Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Al Commissario straordinario del Comune di Civitavecchia P.le Pietro Guglielmotti, 7 00053 Civitavecchia (RM) OGGETTO: Analisi dell’attuale assetto societario dei servizi conferiti in house providing nell’ottica di un processo di riorganizzazione strutturale – agli effetti dell’art.1 commi 551e ss. della legge 147/2013 L’art. 4 comma 6 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli effetti del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Lo stesso art. 4 al comma 8 ha previsto il ricorso all'affidamento diretto a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza comunitaria, per la gestione in house. La normativa in parola ha modificato l’art.4 del decreto legge 138/2011 (reso incostituzionale) e l’art. 25 del decreto legge 1/2012 che avevano già fornito un orientamento sulla dinamica della gestione dei servizi in house. 1 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Agli effetti dell’art.15 della legge 135/2010 e dell’art. 14 della legge 24/2011 nel previgente la normativa richiamava l’attenzione sulla necessità di motivare che la gestione dei servizi in house conferiti dall’ente locale per un periodo definito, avvenisse nella considerazione della peculiare condizione geo-morfologica dell’ente, della vocazione turistica, dell’esigenza di salvaguardare l’aspetto economico dello stesso servizio per ridurre il livello d’incidenza tariffaria sulla collettività. A tal fine è necessario che l’ente affidante eserciti sulla società affidataria un controllo maggioritario del capitale, un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi agli effetti dell’art. 113 comma 5 del decreto legislativo 267/2000 ed intrattenga un fatturato non inferiore all’80% per i servizi considerati. Con l’entrata in vigore del decreto legge 133/2008 (art.23 bis) e successive modifiche, della legge 122/2010 (art.6) del decreto legge 138/2011 (art.4), del decreto legge 1/2012 (art.25) art. 4 del decreto legge 95/2012, le società pubbliche in quanto organismi di diritto pubblico, sono sottoposte ad una legislazione pubblicistica ed in particolare si prevede: A. il divieto per le società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati a rilevanza economica, giusto articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (al momento abrogato ed in parte sostituito dall’art. 25 del d.l. 1/2012); B. controlli sulle forme di reclutamento del personale da parte delle società pubbliche; 2 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com C. il rispetto della normativa in materia di patto di stabilità interno, ad avvenuta emanazione dei decreti attuativi; D. misure di riduzione di spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche (80%) assunzioni di personale a tempo determinato (50%) e indeterminato (20%), con effetto del consolidamento della spesa del personale con quella dell’ente locale; E. l’applicazione del codice dei contratti pubblici e delle convenziono tipo CONSIP; F. l’applicazione della legge 241/1990; G. la responsabilità amministrativa delle società partecipate; H. l’adozione di patti Parasociali, della carta dei servizi. Le modalità di assunzione del personale sono state normalizzate per effetto dell’art. 18, d.l. 25/06/2008, n. 112 e dell’art. 19 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha introdotto il comma 2 bis all’articolo 18 del d.l. 112/2008, che ha stabilito che “le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”. Analogamente, da sempre la gestione dei servizi conferiti in house, deve essere improntata ad un equilibrio economico tendenziale e per tale ragioni diventa sempre più necessaria una costante verifica visto anche l’imminente obbligo del rispetto dei parametri dalla normativa interna sul patto di stabilità. 3 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com In merito la deliberazione della Corte dei Conti Sezione controllo Regione Sardegna n. 24/2010 ha previsto che “Qualora il medesimo ente ricorra ad un processo di esternalizzazione attraverso l’istituto dell’in - house providing, lo schema societario utilizzato non è altro che un’estensione operativa della pubblica amministrazione locale su cui gli organi rappresentativi dell’ente sono tenuti ad esercitare il c.d. controllo analogo. E’ evidente, infatti, che le società in house, pur non essendo ancora assoggettata alle regole del patto di stabilità interno (la cui operatività è stata rinviata all’adozione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che ne dovrà fissare le modalità – art. 19 L. n. 102/2009), rappresentano per l’Ente locale uno strumento da utilizzare senza eludere le norme di finanza pubblica e, in particolare, la disciplina vincolistica in materia di spesa per il personale”. E’ questa la direzione seguita anche dal Legislatore che con la legge n. 102 del 03/08/2009 di conversione del d.l. del 01/07/2009 n. 78, all’art. 19, ha previsto che: “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche 4 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze”. Ne consegue, quindi, che la disciplina vincolistica di contenimento della spesa per il personale di cui all’art. 1comma 557 della legge n. 296/2006, così come modificato ed integrato dall’art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007, dall’art. 76 del d.l. n. 112/2008 convertito in l. n.133/2008 , dall’art. 14 comma 9 del d.l.78/2010, si estende anche alle sue società in house. Ciò, ovviamente, con riferimento ai limiti – primo fra tutti il divieto di superamento della spesa per il personale sostenuta l’anno precedente – e alle eventuali deroghe. Su questo fronte vi sono, quindi, specifici obblighi in capo agli amministratori delle società in house ma anche a carico dell’ente locale che è tenuto, nell’ambito del c.d. controllo analogo, a porre in essere un’attenta azione di direzione, coordinamento e supervisione delle attività delle società in questione tale da indirizzare le stesse verso la realizzazione di una politica di contenimento della spesa pubblica. E’ evidente, pertanto, oltre al divieto per la società in house di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo (ai sensi del comma 204 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, come sostituito dall’art. 30 del d. l. n. 223/2006) e qualora lo sforamento della spesa del personale da parte delle società c.d. in house sia dovuta a scelte degli amministratori, in contrasto con puntuali direttive impartite dall’Ente locale – socio 5 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com pubblico –, potranno essere promosse a carico degli stessi amministratori le azioni civilistiche a tutela del socio e della società. Per analogia le società pubbliche sono tenute al rispetto delle misure inserite nel CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI agli effetti dell’ art. 3 d.Lgs. 163/2006 che definisce “organismo di diritto pubblico” qualsiasi organismo, anche in forma societaria: • istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; • la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi (Cfr. Cass. SU. 24722/2008 sulla definizione di organismo pubblico). Di qui la condizione dell’affidamento diretto di un servizio pubblico locale nella normativa vigente, secondo la giurisprudenza dominante, è che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente locale o con gli enti pubblici che la controllano tra i quali nel nostro caso sussiste la partecipazione o il controllo da parte dell’ente locale al 100%. La stessa previsione del nuovo art. 4 del d.l. 95/2012 non limita la possibilità degli enti locali di sottoscrizione di quote di capitale sociale di organismi c.d. di diritto pubblico e successivo affidamento da parte di quest’ultimo dei servizi in house, ma piuttosto detta norme di controllo dell’agire delle stesse società pubbliche costituite. 6 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Quanto sopra richiama il previgente art. 13. della legge 4 agosto 2006, n. 248 in tema di norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza rilevando che “al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.”