Risp 2 - Consiglio regionale della Puglia

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PUGLIA
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ASSESSORATO INFRASTRUTTURE EMOBILITÀ,
i. :
LAVORI PUBBLICI
L'ASSESSORE
Consiglio Regionale
della Puglia
BARI, 24/01/2014
N° Protocollo
Prot.SP 13/^X3
05/02/2014 13.11
20140002289
Trasmissione a mezzo fax e posta
elettronica ai sensi dell'art.47 del
D. Lgs n. 82/2005
Al Signor Presidente della Giunta Regionale
On. Nichi Vendola
SEDE
Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Onofrio Introna
SEDE
Al Consigliere Regionale
Dott. Giovanni De Leonardis
SEDE
Oggetto: Interrogazione Consigliere Regionale De Leonardis N.1021/13.
Chiarimenti sulla sospensione del bando per l'allungamento della pista
dell'Aeroporto civile "Gino Lisa" di Foggia
Sulla vicenda del prolungamento della pista dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, di
seguito la ricostruzione temporale dei fatti:
Il 28 Luglio 2011 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa Istituzionale tra
il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ed il Governo
della Regione Puglia con il quale, sulla base dei criteri individuati già con la
Delibera CIPE 1/2011, sono state sbloccate risorse pari a quasi 3 miliardi di euro
(Fondi Aree Sottosviluppate) per la Puglia.
Il 3 agosto 2011 con la Delibera CIPE 62/2011 sono state individuate le
infrastrutture strategiche (ferrovie, strade, aeroporti, porti) da realizzare in
Puglia con tali risorse (ora denominate F.S.C. - Fondo per lo sviluppo e la
coesione).
Il 19 Dicembre 2012, con riferimento alle infrastrutture aeroportuali, la
sentenza della Corte di Giustizia (Causa C-288/11 P) ha confermato la decisione
della Commissione Europea del 23 luglio 2008 (nella causa 2008/948/CE) che
aveva qualificato come aiuto di stato l'aumento di capitale della società
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(pubblica) che gestisce lo scalo tedesco di Lipsia, finalizzato alla costruzione di
una nuova pista. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la realizzazione della
nuova infrastruttura, finanziata con capitali pubblici, avvantaggiasse la società di
gestione aeroportuale.
Il 27 maggio 2013 la Regione Puglia, il Ministero dello sviluppo economico
ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti hanno sottoscritto l'Accordo di
Programma Quadro trasporti che prevede la realizzazione del prolungamento
della pista dell'aeroporto di Foggia. L'accordo prevedeva l'obbligo per il Soggetto
attuatore Aeroporti di Puglia di presentare il progetto entro il 30 settembre 2013
e di sottoscrivere l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2013
Il 30 settembre 2013 Aeroporti di Puglia ha inoltrato alla Regione Puglia
Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità ed al Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NVVIP), il progetto definitivo della pista di volo RWY
15/33, con la relativa Analisi Costi Benefici, precondizione per l'ammissibilità
dell'intervento secondo quanto disposto dalla CIPE 1/2011;
Il 3 ottobre 2013 Aeroporti di Puglia, per ottemperare agli obblighi
temporali previsti dall'APQ, con la ferma volontà di portare a compimento
l'infrastruttura, ha inviato alla GUUE il bando di gara per la realizzazione delle
opere in questione, con scadenza 20 novembre 2013;
Il 10 ottobre 2013 la Commissione Via presso il Ministero dell'ambiente ha
richiesto ad Aeroporti di Puglia ulteriori chiarimenti alla documentazione già in
precedenza prodotta;
Il 14 ottobre 2013 il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia, chiamato a pronunciarsi ai sensi dell'art. 1
comma 3 lett. b) della Legge Regionale n. 4/2007 sull'ammissibilità a
finanziamento dell'intervento in oggetto, ravvisate forti criticità legate alla
sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento [requisito peraltro già
contemplato nel punto 3) del deliberato della Delibera CIPE 1/2011], ha espresso,
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limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere negativo (parere n.
285/13).
