dossier deposito telematico

DOSSIER DI LEX 24
AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2014 WWW.LEX24.ILSOLE24ORE.COM
DEPOSITO
TELEMATICO
Obbligatorietà del deposito telematico
degli atti processuali
ex art. 16 bis DL 179/2012
A cura della redazione Lex24
Sommario
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LEGISLAZIONE
OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO
TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese [Decreto sviluppo bis - 2/2012]
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RASSEGNA
PRASSI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CIRCOLARE 28 OTTOBRE 2014
Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012
e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
DOCUMENTO 25 GIUGNO 2014
Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Semplificazione e Trasparenza” (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari) - A cura dell’Ufficio Studi del CNF
PROTOCOLLI DEI TRIBUNALI
E DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI FORENSI
PER L’ATTUAZIONE DEL PCT
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22
RASSEGNA
GIURISPRUDENZA
24
RASSEGNA DI MASSIME
RIVISTE
PROCESSO TELEMATICO
A RISCHIO AUTENTICITÀ LA COPIA DI CORTESIA
PER I MAGISTRATI
Guida al Diritto n. 48 del 29 novembre 2014, pag. 41
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PROCESSO TELEMATICO
PER GLI ATTI INTRODUTTIVI DEPOSITATI ONLINE
L’INVALIDITÀ RESTA INCERTA
Guida al Diritto n. 45 dell’8 novembre 2014, pag. 16-22
di Antonio Mondini
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GUIDA ALLA LETTURA
38
PROCESSO ELETTRONICO:
SENZA TESTO UNICO L’ÀNCORA DEI GIUDICI
Guida al Diritto n. 45 dell’8 novembre 2014, pag. 12-13
di Antonio Mondini
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LE SCADENZE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
TELEMATICO
Diritto24 del 30 ottobre 2014 (Numero OnLine)
di Leozappa Patrizio
42
CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 90/2014:
ATTO FINALE SUL PCT?
Diritto24 on line del’8 settembre 2014
a cura di Avv. Nicola Fabiano
44
IL DEPOSITO E IL RISPETTO DEI TERMINI
NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Ventiquattrore Avvocato n. 7-8 del 01 luglio 2014, pag. 70
di Nicola Fabiano
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SUL DEPOSITO TELEMATICO
“VINCE” IL GRADUALISMO
Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 95
di Orlando Massimo
55
COME INVIARE ON LINE ATTI
“PESANTI” SENZA ERRORI
Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 98
di Orlando Massimo
57
COPIA SENZA FIRMA DIGITALE
EQUIPARATA ALL’ORIGINALE
Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 105
di Orlando Massimo
59
ISTANZE DI INGIUNZIONE
SOLO ONLINE DA OGGI
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 30 giugno 2014, pag. 23
di Maglione Valentina e Ferrando Mauro
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RASSEGNA
FASI DEL PCT - REGIME
DEL DEPOSITO TELEMATICO
3
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RIGUARDANTI IL
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dei tribunali
e dei consigli degli ordini
per l’attuazione del Pct
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L’ESPERTO
MODULO PCT - DEPOSITO TELEMATICO
L’esperto legale
di Fabiano Nicola
© 2014 Copyright Il Sole 24 Ore S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche
parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. Sede
legale e Amministrazione: via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
Dossier a cura della Redazione di Lex24 - Chiuso in redazione il 15 novembre 2014
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Legislazione
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LEGISLAZIONE
OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO
TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese [Decreto sviluppo bis - 2/2012]
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RASSEGNA
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OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI
Decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese [Decreto sviluppo bis - 2/2012]
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17 dicembre 2012,
n. 221 con decorrenza dal 19 dicembre 2012
del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma,
il difensore attesta la conformità delle copie agli originali,
anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.[7]
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al
comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e
dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del
commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento
davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del
codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e
dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale
può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente
con modalità non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al
decreto d’ingiunzione.
5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli
avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione,
può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei
procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed
anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.[3]
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le dispo-
SEZIONE VI GIUSTIZIA DIGITALE
ARTICOLO 16 BIS
OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO
DEGLI ATTI PROCESSUALI
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori
delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di
cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non
si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche
amministrazioni per stare in giudizio personalmente.[2]
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di
procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia
l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito
nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di
iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di
iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518,
sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,
[1]
[2]
[3]
Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 19, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.
Il presente comma è stato così modificato dall’art. 44, D.L. 24.06.2014, n. 90 con decorrenza dal 25.06.2014, convertito in legge dalla L. 11.08.2014, n. 114 con decorrenza dal 19.08.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati.”.
Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 24.06.2014, n. 90 con decorrenza dal 25.06.2014, con-
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possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie
analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di
cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle
copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo
informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche
per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite
dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di
un documento informatico deve essere prodotto mediante
processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o
su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del
documento informatico di origine. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano agli atti processuali
che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano
il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.[4]
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla
corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede
per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a
depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti
da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi
di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per
sizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti,
aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro
della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei
servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente
comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello
Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è
generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di
posta elettronica certificata eccede la dimensione massima
stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica
certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro
la fine del giorno di scadenza.[6]
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo,
il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e
dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità
non telematiche quando i sistemi informatici del dominio
giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di
singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di
atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché
dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli
informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo,
equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale
del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale
[4]
[5]
[6]
[7]
vertito in legge dalla L. 11.08.2014, n. 114 con decorrenza dal 19.08.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
“5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale
forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di
comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine
previsto dai commi da 1 a 4.”.
Il presente comma è stato inserito dall’art. 52, D.L. 24.06.2014, n. 90 con decorrenza dal 25.06.2014, così come modificato dall’allegato
alla legge di conversione, L. 11.08.2014, n. 114 con decorrenza dal 19.08.2014.
Il presente comma è stato inserito dall’art. 44, D.L. 24.06.2014, n. 90 con decorrenza dal 25.06.2014, convertito in legge dalla L.
11.08.2014, n. 114 con decorrenza dal 19.08.2014.
Il presente comma è stato così modificato dall’art. 51, D.L. 24.06.2014, n. 90 con decorrenza dal 25.06.2014, così come modificato
dall’allegato alla legge di conversione, L. 11.08.2014, n. 114 con decorrenza dal 19.08.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
“7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.”.
Il presente comma è stato così modificato dall’art. 18, D.L. 12.09.2014, n. 132 con decorrenza dal 13.09.2014, con-
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l’obbligatorietà del deposito telematico. [5]
9-quater. Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119,
primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in
conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l’esecuzione del
concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a
norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al
curatore. [8]
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura
di concordato preventivo di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi
alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172,
primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33,
quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai
creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del
predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concor-
[8]
dato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore.[8]
9-sexies. Entro dieci giorni dall’approvazione del
progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura
civile?160;deposita un rapporto riepilogativo finale delle
attività svolte.[8]
9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata
devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito
di rilevazioni statistiche nazionali.[8] [1]
vertito in legge dalla L. 10.11.2014, n. 162 con decorrenza dal 11.11.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
“2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al
deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.”.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 20, D.L. 12.09.2014, n. 132 con decorrenza dal 13.09.2014 ed applicazione anche alle
procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all’articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n.
179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L.
10.11.2014, n. 162 con decorrenza dal 11.11.2014.
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RASSEGNA DI LEGISLAZIONE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162
(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 10 novembre 2014, n. 261 - Supplemento Ordinario, n. 84)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di
processo civile.
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132
(GU 12 settembre 2014, n. 212)
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in
materia di processo civile.
LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114
(GU 18 agosto 2014, n. 190 - SO n. 70)
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
PROVVEDIMENTO 16 APRILE 2014
(GU 30 aprile 2014, n. 99)
Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21
febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile
e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4,
commi 1 e 2 del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella Legge 22 febbraio 2010, n. 24.
DECRETO MINISTERIALE 3 APRILE 2013, N. 48
(GU 9 maggio 2013, n. 107)
Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
PROVVEDIMENTO MINISTERIALE 18 LUGLIO 2011
(GU 29 luglio 2011, n. 175)
Introduzione di specifiche tecniche previste dall’articolo 4,comma 1 del decreto del Ministro della
giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole
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DECRETO MINISTERIALE 21 FEBBRAIO 2011, N. 44
(GU 18 aprile 2011, n. 89)
Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale,
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi
1 e 2, del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24.
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Prassi
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PRASSI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CIRCOLARE 28 OTTOBRE 2014
Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012
e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
DOCUMENTO 25 GIUGNO 2014
Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Semplificazione e Trasparenza” (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari) - A cura dell’Ufficio Studi del CNF
PROTOCOLLI DEI TRIBUNALI
E DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI FORENSI
PER L’ATTUAZIONE DEL PCT
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Circolare 28 ottobre 2014
Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012
e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014
[Deposito telematico - Attività della cancelleria a seguito del PCT - Fascicolo telematico Iscrizione di professionisti al REGINDE - Pagamento del Contributo Unificato]
Gli uffici giudiziari hanno formulato quesiti d’interesse
generale in tema di processo civile telematico. Perciò, si è
adottata una nuova circolare che integra quella del 27 giugno
2014 e che tiene conto anche del lavoro degli ultimi mesi
del tavolo tecnico permanente in materia di Processo civile
telematico.
Qui è pubblicata la versione consolidata dei testi delle due
circolari, in modo che, attraverso un’unica consultazione, sia
possibile avere conoscenza di tutte le indicazioni della Direzione generale della giustizia civile.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Ai Sigg.ri Presidenti di Corte d’Appello
Ai Sigg.ri Presidenti di Tribunale
LORO SEDI
e p.c. Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
ROMA
Al Sig. Capo di Gabinetto
SEDE
Oggetto: adempimenti di cancelleria conseguenti all’ entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l.
n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014.
SOMMARIO
1. Premessa e ricognizione delle novità normative
2. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo
3. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio
4. Copie informali
5. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie
6. Orario di deposito e proroga dei termini processuali
scadenti di sabato o domenica
7. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico
8. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della procedura monitoria
9. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a
mezzo di difensore
10. Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice
11. Accesso al fascicolo informatico delle parti non co-
stituite
12. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d’udienza e al caso del verbale di conciliazione
13. Iscrizione di professionisti al REGINDE
14. Pagamento del Contributo Unificato con marca da
bollo. Modalità alternative di pagamento (Testo aggiunto il
28.10.2014)
15. Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico (Testo aggiunto
il 28.10.2014)
16. Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli
Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato
introdotti dal d.l. n. 90/2014 (Testo aggiunto il 28.10.2014)
17. Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal
difensore (Testo aggiunto il 28.10.2014)
1. PREMESSA E RICOGNIZIONE
DELLE NOVITÀ NORMATIVE
L’art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/12, convertito in legge n.
221/2012, prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al
tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti
da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (che per comodità e chiarezza verranno da qui in avanti definiti semplicemente “atti endoprocessuali”) ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo
si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria
(Consulenti tecnici, custodi ecc.).
L’art. 44, comma 1 d.l. n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014. Invece, per i procedimenti
iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si
applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a tale data,
il deposito degli atti processuali e dei documenti può essere
effettuato, alternativamente, con modalità telematiche o su
supporto analogico.
A seguito delle ultime modifiche normative si determina,
quindi, la seguente situazione:
a. per i procedimenti instaurati a decorrere dal 30 giugno
2014 il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, avviene
esclusivamente mediante invio telematico. Le cancellerie,
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quindi, da tale data, nei procedimenti di nuova instaurazione, non dovranno più ricevere il deposito in forma cartacea
degli atti endoprocessuali di parte, salve le eccezioni di cui
ai commi 8 e 9 art.16 bis d.l. 179/12 cit. ;
b. per i procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014
è facoltà della parte, fino al 30 dicembre 2014, scegliere se
depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante
invio telematico. Dal 31 dicembre 2014, anche nei procedimenti già pendenti, sarà consentito il deposito di atti endoprocessuali esclusivamente mediante invio telematico.
In definitiva, le cancellerie, dal 30 giugno 2014, avranno
cura di accettare qualsiasi atto endoprocessuale depositato
in via telematica.
L’entrata in vigore di tale modalità di deposito costituisce
tappa fondamentale verso un processo civile integralmente
telematico ma non costituisce, di per sé, entrata in vigore del
c.d. Processo Civile Telematico (PCT) e non ne completa il
percorso.
Dal 30 giugno prossimo, infatti, soltanto una, pur rilevante, porzione degli atti e documenti processuali verrà obbligatoriamente depositata mediante invio telematico.
Si ritiene che l’entrata in vigore delle norme di cui all’art.
16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e
di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati
a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 DM 44/11,
continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti,
quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione
in giudizio mediante deposito telematico.
Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà
essere richiesta.
Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio
in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa
la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di
conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in
giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non
abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11.
2. TENUTA DEL FASCICOLO
SU SUPPORTO CARTACEO
Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al
citato art. 16 bis, può sorgere la necessità per la cancelleria di
formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità
previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.
Se è vero, infatti, che l’art. 9 DM 44/2011 statuisce che
“la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su
supporto cartaceo”, la norma stessa fa salvi “gli obblighi
di conservazione dei documenti originali unici su supporto
cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e
dalla disciplina processuale vigente”.
Ciò vale anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30
giugno 2014, posto che, in linea generale, permarrà per le
parti l’obbligo di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così
come rimarrà, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli
assunti nell’ambito del procedimento monitorio), salvo l’onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra.
Inoltre, il deposito dell’originale cartaceo di documenti
già depositati mediante invio telematico potrà, comunque,
rendersi necessario in diverse ipotesi.
Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 16
bis, comma 9, d.l. n.179/12, a mente del quale il giudice può
ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque,
che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di
“copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone
il previo deposito mediante invio telematico dell’originale
informatico.
Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito
da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.
Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di
produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal
caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di
un difensore, l’obbligo di invio telematico, laddove il giudice dovesse dar corso al subprocedimento di verificazione,
la parte verrebbe verosimilmente onerata dallo stesso giudice di produrre l’originale cartaceo. Tale originale cartaceo,
depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si
verificherebbero nell’ipotesi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento, ovvero di
proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel
prosieguo, anche l’ipotesi del verbale di conciliazione.
L’elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva
degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito
cartaceo.
3. COPIE AD USO UFFICIO
E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO
L’art. 111 disp. att. c.p.c., dispone che “il cancelliere non
deve consentire che s’inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui
non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in
carta libera per il fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio”. Tale disposizione, pur rimanendo in vigore
anche all’esito delle più recenti novità normative, presuppone un deposito in forma cartacea, eseguito materialmente
presso la Cancelleria di un ufficio giudiziario. Se però, per
obbligo normativo o per scelta normativamente consentita,
la parte opera il deposito tramite invio telematico, la norma
di cui al richiamato art. 111 disp. att. c.p.c. risulta inappli-
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cabile, posto che, nel momento stesso in cui l’atto inviato
telematicamente viene accettato dal cancelliere, l’atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti oltre che al giudice. Tali soggetti, in
questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico
ai sensi dell’ art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del Codice
dell’Amministrazione Digitale, che sembra, a questa Amministrazione, soddisfare l’esigenza sottesa all’art.111 disp.
att. c.p.c., di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti
nel processo gli atti depositati da tutte le parti.
Le Cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica,
senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia
stata allegata copia cartacea.
4. COPIE INFORMALI
Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai
sensi dell’art. 16 bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, è la copia
cartacea informale dell’atto o documento depositati telematicamente.
La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi
organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione.
Laddove se ne ravvisi la necessità, quindi, potrà essere
individuata, presso i singoli uffici, una modalità per mettere
a disposizione dei magistrati la copia cartacea di atti e documenti già depositati mediante invio telematico.
Tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, lo si sottolinea, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, ma costituisce soltanto una modalità pratica di messa a
disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta.
Pertanto, le copie in questione non devono essere inserite
nel fascicolo processuale.
Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti
nel fascicolo cartaceo, il Cancelliere non dovrà apporvi il
timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare
confusione.
Corre l’obbligo, infine, di aggiungere che, considerata
l’eccezionalità del momento, nel caso non vengano adottate le prassi sopra indicate, e poiché i magistrati dovranno
modificare in modo rilevante le proprie modalità di organizzazione del lavoro, può esservi la necessità di procedere,
da parte della cancelleria, alla stampa di atti e documenti su
richiesta del giudice, soprattutto laddove si tratti di ‘filè di
grandi dimensioni.
Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la
massima collaborazione.
5. TEMPI DI LAVORAZIONE DEGLI ATTI
DA PARTE DELLE CANCELLERIE
Dall’esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito
telematico deriva l’esigenza, assolutamente prioritaria, di
garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti
depositati dalle parti. L’urgenza di provvedere a tale incombente è massima, poiché solo con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere l’atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice.
Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione o per scelta del giudice), in maniera
tale che alla scadenza di un primo termine si ricolleghi la
decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt.
183 e 190 cpc) é evidente come il ritardo nell’accettazione
del deposito eseguito nel primo termine comporti un’automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei
diritti di difesa (ferma restando la salvezza del termine per
la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza). É, dunque, assolutamente da
escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data
della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione
degli stessi da parte della Cancelleria.
Si ritiene, pertanto, consigliabile che l’accettazione del
deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati
all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo
a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.
A tale scopo gli Uffici giudiziari dovranno adottare ogni
soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria
la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione
del lavoro, tale da privilegiare le attività di ‘back officè rispetto a quelle di ‘front officè, in modo da consentire una
tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici. In tale contesto si colloca la modifica dell’art. 162
primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n.1196, ad opera
dell’art. 51 D.l. n.90/2014. Per effetto della modifica da ultimo introdotta, infatti, l’orario di apertura giornaliera delle cancellerie può essere ridotto da 5 a 3 ore. La riduzione
dell’orario di apertura al pubblico - a cui i dirigenti avranno
cura di ricorrere esclusivamente laddove ciò non determini
disservizi per l’utenza - consentirà alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla ricezione
degli atti inviati telematicamente. In particolare, laddove
venga in concreto attuata la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, sarebbe opportuno che le cancellerie, in via
tendenziale, incrementassero la quantità di tempo dedicata
all’accettazione degli atti telematici in misura almeno pari a
quella della riduzione dell’orario di apertura.
6. ORARIO DI DEPOSITO E PROROGA
DEI TERMINI PROCESSUALI SCADENTI
DI SABATO O DOMENICA
L’art. 51, comma 2, D.l. n.90/2014 aggiunge, al termine
dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n.179/12, un periodo volto
a rimuovere l’incertezza interpretativa creatasi in merito al
giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l’invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell’ipotesi di
generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore
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14.
A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la
ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del
giorno di scadenza”. La norma in esame aggiunge, inoltre,
che “si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e
quinto comma, del codice di procedura civile”. In tal modo
si chiarisce che si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un
termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo,
ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.
Può rammentarsi, poi, che, alla stregua dell’interpretazione della giurisrprudenza di legittimità (Crf. Cass., Ord.
N.182/2011, Sent. n. 11163/2008), in ipotesi di termini “a
ritroso” (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato
o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere
operato nella giornata precedente il sabato o comunque il
giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/12, come modificato dall’art. 51, comma
2, d.l. n.90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione
massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile
per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere
tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del
giorno di scadenza.
Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella
condizione di dover accettare più buste, relative a quello
che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito
di atti o documenti.
7. ANOMALIE DEL DEPOSITO ESEGUITO
MEDIANTE INVIO TELEMATICO
L’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 DM
44/2011) prevede che, all’esito della trasmissione ad un
ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il
gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema.
Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre
categorie : WARN, ERROR e FATAL.
Errori appartenenti alle prime due categorie consentono
alla cancelleria di forzare l’accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono
materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata dell’atto/
documento nel fascicolo processuale.
Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN
o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo
cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione
utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti
di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione
degli errori il più possibile efficaci e complete.
8. DEPOSITO ESCLUSIVAMENTE TELEMATICO
DEGLI ATTI DEL GIUDICE NELL’AMBITO
DELLA PROCEDURA MONITORIA
Ai sensi del comma 4 dell’art. 16 bis D.l. n.179/12,, le
cancellerie, limitatamente al procedimento di cui libro IV,
titolo I, capo I, non dovranno nemmeno ricevere il deposito dei provvedimenti predisposti e inviati dal magistrato in
modalità diverse da quelle telematiche di cui all’art.16 bis.
I provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria, dunque (provvedimenti di “sospensione” o rigetto cui all’art.
640 c.p.c., decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.), potranno
essere depositati esclusivamente mediante invio telematico.
Si invitano i capi degli Uffici a valutare la possibilità di
sollecitare i magistrati alla piena osservanza delle disposizioni in questione.
9. DEPOSITO DI ATTI PROCESSUALI
DELLE PARTI NON COSTITUITE
A MEZZO DI DIFENSORE
Viceversa, allo stato attuale della normativa, non saranno
tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai
sensi dell’art. 16 bis comma 1, ultimo periodo, d.l. 179/12,
aggiunto dall’art. 44, comma 2, D.l. 90/2014, “per difensori
non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”.
Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente,
né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l’obbligo di
invio telematico di atti e documenti processuali.
10. COMUNICAZIONE INTEGRALE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento
su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo
di cui all’art. 45 disp. att. C.p.c., come modificato dall’art.
16 d.l. 179/12. La norma richiamata, infatti, così dispone:
“Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio
giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata,
dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale
sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore,
il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento
comunicato”. Solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice (laddove questo sia
nativamente cartaceo) consente, infatti, l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del
provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione.
Si segnala, a tal proposito, che l’art. 45 lett. b) d.l. n.
90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133 c.p.c.,
introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito
della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo
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dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima,
così armonizzando le due disposizioni in questione.
11. ACCESSO AL FASCICOLO INFORMATICO
DELLE PARTI NON COSTITUITE
Poiché dal 30 giugno prossimo gli atti e i documenti del
procedimento monitorio dovranno essere depositati in forma esclusivamente telematica, e, comunque, sarà consentito il deposito telematico anche dell’atto introduttivo, va
garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto
oltre che al difensore della parte, munito di procura, che
ancora non abbia iscritto a ruolo l’eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno, dunque, predisporre adeguate modalità organizzative al fine di consentire alle parti
l’esercizio di tale prerogativa. La mera visione del fascicolo
informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l’estrazione
di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le
regole generali.
A tale proposito si segnala che, lo scorso 25 giugno, la
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
- DGSIA, ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche
tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a
soggetti non costituiti l’accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un accesso
fisico ai locali di cancelleria.
Ulteriori informazioni sul punto in Processo telematico Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti (http://pst.
giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&c
ontentId=NEW1290).
12. ATTI PROCESSUALI A FIRMA MULTIPLA CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO
AL VERBALE D’UDIENZA E AL CASO
DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE
L’art. 45, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014 opera una
modifica dell’art. 126 c.p.c., eliminando la necessità della
sottoscrizione del verbale d’udienza da parte dei soggetti
intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello
stesso comma, poi, sopprime, all’art. 207, secondo comma,
c.p.c., le parole “che le sottoscrive”. In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e,
in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza,
che abbiano reso l’interrogatorio, di sottoscrivere il verbale,
posto che, come noto, la ‘Consollè del magistrato, allo stato
attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del
giudice.
Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione.