. Ciò posto la norma non censura il comportamento degli enti ma solo quello delle società. L’affidamento diretto dei servizi pubblici locali (in house providing) è compatibile col Trattato CE come ricorda tra le tante la sentenza del TAR PUGLIA con ordinanza del 22 luglio 2004. Nel contenuto dell’ordinanza in parola si contempla, fra i moduli di conferimento della titolarità del servizio pubblico locale di rilevanza economica, l’affidamento diretto, senza, cioè, previo espletamento di una gara con procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dell’affidatario, a società a capitale interamente pubblico, purché quest’ultima rispetti i requisiti dell’in- house providing, 7 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com ovvero che su di essa l’ente pubblico eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente controllante. Se sul piano della normativa interna l’art. 113 comma 5 del TUEL contempla l’affidamento diretto in house providing accanto ad altri due modelli di conferimento della titolarità del servizio che, per contro, prevedono l’espletamento di una fase ad evidenza pubblica, a garanzia del rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, per stabilire quando l’ente locale può procedere all’affidamento non concorsuale rispetto alle forme concorsuali. Sulla problematica è stata sollevata dal TAR Puglia la questione con l’ordinanza del 22 luglio 2004, che ha sospeso il procedimento di affidamento di un ente locale e sottoposto alla Corte di Giustizia CE la seguente questione pregiudiziale: “Se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con gli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE, l’art. 113, comma quinto, d.lgs. n. 267/00, come modificato dall’art. 14 d.l. n. 269/03, nella parte in cui non pone alcun limite alla libertà di scelta dell’Amministrazione pubblica tra le diverse forme di affidamento del servizio pubblico, ed in particolare tra l’affidamento mediante procedura di gara ad evidenza pubblica e l’affidamento diretto a società da essa interamente controllata”. Con la sentenza del 6 aprile 2006, causa C 410/04, la prima sezione della Corte di Giustizia Europea ha affermato la piena compatibilità fra i richiamati principi del Trattato ed una disciplina nazionale che, come l’art. 113 del TUEL, 8 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com ricalchi testualmente il contenuto di condizioni poste dallo stesso diritto comunitario, con la precisazione che, essendo l’affidamento diretto un’eccezione alle regole generali in materia di trasparenza e concorrenza, le due condizioni richieste (controllo analogo e prevalente attività dell’ente affidatario con l’ente controllante) “devono essere interpretate restrittivamente, e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su colui che intenda avvalersene”. L’applicazione di tali principi, contro la quale contrasta l’assenza totale di procedura concorrenziale per l’affidamento di una concessione di servizi pubblici, è necessaria nel caso in cui un’autorità pubblica affidi la prestazione di attività economiche ad un terzo. Al contrario, non occorre applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici o di concessioni di pubblici servizi nel caso in cui un’autorità pubblica svolga i compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza far ricorso ad entità esterne (Sentenza C 26/2003 Stadt Halle et RPL Lochau, punto 48). Tale evenienza si verifica allorquando il controllo esercitato sul concessionario dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e se il detto concessionario realizza la parte più importante della propria attività con l’autorità che lo detiene (Sentenza Parking Brixen, cit., punto 62), ossia quando ricorrono i requisiti dell’in-house providing. 9 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Da tutto ciò si desume che, ai fini del ricorso all’appalto in house, non assume importanza l’evenienza che l’affidatario del servizio rivesta la qualifica di concessionario, giacché ciò che conta è che la gestione possa considerarsi come effettuata in proprio dall’amministrazione appaltante, secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per la legittima applicazione dell’in-house providing. Sussiste un limite alla possibilità di un affidamento diretto solo quando si registra una partecipazione, ancorché minoritaria, di un’impresa privata nel capitale di una società alla quale partecipa pure l’autorità pubblica concedente, che esclude in ogni caso che la detta autorità pubblica possa esercitare su una tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, dal momento che qualunque investimento di capitale privato in un’impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi differenti, indipendentemente dal fatto che la parte pubblica abbia un’influenza dominante. La Corte ha, pertanto, concluso sul punto affermando che “qualora, durante la vigenza del contratto di cui alla causa principale, il capitale di una società pubblica fosse aperto ad azionisti privati, la conseguenza di ciò sarebbe l’affidamento di una concessione di servizi pubblici ad una società mista senza procedura concorrenziale, che contrasterebbe con gli obiettivi perseguiti dal diritto comunitario.” Resta quindi quale condizione necessaria il rispetto di un affidamento in house ad una società interamente pubblica, da parte di un ente locale ovvero più enti locali in accordo tra di loro (convenzione indiretta), in assenza di capitali privati con la 10 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com possibilità di effettuare un controllo analogo a quello garantito attraverso la gestione dei servizi in economia e sempre che si possa esercitare un controllo analogo a quello garantito nella gestione dei servizi diretti. Al riguardo il prodromo normativo degli affidamenti in house (intorno ai quali si è avuto negli anni un imprevedibile sviluppo giurisprudenziale) è rappresentato dall’articolo 6 della direttiva comunitaria 92/50 del 18 giugno 1992, concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Si tratta di una disposizione derogatoria che esenta le amministrazioni aggiudicatici dall’applicazione della direttiva sugli appalti pubblici di servizi - e quindi dalla gara “quando i servizi sono affidati ad un ente che è esso stesso un’amministrazione, e l’affidamento avviene in base a un diritto esclusivo fondato su disposizioni legislative, regolamentari od amministrative compatibili con il trattato”. Compito affrontato dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza 18/11/1999 nella causa C 107/98, nota come il “Caso Teckal”, sicché generalmente è a questa pronuncia che si fa risalire la vera nascita dell’appalto in house, anche perché ad essa si deve l’individuazione del criterio risolutivo circa la possibile applicazione della deroga. In detta sentenza si dice che, laddove “l’ente eserciti sull’affidatario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, e questo soggetto realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti locali che lo controllano, è esclusa l’applicazione della disciplina comunitaria in materia di 11 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com procedure di individuazione dei concessionari, in quanto in tali casi i soggetti affidatari erano da ritenersi organismi di diritto pubblico operanti al di fuori del libero mercato.” Dunque, la Corte fissava all’epoca i due presupposti in presenza dei quali è ammesso l’appalto in house: 1. il controllo analogo; 2. la realizzazione della prevalente attività dell’affidatario con l’ente controllante. A questi due requisiti va aggiunta la condizione imprescindibile che il capitale della società affidataria sia interamente pubblico. La figura dell’appalto in house è stata accolta nell’ordinamento italiano dapprima attraverso una circolare del Ministero per l’attuazione delle politiche comunitarie e poi attraverso l’intervento del legislatore che, nel 2003, l’ha prevista espressamente nell’art. 113 TUEL (comma 5 lett. c come modificato dall’art. 35 l. 448/2001 sul quale è intervenuto il d.l. 269/2003). L’attuale elaborazione giurisprudenziale è giunta ad affermare che sussiste il “controllo analogo” allorquando tra società controllante e società controllata il rapporto di terzietà sia solo formale, mentre di fatto la prima esercita sulla seconda un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione riguardo i più importanti atti di gestione del soggetto controllato. 