DOSSIER DI LEX 24 AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2014 WWW.LEX24.ILSOLE24ORE.COM DEPOSITO TELEMATICO Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali ex art. 16 bis DL 179/2012 A cura della redazione Lex24 Sommario www.lex24.ilsole24ore.com LEGISLAZIONE OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese [Decreto sviluppo bis - 2/2012] 6 9 RASSEGNA PRASSI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CIRCOLARE 28 OTTOBRE 2014 Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DOCUMENTO 25 GIUGNO 2014 Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Semplificazione e Trasparenza” (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) - A cura dell’Ufficio Studi del CNF PROTOCOLLI DEI TRIBUNALI E DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI PER L’ATTUAZIONE DEL PCT 12 18 21 22 RASSEGNA GIURISPRUDENZA 24 RASSEGNA DI MASSIME RIVISTE PROCESSO TELEMATICO A RISCHIO AUTENTICITÀ LA COPIA DI CORTESIA PER I MAGISTRATI Guida al Diritto n. 48 del 29 novembre 2014, pag. 41 2 31 www.lex24.ilsole24ore.com PROCESSO TELEMATICO PER GLI ATTI INTRODUTTIVI DEPOSITATI ONLINE L’INVALIDITÀ RESTA INCERTA Guida al Diritto n. 45 dell’8 novembre 2014, pag. 16-22 di Antonio Mondini 33 GUIDA ALLA LETTURA 38 PROCESSO ELETTRONICO: SENZA TESTO UNICO L’ÀNCORA DEI GIUDICI Guida al Diritto n. 45 dell’8 novembre 2014, pag. 12-13 di Antonio Mondini 40 LE SCADENZE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO Diritto24 del 30 ottobre 2014 (Numero OnLine) di Leozappa Patrizio 42 CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 90/2014: ATTO FINALE SUL PCT? Diritto24 on line del’8 settembre 2014 a cura di Avv. Nicola Fabiano 44 IL DEPOSITO E IL RISPETTO DEI TERMINI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO Ventiquattrore Avvocato n. 7-8 del 01 luglio 2014, pag. 70 di Nicola Fabiano Una piccola leggenda per interpretare i simboli che incontrerete durante la lettura. “Cliccando” sul numero di pagina riportato sul sommario vi sposterete direttamente sul documento interessato Se “cliccate” sul simbolo: verrete reindirizzati sul documento collegato. Nella sezione video invece bastera “cliccare” sull’immagine del video stesso. 52 SUL DEPOSITO TELEMATICO “VINCE” IL GRADUALISMO Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 95 di Orlando Massimo 55 COME INVIARE ON LINE ATTI “PESANTI” SENZA ERRORI Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 98 di Orlando Massimo 57 COPIA SENZA FIRMA DIGITALE EQUIPARATA ALL’ORIGINALE Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 105 di Orlando Massimo 59 ISTANZE DI INGIUNZIONE SOLO ONLINE DA OGGI Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 30 giugno 2014, pag. 23 di Maglione Valentina e Ferrando Mauro 61 63 RASSEGNA FASI DEL PCT - REGIME DEL DEPOSITO TELEMATICO 3 SE VOLETE ESSERE SEMPRE AGGIORNATI SULLE ULTIME NOVITÀ RIGUARDANTI IL “DEPOSITOTELEMATICO” “CLICCATE” SULL’ICONA : CLICCA QUI e consulta i protocolli dei tribunali e dei consigli degli ordini per l’attuazione del Pct www.lex24.ilsole24ore.com L’ESPERTO MODULO PCT - DEPOSITO TELEMATICO L’esperto legale di Fabiano Nicola © 2014 Copyright Il Sole 24 Ore S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa, 91, 20149 Milano Dossier a cura della Redazione di Lex24 - Chiuso in redazione il 15 novembre 2014 e-mail: [email protected] www.lex24.ilsole24ore.com 4 70 Legislazione www.lex24.ilsole24ore.com LEGISLAZIONE OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese [Decreto sviluppo bis - 2/2012] 6 9 RASSEGNA 5 www.lex24.ilsole24ore.com OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI Decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese [Decreto sviluppo bis - 2/2012] Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 con decorrenza dal 19 dicembre 2012 del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.[7] 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione. 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.[3] 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le dispo- SEZIONE VI GIUSTIZIA DIGITALE ARTICOLO 16 BIS OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.[2] 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, [1] [2] [3] Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 19, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013. Il presente comma è stato così modificato dall’art. 44, D.L. 24.06.2014, n. 90 con decorrenza dal 25.06.2014, convertito in legge dalla L. 11.08.2014, n. 114 con decorrenza dal 19.08.2014. Si riporta di seguito il testo previgente: “1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.”. Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 24.06.2014, n. 90 con decorrenza dal 25.06.2014, con- 6 www.lex24.ilsole24ore.com possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.[4] 9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per sizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati. 7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.[6] 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale [4] [5] [6] [7] vertito in legge dalla L. 11.08.2014, n. 114 con decorrenza dal 19.08.2014. Si riporta di seguito il testo previgente: “5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.”. Il presente comma è stato inserito dall’art. 52, D.L. 24.06.2014, n. 90 con decorrenza dal 25.06.2014, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 11.08.2014, n. 114 con decorrenza dal 19.08.2014. Il presente comma è stato inserito dall’art. 44, D.L. 24.06.2014, n. 90 con decorrenza dal 25.06.2014, convertito in legge dalla L. 11.08.2014, n. 114 con decorrenza dal 19.08.2014. Il presente comma è stato così modificato dall’art. 51, D.L. 24.06.2014, n. 90 con decorrenza dal 25.06.2014, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 11.08.2014, n. 114 con decorrenza dal 19.08.2014. Si riporta di seguito il testo previgente: “7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.”. Il presente comma è stato così modificato dall’art. 18, D.L. 12.09.2014, n. 132 con decorrenza dal 13.09.2014, con- 7 www.lex24.ilsole24ore.com l’obbligatorietà del deposito telematico. [5] 9-quater. Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore. [8] 9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concor- [8] dato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore.[8] 9-sexies. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile?160;deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.[8] 9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.[8] [1] vertito in legge dalla L. 10.11.2014, n. 162 con decorrenza dal 11.11.2014. Si riporta di seguito il testo previgente: “2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.”. Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 20, D.L. 12.09.2014, n. 132 con decorrenza dal 13.09.2014 ed applicazione anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all’articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 10.11.2014, n. 162 con decorrenza dal 11.11.2014. 8 www.lex24.ilsole24ore.com RASSEGNA DI LEGISLAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 10 novembre 2014, n. 261 - Supplemento Ordinario, n. 84) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132 (GU 12 settembre 2014, n. 212) Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114 (GU 18 agosto 2014, n. 190 - SO n. 70) Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. PROVVEDIMENTO 16 APRILE 2014 (GU 30 aprile 2014, n. 99) Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella Legge 22 febbraio 2010, n. 24. DECRETO MINISTERIALE 3 APRILE 2013, N. 48 (GU 9 maggio 2013, n. 107) Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. PROVVEDIMENTO MINISTERIALE 18 LUGLIO 2011 (GU 29 luglio 2011, n. 175) Introduzione di specifiche tecniche previste dall’articolo 4,comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole 9 www.lex24.ilsole24ore.com DECRETO MINISTERIALE 21 FEBBRAIO 2011, N. 44 (GU 18 aprile 2011, n. 89) Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24. 10 Prassi www.lex24.ilsole24ore.com PRASSI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CIRCOLARE 28 OTTOBRE 2014 Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DOCUMENTO 25 GIUGNO 2014 Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Semplificazione e Trasparenza” (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) - A cura dell’Ufficio Studi del CNF PROTOCOLLI DEI TRIBUNALI E DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI PER L’ATTUAZIONE DEL PCT 12 18 21 22 RASSEGNA 11 www.lex24.ilsole24ore.com MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Circolare 28 ottobre 2014 Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014 [Deposito telematico - Attività della cancelleria a seguito del PCT - Fascicolo telematico Iscrizione di professionisti al REGINDE - Pagamento del Contributo Unificato] Gli uffici giudiziari hanno formulato quesiti d’interesse generale in tema di processo civile telematico. Perciò, si è adottata una nuova circolare che integra quella del 27 giugno 2014 e che tiene conto anche del lavoro degli ultimi mesi del tavolo tecnico permanente in materia di Processo civile telematico. Qui è pubblicata la versione consolidata dei testi delle due circolari, in modo che, attraverso un’unica consultazione, sia possibile avere conoscenza di tutte le indicazioni della Direzione generale della giustizia civile. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione Ai Sigg.ri Presidenti di Corte d’Appello Ai Sigg.ri Presidenti di Tribunale LORO SEDI e p.c. Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ROMA Al Sig. Capo di Gabinetto SEDE Oggetto: adempimenti di cancelleria conseguenti all’ entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014. SOMMARIO 1. Premessa e ricognizione delle novità normative 2. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo 3. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio 4. Copie informali 5. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie 6. Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica 7. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico 8. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della procedura monitoria 9. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore 10. Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice 11. Accesso al fascicolo informatico delle parti non co- stituite 12. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d’udienza e al caso del verbale di conciliazione 13. Iscrizione di professionisti al REGINDE 14. Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento (Testo aggiunto il 28.10.2014) 15. Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico (Testo aggiunto il 28.10.2014) 16. Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014 (Testo aggiunto il 28.10.2014) 17. Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore (Testo aggiunto il 28.10.2014) 1. PREMESSA E RICOGNIZIONE DELLE NOVITÀ NORMATIVE L’art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (che per comodità e chiarezza verranno da qui in avanti definiti semplicemente “atti endoprocessuali”) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.). L’art. 44, comma 1 d.l. n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014. Invece, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, il deposito degli atti processuali e dei documenti può essere effettuato, alternativamente, con modalità telematiche o su supporto analogico. A seguito delle ultime modifiche normative si determina, quindi, la seguente situazione: a. per i procedimenti instaurati a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Le cancellerie, 12 www.lex24.ilsole24ore.com quindi, da tale data, nei procedimenti di nuova instaurazione, non dovranno più ricevere il deposito in forma cartacea degli atti endoprocessuali di parte, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 art.16 bis d.l. 179/12 cit. ; b. per i procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 è facoltà della parte, fino al 30 dicembre 2014, scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante invio telematico. Dal 31 dicembre 2014, anche nei procedimenti già pendenti, sarà consentito il deposito di atti endoprocessuali esclusivamente mediante invio telematico. In definitiva, le cancellerie, dal 30 giugno 2014, avranno cura di accettare qualsiasi atto endoprocessuale depositato in via telematica. L’entrata in vigore di tale modalità di deposito costituisce tappa fondamentale verso un processo civile integralmente telematico ma non costituisce, di per sé, entrata in vigore del c.d. Processo Civile Telematico (PCT) e non ne completa il percorso. Dal 30 giugno prossimo, infatti, soltanto una, pur rilevante, porzione degli atti e documenti processuali verrà obbligatoriamente depositata mediante invio telematico. Si ritiene che l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico. Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta. Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11. 2. TENUTA DEL FASCICOLO SU SUPPORTO CARTACEO Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16 bis, può sorgere la necessità per la cancelleria di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento. Se è vero, infatti, che l’art. 9 DM 44/2011 statuisce che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo”, la norma stessa fa salvi “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”. Ciò vale anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30 giugno 2014, posto che, in linea generale, permarrà per le parti l’obbligo di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimarrà, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell’ambito del procedimento monitorio), salvo l’onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra. Inoltre, il deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi. Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 16 bis, comma 9, d.l. n.179/12, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico dell’originale informatico. Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo. Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l’obbligo di invio telematico, laddove il giudice dovesse dar corso al subprocedimento di verificazione, la parte verrebbe verosimilmente onerata dallo stesso giudice di produrre l’originale cartaceo. Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell’ipotesi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel prosieguo, anche l’ipotesi del verbale di conciliazione. L’elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo. 3. COPIE AD USO UFFICIO E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO L’art. 111 disp. att. c.p.c., dispone che “il cancelliere non deve consentire che s’inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio”. Tale disposizione, pur rimanendo in vigore anche all’esito delle più recenti novità normative, presuppone un deposito in forma cartacea, eseguito materialmente presso la Cancelleria di un ufficio giudiziario. Se però, per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita, la parte opera il deposito tramite invio telematico, la norma di cui al richiamato art. 111 disp. att. c.p.c. risulta inappli- 13 www.lex24.ilsole24ore.com cabile, posto che, nel momento stesso in cui l’atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l’atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti oltre che al giudice. Tali soggetti, in questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico ai sensi dell’ art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del Codice dell’Amministrazione Digitale, che sembra, a questa Amministrazione, soddisfare l’esigenza sottesa all’art.111 disp. att. c.p.c., di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo gli atti depositati da tutte le parti. Le Cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea. 4. COPIE INFORMALI Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, è la copia cartacea informale dell’atto o documento depositati telematicamente. La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione. Laddove se ne ravvisi la necessità, quindi, potrà essere individuata, presso i singoli uffici, una modalità per mettere a disposizione dei magistrati la copia cartacea di atti e documenti già depositati mediante invio telematico. Tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, lo si sottolinea, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, ma costituisce soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta. Pertanto, le copie in questione non devono essere inserite nel fascicolo processuale. Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il Cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione. Corre l’obbligo, infine, di aggiungere che, considerata l’eccezionalità del momento, nel caso non vengano adottate le prassi sopra indicate, e poiché i magistrati dovranno modificare in modo rilevante le proprie modalità di organizzazione del lavoro, può esservi la necessità di procedere, da parte della cancelleria, alla stampa di atti e documenti su richiesta del giudice, soprattutto laddove si tratti di ‘filè di grandi dimensioni. Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione. 5. TEMPI DI LAVORAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELLE CANCELLERIE Dall’esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l’esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti. L’urgenza di provvedere a tale incombente è massima, poiché solo con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere l’atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si ricolleghi la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 cpc) é evidente come il ritardo nell’accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un’automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa (ferma restando la salvezza del termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza). É, dunque, assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della Cancelleria. Si ritiene, pertanto, consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia. A tale scopo gli Uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività di ‘back officè rispetto a quelle di ‘front officè, in modo da consentire una tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici. In tale contesto si colloca la modifica dell’art. 162 primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n.1196, ad opera dell’art. 51 D.l. n.90/2014. Per effetto della modifica da ultimo introdotta, infatti, l’orario di apertura giornaliera delle cancellerie può essere ridotto da 5 a 3 ore. La riduzione dell’orario di apertura al pubblico - a cui i dirigenti avranno cura di ricorrere esclusivamente laddove ciò non determini disservizi per l’utenza - consentirà alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telematicamente. In particolare, laddove venga in concreto attuata la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, sarebbe opportuno che le cancellerie, in via tendenziale, incrementassero la quantità di tempo dedicata all’accettazione degli atti telematici in misura almeno pari a quella della riduzione dell’orario di apertura. 6. ORARIO DI DEPOSITO E PROROGA DEI TERMINI PROCESSUALI SCADENTI DI SABATO O DOMENICA L’art. 51, comma 2, D.l. n.90/2014 aggiunge, al termine dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n.179/12, un periodo volto a rimuovere l’incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l’invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell’ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore 14 www.lex24.ilsole24ore.com 14. A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”. La norma in esame aggiunge, inoltre, che “si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”. In tal modo si chiarisce che si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato. Può rammentarsi, poi, che, alla stregua dell’interpretazione della giurisrprudenza di legittimità (Crf. Cass., Ord. N.182/2011, Sent. n. 11163/2008), in ipotesi di termini “a ritroso” (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere. Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/12, come modificato dall’art. 51, comma 2, d.l. n.90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza. Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti. 7. ANOMALIE DEL DEPOSITO ESEGUITO MEDIANTE INVIO TELEMATICO L’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 DM 44/2011) prevede che, all’esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie : WARN, ERROR e FATAL. Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l’accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata dell’atto/ documento nel fascicolo processuale. Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete. 8. DEPOSITO ESCLUSIVAMENTE TELEMATICO DEGLI ATTI DEL GIUDICE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA MONITORIA Ai sensi del comma 4 dell’art. 16 bis D.l. n.179/12,, le cancellerie, limitatamente al procedimento di cui libro IV, titolo I, capo I, non dovranno nemmeno ricevere il deposito dei provvedimenti predisposti e inviati dal magistrato in modalità diverse da quelle telematiche di cui all’art.16 bis. I provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria, dunque (provvedimenti di “sospensione” o rigetto cui all’art. 640 c.p.c., decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.), potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico. Si invitano i capi degli Uffici a valutare la possibilità di sollecitare i magistrati alla piena osservanza delle disposizioni in questione. 9. DEPOSITO DI ATTI PROCESSUALI DELLE PARTI NON COSTITUITE A MEZZO DI DIFENSORE Viceversa, allo stato attuale della normativa, non saranno tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 1, ultimo periodo, d.l. 179/12, aggiunto dall’art. 44, comma 2, D.l. 90/2014, “per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”. Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l’obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali. 10. COMUNICAZIONE INTEGRALE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. C.p.c., come modificato dall’art. 16 d.l. 179/12. La norma richiamata, infatti, così dispone: “Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”. Solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice (laddove questo sia nativamente cartaceo) consente, infatti, l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione. Si segnala, a tal proposito, che l’art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133 c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo 15 www.lex24.ilsole24ore.com dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione. 11. ACCESSO AL FASCICOLO INFORMATICO DELLE PARTI NON COSTITUITE Poiché dal 30 giugno prossimo gli atti e i documenti del procedimento monitorio dovranno essere depositati in forma esclusivamente telematica, e, comunque, sarà consentito il deposito telematico anche dell’atto introduttivo, va garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l’eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno, dunque, predisporre adeguate modalità organizzative al fine di consentire alle parti l’esercizio di tale prerogativa. La mera visione del fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l’estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali. A tale proposito si segnala che, lo scorso 25 giugno, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati - DGSIA, ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti l’accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un accesso fisico ai locali di cancelleria. Ulteriori informazioni sul punto in Processo telematico Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti (http://pst. giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&c ontentId=NEW1290). 12. ATTI PROCESSUALI A FIRMA MULTIPLA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL VERBALE D’UDIENZA E AL CASO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE L’art. 45, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014 opera una modifica dell’art. 126 c.p.c., eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d’udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, sopprime, all’art. 207, secondo comma, c.p.c., le parole “che le sottoscrive”. In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e, in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza, che abbiano reso l’interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la ‘Consollè del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice. Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l’art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale “la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere”. In tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché è altamente probabile che, in questi casi, il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione. 13. ISCRIZIONE DI PROFESSIONISTI AL REGINDE Come già segnalato con circolare del 24 gennaio 2014 prot. 1631.U DOG, dal 30 giugno prossimo, sempre ai sensi dell’art 16 bis dl 179/2012 anche i professionisti nominati dal giudice dovranno depositare i propri atti esclusivamente con modalità telematiche. Ad oggi, tuttavia, una vasta platea di professionisti non è censita sul registro generale degli indirizzi elettronici di cui al dm 44/11. Dal 30 giugno prossimo, nei casi in cui sussiste l’obbligo di cui al citato art. 16 bis, le cancellerie non dovranno più accettare il deposito di atti e documenti cartacei provenienti da professionisti nominati dal giudice. Per le cause iniziate prima del 30 giugno, poi, l’invio telematico costituisce comunque una modalità consentita, ed anzi, preferenziale, di deposito degli atti del consulente. È, quindi, necessario che gli addetti alle cancellerie, nel rapportarsi coi professionisti, e comunque all’atto del deposito, segnalino l’assoluta necessità di curare la propria iscrizione al ‘Regindè da parte loro, laddove tale iscrizione non sia stata curata dai rispettivi ordini di appartenenza. Si richiama, sul punto, la nota di questa Direzione generale del 6 giugno 2014, prot. n. 80939.U. La presente circolare viene trasmessa al Capo di Gabinetto in vista delle prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico permanente istituito per il processo civile telematico dall’On. Ministro della Giustizia. 14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO CON MARCA DA BOLLO. MODALITÀ ALTERNATIVE DI PAGAMENTO (TESTO AGGIUNTO IL 27.10.2014) A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all’annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l’assolvimento del Contributo Unificato. Sul punto deve ritenersi condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento. Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell’art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato. Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso 16 www.lex24.ilsole24ore.com agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall’informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23). A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l’esistenza di un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U.. 15. POTERE DI AUTENTICAZIONE, DA PARTE DEL DIFENSORE, DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATICO (TESTO AGGIUNTO IL 27.10.2014) Come noto, l’art. 52 d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell’art.16 bis d.l. n.179/2012, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti” contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”. Alcuni Uffici hanno dubitato che la facoltà ed il potere attribuiti dalla norma citata sussistano in relazione ad atti e documenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore della norma stessa, o comunque prodotti e/o depositati in epoca anteriore. Un’eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno e procedimenti iniziati successivamente non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla ratio dell’introduzione del potere di autentica, che è quella di sgravare gli Uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale, e nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall’utilizzo dello strumento informatico. Tenuto conto di tale ratio, è da ritenersi che il potere di autentica si estenda a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento. 16. APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI INSTAURATI PRESSO TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEGLI ADEGUAMENTI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO INTRODOTTI DAL D.L. N. 90/2014 (TESTO AGGIUNTO IL 27.10.2014) Come noto, il d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha stabilito una serie di adeguamenti del Contributo Unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall’introduzione del Processo Civile Telematico. In ragione del fatto che non tutti gli Uffici giudiziari sono attualmente interessati dall’obbligatorietà del Processo Civile Telematico, è stata sollevata questione circa l’applicabilità degli adeguamenti ai procedimenti instaurati presso Uffici, come quelli del Giudice di Pace, che attualmente non sono interessati dalle innovazioni tecnico-processuali in esame. Sul punto va osservato come nessuna distinzione sia consentita, sulla base del testo di legge, circa l’applicabilità degli adeguamenti, tra Uffici interessati dal PCT e Uffici non interessati. Del resto va osservato che, alla luce delle vigenti norme processuali, è ben possibile che atti e provvedimenti originariamente contenuti nel fascicolo cartaceo relativo ad un procedimento instaurato presso il Giudice di Pace confluiscano, poi, nel fascicolo informatico del procedimento stesso, in grado di appello, determinando, così, possibili minori introiti. 17. RILASCIO DELLA FORMULA ESECUTIVA SU COPIA ESTRATTA DAL DIFENSORE (TESTO AGGIUNTO IL 27.10.2014) Si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie, di apposizione della formula esecutiva (c.d. Comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012, introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in legge. Ci si chiede, quindi, se la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all’estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all’originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o, se, piuttosto sia possibile, per il difensore, provvedere in autonomia all’estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l’apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto. Questa Direzione Generale ritiene che tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall’art. 153 disp. Att. C.p.c. - norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica - che mantiene in capo alla cancelliere l’attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell’Ufficio Legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014 ha chiarito che “ le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia “. A tale interpretazione vorranno attenersi gli Uffici di cancelleria, astenendosi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art. 16-bis comma 9-bis d.l. n.179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile. Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti percepiti di cui all’art. 268 D.P.R. n.115/2002. 17 www.lex24.ilsole24ore.com CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Documento 25 giugno 2014 Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Semplificazione e Trasparenza” (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) A cura dell’Ufficio Studi del CNF 1. Premessa. 2. Entrata in vigore PCT (art. 44). 2.1. I procedimenti in Corte d’Appello (art. 44, comma 2). 3. Momento di perfezionamento del deposito telematico (art. 51, comma 2). 4. Istituzione di un domicilio digitale (art. 52, comma 1, lett. b). 5. Copie informatiche (art. 52, comma 1, lett. a). 6. Disposizioni di modifica del CPC in relazione alle previsioni del PCT. 1. PREMESSA Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 detta numerose disposizioni dirette ad incidere sull’efficienza del processo, in un’ottica di semplificazione, nonché a disciplinare taluni aspetti relativi al regime di obbligatorietà ed efficacia del processo civile telematico (PCT). Di seguito una prima analisi delle disposizioni di immediato impatto sul PCT, contenute nel Titolo IV (Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico), Capo II (Disposizioni per garantire l’effettività del processo civile telematico). 2. ENTRATA IN VIGORE PCT (ART. 44) L’art. 44 del D.L. Semplificazione e Trasparenza (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) interviene sui tempi di entrata in vigore del processo civile telematico (d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni in l. n. 221/2012). In particolare il deposito telematico degli atti diversi da quelli introduttivi per i processi di competenza del tribunale ordinario: a) è obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014 per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art. 16-bis comma 4, d.l. n. 179/2012, avente la medesima rubrica dell’art. 76 D.L. Semplificazione e Trasparenza) «iniziati» a partire da tale data [1]; b) è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014 per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art. 16-bis comma 4, d.l. n. 179/2012) già pendenti al 30 giugno 2014; c) per questi ultimi, tuttavia, il deposito telematico [1] [2] di atti e documenti è comunque possibile «e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità». Rimane ferma l’obbligatorietà al 30 giugno per il procedimento per decreto ingiuntivo (d) ai sensi dell’art. 16-bis, comma 4 del d.l. n. 179 del 2012 che si riporta: «per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Con successivi decreti ministeriali [2] il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, potrà individuare i tribunali nei quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili pendenti alla data del 30 giugno 2014 anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti (e). In buona sostanza, a partire dal 30 giugno 2014, vi saranno procedimenti di primo grado in cui il PCT sarà obbligatorio (a, d), altre in cui si potrà optare per il regime in parola (c). La definitiva entrata in vigore delle previsioni obbligatorie è fissata per il 31 dicembre 2014 (b) salva l’anticipazione eventualmente disposta con successivi d.m. (e) Ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a, l’obbligo di Il momento della pendenza è, chiaramente, individuato ai sensi dell’art. 39 c.p.c. « ... Aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato. il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati» (comma 5). 18 www.lex24.ilsole24ore.com deposito telematico non si applica ai difensori dipendenti delle PA per la difesa in giudizio personale delle medesime. 2.1. I PROCEDIMENTI IN CORTE D’APPELLO (ART. 44, COMMA 2, LETT. C) Introducendo un comma 9-ter all’art. 16 bis al d.l. n. 179/2012 prescrive «a decorrere dal 30 giugno 2015» [3] l’obbligatorietà dell’utilizzo delle forme del PCT anche che «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello» con riferimento al «deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite». Con successivi decreti ministeriali [4] il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, potrà individuare le Corti d’Appello nelle quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti. 3. MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO TELEMATICO (ART. 51, COMMA 2) L’art. 51 D.L. Semplificazione e Trasparenza (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica) individua come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna. In particolare, si aggiunge al comma 7 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 la previsione secondo la quale «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma del codice di procedura civile [...]») [5] Il medesimo comma dispone, infine, che per i messaggi di posta elettronica di dimensioni esorbitanti è possibile effettuare un invio multiplo che si intende tempesti- [3] [4] [5] [6] [7] vo ove eseguito «entro la fine del giorno di scadenza». 4. ISTITUZIONE DI UN DOMICILIO DIGITALE (ART. 52, COMMA 1, LETT. B) L’art. 52, comma 1, lettera b) introduce l’art. 16-sexies al d.l. n. 79/2012, rubricato Domicilio digitale, il quale – ferme restando le disposizioni specifiche per il ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) – rende residuale la notificazione in cancelleria [6], individuando come regola generale per le notificazioni ad istanza di parte degli atti in materia civile al difensore quella «presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia» (cfr. D.M. Giustizia 21 febbraio 2011). 5. COPIE INFORMATICHE (ART. 52, COMMA 1, LETT. A) L’art. 52, comma 1, lett. a) del D.L. Semplificazione e Trasparenza (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) introduce il comma 9-bis all’art. 16-bis del d.l. 179/2012. Ivi in primo luogo si stabilisce il principio di equivalenza tra «copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti» ai quali si applica il PCT e i relativi originali, «anche se prive della firma digitale del cancelliere». In secondo luogo, con previsione specificamente dedicata al PCT, si stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti in parola ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» [7]. Non deve ingannare il mancato riferimento ai procedimenti “iniziati” al 30 giugno 2015 (circostanza che lascerebbe presumere l’immediata applicabilità – anche per i giudizi già pendenti alla stessa data – della prescrizione) atteso che la disposizione richiama il momento della pendenza nel periodo immediatamente successivo per definire il regime dell’anticipazione mediante d.m. « ... Aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato. il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati» (comma 5). Tale modifica parrebbe eliminare il conflitto di norme tra l’art. 16 bis n.7 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L.221/2012 e l’art. 13 del DM 44/2011, che prevede lo slittamento del deposito al giorno successivo se la ricevuta di consegna dell’atto arriva dopo ore 14.00. Utilizzabile «esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario» procedere alla notificazione presso il domicilio digitale. Restano esclusi i provvedimenti giurisdizionali «che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice». 19 www.lex24.ilsole24ore.com Di conseguenza si dispongono modifiche al T.U. sulle spese di giustizia volte a disporre l’esenzione dal diritto di copia (comma 2). Tutti gli atti del PCT, proprio perché si presentano in formato digitale (e firmati digitalmente) e sono inseriti nel relativo sistema di gestione, risultano esentati dall’incombente, rappresentando duplicati digitali del documento originale. 6. DISPOSIZIONI DI MODIFICA DEL CPC IN RELAZIONE ALLE PREVISIONI DEL PCT. L’art. 44 introduce modifiche al codice di procedura civile in materia di atti processuali che incidono o sono rese necessarie dalla gestione telematica del contenzioso civile. L’art. 44 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto degli atti di parte, di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza) [8] [9] risolve il problema della sottoscrizione del verbale d’udienza redatto in modalità informatica da parte del testimone e del consulente tecnico. La norma sostituisce il comma 2 dell’art. 126 c.p.c. (Contenuto del processo verbale) [8] con la previsione secondo la quale l’unica sottoscrizione necessaria è quella del cancelliere il quale nel caso di «altri intervenuti» all’udienza, dà ai medesimi «lettura del processo verbale» [9]. Analogamente si dispone in relazione al verbale di assunzione dei mezzi prova, modificando l’art. 207 c.p.c. (Processo verbale dell’assunzione [dei mezzi di prova). Con modifica apportata all’art. 133, comma 2 c.p.c. (Pubblicazione e comunicazione della sentenza), il biglietto di cancelleria con il quale il cancelliere dà atto alle parti del deposito della sentenza è destinato a contenere l’intero testo della medesima e non più soltanto il dispositivo. Il quale attualmente dispone: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione». « [...] b) all’articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale». 20 www.lex24.ilsole24ore.com PROTOCOLLI DEI TRIBUNALI E DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI PER L’ATTUAZIONE DEL PCT Unione Triveneta Biella Verbania Varese Lecco Busto Arsizio Monza Trento Belluno Udine Venezia Novara Milano Crema Lodi Cremona Torino Vercelli Piacenza Alessandria Reggio Ferrara Emilia Modena Bologna Genova Rimini Pesaro Pistoia Firenze Ancona Fermo Unione Lombarda dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati Viterbo Consiglio deli Ordini Forensi d’Abruzzo Pescara Roma Cassino Campobasso Foggia Trani Santa Maria Capua Vetere Bari Napoli Lecce Oristano Cosenza Cagliari Catanzaro Palermo Reggio Calabria Marsala Catania 21 www.lex24.ilsole24ore.com RASSEGNA DI PRASSI CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DOCUMENTO 25 GIUGNO 2014 Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Semplificazione e Trasparenza” (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROVVEDIMENTO 16 GIUGNO 2014 Il PCT negli schemi di decreto legge «Semplificazione e Crescita» (Misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese) e «Giustizia» (Misure per la riduzione dell’arretrato civile e per favorire la composizione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale mediante l’introduzione della procedura di negoziazione assistita da un avvocato e del procedimento preliminare al contenzioso civile) CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, RISOLUZIONE 12 GIUGNO 2014 Pratica num. 20/IN/2014. Risoluzione del 12 giugno 2014 sullo stato di attuazione del Processo Civile Telematico. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - CIRCOLARE 5 GIUGNO 2014, N.380 Processo civile telematico - adempimenti previsti dall’art.16-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n . 179 (cd “Decreto crescita”) - obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali strumenti necessari per accedere ai registri di cancelleria e ai fascicoli di causa e strumenti per i depositi telematici da parte dei CTU - Guida per la registrazione della propria PEC al RegIndE, registro degli indirizzi elettronici utilizzato dal Ministero della Giustizia per l’invio delle comunicazioni in formato digitale. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROVVEDIMENTO 26 MAGGIO 2014 Vademecum verso il PCT- Informazioni di base 22 Giurisprudenza www.lex24.ilsole24ore.com GIURISPRUDENZA RASSEGNA DI MASSIME 23 24 www.lex24.ilsole24ore.com RASSEGNA DI MASSIME I TESTI DELLE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI SONO RISERVATI AGLI ABBONATI E CONSULTABILI IN BANCA DATI Procedimento civile - Processo telematico - Atti introduttivi - Esclusi gli atti dell’articolo 16-bis della legge 221/2012 - Requisiti - Forma libera - Articolo 121 del Cpc - Nullità - Articolo 156 del Cpc - Accettazione del cancelliere -Ammissibilità. (Cpc, articoli 121 e 156; legge 221/2012) Per i procedimenti instaurati tanto prima che dopo il 30 giugno 2014, è ammissibile il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio, esclusi dal novero degli atti indicati dai primi quattro commi dell’articolo 16-bis della legge 221/2012, posto che ciò che non è previsto non può ritenersi per ciò solo vietato, stante il principio di libertà di forme (articolo 121 del Cpc), e avendosi riguardo al divieto di pronunciare la nullità di un atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge, e comunque mai ove risulti accertato che l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (articolo 156 del Cpc). Il ché avviene nel caso di specie dato che l’atto introduttivo telematico è accettato dal cancelliere ed è inserito nel fascicolo di parte e quindi raggiunge il proprio scopo di permettere la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, di esprimere la difesa della parte e di realizzare il rapporto processuale con la controparte. Tribunale Brescia, Sezione L, Sentenza 7 ottobre 2014 Procedimento civile - Processo telematico - Decreto dirigenziale - Dm 44/2011, articolo 35 - Comparsa di costituzione e risposta - Deposito telematico - Rituale Sanzioni - Assenza - Cancelleria - Controllo - Idoneità. (Dm 44/2011, articolo 44) A prescindere dall’esistenza del decreto della dirigenziale previsto dall’articolo 35 del Dm 21 febbraio 2011 n. 44 - a cui nessuna norma ha conferito la funzione di individuare la tipologia degli atti che possono essere depositati telematicamente - la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale posto che non esiste una sanzione di carattere processuale per il deposito in via telematica degli atti introduttivi o di costituzione e che la comparsa depositata telematicamente soddisfa i requisiti previsti dal cosiddetto codice dell’amministrazione digitale, supera i controlli CLICCA SULL’ICONA PER CONSULTARE I TESTI INTEGRALI di cancelleria, giunge alla conoscenza del giudice e delle altre parti processuali e quindi è idonea allo scopo a cui è destinata. Tribunale Milano Sentenza 7 ottobre 2014 Tutela possessoria - Procedimento civile - Iscrizione a ruolo in data successiva al 30 giugno 2014 - costituzione in giudizio con sola modalità telematica - Decreto ex art. 35, comma 1, del d.m. N. 44 del 2011 - Mancata attivazione del servizio telematico in relazione a tale atto - Inammissibilità della costituzione - Fattispecie Procedimento possessorio È inammissibile la costituzione in giudizio nel procedimento iscritto a ruolo in data successiva al 30 giugno 2014, e dunque soggetto alla integrale operatività del D.L. n. 90 del 2014, avvenuta esclusivamente con modalità telematica, mediante invio a mezzo PEC direttamente nel sistema P.C.T. con la Consolle dell’avvocato, senza il deposito cartaceo, qualora il decreto ex art. 35, comma 1, del D.M. n. 44 del 2011 di cui è stato destinatario l’Ufficio Giudiziario interessato non prevede l’attivazione dei servizi telematici relativamente a tale atto. In ipotesi siffatte l’invio telematico della comparsa di costituzione deve ritenersi non legittimo poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa per non essere tale specifico atto processuale ricompreso nel decreto di cui all’art. 35 citato, pur se tecnicamente possibile. L’atto inviato telematicamente, qualora non avente una specifica copertura normativa speciale, deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di costituzione inviato a mezzo posta, essendo la mail certificata, così come la raccomandata, due mezzi di comunicazione, e la costituzione in giudizio non può avvenire con i predetti mezzi di comunicazione, necessitando del materiale deposito in Cancelleria. Né può condurre ad un risultato diverso la circostanza che la costituzione di che trattasi è nella specie relativa ad un procedimento possessorio, processualmente sottoposto alle forme di cui all’art. 669 bis c.p.c., in quanto compatibili, in luogo delle normali regole sulla costituzione di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., perché la questione della regolare costituzione 24 www.lex24.ilsole24ore.com delle parti non è questione riconducibile alla “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio” come recita la norma sul procedimento cautelare uniforme, ma è proprio una questione di regolarità del contraddittorio in assenza della quale non può darsi corso al procedimento essendo il contraddittorio direttamente tutelato dal secondo comma dell’art. 111 Cost. Tribunale Padova, Sezione 2 civile - Ordinanza 3 settembre 2014 Procedimento civile - Processo telematico - Atti introduttivi - Deposito - Invio telematico - Dm 44/2011, articolo 35, comma 1 - Legittimità dell’invio - Inammissibilità. (Dm 44/2011, articolo 35, comma 1; Dl 179/2012, articolo 16-bis; Cpc, articolo 183, comma 6) Nel silenzio dell’articolo 16-bis del Dl 179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, quanto alle modalità da osservare, a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili dinanzi al tribunale, per il deposito degli atti processuali introduttivi, al fine di decidere se l’invio degli atti introduttivi possa avvenire per via telematica, occorre guardare al decreto autorizzativo ex articolo 35 comma 1 del Dm 44/2011 di cui è destinatario l’ufficio giudiziario. Poiché il decreto di cui è stato destinatario il tribunale di Padova, datato 3 giugno 2014, prevede l’attivazione dei servizi telematici relativamente alle comparse conclusionali e alle memorie di replica, alle memorie autorizzate dal giudice e le memorie ex articolo 183, comma 6, del Cpc per i procedimenti contenziosi civili e del lavoro, è inevitabile ritenere non legittimo l’invio telematico della comparsa di costituzione poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’atto. Tribunale Padova Sentenza 29 agosto 2014 Procedimento civile - Processo telematico - Atti informatici - Deposito - Forma - Specifiche tecniche - Atto difforme dalle specifiche - Inammissibilità. (Dm 21 febbraio 2014 n. 44, articolo 34; ministero della Giustizia, provvedimento 16 aprile 2014) Sono inammissibili gli atti informatici depositati in formato diverso da quello consentito dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento emanato in data 16 aprile 2014 dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 34 del Dm 21 febbraio 2014 n. 44. Tribunale Livorno, civile, Sentenza 25 luglio 2014 Procedimento civile - Processo telematico - Decreto dirigenziale - Dm 44/2011, articolo 35 - Comparsa di costituzione e risposta - Deposito telematico - Ammissibilità - Esclusione - Invito a costituirsi nuovamente - Decadenza dalle eccezioni. (Dl 179/2012, articolo 16-bis) Data la previsione dell’articolo 16-bis del Dl 179/2012, secondo cui a decorrere dal 30 giugno 2014, per i procedimenti civili innanzi al tribunale, è imposto il deposito telematico per gli atti delle parti costituite, è per ciò stesso inammissibile una comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica. Ne consegue che la parte convenuta, invitata a costituirsi nuovamente con deposito cartaceo della comparsa e del fascicolo, deve essere dichiarata decaduta da tutte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio. Tribunale Pavia Sentenza 22 luglio 2014 Procedimento civile - Processo telematico - Atti introduttivi - Decreto Direzione generale per i sistemi informativi ministero della Giustizia - Autorizzazione - Assenza - Invio telematico - Inammissibilità. (Dm 44/2014, articolo 35; Dl 179/2012, articolo 16-bis, comma 1) Anche dopo l’entrata in vigore del Dl 90/2014, la possibilità di depositare in via telematica un atto introduttivo continua a essere subordinata a specifica previsione autorizzativa contenuta nel decreto emanato dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 35 del Dm 21 febbraio 2014 n. 44. In mancanza di tale previsione, considerato quanto statuito dall’articolo 16-bis, comma 1, del Dl 179/2012, l’atto introduttivo depositato telematicamente è invalido. La parte deve essere invitata alla regolarizzazione mediante deposito in forma cartacea, ai fini della corretta instaurazione del procedimento, comunque da ricollegare al deposito telematico già registrato in cancelleria. Tribunale Palermo Sentenza 20 luglio 2014 Separazione - Separazione personale dei coniugi Conversione del rito da giudiziale a consensuale - Innovazioni Legislative - Processo civile telematico - Verbale - Sottoscrizione delle parti - Obbligo In tema di separazione personale dei coniugi, deve disporsi la conversione del rito da giudiziale a consensuale, laddove intervenga, in corso di causa, l’accordo delle parti che chiedano, entrambe, la conversione del rito. Per effetto dell’art. 45 del D.L. n. 90 del 2014, è stato rimosso l’obbligo delle parti intervenute nel processo di”sottoscrivere” le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale. L’esonero della sottoscrizione, tuttavia, non opera là dove si tratti di raccogliere un “accordo” delle parti che abbia natura transattiva o, come nel caso di specie, conciliativa. In questi 25 www.lex24.ilsole24ore.com casi il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione. Tribunale Milano, Sezione 9 civile - Ordinanza 15 luglio 2014 Procedimento civile - Processo telematico - Decreto ingiuntivo - Telematico - Requisiti - Forma - Specifiche dalle tecniche - Atto difforme alle specifiche - Inammissibilità. (Dm 21 febbraio 2014 n. 44; ministero della Giustizia, provvedimento 16 aprile 2014) È inammissibile, perché manca dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso a un procedimento telematico, in ricorso informatico per decreto ingiuntivo, redatto in formato diverso da quello consentito dalla Specifiche tecniche contenute nel provvedimento in data 18 luglio 2011, sostituito dal provvedimento emanato il 16 aprile 2014 dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 34 del Dm 21 febbraio 2014 n. 44. Tribunale Roma, civile - Ordinanza 13 luglio 2014 Procedimento civile - Processo telematico - Procedimento di ingiunzione - Invio telematico - Dl 179/2014 - Obbligo - Deposito cartaceo - Inammissibilità. (Dm 44/2014, articolo 35; Dl 179/2012, articolo 16-bis, comma 1) Ai sensi del comma 4 dell’articolo 16-bis del Dl 179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. È pertanto inammissibile un ricorso per decreto ingiuntivo depositato, dopo quella data, in forma cartacea. Tribunale Reggio Emilia, Sentenza 30 giugno 2014 Processo telematico - Scopo dell’atto processuale telematico - Forma del documento informatico - Caratteristiche tecniche specifiche che il documento telematico deve possedere In tema di processo telematico, lo “scopo” dell’atto processuale telematico è, in primo luogo, quello di inserirsi efficacemente, in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole che impongono l’adozione di particolari formati in luogo di altri. Costituisce una mera formalità che un atto espresso in un formato non ammesso, sia stato di fatto acquisito al sistema del processo civile telematico; tanto è vero che l’ultimo aggiornamento del sistema SICID, per il contenzioso civile, prevede opportuni accorgimento tecnici in grado di sbarrare l’accesso al file “intruso” in quanto non corrispondente al formato richiesto per il tipo di atto. Peraltro il documento informatico, anche al di fuori del diritto processuale, non può essere a forma libera, dovendo possedere, a norma dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82 del 2005, specifiche “caratteristiche tecniche” la cui specificazione è demandata ad interventi di rango subordinato. Tribunale Roma, civile, Sentenza 9 giugno 2014 Procedimento civile - Deposito telematico degli atti - Atti giudiziari - Obbligo - Previsione normativa - Decorrenza - Anticipazione - Legittimità - Relativo provvedimento - Interpretazione restrittiva Il provvedimento che, in applicazione della previsione normativa di cui all’art. 16 bis, D.L. n. 179 del 2012, come modificato dall’art. 1, comma 19, n. 2, L. n. 228 del 2012, anticipi, nei Tribunali in cui il Ministero della Giustizia abbia accertato la funzionalità dei servizi telematici, la decorrenza dell’obbligo di deposito telematico degli atti giudiziari e dunque la stessa efficacia della disposizione normativa citata, deve essere restrittivamente interpretato, con conseguente declaratoria di inammissibilità del procedimento introdotto con l’atto telematicamente depositato nonostante non facente parte degli atti e dei documenti di parte per i quali sia consentita la trasmissione ed il deposito telematico. (Fattispecie avente ad oggetto il deposito telematico di un reclamo, non compreso nell’elenco degli atti telematicamente depositabili dal 15.01.2014 presso il Tribunale di Foggia, come elencati nel decreto di attivazione della trasmissione dei documenti informatici presso il medesimo Tribunale del 10.01.2014). Tribunale Foggia, Sezione L civile Sentenza 21 maggio 2014 Cessazione degli effetti civili del matrimonio - atto di parte - deposito in via telematica - inoltro all’ufficio giudiziario l’ultimo giorno utile - ricezione della busta da parte dell’ufficio giudiziario - deposito tempestivo normativa rilevante - normativa primaria e secondaria Deve ritenersi tempestivo il deposito dell’atto inoltrato dal difensore all’Ufficio Giudiziario in via telematica l’ultimo giorno utile, qualora nello giorno il sistema dell’Ufficio predetto abbia ricevuto la cosiddetta busta, poiché ciò significa che il gestore di posta certificata del Ministero della Giustizia ha generato per parte depositante la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto, sufficiente a ritenere per lo stesso ritualmente eseguito il deposito, ancorché poi la busta sia stata accettata dalla cancelleria il giorno successivo. La previsione normativa di cui all’art. 16 bis, L. n. 221 del 2012, invero, nella parte in cui al comma 7 distingue tra il 26 www.lex24.ilsole24ore.com momento in cui l’atto si ritiene depositato per il depositante ed il momento in cui viene effettivamente ricevuto dall’Ufficio Giudiziario per il tramite dell’accettazione da parte dell’operatore di cancelleria, preservando il depositante da esigenze e tempistiche organizzative dell’Ufficio ricevente, non prevede alcun riferimento orario in relazione al momento in cui viene rilasciata la ricevuta di consegna (cosiddetta RAC), invece presente nell’art. 13, comma 3, D.M. n. 44 del 2011. In tale contesto, dunque, deve rilevarsi che non solo la norma di legge di cui al citato art. 16 bis deve ritenersi prevalente rispetto alla norma tecnica regolamentare, perché è fonte primaria rispetto a quella tecnica di natura secondaria e comunque temporalmente successiva, ma anche che la previsione di un limite orario in relazione alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna rispetto ad un termine da computarsi a giorni, appare poco compatibile con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti e con i vantaggi che dal sistema stesso dovrebbero derivarne in termini di efficienza e miglior organizzazione del lavoro da parte degli utenti del sistema giustizia. Ne consegue, nel caso concreto, che il deposito della comparsa conclusionale da parte dell’attore (avvenuta dopo l’orario di chiusura dell’ufficio) deve ritenersi tempestivo. Tribunale Milano, Sezione 9 civile - Sentenza 19 febbraio 2014, n. 3115 Opposizione al decreto ingiuntivo - Nullità del decreto per effetto della mancata indicazione del nominativo del l.r. conferente la procura alle liti - Infondatezza dell’eccezione - Deposito telematico dell’atto e firma digitale - Congiunzione materiale dell’atto alla procura alle liti rilasciata in formato digitale - Garanzia della provenienza e della forma scritta. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo è destituita di fondamento l’eccezione con la quale l’opponente assuma la nullità del decreto ingiuntivo per effetto della mancata indicazione del nominativo del l.r. conferente la procura alla società opposta laddove detta procura risulti allegata telematicamente al ricorso mediante congiunzione in unica busta di invio. A tal riguardo, difatti, si ritiene valida la costituzione in giudizio compiuta con il deposito telematico del ricorso per decreto ingiuntivo quando risulti soddisfatto il requisito della congiunzione materiale all’atto della procura alle liti in formato digitale, come statuito dall’art. 83 c.p.c., comma 3°. Ciò si verifica, appunto, quando la copia informatica della procura venga spedita all’interno della busta telematica sottoscritta con firma digitale dall’avvocato che abbia depositato telematicamente il ricorso per ingiunzione. La busta telematica firmata digitalmente dal difensore, difatti, rappresenta un insieme di atti informatici tra loro congiunti in modo inscindibile ed immodificabile garantendo, la firma digitale, la provenienza ed il requisito della forma scritta. Tribunale Milano, Sezione 7 civile - Sentenza 8 marzo 2012, n. 2886 DA CONSULTARE IN BANCA DATI ANCHE Processo civile telematico - Comparsa di costituzione - Deposito telematico - Interpretazione estensiva dell’art. 16 bis DL 179/2012 - Ammissibilità Tribunale Forlì, civile, Ordinanza 29 ottobre 2014 Processo civile telematico - Deposito telematico - Atto introduttivo del giudizio - Disposizione art. 16 bis D.L. 179/12- Deposito telematico riservato agli atti endoprocessuali - Irregolarità Tribunale Vercelli, civile, Ordinanza 4 agosto 2014 Processo civile telematico - Deposito telematico - Ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. - Procedimento sommario di cognizione - Inammissibilità Tribunale Torino, Sezione 1 civile, Ordinanza 15 luglio 2014 Processo civile telematico - Decreto ingiuntivo - Ricorso - Deposito telematico obbligatorio - Deposito cartaceo - Inammissibilità Tribunale Reggio Emilia, civile, Ordinanza 1 luglio 2014 Processo civile telematico - Deposito telematico - Atti endoprocessuali - Ricorso introduttivo del giudizio Inammissibilità Tribunale Foggia, civile - Decisione 10 aprile 2014 Processo civile telematico - Costituzione in giudizio - Accesso ai documenti elencati nell’atto introduttivo telematico del giudizio - Impossibilità da parte del convenuto - Nullità della costituzione in giudizio - Violazione del principio del contraddittorio - Vizio del sistema informatico - Improcedibilità dell’azione Tribunale Milano, Sezione L civile, Sentenza 8 febbraio 2013 27 Gruppo 24ORE www.lex24.ilsole24ore.com RIVISTE PROCESSO TELEMATICO A RISCHIO AUTENTICITÀ LA COPIA DI CORTESIA PER I MAGISTRATI Guida al Diritto n. 48 del 29 novembre 2014, pag. 41 PROCESSO TELEMATICO PER GLI ATTI INTRODUTTIVI DEPOSITATI ONLINE L’INVALIDITÀ RESTA INCERTA Guida al Diritto n. 45 dell’8 novembre 2014, pag. 16-22 di Antonio Mondini PROCESSO ELETTRONICO: SENZA TESTO UNICO L’ÀNCORA DEI GIUDICI Guida al Diritto n. 45 dell’8 novembre 2014, pag. 12-13 di Antonio Mondini LE SCADENZE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO Diritto24 del 30 ottobre 2014 (Numero OnLine) di Leozappa Patrizio CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 90/2014: ATTO FINALE SUL PCT? Diritto24 on line del’8 settembre 2014 a cura di Avv. Nicola Fabiano IL DEPOSITO E IL RISPETTO DEI TERMINI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO Ventiquattrore Avvocato n. 7-8 del 01 luglio 2014, pag. 70 di Nicola Fabiano SUL DEPOSITO TELEMATICO “VINCE” IL GRADUALISMO Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 95 di Orlando Massimo