Rimane, infatti, in vigore l’art. 88 disp. att. c.p.c., a mente
del quale “la convenzione conclusa tra le parti per effetto
della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta
in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse,
dal giudice e dal cancelliere”. In tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe
certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché
è altamente probabile che, in questi casi, il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne
alle parti la sottoscrizione.
13. ISCRIZIONE DI PROFESSIONISTI
AL REGINDE
Come già segnalato con circolare del 24 gennaio 2014
prot. 1631.U DOG, dal 30 giugno prossimo, sempre ai sensi
dell’art 16 bis dl 179/2012 anche i professionisti nominati
dal giudice dovranno depositare i propri atti esclusivamente
con modalità telematiche. Ad oggi, tuttavia, una vasta platea
di professionisti non è censita sul registro generale degli indirizzi elettronici di cui al dm 44/11.
Dal 30 giugno prossimo, nei casi in cui sussiste l’obbligo
di cui al citato art. 16 bis, le cancellerie non dovranno più
accettare il deposito di atti e documenti cartacei provenienti
da professionisti nominati dal giudice. Per le cause iniziate
prima del 30 giugno, poi, l’invio telematico costituisce comunque una modalità consentita, ed anzi, preferenziale, di
deposito degli atti del consulente. È, quindi, necessario che
gli addetti alle cancellerie, nel rapportarsi coi professionisti,
e comunque all’atto del deposito, segnalino l’assoluta necessità di curare la propria iscrizione al ‘Regindè da parte loro,
laddove tale iscrizione non sia stata curata dai rispettivi ordini di appartenenza. Si richiama, sul punto, la nota di questa
Direzione generale del 6 giugno 2014, prot. n. 80939.U.
La presente circolare viene trasmessa al Capo di Gabinetto in vista delle prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico permanente istituito per il processo civile telematico
dall’On. Ministro della Giustizia.
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
CON MARCA DA BOLLO. MODALITÀ
ALTERNATIVE DI PAGAMENTO
(TESTO AGGIUNTO IL 27.10.2014)
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in tema
di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui
al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile,
si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con
le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all’annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l’assolvimento del Contributo
Unificato.
Sul punto deve ritenersi condivisibile, ed anzi, doverosa,
la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato
mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia
provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo
inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento.
Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell’art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo
devono essere annullate secondo specifiche modalità che le
norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.
Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso
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agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall’informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste
dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23).
A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l’esistenza di un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate
contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del
Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U..
15. POTERE DI AUTENTICAZIONE, DA PARTE
DEL DIFENSORE, DEGLI ATTI CONTENUTI
NEL FASCICOLO INFORMATICO
(TESTO AGGIUNTO IL 27.10.2014)
Come noto, l’art. 52 d.l. n.90/2014, convertito in legge n.
114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell’art.16 bis d.l.
n.179/2012, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico,
al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti” contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di
“attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti
atti contenuti nel fascicolo informatico”.
Alcuni Uffici hanno dubitato che la facoltà ed il potere
attribuiti dalla norma citata sussistano in relazione ad atti e
documenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore della norma stessa, o comunque prodotti e/o depositati in epoca anteriore.
Un’eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno e procedimenti iniziati successivamente non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla
ratio dell’introduzione del potere di autentica, che è quella
di sgravare gli Uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale, e nel contempo, di consentire alle
parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall’utilizzo
dello strumento informatico.
Tenuto conto di tale ratio, è da ritenersi che il potere di
autentica si estenda a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del
procedimento o di deposito del singolo atto o documento.
16. APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI
INSTAURATI PRESSO TUTTI GLI UFFICI
GIUDIZIARI DEGLI ADEGUAMENTI DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO INTRODOTTI DAL
D.L. N. 90/2014 (TESTO AGGIUNTO IL 27.10.2014)
Come noto, il d.l. n.90/2014, convertito in legge n.
114/2014, ha stabilito una serie di adeguamenti del Contributo Unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti
derivanti dall’introduzione del Processo Civile Telematico.
In ragione del fatto che non tutti gli Uffici giudiziari sono
attualmente interessati dall’obbligatorietà del Processo Civile Telematico, è stata sollevata questione circa l’applicabilità
degli adeguamenti ai procedimenti instaurati presso Uffici,
come quelli del Giudice di Pace, che attualmente non sono
interessati dalle innovazioni tecnico-processuali in esame.
Sul punto va osservato come nessuna distinzione sia consentita, sulla base del testo di legge, circa l’applicabilità degli adeguamenti, tra Uffici interessati dal PCT e Uffici non
interessati.
Del resto va osservato che, alla luce delle vigenti norme
processuali, è ben possibile che atti e provvedimenti originariamente contenuti nel fascicolo cartaceo relativo ad un
procedimento instaurato presso il Giudice di Pace confluiscano, poi, nel fascicolo informatico del procedimento stesso, in grado di appello, determinando, così, possibili minori
introiti.
17. RILASCIO DELLA FORMULA ESECUTIVA SU
COPIA ESTRATTA DAL DIFENSORE
(TESTO AGGIUNTO IL 27.10.2014)
Si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie, di apposizione
della formula esecutiva (c.d. Comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012,
introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in
legge.
Ci si chiede, quindi, se la Cancelleria debba proseguire ad
osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva,
provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all’estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità
all’originale con contestuale spedizione in forma esecutiva,
o, se, piuttosto sia possibile, per il difensore, provvedere in
autonomia all’estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l’apposizione della
formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento
di qualsiasi diritto.
Questa Direzione Generale ritiene che tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall’art. 153 disp. Att. C.p.c. - norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica - che mantiene in
capo alla cancelliere l’attività di rilascio della copia in forma
esecutiva ex art. 475 c.p.c.
Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell’Ufficio Legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014 ha
chiarito che “ le attività di spedizione e di rilascio della copia
esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare
la parte a favore della quale rilascia la copia “.
A tale interpretazione vorranno attenersi gli Uffici di cancelleria, astenendosi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art.
16-bis comma 9-bis d.l. n.179/2012, ed attenendosi, invece,
alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.
Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti
percepiti di cui all’art. 268 D.P.R. n.115/2002.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Documento 25 giugno 2014
Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Semplificazione e Trasparenza” (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari)
A cura dell’Ufficio Studi del CNF
1. Premessa.
2. Entrata in vigore PCT (art. 44).
2.1. I procedimenti in Corte d’Appello (art. 44, comma 2).
3. Momento di perfezionamento del deposito telematico (art. 51, comma 2).
4. Istituzione di un domicilio digitale (art. 52, comma 1, lett. b).
5. Copie informatiche (art. 52, comma 1, lett. a).
6. Disposizioni di modifica del CPC in relazione alle previsioni del PCT.
1. PREMESSA
Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 detta numerose disposizioni dirette ad incidere sull’efficienza del processo,
in un’ottica di semplificazione, nonché a disciplinare
taluni aspetti relativi al regime di obbligatorietà ed efficacia del processo civile telematico (PCT). Di seguito
una prima analisi delle disposizioni di immediato impatto sul PCT, contenute nel Titolo IV (Misure per lo
snellimento del processo amministrativo e l’attuazione
del processo civile telematico), Capo II (Disposizioni
per garantire l’effettività del processo civile telematico).
2. ENTRATA IN VIGORE PCT (ART. 44)
L’art. 44 del D.L. Semplificazione e Trasparenza
(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) interviene sui tempi di entrata in vigore del
processo civile telematico (d.l. n. 179/2012 convertito
con modificazioni in l. n. 221/2012). In particolare il
deposito telematico degli atti diversi da quelli introduttivi per i processi di competenza del tribunale ordinario:
a) è obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014 per i
procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art.
16-bis comma 4, d.l. n. 179/2012, avente la medesima
rubrica dell’art. 76 D.L. Semplificazione e Trasparenza) «iniziati» a partire da tale data [1];
b) è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014 per i
procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art.
16-bis comma 4, d.l. n. 179/2012) già pendenti al 30
giugno 2014;
c) per questi ultimi, tuttavia, il deposito telematico
[1]
[2]
di atti e documenti è comunque possibile «e in tal caso
il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».
Rimane ferma l’obbligatorietà al 30 giugno per il procedimento per decreto ingiuntivo (d) ai sensi dell’art.
16-bis, comma 4 del d.l. n. 179 del 2012 che si riporta:
«per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile,
escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
Con successivi decreti ministeriali [2] il Ministro della
giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei
servizi di comunicazione, potrà individuare i tribunali
nei quali anticipare «il termine fissato dalla legge per
l’obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili pendenti alla data del 30 giugno 2014 anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti (e).
In buona sostanza, a partire dal 30 giugno 2014, vi
saranno procedimenti di primo grado in cui il PCT sarà
obbligatorio (a, d), altre in cui si potrà optare per il regime in parola (c).
La definitiva entrata in vigore delle previsioni obbligatorie è fissata per il 31 dicembre 2014 (b) salva
l’anticipazione eventualmente disposta con successivi
d.m. (e)
Ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a, l’obbligo di
Il momento della pendenza è, chiaramente, individuato ai sensi dell’art. 39 c.p.c.
« ... Aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato. il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell’ordine degli avvocati interessati» (comma 5).
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deposito telematico non si applica ai difensori dipendenti delle PA per la difesa in giudizio personale delle
medesime.
2.1. I PROCEDIMENTI IN CORTE D’APPELLO
(ART. 44, COMMA 2, LETT. C)
Introducendo un comma 9-ter all’art. 16 bis al d.l. n.
179/2012 prescrive «a decorrere dal 30 giugno 2015» [3]
l’obbligatorietà dell’utilizzo delle forme del PCT anche
che «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione, innanzi alla corte di appello» con riferimento al «deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente
costituite».
Con successivi decreti ministeriali [4] il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità
dei servizi di comunicazione, potrà individuare le Corti
d’Appello nelle quali anticipare «il termine fissato dalla
legge per l’obbligatorietà del deposito telematico» nei
procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015
anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.
3. MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO
DEL DEPOSITO TELEMATICO
(ART. 51, COMMA 2)
L’art. 51 D.L. Semplificazione e Trasparenza (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni
per via telematica) individua come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello
indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna. In particolare, si aggiunge al comma 7 dell’art. 16-bis del d.l.
n. 179/2012 la previsione secondo la quale «il deposito
è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di
scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma del codice di procedura
civile [...]») [5]
Il medesimo comma dispone, infine, che per i messaggi di posta elettronica di dimensioni esorbitanti è possibile effettuare un invio multiplo che si intende tempesti-
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
vo ove eseguito «entro la fine del giorno di scadenza».
4. ISTITUZIONE
DI UN DOMICILIO DIGITALE
(ART. 52, COMMA 1, LETT. B)
L’art. 52, comma 1, lettera b) introduce l’art. 16-sexies al d.l. n. 79/2012, rubricato Domicilio digitale, il
quale – ferme restando le disposizioni specifiche per il
ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) – rende residuale la notificazione in cancelleria [6], individuando come
regola generale per le notificazioni ad istanza di parte
degli atti in materia civile al difensore quella «presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante
dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis (Indice nazionale
degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti)
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal
registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
ministero della giustizia» (cfr. D.M. Giustizia 21 febbraio 2011).
5. COPIE INFORMATICHE
(ART. 52, COMMA 1, LETT. A)
L’art. 52, comma 1, lett. a) del D.L. Semplificazione
e Trasparenza (Poteri di autentica dei difensori e degli
ausiliari del giudice) introduce il comma 9-bis all’art.
16-bis del d.l. 179/2012.
Ivi in primo luogo si stabilisce il principio di equivalenza tra «copie informatiche, anche per immagine,
di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice
nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei
fascicoli informatici dei procedimenti» ai quali si applica il PCT e i relativi originali, «anche se prive della
firma digitale del cancelliere».
In secondo luogo, con previsione specificamente dedicata al PCT, si stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il
commissario giudiziale» possano estrarre con modalità
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche
degli atti e dei provvedimenti in parola ed attestare «la
conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo informatico» [7].
Non deve ingannare il mancato riferimento ai procedimenti “iniziati” al 30 giugno 2015 (circostanza che lascerebbe presumere l’immediata applicabilità – anche per i giudizi già pendenti alla stessa data – della prescrizione) atteso che la disposizione richiama il momento
della pendenza nel periodo immediatamente successivo per definire il regime dell’anticipazione mediante d.m.
« ... Aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato. il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell’ordine degli avvocati interessati» (comma 5).
Tale modifica parrebbe eliminare il conflitto di norme tra l’art. 16 bis n.7 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L.221/2012
e l’art. 13 del DM 44/2011, che prevede lo slittamento del deposito al giorno successivo se la ricevuta di consegna dell’atto arriva dopo
ore 14.00.
Utilizzabile «esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario» procedere alla notificazione presso il domicilio digitale.
Restano esclusi i provvedimenti giurisdizionali «che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice».
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Di conseguenza si dispongono modifiche al T.U. sulle spese di giustizia volte a disporre l’esenzione dal diritto di copia (comma 2). Tutti gli atti del PCT, proprio
perché si presentano in formato digitale (e firmati digitalmente) e sono inseriti nel relativo sistema di gestione, risultano esentati dall’incombente, rappresentando
duplicati digitali del documento originale.
6. DISPOSIZIONI DI MODIFICA
DEL CPC IN RELAZIONE
ALLE PREVISIONI DEL PCT.
L’art. 44 introduce modifiche al codice di procedura
civile in materia di atti processuali che incidono o sono
rese necessarie dalla gestione telematica del contenzioso civile.
L’art. 44 (Modifiche al codice di procedura civile in
materia di contenuto degli atti di parte, di sottoscrizione
del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
[8]
[9]
risolve il problema della sottoscrizione del verbale d’udienza redatto in modalità informatica da parte del testimone e del consulente tecnico. La norma sostituisce
il comma 2 dell’art. 126 c.p.c. (Contenuto del processo
verbale) [8] con la previsione secondo la quale l’unica
sottoscrizione necessaria è quella del cancelliere il quale nel caso di «altri intervenuti» all’udienza, dà ai medesimi «lettura del processo verbale» [9].
Analogamente si dispone in relazione al verbale di
assunzione dei mezzi prova, modificando l’art. 207
c.p.c. (Processo verbale dell’assunzione [dei mezzi di
prova).
Con modifica apportata all’art. 133, comma 2 c.p.c.
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza), il biglietto di cancelleria con il quale il cancelliere dà atto
alle parti del deposito della sentenza è destinato a contenere l’intero testo della medesima e non più soltanto
il dispositivo.
Il quale attualmente dispone: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge
non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere,
ne è fatta espressa menzione».
« [...] b) all’articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri
intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale».
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PROTOCOLLI DEI TRIBUNALI
E DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI PER L’ATTUAZIONE DEL PCT
Unione Triveneta
Biella
Verbania
Varese Lecco
Busto
Arsizio Monza
Trento
Belluno
Udine
Venezia
Novara Milano
Crema
Lodi
Cremona
Torino Vercelli
Piacenza
Alessandria
Reggio
Ferrara
Emilia Modena
Bologna
Genova
Rimini
Pesaro
Pistoia
Firenze
Ancona
Fermo
Unione Lombarda
dei Consigli
dell’Ordine degli Avvocati
Viterbo
Consiglio
deli Ordini Forensi
d’Abruzzo
Pescara
Roma
Cassino Campobasso
Foggia
Trani
Santa Maria Capua Vetere
Bari
Napoli
Lecce
Oristano
Cosenza
Cagliari
Catanzaro
Palermo
Reggio Calabria
Marsala
Catania
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RASSEGNA DI PRASSI
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DOCUMENTO 25 GIUGNO 2014
Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Semplificazione e Trasparenza” (Misure urgenti per
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari)
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROVVEDIMENTO 16 GIUGNO 2014
Il PCT negli schemi di decreto legge «Semplificazione e Crescita» (Misure urgenti per la semplificazione
e per la crescita del Paese) e «Giustizia» (Misure per la riduzione dell’arretrato civile e per favorire
la composizione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale mediante l’introduzione della
procedura di negoziazione assistita da un avvocato e del procedimento preliminare al contenzioso
civile)
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, RISOLUZIONE 12 GIUGNO 2014
Pratica num. 20/IN/2014. Risoluzione del 12 giugno 2014 sullo stato di attuazione del Processo
Civile Telematico.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - CIRCOLARE 5 GIUGNO 2014, N.380
Processo civile telematico - adempimenti previsti dall’art.16-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n . 179 (cd
“Decreto crescita”) - obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali strumenti necessari
per accedere ai registri di cancelleria e ai fascicoli di causa e strumenti per i depositi telematici da
parte dei CTU - Guida per la registrazione della propria PEC al RegIndE, registro degli indirizzi
elettronici utilizzato dal Ministero della Giustizia per l’invio delle comunicazioni in formato digitale.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROVVEDIMENTO 26 MAGGIO 2014
Vademecum verso il PCT- Informazioni di base
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Giurisprudenza
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GIURISPRUDENZA
RASSEGNA DI MASSIME
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RASSEGNA DI MASSIME
I TESTI DELLE
PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI
SONO RISERVATI AGLI ABBONATI
E CONSULTABILI IN BANCA DATI
Procedimento civile - Processo telematico - Atti introduttivi - Esclusi gli atti dell’articolo 16-bis della legge
221/2012 - Requisiti - Forma libera - Articolo 121 del
Cpc - Nullità - Articolo 156 del Cpc - Accettazione del
cancelliere -Ammissibilità. (Cpc, articoli 121 e 156; legge 221/2012)
Per i procedimenti instaurati tanto prima che dopo il 30
giugno 2014, è ammissibile il deposito telematico degli
atti introduttivi del giudizio, esclusi dal novero degli atti
indicati dai primi quattro commi dell’articolo 16-bis della
legge 221/2012, posto che ciò che non è previsto non può
ritenersi per ciò solo vietato, stante il principio di libertà di forme (articolo 121 del Cpc), e avendosi riguardo al
divieto di pronunciare la nullità di un atto del processo se
la nullità non è comminata dalla legge, e comunque mai
ove risulti accertato che l’atto ha raggiunto lo scopo a cui
è destinato (articolo 156 del Cpc). Il ché avviene nel caso
di specie dato che l’atto introduttivo telematico è accettato
dal cancelliere ed è inserito nel fascicolo di parte e quindi
raggiunge il proprio scopo di permettere la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, di esprimere la difesa
della parte e di realizzare il rapporto processuale con la
controparte.
Tribunale Brescia, Sezione L, Sentenza 7 ottobre 2014
Procedimento civile - Processo telematico - Decreto
dirigenziale - Dm 44/2011, articolo 35 - Comparsa di
costituzione e risposta - Deposito telematico - Rituale Sanzioni - Assenza - Cancelleria - Controllo - Idoneità.
(Dm 44/2011, articolo 44)
A prescindere dall’esistenza del decreto della dirigenziale previsto dall’articolo 35 del Dm 21 febbraio 2011 n.
44 - a cui nessuna norma ha conferito la funzione di individuare la tipologia degli atti che possono essere depositati
telematicamente - la comparsa di costituzione e risposta
depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale posto che non esiste una sanzione di carattere processuale per il deposito in via telematica degli atti
introduttivi o di costituzione e che la comparsa depositata
telematicamente soddisfa i requisiti previsti dal cosiddetto codice dell’amministrazione digitale, supera i controlli
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di cancelleria, giunge alla conoscenza del giudice e delle
altre parti processuali e quindi è idonea allo scopo a cui è
destinata.
Tribunale Milano Sentenza 7 ottobre 2014
Tutela possessoria - Procedimento civile - Iscrizione
a ruolo in data successiva al 30 giugno 2014 - costituzione in giudizio con sola modalità telematica - Decreto
ex art. 35, comma 1, del d.m. N. 44 del 2011 - Mancata attivazione del servizio telematico in relazione a tale
atto - Inammissibilità della costituzione - Fattispecie Procedimento possessorio
È inammissibile la costituzione in giudizio nel procedimento iscritto a ruolo in data successiva al 30 giugno 2014,
e dunque soggetto alla integrale operatività del D.L. n. 90
del 2014, avvenuta esclusivamente con modalità telematica, mediante invio a mezzo PEC direttamente nel sistema
P.C.T. con la Consolle dell’avvocato, senza il deposito cartaceo, qualora il decreto ex art. 35, comma 1, del D.M. n.
44 del 2011 di cui è stato destinatario l’Ufficio Giudiziario
interessato non prevede l’attivazione dei servizi telematici
relativamente a tale atto. In ipotesi siffatte l’invio telematico della comparsa di costituzione deve ritenersi non legittimo poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria
di inammissibilità della stessa per non essere tale specifico
atto processuale ricompreso nel decreto di cui all’art. 35
citato, pur se tecnicamente possibile. L’atto inviato telematicamente, qualora non avente una specifica copertura
normativa speciale, deve essere considerato alla stregua di
un atto cartaceo di costituzione inviato a mezzo posta, essendo la mail certificata, così come la raccomandata, due
mezzi di comunicazione, e la costituzione in giudizio non
può avvenire con i predetti mezzi di comunicazione, necessitando del materiale deposito in Cancelleria. Né può
condurre ad un risultato diverso la circostanza che la costituzione di che trattasi è nella specie relativa ad un procedimento possessorio, processualmente sottoposto alle forme
di cui all’art. 669 bis c.p.c., in quanto compatibili, in luogo
delle normali regole sulla costituzione di cui agli artt. 166
e 167 c.p.c., perché la questione della regolare costituzione
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delle parti non è questione riconducibile alla “omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio” come recita la
norma sul procedimento cautelare uniforme, ma è proprio
una questione di regolarità del contraddittorio in assenza
della quale non può darsi corso al procedimento essendo
il contraddittorio direttamente tutelato dal secondo comma
dell’art. 111 Cost.
Tribunale Padova, Sezione 2 civile - Ordinanza 3 settembre 2014
Procedimento civile - Processo telematico - Atti introduttivi - Deposito - Invio telematico - Dm 44/2011, articolo 35, comma 1 - Legittimità dell’invio - Inammissibilità. (Dm 44/2011, articolo 35, comma 1; Dl 179/2012,
articolo 16-bis; Cpc, articolo 183, comma 6)
Nel silenzio dell’articolo 16-bis del Dl 179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, quanto alle
modalità da osservare, a decorrere dal 30 giugno 2014,
nei procedimenti civili dinanzi al tribunale, per il deposito degli atti processuali introduttivi, al fine di decidere se
l’invio degli atti introduttivi possa avvenire per via telematica, occorre guardare al decreto autorizzativo ex articolo
35 comma 1 del Dm 44/2011 di cui è destinatario l’ufficio
giudiziario. Poiché il decreto di cui è stato destinatario il
tribunale di Padova, datato 3 giugno 2014, prevede l’attivazione dei servizi telematici relativamente alle comparse
conclusionali e alle memorie di replica, alle memorie autorizzate dal giudice e le memorie ex articolo 183, comma
6, del Cpc per i procedimenti contenziosi civili e del lavoro, è inevitabile ritenere non legittimo l’invio telematico
della comparsa di costituzione poiché avvenuto mediante
uno strumento di comunicazione privo di valore legale con
conseguente declaratoria di inammissibilità dell’atto.
Tribunale Padova Sentenza 29 agosto 2014
Procedimento civile - Processo telematico - Atti informatici - Deposito - Forma - Specifiche tecniche - Atto
difforme dalle specifiche - Inammissibilità. (Dm 21 febbraio 2014 n. 44, articolo 34; ministero della Giustizia,
provvedimento 16 aprile 2014)
Sono inammissibili gli atti informatici depositati in formato diverso da quello consentito dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento emanato in data 16 aprile
2014 dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 34 del Dm 21 febbraio 2014 n. 44.