12 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Inoltre, non basta che il capitale della società controllata sia interamente pubblico ma deve effettuarsi un sindacato concreto, caso per caso (Corte di Giustizia CE, sez. I, 13.10.2005, C 458/03, “Parking Brixen”). Il problema della “traduzione” del requisito della prevalente attività dell’ente affidatario che questi deve svolgere con l’amministrazione aggiudicatrice, la Corte di Giustizia, nel caso Teckal, usa queste parole: “… che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti pubblici che la controllano”. Le società che operano esclusivamente (o quasi) a favore degli enti pubblici che le controllano non stanno sul mercato, o vi stanno in posizione del tutto trascurabile. E ciò rende compatibile la possibilità di un affidamento diretto a queste società con le regole della concorrenza e della par condicio fra imprese concorrenti. Secondo la giurisprudenza, la prevalenza va valutata in termini quantitativi e non qualitativi, dunque è al fatturato della società che occorre guardare: perché sia rispettato il requisito in parola deve essere maggiore il fatturato dell’attività svolta in favore dell’ente rispetto a quello concernente la restante attività. In mancanza di un criterio di legge a cui ancorare la valutazione di prevalenza, si potrebbe ricorrere al criterio utilizzato dalla direttiva sui settori esclusi (art. 8 co. 3 del d.lgs. 158/95) secondo il quale le amministrazioni possono affidare direttamente appalti ad un’impresa collegata purché almeno l’80% del fatturato medio degli ultimi 13 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com tre anni derivi dallo svolgimento di servizi, lavori o forniture all’amministrazione cui è collegata. Il criterio dell’80% del fatturato medio è ormai entrato nella prassi quale integrazione del requisito della prevalente attività. Non può trascurarsi che anche la norma da cui origina l’in-house providing (art. 6 dir. 92/50) sia una norma derogatoria rispetto alla disciplina generale che obbliga le amministrazioni a ricorrere alle procedure di gara. Il TAR Puglia 885/2005, seguendo l'esempio del Consiglio di Stato 2316/2004 ha, pertanto, sollevato la questione di compatibilità con il diritto comunitario dell'affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica come disciplinato nel vigente testo di art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ossia inteso non come modalità eccezionale, ma come forma di gestione “ordinaria” dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, posta sullo stesso piano rispetto a quelle implicanti lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica (per la scelta del gestore o per la scelta del socio privato). È verosimile ritenere che quanto recentemente statuito nella sentenza della Corte di Giustizia CE del 6 aprile 2006 sia già una risposta, in favore della compatibilità dell’affidamento diretto in house, alla questione sollevata dalla giurisprudenza amministrativa testé citata. 14 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Il comma 32 ter dell’art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, cosi modificato dall’art. 25 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, i soggetti pubblici gestori assicurano la regolare e integrale prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste. Il testo novellato con l’ art. 25 del decreto legge 1/2012 in ordine alla “Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali” prevede: • Lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica possono essere organizzati in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. • L’individuazione da parte delle regioni di specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. • E’ fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di 15 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. • In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta . • L'applicazione, a decorrere dal 2013, di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. • L’assoggettamento per le società affidatarie in house al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. • La vigilanza sull'osservanza, da parte delle società di cui al periodo precedente, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, da parte dell'ente locale. 16 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com • Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al d.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. • La gestione in house prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale. • Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi locali assicurano l'integrale e pubblici regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri. • Atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino gestore e all'apertura del mercato alla concorrenza. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 17 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: • la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; • la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonchè, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica, intendesse procedere all'attribuzione di diritti pubblici di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi locali avviene in favore di società in qualunque forma costituite individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. 18 economicità, parità di Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 4 del d.l. 138/2011 come integrato dall’ art. 4 del d.l. 95/2012 l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento. Come più volte precisato le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno. In attuazione alla legislazione vigente e ai richiami della Corte dei Contisezione regionale – l’ente ha regolamentato “ il controllo analogo esercitato da un organismo tecnico interno formato da personale dell’ente locale responsabile di servizi”. 19 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Detto organismo tra l’altro formula, in sede di controllo, una relazione periodica da sottoporre all’ente nella quale vengono analizzati i profili tecnici amministrativi gestionali della gestione del servizio in house i parametri qualitativi e quantitativi raggiunti , i vantaggi all’utenza delle politiche tariffarie praticate , le procedure seguite dalla propria partecipata in materia di appalti di servizi e forniture e di assunzione personale. ***** Il Comune di Civitavecchia nell’ambito delle verifiche del sistema delle partecipate con delibera di Consiglio Comunale n. 37/2013 a seguito della rilevazione delle condizioni economiche deficitarie delle società partecipate alla data del 31/12/2012 facenti parte del gruppo HCS srl , ha dettato le seguenti misure per procedere ad una riorganizzazione dell’intero sistema delle medesime partecipate: a) fusione per incorporazione di Holding Civitavecchia Servizi srl in liquidazione in Civitavecchia Infrastrutture Srl, con conseguente revoca della liquidazione di Hcs srl.; b) costituzione di due nuove società strumentali a cui affidare la gestione di parte delle attività, con l’obiettivo di individuare , attraverso le opportune procedure di evidenza pubblica, uno o più soci “pubblici ovvero privati” a cui cedere la partecipazione di maggioranza delle due new co (meglio specificata nelle premesse quali parti integranti del presente deliberato); 20 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com c) messa in liquidazione, attese le maturate cause di scioglimento per riduzione sotto il minimo legale del capitale sociale, con la finalità di cessare le attività delle società, Città Pulita srl e Argo srl. Ciò si è reso necessario dall’analisi della situazione economico patrimoniale che 31/12/2012 dava come risultanze le seguenti grandezze di bilancio della HCS e delle SOT: Risultato di esercizio Patrimonio netto - 1.891,044,00 - 14,443.623,00 HCS CITTA' PULITA - 5.682.131,00 - 1.006.822,00 IPPOCRATE - 151.391,00 23.709,00 ARGO - 1.090.978,00 - 1.078.120,00 - 8.815.544,00 - 16.504.856,00 Totale Sulla base del bilanci di esercizio delle società HCS e delle SOT il deficit patrimoniale al 31/12/2012 delle società del gruppo HCS ammontava ad euro 16.504,856,00. Dalla relazione allegata al progetto di bilancio 2012 della HCS emerge “un significativo dissesto economico e finanziario” dovuto principalmente ai seguenti fattori: • Una struttura operativa delle SOT caratterizzata da un crescente ed eccessivo numero di risorse, di personale in particolare nel corso del 2011 vi e stato un incremento eccessivo delle risorse del Gruppo HCS. 21 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com • Un ingiustificato riaddebito periodico di costi operativi di prevalenza del personale , da parte delle SOT ad HCS anche in assenza di una giustificazione contrattuale. • Una mancanza assoluta di azioni incisive finalizzate al recupero dei crediti, con particolare riferimento ai crediti generati dalla TIA. • Un piano tariffario concordato con il Comune, che non viene aggiornato da una decina di anni, e che potrebbe permettere, almeno in parte, di recuperate la remunerazione dei fattori produttivi