02_Relazione_Deduzioni_Riserve_GP

Comune di Riccione
Provincia di Rimini
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO URBANISTICA
Oggetto:
Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio comunale (RUE) –
Variante specifica 2013 - adottata con Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013.
Riserve, Pareri ed Osservazioni della Giunta Provinciale alla Variante:
Relazione e Proposta di Deduzioni del Servizio Urbanistica
RISERVE, PARERI ED OSSERVAZIONI E RELATIVE DEDUZIONI, TESTO
COORDINATO, PER STRALCI, CON LE MODIFICHE ALL’ARTICOLATO
NORMATIVO ADOTTATO E VIGENTE PROPOSTE CON LE DEDUZIONI
Il Dirigente del Settore
Arch. Gilberto Facondini
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniele Mazza
RELAZIONE DI VALSAT e DICHIARAZIONE DI SINTESI
Per. Ind. Marco Vescovelli
Marzo 2014
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Per la Variante Specifica al REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) denominata
"VARIANTE SPECIFICA 2013", adottata con deliberazione di C.C. N. 37 del 04/07/2013, nei
termini fissati dalla legge, sono stati richiesti i pareri di legge alla Provincia di Rimini, la quale
con Atto di Giunta Provinciale n. 216 del 18/12/2013, trasmesso con pec prot. n. 1466 del
15/01/2014 ed acquisito agli atti al prot. n. 1814 del 15/01/2014, ha espresso Riserve ai
sensi del combinato disposto degli arti coli 33, comma 4bis e 34, comma 6, della LR n.
20/2000, parere motivato in merito alla Valsat ai sensi dell’art. 5 della medesima L.R. e
parere favorevole ai sensi dell'art. 5, della L.R. n. 19/2008.
Di seguito si riporta in estratto il dispositivo della deliberazione di G.P. n. 216 del 18/12/2013:
1. di formulare, in merito alla variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio in oggetto,
ai le riserve espresse nell’istruttoria allegata come parte integrante e sostanziale sub
“A” alla presente deliberazione e depositata in originale agli atti del Servizio Progetti di
Area vasta, di Pianificazione territoriale e Mobilità di Sistema;
2. di esprimere valutazione di sostenibilità ambientale positiva con le prescrizioni riportate
nell’istruttoria allegata come parte integrante e sostanziale sub “A” alla presente
deliberazione e depositata in originale agli atti del Servizio Progetti di Area vasta, di
Pianificazione territoriale e Mobilità di sistema;
omissis
A)
In merito alle Riserve, di seguito si riporta il testo delle medesime e le relative controdeduzioni
proposte e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni del testo normativo.
(Per quanto riguarda le modifiche normative si indica la seguente Legenda delle proposte di
modifica/integrazione dei testi normativi:
testo vigente: testo in colore nero; testo aggiunto od eliminato con l’adozione: testo in colore
verde – eliminato: barrato; testo aggiunto con la deduzione: testo in colore rosso; testo
eliminato con la deduzione: testo in colore blu barrato)
1)
Nella Relazione di variante (Elaborato A) viene dichiarata una “sospensione” in ordine
all’applicazione di alcune disposizioni della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia – Romagna n. 279 in data 04.02.2010 ad oggetto ”Approvazione dell’atto di
coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla
documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi” così come riportato nell’elaborato A –
Relazione di variante.
In merito si rileva che nella delibera stessa è stabilito che “i Comuni provvederanno ad
utilizzare nei PSC, nei RUE e nelle relative varianti che saranno adottati successivamente
all’entrata in vigore dell’atto di coordinamento, le definizioni tecniche uniformi di cui
all’Allegato A……..…”
Inoltre, il comma 3bis dell’articolo 16 della LR n. 20/2000, introdotto con le modifiche
apportate dalla LR n. 6/2009, disciplina che gli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico
della Regione trovano diretta applicazione e prevalgono sulle previsioni con essi incompatibili
degli strumenti vigenti.
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Per quanto sopra esposto la “sospensione” adottata dal Comune risulta in contrasto con la
normativa vigente e pertanto gli elaborati di RUE in fase di approvazione dovranno essere
adeguati alla richiamata delibera dell’Assemblea Legislativa n. 279/2010.
Deduzione
Si accoglie la riserva. Si precisa altresì che per effetto della sopravvenuta disposizione di
cui al comma 4 dell’art. 57 della L.R. n. 15/2013 il recepimento delle disposizioni alle
definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia di cui all’Allegato A della D.A.L. n.
279 2010, è divenuto obbligatorio entro il 27/01/2014 ed è già stato proposto con
l’osservazione d’Ufficio del Settore Pianificazione Territoriale (Vedi punto 2, Oss. n. 50 del
30/09/2013).
Proposta di testo integrato
Per i testi integrati delle norme interessate quali: altezza dei fronti (HF), Distanze dai
confini (Dc) e (Ds), Distanza tra edifici (De), Superficie utile lorda (Sul), Superficie utile
(Su), Superficie accessoria (Sa), Superfici escluse dal computo e Superficie Complessiva
(SC), si rinvia all’ELABORATO TECNICO ALLEGATO ALL’OSSERVAZIONE d’Ufficio (n.
50 del 30/09/2013), su richiamata.
2)
La variante in esame non risulta adeguata alla Legge Regionale 30/07/2013 n. 15
“Semplificazione della disciplina edilizia” in vigore dal 28/09/2013. In fase di approvazione il
Comune dovrà adeguare la normativa del RUE alla richiamata Legge Regionale in ordine alla
sostituzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) alla DIA (Denuncia di Inizio
Attività), in ordine alla nuova disciplina dell’attività edilizia libera ed agli interventi soggetti a
comunicazione, alla comunicazione di fine lavori ed al certificato di conformità edilizia e
agibilità, alla definizione degli interventi edilizi ed a tutte le altre modifiche introdotte.
Deduzione
Si accoglie la riserva. Si precisa che la L.R. n. 15/2013 è sopravvenuta all’adozione della
variante e per effetto della sua entrata in vigore è necessario il completo recepimento
delle nuove disposizioni che è già stato proposto con l’osservazione d’Ufficio del Settore
Pianificazione Territoriale (Vedi punto 2, Oss. n. 50 del 30/09/2013).
Proposta di testo integrato
Per i testi integrati delle numerose norme interessate si rinvia all’ELABORATO TECNICO
ALLEGATO ALL’OSSERVAZIONE d’Ufficio (n. 50 del 30/09/2013), su richiamata.
3)
La nuova Scheda 5 (Articolo 4.3.13) relativa agli interventi ammissibili all’immobile
denominato “Bar Agorà – Viale Milano” (lettera A.2 della Relazione di Variante), non è
conforme all’articolo 2.5 del PTCP in materia di “Mitigazione del rischio idraulico e funzionalità
idraulica” poiché prevede una percentuale di superficie permeabile minore di quella prescritta
al comma 3 del richiamato articolo 2.5, pari al 30%.
Si chiede pertanto al Comune, in fase di approvazione della variante, di adeguare la Scheda
al Piano Provinciale.
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Deduzione
Si accoglie la riserva mediante l’applicazione della percentuale del 30% al parametro della
superficie fondiaria. Si precisa che il valore utilizzato nella norma adottata è quello
previsto in generale dal RUE vigente.
Proposta di testo integrato comprensivo delle modifiche introdotte con la Variante
modificare all’art. 4.3.13, la scheda n. 5 - Attrezzature ricreative e sportive – (Bar Agorà),
introdotta con la lettera A2)b) della Variante, come segue:
Art. 4.3.13 - Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse
generale Act8 : SCHEDE
1. omissis
2. Per le unità edilizie e le aree cui al presente articolo:
omissis
Scheda 5 – Attrezzature ricreative e sportive
-
usi previsti:
sono ammessi i tipi d’uso: b1, b2, b4, f2, f3.
-
Parametri di attuazione:
UF
Q
SP
H
-
= max 0,25 mq/mq.;
= max 50% della SF;
= min 3020% della SF;
= max 8,50 m..
Interventi ammessi:
(fermo restando quanto disposto al secondo alinea del presente comma 2) sono
ammessi gli interventi di tipo MO, MS, RE, NC, RI, AM, CD, AR.;
4)
In merito alla modifica degli articoli 1.3.23 e 5.2.1, (lettera E.5 della Relazione di variante), si
richiamano l’articolo 11 del D. Lgs. n. 115/2008 e l’articolo 11 della LR n. 15/2013 che
riportano parametri diversi sulla deroga alle distanze ed al computo della Superficie Utile per
gli interventi volti al risparmio energetico.
Deduzione
Si accoglie la riserva, relativamente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente come
diversamente disciplinati dall’art. 11. della L.R. n. 15/2013, rispetto all’art. 11 del D. Lgs. n.
115/2008. Si precisa che la L.R. n. 15/2013 è sopravvenuta all’adozione della variante e
per effetto della sua entrata in vigore è necessario il completo recepimento delle nuove
disposizioni che è già stato proposto con l’osservazione d’Ufficio del Settore Pianificazione
Territoriale (Vedi punto 2, Oss. n. 50 del 30/09/2013).
Proposta di testo integrato
Per i testi integrati delle norme interessate quali: Art. 1.3.15 - Volume totale o lordo (Vt) e
Volume della sagoma netta fuori terra (V.SA.N.F.T.); Art. 1.3.18 - Volume utile (Vu);
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Volume dell'involucro fuori terra (V.INV.F.T.); Art. 1.3.20 - Rapporto di copertura (Q); Art.
1.3.23 - Superficie Utile Edificabile (Sue); Art. 1.3.26 - Altezza dei fronti (HF); Art. 5.2.1 Distanza da un confine, si rinvia all’ELABORATO TECNICO ALLEGATO
ALL’OSSERVAZIONE d’Ufficio (n. 50 del 30/09/2013), su richiamata.
5)
In ordine alle modifiche agli articoli 4.4.3 (lettera E.15 della Relazione di variante), 4.5.4
(lettera E.17), e 4.2.1 (lettera H), si chiede al Comune di eliminare il riferimento all’articolo 8
bis del PTCP non più vigente.
Deduzione
Si accoglie la riserva. Si procederà alla modifica dei testi normativi su elencati articoli.
Proposta di testo integrato comprensivo delle modifiche introdotte con la Variante
modificare il comma 5 dell’art 4.4.3 come modificato ed integrato alle lettere E_E15), R.9)
ed X) della variante, come segue:
Art. 4.4.3 -
Destinazioni d’uso nelle zone ASP
1. Omissis
5. Nelle zone urbanistiche ASP 1 e ASP 2, per le medioe-grandi e grandi strutture di
vendita di cui sopra se corrispondenti alle aree “commerciali” valutate idonee con la
Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data
21/06/2000 e recepita dal C. C. con delibera n. 124 del 23/11/2000, con il presente
RUE non è ammessa la riduzione della propria capacità insediativa preesistente;
invece, per le medio-grandi strutture di vendita e per le medio-piccole strutture di
vendita, è ammesso, oltre al loro mantenimento, l’ampliamento della
propriapredetta capacità insediativa, (Sue preesistente), purché siano rispettati i
requisiti urbanistici in materia di dotazioni di parcheggi pertinenziali (P3) e di
parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), prescritti ai precedenti artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5
ed artt. 3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8. ed altresìAltresì, per le medesime medie e grandi
strutture di vendita, nell’ambito di interventi specificamente previsti nel POC è
ammessa la riduzione della propria capacità insediativa preesistente od il nuovo
insediamento, in misura corrispondente alla prevista e ammessa riduzione di altri
tipi d’uso preesistenti, purché considerati compatibili. Tutte le precedenti possibilità
di modificazione di capacità insediativa sono ammesse comunque solo se
consentito dalle norme dei regolamenti comunali vigenti in materia di commercio
per quanto non in contrasto con le vigenti legislazioni e da quelle di cui all’art. 8.
bis, comma 6, del PTCP previgente in merito alla rilocalizzazione ed art. 8.2 del
PTCP vigente.
Omissis
modificare il comma 1 dell’art. 4.5.3 come modificato ed integrato alla lettera E_E17) della
Variante adottata come segue:
Art. 4.5.4 - Zona per insediamenti commerciali ‘’Grande Struttura di vendita’’
(Centro commerciale intermedio di livello inferiore)
1. La zona per insediamenti commerciali è relativa ad una ‘’Grande struttura di
vendita’’ (Centro commerciale intermedio di livello inferiore) di cui alla
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Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data
21/06/2000 e recepita dal C. C. con delibera n 124 del 23/11/2000 e si attua sulla
base del vigente Piano Particolareggiato di iniziativa privata (PP) approvato con
delibera di C.C. n.° 107 del 27/11/2003 e n.° 112 del 30/11/2006, attuativo delle
previsioni urbanistiche del pre-vigente PRG/V; altresì alla stessa zona si applicano
le norme dei regolamenti comunali vigenti in materia di commercio per quanto non
in contrasto con le vigenti legislazioni e da quelle di cui all’art. 8. bis, comma 6, del
PTCP previgente in merito alla rilocalizzazione ed art. 8.2 del PTCP vigente.
modificare il comma 5 dell’art. 4.2.1 come modificato ed integrato alla lettera H) della
Variante adottata come segue:
Art. 4.2.1 – Articolazione degli ambiti urbani consolidati prevalentemente
residenziali
1. Omissis
5. Alle unità edilizie individuate ai sensi del precedente comma 3, lettere b1) e b1.1),
si applica la disciplina di ogni singola zona di cui al precedente comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e) nelle quali esse ricadono, come stabilita negli articoli seguenti del
presente Capo e nei limiti dei tipi d’uso previsti e consentiti rispettivamente dal
comma 4 e dal comma 5 del successivo art. 4.2.2. Alle stesse unità edilizie, se
corrispondenti alle aree “commerciali”, valutate idonee con la Determinazione finale
della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e recepita
dal C. C. con delibera n 124 del 23/11/2000, si applicano inoltre le norme dei
regolamenti comunali vigenti in materia di commercio per quanto non in contrasto
con le vigenti legislazioni e da quelle di cui all’art. 8. bis, comma 6, del PTCP
previgente in merito alla rilocalizzazione ed art. 8.2 del PTCP vigente.
Considerato che nel Rue esistono altri articoli che riportano il medesimo riferimento al
P.T.C.P. superato, si propone di inserire la medesima modifica anche a tali ulteriori
articoli, quali, ad esempio: Art. 4.2.2 comma 1, Art. 4.3.5 comma 3, ecc..
6)
All’articolo 4.4.8 – Poli funzionali: Arenile (lettera E.16 della Relazione di variante), il Comune
introduce disposizioni relative alla disciplina delle aree dell’arenile non ricomprese nel PPA
(Piano Particolareggiato dell’Arenile); in particolare si disciplinano gli interventi da attuare su
dette aree, sia con Piano Urbanistico Attuativo (PUA) che con modifica al vigente PPA.
In merito si richiamano sia la LR n. 9/2002 per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo, la quale disciplina che il Piano dell’Arenile costituisce Piano
Operativo Comunale (POC), che la Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia
Romagna n. 468/2013 relativa alle direttive per le funzioni in materia di demanio marittimo, la
quale disciplina che i Comuni approvano il PPA con le modalità dell’articolo 21 della LR n.
47/1978 relativo ai Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica, solo fino all’adeguamento
degli strumenti di pianificazione urbanistica alla LR n. 20/2000.
Pertanto le aree dell’arenile non ricomprese nel PPA possono essere disciplinate solo tramite
POC, poiché una modifica al PPA vigente per la loro introduzione costituirebbe una modifica
sostanziale allo strumento generale previgente (PRG) non più in vigore.
Deduzione
Si accoglie la riserva. Si procederà alla modifica del testo normativo eliminando il
riferimento alle modifiche al vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile.
7/72
Proposta di testo integrato comprensivo delle modifiche introdotte con la Variante
modificare l’art 4.4.8 come modificato ed integrato alla lettera E_E16) della Variante
adottata come segue:
Art. 4.4.8 - Poli funzionali: arenile
1. Nelle porzioni territoriali del polo funzionale dell’arenile ricadenti all’interno
dell’ambito del vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile (PPA) e successive sue
varianti, con il presente RUE, sono attuabili tutti gli interventi edilizi ed ammesse le
destinazioni d’uso rispettivamente consentiti e previste dallo stesso vigente Piano
Particolareggiato dell’Arenile (PPA) e successive sue varianti. Dalla data di
adozione del presente RUE e fino alla data di scadenza del vigente PP dell’Arenile,
lo stesso, può essere sottoposto a varianti che non comportino incrementi della
potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie permeabile
complessiva.
Eventuali interventi ulteriori possono essere previsti in sede di POC, previa modifica
del Piano dell’Arenile vigente o sua nuova stesura.
Nelle porzioni territoriali del polo funzionale dell’arenile ricadenti all’esterno
dell’ambito del vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile (PPA) e successive sue
varianti, gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione
di PUA dell’Arenile o modifica del vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile (PPA)
che le ricomprenda. Le medesime porzioni territoriali in quanto altresì ricadono in
“zona incongrua” di cui alla lett. b), comma 3 del precedente art. 2.9, quindisia fino
al loro inserimento nelle previsioni deldi un POC, sia in attesa dell’approvazione del
PUA attuativo del medesimo POC, sul patrimonio edilizio qualora legittimamente ivi
esistente e nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi
interventi edilizi diretti di cui alla richiamata lett. b), comma 3 dell’art. 2.9 e non è
ammesso il cambio d’uso; quanto sopra comunque è ammesso nel rispetto dei limiti
eventualmente previsti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente RUE.
7)
In ordine all’articolo 4.6.7 relativo agli interventi ammissibili per il riuso di edifici esistenti nel
territorio rurale (lettera E. 18 della Relazione di variante), si ritiene opportuno evidenziare che
il Piano Provinciale, all’articolo 2.6 della Relazione, dispone che il frazionamento in più unità
immobiliari, a causa dell’effetto negativo di incrementare l’offerta abitativa sparsa, debba
essere inteso come una possibilità straordinaria di valorizzazione concedibile solo a fronte del
conseguimento di un altro obiettivo di evidente interesse generale, come la conservazione del
patrimonio edilizio di interesse storico-culturale disseminato nel territorio. La possibilità va
quindi circoscritta a queste tipologie di insediamento, come forma specifica di incentivazione
al loro recupero, ma è da escludere per il patrimonio abitativo che non presenta tali
caratteristiche.
Si chiede pertanto al Comune, in sede di approvazione della variante, di integrare il testo
normativo specificando che l’intervento non deve dare luogo a nuove unità immobiliari
residenziali.
Deduzione
Si accoglie la riserva. Si procederà alla modifica del testo normativo inserendo il divieto di
aumentare il numero delle unità immobiliari residenziali.
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Proposta di testo integrato comprensivo delle modifiche introdotte con la Variante
modificare l’art 4.6.7 come modificato ed integrato alla lettera E_E18) della Variante
adottata come segue:
Art. 4.6.7 - Interventi edilizi di recupero, di ampliamento e di cambio d'uso di
edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela
1. Omissis
3. Il cambio d’uso (CD) di un edificio o parte di edificio da uso d3 ad un tipo d’uso
diverso non più connesso alla funzione agricola è subordinato alla stipula di una
convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel quale si indicano le eventuali opere da
effettuarsi a carico del titolare ai fini della tutela e riqualificazione ambientale e
idrogeologica: ad es. demolizione di corpi di fabbrica accessori o manufatti
incongrui con la valorizzazione del contesto (quali concimaie, baracche, tettoie),
impianto di alberature e siepi, manutenzione dei drenaggi, opere di urbanizzazione
e simili.
Negli interventi di cambio d’uso (CD) degli usi preesistenti indicati alla lettera A
della tabella di cui al precedente comma 2 verso gli usi residenziali (a1 ed a2), gli
stessi interventi non possono dare luogo a nuove unità immobiliari.
4. Omissis
8)
Con la modifica all’articolo 3.5.1 (lettera F della Relazione di variante) si introduce la
possibilità di realizzare edifici stabili per la vendita di fiori nelle zone cimiteriali. La modifica
proposta non può essere approvata poiché le due strutture cimiteriali presenti sul territorio del
Comune ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 5.4 relativo alle Zone di tutela dei
caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d’acqua, nelle quali non è ammessa la nuova
costruzione. Si chiede pertanto al Comune di modificare la normativa proposta disciplinando
per tali aree unicamente strutture amovibili e precarie.
Deduzione
Si accoglie la riserva. Si procederà alla modifica del testo normativo inserendo il divieto.
Proposta di testo integrato comprensivo delle modifiche introdotte con la Variante
modificare l’art 3.5.1 come modificato ed integrato alla lettera F) della Variante adottata
come segue:
Art. 3.5.1 - Cimiteri
1.
Le zone cimiteriali (simbolo CIM) sono destinate alla tumulazione, l’inumazione, la
cremazione e il culto dei defunti nonché ai servizi civili e religiosi connessi. L’uso
ammesso è: g7; è ammesso inoltre l’uso b9 (in forma di concessione temporanea
di occupazione di suolo pubblico) limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli
riferiti alla funzione cimiteriale.
2.
Sono ammessi, per intervento diretto, tutti i tipi di intervento nel rispetto dei
seguenti indici:
-
H max = ml. 9.50 (salvo eventuali edifici o parti di edifici preesistenti di altezza
superiore);
9/72
-
per il tipo d’uso b9 (limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla
funzione cimiteriale) è ammesso il mantenimento di edifici esistenti e/o la
costruzione di strutture amovibili e precarieedifici stabili con specifico UF =
max 1,00 mq./mq., applicato alla superficie del suolo pubblico ottenuto in
concessione ed H max = ml. 3.50; si precisa che, ai soli fini della realizzazione
degli interventi edilizi relativi agli edifici ed alle strutturecostruzioni in oggetto,
per l’applicazione delle distanze dai confini di proprietà (Dc) di cui all’art. 5.2.3
della - parte prima – norme – del RUE, non costituisce confine il perimetro
dell’area di suolo pubblico ottenuto in concessione.
9)
Con la modifica illustrata alla lettera L della Relazione di variante il Comune propone, nelle
Unità Edilizie turistiche Act3F, Act4f e Act5F, l’introduzione di nuovi interventi ammissibili, tra i
quali la Ricostruzione e la Nuova Costruzione finalizzata alla realizzazione di parcheggi in
soluzione interrata.
Alcune delle aree interessate dalla modifica ricadono nel campo di applicazione degli articoli
5.6 e 5.7 del PTCP nelle quali l’intervento in esame non è ammesso, poiché:
- Nelle aree ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5.6 del PTCP relativo alle Zone
di riqualificazione della costa e dell’arenile, la nuova edificazione è ammessa solo nelle
porzioni più arretrate delle aree connesse all’arenile ed esclusivamente come trasferimento
di volumi dai varchi a mare e dalle aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra
la battigia e la prima strada ad essa parallela.
Per gli edifici ricadenti in zona incongrua, al fine del miglioramento della qualità
architettonica e percettiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, adeguamento ai requisiti obbligatori di legge, ristrutturazione
edilizia, accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti aumento del
volume complessivo e a condizione che determini una visuale libera del fronte mare
superiore alla somma delle visuali libere preesistenti.
Nelle stesse zone incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi
per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento
complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei
percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.
- Nelle aree ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5.7 del PTCP relativo alle Zone
urbanizzate in ambito costiero, la nuova edificazione è ammessa solo nelle aree intercluse
aventi carattere di continuità di superficie superiore a 8.000 mq.
Per quanto sopra esposto, per le aree ricadenti nel campo di applicazione degli articoli 5.6 e
5.7 del PTCP dovranno essere esclusi gli interventi di nuova edificazione e di ricostruzione
proposti.
Deduzione
Si accoglie la riserva mediante la modifica dei testi normativi dei su elencati articoli. Si
precisa comunque che per le aree ricadenti nella zona di cui all’art. 5.6 del PTCP, le
norme del RUE prevedono già le limitazioni all’edificabilità delle stesse, vedi. Art. 4.3.1,
comma 8 ed art. 4.3.8 primo alinea, del RUE.
Proposta di testo integrato comprensivo delle modifiche introdotte con la Variante
modificare gli art. 4.3.8, 4.3.9 e 4.3.10 come modificati ed integrati alle lettere L ed X)
della Variante adottata come segue:
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Art. 4.3.8 - Zona turistica del litorale Act3
Omissis
2.5)
Unità edilizie non utilizzate da un punto di vista edilizio (Act3F)
Interventi ammessi
Sono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, D, CD RI ed AR, con la prescrizione che
per gli interventi di demolizione e ricostruzione (RI) di costruzioni esistenti alla data del
20/02/2008 è ammesso ricostruire la Sue preesistente e qualora la stessa sia
superiore al valore di mq. 60,00, è obbligatorio ridurre la medesima Sue sino a tale
valore.
Inoltre è ammesso l’intervento di tipo NC, anche associato a CD, per la realizzazione,
esclusivamente in soluzione interrata, di parcheggi di tipo P1, P2, P3 e privati non
pertinenziali, con un indice UF pari a 1,5 mq./mq. ed altresì, nel caso di contiguità
dell’unità fondiaria F, con un’unità edilizia a prevalente destinazione alberghiera (B), è
consentito un ampliamento di Sule, di quest’ultima, con intervento edilizio di tipo NC,
anche associato a CD, ed AM riferito comunque all’unità edilizia B, per il solo
incremento delle superfici di soggiorno (Su.So) e delle superfici di servizio (Su.Se)
nella misura rispettivamente del 30% e del 15% della superficie ricettiva (Su.R)
preesistente.
Nei suddetti interventi deve in ogni caso essere garantita una superficie a verde non
inferiore al 25% di SF.
Usi previsti
E’ consentito mantenere i tipi d’uso in atto fino ad un eventuale cambio d’uso verso
uno dei tipi d’uso di seguito previsti da attuarsi mediante gli interventi edilizi di cui
sopra.
E’ previsto il tipo d’uso b4 finalizzato alla realizzazione di impianti sportivi e ricreativi
solo in unità fondiarie di pertinenza di attività ricettive, in soluzione all'aperto e
funzionalmente collegati all'attività principale.
Sono previsti i tipi d’uso e1.a, e1.b esclusivamente per la realizzazione del suddetto
ampliamento di Sule, per il solo incremento di (Su.So) e di (Su.Se) e di (Su.R),
sudell’unità edilizia B contigua all’unità fondiaria F.
E’ previsto il tipo d’uso b8, ma esclusivamente in soluzione interrata.
Art. 4.3.9 - Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed ambientale Act4
Omissis
2.6)
Unità edilizie non utilizzate da un punto di vista edilizio (Act4F)
Interventi ammessi
Sono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, D, CD RI ed AR, con la prescrizione che
per gli interventi di demolizione e ricostruzione (RI) di costruzioni esistenti alla data del
20/02/2008 è ammesso ricostruire la Sue preesistente e qualora la stessa sia
superiore al valore di mq. 60,00, è obbligatorio ridurre la medesima Sue sino a tale
valore.
Inoltre è ammesso l’intervento di tipo NC, anche associato a CD, per la realizzazione,
esclusivamente in soluzione interrata, di parcheggi di tipo P1, P2, P3 e privati non
pertinenziali, con un indice UF pari a 1,5 mq./mq. ed altresì, nel caso di contiguità
11/72
dell’unità fondiaria F, con un’unità edilizia a prevalente destinazione alberghiera (B), è
consentito un ampliamento di Sule, di quest’ultima, con intervento edilizio di tipo NC,
anche associato a CD, ed AM riferito comunque all’unità edilizia B, per il solo
incremento delle superfici di soggiorno (Su.So) e delle superfici di servizio (Su.Se)
nella misura rispettivamente del 30% e del 15% della superficie ricettiva (Su.R)
preesistente.
Nei suddetti interventi deve in ogni caso essere garantita una superficie a verde non
inferiore al 25% di SF.
Usi previsti
E’ consentito mantenere i tipi d’uso in atto fino ad un eventuale cambio d’uso verso
uno dei tipi d’uso di seguito previsti da attuarsi mediante gli interventi edilizi di cui
sopra.
E’ previsto il tipo d’uso b4 finalizzato alla realizzazione di impianti sportivi e ricreativi
solo in unità fondiarie di pertinenza di attività ricettive, in soluzione all'aperto e
funzionalmente collegati all'attività principale.
Sono previsti i tipi d’uso e1.a, e1.b esclusivamente per la realizzazione del suddetto
ampliamento di Sule, per il solo incremento di (Su.So) e di (Su.Se) e di (Su.R),
sudell’unità edilizia B contigua all’unità fondiaria F.
E’ previsto il tipo d’uso b8, ma esclusivamente in soluzione interrata.
