N. 30 DEL 2 SETTEMBRE CONVENZIONE PROMOZIONE

COMUNE DI TORRECUSO
Provincia di Benevento
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
N. 30
ADUNANZA
DEL 02/09/2014
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione
per la costituzione di una associazione ex art. 30 del
D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Dugenta, Frasso
Telesino, Limatola, Melizzano, Paupisi, Torrecuso e
Vitulano per promuoverne e rappresentarne gli
interessi in materia di sviluppo, pianificazione
strategica e programmazione.
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DUE del mese di SETTEMBRE, alle ore 19,30,
nella sala del Palazzo Caracciolo – Cito, sito in Torrecuso, alla Piazza Antonio Fusco, 1 si è riunito
il Consiglio Comunale, convocato con avviso prot. n. 5200 del 28.08.2014, con l’osservanza delle
modalità e nei termini prescritti.
Sindaco del Comune Dott. Erasmo Cutillo.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Consigliere
CUTILLO Erasmo
MORTARUOLO Erasmo
MAFFEI Eugenio
CALABRESE Mario
FUSCO Fabio
RILLO Antonietta
PECA Nicola
LIMATA Alessandra
PEDICINI Laura
TEDESCO Michelino
IANNELLA Angelino
SAUCHELLA Giuseppe
GENITO Antonello
TOTALE
Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Assente
SI
SI
SI
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01
PRESIEDE la seduta il Presidente del Consiglio, sig. Nicola Peca.
Partecipa il Segretario comunale, dr.ssa Maria Luisa De Rienzo.
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita
alla trattazione dell’argomento iscritto al secondo punto dell’ordine del giorno.
1
Il Vice Sindaco illustra l’argomento spiegando che, siccome nella nuova programmazione
europea si tende a preferire bacini di utenza piuttosto numerosi, i singoli Comuni non avranno più
alcuna possibilità di attingere a finanziamenti e la Regione Campania consiglia di costituire
convenzioni che contino almeno 20.000 abitanti. Precisa che i Comuni che sottoscriveranno l’atto
oggi in discussione sono tutti prospettici rispetto al fiume e che l’unico modo per fare pianificazione
in futuro sarà questo; il filo conduttore sarà quello dell’enogastronomia.
Interviene il Consigliere Sauchella per riferire che benchè si tratti di un’iniziativa lodevole,
ritiene di dover fare due appunti. Contesta, infatti, dal punto di vista procedurale, il fatto che su un
argomento di tale importanza non siano state interpellate le commissioni istituite nella scorsa seduta
consiliare. Nel merito, poi, fa notare che nell’ambito degli STS definiti nel PTR erano stati previsti
alcuni sotto ambiti, tra cui quello vitulanese, all’interno del quale era inserito Torrecuso; prosegue
affermando che i Comuni con i quali si andrà, invece, a sottoscrivere questa convenzione sono
completamente diversi e distanti sia logisticamente che qualitativamente. Chiede, quindi, le ragioni
di tale spostamento, poiché ritiene che Torrecuso non abbia nulla da condividere con i territori dei
Comuni di Frasso Telesino, Limatola, Dugenta, ecc. Inoltre, contesta la mancata indicazione dell’Ente
capofila, la cui individuazione è rimessa all’assemblea.
Il Vice Sindaco risponde che appena possibile bisognerà programmare il lavoro delle
Commissioni, le quali dovranno giustamente esaminare tutti gli argomenti. Continua, poi, riferendo
che il PTR è ormai di fatto superato dalla nuova programmazione europea e che è sembrato opportuno
affidare la scelta del capofila ad una decisione congiunta di tutti gli Enti. Tuttavia, aggiunge, che se
la finalità è quella di intercettare finanziamenti, il ruolo di capofila è marginale, poiché l’importante
sarà lavorare e confrontarsi con altre realtà ed ogni Comune vedrà valorizzate le proprie specificità.
Il Consigliere Sauchella replica che il PTR è attualmente ancora vigente e che ciò che non
condivide è la scelta di Comuni così diversi e distanti tra loro; ritiene, infatti, che il territorio di
Torrecuso abbia molte più affinità, per esempio, con la Valle Vitulanese. Rende, infine la seguente
dichiarazione di voto per conto dell’opposizione: “con le riserve di cui sopra e con l’auspicio che
l’associazione venga allargata ai Comuni dell’ambito vitulanese, votiamo a favore della proposta.”
