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Contratto di Finanziamento per la erogazione di un Microcredito
(Fondo di Sostegno e Garanzia – PO FSE Basilicata 2007/2013)
tra
Sviluppo Basilicata S.p.A. (in seguito anche “SB”) società unipersonale, con sede
legale in Potenza, via Centomani n. 11, capitale sociale Euro 2.950.000,00 interamente
versato, P.IVA n. 01452820762, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Potenza: 06285661002, numero REA (PZ): 110634, iscritta al n. 34392
dell’Elenco Generale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), in
persona dell’Amministratore Unico Dott. Raffaele Ricciuti, nato a Vaglio Basilicata il
17.11.1955 (cod. fisc. RCC RFL 55S17 L532G, carta di identità n. AJ8542118 rilasciata in
data 21 settembre 2004 rinnovata fino al 20 settembre 2014 dal Sindaco di Potenza),
domiciliato per la carica presso la sede della medesima Società
e
La signora Lamacchia Maria Antonietta (in seguito anche “Destinatario”), nato a
Matera il 15/02/1977, residente a Matera in Via Ascanio Persio, n. 6, Codice Fiscale
LMCMNT77B55F052A, P IVA 01237020779 (documento di riconoscimento Passaporto
n. AA0566888 rilasciato da Questura Matera in data 04/10/2007 e valido fino a
03/10/2007);
Premesso
a. che con D.G.R. n. 2234 del 22 dicembre 2009 la Regione Basilicata ha istituito il
Fondo di sostegno e garanzia PO FSE Basilicata 2007/2013 per agevolare l’accesso
al credito da parte di microimprese, nuova imprenditoria, soggetti svantaggiati,
organismi no profit e operatori del privato sociale, cofinanziato nell’ambito del PO
FSE Basilicata 2007/2013 (di seguito “Fondo”), individuando quale Soggetto
Gestore Sviluppo Basilicata S.p.A. (di seguito anche “Gestore”), società in house
della Regione Basilicata;
b.
che con l’Accordo di Finanziamento, sottoscritto tra la Regione Basilicata e
Sviluppo Basilicata S.p.A. in data 22 dicembre 2009, così come modificato ed
integrato in data 28 novembre 2013, è stato concesso a Sviluppo Basilicata S.p.A.
un finanziamento dell’importo di €. 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per dare
attuazione al Fondo indicando le attività connesse e funzionali alla gestione dello
stesso Fondo;
c.
che la dotazione finanziaria iniziale del Fondo di € 15.000.000,00
(quindicimilioni/00) è destinata per la concessione di prestiti o microcrediti da
restituire a tassi agevolati rispetto alle condizioni offerte dal mercato e per la
concessione di garanzie;
d. che l’art. 3 dell’Avviso prevede una dotazione finanziaria complessiva iniziale di
Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00) ripartita come segue:
(i)
Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) a valere sull’Asse II “Occupabilità” del
PO FSE Basilicata 2007-2013, così come previsto dall’art. 3 comma 1
lettera a) dell’Avviso, per le iniziative di tipo A “Creazione d’impresa”, di
tipo B “Trasferimento Familiare” e di tipo C “Consolidamento impresa
femminile” di cui all’art. 4 comma 1, 1°capoverso dell’Avviso;
(ii)
Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) a valere sull’Asse III “Inclusione sociale”
del PO FSE Basilicata 2007-2013, ” così come previsto dall’art. 3 comma 1
lettera b) dell’Avviso, per le iniziative di tipo D “Sostegno alla nuova
impresa”, di tipo E “Sostegno all’impresa giovanile” e di tipo F
“Consolidamento impresa operante nel terzo settore” di cui all’art. 4
comma 1, 2°capoverso dell’Avviso;
1-
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e. che con D.D. n. 519/7402 del 16 maggio 2011 del Dipartimento Formazione,
Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata è stato approvato il Regolamento
del Fondo (di seguito “Regolamento”), successivamente adeguato ed integrato con
D.D. n. 1122/7402 del 20 ottobre 2011 e con D.D. n. 1131/7402 del 14 dicembre
2012 dello stesso Dipartimento;
f.
che per l’attuazione del Fondo gli artt. 6 e 7 del Regolamento prevedono
l’emanazione, da parte della Regione Basilicata, di Avvisi Pubblici per la
concessione di Microcrediti;
g. che la Regione Basilicata con D.G.R. n. 1867 del 28 dicembre 2012 ha approvato
ed emanato il “II° Avviso Pubblico per la erogazione di Microcrediti” - Fondo di
Sostegno e Garanzia PO FSE Basilicata 2007/2013 (di seguito “Avviso), come
modificato con D.G.R. N. 840 del 09/07/2013 ;
h. che la domanda di ammissione a finanziamento n. prot. 13000815 del 29/06/2013,
ad esito del Procedimento istruttorio di cui all’art.11 dell’Avviso, con delibera
dell’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata n. 368 del 19/12/2013, è stata
ammessa alle agevolazioni a valere sull’Avviso medesimo. – asse III PO FSE
Basilicata 2007/2013 - Microcredito tipo D;
i.