Art. 4.3.10 - Zona turistica normale Act5
Omissis
2.6) Unità edilizie non utilizzate da un punto di vista edilizio (Act5F)
Interventi ammessi
Sono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, D, CD RI ed AR, con la prescrizione che
per gli interventi di demolizione e ricostruzione (RI) di costruzioni esistenti alla data del
20/02/2008 è ammesso ricostruire la Sue preesistente e qualora la stessa sia
superiore al valore di mq. 60,00, è obbligatorio ridurre la medesima Sue sino a tale
valore.
Inoltre è ammesso l’intervento di tipo NC, anche associato a CD, per la realizzazione,
esclusivamente in soluzione interrata, di parcheggi di tipo P1, P2, P3 e privati non
pertinenziali, con un indice UF pari a 1,5 mq./mq. ed altresì, nel caso di contiguità
dell’unità fondiaria F, con un’unità edilizia a prevalente destinazione alberghiera (B), è
consentito un ampliamento di Sule, di quest’ultima, con intervento edilizio di tipo NC,
anche associato a CD, ed AM riferito comunque all’unità edilizia B, per il solo
incremento delle superfici di soggiorno (Su.So) e delle superfici di servizio (Su.Se)
nella misura rispettivamente del 30% e del 15% della superficie ricettiva (Su.R)
preesistente.
Nei suddetti interventi deve in ogni caso essere garantita una superficie a verde non
inferiore al 25% di SF.
Usi previsti
E’ consentito mantenere i tipi d’uso in atto fino ad un eventuale cambio d’uso verso
uno dei tipi d’uso di seguito previsti da attuarsi mediante gli interventi edilizi di cui
sopra.
12/72
E’ previsto il tipo d’uso b4 finalizzato alla realizzazione di impianti sportivi e ricreativi
solo in unità fondiarie di pertinenza di attività ricettive, in soluzione all'aperto e
funzionalmente collegati all'attività principale.
Sono previsti i tipi d’uso e1.a, e1.b esclusivamente per la realizzazione del suddetto
ampliamento di Sule, per il solo incremento di (Su.So) e di (Su.Se) e di (Su.R),
sudell’unità edilizia B contigua all’unità fondiaria F.
E’ previsto il tipo d’uso b8, ma esclusivamente in soluzione interrata.
10)
In ordine alla modifica all’articolo 4.4.1 (lettera N della Relazione di variante), si rileva che la
nuova normativa prevede incrementi della sagoma per la costruzione di nuovi collegamenti
verticali non compatibili con l’intervento di Restauro Scientifico.
Deduzione
Si accoglie la riserva, anche se i contenuti della stessa sono già stati parimenti trattati
nell’osservazione n. 50 del 30/09/2013 del Responsabile del Procedimento con la quale si
è anche proceduto alla modifica del testo normativo.
Proposta di testo integrato comprensivo delle modifiche introdotte con la Variante
Si rimanda al testo dell’ELABORATO TECNICO ALLEGATO ALL’OSSERVAZIONE N. 50
DEL 30/09/2013.
11)
In merito alla modifica all’articolo 6.9.4 (lettera R.3 della Relazione di variante), si evidenzia
che il nuovo comma 4 bis – Abusi minori, non appare conforme alla LR n. 23/2004 in materia
di Vigilanza e controllo dell’attività edilizia, anche in ordine alle agli abusi realizzati su aree di
cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Deduzione
Si accoglie la riserva mediante l’eliminazione del testo normativo su richiamato. Si precisa
comunque che l’argomento è già stato trattato nell’osservazione d’Ufficio del Settore
Pianificazione Territoriale (Vedi punto 2, Oss. n. 50 del 30/09/2013) per effetto del
recepimento della sopravvenuta L.R. n. 15/2013 ed in particolare in quanto con la stessa è
stato aggiunto l’art. 17bis alla L.R. n. 23/2004 e quindi il testo definitivo del comma 4bis
sarà quello risultante dal coordinamento fra il richiamato recepimento e l’accoglimento
della presente riserva.
Proposta di testo integrato comprensivo delle modifiche introdotte con la Variante
modificare l’art. 6.9.4 come modificato ed integrato alla lettera R.3) della Variante adottata
come segue:
Art. 6.9.4 - Conformità dello stato di fatto allo stato legittimo (autorizzato);
abusi minori
4bis. Abusi minori. Qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione gli interventi
edilizi abusivi che non abbiano comportato aumento di superficie utile,
alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione, si ritengono
sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all’applicazione
13/72
delle relative sanzioni. Il trascorso termine di 10 anni e l’esistenza dei presupposti
per l’applicazione delle presenti disposizioni potranno essere comprovati con atto
sostitutivo di notorietà, per le opere di manutenzione straordinaria e con
documentazione probatoria per gli altri casi. Tali abusi si ritengono sanati anche
su immobili vincolati ai sensi degli art. 10, 11 e 134 del D.Lgs. n. 42/2004, a
condizione che sia stato ottenuto, secondo i casi, il benestare o l’accertamento di
compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del
medesimo D.Lgs., della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. È
comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la
legittimazione di tali difformità ai sensi del precedente comma 4, con il
pagamento delle sanzioni previste dalla legge.
12)
In merito alla nuova Scheda 4 – Hotel Savioli dell’articolo 4.3.11 (lettera R.7 della Relazione
di variante), si evidenzia che l’edificio ricade nel campo di applicazione dell’articolo 5.7 del
PTCP relativo alle Zone urbanizzate in ambito costiero, nelle quali l’ampliamento del volume
esistente è ammesso esclusivamente in caso di accorpamento di edifici turistico – ricettivi. Si
chiede pertanto al Comune, in fase di approvazione della variante, di eliminare la tipologia
dell’ampliamento dagli interventi edilizi ammessi e l’incremento del 20% della Superficie utile
dai parametri di attuazione.
Deduzione
In merito alla riserva si è ritenuto che, da parte della Provincia, non siano state
correttamente valutate le motivazioni puntuali che hanno supportato l’adozione del nuovo
testo della scheda 4 – (Hotel Savioli), quindi si è intrapresa un’attività istituzionale, con la
Provincia, volta a chiarire l’applicazione della disposizione regionale di cui dell’art. 7ter
della L.R. n. 20/2000 e s. m. e i. posta a principale fondamento dei contenuti della nuova
normativa adottata con la variante. L’attività informativa di cui sopra è riportata di seguito:
1) comunicazione Prot. n. 7874 del 24/02/2014 del Dirigente Settore Pianificazione
territoriale del Comune di Riccione della richiesta di chiarimenti, inviata alla Provincia di
Rimini al Dirigente del Settore interessato e per conoscenza al Presidente.
Oggetto:
delibera della Giunta Provinciale n. 216/2013 del 18/12/2013-espressione delle
riserve alla variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)-.
Formulo la presente per avere chiarimenti in generale sull’applicazione delle
disposizioni previste dall’Art 7 ter della LR. 20/00 e in più in particolare sul punto12 delle
“riserve” avanzate, che impedirebbe qualsiasi ampliamento della struttura ricettiva disciplinata
dall’Art 4.3.11. scheda 4 delle NTA (Hotel Savioli). Com’è noto la scheda del vigente RUE è
stata cassata con sentenza del TAR n. 800/2011 del 23/11/2013. Il Comune di Riccione ha
predisposto in ragione di ciò una ulteriore disciplina di dettaglio riducendo significativamente
l’edificabilità fuori terra ammessa dalla scheda previgente. L’ampliamento proposto interessa
infatti una quota percentuale della Superficie utile edificabile (Sue) dell’edificio preesistente:
tale ampliamento è motivato dall’applicazione delle misure “premiali” previste dall’Art 7 ter della
LR 20/00 per gli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente (al pari delle
restanti strutture ricettive della zona turistica).
Nello specifico la variante urbanistica di cui si tratta si pone l’obiettivo di incentivare
l’intervento di ricostruzione dell’edifico fatiscente richiedendo standards prestazionali
significativi, aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti in via obbligatoria dalle discipline vigenti: come
ben si può verificare dalla relazione allegata alla variante, l’incremento del 20%, riguarda per la
quota del 5% (della Sue preesistente) il miglioramento energetico dell’edificio (oltre i valori
minimi obbligatori stabiliti dalla DAL 156/08 e s.m.) e per una quota del 15% (della Sue
14/72
preesistente) per l’adeguamento sismico dell’edificio e la riqualificazione edilizia ed urbanistica
(secondo i criteri stabiliti dal citato Art 7 ter della LR. 20/00).
Detto ciò appare del tutto incomprensibile come di tale adeguamento, posto a
fondamento della disciplina proposta, non venga fatto alcuna menzione nelle “riserve”, quasi
che la motivazione non fosse presa in considerazione perché non pertinente rispetto alla
direttiva del PTCP (art. 5.7 comma 3 delle NTA) che riconosce, in tale ambito, esclusivamente
premi volumetrici per interventi volti a “..incentivare l’accorpamento degli edifici a
destinazione turistico ricettiva..”
Ricordo che l’Art 7 ter della LR 20/00 è stato introdotto dall’Art 16 della LR 6/09 per
“…incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente” e che il capo I della Legge
stabilisce quelli che sono i “principi generali della pianificazione” da osservare nell’ambito
comunale; al Comune peraltro è demandato, nel caso di attribuzione dei suddetti incentivi,
la “verifica del rispetto degli elementi prestazionali richiesti in sede di esame del progetto”.
La disciplina del vigente RUE prevede già incentivi in ambito turistico (a mare della linea
ferroviaria) per le strutture ricettive al fine di alimentare la qualificazione del fragile
patrimonio edilizio esistente. La variante adottata non fa altro che migliorare le prestazioni
energetiche richieste su tali edifici per l’ottenimento dei suddetti incentivi in applicazione
della citata disciplina regionale, come ben si può comprendere al punto D5 della relazione.
La riserva n 12 pertanto alimenta perplessità circa una possibile disparità di trattamento e
mette sostanzialmente in discussione l’intero impalcato normativo.
Vale la pena rilevare che qualora la disciplina incentivante dell‘Art 7ter non fosse ammessa
nella zona turistica della Provincia, per la presunta prevalenza della disciplina del PTCP
(approvata peraltro in epoca antecedente alla LR 6/09), si arriverebbe al paradosso che la
legge, nata per incentivare la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio
esistente, non potrebbe essere applicata in quella porzione di territorio, come quello di cui
si discute, che più di altre necessita di profondi interventi di qualificazione strutturale sugli
edifici esistenti essendo, per la maggior parte, non adeguati sotto il profilo energetico,
simico, delle barriere architettoniche ecc… ovvero non adeguati ai criteri che la stessa
legge riconosce come sufficienti per l’applicazione dei suddetti incentivi.
In realtà pare dover constatare dalla lettura delle due discipline che l’art. 5.7 comma 3
delle NTA del PTCP e l’art 7ter della LR. 20/00 non confliggono affatto essendo del tutto
indipendenti così che, in caso di accorpamento (ristrutturazione urbanistica), sussiste un
incentivo urbanistico del PTCP (20% del volume preesistente), mentre nel caso di
intervento sull’unità edilizia (qualificazione edilizia) può sussistere un incentivo edilizio, al
ricorrere delle condizioni previste dal citato art. 7 ter della LR 20/00, con modalità e criteri
da disciplinare necessariamente nelle NTA del RUE.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritenendo che sia stato confuso “l’origine”
del “premio” proposto (per la qualificazione di un’area strategica del territorio di Riccione)
chiedo di avere utili chiarimenti al riguardo per sapere con quale modalità, se non con quella
perseguita, questo Comune può dare corso al suddetto adeguamento alla LR 20/00, alla luce
degli strumenti urbanistici e territoriali vigenti.
Ciò sarà utile al Consiglio Comunale per recepire integralmente la “riserva” ovvero
discostarsi motivatamente qualora sia riconosciuto la correttezza di quanto questo Comune va
affermando.
2) stralcio comunicazione Prot. n. 8046 del 25/02/2014 del Dirigente Servizio Progetti di
Area Vasta, Pianificazione Territoriale e mobilità della Provincia di Rimini per richiesta
parere, inviata alla Regione Emilia Romagna al Responsabile del Servizio Affari
Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria.
Oggetto: Applicazione dell’art. 7 ter della L.R. 20/2000 in relazione al PTCP 2007 della
Provincia di Rimini, nelle zone urbanizzate in ambito costiero.
In ragione della richiesta di chiarimenti inoltrata dal Dirigente del settore Pianificazione
Territoriale del Comune di Riccione, ritengo utile acquisire il parere di codesto Servizio della
15/72
Regione, al fine di rispondere non solo al quesito specifico, ma più in generale per affrontare
con chiarezza quali strumenti e quali norme debbano essere prese in considerazione per
individuare una strategia di azione che favorisca l’obiettivo di riqualificazione e miglioramento
dell’offerta turistica presente sulla costa del territorio della provincia di Rimini.
Omissis
L’art. 5.7 delle norme di attuazione del PTCP 2007, in relazione alle possibilità di ampliamenti
degli edifici ricadenti nell’ambito costiero, riconosce che in tale ambito, sono possibili
esclusivamente premi volumetrici per interventi volti a “..incentivare l’accorpamento degli edifici
a destinazione turistico ricettiva..”. E’ evidente che tale direttiva ha valenza e agisce quale
strumento proprio del sistema della pianificazione territoriale, che si prefigge l’obiettivo
generale :
a) della riduzione della occupazione delle aree;
b) valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del
tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
c) diversificazione degli usi e delle funzioni;
d) realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della LR 20/2000;
e) realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza
dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra (art.5.7, comma 2).
Il Comune di Riccione pone una questione relativa all’applicazione dell’art. 7 ter della L.R.
20/2000, introdotto dall’Art 16 della LR 6/09, per “…incentivare la qualificazione del patrimonio
edilizio esistente”, ed in particolare per quanto previsto in termini di obiettivi da raggiungere al
comma b e c :
- “realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con
l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
energetici;
- incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in
applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, in special modo nei comuni classificati
a media sismicità….”.
Omissis
In conclusione, alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene che tra il disposto dell’Art 5.7 del
PTCP 2007 e quanto previsto dalla Legge Regionale 20/2000, Art. 7 ter, non vi sia
contraddizione, ma caso mai modalità diverse per conseguire il medesimo obiettivo, da un lato
con una modalità propria, tipica della pianificazione territoriale; dall’altro con una norma
specifica, che favorisce gli interventi sugli edifici, per conseguire efficientamento energetico e
adeguamento sismico degli edifici stessi.
Gli strumenti urbanistici dei Comuni, e nella fattispecie il RUE del Comune di Riccione,
possono quindi recepire le norme di cui trattasi, favorendo così l’obiettivo generale sia di una
riqualificazione del tessuto urbano, sia del patrimonio edilizio.
Si chiede di conoscere il parere della Regione in merito a quanto esposto e in particolare in
riferimento alla conclusione che non vi è contraddizione, né contrasto tra l’Art. 5.7 e l’Art. 7 ter
della 20/2000, poiché con modalità diverse si persegue analogo obiettivo. Si chiede infine di
avere riscontro in merito a quanto sia cogente l’applicazione dell’art. 7 ter, in relazione alle
zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell’immagine turistica (art.5.7 del
PTCP).
La risposta al quesito sottoposto sarà utile sia per fornire chiarimenti al Comune di Riccione,
sia per impostare un’azione più generalizzata, relativamente ai possibili interventi edilizi da
avviare nel territorio dei Comuni lungo la costa riminese.
3) comunicazione Prot. n. 55611 del 27/02/2014 del Responsabile del Servizio Affari
Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Regione Emilia Romagna del
parere, inviata al Dirigente Servizio Progetti di Area Vasta, Pianificazione Territoriale e
16/72
Mobilità della Provincia di Rimini e per conoscenza al Dirigente Settore Pianificazione
territoriale del Comune di Riccione.
Oggetto:
Applicazione dell'art. 7-ter della LR. n. 20/2000 in relazione al PTCP 2007 della
Provincia di Rimini, nelle zone urbanizzate in ambito costiero.
1. Con la nota n. 8046 del 25 febbraio 2014, la Provincia di Rimini richiede parere in merito
alla compatibilità della previsione di cui all'art. 5.7, comma 3, lettera a),1 delle NTA del PTCP
vigente con quanto disposto dall'art. 7-ter della L.R. n. 20 del 2000. Pur muovendo dalla
considerazione di un caso specifico, la Provincia richiede l'espressione di un parere di natura
giuridico amministrativa, che chiarisca i rapporti tra gli strumenti di pianificazione e legislativi
sopra ricordati, utile anche per la successiva attività pianificatoria e di controllo.
Senza entrare nel merito degli specifici contenuti della variante urbanistica esaminata dalla
Provincia di Rimini, si esprimono le seguenti considerazioni di ordine generale sull'applicabilità
dell'art. 7 -ter della L.R. n. 20 del 2000 anche nelle zone urbanizzate in ambito costiero come
definite e regolate dal PTCP.
2. Occorre considerare in premessa che le previsioni di cui all'art. 5.7 del PTCP della
Provincia di Rimini - oggetto del presente quesito - sono state approvate in variante al piano
territoriale paesistico regionale e dunque costituiscono anche contenuto della pianificazione
paesaggistica regionale per le "Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione
dell'immagine turistica" (precedentemente denominate "Zone di salvaguardia della morfologia
costiera") di cui all'art. 14, comma 3, delle NTA del PTPR.
Per dette zone, caratterizzate da una forte urbanizzazione (Vedi art. 14, comma 1 del PTPR),
con prevalenza di strutture non connesse alla residenza stabile e da un'insufficiente dotazione
di standard urbani collegabili alle attività di fruizione turistica (vedi art. 5.7, comma 1, del
PTCP), il PTPR e il PTCP, stabiliscono che la pianificazione debba perseguire i seguenti
obiettivi:
a)
riduzione della occupazione delle aree;
b) valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del
tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
c) diversificazione degli usi e delle funzioni;
d) realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della LR 20/2000;
e) realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza
dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra.
Sia la disposizione regionale che quella provinciale prevedono poi varie misure che gli
strumenti urbanistici possono attuare per realizzare tali obiettivi, consistenti non solo nella
incentivazione dell'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica, oggetto del
presente quesito, ma anche nella:
-
possibilità di realizzare nuova edificazione al solo scopo di concorrere alla qualificazione
del tessuto urbano;
-
necessità di riservare le aree libere di dimensioni inferiori a 8000 mq solo a destinazioni di
pubblico interesse;
-
possibilità di edificare nelle aree libere di dimensioni superiori agli 8000 mq, con una serie
di limiti e condizioni;
-
possibilità di approvare appositi programmi di intervento di qualificazione ambientale,
paesaggistica e funzionale, da assumersi attraverso accordi di programma.
Appare evidente dunque che la misura incentivante di cui all'art. 5.7, comma 3, lettera a), del
PTCP, si inserisce all'interno di un preciso contesto, di previsioni che possono essere disposte
dalla pianificazione comunale per perseguire obiettivi di ordine paesaggistico e urbanistico,
17/72
riferibili all'esigenza di migliorare la qualità dei sistemi insediativi presenti negli ambiti della
costa fortemente urbanizzati.
3. L'art. 7 -ter della L.R. n. 20 del 2000 (introdotto dall'art. 16 della L.R. n. 6 del 2009)
risponde invece ad altre finalità, che si possono riassumere nell'esigenza di promuovere la
rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, attuate attraverso intervento diretto (e non solo
attraverso piani attuativi di recupero e riqualificazione urbana), per elevare gli standard di
efficienza energetica degli edifici e la loro sicurezza antisismica. A tale scopo, la legge
regionale - per altro successiva alla disposizione pianificatoria provinciale e regionale - sprona i
Comuni a prevedere incentivi progressivi per interventi sostanzialmente di ristrutturazione
edilizia, che portino al raggiungimento non solo dei requisiti minimi richiesti dalla normativa
vigente, ma anche di livelli qualitativi superiori.
4. Non vi possono essere dubbi, dunque, sul fatto che le due politiche fin qui rappresentate
non sono tra loro in contraddizione, in quanto perseguono finalità distinte e tra loro
perfettamente compatibili. Naturalmente, spetta alla pianificazione urbanistica fare in modo
che, nel caso concreto, le misure rispondenti a esigenze e finalità differenti convergano nel
risultato complessivo del miglioramento della qualità dei tessuti urbani, nell'arricchimento delle
dotazioni territoriali, nella elevazione della qualità ambientale e paesaggistica delle città, ecc.
In conclusione, si ritiene che la doverosa applicazione dell'articolo 7 -ter della L.R. n. 20 del
2000 non risulti in contrasto con quanto previsto dall'art. 5.7, comma 3,lettera a), del PTCP di
Rimini, in quanto si tratta di misure dirette ad incentivare differenti trasformazioni del
patrimonio edilizio esistente, che la pianificazione urbanistica può e deve coordinare in un
processo complessivo di qualificazione e rifunzionalizzazione dei tessuti urbani interessati.
1
Si riporta il testo della disposizione citata:
"3.(0) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive:
a) nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione
ricettiva-turistica finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde
privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblici all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto
urbano. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque non superiore al
20%, ponderato da cinque criteri valutativi:
- condizioni urbane di fatto;
- grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;
- relazione inversa alla densità edilizia esistente:
- relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento.
- grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della
mobilità.".
4) comunicazione Prot. n. 9436 del 07/03/2014 del Dirigente Servizio Progetti di Area
Vasta, Pianificazione Territoriale e Mobilità della Provincia di Rimini del parere, inviata
al Dirigente Settore Pianificazione territoriale del Comune di Riccione.
Oggetto: RUE Comune di Riccione
In relazione a quanto discusso a seguito delle osservazioni e riserve formulate dalla Provincia
di Rimini al RUE del Comune di Riccione, vista la nota pervenuta in data 24 02 14, n. prot.
7814, ho formulato una richiesta di parere all’Ufficio Giuridico della Regione (vedi allegato 1),
che ha risposto con la lettera che allego (vedi allegato 2).
Ritengo che alla luce di quanto emerge si possa dire che gli ampliamenti di edifici presenti
lungo la costa, anche alla luce della normativa del PTCP 2007 e s.m.i, possono ampliarsi
beneficiando di quanto previsto dall’art 7 ter della legge 20 della RER, senza che ciò
rappresenti una contraddizione con l’art.5.7 delle NTA del PTCP.
18/72
L’Articolo in questione, è bene ricordarlo, è stato approvato dopo il PTCP del 2007, la cui
approvazione definitiva è dell’ottobre 2008.
Credo che la nota della Regione sia positiva e vada intesa come una possibilità in più
disponibile per i Comuni e per le imprese, anche quelle turistiche, che intendono riqualificarsi e
ampliarsi, adottando sistemi anti sismici e migliorando in efficienza ed efficacia il sistema
energetico delle proprie strutture, tenendo tuttavia presente l’obiettivo generale della
pianificazione territoriale di liberare e riqualificare aree lungo la costa, tema peraltro proprio
dello stesso Piano Regionale.
In conclusione ritengo che si possa affermare che le ipotesi di riqualificazione non sono
bloccate in assoluto ma che si possono usare diversi strumenti per raggiungere un fine che mi
pare ampiamente condiviso.
Da quanto sopra riportato ne consegue che dai pareri e conclusioni, sia della Regione che
della Provincia, le scelte di pianificazione adottate dal Comune di Riccione con la variante
in oggetto che sono rivolte alle strutture ricettive alberghiere dell’intera zona turistica
riccionese che intendono riqualificarsi e ampliarsi, adottando sistemi anti sismici e
migliorando in efficienza ed efficacia il sistema energetico delle proprie strutture, siano
coerenti con le disposizioni regionali di cui all’art 7 ter della legge n. 20/2000 sopravvenute
all’entrata in vigore del “PTCP 2007” e quindi legittime.
Tutto ciò premesso si propone di respingere la Riserva n. 12 e di confermare la tipologia
dell’ampliamento, negli interventi edilizi ammessi e di applicare, nei parametri di
attuazione, le stesse modalità e quantità in relazione alle possibilità d’incremento della
superficie, secondo i casi, del 15% del 20%, della Superficie preesistente già disposto al
comma 6 dell’art. 4.3.4. Considerato che quanto sopra trattato riguarda comunque il
complesso delle strutture ricettive alberghiere e quindi anche le connesse ulteriori vigenti
disposizioni del RUE, si propone altresì di evidenziare nelle norme stesse che si tratta
dell’applicazione dell’art 7 ter della legge n. 20/2000, procedendo all’integrazione e/o
modifica delle norme di cui all’Art. 4.3.11 - Zone Turistiche Speciali Act6 -- Scheda 4 –
(Hotel Savioli) e di cui all’Art. 4.3.4 - Particolari modalità e possibilità di intervento previste
nelle zone turistiche, come successivamente indicato.
Proposta di testo integrato comprensivo delle modifiche introdotte con la Variante
modificare la Scheda n. 4 come modificata ed integrata alla lettera R.7) della Variante
adottata come segue:
Art. 4.3.11 - Zone Turistiche Speciali Act6
- Scheda 4 – (Hotel Savioli)
In attuazione dell’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s. m. e i. ed in applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4.3 delle norme del PSC per le attività
ricettive, sia turistiche che congressuali e di concerto con quanto già disposto al
comma 6 del precedente art. 4.3.4, il presente RUE, per l’unità edilizia denominata
Hotel Savioli, in particolare, stabilisce i parametri urbanistici ed edilizi di seguito
indicati:
Usi previsti
Sono previsti i tipi d’uso e1.a, e1.b, b8, quest’ultimo insediabile solo in soluzione
interrata a condizione che siano soddisfatte le quantità minime prescritte di parcheggi
pertinenziali P3 e di urbanizzazione primaria P1.
19/72
Per i suddetti tipi d’uso è ammesso inserire in piani seminterrati e/o interrati, oltre ai
parcheggi P3 e P1, spazi a servizio dell’ospite, per servizi all’albergo e/o per centri
benessere e sale convegni; in tal caso le previste attività dovranno essere comunque
compatibili con quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi Requisito Cogente n. 7.2:
"Disponibilità di spazi minimi").
Interventi ammessi
Sono ammessi gli interventi edilizi di tipo MO, MS, RE, RI, AM e CD entro gli usi
ammessi.
Con i suddetti interventi di tipo RE congiuntamente ad AM, e di tipo RI e previa
autorizzazione del Comune mediante le diverse forme giuridiche ammesse per
l’assegnazione delle aree pubbliche, all’unità edilizia in oggetto, è consentito associare
aree pubbliche (sedi stradali con relative pertinenze), al fine di utilizzarle per la loro
sistemazione superficiale o per interventi nel sottosuolo, per gli usi e con le modalità
d’intervento di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 3.3.2.
Parametri di attuazione:
- Con i suddetti interventi di tipo RE congiuntamente ad AM, e di tipo RI, è ammesso
l’incremento della Sue preesistente, rispettivamente, sino al 15% ed al 20%, oltre
alla realizzazione di tre livelli di piani seminterrati e/o interrati sull’intera unità edilizia.
La predetta Sue dei piani seminterrati e/o interrati, ad eccezione di quella
eventualmente destinata a funzioni di tipo b8, non è computata nel calcolo della Sue
(come nel caso previsto alla lettera a) comma 6 del precedente articolo 4.3.4 e
richiamati all’art. 1.3.23, comma 3). I suddetti incrementi di Sue e realizzazione di tre
livelli di piani seminterrati e/o interrati, comunque, sono ammessi a condizione che si
rispettino le seguenti condizioni:
Omissis
modificare l’art. 4.3.4 come modificato ed integrato alle lettere D.5 ed L) della Variante
adottata come segue:
Art. 4.3.4 - Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone
turistiche
Omissis
6. In attuazione dell’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s. m. e i. ed in applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4.3 delle norme del PSC, il presente RUE,
per le attività ricettive, sia turistiche che congressuali, prevede un limitato incremento
della capacità insediativa della Sue rispetto allo stato di fatto, attribuibile ad operazioni
di recupero edilizio e rinnovo urbano rivolte essenzialmente al miglioramento
quali/quantitativo degli spazi di servizio, sia all’attività che all’utenza e della capacità
ricettiva. A tale scopo Nnelle zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5 sulle esistenti unità
edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) e unità edilizie a prevalente
destinazione alberghiera di carattere marginale (E) qualora le stesse confermino la loro
destinazione alberghiera, di cui ai precedenti artt. 4.3.2.2 e 4.3.2.5, mediante gli
interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM, ed ancora di tipo RE anche
congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, NC riferito al solo
caso di demolizione e ricostruzione di preesistenze di categoria diversa (cfr. art. 1.2.1
comma 3), RI, comunque attuabili a condizione dell’applicazione obbligatoria di tutti i
20/72
requisiti volontari elencati nella “Tabella C” di cui all’art. 7.1.5 del Titolo VII della parte
seconda del presente RUE:
a)
omissis
b)
omissis
7. Nelle zone Act3 e Act4, in attuazione dell’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s. m. e i. per le
unità edilizie di cui al comma 3 del precedente articolo 4.3.2, classificate con le lettere
A), C), D) e G), per la sola realizzazione di unità edilizie a funzioni ricettive alberghiere
di tipo e1.a, sono ammessi l’applicazione degli interventi edilizi e la realizzazione delle
opere di cui al precedente comma 6; ..... omissis
13)
In ordine a quanto dichiarato nella Relazione di variante (Capitolo II) circa il dimensionamento
delle dotazioni territoriali, si evidenzia che la formulazione è incoerente con l’articolo A-22
della LR n. 20/2000; si chiede pertanto al Comune di provvedere a misure compensative al
fine di assicurare quanto disposto dalla normativa vigente in relazione alla conferma della
quota complessiva del patrimonio di aree pubbliche destinate a servizi.