Conclude il Vice Sindaco ribadendo che la popolazione dei Comuni della Valle vitulanese
sarebbe assolutamente insufficiente, tuttavia precisa che lo schema di convenzione stasera in
discussione, necessario ai fini della nuova programmazione comunitaria, è aperto all’ingresso di altri
Comuni e avrà come tratto distintivo la vocazione enologica, enogastronomica e territoriale.
Terminati gli interventi, il Presidente invita alla votazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- il Documento “Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020” presentato
dal Ministro per la Coesione Territoriale d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- l’Accordo di Partenariato 2014-2020 trasmesso dal Governo alla CE in data 22 aprile 2014;
- il Documento Strategico Regionale della Campania approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
527 del 9 dicembre 2013;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 - Documenti di sintesi del POR
Campania FESR 2014-2020 e POR Campania FSE 2014-2020 Approvazione;
Considerato che:
- il territorio dei Comuni dei versanti nord e nord-ovest del Taburno, ricompresi entro il Sistema
Territoriale di Sviluppo “A9 Taburno”, rappresenta un’area continua ed omogenea sotto il profilo
paesaggistico-ambientale nonchè economico-sociale, per gran parte afferente alla fascia di
cinturazione pedemontana dell’area settentrionale del massiccio Taburno Camposauro, connotato
dalla prospicienza sulla valle del fiume Calore in sinistra idrografica e, per altra parte residuale,
dislocato in sinistra idrografica del fiume Volturno;
- sotto il profilo logistico il predetto territorio è servito e collegato, da nord a nord-ovest, dalla Strada
Statale 372 Telesina ed, in prosieguo, dalla Strada Provinciale Fondo Valle Isclero nonché dalla linea
ferroviaria Napoli-Bari;
- elemento distintivo dei territori in questione sono le produzioni agricole ed agroalimentari di qualità,
in particolare la filiera vitivinicola e la filiera olivicola, rappresentando tale dato comune
denominatore ed elemento di connessione sociale ed economico-produttivo con l’area ricadente in
destra idrografica del fiume Calore e ricompresa nel Sistema Territoriale di Sviluppo “B6 Titerno”;
- la necessità di costituire un’adeguata organizzazione in forma associata delle micro realtà municipali
del territorio al fine di dare appropriata dimensione di area vasta allo sforzo di costruzione di una
appropriata, condivisa e partecipata strategia di sviluppo locale del territorio medesimo;
- l’esigenza di dare rappresentazione unitaria al territorio nello sforzo di interlocuzione e condivisione
con il partenariato economico sociale ed al contempo di interlocuzione ed interazione con i territori
limitrofi e contigui nonché con gli Enti sovraordinati in ragione delle rispettive competenze;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di
cui al D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
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servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni le quali devono stabilire i fini, la
durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi
e garanzie;
Visto lo schema di convenzione per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D. Lgs.
n.267/2000 tra i Comuni di Dugenta, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Paupisi, Torrecuso e
Vitulano, il cui testo composto da n. 16 articoli è stato definito all’esito degli incontri preparatori
precedentemente intercorsi tra i rappresentanti degli stessi;
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, come sopra sinteticamente riportati;
Ritenuto necessario, per quanto sopra, procedere all’approvazione dello schema di convenzione,
nonché all’autorizzazione alla stipula della stessa;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49
del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l’allegato schema di convenzione per la costituzione di una associazione ex art. 30
del D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Dugenta, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Paupisi,
Torrecuso e Vitulano per promuoverne e rappresentarne gli interessi in materia di sviluppo,
pianificazione strategica e programmazione;
3. di autorizzare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione della medesima convenzione;
4. di demandare al Responsabile dell'Ufficio tecnico l’adozione dei provvedimenti consequenziali
di competenza;
5. di impegnarsi a prevedere sul redigendo bilancio dell’esercizio 2014 le somme necessarie alla
costituzione ed al funzionamento della presente convenzione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano.
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ALLEGATO 1
SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.
