relazione finale Dott. Miglio

Dott. Claudio Miglio
Commercialista – Revisore legale
Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma
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Al Commissario straordinario del
Comune di Civitavecchia
P.le Pietro Guglielmotti, 7
00053 Civitavecchia (RM)
OGGETTO: Analisi dell’attuale assetto societario dei servizi conferiti in house
providing nell’ottica di un processo di riorganizzazione strutturale – agli effetti
dell’art.1 commi 551e ss. della legge 147/2013
L’art. 4 comma 6 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 ha previsto che a
decorrere dal
1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso
servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di
cui agli effetti del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla
normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.
Lo stesso art. 4 al comma 8 ha previsto il ricorso all'affidamento diretto a
favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza comunitaria, per la gestione in house.
La normativa in parola ha modificato l’art.4 del decreto legge 138/2011 (reso
incostituzionale) e l’art. 25 del decreto legge 1/2012 che avevano già fornito un
orientamento sulla dinamica della gestione dei servizi in house.
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Agli effetti dell’art.15 della legge 135/2010 e dell’art. 14 della legge 24/2011
nel previgente la normativa richiamava l’attenzione sulla necessità di motivare che la
gestione dei servizi in house conferiti dall’ente locale per un periodo definito,
avvenisse nella considerazione della peculiare condizione geo-morfologica dell’ente,
della vocazione turistica, dell’esigenza di salvaguardare l’aspetto economico dello
stesso servizio per ridurre il livello d’incidenza tariffaria sulla collettività.
A tal fine è necessario che l’ente affidante eserciti sulla società affidataria un
controllo maggioritario del capitale, un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi agli effetti dell’art. 113 comma 5 del decreto legislativo 267/2000 ed
intrattenga un fatturato non inferiore all’80% per i servizi considerati.
Con l’entrata in vigore del decreto legge 133/2008 (art.23 bis) e successive
modifiche, della legge 122/2010 (art.6) del decreto legge 138/2011 (art.4), del decreto
legge 1/2012 (art.25) art. 4 del decreto legge 95/2012, le società pubbliche in quanto
organismi di diritto pubblico, sono sottoposte ad una legislazione pubblicistica ed in
particolare si prevede:
A. il divieto per le società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e
locali di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati a
rilevanza economica, giusto articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (al
momento abrogato ed in parte sostituito dall’art. 25 del d.l. 1/2012);
B. controlli sulle forme di
reclutamento del personale da parte delle società
pubbliche;
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C. il rispetto della normativa in materia di patto di stabilità interno, ad avvenuta
emanazione dei decreti attuativi;
D. misure di riduzione di spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche (80%)
assunzioni di personale a tempo determinato (50%) e indeterminato (20%), con
effetto del consolidamento della spesa del personale con quella dell’ente
locale;
E. l’applicazione del codice dei contratti pubblici e delle convenziono tipo
CONSIP;
F. l’applicazione della legge 241/1990;
G. la responsabilità amministrativa delle società partecipate;
H. l’adozione di patti Parasociali, della carta dei servizi.
Le modalità di assunzione del personale sono state normalizzate per effetto
dell’art. 18, d.l. 25/06/2008, n. 112 e dell’art. 19 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha introdotto il comma 2 bis
all’articolo 18 del d.l. 112/2008, che ha stabilito che “le società che gestiscono servizi
pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti,
criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.
Analogamente, da sempre la gestione dei servizi conferiti in house, deve essere
improntata ad un equilibrio economico tendenziale e per tale ragioni diventa sempre
più necessaria una costante verifica visto anche l’imminente obbligo del rispetto dei
parametri dalla normativa interna sul patto di stabilità.
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In merito la deliberazione della Corte dei Conti Sezione controllo Regione
Sardegna n. 24/2010 ha previsto che “Qualora il medesimo ente ricorra ad un
processo di esternalizzazione attraverso l’istituto dell’in - house providing, lo schema
societario utilizzato non è altro che un’estensione operativa della pubblica
amministrazione locale su cui gli organi rappresentativi dell’ente sono tenuti ad
esercitare il c.d. controllo analogo. E’ evidente, infatti, che le società in house, pur
non essendo ancora assoggettata alle regole del patto di stabilità interno (la cui
operatività è stata rinviata all’adozione di un decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze che ne dovrà fissare le modalità – art. 19 L. n. 102/2009),
rappresentano per l’Ente locale uno strumento da utilizzare senza eludere le norme
di finanza pubblica e, in particolare, la disciplina vincolistica in materia di spesa per
il personale”.
E’ questa la direzione seguita anche dal Legislatore che con la legge n. 102 del
03/08/2009 di conversione del d.l. del 01/07/2009 n. 78, all’art. 19, ha previsto che:
“le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime
previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione
pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi
pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze
di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che
svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche
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di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o
indennitaria e per consulenze”.
Ne consegue, quindi, che la disciplina vincolistica di contenimento della spesa
per il personale di cui all’art. 1comma 557 della legge n. 296/2006, così come
modificato ed integrato dall’art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007, dall’art. 76 del
d.l. n. 112/2008 convertito in l. n.133/2008 , dall’art. 14 comma 9 del d.l.78/2010, si
estende anche alle sue società in house.
Ciò, ovviamente, con riferimento ai limiti – primo fra tutti il divieto di
superamento della spesa per il personale sostenuta l’anno precedente – e alle
eventuali deroghe.
Su questo fronte vi sono, quindi, specifici obblighi in capo agli amministratori
delle società in house ma anche a carico dell’ente locale che è tenuto, nell’ambito del
c.d. controllo analogo, a porre in essere un’attenta azione di direzione, coordinamento
e supervisione delle attività delle società in questione tale da indirizzare le stesse
verso la realizzazione di una politica di contenimento della spesa pubblica.
E’ evidente, pertanto, oltre al divieto per la società in house di procedere ad
assunzioni a qualsiasi titolo (ai sensi del comma 204 dell’articolo 1 della legge n.
266/2005, come sostituito dall’art. 30 del d. l. n. 223/2006) e qualora lo sforamento
della spesa del personale da parte delle società c.d. in house sia dovuta a scelte degli
amministratori, in contrasto con puntuali direttive impartite dall’Ente locale – socio
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pubblico –, potranno essere promosse a carico degli stessi amministratori le azioni
civilistiche a tutela del socio e della società.
Per analogia le società pubbliche sono tenute al rispetto delle misure inserite
nel CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI agli effetti dell’ art. 3 d.Lgs. 163/2006
che definisce “organismo di diritto pubblico” qualsiasi organismo, anche in forma
societaria:
• istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale;
• la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi (Cfr. Cass. SU. 24722/2008
sulla definizione di organismo pubblico).
Di qui la condizione dell’affidamento diretto di un servizio pubblico locale
nella normativa vigente, secondo la giurisprudenza dominante, è che la società
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente locale o con gli enti
pubblici che la controllano tra i quali nel nostro caso sussiste la partecipazione o il
controllo da parte dell’ente locale al 100%.
La stessa previsione del nuovo art. 4 del d.l. 95/2012 non limita la possibilità
degli enti locali di sottoscrizione di quote di capitale sociale di organismi c.d. di
diritto pubblico e successivo affidamento da parte di quest’ultimo dei servizi in
house, ma piuttosto detta norme di controllo dell’agire delle stesse società pubbliche
costituite.
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Quanto sopra richiama il previgente art. 13. della legge 4 agosto 2006, n. 248
in tema di norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e
a tutela della concorrenza rilevando che “al fine di evitare alterazioni o distorsioni
della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società,
a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi
strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei
servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento
esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare
esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento
diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.”.
Ciò posto la norma non censura il comportamento degli enti ma solo quello
delle società.
L’affidamento diretto dei servizi pubblici locali (in house providing)
è compatibile col Trattato CE come ricorda tra le tante la sentenza del TAR PUGLIA
con ordinanza del 22 luglio 2004.
Nel contenuto dell’ordinanza in parola si contempla, fra i moduli di
conferimento della titolarità del servizio pubblico locale di rilevanza economica,
l’affidamento diretto, senza, cioè, previo espletamento di una gara con procedure ad
evidenza pubblica per l’individuazione dell’affidatario, a società a capitale
interamente pubblico, purché quest’ultima rispetti i requisiti dell’in- house providing,
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ovvero che su di essa l’ente pubblico eserciti un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività
con l’ente controllante.
