RISPOSTA Il quesito posto è molto specifico e

RISPOSTA
Il quesito posto è molto specifico e richiederebbe un parere professionale più circostanziato, in
altra sede e analizzati a pieno tutti gli elementi tecnici.
Per quanto di competenza e secondo i dati forniti, occorre considerare quanto segue :
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si applicano al caso specifico il TUS 81/08
non si applica il Requisito Cogente del RUE dE 5.1 in quanto l’edificio è esistente e non
sono in corso interventi edilizi su tale porzione di edificio.
Il Tus 81/08 si ritiene sia da applicare in quanto il Condominio è da ritenere luogo di lavoro per
tutte le imprese/lavoratori autonomi che vengono chiamati ad operare nelle parti comuni.
Trova quindi applicazione sia l’allegato IV del Titolo III che l’art. 146 relativo al Titolo IV del TUS.
All’allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro)
1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano
rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per
impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di
caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto
normale.
Art. 146. (Difesa delle aperture)
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono
essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo
da impedire la caduta di persone.
Per quanto riguarda l’allegato IV, la norma al punto 1.4.6 non indica il limite oltre il quale occorre il
parapetto, ma indica solo una valutazione del rischio in funzione della natura del lavoro da
eseguire. Al successivo punto 1.5.14.2 prevede che oltre 1,00 mt. di dislivello occorra il parapetto,
ma in presenza di aperture nelle pareti (finestre, porte/finestre).
Anche la vicina Svizzera ha normato con la SIA 358 la necessità di protezioni quando il dislivello è
superiore a 1,00 mt. .
L’art. 146 che si riferisce ai lavori edili è più chiaro e preciso. Ove il dislivello supera i 50 cm.
occorre installare il parapetto. Tale principio, è in linea con ciò che prevede il RUE di Bologna in
caso di interventi edilizi.
E’ opportuno ricordare che l’impresa/lavoratore autonomo che esegue opere edili, potrebbe
installare un parapetto provvisorio che gli serva per eseguire l’opera per poi rimuoverlo ad
intervento eseguito.
In Italia non esiste una specifica normativa sul patrimonio edilizio esistente che obblighi
l’installazione di un parapetto indicando un dislivello specifico. Occorre però installarlo solo ove vi
sia un pericolo di caduta.
Purtroppo la valutazione sul pericolo di caduta è soggettivo.
Di conseguenza, nel caso specifico, considerate le premesse :
la Normativa non impone alcuna installazione;
considerando però gli obblighi connessi di cui agli art. 2043 e 2051 del Cod.Civ. si ritiene che il
dislivello debba essere segnalato.
nel caso si valuti che il rischio di caduta sia elevato, a scopo cautelativo si ritiene sia consigliabile
installare un parapetto ove il dislivello superi i 50 cm. di altezza considerando quanto previsto sul
TUS all’art. 146 ripreso dal RUE di Bologna nella scheda di dettaglio dE 5.1.
IL DIRETTORE
Geom. Marco Marchesi