Deduzione
Si accoglie la riserva mediante l’inserimento nel dispositivo della delibera di
controdeduzione ed approvazione della presente variante al RUE di specifica clausola
prescrittiva applicativa delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. A-22 della L.R. n.
20/2000 e s.m. e i.. Comunque si ribadisce quanto riportato nel Cap. II, lett. c) della
relazione, ovvero:
“in merito al dimensionamento delle dotazioni territoriali, si ribadisce che per le aree e gli immobili inclusi
nei diversi Piani comunali delle Alienazioni del Patrimonio Immobiliare di cui all’art. 58 del D. L. n.
112/2008, per i quali è previsto il cambio di destinazione da fini pubblici a privati, con tali Piani, è stato di
fatto attestato che gli stessi non risultano più necessari ed adeguati a garantire la quota minima di
dotazioni territoriali comunque dovuta ai sensi dell’art. A-22 dell’Allegato alla L.R. n. 20/2000 e s. m. e i.
(vedi pareri rilasciati sull’argomento, in data 1/06/2012, dal Responsabile del Servizio Affari Generali,
Giuridici e Programmazione Finanziaria della Regione), si ritiene che le disposizioni siano rispettate; in
considerazione di quanto attestato, pertanto tali immobili possono essere sottratti al novero delle opere
di urbanizzazione secondaria (attrezzature e spazi collettivi di cui all’art. A-24 L.R. n. 20/2000) e di
conseguenza s’intende rispettata anche la disposizione “…. Gli strumenti urbanistici confermano la
quota complessiva dell’attuale patrimonio di aree pubbliche a servizi, …” di cui al comma 2 del
richiamato art. A-22. ...”
Il testo della clausola proposta è il seguente:
“I proventi della cessione delle aree e degli immobili inclusi nei diversi Piani comunali
delle Alienazioni del Patrimonio Immobiliare di cui all’art. 58 del D. L. n. 112/2008
convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, per i quali, con la variante al RUE
adottata con atto di C.C. n.37 del 04/07/2013, è stato effettuato il cambio di
destinazione da fini pubblici a privati, sono da destinare per implementare le Dotazioni
Territoriali esistenti e alla manutenzione, ammodernamento e qualificazione delle
opere e infrastrutture esistenti.”
21/72
B)
In merito alle condizioni e richieste poste nel parere espresso dall’Ufficio Difesa del Suolo, di
seguito si riporta il testo del medesimo e le relative controdeduzioni proposte e le eventuali
conseguenti modifiche ed integrazioni del testo normativo del RUE.
“PARERE UFFICIO DIFESA DEL SUOLO
VISTA la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 112
del 02.05.2007: Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi
dell’art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna
per la pianificazione territoriale e urbanistica”;
VERIFICATO che la Variante comprende anche l’introduzione, per determinate strutture
esistenti, di usi riconducibili ad opere di rilevante interesse pubblico come elencate nella
deliberazione di G.R. n. 1661/2009 (ad esempio scheda 8 dell’art. 4.2.4 del RUE);
RICORDATO che la relazione geologica da produrre a supporto degli strumenti di
pianificazione (che in questo caso è stata omessa) ha la finalità di verificare la
compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità locale del
territorio e non può essere sostituita dallo studio geologico obbligatorio da condurre nella
fase esecutiva degli interventi, essendo, tra l’altro, sbagliato oltre che inopportuno
demandare alla fase esecutiva un’eventuale limitazione d’uso del suolo o interdizione alla
edificazione per motivi di incompatibilità geologica;
si ritiene la Variante specifica al RUE compatibile, relativamente ai rischi geologicoambientali, con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e che non pregiudichi gli assetti
geomorfologici ed idrogeologici presenti.
Si esprime altresì parere favorevole ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla
compatibilità delle previsioni della Variante con le condizioni di pericolosità del territorio,
con esclusione delle eventuali previsioni di nuova costruzione introdotte in aree che nello
strumento urbanistico vigente risultano prive di capacità edificatoria, per le quali si esprime
parere contrario.
Si fa presente, infine, che la Variante potrà essere approvata solo successivamente alla
realizzazione del III° livello di approfondimento sismico da effettuare secondo la procedura
contenuta nell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico emanato dalla Regione Emilia
Romagna in materia di microzonazione sismica e approvato con deliberazione di
Assemblea Legislativa n. 112 del 02.05.2007, così come precisato con nota regionale
prot. n. 0166430 del 22.06.2007, relativamente alle previsioni di destinazione d’uso di
nuovo inserimento che si configurano quali opere di rilevante interesse pubblico.”
In merito al parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 e precisamente al punto in cui si
esprime parere contrario per le eventuali previsioni di nuova costruzione introdotte in aree
che nello strumento urbanistico vigente risultano prive di capacità edificatoria, in data
14/03/2014, con nota prot. n. 11020, è stato richiesto un chiarimento alla Provincia per
definire espressamente a quali aree ci si riferiva nel parere stesso. Con tale richiesta si è
ribadito quanto esposto nella relazione di Variante, ovvero che la stessa, programma nel RUE
l’insediamento di piccole capacità edificatorie (chioschi) facenti parte di quelle molto più
22/72
ampie già ammesse dal PSC e per quanto riguarda le opere pubbliche, o la precisazione o
l’insediamento ex novo di funzioni, che le stesse non determinano incrementi di capacità
edificatoria in quanto sono utilizzate le capacità già previste nelle rispettive zone urbanistiche.
Alla richiesta è stata allegata specifica relazione geologica per le aree di possibile
insediamento di apprestamenti precari e provvisori (Chioschi).
Con comunicazione in data 18703/2014, prot. n. 11425, acquisita agli atti in data 18/03/2014,
al n. 11471 di protocollo, la Provincia ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 5 della
L.R. 19/08 alla previsione degli apprestamenti precari e provvisori (Chioschi); tale
comunicazione costituisce parere favorevole definitivo e completo eliminando in tal modo il
parere contrario che era stato espresso in precedenza.
Deduzione
Per quanto riguarda il parziale parere contrario, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08, lo
stesso è superato in relazione a quanto sopra descritto ed in particolare a seguito
dell’acquisizione del nuovo parere comunicazione in data 18703/2014, prot. n. 11425;
inoltre si allega al presente documento copia della relazione geologica inerente le aree per
la previsione degli apprestamenti precari e provvisori (Chioschi).
Per quanto riguarda l’immobile di Viale Limentani di cui alla Scheda 8 dell’art. 4.2.4,
introdotta con la Variante, si ritiene opportuno ricondurre l’immobile fra le opere di non
rilevante interesse pubblico, quindi escluse da quelle elencate agli allegati A e B della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1661 del 2/11/2009, ovvero, in particolare,
strutture con capienza di pubblico inferiore a 100 persone, come già indicato al Capitolo II°
della relazione di variante, mediante la modifica della destinazione urbanistica adottata per
l’immobile, sempre, per “l’utilizzo a fini sociali” dello stesso, ma nello specifico ad
“Attrezzature residenziali e sociali, pubbliche”, escludendo il nuovo insediamento di
funzioni indicate negli allegati A e B della suddetta D. G. R. n. 1661 del 2/11/2009. In
questo caso non sussiste la necessità della realizzazione del III° livello di approfondimento
sismico, come peraltro per quanto riguarda tutte le altre previsioni relative, sia alla
precisazione delle definizioni di usi già previsti, sia all’adeguamento di zonizzazioni di
RUE, contenute nella medesima variante adottata e descritte alle lettere A2) a), b), c),
A3), BB), e C), della relazione di Variante, nessuna delle stesse si configura come opera
di rilevante interesse pubblico.
Al fine di attuare quanto sopra proposto è necessario modificare la Scheda n. 8 dell’art.
4.2.4 come introdotta con la lettera B) della variante, come segue:
Art. 4.2.4 - Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse
generale Acr6 : SCHEDE
Scheda 8 - Attrezzature residenzialiper l’assistenza e i servizi sociali,
pubbliche e igienico sanitari
Usi previsti:
sono ammessi i tipi d’uso: preesistenti ed a1, a2 limitatamente a convitti e
b4c8 limitatamente alle attività ricreativedi “centri diurni assistenziali e centri
socio-riabilitativi per disabili sia diurni che residenziali per disabili”.
Parametri di attuazione:
-
UF = max 0,30 mq/mq.;
Q = max 50%;
23/72
-
H
= max 10,00 mt..
Interventi ammessi:
(fermo restando quanto disposto al secondo alinea del presente comma 2)
sono ammessi gli interventi di tipo MO, MS, RRC, RT, RE, RI, AM, AR.;
Legenda delle proposte di modifica/integrazione del testo normativo:
testo vigente: testo in colore nero; testo aggiunto od eliminato con l’adozione: testo in colore
verde – eliminato: barrato; testo aggiunto con la deduzione: testo in colore rosso; testo
eliminato con la deduzione: testo in colore blu barrato)
24/72
C)
In merito alle condizioni e richieste poste nel parere espresso dall’Ufficio VAS, di seguito si
riporta il testo del medesimo e le relative controdeduzioni proposte e le eventuali conseguenti
modifiche ed integrazioni del testo normativo del RUE.
“UFFICIO VAS
SI ESPRIME parere motivato positivo relativamente alla proposta di Variante al RUE del
Comune di Riccione, adottata con delibera di C.C. n. 37 del 04/07/2013 in quanto, sulla base
degli elementi emersi dalla documentazione trasmessa, dal relativo processo di consultazione
e sulla base dei giudizi dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti, non si
ravvisano rilevanti effetti negativi sull’ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente
conto di quanto riportato ai punti successivi:
a. in relazione alle modifiche oggetto di valutazione ambientale, escluse quindi le modifiche
non sottoposte alla procedura di valutazione ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L.R.
20/2000, si esplicitino nel documento di Valsat gli approfondimenti già realizzati in sede di
Valsat del PSC pertinenti alla Variante in oggetto, e si conduca una verifica della coerenza
con relativi obiettivi di sostenibilità;
b. si illustri come la Variante al Rue complessivamente garantisce il miglioramento o
mantenimento della qualità urbana rispetto alle disposizioni del vigente Rue e in relazione
agli obiettivi stabiliti nella Valsat del PSC, in particolare per quanto riguarda il
contenimento del consumo di risorse ambientali e il mantenimento delle dotazioni
territoriali;
c. in riferimento alle misure di mitigazione e compensazione richiamate nel documento di
Valsat e consigliate per la fase progettuale degli interventi, si specifichi la corrispondenza
con la normativa del RUE o eventualmente con altre disposizioni vigenti;
d. Si rammenta infine che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b del D.Lgs 152/2006, l’atto di
approvazione della Variante al RUE deve contenere una dichiarazione di sintesi. Si
richiama in particolare la necessità di illustrare in che modo le considerazioni ambientali
sono state integrate e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni.”
Deduzione
Si accolgono le indicazioni sopra esposte e si integra la RELAZIONE DI VALSAT di cui
all’ELABORATO D della Variante adottata (vedi punto 1) e si redige la DICHIARAZIONE DI
SINTESI (ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.) (vedi punto
2), entrambe esposti di seguito:
(Per quanto riguarda le modifiche si indica la seguente Legenda delle proposte di
modifica/integrazione dei testi:
testo adottato: colore nero; testo aggiunto con le controdeduzioni: testo in colore rosso; testo
eliminato con le controdeduzioni: testo in colore blu barrato)
RUE: VARIANTE SPECIFICA
ELABORATO D: RELAZIONE DI VALSAT e DICHIARAZIONE DI SENTESI
25/72
1)
RELAZIONE DI VALSAT
1. Premessa:
Il Comune di Riccione è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) efficace
dal 23/04/2007 e di Regolamento Edilizio Comunale (RUE), approvato con Delibera di
Consiglio Comunale di n. 57 dell’11/08/2008, ed in vigore dal 5/11/2000.
Successivamente all’entrata in vigore, il RUE, nel tempo, è stato oggetto di
successive VARIANTI approvate con Delibere di C.C. n. 12 del 26/03/2009, n. 45 del
10/08/2010 e n. 4 del 16702/2012 ed allo stato attuale, per le motivazioni di seguito
esposte, si ritiene necessario procedere all’adozione di un’ulteriore specifica VARIANTE allo
stesso RUE, sia normativa che cartografica.
2. Normative di riferimento
• D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia Ambientale”
• D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 – “Ulteriori disposizione correttive ed integrative al
D.lgs.3 aprile 2006 n. 152 recate norme in materia ambientale”
• D.lgs 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
• D.Lgs 157 del 24 marzo 2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”
• D.Lgs 62 del 26 marzo 2008 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”
3 Le motivazioni dell’opera
La legge regionale n. 20/2000 all’art. 5, comma 10 stabilisce, fra l’altro, che i “Comuni
provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e dei loro effetti sui
sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi”.
Gli Uffici hanno svolto questa attività di monitoraggio dell’applicazione delle norme
del RUE e dopo un periodo, ormai di quattro anni, si sono verificati in particolare le
disposizioni riformatrici del PRG e del Regolamento Edilizio previgenti e gli elaborati del
RUE ed altresì si è considerata l’evoluzione legislativa. Tutto ciò ha determinato la necessità
di conformare e/o modificare lo strumento urbanistico in oggetto in merito agli argomenti
riguardanti tali valutazioni ed inoltre di regolamentare con il RUE ulteriori costruzioni e
manufatti edilizi ed aspetti dell’attività edilizia.
Inoltre con istanze di parte, sono stati segnalati ed evidenziati inesattezze e/o errori
materiali ed avanzate richieste di modifiche, sia normative che cartografiche, agli elaborati
del RUE, per le quali la Giunta Comunale in data 21/02/2013, oltre alla loro
valutazione, ha espresso indirizzi da recepire nella variante al RUE, necessaria per
accogliere le suddette istanze.
Allo stato attuale perciò si ritiene necessario procedere all’adozione di
specifica VARIANTE normativa e cartografica al RUE, le cui motivazioni e gli specifici
contenuti sono di seguito sommariamente elencate mentre, vengono analiticamente esposti
nel prosieguo del presente documento.
E’ necessario procedere all’adozione di specifica VARIANTE normativa e cartografica
al RUE, la stessa, determina un campo di applicazione limitato esclusivamente agli
26/72
argomenti sopra elencati, e quindi alle parti di norme e cartografie relativi ad ambiti, zone ed
aree, oggetto della presente proposta, come puntualmente dettagliato nel complesso degli
elaborati tecnici.
La proposta di VARIANTE agli elaborati costitutivi del RUE è assunta ai sensi
dell’art. 33, comma 4-bis della L.R. n. 20/2000, in quanto in questo caso, sia il RUE
vigente, sia la VARIANTE, presentano anche la disciplina particolareggiata degli usi e delle
trasformazioni ammissibili di parti del territorio urbanizzato e quindi il RUE assume, oltre ai
contenuti di regolamento, quelli di strumento di pianificazione.
Inoltre si attesta che la VARIANTE:
a) è coerente con la pianificazione strutturale comunale e con la pianificazione
provinciale e quindi pienamente rispondente alle previsioni di PSC oltre a quelle
generali del RUE ed alle indicazioni e prescrizioni del PTCP trattando
esclusivamente l’adeguamento della normativa e della cartografia vigente a nuove
esigenze, come indicate nel “Capitolo I della relazione di variante”;
b) non
incide
sul
dimensionamento
complessivo
della
strumentazione
urbanistica comunale, in quanto, sia le nuove destinazioni urbanistiche, sia le
modifiche normative introdotte, non comportano incrementi delle previsioni
insediative, esistenti e non determinano incremento della capacità edificatoria
ammessa dal RUE vigente, ad eccezione di modesti ampliamenti su alcune
costruzioni pubbliche relative ai centri di buon vicinato;
c) in merito al dimensionamento delle dotazioni territoriali, si ribadisce che per le
aree e gli immobili inclusi nei diversi Piani comunali delle Alienazioni del
Patrimonio Immobiliare di cui all’art. 58 del D. L. n. 112/2008, per i quali è
previsto il cambio di destinazione da fini pubblici a privati, con tali Piani, è stato
di fatto attestato che gli stessi non risultano più necessari ed adeguati a garantire
la quota miimna di dotazioni territoriali comunque dovuta ai sensi dell’art. A-22
dell’Allegato alla L.R. n. 20/2000; in considerazione di quanto attestato, pertanto tali
immobili possono essere sottratti al novero delle opere di urbanizzazione
secondaria (attrezzature e spazi collettivi di cui all’art. A-24 L.R. n. 20/2000) e
di conseguenza s’intende rispettata anche la disposizione “…. Gli strumenti
urbanistici confermano la quota complessiva dell’attuale patrimonio di aree
pubbliche a servizi, …” di cui al comma 2 del richiamato art. A-22;
Inoltre si precisa che per le aree oggetto di VARIANTE non è stata redatta la relazione
Geologica, limitatamente ai chioschi previsti, come meglio esplicitato nella sezione relativa
agli approfondimenti di natura geologica, mentre per le rimanenti non si è provveduto ad
effettuare ulteriori approfondimenti di natura geologica in quanto per tali aree, come sopra
evidenziato, la VARIANTE stessa, secondo i casi, programma nel RUE:
-
l’insediamento di piccole capacità edificatorie (chioschi) facenti parte di quelle molto
più ampie già ammesse dal PSC;
-
il solo modesto incremento delle capacità edificatoria esistente di opere pubbliche e
la precisazione o l’insediamento ex novo di funzioni pubbliche.
Altresì si precisa che le suddette opere pubbliche riguardano opere di non rilevante
interesse pubblico escluse da quelle elencate agli allegati A e B della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1661 del 2/11/2009, ovvero, in genere, strutture con capienza di
pubblico inferiore a 100 persone, e comunque si evidenza che i singoli titoli abilitativi per
l’attuazione delle opere pubbliche suddette e di tutte le altre ammesse dalle previsioni della
presente Variante urbanistica, nei casi dovuti, saranno subordinati alla preliminare
redazione della relazione e degli studi geologici puntuali per ciascun intervento.
27/72
4 Caratteristiche e descrizione sommaria della variante, suddivisa per tipologia:
Omissis
5 Descrizione analitica:
Per gli argomenti sopra elencati di seguito vengono approfondite gli eventuali
adempimenti di valenza ambientale, al fine dei analizzare la sostenibilità dei singoli punti,
se necessitano di approfondimenti delle tematiche legate alla Valsat (se necessaria):
A)
Il Consiglio Comunale, ha approvato con giusta Delibera “Approvazione del
Piano Triennale delle Valorizzazioni e Alienazioni del Patrimonio Immobiliare – Art. 58, D.L.
112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008, n. 133
In merito a quanto sopra esposto si evidenzia che con le su citate
deliberazioni consiliari, secondo i casi, i beni comunali compresi negli elenchi ed interessati
da variazioni di destinazione urbanistica, sono stati inseriti fra quelli appartenenti al
patrimonio disponibile ed altresì si precisa che:
A.1)
Le puntuali disposizioni urbanistiche approvate con deliberazioni richiamate nella
relazione di variante, per le parti che costituivano modifiche normative alla parte prima del
RUE – norme –, sono state definitivamente riportate e coordinate negli elaborati del
RUE con la procedura di approvazione della Variante al RUE (adottata ed approvata
rispettivamente con Delibere di Consiglio Comunale n. 67 del 24/09/2009 e n. 45 del
10/08/2010); gli immobili interessati e le relative zonizzazioni e norme sono i seguenti:
-
BAR KATIA - Lungomare della Libertà – in Zona Act1 - Unità edilizie a
prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (Act1C) - Art. 4.3.1,
comma 1, lett. a) ed Art. 4.3.6, punto 2.3, norme RUE;
-
AREA Viale D’Annunzio attualmente denominata Beach Village e Beach
Paradise - Viale d’Annunzio – in Zona Act6 - Scheda 12 – Parco tematico e
ricreativo (Beach Paradise) - Art. 4.3.11, Scheda 12, norme RUE;
-
TERRENO IN VIALE OGLIO - Viale Oglio – in Zona Acr6 - Scheda 8 –
Attività scolastiche private- Art. 4.2.4, Scheda 8, norme RUE;
al contrario, nonostante il perfezionamento delle relative varianti urbanistiche ex art. 58
della Legge 133/2008 (come precisato con la delibera di C.C. n. 30 dello 06/05/2010), non
sono state riportate le previsioni urbanistiche relative alle parti che costituivano anche o solo
modifiche agli elaborati cartografici, in quanto, di fatto, non è stato effettuato il
coordinamento degli elaborati grafici del RUE di cui ai Quadri di Tavola 1, riguardanti gli
immobili, con le relative destinazioni, di seguito elencati:
a) BAR KATIA - Lungomare della Libertà - in Zona Act1 - Unità edilizie a prevalente
destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (Act1C) - Art. 4.3.1, comma 1, lett.
a), Art. 4.3.2.3 ed Art. 4.3.6, punto 2.3, norme RUE; per la presente
previsione, non vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto risulta
essere già edificata la struttura, con destinazione già compatibile con l’uso
attualmente insediato
b) AREA Viale D’Annunzio attualmente denominata Beach Village e Beach
Paradise - Viale d’Annunzio in Zona Act6 - Art. 4.3.11, Scheda 12, norme RUE; per
28/72
la presente previsione, non vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in
quanto risulta essere già edificata la struttura, con destinazione già compatibile con
l’uso attualmente insediato
c) Due piccoli fabbricati in Viale Formia - Viale Formia/P.le del Circeo - in Zona Acr2 –
Art. 4.2.1, comma 1, lett. b), norme RUE; per la presente previsione, non vengono
approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto risultano essere già edificate, ma
ne viene semplicemente definita la sua destinazione futura, compatibile con l’edificato
circostante
d) CASA COLONICA e corte esterna di pertinenza - P.le Pietrarubbia (in Zona
Artigianale/Commerciale) – in Zona ASP2 – Art. 4.4.2, comma 1, norme RUE; per la
presente previsione, non vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in
quanto risulta essere già edificato, ma ne viene semplicemente definita la sua
destinazione futura, compatibile con l’edificato circostante
e) TERRENO IN VIALE OGLIO - Viale Oglio – in Zona Acr6 - Scheda 8 –
Attività scolastiche private- Art. 4.2.4, Scheda 8, norme RUE, per tale immobile si
precisa che, per le specifiche motivazioni sopra espresse, con il presente atto, si
ritiene opportuno, anziché procedere al completo recepimento nel RUE della sua
destinazione urbanistica, prospettare di adeguare tale destinazione di RUE alle
nuove disposizioni del P di R A stesso, mediante variante alle norme vigenti del RUE
con individuazione di una destinazione urbanistica compatibile con le nuove
disposizioni del P di R A di cui sopra; viene stralciata la precedente previsione per
riportarla all’interno di quanto già previsto nello strumento urbanistico, in particolare
quale verde, con specifiche destinazioni compatibili con i vincoli derivanti dalla
pianificazione sovraordinata.
A.2)
a) BAR GIARDINI - Viale Milano da “Aree per attrezzature e spazi collettivi” - “Zone per
verde pubblico (V)” di cui al comma 6, lett. c) dell’art. 3.1.2 delle norme del RUE, alla
nuova destinazione: “Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza
delle attività di servizio Act1”, punto 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione
commerciale ed a pubblici esercizi (Act1C), di cui all’Art. 4.3.6 delle norme del RUE
(comporta modifica cartografica nella Tavola 1 del RUE); per la presente previsione,
non vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto risulta essere già
edificata la struttura, con destinazione già compatibile con l’uso attualmente insediato. Si
precisa inoltre che la struttura risulta essere collocata in prossimità di due parcheggi
multipiano, che soddisfano le esigenze di parcamento prevedibili per la nuova
destinazione d’uso.
b) BAR AGORA’ - Viale Milano da “Aree per attrezzature e spazi collettivi” - “Zone per
verde pubblico attrezzato per lo sport e per spazi chiusi per impianti e attrezzature
sportive (VS)” di cui al comma 6, lett. d) dell’art. 3.1.2 delle norme del RUE, con UF max
pari a 0,25 mq./mq., alla nuova destinazione a “Zone con destinazione in atto per
attrezzature e impianti di interesse generale Act8: Scheda 5 – Attrezzature ricreative e
sportive”, di cui all’Art. 4.3.13 delle norme del RUE, consentendo in tale immobile, sia il
mantenimento, sia l’insediamento ex novo, delle funzioni commerciali (b1), di pubblico
esercizio (b2), ricreative e culturali (b4), sportive e di svago (f2) oltre che di parcheggio
pubblico (f3), confermando l’attuale UF max pari, a 0,25 mq./mq. ed indicando i seguenti
ulteriori parametri; per la presente previsione, non vengono approfondite le tematiche di
sostenibilità, in quanto risulta essere già edificata la struttura, con destinazione già
compatibile con l’uso attualmente insediato. Si precisa inoltre che la struttura risulta
29/72
essere collocata in prossimità di due parcheggi multipiano, che soddisfano le esigenze
di parcamento prevedibili per la nuova destinazione d’uso. In fase di valutazione da parte
della provincia di Rimini, sono state incrementate le percentuali relative alla permeabilità
dei suoli, che riduce pertanto l’impatto dell’ampliamento della struttura rispetto a quanto
previsto all’interno del documento adottato. Gli usi previsti così come le superfici, sono
state analizzate all’interno della Valsat del PSC, in quanto compatibili con le previsioni di
espansione delle dotazioni a servizio della ricettività turistica.
c) “EX CACCETTA”. In data 6/05/2010 il Comune di Riccione ha acquistato dallo Stato un
fabbricato denominato “già Villa Mussolini Guidi” e detta anche “ex ristorante
CACCETTA”, il quale insiste su area già di proprietà del Comune di Riccione, sito in
viale Brunetto Latini n. 22, distinto al Catasto fabbricati di detto Comune al Fg. 11 col
mappale n. 773 e classificato nel vigente RUE come:
“Aree per attrezzature e spazi collettivi - Zone per attrezzature collettive civili e religiose
(AC) – Art. 3.1.2 comma 6 lett. a), peraltro non corrispondente all’uso in atto all’epoca
dell’adozione del RUE (20/02/2008), ed altresì come “Immobile di interesse Storico,
architettonico, culturale e testimoniale” di “sottocategoria 3.1”, di cui al punto n. 26
dell’art. 2.17 delle norme del medesimo RUE.
Per lo stesso immobile la Giunta Comunale, con parere espresso nella seduta del
30/09/2010, ha stabilito di predisporre l’iter amministrativo per il cambio di destinazione
urbanistica da “Aree per attrezzature e spazi collettivi” a zona per usi “residenziale e
commerciale” ed altresì con proprio atto n. 390 dello 07/12/2011, recante ”Art. 58 D.L.
112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 – Ricognizione degli immobili non
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente suscettibili di valorizzazione
ovvero dismissione – Approvazione elenco” ne ha disposto l’inclusione nell’elenco degli
immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente (Cfr n. 19). Da
ultimo con Delibera di C.C. n. 9 del 29/03/2012, recante “Piano Triennale 2012/2014
delle Valorizzazioni e Alienazioni del Patrimonio Immobiliare - Art. 58 D.L. 112/2008
convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 N. 133”, e riconfermato con
delibera di C.C. n. 11 dell’11/04/2013, l’immobile in oggetto è stato incluso nell’elenco
dei beni alienabili nel 2013.