CONVENZIONE TRA I COMUNI di
DUGENTA, FRASSO TELESINO, LIMATOLA, MELIZZANO, PAUPISI, TORRECUSO e
VITULANO
per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattordici il giorno ____ del mese di _______, in _________, nella sede del Comune
di ___________ che ai fini del presente atto assume il ruolo di Comune Capofila della presente
convenzione per la gestione associata ex art. 30 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i
signori:
-________________, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di DUGENTA
_____________, codice fiscale ________________ ;
-________________, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di FRASSO TELESINO
_____________, codice fiscale ________________ ;
-________________, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di LIMATOLA
_____________, codice fiscale ________________ ;
-________________, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di MELIZZANO
_____________, codice fiscale ________________ ;
-________________, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di PAUPISI
_____________, codice fiscale ________________ ;
-________________, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di TORRECUSO
_____________, codice fiscale ________________ ;
-________________, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di VITULANO
_____________, codice fiscale ________________ ;
comparenti, della cui identità personale e poteri io Segretario Generale rogante sono personalmente
certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in
rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convengono quanto appresso.
PREMESSO
- che il Ministro per la Coesione Territoriale d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali
e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha presentato il Documento “Metodi e Obiettivi per
un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020”;
- che il Governo ha trasmesso alla CE in data 22 aprile 2014 l’Accordo di Partenariato 2014-2020;
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- che con Delibera di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre 2013 la Regione Campania ha approvato
il Documento Strategico Regionale della Campania;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 la Regione Campania ha
approvato i Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e POR Campania FSE 20142020;
- che il territorio dei Comuni dei versanti nord e nord-ovest del Taburno, ricompresi entro il Sistema
Territoriale di Sviluppo “A9 Taburno”, rappresenta un continuum omogeneo sotto il profilo
paesaggistico ambientale e sotto il profilo economico sociale, per gran parte afferente alla fascia di
cinturazione pedemontana dell’area settentrionale del massiccio Taburno Camposauro, connotato
dalla prospicienza sulla valle del fiume Calore in sinistra idrografica e per altra parte residuale
dislocato in sinistra idrografica del fiume Volturno;
- che sotto il profilo logistico il predetto territorio è servito e collegato, da nord a nord-ovest, dalla
Strada Statale 372 Telesina ed in continuum dalla Strada Provinciale Fondo Valle Isclero nonché
dalla linea ferroviaria Napoli-Bari;
- che elemento distintivo dei territori in parola sono le produzioni agricole ed agroalimentari di
qualità, in particolare la filiera vitivinicola e la filiera olivicola, rappresentando tale dato comune
denominatore ed elemento di connessione sociale ed economico-produttivo con l’area ricadente in
destra idrografica del fiume Calore e ricompresa nel Sistema Territoriale di Sviluppo “B6 Titerno”;
- che è necessario costituire un’adeguata organizzazione in forma associata delle micro realtà
municipali del territorio al fine di dare appropriata dimensione di area vasta allo sforzo di costruzione
di una appropriata, condivisa e partecipata strategia di sviluppo locale del territorio medesimo;
- che è necessario poter dare rappresentazione unitaria al territorio nello sforzo di interlocuzione e
condivisione con il partenariato economico sociale ed al contempo di interlocuzione ed interazione
con i territori limitrofi e contigui nonché con gli Enti sovraordinati in ragione delle rispettive
competenze;
- che ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.
Lgs.18 agosto 2000, n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e servizi
determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni; queste ultime devono stabilire i fini, la
durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi
e garanzie.
Tutto quanto innanzi premesso, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
(PREMESSA)
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
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Art. 2
(OGGETTO)
Con la presente convenzione i Comuni di Dugenta, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Paupisi,
Torrecuso e Vitulano, così come sopra rappresentati, costituiscono, ai sensi dell’art. 30 TUEL,
l’Associazione per la cura dello sviluppo strategico, il coordinamento, l’attuazione e la gestione
associata in materia di sviluppo, pianificazione strategica e programmazione nonchè per promuovere,
assistere e rappresentare negli ambiti ridetti gli interessi e gli obiettivi dei Comuni con i compiti, le
funzioni amministrative comunali e le attività connesse come meglio specificati di seguito.
Possono, anche in via successiva, entrare a far parte dell’Associazione Comuni limitrofi e contigui
che ne facciano richiesta e che accettino integralmente gli atti costituivi e gli atti successivamente
adottati dalla Associazione.
