GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO ----------------------Verbale n. 32 Adunanza 29 luglio 2014 OGGETTO: RICORSO AL T.S.AA.PP. DEL SIG. CHIOLERIO PAOLO + 1 IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI ESITO DELLA PROCEDURA DI CONCORRENZA PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA DAL TORRENTE RIBORDONE IN COMUNE DI SPARONE. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL’AVV. MASSIMO COLARIZI DI ROMA . (U.I. EURO 8.000,00). Protocollo: 537 – 25925/2014 Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli PIERGIORGIO BERTONE, CARLO CHIAMA, ANTONIO MARCO MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, SERGIO BISACCA partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA. la Giunta Assessori: D’ACRI, e con la Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA e GIANFRANCO PORQUEDDU. Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. A relazione del Vicepresidente. Con ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, notificato in data 13.6.2014, proposto contro la Provincia di Torino e nei confronti della R.V.O. S.r.l., della M.G. Energy S.r.l., nonché di Regione Piemonte e Comune di Sparone, il sig. Chiolerio Paolo Giovanni e la Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni chiedono l’annullamento della deliberazione della G.P. n. 185-7721/2014 del 14.3.2014, della Relazione dell’Organo tecnico nonché del verbale della Conferenza di Servizi del 24.10.2013. Con la deliberazione impugnata in principalità, la Provincia di Torino si è pronunciata in ordine a tre progetti in concorrenza per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica), comportanti la derivazione di acqua dal Torrente Ribordone in Comune di Sparone, presentati rispettivamente dalla RVO S.r.l, dalla Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni e dalla M.G. Energy S.r.l., ritenendo preferibile il progetto della RVO S.r.l. ed esprimendo in ordine al medesimo giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.r. 40/98 e s.m.i.. Nel proporre gravame la Società ricorrente censura gi atti impugnati essenzialmente sotto il profilo della violazione di legge, con riferimento al D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003, alla L.r. 40/98, al D. Lgs. 387/2003 ed alla linee guida nazionali per le fonti rinnovabili, nonché dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento. Rilevato che al momento della presentazione della domanda da parte di RVO S.r.l. l’impianto Enel dal quale si alimenterà la derivazione del richiedente disponeva della quantità di acqua occorrente, avendo a quella data già conseguito un’autorizzazione provvisoria alla continuazione della derivazione in misura adeguata; Atteso che la Società RVO non risulta aver formalizzato istanza di rinuncia alla concessione per l’impianto principale, così da rendere compatibile l’intervento con il progetto in concorrenza dei ricorrenti; Considerato che dagli atti istruttori risultano attentamente esaminate e valutate l’interferenza e compatibilità dell’impianto RVO con la portata del Rio Bose nonché le altre problematiche segnalate da vari soggetti interessati in ordine alla sicurezza del progetto sotto il profilo geologico e della stabilità dei versanti; Ritenuta la conformità dei provvedimenti provinciali avversati alle discipline di settore, nonché l’adeguatezza ed imparzialità dell’istruttoria condotta e delle motivazioni che sorreggono i provvedimenti medesimi; Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio a sostegno delle ragioni dell’Ente; Atteso che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha sede in Roma, occorre conferire il patrocinio, con poteri anche disgiunti, oltre che all’avv. Silvana Gallo, dirigente dell’Avvocatura dell’Ente, altresì ad un professionista del Foro di Roma, abilitato al patrocinio avanti le Magistrature Superiori; Ritenuta l’opportunità di affidare il predetto patrocinio all’Avv. Massimo Colarizi, esperto professionista in materia ambientale e di acque pubbliche, con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, viale B. Buozzi n. 87, con un impegno di spesa di euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, CPA, IVA ed eventuali esposti, come da preventivo in atti, e così per una spesa massima presunta di complessivi euro 8.000,00, da imputare al cap. 15918 del PEG 2014, intervento 1010903 del bilancio 2014; Vista la nota a firma congiunta dei Dirigenti dei Servizi Risorse Idriche e Valutazione di Impatto ambientale in data 11.7.2014, prot. n. 115334/lb6, con la quale si evidenzia la necessità di difesa dell’Ente nel ricorso in oggetto; Trattandosi di affidamento di patrocinio legale circoscritto al giudizio in oggetto, riconducibile a prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c., e non di appalto di servizi legali, non trova applicazione la disciplina di cui al codice dei contratti pubblici; tuttavia alla luce della più recente evoluzione ordinamentale, volta ad assicurare rapporti da parte della P.A. esclusivamente con soggetti in regola con gli obblighi contributivi, sono in corso le verifiche di regolarità contributiva del professionista e l’Amministrazione procederà alla liquidazione e pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali rese, previo accertamento e acquisizione dei documenti di regolarità contributiva; Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; con voti unanimi, resi a scrutinio segreto limitatamente al punto 2) del dispositivo, la Giunta Provinciale DELIBERA 1) di autorizzare la costituzione e resistenza in giudizio della Provincia di Torino nel ricorso di cui all’oggetto, proposto dal sig. Chiolerio Paolo Giovanni e dalla Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; 2) di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, il patrocinio, con poteri anche disgiunti, all’Avv. Massimo Colarizi del Foro di Roma e all’avv. Silvana Gallo dell’Avvocatura dell’Ente, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Roma, viale B. Buozzi n. 87; 3) di dare atto che l’affidamento di cui al punto precedente esula dal campo di applicazione dell’art. 3, commi 54 e 55, della Legge Finanziaria 2008 e risulta coerente con le modifiche ad esso apportate dall’art. 46, comma 2, D.Lgs 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.6.08.2008 n. 133; 4) di applicare la spesa di Euro 8.000,00 al cap. 15918 del PEG 2014, intervento 1010903 del bilancio 2014; 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato. Il Segretario Generale f.to G. Formichella Il Vicepresidente f.to A. Avetta
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