REGOLAMENTO_DI_DISCIPLINA_2014_estratto

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER LO SVOLGIMENTO, L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITA’ DEL
COMITATO TECNICO EX ART. 9 L.R. 30/2002
(adottato dal COMITATO TECNICO nella seduta del 12 febbraio 2014)
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In attuazione all’art. 9 della Legge Regione Lazio n. 30 del 3 Settembre 2002 è stato
costituito, presso questa Azienda, il Comitato Tecnico che agisce in veste di Organo
consultivo del Consiglio di Amministrazione in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.
L’attività e l’organizzazione del Comitato sono regolamentati con il presente atto
composto dai seguenti articoli:
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Art. 1 (COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO);
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Art. 2 (SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ);
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Art. 3 (FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO);
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Art. 4 (DISPOSIZIONI FINALI).
ART. 1 (COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO)
Il Comitato Tecnico è formato, ai sensi dell’art. 9 della L. R. n. 30/2002, dai seguenti
componenti:
a) Direttore Generale dell'Azienda, con funzioni di Presidente;
b) Dirigente apicale della struttura tecnica dell'Azienda;
c) Due esperti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica designati dalla Giunta
Regionale;
d) Un esperto nominato direttamente dal C. di A. dell’Azienda, nell'ambito di una terna
proposta dall’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia Roma;
e) Un esperto nominato direttamente dal C. di A. dell’Azienda, nell'ambito di una terna
proposta dall’Ordine Professionale degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e
Conservatori di Roma e Provincia.
Pertanto, con provvedimento n. 3 del 23.1.2014, il Commissario Straordinario, che al
momento surroga, con pieni poteri, le funzioni del C. di A. dell’Azienda, ha deliberato di
procedere alla costituzione del Comitato Tecnico così composto:
· Arch. Claudio ROSI, Direttore Generale dell'Azienda, con funzioni di Presidente;
· - VACANTE - Dirigente apicale della struttura tecnica dell'Azienda;
· Arch. Manuela IANNELLO ed Ing. Fabrizio LISPI, esperti nel settore dell'E.R.P.
designati dal Presidente della Giunta Regionale con provvedimento n. T00023 del
23.1.2012, che cesseranno dall’incarico all’entrata in vigore della nomina dei nuovi
componenti di nomina regionale;
· Arch. Maurizio MIGLIACCIO ed Ing. Tommaso SAVOIA, scelti e nominati dal
Commissario Straordinario dell’Azienda, nell'ambito delle terne proposte dai rispettivi
Ordini Professionali di appartenenza.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte da un funzionario tecnico
dell’Azienda di provata esperienza (livello area Q), nominato dal Direttore Generale.
ART. 2 (SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ)
Gli Atti e i documenti per i quali i Dirigenti dei Servizi od il Direttore Generale
propongono l’acquisizione del parere del Comitato, sono trasmessi dallo stesso Direttore
Generale al Commissario Straordinario, per deliberare l’interesse a sottoporre detti Atti e
documenti all’esame del Comitato.
A tale scopo il Segretario del Comitato predispone l’elenco degli argomenti da trattare
che il Direttore Generale trasmetterà preventivamente al Commissario Straordinario
dell’Azienda.
In esito alla deliberazione favorevole del Commissario Straordinario, il Segretario del
Comitato:
a) provvede all’istruttoria del carteggio trasmesso dagli Uffici verificando, tra l’altro, la
completezza dei documenti, la chiarezza e l’adeguatezza degli eventuali elaborati
grafici, la rispondenza delle norme richiamate negli atti alle disposizioni di legge e dei
regolamenti vigenti, la sottoscrizione dei documenti da parte dei soggetti responsabili;
b) convoca, su proposta del Direttore Generale, i componenti del Comitato, trasmettendo
loro l’ordine del giorno dei temi da trattare.
La convocazione dei componenti del Comitato deve essere inviata almeno 5 giorni
prima dalla data del giorno fissato per la riunione. La formale comunicazione (che sarà inviata
a mezzo p.e.c. o raccomandata) deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da
approfondire e l’oggetto specifico sul quale il Comitato è chiamato ad esprimersi.
Nell’arco dei suddetti 5 giorni (o più di 5 giorni secondo la rilevanza dei temi da
esaminare) ciascun membro del Comitato potrà consultare, presso l’Azienda, la
documentazione messa a loro disposizione.
Il Comitato può svolgere pienamente le sue funzioni e può esprimere pareri finali
sull’esame delle pratiche quando il numero dei componenti presenti è pari alla metà più uno
dei componenti indicati all’art. 1.
I pareri possono essere adottati all’unanimità e a maggioranza. Nei casi di parità,
prevale il voto del Presidente.
Alle sedute del Comitato può partecipare, su invito, e in veste consultiva, senza diritto
di voto, un rappresentante del soggetto pubblico o privato interessato all'argomento in
discussione.
ART. 3 (FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO)
Il Comitato esprime pareri consultivi, non vincolanti, su richiesta del Commissario
Straordinario in ordine a:
a) Atti tecnici ed economici relativi agli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.) destinata all'assistenza abitativa;
b) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili
deliberati dalla Regione;
c) congruità economica dei programmi di intervento di E.R.P. destinata all'assistenza
abitativa ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul
rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle
maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Regione a seguito della
richiesta di cui alla lettera b);
Il Comitato, inoltre, esprime pareri consultivi, non vincolanti, riguardo agli Atti tecnici
compiuti dalle Cooperative edilizie fruenti di contributo statale ai sensi della L. 492/75.