Tribunale Livorno, civile, Sentenza 25 luglio 2014
Procedimento civile - Processo telematico - Decreto
dirigenziale - Dm 44/2011, articolo 35 - Comparsa di costituzione e risposta - Deposito telematico - Ammissibilità - Esclusione - Invito a costituirsi nuovamente - Decadenza dalle eccezioni. (Dl 179/2012, articolo 16-bis)
Data la previsione dell’articolo 16-bis del Dl 179/2012,
secondo cui a decorrere dal 30 giugno 2014, per i procedimenti civili innanzi al tribunale, è imposto il deposito
telematico per gli atti delle parti costituite, è per ciò stesso inammissibile una comparsa di costituzione depositata
in cancelleria per via telematica. Ne consegue che la parte
convenuta, invitata a costituirsi nuovamente con deposito
cartaceo della comparsa e del fascicolo, deve essere dichiarata decaduta da tutte le eccezioni di rito e di merito non
rilevabili d’ufficio.
Tribunale Pavia Sentenza 22 luglio 2014
Procedimento civile - Processo telematico - Atti introduttivi - Decreto Direzione generale per i sistemi informativi ministero della Giustizia - Autorizzazione - Assenza - Invio telematico - Inammissibilità. (Dm 44/2014,
articolo 35; Dl 179/2012, articolo 16-bis, comma 1)
Anche dopo l’entrata in vigore del Dl 90/2014, la possibilità di depositare in via telematica un atto introduttivo
continua a essere subordinata a specifica previsione autorizzativa contenuta nel decreto emanato dalla Direzione
generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 35 del Dm 21 febbraio 2014 n. 44. In mancanza di tale previsione, considerato quanto statuito dall’articolo 16-bis, comma 1, del Dl
179/2012, l’atto introduttivo depositato telematicamente è
invalido. La parte deve essere invitata alla regolarizzazione
mediante deposito in forma cartacea, ai fini della corretta
instaurazione del procedimento, comunque da ricollegare
al deposito telematico già registrato in cancelleria.
Tribunale Palermo Sentenza 20 luglio 2014
Separazione - Separazione personale dei coniugi Conversione del rito da giudiziale a consensuale - Innovazioni Legislative - Processo civile telematico - Verbale
- Sottoscrizione delle parti - Obbligo
In tema di separazione personale dei coniugi, deve disporsi la conversione del rito da giudiziale a consensuale,
laddove intervenga, in corso di causa, l’accordo delle parti
che chiedano, entrambe, la conversione del rito. Per effetto
dell’art. 45 del D.L. n. 90 del 2014, è stato rimosso l’obbligo delle parti intervenute nel processo di”sottoscrivere”
le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche
se acquisite in sede di escussione testimoniale. L’esonero
della sottoscrizione, tuttavia, non opera là dove si tratti di
raccogliere un “accordo” delle parti che abbia natura transattiva o, come nel caso di specie, conciliativa. In questi
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casi il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in
modo da consentirne alle parti la sottoscrizione.
Tribunale Milano, Sezione 9 civile - Ordinanza 15 luglio
2014
Procedimento civile - Processo telematico - Decreto
ingiuntivo - Telematico - Requisiti - Forma - Specifiche
dalle tecniche - Atto difforme alle specifiche - Inammissibilità. (Dm 21 febbraio 2014 n. 44; ministero della
Giustizia, provvedimento 16 aprile 2014)
È inammissibile, perché manca dei requisiti genetici
indispensabili per dar valido corso a un procedimento telematico, in ricorso informatico per decreto ingiuntivo, redatto in formato diverso da quello consentito dalla Specifiche tecniche contenute nel provvedimento in data 18 luglio
2011, sostituito dal provvedimento emanato il 16 aprile
2014 dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 34 del Dm 21 febbraio 2014 n. 44.
Tribunale Roma, civile - Ordinanza 13 luglio 2014
Procedimento civile - Processo telematico - Procedimento di ingiunzione - Invio telematico - Dl 179/2014
- Obbligo - Deposito cartaceo - Inammissibilità. (Dm
44/2014, articolo 35; Dl 179/2012, articolo 16-bis, comma 1)
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 16-bis del Dl
179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221,
a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice
di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il
deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
È pertanto inammissibile un ricorso per decreto ingiuntivo
depositato, dopo quella data, in forma cartacea.
Tribunale Reggio Emilia, Sentenza 30 giugno 2014
Processo telematico - Scopo dell’atto processuale telematico - Forma del documento informatico - Caratteristiche tecniche specifiche che il documento telematico
deve possedere
In tema di processo telematico, lo “scopo” dell’atto processuale telematico è, in primo luogo, quello di inserirsi efficacemente, in una sequenza intrinsecamente assoggettata
alle regole che impongono l’adozione di particolari formati
in luogo di altri. Costituisce una mera formalità che un atto
espresso in un formato non ammesso, sia stato di fatto acquisito al sistema del processo civile telematico; tanto è
vero che l’ultimo aggiornamento del sistema SICID, per il
contenzioso civile, prevede opportuni accorgimento tecnici
in grado di sbarrare l’accesso al file “intruso” in quanto
non corrispondente al formato richiesto per il tipo di atto.
Peraltro il documento informatico, anche al di fuori del diritto processuale, non può essere a forma libera, dovendo
possedere, a norma dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82 del 2005,
specifiche “caratteristiche tecniche” la cui specificazione è
demandata ad interventi di rango subordinato.
Tribunale Roma, civile, Sentenza 9 giugno 2014
Procedimento civile - Deposito telematico degli atti
- Atti giudiziari - Obbligo - Previsione normativa - Decorrenza - Anticipazione - Legittimità - Relativo provvedimento - Interpretazione restrittiva
Il provvedimento che, in applicazione della previsione normativa di cui all’art. 16 bis, D.L. n. 179 del 2012,
come modificato dall’art. 1, comma 19, n. 2, L. n. 228 del
2012, anticipi, nei Tribunali in cui il Ministero della Giustizia abbia accertato la funzionalità dei servizi telematici,
la decorrenza dell’obbligo di deposito telematico degli atti
giudiziari e dunque la stessa efficacia della disposizione
normativa citata, deve essere restrittivamente interpretato,
con conseguente declaratoria di inammissibilità del procedimento introdotto con l’atto telematicamente depositato
nonostante non facente parte degli atti e dei documenti di
parte per i quali sia consentita la trasmissione ed il deposito telematico. (Fattispecie avente ad oggetto il deposito
telematico di un reclamo, non compreso nell’elenco degli
atti telematicamente depositabili dal 15.01.2014 presso il
Tribunale di Foggia, come elencati nel decreto di attivazione della trasmissione dei documenti informatici presso il
medesimo Tribunale del 10.01.2014).
Tribunale Foggia, Sezione L civile Sentenza 21 maggio
2014
Cessazione degli effetti civili del matrimonio - atto
di parte - deposito in via telematica - inoltro all’ufficio
giudiziario l’ultimo giorno utile - ricezione della busta
da parte dell’ufficio giudiziario - deposito tempestivo normativa rilevante - normativa primaria e secondaria
Deve ritenersi tempestivo il deposito dell’atto inoltrato
dal difensore all’Ufficio Giudiziario in via telematica l’ultimo giorno utile, qualora nello giorno il sistema dell’Ufficio predetto abbia ricevuto la cosiddetta busta, poiché ciò
significa che il gestore di posta certificata del Ministero
della Giustizia ha generato per parte depositante la ricevuta
di avvenuta consegna dell’atto, sufficiente a ritenere per lo
stesso ritualmente eseguito il deposito, ancorché poi la busta sia stata accettata dalla cancelleria il giorno successivo.
La previsione normativa di cui all’art. 16 bis, L. n. 221 del
2012, invero, nella parte in cui al comma 7 distingue tra il
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momento in cui l’atto si ritiene depositato per il depositante
ed il momento in cui viene effettivamente ricevuto dall’Ufficio Giudiziario per il tramite dell’accettazione da parte
dell’operatore di cancelleria, preservando il depositante da
esigenze e tempistiche organizzative dell’Ufficio ricevente, non prevede alcun riferimento orario in relazione al momento in cui viene rilasciata la ricevuta di consegna (cosiddetta RAC), invece presente nell’art. 13, comma 3, D.M.
n. 44 del 2011. In tale contesto, dunque, deve rilevarsi che
non solo la norma di legge di cui al citato art. 16 bis deve
ritenersi prevalente rispetto alla norma tecnica regolamentare, perché è fonte primaria rispetto a quella tecnica di natura secondaria e comunque temporalmente successiva, ma
anche che la previsione di un limite orario in relazione alla
generazione della ricevuta di avvenuta consegna rispetto
ad un termine da computarsi a giorni, appare poco compatibile con la ratio stessa del sistema di deposito telematico
degli atti e con i vantaggi che dal sistema stesso dovrebbero derivarne in termini di efficienza e miglior organizzazione del lavoro da parte degli utenti del sistema giustizia. Ne
consegue, nel caso concreto, che il deposito della comparsa
conclusionale da parte dell’attore (avvenuta dopo l’orario
di chiusura dell’ufficio) deve ritenersi tempestivo.
Tribunale Milano, Sezione 9 civile - Sentenza 19 febbraio 2014, n. 3115
Opposizione al decreto ingiuntivo - Nullità del decreto per effetto della mancata indicazione del nominativo del l.r. conferente la procura alle liti - Infondatezza
dell’eccezione - Deposito telematico dell’atto e firma
digitale - Congiunzione materiale dell’atto alla procura
alle liti rilasciata in formato digitale - Garanzia della
provenienza e della forma scritta.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo è destituita
di fondamento l’eccezione con la quale l’opponente assuma la nullità del decreto ingiuntivo per effetto della mancata indicazione del nominativo del l.r. conferente la procura
alla società opposta laddove detta procura risulti allegata
telematicamente al ricorso mediante congiunzione in unica
busta di invio. A tal riguardo, difatti, si ritiene valida la costituzione in giudizio compiuta con il deposito telematico
del ricorso per decreto ingiuntivo quando risulti soddisfatto
il requisito della congiunzione materiale all’atto della procura alle liti in formato digitale, come statuito dall’art. 83
c.p.c., comma 3°. Ciò si verifica, appunto, quando la copia
informatica della procura venga spedita all’interno della
busta telematica sottoscritta con firma digitale dall’avvocato che abbia depositato telematicamente il ricorso per
ingiunzione. La busta telematica firmata digitalmente dal
difensore, difatti, rappresenta un insieme di atti informatici
tra loro congiunti in modo inscindibile ed immodificabile
garantendo, la firma digitale, la provenienza ed il requisito
della forma scritta.
Tribunale Milano, Sezione 7 civile - Sentenza 8 marzo
2012, n. 2886
DA CONSULTARE IN BANCA DATI ANCHE
Processo civile telematico - Comparsa di costituzione - Deposito telematico - Interpretazione estensiva
dell’art. 16 bis DL 179/2012 - Ammissibilità
Tribunale Forlì, civile, Ordinanza 29 ottobre 2014
Processo civile telematico - Deposito telematico - Atto
introduttivo del giudizio - Disposizione art. 16 bis D.L.
179/12- Deposito telematico riservato agli atti endoprocessuali - Irregolarità
Tribunale Vercelli, civile, Ordinanza 4 agosto 2014
Processo civile telematico - Deposito telematico - Ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. - Procedimento sommario di cognizione - Inammissibilità
Tribunale Torino, Sezione 1 civile, Ordinanza 15 luglio
2014
Processo civile telematico - Decreto ingiuntivo - Ricorso - Deposito telematico obbligatorio - Deposito cartaceo - Inammissibilità
Tribunale Reggio Emilia, civile, Ordinanza 1 luglio 2014
Processo civile telematico - Deposito telematico - Atti
endoprocessuali - Ricorso introduttivo del giudizio Inammissibilità
Tribunale Foggia, civile - Decisione 10 aprile 2014
Processo civile telematico - Costituzione in giudizio
- Accesso ai documenti elencati nell’atto introduttivo
telematico del giudizio - Impossibilità da parte del convenuto - Nullità della costituzione in giudizio - Violazione del principio del contraddittorio - Vizio del sistema
informatico - Improcedibilità dell’azione
Tribunale Milano, Sezione L civile, Sentenza 8 febbraio
2013
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Gruppo 24ORE
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RIVISTE
PROCESSO TELEMATICO
A RISCHIO AUTENTICITÀ LA COPIA DI CORTESIA
PER I MAGISTRATI
Guida al Diritto n. 48 del 29 novembre 2014, pag. 41
PROCESSO TELEMATICO
PER GLI ATTI INTRODUTTIVI DEPOSITATI ONLINE
L’INVALIDITÀ RESTA INCERTA
Guida al Diritto n. 45 dell’8 novembre 2014, pag. 16-22
di Antonio Mondini
PROCESSO ELETTRONICO:
SENZA TESTO UNICO L’ÀNCORA DEI GIUDICI
Guida al Diritto n. 45 dell’8 novembre 2014, pag. 12-13
di Antonio Mondini
LE SCADENZE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
TELEMATICO
Diritto24 del 30 ottobre 2014 (Numero OnLine)
di Leozappa Patrizio
CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 90/2014:
ATTO FINALE SUL PCT?
Diritto24 on line del’8 settembre 2014
a cura di Avv. Nicola Fabiano
IL DEPOSITO E IL RISPETTO DEI TERMINI
NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Ventiquattrore Avvocato n. 7-8 del 01 luglio 2014, pag. 70
di Nicola Fabiano
SUL DEPOSITO TELEMATICO
“VINCE” IL GRADUALISMO
Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 95
di Orlando Massimo
COME INVIARE ON LINE ATTI
“PESANTI” SENZA ERRORI
Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 98
di Orlando Massimo
COPIA SENZA FIRMA DIGITALE
EQUIPARATA ALL’ORIGINALE
Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 105
di Orlando Massimo
ISTANZE DI INGIUNZIONE
SOLO ONLINE DA OGGI
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 30 giugno 2014, pag. 23
di Maglione Valentina e Ferrando Mauro
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RASSEGNA
FASI DEL PCT - REGIME
DEL DEPOSITO TELEMATICO
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PROCESSO TELEMATICO
A RISCHIO AUTENTICITÀ LA COPIA DI CORTESIA PER I MAGISTRATI
Guida al Diritto n. 48 del 29 novembre 2014, pag. 41
L
a circolare nel ribadire i contenuti dell’articolo 16-bis
comma 1, del Dl 179/2012,
convertito dalla legge 221/2012,
sull’entrata in vigore piena delle regole sul processo telematico alle causa pendenti dopo il 30 giugno 2014,
abbraccia nuovamente la tesi della
trasmissibilità telematica degli atti introduttivi solo previa autorizzazione
ministeriale: «necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione
alla ricezione degli atti introduttivi e
di costituzione in giudizio», pur non
prendendo posizione sulla sanzione
discendente dall’eventuale vizio.
IL RIFIUTO DELL’ATTO DA
PARTE DELLA CANCELLERIA
E I SUOI LIMITI
Sul punto si è già misurata la giurisprudenza e la dottrina con soluzioni
alterne, essendo persuasiva in considerazione della fonte legislativa la
generalizzazione dell’alternativa cartaceo/telematico a scelta della parte
ovvero del suo difensore per i processi
anteriori o dell’alternativa telematica
per gli atti di costituzione in giudizio
nei processi successivi, dovendosi comunque ritenere raggiunto lo scopo di
una trasmissione per Pec di un atto in
pdf immagine, imbustato alla procura,
alla nota di iscrizione a ruolo e ai documenti prodotti, ai fini della costituzione in giudizio. Per questa ragione,
fra le altre, urge, per la drasticità del
regime sanzionatorio severo adottato da alcune pronunce di merito, una
chiarificazione del legislatore. È tuttavia evidente che per i processi introdotti successivamente, la cancelleria
deve rifiutare il deposito dell’atto su
supporto cartaceo, per la sua abnormità, salvo ovviamente gli atti introduttivi e gli atti relativi i processi pendenti
al 30 giugno 2014. Non si pronuncia
invece la circolare sugli atti trasmessi
in formato telematico viziato (e non
cartaceo), la cui erroneità rispetto alle
specifiche tecniche non dovrebbe indurre a un rifiuto, dovendo il giudice,
e solo il giudice, determinarsi sulla validità delle forme.
LA RESIDUALITÀ DEL SUPPORTO CARTACEO ACQUISITO
AL FASCICOLO D’UFFICIO
La circolare si dilunga poi sulle ipotesi di deposito degli atti su supporto
cartaceo e oltre agli atti di costituzione in giudizio, indica i provvedimenti
del giudice (a esclusione del procedimento monitorio) e i documenti o atti
che il giudice ordina siano acquisiti in
originale. Tra questi è da pensare alla
scrittura privata proveniente dalla parte, ai fini del disconoscimento e della
susseguente verifica di autenticità. Si
tratta evidentemente di documenti acquisiti legittimamente e a ogni effetto
su supporto cartaceo. Sono acquisiti
altresì su supporto cartaceo gli atti dei
procedimenti in cui la parte è costituita personalmente e il verbale di conciliazione, materialmente sottoscritto
dalle parti.
31
L’IRRILEVANZA DELL’ACQUISIZIONE DELLA COPIA
DI CORTESIA
La circolare sottolinea poi l’implicita abrogazione dell’articolo 111 delle disposizioni di attuazione del Cpc
che consente al cancelliere di rifiutare il deposito di atti, in mancanza di
copia per l’ufficio e per l’altra parte:
evidentemente il deposito elettronico
consente la visione del fascicolo elettronico con tutto quanto in esso elettronicamente acquisito, senza ulteriori
formalità, la copia cartacea diventa
irrilevante. Come irrilevante è la copia cartacea che per ragioni di cortesia
il magistrato chiede ai difensori delle
parti, la quale - sottolinea la circolare non è richiesta imperativa per le parti
e non deve essere inserita nel fascicolo
elettronico, né a essa apposto il timbro
di deposito da parte del cancelliere,
per evitare confusione. È da ritenere
che l’uso di tale copia cartacea da parte del giudice non dia alcuna certezza
di autenticità e corrispondenza all’originale telematico, per cui l’uso dovrà
essere adottato con estrema cautela,
come la circolare sembra correttamente evidenziare.
L’ACCETTAZIONE DEGLI ATTIL’ACCESSO DELLA PARTE
AL FASCICOLO
L’accettazione da parte della cancelleria della trasmissione telematica,
raccomanda la circolare, deve essere
tempestiva e a essa prestare particolare attenzione l’organizzazione della cancelleria, poiché è soltanto dalla
accettazione che l’atto o il documento
è visibile nel fascicolo e consente perciò il contraddittorio delle altre parti,
che a loro volta possono difendersi in
replica nel rispetto di termini perentori. Questo è uno dei temi più delicati
trascurati dalla riforma: la dipendenza
dell’esercizio del diritto di difesa da
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un’attività che non è solo della parte.
Così il deposito di atti e documenti che
si perfeziona solo con la ricevuta di accettazione trasmessa per pec dal ministero della Giustizia e non con la sola
attività di parte, agli effetti del rispetto di un termine perentorio, oppure la
conoscenza dell’atto o del documento
a cui replicare, che dipende dalla definitiva accettazione della cancelleria.
In tutti questi casi il giudice, adeguatamente stimolato dalla parte dovrà
rimettere ordine ai diritti difensivi con
l’uso dell’istituto della rimessione in
termini. Ma sarebbe stato auspicabile
un espresso richiamo legislativo. La
cancelleria, sottolinea la circolare, parafrasando la legge nell’edizione della
novella del 2014, dovrà accettare invii
plurimi nel caso in cui il file pdf superi la dimensione stabilita dalla legge e
gli invii elettronici accettati dal dominio della giustizia entro le ore 24:00,
con la proroga legale dei termini di cui
all’articolo 155 del codice di procedura civile.
Di rilievo, in ossequio alla novel-
lazione dell’articolo 45 delle disposizioni di attuazione del Cpc, l’invio
telematico di copia integrale dei provvedimenti del giudice, compresa la
sentenza, e non del solo dispositivo,
per una piena consapevolezza, ai fini
difensivi, della parte e la possibilità,
tecnicamente consentita, dell’accesso
telematico (e non fisico) ai documenti
del fascicolo della parte non costituita munita di procura nei procedimenti
per decreto ingiuntivo.
LA COPIA TELEMATICA
DEGLI ATTI E QUELLA
IN FORMA ESECUTIVA
Chiarisce finalmente il Ministero,
contro l’avviso contrario di numerose
cancellerie, che il potere di autenticazione riguarda non soltanto i processi
“nuovi”, ma anche quelli pendenti al
30 giugno 2014. Meno persuasivo il
chiarimento, sull’onda dell’ufficio legislativo del ministero, in ordine alla
possibilità che la formula esecutiva sia
apposta sulla copia estratta e autenticata telematicamente dal difensore,
32
dovendosi conservare tutto sul piano
tradizionale della copia autenticata
dal cancelliere, essendo sopravvissuto
alla riforma l’articolo 153 delle disposizioni di attuazione del Cpc. Anche in
questo caso l’informatizzazione generalizzata del processo poteva condurre
a soluzione più coraggiosa.
PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO
Fermo restando la modalità di pagamento telematico sul sito dell’ufficio
delle Entrate, si lascia sopravvivere la
modalità di pagamento materiale, con
annullamento fisico del bollo da parte
della cancelleria e onere del difensore
della parte di recarsi fisicamente presso l’ufficio. Anche in tal caso un più
coerente intervento legislativo avrebbe potuto segnare il de profundis di
tale tradizionale e astorica modalità,
non in linea con l’impostazione del
processo telematico che ha l’utilità di
far evitare al difensore, o al suo segretario, la fila nel corridoio antistante
l’ufficio di cancelleria.
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PROCESSO TELEMATICO
PER GLI ATTI INTRODUTTIVI DEPOSITATI ONLINE L’INVALIDITÀ RESTA INCERTA
Guida al Diritto n. 45 dell’8 novembre 2014, pag. 16-22
di Antonio Mondini
C
ome anticipato, il rispetto dei
requisiti di forma sta ponendo, nel processo civile telematico, due interrogativi.
PROCESSO TELEMATICO:
I DUE INTERROGATIVI
L’uno consiste nello stabilire, preliminarmente, come vadano valutati
gli atti depositati in forma cartacea
invece che nella prevista forma telematica e come vadano valutati gli
atti depositati, viceversa, in forma
telematica laddove il deposito con
modalità telematica non è, ossia ritenuto non essere, consentito e nello
stabilire, poi, quale sia la sanzione
applicabile in caso di ritenuta invalidità di tali atti.
Il secondo interrogativo riguarda
il regime degli atti composti secondo formati - cioè con caratteristiche
e con modalità - diversi da quelli
stabiliti dalle norme regolamentari
di settore.
IL PRIMO INTERROGATIVO:
UNA PREMESSA E DUE
PRECISAZIONI
Riguardo al primo interrogativo,
sono necessarie una premessa e due
precisazioni.
La premessa attiene ai tempi di
entrata in vigore del processo civile
telematico. I tempi sono stati fissati dall’articolo 16-bis, comma 1, Dl
179/2012 («Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese»), convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012 n. 221, il quale, nella
formulazione originaria, prevedeva
che a partire dal 30 giugno 2014,
«nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documen-
ti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite» doveva
essere effettuato esclusivamente in
forma telematica. Nei commi 2 e 3
erano fissati alla stesso termine del
30 giugno i tempi per i processi esecutivi di cui al libro III del codice
di procedura civile, (per i quali «la
disposizione di cui al comma 1 si
applica successivamente al deposito
dell’atto con cui inizia l’esecuzione») e per le procedure concorsuali (per le quali «la disposizione di
cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei
documenti da parte del curatore, del
commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e
del commissario straordinario»).