Se sul piano della normativa interna l’art. 113 comma 5 del TUEL contempla
l’affidamento diretto in house providing accanto ad altri due modelli di conferimento
della titolarità del servizio che, per contro, prevedono l’espletamento di una fase ad
evidenza pubblica, a garanzia del rispetto delle norme interne e comunitarie in
materia di concorrenza, per stabilire quando l’ente locale può procedere
all’affidamento non concorsuale rispetto alle forme concorsuali.
Sulla
problematica è stata sollevata dal TAR Puglia la questione con
l’ordinanza del 22 luglio 2004, che ha sospeso il procedimento di affidamento di un
ente locale e sottoposto alla Corte di Giustizia CE la seguente questione
pregiudiziale: “Se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con gli
obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE,
l’art. 113, comma quinto, d.lgs. n. 267/00, come modificato dall’art. 14 d.l. n. 269/03,
nella parte in cui non pone alcun limite alla libertà di scelta dell’Amministrazione
pubblica tra le diverse forme di affidamento del servizio pubblico, ed in particolare
tra l’affidamento mediante procedura di gara ad evidenza pubblica e l’affidamento
diretto a società da essa interamente controllata”.
Con la sentenza del 6 aprile 2006, causa C 410/04, la prima sezione della
Corte di Giustizia Europea ha affermato la piena compatibilità fra i richiamati
principi del Trattato ed una disciplina nazionale che, come l’art. 113 del TUEL,
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ricalchi testualmente il contenuto di condizioni poste dallo stesso diritto comunitario,
con la precisazione che, essendo l’affidamento diretto un’eccezione alle regole
generali in materia di trasparenza e concorrenza, le due condizioni richieste
(controllo analogo e prevalente attività dell’ente affidatario con l’ente
controllante) “devono essere interpretate restrittivamente, e l’onere di dimostrare
l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga a
quelle regole grava su colui che intenda avvalersene”.
L’applicazione di tali principi, contro la quale contrasta l’assenza totale di
procedura concorrenziale per l’affidamento di una concessione di servizi pubblici, è
necessaria nel caso in cui un’autorità pubblica affidi la prestazione di attività
economiche ad un terzo.
Al contrario, non occorre applicare le norme comunitarie in materia di appalti
pubblici o di concessioni di pubblici servizi nel caso in cui un’autorità pubblica
svolga i compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti,
amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza far ricorso ad entità esterne (Sentenza C
26/2003 Stadt Halle et RPL Lochau, punto 48).
Tale evenienza si verifica allorquando il controllo esercitato sul concessionario
dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri
servizi e se il detto concessionario realizza la parte più importante della propria
attività con l’autorità che lo detiene (Sentenza Parking Brixen, cit., punto 62), ossia
quando ricorrono i requisiti dell’in-house providing.
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Da tutto ciò si desume che, ai fini del ricorso all’appalto in house, non assume
importanza l’evenienza che l’affidatario del servizio rivesta la qualifica di
concessionario, giacché ciò che conta è che la gestione possa considerarsi come
effettuata in proprio dall’amministrazione appaltante, secondo i parametri elaborati
dalla giurisprudenza comunitaria per la legittima applicazione dell’in-house
providing.
Sussiste un limite alla possibilità di un affidamento diretto solo quando si
registra una partecipazione, ancorché minoritaria, di un’impresa privata nel capitale
di una società alla quale partecipa pure l’autorità pubblica concedente, che esclude in
ogni caso che la detta autorità pubblica possa esercitare su una tale società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, dal momento che qualunque
investimento di capitale privato in un’impresa obbedisce a considerazioni proprie
degli interessi privati e persegue obiettivi differenti, indipendentemente dal fatto che
la parte pubblica abbia un’influenza dominante.
La Corte ha, pertanto, concluso sul punto affermando che “qualora, durante la
vigenza del contratto di cui alla causa principale, il capitale di una società pubblica
fosse aperto ad azionisti privati, la conseguenza di ciò sarebbe l’affidamento di una
concessione di servizi pubblici ad una società mista senza procedura concorrenziale,
che contrasterebbe con gli obiettivi perseguiti dal diritto comunitario.”
Resta quindi quale condizione necessaria il rispetto di un affidamento in house
ad una società interamente pubblica, da parte di un ente locale ovvero più enti locali
in accordo tra di loro (convenzione indiretta), in assenza di capitali privati con la
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possibilità di effettuare un controllo analogo a quello garantito attraverso la gestione
dei servizi in economia e sempre che si possa esercitare un controllo analogo a quello
garantito nella gestione dei servizi diretti.
Al riguardo il prodromo normativo degli affidamenti in house (intorno ai quali
si è avuto negli anni un imprevedibile sviluppo giurisprudenziale) è rappresentato
dall’articolo 6 della direttiva comunitaria 92/50 del 18 giugno 1992, concernente le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
Si tratta di una disposizione derogatoria che esenta le amministrazioni
aggiudicatici dall’applicazione della direttiva sugli appalti pubblici di servizi - e
quindi dalla gara “quando i servizi sono affidati ad un ente che è esso stesso
un’amministrazione, e l’affidamento avviene in base a un diritto esclusivo fondato su
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative compatibili con il trattato”.
Compito affrontato dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza
18/11/1999 nella causa C 107/98, nota come il “Caso Teckal”, sicché generalmente è
a questa pronuncia che si fa risalire la vera nascita dell’appalto in house, anche
perché ad essa si deve l’individuazione del criterio risolutivo circa la possibile
applicazione della deroga.
In detta sentenza si dice che, laddove “l’ente eserciti sull’affidatario un
controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, e questo soggetto
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti locali che
lo controllano, è esclusa l’applicazione della disciplina comunitaria in materia di
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procedure di individuazione dei concessionari, in quanto in tali casi i soggetti
affidatari erano da ritenersi organismi di diritto pubblico operanti al di fuori del
libero mercato.”
Dunque, la Corte fissava all’epoca i due presupposti in presenza dei quali è
ammesso l’appalto in house:
1. il controllo analogo;
2. la realizzazione della prevalente attività dell’affidatario con l’ente controllante.
A questi due requisiti va aggiunta la condizione imprescindibile che il capitale
della società affidataria sia interamente pubblico.
La figura dell’appalto in house è stata accolta nell’ordinamento italiano
dapprima attraverso una circolare del Ministero per l’attuazione delle politiche
comunitarie e poi attraverso l’intervento del legislatore che, nel 2003, l’ha prevista
espressamente nell’art. 113 TUEL (comma 5 lett. c come modificato dall’art. 35 l.
448/2001 sul quale è intervenuto il d.l. 269/2003).
L’attuale elaborazione giurisprudenziale è giunta ad affermare che sussiste il
“controllo analogo” allorquando tra società controllante e società controllata il
rapporto di terzietà sia solo formale, mentre di fatto la prima esercita sulla seconda un
assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione riguardo i più importanti
atti di gestione del soggetto controllato.
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Inoltre, non basta che il capitale della società controllata sia interamente
pubblico ma deve effettuarsi un sindacato concreto, caso per caso (Corte di Giustizia
CE, sez. I, 13.10.2005, C 458/03, “Parking Brixen”).
Il problema della “traduzione” del requisito della prevalente attività dell’ente
affidatario che questi deve svolgere con l’amministrazione aggiudicatrice, la Corte di
Giustizia, nel caso Teckal, usa queste parole: “… che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente o con gli enti pubblici che la
controllano”.
Le società che operano esclusivamente (o quasi) a favore degli enti pubblici
che le controllano non stanno sul mercato, o vi stanno in posizione del tutto
trascurabile. E ciò rende compatibile la possibilità di un affidamento diretto a queste
società con le regole della concorrenza e della par condicio fra imprese concorrenti.
Secondo la giurisprudenza, la prevalenza va valutata in termini quantitativi e
non qualitativi, dunque è al fatturato della società che occorre guardare: perché sia
rispettato il requisito in parola deve essere maggiore il fatturato dell’attività
svolta in favore dell’ente rispetto a quello concernente la restante attività.
In mancanza di un criterio di legge a cui ancorare la valutazione di prevalenza,
si potrebbe ricorrere al criterio utilizzato dalla direttiva sui settori esclusi (art. 8 co. 3
del d.lgs. 158/95) secondo il quale le amministrazioni possono affidare direttamente
appalti ad un’impresa collegata purché almeno l’80% del fatturato medio degli ultimi
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tre anni derivi dallo svolgimento di servizi, lavori o forniture all’amministrazione cui
è collegata.
