VOLUNTARY DISCLOSURE In concomitanza con la peggiore crisi economica, finanziaria e sociale degli ultimi decenni, si sono intensificati gli sforzi della Comunità internazionale per contrastare l’evasione fiscale transnazionale. Le giurisdizioni non collaborative sono state progressivamente isolate nel consesso internazionale anche tramite il loro inserimento in apposite liste di Stati non trasparenti sul versante del segreto bancario e dello scambio di informazioni, con conseguenti pesanti limitazioni sulla loro operatività verso l’estero e, più in generale, sui mercati finanziari globali. La pressione politica che è stata esercitata dalla Comunità internazionale, in primis dagli Stati Uniti e dai Paesi dell’Unione Europea, ha spinto le giurisdizioni off shore ad accettare il principio della piena collaborazione e trasparenza nello scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie che implica il definitivo superamento del segreto bancario. In questa direzione si sono mossi sia l’OCSE sia l’Unione Europea con una serie di iniziative che hanno come perno lo scambio automatico delle informazioni relative ai redditi ed alle disponibilità bancarie rispettivamente conseguiti e detenuti all’estero dai contribuenti. Assolutamente determinante nel nuovo scenario internazionale che va velocemente profilandosi è stata la convergenza tra le iniziative assunte dalle organizzazioni internazionali per la lotta all’evasione fiscale ed il contrasto del riciclaggio. È stato stabilito dal GAFI, l’organizzazione intergovernativa che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita, del quale fanno parte anche le principali piazze finanziarie mondiali, che anche i reati tributari, ovunque commessi, possono costituire presupposto del reato di riciclaggio. L’Unione Europea ha già tenuto conto delle raccomandazioni del GAFI emanando la quarta direttiva antiriciclaggio che prevede, tra l’altro, l’istituzione di registri pubblici ufficiali tenuti a livello centrale, contenenti le informazioni sui proprietari effettivi di tutte le entità giuridiche, compresi società, fondazioni e trust, quale strumento per combattere l’evasione fiscale e migliorare la tracciabilità dei fondi transnazionali. Gli sviluppi a livello internazionale della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio hanno certamente indotto un radicale cambiamento nell’approccio al tema dell’evasione fiscale transnazionale e della difesa del segreto bancario da parte delle istituzioni finanziarie con sedi in Stati considerati sinora non collaborativi dove l’evasione fiscale, fatta eccezione per i casi di frode, non è sanzionata penalmente. Ben 65 paesi hanno già sottoscritto la convenzione multilaterale sullo scambio di informazioni fiscali, tra queste anche la Svizzera, Andorra, Lichtenstein, San Marino, oltre altre importanti piazze finanziarie come Lussemburgo, Belgio e Austria. È CERTO CHE IN FUTURO SARÀ SEMPRE PIÙ DIFFICILE CUSTODIRE ALL’ESTERO ATTIVITÀ E CAPITALI NON DICHIARATI AL FISCO DEL PROPRIO PAESE. Molti Paesi hanno attivato programmi di voluntary disclusure – come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Germania, la Spagna, l’Austria ed il Belgio. Secondo le linee guida OCSE la maggior parte di questi programmi prevede il pagamento integrale delle imposte dovute e la riduzione delle sanzioni. ANCHE L’ITALIA SI PREPARA A SEGUIRE QUESTA STRADA. Il Provvedimento attualmente all’esame del Parlamento, in linea con quanto previsto dall’OCSE, prevede una procedura di collaborazione spontanea basata sull'autodenuncia da parte del contribuente di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero anche indirettamente o per interposta persona. La denuncia è svolta fornendo all'A.F. tutti i documenti e le informazioni necessarie per la ricostruzione dei redditi per tutti i periodi di imposta per i quali – alla data di presentazione della richiesta - non sono scaduti i termini di accertamento o la contestazione degli obblighi di dichiarazione ai fini di monitoraggio fiscale. Le disposizioni prevedono significativi effetti premiali per il contribuente che vi aderisca: sul terreno prettamente penalistico esclusione della responsabilità penale per i reati di infedele e omessa dichiarazione; riduzione consistente delle pene previste per i più gravi reati tributari di dichiarazione fraudolenta; sul versante amministrativo, una significativa mitigazione delle sanzioni (di regola alla metà del minimo). È prevista anche la possibilità di regolarizzare la posizione delle società residenti da cui sono ritratte le disponibilità costituite o trasferite all’estero e non dichiarate al Fisco. Rispetto ai precedenti provvedimenti di regolarizzazione la nuova disciplina non consente l'anonimato, riguarda tutte le attività detenute illecitamente all'estero e, allo stato, non prevede forfettizzazioni per quanto riguarda la determinazione delle imposte sui redditi, dell'Iva delle imposte di successione e donazione, dell'Irap dell'Ivie ed Ivafe e di eventuali altri tributi Presso l’Agenzia delle entrate, già dal 2009 è stato istituito l’UCIFI (l’Ufficio che si occupa di contrasto agli illeciti fiscali internazionali) al quale è affidato il compito di prima valutazione e analisi delle domande di regolarizzazione. LO STUDIO STUFANO GIGANTINO E ASSOCIATI È ACCREDITATO PER L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA DEI CONTRIBUENTI RESIDENTI NEL PERCORSO DI VOLUNTARY DISCLOSURE. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto con la predisposizione in sede OCSE di un modello di riferimento per lo scambio automatico su base annuale delle informazioni relativi ai redditi – dividendi, interessi, royalties, salari e pensioni - percepiti all’estero dai contribuenti. Anche la Svizzera ha recentemente sottoscritto in sede OCSE l’impegno ad assicurare lo scambio di informazioni automatico. A livello di Unione Europea, è già entrata in vigore la nuova Direttiva sullo scambio di informazioni che renderà più completo e articolato il meccanismo di identificazione, analisi e scambio internazionale delle informazioni fiscalmente sensibili dei contribuenti residenti all'estero. Corso Italia 1 20122 Milano L’OCSE ha quindi incoraggiato da tempo gli Stati membri ad introdurre politiche di voluntary disclosure come strumento per far rientrare capitali non dichiarati detenuti all’estero. Sul presupposto che a) sia ora doveroso offrire la possibilità ai contribuenti, che nel passato abbiano illecitamente trasferito o detenuto all’estero capitali o altre attività finanziarie, di regolarizzare la propria posizione in un contesto internazionale in cui – con il prossimo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei diversi Paesi, – diventerà sempre più difficile immaginare che informazioni su attività finanziarie detenute all’estero possano continuare ad essere non accessibili agli organismi di controllo nazionali; b) i programmi di voluntary disclosure già adottati da diversi Paesi si sono rivelati estremamente efficaci. Su queste basi, è stato elaborato un insieme di principi-guida per i Paesi che non hanno adottato ancora programmi di collaborazione volontaria con l’obiettivo di migliorare il tasso di adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo da parte dei contribuenti per i quali la voluntary disclosure non può che presentarsi come un’opportunità forse irripetibile. T. +39.02.72080711 F. +39.02.89096654 [email protected] www.solegal.it
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