo inedificato per la realizzazione di nuovi insediamenti ad eccezione dei lotti interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e sono sempre ammessi tutti gli interventi ammessi dalla L.R. n°01/2005 sul patrimonio edilizio esistente con le relative aree pertinenziali. c) Punto m: “Non è ammesso l’insediamento di nuove attività produttive, artigianali o industriali, di centri commerciali, di depositi a cielo aperto di materiali di qualunque natura, di impianti per smaltimento dei rifiuti, depurazione di acque reflue, produzione di energia. Sono escluse le aree ricomprese negli ambiti portuali”. Relativamente all’inammissibilità degli impianti di depurazione delle acque reflue appare necessario chiarire che tale divieto si riferisce alla sola realizzazione degli impianti industriali, o comunque di media/grande dimensione, e non anche agli impianti privati e di piccole dimensioni a servizio del patrimonio edilizio esistente, i cui adeguamenti, peraltro, sono imposti da precise ed inderogabili disposizioni normative. Per quanto attiene agli impianti di produzione di energia si ritiene necessario escludere i piccoli impianti per “auto-consumo” destinati a soddisfare le esigenze del patrimonio edilizio esistente. Via Antonio Gramsci, 2/d 58100 GROSSETO Tel 0564 23187 Fax 0564 515069 C.F. 80004980530 [email protected] www.cogeogr.com [email protected] In riferimento a tutto quanto sopra espresso si ritiene opportuna la sostituzione della prescrizione con il seguente testo: Non è ammesso l’insediamento di nuove attività produttive, artigianali o industriali, di centri commerciali, di depositi a cielo aperto di materiali di qualunque natura, di impianti per smaltimento dei rifiuti, di depurazione di acque reflue e di produzione di energia; il divieto di realizzare impianti di depurazione di acque reflue e di produzione di energia non si applica a quelli al servizio del patrimonio edilizio esistente. Sono inoltre escluse le aree ricomprese negli ambiti portuali. d) Punto n: “Non è ammessa la realizzazione di nuove aree attrezzate, e di nuove aree di sosta e parcheggio”. È condivisibile la necessità di evitare nuove aree attrezzate per i camper e similari che potrebbero costituire degrado ambientale e paesaggistico, tuttavia, al contrario, risulta fortemente necessaria la realizzazione di parcheggi, anche di modeste dimensioni, per individuare la soluzione alle ben nota carenza di posti auto. Al proposito si ritiene pertanto necessaria la sostituzione della prescrizione con il seguente testo: Non è ammessa la realizzazione di nuove aree attrezzate per camper e campeggio. e) Punto p: “Sull’arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l’utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti, considerati ammissibili a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti non potranno permanere oltre la stagione balneare e essere collegati alle reti di urbanizzazione principale con opere a carattere permanente, ma potranno essere dotati soltanto di impianti tecnologici di tipo precario”. Si evidenzia che l’attività di installazione/rimozione dei manufatti risulta eccessivamente onerosa e molto spesso anche di difficile attuazione a causa della difficoltà di reperimento di idonei luoghi da destinare al deposito dei materiali costituenti le strutture. Inoltre, per quanto lo sviluppo tecnologico offra sul mercato molteplici soluzioni ad infinite esigenze, al momento non risultano ancora brevettati impianti tecnologici, come ad esempio quelli di trattamento dei reflui, che risultino rispondenti alle vigenti prescrizioni normative. Considerato che la prescrizione detta già come condizione la necessarietà di utilizzare “strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali”, si ritiene opportuna la cassazione dell’ultimo capoverso. cn=BRRPLA62C59E202C/70 00000820746365.zzb/ D86yKB2Y3Qqzp +0UdsrHhh0=, serialNumber=IT:BRRPLA62 C59E202C, givenName=paola, sn=borracelli, o=ArubaPEC S.p.A., ou=Aruba PEC, c=IT '00'02+ 12:00:32 2014.09.26 Via Antonio Gramsci, 2/d 58100 GROSSETO Tel 0564 23187 Fax 0564 515069 C.F. 80004980530 [email protected] www.cogeogr.com [email protected]
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