Il criterio dell’80% del fatturato medio è ormai entrato nella prassi quale
integrazione del requisito della prevalente attività.
Non può trascurarsi che anche la norma da cui origina l’in-house providing
(art. 6 dir. 92/50) sia una norma derogatoria rispetto alla disciplina generale che
obbliga le amministrazioni a ricorrere alle procedure di gara.
Il TAR Puglia 885/2005, seguendo l'esempio del Consiglio di Stato 2316/2004
ha, pertanto, sollevato la questione di compatibilità con il diritto comunitario
dell'affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica come
disciplinato nel vigente testo di art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000 n.
267, ossia inteso non come modalità eccezionale, ma come forma di gestione
“ordinaria” dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, posta sullo stesso piano
rispetto a quelle implicanti lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica
(per la scelta del gestore o per la scelta del socio privato).
È verosimile ritenere che quanto recentemente statuito nella sentenza della
Corte di Giustizia CE del 6 aprile 2006 sia già una risposta, in favore della
compatibilità dell’affidamento diretto in house, alla questione sollevata dalla
giurisprudenza amministrativa testé citata.
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Il comma 32 ter dell’art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, cosi modificato
dall’art. 25 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, al fine di non pregiudicare la necessaria
continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, i soggetti
pubblici gestori assicurano la regolare e integrale prosecuzione delle attività
medesime anche oltre le scadenze ivi previste.
Il testo novellato con l’ art. 25 del decreto legge 1/2012 in ordine alla
“Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali” prevede:
• Lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
possono essere organizzati
in ambiti o bacini
territoriali ottimali e
omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione
idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30
giugno 2012.
• L’individuazione da parte delle regioni di specifici bacini territoriali di
dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base
a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a
principi di proporzionalità, adeguatezza ed
efficienza
rispetto
alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o
delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
• E’ fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in
ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche
direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine,
delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di
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ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate
nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio
dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie
di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del
servizio.
• In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza
pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce
elemento di valutazione dell'offerta .
• L'applicazione, a decorrere dal 2013, di procedura di affidamento dei
servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli
enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
• L’assoggettamento per le società affidatarie in house al patto di stabilità
interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto
dall'articolo 18, comma
2-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
• La vigilanza sull'osservanza, da parte delle società di cui al periodo
precedente, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, da parte
dell'ente locale.
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• Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi
secondo le disposizioni di cui al d.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni.
• La gestione in house prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire
economie di gestione con riferimento
all'intera
durata
programmata
dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione
dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione
alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di
strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al
personale.
• Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati
esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi
locali
assicurano
l'integrale
e
pubblici
regolare prosecuzione delle attività
medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto
degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio
pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente
decreto alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri.
• Atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo
comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino
gestore
e
all'apertura del
mercato alla concorrenza.
Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani
sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
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152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica,
le seguenti attività:
• la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività
di gestione e realizzazione degli impianti;
• la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a
smaltimento e recupero, nonchè, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a),
smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati
prodotti
all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di
soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli
impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle
potenzialità e capacità necessarie
a
soddisfare
le
esigenze
di
conferimento indicate nel piano d'ambito.
Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica, intendesse procedere
all'attribuzione di diritti
pubblici
di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi
locali avviene in favore di
società
in
qualunque
forma costituite
individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità,
non discriminazione,
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.
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economicità,
parità di
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Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti affidanti.
Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure
competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti
dalla legge.
In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 4 del d.l.
138/2011 come integrato dall’ art. 4 del d.l. 95/2012 l'affidamento può avvenire a
favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti
dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire
l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al
frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.
Come più volte precisato le società cosiddette "in house" affidatarie dirette
della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno.
In attuazione alla legislazione vigente e ai richiami della Corte dei Contisezione regionale – l’ente ha regolamentato “ il controllo analogo esercitato da
un organismo tecnico interno formato da personale dell’ente locale responsabile di
servizi”.
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Detto organismo tra l’altro formula, in sede di controllo, una relazione
periodica
da sottoporre all’ente nella quale vengono analizzati i profili tecnici
amministrativi gestionali della gestione del servizio in house i parametri qualitativi e
quantitativi raggiunti , i vantaggi all’utenza delle politiche tariffarie praticate , le
procedure seguite dalla propria partecipata in materia di appalti di servizi e forniture
e di assunzione personale.
*****
Il Comune di Civitavecchia nell’ambito delle verifiche del sistema delle
partecipate con delibera di Consiglio Comunale n. 37/2013 a seguito della rilevazione
delle condizioni economiche deficitarie delle società partecipate alla data del
31/12/2012 facenti parte del gruppo HCS srl , ha dettato le seguenti misure per
procedere ad una riorganizzazione dell’intero sistema delle medesime partecipate:
a)
fusione per incorporazione di Holding Civitavecchia Servizi srl in
liquidazione in Civitavecchia Infrastrutture Srl, con conseguente revoca
della liquidazione di Hcs srl.;
b)
costituzione di due nuove società strumentali a cui affidare la
gestione di parte delle attività, con l’obiettivo di individuare , attraverso le
opportune procedure di evidenza pubblica, uno o più soci “pubblici ovvero
privati” a cui cedere la partecipazione di maggioranza delle due new co
(meglio specificata nelle premesse quali parti integranti del presente
deliberato);
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c)
messa in liquidazione, attese le maturate cause di scioglimento per
riduzione sotto il minimo legale del capitale sociale, con la finalità di
cessare le attività delle società, Città Pulita srl e Argo srl.
Ciò si è reso necessario dall’analisi della situazione economico patrimoniale
che 31/12/2012 dava come risultanze le seguenti grandezze di bilancio della HCS e
delle SOT:
Risultato di esercizio
Patrimonio netto
- 1.891,044,00
- 14,443.623,00
HCS
CITTA' PULITA
- 5.682.131,00
- 1.006.822,00
IPPOCRATE
- 151.391,00
23.709,00
ARGO
- 1.090.978,00
- 1.078.120,00
- 8.815.544,00
- 16.504.856,00
Totale
Sulla base del bilanci di esercizio delle società HCS e delle SOT il deficit
patrimoniale al 31/12/2012 delle società del gruppo HCS ammontava ad euro
16.504,856,00.
Dalla relazione allegata al progetto di bilancio 2012 della HCS emerge “un
significativo dissesto economico e finanziario” dovuto principalmente ai seguenti fattori:
• Una struttura operativa delle SOT caratterizzata da un crescente ed eccessivo numero
di risorse, di personale in particolare nel corso del 2011 vi e stato un incremento
eccessivo delle risorse del Gruppo HCS.
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• Un ingiustificato riaddebito periodico di costi operativi di prevalenza del personale
, da parte delle SOT ad HCS anche in assenza di una giustificazione contrattuale.
• Una mancanza assoluta di azioni incisive finalizzate al recupero dei crediti, con
particolare riferimento ai crediti generati dalla TIA.
• Un piano tariffario concordato con il Comune, che non viene aggiornato da una
decina di anni, e che potrebbe permettere, almeno in parte, di recuperate la
remunerazione dei fattori produttivi della Società.
La relazione prosegue:
• Quanto sopra genera un forte squilibrio strutturale in termini di costi con un
costante e progressivo deterioramento delle condizioni economiche e patrimoniali
delta medesima HCS.
• In assenza di interventi immediati, finalizzati a ridimensionare sensibilmente i
costi operativi del Gruppo HCS, qualsiasi apporto finanziarie da parte del
Comune di Civitavecchia sarebbe vana in quanto non sarebbe sufficiente a
garantire un equilibrio economico-finanziario stabile di lunga durata; non
di meno viene evidenziato che il bilancio della capogruppo HCS Srl nel
conto
economico, evidenzia l’incidenza
dei costi sostenuti dalle SOT
nell'effettuazione dei servizi locali e ribaltati, seppur in mancanza di un
fondamento contrattuale, alla stessa capogruppo.
• Nel corso dell'esercizio 2011 i costi ribaltati dalle SOT e privi di una
giustificazione contrattuale sono stati pari a circa Euro 4,2 milioni.
A fronte delle criticità individuate per il Gruppo HCS, si è proceduto alla messa
in liquidazione della società HCS s.r.l., giusta delibera di C.C. n. 23 del 27/03/2013
alla quale faceva seguito anche la messa in liquidazione delle società Argo s.r.l.
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(29/04/2013), Città Pulita s.r.l. (13/05/2013) e Ippocrate s.r.l. (delibera C.S. 60/2014) con
la nomina dei liquidatori .
