Aprile 2014 - Dott.ssa Elena Trombetta

www.redazionefiscale.it
Aprile 2014
A CURA DELLO STUDIO
Dott.ssa ELENA TROMBETTA
Como – Via Giovane Italia, 13
INFORMA AZIENDE
DEL MESE DI APRILE 2014
Decreto Casa: principali novità
La deducibilità degli omaggi autoprodotti
Scadenziario
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como
Aprile 2014
www.redazionefiscale.it
Pagina 2 / 9
Informa Aziende
DECRETO CASA – LE PRINCIPALI NOVITA’
Con la pubblicazione in G.U. n.73 del 28/03/2014 è entrato in vigore il DL n. 47/2014 il cd. “Decreto
Casa”, contenente alcune previsioni in materia di emergenza abitativa e di Expo 2015.
CEDOLARE SECCA - RIDUZIONE PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
Il Decreto IMU (DL 102/2013) aveva disposto la riduzione dal 19% al 15% dell’aliquota della
cedolare secca per i contratti a canone concordato a decorrere dal periodo 2013.
L’art. 9 c. 1 del Decreto Casa:
riduce ulteriormente l’aliquota al 10%
in relazione al periodo 2014-2017.
Nota: l’aliquota della cedolare secca sui contratti ordinari non ha subito modifiche, rimanendo pari al 21%
Contratti interessati: la riduzione, limitatamente alle quattro annualità interessate:
interviene anche sui contratti già in corso
anche in relazione ai contratti stipulati per soddisfare le esigenze abitative di studenti
universitari ex art. 5 c. 2 L. 431/98 (secondo i chiarimenti della CM 26/2011)
Estensione soggettiva: come noto l’opzione per la tassazione sostitutiva:
in generale: è limitata ai contratti che abbiano come conduttori dei soggetti privati
in deroga: il decreto estende la possibilità di optare per la cedolare secca anche in relazione
alle unità abitative locate nei confronti di cooperative o enti non commerciali che sublochino le
unità a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone di locazione o di
assegnazione.
Contratti a canone concordato: contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 c. 3 e c. 8 della
L.431/98, in riferimento ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b) del DL
30/12/1988 n. 551 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere.
DETRAZIONE PER I CONDUTTORI DI ALLOGGI SOCIALI
Il decreto introduce delle detrazioni Irpef per i conduttori di alloggi sociali.
Per il triennio 2014 – 2016, al conduttore di contratto di locazione di “alloggio sociale” adibito ad
abitazione principale propria, spetta una detrazione complessivamente pari a:
€. 900 se il reddito complessivo non supera €. 15.493,71
€. 450 se il reddito complessivo è compreso tra €. 15.493,72 ed €. 30.987,41
COSTRUTTORI E RISTRUTTURATORI DI ALLOGGI SOCIALI
Alle imprese che costruiscono o ristrutturano alloggi sociali:
non è imponibile ai fini dei redditi né IRAP
il 40% del reddito di locazione dei medesimi alloggi sociali
fino all’eventuale riscatto dell’abitazione da parte del conduttore e, comunque, per un periodo
massimo di 10 anni dalla costruzione o dal termine della ristrutturazione
Nota: l’efficacia dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
l decreto introduce infine delle disposizioni di favore per l’eventuale riscatto dell’alloggio sociale da
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como
Aprile 2014
www.redazionefiscale.it
Pagina 3 / 9
Informa Aziende
parte dei conduttori.
BONUS ARREDI
A differenza di quanto inizialmente prospettato dal governo, il DL n. 47/2014 non ha riproposto la
cancellazione del limite di spesa (introdotto dal’art.1 c. 139 della Legge di Stabilità 2014) riferita
alla spesa sostenuta per i lavori di ripristino dell’immobile (cancellazione già operata dal dl
151/2013, ma successivamente espunta in sede di conversione del decreto).
Ciò comporta che il cd. “bonus arredi” spetta:
nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6/06/2013 fino al 31/12/2014
in relazione a lavori di ripristino sostenuti a decorrere dal 26/06/2012 (non rileva invece che
siano sostenuti anche nel periodo d’imposta in cui si fruisce del “bonus arredi”)
su un ammontare complessivo non superiore ad €. 10.000, con limite che si ritiene debba
rispettare il concetto di “prosecuzione delle spese”
Esempio
Un contribuente che ha iniziato un intervento di ristrutturazione sull’abitazione nel 2013
spendendo già in tale periodo il plafond di € 10.000 per l’acquisto di mobili/grandi
elettrodomestici, non può fruire di un ulteriore plafond di € 10.000 nel 2014 per l’acquisto
di altri immobili/altri elettrodomestici per la medesima abitazione (mentre potrà fruirne per
lavori su un’altra unità abitativa)
per spese non superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Tale limitazione si
applica per le sole spese sostenute dal 2014 (data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2014);
si ritiene, tuttavia, che debba tenere in considerazione anche le spese sostenute in precedenza.