Il termine del 30 giugno è stato
poi differito in forza dell’articolo
44, comma 1, del Dl 24 giugno 2014
n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, con la previsione
per cui: «Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis
del decreto-legge 18 ottobre 2012,
33
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, si applicano esclusivamente ai
procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014.
Per i procedimenti di cui al periodo
precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si
applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data,
nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3
dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, gli atti
processuali e i documenti possono
essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali
modalità» (si veda box in pagina).
Per il procedimento monitorio,
i tempi di entrata in vigore delle
modalità telematiche sono stabiliti
dell’articolo 16-bis, comma 4, del
Dl 179/2012 (non modificato dal
Dl 90/2014): «A decorrere dal 30
giugno 2014, per il procedimento
davanti al tribunale di cui al libro
IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di
opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei
documenti ha luogo esclusivamente
con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Il presidente
del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente
con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti
e sussiste una indifferibile urgenza.
Resta ferma l’applicazione della
disposizione di cui al comma 1 al
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giudizio di opposizione al decreto
d’ingiunzione».
Va evidenziato che l’ articolo 16bis non ha espressamente abrogato l’articolo 35, comma 1, del Dm
44/2011 (cosiddette «regole tecniche» del processo telematico, emanate in virtù dell’articolo 4, comma
1, del Dl 193/2009, convertito in
legge 24/2010) secondo cui «l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da
un decreto dirigenziale che accerta
l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente
alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio».
A questa premessa si collega la
prima precisazione che attiene alla
tipologia degli atti a cui l’interrogativo in oggetto si riferisce:
1)i ricorsi per decreto ingiuntivo
depositati dopo il 30 giugno 2014 in
forma cartacea invece che telematica, salvo che per quei tribunali in
cui il presidente abbia autorizzato il
deposito con modalità non telematiche sul presupposto del non funzionamento dei sistemi informatici del
dominio giustizia e della sussistenza
di una indifferibile urgenza;
2)gli atti endo-procedimentali dei
procedimenti successivi al 30 giugno 2014, depositati in forma cartacea invece che telematica;
3)gli atti introduttivi (intendendo
con tale dizione, citazioni, ricorsi e comparse di costituzione) dei
procedimenti successivi al 30 giugno 2014, depositati con modalità
telematica presso un ufficio per il
quale non sia stato emanato, in forza dell’articolo 35, comma 1, Dm
44/2011, un provvedimento che accerti la funzionalità del sistema.
Incidentalmente si nota che alla
luce del disposto dell’ultima parte
del comma 1 dell’articolo 44 del Dl
90/2014, l’interrogativo non ha più
ragione di porsi quanto agli atti endo-procedimentali di procedimenti
anteriori al 30 giugno 2014 (in precedenza si era ritenuto - tribunale
di Perugia, ordinanza 10 gennaio
2014, in http://tinyurl.com/kty8unr
- che, laddove mancasse un provvedimento ministeriale ex articolo 35
del Dm 44/2011, tale modalità non
fosse utilizzabile). Sullo sfondo sta
il problema di non sempre facile soluzione della individuazione degli
atti «endo-procedimentali».
L’altra precisazione è che nella
dimensione telematica, poiché l’atto
è un flusso di dati, per certi profili,
atto e deposito dell’atto si sovrappongono.
È ora possibile dare risposta
all’interrogativo che occupa.
LE SOLUZIONI PROPOSTE
DAI GIUDICI
E DALLA DOTTRINA
Quanto agli atti di cui al punto 1),
la soluzione data in giurisprudenza
è nel senso della loro invalidità e
conseguente inammissibilità posto
che il citato comma 4 dell’articolo
16-bis prevede la forma telematica
come «esclusiva» (così, tribunale di
Reggio Emilia, ordinanza 30 giugno
2014).
Identicamente è a dirsi per gli atti
di cui al punto 2).
La soluzione giurisprudenziale è
senz’altro corretta, lo conferma anche la circolare del ministero della
Giustizia del 28 ottobre 2014.
In dottrina si discute peraltro se la
sanzione sia l’inammissibilità (così
A. Bonafine, «Il deposito telematico
obbligatorio tra certezze programmatiche e dubbi applicativi», nota
a tribunale di Reggio Emilia, citata,
in www.GiustiziaCivile.com) o la
nullità (così R. Bellé, «Prime note
su Pct e processo di cognizione»,
in www.judicium.it, aggiornamento
8 luglio 2014), senza peraltro conseguenze sull’esito finale (chi opta
per la nullità, infatti, ritiene trattarsi
di nullità insanabile escludendo, in
particolare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo).
Quanto agli atti di cui al punto 3),
la questione si presenta più problematica. Nella giurisprudenza maggioritaria vi è un dato condiviso:
34
l’articolo 16-bis del Dl 179/2012,
pur dopo la modifica di cui al Dl
90/2014, non consente di ritenere rituale il deposito in forma telematica
degli atti introduttivi; si tratta di atti
depositati irritualmente e invalidi.
Al di là di questo dato le posizioni
poi si differenziano: secondo alcune
decisioni tali atti sono affetti da nullità sanabile mediante rinnovazione
con effetto retroattivo; secondo altre
sono colpiti da nullità assoluta e insanabile e conseguentemente inammissibili. Del primo orientamento è
espressione l’ordinanza del tribunale di Palermo in data 20 luglio 2014
con la quale - sul presupposto che
per quel tribunale il decreto adottato ai sensi dell’articolo 35 del Dm
44/2011 dispone l’attivazione a decorrere dal 1° febbraio 2014, della
trasmissione telematica solo di determinati atti endo-processuali e
che «nessuna variazione rilevante
su detto decreto è contenuta nelle
previsioni del d.l.90/2014, rispetto a quanto statuito dall’art. 16-bis
comma 1 del d.l. 179/12 (che prevede il deposito telematico degli atti
precedentemente costituite)» - si
è invitata la parte che aveva depositato l’atto introduttivo del procedimento in forma telematica alla
«regolarizzazione mediante deposito cartaceo dell’atto introduttivo,
ai fini della corretta instaurazione
del procedimento, comunque da ricollegare al deposito telematico già
registrato in Cancelleria». Su questa
posizione sostanzialmente si assesta
anche parte della dottrina la quale
osserva che «l’invio di un atto mediante PEC è del tutto equiparabile
all’inoltro di un atto a mezzo raccomandata cartacea al di fuori dei procedimenti espressamente previsti
dalla legge (ricorsi per cassazione,
tributari e contro contravvenzioni)»
e richiama la pronuncia n. 5160 del
2009 con cui le sezioni Unite della
Corte di cassazione hanno affermato
che il deposito a mezzo posta integra una mera “irritualità” sanata dal
raggiungimento dello scopo (così J.
Rudi, «Processo civile telematico: il
www.lex24.ilsole24ore.com
deposito in formato o con modalità
non consentite», in «La nuova procedura civile», 4, 2014, paragrafo
3).
Dell’altro orientamento sono
espressione l’ordinanza del tribunale di Pavia, in data 22 luglio 2014, e,
con percorso motivazionale diverso,
le ordinanze dei tribunali di Torino
e di Padova, rispettivamente, in data
15 luglio 2014 e in data 29 agosto
2014.La prima ha escluso l’ammissibilità di una comparsa di costituzione depositata in via telematica,
sulla base della affermazione per
cui nessuna norma consente il deposito in forma telematica dell’atto
di costituzione in giudizio e, anzì, il
contrario si ricava dall’articolo 16bis del Dl 179/2012; il tribunale ha
quindi invitato la parte a costituirsi
nuovamente con comparsa cartacea
ma l’ha dichiarata decaduta da tutte
le eccezioni di rito e di merito non
rilevabili d’ufficio. Riguardo a tale
ordinanza può osservarsi che, invero, ciò che l’articolo 16-bis unicamente prevede e che da esso può
unicamente ricavarsi in modo certo
è che il deposito telematico di atti
endo-procedimentali è obbligatorio.
È in ragione di questo rilievo che il
giudice piemontese e quello veneto
non si sono limitati a invocare l’articolo 16-bis del Dl 179/2012 (il tribunale di Padova, in particolare, ha
evidenziato che tale articolo lascia
all’interprete di stabilire se per gli
atti di costituzione valgano le modalità di deposito telematico o si imponga l’uso delle forme tradizionali
cartacee) ma hanno invece guardato
al contenuto dei decreti dirigenziali
emessi ex articolo 35 del Dm 44, citato, e, sul rilievo che detti decreti,
laddove prevedono l’attivazione dei
servizi telematici relativamente ad
atti endo-procedimentali, inducono a concludere per l’illegittimità e
l’assenza di valore legale dell’invio
telematico di atti diversi, hanno dichiarato inammissibili un ricorso ex
articolo 702-bis del Cpc e una comparsa di costituzione.
Le due ordinanze, quindi, muovo-
no dall’assunto secondo cui al provvedimento emesso dalla «Direzione
generale per i sistemi informativi
automatizzati del ministero della
giustizia» - provvedimento che, in
ragione della persistente vigenza
dell’articolo 35, mantiene effetto non solo spetta di accertare la funzionalità dell’infrastruttura informatica di un determinato ufficio ma
spetta anche di delimitare le tipologie di atti e procedimenti per cui, in
un determinato ufficio, è consentito
l’uso della forma telematica. Questa
posizione giurisprudenziale trova
supporto nella circolare del Dipartimento per gli affari di giustiziaDirezione generale della giustizia
civile del ministero della Giustizia,
in data 27 giugno 2014; secondo la
circolare, per gli atti introduttivi e
le comparse di costituzione dei procedimenti iniziati dopo il 30 giugno,
non è venuta meno la necessità di
un provvedimento dirigenziale con
la conseguenza che, nei tribunali già muniti di autorizzazione, tali
atti possono essere facoltativamente
depositati in forma cartacea o telematica, mentre negli altri tribunali
devono essere depositati in forma
cartacea. La posizione è stata ribadita nella recente circolare del 28
ottobre 2014, dove si afferma che
«nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in
giudizio in assenza della predetta
abilitazione, la valutazione circa la
legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali,
sarà di esclusiva competenza del
giudice. Di conseguenza non spetta
al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi
(e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle
sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11».
Riguardo al secondo, appena ricordato, orientamento, può intanto
dirsi che la sanzione di inammissibilità appare ingiustificata: se veramente gli atti che non rientrano
tra quelli individuati dal decreto
35
dirigenziale non potessero essere
depositati telematicamente, tali atti
dovrebbero essere considerati come
non depositati e quindi come inesistenti, non come inammissibili; in
altri termini, il ragionamento per cui
«il Pct è una forma di realtà virtuale - le regole tecniche creano questa
realtà virtuale - ergo, tutto ciò che
non è previsto da dette regole è al
di fuori di quella realtà (virtuale)»
porta a dire che l’atto non esiste,
non che l’atto esiste ma non può
essere ammesso (con il virgolettato
si prendono a prestito le parole di J.
Rudi, «Processo civile telematico: il
deposito in formato o con modalità
non consentite», opera citata, il quale, peraltro, critica decisamente la
tesi dell’inammissibilità).
Entrambi gli orientamenti di cui
sopra, accumunati dal ritenere gli
atti introduttivi depositati telematicamente comunque non validi, sono
criticati in modo convincente da un
settore minoritario della giurisprudenza e dalla più attenta dottrina.
Si è considerato, innanzi tutto,
che la legge assegna ai decreti dirigenziali previsti dall’articolo 35 del
Dm 44/2001 una funzione ricognitiva - essi accertano «l’installazione
e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nel singolo ufficio» - e che i decreti non
hanno affatto la funzione di individuare quali atti possono essere depositati telematicamente: la lettera
delle legge non prevede che abbiano
questa ulteriore funzione (tribunale di Milano, ordinanza 7 ottobre
2014); ipotizzare il contrario, del
resto, imporrebbe la «paradossale
conseguenza di negare validità al
deposito telematico anche per gli
atti con riferimento ai quali esso è
previsto dalla legge come obbligatorio (si pensi, per tutti, al ricorso
per decreto ingiuntivo) sol perché
una fonte subordinata (il suddetto
decreto dirigenziale) non contempla l’atto tra quelli cui è conferito
il valore legale della trasmissione
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telematica» (così G.G. Poli, «Processo civile telematico: le novità del
D.L.N. 90/2014», in www.treccani.
it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_processuale_civile_e_delle_procedure_concorsuali/processo_civile_telematico.html).
Si sono seguiti, a questo punto,
due percorsi distinti. In dottrina si è
osservato che, con la modifica portata all’articolo 16-bis dall’articolo
44 del Dl 90/2014, è stato esteso a
tutti gli uffici giudiziari l’obbligo di
ricevere dai soggetti abilitati esterni
gli atti endo-processuali e dunque è
stato conferito valore legale a tali
atti in ogni Ufficio a prescindere
dall’esistenza o meno di un decreto
ministeriale ex articolo 35 del Dm
44/2011, onde «appare chiaro che
la verifica di funzionalità dei servizi e delle attrezzature informatiche
dei singoli Uffici, cui era preposto il
decreto ex art. 35, è stata compiuta
una volta per tutte, ex ante, dal legislatore» (in questo senso G.G. Poli,
«Processo civile telematico, citato e
G. Marinai, «Il deposito telematico
di atti giudiziari», in http://www.
magistraturademocratica.it/ mdem/
qg/articolo.php?id, a cui si deve il
virgolettato). Tanto considerato e
osservato, si è quindi concluso che
allo stato attuale della legislazione
deve ammettersi il deposito telematico in via facoltativa di qualsiasi atto non solo endo-processuale
ma anche introduttivo o di costituzione in giudizio (G.G. Poli, opera
citata). Naturalmente, di fronte a
questo quadro della normativa primaria, nessun rilievo può assumere
la circolare del Dipartimento per gli
affari di giustizia-Direzione generale della giustizia civile del ministero della giustizia, in data 27 giugno
2014, la quale, subordinando l’ammissibilità del deposito telematico
a un decreto dirigenziale, risulta in
contrasto con quel quadro e inoltre
mostra la propria intrinseca contraddittorietà laddove, con il precisare
che pure negli Uffici sprovvisti del
provvedimento ex articolo 35 del
Dm 44/2011 il Cancelliere non può
rifiutare il deposito telematico, riconosce la ormai generalizzata e piena
attivazione dei servizi informatici.
In giurisprudenza si è giunti alla
stessa conclusione tramite un percorso alternativo. Si è evidenziato
che il codice di procedura (articoli
121 e 156) prevede che gli atti del
processo per i quali la legge non richiede una forma determinata possono essere compiuti in qualunque
forma purché utile al raggiungimento dello scopo essendo, all’opposto, l’atto sanzionabile solo ove
non rispetti un requisito di forma
espressamente previsto dalla legge
a pena di nullità ovvero ove manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello
scopo; si è quindi notato, per un
verso, che la normativa non prevede alcun divieto né alcuna sanzione
conseguente al deposito telematico
di un atto introduttivo o di un atto
di costituzione, per altro verso, che
questi atti formati nel rispetto delle
specifiche tecniche e depositati telematicamente soddisfano i requisiti imposti dal decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82 («Codice dell’amministrazione digitale») e, venendo
regolarmente inseriti nei sistemi
informatici dell’ufficio giudiziario,
essendo accettati dalla Cancelleria
(la quale non può rifiutarli), giungono alla conoscenza del giudice,
possono essere esaminati dalle altre
parti e dunque raggiungono il loro
scopo di consentire la presa di contatto della parte con l’Ufficio e con
i contraddittori (tribunale di Milano,
ordinanza 7 ottobre 2014 citata; tribunale di Brescia, ordinanza 7 ottobre 2014). A tutto questo merita per
completezza aggiungere che anche
la prospettabile «difficoltà di depositare telematicamente un atto di
citazione notificato secondo le tradizionali forme cartacee, potrebbe
essere agevolmente superata con il
deposito via Pec di una copia (informatica) dell’atto originale (semmai
corredata dalla copia per immagine
delle relazioni di notificazione restituite in cartaceo dall’ufficiale giudi-
36
ziario), con l’onere di produrre alla
prima udienza l’originale cartaceo
della citazione notificata, come già
avviene oggi con il sistema dell’iscrizione a ruolo su “velina”» (così
ancora, G.G. Poli).
IL SECONDO INTERROGATIVO: UNA PREMESSA E LE
SOLUZIONI
Con riferimento al secondo interrogativo (concernente il regime
degli atti telematici formati con
caratteristiche e con modalità non
esattamente conformi alle norme
regolamentari che le disciplinano),
occorre, in linea di premessa, ricordare che l’articolo 12 del Provvedimento 16 aprile 2014 («Specifiche
tecniche previste dall’art. 34 d.m.
21 febbraio 2011 n. 44»), stabilisce
che gli atti processuali informatici
devono essere in formato Pdf, privi
di elementi attivi (ad esempio: macro; riferimenti a pagine web), senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (il ché è primariamente finalizzato a consentire
di riprodurne il contenuto in altri
atti), e che non possono consistere
in scansioni di immagini. L’articolo
13 del predetto provvedimento individua poi i formati degli eventuali
allegati. Tanto premesso, in ordine
all’interrogativo in esame, la soluzione giurisprudenziale è nel senso
che gli atti in formato non consentito sono nulli e inammissibili (in
questo senso, tra molte decisioni
conformi, relativamente a atti in Pdf
immagine, si segnalano per l’ampiezza di motivazione, tribunale di
Roma, ordinanza 13 luglio 2014;
tribunale di Livorno, ordinanza 25
luglio 2014, riportate in www.questionegiustiziaonline, con nota di G.
Marinai, «PCT, prime pronunce sulla validità degli atti in formato pdfimmagine e dei depositi telematici
in assenza di decreto ministeriale
autorizzativo»). Si argomenta che,
sebbene il rispetto delle regole tecniche non sia sanzionato espressamente da nullità, la nullità consegue
al fatto che il mancato rispetto delle
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regole tecniche fa sì che l’atto non
sia idoneo a raggiungere lo scopo
per il quale le regole sono imposte
ossia rendere gli «atti immediatamente intelligibili per tutti gli operatori del processo (senza imporre la
necessità di ricercare programmi di
conversione di formati diversi), (...)
navigabili (...) suscettivi di utilizzo
(...) senza la necessità di ricorrere a
programmi di riconoscimento ottico
dei caratteri» (così il tribunale di Livorno, ordinanza citata). In dottrina
sono state proposte soluzioni differenziate. Su un versante vi è chi (R.
Bellé, opera citata) ritiene che l’atto
depositato in formato pdf immagine sia pienamente valido sulla base
dell’argomento secondo cui si tratterebbe di atto assimilabile a una fotocopia - senz’altro di provenienza
certa - di un atto cartaceo e dunque,
al pari di questa, in forza del principio giurisprudenziale per cui anche
in ambito processuale trova appli-
cazione l’articolo 2719 del codice
civile, idoneo sotto tutti i profili a
raggiungere lo scopo dell’atto conforme alle specifiche tecniche (salvo
disconoscimento) e «salva la possibilità di dimostrare la conformità all’originale, provvedendo all’esibizione
o al deposito (questa volta in forme telematiche regolari dell’atto)».
Questa posizione non sembra condivisibile: la fotocopia pone, rispetto
all’originale, un problema di (pari)
idoneità di valore rappresentativo;
l’atto non conforme alle specifiche
tecniche pone, rispetto all’atto regolare, un problema di idoneità a consentire le operazioni segnalate dalla
giurisprudenza; l’atto irregolare non
può essere rapportato alla fotocopia.
Sull’altro versante vi è chi (G. Marinai, «PCT, prime pronunce», citato)
concorda con la giurisprudenza nel
ritenere inidoneo al raggiungimento
dello scopo e, perciò nullo, l’atto irregolare, con la precisazione però che
37
in ogni caso l’atto può essere rinnovato con effetti ex tunc salvo le decadenze già maturate. Questa soluzione
è pienamente convincente.
COSA SUCCEDE PER I GIUDICI
DI PACE E LA CASSAZIONE
Di fronte ai giudici di pace e alla
Corte di cassazione l’obbligo di deposito telematico diverrà attuale a
decorrere dal quindicesimo giorno
dalla pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” dei decreti del ministro
della Giustizia con cui sarà accertata
la funzionalità dei servizi di comunicazione telematica. Per i giudizi davanti alla Corte d’appello, ai sensi del
comma 9-ter, introdotto nell’articolo
16-bis del Dl 179/2012 dal comma
2, lettera c) del Dl 90/2014, l’obbligo scatterà, di regola, dal 30 giugno
2015, salvo che, con apposito decreto
ministeriale il termine sia anticipato
per quelle Corti nelle quali sia stata
verificata la funzionalità dei servizi
di comunicazione.
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PROCESSO ELETTRONICO: SENZA TESTO UNICO L’ÀNCORA DEI GIUDICI
Guida al Diritto n. 45 dell’8 novembre 2014, pag. 12-13
di Antonio Mondini
I
n un quadro normativo di settore
complesso, stratificatosi nel tempo in modo spesso disorganico, e
nella più ampia cornice delle regole
del codice di rito vigenti, pensate per
il processo cartaceo, il processo civile
telematico (Pct), al suo avvio, determina l’esigenza di ripensare concetti
tradizionali - a partire dal concetto
di forma dell’atto - e pone agli operatori nuovi interrogativi. Tra questi,
di particolare attualità, quelli sulla
validità degli atti in rapporto ai requisiti formali previsti dalla disciplina
di settore; interrogativi per i quali la
giurisprudenza e la dottrina vanno elaborando le prime soluzioni. In questo
quadro si inserisce anche la circolare
del ministero della Giustiiza del 28 ottobre 2014, oggetto di un successivo
approfondimento nei prossimi numeri.
LA FORMA DELL’ATTO
PROCESSUALE PRIMA
E DOPO IL PCT
Il processo civile telematico si sostanzia in una nuova forma degli atti
del processo: alla forma materiale cartacea si sostituisce la forma immateriale del flusso di dati. Fino a oggi si
aveva a che fare con documenti materiali, con res: il documento o atto
giuridico era la carta contenente una
rappresentazione di un fatto giuridicamente rilevante. Oggi, invece, il documento o atto giuridico è - secondo la
definizione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, Dpr 445/2000 - «la rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti» ossia
una rappresentazione informatica, e
non materiale, di atti e dati giuridicamente rilevanti.
Gli atti processuali, in particolare,
sono documenti che devono essere
redatti con determinate modalità, secondo le previsioni dettate in tema
di sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici, dal
provvedimento del responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del
ministero della Giustizia, in data 16
aprile 2014, contenente le Specifiche
tecniche previste dall’articolo 34 del
Dm 21 febbraio 2011 n. 44 («Regolamento concernente le regole tecniche
per l’adozione nel processo civile e
nel processo penale, delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione»), e devono essere trasmessi
attraverso la rete telematica.
Le differenze - Nella dimensione cartacea del processo, la forma è
forma-contenuto: dandosi per scontata la natura materiale e cartacea
del supporto, il concetto di forma è
riferito a ciò che su quel supporto è
scritto ed è necessario che sia scritto perché il processo possa svolgersi,
possa seguire la propria dinamica; in
altri termini, la disciplina codicistica della forma degli atti è declinata
come elenco degli elementi che negli
38
atti devono essere indicati.