Allo scopo di attuare quanto disposto con i suddetti atti, per l’immobile in oggetto,
l’Amministrazione Comunale ha inoltrato al Ministero per le Attività Culturali le
richieste:
-
di verifica dell’interesse culturale, con l’esito che in data 18/04/2012, con decreto
del Direttore Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna – è stato
dichiarato l’interesse culturale dell’immobile in oggetto, ai sensi dell’art. 10,
comma 1, e 12 del D. Lgs. n. 42/2004, denominato definitivamente: “Villino
Pater” - ex ristorante CACCETTA (vedi comunicazione del 28/05/2012 ns. prot.
n. 18285);
-
di autorizzazione all’alienazione, con l’esito che in data 26/10/2012, il
Direttore Regionale, ha autorizzato tale alienazione ai sensi dell’art. 55 comma 3
del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. ei. (giusta comunicazione dello 06/11/2012 ns. prot.
n. 38661).
Si evidenzia che con la procedura tesa ad ottenere l’autorizzazione all’alienazione il
Ministero ha anche valutato e condiviso la proposta di utilizzazione dell’immobile per
usi “residenziale e commerciale”.
30/72
Per quanto appena sopra esposto e considerato che la disciplina comunale inerente
agli “edifici tutelati”, come l’immobile in oggetto, all’art. 2.17 delle norme del RUE
stabilisce che:
• la Categoria 1: “comprende le unità edilizie che hanno assunto
rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o
caratteri architettonici o artistici; vi sono comprese anche le unità edilizie
comprese negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 42/2004”;
• la Sottocategoria 1.2: “comprende le unità
storico significativo in buono stato di conservazione”,
edilizie
di
interesse
Si precisa inoltre che le suddette nuove destinazioni urbanistiche non determinano
incremento di capacità edificatoria ammessa dal RUE vigente; per la presente previsione,
non vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto risulta essere già edificata
la struttura, per la quale si propone la modifica della destinazione d’uso già compatibile con
l’uso attualmente insediato. Si precisa inoltre che la struttura risulta essere collocata in
prossimità di due parcheggi multipiano, che soddisfano le esigenze di parcamento
prevedibili per la nuova destinazione d’uso.
A.3) vedi approfondimento A.1 e)
B)
per quanto riguarda l’immobile denominato “FABBRICATO ED ADIACENTE
RICOVERO ATTREZZI - Viale Limentani”, considerato che:
• lo stesso attualmente è collocato all’interno di un’ampia area destinata a “zone per
verde pubblico (V);
• per il medesimo immobile è stata deliberata con atto di C.C. n. 6 del
3/02/2011, l’autorizzazione dell’intervento pubblico in deroga alle norme del
RUE per “La ristrutturazione dell'intero fabbricato preesistente in Via Limentani
n.15, con ampliamento del piano terra al fine di ottenere una nuova struttura socioassistenziale da convenzionare con l'Associazione Centro 21” e con delibera di G.C. n.
78 del 10/03/2011 è stata disposta l’”Approvazione del progetto preliminare-definitivoesecutivo per la ristrutturazione fabbricato da adibire a struttura educativa/residenziale
per persone con sindrome di down in Via Limentani n.15, convenzionato con
l'Associazione Centro 21;
per la presente previsione, non vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in
quanto risulta essere già in corso di edificazione della struttura, con le finalità di cui alla
delibera di
consiglio comunale n° 06/2011, con un uso compatiblecompatibile con la destinazione
pubblica dell’area, senza gravare ulteriormente sul territorio.
Per quanto riguarda l’immobile di Viale Limentani di cui alla Scheda 8 dell’art. 4.2.4,
introdotta con la Variante, si ritiene opportuno ricondurre l’immobile fra le opere di non
rilevante interesse pubblico, quindi escluse da quelle elencate agli allegati A e B della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1661 del 2/11/2009, ovvero, in particolare, strutture
con capienza di pubblico inferiore a 100 persone, come già indicato al Capitolo II° della
relazione di variante, mediante la modifica della destinazione urbanistica adottata per
l’immobile, sempre, per “l’utilizzo a fini sociali” dello stesso, ma nello specifico ad
“Attrezzature residenziali e sociali, pubbliche”, escludendo il nuovo insediamento di funzioni
indicate negli allegati A e B della suddetta D. G. R. n. 1661 del 2/11/2009. In questo caso
non sussiste la necessità della realizzazione del III° livello di approfondimento sismico, come
peraltro per quanto riguarda tutte le altre previsioni relative, sia alla precisazione delle
31/72
definizioni di usi già previsti, sia all’adeguamento di zonizzazioni di RUE, contenute nella
medesima variante adottata e descritte alle lettere A2) a), b), c), A3), BB), e C), della
relazione di Variante, nessuna delle stesse si configura come opera di rilevante interesse
pubblico.
BB)
In relazione all’immobile denominato “Scuola Elementare PAESE”, risulta che una porzione
dell’area scoperta di tale edificio, posta su Viale Macchiavelli ed individuata al Catasto
Terreni al Fg. 10 con la particella n. 44 parte di circa mq. 42,02 di superficie, è occupata ed
utilizzata da oltre vent’anni dalla proprietà confinante di cui al C. T., Fg. 10 con la
particella n. 45, si fa notare che la proprietà ha realizzato un intervento edilizio sulla base
di un indice UF pari, a 0,8 mq./mq. ammesso dal previgente PRG/V e quindi superiore
all’attuale UF max pari a 0,7 mq./mq. ammesso dal RUE, perciò ne consegue che
l’immobile esistente ha una capacità edificatoria esistente superiore (di circa mq. 60,00 di
Sue) a quella oggi ammessa e di conseguenza i suddetti circa mq. 29,40 di Sue non sono
di fatto realizzabili. per la presente previsione, non vengono approfondite le tematiche di
sostenibilità, in quanto risulta essere già sfruttato l’indice massimo previsto dal vigente RUE,
e pertanto è solo un recepimento di cambio di proprietà
C)
Da diversi anni il Comune di Riccione promuove il Progetto di “Buon Vicinato”,
attraverso il quale l’Amministrazione comunale di Riccione si è posta l’obiettivo di
sviluppare forme nuove di partecipazione alla cosa pubblica, da parte della collettività, in
modo volontario e gratuito ispirandosi al principio di sussidiarietà.
Le strutture in oggetto risultano denominate ed individuate così come di
seguito elencate:
C1)
“CENTRO DI BUON VICINATO COLLE DEI PINI” all’interno del “Parco
delle Rose”;
C2)
“CENTRO DI BUON
del Giardino Turati”;
C3)
“CENTRO DI BUON VICINATO PARCO DELLA RESISTENZA” in
Viale Montebianco, all’interno dell’omonimo Parco;
C4)
“CENTRO DI BUON VICINATO VIALE SICILIA” all’interno dell’area
dell’ex campo di calcio adiacente al Giardino Peter Pan ed all’area della nuova
Piazza pubblica in Viale Sicilia;
C5)
“CENTRO DI BUON VICINATO VIALE ORTONA” area e fabbricato ex
cabina Enel all’interno del “Parco G. Rossa”;
C6)
“CENTRO DI BUON VICINATO SETTE NANI” all’interno del Giardino della
Sila in Viale Crotone;
C7)
“CENTRO DI BUON VICINATO RAIBANO” all’interno del Parco di
Viale Falconara”;
C8)
“CENTRO DI BUON VICINATO PIAZZA SPONTRICCIOLO” all’interno
dell’omonima Piazza;
C9)
”GRUPPO ORTI VIALE PIEMONTE” all’interno dell’area destinata a Orti di
Viale Piemonte;
VICINATO
FONTANELLE
C10) “CENTRO DI BUON VICINATO LE
dell’omonimo Parco in Viale La Spezia;
32/72
CINQUE
INSIEME”
TERRE”
all’interno
all’interno
C11) “CENTRO DI BUON VICINATO QUEJ DE VILAG” presso l’area per
attrezzature civili di Viale Arezzo;
Inoltre l’immobile denominato “CENTRO DI BUON VICINATO VIALE ORTONA” (C5) ricade
all’interno della fascia di rispetto, ovvero della distanza di prima approssimazione (Dpa), di
elettrodotto da 132 kw e quindi soggetto alle vigenti norme in materia di “tutela della salute
e salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”, ma considerato che
l’immobile è già da tempo destinato all’uso pubblico di “CENTRO DI BUON VICINATO”
(vedi da ultimo delibera G.C. n. 299/2009 relativa a progetto di opere di straordinaria
manutenzione), si ritiene che lo stesso sia assoggettabile alle norme del comma 7 dell’art.
3.4.1 – Elettrodotti e relative norme di tutela – il cui testo si riporta qui di seguito: “Sugli
edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i recettori
sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d’uso a condizione che non
comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del
tempo di esposizione”.
Al fine di procedere alla riqualificazione e/o al mantenimento od alla nuova
realizzazione degli edifici delle strutture dei punti di aggregazione di Buon Vicinato, che
comprendono gli spazi, sia per il deposito dei mezzi meccanici e delle attrezzature per
la manutenzione del verde, sia per svolgere le attività di associazione, mediante
opportuni interventi edilizi sugli stessi edifici, si ritiene utile adeguare, secondo i casi, le
norme e o le destinazioni di zona urbanistica (nella cartografia) del vigente RUE
L’integrazione delle normative potrà permettere, un aumento massimo di Sue pari al
20% di quella preesistente, determinando un aumento complessivo minimale della Sue
stessa pari, al massimo, a circa mq. 15,00/20,00;
Le variazioni di destinazione di zona (quindi modifiche nella cartografia di Tavola 1) per
due aree sulle quali le funzioni ivi insediate determinano la condizione di adeguare la
vigente zonizzazione modificandola come segue: relativamente all’area del “CENTRO DI
BUON VICINATO VIALE SICILIA” e dell’area di VIALE ORTONA, peraltro non determinante
incrementi di capacità edificatoria complessiva per la zona stessa;
ancora, visto che sull’area adiacente al “CENTRO DI BUON VICINATO VIALE SICILIA”,
nell’ex area del campo di calcio, sono stati realizzati degli spazi di parcheggio ed una nuova
piazza collocata al centro di uno spazio verde (vedi approvazione progetto di opera pubblica
con atto di G.C. n. 120 del 24/0/2008), di conseguenza si determina la necessità di
modificare, la vigente zonizzazione, nella cartografia di Tavola 1,.
Infine si ribadisce che le suddette nuove indicazioni, ad eccezione di quella relativa a Viale
Piemonte, dove è ammissibile incremento massimo di circa 15,00/20,00 mq. di Sue, non
determinano incrementi di capacità edificatoria in quanto sono utilizzate le capacità già
previste nelle rispettive zone urbanistiche.
Per le presenti previsioni, soprattutto alla luce del non incremento delle Sue già previste con
la precedente classificazione del territorio, non vengono approfondite le tematiche di
sostenibilità, in quanto risultano essere già edificate in prevalenza tutte le strutture, e
comunque, in fase di pianificazione dell’area (approvazione vigente RUE) gli indici
edificatori, risultano essere già compatibili con quanto inserito nella presente previsione di
variante. Solo per un’area (Viale Piemonte) area recentemente riqualificata dal punto di
vista delle urbanizzazioni, in quanto oggetto di variante urbanistica e successivo piano
particolareggiato di iniziativa pubblica, che si pone a margine della presente previsione, nel
quale piano sono state previste dotazioni urbanistiche superiori agli standard strettamente
necessari al piano, che possono sopperire al minimo incremento previsto con la presente
variante, soprattutto perché sono previsti nuovi parcheggi, incrementi di aree verdi e nuova
33/72
viabilità (piano particolareggiato di Viale Piemonte), che migliorerà anche l’accesso al centro
di buon vicinato, sgravando la via stessa da una buona parte di traffico. Si precisa inoltre
che viste le finalità ricreative e sociali di dette strutture, quali poli di aggregazione del
singolo quartiere, danno pertanto una risposta alle richieste di spazi di aggregazione, che
diversamente dovrebbero essere collocate e realizzate in punti diversi della città creando
pertanto un maggiore impatto, alla luce di una richiesta di mobilità e parcamento
sicuramente superiore a quella prevista dai singoli centri di buon vicinato; un ulteriore
elemento favorevole è costituito dalla creazione di gruppi locali che provvedono anche alla
manutenzione delle aree verdi del quartiere, riducendo pertanto ulteriormente sia
le spese per la manutenzione del verde urbano, sia migliorando l’inserimento sociale di
cittadini a riposo, o che si rendono disponibili ad effettuare lavorazioni socialmente utili per
la collettività incentivando pertanto l’associazionismo no profit. Si conferma il mantenimento
delle dotazioni territoriali previste all’interno della Valsat del PSC, in quanto con la presente
previsione si disciplinano gli usi di tali insediamenti, i quali prevedono l’uso pubblico di tali
strutture ed un piccolo ampliamento di 20 mq. la quale previsione non incide negativamente
sugli obbiettivi di sostenibilità del vigente strumentazione.
D)
Dopo l’entrata in vigore della prima variante al RUE (29/09/2010) sono state
approvate norme Nazionali e Regionali che hanno modificato, sia procedure
amministrative (titoli abilitativi), che argomenti tecnici i (requisiti di rendimento energetico,
individuazione delle aree idonee ed installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili).
Inoltre
sono
entrati pienamente in vigore il “Piano Provinciale di
Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva” (PLERT) ed il “Piano di Rischio
Aeroportuale” (P di R A) ed altresì sono state emanate disposizioni da parte dell’ARPA, in
merito ad interventi edilizi nell’intorno delle antenne fisse della telefonia cellulare (Stazioni
Radio Base); di conseguenza si ravvisa la necessità di adeguare alcuni elaborati del RUE a
tali normative, piani e disposizioni nel tempo sopravvenuti, come di seguito precisato:
D.1) D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) e S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Con il D.L. 31/03/2010 n. 78, convertito in legge con modificazioni in data 30/07/2010
con la Legge n. 122, (vedi art. 49, comma 4 bis) è stato sostituito l'art. 19 della Legge
241/1990. Trattandosi di un adeguamento a sopravvenute normative, non vengono
approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul
contesto territoriale di riferimento.
D.2) Con i sopra richiamati D.L. 13 maggio 2011 n. 70, concernente Semestre Europeo
- Prime disposizioni urgenti per l'economia - convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge
12 luglio 2011, n. 106, in particolare con l’art. 5, ed infine con la Legge n. 134
dello
07/08/2012 sono state ulteriormente modificate od integrate alcune disposizioni di
cui al
D.P.R. n. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia – fra l’altro in merito ai procedimenti relativi ai titoli edilizi, con particolare
riferimento al Procedimento per il rilascio del Permesso di costruire, nel rispetto
comunque delle vigenti disposizioni regionali più restrittive ed ai compiti dello
Sportello unico per l’edilizia, precisando che per quest’ultimo le nuove regole sono da
applicare già dal Febbraio 2013.
34/72
D.3) Ancora con il D.L. n. 70/2011, concernente Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia - convertito con la Legge n. 106/2011, in
particolare con l’art. 5, commi 6, 7, 8, 8–bis e 13, sono state modificate od integrate
alcune disposizioni di cui all’art. 32 della L. n. 69/2009 ed agli artt. 16 e 17 della Legge
n. 1150/1942 relative agli strumenti urbanistici in genere ed ai piani particolareggiati ed
in particolare all’organo competente alla loro approvazione ed alle possibilità di
intervento dopo la scadenza dei piani particolareggiati;
D.4) Sempre con il D.L. n. 70/2011, concernente Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia - convertito con la Legge n. 106/2011, in particolare
con l’art. 5, comma 2, lett. a) n. 5 è stato introdotto un comma all’articolo 34 del
DPR n. 380/2001 relativo ai casi in cui non si ha parziale difformità del titolo abilitativo;
per i sopra richiamati punti, trattandosi di adeguamenti a sopravvenute normative, non
vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono
negativamente sul contesto territoriale di riferimento.
D.5)
La Regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta n. 1362 del 20/09/2010
recante “Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della Delibera dell’Assemblea
Legislativa n. 156/2008”, pubblicata sul BURER n. 126 del 30/09/2010, ha modificato,
appunto, gli Allegati di cui alla parte seconda della Delibera dell’A. L. n. 156/2008
recante ”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e
sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, a seguito dell’emanazione di
provvedimenti normativi sovraordinati, quali il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, ed il D.M. 26
giugno 2009, recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
Successivamente la stessa Regione Emilia- Romagna, anche a seguito dell’emanazione
del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con la Delibera di Giunta n. 1366 del
26/09/2011 recante “Proposta di modifica della parte seconda - Allegati - della Delibera
dell'Assemblea Legislativa N. 156/2008”, ha ulteriormente modificato i suddetti allegati.
In merito agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, lo Stato, con D. M. 10/09/2010, ha
emanato le “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e,
anche quale applicazione delle medesime “Linee Guida”, la Regione Emilia-Romagna, con
la Delibera dell’A.L. n. 28 dello 06/12/2010 recante “Prima individuazione delle aree e dei siti
per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte
energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (Proposta della Giunta regionale in data 15
novembre 2010, n. 1713)”, ed altresì con la Delibera della G.R. del 17/01/2011 n. 46
recante "Ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell’A.L. dello 06/12/2010 n. 28
(Prima individuazione …….) Inoltre la Regione Emilia-Romagna con delibera di G.R. n. 969
del 4/07/2011 recante “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di
produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica,
da biogas, da biomasse e idroelettrica” il cui Allegato I, è stato approvato con
Delibera dell’A. L. n. 51 del 26/07/2011, ha formulato i Criteri generali di localizzazione
degli impianti predetti. Sempre in materia di “Impianti alimentati da fonti rinnovabili” (e di
“Impianti di produzione di energia elettrica”), anche la Provincia di Rimini con Delibera di G.
P. n. 162 del 9/06/2010 ha definito delle proprie “Linee guida tecnico amministrative” per
l’autorizzazione dei suddetti impianti.
Infine lo Stato con il D.Lgs. n. 28 del 3/03/2011, recante “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, fra le altre norme, ha
precisato e/o modificato alcuni aspetti del procedimento amministrativo dei titoli abilitativi per
gli impianti alimentati da energia rinnovabile, precedentemente disciplinati ai sensi del D. M.
35/72
10/09/2010 recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili” e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008.
Trattandosi di un adeguamento a sopravvenute normative, non vengono approfondite le
tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di
riferimento.
Oltre a quanto su trattato, in merito a specifiche nuove disposizioni normative apportate
dagli atti di cui sopra si evidenzia che:
• ai sensi dell’art. 12 (Misure di semplificazione) del D. Lgs. n. 28/2011, “I progetti di edifici
di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore
di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3 al
medesimo D.Lgs. n. 28/2011, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un
bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di
distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi
previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali e fatte salve le aree individuate
come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I
progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della
commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma
2, del D.P.R. n. 380/2001.”;
• ai sensi del punto 24 dell’allegato 2 alla delibera A.L. regionale n. 156/2008 come
sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011”, In particolare, i Comuni, singoli o
associati, nell’ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento dei pertinenti
strumenti di pianificazione urbanistica in forma singola o associata, provvedono:
-
a prevedere, in sede di rilascio del titolo edilizio per i progetti di edifici di nuova
costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura
superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti
21 e 22, un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme
in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro
stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatti
salvi i centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/2000.;e considerato che la
normativa regionale è attuativa di quella nazionale l’Amministrazione Comunale si
deve adeguare alla seconda ed in relazione a ciò si evidenzia quanto di
seguito.
Come precisato con delibera di G.R. n. 1281/2011 del 12/09/2011, le disposizioni di cui al
richiamato articolo 5 del D.L. 70/2011 trovano già automatico recepimento ed attuazione
nelle normative regionali in materia di riqualificazione incentivata delle aree urbane
introdotte nel 2009, con l’inserimento, dell’articolo 7 ter (‘Misure urbanistiche per incentivare
la qualificazione del patrimonio edilizio esistente’), delle modifiche all’articolo 30 (‘Piano
Operativo Comunale-POC’) e dell’articolo A-14 bis (Misure urbanistiche per favorire lo
sviluppo delle attività produttive) nella L.R. 20/2000 e nel riordino della L.R. n. 19/1998
(‘Norme in materia di riqualificazione urbana’).
In particolare per i RUE, con le disposizioni dell’art. 7 ter alla L.R. n. 20/2000 che
riconoscono incentivi volumetrici a fronte, in particolare dell’adeguamento o miglioramento
sismico degli edifici ed ancora per il raggiungimento di livelli di efficienza energetica
superiori ai requisiti minimi previsti dalle norme in vigore, ed in generale prevede:
“a tale scopo la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di
premialità progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i
seguenti obiettivi di interesse pubblico:
36/72
a)
promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che
qualifichino i tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione insediativa
e il consumo di suolo;
b)
realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con
l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli
impianti energetici;
c)
incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico,
in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, in special modo nei
comuni classificati a media sismicità. La progettazione degli interventi deve tener
conto, in presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni
derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti;
d)
promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche;
e)
assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari degli abitati e dei locali di
abitazione e lavoro, nonché dei requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, alla
prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei cantieri;
f)
realizzare la semplificazione e la celerità delle procedure abilitative, pur
assicurando lo svolgimento dei necessari controlli sui progetti, sulle opere in corso
d'opera e su quelle realizzate”.
Anche in questo caso i suddetti medesimi strumenti urbanistici, nei dimensionamenti delle
capacità edificatorie degli ambiti consolidati, sempre ad eccezione del RUE per quanto
riguarda le strutture turistico-ricettive, non tengono conto degli incentivi volumetrici da
prevedere ai sensi del richiamato art. 7 ter.
Nello specifico il PSC vigente detta le disposizioni di tipo urbanistico (norme) per gli
interventi nei vari ambiti territoriali del Comune di Riccione e ne prevede anche le possibili
capacità edificatorie massime, in particolare negli ambiti dove sono consentiti interventi
edilizi diretti, che quindi non necessitano di programmazione nel POC, quali quelli ricadenti
nel Territorio urbanizzato, come gli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali e
turistici, gli ambiti specializzati per attività produttive e gli ambiti del Territorio Rurale,
Alla luce di quanto sopra esposto, nel rispetto delle limitazioni dimensionali in termini di
capacità edificatorie contenute, sia nel PSC, che nel PTCP, vigenti, tenuto conto che i
medesimi strumenti non affrontano gli specifici argomenti degli incrementi volumetrici qui
trattati, gli stessi,
Quanto sopra unitamente all’integrazione dell’art. Art. 5.4.5 - Norme per la realizzazione
di impianti solari termici e fotovoltaici – e specificamente del contenuto del nuovo
comma
3quinqiues e del requisito Cogente n. 6.6, interessati anche dalle ulteriori modifiche
alla
D.A.L. 156/2008, sia dalle disposizioni in materia di riqualificazione incentivata delle aree
urbane, si concretizza nell’integrazione dei rispettivi articoli normativi interessati, quali:
gli artt. 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.5, 4.6.6, 4.6.7 e 4.6.10.
Trattandosi di un adeguamento a sopravvenute normative, non vengono approfondite le
tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto
territoriale di riferimento. Alla luce dei vincoli inseriti all’interno della presente
proposta di variante, si limita l’incremento a pochi immobili preesistenti, in quanto già
previsti dalla L.R. 20/2000 art. 7ter per le strutture ricettive, mentre per le altre
destinazioni si dà la possibilità di realizzare solo un 5% di incremento massimo, tenuto
conto del rispetto dell’indice massimo delle rispettive zone di appartenenza, comunque
37/72
non superiore a quanto già precedentemente previsto nella strumentazione urbanistica
previgente al RUE. Pertanto si può affermare a giudizio dell’estensore che l’impatto
generato dall’incremento delle volumetrie esistenti entro un valore di 5% e comunque
entro l’indice di zona preesistete, risulta ininfluente, rispetto ai benefici derivanti da una
riduzione dei consumi energetici degli interi immobili pari al 30% dei limiti previsti dalla
vigente normativa in materia di contenimento energetico, soprattutto alla luce dell’analisi
degli immobili esistenti all’interno del territorio comunale, che per la buona parte
risultano essere degli anni 70 – 80, pertanto con una scarsa efficienza dal punto di
vista energetico. Le considerazioni sopra riportate permettono un ulteriore
approfondimento in merito alla verifica degli obbiettivi di sostenibilità della presente
regolamentazione, nonché una verifica circa il perseguimento del contenimento delle
risorse ambientali non rinnovabili, che nel caso specifico, un’applicazione totale della
presente normativa modificata, permetterà una riduzione dei consumi energetici legati
all’involucro edilizio (dispersione termica) nonché una minor richiesta di energia per il
riscaldamento e raffrescamento delle strutture. Le presenti indicazioni, oltre ad essere un
mero recepimento normativo, perseguono l’obbiettivo di riduzione delle risorse non
rinnovabili, già previsto all’interno della Valsat del PSC.
D.6) La Regione Emilia-Romagna con la propria Legge n. 11 del 26/11/2010 recante
“Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile
delle costruzioni a committenza pubblica e privata”, fra l’altro, all’art. 12 – Efficacia del
permesso di costruire – ha introdotto alcune condizioni per le quali è sospesa l’efficacia
del permesso di costruire.
Trattandosi di un adeguamento a sopravvenute normative, non vengono
approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul
contesto territoriale di riferimento.
D.7)
a) La Provincia di Rimini con nota del 20/07/2010 ha comunicato la necessità, da parte
dei Comuni, di adeguare la pianificazione comunale al vigente “Piano
Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva” (PLERT);
Trattandosi di un adeguamento a sopravvenute normative, non vengono approfondite
le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto
territoriale di riferimento. Anzi nello specifico, la presente pone delle limitazioni
reciproche all’insediamento di nuovi impianti per l’Emittenza Radio e Televisiva e di
nuovi edifici in prossimità degli stessi impianti
b) Il Servizio Sistemi Ambientali dell’ARPA ed il Dipartimento Sanità Pubblica
dell’AUSL, congiuntamente, con nota del 6/9/2010, hanno comunicato la necessità di
presentare da parte dei soggetti interessati, nel caso di interventi di nuova
costruzione e/o di ristrutturazione di edifici residenziali (intesi come luoghi accessibili
alla popolazione per un periodo di almeno quattro ore giornaliere secondo il DPCM 8
luglio 2003 e quindi tutti gli edifici con tali caratteristiche e non solo quelli per funzioni
di residenza) ricadenti nell’intorno (entro un raggio di 200 m.) delle antenne fisse di
telecomunicazioni cellulari (SRB), il nulla osta circa la compatibilità elettromagnetica
Trattandosi di un adeguamento a sopravvenute normative, non vengono
approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul
contesto territoriale di riferimento. Anzi nello specifico, la presente pone
delle
limitazioni
reciproche all’insediamento di nuovi impianti per telefonia
cellulare e di edifici in prossimità degli stessi impianti.
38/72
c) L’Amministrazione Comunale con atto di Consiglio Comunale n.1 del 27/01/2011 ha
adottato il “Piano di Rischio Aeroportuale” (P di R A) previsto dall’art. 707 del
Codice della Navigazione, il quale, nelle “zone di tutela” ivi previste, determina vincoli
di tipo urbanistico ed edilizio in diversi ambiti territoriali del RUE.
Trattandosi di un adeguamento a sopravvenute normative, non vengono
approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul
contesto territoriale di riferimento.
E)
Si rileva la necessità di apportare modificazioni o precisazioni e correzioni ad
alcuni articoli delle norme del RUE come segue:
E.1) all’art. 1.1.4 – Validità ed efficacia – considerato che al comma 4 del testo si tratta
anche della salvaguardia di legge, si ritiene opportuno aggiungere nel Titolo anche tale
argomento;
E.2) all’art.1.1.7 - Costruzioni preesistenti in contrasto con il RUE – al fine di definire anche
la generalità delle costruzioni preesistenti si propone di aggiungere un nuovo comma,
con l’opportuna definizione, premettendolo al comma numero 1 vigente e conseguente
integrazione del titolo;
E.3) all’art. 1.1.8 - Definizioni preliminari di termini del lessico degli strumenti urbanistici –
si reputa utile integrare, al comma 4, la definizione di Area;
E.4) dopo l’art.1.1.11, al fine di inserire una norma di riferimento all’applicazione
automatica delle disposizioni sovraordinate richiamate nel RUE qualora le stesse siano
variate nel tempo, si propone di inserire un nuovo articolo, il n. 1.1.11bis – Riferimenti a
disposizioni sovraordinate;
E.5) all’art. 1.3.23 – Superficie Utile Edificabile (Sue), si propone di ricondurre i casi relativi
ai rivestimenti, ai cappotti termici e alle pareti ventilate, installati a fini di risparmio
energetico, all’interno della normativa nazionale in vigore (D.M. 27/7/2005 e D.Lgs. n.
