STRUMENTI di base per il PCT PEC – E’ necessario l'utilizzo di una Casella Pec correttamente attivata (ad esempio quella fornita ai suoi iscritti dall'Ordine degli Avvocati di Rimini purché regolarmente attivata). Il Deposito infatti avviene per mezzo dell’invio di una Pec dalla propria casella alla Pec dell’Ufficio destinatario. PST – Sito del Ministero della Giustizia per la consultazione dei fascicoli telematici (o altro Punto d’Accesso) REDATTORE BUSTE TELEMATICHE - Programma per la predisposizione della busta da depositare in via telematica FIRMA DIGITALE – possedere un dispositivo di Firma Digitale per la sottoscrizione degli atti e curare di rinnovare alle dovute scadenze i relativi Certificati Approfondito STUDIO DA PARTE DELL’AVVOCATO DELLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI in materia di PCT nonché delle PRASSI CONCORDATE E REGOLE TECNICHE oltre che delle modalità di utilizzo del Redattore Buste Telematiche. STRUMENTI di base per il PCT Le modalità tecniche con le quali è stato concepito e realizzato il Processo Civile Telematico impongono ai professionisti di affrontare una serie di problematiche legate ai nuovi strumenti e comportano la necessità di compiere uno studio approfondito delle prassi concordate e delle regole tecniche (che trovate qui, http://www.avvocati.rimini.it/processo-civile-telematico-ordine-degli-avvocati-rimini.asp?id=2) al fine di poter effettuare correttamente i depositi in via telematica ed utilizzare le altre potenzialità come la consultazione dei fascicoli e dei relativi documenti on line. Risulta quindi imprescindibile l’impegno diretto di ciascun professionista in tal senso. Per effettuare correttamente i depositi telematici occorre che ogni Avvocato in prima persona abbia la piena conoscenza delle norme di Legge e Regolamentari in materia di Pct nonché delle Prassi stabilite tra il COA di Rimini e il Tribunale di Rimini in materia. Solo in tal modo si potrà avere la giusta consapevolezza relativamente ad aspetti fondamentali quali, ad esempio, il formato degli atti e degli allegati e come vanno creati per il deposito, quali atti e documenti vanno firmati digitalmente in via obbligatoria e quali solo in via facoltativa, quali e quante ricevute attesteranno l’avvenuto deposito ecc. Nel sito del COA di Rimini troverete delle Schede informative con esaurienti informazioni in merito a - Depositi telematici - La Casella Pec, la Firma Digitale i software Dike e Dike Util - L’utilizzo del sito PST del Ministero della Giustizia - La telematica nelle Procedure concorsuali accedendo dalle maschere che trovate a questo indirizzo - http://www.avvocati.rimini.it/processo-civile-telematicoordine-avvocati-rimini.asp?id=1 ATTENZIONE - Presso il Tribunale di Rimini i servizi telematici risultano attivati in maniera quasi completa mentre presso tanti altri Uffici giudiziari non risulta altrettanto. Quindi prima di effettuare un deposito è buona norma verificare tramite il sito PST al seguente link (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_4.wp?actionPath=/ExtStr2/do/ufficiepda/uffici/ricerca/viewUfficio.action¤t Frame=8&codiceUfficio=0990140095&distretto=6&localita=Rimini&tipoUfficio=) quali servizi sono attivi presso ciascun distretto. Per verificare i servizi attivi presso ciascun ufficio occorre selezionare il distretto, la città, l’ufficio e poi nuovamente il link dello specifico ufficio di interesse nel quale si trova l’elenco dei servizi telematici disponibili presso lo stesso e i relativi decreti di attivazione. Attenzione – per gli Uffici presso i quali non fosse ancora funzionante il Deposito a mezzo Pct degli atti, sarà necessario chiedere per tempo (nel primo atto utile) al Giudice l’autorizzazione al deposito cartaceo ai sensi dell’articolo 16 bis comma 8 del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012. Per individuare l’indirizzo Pec dell’Ufficio presso il quale si intende effettuare un deposito (l’indirizzo del destinatario della Pec di deposito) si può usare lo stesso strumento di cui sopra dal sito PST; nella pagina del Tribunale individuato è indicato il suo indirizzo, ad esempio PEC: [email protected] Attenzione, in caso di deposito di atti per il quali risultano avere delega più Avvocati per la stessa parte, occorre distinguere due ipotesi e agire come segue: Mandato Disgiunto – è sufficiente la firma digitale apposta anche da uno solo dei difensori Mandato Congiunto – ogni difensore dovrà apporre la propria firma digitale sull’atto.
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