La delibera n. 37 del Consiglio Comunale del 18/04/2013, ha inteso procedere
ad un riassetto della governance
dei servizi pubblici locali mediante una
riorganizzazione societaria senza fornire adeguate risorse al sistema delle società per
far fronte al sistema d’illiquidità e senza intervenire sul fattore emergenziale del
soprannumero di personale dipendente delle società stesse.
Al tal fine il comune di Civitavecchia ha posto l’attenzione sull’operazione di
fusione per incorporazione tra CI srl e HCS srl in liquidazione con conseguente
revoca dello stato di liquidazione di HCS srl in liquidazione basandosi sul
presupposto che il Comune, attraverso il conferimento del proprio patrimonio
immobiliare, potesse assorbire la perdita di HCS srl in liquidazione senza però
garantire, con tale operazione, la liquidità necessaria all’operazione stessa stante lo
squilibrio finanziario accertato da tempo in capo al Gruppo.
A seguito della presentazione del piano di ristrutturazione del debito presso il
Tribunale di Civitavecchia, in data 17/07/2013 il Tribunale con proprio decreto ha
rigettato la domanda di omologa con la seguente motivazione:
"..ritenuto che, in conclusione, la relazione ex art. 182 bis L.F non appare puntualmente
e congruamente argomentata con riferimento sia alla veridicità dei dati aziendali, sia
all'attuabilità
degli accordi ed all' idoneità degli stessi ad assicurare il regolare
pagamento del creditori estranei risultando inadeguata la verifica delle previsioni
prospettiche tanto dell'adeguatezza del flussi
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di cassa nel corso degli anni
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quanto del risaltato finale del ristabilimento di una situazione di equilibrio
economico e finanziario e attuabilità delle operazioni straordinarie finalizzate alla
riduzione dei debiti, stante la mancata indicazione di attendibili fonti finanziarie in
grado di assicurare i risultati sperati; ritenuto che, alla luce delle considerazioni
suesposte, la domanda di omologazione ai sensi 182 bis L.F. proposta in data
6,5.2013 da HCS non possa essere accolta”.
Successivamente in data 02/08/2013 è stato presentato reclamo presso la
Corte di Appello di Roma avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia del
17/07/2013. La cui discussione è stata fissata al mese di settembre 2014 per la
decisione.
L’ente, al fine di coordinare un complesso programma di riforma interno si è
dotato di un piano industriale (Piano Economico-finanziario 2013-2019) denominato
“Piano Deloitte” di ristrutturazione dell’intero sistema delle partecipate / controllate
che prevedeva l’osservazione dei seguenti momenti aziendali da ripercorrere :
a) recupero del fattore economicità delle attività svolte dalle società del
gruppo;
b) ricostituzione del patrimonio netto mediante fusione di HCS con CI
con contestuale conferimento del patrimonio immobiliare da parte
dell’ente;
c) riconoscimento da parte del socio Comune di Civitavecchia del
finanziamento delle risorse finanziarie necessarie, quantificate in euro
11.460.000 per il periodo 2013 - 2019.
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Analogamente la relazione redatta dal Dott. Daniele Maria Caruso, che attesta
l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. (Relazione del Professionista
sull’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 1 comma della legge fallimentare
della HCS srl in liquidazione), ribadisce quanto riportato nel piano predisposto dalla
società Deloitte e in particolare:
“… ma è indubbio che per la normalizzazione del pregresso sia necessario con
l'intervento del Comune. Tale sostegno si genera nella voce "anticipazioni Socio" per
circa 11,5 milioni di euro nell'arco di tutto il periodo e con un intervento iniziale pari a
circa 7,3 milioni di euro ….. . L'intervento del Socio è riepilogato nel rendiconto
finanziario prospettico, che vede 7,2 milioni di euro nel 2013, 1,9 milioni di euro nel
2017, 1,7 milioni di euro nel 2018 e 0,5 milioni di euro nel 2019. Da quanto detto emerge
che il Piano cosi formulato e tenuto conto dell'impegno assunto dal Comune appare
idoneo a perseguire le finalità a cui è richiamato.”.
La realizzazione del piano di ristrutturazione del debito si basa dunque sui seguenti
elementi:
• un’attenta gestione economica che consentirà, a parità di ricavi (nel periodo in
esame 2013 - 2019 i ricavi complessivi si attestano a circa 21/22 milioni di euro
per anno), di tornare all'equilibrio economico della gestione operativa ordinaria
negli anni 2018 - 2019;
• una riduzione e, conseguente, più razionale gestione dei costi, (in particolare quelli
relativi al personale direttamente afferenti alle attività amministrative) che si
renderà possibile dall'accorpamento delle singole strutture d’impresa in un'unica
società , con conseguente liquidazione e successiva cessione delle SOT Citta Pulita
S.r.l. ed Argo S.r.l.;
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• l'incasso dei crediti pregressi che alla data del 31 ottobre 2012 ammontavano a
circa euro 9.730.157,50 e alla data del 28 febbraio 2013 ad euro 13.399.462,73.
Tali crediti si intendono al netto delle svalutazioni TIA per euro 10.367.764,90;
• l'intervento del Socio, il quale ha dato ampio sostegno al piano di ristrutturazione
del debito con riguardo alle modalità ed alle tempistiche legate alle esigenze
finanziarie connesse alla realizzazione del piano stesso (delibera di Giunta
Comunale del 3 maggio 2013 n. 131), risorse stimate dei Liquidatori in circa 11,5
milioni di euro.
Il collegio di revisione dell’ente locale ha espresso, sul tema, le seguenti
considerazioni:
• Le società del gruppo HCS presentavano al 31/12/2012 un deficit patrimoniale
pari ad € 16.504.856,00 in base ai bilanci regolarmente approvati e depositati.
• La società
HCS interamente partecipata dal comune di Civitavecchia e
sottoposta al controllo analogo ricade nell’ipotesi previste dagli art. 2497 c.c.
il quale prevede che “ le società o gli enti che, esercitando attività di direzione a
coordinamento di società , agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o
altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei
confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato a seguito di perdite
accertate ed al valore della partecipazione sociale, nonchè nei confronti del
creditori sociali per le
lesioni cagionate all'integrità del patrimonio della
società.”.
• Nel corso del 2013, sulla base del dati forniti dai liquidatori e dagli
amministratori delle società facenti parte del gruppo HCS (HCS, Argo,
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Ippocrate e Citta Pulita), risulta un aggravamento del deficit patrimoniale
consolidato di circa € 1.000.000.
• Il risanamento aziendale denominato Piano Economico Finanziario 2013/2019, predisposto da HCS in collaborazione con la società di consulenza
Deloitte Financial Advisory s.r.I., si basa, oltre che sulla riorganizzazione
economica delle società, sulla partecipazione del Comune al risanamento del
gruppo attraverso apporto del proprio patrimonio immobiliare confluito nella
società CI srl con autorizzazione alla fusione delle società CI e HCS con
conseguente ricapitalizzazione indiretta della società HCS e attraverso un
consistente intervento finanziario per
euro 11.460.000, di cui non viene
indicata la modalità di rimborso.
• L’ente non ha adottato al 31/12/2013 alcun provvedimento con il quale assume I'
impegno finalizzato ad un intervento finanziario specifico, nè lo stesso
viene quantificato, mentre fornisce consenso, all’ approvazione del piano di
ristrutturazione del debito, come predisposto dai liquidatori HCS in
collaborazione
con
la
società
Deloitte
per
la
parte
relativa al riassetto della governances dei servizi pubblici locali.
Al riguardo il Commissario Straordinario ha inteso avviare un complesso
processo di ristrutturazione del sistema della partecipate tenuto conto dei richiamati
punti di criticità.
In
tale
senso
per
garantire
un
risanamento
strutturale
delle
partecipate / controllate ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge
27/12/2013 n.147 (legge di stabilità anno 2014)
27
è stata emanata dal
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commissario una direttiva agli amministratori e liquidatori delle proprie
partecipate in ordine alla compressione delle spese di funzionamento .
Per garantire il rispetto del contenuto del piano disposto dai liquidatori e per
non compromettere l’equilibrio economico finanziario, l’ente ha dovuto assumere
iniziative per accertare la congruità dei servizi da mantenere in house e quelli da
esternalizzare sul mercato, in uno con l’accantonamento e il reimpiego delle
economie derivanti dal piano di ristrutturazione dei servizi affidati in house agli
effetti dell’art. 1 commi 551 e seg. della legge 27/12/2013 n.147 e dello stesso art.5
del d.l. 95/2012 per le parti non abrogate.