115/2008);
E.6) all’art. 1.5.14 – Ricostruzione – RI, al fine di integrare la definizione di demolizione e
ricostruzione parziale e totale distinte fra loro mediante la valutazione di un parametro
volumetrico, come già parzialmente effettuato con precedente variante, è necessario
specificare che nel caso trattato al secondo periodo del comma 1, si tratta di intervento
che costituisce RI di demolizione totale;
poi all’art. 1.5.16 - Modificazione morfologica del suolo – MM, al fine di ricondurre la
terminologia degli interventi a quella della L.R. n. 31/2002 che corrisponde alla seguente:
Significativi movimenti di terra – SMT - (vedi art. 8 comma 1, lett. m) ed Allegato, lett.
m) della Legge), si propone di adeguare l’articolo di cui sopra e conseguentemente tutti i
punti ed articoli in cui, attualmente, sono richiamati la dicitura “Modificazione
morfologica del suolo” e/o la sigla MM;
E.7) all’art. 1.5.18 – Cambio d’uso -, al comma 1, lettera a), secondo periodo, al fine
di chiarire che il concetto espresso di “modifica dell’uso nell’ambito del medesimo tipo
d’uso” è relativo all’eventuale modifica dell’utilizzo di una porzione di unità immobiliare
(un locale)
E.8) all’art. 1.6.1 – Casistica degli usi del territorio -, al comma 4, lettera d1), si ritiene che
in tale funzione oltre che il tipo d’uso b6) - Artigianato dei servizi agli automezzi, come
esplicitamente richiamato, debba essere compreso anche il tipo d’uso b7) - Artigianato
39/72
produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale compatibile con l’ambiente urbano, quando
tali attività siano collocate in contesti urbani specializzati (ambiti specializzati per attività
produttive), in quanto sono attività simili a quelle del tipo d1, ma condizionate alla
compatibilità con l’ambiente urbano.
E.9) si rileva che all’art. 3.1.1 - Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti –
al comma 1, fra le infrastrutture per gli insediamenti, alla lettera d) sono indicati: “la
pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ENEL,
di gas e di altre forme di energia;” e quindi, implicitamente, anche le relative cabine di
trasformazione o trattamento, in particolare quelle dell’ENEL e/o degli altri soggetti
autorizzati ad operare nel settore dell’energia elettrica, come desumibile dalla legenda di
cui alla Tavola 1 del RUE, nella quale si rileva il riferimento all’art. 3.1.1 – Cabine Enel.
Ne consegue che per le stesse Cabine dell’Energia Elettrica (ovvero quelle
puntualmente individuate dal RUE) in relazione a possibili necessari interventi edilizi
sulle medesime (quantomeno su quelle fuori terra), non è prevista alcuna disposizione in
merito; perciò si ritiene necessario coordinare ed inserire alcune norme integrando
l’articolo 3.1.1, attraverso:
• l’eliminazione della dicitura ENEL;
• l’inserimento di un nuovo comma, dopo il n. 4, le cui norme, oltre a definire che
la specifica funzione è quella riferibile al tipo d’uso g3, disciplinino le modalità
d’intervento e i relativi parametri per la realizzazione di cabine di
trasformazione dell’energia elettrica; ciò mediante, semplicemente, il rinvio alle
disposizioni già previste dal RUE per gli impianti tecnici (che individuano anche
cabine di trasformazione o trattamento di ogni genere ed appartenenti ad ogni
soggetto autorizzato ad operare nel settore di appartenenza) di cui agli artt. 4.2.4 ed
art. 4.3.13 indicati alle rispettive Schede n. 1;
per lo stesso argomento, nella legenda di Tavola 1 sostituire la dicitura: ENEL – Art.
3.1.1 – Cabine Enel. con la seguente: C.E.E. – Art. 3.1.1 - Cabine Energia Elettrica..
Inoltre al suddetto
l’opportunità.
•
medesimo
comma
1,
si
ravvisa
alla lettera e) di inserire anche le comunicazioni elettroniche ai sensi del D.lgs.
n. 259/2003 e s. m. e i., recante Codice delle comunicazioni elettroniche -;
• alla lettera f), di precisare di quale tipo di parcheggi si tratta, ovvero, di indicare che
sono i parcheggi di tipo (P1) e quindi diversi da quelli di tipo (P2) di cui all’art. 3.1.3.
E.10) all’art. 3.2.5 - Regolamentazione delle acque reflue -, al comma 1, si ritiene utile
richiamare, sia la materia del Risparmio dei consumi idrici che il requisito cogente 3.4:
“Smaltimento delle acque reflue” che detta disposizioni in materia;
E.11) all’art. 3.2.6 – Regolamentazione delle acque superficiali e sotterranee - al comma 1,
si ritiene utile richiamare, sia la materia del Risparmio dei consumi idrici che il requisito
cogente 3.4: “Smaltimento delle acque reflue” che detta disposizioni in materia ed altresì
inserire una precisazione al comma 3, relativa al requisito 3.3 richiamato ed
un’integrazione al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, aggiungendo il
“Servizio Tecnico Bacino Romagna”;
E.12) all’art. 3.3.2 è necessario inserire una precisazione relativa all’individuazione grafica
delle aree destinate a sede stradale (STR) che prenda atto della condizione particolare
di alcune di queste aree, ovvero, di strade che sono chiuse al pubblico transito di veicoli
a motore, quali quelle corrispondenti a strade permanentemente pedonalizzate, ai
lungomari definitivamente pedonalizzati a seguito di interventi di riqualificazione, a piste
40/72
ciclabili, percorsi e spazi pedonali attrezzati in base alla classificazione ed
individuazione effettuata dal Piano Generale Del Traffico Urbano (PGTU) adottato
con atto do C.C. n. 45 del 4/08/2011). Conseguentemente è necessaria
l’equiparazione delle stesse, in termini di usi ed interventi ammessi, alle aree ricadenti
nelle “Zone per piazze e strade pedonali (AP)” di cui alla lettera f) del comma 6 dell’ art.
3.1.2.
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del testo
deliberato a specifiche tecniche e normative, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/00 non
vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono
negativamente sul contesto territoriale di riferimento.
Altresì è utile precisare che nelle aree destinate a sede stradale (STR) dove
sono insediabili i tipi d’uso g1 (mobilità), limitatamente agli spazi di sosta (i quali spazi
costituiscono quote di aree di parcheggio di tipo P1 e di tipo P2, di cui al comma 1
del precedente art. 3.1.3) ed f3 (Parcheggi pubblici in sede propria), gli stessi possono
essere realizzati oltre che in forma di posti auto a raso anche in costruzioni interrate. Di
conseguenza sono specificate le modalità di realizzazione di parcheggi interrati sotto le
medesime strade urbane, equiparandoli, in termini di parametri, a quelli di cui alle
altre aree pubbliche di cui all’art. 3.1.2 ed altresì condizionando comunque la loro
realizzazione alla previsione nel POC od all’approvazione di un progetto di opera
pubblica, di progetto unitario convenzionato e di rilascio di permesso di costruire
convenzionato ed infine i casi in cui è possibile includere le sedi stradali oltre che in
un comparto d’attuazione, anche in un progetto unitario convenzionato o in un
permesso di costruire convenzionato, mediante l’applicazione delle relative specifiche
disposizioni.
Inoltre all’art. 3.3.3, si ritiene utile inserire l’argomento che tratti delle caratteristiche
delle sedi stradali, mediante integrazione del titolo dell’art. 3.3.3 - Requisiti tipologici
delle strade urbane – con la rubrica: Caratteristiche e pavimentazioni delle sedi stradali
- e dopo il comma 5 del medesimo articolo inserire quattro nuovi commi.
Infine si è valutata la necessità di precisare quali ulteriori usi ed interventi edilizi
ammissibili sulle unità edilizie esistenti all’interno delle Fasce di rispetto stradale e
ferroviario, al fine di consentire completamente l’applicazione delle norme di zona in cui
ricadono le predette unità edilizie, mediante l’integrazione di alcuni commi dell’Art. 3.3.7
- Fasce di rispetto stradale e ferroviario e distanze minime dal confine stradale;
Trattandosi di un adeguamento del testo deliberato a specifiche tecniche e normative,
non vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono
negativamente sul contesto territoriale di riferimento. Si precisa inoltre che risultando
a tutt’oggi sospeso l’iter di approvazione del PGTU, e della relativa Valsat, si
provvederà in quella sede all’approfondimento delle tematiche ambientali derivanti
dalla possibilità di prevedere in soluzione interrata al di sotto delle sedi stradali aree
per la sosta pubblica o privata, inoltre sempre nella stessa pianificazione si dovrà
provvedere ad analizzare le ripercussioni circa i flussi di traffico inerenti la modifica
dell’uso delle singole viabilità (sezioni, realizzazione di percorsi pedonali protetti,
pedonalizzazione, ecc.). Ad ulteriore specifica si precisa che la previsione di
parcamento in soluzione interrata in aggiunta a quella già prevista e censita
dall’adottato PGTU, comporterà l’applicazione della vigente normativa in materia di
Valutazione di Impatto ambientale, al fine di determinarne la corretta verifica degli
obbiettivi di sostenibilità e di mantenimento delle dotazioni territoriali. Per quanto
riguarda le aree inserite all’interno di POC, si demanda agli specifici strumenti di
pianificazione, i quali in fase di progettazione dovranno obbligatoriamente trovare
risposta alle vigenti normative in materia ambientale, pertanto prevedere un
41/72
approfondimento della presente Valsat, in fase di pianificazione dell’intervento. Mentre
per quanto riguarda la progettazione di opere pubbliche e private negli ambiti del
presente articolo, considerando che la modifica proposta, comporta un incremento delle
dotazioni territoriali, in particolare di quelle di funzione pubblica (parcheggi), si demanda
all’applicazione della vigente normativa in materia di impatto ambientale, in fase di
progettazione definitiva-esecutiva dell’opera, così come previsto dalla vigente L.R. 9/99,
recentemente modificata con la L.R. 15/13, in recepimento della sentenza della corte
costituzionale n° 93/2013, anche in attuazione della L.R. 20/00, la quale impone la non
duplicazione degli atti di pianificazione e valutazione ambientale.
E.13) all’art. 3.4.5 – Canali di bonifica – ai commi 2 e 3, si ritiene utile di inserire
alcune disposizioni normative e tecniche riprese dalle norme vigenti in materia;
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le
tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale
di riferimento.
E.14) a seguito dell’istanza del 13/12/2011, prot. n. 46371, è necessario integrare le norme
di cui all’art. 4.3.10 - Zona turistica normale Act5 – al punto 2.1) Unità edilizie a
prevalente destinazione residenziale (Act5A) per la porzione di Unità Edilizia ubicata in
Viale Trento- Trieste n. 64 nella quale era insediata l’attività commerciale (media
struttura di vendita di tipo c1) denominata “Supermercato Abissinia”, in quanto la
stessa è stata legittimamente trasferita dal Maggio 2010 in altra sede, secondo le
norme di una specifica variante al previgente PRG/V (vedi delibera di C.C. n. 22
del
23/02/2006),
le
quali
peraltro consentivano il mantenimento dell’Uso
Supermercato esclusivamente fino al trasferimento dello stesso in altra area (in Viale
San Martino). Di conseguenza, successivamente a tale trasferimento era possibile
effettuare il cambio di destinazione del piano terra dell’edificio anche verso altri usi,
compreso quello residenziale. Con la redazione del RUE la trasposizione normativa
della zona specifica è stata effettuata senza tener conto della suddetta normativa
introdotta con la specifica Variante al PRG/V, in questo caso, si introduce un
limite minimo fissato a mq. 70,00 di Sue, anziché mq. 45,00 ed escludendo
l’applicazione della superficie media con altri alloggi presenti nel’unità edilizia, al fine di
ridurre l’aumento di carico urbanistico.
.Trattandosi di un adeguamento del testo deliberato a precedenti varianti al
previgente PRG, pertanto in applicazione della L.R. 20/00 art. 5,, non vengono
approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul
contesto territoriale di riferimento; anche alla luce delle prescrizioni impartite con la
presente variante al fine di non incrementare il carico urbanistico dell’area stessa.
E.15) si rileva la necessità all’art. 4.4.3 – Destinazioni d’uso nelle zone ASP - al comma 5,
si ritiene opportuno richiamare anche il PTCP vigente;
E.16) si rileva la necessità all’art. 4.4.8 – Poli funzionali: arenile – di precisare che
poiché alcune porzioni territoriali di tale Polo non sono comprese nell’ambito territoriale
del vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile (PPA) e sue varianti, di conseguenza tali
suddette porzioni non sono soggette alle disposizioni del richiamato PPA, ma previo il
rispetto delle altre disposizioni del RUE (art. 2.9, comma 3, lett. b)), alle disposizioni
di cui all’art. 5 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate - della L.R. n. 31/2002;
E.17) si rileva la necessità, in tutti gli ambiti del territorio urbanizzabile di richiamare i piani
particolareggiati in atto, come già per il caso di cui all’art. 4.5.1, anche al fine di
42/72
precisare che tali piani fino alla loro scadenza e comunque sino a diversa
programmazione del POC, costituiscono l’unica strumentazione urbanistica comunale
vigente sulle aree oggetto dei piani stessi; in particolare il caso riguarda l’art. 4.5.3 Nuovi ambiti specializzati per attività produttive: interventi ammessi fino al loro
inserimento nelle previsioni del POC ….-. Poi all’art. 4.5.4 – Zona per insediamenti
commerciali ‘’Grande Struttura di vendita’’ (Centro commerciale intermedio di livello
inferiore) – al comma 1, si ritiene opportuno richiamare anche il PTCP vigente;
E.18) si rileva che all’art. 4.6.7 - Interventi edilizi di recupero, di ampliamento e di cambio
d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela – una carenza normativa riferita
all’insediamento del tipo d’uso d4. – attività di custodia di animali – la quale è
esplicitamente ammissibile ai sensi dell’art. 4.6.2 ed all’art. 4.6.9 nei limiti del riuso di
edifici preesistenti,
Inoltre, in conseguenza anche delle richieste di cui all’istanza del 13/04/2012, prot.
n.
12988, si ritiene di integrare le norme vigenti che consentono diverse forme di recupero
del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso il cambio d’uso verso il residenziale,
ma che attualmente non lo ammettono per gli edifici o porzioni di edifici che abbiano
destinazione a deposito definita dal RUE di tipo d1 e d2, per i quali è consentito un
cambio d’uso solo verso l’agriturismo. Le suddette destinazioni di tipo d1 e d2, come
definite dal RUE, riguardano principalmente funzioni produttive, artigianali e di
commercio all’ingrosso, comprensive degli eventuali pertinenti locali di deposito, mentre
in questo genere di casi, ci si riferisce a situazioni esistenti in edifici ricadenti nel
territorio rurale nei quali, di fatto, non si svolgono le suddette funzioni, in quanto
fondamentalmente si tratta di porzioni di servizio di edifici, anche se rurali,
prevalentemente abitativi la cui destinazione riportata nei titoli edilizi (locali di deposito)
deriva più dall’applicazione sovrapposta di norme urbanistiche, variate nel tempo, a
norme catastali, che dall’uso effettivo svolto nei locali interessati. Di conseguenza si
propone di modificare il comma 2 dell’art. 4.6.7 ammettendo l’ulteriore possibilità di
cambio d’uso per porzioni di edifici ad uso d1 e d2, ma adibite esclusivamente a funzioni
di deposito e non pertinenziali a funzioni produttive ed artigianali e comunque entro un
limite di Sue trasformabile pari ad un massimo di 140,00 mq. (limite già presente nel
RUE per gli ampliamenti di alloggi esistenti).
E.19) all’art. 5.1.5 - Recinzioni – all’articolo, è necessario inserire delle precisazioni sia
inerenti la tipologia delle recinzioni stesse, sia in merito all’altezza, inoltre occorre
normare anche gli allestimenti per gli allacciamenti agli immobili;
E.20) all’art. 5.3.3 - Corpi accessori pertinenziali – al comma 1, è necessario correggere il
riferimento al comma 2, con il numero 3, dell’art. 1.2.7 e dopo tale numero inserire la
parola “pertinenza”;
E.21) all’art. 6.7.2 - Vigilanza durante l'esecuzione delle opere – al comma 5, è necessario
correggere i richiamo all’art. 2.41, sostituendolo con l’art. 2.14.
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del testo
deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le tematiche di
sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di riferimento.
E.22) agli artt. 2.15 - Immobili di pregio storico-culturale e testimoniale -; 2.17 - Categorie
di tutela e relative finalità e modalità di intervento -; 2.18 - Giardini di pregio e di
pertinenza -, alla possibilità di consentire, su unità edilizie soggette a tutela, in
particolare a quella imposta ai sensi della Parte Seconda, Titolo I del D.Lgs. n.
42/2004, i necessari interventi
43/72
edilizi per realizzare opere e/o lavori regolarmente autorizzati ai sensi del medesimo
D.Lgs. n. 42/2004.
Trattasi di una previsione di intervento limitata ai soli immobili vincolati ai sensi del Titolo
II del D.lgs 42/04, che abbiano attenuto pareri prescrittivi dal competente Ministero per i
beni cultiuraliculturali (soprintendenza), e comunque entro il limite del 15% di nuova
occupazione di suolo permeabile, già previsto in precedenza dalle vigenti norme,
pertanto non vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono
negativamente,rispetto al testo vigente, sul contesto territoriale di riferimento. In quanto
a giudizio dell’estensore, vi è comunque un contenimento dell’incremento
dell’impermeabilizzazione dei terreni entro il limite già previsto (vigente RUE) ed
abbondantemente superiore a quanto prescritto dal vigente ptcp, utilizzando gli attuali
per gli immobili sottoposti a vincolo del titolo II del d.lgs. 42/04. La presente previsione
conferma pertanto la possibilità di incrementare le dotazioni di parcamento all’interno
dell’area privata, riducendo la sosta di veicoli su strada o l’eventuale riconversione di
aree di sosta private poste all’interno del giardino di pertinenza del fabbricato che
permetterebbero un miglioramento rispetto al consumo del suolo. Comunque la disamina
di tale previsione, verrà attuata in fase di richiesta del singolo titolo edilizio, tramite la
verifica di coerenza con la vigente regolamentazione comunale (regolamento del verde
urbano).
F)
Si ravvisa l’opportunità di integrare varie disposizioni di cui all’art. 3.1.2 - Aree
per attrezzature e spazi collettivi” –, come di seguito specificato:
• al comma 3 ultimo periodo precisare che fra le dotazioni di aree per attrezzature e
spazi collettivi sono comprese anche le aree di proprietà privata individuate a parcheggio
pubblico (P) già destinate a “Zona per parcheggi attrezzati di uso pubblico e relativi
servizi (PA)” di cui all’art. VI – 3.0.3 del previgente PRG/V, peraltro da attuare con le
modalità precisate al comma 6 lett. e) come integrato con la presente lettera F, per la
quantità pari alla superficie delle aree stesse; ed altresì si ritiene utile ricollocare e
riformulare la disposizione (aggiungendo un ultimo periodo al comma 3) che indica i
casi, oltre a quello già previsto nell’ultimo capoverso del comma 6, per l’art. 4.3.3 –
Aree programma -, nei quali è possibile includere alcune aree esistenti destinate a
dotazioni, in un comparto di attuazione, oppure in un progetto unitario convenzionato o in
un permesso di costruire convenzionato, per la loro sistemazione e/o utilizzazione del
sottosuolo per spazi di sosta ad uso, sia pubblico, che privato;
• al comma 4 – Usi ammissibili – è utile inserire il tipo d’uso b8, confermando e
ricollocando quanto già previsto nell’ultimo capoverso del comma 6, per attuare gli
interventi previsti al comma 6 lett. d), e) ed f); inoltre è opportuno integrare la definizione
del tipo d’uso b2, oltre che con quella della funzione di pubblici esercizi, con quella di
esercizi di pubblico servizio;
• al comma 6, lettera d), si ritiene giusto inserire una specificazione di carattere
morfologico relativa alle modalità di utilizzo delle “zone per verde pubblico attrezzato per
lo sport …..”;
Altresì si evidenzia:
-
che al comma 2 dell’art. 3.1.3 - Articolazione dei parcheggi - si precisa che “I
parcheggi pubblici (P) (n. di r., intesi come parcheggi pubblici di tipo P1 e P2) sono
ricavati in aree o costruzioni, … “ ed altresì al comma 4, secondo periodo, che “... I
44/72
parcheggi pubblici (P2) attuati (esistenti) sono individuati nelle planimetrie del RUE e
fanno parte delle aree per attrezzature e spazi collettivi di cui all’art. 3.1.2”;
-
che nella norma qui trattata, di cui all’art. 3.1.2 - Aree per attrezzature e spazi collettivi
- al comma 6, lettera d) - Zone per verde pubblico attrezzato per lo sport e per spazi
chiusi per impianti e attrezzature sportive -, lettera e) – Zone per parcheggi pubblici (P) –
ed al comma
6, lettera f) - Zone per piazze e strade pedonali -, mancano precisi indici di tipo
parametrico ed edilizio per determinare la capacità edificatoria massima
ammissibile in caso di
realizzazione di tali parcheggi all’interno di costruzioni ed altresì non è precisato che
tali
norme riguardano anche aree di proprietà privata da destinare sempre a parcheggio
pubblico, come indicato nel testo del comma 6, sulle quali insediare anche l’uso b8
convenzionando comunque una quota di tali parcheggi per l’uso pubblico f3, come
per il caso contrario di intervento privato su aree pubbliche, per insediare, ancora l’uso
b8, nelle forme ammesse dalla legge;
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le tematiche di
sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di riferimento.
-
che nelle norme del PSC negli articoli 4.2, comma 6 e 4.3, comma 4, relativi agli
ambiti consolidati prevalentemente residenziali e turistici, si stabilisce che per le aree
pubbliche già destinate a spazi e attrezzature collettive in essere il RUE definisce i
parametri edilizi ed ambientali per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi stessi,
entro i seguenti limiti:
- UF max = 0,50 mq./mq. o UF preesistente quando sia superiore, non computando
gli eventuali parcheggi pubblici interrati;
- H max = 12,5 m. o H preesistente quando sia superiore;
- SP min = 20% della SF. ;
e quindi considerato che il parametro di cui sopra relativo all’UF riguarda costruzioni fuori
terra e che il RUE prevede la realizzazione di parcheggi da ubicare all’interno di costruzioni,
ma non gli specifici parametri edilizi, allo scopo di evitare il ricorso sistematico a progetti di
opere pubbliche con effetti di titoli abilitativi in deroga (per determinare quantomeno la
capacità edificatoria) si ravvisa l’opportunità di indicare, relativamente alla disciplina
dei parcheggi pubblici di tipo P2, aspetti di tipo parametrico-edilizio (quantità massima
edificabile ammissibile sia entro che fuori terra, ecc.), morfologico ed ambientale, nel caso di
loro realizzazione, appunto, in soluzione multipiano interrata o fuori terra, in particolare
per quelli ricadenti nelle zone per parcheggi pubblici esistenti, ma anche in altre aree per
dotazioni territoriali (VS ed AP), assoggettando la loro realizzazione alla previsione nel
POC od all’approvazione di un progetto di opera pubblica, di progetto unitario
convenzionato e di rilascio di permesso di costruire convenzionato.
A tal fine si propone di recuperare tali parametri ed anche altre disposizioni dal
previgente PRG/V (Cfr. Art. II – 2.01 – Disciplina dei parcheggi -; Art. V – 1.24 - parcheggi
attrezzati - U.23 -; Art. VI – 2.01 – Zona destinata alla viabilità e parcheggi – ; Art. VI – 2.0.3
- Zona per verde pubblico ed attrezzato -; Art. VI – 3.0.3 - Zona per parcheggi attrezzati di
uso pubblico e relativi servizi).
Si sottolinea che le suddette eventuali disposizioni integrative relative alla
determinazione di capacità edificatorie, non costituiscono incremento delle stesse rispetto
alle previsioni vigenti, in quanto tali previsioni sono già ammesse dal PSC e dal
RUE e qui vengono solo dettagliatamente definite.
45/72
Infine, sia per continuità applicativa di disposizioni previgenti, che in conseguenza
di impegni formali contenuti in atti pubblici producono i loro effetti anche in vigenza del
RUE, è necessario recuperare nel RUE stesso, sempre dal sopra citato Art. V – 1.24 del
previgente PRG/V, la definizione, le disposizioni in esso contenuti e richiamare e fare salvi i
vincoli assunti nei titoli abilitativi rilasciati in forza di tali disposizioni, relativi al previgente
uso U23 – parcheggi attrezzati – ed altresì stabilirne la corrispondenza con le nuove
definizioni dei tipi d’uso contenute nel medesimo RUE.
Tutte le predette disposizioni normative sono da riportare, rispettivamente, nell’art. 3.1.2
– Aree per attrezzature e spazi collettivi – comma 6, lett. d) – “zone per verde pubblico
attrezzato per lo sport e spazi chiusi per impianti e attrezzature sportive”, ed e) - “zone per
parcheggi pubblici”, e nell’art. 1.6.1 – Casistica degli usi del territorio -, comma 4, tipi d’uso
b8 ed f3.
Inoltre all’art. 3.1.3 – Articolazione dei parcheggi -, al comma 8, si ritiene utile precisare
che i parcheggi P3, ai sensi del comma 2, dell’art. 41 sexies, della L. n. 1150/1942, così
come modificato dall'articolo 12, comma 9, della legge n. 246/2005, non sono gravati da
vincoli pertinenziali civilistici, ma sono comunque legati permanentemente alla costruzione a
cui afferiscono al fine del rispetto delle prescritte dotazioni minime di P3; poi all’art. 3.1.4 Requisiti tipologici dei parcheggi -, al comma 2, si ritiene necessario indicare anche la
dimensione di un “posto - autocarro” pari ad almeno m. 3 x 10, in quanto all’articolo 3.1.5,
al comma 9 è prevista la realizzazione di “posti auto” per autocarri. Inoltre si rileva un errore
nel testo del comma 5, ultimo capoverso, dove si tratta dei piani interrati fuori della
sovrastante sagoma netta fuori terra (SA.N.F.T.), si richiama, erroneamente, il comma 8,
dell’art. 3.2.3 – Salvaguardia e formazione del verde - del RUE, anziché l’attinente
comma 6 del medesimo articolo nel quale si tratta, come sopra, di corpi interrati e di
prescrizioni per le porzioni degli stessi qualora fuoriescano dalla sagoma dell’edificio
(SA.N.F.T.).
Infine, sempre in merito all’argomento parcheggi, si ritiene necessario mantenere e/o
eventualmente anche ampliare le costruzioni esistenti sul parcheggio antistante al
nuovo cimitero (parcheggio funzionale all’uso del medesimo) adibite al tipo d’uso b9,
limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale,
ricomprendendo, una porzione dell’area di parcheggio antistante l’ingresso del cimitero
stesso, all’interno della zona cimiteriale, mediante modifica cartografica della tavola 1 del
RUE, relativa alla destinazione di tale area da “zone per parcheggi pubblici”, ad appunto,
“zona cimiteriale” di cui all’art. 3.5.1 delle norme del RUE ed altresì integrare tale richiamata
norma con un’esplicita indicazione delle quantità ammissibili e dell’altezza massima di tali
strutture per il suddetto uso b9.
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le tematiche di
sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di riferimento. Le
riserve avanzate da parte della provincia di Rimini, prevedono la sola realizzazione di
manufatti amovibili e precari all’interno delle aree riperimetrate quali 5.4 del vigente PTCP,
relativo alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, nelle quali
non è ammessa la nuova costruzione, limitando pertanto ulteriormente l’impatto di tali
opere.
Alla luce di quanto sopra si propone di modificare ed integrare la norma di cui all’Art. 3.1.6 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Quantità di dotazioni –, al comma 4,
lett. B), la cui stesura coordinata risulta essere la seguente:
46/72
“Per i tipi d’uso ricreativi, direzionali, commerciali e alberghieri e assimilabili (usi c1, c2,
c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, e1.a, e1.b, e2.a, e2.b, e3, e4.a) compresi o non compresi in
un PUA (e salvo diverse disposizioni specifiche del POC):
-
P1 =
40 mq. (ogni 100 mq. di Sue);
-
U
60 mq. (ogni 100 mq. di Sue).