della Società. La relazione prosegue: • Quanto sopra genera un forte squilibrio strutturale in termini di costi con un costante e progressivo deterioramento delle condizioni economiche e patrimoniali delta medesima HCS. • In assenza di interventi immediati, finalizzati a ridimensionare sensibilmente i costi operativi del Gruppo HCS, qualsiasi apporto finanziarie da parte del Comune di Civitavecchia sarebbe vana in quanto non sarebbe sufficiente a garantire un equilibrio economico-finanziario stabile di lunga durata; non di meno viene evidenziato che il bilancio della capogruppo HCS Srl nel conto economico, evidenzia l’incidenza dei costi sostenuti dalle SOT nell'effettuazione dei servizi locali e ribaltati, seppur in mancanza di un fondamento contrattuale, alla stessa capogruppo. • Nel corso dell'esercizio 2011 i costi ribaltati dalle SOT e privi di una giustificazione contrattuale sono stati pari a circa Euro 4,2 milioni. A fronte delle criticità individuate per il Gruppo HCS, si è proceduto alla messa in liquidazione della società HCS s.r.l., giusta delibera di C.C. n. 23 del 27/03/2013 alla quale faceva seguito anche la messa in liquidazione delle società Argo s.r.l. 22 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com (29/04/2013), Città Pulita s.r.l. (13/05/2013) e Ippocrate s.r.l. (delibera C.S. 60/2014) con la nomina dei liquidatori . La delibera n. 37 del Consiglio Comunale del 18/04/2013, ha inteso procedere ad un riassetto della governance dei servizi pubblici locali mediante una riorganizzazione societaria senza fornire adeguate risorse al sistema delle società per far fronte al sistema d’illiquidità e senza intervenire sul fattore emergenziale del soprannumero di personale dipendente delle società stesse. Al tal fine il comune di Civitavecchia ha posto l’attenzione sull’operazione di fusione per incorporazione tra CI srl e HCS srl in liquidazione con conseguente revoca dello stato di liquidazione di HCS srl in liquidazione basandosi sul presupposto che il Comune, attraverso il conferimento del proprio patrimonio immobiliare, potesse assorbire la perdita di HCS srl in liquidazione senza però garantire, con tale operazione, la liquidità necessaria all’operazione stessa stante lo squilibrio finanziario accertato da tempo in capo al Gruppo. A seguito della presentazione del piano di ristrutturazione del debito presso il Tribunale di Civitavecchia, in data 17/07/2013 il Tribunale con proprio decreto ha rigettato la domanda di omologa con la seguente motivazione: "..ritenuto che, in conclusione, la relazione ex art. 182 bis L.F non appare puntualmente e congruamente argomentata con riferimento sia alla veridicità dei dati aziendali, sia all'attuabilità degli accordi ed all' idoneità degli stessi ad assicurare il regolare pagamento del creditori estranei risultando inadeguata la verifica delle previsioni prospettiche tanto dell'adeguatezza del flussi 23 di cassa nel corso degli anni Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com quanto del risaltato finale del ristabilimento di una situazione di equilibrio economico e finanziario e attuabilità delle operazioni straordinarie finalizzate alla riduzione dei debiti, stante la mancata indicazione di attendibili fonti finanziarie in grado di assicurare i risultati sperati; ritenuto che, alla luce delle considerazioni suesposte, la domanda di omologazione ai sensi 182 bis L.F. proposta in data 6,5.2013 da HCS non possa essere accolta”. Successivamente in data 02/08/2013 è stato presentato reclamo presso la Corte di Appello di Roma avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia del 17/07/2013. La cui discussione è stata fissata al mese di settembre 2014 per la decisione. L’ente, al fine di coordinare un complesso programma di riforma interno si è dotato di un piano industriale (Piano Economico-finanziario 2013-2019) denominato “Piano Deloitte” di ristrutturazione dell’intero sistema delle partecipate / controllate che prevedeva l’osservazione dei seguenti momenti aziendali da ripercorrere : a) recupero del fattore economicità delle attività svolte dalle società del gruppo; b) ricostituzione del patrimonio netto mediante fusione di HCS con CI con contestuale conferimento del patrimonio immobiliare da parte dell’ente; c) riconoscimento da parte del socio Comune di Civitavecchia del finanziamento delle risorse finanziarie necessarie, quantificate in euro 11.460.000 per il periodo 2013 - 2019. 24 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Analogamente la relazione redatta dal Dott. Daniele Maria Caruso, che attesta l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. (Relazione del Professionista sull’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 1 comma della legge fallimentare della HCS srl in liquidazione), ribadisce quanto riportato nel piano predisposto dalla società Deloitte e in particolare: “… ma è indubbio che per la normalizzazione del pregresso sia necessario con l'intervento del Comune. Tale sostegno si genera nella voce "anticipazioni Socio" per circa 11,5 milioni di euro nell'arco di tutto il periodo e con un intervento iniziale pari a circa 7,3 milioni di euro ….. . L'intervento del Socio è riepilogato nel rendiconto finanziario prospettico, che vede 7,2 milioni di euro nel 2013, 1,9 milioni di euro nel 2017, 1,7 milioni di euro nel 2018 e 0,5 milioni di euro nel 2019. Da quanto detto emerge che il Piano cosi formulato e tenuto conto dell'impegno assunto dal Comune appare idoneo a perseguire le finalità a cui è richiamato.”. La realizzazione del piano di ristrutturazione del debito si basa dunque sui seguenti elementi: • un’attenta gestione economica che consentirà, a parità di ricavi (nel periodo in esame 2013 - 2019 i ricavi complessivi si attestano a circa 21/22 milioni di euro per anno), di tornare all'equilibrio economico della gestione operativa ordinaria negli anni 2018 - 2019; • una riduzione e, conseguente, più razionale gestione dei costi, (in particolare quelli relativi al personale direttamente afferenti alle attività amministrative) che si renderà possibile dall'accorpamento delle singole strutture d’impresa in un'unica società , con conseguente liquidazione e successiva cessione delle SOT Citta Pulita S.r.l. ed Argo S.r.l.; 25 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com • l'incasso dei crediti pregressi che alla data del 31 ottobre 2012 ammontavano a circa euro 9.730.157,50 e alla data del 28 febbraio 2013 ad euro 13.399.462,73. Tali crediti si intendono al netto delle svalutazioni TIA per euro 10.367.764,90; • l'intervento del Socio, il quale ha dato ampio sostegno al piano di ristrutturazione del debito con riguardo alle modalità ed alle tempistiche legate alle esigenze finanziarie connesse alla realizzazione del piano stesso (delibera di Giunta Comunale del 3 maggio 2013 n. 131), risorse stimate dei Liquidatori in circa 11,5 milioni di euro. Il collegio di revisione dell’ente locale ha espresso, sul tema, le seguenti considerazioni: • Le società del gruppo HCS presentavano al 31/12/2012 un deficit patrimoniale pari ad € 16.504.856,00 in base ai bilanci regolarmente approvati e depositati. • La società HCS interamente partecipata dal comune di Civitavecchia e sottoposta al controllo analogo ricade nell’ipotesi previste dagli art. 2497 c.c. il quale prevede che “ le società o gli enti che, esercitando attività di direzione a coordinamento di società , agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato a seguito di perdite accertate ed al valore della partecipazione sociale, nonchè nei confronti del creditori sociali per le lesioni cagionate all'integrità del patrimonio della società.”