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VOLUNTARY
DISCLOSURE
In concomitanza con la peggiore crisi economica,
finanziaria e sociale degli ultimi decenni, si sono
intensificati gli sforzi della Comunità internazionale per
contrastare l’evasione fiscale transnazionale.
Le
giurisdizioni
non
collaborative
sono
state
progressivamente isolate nel consesso internazionale
anche tramite il loro inserimento in apposite liste di Stati
non trasparenti sul versante del segreto bancario e dello
scambio di informazioni, con conseguenti pesanti
limitazioni sulla loro operatività verso l’estero e, più in
generale, sui mercati finanziari globali.
La pressione politica che è stata esercitata dalla
Comunità internazionale, in primis dagli Stati
Uniti e dai Paesi dell’Unione Europea, ha spinto
le giurisdizioni off shore ad accettare il principio
della piena collaborazione e trasparenza nello
scambio di informazioni tra amministrazioni
finanziarie che implica il definitivo superamento
del segreto bancario.
In questa direzione si sono mossi sia l’OCSE sia l’Unione
Europea con una serie di iniziative che hanno come perno
lo scambio automatico delle informazioni relative ai redditi
ed alle disponibilità bancarie rispettivamente conseguiti e
detenuti all’estero dai contribuenti.
Assolutamente determinante nel nuovo scenario
internazionale che va velocemente profilandosi è stata la
convergenza tra le iniziative assunte dalle organizzazioni
internazionali per la lotta all’evasione fiscale ed il contrasto
del riciclaggio. È stato stabilito dal GAFI, l’organizzazione
intergovernativa che ha per scopo l’elaborazione e lo
sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di
origine illecita, del quale fanno parte anche le principali
piazze finanziarie mondiali, che anche i reati tributari,
ovunque commessi, possono costituire presupposto del
reato di riciclaggio.
L’Unione Europea ha già tenuto conto delle
raccomandazioni del GAFI emanando la quarta direttiva
antiriciclaggio che prevede, tra l’altro, l’istituzione di registri
pubblici ufficiali tenuti a livello centrale, contenenti le
informazioni sui proprietari effettivi di tutte le entità
giuridiche, compresi società, fondazioni e trust, quale
strumento per combattere l’evasione fiscale e migliorare la
tracciabilità dei fondi transnazionali.
Gli sviluppi a livello internazionale della normativa in
materia di prevenzione del riciclaggio hanno certamente
indotto un radicale cambiamento nell’approccio al tema
dell’evasione fiscale transnazionale e della difesa del
segreto bancario da parte delle istituzioni finanziarie con
sedi in Stati considerati sinora non collaborativi dove
l’evasione fiscale, fatta eccezione per i casi di frode, non è
sanzionata penalmente.
Ben 65 paesi hanno già sottoscritto la
convenzione multilaterale sullo scambio di
informazioni fiscali, tra queste anche la Svizzera,
Andorra, Lichtenstein, San Marino, oltre altre
importanti
piazze
finanziarie
come
Lussemburgo, Belgio e Austria.
È CERTO CHE IN FUTURO
SARÀ SEMPRE PIÙ DIFFICILE CUSTODIRE ALL’ESTERO
ATTIVITÀ E CAPITALI NON DICHIARATI AL FISCO DEL PROPRIO PAESE.
Molti Paesi hanno attivato programmi di voluntary disclusure – come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Germania,
la Spagna, l’Austria ed il Belgio. Secondo le linee guida OCSE la maggior parte di questi programmi prevede il pagamento
integrale delle imposte dovute e la riduzione delle sanzioni.
ANCHE L’ITALIA SI PREPARA A SEGUIRE QUESTA STRADA.
Il Provvedimento attualmente all’esame del Parlamento, in linea con quanto previsto dall’OCSE, prevede una procedura
di collaborazione spontanea basata sull'autodenuncia da parte del contribuente di tutti gli investimenti e le attività di
natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero anche indirettamente o per interposta persona. La denuncia è svolta
fornendo all'A.F. tutti i documenti e le informazioni necessarie per la ricostruzione dei redditi per tutti i periodi di imposta
per i quali – alla data di presentazione della richiesta - non sono scaduti i termini di accertamento o la contestazione degli
obblighi di dichiarazione ai fini di monitoraggio fiscale.
Le disposizioni prevedono significativi effetti premiali per il contribuente che vi aderisca:
sul terreno prettamente penalistico esclusione della
responsabilità penale per i reati di infedele e omessa
dichiarazione; riduzione consistente delle pene previste
per i più gravi reati tributari di dichiarazione fraudolenta;
sul versante amministrativo, una significativa
mitigazione delle sanzioni (di regola alla metà del
minimo). È prevista anche la possibilità di regolarizzare
la posizione delle società residenti da cui sono ritratte le
disponibilità costituite o trasferite all’estero e non
dichiarate al Fisco.
Rispetto ai precedenti provvedimenti di regolarizzazione la nuova disciplina non consente l'anonimato, riguarda tutte le
attività detenute illecitamente all'estero e, allo stato, non prevede forfettizzazioni per quanto riguarda la determinazione
delle imposte sui redditi, dell'Iva delle imposte di successione e donazione, dell'Irap dell'Ivie ed Ivafe e di eventuali altri tributi
Presso l’Agenzia delle entrate, già dal 2009 è stato istituito l’UCIFI (l’Ufficio che si occupa di contrasto agli illeciti fiscali
internazionali) al quale è affidato il compito di prima valutazione e analisi delle domande di regolarizzazione.
LO STUDIO STUFANO GIGANTINO E ASSOCIATI È ACCREDITATO
PER L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA DEI CONTRIBUENTI RESIDENTI
NEL PERCORSO DI VOLUNTARY DISCLOSURE.
LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto con la
predisposizione in sede OCSE di un modello di
riferimento per lo scambio automatico su base annuale
delle informazioni relativi ai redditi – dividendi, interessi,
royalties, salari e pensioni - percepiti all’estero dai
contribuenti. Anche la Svizzera ha recentemente
sottoscritto in sede OCSE l’impegno ad assicurare lo
scambio di informazioni automatico.
A livello di Unione Europea, è già entrata in vigore la
nuova Direttiva sullo scambio di informazioni che
renderà più completo e articolato il meccanismo di
identificazione, analisi e scambio internazionale delle
informazioni fiscalmente sensibili dei contribuenti
residenti all'estero.
Corso Italia 1
20122 Milano
L’OCSE ha quindi incoraggiato da tempo gli Stati membri
ad introdurre politiche di voluntary disclosure come
strumento per far rientrare capitali non dichiarati detenuti
all’estero.
Sul presupposto che a) sia ora doveroso offrire la
possibilità ai contribuenti, che nel passato abbiano
illecitamente trasferito o detenuto all’estero capitali o altre
attività finanziarie, di regolarizzare la propria posizione in
un contesto internazionale in cui – con il prossimo
scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni
finanziarie dei diversi Paesi, – diventerà sempre più
difficile immaginare che informazioni su attività
finanziarie detenute all’estero possano continuare ad
essere non accessibili agli organismi di controllo
nazionali; b) i programmi di voluntary disclosure già
adottati da diversi Paesi si sono rivelati estremamente
efficaci.
Su queste basi, è stato elaborato un insieme di
principi-guida per i Paesi che non hanno adottato ancora
programmi di collaborazione volontaria con l’obiettivo di
migliorare il tasso di adesione spontanea agli obblighi
fiscali nel lungo periodo da parte dei contribuenti per i
quali la voluntary disclosure non può che presentarsi
come un’opportunità forse irripetibile.
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