Ora, con l’entrata in vigore del
processo telematico, la forma ha assunto anche un’altra dimensione.
Accanto e prima rispetto alla forma
-contenuto si pone la dimensione
della forma come forma del supporto che può essere materiale (carta) o
immateriale (flusso di dati) e, se immateriale, può consistere di elementi
scritti secondo varie modalità (formati). Assume quindi importanza una
accezione più ampia di forma quale
«tipo o mezzo della dichiarazione che
può essere scritta, orale o compiuta per via di particolari strumenti di
rappresentazione e comunicazione»
(Della Costanza, Gargano, «Guida
pratica al processo telematico aggiornata al D.L. 90/2014», Milano, 2014,
pag. 25).
LA QUESTIONE IN SINTESI
A cura di Andrea Alberto Moramarco
Validità degli atti in rapporto ai requisiti formali previsti dalla disciplina
del processo civile telematico
1. LE QUESTIONI
• 1. Sulla valutazione degli atti
depositati in forme non consentite e sanzione applicabile in caso di ritenuta invalidità di tali atti. In particolare, per:
a) ricorsi per decreto ingiuntivo depositati dopo il 30 giugno 2014 in forma cartacea invece che telematica;
b) atti endo-procedimentali dei
procedimenti successivi al 30
giugno 2014 depositati in forma
cartacea invece che telematica;
c) atti introduttivi dei procedimenti
successivi al 30 giugno 2014 depositati con modalità telematica in
assenza del provvedimento ex articolo 35, comma 1, del Dm 44/2011.
• 2. Sul regime degli atti telematici
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•
•
•
•
formati con caratteristiche e modalità diverse da quelle previste dalle
norme regolamentari (ad esempio,
atti in formato pdf-immagine)
2. LE NORME IN ORDINE
CRONOLOGICO
Decreto del presidente della
repubblica
28
dicembre
2000 n. 445 (articolo 1)
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa)
Decreto
legge
29
dicembre 2009 n. 193 (articolo 4)
(Interventi urgenti in materia di
funzionalità del sistema giudiziario,
convertito con modificazioni dalla
legge 22 febbraio 2010 n. 24)
Dm
Giustizia
21
febbraio 2011 n. 44 (articoli 34 e 35)
(Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale,
delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione)
Decreto
legge
18
ottobre
2012 n. 179 (articolo 16-bis)
(Ulteriori misure urgenti per la cre-
scita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012 n. 221)
• Provvedimento
del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero
della Giustizia 16 aprile 2014
(Specifiche tecniche ex art. 34 Dm
44/2011)
• Decreto
legge
24
giugno 2014 n. 90 (articolo 44)
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari)
• Circolare
ministero
della Giustizia 27 giugno 2014
(Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli
obblighi di cui agli artt. 16-bis e
sgg. d.l. n. 179/2012 e del d.l. n.
90/2014)
3. I RIFERIMENTI
GIURISPRUDENZIALI
Sulla valutazione degli atti depositati
in forme non consentite e sulla sanzione applicabile
39
• Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 30 giugno 2014
• Tribunale di Torino, ordinanza 15
luglio 2014
• Tribunale di Palermo, ordinanza
20 luglio 2014
• Tribunale di Pavia, ordinanza 22
luglio 2014
• Tribunale di Padova, ordinanza 29
agosto 2014
• Tribunale di Milano, ordinanza 7
ottobre 2014
• Tribunale di Brescia, ordinanza 7
ottobre 2014
• Sul regime degli atti telematici
creati in un formato non consentito
• Tribunale di Roma, ordinanza 13
luglio 2014
• Tribunale di Livorno, ordinanza
25 luglio 2014
Sul regime degli atti telematici creati
in un formato non consentito
• Tribunale di Roma, ordinanza 13
luglio 2014
• Tribunale di Livorno, ordinanza 25
luglio 2014
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LE SCADENZE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
Diritto24 del 30 ottobre 2014 (Numero OnLine)
di Leozappa Patrizio
L
o scorso 24 giugno, ritenuta
la straordinaria necessità ed
urgenza di adottare disposizioni, tra le altre, per l’efficiente
informatizzazione del processo amministrativo, al fine di assicurare
la ragionevole durata del processo
attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, è stato
emanato il decreto legge n. 90/2014
(c.d. “decreto p.a.”), poi convertito
con modifiche dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.
Oltre a prevedere che si applichino subito anche nel processo amministrativo le disposizioni relative
alle comunicazioni e notificazioni
per via telematica, a cura della cancelleria, quando relative ai soggetti
per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di
posta elettronica certificata o alle
pubbliche amministrazioni, le norme in esame hanno introdotto due
importanti scadenze allo scopo di
dare concreto avvio al processo amministrativo telematico.
Tralasciando infatti quella per effetto della quale le pubbliche amministrazioni hanno ora tempo fino al
30 novembre 2014 per comunicare
al Ministero della giustizia il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via
telematica, mi soffermo subito sulla
scadenza, prima in ordine di tempo
e di importanza, prevista dall’art. 38
del decreto legge n. 90/2014.
Si tratta della introduzione di un
termine certo per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri che dovrà stabilire,
secondo quanto da tempo dispone
l’art. 13 dell’Allegato 2 al d. lgs.
2 luglio 2010 n. 104 (contenente le
Norme di attuazione del Codice del
processo amministrativo), le regole
tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e
l’aggiornamento del processo amministrativo telematico.
Del tutto opportunamente è stato
imposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di adottare detto
decreto, atteso da oltre quattro anni,
entro il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
legge, prevedendo altresì un termine
di trenta giorni perché il Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa e l’Agenzia per l’Italia
digitale possano rendere il loro avviso, in assenza del quale il decreto
può comunque essere emanato.
Dalla predisposizione della disciplina destinata a regolamentare
sotto il profilo tecnico ed operativo
l’applicazione del processo amministrativo telematico e tutti i suoi
adempimenti, dipende infatti la sorte dell’informatizzazione del giudizio amministrativo, che è ferma ad
uno stato poco più che embrionale
(viene depositata, ma non scambia-
40
ta, copia in via informatica degli atti
di parte e dei documenti, in aggiunta a quella cartacea, ai sensi dell’art.
136, comma 2, c.p.a.), al punto da
essere stata sopravanzata dal processo civile telematico, ormai operativo, e solo poco tempo fa più arretrato sotto l’aspetto informatico di
quello amministrativo.
Così stando le cose, spiace davvero allora rilevare come, nonostante i
presupposti di necessità ed urgenza
addotti a giustificazione del ricorso al decreto legge, il termine di 60
giorni previsto dal d.l. 90/2014 sia
purtroppo scaduto lo scorso 18 ottobre, senza che la Presidenza del
Consiglio abbia adottato l’atteso decreto.
Va da sé che, a questo punto e sino
a che le regole tecnico-operative per
la (sperimentazione, l’aggiornamento e la graduale) applicazione del
processo amministrativo telematico
non vedranno la luce, sarà destinata a rimanere lettera morta anche la
seconda, significativa scadenza del
1° gennaio 2015, a decorrere dalla
quale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del
personale degli uffici giudiziari e
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delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Si tratta dell’ulteriore importante
termine introdotto proprio al fine di
accelerare l’attuazione del processo
amministrativo telematico dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno
2014 n. 90, il cui art. 38, comma
1-bis, ha modificato il comma 2-bis
dell’art. 136 del codice del processo
amministrativo, rendendo doveroso
un adempimento ora e sino al 31 dicembre 2014 meramente facoltativo.
Sarà infatti possibile dare concreta attuazione (previo eventuale adeguamento e/o implementazione del
nuovo sistema informativo per la
giustizia amministrativa) all’obbligo di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti del processo amministrativo, siano essi provvedimenti
del giudice, comunicazioni degli uffici giudiziari o atti delle parti, solo
quando il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sarà stato
emanato e con esso definite anche
le regole tecniche che riguardano
in primo luogo la formazione del
fascicolo di causa elettronico e le
modalità di acquisizione allo stesso degli atti telematici provenienti
dal giudice (si pensi alla disciplina
delle modalità di pubblicazione e di
comunicazione alle parti dei provvedimenti giurisdizionali) e dalle
parti (si pensi alla disciplina delle
modalità di deposito degli atti soggetti a notificazione e di quelli destinati allo scambio).
Tra gli atti delle parti soggetti all’obbligo di sottoscrizione con
firma digitale, vale ricordare infatti
come, a differenza di quanto accade
nella disciplina del processo civile
telematico, vista la (futura) portata
onnicomprensiva del novellato art.
136, comma 2-bis, del codice del
processo amministrativo, vadano
41
annoverati anche gli atti introduttivi del giudizio amministrativo, che
sarà così ad un tempo possibile e
necessario notificare via pec e depositare in via telematica, con piena
ed indiscussa validità giuridica, una
volta emanate e note le regole tecniche del processo amministrativo
telematico.
Insomma, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri spetta di rendere possibile il raggiungimento,
nel volgere di poco più di due mesi,
dell’ambizioso traguardo della gestione totalmente informatica del
processo amministrativo.
Traguardo che è veramente alla
portata degli operatori del diritto amministrativo, ultimo periodo
del ricordato nuovo comma 1-bis
dell’art. 38 della legge n. 114/2014
(“Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica”) permettendo.
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CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 90/2014: ATTO FINALE SUL PCT?
Diritto24 on line del’8 settembre 2014
a cura di Avv. Nicola Fabiano
Consulente IT dell’Ordine degli Avvocati di Foggia e autore del modulo Processo Civile Telematico di Lex24
l Decreto-Legge 24/6/2014 n. 90,
recante “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari” è stato convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014,
n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U.
18/8/2014, n. 190).
A parere di chi scrive è deludente
l’intervento del legislatore in sede di
conversione del decreto-legge, posto
che non si è utilizzata la sede appropriata per apportare serie modifiche
alle norme tecniche e di rito sul processo civile telematico; evidentemente
saranno necessari ulteriori interventi.
Per quanto attiene il Processo Civile Telematico (PCT) di seguito una
sintesi delle novità introdotte dalla
legge di conversione:
• modifiche al c.p.c. (articoli 125,
133);
• modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c. (articoli 111, 137);
• modifiche alla legge 53/1994 sulle
notifiche eseguite dagli avvocati;
• modifiche al D.L. 179/2012, relative: al deposito telematico (modificato il comma 7 dell’art. 16-bis),
ai poteri di autentica dei difensori
(introdotto il comma 9-bis, art. 16bis), al tempo delle notificazioni telematiche (introdotto l’art. 16-septies), all’Ufficio per il processo
(introdotto l’art. 16-octies);
• modifiche al D.L. 69/2013 (introdotti i commi 8-bis e 8-ter all’art.
73) sulla formazione presso gli uffici giudiziari;
• modifiche alla L. 1196/1960 sull’ordinamento del personale di cancelleria (art. 162, sull’apertura al pubblico delle cancellerie);
• modificato l’art. 13, comma 3-bis,
D.P.R. 115/2002 sulle sanzioni ridotte alla sola mancata indicazione
negli atti di parte del numero di fax.
I
In particolare, le modifiche di maggior rilievo sono principalmente le seguenti:
• all’art. 125 c.p.c. viene sostituito il
secondo periodo del comma 1, con
la sostanziale eliminazione dell’obbligo di indicazione negli atti di
parte dell’indirizzo di PEC; resta
unicamente l’obbligo di indicare il
numero di fax e il codice fiscale.
• all’art. 133 c.p.c. viene aggiunto il
periodo “La comunicazione non è
idonea a far decorrere i termini per
le impugnazioni di cui all’articolo
325”. Con tale formulazione si è
voluto definitivamente chiarire il
dubbio circa la decorrenza o non
dei termini per le impugnazioni, in
ragione di quanto disposto dall’art.
16, commi 3 e 4, D.L. 179/2012
con cui si è rispettivamente modificato l’art. 45, comma 2, disp. att.
c.p.c. (introducendo l’obbligo della comunicazione del testo integrale del provvedimento) e introdotto
le comunicazioni e notificazioni di
cancelleria a mezzo posta elettronica certificata. Il combinato disposto dei citati commi 3 e 4 aveva
lasciato spazi a dubbi interpretativi
circa la possibilità che potessero
42
decorrere i termini per l’impugnazione, mentre la legge 114/2014 lo
ha escluso.
• all’art. 111, comma 2, disp. att.
c.p.c. è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Quando le comparse sono
depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica”; si tratta di una precisazione
che esclude la possibilità di rifiuto
di deposito da parte del cancelliere
quando esso avviene con modalità
telematiche. Detta norma, tuttavia,
così come modificata e per il riferimento al termine “comparse” – che
sebbene indichi genericamente un
atto difensivo solitamente riferibile
a quello con il quale il convenuto
si costituisce – assume particolare rilievo per quanto concerne la
possibilità di depositare telematicamente gli atti di parte anche di
costituzione in giudizio. Allo stato,
sebbene ad avviso dello scrivente
non si ravvisino condizioni ostative
sul piano processuale, le norme vigenti introdotte con il D.L. 90/2014
(art. 16-bis, comma 5) facendo riferimento ai decreti del Ministero della giustizia, di fatto ha determinato
l’inefficacia dei provvedimenti già
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emanati dalla DGSIA che contenevano gli atti depositabili.
• all’art. 137, comma 1, disp. att.
c.p.c. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il ricorso o il
controricorso sono depositati con
modalità telematiche, il presente
comma non si applica”; valgono gli
stessi argomenti indicati al punto
precedente.
• Il comma 7 dell’art. 16-bis D.L.
179/2012 viene modificato come
segue: “Il deposito con modalità
telematiche si ha per avvenuto al
momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della
giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta
di avvenuta consegna è generata
entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura
civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la
dimensione massima stabilita nelle
specifiche tecniche del responsabile
per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il
deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante
gli invii di più messaggi di posta
elettronica certificata. Il deposito è
tempestivo quando è eseguito entro
la fine del giorno di scadenza”. Tale
precisazione è rilevante se si tiene
conto del limiti tecnici del sistema
che prevedono l’invio di una busta telematica con una dimensione
massima di 30 MB.
• Il comma 9-bis D.L. 179/2012
viene modificato con l’aggiunta
del seguente periodo: “Il duplicato informatico di un documento
informatico deve essere prodotto
mediante processi e strumenti che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema
di memorizzazione o su un sistema
diverso contenga la stessa sequenza
di bit del documento informatico di
origine”. Il potere di autentica dei
difensori e degli ausiliari del giudice è rilevante; tuttavia, non sarà
facile spiegare a questi soggetti che
cosa s’intende per “stessa sequenza di bit”, posto che tecnicamente
la stessa sequenza di bit potrebbe
portare a risultati differenti. Ancor
più complicato sarà l’output e cioè
la validazione delle attività eseguite
dai citati soggetti, ossia che la copia sia stata effettuata con la stessa
sequenza di bit. Probabilmente il
legislatore voleva che tecnicamente
fosse garantita la assoluta conformità dei dati e delle informazioni
tra il documento informatico e la
copia informatica, forse mediante
una funzione di hash.
7. Al D.L. 179/2012 viene introdotto l’art. 16-septies, relativamente alle
notificazioni, con la precisazione che
“quando è eseguita dopo le ore 21, la
43
notificazione si considera perfezionata
alle ore 7 del giorno successivo”.
• All’art. 9 della L. 53/94 viene introdotto il comma 1-ter che recita
così: “In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla
con modalità telematiche, procede
ai sensi del comma 1-bis”. Questa
precisazione è particolarmente interessante perché com’è noto le ricevute dei messaggi di PEC sono evidenze digitali e quindi non possono
essere snaturate con la produzione
di un contenuto analogico. Tuttavia,
la norma in questione precisa l’ipotesi della impossibilità di fornire la
prova della notificazione con modalità telematiche e questo apre un
ulteriore scenario che sarà oggetto
di discussioni.
9. Viene modificata l’art. 162, comma 1, L. 1196/60 con la riduzione da
5 a 4 ore al giorno di apertura al pubblico delle cancellerie nei giorni feriali. Tale modificazione è stata adottata
non valutando pienamente che il vantaggio apportato dal PCT è minimo e
relativo se si considera che esso è limitato al deposito telematico di alcuni
atti (endoprocessuali) e, quindi, sarà
ancora necessario accedere alla cancelleria per diversi adempimenti.
In conclusione è auspicabile una riforma strutturata del sistema PCT che
assicuri una più adeguata funzionalità
e che offra meno spazi ai dubbi interpretativi..
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IL DEPOSITO E IL RISPETTO DEI TERMINI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Ventiquattrore Avvocato n. 7-8 del 01 luglio 2014, pag. 70
a cura di Nicola Fabiano – Avvocato del Foro di Foggia
LA QUESTIONE GLI APPROFONDIMENTI Nell’ambito del processo civile telematico come va considerata la scadenza del termine per il deposito
telematico degli atti? È necessario
rispettare una scadenza oraria? Il
deposito telematico degli atti si considera effettuato correttamente se
eseguito entro le ore 14:00? Il deposito e il rispetto dei termini nel processo civile telematico
a pag. 44
La selezione giurisprudenziale
a pag. 49
Il caso concreto
a pag. 49
Schemi riepilogativi
a pag. 50
LA RISPOSTA IN SINTESI Il processo civile telematico (PCT)
è parte di un progetto più ampio di egovernment sul processo telematico
che utilizza l’informatica applicandola
al processo civile nelle sue singole fasi.
Attualmente il riferimento al generico
acronimo PCT va inteso in relazione
alle attività di deposito telematico degli
atti. L’art. 16 bis del D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dispone, dunque, che a decorrere dal
30 giugno 2014 il «deposito degli atti
processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con
modalità telematiche». L’art. 13, comma 3, del D.M. n.
44/2011 prevede, inoltre, che, nella caso
di deposito telematico degli atti, se la
ricevuta di avvenuta consegna viene
rilasciata dopo le ore 14:00 il deposito
si considera effettuato il giorno feriale
immediatamente successivo. Tuttavia,
il deposito telematico, anche se eseguito
dopo le ore 14:00, deve ritenersi validamente effettuato lo stesso giorno in cui
si riceve la ricevuta di avvenuta consegna; ciò in quanto la norma di rango
superiore (art. 16 bis , comma 7, della
legge n. 221/2012), prevalente rispetto a
quella regolamentare (D.M. n. 44/2011),
nulla dice in ordine a un termine orario. IL DEPOSITO E IL RISPETTO DEI TERMINI
NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
l ’ APPROFONDIMENTO
P
CT e deposito telematico degli
atti Il Processo civile telematico (PCT) è parte di progetto più
ampio di e-government sul processo telematico che utilizza l’informatica applicandola al processo
civile nelle sue singole fasi. Più
specificamente il PCT oggetto di
una normativa molto frammentaria
è strutturato su un’architettura che
realizza un dominio definito “giustizia” al quale possono accedere
alcuni soggetti. Attualmente il riferimento al generico acronimo PCT
va inteso in relazione alle attività di
deposito telematico degli atti. Allo stato, il deposito telematico degli atti nel PCT è disciplinato
dall’art. 16 bis del D.L 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modi-
44
ficazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, dal D.L. 24 giugno
2014, n. 90, nonché da una doppia
normativa regolamentare amministrativa e precisamente il D.M. 21
febbraio 2011, n. 44 e il Provvedimento del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia del 16 aprile
2014. Le due menzionate disposizioni regolamentari costituiscono
rispettivamente il “Regolamento
concernente le regole tecniche per
l’adozione nel processo civile e nel
processo penale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione” e le relative “Specifiche
tecniche”. Il citato art. 16 bis dispone che a decorrere dal 30 giugno
2014 il «deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusiva-
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mente con modalità telematiche».
Le modalità telematiche per effettuare il deposito indicate dalla norma appena citata sono contenute nei
due provvedimenti amministrativi
già menzionati. Pertanto, dal 30 giugno 2014 il
deposito degli atti sarà possibile
soltanto telematicamente e secondo
le regole e specifiche tecniche su
indicate. REGISTRI L’architettura del PCT è strutturata sui seguenti tre sistemi: SICID
(acronimo di Sistema Informativo
Contenzioso Civile Distrettuale)
che contiene i registri Civile, Diritto del Lavoro e Volontaria giurisdizione; SIECIC (acronimo di Sistema Informativo Esecuzioni Civili
Individuali e Concorsuali) che contiene i registri Esecuzioni mobiliari,
Esecuzioni immobiliari e Procedure
Concorsuali; SIGP (SIGP è l’acronimo di Sistema Informativo Giudici di Pace). Il flusso telematico che riguarda
il deposito degli atti e dei documenti viene indirizzato verso il registro
specifico a seconda del tipo di procedimento. PREREQUISITI Per poter effettuare il deposito
telematico sono necessari dei prerequisiti indicati esplicitamente dal
Ministero sul portale dei servizi
telematici ( pst.giustizia.it ). In sostanza, il professionista deve: essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ( ); essere dotato di casella di PEC,
regolarmente censita nel . Non possono essere utilizzate a tale scopo
gli indirizzi di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra cittadino e pubblica amministrazione
(CEC-PAC); essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (
smart card o chiavetta USB); disporre di un apposito software
per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche
definite nel provvedimento del 16
aprile 2014. Il censimento nel RegIndE viene effettuato dall’Ordine di appartenenza e sul professionista grava
soltanto l’obbligo di comunicare il
proprio indirizzo di PEC. La casella
di posta elettronica certificata, che
deve avere capienza di un gigabyte
così come disposto dalle specifiche tecniche (provvedimento del 16
aprile 2014), e il token crittografico
devono essere forniti da gestori autorizzati. FORMAZIONE DELL’ATTO
DA DEPOSITARE E RELATIVO
FORMATO
È necessario precisare preliminarmente che l’atto da depositare
deve essere predisposto come documento informatico e salvato nei
formati indicati dal provvedimento
16 aprile 2014 (per gli atti del processo, cioè quelli dei difensori e dei
soggetti abilitati esterni, è ammesso
solo il formato “ .pdf”) e, quindi,
previa apposizione della firma digitale, trasmesso telematicamente
alla cancelleria mediante la posta
elettronica certificata. In sostanza, il difensore deve redigere l’atto mediante un sistema
informatico (computer e software
di elaborazione testi) e, una volta
completato, non deve stamparlo ma
salvarlo o esportarlo nell’unico formato ammesso dalle specifiche tecniche (provvedimento del 16 aprile
2014) e cioè come “nomefile.pdf”.
Tale documento informatico dovrà
poi essere firmato digitalmente prima del deposito mediante il dispositivo di firma ( token crittografico,
solitamente una chiavetta USB) di
cui si sarà dotato preventivamente
l’avvocato. Riguardo all’atto da depositare
è importante precisare che, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 44/2011,
«l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di ele-
45
menti attivi ed è redatto nei formati
previsti dalle specifiche tecniche». Da questa disposizione emergono
due aspetti: a) l’atto deve essere un
documento informatico e b) deve
essere privo di elementi attivi. Per
quanto concerne il secondo punto, e
cioè che l’atto sia privo di elementi
attivi, si intende che il documento informatico non deve contenere
macro, link o altri contenuti che
possano “attivare” processi. Qualora, ad esempio, fosse necessario
indicare in atto un indirizzo web, si
dovrà avere l’accortezza di evitare
che il dato testuale abbia incorporato il collegamento che, ove cliccato,
faccia aprire il browser verso quel
dato link . Riguardo al documento informatico, invece, non può prescindersi
dall’inquadramento normativo del
codice dell’amministrazione digitale (CAD) e cioè dagli art. 20 e
seguenti del D.Lgs. n. 82/2005. In
particolare, l’art. 1 del CAD fornisce la definizione del documento
informatico come segue: «la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti».