COME INVIARE ON LINE ATTI “PESANTI” SENZA ERRORI Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 98 di Orlando Massimo COPIA SENZA FIRMA DIGITALE EQUIPARATA ALL’ORIGINALE Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 105 di Orlando Massimo ISTANZE DI INGIUNZIONE SOLO ONLINE DA OGGI Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 30 giugno 2014, pag. 23 di Maglione Valentina e Ferrando Mauro 29 31 33 38 40 42 44 52 55 57 59 www.lex24.ilsole24ore.com RASSEGNA FASI DEL PCT - REGIME DEL DEPOSITO TELEMATICO 30 61 63 www.lex24.ilsole24ore.com PROCESSO TELEMATICO A RISCHIO AUTENTICITÀ LA COPIA DI CORTESIA PER I MAGISTRATI Guida al Diritto n. 48 del 29 novembre 2014, pag. 41 L a circolare nel ribadire i contenuti dell’articolo 16-bis comma 1, del Dl 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, sull’entrata in vigore piena delle regole sul processo telematico alle causa pendenti dopo il 30 giugno 2014, abbraccia nuovamente la tesi della trasmissibilità telematica degli atti introduttivi solo previa autorizzazione ministeriale: «necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio», pur non prendendo posizione sulla sanzione discendente dall’eventuale vizio. IL RIFIUTO DELL’ATTO DA PARTE DELLA CANCELLERIA E I SUOI LIMITI Sul punto si è già misurata la giurisprudenza e la dottrina con soluzioni alterne, essendo persuasiva in considerazione della fonte legislativa la generalizzazione dell’alternativa cartaceo/telematico a scelta della parte ovvero del suo difensore per i processi anteriori o dell’alternativa telematica per gli atti di costituzione in giudizio nei processi successivi, dovendosi comunque ritenere raggiunto lo scopo di una trasmissione per Pec di un atto in pdf immagine, imbustato alla procura, alla nota di iscrizione a ruolo e ai documenti prodotti, ai fini della costituzione in giudizio. Per questa ragione, fra le altre, urge, per la drasticità del regime sanzionatorio severo adottato da alcune pronunce di merito, una chiarificazione del legislatore. È tuttavia evidente che per i processi introdotti successivamente, la cancelleria deve rifiutare il deposito dell’atto su supporto cartaceo, per la sua abnormità, salvo ovviamente gli atti introduttivi e gli atti relativi i processi pendenti al 30 giugno 2014. Non si pronuncia invece la circolare sugli atti trasmessi in formato telematico viziato (e non cartaceo), la cui erroneità rispetto alle specifiche tecniche non dovrebbe indurre a un rifiuto, dovendo il giudice, e solo il giudice, determinarsi sulla validità delle forme. LA RESIDUALITÀ DEL SUPPORTO CARTACEO ACQUISITO AL FASCICOLO D’UFFICIO La circolare si dilunga poi sulle ipotesi di deposito degli atti su supporto cartaceo e oltre agli atti di costituzione in giudizio, indica i provvedimenti del giudice (a esclusione del procedimento monitorio) e i documenti o atti che il giudice ordina siano acquisiti in originale. Tra questi è da pensare alla scrittura privata proveniente dalla parte, ai fini del disconoscimento e della susseguente verifica di autenticità. Si tratta evidentemente di documenti acquisiti legittimamente e a ogni effetto su supporto cartaceo. Sono acquisiti altresì su supporto cartaceo gli atti dei procedimenti in cui la parte è costituita personalmente e il verbale di conciliazione, materialmente sottoscritto dalle parti. 31 L’IRRILEVANZA DELL’ACQUISIZIONE DELLA COPIA DI CORTESIA La circolare sottolinea poi l’implicita abrogazione dell’articolo 111 delle disposizioni di attuazione del Cpc che consente al cancelliere di rifiutare il deposito di atti, in mancanza di copia per l’ufficio e per l’altra parte: evidentemente il deposito elettronico consente la visione del fascicolo elettronico con tutto quanto in esso elettronicamente acquisito, senza ulteriori formalità, la copia cartacea diventa irrilevante. Come irrilevante è la copia cartacea che per ragioni di cortesia il magistrato chiede ai difensori delle parti, la quale - sottolinea la circolare non è richiesta imperativa per le parti e non deve essere inserita nel fascicolo elettronico, né a essa apposto il timbro di deposito da parte del cancelliere, per evitare confusione. È da ritenere che l’uso di tale copia cartacea da parte del giudice non dia alcuna certezza di autenticità e corrispondenza all’originale telematico, per cui l’uso dovrà essere adottato con estrema cautela, come la circolare sembra correttamente evidenziare. L’ACCETTAZIONE DEGLI ATTIL’ACCESSO DELLA PARTE AL FASCICOLO L’accettazione da parte della cancelleria della trasmissione telematica, raccomanda la circolare, deve essere tempestiva e a essa prestare particolare attenzione l’organizzazione della cancelleria, poiché è soltanto dalla accettazione che l’atto o il documento è visibile nel fascicolo e consente perciò il contraddittorio delle altre parti, che a loro volta possono difendersi in replica nel rispetto di termini perentori. Questo è uno dei temi più delicati trascurati dalla riforma: la dipendenza dell’esercizio del diritto di difesa da www.lex24.ilsole24ore.com un’attività che non è solo della parte. Così il deposito di atti e documenti che si perfeziona solo con la ricevuta di accettazione trasmessa per pec dal ministero della Giustizia e non con la sola attività di parte, agli effetti del rispetto di un termine perentorio, oppure la conoscenza dell’atto o del documento a cui replicare, che dipende dalla definitiva accettazione della cancelleria. In tutti questi casi il giudice, adeguatamente stimolato dalla parte dovrà rimettere ordine ai diritti difensivi con l’uso dell’istituto della rimessione in termini. Ma sarebbe stato auspicabile un espresso richiamo legislativo. La cancelleria, sottolinea la circolare, parafrasando la legge nell’edizione della novella del 2014, dovrà accettare invii plurimi nel caso in cui il file pdf superi la dimensione stabilita dalla legge e gli invii elettronici accettati dal dominio della giustizia entro le ore 24:00, con la proroga legale dei termini di cui all’articolo 155 del codice di procedura civile. Di rilievo, in ossequio alla novel- lazione dell’articolo 45 delle disposizioni di attuazione del Cpc, l’invio telematico di copia integrale dei provvedimenti del giudice, compresa la sentenza, e non del solo dispositivo, per una piena consapevolezza, ai fini difensivi, della parte e la possibilità, tecnicamente consentita, dell’accesso telematico (e non fisico) ai documenti del fascicolo della parte non costituita munita di procura nei procedimenti per decreto ingiuntivo. LA COPIA TELEMATICA DEGLI ATTI E QUELLA IN FORMA ESECUTIVA Chiarisce finalmente il Ministero, contro l’avviso contrario di numerose cancellerie, che il potere di autenticazione riguarda non soltanto i processi “nuovi”, ma anche quelli pendenti al 30 giugno 2014. Meno persuasivo il chiarimento, sull’onda dell’ufficio legislativo del ministero, in ordine alla possibilità che la formula esecutiva sia apposta sulla copia estratta e autenticata telematicamente dal difensore, 32 dovendosi conservare tutto sul piano tradizionale della copia autenticata dal cancelliere, essendo sopravvissuto alla riforma l’articolo 153 delle disposizioni di attuazione del Cpc. Anche in questo caso l’informatizzazione generalizzata del processo poteva condurre a soluzione più coraggiosa. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Fermo restando la modalità di pagamento telematico sul sito dell’ufficio delle Entrate, si lascia sopravvivere la modalità di pagamento materiale, con annullamento fisico del bollo da parte della cancelleria e onere del difensore della parte di recarsi fisicamente presso l’ufficio. Anche in tal caso un più coerente intervento legislativo avrebbe potuto segnare il de profundis di tale tradizionale e astorica modalità, non in linea con l’impostazione del processo telematico che ha l’utilità di far evitare al difensore, o al suo segretario, la fila nel corridoio antistante l’ufficio di cancelleria. www.lex24.ilsole24ore.com PROCESSO TELEMATICO PER GLI ATTI INTRODUTTIVI DEPOSITATI ONLINE L’INVALIDITÀ RESTA INCERTA Guida al Diritto n. 45 dell’8 novembre 2014, pag. 16-22 di Antonio Mondini C ome anticipato, il rispetto dei requisiti di forma sta ponendo, nel processo civile telematico, due interrogativi. PROCESSO TELEMATICO: I DUE INTERROGATIVI L’uno consiste nello stabilire, preliminarmente, come vadano valutati gli atti depositati in forma cartacea invece che nella prevista forma telematica e come vadano valutati gli atti depositati, viceversa, in forma telematica laddove il deposito con modalità telematica non è, ossia ritenuto non essere, consentito e nello stabilire, poi, quale sia la sanzione applicabile in caso di ritenuta invalidità di tali atti. Il secondo interrogativo riguarda il regime degli atti composti secondo formati - cioè con caratteristiche e con modalità - diversi da quelli stabiliti dalle norme regolamentari di settore. IL PRIMO INTERROGATIVO: UNA PREMESSA E DUE PRECISAZIONI Riguardo al primo interrogativo, sono necessarie una premessa e due precisazioni. La premessa attiene ai tempi di entrata in vigore del processo civile telematico. I tempi sono stati fissati dall’articolo 16-bis, comma 1, Dl 179/2012 («Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, il quale, nella formulazione originaria, prevedeva che a partire dal 30 giugno 2014, «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documen- ti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite» doveva essere effettuato esclusivamente in forma telematica. Nei commi 2 e 3 erano fissati alla stesso termine del 30 giugno i tempi per i processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile, (per i quali «la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione») e per le procedure concorsuali (per le quali «la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario»). Il termine del 30 giugno è stato poi differito in forza dell’articolo 44, comma 1, del Dl 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, con la previsione per cui: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, 33 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità» (si veda box in pagina). Per il procedimento monitorio, i tempi di entrata in vigore delle modalità telematiche sono stabiliti dell’articolo 16-bis, comma 4, del Dl 179/2012 (non modificato dal Dl 90/2014): «A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al www.lex24.ilsole24ore.com giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione». Va evidenziato che l’ articolo 16bis non ha espressamente abrogato l’articolo 35, comma 1, del Dm 44/2011 (cosiddette «regole tecniche» del processo telematico, emanate in virtù dell’articolo 4, comma 1, del Dl 193/2009, convertito in legge 24/2010) secondo cui «l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio». A questa premessa si collega la prima precisazione che attiene alla tipologia degli atti a cui l’interrogativo in oggetto si riferisce: 1)i ricorsi per decreto ingiuntivo depositati dopo il 30 giugno 2014 in forma cartacea invece che telematica, salvo che per quei tribunali in cui il presidente abbia autorizzato il deposito con modalità non telematiche sul presupposto del non funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia e della sussistenza di una indifferibile urgenza; 2)gli atti endo-procedimentali dei procedimenti successivi al 30 giugno 2014, depositati in forma cartacea invece che telematica; 3)gli atti introduttivi (intendendo con tale dizione, citazioni, ricorsi e comparse di costituzione) dei procedimenti successivi al 30 giugno 2014, depositati con modalità telematica presso un ufficio per il quale non sia stato emanato, in forza dell’articolo 35, comma 1, Dm 44/2011, un provvedimento che accerti la funzionalità del sistema. Incidentalmente si nota che alla luce del disposto dell’ultima parte del comma 1 dell’articolo 44 del Dl 90/2014, l’interrogativo non ha più ragione di porsi quanto agli atti endo-procedimentali di procedimenti anteriori al 30 giugno 2014 (in precedenza si era ritenuto - tribunale di Perugia, ordinanza 10 gennaio 2014, in http://tinyurl.com/kty8unr - che, laddove mancasse un provvedimento ministeriale ex articolo 35 del Dm 44/2011, tale modalità non fosse utilizzabile). Sullo sfondo sta il problema di non sempre facile soluzione della individuazione degli atti «endo-procedimentali». L’altra precisazione è che nella dimensione telematica, poiché l’atto è un flusso di dati, per certi profili, atto e deposito dell’atto si sovrappongono. È ora possibile dare risposta all’interrogativo che occupa. LE SOLUZIONI PROPOSTE DAI GIUDICI E DALLA DOTTRINA Quanto agli atti di cui al punto 1), la soluzione data in giurisprudenza è nel senso della loro invalidità e conseguente inammissibilità posto che il citato comma 4 dell’articolo 16-bis prevede la forma telematica come «esclusiva» (così, tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 30 giugno 2014). Identicamente è a dirsi per gli atti di cui al punto 2). La soluzione giurisprudenziale è senz’altro corretta, lo conferma anche la circolare del ministero della Giustizia del 28 ottobre 2014. In dottrina si discute peraltro se la sanzione sia l’inammissibilità (così A. Bonafine, «Il deposito telematico obbligatorio tra certezze programmatiche e dubbi applicativi», nota a tribunale di Reggio Emilia, citata, in www.GiustiziaCivile.com) o la nullità (così R. Bellé, «Prime note su Pct e processo di cognizione», in www.judicium.it, aggiornamento 8 luglio 2014), senza peraltro conseguenze sull’esito finale (chi opta per la nullità, infatti, ritiene trattarsi di nullità insanabile escludendo, in particolare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo). Quanto agli atti di cui al punto 3), la questione si presenta più problematica. Nella giurisprudenza maggioritaria vi è un dato condiviso: 34 l’articolo 16-bis del Dl 179/2012, pur dopo la modifica di cui al Dl 90/2014, non consente di ritenere rituale il deposito in forma telematica degli atti introduttivi; si tratta di atti depositati irritualmente e invalidi. Al di là di questo dato le posizioni poi si differenziano: secondo alcune decisioni tali atti sono affetti da nullità sanabile mediante rinnovazione con effetto retroattivo; secondo altre sono colpiti da nullità assoluta e insanabile e conseguentemente inammissibili. Del primo orientamento è espressione l’ordinanza del tribunale di Palermo in data 20 luglio 2014 con la quale - sul presupposto che per quel tribunale il decreto adottato ai sensi dell’articolo 35 del Dm 44/2011 dispone l’attivazione a decorrere dal 1° febbraio 2014, della trasmissione telematica solo di determinati atti endo-processuali e che «nessuna variazione rilevante su detto decreto è contenuta nelle previsioni del d.l.90/2014, rispetto a quanto statuito dall’art. 16-bis comma 1 del d.l. 179/12 (che prevede il deposito telematico degli atti precedentemente costituite)» - si è invitata la parte che aveva depositato l’atto introduttivo del procedimento in forma telematica alla «regolarizzazione mediante deposito cartaceo dell’atto introduttivo, ai fini della corretta instaurazione del procedimento, comunque da ricollegare al deposito telematico già registrato in Cancelleria». Su questa posizione sostanzialmente si assesta anche parte della dottrina la quale osserva che «l’invio di un atto mediante PEC è del tutto equiparabile all’inoltro di un atto a mezzo raccomandata cartacea al di fuori dei procedimenti espressamente previsti dalla legge (ricorsi per cassazione, tributari e contro contravvenzioni)» e richiama la pronuncia n. 5160 del 2009 con cui le sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il deposito a mezzo posta integra una mera “irritualità” sanata dal raggiungimento dello scopo (così J. Rudi, «Processo civile telematico: il www.lex24.ilsole24ore.com deposito in formato o con modalità non consentite», in «La nuova procedura civile», 4, 2014, paragrafo 3). Dell’altro orientamento sono espressione l’ordinanza del tribunale di Pavia, in data 22 luglio 2014, e, con percorso motivazionale diverso, le ordinanze dei tribunali di Torino e di Padova, rispettivamente, in data 15 luglio 2014 e in data 29 agosto 2014.La prima ha escluso l’ammissibilità di una comparsa di costituzione depositata in via telematica, sulla base della affermazione per cui nessuna norma consente il deposito in forma telematica dell’atto di costituzione in giudizio e, anzì, il contrario si ricava dall’articolo 16bis del Dl 179/2012; il tribunale ha quindi invitato la parte a costituirsi nuovamente con comparsa cartacea ma l’ha dichiarata decaduta da tutte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio. Riguardo a tale ordinanza può osservarsi che, invero, ciò che l’articolo 16-bis unicamente prevede e che da esso può unicamente ricavarsi in modo certo è che il deposito telematico di atti endo-procedimentali è obbligatorio. È in ragione di questo rilievo che il giudice piemontese e quello veneto non si sono limitati a invocare l’articolo 16-bis del Dl 179/2012 (il tribunale di Padova, in particolare, ha evidenziato che tale articolo lascia all’interprete di stabilire se per gli atti di costituzione valgano le modalità di deposito telematico o si imponga l’uso delle forme tradizionali cartacee) ma hanno invece guardato al contenuto dei decreti dirigenziali emessi ex articolo 35 del Dm 44, citato, e, sul rilievo che detti decreti, laddove prevedono l’attivazione dei servizi telematici relativamente ad atti endo-procedimentali, inducono a concludere per l’illegittimità e l’assenza di valore legale dell’invio telematico di atti diversi, hanno dichiarato inammissibili un ricorso ex articolo 702-bis del Cpc e una comparsa di costituzione. Le due ordinanze, quindi, muovo- no dall’assunto secondo cui al provvedimento emesso dalla «Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia» - provvedimento che, in ragione della persistente vigenza dell’articolo 35, mantiene effetto non solo spetta di accertare la funzionalità dell’infrastruttura informatica di un determinato ufficio ma spetta anche di delimitare le tipologie di atti e procedimenti per cui, in un determinato ufficio, è consentito l’uso della forma telematica. Questa posizione giurisprudenziale trova supporto nella circolare del Dipartimento per gli affari di giustiziaDirezione generale della giustizia civile del ministero della Giustizia, in data 27 giugno 2014; secondo la circolare, per gli atti introduttivi e le comparse di costituzione dei procedimenti iniziati dopo il 30 giugno, non è venuta meno la necessità di un provvedimento dirigenziale con la conseguenza che, nei tribunali già muniti di autorizzazione, tali atti possono essere facoltativamente depositati in forma cartacea o telematica, mentre negli altri tribunali devono essere depositati in forma cartacea. La posizione è stata ribadita nella recente circolare del 28 ottobre 2014, dove si afferma che «nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11». Riguardo al secondo, appena ricordato, orientamento, può intanto dirsi che la sanzione di inammissibilità appare ingiustificata: se veramente gli atti che non rientrano tra quelli individuati dal decreto 35 dirigenziale non potessero essere depositati telematicamente, tali atti dovrebbero essere considerati come non depositati e quindi come inesistenti, non come inammissibili; in altri termini, il ragionamento per cui «il Pct è una forma di realtà virtuale - le regole tecniche creano questa realtà virtuale - ergo, tutto ciò che non è previsto da dette regole è al di fuori di quella realtà (virtuale)» porta a dire che l’atto non esiste, non che l’atto esiste ma non può essere ammesso (con il virgolettato si prendono a prestito le parole di J. Rudi, «Processo civile telematico: il deposito in formato o con modalità non consentite», opera citata, il quale, peraltro, critica decisamente la tesi dell’inammissibilità). Entrambi gli orientamenti di cui sopra, accumunati dal ritenere gli atti introduttivi depositati telematicamente comunque non validi, sono criticati in modo convincente da un settore minoritario della giurisprudenza e dalla più attenta dottrina. Si è considerato, innanzi tutto, che la legge assegna ai decreti dirigenziali previsti dall’articolo 35 del Dm 44/2001 una funzione ricognitiva - essi accertano «l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio» - e che i decreti non hanno affatto la funzione di individuare quali atti possono essere depositati telematicamente: la lettera delle legge non prevede che abbiano questa ulteriore funzione (tribunale di Milano, ordinanza 7 ottobre 2014); ipotizzare il contrario, del resto, imporrebbe la «paradossale conseguenza di negare validità al deposito telematico anche per gli atti con riferimento ai quali esso è previsto dalla legge come obbligatorio (si pensi, per tutti, al ricorso