Il 23 ottobre 2013 Aeroporti di Puglia con prot. n. 16037 ha trasmesso al
Ministero dell'Ambiente gli ulteriori elementi documentali richiesti per la
conclusione del procedimento di VIA richiesti il 10 di ottobre 2013. Lo stesso
Ministero li ha acquisiti agli atti con prot. 3831 del 29.10.2013;
Il 12 novembre 2013 la Regione Puglia, al termine dell'istruttoria sulla
documentazione di progetto ricevuta, con nota prot. A00_148_3886 ha invitato
Aeroporti di Puglia a predisporre la documentazione necessaria all'inoltro della
notifica di aiuto di stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;
Il 14 novembre 2013 Aeroporti di Puglia in regime di autotutela ha sospeso
la procedura di gara per il tempo utile a consentire le opportune ed occorrenti
decisioni finali da parte degli Uffici competenti;
il 13 dicembre 2013 Aeroporti di Puglia ha annullato il bando di gara del
30.09.2013 ed inviato alla GUUE il nuovo bando di gara per la realizzazione delle
opere in questione, con scadenza 30 gennaio 2014.
Le ragioni per le quali si è così operato, discendono dal mutato
orientamento della Commissione Europea sulle infrastrutture aeroportuali che per
lungo tempo sono state considerate misure generali di politica economica nei
settori dei trasporti (volte a generare esternalità positive in termini di sviluppo
economico e sociale).
Con la sentenza del 19 dicembre 2012, la Commissione ha imposto in
modo ancora più stringente che, al fine di valutare la compatibilità con il mercato
comune
dei finanziamenti
pubblici,
andassero
verificate
le
peculiari
caratteristiche delle opere in cui i finanziamenti stessi andavano ad inserirsi.
Lo stesso Accordo di Programma Quadro Rafforzato del 27.5.2013,
sottoscritto tra Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
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Ministero
dello
Sviluppo
Economico,
per
la
prevista
realizzazione
del
con riferimento allo normativo europea sugli aiuti di stato
la
acquisita
la
prolungamento della pista all'art. 6 comma 2 lett. e) dispone:
"
Regione,
documentozione
dai
soggetti
attuatoti
in
sede
istruttoria
cura, ove previste e necessarie per il rispetto della
normativa stessa, le procedure di notifica alla Commissione Europea fornendo
opportuna informazione sull'andamento e la conclusione delle medesime al
Tavolo dei Sottoscrittori".
La Regione Puglia e la sua struttura amministrativa non poteva quindi
esimersi in alcun modo dal valutare in sede istruttoria l'articolato normativo che
l'intervento presupponeva.
Quanto alla procedura di infrazione, che qualcuno impropriamente si è
affrettato a citare, appare opportuno precisare che, si tratta di un procedimento
a carattere giurisdizionale eventuale, disciplinato dagli articoli 258 e 259 del
TFUE, volto a sanzionare gli Stati membri dell'Unione europea responsabili della
violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Per Stato membro si
intende in questa sede lo Stato-organizzazione, comprensivo quindi di ogni sua
articolazione (ad es. la Regione) anche non facente parte dell'esecutivo.
Ove, dunque, la Regione Puglia non avesse rispettato le precisate norme
del TFUE, sarebbe incorso inevitabilmente in un procedimento di indagine
formale con la conseguente adozione (da parte della Commissione) delle misure
necessarie al recupero dell'aiuto, in danno dello Stato Italiano.
Pertanto, la notifica di Aiuto di Stato, allineandosi a quanto disposto dal
Trattato sul Funzionamento dell'U.E., è accorgimento sufficiente a scongiurare
tale eventualità.
Ritornando agli orientamenti dell'UE sugli aiuti di stato agli aeroporti, il
Comitato delle Regioni è da tempo impegnato a Bruxelles a sostenere tutta una
serie di questioni relative agli Aiuti di Stato su aeroporti e compagnie aeree e, sul
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tema, il Presidente Vendola ha decisamente sostenuto il concetto che: "gli
interventi a sostegno dei piccoli aeroporti aventi un traffico medio annuo
inferiore ai 200.000 passeggeri debbano considerarsi estranei al campo di
applicazione degli aiuti di stato perché incapaci di alterare gli scambi tra stati
membri".
E' evidente che siamo tutti impegnati perché questa posizione venga
condivisa, e tuttavia nel mentre, non possiamo esimerci dal rispetto delle norme
vigenti.
Avo
annini
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