che risultano rispettate le condizioni previste per la concessione ed erogazione
delle agevolazioni di cui all’art. 13 dell’Avviso;
j.
che il progetto d’impresa ammesso alle agevolazioni comporterà una spesa
ammissibile per Euro 14.800,00 (quattordicimilaottocento/00) meglio specificata
nell’allegato A), sottoscritto dalle Parti del presente contratto;
k. che sono ammissibili le spese effettuate in data successiva a quella di
presentazione della domanda telematica avvenuta in data 29/06/2013;
tutto ciò premesso
che viene espressamente richiamato e confermato e che deve ritenersi parte
integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 - Concessione del finanziamento
1.1
Sviluppo Basilicata S.p.A. concede al Destinatario come innanzi identificato, che
accetta, un finanziamento (Microcredito) chirografario ed infruttifero dell’importo
di Euro 14.800,00 (quattordicimilaottocento/00) a fronte di spese ammesse per
Euro 14.800,00 (quattordicimilaottocento/00)
1.2
Il finanziamento è concesso in regime “de minimis” (Regolamento CE n.
1998/2006 pubblicato sulla G.U. del 28/12/2006 serie L 379/S). Il Destinatario
ha dichiarato di conoscere, accettare e rispettare tutti i limiti connessi al
suddetto regime di aiuti.
1.3
L’agevolazione concessa (Equivalente Sovvenzione Lordo, per brevità ESL) è pari
ad Euro 1.745,61 (millesettecentoquarantacinque/61) calcolata sulla base dei
tassi di interesse praticati sul mercato alla data della delibera di ammissione e
corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della
“Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di
fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
Art. 2 - Scopo del finanziamento
2.1
Le agevolazioni indicate nell’art. 1 che precede sono concesse da Sviluppo
Basilicata al Destinatario all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del
progetto candidato ed ammesso al Finanziamento Microcredito.
Art. 3 - Erogazione del finanziamento
3.1
L’erogazione del finanziamento avverrà in un’unica soluzione mediante bonifico
di accredito sul c/c bancario/postale dedicato che verrà comunicato dal
Destinatario, e dopo aver effettuato la verifica di cui all’art. 2 del Decreto del
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Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 (Modalità di
attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, recante disposizioni in materia
di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni).
3.2
Il Destinatario consegnerà a Sviluppo Basilicata S.p.A. idonea documentazione
atta a dimostrare il ricevimento della somma di cui al precedente punto 3.1.
Art. 4 - Restituzione del finanziamento
4.1
Il finanziamento ha durata di 60 mesi con decorrenza dalla data di erogazione
del finanziamento Microcredito attestata dalla data di valuta del bonifico ed è
infruttifero, con un preammortamento di sei mesi.
4.2
Il rimborso del finanziamento Microcredito a Sviluppo Basilicata S.p.A. avverrà
mediante il pagamento di n. 54 (cinquantaquattro) rate costanti posticipate
mensili mediante rimessa diretta con addebito sul conto corrente ogni ultimo
giorno del mese. A tal fine il Destinatario provvederà a disporre la rimessa
diretta R.I.D. con addebito preautorizzato permanente sul conto corrente
dedicato.
4.3
In caso di ritardato pagamento delle rate saranno applicati interessi di mora
calcolati al tasso legale vigente al momento dell’inadempimento e maturati
dalla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di pagamento.
4.4
Nel caso di inadempienza Sviluppo Basilicata porrà in essere ogni opportuna e
necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa, in
conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei
crediti bancari.
4.5
Nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive o nei casi in cui, per
eventi di natura particolare o generale, lo ritenga opportuno e necessario
Sviluppo Basilicata provvederà a porre in essere le procedure legali per il
recupero forzoso dei crediti.
4.6
Previa richiesta del Destinatario, Sviluppo Basilicata potrà accordare la
restituzione anticipata del finanziamento senza che ciò comporti l’applicazione
di penali, ferma restando in ogni caso la previsione dei successivi artt. 6 e 7.
4.7
Il Destinatario potrà richiedere a Sviluppo Basilicata, con istanza motivata, la
rimodulazione, nel limite massimo di 1 (una) per ciascun anno, dell’ammontare
delle rate mensili di cui al precedente art. 4.2. L’istanza sarà soggetta a
valutazione ed autorizzazione da parte di Sviluppo Basilicata nel rispetto di
tutte le altre condizioni e caratteristiche del finanziamento di cui al presente
articolo. L’istanza potrà essere formulata dal Destinatario dopo il primo anno di
ammortamento del finanziamento.
Art. 5 - Modifiche del programma degli investimenti
Il Destinatario si obbliga, a non modificare o rimodulare il piano degli investimenti,
descritto nell’allegato A) senza preventiva autorizzazione di Sviluppo Basilicata.