per decreto ingiuntivo) sol perché una fonte subordinata (il suddetto decreto dirigenziale) non contempla l’atto tra quelli cui è conferito il valore legale della trasmissione www.lex24.ilsole24ore.com telematica» (così G.G. Poli, «Processo civile telematico: le novità del D.L.N. 90/2014», in www.treccani. it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_processuale_civile_e_delle_procedure_concorsuali/processo_civile_telematico.html). Si sono seguiti, a questo punto, due percorsi distinti. In dottrina si è osservato che, con la modifica portata all’articolo 16-bis dall’articolo 44 del Dl 90/2014, è stato esteso a tutti gli uffici giudiziari l’obbligo di ricevere dai soggetti abilitati esterni gli atti endo-processuali e dunque è stato conferito valore legale a tali atti in ogni Ufficio a prescindere dall’esistenza o meno di un decreto ministeriale ex articolo 35 del Dm 44/2011, onde «appare chiaro che la verifica di funzionalità dei servizi e delle attrezzature informatiche dei singoli Uffici, cui era preposto il decreto ex art. 35, è stata compiuta una volta per tutte, ex ante, dal legislatore» (in questo senso G.G. Poli, «Processo civile telematico, citato e G. Marinai, «Il deposito telematico di atti giudiziari», in http://www. magistraturademocratica.it/ mdem/ qg/articolo.php?id, a cui si deve il virgolettato). Tanto considerato e osservato, si è quindi concluso che allo stato attuale della legislazione deve ammettersi il deposito telematico in via facoltativa di qualsiasi atto non solo endo-processuale ma anche introduttivo o di costituzione in giudizio (G.G. Poli, opera citata). Naturalmente, di fronte a questo quadro della normativa primaria, nessun rilievo può assumere la circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia-Direzione generale della giustizia civile del ministero della giustizia, in data 27 giugno 2014, la quale, subordinando l’ammissibilità del deposito telematico a un decreto dirigenziale, risulta in contrasto con quel quadro e inoltre mostra la propria intrinseca contraddittorietà laddove, con il precisare che pure negli Uffici sprovvisti del provvedimento ex articolo 35 del Dm 44/2011 il Cancelliere non può rifiutare il deposito telematico, riconosce la ormai generalizzata e piena attivazione dei servizi informatici. In giurisprudenza si è giunti alla stessa conclusione tramite un percorso alternativo. Si è evidenziato che il codice di procedura (articoli 121 e 156) prevede che gli atti del processo per i quali la legge non richiede una forma determinata possono essere compiuti in qualunque forma purché utile al raggiungimento dello scopo essendo, all’opposto, l’atto sanzionabile solo ove non rispetti un requisito di forma espressamente previsto dalla legge a pena di nullità ovvero ove manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo; si è quindi notato, per un verso, che la normativa non prevede alcun divieto né alcuna sanzione conseguente al deposito telematico di un atto introduttivo o di un atto di costituzione, per altro verso, che questi atti formati nel rispetto delle specifiche tecniche e depositati telematicamente soddisfano i requisiti imposti dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 («Codice dell’amministrazione digitale») e, venendo regolarmente inseriti nei sistemi informatici dell’ufficio giudiziario, essendo accettati dalla Cancelleria (la quale non può rifiutarli), giungono alla conoscenza del giudice, possono essere esaminati dalle altre parti e dunque raggiungono il loro scopo di consentire la presa di contatto della parte con l’Ufficio e con i contraddittori (tribunale di Milano, ordinanza 7 ottobre 2014 citata; tribunale di Brescia, ordinanza 7 ottobre 2014). A tutto questo merita per completezza aggiungere che anche la prospettabile «difficoltà di depositare telematicamente un atto di citazione notificato secondo le tradizionali forme cartacee, potrebbe essere agevolmente superata con il deposito via Pec di una copia (informatica) dell’atto originale (semmai corredata dalla copia per immagine delle relazioni di notificazione restituite in cartaceo dall’ufficiale giudi- 36 ziario), con l’onere di produrre alla prima udienza l’originale cartaceo della citazione notificata, come già avviene oggi con il sistema dell’iscrizione a ruolo su “velina”» (così ancora, G.G. Poli). IL SECONDO INTERROGATIVO: UNA PREMESSA E LE SOLUZIONI Con riferimento al secondo interrogativo (concernente il regime degli atti telematici formati con caratteristiche e con modalità non esattamente conformi alle norme regolamentari che le disciplinano), occorre, in linea di premessa, ricordare che l’articolo 12 del Provvedimento 16 aprile 2014 («Specifiche tecniche previste dall’art. 34 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44»), stabilisce che gli atti processuali informatici devono essere in formato Pdf, privi di elementi attivi (ad esempio: macro; riferimenti a pagine web), senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (il ché è primariamente finalizzato a consentire di riprodurne il contenuto in altri atti), e che non possono consistere in scansioni di immagini. L’articolo 13 del predetto provvedimento individua poi i formati degli eventuali allegati. Tanto premesso, in ordine all’interrogativo in esame, la soluzione giurisprudenziale è nel senso che gli atti in formato non consentito sono nulli e inammissibili (in questo senso, tra molte decisioni conformi, relativamente a atti in Pdf immagine, si segnalano per l’ampiezza di motivazione, tribunale di Roma, ordinanza 13 luglio 2014; tribunale di Livorno, ordinanza 25 luglio 2014, riportate in www.questionegiustiziaonline, con nota di G. Marinai, «PCT, prime pronunce sulla validità degli atti in formato pdfimmagine e dei depositi telematici in assenza di decreto ministeriale autorizzativo»). Si argomenta che, sebbene il rispetto delle regole tecniche non sia sanzionato espressamente da nullità, la nullità consegue al fatto che il mancato rispetto delle www.lex24.ilsole24ore.com regole tecniche fa sì che l’atto non sia idoneo a raggiungere lo scopo per il quale le regole sono imposte ossia rendere gli «atti immediatamente intelligibili per tutti gli operatori del processo (senza imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi), (...) navigabili (...) suscettivi di utilizzo (...) senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri» (così il tribunale di Livorno, ordinanza citata). In dottrina sono state proposte soluzioni differenziate. Su un versante vi è chi (R. Bellé, opera citata) ritiene che l’atto depositato in formato pdf immagine sia pienamente valido sulla base dell’argomento secondo cui si tratterebbe di atto assimilabile a una fotocopia - senz’altro di provenienza certa - di un atto cartaceo e dunque, al pari di questa, in forza del principio giurisprudenziale per cui anche in ambito processuale trova appli- cazione l’articolo 2719 del codice civile, idoneo sotto tutti i profili a raggiungere lo scopo dell’atto conforme alle specifiche tecniche (salvo disconoscimento) e «salva la possibilità di dimostrare la conformità all’originale, provvedendo all’esibizione o al deposito (questa volta in forme telematiche regolari dell’atto)». Questa posizione non sembra condivisibile: la fotocopia pone, rispetto all’originale, un problema di (pari) idoneità di valore rappresentativo; l’atto non conforme alle specifiche tecniche pone, rispetto all’atto regolare, un problema di idoneità a consentire le operazioni segnalate dalla giurisprudenza; l’atto irregolare non può essere rapportato alla fotocopia. Sull’altro versante vi è chi (G. Marinai, «PCT, prime pronunce», citato) concorda con la giurisprudenza nel ritenere inidoneo al raggiungimento dello scopo e, perciò nullo, l’atto irregolare, con la precisazione però che 37 in ogni caso l’atto può essere rinnovato con effetti ex tunc salvo le decadenze già maturate. Questa soluzione è pienamente convincente. COSA SUCCEDE PER I GIUDICI DI PACE E LA CASSAZIONE Di fronte ai giudici di pace e alla Corte di cassazione l’obbligo di deposito telematico diverrà attuale a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” dei decreti del ministro della Giustizia con cui sarà accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione telematica. Per i giudizi davanti alla Corte d’appello, ai sensi del comma 9-ter, introdotto nell’articolo 16-bis del Dl 179/2012 dal comma 2, lettera c) del Dl 90/2014, l’obbligo scatterà, di regola, dal 30 giugno 2015, salvo che, con apposito decreto ministeriale il termine sia anticipato per quelle Corti nelle quali sia stata verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione. www.lex24.ilsole24ore.com PROCESSO ELETTRONICO: SENZA TESTO UNICO L’ÀNCORA DEI GIUDICI Guida al Diritto n. 45 dell’8 novembre 2014, pag. 12-13 di Antonio Mondini I n un quadro normativo di settore complesso, stratificatosi nel tempo in modo spesso disorganico, e nella più ampia cornice delle regole del codice di rito vigenti, pensate per il processo cartaceo, il processo civile telematico (Pct), al suo avvio, determina l’esigenza di ripensare concetti tradizionali - a partire dal concetto di forma dell’atto - e pone agli operatori nuovi interrogativi. Tra questi, di particolare attualità, quelli sulla validità degli atti in rapporto ai requisiti formali previsti dalla disciplina di settore; interrogativi per i quali la giurisprudenza e la dottrina vanno elaborando le prime soluzioni. In questo quadro si inserisce anche la circolare del ministero della Giustiiza del 28 ottobre 2014, oggetto di un successivo approfondimento nei prossimi numeri. LA FORMA DELL’ATTO PROCESSUALE PRIMA E DOPO IL PCT Il processo civile telematico si sostanzia in una nuova forma degli atti del processo: alla forma materiale cartacea si sostituisce la forma immateriale del flusso di dati. Fino a oggi si aveva a che fare con documenti materiali, con res: il documento o atto giuridico era la carta contenente una rappresentazione di un fatto giuridicamente rilevante. Oggi, invece, il documento o atto giuridico è - secondo la definizione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Dpr 445/2000 - «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» ossia una rappresentazione informatica, e non materiale, di atti e dati giuridicamente rilevanti. Gli atti processuali, in particolare, sono documenti che devono essere redatti con determinate modalità, secondo le previsioni dettate in tema di sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici, dal provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, in data 16 aprile 2014, contenente le Specifiche tecniche previste dall’articolo 34 del Dm 21 febbraio 2011 n. 44 («Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione»), e devono essere trasmessi attraverso la rete telematica. Le differenze - Nella dimensione cartacea del processo, la forma è forma-contenuto: dandosi per scontata la natura materiale e cartacea del supporto, il concetto di forma è riferito a ciò che su quel supporto è scritto ed è necessario che sia scritto perché il processo possa svolgersi, possa seguire la propria dinamica; in altri termini, la disciplina codicistica della forma degli atti è declinata come elenco degli elementi che negli 38 atti devono essere indicati. Ora, con l’entrata in vigore del processo telematico, la forma ha assunto anche un’altra dimensione. Accanto e prima rispetto alla forma -contenuto si pone la dimensione della forma come forma del supporto che può essere materiale (carta) o immateriale (flusso di dati) e, se immateriale, può consistere di elementi scritti secondo varie modalità (formati). Assume quindi importanza una accezione più ampia di forma quale «tipo o mezzo della dichiarazione che può essere scritta, orale o compiuta per via di particolari strumenti di rappresentazione e comunicazione» (Della Costanza, Gargano, «Guida pratica al processo telematico aggiornata al D.L. 90/2014», Milano, 2014, pag. 25). LA QUESTIONE IN SINTESI A cura di Andrea Alberto Moramarco Validità degli atti in rapporto ai requisiti formali previsti dalla disciplina del processo civile telematico 1. LE QUESTIONI • 1. Sulla valutazione degli atti depositati in forme non consentite e sanzione applicabile in caso di ritenuta invalidità di tali atti. In particolare, per: a) ricorsi per decreto ingiuntivo depositati dopo il 30 giugno 2014 in forma cartacea invece che telematica; b) atti endo-procedimentali dei procedimenti successivi al 30 giugno 2014 depositati in forma cartacea invece che telematica; c) atti introduttivi dei procedimenti successivi al 30 giugno 2014 depositati con modalità telematica in assenza del provvedimento ex articolo 35, comma 1, del Dm 44/2011. • 2. Sul regime degli atti telematici www.lex24.ilsole24ore.com • • • • formati con caratteristiche e modalità diverse da quelle previste dalle norme regolamentari (ad esempio, atti in formato pdf-immagine) 2. LE NORME IN ORDINE CRONOLOGICO Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (articolo 1) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) Decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193 (articolo 4) (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24) Dm Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 (articoli 34 e 35) (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione) Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (articolo 16-bis) (Ulteriori misure urgenti per la cre- scita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221) • Provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche ex art. 34 Dm 44/2011) • Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (articolo 44) (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) • Circolare ministero della Giustizia 27 giugno 2014 (Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16-bis e sgg. d.l. n. 179/2012 e del d.l. n. 90/2014) 3. I RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI Sulla valutazione degli atti depositati in forme non consentite e sulla sanzione applicabile 39 • Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 30 giugno 2014 • Tribunale di Torino, ordinanza 15 luglio 2014 • Tribunale di Palermo, ordinanza 20 luglio 2014 • Tribunale di Pavia, ordinanza 22 luglio 2014 • Tribunale di Padova, ordinanza 29 agosto 2014 • Tribunale di Milano, ordinanza 7 ottobre 2014 • Tribunale di Brescia, ordinanza 7 ottobre 2014 • Sul regime degli atti telematici creati in un formato non consentito • Tribunale di Roma, ordinanza 13 luglio 2014 • Tribunale di Livorno, ordinanza 25 luglio 2014 Sul regime degli atti telematici creati in un formato non consentito • Tribunale di Roma, ordinanza 13 luglio 2014 • Tribunale di Livorno, ordinanza 25 luglio 2014 www.lex24.ilsole24ore.com LE SCADENZE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO Diritto24 del 30 ottobre 2014 (Numero OnLine) di Leozappa Patrizio L o scorso 24 giugno, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni, tra le altre, per l’efficiente informatizzazione del processo amministrativo, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, è stato emanato il decreto legge n. 90/2014 (c.d. “decreto p.a.”), poi convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Oltre a prevedere che si applichino subito anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica, a cura della cancelleria, quando relative ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o alle pubbliche amministrazioni, le norme in esame hanno introdotto due importanti scadenze allo scopo di dare concreto avvio al processo amministrativo telematico. Tralasciando infatti quella per effetto della quale le pubbliche amministrazioni hanno ora tempo fino al 30 novembre 2014 per comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via telematica, mi soffermo subito sulla scadenza, prima in ordine di tempo e di importanza, prevista dall’art. 38 del decreto legge n. 90/2014. Si tratta della introduzione di un termine certo per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà stabilire, secondo quanto da tempo dispone l’art. 13 dell’Allegato 2 al d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (contenente le Norme di attuazione del Codice del processo amministrativo), le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l’aggiornamento del processo amministrativo telematico. Del tutto opportunamente è stato imposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di adottare detto decreto, atteso da oltre quattro anni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, prevedendo altresì un termine di trenta giorni perché il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l’Agenzia per l’Italia digitale possano rendere il loro avviso, in assenza del quale il decreto può comunque essere emanato. Dalla predisposizione della disciplina destinata a regolamentare sotto il profilo tecnico ed operativo l’applicazione del processo amministrativo telematico e tutti i suoi adempimenti, dipende infatti la sorte dell’informatizzazione del giudizio amministrativo, che è ferma ad uno stato poco più che embrionale (viene depositata, ma non scambia- 40 ta, copia in via informatica degli atti di parte e dei documenti, in aggiunta a quella cartacea, ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a.), al punto da essere stata sopravanzata dal processo civile telematico, ormai operativo, e solo poco tempo fa più arretrato sotto l’aspetto informatico di quello amministrativo. Così stando le cose, spiace davvero allora rilevare come, nonostante i presupposti di necessità ed urgenza addotti a giustificazione del ricorso al decreto legge, il termine di 60 giorni previsto dal d.l. 90/2014 sia purtroppo scaduto lo scorso 18 ottobre, senza che la Presidenza del Consiglio abbia adottato l’atteso decreto. Va da sé che, a questo punto e sino a che le regole tecnico-operative per la (sperimentazione, l’aggiornamento e la graduale) applicazione del processo amministrativo telematico non vedranno la luce, sarà destinata a rimanere lettera morta anche la seconda, significativa scadenza del 1° gennaio 2015, a decorrere dalla quale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e www.lex24.ilsole24ore.com delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Si tratta dell’ulteriore importante termine introdotto proprio al fine di accelerare l’attuazione del processo amministrativo telematico dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, il cui art. 38, comma 1-bis, ha modificato il comma 2-bis dell’art. 136 del codice del processo amministrativo, rendendo doveroso un adempimento ora e sino al 31 dicembre 2014 meramente facoltativo. Sarà infatti possibile dare concreta attuazione (previo eventuale adeguamento e/o implementazione del nuovo sistema informativo per la giustizia amministrativa) all’obbligo di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti del processo amministrativo, siano essi provvedimenti del giudice, comunicazioni degli uffici giudiziari o atti delle parti, solo quando il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà stato emanato e con esso definite anche le regole tecniche che riguardano in primo luogo la formazione del fascicolo di causa elettronico e le modalità di acquisizione allo stesso degli atti telematici provenienti dal giudice (si pensi alla disciplina delle modalità di pubblicazione e di comunicazione alle parti dei provvedimenti giurisdizionali) e dalle parti (si pensi alla disciplina delle modalità di deposito degli atti soggetti a notificazione e di quelli destinati allo scambio). Tra gli atti delle parti soggetti all’obbligo di sottoscrizione con firma digitale, vale ricordare infatti come, a differenza di quanto accade nella disciplina del processo civile telematico, vista la (futura) portata onnicomprensiva del novellato art. 136, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, vadano 41 annoverati anche gli atti introduttivi del giudizio amministrativo, che sarà così ad un tempo possibile e necessario notificare via pec e depositare in via telematica, con piena ed indiscussa validità giuridica, una volta emanate e note le regole tecniche del processo amministrativo telematico. Insomma, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri spetta di rendere possibile il raggiungimento, nel volgere di poco più di due mesi, dell’ambizioso traguardo della gestione totalmente informatica del processo amministrativo. Traguardo che è veramente alla portata degli operatori del diritto amministrativo, ultimo periodo del ricordato nuovo comma 1-bis dell’art. 38 della legge n. 114/2014 (“Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”) permettendo. www.lex24.ilsole24ore.com CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 90/2014: ATTO FINALE SUL PCT? Diritto24 on line del’8 settembre 2014 a cura di Avv. Nicola Fabiano Consulente IT dell’Ordine degli Avvocati di Foggia e autore del modulo Processo Civile Telematico di Lex24 l Decreto-Legge 24/6/2014 n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” è stato convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190). A parere di chi scrive è deludente l’intervento del legislatore in sede di conversione del decreto-legge, posto che non si è utilizzata la sede appropriata per apportare serie modifiche alle norme tecniche e di rito sul processo civile telematico; evidentemente saranno necessari ulteriori interventi. Per quanto attiene il Processo Civile Telematico (PCT) di seguito una sintesi delle novità introdotte dalla legge di conversione: • modifiche al c.p.c. (articoli 125, 133); • modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c. (articoli 111, 137); • modifiche alla legge 53/1994 sulle notifiche eseguite dagli avvocati; • modifiche al D.L. 179/2012, relative: al deposito telematico (modificato il comma 7 dell’art. 16-bis), ai poteri di autentica dei difensori (introdotto il comma 9-bis, art. 16bis), al tempo delle notificazioni telematiche (introdotto l’art. 16-septies), all’Ufficio per il processo (introdotto l’art. 16-octies); • modifiche al D.L. 69/2013 (introdotti i commi 8-bis e 8-ter all’art. 73) sulla formazione presso gli uffici giudiziari; • modifiche alla L. 1196/1960 sull’ordinamento del personale di cancelleria (art. 162, sull’apertura al pubblico delle cancellerie); • modificato l’art. 13, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002 sulle sanzioni ridotte alla sola mancata indicazione negli atti di parte del numero di fax. I In particolare, le modifiche di maggior rilievo sono principalmente le seguenti: • all’art. 125 c.p.c. viene sostituito il secondo periodo del comma 1, con la sostanziale eliminazione dell’obbligo di indicazione negli atti di parte dell’indirizzo di PEC; resta unicamente l’obbligo di indicare il numero di fax e il codice fiscale. • all’art. 133 c.p.c. viene aggiunto il periodo “La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325”. Con tale formulazione si è voluto definitivamente chiarire il dubbio circa la decorrenza o non dei termini per le impugnazioni, in ragione di quanto disposto dall’art. 16, commi 3 e 4, D.L. 179/2012 con cui si è rispettivamente modificato l’art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c. (introducendo l’obbligo della comunicazione del testo integrale del provvedimento) e introdotto le comunicazioni e notificazioni di cancelleria a mezzo posta elettronica certificata. Il combinato disposto dei citati commi 3 e 4 aveva lasciato spazi a dubbi interpretativi circa la possibilità che potessero 42 decorrere i termini per l’impugnazione, mentre la legge 114/2014 lo ha escluso. • all’art. 111, comma 2, disp. att. c.p.c. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica”; si tratta di una precisazione che esclude la possibilità di rifiuto di deposito da parte del cancelliere quando esso avviene con modalità telematiche. Detta norma, tuttavia, così come modificata e per il riferimento al termine “comparse” – che sebbene indichi genericamente un atto difensivo solitamente riferibile a quello con il quale il convenuto si costituisce – assume particolare rilievo per quanto concerne la possibilità di depositare telematicamente gli atti di parte anche di costituzione in giudizio. Allo stato, sebbene ad avviso dello scrivente non si ravvisino condizioni ostative sul piano processuale, le norme vigenti introdotte con il D.L. 90/2014 (art. 16-bis, comma 5) facendo riferimento ai decreti del Ministero della giustizia, di fatto ha determinato l’inefficacia dei provvedimenti già www.lex24.ilsole24ore.com emanati dalla DGSIA che contenevano gli atti depositabili. • all’art. 137, comma 1, disp. att. c.p.c. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica”; valgono gli stessi argomenti indicati al punto precedente. • Il comma 7 dell’art. 16-bis D.L. 179/2012 viene modificato come segue: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”. Tale precisazione è rilevante se si tiene conto del limiti tecnici del sistema che prevedono l’invio di una busta telematica con una dimensione massima di 30 MB. • Il comma 9-bis D.L. 179/2012 viene modificato con l’aggiunta del seguente periodo: “Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”. Il potere di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice è rilevante; tuttavia, non sarà facile spiegare a questi soggetti che cosa s’intende per “stessa sequenza di bit”, posto che tecnicamente la stessa sequenza di bit potrebbe portare a risultati differenti. Ancor più complicato sarà l’output e cioè la validazione delle attività eseguite dai citati soggetti, ossia che la copia sia stata effettuata con la stessa sequenza di bit. Probabilmente il legislatore voleva che tecnicamente fosse garantita la assoluta conformità dei dati e delle informazioni tra il documento informatico e la copia informatica, forse mediante una funzione di hash. 7. Al D.L. 179/2012 viene introdotto l’art. 16-septies, relativamente alle notificazioni, con la precisazione che “quando è eseguita dopo le ore 21, la 43 notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”. • All’art. 9 della L. 53/94 viene introdotto il comma 1-ter che recita così: “In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”. Questa precisazione è particolarmente interessante perché com’è noto le ricevute dei messaggi di PEC sono evidenze digitali e quindi non possono essere snaturate con la produzione di un contenuto analogico. Tuttavia, la norma in questione precisa l’ipotesi della impossibilità di fornire la prova della notificazione con modalità telematiche e questo apre un ulteriore scenario che sarà oggetto di discussioni. 9. Viene modificata l’art. 162, comma 1, L. 1196/60 con la riduzione da 5 a 4 ore al giorno di apertura al pubblico delle cancellerie nei giorni feriali. Tale modificazione è stata adottata non valutando pienamente che il vantaggio apportato dal PCT è minimo e relativo se si considera che esso è limitato al deposito telematico di alcuni atti (endoprocessuali) e, quindi, sarà ancora necessario accedere alla cancelleria per diversi adempimenti. In conclusione è auspicabile una riforma strutturata del sistema PCT che assicuri una più adeguata funzionalità e che offra meno spazi ai dubbi interpretativi.. www.lex24.ilsole24ore.com IL DEPOSITO E IL RISPETTO DEI TERMINI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO Ventiquattrore Avvocato n. 7-8 del 01 luglio 2014, pag. 70 a cura di Nicola Fabiano – Avvocato del Foro di Foggia LA QUESTIONE GLI APPROFONDIMENTI Nell’ambito del processo civile telematico come va considerata la scadenza del termine per il deposito telematico degli atti? È necessario rispettare una scadenza oraria? Il deposito telematico degli atti si considera effettuato correttamente se eseguito entro le ore 14:00? Il deposito e il rispetto dei termini nel processo civile telematico a pag. 44 La selezione giurisprudenziale a pag. 49 Il caso concreto a pag. 49 Schemi riepilogativi a pag. 50 LA RISPOSTA IN SINTESI Il processo civile telematico (PCT) è parte di un progetto più ampio di egovernment sul processo telematico che utilizza l’informatica applicandola al processo civile nelle sue singole fasi. Attualmente il riferimento al generico acronimo PCT va inteso in relazione alle attività di deposito telematico degli atti. L’art. 16 bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone, dunque, che a decorrere dal 30 giugno 2014 il «deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche». L’art. 13, comma 3, del D.M. n. 44/2011 prevede, inoltre, che, nella caso di deposito telematico degli atti, se la ricevuta di avvenuta consegna viene rilasciata dopo le ore 14:00 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. Tuttavia, il deposito telematico, anche se eseguito dopo le ore 14:00, deve ritenersi validamente effettuato lo stesso giorno in cui si riceve la ricevuta di avvenuta consegna; ciò in quanto la norma di rango superiore (art. 16 bis , comma 7, della legge n. 221/2012), prevalente rispetto a quella regolamentare (D.M. n. 44/2011), nulla dice in ordine a un termine orario. IL DEPOSITO E IL RISPETTO DEI TERMINI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO l ’ APPROFONDIMENTO P CT e deposito telematico degli atti Il Processo civile telematico (PCT) è parte di progetto più ampio di e-government sul processo telematico che utilizza l’informatica applicandola al processo civile nelle sue singole fasi. Più specificamente il PCT oggetto di una normativa molto frammentaria è strutturato su un’architettura che realizza un dominio definito “giustizia” al quale possono accedere alcuni soggetti. Attualmente il riferimento al generico acronimo PCT va inteso in relazione alle attività di deposito telematico degli atti. Allo stato, il deposito telematico degli atti nel PCT è disciplinato dall’art. 16 bis del D.L 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modi- 44 ficazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nonché da una doppia normativa regolamentare amministrativa e precisamente il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e il Provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia del 16 aprile 2014. Le due menzionate disposizioni regolamentari costituiscono rispettivamente il “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” e le relative “Specifiche tecniche”. Il citato art. 16 bis dispone che a decorrere dal 30 giugno 2014 il «deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusiva- www.lex24.ilsole24ore.com mente con modalità telematiche». Le modalità telematiche per effettuare il deposito indicate dalla norma appena citata sono contenute nei due provvedimenti amministrativi già menzionati. Pertanto, dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti sarà possibile soltanto telematicamente e secondo le regole e specifiche tecniche su indicate. REGISTRI L’architettura del PCT è strutturata sui seguenti tre sistemi: SICID (acronimo di Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale) che contiene i registri Civile, Diritto del Lavoro e Volontaria giurisdizione; SIECIC (acronimo di Sistema Informativo Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali) che contiene i registri Esecuzioni mobiliari, Esecuzioni immobiliari e Procedure Concorsuali; SIGP (SIGP è l’acronimo di Sistema Informativo Giudici di Pace). Il flusso telematico che riguarda il deposito degli atti e dei documenti viene indirizzato verso il registro specifico a seconda del tipo di procedimento. PREREQUISITI Per poter effettuare il deposito telematico sono necessari dei prerequisiti indicati esplicitamente dal Ministero sul portale dei servizi telematici ( pst.giustizia.it ). In sostanza, il professionista deve: essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ( ); essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel . Non possono essere utilizzate a tale scopo gli indirizzi di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra cittadino e pubblica amministrazione (CEC-PAC); essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico ( smart card o chiavetta USB); disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche definite nel provvedimento del 16 aprile 2014. Il censimento nel RegIndE viene effettuato dall’Ordine di appartenenza e sul professionista grava soltanto l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo di PEC. La casella di posta elettronica certificata, che deve avere capienza di un gigabyte così come disposto dalle specifiche tecniche (provvedimento del 16 aprile 2014), e il token crittografico devono essere forniti da gestori autorizzati. FORMAZIONE DELL’ATTO DA DEPOSITARE E RELATIVO FORMATO È necessario precisare preliminarmente che l’atto da depositare deve essere predisposto come documento informatico e salvato nei formati indicati dal provvedimento 16 aprile 2014 (per gli atti del processo, cioè quelli dei difensori e dei soggetti abilitati esterni, è ammesso solo il formato “ .pdf”) e, quindi, previa apposizione della firma digitale, trasmesso telematicamente alla cancelleria mediante la posta elettronica certificata. In sostanza, il difensore deve redigere l’atto mediante un sistema informatico (computer e software di elaborazione testi) e, una volta completato, non deve stamparlo ma salvarlo o esportarlo nell’unico formato ammesso dalle specifiche tecniche (provvedimento del 16 aprile 2014) e cioè come “nomefile.pdf”. Tale documento informatico dovrà poi essere firmato digitalmente prima del deposito mediante il dispositivo di firma ( token crittografico, solitamente una chiavetta USB) di cui si sarà dotato preventivamente l’avvocato. Riguardo all’atto da depositare è importante precisare che, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 44/2011, «l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di ele- 45 menti attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche». Da questa disposizione emergono due aspetti: a) l’atto deve essere un documento informatico e b) deve essere privo di elementi attivi. Per quanto concerne il secondo punto, e cioè che l’atto sia privo di elementi attivi, si intende che il documento informatico non deve contenere macro, link o altri contenuti che possano “attivare” processi. Qualora, ad esempio, fosse necessario indicare in atto un indirizzo web, si dovrà avere l’accortezza di evitare che il dato testuale abbia incorporato il collegamento che, ove cliccato, faccia aprire il browser verso quel dato link . Riguardo al documento informatico, invece, non può prescindersi dall’inquadramento normativo del codice dell’amministrazione digitale (CAD) e cioè dagli art. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 82/2005. In particolare, l’art. 1 del CAD fornisce la definizione del documento informatico come segue: «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti». NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.L. 24 giugno 2014, n. 90; Provvedimento 16 aprile 2014; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221): art. 16 bis; D.M. 21 febbraio 2011, n. 44; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: artt. 20 ss. È appena il caso di sottolineare come l’art. 21 CAD, che disciplina il documento informatico sottoscritto digitalmente, disponga che «l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria». Pertanto, non può esse- www.lex24.ilsole24ore.com re escluso il disconoscimento della firma digitale, sebbene sussista una presunzione ex lege , restando l’onere della prova a carico di chi intende proporlo. Il citato art. 11 del D.M. n. 44/2011 richiede, poi, che la nota di iscrizione a ruolo abbia natura di documento informatico sottoscritto con firma digitale, per i cui effetti si rimanda alle norme del CAD appena menzionate. ALLEGATI E RELATIVO FORMATO al giudizio per il quale si effettua il deposito e cioè l’Organo giudiziario compente a cui inviare gli atti, il Registro (civile, lavoro ecc.) il numero di RG, le parti; quindi si firma digitalmente l’atto da depositare e si procede con l’invio. I redattori possono anche essere integrati nei servizi offerti dai punti di accesso con funzionalità molto evolute tra cui la conversione automatica in formato pdf dei file, la procedura di firma digitale all’interno della fase del deposito, ecc. RICEVUTE Anche per gli allegati le citate specifiche tecniche prevedono determinati formati e precisamente sono consentiti i seguenti: “.pdf”, “.rtf”, “.txt”, “.jpg”, “.gif”, “.tiff”, “.xml”, “.eml”, “.msg” (questi ultimi due a condizione che contengano file nei predetti formati). Sono previsti per gli allegati i formati compressi e precisamente “.zip”, “.rar”, “.arj” che possono anche essere firmati digitalmente successivamente al processo di compressione. Anche per gli allegati il D.M. n. 44/2011 stabilisce che i documenti informatici allegati all’atto del processo sono privi di elementi attivi. FORMAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA Nel giudizio civile è possibile depositare telematicam ente alcuni atti del processo. Lo stesso vale per il processo del lavoro, per la volontaria giurisdizione, per le esecuzioni e le procedure concorsuali. Fa eccezione, invece, la procedura monitoria che può essere completamente effettuata telematicamente. Completate le operazioni di redazione dell’atto da depositare è necessario formare la busta telematica per eseguire il deposito. Tale attività è demandata a software specifici, definiti redattori per il deposito, attraverso i quali si acquisiscono i documenti informatici da depositare, e si indicano tutti i dati relativi Sono di primario rilievo le ricevute che, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 68/2005, vengono generate dal sistema dopo qualsiasi invio di un messaggio di posta elettronica certificata: esse sono la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna. Tali ricevute costituiscono la prova della validità della trasmissione e ricezione del messaggio (art. 4, D.P.R. n. 68/2005). Le ricevute rilasciate dai gestori garantiscono la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata (art. 9, D.P.R. n. 68/2005). I gestori di PEC sono obbligati a tenere traccia delle trasmissioni dei messaggi conservando in un registro i dati (log) per trenta mesi (art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 68/2005). Riguardo al processo civile telematico, le ricevute che vengono generate dopo la trasmissione della busta (deposito telematico) sono quattro: 1) la ricevuta di accettazione; 2) la ricevuta di avvenuta consegna; 3) la ricevuta esiti; 4) la ricevuta di accettazione del deposito. Le ricevute 3) e 4) sono previste rispettivamente dai commi 9 e 10 dell’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 e si aggiungono alle prime due ricevute proprie della PEC. Le prime tre ricevute confermano la regolarità tecnica e formale del messaggio trasmesso e, quindi, 46 l’assenza di anomalie, mentre la quarta ricevuta attesta la verifica operata in concreto dal cancelliere che quanto trasmesso sia esente da irregolarità formali e di sostanza (mancanza di un atto, pagamento dei bolli, ecc.). In particolare assume rilievo la ricevuta di consegna (c.d. RdAC) perché essa attesta l’avvenuto deposito dell’atto (l’art. 16 bis , comma 7, legge n. 221/2012 stabilisce che «gli atti si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna»). QUALI ATTI SI POSSONO DEPOSITARE ? Attualmente riferimento principale è il citato art. 16 bis , comma 1, del D.L. n. 179/2012 poiché è utilizzata l’espressione «deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite». In particolare, si possono depositare atti processuali e documenti e ciò non lascia dubbi sul fatto che sia consentito anche il deposito degli allegati, seppure nei formati consentiti. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 in D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) che apporta numerosi interventi all’attuale scenario relativo al deposito telematico degli atti e comunque al processo telematico. In particolare, proprio con riguardo agli atti da depositare, il decretolegge introduce (art. 44) un regime differenziato, posto che distingue tra i procedimenti iniziati alla data del 30 giugno 2014 e quelli pendenti a tale data. Nel primo caso, sarà obbligatorio il deposito telematico degli atti endoprocessuali e delle procedure monitorie, mentre per i giudizi pendenti al 30 giugno il deposito telematico sarà facoltati- www.lex24.ilsole24ore.com vo, poiché l’obbligatorietà è stata fissata al 31 dicembre 2014. Viene introdotta la possibilità di anticipare il deposito telematico a una data antecedente rispetto al 31 dicembre 2014 qualora fossero emanati i decreti ministeriali che accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione. Quest’ultimo scenario sembra, in prima battuta, in conflitto con quanto previsto dall’art. 35 D.M. n. 44/2011 secondo cui il Ministero mediante decreto dirigenziale della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) accerta preventivamente l’idoneità delle infrastrutture informatiche presso l’ufficio giudiziario. Ciò posto, potranno essere depositati tutti gli atti difensivi successivi alla costituzione delle parti e quindi i seguenti atti: memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., note autorizzate, istanze, comparsa conclusionale, note di replica, istanza per la correzione di errore materiale. Il regime del deposito telematico degli atti si applica ovviamente anche a eventuali allegati che andranno trasmessi nei formati indicati dalle specifiche tecniche. È appena il caso di precisare che in base a quanto previsto dall’art. 35 D.M. n. 44/2011, alcuni decreti della DGSIA consentivano il deposito della comparsa di risposta e ciò ha suscitato non poche perplessità, poiché tale assetto sarebbe in contrasto con il citato art. 16 bis che si riferisce esclusivamente alle parti precedentemente costituite; pertanto, la comparsa di risposta essendo l’atto che va depositato, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., per formalizzare la costituzione del convenuto sarebbe da considerare esclusa dal novero degli atti depositabili. Tuttavia, allo stato, l’orientamento prevalente è nel senso di aderire al decreto DGSIA che ove preveda la comparsa di risposta consente il deposito telematico anche di tale atto. L’argomento è di particolare interesse in quanto l’eventuale deposito telematico degli atti introduttivi comporterebbe una dichiarazione di inammissibilità con ogni immaginabile conseguenza soprattutto se sussistono eventuali preclusioni di rito. Del resto, sul punto si registrano già alcune pronunce (Trib. Foggia, Sez. lav., 21 maggio 2014; Trib. Foggia 10 aprile 2014). Alla luce di ciò il criterio da utilizzare è quello di una preventiva verifica del contenuto del decreto DGSIA in ordine alle autorizzazioni concesse per l’ufficio giudiziario e, comunque, dal 30 giugno 2014 al di là di una eventuale autorizzazione per la comparsa di risposta vanno certamente depositati telematicamente i seguenti atti: memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., note autorizzate, istanze, comparsa conclusionale, note di replica, istanza per la correzione di errore materiale. Il regime del deposito telematico degli atti si applica ovviamente anche a eventuali allegati che andranno trasmessi nei formati indicati dalle specifiche tecniche. TERMINE DEL DEPOSITO: ORARIO Il deposito telematico, ai sensi dell’art. 16 bis , comma 7, D.L. n. 179/2012, «si ha per avvenuto al momento in cui viene ge nerata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia». Tale ricevuta, nota come RdAC, è la seconda delle quattro ricevute che si ottengono dopo il deposito e contiene i riferimenti temporali e cioè data ed ora, così come indicati dal gestore dei servizi telematici che è il sistema informatico del Ministero. L’art. 13, comma 3, del D.M. n. 44/2011 stabilisce che «quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14:00 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo». Tale disposizione regolamentare ha una portata rilevante poiché sarebbero preclusi se in scadenza lo stesso giorno i de- 47 positi effettuati dopo le ore 14:00 (s’immagini un deposito effettuato di sabato; esso sarebbe da considerarsi effettuato il lunedì successivo). Su questi argomenti è stato chiamato a decidere il Tribunale di Milano, Sez. IX, che si è pronunciato con la sentenza n. 3115 del 3 marzo 2014. La fattispecie oggetto della citata sentenza riguarda, in un giudizio avente a oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il deposito telematico di una comparsa conclusionale che è stato effettuato dopo le ore 14:00. Secondo le citate norme tecniche, il deposito essendo stato eseguito dopo le ore 14:00 (così attesterebbe la seconda delle quattro ricevute generate dal sistema e precisamente la ricevuta di avvenuta consegna, nota come RdAC) sarebbe da considerarsi effettuato nel giorno feriale successivo. Evidentemente, se la questione è stata oggetto di delibazione da parte del citato Tribunale, il deposito è stato effettuato l’ultimo giorno e, quindi, considerarlo eseguito il giorno successivo avrebbe determinato la tardività dello stesso. Pertanto, la questione di rilievo riguarda le preclusioni processuali che pregiudicano l’efficacia di attività compiute oltre il termine di scadenza. La sentenza in esame ha evidenziato come il comma 7 dell’art. 16 bis della legge n. 221/2012 (di conversione del D.L. n. 179/2012), disponga testualmente: «Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia» senza alcuna previsione in ordine all’orario. L’assenza di un orario di scadenza nella legge n. 221/2012 ha indotto il Tribunale a non ritenere prevalente la disposizione regolamentare contenuta nel D.M. n. 441/2011, posto che per come è st rutturato tecnicamente il PCT il deposito telematico si ritiene avvenuto quando viene generata la www.lex24.ilsole24ore.com RdAC, indipendentemente dall’ora di invio della PEC. Su questi presupposti, il Tribunale di Milano ha osservato che la norma di rango primario, ossia l’art. 16 bis , comma 7, della legge n. 221/2012, nulla dispone in ordine all’orario del deposito e quindi essendo prevalente per rango rispetto al decreto ministeriale non consente di condizionare e subordinare il deposito telematico a un orario, in quanto esso non è previsto dalla legge. A parere di chi scrive, invece, sembra più corretto giuridicamente qualificare la questione valutandola con il principio della gerarchia delle fonti, ove una norma di rango secondario non può prevalere su quella di rango superiore, ovvero una norma amministrativa, qual è quella contenuta nel decreto ministeriale (e nel successivo Provvedimento del 18 luglio 2011 recante “Specifiche tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”), non prevale sulla legge. Applicando questo principio basilare ma fondamentale nel nostro ordinamento giuridico non c’è spazio per la norma regolamentare di disciplinare aspetti processuali che restano governati dalle norme del codice di rito o di altre disposizioni di pari rango. Il “fenomeno” PCT richiede una normativa organica e ben strutturata e le criticità, anche tecniche, non possono essere affrontate e definite attraverso viatici semplificati mediante l’adozione di disposizioni amministrative, pregiudicando i principi giuridici sostanziali e di rito. Il sistema, così com’è, fa auspicare un intervento legislativo per rettificare questa (ma non solo) stortura del sistema della giustizia digitale. Sul punto l’emanando decreto-legge ribadisce (art. 86) che il momento in cui si perfeziona il deposito dell’atto è quello indicato nella seconda ricevuta (ricevuta di avvenuta consegna RdAC così come su indica- to) eliminando ogni riferimento alla ulteriore attività di controllo e accettazione da parte del cancelliere. Peraltro, con tale norma (art. 86) viene esplicitato che il deposito si considera valido se effettuato entro la fine del giorno di scadenza con applicazione delle «disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma del codice di procedura civile». ad esempio, una richiesta cautelare. Ancora, non è possibile, allo stato, il controllo delle ricevute di avvenuto deposito delle parti in causa; ciò non agevola il difensore che eventualmente possa sollevare eccezioni. In sostanza, il sistema informatico non è del tutto allineato con le norme del codice di rito e gli operatori a volte sono disorientati di fronte alle criticità esistenti. CRITICITÀ PROTOCOLLI E PRASSI È evidente che l’intero sistema del PCT richiede il corretto funzionamento di sistemi, servizi e tecnologie. Dal lato dell’avvocato o di altro soggetto abilitato esterno sono assolutamente necessari almeno i seguenti servizi: l’energia elettrica (salvo che non si utilizzi un laptop a batteria e un modem/router portatile) e la connessione a Internet. Dal lato del Ministero, invece, l’intera architettura del PCT deve essere sempre funzionante e online . Su tali argomenti è immaginabile che il Ministero abbia provveduto a predisporre i necessari piani per eventuali disaster recovery e business continuity , così come previsto dall’art. 50 bis , comma 3, del CAD, posto che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha anche emanato le linee guida. È auspicabile, peraltro, che sia stata effettuata una valutazione d’impatto dei rischi sulla sicurezza e sulla privacy dell’infrastruttura informatica del PCT e della PEC. Pertanto, sussistono criticità, allo stato non disciplinate da alcuna norma, quale ad esempio può essere, quella di eventuali anomalie tecniche. Quid iuris in caso di accertati malfunzionamenti? In questi casi, sembra applicabile, senza dubbio l’istituto della rimessione in termini. Altra criticità riguarda la immediata visibilità degli atti depositati telematicamente con la conseguenza che controparte può prendere visione delle difese delle altre parti; in particolare un tema delicato riguarda eventuali procedimenti in corso di causa, come Il sistema normativo del processo civile telematico è lacunoso e frammentario, tanto che il solo impianto regolamentare costituito dalle norme tecniche e dalle specifiche tecniche, spesso non è sufficiente a offrire soluzioni conformi alle norme di rito contenute nel codice di procedura civile. Per tali ragioni, in diversi Fori stanno nascendo delle prassi che vengono formalizzate in protocolli tra avvocati e magistrati al fine di stabilire un orientamento comune per le ipotesi in cui mancano le norme o le stesse sono carenti per disciplinare fattispecie specifiche. Si tratta certamente di iniziative utili per gli operatori del settore che in questo modo hanno un indirizzo pratico ma ovviamente non costituiscono la soluzione al PCT che, ad avviso di chi scrive, va individuata in una strutturata e completa riforma normativa. Del resto, la proliferazione dei protocolli determina una polverizzazione delle soluzioni operative che diventano, quindi, applicabili in maniera non uniforme circondario per circondario con la conseguenza che si potranno avere prassi diverse per diversi tribunali e ciò in assoluto dispregio della uniformità del rito in ambito nazionale. Tali soluzioni incidono, peraltro, anche sulla giurisprudenza che si andrà a formare in materia di PCT, posto che si potranno registrare pronunce diverse seppure sullo stesso tema in ragione dei protocolli. È auspicabile, senza ombra di dubbio, una rapida riforma delle norme 48 www.lex24.ilsole24ore.com di rito che preveda il PCT con le sue numerose criticità o quanto meno, in tempi più rapidi, la realizzazione di un unico protocollo nazionale in maniera da uniformare le prassi. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Il sistema del PCT è a regime dal 30 giugno con le indicazioni contenute nel recentissimo D.L. n. 90 del 24 giugno scorso. Riguardo, poi, alla proliferazione dei protocolli che stanno sorgendo presso i vari tribunali tra gli Ordini degli avvocati e la Magistratura, non può negarsi l’esistenza di criticità come sopra rappresentate. Sull’argomento, però, il Consiglio Nazionale Fo- rense, con un recente comunicato stampa, ha chiesto di pervenire alla redazione di un protocollo unico a livello nazionale per evitare che si possano generare prassi diverse in ragione dei differenti territori. È auspicabile un intervento del legislatore finalizzato al coordinamento delle norme di rito con quelle del processo civile telematico. LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE ORARIO NEL DEPOSITO TELEMATICO Tribunale di Milano, Sez. IX, 3 marzo 2014, n. 3115 Il termine delle ore 14:00 indicato dall’art. 3, comma 3, del D.M. n. 44/2011 non si applica al deposito telematico degli atti poiché nella legge n. 221/2012, di rango superiore rispetto alla citata disposizione regolamentare, il deposito telematico si ritiene avvenuto quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dall’ora di invio della PEC. INAMMISSIBILITÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DELL ’ ATTO INTRODUTTIVO Tribunale di Foggia, Sez. lav., 21 maggio 2014 Va dichiarato inammissibile il reclamo depositato telematicamente poiché lo stesso non è compreso nell’elenco degli atti e documenti di parte del decreto della DGSIA per i quali è consentita la trasmissione e il deposito informatico. Tribunale Foggia 10 aprile 2014 Va dichiarata l’inammissibilità della procedura introdotta con atto depositato telematicamente poiché lo stesso non è compreso nell’elenco degli atti e documenti di parte del decreto della DGSIA per i quali è consentita la trasmissione e il deposito informatico. Per le sentenze si rinvia a www.lex24.ilsole24ore.com: LA PRATICA IL CASO CONCRETO In un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio parte attrice deposita la comparsa conclusionale telematicamente dopo le ore 14:00. La controparte eccepisce, con le note di replica, la tardività del deposito in quanto effettuato dopo il citato termine previsto dal D.M. n. 44/2011. La soluzione accolta dal Tribunale Il Tribunale di Milano ha risolto la questione affermando che la com- parsa conclusionale di parte attrice sia stata tempestivamente depositata. Gli argomenti utilizzati per la motivazione riguardano l’analisi dell’impianto normativo vigente, in base al quale l’art. 16 bis , comma 7, D.L. n. 179/2012 debba ritenersi in ogni caso prevalente rispetto alla norma tecnica regolamentare perché è una fonte primaria rispetto a quella tecnica che ha natura secondaria, ed «è in ogni caso temporalmente successiva a quella regolamentare che prevede un limite temporale non autorizzato né previsto da una fonte primaria e in contrasto con la nor- 49 ma codicistica di carattere generale sopra richiamata che in nessun caso può ritenersi possa essere superata in forza di una norma avente rango inferiore. E, infine, la previsione di un limite orario in relazione alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna rispetto a un termine da computarsi a giorni appare anche poco compatibile con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti e con i vantaggi che dal sistema stesso dovrebbero derivarne in termini di efficienza e miglior organizzazione del lavoro da parte di tutti gli “utenti” del sistema giustizia». www.lex24.ilsole24ore.com PROCESSO CIVILE TELEMATICO Tabella riassuntiva indicazioni Ministero della Giustizia Andrea Orlando - 11 giugno 2014 ENTRATA IN VIGORE 30 GIUGNO 2014 Procedimento /Attività Fasi processuali Obbligatorietà Altro Fase monitoria del procedimento di ingiunzione (artt. 633-642 c.p.c.) con esclusione della fase introdotta con l’opposizione di cui agli artt. 645 e ss. Cognizione Deposito provvedimento Ricorso del giudice di per accoglimento decreto (decreto ingiuntivo ingiuntivo) o di rigetto Deposito atti endoprecessuali SI Deposito copie cartacee di cortesia * SI per le cause instaurate dopo il 30 giugno 2014 Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche (comma 9, art. 16 bis, D.L. n. 179/2012) Facoltativo per le cause instaurate prima del 30 giugno 2014 Senza bisogno di specifica autorizzazione del Ministro Protocolli in sede locale Magistratura e Avvocatura in caso di volontà di estensione dell’ipotesi di cui al comma 9, art. 16 bis, D.L. n. 179/2012 SI La lettera del Guardasigilli non tocca le altre materie disciplinate dall’art. 16 bis, comma 9, del Decreto Legge n. 179/2012, cosiddetto Crescita, come conv. con modificazioni della legge n. 221/2012, al quale si rinvia. * Più specificamente per l’art. 16 bis , comma 9, D.L. 179/2012 « il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche » (n.d.A). 50 www.lex24.ilsole24ore.com DEPOSITO TELEMATICO (Tribunale) secondo il D.L. 24 giugno 2014, 90* 30 GIUGNO 2014 REGIME TIPI DI ATTI * 31 DICEMBRE 2014 è facoltativo depositare telematicamente se il procedimento è pendente al 30 giugno 2014 è obbligatorio depositare telematicamente se il procedimento inizi dal 30 giugno 2014 prima sarà obbligatorio depositare telematicamente se il procedimento è pendente al 30 giugno 2014 solo in presenza di decreti ministeriali autorizzativi dopo sarà obbligatorio depositare telematicamente • Atti endoprocedimentali • Atti endoprecedimentali • Atti della procedura per decreto ingiuntivo • Atti endoprocedimentali per specifiche categorie di procedimenti • Atti endoprocedimentali “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari ”, pubblicato nella G.U. n. 144 del 24 giugno 2014, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. 51 www.lex24.ilsole24ore.com SUL DEPOSITO TELEMATICO “VINCE” IL GRADUALISMO Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 95 di Orlando Massimo N ell’imminenza dell’entrata in vigore delle norme sull’obbligatorietà del processo civile telematico, il legislatore ha emanato alcune disposizioni che si propongono lo scopo di confermare la valenza strategica della scelta adottata con l’articolo 16-bis del decreto legge 179/2012, in un periodo storico irripetibile, perché caratterizzato da una diffusa coscienza delle forze politiche e sociali della crisi in cui versa il Paese e della necessità di trovare rimedi efficaci. Lo spazio a disposizione per queste brevi note di esame impone di passare senza indugio all’analisi delle norme contenute nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, in vigore dal giorno successivo. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (Dl 90/2014, articolo 44) - Le disposizioni contenute nell’articolo 44 del Dl 90/2014 possono essere così riassunte: a) procedimenti civili iniziati innanzi al tribunale ordinario a partire dal 30 giugno 2014: - è obbligatorio il deposito con modalità telematiche sia degli atti endoprocessuali che dei documenti; l’obbligo riguarda i difensori, i consulenti tecnici e ogni ausiliario nominato dal giudice; quest’ultimo, invece, non ha l’obbligo di redigere i propri provvedimenti con modalità informatiche (salvo quanto si dirà per gli atti adottati nel procedimento per ingiunzione); - a norma del comma 2 dell’articolo 16-bis, relativo ai processi esecutivi, l’obbligo del deposito telematico si applica, parimenti, ai difensori e agli ausiliari del giudice e solo ai procedimenti iniziati a partire dal 30 giugno; - i difensori dei creditori e dei debitori dovranno depositare telematicamente solo gli atti successivi al pri- mo (tecnicamente, infatti, non si può parlare di “costituzione” nel processo esecutivo) mentre lo stimatore e in generale gli ausiliari del giudice (commissionario, professionista delegato, istituto vendite giudiziarie) dovranno depositare telematicamente tutti gli atti, incluso il primo; infine, per quanto riguarda le procedure concorsuali, gli unici soggetti tenuti al deposito telematico sono gli organi delle medesime (curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario, rispettivamente per il fallimento, per il concordato preventivo, per la liquidazione coatta amministrativa e per l’amministrazione straordinaria), sin dal loro primo atto; b) procedimenti civili iniziati innanzi al tribunale ordinario prima del 30 giugno 2014: - l’obbligo del deposito telematico si applicherà (sempre limitatamente ai difensori e agli ausiliari del giudice) a partire dal 31 dicembre 2014; - dal 30 giugno e fino al 31 dicembre 2014, il deposito telematico è invece 52 facoltativo; ciò significa che il deposito degli atti endoprocessuali non richiede il provvedimento autorizzativo del direttore della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (Dgsia), previsto dall’articolo 35 del Dm 44/2011, con cui si conferisce il cosiddetto “valore legale” al deposito telematico; - l’autorizzazione continua invece a essere necessaria per il deposito telematico degli atti introduttivi, perché l’articolo 44 facoltizza il deposito telematico solo «nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 16-bis» e, quindi, non estende l’ambito di applicazione previsto sin dall’origine; c) procedimenti per ingiunzione: - il Dl 90/2014 non contiene alcuna disposizione riguardante il procedimento per ingiunzione; ne consegue che la norma contenuta nel comma 4 dell’articolo 16-bis del DL 179/2012 si applica dal 30 giugno 2014; come già accennato, in questo caso anche il giudice deve emettere i propri provvedimenti con modalità informatiche (è l’unico caso di obbligo imposto anche al giudice); ci si può chiedere se questo obbligo per il giudice è configurabile solo per i procedimenti per ingiunzione iniziati dal 30 giugno in poi o, invece, anche per quelli iniziati prima; la soluzione preferibile appare la seconda, proprio perché il Dl 90/2014 si è completamente disinteressato di questo procedimento speciale e, quindi, si deve applicare il comma 4 dell’articolo 16-bis, che contiene una classica norma di natura processuale, perché disciplina la forma del provvedimento; infine, non sembra che il cancelliere sia tenuto a eseguire i propri compiti con modalità informatiche, perché il comma 4 riguarda solo i “provvedimenti” e, quindi, indubbiamente si occupa solo www.lex24.ilsole24ore.com L’ULTIMA “FOTOGRAFIA” DEL MINISTERO Azioni svolte dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia e accessi dei professionisti nel 2013 Le azioni della direzione generale automazione Riduzione dei sistemi informatici locali Nel corso del 2013 si è proceduto alla riduzione dei sistemi locali, in molti casi autoreferenziali e senza nessuna prospettiva di interconnessione o interoperabilità con i sistemi ufficiali, ma soprattutto non dotati di certezze dal punto di vista della protezione dei dati/documenti trattati, della loro integrità e confrontabilità, anche statistica Migliorare l’integrazione Si è cercato di attuare l’effettiva integrazione