Art. 3
(FINALITÀ)
In attuazione dell’oggetto di cui al precedente art. 2, la presente convenzione costitutiva
dell’Associazione tra Enti denominata “TERRE DEL TABURNO” ha come finalità:
- promuovere e rappresentare gli interessi dei Comuni in materia di sviluppo, pianificazione strategica
e programmazione anche nei rapporti con i Territori limitrofi e contigui nonchè con le altre Istituzioni
ed Amministrazioni nonché con il Partenariato economico-sociale;
- svolgere attività di accompagnamento, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse
e nei confronti dei Comuni anche su incarico degli Enti Sovraordinati nelle materie di cui innanzi.
Per il perseguimento delle finalità proprie, l’Associazione, direttamente o tramite proprie strutture e/o
enti, può, tra l’altro e a titolo meramente esemplificativo:
- promuovere ed effettuare la predisposizione e la elaborazione di studi, analisi, ricerche, attività di
animazione e divulgazione, laboratori di pianificazione e progettazione partecipata;
- redigere i documenti di pianificazione strategica di ambito, i programmi di sviluppo, le progettazioni
di interesse degli associati;
- intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi
delle istituzioni locali rappresentate;
- prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti,
anche partecipati;
- studiare e proporre nuove forme di collaborazione tra Comuni, tra Comuni ed altri enti territoriali
e/o altre istituzioni pubbliche e/o private, per il raggiungimento di fini generali o particolari delle
realtà locali;
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- dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, associazioni, istituzioni specializzate, consorzi,
società di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attività e agli scopi dell’Associazione;
- partecipare nelle forme consentite dalla legge, sia direttamente, sia tramite i Comuni associati, a call
comunitarie, avvisi pubblici, bandi, concorsi coerenti e con le finalità proprie e dei propri associati;
- ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati;
- promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
- cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità e soggetti, pubblici e/o privati, nazionali,
regionali, locali;
- gestire, per conto delle medesime autorità e soggetti di cui innanzi, progetti e programmi di diversa
natura;
- compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento
delle finalità istituzionali;
tutto quanto innanzi entro i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 4
(ASSEMBLEA)
E’ istituita l’Assemblea degli enti aderenti all’Associazione “TERRE DEL TABURNO” con sede, in
prima istanza, presso il Comune di Paupisi.
L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni, i quali possono delegare a sostituirli un Assessore
o Consigliere Comunale in carica.
La perdita della qualifica di Sindaco ovvero di Assessore ovvero di Consigliere comporta la
immediata automatica decadenza dalla legittimazione a rappresentare l’Ente in Assemblea e, dunque,
dall’ufficio ricoperto così come comporta la immediata automatica decadenza a rivestire l’ufficio di
Presidente ovvero di Vice Presidente ovvero di componente del Comitato Direttivo.
Art. 5
(COMPITI DELL’ASSEMBLEA)
All’Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate, oltre alla
nomina degli organi, le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata di
cui al precedente art. 3.
Pertanto, l’Assemblea:
a) nomina il Presidente;
b) nomina il Comune Capofila;
c) nomina l’eventuale Vice Presidente;
d) nomina il Comitato Direttivo;
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e) individua le linee strategiche e di indirizzo relative alla predisposizione, aggiornamento ed
attuazione del Piano di Sviluppo Locale e dei piani e programmi territoriali, settoriali e tematici di
interesse per lo sviluppo del territorio;
f) approva i piani strategici ed i programmi di sviluppo per l’intero territorio dell’Associazione ovvero
concorre e contribuisce e concorre in nome e per conto dei Comuni associati alla predisposizione di
Piani e Programmi inerenti ambiti territoriali ovvero ambiti tematici di dimensione territoriale più
ampia ovvero nella competenza di soggetti ed enti sovraordinati;
g) approva i regolamenti eventualmente necessari a disciplinare le attività poste in essere;
h) approva gli atti istitutivi e regolanti il funzionamento dell’Ufficio Comune, con la relativa
dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
i) trasmette, per l’approvazione, ai Consigli Comunali entro il trenta aprile di ogni anno, una
Relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata.
l) approva la valutazione periodica dell’andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata,
sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
m) approva la programmazione gestionale delle risorse conferite;
n) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell’Ufficio Comune e le relative
modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell’art. 11 della presente convenzione.
Art. 6
(FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA)
La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Paupisi.
Nella prima seduta, l’Assemblea elegge il Presidente, tra i Sindaci dei Comuni Associati ovvero tra i
delegati di questi, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
L’Assemblea nomina Comune Capofila e sede dell’Associazione il Comune di cui è Sindaco il
Presidente.