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
Provvedimento 16 aprile 2014;
D.L. 18 ottobre 2012, n.
179 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221): art. 16 bis;
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82: artt. 20 ss.
È appena il caso di sottolineare
come l’art. 21 CAD, che disciplina il documento informatico sottoscritto digitalmente, disponga
che «l’utilizzo del dispositivo di
firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova
contraria». Pertanto, non può esse-
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re escluso il disconoscimento della
firma digitale, sebbene sussista una
presunzione ex lege , restando l’onere della prova a carico di chi intende proporlo. Il citato art. 11 del D.M. n.
44/2011 richiede, poi, che la nota
di iscrizione a ruolo abbia natura di
documento informatico sottoscritto
con firma digitale, per i cui effetti
si rimanda alle norme del CAD appena menzionate. ALLEGATI
E RELATIVO FORMATO al giudizio per il quale si effettua il
deposito e cioè l’Organo giudiziario compente a cui inviare gli atti, il
Registro (civile, lavoro ecc.) il numero di RG, le parti; quindi si firma
digitalmente l’atto da depositare e
si procede con l’invio. I redattori
possono anche essere integrati nei
servizi offerti dai punti di accesso
con funzionalità molto evolute tra
cui la conversione automatica in
formato pdf dei file, la procedura di
firma digitale all’interno della fase
del deposito, ecc. RICEVUTE Anche per gli allegati le citate
specifiche tecniche prevedono determinati formati e precisamente
sono consentiti i seguenti: “.pdf”,
“.rtf”, “.txt”, “.jpg”, “.gif”, “.tiff”,
“.xml”, “.eml”, “.msg” (questi ultimi due a condizione che contengano
file nei predetti formati). Sono previsti per gli allegati i formati compressi e precisamente “.zip”, “.rar”,
“.arj” che possono anche essere firmati digitalmente successivamente
al processo di compressione. Anche per gli allegati il D.M. n.
44/2011 stabilisce che i documenti
informatici allegati all’atto del processo sono privi di elementi attivi. FORMAZIONE DELLA BUSTA
TELEMATICA Nel giudizio civile è possibile
depositare telematicam ente alcuni atti del processo. Lo stesso vale
per il processo del lavoro, per la
volontaria giurisdizione, per le esecuzioni e le procedure concorsuali.
Fa eccezione, invece, la procedura
monitoria che può essere completamente effettuata telematicamente. Completate le operazioni di redazione dell’atto da depositare è necessario formare la busta telematica
per eseguire il deposito. Tale attività è demandata a software specifici, definiti redattori per il deposito,
attraverso i quali si acquisiscono i
documenti informatici da depositare, e si indicano tutti i dati relativi
Sono di primario rilievo le ricevute che, ai sensi dell’art. 6 D.P.R.
n. 68/2005, vengono generate dal
sistema dopo qualsiasi invio di un
messaggio di posta elettronica certificata: esse sono la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna.
Tali ricevute costituiscono la prova
della validità della trasmissione
e ricezione del messaggio (art. 4,
D.P.R. n. 68/2005). Le ricevute rilasciate dai gestori
garantiscono la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata
(art. 9, D.P.R. n. 68/2005). I gestori di PEC sono obbligati
a tenere traccia delle trasmissioni dei messaggi conservando in un
registro i dati (log) per trenta mesi
(art. 11, comma 2, del D.P.R. n.
68/2005). Riguardo al processo civile telematico, le ricevute che vengono
generate dopo la trasmissione della busta (deposito telematico) sono
quattro: 1) la ricevuta di accettazione; 2) la ricevuta di avvenuta consegna; 3) la ricevuta esiti; 4) la ricevuta di accettazione del deposito. Le ricevute 3) e 4) sono previste rispettivamente dai commi 9 e
10 dell’art. 14 del provvedimento
16 aprile 2014 e si aggiungono alle
prime due ricevute proprie della
PEC. Le prime tre ricevute confermano la regolarità tecnica e formale
del messaggio trasmesso e, quindi,
46
l’assenza di anomalie, mentre la
quarta ricevuta attesta la verifica
operata in concreto dal cancelliere
che quanto trasmesso sia esente da
irregolarità formali e di sostanza
(mancanza di un atto, pagamento
dei bolli, ecc.). In particolare assume rilievo la
ricevuta di consegna (c.d. RdAC)
perché essa attesta l’avvenuto deposito dell’atto (l’art. 16 bis , comma 7, legge n. 221/2012 stabilisce
che «gli atti si intendono ricevuti
dal dominio giustizia nel momento
in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna»). QUALI ATTI SI POSSONO
DEPOSITARE ? Attualmente riferimento principale è il citato art. 16 bis , comma
1, del D.L. n. 179/2012 poiché è
utilizzata l’espressione «deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle
parti precedentemente costituite».
In particolare, si possono depositare atti processuali e documenti e
ciò non lascia dubbi sul fatto che sia
consentito anche il deposito degli
allegati, seppure nei formati consentiti. È stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014
in D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) che
apporta numerosi interventi all’attuale scenario relativo al deposito
telematico degli atti e comunque al
processo telematico. In particolare, proprio con riguardo agli atti da depositare, il decretolegge introduce (art. 44) un regime
differenziato, posto che distingue
tra i procedimenti iniziati alla data
del 30 giugno 2014 e quelli pendenti a tale data. Nel primo caso, sarà
obbligatorio il deposito telematico
degli atti endoprocessuali e delle
procedure monitorie, mentre per
i giudizi pendenti al 30 giugno il
deposito telematico sarà facoltati-
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vo, poiché l’obbligatorietà è stata
fissata al 31 dicembre 2014. Viene
introdotta la possibilità di anticipare il deposito telematico a una data
antecedente rispetto al 31 dicembre 2014 qualora fossero emanati
i decreti ministeriali che accertano
la funzionalità dei servizi di comunicazione. Quest’ultimo scenario
sembra, in prima battuta, in conflitto con quanto previsto dall’art. 35
D.M. n. 44/2011 secondo cui il Ministero mediante decreto dirigenziale della Direzione Generale per
i Sistemi Informativi Automatizzati
(DGSIA) accerta preventivamente
l’idoneità delle infrastrutture informatiche presso l’ufficio giudiziario.
Ciò posto, potranno essere depositati tutti gli atti difensivi successivi
alla costituzione delle parti e quindi
i seguenti atti: memorie ex art. 183,
comma 6, c.p.c., note autorizzate,
istanze, comparsa conclusionale,
note di replica, istanza per la correzione di errore materiale. Il regime
del deposito telematico degli atti si
applica ovviamente anche a eventuali allegati che andranno trasmessi nei formati indicati dalle specifiche tecniche. È appena il caso di precisare che
in base a quanto previsto dall’art.
35 D.M. n. 44/2011, alcuni decreti
della DGSIA consentivano il deposito della comparsa di risposta e ciò
ha suscitato non poche perplessità,
poiché tale assetto sarebbe in contrasto con il citato art. 16 bis che
si riferisce esclusivamente alle parti
precedentemente costituite; pertanto, la comparsa di risposta essendo
l’atto che va depositato, ai sensi
dell’art. 166 c.p.c., per formalizzare la costituzione del convenuto
sarebbe da considerare esclusa dal
novero degli atti depositabili. Tuttavia, allo stato, l’orientamento
prevalente è nel senso di aderire al
decreto DGSIA che ove preveda la
comparsa di risposta consente il deposito telematico anche di tale atto.
L’argomento è di particolare interesse in quanto l’eventuale deposito telematico degli atti introduttivi
comporterebbe una dichiarazione
di inammissibilità con ogni immaginabile conseguenza soprattutto
se sussistono eventuali preclusioni
di rito. Del resto, sul punto si registrano già alcune pronunce (Trib.
Foggia, Sez. lav., 21 maggio 2014;
Trib. Foggia 10 aprile 2014). Alla luce di ciò il criterio da utilizzare è quello di una preventiva
verifica del contenuto del decreto
DGSIA in ordine alle autorizzazioni
concesse per l’ufficio giudiziario e,
comunque, dal 30 giugno 2014 al di
là di una eventuale autorizzazione
per la comparsa di risposta vanno
certamente depositati telematicamente i seguenti atti: memorie ex
art. 183, comma 6, c.p.c., note autorizzate, istanze, comparsa conclusionale, note di replica, istanza per
la correzione di errore materiale. Il
regime del deposito telematico degli atti si applica ovviamente anche
a eventuali allegati che andranno
trasmessi nei formati indicati dalle
specifiche tecniche. TERMINE DEL DEPOSITO:
ORARIO Il deposito telematico, ai sensi
dell’art. 16 bis , comma 7, D.L. n.
179/2012, «si ha per avvenuto al
momento in cui viene ge nerata la
ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della
giustizia». Tale ricevuta, nota come
RdAC, è la seconda delle quattro ricevute che si ottengono dopo il deposito e contiene i riferimenti temporali e cioè data ed ora, così come
indicati dal gestore dei servizi telematici che è il sistema informatico
del Ministero. L’art. 13, comma 3, del D.M.
n. 44/2011 stabilisce che «quando
la ricevuta è rilasciata dopo le ore
14:00 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo». Tale disposizione regolamentare ha una portata
rilevante poiché sarebbero preclusi
se in scadenza lo stesso giorno i de-
47
positi effettuati dopo le ore 14:00
(s’immagini un deposito effettuato
di sabato; esso sarebbe da considerarsi effettuato il lunedì successivo). Su questi argomenti è stato
chiamato a decidere il Tribunale di
Milano, Sez. IX, che si è pronunciato con la sentenza n. 3115 del 3
marzo 2014. La fattispecie oggetto della citata sentenza riguarda, in un giudizio
avente a oggetto la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, il deposito telematico di una comparsa
conclusionale che è stato effettuato
dopo le ore 14:00. Secondo le citate
norme tecniche, il deposito essendo stato eseguito dopo le ore 14:00
(così attesterebbe la seconda delle
quattro ricevute generate dal sistema e precisamente la ricevuta di avvenuta consegna, nota come RdAC)
sarebbe da considerarsi effettuato
nel giorno feriale successivo. Evidentemente, se la questione è stata
oggetto di delibazione da parte del
citato Tribunale, il deposito è stato
effettuato l’ultimo giorno e, quindi,
considerarlo eseguito il giorno successivo avrebbe determinato la tardività dello stesso. Pertanto, la questione di rilievo
riguarda le preclusioni processuali
che pregiudicano l’efficacia di attività compiute oltre il termine di scadenza. La sentenza in esame ha evidenziato come il comma 7 dell’art.
16 bis della legge n. 221/2012 (di
conversione del D.L. n. 179/2012),
disponga testualmente: «Il deposito
di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del ministero
della giustizia» senza alcuna previsione in ordine all’orario. L’assenza
di un orario di scadenza nella legge
n. 221/2012 ha indotto il Tribunale
a non ritenere prevalente la disposizione regolamentare contenuta
nel D.M. n. 441/2011, posto che per
come è st rutturato tecnicamente il
PCT il deposito telematico si ritiene
avvenuto quando viene generata la
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RdAC, indipendentemente dall’ora
di invio della PEC. Su questi presupposti, il Tribunale di Milano ha osservato che
la norma di rango primario, ossia
l’art. 16 bis , comma 7, della legge
n. 221/2012, nulla dispone in ordine
all’orario del deposito e quindi essendo prevalente per rango rispetto
al decreto ministeriale non consente di condizionare e subordinare il
deposito telematico a un orario, in
quanto esso non è previsto dalla
legge. A parere di chi scrive, invece,
sembra più corretto giuridicamente
qualificare la questione valutandola
con il principio della gerarchia delle fonti, ove una norma di rango secondario non può prevalere su quella di rango superiore, ovvero una
norma amministrativa, qual è quella contenuta nel decreto ministeriale (e nel successivo Provvedimento
del 18 luglio 2011 recante “Specifiche tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione”), non prevale sulla legge. Applicando questo
principio basilare ma fondamentale
nel nostro ordinamento giuridico
non c’è spazio per la norma regolamentare di disciplinare aspetti processuali che restano governati dalle
norme del codice di rito o di altre
disposizioni di pari rango. Il “fenomeno” PCT richiede una normativa
organica e ben strutturata e le criticità, anche tecniche, non possono
essere affrontate e definite attraverso viatici semplificati mediante
l’adozione di disposizioni amministrative, pregiudicando i principi
giuridici sostanziali e di rito. Il sistema, così com’è, fa auspicare un
intervento legislativo per rettificare
questa (ma non solo) stortura del
sistema della giustizia digitale. Sul
punto l’emanando decreto-legge ribadisce (art. 86) che il momento in
cui si perfeziona il deposito dell’atto è quello indicato nella seconda
ricevuta (ricevuta di avvenuta consegna RdAC così come su indica-
to) eliminando ogni riferimento alla
ulteriore attività di controllo e accettazione da parte del cancelliere.
Peraltro, con tale norma (art. 86)
viene esplicitato che il deposito si
considera valido se effettuato entro
la fine del giorno di scadenza con
applicazione delle «disposizioni di
cui all’articolo 155, quarto e quinto comma del codice di procedura
civile». ad esempio, una richiesta cautelare. Ancora, non è possibile, allo stato,
il controllo delle ricevute di avvenuto
deposito delle parti in causa; ciò non
agevola il difensore che eventualmente possa sollevare eccezioni. In sostanza, il sistema informatico
non è del tutto allineato con le norme del codice di rito e gli operatori a
volte sono disorientati di fronte alle
criticità esistenti. CRITICITÀ PROTOCOLLI E PRASSI È evidente che l’intero sistema
del PCT richiede il corretto funzionamento di sistemi, servizi e tecnologie. Dal lato dell’avvocato o di
altro soggetto abilitato esterno sono
assolutamente necessari almeno i
seguenti servizi: l’energia elettrica
(salvo che non si utilizzi un laptop
a batteria e un modem/router portatile) e la connessione a Internet.
Dal lato del Ministero, invece, l’intera architettura del PCT deve essere sempre funzionante e online . Su
tali argomenti è immaginabile che il
Ministero abbia provveduto a predisporre i necessari piani per eventuali
disaster recovery e business continuity , così come previsto dall’art.
50 bis , comma 3, del CAD, posto
che l’Agenzia per l’Italia Digitale
ha anche emanato le linee guida. È
auspicabile, peraltro, che sia stata
effettuata una valutazione d’impatto
dei rischi sulla sicurezza e sulla privacy dell’infrastruttura informatica
del PCT e della PEC. Pertanto, sussistono criticità, allo
stato non disciplinate da alcuna norma, quale ad esempio può essere,
quella di eventuali anomalie tecniche. Quid iuris in caso di accertati
malfunzionamenti? In questi casi,
sembra applicabile, senza dubbio l’istituto della rimessione in termini. Altra criticità riguarda la immediata visibilità degli atti depositati telematicamente con la conseguenza che
controparte può prendere visione delle difese delle altre parti; in particolare un tema delicato riguarda eventuali
procedimenti in corso di causa, come
Il sistema normativo del processo civile telematico è lacunoso e
frammentario, tanto che il solo impianto regolamentare costituito dalle norme tecniche e dalle specifiche
tecniche, spesso non è sufficiente a
offrire soluzioni conformi alle norme di rito contenute nel codice di
procedura civile. Per tali ragioni, in
diversi Fori stanno nascendo delle
prassi che vengono formalizzate in
protocolli tra avvocati e magistrati
al fine di stabilire un orientamento
comune per le ipotesi in cui mancano le norme o le stesse sono carenti
per disciplinare fattispecie specifiche. Si tratta certamente di iniziative
utili per gli operatori del settore che
in questo modo hanno un indirizzo
pratico ma ovviamente non costituiscono la soluzione al PCT che, ad
avviso di chi scrive, va individuata
in una strutturata e completa riforma
normativa. Del resto, la proliferazione dei protocolli determina una polverizzazione delle soluzioni operative che diventano, quindi, applicabili
in maniera non uniforme circondario
per circondario con la conseguenza
che si potranno avere prassi diverse
per diversi tribunali e ciò in assoluto dispregio della uniformità del rito
in ambito nazionale. Tali soluzioni
incidono, peraltro, anche sulla giurisprudenza che si andrà a formare
in materia di PCT, posto che si potranno registrare pronunce diverse
seppure sullo stesso tema in ragione
dei protocolli. È auspicabile, senza ombra di dubbio, una rapida riforma delle norme
48
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di rito che preveda il PCT con le sue
numerose criticità o quanto meno, in
tempi più rapidi, la realizzazione di
un unico protocollo nazionale in maniera da uniformare le prassi.
CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE
Il sistema del PCT è a regime
dal 30 giugno con le indicazioni
contenute nel recentissimo D.L. n.
90 del 24 giugno scorso. Riguardo,
poi, alla proliferazione dei protocolli che stanno sorgendo presso
i vari tribunali tra gli Ordini degli
avvocati e la Magistratura, non può
negarsi l’esistenza di criticità come
sopra rappresentate. Sull’argomento, però, il Consiglio Nazionale Fo-
rense, con un recente comunicato
stampa, ha chiesto di pervenire alla
redazione di un protocollo unico a
livello nazionale per evitare che si
possano generare prassi diverse in
ragione dei differenti territori. È auspicabile un intervento del
legislatore finalizzato al coordinamento delle norme di rito con quelle del processo civile telematico. LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE
ORARIO NEL DEPOSITO
TELEMATICO Tribunale di Milano, Sez. IX, 3
marzo 2014, n. 3115 Il termine delle ore 14:00 indicato dall’art. 3, comma 3, del D.M. n.
44/2011 non si applica al deposito telematico degli atti poiché nella legge
n. 221/2012, di rango superiore rispetto alla citata disposizione regolamentare, il deposito telematico si ritiene
avvenuto quando viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dall’ora di invio della
PEC. INAMMISSIBILITÀ
DEL DEPOSITO TELEMATICO
DELL ’ ATTO INTRODUTTIVO
Tribunale di Foggia, Sez. lav., 21
maggio 2014 Va dichiarato inammissibile il reclamo depositato telematicamente poiché
lo stesso non è compreso nell’elenco
degli atti e documenti di parte del decreto della DGSIA per i quali è consentita la trasmissione e il deposito
informatico. Tribunale Foggia 10 aprile 2014 Va dichiarata l’inammissibilità della procedura introdotta con atto depositato telematicamente poiché lo stesso non è compreso nell’elenco degli
atti e documenti di parte del decreto
della DGSIA per i quali è consentita la
trasmissione e il deposito informatico. Per le sentenze si rinvia a www.lex24.ilsole24ore.com: LA PRATICA IL CASO CONCRETO
In un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio parte
attrice deposita la comparsa conclusionale telematicamente dopo le ore
14:00. La controparte eccepisce, con
le note di replica, la tardività del deposito in quanto effettuato dopo il citato
termine previsto dal D.M. n. 44/2011. La soluzione accolta
dal Tribunale Il Tribunale di Milano ha risolto
la questione affermando che la com-
parsa conclusionale di parte attrice
sia stata tempestivamente depositata. Gli argomenti utilizzati per la
motivazione riguardano l’analisi
dell’impianto normativo vigente, in
base al quale l’art. 16 bis , comma
7, D.L. n. 179/2012 debba ritenersi
in ogni caso prevalente rispetto alla
norma tecnica regolamentare perché
è una fonte primaria rispetto a quella tecnica che ha natura secondaria,
ed «è in ogni caso temporalmente
successiva a quella regolamentare
che prevede un limite temporale non
autorizzato né previsto da una fonte
primaria e in contrasto con la nor-
49
ma codicistica di carattere generale
sopra richiamata che in nessun caso
può ritenersi possa essere superata
in forza di una norma avente rango
inferiore. E, infine, la previsione
di un limite orario in relazione alla
generazione della ricevuta di avvenuta consegna rispetto a un termine
da computarsi a giorni appare anche
poco compatibile con la ratio stessa
del sistema di deposito telematico
degli atti e con i vantaggi che dal sistema stesso dovrebbero derivarne in
termini di efficienza e miglior organizzazione del lavoro da parte di tutti gli “utenti” del sistema giustizia». www.lex24.ilsole24ore.com
PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Tabella riassuntiva indicazioni Ministero della Giustizia Andrea Orlando - 11 giugno 2014
ENTRATA IN VIGORE
30 GIUGNO 2014
Procedimento
/Attività
Fasi
processuali
Obbligatorietà
Altro
Fase monitoria
del procedimento
di ingiunzione
(artt. 633-642 c.p.c.)
con esclusione
della fase introdotta
con l’opposizione
di cui agli artt. 645 e ss.
Cognizione
Deposito
provvedimento
Ricorso
del giudice di
per
accoglimento
decreto
(decreto
ingiuntivo
ingiuntivo)
o di rigetto
Deposito atti
endoprecessuali
SI
Deposito
copie cartacee
di cortesia *
SI
per le cause
instaurate dopo
il 30 giugno 2014
Il giudice può ordinare il
deposito di copia cartacea
di singoli atti e documenti
per ragioni specifiche
(comma 9, art. 16 bis,
D.L. n. 179/2012)
Facoltativo per le cause
instaurate prima
del 30 giugno 2014
Senza bisogno di specifica
autorizzazione del Ministro
Protocolli in sede locale
Magistratura e Avvocatura
in caso di volontà
di estensione dell’ipotesi di
cui al comma 9,
art. 16 bis, D.L. n. 179/2012
SI
La lettera del Guardasigilli non tocca le altre materie disciplinate dall’art. 16 bis, comma 9, del Decreto Legge n.
179/2012, cosiddetto Crescita, come conv. con modificazioni della legge n. 221/2012, al quale si rinvia.
*
Più specificamente per l’art. 16 bis , comma 9, D.L. 179/2012 « il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti
per ragioni specifiche » (n.d.A). 50
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DEPOSITO TELEMATICO (Tribunale)
secondo il D.L. 24 giugno 2014, 90*
30
GIUGNO
2014
REGIME
TIPI
DI
ATTI
*
31
DICEMBRE
2014
è facoltativo
depositare
telematicamente
se il procedimento
è pendente
al 30 giugno 2014
è obbligatorio
depositare
telematicamente
se il procedimento
inizi dal
30 giugno 2014
prima sarà
obbligatorio
depositare
telematicamente
se il procedimento
è pendente
al 30 giugno 2014
solo in presenza
di decreti ministeriali
autorizzativi
dopo sarà
obbligatorio
depositare
telematicamente
• Atti
endoprocedimentali
• Atti
endoprecedimentali
• Atti della procedura
per decreto
ingiuntivo
• Atti
endoprocedimentali
per specifiche
categorie
di procedimenti
• Atti
endoprocedimentali
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari ”, pubblicato nella G.U. n. 144
del 24 giugno 2014, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. 51
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SUL DEPOSITO TELEMATICO “VINCE” IL GRADUALISMO
Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 95
di Orlando Massimo
N
ell’imminenza dell’entrata in vigore delle norme
sull’obbligatorietà del processo civile telematico, il legislatore
ha emanato alcune disposizioni che si
propongono lo scopo di confermare la
valenza strategica della scelta adottata
con l’articolo 16-bis del decreto legge
179/2012, in un periodo storico irripetibile, perché caratterizzato da una
diffusa coscienza delle forze politiche
e sociali della crisi in cui versa il Paese e della necessità di trovare rimedi
efficaci.
