allegato Sub B Relazione

Allegato sub. B)
Settore Agricoltura - Pianificazione Territoriale Urbanistica – Geologico e
Difesa del Suolo
Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Commercio
PARERE DI COMPATIBILITA’ DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DEL
COMUNE DI SANTHIA’
(Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.)
(11/04/2014)
Provincia di Vercelli • Settore Agricoltura. Pianificazione Territoriale Urbanistica. Geologico e Difesa del Suolo
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Prot. n. 4327 del 21/04/2014
Prot. Prov. 0009374 del 24/03/2014
OGGETTO: Comune di Santhià, Provincia di Vercelli
Variante al P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 11/03/2014 di
adozione Variante parziale al P.R.G.
DOCUMENTI:
Atti Amministrativi:
Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 11/03/2014
Elaborati tecnici:
-
Relazione Illustrativa – variante 7
-
AT.v7 – Atlante delle reti infrastrutturali esistenti – concentrico;
-
PRb-vi – Norme di attuazione stralcio;
-
PR3/vi-v7 – infrastrutture e suolo urbano usi e vincoli –
planimetria scala 1:2000;
-
Relazione geologica;
-
Relazione di compatibilità acustica – Var. 7
AVVIO DEL PROCEDIMENTO:
25/03/2014
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CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELLE MODIFICHE PREVISTE DALLA
VARIANTE
La variante in oggetto ha lo scopo di adeguare lo strumento urbanistico
vigente alle nuove esigenze di trasformazione urbanistica emerse dal
confronto con la realtà locale, nello specifico il Comune intende:
A. Modificare l’art. 40 delle Norme di Attuazione relativamente
all’area dell’ex Consorzio agrario al fine di promuovere la
trasformazione del sito dismesso Mulino Ugliengo;
B. Adeguare le disposizioni di Piano alla recente normativa in materia
di pubblici esercizi rendendo possibile, nel rispetto delle prescrizioni
regionali, procedere alla quantificazione dei posti auto ed alla loro
eventuale monetizzazione, modificando l’art. 28 delle Norme di
Attuazione.
VALUTAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE EX L.R. 56/77 E S.M.I., ART. 17,
COMMA 7°
PREMESSA
La L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., così come modificata
dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013, prevede all’art.17, comma 7, che
le Province valutino la coerenza rispetto al proprio Piano Territoriale
Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati delle varianti parziali
ai Piani Regolatori, adottate dai Comuni ai sensi del comma 5 del
succitato articolo e verifichino le condizioni di classificazione della
variante come parziale e il rispetto dei parametri di cui al comma 6°.
Con D.G.P. n. 43936/00 quest’Amministrazione aveva predisposto
il documento “Indirizzi applicativi” al fine di chiarire nelle modalità e nei
contenuti quanto previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i., art. 17, comma 7, in
rapporto alle proprie necessità operative.
Gli indirizzi contenuti in detto documento dovranno essere rivisti
alla luce delle modifiche introdotte nella normativa urbanistica
regionale dalle sopra citate L.R. 3/2013 e dalla L.R. 7/2013. Nell’attesa di
tale revisione gli stessi continueranno a costituire riferimento, per le parti
di contenuti che non sono stati oggetto di modifica.
Con D.C.R. n. 240-8812 del 24/02/09, pubblicata sul BUR n. 10 del
12/03/2009, il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.R.
5/12/77 n. 56 e s.m.i e il medesimo è stato recentemente adeguato al
Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 138 del 29 Novembre 2013.
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Ciò premesso la valutazione di compatibilità della variante
parziale presentate dai Comuni ai sensi dell’art.17, comma 5, è
effettuata come segue:
1. verifica dei contenuti della variante con riferimento a quanto
indicato nel Documento di “Indirizzi applicativi” e delle modifiche
introdotte dalla summenzionata L.R. 3/2013;
2. verifica delle condizioni di classificazione come parziale della
variante;
3. verifica del rispetto dei parametri di cui all’art. 17 comma 6
della L.R. 56/77 e s.m.i.;
4. verifica di compatibilità con le previsioni del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale approvato con D.C.R. n. 240-8812 del
24/02/09 e pubblicata sul BUR n. 10 del 12/03/2009;
5. verifica di conformità con i progetti sovracomunali approvati di
cui la Provincia è a conoscenza;
Visti
- la L.R. 56/77 e s.m.i.;
- l’articolo 89, comma 3, della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3;
- il D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Con riferimento alla compatibilità della variante in oggetto con le
previsioni del PTCP si ritiene necessario richiamare l’attenzione
dell’Amministrazione relativamente a quanto di seguito esposto.