=
Fermo restando quanto già disposto al precedente comma 2 per l’intervento di
ampliamento (AM), per i soli esercizi alberghieri esistenti ed insediati nelle zone Act di cui
alle lettere a), b), c), d), e) ed f), del comma 1 del successivo art. 4.3.1, nel caso di
interventi di demolizione e ricostruzione (RI) che prevedano anche un incremento di
Sue compreso entro il 20% della Sue preesistente od il valore dell’indice IF pari a 5
mc./mq. qualora sia raggiunto in applicazione di quanto previsto dalla lettera b) del
comma 6 del successivo art. 4.3.4, nel solo caso di riconferma degli usi e1.a ed e1.b, le
dotazioni di P1 e delle aree U, richieste nelle quantità di cui sopra, sono riferite
esclusivamente alla sola Sue in ampliamento (in incremento) rispetto a quella
preesistente.
Trattasi di una previsione di interventi limitata ai soli immobili a destinazione ricettiva e
extra alberghiera, in prossimità dei quali sono stati già realizzati o in corso di
realizzazione interventi pubblici-privati, per la riqualificazione dei lungomari e di alcuni
piazzali, consentendo il parcamento in soluzione interrata e la realizzazione di viabilità
pedonale, con arredi urbani ed aree verdi, il tutto con la finalità di migliorare l’assetto
urbanistico della zona a mare, in particolare per le aree centrali, per le quali
difficilmente si potrebbero ricavare ulteriori aree a standard. Sono state assimilate delle
aree U a quanto già previsto dalla previgente normativa per le aree a Parcheggio, e cioè
la loro cessione o eventuale monetizzazione per i soli ampliamenti di strutture
alberghiere, considerando inoltre da una prima sperimentazione di tali interventi, non
ha visto un sostanziale miglioramento degli spazi pubblici fruibili e delle relative
dotazioni urbanistiche, in quanto gli interventi in corso di realizzazione hanno ceduto
piccole parti a standard pubblico, in quanto gli spazi per la riqualificazione delle singole
attività risulta essere molto ristretto, per l’elevata densità urbanistica della zona mare.
Per le sopra richiamate opere di riqualificazione (parcheggi interrati e relativa
pedonalizzazione di interi viali, e limitazione di altri), sono già stati realizzati specifici
progetti legati all’approfondimento delle tematiche ambientali, al fine di renderne il loro
intervento compatibile con la tutela dei luoghi; a giudizio dell’estensore non vengono
approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente, sul
contesto territoriale di riferimento. Sono fatte salvi gli interventi su specifici progetti che
dovessero rientrare all’interno dei limiti dimensionali della vigente normativa, così
come per eventuali aree sottoposte ad interventi di recupero e riqualificazione
assoggettabili a strumentazioni diverse (PUA, POC, ecc.). Il mantenimento della qualità
urbana rispetto alle valutazioni della Valsat del PSC, rimane confermata con la presente
modifica normativa, in quanto, trova applicazione la L.R. 20/00 art. 7/ter, per quanto
riguarda la possibilità di ampliamenti, comunque limitati entro un 20% delle superficie utile
esistente, garantendo una riqualificazione dell’involucro edilizio oggetto di intervento,
incrementando le dotazioni territoriali, prevedendone la cessione di standard di tipo U e
P1; e comunque in recepimento di una normativa Regionale come previsto dalla L.R.
20/00 art. 5. Le previsioni di intervento, in attuazione di un recepimento normativo
regionale, permetteranno di perseguire gli obbiettivi contenuti all’interno della valsat del
PSC, in materia di contenimento del consumo di risorse ambientali e l’incremento delle
dotazioni territoriali, legate ai nuovi interventi di ampliamento delle sole strutture ricettive
(come previsto dalle norme). L’attuazione del presente articolato dovrà sottostare alle
47/72
prescrizioni impartite dal vigente Rue (artt. 3.2 e 5.4), per quanto riguarda il miglioramento
delle prestazioni energetiche e sistemazione delle aree di pertinenza, oltre alla
realizzazione e cessione di aree U e P1, o l’eventuale monetizzazione in caso di mancato
reperimento in loco delle stesse.
G)
Si rileva che al Capo 4.1 relativo al Centro storico in particolare all’art. 4.1.1
– Disposizioni generali -, sono più volte richiamati gli estremi di approvazione del
Piano di Recupero Urbanistico (P.R.U.) del Paese, ma erroneamente non sono stati
riportati, sia gli estremi di approvazione di successive varianti normative e cartografiche
effettuate con delibere di C.C. n. 56 del 22/04/1999 e n. 89 del 16/10/2003, sia alcune
definizioni, modifiche normative e cartografiche, introdotte anche dalla richiamata variante
del 1999, tutte parti integranti del P.R.U. medesimo (come segnalato anche con istanza
dell’8/03/2011, prot. n. 8156).
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a quanto già previsto nel previgente strumento urbanistico, non
vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente
sul contesto territoriale di riferimento.
H)
All’art. 4.2.1, al comma 5, si ritiene opportuno richiamare anche il PTCP vigente
ed all’art. 4.2.2 - Destinazioni d’uso negli ambiti urbani consolidati prevalentemente
residenziali – al comma 7, si ravvisa l’opportunità di correggere il testo per usare una forma
lessicale utilizzata in tutto il RUE ed al comma 9 si rileva la necessità di correggere alcuni
errori presenti nel richiamo di articoli del RUE, (es. 2.13 e 2.14, e 2.15 anziché 2.14 e 2.15, e
2.17);
all’art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente
residenziali – al comma 2 (zona Acr1), al penultimo capoverso si ritiene necessario
esplicitare, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 1.1.5, che la valenza dei Piani di
Recupero riconfermati dal RUE è limitata alle sole parti dei medesimi Piani ancora da
attuare, ed in questo caso ricadenti in zona Acr1, e che inoltre non sono state
modificate e/o diversamente pianificate, sia dal PSC che dal RUE stesso.
Inoltre in analogia con le disposizioni dei suddetti Piani di Recupero pubblici si ritiene
opportuno applicare la medesima clausola di riconferma anche ai Piani Particolareggiati di
iniziativa pubblica, anche qui relativamente alle sole parti dei medesimi Piani ancora da
attuare quando ricadenti in zona Acr1, ed invece estesa all’intero ambito come
individuato dal RUE in Zona Acr5, e che inoltre non sono state modificate e/o
diversamente pianificate, sia dal PSC che dal RUE stesso;
Ancora all’ultimo capoverso del comma 2 dell’art. 4.2.3, si stabilisce che l’ambito territoriale
Sud denominato “Città delle Colonie” ai sensi dell’art. 32 bis delle N. T. A. del PTCP,
individuato nella Tav. 3 del PSC con il perimetro delle aree soggette a
“Programma unitario di qualificazione dell’immagine turistica Città delle Colonie” e
disciplinato dall’art. 3.8 delle N. di A. dello stesso PSC e, per effetto delle stesse norme
del RUE, è soggetto a limitate possibilità d’intervento sino all’approvazione del
suddetto “Programma unitario”. Posto che in data
26/01/2012, con Delibera di Consiglio Comunale n. 3, tale Programma (relativo all'Ambito
territoriale "Sud" compreso tra la zona termale ed il confine con il Comune di Misano) è
stato approvato.
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le
48/72
tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di
riferimento.
I)
Nel previgente PRG/V, mediante specifica variante allo stesso, approvata con atto
di C.C. n. 114 del 20/12/2007 recante “Variante cartografica e normativa al vigente PRG
per la realizzazione del Palasport in Project financing” il cui contenuto è stato
successivamente precisato con atto di C.C. n. 37 dell’1/07/2008, è stata specificatamente
disciplinata l’area per la realizzazione del PALAZZETTO dello SPORT.
Si ritiene necessario ripristinare e riconfermare la normativa previgente,
richiamandola esplicitamente nella suddetta scheda 6 del RUE, come anche la Delibera
di C. C. n. 54 del 22/09/2011, recante “Permesso di costruire in deroga al costruendo
Palazzetto dello Sport di Riccione”; quindi l’integrazione del testo della scheda 6.
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le
tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di
riferimento.
L)
Si ravvisa la necessità, all’art. 4.3.4 - particolari modalità e possibilità di
intervento previste nelle zone turistiche – delle norme di inserire alcune precisazioni al
comma 2 e di chiarire i casi di divieto di cumulabilità sulla stessa unità edilizia, degli
interventi elencati ai commi 3 e 4, con quelli previsti al comma 6 del medesimo art. 4.3.4
ed altresì con gli interventi di AM per l’aumento di Sue ammessi per l’adeguamento dei
servizi igienici (fino al raggiungimento della dotazione di un bagno, di misura non superiore
ai 4 mq. di Sue) e previsti nelle Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B)
all’argomento: interventi ammessi, al punto 2.2) dei rispettivi articoli 4.3.6 - Zona delle
polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle attività di servizio Act1, 4.3.7 Zona di connessione e integrazione ambientale delle attività turistiche Act2, 4.3.8 - Zona
turistica del litorale Act3, 4.3.9 - Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed ambientale
Act4 e 4.3.10 - Zona turistica normale Act5, ed ancora relativamente ai tipi d’intervento
indicati al primo capoverso del suddetto punto 2.2 dei su elencati articoli;
Inoltre si rileva un’incongruenza applicativa contenuta nelle norme, ancora, di cui agli
articoli 4.3.8 - Zona turistica del litorale Act3, 4.3.9 - Zona turistica ad elevata qualità
funzionale ed ambientale Act4 e 4.3.10 - Zona turistica normale Act5 - in relazione alle
norme specifiche delle “Unità edilizie non utilizzate da un punto di vista edilizio ActF”, in
quanto gli incrementi di Sue ammessi sono utilizzabili esclusivamente per superfici di
soggiorno (Su.So) e superfici di servizio (Su.Se), mentre in una parte del testo si prevede
anche l’utilizzo per la superficie ricettiva (Su.R.) e questo non è esatto; perciò si ritiene
necessario eliminare tale incongruenza in tutte le disposizioni sopra elencate; inoltre la
necessità di eliminare la norma di riferimento nella Zona Act2 di cui all’art. 4.3.7 - Zona di
connessione e integrazione ambientale delle attività turistiche, in quanto nella stessa non
esistono unità di tipo F di cui sopra.
Ancora a seguito di due istanze del 5/04/2012, Prot. N. 12168 e Prot. N. 12172 volte
alla riclassificazione di due “Unità edilizie non utilizzate da un punto di vista edilizio ActF” in Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed ambientale Act4 – di cui all’art. 4.3.9, si
ritiene che le Unità edilizie posseggano le caratteristiche per essere attuate secondo le
vigenti indicazioni del RUE e che una delle due richieste debba essere accolta solo per la
parte inerente alla porzione con classificazione ad “Unità edilizia a prevalente destinazione
alberghiera” di tipo Act4B, riclassificandola al pari della restante maggior area come ”Unità
edilizia non utilizzata da un punto di vista edilizio” di tipo Act4F.
49/72
Infine a seguito dell’approvazione del P.P. denominato “AREA SIRENELLA”,
intercorsa tra l’adozione e l’approvazione del RUE si ritiene utile riportare gli estremi di tale
approvazione nell’art. 4.3.11, scheda 2 - Terminale Via Tasso 2° (EX SIRENELLA).
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le
tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di
riferimento.
M)
Si rileva un’incongruenza contenuta nelle norme di cui all’Art. 4.3.12 - Zona turistica
per campeggi e villaggi turistici Act7 – (vedi anche istanza del 29/12/2010 prot. n. 49082) in
quanto la normativa relativa alla zona in oggetto, al comma 1, stabilisce che: “Nella Zona per
campeggi e villaggi turistici Act7 si applica il vigente Piano Particolareggiato di iniziativa
privata (PP) attuativo delle previsioni urbanistiche previgenti.”, mentre dalla cartografia di
Tav. 1 del medesimo RUE, si rileva che all’interno di tale zona sono comprese anche altre
unità edilizie (di diversa proprietà) non facenti parte del richiamato vigente Piano
Particolareggiato.
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le
tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di
riferimento.
N)
Si richiama in particolare quanto già trattato alla precedente lettera H), all’art.
4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali – al
comma 2 (zona Acr1) in merito al richiamo al “Programma Città delle Colonie”.
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le
tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di
riferimento.
O)
Si rileva un errore nelle norme di cui all’art. 5.1.13 – Piscine – (conseguente
alla rideterminazione dell’ordine di elencazione delle lettere di cui al comma 6 dell’art. 4.3.4,
in sede di controdeduzione all’ultima variante al RUE) in quanto al comma 3, primo
capoverso, dove si richiama la lettera d) del comma 6 dell’art. 4.3.4, il cui testo tratta di
“Monetizzazione dei parcheggi P1”, anziché l’attinente lettera e) il cui testo reca: “Possono
essere realizzate piscine o vasche idromassaggio sul terrazzo di copertura degli alberghi o
sull’area di pertinenza purché venga garantita la massima permeabilità visiva mediante
l’impiego di vetro; la struttura potrà essere realizzata con un’altezza massima di mt.
3.00 dal piano di calpestio.”, che con la presente si propone di correggere. Inoltre si
ritiene necessario modificare ed integrare alcune disposizioni in merito alle piscine ed ad un
articolo correlato quale l’art. Art. 1.2.5 - Manufatti diversi – per correggere anche qui alcuni
elementi e nel contempo introdurre altre specificazioni inerenti alla categoria di opere.
Ancora in merito al tema delle piscine a servizio di strutture ricettive alberghiere,
a seguito di istanza dello 06/12/2012, Prot. N. 43089, successivamente sostituita
integralmente con altra istanza in data 14/12/2012, Prot. N. 45257, con la quale si chiede
l’integrazione normativa dell’art. 5.1.13 del RUE, al fine di prevedere su aree esistenti
scoperte adibite a parcheggi pertinenziali di tipo P3, la possibilità di realizzare delle strutture
amovibili a copertura di tali aree e da utilizzare per solarium a servizio di piscine di
50/72
strutture ricettive alberghiere di tipo e.1.a (alberghi) ed e.1.b (residenze turisticoalberghiere).
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del testo
deliberato a specifiche tecniche, scaturite a seguito di applicazione del vigente RUE, dal
quale sono emerse alcune criticità circa l’applicazione stessa, ma che comunque non
vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente
sul contesto territoriale di riferimento, trattandosi di opere già previste, ma diversamente
disciplinate. Pertanto può essere confermata la coerenza con gli obbiettivi di sostenibilità ed
il mantenimento delle dotazioni territoriali rispetto al vigente RUE.
P)
Si ritiene opportuno modificare i contenuti dei commi relativi alle distanze tra edifici,
dalle strade ecc.
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le
tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di
riferimento.
Q)
Si è valutata la necessità di integrare alcuni articoli del CAPO 6.8 – Conclusione
delle opere – in particolare al fine:
• di precisare le specifiche disposizioni a cui fare riferimento ed integrare l’elenco
degli adempimenti, all’art. 6.8.1 – Scheda tecnica descrittiva – correzioni, precisazioni,
modifiche ed integrazioni ai commi 2, 3 e 4, ed inserimento di nuove lettere ed altresì
correzioni ed integrazioni della parte seconda del RUE, Allegato C1 - Scheda tecnica
descrittiva – mediante sostituzione completa del vigente modello con quello nuovo
proposto con la presente variante (Vedi ALLEGATO 3 all’Elaborato B).
• di includere specifiche disposizioni ed evidenziare gli argomenti trattati all’art.
6.8.2 – Comunicazione di fine lavori e domanda di certificato di conformità edilizia –
integrazioni al titolo ed ai commi 1 e 2;
• di eliminare una duplicazione normativa in quanto con la procedura di approvazione
della variante al RUE di cui alla delibera di C.C. n. 45/2010, mediante osservazione
dell’Ufficio di
Piano (Cfr. punto 80 quinques) si è inserito un nuovo articolo: “Art. 6.8.6 - Sospensione
dell’uso e dichiarazione di inagibilità”, per disciplinare il caso di sospensione dell’uso
e la dichiarazione di inagibilità di un immobile, ma in realtà si trattava di
riposizionare ed integrare il contenuto dell’art. 6.9.7 – Dichiarazione di inabitabilità, che
già disponeva in materia in altro Capo del RUE; ciò è avvenuto, ma in modo erroneo ed
all’attualità si verifica la presenza di due articoli con il contenuto pressoché simile, quindi
allo scopo di non generare complicazioni nell’applicazione delle disposizioni del RUE, si
propone per l’articolo
6.9.7 - Dichiarazione di inabitabilità,anche per non cambiare l’ordine numerico degli
articoli del CAPO 6.9, di trasporre parte del testo del medesimo articolo, nel richiamato
art. 6.8.6 e
di sostituire il medesimo stesso con una nota di rinvio all’art. 6.8.6
stesso.
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le
tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di
riferimento.
R)
51/72
R.1) Dopo aver già in parte trattato il tema dell’attività edilizia libera alla lettera D5),
anche sulla scorta della circolare Regionale del 2/08/2010 PG 2010.0196035 inerente
all’applicazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 (contenente anche i modelli per le
comunicazioni di inizio lavori di alcune categorie di opere) e della Legge n. 134 dello
07/08/2012 con la quale è stata ulteriormente integrata e modificata la disciplina dell’art. 6,
del DPR n. 380/2010 in oggetto, relativa appunto all’attività edilizia libera.
Infine visto:
• che a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 29/07/2010, n. 278 che
ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del comma 9 della L. 99/2009, relativo alle
installazioni ed i rimessaggi di mezzi mobili di pernottamento, senza titoli edilizi, nelle
unità edilizie nelle quali sono insediate le attività ricettive all’aria aperta (campeggi),
occorre adeguare il testo della lettera i) del comma 6, eliminando il richiamo a tale
tipo di opere. (Vedi pari argomento di cui al successivo art. 4.5.2 – lett. N);
• che al comma 7, nella prima riga, è necessario correggere il richiamo al comma 1
in quanto non pertinente, con quello del comma 6;
R.2) Si rileva un’incongruenza in relazione al contenuto del comma 2, dell’art. 6.6.2
– Interventi soggetti ad autorizzazione amministrativa – con quanto previsto al comma 4
dell’art. Art. 6.9.3 - Costruzioni legittimate a tempo determinato; Manufatti temporanei
stagionali –.
Nello specifico la disposizione di cui al 3° capoverso del suddetto comma 2, nel testo che
qui si riporta: “Nel caso in cui nell’opera da installare sia da insediare l’esercizio di un’attività
per la quale necessiti anche l’apposita comunicazione di inizio attività commerciale”, non
risulta coerente, appunto, con quanto disposto nel testo del comma 4 dell’articolo 6.9.3, nel
quale si definiscono le caratteristiche dei manufatti temporanei stagionali: infatti, tale comma
4, dispone: “Sono definiti manufatti temporanei stagionali le strutture temporanee
completamente e facilmente amovibili, a servizio di pubblici esercizi (quali le parti
esterne di locali pubblici, definite anche “dehors”), attività commerciali, artigianali, agricole
e produttive o di servizio in genere, da installare ….”.
Pertanto i Manufatti temporanei sono installabili solo a servizio delle attività sopra elencate,
qualora le stesse siano già insediate od eventualmente da insediare all’interno di
costruzioni o su aree, all’uopo destinati e non già solo all’interno e per mezzo di
manufatti temporanei stagionali;
R.3) Si è valutata la necessità di integrare alcuni articoli del CAPO 6.9 – Disposizioni
varie relative ai procedimenti edilizi – in particolare:
All’art. 6.9.3 - Costruzioni legittimate a tempo determinato; Manufatti
temporanei
stagionali -, si ritiene utile rivedere l’impostazione formale del testo normativo, mediante
l’inserimento di una rubrica per ognuno degli argomenti trattati ed altresì di integrare i
contenuti dei commi 1 e 3 e riformulare quelli del comma 4,
All’art. 6.9.4 - Conformità dello stato di fatto allo stato legittimo (autorizzato) – si
reputa utile prevedere un comma inerente alla sanatoria amministrativa degli abusi minori,
ovvero, qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione, di quegli interventi edilizi
abusivi che non abbiano comportato aumento di superficie utile, alterazione della sagoma
planivolumetrica o nuova costruzione.
All’art. 6.9.9 - Opere pubbliche di competenza comunale, provinciale e regionale;
Opere statali – è necessario eliminare una ripetizione al comma 2, aggiornare al
comma 3, il riferimento normativo relativo alla “validazione dei progetti” di opere pubbliche
in quanto quello richiamato è stato sostituito dal DPR 207/2010 ed altresì al comma 6 in
52/72
merito alle opere di difesa militare è utile inserire il richiamo alle nuove disposizioni di cui
agli artt. 352 e 353 del D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010 “Codice dell’ordinamento militare”.
All’art. 6.9.13 - Autorizzazione paesaggistica -, considerato che in merito alla
procedura di richiesta e rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del
D.Lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio – è in vigore, sia la
procedura definitiva di cui all’art.
146 stesso, sia la procedura semplificata di cui al D. P. R., 9 luglio 2010, n.
139
All’art. 6.9.14 – terre e rocce da scavo -, visto che sono state modificate le modalità di
gestione dei materiali da scavo a seguito dell’entrata in vigore del DM 161 del 16/08/2012
recante: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”, è necessario rivedere tutto l’articolato.
R.4) Si è valutata la necessità di coordinare ed integrare il testo dell’ALLEGATO E
(Norme per l’installazione degli impianti pubblicitari) in quanto lo stesso per effetto della
trasposizione nel RUE del regolamento previgente, senza aggiornamento alle norme
sopravvenute ed al coordinamento di modifiche effettuate allo stesso prima del recepimento
nel RUE stesso, presenta testi che richiamano parti di articoli o disposizioni di fatto non
presenti nel regolamento ed altresì anche il titolo non è coerente con la definizione riportata
nel codice della strada;
R.5) Si ritenuto opportuno nell’ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi
di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori
automatici di prodotti o servizi -, rivedere le disposizioni relative i titoli abilitativi necessari
per realizzare le opere disciplinate nello stesso regolamento, modificando quindi l’Indice,
l’art. 1.3, l’art. 2.1, l’art. 2.2, l’art. 2.8, l’art. 2.10, gli artt. 3.2 e 3.3, comma 9, l’art. 3.4
commi 1 e 4, l’art.
4.2 comma 2; altresì vista la Determinazione Dirigenziale N. 926 del 20/08/2012
recante
“chiarimenti in merito alla modalità di misurazione dell’altezza massima delle
coperture protettive leggere – Art. 2.2, comma 4 ALL. F al RUE” con la quale si sono
stabilite le modalità di calcolo dell’altezza massima delle coperture leggere realizzabili su
alcune tipologie di edifici, si ritiene opportuno prendere atto di tali chiarimenti adeguando
le definizioni e le modalità di calcolo delle altezze contenute negli articoli 2.2, 2.8, 2.10,
3.4 e 4.2 del richiamato ALLEGATO F, al fine di utilizzare sempre lo stesso lessico tecnico,
con quelle indicate dalla - parte prima – norme - del RUE. Le predette modifiche
comportano il coordinamento del comma 6, lett. b) dell’art. 6.6.1 della - parte prima – norme,
che viene coordinata all’art. 6.6.1 riportato nella precedente lettera R.1.
R.6) Visto che con l’attività di cui alla precedente lettera R3) si è esaminato l’ALLEGATO
G, di conseguenza si ritiene opportuno utilizzare il presente atto, sia al fine di
integrare tale Allegato G con le suddette pagine mancanti, sia di scorporare dal RUE la
parte dell’allegato medesimo denominata “Disciplina sull’occupazione di suolo pubblico
e/o privato all’esterno degli esercizi commerciali, pubblici esercizi ed esercizi similari e
determinazione dei limiti della modalità di esposizione della merce”.
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative in recepimento alla L.R. 15/2013,
non vengono approfondite le tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono
negativamente sul contesto territoriale di riferimento;.
53/72
R.7) Il RUE, all’art. 4.3.11 - scheda n. 4 - Hotel Savioli – aveva individuato una scheda
urbanistica per gli interventi edilizi ammissibili sul medesimo Hotel, la quale conteneva
specifici parametri attuativi, compreso quello della Superficie utile edificabile (Sue) che
consentiva un ampliamento di tale Sue preesistente sino a mq. 8500,00 complessivi. La
suddetta scheda è
stata annullata dal T.A.R. Emila Romagna - Bologna, con propria sentenza n. 800
del
22/11/2011, per illegittimità rispetto alle disposizioni del PSC, quali:
• la possibilità di consentire “limitati incrementi della Sue”;
• il rispetto di “precise prestazioni per ottenere a titolo di incentivo l’incremento di Sue”
come “l’ampliamento e valorizzazione degli spazi liberi a terra o l’incremento di dotazioni
urbanistiche”.
Con tale sentenza si stabiliva anche che doveva essere redatta “una nuova scheda
RUE conforme alle disposizioni recate nel PSC”.
Alla luce di tutto ciò su esposto si propone di riformulare il testo della nuova scheda
urbanistica per l’Hotel Savioli adottata, con le variazioni (indicate in corsivo inclinato)
apportate in seguito alla deduzione alla Riserva n. 12 della Provincia di cui al presente
documento:
“Art. 4.3.11 - Zone Turistiche Speciali Act6
- Scheda 4 - (Hotel Savioli)
In attuazione dell’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s. m. e i. ed in applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4.3 delle norme del PSC per le attività
ricettive, sia turistiche che congressuali e di concerto con quanto già disposto al comma
6 del precedente art. 4.3.4, il presente RUE, per l’unità edilizia denominata Hotel
Savioli, in particolare, stabilisce i parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati:
Usi previsti
Sono previsti i tipi d’uso e1.a, e1.b, b8, quest’ultimo insediabile solo in soluzione
interrata a condizione che siano soddisfatte le quantità minime prescritte di parcheggi
pertinenziali P3 e di urbanizzazione primaria P1.
Per i suddetti tipi d’uso è ammesso inserire in piani seminterrati e/o interrati, oltre ai
parcheggi P3 e P1, spazi a servizio dell’ospite, per servizi all’albergo e/o per centri
benessere e sale convegni; in tal caso le previste attività dovranno essere comunque
compatibili con quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi Requisito Cogente n. 7.2:
"Disponibilità di spazi minimi").
Interventi ammessi
Sono ammessi gli interventi edilizi di tipo MO, MS, RE, RI, AM e CD entro gli usi
ammessi. Con i suddetti interventi di tipo RE congiuntamente ad AM, e di tipo RI e
previa autorizzazione del Comune mediante le diverse forme giuridiche ammesse per
l’assegnazione delle aree pubbliche, all’unità edilizia in oggetto, è consentito
associare aree pubbliche (sedi stradali con relative pertinenze), al fine di utilizzarle
per la loro sistemazione superficiale o per interventi nel sottosuolo, per gli usi e
con le modalità d’intervento di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 3.3.2.
Parametri di attuazione:
54/72
- Con i suddetti interventi di tipo RE congiuntamente ad AM, e di tipo RI, è ammesso
l’incremento della Sue preesistente, rispettivamente, sino a l 1 5 % e d al 20%, oltre
a l la realizzazione di tre livelli di piani seminterrati e/o interrati sull’intera unità
edilizia. La predetta Sue dei piani seminterrati e/o interrati, ad eccezione di quella
eventualmente destinata a funzioni di tipo b8, non è computata nel calcolo della Sue
(come nel caso previsto alla lettera a) comma 6 del precedente articolo 4.3.4 e
richiamati all’art. 1.3.23, comma 3). I suddetti incrementi di Sue e realizzazione di tre
livelli di piani seminterrati e/o interrati, comunque, sono ammessi a condizione che si
rispettino le seguenti condizioni:
• all’intero edificio dovranno essere applicati integralmente tutti i requisiti cogenti
previsti dal presente RUE per le nuove costruzioni, con l’obbligo per quelli di
prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di assicurare una
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura
superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e
22 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla
Delibera di G.R. n. 1366/2011 ed altresì devono essere applicati integralmente
tutti i requisiti volontari elencati nella “Tabella C” di cui all’art. 7.1.5 del Titolo
VII della parte seconda del presente RUE;
• dovranno essere previste le dotazioni territoriali nelle quantità richieste al
precedente art. 3.1.6. in deroga alle disposizioni di cui al comma 7 del precedente
art. 3.1.7 e fatta salva la verifica, in via preventiva, della possibilità di reperire i
parcheggi P1 entro m. 500, al fine di innalzare gli spazi liberi di soggiorno
adeguandoli alle esigenze delle persone diversamente abili e gli spazi ricreativi
per lo svago, è comunque ammessa la possibilità di monetizzazione dei
medesimi P1 come disposto dalla lett. d) del comma 6 del precedente art. 4.3.4;
• dovrà essere previsto, nel caso di ampliamento del sedime preesistente,
almeno il mantenimento della stessa visuale libera del fronte mare degli edifici
preesistenti (come nel caso previsto alla lettera b) comma 6 del precedente
articolo 4.3.4);
• dovrà essere assicurata una superficie permeabile in profondità pari al 20%
della superficie scoperta di pertinenza della residua superficie non interessata
dalla realizzazione dei piani interrati; nel caso di realizzazione dei predetti piani
interrati dovrà comunque essere garantita la piantumazione di siepi o di
barriere verdi per alcune parti del confine del lotto oggetto di intervento e
rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento del Verde (Allegato H);
• dovranno essere applicate le prescrizioni dettate dalla normativa vigente al fine
di realizzare una struttura ricettiva alberghiera con classificazioni pari ad almeno 4
stelle.
