COMITATO TOSCANO COMUNICATO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C/O COMITATO REGIONALE TOSCANO SERIE C2/02Bis RIUNIONE DEL 17/10/14 Via piemonte,52/A LIVORNO - 57120 0586 867071 St.Sp. 2014/2015 DELIBERA GSR SU ISTANZA DI RECLAMO RUGBY MUGELLO GARA DEL 12/10/14 R.MUGELLO/ETRUSCHI R. LIVORNO Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il referto arbitrale relativo alla partita Asl Rugby Mugello – e Rugby Etruschi Livorno Asd disputata il giorno 12.10.2014 e valevole per il campionato di serie C/2 girone 1 Toscana, letta l’istanza avanzata ai sensi degli art.li 56 e 57 R.d.G., ritenuto che quest’ultima è stata ritualmente e tempestivamente presentata e che risulta ammissibile per forma, contenuto e mezzi di prova indicati, rilevato che da quanto in essa esposto e poi dai mezzi di prova allegati (fotografie estratte dalla videoripresa dell’incontro, video stesso inviato nella sua interezza, fotografie di squadra del Rugby Etruschi Livorno, fotografie estratte dai profili face book dei sig. Campani e Pini) risulta che il giocatore che ha disputato il predetto incontro indossando la maglia n° 8 della squadra degli Rugby Etruschi Livorno Asd e che in lista gara era stato indicato come il tesserato Enrico Pini era in realtà il sig. Diego Campani, atleta che era stato squalificato fino al 19.10.2014 con comunicato serie C2/01 di questo giudice del 08.10.2014 ritualmente notificato alle parti interessate, considerato che una simile fattispecie è suscettibile d’integrare gli estremi dell’illecito sportivo per come descritto dagli art.li 22, primo comma, seconda parte e 24, primo comma , R.d.G., letti anche gli art.li 52, 63 e s.s. e 78 e s.s. del R.D.G., deferisce il sig. Diego Campani, il sig. Enrico Pini, Il Sig. Daniele Campani ed il sig. Claudio Incrocci, i primi due quali atleti tesserati, il terzo quale allenatore e il quarto quale dirigente accompagnatore della Rugby Etruschi Livorno Asd, nonché il soggetto affiliato Rugby Etruschi Livorno Asd alla Procura Federale, chiedendo altresì agli organi preposti di valutare se sussistano eventuali esigenze cautelari. Visto l’art. 29 (ex 28), primo comma, lettera e) R.d.G. dichiara Rugby Etruschi Livorno Asd perdente con il punteggio di 20 a 0, li penalizza di quattro punti in classifica e commina nei loro confronti la sanzione pecuniaria di €. 2.500,00 Segue l’aggiornamento della classifica ai sensi della delibera suddetta. Omologazione risultati gare del 12/10/2014 Gironi ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE Girone 1 1^ Squadra -2^ Squadra RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA A-ARIETI RUGBY AREZZO ASD RUGBY MUGELLO ASD -RUGBY ETRUSCHI LIVORNO ASD 2° giornata di ANDATA Risultato 19 - 12 20 0 - 1°Fase Mete Arbitro ( 3- 2) Sig. FULIGNI L. PERSA Sig. CENNINI M. SERIE C2/02 pag.2 AMATORI RUGBY PRATO A.S.D. ASD SESTO RUGBY ASD CUS PISA -RUGBY LUCCA ASD -CF & P EMPOLI RUGBY ASD -ASD UNION RUGBY TIRRENO Girone 2 1^ Squadra -2^ Squadra LUNIGIANA ASD -FLORENTIA RUGBY A.S.D. MARBEC RUGBY PISTOIA -I PUMA BISENZIO RUGBY ASD ASD GAMBASSI RUGBY -POLISPORTIVA SIECI ASD RUGBY G.S. BELLARIA CAPPUCCIN-GROSSETO RUGBY CLUB ASD C L A S S I F I C A 26 34 41 - 6 5 5 ( 4- 0) Sig. SPIRITO M. ( 5- 1) Sig. PAOLETTI S. PERSA Sig. RICCETTI L. Risultato 20 0 31 8 0 - 60 34 0 Mete RINUNC. ( 5- 1) ( 0- 9) ( 6- 0) Arbitro Sig. CASTAGNOLI C. Sig. NESPOLI E. Sig. BUCCHI D. Sig. VULLO L. Girone 1 Squadra AMATORI RUGBY PRATO A.S.D. RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA ASD RUGBY LUCCA ASD ASD CUS PISA ASD UNION RUGBY TIRRENO RUGBY ETRUSCHI LIVORNO ASD ASD SESTO RUGBY RUGBY MUGELLO ASD ARIETI RUGBY AREZZO ASD CF & P EMPOLI RUGBY ASD Punti Gioc. Vinte Par. 6 2 2 0 4 2 1 0 1 2 1 0 1 2 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 22 1 0 32 1 0 62 0 0 82 0 0 Perse Mete 0 13 1 4 1 4 0 6 1 2 1 3 1 6 1 4 2 3 2 4 P.F. 77 32 26 53 13 22 39 20 22 30 P.S. 31 34 26 15 46 33 13 20 31 85 Diff. Pen 46 4-2 0 0 438 8-33 4-11 426 80 8-9 8-55 8- OBB. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Squadra POLISPORTIVA SIECI ASD RUGBY G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD LUNIGIANA ASD APUANI RUGBY MASSA ASD MARBEC RUGBY PISTOIA ASD GAMBASSI RUGBY I PUMA BISENZIO RUGBY ASD GROSSETO RUGBY CLUB ASD FLORENTIA RUGBY A.S.D. Punti Gioc. Vinte Par. 10 2 2 0 6 2 2 0 5 2 1 0 4 1 1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 82 0 0 82 0 0 Perse Mete 0 16 0 14 1 0 0 3 0 11 1 0 2 2 2 1 2 2 P.F. 99 82 20 28 69 0 16 5 12 P.S. 5 0 48 8 20 60 59 73 58 Diff. Pen 94 0 82 4-28 0 20 0 49 8-60 0 -43 0 -68 8-46 8- OBB. 2 2 2 1 2 1 2 2 2 C L A S S I F I C A Girone 2 SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo - BENEDETTINI ANNIBALE, della RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA ASD, espulso temporaneamente al 36° del 2°tempo - BIAGI RICCARDO, della ARIETI RUGBY AREZZO ASD, espulso temporaneamente al 38° del 1°tempo - CARTEI LEONARDO, della AMATORI RUGBY PRATO A.S.D., espulso temporaneamente al 39° del 1°tempo - CIURLI SAVERIO NEREO, della RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA ASD, espulso temporaneamente al 38° del 1°tempo - DAL POGGETTO LUCA, della RUGBY LUCCA ASD, espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo - FINESCHI FILIPPO, della AMATORI RUGBY PRATO A.S.D., espulso temporaneamente al 30° del 2°tempo - INCROCCI MAURO, della RUGBY ETRUSCHI LIVORNO ASD, espulso temporaneamente al 7° del 2°tempo - PARIMBELLI SIMONE, della RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA ASD, espulso temporaneamente al 13° del 2°tempo - PARIS MATTIA, della RUGBY ETRUSCHI LIVORNO ASD, espulso temporaneamente al 29° del 1°tempo - PRIORE MASSIMO, della ASD SESTO RUGBY, espulso temporaneamente al 6° del 2°tempo - ROGGI FRANCESCO, della ARIETI RUGBY AREZZO ASD, espulso temporaneamente al 13° del 2°tempo ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.90 SERIE C2/02 pag.3 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI - BATISTONI LUCA, Accompagnatore della ASD UNION RUGBY TIRRENO, segnalato a fine gara, infraz. Art. 028/01 lett. M) (EX ART.17)(ATTEST. FATTI NON VERI ELENCO),UN MESE DI INTERDIZIONE(dal 16/10/2014 al 15 Novembre 2014 compresi) DELIBERE GST GARA CUS PISA R./UNION RUGBY TIRRENO Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale, dal quale risulta che l’Union Tirreno ha disputato la gara che lo vedeva opposto al Cus Pisa schierando un atleta non regolarmente tesserato per la società ( sig. Pizzi) visti gli art.li art. li 29 (ex 28) primo comma, lettera e) R.d.G. e art. 25 del RAS dichiara la predetta società perdente, dispone nei suoi confronti la penalizzazione di 4 punti in classifica ed irroga la sanzione pecuniaria di €. 100,00. Conferma il risultato del campo. Visto l’art. 28 (ex 27), primo comma, lettera m) R.d.G. dispone nei confronti del sig. Luca Batistoni la sanzione dell’interdizione per un mese. I PUMA BISENZIO RUGBY Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale, visto l’art. 29 (ex 28) primo comma, lettera a) R.d.G. per aver schierato nella stessa lista gara lo stesso tesserato come giocatore e come accompagnatore, dispone nei confronti della società Puma Bisenzio la sanzione pecuniaria di €. 50,00. GARA LUNIGIANA RUGBY/FLORENTIA RUGBY Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale, dal quale risulta che la Florentia Rugby non si è presentata sul campo del Lunigiana, valevole per il campionato di C2, visti gli art.li art.li 29 (ex 28) primo comma, lettera e) R.d.G. E ART.24, 25 E 16 del RAS dichiara il Lunigiana vincente con il punteggio di 20 a 0 e dispone la penalizzazione in classifica del Florentia Rugby per punti 4 (quattro). Inoltre, richiamato il citato articolo e la circolare informativa 2014/15, capitolo 10, punto 5, dispone nel confronti del Florentia Rugby la sanzione pecuniaria di €. 250 ma mancata disputa della gara e di ulteriori €250,00 poiché avrebbe dovuto disputarla in trasferta. Dispone a suo carico le spese arbitrali. Il Segretario Gabriella Bernacca Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Stefano Belli
© Copyright 2025 ExpyDoc