In caso di Commissariamento dell’Ente capofila si darà luogo alla immediata elezione di un nuovo
Comune Capofila nonché al trasferimento della sede ed a tutti gli atti conseguenti.
Nella medesima prima seduta l’Assemblea, con la medesima maggioranza prevista per l’elezione del
Presidente, elegge il Comitato Direttivo formato, oltre che dal Presidente, dal numero di componenti
stabilito ai sensi del successivo art.9, anch’essi Sindaci ovvero soggetti dai medesimi delegati in
persona di Assessori ovvero Consiglieri Comunali in carica.
L’Assemblea può eleggere un Vicepresidente.
Il Segretario dell’Associazione è nominato dall’Assemblea e scelto tra i Segretari dei Comuni
associati.
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La cessazione dall’incarico di Segretario di Comune associato comporta l’automatica decadenza
dall’incarico di Segretario dell’Associazione.
Fino all’elezione del Presidente dell’Associazione, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal
Segretario del Comune di Paupisi.
La delega per la partecipazione in assemblea deve essere conferita per iscritto per ogni seduta
assembleare ovvero può essere conferita per un periodo predeterminato con Decreto del Sindaco; il
documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.
L’assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza
e l’elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova
dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea, o almeno due giorni nei casi di
urgenza.
L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza
degli Enti aderenti alla Associazione.
In seconda convocazione l’Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l’intervento di almeno tre
degli Enti associati.
Il Presidente deve convocare l’assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno
tre dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell’argomento trattato e degli effetti ricadenti
sui singoli Comuni.
I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni
dei singoli Comuni ovvero gli atti equipollenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di
attivazione dei poteri sostitutivi da parte di qualsiasi Comune associato.
Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il
voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, fatta eccezione per le elezioni degli
organi di cui al secondo comma del presente articolo.
Il Segretario dell’Associazione è segretario dell’Assemblea: verifica la regolarità della costituzione e
accerta la legittimazione dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal
Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.
Una procedura di consultazione scritta dell’Assemblea può, se le circostanze lo richiedono, essere
attivata dal Presidente.
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I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere
inviati a tutti i componenti dell’Assemblea, i quali esprimono per iscritto il loro voto entro 5 gg.
lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.
La relativa decisione sarà adottata decorso tale termine.
Le deliberazioni adottate dall’assemblea sono pubblicate nell’albo pretorio di tutti gli Enti Locali
convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.
La partecipazione all’assemblea è incarico espletato a titolo gratuito.
L’Assemblea può determinare il rimborso delle spese vive sostenute dai partecipanti alla medesima.
Art. 7
(PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA)
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto; regola lo svolgimento dell’Assemblea
ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice
Presidente se nominato ovvero, in mancanza, dal rappresentante più anziano anagraficamente.
Il Presidente cessa dal suo incarico per scadenza della carica, per dimissioni, per le cause di cui
all’ultimo capoverso del precedente art. 4 ovvero per mozione di sfiducia proposta da almeno tre Enti
Associati ed approvata dall’Assemblea con le medesime maggioranze previste per la nomina del
Presidente.
Spetta al Presidente:
-rappresentare l’associazione;
-convocare e presiedere l’Assemblea;
-convocare e presiedere il Comitato Direttivo;
-nominare il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Comune;
-individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per eventuali procedure ad evidenza
pubblica ai sensi di legge.
Art. 8
(COMUNE CAPOFILA)
L’Assemblea nomina l’Ente Capofila, presso il quale viene stabilita la sede dell’Associazione, da
individuarsi esclusivamente in uno dei Comuni associati.
La funzione di Ente Capofila è esercitata esclusivamente dal Sindaco pro tempore dell’Ente
medesimo e non può essere in alcun caso delegata da questi ad altri.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco dell’Ente Capofila, questi può essere
sostituito da un delegato eletto dall’Assemblea.
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La durata in carica dell’Ente Capofila è pari alla durata del mandato del Sindaco pro tempore dell’Ente
nominato e cessa automaticamente in uno con la cessazione ovvero decadenza del Sindaco per
qualsivoglia motivo o causa.
Alla avvenuta cessazione dell’Ente Capofila, l’Assemblea, convocata dal Segretario su richiesta da
parte anche di un solo Ente Associato, procede al rinnovo dell’Ente Capofila nominandolo
esclusivamente tra i Comuni Associati.