Tenuto conto della natura non vincolante del parere, gli Atti di determinazione
conseguenti per la ratifica del predetto parere, verranno adottati dal Dirigente competente per
materia o dal Direttore Generale.
I Dirigenti, ovvero il Direttore Generale, possono determinare anche in difformità del
parere espresso, purché la tale circostanza sia motivata nell’Atto di determinazione.
L’acquisizione del preventivo parere da parte del Comitato non esonera in alcun modo
e per nessuna ragione i Dirigenti dei Servizi dall’assunzione delle responsabilità che derivano
loro in forza delle leggi vigenti e delle disposizioni dello Statuto dell’ATER.
Con riferimento Agli atti di cui alla precedente lettera a), il Comitato potrà essere
invitato a esprimersi, con le procedure stabilite al precedente art. 2, in merito:
a) all’approvazione dell’elenco annuale e del programma triennale dei Lavori Pubblici
(LL.PP.), entrambi predisposti ai sensi dell’art. 128 D.lgs. 163/06;
b) all’approvazione dei Progetti Preliminari e relativi Quadri Tecnico-Economici
(Q.T.E.) o degli studi di fattibilità dei LL.PP. per i casi previsti dall’art. 128 co. 6. del
D.lgs. 163/06;
c) all’approvazione dei Progetti Definitivi di LL.PP. e relativi Q.T.E., eccetto il caso in
cui i lavori siano di modesta importanza per aspetti tecnici e per valenza economica;
d) all’approvazione dei Progetti Esecutivi di LL.PP. e relativi Q.T.E. nei casi in cui:
 il Progetto Esecutivo non sia conforme al Progetto Definitivo in precedenza
approvato;
 non sia stato approvato né il Progetto Definitivo né quello Preliminare o lo Studio
di fattibilità;
e) all’approvazione di Progetti di Servizi Pubblici da porre a base di gara;
f) all’approvazione di Perizie di variante nei soli casi in cui queste ultime comportino
ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel Q.T.E. del progetto posto a base di gara e,
in generale, in tutti i casi in cui la perizia di variante alteri la sostanza del progetto
originario (art. 161, co. 9, DPR n. 207 del 5.10.2010);
g) all’approvazione di eventuali Prezziari predisposti dall’Azienda e valevoli per i lavori
da essa commissionati;
h) all’approvazione di altri Atti e documenti per la loro particolare rilevanza sotto
l’aspetto tecnico-amministrativo ed economico (Certificati di Regolare Esecuzione,
Atti di Collaudo, Transazioni e Accordi Bonari, altri Q.T.E.);
Gli interventi per i quali si chiede il rilascio del parere consultivo del Comitato
riguardano segnatamente:
1. gli interventi di nuova costruzione e di recupero inseriti in programmi di Edilizia
Sovvenzionata che usufruiscono di finanziamenti pubblici, con Ente attuatore l’ATER;
2. gli interventi di nuova costruzione e di recupero inseriti in programmi di Edilizia
Sovvenzionata che usufruiscono di finanziamenti pubblici, con Ente attuatore Roma
Capitale;
3. gli interventi di nuova costruzione e di recupero finanziati direttamente con fondi
ATER;
4. gli interventi di Cooperative Edilizie facenti parte di programmi di Edilizia Agevolata
(parere su approvazione progetto, esito gara e contratto di appalto, perizie di variante,
collaudo).
Nei casi in cui il Direttore Generale dell’Azienda ritenesse necessario il particolare
approfondimento dell’esame di interventi, Atti o documenti di cui sia ravvisato lo specifico
rilievo, potrà proporre al Commissario Straordinario dell’Azienda di incaricare gli stessi
Membri del Comitato ad esprimere il preventivo esame, conoscitivo e valutativo, per la
formulazione del parere finale da parte del Comitato, sempre di carattere consultivo e non
vincolante.
In tale eventualità, ai suddetti Componenti sarà corrisposto il gettone di presenza
stabilito con delibera n. 3 del 23.1.2014 del Commissario Straordinario dell’Azienda per
ciascuna delle sedute necessarie all’esame delle problematiche, oltre l’eventuale rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate nel caso in cui i Componenti
siano residenti fuori dal Comune di Roma.
ART. 4 (DISPOSIZIONI FINALI)
Al termine di ogni seduta il Segretario redige un verbale sottoscritto dal Presidente del
Comitato e dal Segretario.
Il verbale può essere approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce la
decisione assunta, a condizione che la bozza di verbale, predisposta dal Segretario durante la
riunione, contenga l’esito della votazione del Comitato, il parere finale e la sottoscrizione dei
Componenti.
In esito a tale parere, il Segretario invierà copia dell’estratto del verbale (contenente il
parere, le eventuali osservazioni del Comitato nonché gli Atti e la documentazione esaminata,
vidimata e sottoscritta dal Segretario con gli estremi della seduta) ai Dirigenti dei Servizi
proponenti, per il seguito delle rispettive competenze.
Nell’eventualità in cui uno dei componenti esterni del Comitato dovesse assentarsi per
n. 3 sedute consecutive, il Presidente potrà proporre di procedere alla sua sostituzione.