- In ragione dell’obbligo, di seguito previsto, di mantenere le caratteristiche
architettoniche della scalinata originaria sul fronte darsena e, conseguentemente, la
quota dell’estradosso del piano terra esistente, in deroga alle disposizioni di cui al
comma 4 dell’art. 1.2.17, sono da considerarsi piani interrati o seminterrati quelli
composti dagli spazi che si trovano al disotto della quota di estradosso del piano
terra esistente; conseguentemente gli spazi dei nuovi piani seminterrati e/o interrati
sono esclusi dal computo della SUE di progetto;
Per quanto riguarda la scheda specifica, si precisa che nella previgente stesura del RUE,
era già previsto un incremento massimo fino a 8.500 mq di superfici, tale previsione
attualmente cassata, è stata ricondotta alle percentuali già previste anche per le altre aree
55/72
20%, in rispondenza anche alle previsioni normative regionali L.R. 20/2000 art. 7 ter,
riducendo pertanto di circa 13-15% le previsioni di incremento precedentemente calcolate
nella scheda specifica di RUE. Tale previsione è stata ricondotta pertanto a quanto previsto
già nel vigente RUE per le attività alberghiere esistenti.
In particolare la realizzazione della presente scheda dovrà salvaguardare le peculiarità
architettoniche già previste dalla normativa urbanistica per il fabbricato originario dell’ex
Hotel Savioli Spiaggia, cercando di salvaguardarne i volumi e le finiture dei primi anni del
‘900, recuperando l’area frontistante la darsena; gli eventuali volumi aggiuntivi saranno
realizzati nel rispetto degli originari elementi architettonici, così come dovrà essere
predisposto un idoneo progetto di risistemazione del verde attuale che sarà inserito
all’interno di un progetto di ristrutturazione del verde con i seguenti scopi:
dotare il progetto di un gradevole inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico urbanobalneare, ampliare lo spazio sottratto, nel tempo, alla spiaggia dalla creazione della viabilità
e relativo parcamento, ed infine fornire un grado di compensazione climatica delle aree
esterne e ricomprese all’interno della scheda di intervento.
Alla luce di tale considerazione non vengono ulteriormente approfondite le tematiche di
sostenibilità, in quanto dovranno essere effettuate a seguito di specifica progettazione a
carico del soggetto attuatore della relativa scheda specifica, alla luce delle scelte
progettuali; il tutto al fine di non incidere negativamente in un contesto territoriale di
riferimento particolarmente sensibile. Il mantenimento della qualità urbana rispetto alle
valutazioni della Valsat del PSC, rimane confermata con la presente modifica normativa, in
quanto, trova applicazione la L.R. 20/00 art. 7/ter, per quanto riguarda la possibilità di
ampliamenti, comunque limitati entro un 20% delle superficie utile esistente, garantendo una
riqualificazione dell’involucro edilizio oggetto di intervento, incrementando le dotazioni
territoriali, prevedendone la cessione di standard di tipo U e P1; e comunque in recepimento
di una normativa Regionale come previsto dalla L.R. 20/00 art. 5. Le previsioni di intervento,
in attuazione di un recepimento normativo regionale, permetteranno di perseguire gli
obbiettivi contenuti all’interno della valsat del PSC, in materia di contenimento del consumo
di risorse ambientali e l’incremento delle dotazioni territoriali, legate ai nuovi interventi di
ampliamento delle sole strutture ricettive (come previsto dalle norme). L’attuazione del
presente articolato dovrà sottostare alle prescrizioni impartite dal vigente Rue (artt. 3.2 e
5.4), per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni energetiche e sistemazione delle
aree di pertinenza, oltre alla realizzazione e cessione di aree U e P1, o l’eventuale
monetizzazione in caso di mancato reperimento in loco delle stesse.
R.8) E’ emersa l’esigenza e l’opportunità di introdurre delle disposizioni per cautelare
l’Amministrazione Comunale da eventuali danni ai manufatti stradali e loro accessori quali i
marciapiedi, aiuole, arredi e segnaletica, derivanti da lavori edili
R.9) E’ emersa l’esigenza e l’opportunità di inserire delle disposizioni limitative riguardo
alle possibilità di insediamento di “esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi
di cui all’art. 110 comma 6 del T.u.l.p.s. (New Slot e VLT o Video Lottery Terminal), al fine di
tutelare determinate categorie di persone (cittadini minorenni e di quelli più deboli) dalle
conseguenze del gioco d’azzardo patologico (problemi di dipendenza da gioco) oltreché a
contenere l’impatto delle attività connesse all’esercizio delle sale da gioco, adibite a tali
particolari attività, sulla sicurezza urbana e sulla quiete pubblica.
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le tematiche di
sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di riferimento.
S)
56/72
Come già detto all’inizio del presente documento, dopo un periodo, ormai di quattro
anni, di applicazione e monitoraggio delle norme del RUE ed in particolare di quelle
disposizioni riformatrici del PRG e del Regolamento Edilizio, previgenti, quali ad esempio
la normativa sul dimensionamento minimo delle unità immobiliari di tipo residenziale per il
tipo d’uso a1, pari ad un minimo di 45,00 mq. di Sue ed a una Sue media pari o
maggiore a mq. 70,00, calcolata esclusivamente sul totale della Sue riferita agli alloggi
oggetto di intervento edilizio, si ritiene necessario rivedere tale normativa. Quanto sopra
perché si reputa che la predetta normativa, in relazione agli interventi di recupero ad uso
abitativo di sottotetti, ai sensi della L.R. n. 11/1998, di unità edilizie (edifici/fabbricati)
prevalentemente abitativi esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa
(23/04/1998), ed alla modifica di unità edilizie esistenti di media dimensione, ad esempio
costituite da 2 a 4 alloggi di dimensioni superiori a 100,00 mq. ciascuno, per il frazionamento
degli alloggi stessi (unità immobiliari), sia preclusiva di molti interventi di ristrutturazione
edilizia ed in alcuni casi anche penalizzante, come in quello del recupero dei sottotetti.
Inoltre è da tenere in considerazione che il numero medio dei componenti una
famiglia, nel tempo, si riduce sempre di più e di conseguenza aumenta la necessità di alloggi
di piccola dimensione (vedi anche le necessità di anziani, giovani, singoli). Si evidenzia
anche che il tema della superficie media degli alloggi fa parte dei contenuti e degli obiettivi
generali e strategici del RUE vigente, in materia di politiche abitative, non modificabili
conformemente a quanto disposto con le linee di indirizzo per la formazione del RUE di cui
alla delibera di C.C. n. 97 dello 05/10/2006. Comunque tenuto conto dei criteri generali del
RUE da rispettare, alla luce di quanto su valutato ed esposto, si propone una circoscritta
revisione di tale normativa per i due casi sopra descritti con la quale consentire:
• una Sue minima pari a mq. 45,00 nel caso di interventi edilizi tipo RE
comportante demolizione totale e successiva fedele ricostruzione o recupero a fini
abitativi dei sottotetti preesistenti alla data del 23/04/1998 ai sensi della L.R. n.
11/1998, RI, NC, CD ed RU e negli interventi di tipo RRC ed ancora di tipo RE, che
prevedano modifiche del numero delle unità immobiliari residenziali (alloggi) comprese
in unità edilizie esistenti alla data del
20/02/2008;
• una Sue media pari o maggiore, a mq. 65,00, calcolata esclusivamente sul totale della
Sue riferita agli alloggi oggetto di intervento edilizio, nel caso di interventi edilizi di tipo
RRC ed RE con esclusione della demolizione totale e successiva fedele ricostruzione,
che prevedano modifiche del numero delle unità immobiliari residenziali comprese in
unità edilizie esistenti alla data del 20/02/2008; tale disposizione si applica a condizione
che a seguito dei predetti interventi, complessivamente, il numero di unità immobiliari
residenziali (alloggi) non sia superiore a 4;
riconfermando la Sue media pari o maggiore, a mq. 70,00, calcolata esclusivamente sul
totale della Sue riferita agli alloggi oggetto di intervento edilizio, nel caso di interventi edilizi
di tipo RE comportante demolizione totale e successiva fedele ricostruzione e di RE
contestualmente a CD nel caso di modifica della destinazione alberghiera delle Unità
edilizie, secondo i casi, considerate “di carattere marginale” o classificabili “a prevalente
destinazione alberghiera di carattere marginale (E)” ed inoltre nel caso di interventi edilizi di
tipo RI, AM, NC, CD ed RU.
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche esigenze derivanti dall’analisi del trend demografico degli ultimi
10 anni, presso il comune di Riccione, nel quale si è assistita ad una riduzione delle
dimensioni del nucleo famigliare medio, che pertanto comporta un ridimensionamento delle
unità immobiliari residenziali, al fine di ricondurle alle attuali esigenze di mercato, per poter
dare risposta al mercato stesso.
57/72
Si precisa inoltre che tale “deroga” non si applica per gli interventi di nuova costruzione o
demolizione, per i quali devono comunque essere rispettati i parametri previgenti alla
presente proposta, al fine di non stravolgere le previsioni di dotazioni previste nel PSC, per
la sua sostenibilità. Questa ultima precisazione fondamentale al fine di avere una coerenza
con gli obbiettivi di sostenibilità previsti all’interno della Valsat del PSC, per le zone di
ricucitura ed espansione del territorio urbanizzato, già valutate all’interno della Valsat del
PSC.
T)
Si ravvisa la necessità per le aree pubbliche, quali parcheggi, verde attrezzato,
spazi pedonali, ecc. esistenti:
•
coordinare le disposizioni che prevedono i casi di possibile installazione, sulle
stesse, di chioschi, edicole e/o manufatti per particolari attività, contenute in
determinati regolamenti o programmi quali: “Nuove tipologie di chioschi per la vendita
di giornali - di cui all’atto di C.C. n. 166 del 20/09/1995 e successiva Integrazione
recante - Nuova tipologia di chioschi adibiti ad attività commerciali diverse da quella di
rivendita giornali e riviste - di cui all’atto di C.C. n. 54 del 18/05/2000” (vedi quelli di
cui al comma 1 dell’art. 1.1.5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali – nella
stesura integrata dalla precedente lettera D.7 lett. c) del presente documento);
•
di considerare l’opportunità di richiamare le disposizioni relative all’installazione
di Manufatti temporanei stagionali di cui all’articolo 6.9.3, di attività preesistenti anche
prospicienti le aree pubbliche;
•
di estendere l’applicazione delle disposizioni di cui all’ALLEGATO F (Regolamento
per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; …
ecc.) alla – parte seconda – del presente RUE (quali l’installazione di tende e/o
coperture leggere e chiusure verticali mobili di cui agli artt. 2.5 e 3.3).
Inoltre si è considerata la possibilità di permanenza e/o nuova installazione, temporanee di
chioschi, sia in altre parti del territorio comunale, sia per ulteriori usi rispetto a quelli già
previsti nei regolamenti vigenti, perché si rileva che in diverse aree ricadenti in ambiti del
territorio, assoggettati dal piano strutturale comunale (PSC), a piano operativo comunale
(POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, sono presenti, da prima
dell’adozione del PSC e del RUE, attività commerciali, di pubblico esercizio e/o di servizio
alla persona e di conseguenza si ritiene doveroso consentire, la loro permanenza
transitoria, mediante la possibilità di mantenere o migliorare i chioschi atti a favorire lo
svolgimento di tali attività.
In particolare la possibilità di insediare ex novo ulteriori chioschi, si ritiene utile
prevederla in particolari situazioni, come lungo assi commerciali naturali, quali gli assi
stradali della strada statale 16, nei tratti denominati Viale Flaminia, Flaminia bis, Viale Giulio
Cesare, Viale Circonvallazione, e Via Adriatica, di Viale Veneto, di Viale Berlinguer e di
Viale Puglia; quanto sopra anche al fine di promuovere una qualificazione, mediante il
parziale utilizzo, di alcune delle aree interessate dalle previsioni future del PSC, sino alla
loro utilizzazione finale, ovvero, sia fino all'approvazione del POC, sia in attesa
dell’approvazione del PUA per la loro attuazione e comunque per un periodo non superiore
a cinque anni, tuttavia reiterabile per un massimo di altri cinque anni dopo la scadenza.
Nelle medesime situazioni territoriali di cui sopra, ma relativamente alle aree destinate dal
PSC e/o ancora dal RUE per la realizzazione, in futuro, di infrastrutture, attrezzature e spazi
58/72
collettivi, ricadenti solo negli ambiti consolidati prevalentemente residenziali, corrispondenti
alle aree che
negli strumenti urbanistici comunali, in alcuni casi a partire dal 1975, sono sempre state
destinate a standard urbanistici compresi nel territorio urbanizzato, ma mai attuati,
sono collocate gran parte delle sopra richiamate attività esistenti ed insediate da molto
prima dell’adozione del PSC e del RUE. Tali attività per continuare a funzionare hanno
l’esigenza di manufatti con dimensioni adeguate per lo svolgimento delle specifiche funzioni
in essere che in genere hanno superficie più grande rispetto a quella di un classico chiosco.
Un altro argomento che riveste una certa importanza, simile a quello appena trattato, in
quanto interessa gli ambiti territoriali assoggettati dal piano strutturale comunale (PSC), a
piano operativo comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, è
quello relativo alle coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico. Il tema,
per quanto riguarda le coperture di impianti gestiti da Associazioni Sportive, è stato oggetto
di una “raccomandazione” del Consiglio Comunale di cui al proprio atto n. 49 del 27/09/2012
volta a prevedere la possibilità di rilasciare permessi di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, qualora le norme degli stessi non consentano tali installazioni. Con la
presente variante si propone che le coperture di tali impianti possano:
•
essere realizzate con strutture pressostatiche, tensostrutture, teli di PVC e simili
sostenuti da strutture metalliche geodetiche, reticolari, ecc. metalliche o lignee e per
una superficie utile strettamente necessaria al funzionamento dell’impianto;
•
essere installate o mantenute, transitoriamente, su aree private ricadenti in
ambiti urbanistici del territorio comunale, assoggettati dal piano strutturale comunale
(PSC), a piano operativo comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni
edilizie, sia fino all'approvazione del medesimo POC, sia in attesa dell’approvazione
del PUA per la loro attuazione, per un periodo non superiore a cinque anni, tuttavia
reiterabile per un massimo di altri cinque anni dopo la scadenza e comunque
stagionalmente dal primo Ottobre al trenta Aprile.
Per quanto riguarda il computo della superficie utile edificabile (Sue) dei chioschi e
dei manufatti di servizio sopra trattati, tale superficie equivale ad una quota di quella
consentita dai parametri urbanistici previsti per gli ambiti del territorio comunale
sopraelencati e/o dalle specifiche zone urbanistiche in essi ricadenti, in cui sono installati o
da installare tutte le costruzioni stesse. In particolare tenuto conto che a tali aree
ed Ambiti, soggetti a “perequazione urbanistica” di cui all’art. 3.6 delle N. di A. del PSC,
con diverse modalità, il PSC stesso attribuisce degli indici perequativi che determineranno in
futuro, con il POC, una capacità edificatoria realizzabile su altre aree comprese in comparti
edificatori, si considera la superficie delle predette opere, come una quota, anticipatoria,
della suddetta capacità edificatoria da realizzare transitoriamente, sulle aree stesse in
attesa di definitiva collocazione, sino all’inserimento di tali aree ed Ambiti nel POC ed
all’approvazione del PUA attuativo del medesimo. Di conseguenza la superficie utile delle
suddette costruzioni, i cui titoli abilitativi per l’installazione e/o la permanenza transitoria,
sulle aree ricadenti negli ambiti territoriali soggetti a “perequazione urbanistica” dal PSC,
siano, rilasciati a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
non costituisce ulteriore superficie utile edificabile da riconoscere alle aree in oggetto.
-
la possibilità per i “chioschi” e le “coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti
al pubblico”, di derogare in merito ai seguenti parametri urbanistici ed edilizi del RUE, in
considerazione delle peculiari caratteristiche delle costruzioni in oggetto, quali
l’amovibilità, la funzione di servizio e la transitorietà dell’installazione:
• il reperimento degli standard di parcheggio di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6;
59/72
• il rispetto della quota minima di superficie permeabile prevista dal comma 4
dell’art. 3.2.3 del RUE;
• solo per le coperture degli impianti sportivi, rispetto della distanza dal confine di
zona urbanistica di uso o di interesse pubblico (Ds) di cui all’art. 5.2.4, pari a m.
5,00, in quanto in questo caso si applica una Ds compresa entro un valore minimo di
m. 3,00;
• dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e
degli impianti energetici di cui alla famiglia 6 dell’ ALLEGATO A, alla - parte
seconda - del
RUE. (per i chioschi, ai sensi della lettera c) del punto 3.6 dell’Atto di indirizzo e
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici” di cui alla Delibera dall'A. L. regionale n. 156
del 4/03/2008 e s. m.);
• il rispetto del “Regolamento del Verde” di cui all’ALLEGATO H, alla - parte seconda –
del RUE;
-
la definizione dei seguenti parametri edilizi:
• superficie massima dei chioschi, pari a mq. 50,00, quando collocati negli
ambiti consolidati prevalentemente residenziali come sopra descritti;
• superficie massima dei chioschi, pari a mq. 25,00, quando collocati negli ambiti
per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali come sopra descritti;
• superficie massima dei manufatti di servizio quali le “coperture degli impianti
sportivi privati aperti al pubblico”, pari a quella derivante dall’applicazione
degli indici perequativi, di cui all’art. 3.6 delle norme di attuazione del PSC, alla
superficie fondiaria interessata e comunque con una Sue massima non superiore a
quella strettamente necessaria al funzionamento dell’impianto sportivo esistente da
coprire;
• altezza utile netta (HU) dei chioschi e dei manufatti di servizio quali le
“coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico”, pari a quella minima
necessaria al fine del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei
locali in funzione dell’attività insediata o da insediare;
• altezza massima (H) dei chioschi, pari alla somma del valore dell’altezza utile
netta (HU) di cui sopra e dello spessore tecnico della struttura di copertura e
comunque non superiore a m. 3,50 e a m. 4,50 qualora gli stessi siano relativi alle
funzioni di cui al tipo d’uso b1 (esercizi commerciali di vicinato esclusivamente non
alimentari) quando collocati negli ambiti consolidati prevalentemente residenziali;
• altezza massima (H) dei manufatti di servizio quali le “coperture amovibili di
impianti sportivi privati aperti al pubblico”, pari alla somma dei valori dell’altezza utile
netta (HU) di cui sopra e dello spessore tecnico della struttura di copertura e
comunque non superiore a m. 17,00;
-
la prescrizione per i chioschi della realizzazione di uno spazio di sosta per almeno 5
posti auto nell’area di pertinenza;
-
assoggettare l’installazione e/o la permanenza, transitorie dei chioschi, dei manufatti
di servizio quali le “coperture” di cui sopra, a permesso di costruire NC, con la
prescrizione che gli stessi così realizzati dovranno essere rimossi definitivamente
qualora le aree su cui sono installati vengano inserite in un POC e nel conseguente
60/72
PUA, per la loro attuazione e comunque, la permanenza delle suddette costruzioni potrà
essere ammessa per un periodo non superiore a cinque anni tuttavia reiterabile per un
massimo di altri cinque anni dopo la scadenza e comunque, per le “coperture”
soprarichiamate, nel rispetto della cadenza stagionale come stabilita precedentemente;
inoltre dovrà essere assicurato l’impegno alla rimozione comprensivo di idoneo titolo di
garanzia finanziaria il cui importo dovrà essere commisurato al corrispondente
complessivo valore di mercato dell’attività insediata;
-
assoggettare l’installazione e/o la permanenza, a tutte le ulteriori disposizioni del RUE,
non esplicitamente derogate o disapplicate dalla specifica normativa in oggetto, al
rispetto delle disposizioni relative ai vincoli indicate dal PSC e dal POC e comunque
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in
particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, nonché alle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n.
42/2004.
Per la presente previsione, si valuta la temporaneità degli stessi, limitati all’attuazione dello
strumento urbanistico (POC), comunque prevedendo interventi funzionali al fine di ridurre gli
impatti sull’area oggetto di insediamento. Le previsioni di tali chioschi risultano ricadere
all’interno di aree parzialmente pianificate, per le quali sono già state effettuate in fase di
stesura della Valsat del PSC, le analisi circa gli obbiettivi di sostenibilità e di verifica del
consumo delle risorse ambientali ed il mantenimento delle dotazioni territoriali.
Considerando inoltre la limitata previsione di insediabilità rispetto a quanto previsto nella
Valsat del PSC, si può pertanto considerare anche una verifica positiva, circa il
contenimento del consumo di risorse ambientali non rinnovabili.
X)
L’Amministrazione Comunale mediante diversi provvedimenti in materia di commercio,
ha disciplinato tale materia.
Di conseguenza per quanto sopra esposto e considerato che le norme del vigente PTCP
all’art. 8.2, hanno stabilito che, ad eccezione dei casi in cui le medie strutture di vendita
assumono rilevanza sovra comunale, le stesse sono governate dagli strumenti urbanistici
comunali, si reputa necessario rivedere la normativa commerciale del RUE.
Perciò, solo come prima applicazione delle nuove disposizioni del PTCP in materia di
commercio, in questa fase, si ritiene di rivedere unicamente la normativa commerciale del
RUE, relativa alle Medio-piccole strutture di vendita individuate con la funzione di tipo c1,
proponendo di recepire nel RUE l’applicazione dei casi di Autorizzazione dovuta di cui
all’art. 13 della L. R. n. 14/1999 come indicati e regolati nei Criteri per l’apertura delle medie
strutture di vendita, nella stesura di cui alla delibera di C. C. n. 31/2009, sopra richiamata,
come di seguito:
-
all’art. 12 – Medie strutture di vendita esistenti ubicate in aree di PRG con
destinazione conforme o compatibile;
-
all’art. 19 - Autorizzazione dovuta,
facendo comunque riferimento, ogni qualvolta che nei suddetti criteri si richiami il PRG e/od
i requisiti urbanistici, alle disposizioni contenute nei sopravvenuti PSC e RUE.
In definitiva quanto previsto dai suddetti Criteri per l’apertura delle medie strutture di
vendita, oltre al mantenimento ed all’ampliamento di strutture del tipo d’uso c1 preesistenti
già ammessi ovunque, il nuovo insediamento per atto dovuto, sarà ammesso dal RUE
esclusivamente nei seguenti ambiti territoriali e/o Zone urbanistiche del RUE:
61/72
-
Centro storico;
-
Zone prevalentemente residenziali e miste di tipo Acr;
-
Zone turistiche di tipo Act, comprese la zona Act6, esclusivamente nell’area di cui
alla scheda 8 in quanto corrispondente alla Zona Commerciale e direzionale Via San
Martino, mentre nelle altre no perché regolate da specifiche norme urbanistiche o da
piani particolareggiati in atto e la zona Act8, esclusivamente nell’area di cui alla scheda
3, corrispondente al Palacongressi, mentre nelle altre schede no perché ad eccezione
del Palazzo del Turismo riguardano impianti.
Rispetto a quanto sopra, viceversa, si prevede l’esclusione dell’insediamento diretto con il
RUE del tipo d’uso c1, per concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato quale
applicazione di atto dovuto, negli “Ambiti Specializzati per attività produttive ASP”.
La suddetta normativa integrativa inerente il tipo d’uso c1 si concretizza nel prevedere un
nuovo corpo normativo da inserire dopo l’articolo 1.1.11bis introdotto con la precedente
lettera E.4) con il seguente titolo “Art. 1.1.11ter – Regolamentazione comunale di alcune
Attività Commerciali: disposizioni specifiche per le medio-piccole strutture di vendita” il cui
contenuto sinteticamente si riporta di seguito.
L’aumento della superficie di vendita fino a 1.500 mq., di una medio-piccola struttura di
vendita di tipo c1, esistente alla data del 20/02/2008 e corrispondente ad un’area
“commerciale”, valutata idonea con la Determinazione finale della Conferenza
provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e recepita dal C. C. con
delibera n 124 del 23/11/2000, anche nel caso di suo definitivo trasferimento avvenuto
successivamente alla suddetta data del 20/02/2008, costituisce “autorizzazione dovuta
ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 14/1999” ed è sempre consentito, fermo restando:
• il necessario rispetto dei requisiti urbanistici in materia di dotazioni di
parcheggi pertinenziali (P3) - e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U) – di cui ai
successivi artt.
3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 ed artt. 3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8 del presente RUE.
L’apertura di una medio-piccola struttura di vendita fino a 1.500 mq. di superficie di
vendita, derivante esclusivamente dalla concentrazione o dall’accorpamento di almeno
quattro preesistenti esercizi di vicinato (b1), già autorizzati, ai sensi della L. n. 426/1971,
per la vendita di beni di largo e generale consumo previsti dall’art. 31, comma 3,
del D.M. n. 375/88, costituisce “autorizzazione dovuta ai sensi dell’art. 13 della L. R.
n. 14/1999” ed è sempre consentita, fermo restando:
• che la medio-piccola struttura di vendita non ricada negli “Ambiti specializzati per
attività produttive”, sia esistenti come individuati con la sigla ASP nella tavola 1
del presente RUE, che nuovi come individuati nella tavola 3 del PSC;
• che la medio-piccola struttura di vendita non ricada nelle aree con accesso diretto
alle strade classificate di tipo B o C dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e
nelle zone: non soggette a progetto di valorizzazione commerciale; non comprese
entro il perimetro del territorio urbanizzato come definito dal PSC;
• il necessario rispetto dei requisiti urbanistici in materia di dotazioni di
parcheggi pertinenziali (P3) - e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U) – di cui ai
successivi artt.
3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 ed artt. 3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8 del presente RUE;
• che il rapporto tra la superficie di vendita del nuovo esercizio ed il numero degli
esercizi concentrati o accorpati (n/SV) non sia superiore a 1/250.
62/72
Infine visto che la Giunta Comunale con gli indirizzi per come sviluppare alcuni argomenti
nella presente variante al RUE, formulati in data 21/02/2012 e nella fattispecie in
merito alla possibilità di insediare esercizi di vicinato di tipo b1 mediante il cambio d’uso di
esistenti esercizi pubblici di tipo b2, nell’ambito territoriale delle aree centrali della Zona
Turistica identificato dai viali Parini, Milano, Rismondo-Corridoni e Catullo, ed in particolare
anche nelle unità edilizie prevalentemente residenziali prospicienti i viali Ceccarini e
Dante, ove tale possibilità attualmente non è ammessa
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le tematiche di
sostenibilità, soprattutto alla luce della limitata applicazione della norma stessa, la
quale prevede comuqnuecomunque la rispondenza alle dotazioni di P3 e P1, nonché in
alcuni casi anche il reperimento si aree U, migliorando pertanto le dotazioni territoriale delle
attività già esistenti, soprattutto per gli assi commerciali, dove sono già insediate le
destinazioni commerciali, che a seguito della presente potranno ampliarsi, all’interno delle
superfici già preesistenti, adegundoadeguando i propri standard alla presente previsione
urbanistica, potendo pertanto affermare a giudizio dell’estensore che non incidono
negativamente sul contesto territoriale di riferimento.
U)
Adeguamento della terminologia
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le tematiche di
sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di riferimento.
V)
A seguito dell’applicazione e monitoraggio del RUE ed in particolare degli elaborati
cartografici, come già rilevato in alcuni punti precedenti del presente documento (più avanti
riepilogati), si sono riscontrate delle inesattezze e/o degli errori materiali in merito alla
classificazione urbanistica di alcune aree e/o edifici, nella cartografia di tavola 1 del RUE
Per quanto riguarda tutti i punti sopra elencati, trattandosi di un adeguamento del
testo deliberato a specifiche tecniche e normative, non vengono approfondite le
tematiche di sostenibilità, in quanto non incidono negativamente sul contesto territoriale di
riferimento.