Il compito precipuo dell’Ente Capofila è quello di garantire un’efficace azione di coordinamento tra
gli Associati, assumendone il ruolo di rappresentante legale.
L’Ente Capofila è garante delle iniziative necessarie ed opportune ad assicurare l’efficiente ed
efficace attuazione della Convenzione e di tutti gli atti ed indirizzi adottati dall’Associazione tramite
i suoi Organi.
L’incarico di ente capofila è gratuito.
Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione sotto il profilo amministrativo
e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi
dell’aggregazione sia a garantire il mantenimento dell’armonia di rapporto tra gli enti.
Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato Associazione
“TERRE DEL TABURNO” su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita.
Restano di esclusiva pertinenza dei singoli Comuni associati le competenze relative al recepimento
entro gli strumenti di piano e di bilancio delle direttive e statuizioni elaborate ed approvate
dall’Associazione nonché la regolare esecuzione degli eventuali impegni, ivi inclusi gli aspetti
finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento)
di rispettiva competenza.
Art. 9
(COMITATO DIRETTIVO)
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri stabilito dall’Assemblea,
in un numero pari, con un minimo di due fino ad un massimo di sei, eletti dall'Assemblea tra i
rappresentanti degli Enti associati e, pertanto Sindaci, Assessori o Consiglieri Comunali in carica.
La perdita della qualifica di Sindaco ovvero assessore ovvero consigliere comporta la immediata
automatica decadenza dalla legittimazione a ricoprire l’ufficio di componente del Comitato Direttivo.
In caso di sopravvenuta cessazione dall’incarico di uno più componenti del Comitato Direttivo gli
stessi dovranno essere sostituiti con deliberazione dell’Assemblea.
Il Comitato direttivo resta in carica fino alla scadenza del Presidente.
Esso deve essere convocato straordinariamente quando ne sia richiesta la convocazione da almeno
due componenti e comunque ordinariamente ogni due mesi.
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L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere inviato, a mezzo, telefax
ovvero a mezzo mail, almeno tre giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza tale termine
è ridotto a 24 ore.
Il Comitato può essere convocato e tenuto presso uno qualsiasi dei comuni associati
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti presenti.
Una procedura di consultazione scritta del Comitato Direttivo può, se le circostanze lo richiedono,
essere attivata dal Presidente.
I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere
inviati a tutti i componenti del Comitato Direttivo, i quali esprimono per iscritto il loro voto entro 5
gg. lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.
La relativa decisione sarà adottata decorso tale termine.
Art. 10
(COMITATO DIRETTIVO - ATTRIBUZIONI)
Il Comitato direttivo:
-raccoglie ed elabora gli elementi di studio da sottoporre all'esame ed alla discussione dell'Assemblea
e cura l'adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea;
-approva i piani, i programmi ed i progetti;
-predispone il conto consuntivo, i programmi e i relativi budget di previsione e li sottopone
all’Assemblea per l’approvazione;
-amministra il patrimonio dell'Associazione in conformità alle leggi e disposizioni vigenti;
-nomina Commissioni, Consulte e Gruppi di lavoro;
-provvede, infine, a quanto occorra sotto il profilo gestionale per il perseguimento dei compiti
dell'Associazione che non sia di competenza di altri Organi della stessa.
I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni
ovvero le determinazioni dei singoli Comuni.
Art. 11
(UFFICIO COMUNE)
L’Ufficio Comune (da qui in poi “Ufficio”), localizzato presso il Comune sede dell’Associazione, è
la
struttura
preposta
alla
gestione
delle
procedure
tecnico–amministrative
finalizzate
all’organizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, in attuazione della presente convenzione,
in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale.
L’Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti
dall’esercizio delle attività di cui alla presente convenzione.
13
I costi del servizio convenzionato, comprese le spese per l’attività di assistenza tecnica e legale, sono
a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.
Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese
di gestione, l’acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio
associato.
A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:
a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell’ente capofila in forza di provvedimenti di Enti
sovraordinati;
b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell’ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al
comma successivo;
c) con una quota fissa annuale pari ad Euro 500,00 per ogni Comune.
La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo è
sostenuta dagli enti associati e ripartita con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Comitato
Direttivo
I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dall’Assemblea e la loro proprietà sarà
ripartita proporzionalmente tra gli enti convenzionati.