Relativamente alla “Tutela e valorizzazione dei beni storicoculturali e ambientali”, si segnala che il Naviglio di Ivrea fa parte del
sistema dei canali irrigui normati agli articoli 21 e 32 delle NTA del PTCP.
In merito alla realizzazione della passerella ciclopedonale a cui fa
riferimento l’art. 40 comma 5 punto 5.2) 2., si fa rilevare che i succitati
articoli prevedono gli indirizzi e direttive di seguito riportate:
2. Operano i seguenti indirizzi
a) preservare gli elementi costitutivi del sistema dei canali irrigui nonché gli edifici
o manufatti annessi al sistema, conservandone le caratteristiche
architettoniche originarie;
b) creare i presupposti per favorire l’istituzione del Museo delle Terre d’Acqua,
progetto tecnico culturale delineato dalla Provincia di Vercelli che si colloca in
ambito europeo come programma territoriale di recupero, salvaguardia e
costituzione degli Ecomusei;
c) promuovere percorsi didattici avviando il recupero degli edifici e dei manufatti
appartenenti al sistema e definendo progetti tesi ad ottenere una loro corretta
collocazione nei contesti urbani o rurali;
d) mantenere o recuperare le componenti vegetali presenti lungo i canali irrigui in
modo da creare una sinergia con quanto previsto dallo stesso Piano
Territoriale Provinciale per la zona della rete ecologica; individuare e
salvaguardare gli elementi vegetali minori posti a ridosso dei canali e delle
strade alzaie o sulle fasce contigue ad esse; individuare e valorizzare le aree di
pertinenza attraverso interventi di recupero paesaggistico od ambientale;
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e) creare le condizioni per riqualificare anche gli ambienti urbani limitrofi ai canali
prevedendo, ove possibile, spazi e percorsi utili alla socializzazione ed allo
svago e alla rifunzionalizzazione degli edifici eventualmente esistenti;
f) considerare le fasce di rispetto di cui alla legge urbanistica regionale quali aree
di priorità per l’applicazione del Regolamento CEE 2080/92; individuare le
fasce di rispetto di cui all’articolo 29 della L.R. 5.12.1977, n.56 e considerare
queste quali aree di priorità per l’applicazione del Regolamento CEE 2080/92;
g) salvaguardare i manufatti di ingegneria idraulica con particolare riferimento
agli interventi di manutenzione o sostituzione, utilizzando materiali tradizionali
e il mantenimento delle tipologie originarie.
3. Valgono le seguenti direttive:
a) garantire e migliorare la percorribilità lungo i canali a fini manutentivi e
promuovere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
b) salvaguardare gli elementi vegetali significativi posti a ridosso dei canali, delle
strade alzaie o sulle immediate fasce contigue ad esse assicurando il ripristino
della copertura vegetale in conseguenza di interventi infrastrutturali;
c) adottare criteri e tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica favorendo la
rinaturalizzazione delle sponde dei canali; privilegiare l’utilizzo di materiali
tradizionali nelle arginature dei manufatti di protezione delle sponde dei canali
in presenza di infrastrutture idrauliche caratterizzate da particolari elementi
architettonici;
d) Preservare gli habitat specifici mediante una corretta manutenzione.
Si chiede pertanto che il progetto della passerella, che sarà definito in
fase di redazione del Piano di Recupero, sia realizzato nel rispetto delle
disposizioni sopra richiamate.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO:
La variante in oggetto, per
dell’Amministrazione Provinciale risulta:
quanto
di
competenza
- compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24/02/09 e pubblicata
sul BUR n. 10 del 12/03/2009, fatte salve le precisazioni sopra riportate.
- compatibile con i progetti sovracomunali approvati a
conoscenza della Provincia di Vercelli, secondo i contenuti della L.R.
56/77, art. 17, comma 7, così come modificato dalla L.R. 41/97.
In merito alle condizioni di classificazione della variante, come
variante parziale, di cui al comma 6 dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 così
come modificato dalla L.R. n. 3/2013, si prendere atto di quanto
dichiarato dal Comune nella documentazione trasmessa.
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Veronica PLATINETTI)
Provincia di Vercelli • Settore Agricoltura. Pianificazione Territoriale Urbanistica. Geologico e Difesa del Suolo
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