. • Nel corso del 2013, sulla base del dati forniti dai liquidatori e dagli amministratori delle società facenti parte del gruppo HCS (HCS, Argo, 26 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Ippocrate e Citta Pulita), risulta un aggravamento del deficit patrimoniale consolidato di circa € 1.000.000. • Il risanamento aziendale denominato Piano Economico Finanziario 2013/2019, predisposto da HCS in collaborazione con la società di consulenza Deloitte Financial Advisory s.r.I., si basa, oltre che sulla riorganizzazione economica delle società, sulla partecipazione del Comune al risanamento del gruppo attraverso apporto del proprio patrimonio immobiliare confluito nella società CI srl con autorizzazione alla fusione delle società CI e HCS con conseguente ricapitalizzazione indiretta della società HCS e attraverso un consistente intervento finanziario per euro 11.460.000, di cui non viene indicata la modalità di rimborso. • L’ente non ha adottato al 31/12/2013 alcun provvedimento con il quale assume I' impegno finalizzato ad un intervento finanziario specifico, nè lo stesso viene quantificato, mentre fornisce consenso, all’ approvazione del piano di ristrutturazione del debito, come predisposto dai liquidatori HCS in collaborazione con la società Deloitte per la parte relativa al riassetto della governances dei servizi pubblici locali. Al riguardo il Commissario Straordinario ha inteso avviare un complesso processo di ristrutturazione del sistema della partecipate tenuto conto dei richiamati punti di criticità. In tale senso per garantire un risanamento strutturale delle partecipate / controllate ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità anno 2014) 27 è stata emanata dal Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com commissario una direttiva agli amministratori e liquidatori delle proprie partecipate in ordine alla compressione delle spese di funzionamento . Per garantire il rispetto del contenuto del piano disposto dai liquidatori e per non compromettere l’equilibrio economico finanziario, l’ente ha dovuto assumere iniziative per accertare la congruità dei servizi da mantenere in house e quelli da esternalizzare sul mercato, in uno con l’accantonamento e il reimpiego delle economie derivanti dal piano di ristrutturazione dei servizi affidati in house agli effetti dell’art. 1 commi 551 e seg. della legge 27/12/2013 n.147 e dello stesso art.5 del d.l. 95/2012 per le parti non abrogate. A mezzo di apposita delibera di assemblea dei soci, il commissario straordinario, anche in relazione alle previsioni della delibera di C.C. n. 37/2013, ha chiesto ai liquidatori delle società partecipate / controllate la predisposizione del piano di riorganizzazione dei servizi con recupero dei livelli di spesa corrente, con particolare riferimento alla spesa del personale allo stesso livello del valore della produzione anche attraverso la revisione dei pani tariffari, oltre che l’attribuzione di servizi nuovi come quello della gestione dei parcheggi e delle soste a canoni adeguati. Si è inteso procedere pertanto ad un miglioramento delle entrate ed ad una razionalizzazione delle spese, prevedendo altresì un accantonamento per coprire le perdite di gestione da utilizzare solo in presenza di un valido processo di riorganizzazione delle società. 28 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com In merito giova ricordare che l’art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 art.34 al comma 20 ha stabilito che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”. Il successivo comma 21 ha prescritto che gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati pubblicando, entro la stessa data, la relazione di cui sopra. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel citato comma determina la cessazione dell'affidamento. A riguardo il legislatore con il novellato art.1 della legge 147/2013 ha stabilito che a decorrere dall’anno 2015 le società che avranno un saldo economico negativo nell’anno successivo: 29 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com a) non potranno sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio ridotti di un ammontare pari al valore del mancato raggiungimento dell’obiettivo annuo; b) non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma flessibile o di somministrazione; c) procederanno alla riduzione del 30% dei compensi degli amministratori. Alle partecipate è stato esteso l’obbligo del controllo sugli enti partecipanti mediante il sistema dei controlli interni giusto art.3 del d.l. 174/2012 . In caso di mancato rispetto dell’equilibrio economico finanziario per due esercizi successivi gli enti partecipanti procederanno a pronunciare la revoca dell’organo di amministrazione della società e, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di pareggio economico finanziario, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Con precisione l’art.1 della legge 147/2013 dal comma 551 al comma 572 ha diramato disposizioni finalizzate al consolidamento delle condizioni economiche delle proprie partecipate in modo da evitare qualsiasi forma di ripercussione sugli equilibri economico finanziari dell’ente locale; a tal fine sono state dettate le direttive di seguito elencate: a) Nel caso in cui i soggetti in house presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura 30 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. b) Gli accantonamenti si applicano a decorrere dall’anno 2015. c) L’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. d) L’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo con- seguito nell’esercizio precedente. e) A decorrere dall’esercizio 2014 i soggetti a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla 31 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell’ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. f) A decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. g) A decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le società in house diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. h) In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. i) Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato 32 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale. j) le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica k) si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o inden- nitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell’ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. l) Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli di cui l punto precedente fermo restando i limiti di cui all’art.76 comma 7 de d.l.122/2008; per queste società, 33 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com l’ente locale controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. m) Gli enti che controllano le società in house adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo e simili Le società che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un’informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. n) Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa si procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali. o) Per la gestione delle eccedenze gli enti controllanti e le società partecipate possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, di forme 34 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. Dalla verifica dei bilanci degli anni 2011 – 2012 - 2013 dell’HCS e delle SOT si rilevano le seguenti grandezze in termini di perdite di gestione: PERDITE HCS CITTA’PULITA ARGO IPPOCRATE ANNO 2011 -12.172.402,00 -549.404,00 +2.858,00 -42.463,00 ANNO2012 -1.891.044,00 -4.994.366,00 -1.090.978,00 -151.391,00 ANNO2013 -306.677,52 -686.238,15 -522.031,59 -282.089,50 -14.370.123,52 -6.230.008,15 -1.610.151,59 -391.017,50 TOTALE In particolare la perdita della HCS è stata caratterizzata nel biennio 2011/2012 dalla presenza delle seguenti grandezze economico finanziarie: • Svalutazione crediti a seguito di revisione contabile (6.918.782,00 anno 2011) di euro 1.595.484,00 nell’esercizio 2012; • Debiti nei confronti di istituti di credito anno 2011 di euro1.557,023,00 e anno 2012 di euro 2.503.135,00; • Debiti vs fornitori per l’anno 2012 pari ad euro 10.829.846,00 e per l’anno 2011 pari ad euro 9.630.133,00; • Debiti tributari per l’anno 2011 pari ad euro 4.32 .737,00 e per l’anno 2012 pari ad euro 4.476.903,00; • Debiti previdenziali pari ad euro 1.684.776,00 per l’anno 2011 e pari ad euro 1.707.261,00 per l’anno 2012; 35 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com • Crediti diversi pari ad euro 13.992.424,00 per l’anno 2011 e pari ad euro 15.854.849,00 per l’anno 2012; • Annullamento della TIA straordinaria anno 2011 da parte del TAR con una perdita generata pari ad euro 4.093.078,02. Dall’esame dei dati espressi si rileva che i servizi pubblici locali e strumentali resi in regime di house providing sono caratterizzati da una forte componente di costo del personale, con una cronica formazione di forme d’indebitamento di funzionamento, esponendo di fatto lo stesso ente locale al rischio di un coinvolgimento nella continua esposizione debitoria delle partecipate medesime. In relazione di tali condizioni è stato richiesto ai liquidatori della società HCS srl di trasmettere i seguenti documenti : • Piano di ristrutturazione industriale complessivo della HCS e delle SOT in regime di equilibrio economico finanziario stabile con l’individuazione di possibili regimi di flessibilità dei