Il preventivo di gestione per il funzionamento dell’Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del
Comune capofila, è approvato dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli
Consigli Comunali.
Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell’Ufficio, da inserire nel consuntivo del
Comune capofila, predisposto dal Comitato Direttivo è approvato annualmente dall’Assemblea, entro
il quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze
lo richiedano, entro il sesto mese successivo, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli
Comunali.
Ciascun comune convenzionato procede al versamento in favore dell’Assemblea dell’eventuale quota
a proprio carico per il funzionamento dell’Ufficio Comune di cui alla lettera b) nonchè della quota
fissa annuale di cui alla lettera c) che precede con le seguenti modalità:
- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il saldo entro il 30 novembre di ciascun anno;
Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in
detrazione dei costi del servizio.
L’Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali
convenzionati per tutta l’attività amministrativa, tecnica e contabile.
14
In particolare, l’Ufficio opera con personale del Comune capofila od eventualmente con personale
distaccato anche da parte degli altri Comuni associati impegnato volta per volta per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti.
Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l’ente di appartenenza ed
instaura il rapporto funzionale nell’Ufficio Comune.
L’Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di
professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.
Art. 12
(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)
I Comuni appartenenti all’Associazione assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di
norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale ovvero un Consigliere Comunale se
delegato.
Gli enti locali convenzionati aderenti all’Associazione espletano singolarmente i seguenti
adempimenti:
a) definiscono gli atti ed i provvedimenti per l’attuazione di quanto deliberato dall’Associazione;
b) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi
mandati di pagamento) di rispettiva competenza.
Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire
l’attuazione delle finalità della presente convenzione.
Gli Enti informano in tempo reale l’Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla
loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.
Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali,
a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei
comuni convenzionati.
I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale individuato dall’Assemblea.
Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale
costituente il servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il
rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti
associati.
Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel
rispetto delle rispettive professionalità, l’azione più efficace, efficiente ed economica.
Lo stesso dipende gerarchicamente dal Dirigente dell’Ufficio Comune e svolge la propria attività nel
rispetto degli obiettivi assegnati dall’assemblea.
15
I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel
rispetto del contratto collettivo dal Dirigente dell’Ufficio Comune.
L’aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base
delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.
Art. 13
(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)
Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a
corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell’Ufficio Comune di cui
all’art.11 ed a versarla con le modalità indicate dal Dirigente dell’Ufficio Comune.
Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di attuazione delle
attività, compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra i Comuni aderenti in base alle
determinazioni per come proposte dal Comitato Direttivo ed approvate dall’Assemblea.
Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l’attuazione delle attività
dell’Associazione.
Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle
derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell’Associazione per attività gestionali
e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso,
le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non
virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.
Art. 14
(DURATA)
La presente Convenzione ha durata di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
L’eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e
deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla
vigente normativa.
Art. 15
(RINVIO)
Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta
raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi
competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.
Art. 16
(REGISTRAZIONE)
16
Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso
l’Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.
Per il Comune di DUGENTA___________________________________________________
Per il Comune di FRASSO TELESINO __________________________________________
Per il Comune di MELIZZANO_________________________________________________
Per il Comune di LIMATOLA___________________________________________________
Per il Comune di PAUPISI______________________________________________________
Per il Comune di TORRECUSO_________________________________________________
Per il Comune di VITULANO___________________________________________________
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COMUNE DI TORRECUSO
Provincia di Benevento
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA
ASSOCIAZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 TRA I COMUNI DI DUGENTA, FRASSO
TELESINO, LIMATOLA, MELIZZANO, PAUPISI, TORRECUSO E VITULANO PER
PROMUOVERNE E RAPPRESENTARNE GLI INTERESSI IN MATERIA DI SVILUPPO,
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE.
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(art. 49 D.L.vo n. 267/2000)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Gerardo Rillo
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Geom. Orazio Ocone
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Sig. Nicola PECA
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa DE RIENZO
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Torrecuso, 03 settembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa De Rienzo
N. 696
REGISTRO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata affissa all’ALBO PRETORIO in data odierna, per rimanervi
15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1° del D. Lgs n. 267/2000.
Torrecuso, 03 settembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa De Rienzo
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.09.2014:
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, art. 134, comma 3, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
Torrecuso, 03.09.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa De Rienzo
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