A mezzo di apposita delibera di assemblea dei soci, il commissario
straordinario, anche in relazione alle previsioni della delibera di C.C. n. 37/2013,
ha chiesto ai liquidatori delle società partecipate / controllate la predisposizione del
piano di riorganizzazione dei servizi con recupero dei livelli di spesa corrente, con
particolare riferimento alla spesa del personale allo stesso livello del valore della
produzione anche attraverso la revisione dei pani tariffari, oltre che l’attribuzione
di servizi nuovi come quello della gestione dei parcheggi e delle soste a canoni
adeguati.
Si è inteso procedere pertanto ad un miglioramento delle entrate ed ad una
razionalizzazione delle spese, prevedendo altresì un accantonamento per coprire le
perdite di gestione da utilizzare solo in presenza di un valido processo di
riorganizzazione delle società.
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In merito giova ricordare che l’art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
art.34 al comma 20 ha stabilito che “per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra
gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla
collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto
delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per
la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli
obblighi di servizio pubblico e servizio
universale, indicando le compensazioni
economiche se previste.”.
Il successivo comma 21 ha prescritto che gli affidamenti in essere non
conformi ai requisiti previsti
dalla
normativa europea devono essere adeguati
pubblicando, entro la stessa data, la relazione di cui sopra.
Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti
competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli
altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento.
Il
mancato
adempimento
degli
obblighi previsti nel citato comma
determina la cessazione dell'affidamento.
A riguardo il legislatore con il novellato art.1 della legge 147/2013 ha
stabilito che a decorrere dall’anno 2015 le società che avranno un saldo economico
negativo nell’anno successivo:
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a) non potranno sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore
medio dei costi registrati nel triennio ridotti di un ammontare pari al valore del
mancato raggiungimento dell’obiettivo annuo;
b) non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e in
qualsiasi forma flessibile o di somministrazione;
c) procederanno alla riduzione del 30% dei compensi degli amministratori.
Alle partecipate è stato esteso l’obbligo del controllo sugli enti partecipanti
mediante il sistema dei controlli interni giusto art.3 del d.l. 174/2012 .
In caso di mancato rispetto dell’equilibrio economico finanziario per due
esercizi successivi gli enti partecipanti procederanno a pronunciare la revoca
dell’organo di amministrazione della società e, in caso di mancato raggiungimento
degli obiettivi di pareggio economico finanziario, gli amministratori degli enti
partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.
Con precisione l’art.1 della legge 147/2013 dal comma 551 al comma 572 ha
diramato disposizioni finalizzate al consolidamento delle condizioni economiche
delle proprie partecipate in modo da evitare qualsiasi forma di ripercussione sugli
equilibri economico finanziari dell’ente locale; a tal fine sono state dettate le
direttive di seguito elencate:
a) Nel caso in cui i soggetti in house presentino un risultato di esercizio o saldo
finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti
accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo
pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura
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proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che
svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione
dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della
produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato
è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel
caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la
partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in
cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli
esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti
partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di
partecipazione.
b) Gli accantonamenti si applicano a decorrere dall’anno 2015.
c) L’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un
risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di
partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito
nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato,
rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del
75 per cento per il 2016.
d) L’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un
risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento
per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo con- seguito
nell’esercizio precedente.
e) A decorrere dall’esercizio 2014 i soggetti a partecipazione di maggioranza,
diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla
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realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione
dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici
locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti
nell’ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi
strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di
mercato.
f) A decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a
partecipazione
di
maggioranza,
diretta
e
indiretta,
delle
pubbliche
amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti
pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione,
che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico
negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei
componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato
economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini
della revoca degli amministratori.
g) A decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti, le società in house diversi dalle società che
svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla
data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio.
h) In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto
termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta
responsabilità erariale dei soci.
i) Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o
all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato
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disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, la cui durata
ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna
procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione non
si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura
concorsuale.
j) le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime
previsto
per
l’amministrazione
controllante,
anche
alle
società
a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né
commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
k) si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive
pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o inden- nitaria e per
consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi
della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla
retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell’ente controllante,
nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei
citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.
l) Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono
escluse dall’applicazione diretta dei vincoli di cui l punto precedente fermo
restando i limiti di cui all’art.76 comma 7 de d.l.122/2008; per queste società,
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l’ente locale controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di
controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e
di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri
provvedimenti.
m) Gli enti che controllano le società in house adottano, in relazione ad esigenze
di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di
razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo
appositi piani industriali, atti di indirizzo e simili Le società che rilevino
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali nonché
nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al
50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali
operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo dalla stessa applicato un’informativa preventiva in cui
sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali
del personale in eccedenza. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono
essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove
assunzioni.
n) Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa si procede, a cura dell’ente
controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza
nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal
medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
o) Per la gestione delle eccedenze gli enti controllanti e le società partecipate
possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, di forme
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di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società
dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove
hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
Dalla verifica dei bilanci degli anni 2011 – 2012 - 2013 dell’HCS e delle
SOT si rilevano le seguenti grandezze in termini di perdite di gestione:
PERDITE
HCS
CITTA’PULITA ARGO
IPPOCRATE
ANNO 2011
-12.172.402,00
-549.404,00
+2.858,00
-42.463,00
ANNO2012
-1.891.044,00
-4.994.366,00
-1.090.978,00
-151.391,00
ANNO2013
-306.677,52
-686.238,15
-522.031,59
-282.089,50
-14.370.123,52
-6.230.008,15
-1.610.151,59
-391.017,50
TOTALE
In particolare la perdita della HCS è stata caratterizzata nel biennio 2011/2012
dalla presenza delle seguenti grandezze economico finanziarie:
• Svalutazione crediti a seguito di revisione contabile (6.918.782,00 anno 2011)
di euro 1.595.484,00 nell’esercizio 2012;
• Debiti nei confronti di istituti di credito anno 2011 di euro1.557,023,00 e anno
2012 di euro 2.503.135,00;
• Debiti vs fornitori per l’anno 2012 pari ad euro 10.829.846,00 e per l’anno
2011 pari ad euro 9.630.133,00;
• Debiti tributari per l’anno 2011 pari ad euro 4.32 .737,00 e per l’anno 2012
pari ad euro 4.476.903,00;
• Debiti previdenziali pari ad euro 1.684.776,00 per l’anno 2011 e pari ad euro
1.707.261,00 per l’anno 2012;
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• Crediti diversi pari ad euro 13.992.424,00 per l’anno 2011 e pari ad euro
15.854.849,00 per l’anno 2012;
• Annullamento della TIA straordinaria anno 2011 da parte del TAR con una
perdita generata pari ad euro 4.093.078,02.
Dall’esame dei dati espressi si rileva che i servizi pubblici locali e strumentali
resi in regime di house providing sono caratterizzati da una forte componente di
costo del personale, con una cronica formazione di forme d’indebitamento di
funzionamento, esponendo di fatto lo stesso ente locale al rischio di un
coinvolgimento nella continua esposizione debitoria delle partecipate medesime.
In relazione di tali condizioni è stato richiesto ai liquidatori della società HCS
srl di trasmettere i seguenti documenti :
• Piano di ristrutturazione industriale complessivo della HCS e delle SOT in
regime di equilibrio economico finanziario stabile con l’individuazione di
possibili regimi di flessibilità dei contratti del personale avendo ampiamente
superato il rapporto del 50% spesa del personale / spesa corrente per la
gestione dei servizi.
• Individuazione dei margini di economicità interni all’HCS tale da non
compromettere in futuro l’equilibrio economico finanziario, allo scopo
comunque di consentire margini di contenimento dei costi da parte dell’ente in
grado di giustificare la prosecuzione dei servizi in house providing.
Analogamente ai dirigenti dell’ente è stato chiesto di predisporre, ciascuno per
area di competenza, singole analisi dei costi dei servizi da conferire in house
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providing individuando i valori di congruità relativi alla gestione dei medesimi
servizi per giustificare il loro mantenimento.