contratti del personale avendo ampiamente superato il rapporto del 50% spesa del personale / spesa corrente per la gestione dei servizi. • Individuazione dei margini di economicità interni all’HCS tale da non compromettere in futuro l’equilibrio economico finanziario, allo scopo comunque di consentire margini di contenimento dei costi da parte dell’ente in grado di giustificare la prosecuzione dei servizi in house providing. Analogamente ai dirigenti dell’ente è stato chiesto di predisporre, ciascuno per area di competenza, singole analisi dei costi dei servizi da conferire in house 36 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com providing individuando i valori di congruità relativi alla gestione dei medesimi servizi per giustificare il loro mantenimento. A seguito di elaborazione dei singoli centri di costo da parte dei responsabili dei servizi sono emerse per la prima volta le seguenti congruità riferite ai singoli contratti in applicazione rispetto ai valori corrisposti a tutto il 31.12.2013: SERVIZIO VALORE * VALORE* ECONOMIA CONGRUITO CONTRATTO 31.12.0213 AEC 1.042.587,00 1.222.394,74 TRASPORTO 1.000.916,94 1.521.000,00 155.250,00 224.002,00 IGIENE URB 10.495.105,05 11.060.167,33 VERDE PUB 603.611,50 600.000,00 SERVIZIO 160.000,00 65.000,00 13.618.374,94 14.884.077,09 PUBBLICO TRASPORTO SCOLASTICO CIMITERIALE TOTALE 1.265.702,73 *valori espressi al netto di iva A tal fine è necessario sottolineare: • Gli Enti Locali devono perseguire la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, individuando per i servizi pubblici locali parametri standard dei costi e dei rendimenti utilizzando dati disponibili presso le pubbliche amministrazioni ovvero desunte dai prezzi mediamente praticati sul mercato, allo scopo di individuare la congruità dei costi sostenuti e laddove rilevino devianze, procedere alla rinegoziazione dei contratti stessi. 37 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com • Al riguardo non è stata effettuata dall’ente una adeguata politica di contenimento dei costi delle partecipate / controllate, soprattutto in riferimento alle spese di personale, anche attraverso la valutazione della congruità dei controlli dei servizi in essere tra l’Ente e le proprie partecipate / controllate. • Agli effetti dell’art.1 della legge 147/2013, a seguito della elaborazione delle singole congruità relative ai singoli servizi resi dai vari dirigenti, quest’ultimi sono stati sottoposti all’assemblea ordinaria della HCS srl in data 26/03/2014 e 01/04/2014, nella quale i liquidatori hanno rappresentato, nell’ambito dei poteri di rappresentanza e gestione della stessa società, le proprie eccezioni alla prosecuzione della gestione dei servizi seguenti alle nuove condizioni economiche individuate dall’ente. • Durante i lavori assembleari sono state altresì aggiornate le perdite di gestione prodotte dall’intero gruppo alla data del 31/12/2013 considerando anche l’annullamento della TIA 2011 da parte del TAR Lazio risultando le perdite alla data così ripartite: SOCIETA’ PERDITA ECONOMICA AL 31.12.2013 RILEVATE IN SEDE DI ASSEMBLEA HCS 18.583.343,60 CITTA’PULITA 6.230.008,15 ARGO 1.610.151,59 391.017,50 IPPOCRATE TOTALE * 26.814.520,84 *l’importo è comprensivo del mancato reintegro del patrimonio netto da scissione in ragione di euro 7.269.323,98 e della perdita da TIA 2011 pari a euro 4.903.078,02. 38 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com SOCIETA’ PATRIMONIO NETTO RILEVATO IN SEDE DI ASSEMBLEA RIFERITI AL 31.12.2013 15.384.475,15 HCS CITTA’ PULITA 1.005.477,15 ARGO 1.597.293,59 341.017,50 IPPOCRATE TOTALE 18.328.263,84 Il Commissario Straordinario, sulla base dell’analisi effettuata dal servizio del controllo interno e sulla base dei dati conosciuti e analizzati, con la delibera 60/2014 ha inteso impartire una direttiva nell’ambito del processo di riorganizzazione dei servizi per la migliore riorganizzazione degli stessi al fine di evitare il formarsi di ulteriori perdite di gestione anche per il triennio 2014/2016, tenuto conto degli indirizzi forniti con delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia n.42/2014, che tra l’altro prevede che, agli effetti anche di analoghe pronunce (deliberazioni n. 753/2010/PAR, n. 1081/2010/PAR e n. 636/2011/PAR), l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni d’irrimediabile dissesto, ovvero l’ammissibilità d’interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza l’inserimento in un programma industriale o in una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo. I trasferimenti agli organismi partecipati sono consentiti solo se vi sarà un ritorno in termini di corrispettività della prestazione a fronte dell’erogazione 39 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com pubblica, ovvero la realizzazione di un programma d’investimento. Eventuali interventi in deroga, potranno essere autorizzati solo al cospetto di gravi pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e la sanità e al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. La medesima delibera continua rilevando come ribadito dalla suddetta Sezione, (deliberazione n. 98 del 2013), “l’art. 6 comma 19 del d.l.78/2010 vieta, alla ricorrenza di determinati presupposti, il trasferimento di risorse a società inefficienti, al di fuori delle prestazioni rese in virtù di contratti di servizio, a maggior ragione il divieto deve valere in una fase della vita sociale (quella della liquidazione) in cui la società ancora esiste, ma non opera” (Lombardia/380/2012/PRSE del 4 settembre 2012). Tra l’altro non è ammissibile il soccorso finanziario “a fondo perduto” in favore di organismi che hanno generato e che continuano a generare cospicue perdite di gestione dalla data della costituzione sino all’ultimo bilancio approvato. Il socio di una società di capitali, salva l’ipotesi in cui si sia esposto direttamente nei confronti dei creditori della società, risponde limitatamente alla quota capitale detenuta. In altri termini, il socio di capitali (non esposto direttamente verso i creditori della società) che procede alla “copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione” di fatto si accolla i debiti di un terzo soggetto. Ne deriva che se non corrisponde a criteri di sana gestione finanziaria l’effettuazione dei trasferimenti verso società che, a prescindere dall’ambito 40 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com applicativo dell’art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010 siano strutturalmente in perdita, non si vede come tale razionalità economica si possa riscontrare nell’accollo del debito risultante verso terzi all’esito della procedura di liquidazione”. Con l’immediata ricaduta, messa in luce dal richiamato parere n. 98 del 2013, che se chi si accolla un debito altrui è un soggetto di diritto pubblico, quest’ultimo ha il dovere di porre in evidenza la ragione economica – giuridica dell’operazione, altrimenti essa rappresenterebbe un ingiustificato favor verso i creditori della società incapiente. In proposito, inoltre, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha avuto modo di affermare che alla luce dell’autonomia patrimoniale delle società, appare arduo rinvenire un interesse dell’Ente Locale a ripianare i debiti della società di capitali a cui partecipa. La situazione economico – finanziaria delle partecipate desta non poche preoccupazioni soprattutto a causa del venir meno del contributo erogato dall’Enel sino allo scorso anno. Tale contributo, erogato a titolo di compensazioni ambientali, si fondava su uno specifico accordo risalente al 2008 che, sebbene scaduto nel 2012, ha comportato il conferimento in favore delle casse comunali di cospicue risorse sino al 2013 per un totale di circa 60.000.000,00 di euro (periodo 2008 – 2013). Queste entrate di natura straordinaria sono state irritualmente utilizzate per coprire invece le spese correnti, mettendo in pericolo la stabilità degli equilibri di bilancio dell’ente. 41 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Quest’anno quindi, non avendo la disponibilità di tali somme per assicurare il pareggio di bilancio, si sta intervenendo in due direzioni: da un lato col taglio di tutte le spese comprimibili, conservando gli interventi relativi ai servizi essenziali, sociali e per spese di manutenzione per un risparmio stimato in circa 7.000.000,00, dall’altro, permanendo comunque un rilevante disavanzo, con interventi sulla fiscalità generale. In particolare sono allo studio provvedimenti per innalzare l’aliquota IRPEF, salvaguardando i redditi