L’autorizzazione sarà concessa da Sviluppo Basilicata nel rispetto dell’art. 7 punto 9
dell’Avviso.
Art. 6 - Obblighi del Destinatario
Il Destinatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’art.14 dell’Avviso
che qui si intendono integralmente richiamati.
Art. 7 – Revoche
7.1 L’agevolazione sarà revocata, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii,
nonché dei principi fondamentali del diritto rilevanti in materia, nei casi previsti
dall’art. 15 dell’Avviso.
7.2 Qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione del
Microcredito, attestata dalla data di valuta del bonifico, il Destinatario sarà tenuto alla
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restituzione dello stesso, al netto delle rate già rimborsate, e dell’ammontare
dell’agevolazione assentita (ESL), con decadenza dal beneficio del termine.
7.3 In caso di rinuncia al Microcredito anteriore alla sua erogazione, il Destinatario è
tenuto ad inviare a Sviluppo Basilicata una comunicazione debitamente sottoscritta e
munita di fotocopia di documento di identificazione personale e il Finanziamento
Microcredito ammesso si intenderà ipso iure revocato.
La rinuncia, da effettuarsi con la medesima modalità sopra descritta, che intervenga
entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del Microcredito, attestata dalla
data di valuta del bonifico, comporta la revoca del Finanziamento Microcredito e il
Destinatario sarà tenuto alla restituzione dello stesso, con decadenza dal beneficio del
termine.
7.4 La rinuncia al Microcredito, da effettuarsi con la medesima modalità indicata al
comma precedente, qualora intervenga oltre i sei mesi dalla data di erogazione dello
stesso, attestata dalla data di valuta del bonifico, comporta la revoca del
Finanziamento Microcredito e il Destinatario sarà tenuto alla restituzione dello stesso,
al netto delle rate già rimborsate, e dell’ammontare dell’agevolazione assentita (ESL),
con decadenza dal beneficio del termine.
Art. 8 - Assistenza tecnica
Sviluppo Basilicata assicurerà al Destinatario, nella fase di realizzazione del
programma degli investimenti, un servizio di assistenza tecnica, della durata di un
anno decorrente dalla stipula del presente Contratto.
Art. 9 - Tutela dei dati personali
I dati forniti all’Amministrazione Regionale e a Sviluppo Basilicata saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi
istituzionali nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati, secondo i termini dell’informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 18 dell’Avviso.
Art. 10 - Trasparenza
I dati personali del Destinatario saranno pubblicati da Sviluppo Basilicata sul proprio
sito internet in assolvimento degli obblighi di cui all’art. 8 del D.L. 22/06/2012 n. 83
convertito nella Legge n. 134 del 07/08/2012.
Art. 11 - Elezione di domicilio
11.1 Le parti eleggono domicilio come segue:
Sviluppo Basilicata S.p.A. presso la propria sede come premessa;
il Destinatario presso la propria sede/residenza come in premessa.
11.2 Il Destinatario si impegna a comunicare per iscritto a Sviluppo Basilicata S.p.A.
ogni eventuale successiva variazione del domicilio.
Art. 12 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle
disposizioni dell’Avviso, del Regolamento e del Codice Civile, nonché alle norme
comunitarie, nazionali e regionali in essi richiamate e vigenti in materia che il
Destinatario dichiara di conoscere e di accettare.
Redatto in due originali.
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All. A – elenco spesa ammesse
All. B - format richiesta erogazione
All. C - format comunicazione completamento investimenti
Potenza, _______________
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Amministratore Unico
Dott. Raffaele Ricciuti
___________________
Il Destinatario
___________________
Il Destinatario, ai sensi dell’art. 1341 c.c., approva espressamente gli artt. 5
(Modifiche del programma degli investimenti), 6 (Obblighi del Destinatario) e 7
(Revoche) del presente Contratto.
Il Destinatario
___________________
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Allegato A: elenco spese ammesse
Destinatario: Lamacchia Maria Antonietta
Protocollo N. 13000815
A.
Importo non
ammesso
(€)
Importo richiesto a
finanziamento (€)
Voce di spesa
Importo ammesso
(€)
Motivi esclusione
e/rettifica
Investimenti (ivi comprese le spese relative all’acquisizione di attività preesistenti purché nel limite massimo del 49% delle spese per investimenti)
A.1 Attrezzatura radiofrequenza monopolare (Preventivo n. 2 del
02/04/2013 di Medipharma spa)
€
14.800,00
€
14.800,00
TOTALE A
B.
-
€
14.800,00
€
14.800,00
Spese di funzionamento e di gestione (nel limite del 30% del finanziamento Microcredito richiesto)
B.1
TOTALE B
TOTALE A+B
€
-
-
-
-
14.800,00
-
€
14.800,00
Allegato A: elenco spese ammesse
Destinatario: Lamacchia Maria Antonietta
Protocollo N. 13000815