A seguito di elaborazione dei singoli centri di costo da parte dei responsabili
dei servizi sono emerse per la prima volta le seguenti congruità riferite ai singoli
contratti in applicazione rispetto ai valori corrisposti a tutto il 31.12.2013:
SERVIZIO
VALORE *
VALORE*
ECONOMIA
CONGRUITO
CONTRATTO
31.12.0213
AEC
1.042.587,00
1.222.394,74
TRASPORTO
1.000.916,94
1.521.000,00
155.250,00
224.002,00
IGIENE URB
10.495.105,05
11.060.167,33
VERDE PUB
603.611,50
600.000,00
SERVIZIO
160.000,00
65.000,00
13.618.374,94
14.884.077,09
PUBBLICO
TRASPORTO
SCOLASTICO
CIMITERIALE
TOTALE
1.265.702,73
*valori espressi al netto di iva
A tal fine è necessario sottolineare:
• Gli Enti Locali devono perseguire la sana gestione dei servizi secondo criteri di
economicità ed efficienza, individuando per i servizi pubblici locali parametri
standard dei costi e dei rendimenti utilizzando dati disponibili presso le
pubbliche amministrazioni ovvero desunte dai prezzi mediamente praticati sul
mercato, allo scopo di individuare la congruità dei costi sostenuti e laddove
rilevino devianze, procedere alla rinegoziazione dei contratti stessi.
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• Al riguardo non è stata effettuata dall’ente una adeguata politica di
contenimento dei costi delle partecipate / controllate, soprattutto in riferimento
alle spese di personale, anche attraverso la valutazione della congruità dei
controlli dei servizi in essere tra l’Ente e le proprie partecipate / controllate.
• Agli effetti dell’art.1 della legge 147/2013, a seguito della elaborazione delle
singole congruità relative ai singoli servizi resi dai vari dirigenti, quest’ultimi
sono stati sottoposti all’assemblea ordinaria della HCS srl in data 26/03/2014
e 01/04/2014, nella quale i liquidatori hanno rappresentato, nell’ambito dei
poteri di rappresentanza e gestione della stessa società, le proprie eccezioni alla
prosecuzione della gestione dei servizi seguenti alle nuove condizioni
economiche individuate dall’ente.
• Durante i lavori assembleari sono state altresì aggiornate le perdite di gestione
prodotte dall’intero gruppo alla data del 31/12/2013 considerando anche
l’annullamento della TIA 2011 da parte del TAR Lazio risultando le perdite
alla data così ripartite:
SOCIETA’ PERDITA ECONOMICA AL 31.12.2013 RILEVATE IN SEDE DI
ASSEMBLEA
HCS
18.583.343,60
CITTA’PULITA
6.230.008,15
ARGO
1.610.151,59
391.017,50
IPPOCRATE
TOTALE
*
26.814.520,84
*l’importo è comprensivo del mancato reintegro del patrimonio netto da scissione in ragione di euro
7.269.323,98 e della perdita da TIA 2011 pari a euro 4.903.078,02.
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SOCIETA’ PATRIMONIO NETTO RILEVATO IN SEDE DI ASSEMBLEA
RIFERITI AL 31.12.2013
15.384.475,15
HCS
CITTA’ PULITA
1.005.477,15
ARGO
1.597.293,59
341.017,50
IPPOCRATE
TOTALE
18.328.263,84
Il Commissario Straordinario, sulla base dell’analisi effettuata dal servizio del
controllo interno e sulla base dei dati conosciuti e analizzati, con la delibera 60/2014
ha inteso impartire una direttiva nell’ambito del processo di riorganizzazione dei
servizi per la migliore riorganizzazione degli stessi al fine di evitare il formarsi di
ulteriori perdite di gestione anche per il triennio 2014/2016, tenuto conto degli
indirizzi forniti con delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo
della Lombardia n.42/2014, che tra l’altro prevede che, agli effetti anche di analoghe
pronunce (deliberazioni n. 753/2010/PAR, n. 1081/2010/PAR e n. 636/2011/PAR),
l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi
partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in
situazioni d’irrimediabile dissesto, ovvero l’ammissibilità d’interventi tampone con
dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza l’inserimento in
un programma industriale o in una prospettiva che realizzi l’economicità e
l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo.
I trasferimenti agli organismi partecipati sono consentiti solo se vi sarà un
ritorno in termini di corrispettività della prestazione a fronte dell’erogazione
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pubblica, ovvero la realizzazione di un programma d’investimento. Eventuali
interventi in deroga, potranno essere autorizzati solo al cospetto di gravi pericoli per
l’ordine e la sicurezza pubblica e la sanità e al fine di salvaguardare la continuità
nella prestazione di servizi di pubblico interesse.
La medesima delibera continua rilevando come
ribadito dalla suddetta
Sezione, (deliberazione n. 98 del 2013), “l’art. 6 comma 19 del d.l.78/2010 vieta,
alla ricorrenza di determinati presupposti, il trasferimento di risorse a società
inefficienti, al di fuori delle prestazioni rese in virtù di contratti di servizio, a
maggior ragione il divieto deve valere in una fase della vita sociale (quella della
liquidazione)
in
cui
la
società
ancora
esiste,
ma
non
opera”
(Lombardia/380/2012/PRSE del 4 settembre 2012).
Tra l’altro non è ammissibile il soccorso finanziario “a fondo perduto” in
favore di organismi che hanno generato e che continuano a generare cospicue perdite
di gestione dalla data della costituzione sino all’ultimo bilancio approvato.
Il socio di una società di capitali, salva l’ipotesi in cui si sia esposto
direttamente nei confronti dei creditori della società, risponde limitatamente alla
quota capitale detenuta. In altri termini, il socio di capitali (non esposto direttamente
verso i creditori della società) che procede alla “copertura del fabbisogno finanziario
della liquidazione” di fatto si accolla i debiti di un terzo soggetto.
Ne deriva che se non corrisponde a criteri di sana gestione finanziaria
l’effettuazione dei trasferimenti verso società che, a prescindere dall’ambito
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applicativo dell’art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010 siano strutturalmente in perdita,
non si vede come tale razionalità economica si possa riscontrare nell’accollo del
debito risultante verso terzi all’esito della procedura di liquidazione”.
Con l’immediata ricaduta, messa in luce dal richiamato parere n. 98 del 2013,
che se chi si accolla un debito altrui è un soggetto di diritto pubblico, quest’ultimo ha
il dovere di porre in evidenza la ragione economica – giuridica dell’operazione,
altrimenti essa rappresenterebbe un ingiustificato favor verso i creditori della società
incapiente. In proposito, inoltre, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo
per la Lombardia ha avuto modo di affermare che alla luce dell’autonomia
patrimoniale delle società, appare arduo rinvenire un interesse dell’Ente Locale a
ripianare i debiti della società di capitali a cui partecipa.
La situazione economico – finanziaria delle partecipate desta non poche
preoccupazioni soprattutto a causa del venir meno del contributo erogato dall’Enel
sino allo scorso anno.
Tale contributo, erogato a titolo di compensazioni ambientali, si fondava su
uno specifico accordo risalente al 2008 che, sebbene scaduto nel 2012, ha comportato
il conferimento in favore delle casse comunali di cospicue risorse sino al 2013 per un
totale di circa 60.000.000,00 di euro (periodo 2008 – 2013). Queste entrate di natura
straordinaria sono state irritualmente utilizzate per coprire invece le spese correnti,
mettendo in pericolo la stabilità degli equilibri di bilancio dell’ente.
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Quest’anno quindi, non avendo la disponibilità di tali somme per assicurare il
pareggio di bilancio, si sta intervenendo in due direzioni: da un lato col taglio di tutte
le spese comprimibili, conservando gli interventi relativi ai servizi essenziali, sociali
e per spese di manutenzione per un risparmio stimato in circa 7.000.000,00,
dall’altro, permanendo comunque un rilevante disavanzo, con interventi sulla fiscalità
generale. In particolare sono allo studio provvedimenti per innalzare l’aliquota
IRPEF, salvaguardando i redditi più bassi, per istituire la tassa di soggiorno e per
istituire la tassa per l’ingresso in città dei bus turistici.
Tutto ciò per colmare la forbice creatasi rispetto allo scorso anno e quindi
scongiurare più gravi conseguenze per l’amministrazione.
La politica tariffaria ideata dal Comune permette sostanzialmente l’equilibrio
del bilancio dell’Ente, ma non consente accantonamenti importanti per le coperture di
perdite delle partecipate.