Lo spazio a disposizione per queste
brevi note di esame impone di passare
senza indugio all’analisi delle norme
contenute nel decreto legge 24 giugno
2014 n. 90, in vigore dal giorno successivo.
Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (Dl 90/2014,
articolo 44) - Le disposizioni contenute nell’articolo 44 del Dl 90/2014 possono essere così riassunte:
a) procedimenti civili iniziati innanzi al tribunale ordinario a partire
dal 30 giugno 2014:
- è obbligatorio il deposito con modalità telematiche sia degli atti endoprocessuali che dei documenti; l’obbligo riguarda i difensori, i consulenti
tecnici e ogni ausiliario nominato dal
giudice; quest’ultimo, invece, non ha
l’obbligo di redigere i propri provvedimenti con modalità informatiche
(salvo quanto si dirà per gli atti adottati nel procedimento per ingiunzione);
- a norma del comma 2 dell’articolo
16-bis, relativo ai processi esecutivi,
l’obbligo del deposito telematico si
applica, parimenti, ai difensori e agli
ausiliari del giudice e solo ai procedimenti iniziati a partire dal 30 giugno;
- i difensori dei creditori e dei debitori dovranno depositare telematicamente solo gli atti successivi al pri-
mo (tecnicamente, infatti, non si può
parlare di “costituzione” nel processo
esecutivo) mentre lo stimatore e in generale gli ausiliari del giudice (commissionario, professionista delegato,
istituto vendite giudiziarie) dovranno
depositare telematicamente tutti gli
atti, incluso il primo; infine, per quanto riguarda le procedure concorsuali,
gli unici soggetti tenuti al deposito telematico sono gli organi delle medesime (curatore, commissario giudiziale,
liquidatore, commissario liquidatore e
commissario straordinario, rispettivamente per il fallimento, per il concordato preventivo, per la liquidazione
coatta amministrativa e per l’amministrazione straordinaria), sin dal loro
primo atto;
b) procedimenti civili iniziati innanzi al tribunale ordinario prima del
30 giugno 2014:
- l’obbligo del deposito telematico
si applicherà (sempre limitatamente ai
difensori e agli ausiliari del giudice) a
partire dal 31 dicembre 2014;
- dal 30 giugno e fino al 31 dicembre
2014, il deposito telematico è invece
52
facoltativo; ciò significa che il deposito degli atti endoprocessuali non richiede il provvedimento autorizzativo
del direttore della Direzione generale
per i sistemi informativi automatizzati
(Dgsia), previsto dall’articolo 35 del
Dm 44/2011, con cui si conferisce il
cosiddetto “valore legale” al deposito
telematico;
- l’autorizzazione continua invece
a essere necessaria per il deposito telematico degli atti introduttivi, perché
l’articolo 44 facoltizza il deposito telematico solo «nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 16-bis» e, quindi,
non estende l’ambito di applicazione
previsto sin dall’origine;
c) procedimenti per ingiunzione:
- il Dl 90/2014 non contiene alcuna
disposizione riguardante il procedimento per ingiunzione; ne consegue
che la norma contenuta nel comma 4
dell’articolo 16-bis del DL 179/2012
si applica dal 30 giugno 2014; come
già accennato, in questo caso anche il
giudice deve emettere i propri provvedimenti con modalità informatiche
(è l’unico caso di obbligo imposto
anche al giudice); ci si può chiedere se questo obbligo per il giudice è
configurabile solo per i procedimenti
per ingiunzione iniziati dal 30 giugno
in poi o, invece, anche per quelli iniziati prima; la soluzione preferibile
appare la seconda, proprio perché il
Dl 90/2014 si è completamente disinteressato di questo procedimento
speciale e, quindi, si deve applicare
il comma 4 dell’articolo 16-bis, che
contiene una classica norma di natura processuale, perché disciplina la
forma del provvedimento; infine, non
sembra che il cancelliere sia tenuto a
eseguire i propri compiti con modalità informatiche, perché il comma
4 riguarda solo i “provvedimenti” e,
quindi, indubbiamente si occupa solo
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L’ULTIMA “FOTOGRAFIA” DEL MINISTERO
Azioni svolte dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati
del ministero della Giustizia e accessi dei professionisti nel 2013
Le azioni della direzione generale automazione
Riduzione dei sistemi
informatici
locali
Nel corso del 2013 si è proceduto alla riduzione dei sistemi locali, in molti casi autoreferenziali e senza nessuna prospettiva di interconnessione o interoperabilità con i sistemi ufficiali, ma soprattutto non dotati di certezze dal punto
di vista della protezione dei dati/documenti trattati, della loro integrità e confrontabilità, anche statistica
Migliorare
l’integrazione
Si è cercato di attuare l’effettiva integrazione dei sistemi, partendo dal ridisegno complessivo delle strutture Hardware e Software a supporto degli utenti interni (magistrati e amministrativi) ed esterni (avvocati e altri professionisti e cittadini da questi rappresentati), orbitanti nel contesto della giustizia
Miglioramento
della qualità
del servizio
È stato l’obiettivo della Direzione, con riguardo agli strumenti di lavoro resi disponibili ai suoi protagonisti
L’accesso degli avvocati
A fine giugno 2013, i dati relativi all’accesso dei professionisti ai sistemi di consultazione da remoto erano i seguenti:
Professionisti registrati circa 345.000, dei quali 275.000 avvocati
Accessi
fino a 1.500.000 accessi al giorno; 6,5 milioni di accessi in media alla settimana;
Consultazione in
remoto
da gennaio 2013, consultazione anonima anche via App mobile per i-Phone/i-Pad e Android, sistema sviluppato con
competenze interne (tecnici dell’Amministrazione; 62.000 download);
Disponibilità dei dati
disponibilità delle informazioni in sincrono (= dati aggiornati all’ultima modifica apportata dalle cancellerie) 1.
Fonte: Ministero della Giustizia - Relazione ministeriale per l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2014
degli atti giudiziali;
d) pubbliche amministrazioni:
per chiarire alcuni dubbi interpretativi prospettati dopo l’emanazione del
DL 179/2012, il decreto legge 90/2014
chiarisce (all’articolo 44, comma 2)
che «per difensori non si intendono
i dipendenti di cui si avvalgono le
pubbliche amministrazioni per stare
in giudizio personalmente»; pertanto,
non dovranno depositare telematicamente le pubbliche amministrazioni
nel caso delle controversie relative
ai rapporti di lavoro dei dipendenti
(articolo 417-bis del Cpc) e dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione di
competenza del tribunale (articolo 6,
comma 4, del Dlgs 159/2011);
e) procedimenti innanzi alle Corti
di appello:
il decreto legge n. 90 ha fissato il
termine del 30 giugno 2015 per l’obbligatorietà del processo civile telematico anche innanzi alle Corti di appello, negli stessi casi già stabiliti per
il tribunale (difensori e ausiliari del
giudice); la norma prevede che ciascuna Corte di appello può chiedere al
ministro di anticipare l’obbligatorietà,
anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.
La ratio delle scelte effettuate dal
legislatore - Volendo abbozzare una
valutazione complessiva e sintetica
delle disposizioni contenute nell’articolo 44, si può dire che il legislatore
ha scelto di graduare l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Pct, scaglionandola nel tempo. In particolare, mantenendo ferma la data del 30
giugno 2014 per i soli procedimenti
iniziati a partire da questa data, si è
in pratica consentito agli operatori e,
soprattutto, alle strutture ministeriali coinvolte in questa “rivoluzione”
organizzativa e culturale, di mettersi
alla prova evitando cambiamenti repentini. In particolare, considerato
che il deposito telematico riguarda
(per i procedimenti civili e di volon-
53
taria giurisdizione) gli atti endoprocessuali, l’afflusso di invii telematici
sarà per i primi mesi del tutto sporadico. Aumenterà, invece, in maniera
esponenziale nei primi mesi del 2015,
quando cioè dovranno essere depositate telematicamente le memorie ex
articolo 183 del Cpc dei processi iniziati a partire dal 30 giugno 2014. A
queste si aggiungeranno, a partire dal
31 dicembre 2014, tutti gli atti dei procedimenti civili iniziati prima del 30
giugno di quest’anno. Per questa ragione, per questi ultimi procedimenti
sarebbe stato più prudente stabilire un
termine iniziale per l’obbligatorietà in
una data successiva al 31 dicembre,
per evitare il congestionamento che il
Dl 90/2014 ha ritenuto pericoloso. Va,
infatti, considerato che non è noto se
le infrastrutture (soprattutto la banda)
saranno idonee a sostenere il traffico
telematico. Anche per quanto riguarda
l’assistenza al personale amministrativo e di magistratura, sarebbe stata più
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opportuna una maggiore gradualità in
questa fase, critica, di avvio del Pct.
Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di
sottoscrizione del processo verbale e
di comunicazione della sentenza (Dl
90/2014, articolo 45) - L’articolo 45
contiene tre disposizioni.
Con due di queste, si elimina l’obbligo di sottoscrizione del verbale da
parte del difensore e di chiunque altro
intervenga nel processo (articolo 126,
secondo comma e articolo 207, secondo comma, del Cpc). Queste modifiche sono state rese necessarie dalla
consapevolezza che la firma digitale
non è ancora sufficientemente diffusa
tra i cittadini. Quindi, se si fosse mantenuto l’obbligo di firmare il verbale,
il giudice che lo redige con modalità
informatiche (avvalendosi dello specifico software ministeriale denominato
“Consolle”) avrebbe dovuto stampare
il verbale e farlo firmare; ciò avrebbe
comportato un aggravio di lavoro per
il cancelliere, che avrebbe dovuto di-
gitalizzarlo e inserirlo nel fascicolo
informatico.
Va appena osservato che con questo
intervento normativo il legislatore è
limitato, lo si ribadisce, a stabilire che
il verbale deve essere sottoscritto solo
dal giudice e dal cancelliere. Non si
è, quindi, introdotta la necessità della presenza del cancelliere, richiesta
dall’articolo 130 del Cpc, e quindi da
una norma presente nel codice di rito
sin dalla sua emanazione.
Ovviamente, nei casi (che costituiscono la regola) in cui l’ufficio giudiziario non ha la possibilità di garantire
al giudice civile la presenza in udienza
del cancelliere, continua a conservare
la sua validità il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
«l’omessa sottoscrizione del verbale
di udienza da parte del cancelliere, ai
sensi degli artt. 136 e 156, primo comma, cpc e dell’art. 44 disp. att. cpc,
non determina la nullità 224; del processo» (Cassazione 13 gennaio 1984
n. 290; Cassazione 25 maggio 1996
54
n. 4849; Cassazione 11617/90; Cassazione 888/1987; Cassazione 1639/84;
Cassazione 3599/83).
La comunicazione integrale della
sentenza - Con l’altra disposizione, si
modifica l’articolo 133, secondo comma, del cpc, disponendo che la sentenza è comunicata «integralmente»:
questa norma è stata resa necessaria
dal fatto che l’articolo 45 delle disposizioni di attuazione del Cpc, come
modificato dall’articolo 16 del Dl
179/2012, dispone la comunicazione
del «testo integrale del provvedimento
comunicato». Dopo l’entrata in vigore della norma da ultimo citata, ci si è
chiesti, infatti, se per quanto riguarda
la sentenza dovesse avere prevalenza
la norma, anteriore ma speciale, contenuta nell’articolo 133 del Cpc, che
prevedeva per l’appunto la comunicazione del solo dispositivo. Il legislatore ha ritenuto di sciogliere questo
dubbio interpretativo, disponendo che
anche la sentenza va comunicata integralmente.
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COME INVIARE ON LINE ATTI “PESANTI” SENZA ERRORI
Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 98
di Orlando Massimo
iverse le novità per il deposito di atti e documenti eccedenti la dimensione massima consentita sia dal punto di vista
della tempistica sia sulle corrette
modalità. Razionalizzazione degli
uffici di cancelleria e notificazioni
per via telematica (Dl 90/2014, articolo 51) - L’articolo 51, comma 2,
del Dl 90/2014 ha aggiunto un periodo al comma 7 dell’articolo 16-bis
del Dl 179/2012, del seguente tenore: «Il deposito è tempestivamente
eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la
fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del
codice di procedura civile. Quando
il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche
del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero
della giustizia, il deposito degli atti
o dei documenti può essere eseguito
mediante gli invii di più messaggi di
posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.».
La dimensione massima della busta attualmente prevista per l’invio
telematico di un atto del processo è
di 30 Megabyte (articolo 13, comma 8, del Dm 44/2011 e articolo
14, comma 3, delle “Specifiche tecniche” adottate con provvedimento
16 aprile 2014 del responsabile per
i sistemi informativi automatizzati).
Questo limite deriva dai livelli di
servizio stabiliti per la posta elettronica certificata (Dm 2 novembre
2005, articolo 12, comma 2), che garantiscono l’invio di un messaggio
«per il quale il prodotto del numero
dei destinatari per la dimensione del
D
messaggio stesso non superi i trenta
megabytes».
In concreto, è consigliabile che la
somma della dimensione dei singoli
file (atto e documenti allegati) non
sia superiore a 20 Megabyte, perché
la busta telematica deve essere cifrata, operazione che richiede a sua
volta files che incidono sul “peso”
complessivo. La disposizione di legge disciplina in modo analitico (nei
limiti consentiti dalla natura di norma primaria) come ci si debba comportare quando occorre depositare
atti o documenti di peso superiore a
25 Megabyte.
Il professionista (avvocato o consulente tecnico) dovrà:
• scindere i documenti in una pluralità di files;
• allegare in ciascun messaggio di
posta elettronica uno o più files,
in modo tale che ciascun messaggio abbia una dimensione non superiore a quella massima;
• inviare telematicamente il primo
file (contenente l’atto difensivo o
la consulenza tecnica), con i do-
55
cumenti che possono essere allegati, senza eccedere il limite dei
25 Megabyte;
• inviare gli altri files, contenenti
i documenti che non si è potuto,
per le loro dimensioni, allegare al
messaggio contenente l’atto difensivo o la consulenza tecnica,
allegandoli a uno o più messaggi
di Pec, utilizzando il tipo-atto denominato “Produzione documenti
richiesti”. A seconda dello stato
in cui si trova il fascicolo e di chi
è l’utente abilitato esterno che
provvede al deposito, si avranno
situazioni diverse.
Deposito multiplo nel ricorso per
ingiunzione e, negli altri procedimenti (relativamente alla fase degli
atti introduttivi) - L’utente abilitato
esterno provvede a depositare atti o
documenti di dimensioni eccedenti
quella massima consentita.
Sia nel procedimento per ingiunzione, che per gli altri procedimenti,
l’utente, per effettuare un deposito
integrativo dei documenti depositati
col ricorso per ingiunzione o con la
citazione, deve utilizzare uno schema (o atto strutturato) denominato
“Produzione documenti richiesti”).
Ricevuto l’atto (“produzione documenti richiesti”), il sistema propone
automaticamente un evento (“deposito integrazione documentale o chiarimenti”) che non può essere scaricato quando il fascicolo è nello stato
“assegnato a giudice”. Il cancelliere
dovrà quindi intervenire manualmente, selezionando l’evento corretto di
“deposito atto non codificato”.
In questa fase di iscrizione a ruolo, il deposito multiplo è possibile
solo dopo che il fascicolo è stato
iscritto a ruolo. Quindi, col primo
messaggio devono essere inviati la
nota di iscrizione, la procura alle liti,
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QUANDO IL DEPOSITO È SUPERIORE A 25 MEGABYTE
I documenti
Vanno divisi in una pluralità di files
Messaggi di posta elettro- Vanno allegati in ciascun messaggio di posta elettronica uno o più files, in modo tale che ciascun messaggio abbia una
nica
dimensione non superiore a quella massima
Invio telematico
Inviare telematicamente il primo file (contenente l’atto difensivo o la consulenza tecnica), con i documenti che possono essere allegati, senza eccedere il limite dei 25 Megabyte
Secondo invio
Inviare gli altri files, contenenti i documenti che non si è potuto, per le loro dimensioni, allegare al messaggio contenente l’atto difensivo o la consulenza tecnica, allegandoli a uno o più messaggi di Pec, utilizzando il tipo-atto denominato “produzione documenti richiesti”.
la ricevuta di pagamento e l’atto di
citazione notificato; dopo l’iscrizione a ruolo, potrà effettuare gli altri
invii. Il cancelliere, però, potrà accettare l’atto solo dopo che il fascicolo è stato assegnato al giudice.
Per il sistema Siecic (e quindi
per le esecuzioni individuali e per
le istanze di fallimento) il deposito
multiplo di documenti avviene con
le medesime modalità, ma va utilizzando il tipo-atto “Atto generico”
o “Deposito semplice” (in luogo di
quello, utilizzabile per il contenzioso, denominato “Produzione documenti richiesti”).
DEPOSITO MULTIPLO CON
GLI ATTI ENDOPROCESSUALI
In questa fase, il difensore per effettuare il deposito telematico multiplo deve utilizzare lo stesso tipo-atto
impiegato per il primo invio (quindi: “Memoria183” o “MemoriaRe-
plica183” ecc.). Quando i depositi
multipli sono effettuati utilizzando il
tipo atto Memoria183, il cancelliere
può scaricare sempre il medesimo
evento, perché l’evento “Deposito
memorie 183 comma 6 n. 1” si può
scaricare più di una volta. Quando,
invece, per il deposito multiplo si
utilizzano tipi-atto diversi da quello
delle memorie 183, il sistema non
consente di scaricare più eventi dello stesso tipo; in tal caso, il cancelliere dovrà scaricare l’evento “deposito atto non codificato”.
DEPOSITO MULTIPLO
DEL CTU
Il Ctu effettua il deposito telematico utilizzando il tipo-atto denominato:
Deposito perizia, per il deposito
della relazione di stima e degli allegati che non eccedono la dimensione
massima consentita;
56
Integrazione perizia, per il deposito degli allegati il cui peso è superiore ai 25-30 megabyte.
Ovviamente, tutti i depositi telematici (e non solo il primo) devono
essere tempestivi e cioè essere inviati
entro la fine del giorno di scadenza.
Questa denominazione è stata utilizzata in luogo di quella, che poteva apparire più naturale, delle “ore
24”, perché secondo il sistema (convenzionale) dell’orario a 24 ore, il
giorno inizia alle ore 24. Quindi, se
il legislatore avesse fissato come termine di scadenza le ore 24 dell’ultimo giorno utile per il deposito (o, in
generale, per il compimento dell’attività processuale), si sarebbe discostato dalla convenzione del sistema
orario a 24 ore, perché avrebbe indicato come ultimo momento utile
quello che, invece, è il primo momento del giorno successivo a quello
di scadenza.
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COPIA SENZA FIRMA DIGITALE EQUIPARATA ALL’ORIGINALE
Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 105
di Orlando Massimo
I
l legislatore ha conferito agli avvocati e agli ausiliari del giudice
il potere di autenticare autonomamente gli atti processuali contenuti nel
fascicolo informatico.
Per conseguire questo risultato, la
norma contiene i seguenti passaggi
logici.
POTERI DI AUTENTICA
DEI DIFENSORI E DEGLI
AUSILIARI DEL GIUDICE
(Dl 90/2014, articolo 52)
In primo luogo, dispone che le copie
informatiche, anche per immagine, degli
atti processuali di parte e degli ausiliari
del giudice nonché dei provvedimenti
del giudice «equivalgono all’originale
anche se prive della firma digitale del
cancelliere». Questa prima disposizione, in sostanza, disciplina il caso in
cui nel registro informatico ci siano atti
analogici, cioè cartacei, che sono stati
digitalizzati (o scannerizzati). In questa
ipotesi, la norma introduce una regola
di equivalenza della copia informatica
(cioè digitalizzata) all’originale, anche
se la copia non presenta la firma digitale
del cancelliere. Si tratta di una deroga al
principio generale contenuto nell’articolo 22, comma 1, del Dlgs 82/2005, che
invece richiede l’apposizione della firma digitale affinché la copia possa essere considerata equipollente all’originale.
La ratio di questa deroga va rinvenuta
nella necessità di consentire l’attività di
digitalizzazione anche al personale di
cancelleria, che avendo qualifiche inferiori, non possono apporre alcun attestazione di conformità.
plina sia gli atti redatti su supporto cartaceo sia quelli redatti sin dall’origine in
formato digitale e dispone che le relative
copie (rispettivamente, informatiche e
duplicati) possono contenere l’attestazione di conformità «ai corrispondenti
atti contenuti nel fascicolo informatico».
Le disposizioni dei due periodi, quindi,
consentono al professionista di attestare
la conformità delle copie agli originali,
mediante la proprietà transitiva: infatti,
la copia informatica contenuta nel fascicolo è conforme all’originale, perché
ciò è previsto dal primo periodo della
norma; a sua volta, la copia informatica estratta dal professionista contiene
l’attestazione che è conforme alla copia informatica contenta nel fascicolo
informatico e, in definitiva, la copia informatica del professionista è conforme
all’originale.
L’ESTRAZIONE DI COPIE
DAL FASCICOLO INFORMATICO
Il secondo periodo riguarda invece la
possibilità per il difensore e per gli ausiliari del giudice di estrarre copie dal
fascicolo informatico. La norma disci-
I DUPLICATI
Per quanto riguarda, invece, i duplicati, è sufficiente osservare che si tratta (secondo la definizione contenuta
nell’art. 1, lettera i-quinquies), del Cac)
del «documento informatico ottenuto
57
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi,
della medesima sequenza di valori binari del documento originario».
Pertanto, il professionista che accede al fascicolo informatico potrà autonomamente estrarre un duplicato del
documento nativo digitale e attestare la
conformità del primo al secondo, come
chiaramente disposto dall’articolo 23bis, comma 1, del Cad (espressamente
richiamato nella norma in commento)
che recita: «i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, a ogni
effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in
conformità alle regole tecniche di cui
all’articolo 71». Infine, l’ultimo periodo
della disposizione contiene una sorta di
salvaguardia, perché esclude che il professionista (difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e
commissario giudiziale) possano autenticare autonomamente provvedimenti
giudiziali che autorizzano il prelievo di
somme di denaro vincolate all’ordine
del giudice.
La ratio è del tutto evidente: il legislatore ha voluto evitare di concedere il
potere di autenticare atti particolarmente
delicati, perché necessari per consentire
lo svincolo di somme destinate al soddisfacimento delle esigenze delle procedure (esecutive, ma non solo). Si può
dubitare dell’opportunità dell’ampiezza
dell’ambito di applicazione di una norma che accorda il potere di autentica.
Ci si chiede, cioè, se non sarebbe stato
preferibile disporre che delle copie autenticate dal professionista si può fare
un uso esclusivamente nel circuito processuale. Probabilmente, la soluzione
più liberale è prevalsa in considerazione
delle difficoltà di individuare l’ambito
giudiziario e, comunque, per il timore
di ridurre notevolmente l’efficacia della
disposizione. Ad esempio, una qualche
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norma limitativa avrebbe generato l’interrogativo se la copia autenticata dal
professionista sarebbe stata utilizzabile
per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale,
per la trascrizione e/o l’annotazione nei
registri immobiliari, per la notifica del
titolo esecutivo unitamente (o precedentemente) al precetto.
ELIMINAZIONE
DEI DIRITTI DI COPIA
La norma, in coerenza con l’attribuzione al professionista del potere di autenticare gli atti, elimina l’obbligo del
pagamento dei diritti di copia (sia della
copia autentica che di quella senza certificazione di conformità). In particolare, per la copia senza certificazione di
conformità l’esonero dall’obbligo del
pagamento del diritto di copia è espressamente subordinata al fatto che la copia sia «estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi».