6 Valutazioni geologiche in merito ad interventi di Nuova costruzione
Preso atto che la presente variante, comporta una modesta modifica delle superfici
insediabili, per alcune tipologie di edifici, la variazione di alcuni parametri e ravvisa la
necessità per le aree pubbliche, quali parcheggi, verde attrezzato, spazi pedonali, ecc.,
esistenti, di coordinare le disposizioni che prevedono i casi di possibile installazione, sulle
stesse, di chioschi, edicole e/o manufatti per particolari attività, nonché di considerare
l’opportunità di richiamare le disposizioni relative all’installazione di Manufatti temporanei
stagionali di cui all’articolo 6.9.3, di attività preesistenti anche prospicienti le aree
pubbliche; di estendere l’applicazione delle disposizioni di cui all’ALLEGATO F
(Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni
protettive; … ecc.) alla – parte seconda – del presente RUE (quali l’installazione di tende
e/o coperture leggere e chiusure verticali mobili di cui agli artt. 2.5 e 3.3), ed infine si è
considerata la possibilità di permanenza e/o nuova installazione, temporanee di chioschi, sia
in altre parti del territorio comunale, sia per ulteriori usi rispetto a quelli già previsti nei
regolamenti vigenti, perché si rileva che in diverse aree ricadenti in ambiti del territorio,
assoggettati dal piano strutturale comunale (PSC), a piano operativo comunale (POC),
come presupposto per le trasformazioni edilizie, sono presenti, da prima dell’adozione del
63/72
PSC e del RUE, attività commerciali, di pubblico esercizio e/o di servizio alla persona e di
conseguenza si ritiene doveroso consentire, la loro permanenza transitoria, mediante la
possibilità di mantenere o migliorare i chioschi atti a favorire lo svolgimento di tali attività.
Alla luce delle modifiche introdotte con la presente variante ai punti D.5, F, L, R.7 e T,
per i quali risulta essere di difficile determinazione una verifica puntuale sulle potenziali aree
insediabili, in quanto alcune tipologie di opere, investono la quasi totalità del territorio
comunale; è stata introdotta una prescrizione normativa atta ad assoggettare tutti i sopra
richiamati interventi alle prescrizioni della vigente l.r. 30 novembre 2008, n. 19 “Norme per la
riduzione del rischio sismico”, che ha regolato, fra l’altro, i procedimenti amministrativi di
vigilanza su opere e costruzioni al fine di ridurre il rischio sismico, che si applicano a
tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di
sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre
costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti.
Per quanto riguarda specificatamente l'insediamento di modesti manufatti (chioschi) con
superficie massima, secondo i casi, di 30 e 50 mq., lo stesso è previsto a margine degli
assi viari principali (S.S. Adriatica, via Puglie, via Veneto). La morfologia di tali aree è
pianeggiante con debolissima pendenza in direzione nord-est (verso mare) e con la
vicinanza, in taluni casi,
dalla paleofalesia costiera ormai abbondantemente antropizzata. Il contesto geologico è
quello di piana alluvionale caratterizzata in gran parte da depositi alluvionali ed in
subordine da depositi lacustri e palustri. La litologia dominante della successione
deposizionale
è caratterizzata da argille e limi in grande maggioranza in subordinata
frazione sabbiosa. La presenza di ghiaie e sabbie grossolana è presente nella parte più
profonda della successione (oltree 20 mt). Tuttavia trattandosi di depositi alluvionali è
possibile che paleoalvei o strutture d'argine e di rotta d'argine riempiti da sedimenti sabbiosi
si dipongano in continuità laterale con i sedimenti limo-argillosi di piana inondabile. E'
presente un livello freatico che generalmente si posiziona da -2,0 a -4,0 mt di profondità
ma che in occasioni di prolungate ed intense piogge può risalire a quote vicino al piano di
campagna. In generale si tratta di terreni normalconsolidati con caratteristiche
geomeccaniche da sufficienti a discrete, già oggetto di abbondante urbanizzazione e
costruzione di edifici anche di notevole impatto sui terreni di fondazione. Data
la scarsa entità dei carichi trasmessi al suolo la fattibilità dell'opera è possibile con
fondazioni dirette superficiali".
Preso atto inoltre che all’interno della disciplina comunale, per quanto riguarda gli interventi
di nuova costruzione, che sono assoggettati a permesso di costruire ai sensi della L.R.
31/2002 e s.m.i., si precisa che viene già richiesta la seguente documentazione al fine della
riduzione del rischio sismico “richiesta di autorizzazione sismica preventiva riguardante le
strutture, e la relativa documentazione (art. 10, comma 3, lettera a ) della L.R. n. 19/2008);
Nota:
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008, la suddetta documentazione od in
alternativa quella della successiva lettera l), è richiesta per assicurare che nella redazione
del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del
rischio sismico ;
in alternativa a quanto prescritto alla precedente lettera i), indicazione del progettista
abilitato che cura la progettazione strutturale dell’intero intervento, e dichiarazione
del medesimo progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni
e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica (vedi modalità e contenuti alla precedente lettera h), con allegata relazione
tecnica e relativi elaborati grafici, (art. 10, comma 3, lettera b), della L.R. n. 19/2008), in
conformità ai contenuti della documentazione di cui all’apposito atto di indirizzo
assunto dalla Giunta regionale con delibera n. 121 del 01/02/2010; in alternativa a quanto
prescritto alle precedenti lettere i) ed l), qualora l’intervento sia privo di rilevanza per la
pubblica incolumità ai fini sismici, dichiarazione del progettista abilitato che asseveri tale
64/72
condizione (vedi modalità alla precedente lettera h), alla quale devono essere allegati i
relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (art. 9, comma 3, della
L.R. n. 19/2008) nei casi previsti e con allegati gli elaborati tecnici individuati dall’apposito
atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale con delibera n. 121 del 01/02/2010;
inoltre in merito alla predisposizione di specifica relazione geologica sempre per gli
interventi di nuova costruzione assoggettati a permesso per costruire, si vuole ulteriormente
precisare che anch’essa è già contenuta all’interno della documentazione richiesta dal
vigente RUE per interventi di NC, come di seguito se ne riporta uno stralcio:
“relazione geologica con l’indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la
costruzione,
attraverso
la
ricostruzione
dei
caratteri
litologici,
stratigrafici,
strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del
territorio;
Nota:
Se viene depositata la documentazione di cui all’art. 10, comma 3, lettera a) – L.R. n.
19/2008, la relazione geologica è contenuta negli elaborati del progetto esecutivo delle
strutture, redatta ai sensi del DM 14/01/2008 o della normativa tecnica previgente qualora
ricorrano gli estremi di cui all’art. 64, comma 7 della L.R. n. 06/2009 (vedi comma 3 lett. i);
Se viene depositata la documentazione di cui all’art. 10, comma 3, lettera b) della L.R. n.
19/2008 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la
costruzione (vedi comma 3 lett. l).
In questa ipotesi:
− qualora l’intervento riguardi una nuova costruzione, verrà altresì indicata la
pianificazione delle indagini geognostiche necessarie in fase di progettazione esecutiva,
− qualora l’intervento riguardi una costruzione esistente, verrà indicata la sintesi sui
risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e il loro ulteriore
approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva;”
Ora alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno Si è comunque proceduto alla
redazione di una specifica relazione geologica (allegata come ulteriore elaborato tecnico
alla variante da approvare) a firma del. Dott. Geol. Carlo Copioli, redatta in riferimento alle
riserve avanzate da parte della provincia di Rimini, la quale in data 18.03.2014 con
comunicazione prot. n. 11425 ha espresso parere favorevole alla previsione degli
apprestamenti precari e provvisori (“chioschi”) per i quali aveva precedentemente espresso
parere contrario, superando pertanto la riserva medesima.non procedere ad una verifica
approfondita circa l’analisi geologica dei specifici siti, ma demandarla ai singoli titoli edilizi,
così come peraltro già previsto dalla vigente normativa regionale e comunale.
7 Considerazioni finali
Trattandosi di una variante parziale al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, per il quale
si è provveduto prevalentemente ad un recepimento di normative sovra comunali, ed in
parte ad “aggiustamenti” derivanti dal’applicazione del medesimo regolamento (circa 5
anni), dalla quale sono scaturite alcune criticità circa l’interpretazione delle norme stesse.
Molte delle considerazioni riguardanti gli eventuali impatti che si determineranno dalla
modifica normativa, in quanto quelle cartografica è conseguenza di una mera rettifica in
quanto erano già presenti usi o edifici già legittimati in data antecedente all’approvazione
delle vigenti norme di RUE, risultano essere già stati approfonditi in sede di Valsat del PSC,
in quanto nella stessa è stata fatta una lunga disamina degli impatti derivanti
dall’applicazione delle norme in esso contenute.
Un parte residuale degli impatti previsti invece, non rientrando direttamente tra le
competenze della presente verifica, ma rientreranno nelle competenze dei soggetti che
dovranno avviare e
successivamente gestire gli interventi oggetto della presente variante, quali ad
esempio le schede del RUE, l’applicazione dei programmi città delle colonie “sud” e “nord”,
nonché gli ampliamenti ed i PUA delle strutture ricettive che potranno utilizzare gli
65/72
incentivi di natura volumetrica previsti nelle presenti norme, peraltro già analizzati nella
Valsat del PSC.
Possono inoltre essere definite a priori le scelte consigliate in merito all’insediamento delle
nuove realtà ricettive:
Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti o con produzione di residui reimpiegabili
nel ciclo produttivo all’interno del sistema di gestione dei rifiuti provinciali, come fonte
rinnovabile di recupero energetico dimostrabile con riduzione dei consumi di combustibile
petrolifero o altra fonte di energia pregiata, purché non venga utilizzato un processo
impattante per l’ambiente con immissione quali-quantitativa di inquinanti superiore a quella
derivante dal processo tradizionale (o comunque confrontabile) o generi quantità notevoli di
rifiuto o produca rifiuti pericolosi o generi inquinamento acustico ed elettromagnetico;
realizzazione di nuovi edifici, o ammodernamento di esistenti, che permetteranno di
rispondere
ai
requisiti
normativi attualmente vigenti in materia di contenimento
energetico e prevenzione del rischio sismico, nonché migliore gestione e risposta delle
esigenze di parcamente e gestione dei flussi da e per le strutture ricettive.
In relazione alle specifiche attività svolte dovranno essere comunque previsti ed adottati tutti
i prowedimentiprovvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di
inquinanti fisici e chimici (rumori, polveri, gas o vapori, ed altro).
Le sopra richiamate prescrizioni trovano applicazione all’interno delle normative vigenti in
materia di pianificazione urbanistica, precisando che gli articoli di riferimento specifici
risultano essere i seguenti, art. 5.4.1 e seguenti, inerenti il risparmio delle risorse e
certificazione energetica degli edifici e norme per l’installazione dei relativi impianti
tecnologici, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 15/2013, Delibera Assemblea
Legislativa 156/08 e s.m.i. Per quanto riguarda il mantenimento della qualità urbana, gli
interventi di introdotti o modificati con la presente variante, in attuazione di quanto previsto
all’artt. 3.2 (dotazioni ecologiche e ambientali), saranno attuati rispettando le prescrizioni
impartite all’interno dell’art. 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 del vigente RUE. Inoltre, per quanto riguarda
gli interventi di ampliamento, NC, RI ed RE dell’interno edificio, nonché per gli interventi di
CD, verso usi previsti dalla D.G.R. 673/04, quali potenzialmente sensibili, dovranno essere
prodotti in fase di presentazione del titolo abilitativo le relazioni di Clima o impatto acustico,
nonché la relazione circa il rispetto dei requisiti acustici passivi delle partizioni, al fine di
trovare rispondenza conb la sopracitata normativa, con la finalità di perseguire un
miglioramento del tessuto urbanizzato, migliorando le dotazioni acustiche degli edifici
esistenti oggetto di interventi di riqualificazione.
66/72
2)
DICHIARAZIONE DI SINTESI
(ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.)
Premessa
A seguito dell’adozione della variante al RUE e del Rapporto Ambientale relativo al
procedimento di VAS, all'atto di approvazione procede alla redazione di un apposito
elaborato allegato, denominato “Dichiarazione di sintesi”, che illustra “in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto
conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali
è stato scelto il Piano o il Programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano
state individuate”, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Il presente documento costituisce quindi la “Dichiarazione di sintesi” prevista alla lettera b)
del comma 1 dell’Art. 17 del Dlgs 152/06, come momento centrale della informazione
sulla decisione presa dall’Autorità competente, in questo caso la Provincia di Rimini, a
seguito della valutazione del Rapporto Ambientale/VALSAT relativa al RUE del comune di
Riccione, dando atto del recepimento, totale o parziale, del “parere motivato” espresso
dall’autorità competente.
Introduzione
La presente dichiarazione di sintesi è stata redatta a seguito della redazione del “TESTO
COORDINATO, PER STRALCI, CON LE MODIFICHE PROPOSTE CON L’OSSERVAZIONE
ALL’ARTICOLATO NORMATIVO, ALLA CARTOGRAFIA ED AGLI ALLEGATI ALLA PARTE
SECONDA, DEL RUE ADOTTATO E VIGENTE” come anticipato nell’osservazione alla
Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio comunale (RUE) – Variante specifica 2013 adottata con Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013, formulata dal Responsabile del
Procedimento della redazione della predetta Variante e presentata in data 30/09/2013,
nonché dal documento di controdeduzione alle osservazioni depositate da parte di privati e
dal documento approvato con delibera di Giunta Provinciale n° 216 del 18.12.2013. Si precisa
che i testi normativi di alcuni articoli del RUE qui di seguito modificati e/o integrati tengono
conto delle ultime disposizioni legislative emanate dopo la data del 30/09/2013 (DGR n.
1688/2013 e L.R. n. 28/2013, in particolare art. 52 che al comma 4, modifica l’art. 23, al
comma 5 abroga l’art. 24, al comma 6, modifica l’art. 26 ed al comma 7, modifica l’art. 55,
della L.R. n. 15/2013) ed altresì dell’osservazione in data 09/12/2013 del Responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia del Settore Infrastrutture, Servizi Tecnici e
Progetti Speciali di questo Comune (puntualmente indicato).
1.
L’integrazione della valutazione ambientale nel processo di pianificazione
1.1. Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi, valutazione di coerenza
degli obiettivi e valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni
La procedura sviluppata per l’analisi e la valutazione del quadro ambientale di riferimento
per il RUE, già declinata nella VALSAT-VAS preliminare, ha assunto i passi contenuti nella
Direttiva 2001/42/CE così come recepiti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., relativi al
“Rapporto ambientale” ovvero al documento del piano o programma ove sono individuati,
descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma
medesimo potrebbe avere sull’ambiente, oltre le ragionevoli alternative funzionali agli
obiettivi e all’ambito territoriale specifico.
67/72
La valutazione degli ambiti di riferimento della Variante del RUE quale mantenimento della
qualità urbana rispetto alle disposizioni del vigente RUE mira a sintetizzare le condizioni
dello stato ambientale di riferimento, prescindendo dalle scelte che il Piano in valutazione
potrebbe mettere in campo. Serve inoltre a valutare la coerenza interna delle scelte di piano.
Le questioni ambientali più importanti, su cui concentrare le valutazioni partono dal
presupposto che la documentazione predisposta quale osservazione d’ufficio e
controdeduzione alle riserve provinciali, non alterano la qualità urbana prevista dal vigente
RUE, così come le controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla presente variante,
confermano il non peggioramento della qualità urbana, in quanto sono state rigettate
eventuali osservazioni che prevedevano un incremento del carico urbanistico o un
peggioramento della qualità urbana.
Lo schema rappresentativo dei contenuti del rapporto è ispirato ai punti dell’allegato VI
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Un passaggio necessario è consistito nella verifica di coerenza esterna degli obiettivi
contenuti all’interno della Valsat del PSC rispetto alle modifiche proposte con la presente
variante al RUE, in modo da individuare i temi che meritano particolare attenzione in
quanto riferiti ad obiettivi fra loro potenzialmente conflittuali, e pertanto necessari di uno
specifico approfondimento.
Un secondo passaggio, di coerenza interna, ha messo a confronto gli obiettivi contenuti
nella Valsat del PSC con le strategie effettivamente messe in campo (nella variante al RUE)
per conseguire tali obiettivi.
In modo sistematico sono quindi stati comparati i tematismi contenuti nella vigente normativa
(RUE), con quelli introdotti con la presente variante, con particolare attenzione al
contenimento del consumo di risorse ambientali non rinnovabili ed il mantenimento delle
dotazioni ambientali, in quanto la variante proposta risulta essere parziale e non una
integrale revisione dello strumento attuativo, che non potrà prescindere da una revisione
completa di tutta la strumentazione di pianificazione comunale partendo da una verifica dello
stato di attuazione e coerenza del PSC stesso. Questo processo ha consentito di
valutare ogni azione proposta dalla presente variante rispetto al piano di riferimento,
verificando quanto le azioni stesse risultassero congruenti, compatibili o potenzialmente
confliggenti con gli obiettivi espressi dalla Valsat del PSC.
Non sono stati definiti nuovi indicatori da utilizzare per il monitoraggio dell’efficacia del
Regolamento, in quanto, come sopra esposto non si tratta di una variante complessiva del
RUE, pertanto si utilizzeranno gli indicatori già contenuti all’interno della Valsat del PSC,
che stabilisce gli obiettivi di sostenibilità dello strumento.
2. Il processo di consultazione e partecipazione preliminare
2.1.
Il percorso partecipativo
Il comune di Riccione ha avviato quei momenti partecipativi che la legge regionale 20/2000
richiede siano assicurati, nelle forme istituzionali e in quelle più allargate a tutte le
componenti della società, alla base del percorso di formazione degli strumenti di
panificazione.
Tale percorso iniziato con la stesura del PSC, la sua adozione e successiva approvazione,
così come è avvenuto con il Regolamento Urbanistico Edilizio ed il Piano Operativo
Comunale, per la strumentazione di pianificazione delle nuove aree di espansione, sono
stati condotti diversi monumenti di informazione e partecipazione pubblica di supporto
all’elaborazione, previsto dal programma di lavoro.
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I primi elementi raccolti in queste occasioni di incontro e discussione hanno consentito di
acquisire un quadro di problematiche e di sensibilità sull’idea di città e di territorio, sulle
tematiche ambientali, sulle relazioni sociali, sulle esigenze di adeguamento e trasformazione
più avvertite, che sono state recepite all’interno dei rispettivi momenti di pianificazione
territoriale.
Per quanto riguarda la presente variante si precisa che sono stati avviati momenti di
partecipazione già in fase di stesura della variante, con la realizzazione di commissioni
comunali aperte, nonché nella creazione di una pagina internet specifica, con riportata tutta
la documentazione adottata con delibera di consiglio comunale n° 37 del 04/07/2013, dalla
quale è stato possibile informare i cittadini sulle tempistiche relative alla presa visione ed il
deposito di specifiche osservazioni agli strumenti adottati, nonché la predisposizione di una
modulistica specifica per la formulazione di osservazioni.
Tale processo ha comportato il deposito di 51 osservazioni da parte di portatori di interesse,
che sono state contro dedotte all’interno delle specifiche relazioni.
3.
3.1.
La consultazione e le valutazioni sulla Valsat-VAS
La valutazione della ValSAT e gli esiti della consultazione
Al fine di acquisire i prescritti pareri in merito alla variante al RUE, sono stati richiesti i
pareri ai seguenti Enti competenti in materia ambientale: Arpa, asl, autorità di bacino
interregionale Marecchia e conca, servizio tecnico bacino Romagna, consorzio di bonifica
della Romagna, ministero per i beni e le attività culturali direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna, soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Ravenna – Ferrara – Forlì - cesena – Rimini,
soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia-Romagna, comando militare esercito
“Emilia Romagna” sezione logistica poligoni e servitù militari, ami comando 1° regione area
reparto territorio e patrimonio, comando in capo dipartimento militare marittimo
dell'adriatico.
Gli Enti hanno espresso pareri favorevoli alla Valsat della variante al RUE in esame,
pur articolando diverse osservazioni puntuali e condizionandolo alla attuazione di alcune
misure di sostenibilità ambientale.
In particolare l'AUSL ARPA hanno richiesto di riportare all’interno delle norme specifiche
dei singoli articoli oggetto di variazione “in fase di progettazione attuativa dovranno essere
effettuate le valutazioni/dichiarazioni in merito all'inquinamento acustico previste dalla
normativa vigente in materia (L. 447/95 e ss.mm.ii., art. 8) al fine di verificare il rispetto dei
limiti acustici vigenti”, la verifica in sede attuativa dei vari insediamenti/opere dovranno
essere salvaguardate le Distanze di Prima Approssimazione (D.p.a.) previste dal D.P.C.M.
08/07/2003 - D.M. 29/05/2008 dalle linee elettriche ad alta tensione per tutti gli ambienti di
vita e di lavoro; nonché la rispondenza alla vigente L.R. 15/13 per quanto riguarda le
verifiche sull’insediabilità di attività produttive. Per quanto riguarda gli altri enti interpellati,
non hanno espresso particolari riserve degne di nota o aggiornamenti del testo normativo.
3.2 La valutazione della ValSAT e gli esiti della consultazione da parte dei portatori
di interesse.
A seguito del deposito della presente variante sono state registrate n° 55 osservazioni da
parte di portatori di interessi, inerenti o meno l’ambito di variante al RUE.
Nello specifico possono essere così riassunte, n° 39 osservazioni, di cui una annullata da
parte del richiedente, sono state dichiarate non pertinenti in quanto riguardano ambiti non
oggetto della presente variante, e che un loro accoglimento avrebbe comportato una ri
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adozione dello strumento stesso, con una rivisitazione completa anche delle valutazioni
ambientali in esso contenute.
Si precisa che sono state accolte o parzialmente accolte N° 16 osservazioni, con
consequenziale aggiornamento delle Norme e delle tavole cartografiche, che nel caso delle
osservazioni n° 5 – 6 -10 – 13 – 26 – 28 – 41 – 43 – 44 – 50 – 51 - 53 non hanno comportato
una modifica delle valutazioni ambientali, in quanto le correzioni proposte rientrano all’intenro
delle esclusioni normative dell’art. 5 della L.R. 20/2000; mentre per le rimanenti n° 1 – 10 –
18 – 20 – 45 sono state effettuate ulteriori valutazioni di sostenibilità ambientale, al fine di
meglio valutare l’incidenza di tale osservazione rispetto alla pianificazione comunale e sovra
comunale.
Non sono state presentate osservazioni alla Valsat/Vas da parte di privati.
3.3 Riserve della Provincia di Rimini e parere motivato
Con delibera di Giunta Provinciale 216 del 18.12.2013 la Provincia ha espresso le riserve ai
sensi del combinato disposto degli articoli 33, comma 4 bis e 34 comma 6 della L.R.
20/2000.
Nell'ambito del procedimento di approvazione dei Piani in oggetto, la Provincia è chiamata
ad esprimere eventuali riserve entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento
della documentazione completa, in merito alla conformità degli strumenti in esame rispetto al
PTCP e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinati, nonché
relativamente alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione.
Al fine di consentire la conclusione del procedimento nei termini previsti il Settore Servizi di
area vasta, pianificazione territoriale e mobilità di sistema, ha esaminato la documentazione
complessiva ed ha predisposto il Riferimento istruttorio nel quale vengono espresse le
riserve provinciali.
Nella suddetta Relazione istruttoria vengono inoltre espresse le valutazioni di compatibilità
ambientale previste sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(Valsat) della variante al RUE in oggetto, in esito alla fase di consultazione e a seguito
dell’acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale.
In merito al parere previsto in materia di vincolo sismico recante le verifiche di
compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli
aspetti geologici ed idrogeologici del territorio, da rendere nell’ambito del procedimento di
approvazione degli strumenti urbanistici comunali, il Servizio Difesa del suolo ha esaminato
la documentazione tecnica relativa ai Piani in oggetto ed ha predisposto il Parere di
competenza.
Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti
competenti in materia ambientale, la Provincia di Rimini ha espresso una valutazione
positiva sulla variante al RUE e sulla relativa ValSAT, richiamando la necessità di
integrare gli elaborati e il documento di ValSAT, recependo le indicazioni puntualmente
riportate alle riserve inerenti il territorio urbanizzato, verificando puntualmente il
mantenimento o miglioramento della qualità urbana rispetto alle vigenti disposizioni del RUE
ed in relazione agli obbiettivi della valsat del PSC, nonché la corrispondenza con la
normativa del RUE o eventualmente con altre disposizioni vigenti.
Risposta specifica ai pareri ed alle riserve, ed al parere motivato della Provincia
Tutte le valutazioni della Provincia (riserve e parere motivato sulla Valsat/Vas), hanno
avuto una risposta positiva, nel senso che sono stati forniti i chiarimenti richiesti e/o
apportate modifiche ed integrazioni, con le specificazioni riportate nell’elaborato di risposta
alle Riserve della Provincia.
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Adeguamento alle riserve e decisioni sulle osservazioni formulate dalla Provincia di Rimini
alla variante al RUE adottata: elenco temi trattati:
– Riserve in merito alla conformità del RUE ai contenuti della pianificazione provinciale e
della Valsat del PSC:
1
2
3
verifica degli obbiettivi di sostenibilità della variante RUE a quanto previsto nella Valsat
del PSC.
Verifica del mantenimento della qualità urbana rispetto alle disposizioni del RUE e
della Valsat del PSC.
Verifica della corrispondenza alle misure di mitigazione e compensazione previste
nella variante al RUE.
3.4 Risposta specifica ai pareri ed alle riserve, ed al parere motivato della Provincia
Tutte le valutazioni della Provincia soprariportate (riserve e parere motivato sulla
Valsat/Vas), hanno avuto una risposta positiva, nel senso che sono state apportate
modifiche ed integrazioni ai vari documenti, con le specificazioni riportate nell’elaborato
Relazione e proposta di deduzioni in cui è contenuto anche il presente documento.
La risposta specifica ai pareri degli Enti ambientali (Sovrintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici, Ausl, Arpa), con le relative deduzioni, è riportata nell’apposito elaborato,
“Pareri ed Osservazioni degli Enti alla Variante: Relazione del Responsabile del
Procedimento” con il quale è stata data risposta in modo esaustivo apportando, laddove
richiesto, le modifiche ed integrazioni agli elaborati costitutivi della Variante specifica al RUE.
4 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE AL RUE
La verifica degli obiettivi può essere effettuata in modo qualitativo o quantitativo e consente di
specificare indicatori prestazionali per ciascun obiettivo della Variante al RUE. Per la
valutazione degli effetti è stata effettuata una selezione dei principali indicatori prestazionali,
mutuandoli da quelli elaborati in fase di Valsat del PSC e durante la verifica di rispondenza
del piano stesso, al fine di verificarne la coerenza. La maggior parte degli obiettivi coincidono
con quelli definiti a scala comunale, e gli indicatori prestazionali scelti hanno permesso una
valutazione degli effetti della Variante del RUE attraverso la descrizione di scenari di
sviluppo.
L’approccio strategico previsto è di tipo integrato, orientato quindi al raggiungimento degli
obiettivi di tutela quali-quantitativa della qualità urbana, attraverso una verifica puntuale delle
modifiche introdotte con il documento adottato e quelle confermate o modificate a seguito
delle controdeduzioni e del documento di analisi delle riserve. Le misure della variante sono
suddivisibili in adeguamento normativo del’intero regolamento, rettifica di errori materiali,
modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo
significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e
delle opere ivi previsti, nonché la previsione di costruzioni legittimate a tempo determinato;
specifici manufatti temporanei e stagionali piccoli insediamenti in ambiti di maggiore, chioschi
e manufatti amovibili e di servizio nonché la definizione di alcune tipologie di intervento e la
modifica di parametri urbanistici.
Per quanto riguarda le tipologie di aggiornamenti e modifiche rientranti nelle esclusioni
dell’art. 5 della L.R. 20/2000, non sono state oggetto di analisi all’interno della Valsat, mentre
per quanto riguarda le modifiche proposte nel documento di adozione e nella relazione di
controdeduzione, che non rientrano nelle esclusioni all’art. 5, sono stati condotti quegli
approfondimenti richiesti nelle riserve della provincia circa il mantenimento delle dotazioni
territoriali, ed il contenimento del consumo di risorse ambientali, considerando la
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temporaneità di alcune tipologie di manufatti comunque introdotte con la presente variante,
che possono essere insediati all’interno di aree già indagate, sia nella Valsat del PSC, in
quanto ricadenti in aree di espansione e/o completamento sia ricadenti all’interno del
perimetro urbanizzato (ambito di applicazione del RUE) e già ricompreso all’interno degli
indici edificatori previsti dal RUE medesimo, modificandone o ampliandone le destinazioni
d’uso; per le quali sono stati definiti coerenti con gli obbiettivi di sostenibilità ed il
mantenimento delle dotazioni territoriali previsti nel PSC e RUE.
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