La richiamata delibera 60/2014 ha inteso prendere atto delle
congruità dei servizi espresse dai dirigenti relativi ai
relazioni di
singoli contrati di servizi
elaborati tenuto conto dei costi sostenuti alla data del 31/12/2013 in house providing
considerato altresì, la natura dei profili gestionali in esso rappresentati, formanti parte
integrante e sostanziale del provvedimento in parola, come di seguito dettagliati
individuando i margini di economia attesi:
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SERVIZIO
VALORE *
VALORE* PAGATO
INDIVIDUATO
DALL’ENTE AL
DA HCS
31.12.0213
AEC
1.042.587,00
1.222.394,16**
TRASPORTO
1.000.916,94
1.521.000,00
155.250,00
224.002,00
IGIENE URB
9.547.550,05
11.060.167,33
VERDE PUB
532.786,89
600.000,00
SERVIZIO
160.000,00
191.513,60
CANILE
65.000,00
65.000,00
TOTALE
12.504.090,88
14.884.077,09
ECONOMIA
PUBBLICO
TRASPORTO
SCOLASTICO
CIMITERIALE
2.379.986,21
*valori espressi al netto di iva;
**tenuto conto delle ore retribuite nell’anno 2013 pari a n.58.969,54.
Alla luce di quanto sopra ed in considerazione delle limitate disponibilità
finanziarie del Comune di Civitavecchia, si è ravvisata la scarsa possibilità per il
Comune stesso di partecipare alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del
patrimonio della H.C.S. S.r.l. in liquidazione, né di accollarsi i maggiori costi di
gestione sopportati dalla società e che hanno dato origine alla emissione della TIA
straordinaria 2011.
Agli effetti della legislazioni vigente è necessario pertanto:
• Disporre che le perdita di gestione accertate al 31/12/2013 del gruppo HCS srl
siano accantonate nel bilancio pluriennale dell’ente 2015/2016 nei limiti
dell’art.1 comma 552 e ss. della l. 147/2013 da conferire per far fronte ai debiti
della procedura di liquidazione.
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• Confermare la delibera di C.C. n. 37/2013 e quindi la messa in liquidazione
delle SOT Città Pulita srl, Argo srl nonché Ippocrate Srl (anch’essa con
accertate perdite di gestione e relativo capitale al di sotto del minimo legale)
procedendo quindi alla riorganizzazione dei servizi, rinviando le operazioni di
fusione tra HCS srl e Civitavecchia infrastrutture srl all’esito della pronuncia
definitiva sul reclamo in Corte di Appello di Roma avverso il decreto di rigetto
del Tribunale Civile di Civitavecchia sul piano di ristrutturazione dei debiti ex
art.182 bis della L.F.
SERVIZIO
AFFIDAMENTO
AFFIDAMENTO IN HOUSE
PROVIDING
AEC
ESTERNO
TRASPORTO PUBBLICO
ESTERNO
TRASPORTO SCOLASTICO
ESTERNO
IGIENE URBANA
ESTERNO
VERDE PUBBLICO
ESTERNO
SERVIZIO CIMITERIALE
ESTERNO
CANILE MUNICIPALE
ESTERNO
CIVITAVECCHIA
IDRICO
INFRASTRUTTURE
CIVITAVECCHIA
PARCHEGGI E SOSTE
INFRASTRUTTURE
CIV INFRAS
FARAMCEUTICO
Allo stato attuale emerge infine:
• Complessivamente le società partecipate / controllate presentano ingenti
perdite di gestione accumulate alla data del 31/12/2013, a fronte delle quali il
richiamato piano economico finanziario Deloitte del Gruppo HCS 2013-2019
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risulterebbe non attuabile in quanto l’ente non dispone delle adeguate risorse
finanziarie liquide, tantomeno di cespiti disponibili “non necessari ai fini
istituzionali” da conferire alla società Civitavecchia infrastrutture srl, in grado
di far fronte alle necessità del Gruppo stesso.
• I liquidatori di HCS dovranno riformulare il piano di ristrutturazione dei debiti
ex art.182 bis L. F. in funzione della attuale modalità di copertura delle perdite
per il periodo 2015/2017 al fine della discussione del reclamo in parola presso
la Corte di Appello di Roma.
• I dirigenti dovranno procedere ad avviare le gare a mezzo Stazione Unica
degli Appalti, giusta convenzione sottoscritta nelle more.
• Analogamente il provvedimento 60/2014 accordava che, nelle more
dell’espletamento delle procedure di gara da parte della Stazione Unica con
successivo affidamento all’esterno dei servizi in premessa, i dirigenti in
presenza di contratti scaduti al 31/12/2013, avrebbero continuato la gestione
dei servizi in house providing alle nuove condizioni economiche congruite per
singoli servizi, salvaguardando i soli contratti non scaduti.
A seguito dell’accertamento definitivo delle condizioni economiche deficitarie
delle società partecipate alla data del 31/12/2012 facenti parte del gruppo HCS S.r.l.,
sono state dettate misure per procedere ad una riorganizzazione dell’intero sistema
delle medesime società.
Dall’analisi della “situazione economica e patrimoniale” aggiornata a tutto il
31/12/2013 si è rilevato allo stato, sulla base dei documenti e delle informazioni
rilasciate, una perdita economica complessiva accertata dell’intero gruppo pari a euro
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27.647.325,65, richiedendo la necessità di un ritorno sulla delibera n.60/2014 ponendo
ulteriori misure di contenimento degli effetti prodotti dal sistema delle partecipate.
Invero con la delibera commissariale n. 60/2014 si è ritenuto di procedere ad
attuare un primo passo teso al risanamento delle partecipate con la collaborazione
degli gli organi amministrativi di quest’ultime (liquidatori e amministratori in
carica), i dirigenti dell’ente e le OO.SS. allo scopo di assicurare un reale
consolidamento della gestione economica delle partecipate / controllate ed un
miglioramento della qualità dei servizi.
Dall’esame dei dati espressi nei bilanci di esercizio delle società si rileva che i
servizi pubblici locali e strumentali resi in regime di house providing sono stati
caratterizzati da una forte componente di costo del personale, con una cronica
formazione di forme d’indebitamento di funzionamento esponendo lo stesso ente
locale al rischio di un coinvolgimento nella continua esposizione debitoria delle
partecipate medesime.
Per i motivi suesposti l’ufficio del controllo interno dell’ente ha elaborato il
provvedimento determinatosi poi con la delibera commissariale n.123/2014 con la
quale è stato stabilito:
a) che le perdita di gestione accertate al 31/12/2013 del gruppo HCS S.r.l. fossero
accantonate nel bilancio pluriennale 2015-2016 nei limiti dell’art.1 comma 552
e ss. della legge 147/2013 da conferire per far fronte ai debiti della procedura
di liquidazione e tenuto conto del piano di ristrutturazione formulato dai
liquidatori aggiornato al corrente in ragione di euro 10.291.084,80;
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b) di accantonare, pertanto, nel bilancio pluriennale 2015/2016/2017 dell’ente
l’importo seguente al fine di coprire le perdite di gestione accertate dal Gruppo
HCS S.r.l.:
Anno 2015 importo
€ 6.955.531,67
Anno 2016 importo
€ 4.637.021,10
Anno 2017 importo
€ 2.318.510,54
TOTALE
€ 13.911.063,31
c) di finanziare gli accantonamenti di cui al punto sub d) per gli anni
2015/2016/2017 attraverso l’aumento dell’aliquota IMU per le seconde case e
per gli altri fabbricati dal 9 per mille al 10,60 per mille, istituendo
nell’approvando Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016 un
apposito capitolo di spesa n. 7303 “Accantonamento perdite Società
Partecipate”;
d) di demandare all’organo amministrativo di Civitavecchia Infrastrutture S.r.l. e
ai liquidatori delle SOT, di concerto con i dirigenti dell’ente locale , in sede di
passaggio dei servizi in house providing, l’attuazione delle misure concordate
con le organizzazioni sindacali.
In particolare con le OO.SS., per garantire il mantenimento dei livelli
occupazionali nell’ottica di una revisione dei contratti di lavoro in essere, attesa
l’enorme incidenza del costo del lavoro, sono stati sottoscritti, in sede di tavolo di
concertazione tenutisi nelle date del 24/04/2014 – 14/05/2014 i seguenti punti di
accordo:
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a) nuovo inquadramento del personale a seguito di eliminazione del regime dei
superminimi;
b) nuovo inquadramento del personale a seguito di verifica dei singoli profili
professionali posseduti;
c) adozione di un contratto di solidarietà con il personale della valenza di n.24 /
36 mesi;
d) sottoscrizione dei singoli contratti conferiti in house con i dirigenti dell’ente
locale.
Gli effetti della nuova manovra di contenimento dei costi dovrebbe consentire
un risparmio di spesa quantificato in ragione di 2,4 milioni di euro.