Invece, per la copia autentica questa
precisazione non era necessaria, perché
è la stessa norma attributiva del potere
che lo circoscrive alla copia dei soli atti
contenuti nel fascicolo informatico (indipendentemente dal fatto che gli atti siano costituiti da nativi digitali o da copie
informatiche).
NORMA DI COPERTURA
FINANZIARIA
(Dl 90/2014, articolo 53)
L’ultima norma comporta un au-
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58
mento del contributo unificato.
La disposizione è, esplicitamente, finalizzata a coprire la perdita di
gettito derivante dall’eliminazione
del diritto di copia e dall’esonero
del pagamento della tassa prevista
dall’articolo 10 della legge 53/1994.
Il lieve aumento del contributo unificato consente di velocizzare le operazioni di estrazione delle
copie e in ultima analisi si rivelerà
più conveniente per i professionisti
anche sotto il profilo dell’esborso finanziario, perché il pagamento con
modalità telematiche comporta l’applicazione di una commissione di
importo non esiguo (tra euro 1,5 ed
euro 2,00).
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ISTANZE DI INGIUNZIONE SOLO ONLINE DA OGGI
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 30 giugno 2014, pag. 23
di Maglione Valentina, Ferrando Mauro
È
arrivato il D-day del processo
civile telematico. Infatti, per
le cause che iniziano da oggi,
lunedì 30 giugno, avvocati e consulenti tecnici, oltre a curatori, commissari
giudiziali e liquidatori dovranno depositare gli atti processuali e i documenti
solo in via telematica. Vanno online,
inoltre, tutti gli atti di parte e i provvedimenti dei magistrati nei procedimenti per decreto ingiuntivo (per la
fase monitoria), anche se già avviati.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE
In generale, la data di oggi segna
l’avvio del processo civile telematico
solo per le “nuove” cause. Per i procedimenti già iniziati, invece, l’addio
alla carta si sposta in avanti di qualche
mese. Il decreto legge 90/2014, in vigore dal 25 giugno scorso, prevede infatti
che per le cause in corso il canale digitale diventerà obbligatorio dal 31 dicembre 2014; fino ad allora resterà facoltativo, tranne che nei tribunali dove
si deciderà – con decreto del ministro
della Giustizia – la partenza anticipata
dell’obbligo. Non c’è solo il discrimine
tra “vecchie” e “nuove” cause. Il decreto legge 179/2012, che contiene le norme sulla giustizia digitale (all’articolo
16 e seguenti), dispone che il deposito
telematico sia obbligatorio «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale
ordinario». Sono quindi coinvolte le
cause civili discusse in tribunale, in
composizione monocratica o collegiale, sia quando il tribunale è chiamato a
giudicare in primo grado, sia quando
è giudice di appello delle sentenze del
giudice di pace.
I processi di fronte alla Corte d’appello, invece, diventeranno telematici dal
30 giugno 2015: anche in questo caso,
l’obbligo potrà essere anticipato dal ministro della Giustizia con un decreto. Per
quel che riguarda in particolare gli avvocati, vanno depositati in via telematica
gli atti processuali e i documenti presentati «da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite».
Si tratta quindi di tutti gli atti di
parte successivi a quelli di prima costituzione. Sono quindi per ora esclusi
l’atto di citazione o il ricorso introduttivi del giudizio e la comparsa di
costituzione. Mentre ricadono nell’obbligo, ad esempio, le memorie integrative o autorizzate, le memorie indicate
dall’articolo 183, comma 6, del Codice di procedura civile, le comparse
conclusionali e le note di replica.
Un regime a parte è stato fissato per
il procedimento per decreto ingiuntivo: da oggi la fase monitoria passa
online per intero (domanda al giudice
e deposito del provvedimento da parte del giudice stesso), sia se si tratta
di procedura già avviata, sia se deve
ancora iniziare. Il giudizio di opposizione, invece, segue le regole generali
fissate per i giudizi ordinari.
COME FUNZIONA
Gli avvocati alle prese con il nuovo
obbligo devono innanzitutto tenere a
mente che, per poter essere depositato
59
telematicamente, l’atto deve essere in
formato pdf testuale. Questo formato
si ottiene attraverso la conversione (e
non la scansione) del file originato dal
programma di videoscrittura che si
utilizza.
In pratica, utilizzando il “redattore”
(si veda anche l’articolo pubblicato in
basso), ci si accredita presso il punto
di accesso all’infrastruttura del processo civile telematico digitando il pin
relativo al certificato di autenticazione della smart card o businnes key. A
questo punto, si seguono le indicazioni a video, e si compilano, via via, gli
ulteriori campi che il sistema propone.
Questi campi, in genere, riguardano:
• i dati identificativi della parte assistita;
• la sua posizione nel procedimento
(ad esempio, attore o convenuto);
• i codici relativi all’oggetto e alla
materia della controversia;
• il tipo di atto da depositare (da scegliere in un menu a tendina);
• l’ufficio giudiziario, la sezione, il
giudice designati per il procedimento, decisivi per indirizzare correttamente la busta.
Occorre poi seguire le indicazioni
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I PUNTI CHIAVE
I SOGGETTI COINVOLTI
IL CALENDARIO
I PROCEDIMENTI
GLI ATTI
L’obbligo di depositare in via telematica gli atti processuali coinvolge: i magistrati (per i decreti
ingiuntivi); gli avvocati; i soggetti
nominati o delegati dall’autorità
giudiziaria e quelli nominati dalle parti (come i consulenti tecnici d’ufficio e di parte). Nelle
procedure concorsuali l’obbligo
riguarda: i curatori; i commissari
giudiziali; i liquidatori; i commissari liquidatori; i commissari straordinari
- Il deposito telematico degli atti
processuali e dei documenti è
obbligatorio per i procedimenti
iniziati da oggi, 30 giugno
- Per le cause in corso per ora è
facoltativo usare il canale online,
che diventerà obbligatorio il 31
dicembre 2014, tranne che nei
tribunali in cui l’obbligo viene anticipato con Dm giustizia
- Nei procedimenti d’ingiunzione
la fase monitoria passa online per
intero da oggi, senza distinzione
tra cause in corso e nuove. Il giudizio di opposizione segue invece
le regole generali
- L’obbligo del deposito telematico riguarda i procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione, di fronte al tribunale, sia
come giudice di primo grado, sia
in appello di decisioni del giudice
di pace
- I procedimenti in Corte d’appello sono per ora esclusi ma
passeranno alla telematica dal 30
giugno 2015
- Il deposito digitale non investe
le cause di fronte al giudice di
pace né quelle in Cassazione
Gli avvocati devono depositare
in via telematica gli atti e i documenti “endoprocessuali”, cioè
successivi a quelli di prima costituzione. Sono quindi esclusi l’atto
di citazione o il ricorso introduttivi del giudizio e la comparsa di
costituzione. Mentre l’obbligo
riguarda le memorie previste
dall’articolo 183, comma 6, del
Codice di procedura civile, le
comparse conclusionali e le note
di replica.
proposte man mano dal sistema: che
suggerisce di includere nella busta
l’atto da depositare (e gli eventuali documenti) e indica come farlo; eviden-
zia l’esistenza di atti o file da firmare
digitalmente (digitando nello spazio il
pin della firma digitale); indica come
generare la busta. Questa, una gene-
60
rata va inviata dalla Pec del legale a
quella dell’ufficio giudiziario dove il
deposito deve essere formalizzato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RASSEGNA DEI COMMENTI
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
PER GLI AUSILIARI DEL GIUDICE
Consulente Immobiliare del 15 ottobre 2014, n.961, pag. 1710
di Frediani Paolo
OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI
INDICAZIONI DEL DOCUMENTO IRDCEC 31/2014
La Settimana Fiscale del 17 settembre 2014, n. 34, pag. 37
di D’Andò Vincenzo
PROCESSO ON LINE CON STANDARD DOC
Norme e Tributi del 17 luglio 2014, pag. 41
di Giovanni Negri
ENTRO GIUGNO 2015 DEPOSITO DIGITALE ESTESO ALL’APPELLO
Norme e Tributi del 28 giugno 2014, pag. 13
di Negri Giovanni
IL D.L. 90/2014 E LE NOVITÀ IN MATERIA DI PCT
Diritto24 del 27 giugno 2014
di Fabiano Nicola
A UNA SETTIMANA DAL DEBUTTO SI AGGIRA
LO SPETTRO DELLA “COPIA DI CORTESIA”
Guida al Diritto on line del 23 giugno2014
di Giuseppe Sileci
61
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RITO TELEMATICO, CARTA DA SALVARE
Norme e Tributi del 21 giugno 2014, pag. 19
di Negri Giovanni
DAL DEPOSITO ALLE SANZIONI, TUTTE LE CRITICITÀ
Guida al Diritto on line del 15 giugno 2014
di Domenico Dalfino , Poli Giorgio Giuseppe
PROCESSI TELEMATICI, AVVIO A TAPPE
Norme e Tributi del 12 giugno 2014, pag. 48
di Negri Giovanni
PROCESSO TELEMATICO, LE INEFFICIENZE
RISCHIANO DI RICADERE SUGLI AVVOCATI
Guida al Diritto on line del 19 maggio 2014
62
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DEPOSITI TELEMATICI OBBLIGATORI DAL 30 GIUGNO 2014
(ART. 16-BIS D.L. 179/2012)
Predisposizione dell’atto da depositare (documento informatico) mediante l’utilizzo di un software di elaborazione
testi. Il documento informatico va salvato in formato PDF e va firmato digitalmente mediante l’utilizzo del token crittografico. N.B.: l’unico formato ammesso per l’atto di parte è il PDF.
Predisposizione degli allegati mediante scansione dei documenti. If ile ottenuti devono essere salvati nei formati
consentiti dalle specifiche tecniche ( art.13 Provv. 16/4/2014) e precisamente .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml,
.msg! E’ consentito anche depositare file compressi purché nei formati .zip -.rar - .arj! E’ consentito firmare digitalmente
gli allegati ma non è obbligatorio
Preparazione della busta telematica mediante l’utilizzo di un software definito redattore per il deposito telematico.
Si dovranno caricare sia l’atto difensivo, sia gli allegati.
PCT - Regime del deposito telematico
(ex art. 16-bis del Dl 179/2012 e del Dl 90/2014
TRIBUNALE
CORTE D’APPELLO
Prima del
Dal
31 dicembre 2014
31 dicembre 2014
se emanati
deposito
decreti ministeriali
telematico
deposito telematico
obbligatorio per:
obbligatorio per
Dal
30 giugno 2014
deposito
telematico
obbligatorio per:
Dal
30 giugno 2014
deposito
telematico
facoltativo per:
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la scheda
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la scheda
1
2
3
4
Deposito
telematico
obbligatorio
Procedimenti
iniziati
dal 30 giugno 2015
Atti successivi
alla costituzione
in giudizio
63
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SCHEDA 1
1. Procedimento d’ingiunzione
Non sussiste
obbligo
del deposito
telematico
per il decreto
ingiuntivo europeo
(art. 16-bis,
comma 4,
del Dl 179/2012)
Atti successivi
alla costituzione
in giudizio
Non si applica
al giudizio
di opposizione
per il quale vige
il regime di cui
al punto 2
(art. 16-bis,
comma 4,
del Dl 179/2012)
Atti successivi
alla costituzione
in giudizio
2. Procedimenti iniziati dal 30 giugno 2014
CIVILE
VOLONTARIA
GIURISDIZIONE
Atti successivi
al deposito
dell’atto
con cui inizia
l’esecuzione
(art. 16-bis,
comma 2,
del
Dl 179/2012)
TORNA ALLA
SCHEDA INIZIALE
64
LAVORO
ESECUZIONI
Istanza
di ammissione
al passivo
a mezzo Pec
al curatore
PROCEDURE
CONCORSUALI
Atti
degli organi
della procedura
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SCHEDA 2
Procedimenti pendenti al 30 giugno 2014
CIVILE
VOLONTARIA
GIURISDIZIONE
Atti successivi
alla costituzione
in giudizio
LAVORO
ESECUZIONI
Atti successivi
alla costituzione
in giudizio
Atti successivi
al deposito
dell’atto
con cui inizia
l’esecuzione
(art. 16-bis,
comma 2,
del
Dl 179/2012)
TORNA ALLA
SCHEDA INIZIALE
65
PROCEDURE CONCORSUALI
Istanza
di ammissione
al passivo
a mezzo Pec
al curatore
Atti
degli organi
della procedura
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SCHEDA 3
Procedimenti pendenti al 30 giugno 2014
CIVILE
VOLONTARIA
GIURISDIZIONE
Atti successivi
alla costituzione
in giudizio
LAVORO
ESECUZIONI
Atti successivi
alla costituzione
in giudizio
Atti successivi
al deposito
dell’atto
con cui inizia
l’esecuzione
(art. 16-bis,
comma 2,
del
Dl 179/2012)
TORNA ALLA
SCHEDA INIZIALE
66
PROCEDURE CONCORSUALI
Istanza
di ammissione
al passivo
a mezzo Pec
al curatore
Atti
degli organi
della procedura
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SCHEDA 4
Procedimenti pendenti al 30 giugno 2014
CIVILE
VOLONTARIA
GIURISDIZIONE
Atti successivi
alla costituzione
in giudizio
LAVORO
ESECUZIONI
Atti successivi
alla costituzione
in giudizio
Atti successivi
al deposito
dell’atto
con cui inizia
l’esecuzione
(art. 16-bis,
comma 2,
del
Dl 179/2012)
TORNA ALLA
SCHEDA INIZIALE
67
PROCEDURE CONCORSUALI
Istanza
di ammissione
al passivo
a mezzo Pec
al curatore
Atti
degli organi
della procedura
LEX
LA BANCA DATI
CERTIFICATA
LA BANCA DATI MODULARE
PER I PROFESSIONISTI DEL DIRITTO
CODICI
LEX 24
CIVILE
PROCESSO ICO
AT
M
TELE
NE
CIRCOLAZIO
STRADALE
IMMOBILI
LAVORO
FAMIGLIA
CONTRATTI
LITÀ
RESPONSABI TO
E RISARCIMEN
SOCIETÀ
E-LEARNING
MEDIAZIONE
PENALE
SERVIZI
IA
LEX 24 OMN
LASS
BUSINESS C
DIRITTO
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L’esperto
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L’ESPERTO
MODULO PCT - DEPOSITO TELEMATICO
L’esperto legale
di Fabiano Nicola
69
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www.lex24.ilsole24ore.com
MODULO PCT - DEPOSITO TELEMATICO
L’esperto Legale
Avv. Nicola Fabiano
T
RASMISSIONE DI ATTI
E DOCUMENTI INFORMATICI (IL DEPOSITO)
- Gli atti, nei formati indicati dal
provvedimento 16/4/2014
(.pdf,
.rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml,
.msg) sono trasmessi telematicamente alla cancelleria (ciò corrisponde al deposito in Cancelleria)
dai soggetti abilitati esterni (es.
avvocato) mediante la posta elettronica certificata (questo è quanto
dispongono le regole tecniche di cui
al DM 44/2011).
Per il deposito telematico degli
atti il soggetto abilitato esterno deve
essere in possesso di una casella di
PEC comunicata all’Ordine e presente nel RegIndE, nonché del token crittografico di firma digitale.
È POSSIBILE DEPOSITARE
• processo civile: tutti gli atti ad
eccezione dell’atto introduttivo (comparsa di costituzione e
risposta, memorie ex art. 183,
comparsa conclusionale, note
di replica, comparsa d’intervento, ecc.)
• processo del lavoro e volontaria giurisdizione: come per il
processo civile
• procedura monitoria: fa eccezione in quanto può essere
completamente effettuata telematicamente
• esecuzioni: è consentito (dal
30 giugno 2014 ma già ora
presso i Tribunali autorizzati con D.M. Giustizia) depositare telematicamente l’atto
introduttivo, procedere alla
iscrizione a ruolo e depositare
successivamente gli atti della
procedura
• procedure concorsuali: è consentito il deposito della istanza
di fallimento e degli atti successivi.
L’AUSILIO DEL SOFTWARE
“REDATTORE”
Viste le specifiche tecniche che
sono richieste dal sistema, è assai
improbabile che il soggetto abilitato
esterno (es. avvocato) sia in grado di
effettuare il deposito di un atto, predisposto nel formato senza l’ausilio
di appositi software.
Pertanto, è necessario dotarsi di
un software ad hoc che viene definito “redattore”, poiché mediante
questo applicativo viene preparata
tecnicamente la “busta telematica”
(art. 14 provv. 16/4/2014) che consiste in un file all’interno del quale
sono contenuti anche gli altri file “di
sistema” (IndiceBusta.xml, DatiAtto.xml) necessari per il deposito.
Il “redattore” va ovviamente
preventivamente impostato configurando il token di firma digitale
(con certificato di sottoscrizione) da
utilizzare e indicando l’indirizzo di
PEC del mittente (avvocato).
70
ATTIVITÀ
DEL REDATTORE
a) si individua l’Organo Giudiziario competente;
b) si classifica il Registro
(Contenzioso Civile, Diritto del
Lavoro, ecc.);
c) si indica il Numero di Ruolo e l’anno (se presenti);
d) si classifica l’oggetto individuando quello specifico (es. memorie ex art. 183 c.p.c.);
e) si classifica il tipo di parte (attore, convenuto) e il tipo di
atto (memoria, comparsa, ecc.);
f) si indicano i dati delle parti;
g) si acquisisce l’atto o gli atti
(memoria, comparsa conclusionale, ecc.) da depositare nel formato PDF;
h) si acquisiscono eventuali
allegati nei formati precedentemente indicati
i) si prepara la “busta telematica” (DatiAtto.xml);
j) si appone la firma digitale
dell’avvocato ai soli atti (per gli
allegati non è obbligatoria l’apposizione della firma digitale),
alla procura alle liti e alla nota di
iscrizione a ruolo (questi ultimi
due in caso di procedura monitoria);
k) si procede all’invio della
“busta telematica” all’indirizzo
di PEC del Tribunale competente.
Si precisa che gli atti e gli allegati da depositare tramite PEC
non devono complessivamente
superare il limite di 30 Megabyte imposto dalle regole tecniche.
Purtroppo, si tratta di un limite
tecnico che, in alcuni casi, è difficile rispettare stante il numero
di documenti da trasmettere. Si
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auspica l’introduzione di una modifica normativa che aumenti il
limite dei 30 Megabyte.
LE RICEVUTE
Dopo aver effettuato l’invio vengono generate 4 ricevute:
1) ricevuta di accettazione;
2) ricevuta di consegna;
3) ricevuta esiti;
4) ricevuta di accettazione del
deposito.
Le ricevute 3) e 4) sono previste rispettivamente dai commi 9 e
10 dell’art. 14 del provvedimento
16/4/2014 e si aggiungono alle prime due ricevute proprie della PEC.
Le prime tre ricevute confermano la regolarità tecnica e formale
del messaggio trasmesso e, quindi,
l’assenza di anomalie, mentre la
quarta ricevuta attesta la verifica
operata in concreto dal cancelliere che quanto trasmesso sia esente
da irregolarità formali e di sostanza (mancanza di un atto, pagamento
dei bolli, ecc.).
In particolare assume rilievo la
ricevuta di consegna (c.d. RDAC)
perché essa attesta l’avvenuto deposito dell’atto (l’art. 16-bis, comma 7, L. 221/2012 stabilisce che
“gli atti si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna”).
L’art. 13, comma 3, del DM
44/2011 stabilisce che qualora la
ricevuta di consegna sia rilasciata
dopo le ore 14 il deposito telematico si considera effettuato il giorno
successivo.
Sul punto, tuttavia, si è pronunciato il Tribunale di Milano con
sentenza n. 3115 del 5/3/2014, secondo cui il limite temporale non
può essere considerato un termine alla luce del principio di gerarchia delle fonti nel rapporto tra
il D.L. 179/2012 (convertito in L.
221/2012) e il DM 44/2011. Pertanto, sulla scorta di tale orientamento,
condivisibile, è possibile effettuare
il deposito telematico nell’arco
della giornata e dello stesso si avrà
prova quando verrà generata la ricevuta di consegna.
La ricevuta esiti (la terza) è generata a seguito di un controllo
formale automatico da parte del
gestore dei servizi telematici (GST)
che è il sistema informatico interno
al dominio giustizia. Il GST esegue
in tempi molto rapidi due controlli.
CONTROLLI GST
Con il primo controllo il GST
verifica:
a) se l’indirizzo di PEC del
mittente è nel RegIndE (codice
T001);
b) se il formato del messaggio
è aderente alle specifiche tecniche (codice T002);
c) se la dimensione del messaggio non eccede i 30 Megabyte (codice T003).
Successivamente, il GST esegue un altro controllo sulla inesistenza di anomalie che sono tre
(WARN, ERROR e FATAL).
La prima (WARN) non è un’anomalia bloccante, la seconda e
la terza lo sono, ma l’ufficio ricevente può intervenire solo sulla
seconda (ERROR).
La terza anomalia (FATAL)
non è gestita o gestibile.
Allo stato attuale non è possibile per il soggetto abilitato esterno
(avvocato) visualizzare la ricevuta
di consegna (quindi il momento del
deposito) degli atti di controparte.
Deposito di atti per la procedura monitoria - Le norme dispongono che il deposito telematico per
il contenzioso civile, il diritto del
lavoro e la volontaria giurisdizione, è consentito solo per atti endoprocessuali e non anche per quelli
introduttivi del giudizio. In sostanza, non è possibile effettuare il
deposito telematico di un atto di
citazione ed eseguire l’iscrizione a
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ruolo telematicamente.
La fase introduttiva richiede
sempre la costituzione in giudizio
in modo analogico (cartaceo).
ECCEZIONE
La procedura monitoria fa
eccezione nel senso che è possibile eseguire il deposito e l’iscrizione a ruolo telematicamente.
In questo caso, a differenza del
deposito telematico degli atti e
degli allegati, sarà necessario trasmettere anche la procura alle
liti e la nota di iscrizione a ruolo.
Il procedimento è identico a
quello descritto al paragrafo precedente con la precisazione che la
nota di iscrizione a ruolo salvata
in formato PDF e la procura dovranno essere obbligatoriamente
firmate digitalmente.
Riguardo alla procura, essa va
depositata come documento separato rispetto al ricorso per decreto
ingiuntivo e può essere predisposta in due differenti modalità:
1) può essere creata come documento informatico nativo (ossia redatta con un software di
elaborazione testi e salvata e/o
esportata in formato PDF);
2) può essere redatta con un
software di elaborazione testi,
stampata e sottoscritta di pugno
dal cliente e dall’avvocato; il documento analogico (cartaceo) ottenuto va scannerizzato, salvato
in formato PDF e firmato digitalmente.
Pagamento del contributo unificato e del bollo per l’iscrizione
a ruolo: per tale adempimento è
possibile fruire del pagamento
telematico oppure delle tradizionali modalità mediante F23 o Lottomatica.
In ogni caso, la ricevuta di pagamento o il documento PDF della scansione delle ricevute della
Lottomatica vanno aggiunti come
allegati per il deposito telematico.
www.lex24.ilsole24ore.com
CNF - FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE
VIDEOTUTORIAL
PCT Base: il deposito telematico della
c.d. “busta” non direttamente con l’uso
del redattore
PCT Base: gli strumenti per il deposito
telematico degli atti
Deposito Telematico di un Ricorso per
Ingiunzione di Pagamento
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