più bassi, per istituire la tassa di soggiorno e per istituire la tassa per l’ingresso in città dei bus turistici. Tutto ciò per colmare la forbice creatasi rispetto allo scorso anno e quindi scongiurare più gravi conseguenze per l’amministrazione. La politica tariffaria ideata dal Comune permette sostanzialmente l’equilibrio del bilancio dell’Ente, ma non consente accantonamenti importanti per le coperture di perdite delle partecipate. La richiamata delibera 60/2014 ha inteso prendere atto delle congruità dei servizi espresse dai dirigenti relativi ai relazioni di singoli contrati di servizi elaborati tenuto conto dei costi sostenuti alla data del 31/12/2013 in house providing considerato altresì, la natura dei profili gestionali in esso rappresentati, formanti parte integrante e sostanziale del provvedimento in parola, come di seguito dettagliati individuando i margini di economia attesi: 42 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com SERVIZIO VALORE * VALORE* PAGATO INDIVIDUATO DALL’ENTE AL DA HCS 31.12.0213 AEC 1.042.587,00 1.222.394,16** TRASPORTO 1.000.916,94 1.521.000,00 155.250,00 224.002,00 IGIENE URB 9.547.550,05 11.060.167,33 VERDE PUB 532.786,89 600.000,00 SERVIZIO 160.000,00 191.513,60 CANILE 65.000,00 65.000,00 TOTALE 12.504.090,88 14.884.077,09 ECONOMIA PUBBLICO TRASPORTO SCOLASTICO CIMITERIALE 2.379.986,21 *valori espressi al netto di iva; **tenuto conto delle ore retribuite nell’anno 2013 pari a n.58.969,54. Alla luce di quanto sopra ed in considerazione delle limitate disponibilità finanziarie del Comune di Civitavecchia, si è ravvisata la scarsa possibilità per il Comune stesso di partecipare alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del patrimonio della H.C.S. S.r.l. in liquidazione, né di accollarsi i maggiori costi di gestione sopportati dalla società e che hanno dato origine alla emissione della TIA straordinaria 2011. Agli effetti della legislazioni vigente è necessario pertanto: • Disporre che le perdita di gestione accertate al 31/12/2013 del gruppo HCS srl siano accantonate nel bilancio pluriennale dell’ente 2015/2016 nei limiti dell’art.1 comma 552 e ss. della l. 147/2013 da conferire per far fronte ai debiti della procedura di liquidazione. 43 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com • Confermare la delibera di C.C. n. 37/2013 e quindi la messa in liquidazione delle SOT Città Pulita srl, Argo srl nonché Ippocrate Srl (anch’essa con accertate perdite di gestione e relativo capitale al di sotto del minimo legale) procedendo quindi alla riorganizzazione dei servizi, rinviando le operazioni di fusione tra HCS srl e Civitavecchia infrastrutture srl all’esito della pronuncia definitiva sul reclamo in Corte di Appello di Roma avverso il decreto di rigetto del Tribunale Civile di Civitavecchia sul piano di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis della L.F. SERVIZIO AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AEC ESTERNO TRASPORTO PUBBLICO ESTERNO TRASPORTO SCOLASTICO ESTERNO IGIENE URBANA ESTERNO VERDE PUBBLICO ESTERNO SERVIZIO CIMITERIALE ESTERNO CANILE MUNICIPALE ESTERNO CIVITAVECCHIA IDRICO INFRASTRUTTURE CIVITAVECCHIA PARCHEGGI E SOSTE INFRASTRUTTURE CIV INFRAS FARAMCEUTICO Allo stato attuale emerge infine: • Complessivamente le società partecipate / controllate presentano ingenti perdite di gestione accumulate alla data del 31/12/2013, a fronte delle quali il richiamato piano economico finanziario Deloitte del Gruppo HCS 2013-2019 44 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com risulterebbe non attuabile in quanto l’ente non dispone delle adeguate risorse finanziarie liquide, tantomeno di cespiti disponibili “non necessari ai fini istituzionali” da conferire alla società Civitavecchia infrastrutture srl, in grado di far fronte alle necessità del Gruppo stesso. • I liquidatori di HCS dovranno riformulare il piano di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis L. F. in funzione della attuale modalità di copertura delle perdite per il periodo 2015/2017 al fine della discussione del reclamo in parola presso la Corte di Appello di Roma. • I dirigenti dovranno procedere ad avviare le gare a mezzo Stazione Unica degli Appalti, giusta convenzione sottoscritta nelle more. • Analogamente il provvedimento 60/2014 accordava che, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte della Stazione Unica con successivo affidamento all’esterno dei servizi in premessa, i dirigenti in presenza di contratti scaduti al 31/12/2013, avrebbero continuato la gestione dei servizi in house providing alle nuove condizioni economiche congruite per singoli servizi, salvaguardando i soli contratti non scaduti. A seguito dell’accertamento definitivo delle condizioni economiche deficitarie delle società partecipate alla data del 31/12/2012 facenti parte del gruppo HCS S.r.l., sono state dettate misure per procedere ad una riorganizzazione dell’intero sistema delle medesime società. Dall’analisi della “situazione economica e patrimoniale” aggiornata a tutto il 31/12/2013 si è rilevato allo stato, sulla base dei documenti e delle informazioni rilasciate, una perdita economica complessiva accertata dell’intero gruppo pari a euro 45 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com 27.647.325,65, richiedendo la necessità di un ritorno sulla delibera n.60/2014 ponendo ulteriori misure di contenimento degli effetti prodotti dal sistema delle partecipate. Invero con la delibera commissariale n. 60/2014 si è ritenuto di procedere ad attuare un primo passo teso al risanamento delle partecipate con la collaborazione degli gli organi amministrativi di quest’ultime (liquidatori e amministratori in carica), i dirigenti dell’ente e le OO.SS. allo scopo di assicurare un reale consolidamento della gestione economica delle partecipate / controllate ed un miglioramento della qualità dei servizi. Dall’esame dei dati espressi nei bilanci di esercizio delle società si rileva che i servizi pubblici locali e strumentali resi in regime di house providing sono stati caratterizzati da una forte componente di costo del personale, con una cronica formazione di forme d’indebitamento di funzionamento esponendo lo stesso ente locale al rischio di un coinvolgimento nella continua esposizione debitoria delle partecipate medesime. Per i motivi suesposti l’ufficio del controllo interno dell’ente ha elaborato il provvedimento determinatosi poi con la delibera commissariale n.123/2014 con la quale è stato stabilito: a) che le perdita di gestione accertate al 31/12/2013 del gruppo HCS S.r.l. fossero accantonate nel bilancio pluriennale 2015-2016 nei limiti dell’art.1 comma 552 e ss. della legge 147/2013 da conferire per far fronte ai debiti della procedura di liquidazione e tenuto conto del piano di ristrutturazione formulato dai liquidatori aggiornato al corrente in ragione di euro 10.291.084,80; 46 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com b) di accantonare, pertanto, nel bilancio pluriennale 2015/2016/2017 dell’ente l’importo seguente al fine di coprire le perdite di gestione accertate dal Gruppo HCS S.r.l.: Anno 2015 importo € 6.955.531,67 Anno 2016 importo € 4.637.021,10 Anno 2017 importo € 2.318.510,54 TOTALE € 13.911.063,31 c) di finanziare gli accantonamenti di cui al punto sub d) per gli anni 2015/2016/2017 attraverso l’aumento dell’aliquota IMU per le seconde case e per gli altri fabbricati dal 9 per mille al 10,60 per mille, istituendo nell’approvando Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016 un apposito capitolo di spesa n. 7303 “Accantonamento perdite Società Partecipate”; d) di demandare all’organo amministrativo di Civitavecchia Infrastrutture S.r.l. e ai liquidatori delle SOT, di concerto con i dirigenti dell’ente locale , in sede di passaggio dei servizi in house providing, l’attuazione delle misure concordate con le organizzazioni sindacali. In particolare con le OO.SS., per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nell’ottica di una revisione dei contratti di lavoro in essere, attesa l’enorme incidenza del costo del lavoro, sono stati sottoscritti, in sede di tavolo di concertazione tenutisi nelle date del 24/04/2014 – 14/05/2014 i seguenti punti di accordo: 47 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com a) nuovo inquadramento del personale a seguito di eliminazione del regime dei superminimi; b) nuovo inquadramento del personale a seguito di verifica dei singoli profili professionali posseduti; c) adozione di un contratto di solidarietà con il personale della valenza di n.24 / 36 