Esempio
Il sig. Rossi ha avviato una manutenzione straordinaria sulla propria abitazione nel 2013
spendendo € 8.000. Nel 2014 sostiene una spesa di € 12.000 per l’acquisto di arredi/grandi
elettrodomestici destinati all’appartamento; potrà detrarre il 50% di soli € 8.000.
LA DEDUCIBILITÀ’ DEGLI OMAGGI “AUTOPRODOTTI”
Con la recente RM 27/2014, l’Agenzia, pone fine ai dubbi circa la verifica del limite che consente
la deducibilità integrale delle spese di rappresentanza nel caso di omaggi cd “autoprodotti”.
Si tratta dell’interpretazione dell’art. 108, co. 2,TUIR secondo cui “sono comunque deducibili le
spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.
Il riferimento della norma al concetto di “valore unitario” si prestava a diverse interpretazioni; nello
specifico, per gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa non era chiaro se dovesse farsi
riferimento al valore di mercato o al costo di produzione.
Sul punto, l’Agenzia ha ora chiarito che:
per gli omaggi di beni prodotti direttamente dall’impresa
la locuzione “valore unitario” corrisponde al valore normale (secondo l’art. 9 del Tuir).
Pertanto, una volta qualificata la spesa come “di rappresentanza” (valore di mercato > €.50), ai fini
del calcolo del cd “plafond di deducibilità” concorre, per intero, il costo di produzione effettivamente
sostenuto dall’impresa, a prescindere che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro.
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como
Aprile 2014
www.redazionefiscale.it
Pagina 4 / 9
Informa Aziende
Diversamente, qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia < €.50, il costo
effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale.
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Secondo le disposizioni dell’art. 108 del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili:
nel periodo d’imposta di sostenimento
se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19/11/2008
-
PER SPESE DI RAPPRESENTANZA SI INTENDE:
spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività
promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l’attività caratteristica
dell’impresa
le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di:
ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose;
inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni o i servizi prodotti / erogati dall’impresa
contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento
risponde ai criteri di inerenza
ogni altra spesa per beni/servizi distribuiti/erogati gratuitamente il cui sostenimento sia “inerente”.
Dette spese di “rappresentanza”, secondo la RM 27/2014, si caratterizzano per:
lo scopo, in quanto assolvono ad una funzione di promozione e consolidamento degli affari
dell’impresa analoga a quella riconducibile alle tradizionali forme di pubblicità e di propaganda
la gratuità, ossia la mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte
dei destinatari dei beni e servizi erogati.
AMMONTARE DEDUCIBILE
Ai fini IRES/ IRPEF, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le
spese di rappresentanza in base al DM 19/11/2008, risultano:
se di valore unitario < € 50: integralmente deducibili, a prescindere dall’ammontare dei
ricavi / proventi conseguiti.
se di valore unitario > € 50: deducibili nel limite dell’importo annuo massimo ottenuto
applicando ai ricavi / proventi della gestione caratteristica le seguenti percentuali:
RICAVI / PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA
(VOCI A.1 E A.5 DI CONTO ECONOMICO)
Fino ad € 10 milioni
Per la parte eccedente € 10 milioni
e fino ad € 50 milioni
Per la parte eccedente € 50 milioni
IMPORTO MASSIMO SPESE
RAPPRESENTANZA DEDUCIBILE
1,3% dei ricavi / proventi
0,5% dei ricavi / proventi
0,1% dei ricavi / proventi
PROFESSIONISTI: trova applicazione il limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a
prescindere dal valore unitario, così come previsto dall’art. 54, co. 5 del TUIR
Le eventuali spese di rappresentanza eccedenti i predetti limiti sono indeducibili.
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como
Aprile 2014
www.redazionefiscale.it
Pagina 5 / 9
Informa Aziende
OMAGGI “AUTOPRODOTTI”
Gli omaggi di beni la cui produzione e scambio rientrano nell’attività propria dell’impresa
costituiscono “spese di rappresentanza” qualora presentino le caratteristiche su indicate.
In particolare, secondo la RM 27/2014:
per i beni acquistati da terzi: il “valore unitario” corrisponde, di fatto, con il valore di mercato
per i beni cd “autoprodotti”: il valore di mercato differisce dal costo di produzione.
Pertanto, l’Agenzia:
tenuto conto che con l’utilizzo della locuzione “valore” in luogo di “costo” il legislatore ha voluto
riferirsi al valore normale del bene (secondo la definizione di cui all0 art. 9 del TUIR).
precisa che :
per i beni cd “autoprodotti”, il valore di mercato dell’omaggio rileva al solo fine di individuare
le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata.