Inoltre i liquidatori di HCS S.r.l. sono stati investiti per le valutazioni
conseguenti in ordine al piano concordatario ex art.182 bis della legge fallimentare.
Non da ultimo l’ente, sempre agli effetti dell’ art.1 comma 557 della legge
147/2013, dovrebbe inoltre valutare di emettere un ulteriore provvedimento teso a
stabilire a carico dei liquidatori e amministratori delle società volto a indicare che:
a) Le disposizioni che
stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, si applicano, in relazione al regime
previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle
istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara.
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b) Si
applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze, attraverso
misure
di
estensione
al personale dei soggetti
medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione
individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo
dell'ente
controllante,
nella contrattazione
di
secondo
livello
viene
stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale
e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di
lavoro.
c) Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica
l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di
controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di
contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri
provvedimenti. A tal al fine diventa obbligatorio per le partecipate che
gestiscono servizi in house garantire il raggiungimento degli obiettivi di
risparmio e di contenimento della spesa di personale.
Alla data del 31/12/2013 le partecipate dell’ente locale hanno paventato le
perdite di gestione di cui sopra per la presenza di un elevata incidenza della spesa del
personale.
Con apposita nota commissariale agli effetti degli articoli artt.4 e 24 della
legge 23.07.1991 n.223 , sono stati invitati i Liquidatori delle società partecipate
dall’ente (HCS srl, Ippocrate srl, Argo srl, Citta Pulita srl) ad attivare le procedure di
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gestione delle eccedenze nei confronti lavoratori strutturalmente in esubero nei limiti
delle attività professionali svolte in stretto inerenza ai cantieri
esternalizzare,
tenuto
conto
anche
degli
indirizzi
forniti
di lavoro da
dal
Piano
economico/finanziario Gruppo HCS srl 2013/2019 della società di Deloitte, valutate
le criticità rilevate.
Il ricorso agli esuberi, fa seguito anche alle esigenze paventate in occasione dei
tavoli di lavori tenuti con le OO.SS. tese a pervenire all’attuazione delle seguenti
misure di contenimento delle politiche retributive del personale in servizio presso le
partecipate mediante:
a) Re inquadramento del personale tenendo conto del possesso dei requisiti
professionali per l’accesso in carriera;
b) Verifica della corretta applicazione del contratto di categoria individuato anche
al personale non direttamente coinvolto nel servizio considerato;
c) Adozione di forme flessibili di lavoro attraverso la forma del contratto di
solidarietà;
d) Abbattimento di alcune forme di regime retributivo come superminimi e simili.
Tali misure si renderebbero, pertanto, necessarie e urgenti per l’ente in
considerazione dell’accertata condizione economico finanziaria indifferibile atta a
procedere all'immediata riduzione dei costi di gestione anche attraverso una
rimodulazione dell’organizzazione delle partecipate, con l’obiettivo di garantire uno
stabile e solido equilibrio economico, finanziario anche attraverso forme di mobilità
interna con riallocazione delle risorse umane non direttamente impiegate
nell'erogazione del servizio.
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Analogamente i liquidatori delle società partecipate / controllate sono stati
investiti nella ricerca di forme di dialogo con le organizzazioni sindacali e le
Istituzioni valutando ogni possibile soluzione alternativa per la gestione delle
dichiarate eccedenze.
Nel complesso l’ente dovrebbe provvedere ad adottare un provvedimento teso
ad:
• Accertare l’entità numerica del personale considerato in esubero a seguito
dell’accertamento dei nuovi parametri di costo dei servizi espressi con la
delibera Commissariale n.60/2013;
• Procedere all’attuazione delle misure di reinquadramento del personale tenendo
conto dell’attuale livello economico riconosciuto, le mansioni svolte e i
requisiti professionali necessari per l’accesso in carriera;
• Verificare della corretta applicazione del contratto di categoria applicato per
singolo servizio individuato anche al personale non direttamente coinvolto nel
servizio considerato;
• Adottare forme flessibili di lavoro attraverso la forma del contratto di
solidarietà;
• Abbattere alcune forme di regime retributivo vigenti come superminimi e
simili;
• Porre assoluto divieto per le partecipate / controllate e per Civitavecchia
Infrastrutture srl di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo nel periodo
2014/2017 dando atto che, le economie susseguenti ai pensionamenti, saranno
necessarie al fine di garantire il consolidamento degli equilibri economico
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gestionali interni anche considerando che ogni difformità costituirebbe,
secondo le previsioni dell’art.1 della legge 147/2013, danno erariale.
Le misure di contenimento delle spese di personale, condivise con le OO.SS.,
dovranno essere sottoposte al parere del collegio sindacale della società Civitavecchia
Infrastrutture srl e successivamente trasmesse al collegio di revisione dell’ente locale
per il parere ed il successivo inoltro alla Corte di Conti.
Nell’ambito delle misure di contenimento della spesa si è reso necessario
pertanto proporre un modello gestionale dei servizi in house, attraverso una
riorganizzazione delle dotazioni organiche (che si allegano alla presente come
ipotesi) individuando, nell’ambito di una progettualità di sviluppo, le risorse umane
da dichiarare in esubero e il quoziente di personale da destinare alle dichiarazioni di
esubero e simili.
Si allega alla presente una ipotesi di dotazione organica di Civitavecchia
Infrastrutture srl da sottoporre all’organo amministrativo della società volta al
contenimento delle spese di personale.
L’ipotesi ha previsto, infine, una struttura amministrativa di staff trasversale a
tutti i servizi.
Di seguito si riporta la tabella di sintesi:
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RIEPILOGO IPOTESI DI DOTAZIONE ORGANICA C.I. SRL
A
B
C
D
Direzione aziendale
Direzione aziendale staff
Servizio idrico
Igiene urbana discarica
Verde pubblico
Trasporto pubblico e scolastico
Sosta a pagamento e rimozioni
Segnaletica
Farmacie
Assistenti educativi culturali
Cimiteri
Canile
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
291.935,13
582.824,72
863.419,47
5.002.554,40
444.514,82
1.774.452,95
381.940,22
85.438,88
553.304,25
856.480,58
434.445,55
135.841,62
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
87.580,54
58.282,47
215.854,87
983.378,84
39.159,64
380.521,58
54.108,20
12.815,83
106.972,16
6.761,69
75.303,90
21.734,66
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
204.354,59
524.542,25
647.564,60
4.019.175,56
405.355,18
1.393.931,37
327.832,02
72.623,05
446.332,10
849.718,89
359.141,65
114.106,96
VALORE DELLA
PRODUZIONE
CONGRUITO
€
€
€
€
€
€
€
10.495.105,05 €
€
603.611,50 €
€
1.156.166,94 -€
€
€
€
€
€
€
€
1.042.587,00 €
€
160.000,00 -€
€
160.904,45 €
TOTALE
€
11.407.152,59
€
2.042.474,37
€
9.364.678,22
€
CENTRO DI COSTO
COSTO AZIENDA
PERSONALE
COSTO DETRATTO
SOLIDARIETA'
COSTO NETTO
PERSONALE
13.618.374,94
€
E
F
D- A
D-C
€
€
€
5.492.550,65 €
159.096,68 €
618.286,01 -€
€
€
€
186.106,42 €
274.445,55 -€
25.062,83 €
6.475.929,49
198.256,32
237.764,43
192.868,11
199.141,65
46.797,49
4.970.085,02
6.476.945,32
€
Analogamente sono stati individuati e comunicati per tempo dal Commissario
Straordinario ai liquidatori
la necessità di abbattere il costo di funzionamento
attraverso:
a) La riduzione dei fitti non necessari ai fini istituzionali;
b) La rivisitazione dell’entità del ricorso ai servizi di terzi, ai noli e alle
prestazioni di servizi non necessarie.
c) La riduzione del conferimento di incarichi tecnici professionali e di
consulenza.
In conclusione nel trasmettere il nuovo modello organizzativo che l’ente e
l’organo amministrativo della società Civitavecchia Infrastrutture srl dovrà valutare si
è inteso coniugare l’interesse all’economica gestione dei servizi, alla garanzia dei
livelli occupazionali e alla salvaguardia degli equilibri economico gestionali dell’ente
nell’ottica di un consolidamento degli stessi equilibri strutturali delle partecipate /
controllate.
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Roma 05 giugno 2014
Si allega:
1) ipotesi di dotazione organica della società C.I. srl;
2) prospetto analitico di dotazione organica della società C.I. srl.
dott. Claudio Miglio
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