mesi; d) sottoscrizione dei singoli contratti conferiti in house con i dirigenti dell’ente locale. Gli effetti della nuova manovra di contenimento dei costi dovrebbe consentire un risparmio di spesa quantificato in ragione di 2,4 milioni di euro. Inoltre i liquidatori di HCS S.r.l. sono stati investiti per le valutazioni conseguenti in ordine al piano concordatario ex art.182 bis della legge fallimentare. Non da ultimo l’ente, sempre agli effetti dell’ art.1 comma 557 della legge 147/2013, dovrebbe inoltre valutare di emettere un ulteriore provvedimento teso a stabilire a carico dei liquidatori e amministratori delle società volto a indicare che: a) Le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara. 48 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com b) Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello viene stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro. c) Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. A tal al fine diventa obbligatorio per le partecipate che gestiscono servizi in house garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale. Alla data del 31/12/2013 le partecipate dell’ente locale hanno paventato le perdite di gestione di cui sopra per la presenza di un elevata incidenza della spesa del personale. Con apposita nota commissariale agli effetti degli articoli artt.4 e 24 della legge 23.07.1991 n.223 , sono stati invitati i Liquidatori delle società partecipate dall’ente (HCS srl, Ippocrate srl, Argo srl, Citta Pulita srl) ad attivare le procedure di 49 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com gestione delle eccedenze nei confronti lavoratori strutturalmente in esubero nei limiti delle attività professionali svolte in stretto inerenza ai cantieri esternalizzare, tenuto conto anche degli indirizzi forniti di lavoro da dal Piano economico/finanziario Gruppo HCS srl 2013/2019 della società di Deloitte, valutate le criticità rilevate. Il ricorso agli esuberi, fa seguito anche alle esigenze paventate in occasione dei tavoli di lavori tenuti con le OO.SS. tese a pervenire all’attuazione delle seguenti misure di contenimento delle politiche retributive del personale in servizio presso le partecipate mediante: a) Re inquadramento del personale tenendo conto del possesso dei requisiti professionali per l’accesso in carriera; b) Verifica della corretta applicazione del contratto di categoria individuato anche al personale non direttamente coinvolto nel servizio considerato; c) Adozione di forme flessibili di lavoro attraverso la forma del contratto di solidarietà; d) Abbattimento di alcune forme di regime retributivo come superminimi e simili. Tali misure si renderebbero, pertanto, necessarie e urgenti per l’ente in considerazione dell’accertata condizione economico finanziaria indifferibile atta a procedere all'immediata riduzione dei costi di gestione anche attraverso una rimodulazione dell’organizzazione delle partecipate, con l’obiettivo di garantire uno stabile e solido equilibrio economico, finanziario anche attraverso forme di mobilità interna con riallocazione delle risorse umane non direttamente impiegate nell'erogazione del servizio. 50 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Analogamente i liquidatori delle società partecipate / controllate sono stati investiti nella ricerca di forme di dialogo con le organizzazioni sindacali e le Istituzioni valutando ogni possibile soluzione alternativa per la gestione delle dichiarate eccedenze. Nel complesso l’ente dovrebbe provvedere ad adottare un provvedimento teso ad: • Accertare l’entità numerica del personale considerato in esubero a seguito dell’accertamento dei nuovi parametri di costo dei servizi espressi con la delibera Commissariale n.60/2013; • Procedere all’attuazione delle misure di reinquadramento del personale tenendo conto dell’attuale livello economico riconosciuto, le mansioni svolte e i requisiti professionali necessari per l’accesso in carriera; • Verificare della corretta applicazione del contratto di categoria applicato per singolo servizio individuato anche al personale non direttamente coinvolto nel servizio considerato; • Adottare forme flessibili di lavoro attraverso la forma del contratto di solidarietà; • Abbattere alcune forme di regime retributivo vigenti come superminimi e simili; • Porre assoluto divieto per le partecipate / controllate e per Civitavecchia Infrastrutture srl di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo nel periodo 2014/2017 dando atto che, le economie susseguenti ai pensionamenti, saranno necessarie al fine di garantire il consolidamento degli equilibri economico 51 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com gestionali interni anche considerando che ogni difformità costituirebbe, secondo le previsioni dell’art.1 della legge 147/2013, danno erariale. Le misure di contenimento delle spese di personale, condivise con le OO.SS., dovranno essere sottoposte al parere del collegio sindacale della società Civitavecchia Infrastrutture srl e successivamente trasmesse al collegio di revisione dell’ente locale per il parere ed il successivo inoltro alla Corte di Conti. Nell’ambito delle misure di contenimento della spesa si è reso necessario pertanto proporre un modello gestionale dei servizi in house, attraverso una riorganizzazione delle dotazioni organiche (che si allegano alla presente come ipotesi) individuando, nell’ambito di una progettualità di sviluppo, le risorse umane da dichiarare in esubero e il quoziente di personale da destinare alle dichiarazioni di esubero e simili. Si allega alla presente una ipotesi di dotazione organica di Civitavecchia Infrastrutture srl da sottoporre all’organo amministrativo della società volta al contenimento delle spese di personale. L’ipotesi ha previsto, infine, una struttura amministrativa di staff trasversale a tutti i servizi. Di seguito si riporta la tabella di sintesi: 52 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com RIEPILOGO IPOTESI DI DOTAZIONE ORGANICA C.I. SRL A B C D Direzione aziendale Direzione aziendale staff Servizio idrico Igiene urbana discarica Verde pubblico Trasporto pubblico e scolastico Sosta a pagamento e rimozioni Segnaletica Farmacie Assistenti educativi culturali Cimiteri Canile € € € € € € € € € € € € 291.935,13 582.824,72 863.419,47 5.002.554,40 444.514,82 1.774.452,95 381.940,22 85.438,88 553.304,25 856.480,58 434.445,55 135.841,62 € € € € € € € € € € € € 87.580,54 58.282,47 215.854,87 983.378,84 39.159,64 380.521,58 54.108,20 12.815,83 106.972,16 6.761,69 75.303,90 21.734,66 € € € € € € € € € € € € 204.354,59 524.542,25 647.564,60 4.019.175,56 405.355,18 1.393.931,37 327.832,02 72.623,05 446.332,10 849.718,89 359.141,65 114.106,96 VALORE DELLA PRODUZIONE CONGRUITO € € € € € € € 10.495.105,05 € € 603.611,50 € € 1.156.166,94 -€ € € € € € € € 1.042.587,00 € € 160.000,00 -€ € 160.904,45 € TOTALE € 11.407.152,59 € 2.042.474,37 € 9.364.678,22 € CENTRO DI COSTO COSTO AZIENDA PERSONALE COSTO DETRATTO SOLIDARIETA' COSTO NETTO PERSONALE 13.618.374,94 € E F D- A D-C € € € 5.492.550,65 € 159.096,68 € 618.286,01 -€ € € € 186.106,42 € 274.445,55 -€ 25.062,83 € 6.475.929,49 198.256,32 237.764,43 192.868,11 199.141,65 46.797,49 4.970.085,02 6.476.945,32 € Analogamente sono stati individuati e comunicati per tempo dal Commissario Straordinario ai liquidatori la necessità di abbattere il costo di funzionamento attraverso: a) La riduzione dei fitti non necessari ai fini istituzionali; b) La rivisitazione dell’entità del ricorso ai servizi di terzi, ai noli e alle prestazioni di servizi non necessarie. c) La riduzione del conferimento di incarichi tecnici professionali e di consulenza. In conclusione nel trasmettere il nuovo modello organizzativo che l’ente e l’organo amministrativo della società Civitavecchia Infrastrutture srl dovrà valutare si è inteso coniugare l’interesse all’economica gestione dei servizi, alla garanzia dei livelli occupazionali e alla salvaguardia degli equilibri economico gestionali dell’ente nell’ottica di un consolidamento degli stessi equilibri strutturali delle partecipate / controllate. 53 Dott. Claudio Miglio Commercialista – Revisore legale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma Via Chiana, 48 - 00198 Roma tel. fax 0683081351 068413723 – e-mail [email protected] www.studiomiglio.com Roma 05 giugno 2014 Si allega: 1) ipotesi di dotazione organica della società C.I. srl; 2) prospetto analitico di dotazione organica della società C.I. srl. dott. Claudio Miglio 54
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