Così, se il valore di mercato del bene “autoprodotto”:
l’omaggio è deducibile nei predetti limiti di ricavi / proventi
il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa concorre
> €.50
integralmente al plafond di deducibilità, a prescindere dal relativo
ammontare, superiore o meno a € 50
< €.50 il costo effettivamente sostenuto per la produzione è integralmente deducibile
Se la Alfa srl nel 2013 ha omaggiato 200 clienti con un bene, per il quale:
costo di produzione
€ 30
valore di mercato
€ 58
Esempio 1
Tenuto conto che il valore di mercato è superiore a € 50, il costo complessivamente
sostenuto per la produzione, pari a € 6.000 (30 x 200), concorre al plafond di deducibilità.
Posto che i ricavi 2013 sono pari a € 1.000.000, le spese di rappresentanza sono deducibili
per un ammontare non superiore a € 13.000 (1.000.000 x 1,3%). In tal caso, se oltre ai
predetti omaggi la società sostiene ulteriori spese di rappresentanza per € 8.000,
dell’importo complessivo di € 14.000 (6.000 + 8.000) può dedurre solo € 13.000.
Riprendendo l’esempio n.1 si ipotizza ora, per i beni omaggiati dalla società, i seguenti dati:
costo di produzione
€ 20
valore di mercato
€ 42
Esempio 2
Poiché il valore di mercato è < € 50, il costo complessivamente sostenuto per la produzione,
pari a € 4.000 (20 x 200), è interamente deducibile. Inoltre, poiché detto ammontare non
concorre al plafond di deducibilità, anche le ulteriori spese pari a € 8.000 sono interamente
deducibili, essendo le stesse inferiori al limite di € 13.000.
PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2014
10 GIOVEDÌ
NUOVE INIZIATIVE
PRODUTTIVE – INVIO DATI
Termine ultimo per la trasmissione dei dati contabili delle operazioni
effettuate nel 1° trimestre 2014 tramite lo strumento RFA WEB disponibile
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como
Aprile 2014
www.redazionefiscale.it
Pagina 6 / 9
Informa Aziende
SPESOMETRO 2013 –
SOGGETTI MENSILI
COMUNICAZIONE DELLE
OPERAZIONI LEGATE AL
TURISMO - 2013
SOGGETTI MENSILI
COMUNICAZIONE
LEASING, LOCAZIONI E
NOLEGGI
15 MARTEDÌ
IVA - CORRISPETTIVI
GRANDE DISTRIBUZIONE
sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Detto adempimento riguarda
coloro che hanno optato per il regime agevolato delle nuove iniziative
produttive (art. 13, L. 388/2000) avvalendosi dell’assistenza fiscale degli
Uffici delle Entrate.
Invio telematico della comunicazione relativa le seguenti operazioni
effettuate nell'anno 2013:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ ricevute per le quali sussiste
l'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali non
sussiste l'obbligo di emissione della fattura (e quindi documentate da
scontrino o ricevuta fiscale), qualora l'importo unitario dell'operazione sia
> € 3.600 (al lordo dell’IVA)
Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di
servizi rese nel 2013 a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella
italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE non
residenti in Italia, da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati,
agenzie di viaggio e turismo, incassate in contante di ammontare inferiore
a € 15.000, utilizzando il quadro TU del modello “polivalente”.
Nota: con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013 è
consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene
emessa fattura di importo unitario > €. 3.600 (al lordo dell’IVA)
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti i contratti
stipulati nel 2013 da parte di:
società di leasing finanziario e/o operativo
operatori esercenti l’attività di locazione e/o di noleggio di
autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.
In assenza di dati da trasmettere per l'anno, le società devono comunque
effettuare una comunicazione negativa.
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle
imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi
16 MERCOLEDÌ
FATTURAZIONE DIFFERITA
FATTURE E AUTOFATTURE
DI IMPORTO < €.300,00
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o
spediti nel corso del mese di marzo e risultanti da documenti di
accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che
l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute,
nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le
operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal
cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como
Aprile 2014
www.redazionefiscale.it
Pagina 7 / 9
Informa Aziende
REGISTRAZIONE DEI
CORRISPETTIVI
Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso del
mese di marzo, per le quali risultano emessi scontrino o ricevuta fiscale.
Liquidazione e versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al
IVA MENSILE
mese di marzo (contribuenti mensili)
Termine per l'invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento
ricevute per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza
applicazione dell’IVA registrate per il mese di febbraio (soggetti mensili).
IVA
Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione
DICHIARAZIONI D'INTENTO
può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel
mese/trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le
dichiarazioni d’intento ricevute.
Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute
relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib.
1004)
Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute
relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib.
1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038)
Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese
RITENUTE
precedente
(su pagamenti effettuati nel
Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da
mese di marzo 2014)
contratti d'appalto d’opera o servizi (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod.
trib. 1019 prestatori IRPEF)
Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o
misto (cod. trib. 1030) per gli associati "qualificati"
Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta del 4% sui bonifici per
lavori che danno accesso alla detrazione Irpef
Versamento imposta: versamento dell’imposta sugli intrattenimenti
INTRATTENIMENTI
relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di marzo
Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'INPS da parte dei datori di
lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti,
relativi alle retribuzioni maturate nel mese di marzo.
INPS - Gestione Separata: Versamento del contributo del 22%, 27,72% o
28,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a
PREVIDENZA
collaboratori coordinati e continuativi/a progetto, collaboratori occasionali,
nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali
(compenso > € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo
sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con
apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 22%, 27,72% 28,72% (soggetti
non pensionati/non iscritti ad altra previdenza).
22 MARTEDÌ
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como
Aprile 2014
www.redazionefiscale.it
Pagina 8 / 9
Informa Aziende
VERIFICHE PERIODICHE
REGISTRATORI DI CASSA
SPESOMETRO 2013
ALTRI SOGGETTI
COMUNICAZIONE DELLE
OPERAZIONI LEGATE AL
TURISMO - 2013
ALTRI SOGGETTI
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche
periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da parte
dei laboratori e fabbricanti abilitati.
Invio telematico della comunicazione relativa le seguenti operazioni
effettuate nell'anno 2013:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ ricevute per le quali sussiste
l'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali non
sussiste l'obbligo di emissione della fattura (e quindi documentate da
scontrino o ricevuta fiscale), qualora l'importo unitario dell'operazione sia
> € 3.600 (al lordo dell’IVA)
Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di
servizi rese nel 2013 a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella
italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE non
residenti in Italia, da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati,
agenzie di viaggio e turismo, incassate in contante di ammontare inferiore
a € 15.000, utilizzando il quadro TU del modello polivalente.
28 LUNEDÌ
INTRASTAT MENSILI E
TRIMESTRALI
Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e
servizi resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a
registrazione relative al mese di marzo (mensili) o al primo trimestre
(soggetti trimestrali).
30 MERCOEDÌ
Invio telematico delle operazioni con soggetti passivi aventi sede in Paesi
COMUNICAZIONE
"black list" di importo superiore a € 500 registrate o soggette a
“BLACK LIST” MENSILI E
registrazione nel mese di marzo (soggetti mensili) o al primo trimestre
TRIMESTRALI
(soggetti trimestrali). A tal fine, va utilizzato l’apposito quadro BL
contenuto nel nuovo modello di comunicazione “polivalente”.
Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori
economici aventi sede a San Marino, annotati a marzo.
ACQUISTI DA SAN MARINO
A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel nuovo modello di
comunicazione “polivalente”.
BENI A SOCI / FAMILIARI
Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa
E FINANZIAMENTI/
concessi in godimento a soci / familiari nel 2013, nonché dei dati relativi ai
CAPITALIZZAZIONI
finanziamenti / capitalizzazioni effettuati all’impresa nel 2013.
CREDITO TRIMESTRALE:
Invio telematico alle Entrate dell’istanza di rimborso/compensazione del
MOD. IVA TR
credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo modello IVA TR.
Consegna del mod.730 e della busta contenente il mod.730-1 per la scelta
della destinazione dell’8‰ e del 5‰ al datore di lavoro o ente
MOD. 730/2014
pensionistico che presta direttamente l’assistenza fiscale e che deve
rilasciare l’apposita ricevuta mod.730-2.
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como
Aprile 2014
www.redazionefiscale.it
Pagina 9 / 9
Informa Aziende
E-MENS
INPS AGRICOLTURA
ACCISE : ISTANZA
AUTOTRASPORTATORI
MOD. SSP
STRUTTURE SANITARIE
PRIVATE
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che
quelli retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento riguarda anche i
compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a
progetto, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali, nonché
associati in partecipazione con apporto di lavoro.
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni
degli operai agricoli erogate nel primo trimestre
Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza per la richiesta di
rimborso/compensazione, relativa al primo trimestre, del maggior onere
derivante dall’incremento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio utilizzato
come carburante da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa
massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modello SSP per la
comunicazione dei compensi riscossi nel 2013 da parte delle strutture
sanitarie private per l’attività medica / paramedica esercitata dai singoli
professionisti nella struttura stessa.
ORARI Di STUDIO
Lunedì - Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30 - Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
CHIUSURE DEL MESE DI APRILE/MAGGIO 2014
Venerdì 18 aprile 2014
Venerdì 2 maggio 2014
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como