dei sistemi, partendo dal ridisegno complessivo delle strutture Hardware e Software a supporto degli utenti interni (magistrati e amministrativi) ed esterni (avvocati e altri professionisti e cittadini da questi rappresentati), orbitanti nel contesto della giustizia Miglioramento della qualità del servizio È stato l’obiettivo della Direzione, con riguardo agli strumenti di lavoro resi disponibili ai suoi protagonisti L’accesso degli avvocati A fine giugno 2013, i dati relativi all’accesso dei professionisti ai sistemi di consultazione da remoto erano i seguenti: Professionisti registrati circa 345.000, dei quali 275.000 avvocati Accessi fino a 1.500.000 accessi al giorno; 6,5 milioni di accessi in media alla settimana; Consultazione in remoto da gennaio 2013, consultazione anonima anche via App mobile per i-Phone/i-Pad e Android, sistema sviluppato con competenze interne (tecnici dell’Amministrazione; 62.000 download); Disponibilità dei dati disponibilità delle informazioni in sincrono (= dati aggiornati all’ultima modifica apportata dalle cancellerie) 1. Fonte: Ministero della Giustizia - Relazione ministeriale per l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2014 degli atti giudiziali; d) pubbliche amministrazioni: per chiarire alcuni dubbi interpretativi prospettati dopo l’emanazione del DL 179/2012, il decreto legge 90/2014 chiarisce (all’articolo 44, comma 2) che «per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente»; pertanto, non dovranno depositare telematicamente le pubbliche amministrazioni nel caso delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti (articolo 417-bis del Cpc) e dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione di competenza del tribunale (articolo 6, comma 4, del Dlgs 159/2011); e) procedimenti innanzi alle Corti di appello: il decreto legge n. 90 ha fissato il termine del 30 giugno 2015 per l’obbligatorietà del processo civile telematico anche innanzi alle Corti di appello, negli stessi casi già stabiliti per il tribunale (difensori e ausiliari del giudice); la norma prevede che ciascuna Corte di appello può chiedere al ministro di anticipare l’obbligatorietà, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti. La ratio delle scelte effettuate dal legislatore - Volendo abbozzare una valutazione complessiva e sintetica delle disposizioni contenute nell’articolo 44, si può dire che il legislatore ha scelto di graduare l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Pct, scaglionandola nel tempo. In particolare, mantenendo ferma la data del 30 giugno 2014 per i soli procedimenti iniziati a partire da questa data, si è in pratica consentito agli operatori e, soprattutto, alle strutture ministeriali coinvolte in questa “rivoluzione” organizzativa e culturale, di mettersi alla prova evitando cambiamenti repentini. In particolare, considerato che il deposito telematico riguarda (per i procedimenti civili e di volon- 53 taria giurisdizione) gli atti endoprocessuali, l’afflusso di invii telematici sarà per i primi mesi del tutto sporadico. Aumenterà, invece, in maniera esponenziale nei primi mesi del 2015, quando cioè dovranno essere depositate telematicamente le memorie ex articolo 183 del Cpc dei processi iniziati a partire dal 30 giugno 2014. A queste si aggiungeranno, a partire dal 31 dicembre 2014, tutti gli atti dei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno di quest’anno. Per questa ragione, per questi ultimi procedimenti sarebbe stato più prudente stabilire un termine iniziale per l’obbligatorietà in una data successiva al 31 dicembre, per evitare il congestionamento che il Dl 90/2014 ha ritenuto pericoloso. Va, infatti, considerato che non è noto se le infrastrutture (soprattutto la banda) saranno idonee a sostenere il traffico telematico. Anche per quanto riguarda l’assistenza al personale amministrativo e di magistratura, sarebbe stata più www.lex24.ilsole24ore.com opportuna una maggiore gradualità in questa fase, critica, di avvio del Pct. Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza (Dl 90/2014, articolo 45) - L’articolo 45 contiene tre disposizioni. Con due di queste, si elimina l’obbligo di sottoscrizione del verbale da parte del difensore e di chiunque altro intervenga nel processo (articolo 126, secondo comma e articolo 207, secondo comma, del Cpc). Queste modifiche sono state rese necessarie dalla consapevolezza che la firma digitale non è ancora sufficientemente diffusa tra i cittadini. Quindi, se si fosse mantenuto l’obbligo di firmare il verbale, il giudice che lo redige con modalità informatiche (avvalendosi dello specifico software ministeriale denominato “Consolle”) avrebbe dovuto stampare il verbale e farlo firmare; ciò avrebbe comportato un aggravio di lavoro per il cancelliere, che avrebbe dovuto di- gitalizzarlo e inserirlo nel fascicolo informatico. Va appena osservato che con questo intervento normativo il legislatore è limitato, lo si ribadisce, a stabilire che il verbale deve essere sottoscritto solo dal giudice e dal cancelliere. Non si è, quindi, introdotta la necessità della presenza del cancelliere, richiesta dall’articolo 130 del Cpc, e quindi da una norma presente nel codice di rito sin dalla sua emanazione. Ovviamente, nei casi (che costituiscono la regola) in cui l’ufficio giudiziario non ha la possibilità di garantire al giudice civile la presenza in udienza del cancelliere, continua a conservare la sua validità il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «l’omessa sottoscrizione del verbale di udienza da parte del cancelliere, ai sensi degli artt. 136 e 156, primo comma, cpc e dell’art. 44 disp. att. cpc, non determina la nullità 224; del processo» (Cassazione 13 gennaio 1984 n. 290; Cassazione 25 maggio 1996 54 n. 4849; Cassazione 11617/90; Cassazione 888/1987; Cassazione 1639/84; Cassazione 3599/83). La comunicazione integrale della sentenza - Con l’altra disposizione, si modifica l’articolo 133, secondo comma, del cpc, disponendo che la sentenza è comunicata «integralmente»: questa norma è stata resa necessaria dal fatto che l’articolo 45 delle disposizioni di attuazione del Cpc, come modificato dall’articolo 16 del Dl 179/2012, dispone la comunicazione del «testo integrale del provvedimento comunicato». Dopo l’entrata in vigore della norma da ultimo citata, ci si è chiesti, infatti, se per quanto riguarda la sentenza dovesse avere prevalenza la norma, anteriore ma speciale, contenuta nell’articolo 133 del Cpc, che prevedeva per l’appunto la comunicazione del solo dispositivo. Il legislatore ha ritenuto di sciogliere questo dubbio interpretativo, disponendo che anche la sentenza va comunicata integralmente. www.lex24.ilsole24ore.com COME INVIARE ON LINE ATTI “PESANTI” SENZA ERRORI Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 98 di Orlando Massimo iverse le novità per il deposito di atti e documenti eccedenti la dimensione massima consentita sia dal punto di vista della tempistica sia sulle corrette modalità. Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica (Dl 90/2014, articolo 51) - L’articolo 51, comma 2, del Dl 90/2014 ha aggiunto un periodo al comma 7 dell’articolo 16-bis del Dl 179/2012, del seguente tenore: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.». La dimensione massima della busta attualmente prevista per l’invio telematico di un atto del processo è di 30 Megabyte (articolo 13, comma 8, del Dm 44/2011 e articolo 14, comma 3, delle “Specifiche tecniche” adottate con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati). Questo limite deriva dai livelli di servizio stabiliti per la posta elettronica certificata (Dm 2 novembre 2005, articolo 12, comma 2), che garantiscono l’invio di un messaggio «per il quale il prodotto del numero dei destinatari per la dimensione del D messaggio stesso non superi i trenta megabytes». In concreto, è consigliabile che la somma della dimensione dei singoli file (atto e documenti allegati) non sia superiore a 20 Megabyte, perché la busta telematica deve essere cifrata, operazione che richiede a sua volta files che incidono sul “peso” complessivo. La disposizione di legge disciplina in modo analitico (nei limiti consentiti dalla natura di norma primaria) come ci si debba comportare quando occorre depositare atti o documenti di peso superiore a 25 Megabyte. Il professionista (avvocato o consulente tecnico) dovrà: • scindere i documenti in una pluralità di files; • allegare in ciascun messaggio di posta elettronica uno o più files, in modo tale che ciascun messaggio abbia una dimensione non superiore a quella massima; • inviare telematicamente il primo file (contenente l’atto difensivo o la consulenza tecnica), con i do- 55 cumenti che possono essere allegati, senza eccedere il limite dei 25 Megabyte; • inviare gli altri files, contenenti i documenti che non si è potuto, per le loro dimensioni, allegare al messaggio contenente l’atto difensivo o la consulenza tecnica, allegandoli a uno o più messaggi di Pec, utilizzando il tipo-atto denominato “Produzione documenti richiesti”. A seconda dello stato in cui si trova il fascicolo e di chi è l’utente abilitato esterno che provvede al deposito, si avranno situazioni diverse. Deposito multiplo nel ricorso per ingiunzione e, negli altri procedimenti (relativamente alla fase degli atti introduttivi) - L’utente abilitato esterno provvede a depositare atti o documenti di dimensioni eccedenti quella massima consentita. Sia nel procedimento per ingiunzione, che per gli altri procedimenti, l’utente, per effettuare un deposito integrativo dei documenti depositati col ricorso per ingiunzione o con la citazione, deve utilizzare uno schema (o atto strutturato) denominato “Produzione documenti richiesti”). Ricevuto l’atto (“produzione documenti richiesti”), il sistema propone automaticamente un evento (“deposito integrazione documentale o chiarimenti”) che non può essere scaricato quando il fascicolo è nello stato “assegnato a giudice”. Il cancelliere dovrà quindi intervenire manualmente, selezionando l’evento corretto di “deposito atto non codificato”. In questa fase di iscrizione a ruolo, il deposito multiplo è possibile solo dopo che il fascicolo è stato iscritto a ruolo. Quindi, col primo messaggio devono essere inviati la nota di iscrizione, la procura alle liti, www.lex24.ilsole24ore.com QUANDO IL DEPOSITO È SUPERIORE A 25 MEGABYTE I documenti Vanno divisi in una pluralità di files Messaggi di posta elettro- Vanno allegati in ciascun messaggio di posta elettronica uno o più files, in modo tale che ciascun messaggio abbia una nica dimensione non superiore a quella massima Invio telematico Inviare telematicamente il primo file (contenente l’atto difensivo o la consulenza tecnica), con i documenti che possono essere allegati, senza eccedere il limite dei 25 Megabyte Secondo invio Inviare gli altri files, contenenti i documenti che non si è potuto, per le loro dimensioni, allegare al messaggio contenente l’atto difensivo o la consulenza tecnica, allegandoli a uno o più messaggi di Pec, utilizzando il tipo-atto denominato “produzione documenti richiesti”. la ricevuta di pagamento e l’atto di citazione notificato; dopo l’iscrizione a ruolo, potrà effettuare gli altri invii. Il cancelliere, però, potrà accettare l’atto solo dopo che il fascicolo è stato assegnato al giudice. Per il sistema Siecic (e quindi per le esecuzioni individuali e per le istanze di fallimento) il deposito multiplo di documenti avviene con le medesime modalità, ma va utilizzando il tipo-atto “Atto generico” o “Deposito semplice” (in luogo di quello, utilizzabile per il contenzioso, denominato “Produzione documenti richiesti”). DEPOSITO MULTIPLO CON GLI ATTI ENDOPROCESSUALI In questa fase, il difensore per effettuare il deposito telematico multiplo deve utilizzare lo stesso tipo-atto impiegato per il primo invio (quindi: “Memoria183” o “MemoriaRe- plica183” ecc.). Quando i depositi multipli sono effettuati utilizzando il tipo atto Memoria183, il cancelliere può scaricare sempre il medesimo evento, perché l’evento “Deposito memorie 183 comma 6 n. 1” si può scaricare più di una volta. Quando, invece, per il deposito multiplo si utilizzano tipi-atto diversi da quello delle memorie 183, il sistema non consente di scaricare più eventi dello stesso tipo; in tal caso, il cancelliere dovrà scaricare l’evento “deposito atto non codificato”. DEPOSITO MULTIPLO DEL CTU Il Ctu effettua il deposito telematico utilizzando il tipo-atto denominato: Deposito perizia, per il deposito della relazione di stima e degli allegati che non eccedono la dimensione massima consentita; 56 Integrazione perizia, per il deposito degli allegati il cui peso è superiore ai 25-30 megabyte. Ovviamente, tutti i depositi telematici (e non solo il primo) devono essere tempestivi e cioè essere inviati entro la fine del giorno di scadenza. Questa denominazione è stata utilizzata in luogo di quella, che poteva apparire più naturale, delle “ore 24”, perché secondo il sistema (convenzionale) dell’orario a 24 ore, il giorno inizia alle ore 24. Quindi, se il legislatore avesse fissato come termine di scadenza le ore 24 dell’ultimo giorno utile per il deposito (o, in generale, per il compimento dell’attività processuale), si sarebbe discostato dalla convenzione del sistema orario a 24 ore, perché avrebbe indicato come ultimo momento utile quello che, invece, è il primo momento del giorno successivo a quello di scadenza. www.lex24.ilsole24ore.com COPIA SENZA FIRMA DIGITALE EQUIPARATA ALL’ORIGINALE Guida al Diritto n. 29 del 12 luglio 2014, pag. 105 di Orlando Massimo I l legislatore ha conferito agli avvocati e agli ausiliari del giudice il potere di autenticare autonomamente gli atti processuali contenuti nel fascicolo informatico. Per conseguire questo risultato, la norma contiene i seguenti passaggi logici. POTERI DI AUTENTICA DEI DIFENSORI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE (Dl 90/2014, articolo 52) In primo luogo, dispone che le copie informatiche, anche per immagine, degli atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti del giudice «equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere». Questa prima disposizione, in sostanza, disciplina il caso in cui nel registro informatico ci siano atti analogici, cioè cartacei, che sono stati digitalizzati (o scannerizzati). In questa ipotesi, la norma introduce una regola di equivalenza della copia informatica (cioè digitalizzata) all’originale, anche se la copia non presenta la firma digitale del cancelliere. Si tratta di una deroga al principio generale contenuto nell’articolo 22, comma 1, del Dlgs 82/2005, che invece richiede l’apposizione della firma digitale affinché la copia possa essere considerata equipollente all’originale. La ratio di questa deroga va rinvenuta nella necessità di consentire l’attività di digitalizzazione anche al personale di cancelleria, che avendo qualifiche inferiori, non possono apporre alcun attestazione di conformità. plina sia gli atti redatti su supporto cartaceo sia quelli redatti sin dall’origine in formato digitale e dispone che le relative copie (rispettivamente, informatiche e duplicati) possono contenere l’attestazione di conformità «ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico». Le disposizioni dei due periodi, quindi, consentono al professionista di attestare la conformità delle copie agli originali, mediante la proprietà transitiva: infatti, la copia informatica contenuta nel fascicolo è conforme all’originale, perché ciò è previsto dal primo periodo della norma; a sua volta, la copia informatica estratta dal professionista contiene l’attestazione che è conforme alla copia informatica contenta nel fascicolo informatico e, in definitiva, la copia informatica del professionista è conforme all’originale. L’ESTRAZIONE DI COPIE DAL FASCICOLO INFORMATICO Il secondo periodo riguarda invece la possibilità per il difensore e per gli ausiliari del giudice di estrarre copie dal fascicolo informatico. La norma disci- I DUPLICATI Per quanto riguarda, invece, i duplicati, è sufficiente osservare che si tratta (secondo la definizione contenuta nell’art. 1, lettera i-quinquies), del Cac) del «documento informatico ottenuto 57 mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario». Pertanto, il professionista che accede al fascicolo informatico potrà autonomamente estrarre un duplicato del documento nativo digitale e attestare la conformità del primo al secondo, come chiaramente disposto dall’articolo 23bis, comma 1, del Cad (espressamente richiamato nella norma in commento) che recita: «i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, a ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71». Infine, l’ultimo periodo della disposizione contiene una sorta di salvaguardia, perché esclude che il professionista (difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale) possano autenticare autonomamente provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice. La ratio è del tutto evidente: il legislatore ha voluto evitare di concedere il potere di autenticare atti particolarmente delicati, perché necessari per consentire lo svincolo di somme destinate al soddisfacimento delle esigenze delle procedure (esecutive, ma non solo). Si può dubitare dell’opportunità dell’ampiezza dell’ambito di applicazione di una norma che accorda il potere di autentica. Ci si chiede, cioè, se non sarebbe stato preferibile disporre che delle copie autenticate dal professionista si può fare un uso esclusivamente nel circuito processuale. Probabilmente, la soluzione più liberale è prevalsa in considerazione delle difficoltà di individuare l’ambito giudiziario e, comunque, per il timore di ridurre notevolmente l’efficacia della disposizione. Ad esempio, una qualche www.lex24.ilsole24ore.com norma limitativa avrebbe generato l’interrogativo se la copia autenticata dal professionista sarebbe stata utilizzabile per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, per la trascrizione e/o l’annotazione nei registri immobiliari, per la notifica del titolo esecutivo unitamente (o precedentemente) al precetto. ELIMINAZIONE DEI DIRITTI DI COPIA La norma, in coerenza con l’attribuzione al professionista del potere di autenticare gli atti, elimina l’obbligo del pagamento dei diritti di copia (sia della copia autentica che di quella senza certificazione di conformità). In particolare, per la copia senza certificazione di conformità l’esonero dall’obbligo del pagamento del diritto di copia è espressamente subordinata al fatto che la copia sia «estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi». Invece, per la copia autentica questa precisazione non era necessaria, perché è la stessa norma attributiva del potere che lo circoscrive alla copia dei soli atti contenuti nel fascicolo informatico (indipendentemente dal fatto che gli atti siano costituiti da nativi digitali o da copie informatiche). NORMA DI COPERTURA FINANZIARIA (Dl 90/2014, articolo 53) L’ultima norma comporta un au- AGENDE LEGALI 2015 PIÙ UTILI PIÙ COMPLETE PIÙ ELEGANTI ACQUISTA SUBITO L’AGENDA ON LINE www.shopping24.it NELLE LIBRERIE PROFESSIONALI www.librerie.ilsole24ore.com SERVIZIO CLIENTI LIBRI tel. 02 o 06 3022.5680 58 mento del contributo unificato. La disposizione è, esplicitamente, finalizzata a coprire la perdita di gettito derivante dall’eliminazione del diritto di copia e dall’esonero del pagamento della tassa prevista dall’articolo 10 della legge 53/1994. Il lieve aumento del contributo unificato consente di velocizzare le operazioni di estrazione delle copie e in ultima analisi si rivelerà più conveniente per i professionisti anche sotto il profilo dell’esborso finanziario, perché il pagamento con modalità telematiche comporta l’applicazione di una commissione di importo non esiguo (tra euro 1,5 ed euro 2,00). www.lex24.ilsole24ore.com ISTANZE DI INGIUNZIONE SOLO ONLINE DA OGGI Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 30 giugno 2014, pag. 23 di Maglione Valentina, Ferrando Mauro È arrivato il D-day del processo civile telematico. Infatti, per le cause che iniziano da oggi, lunedì 30 giugno, avvocati e consulenti tecnici, oltre a curatori, commissari giudiziali e liquidatori dovranno depositare gli atti processuali e i documenti solo in via telematica. Vanno online, inoltre, tutti gli atti di parte e i provvedimenti dei magistrati nei procedimenti per decreto ingiuntivo (per la fase monitoria), anche se già avviati. L’AMBITO DI APPLICAZIONE In generale, la data di oggi segna l’avvio del processo civile telematico solo per le “nuove” cause. Per i procedimenti già iniziati, invece, l’addio alla carta si sposta in avanti di qualche mese. Il decreto legge 90/2014, in vigore dal 25 giugno scorso, prevede infatti che per le cause in corso il canale digitale diventerà obbligatorio dal 31 dicembre 2014; fino ad allora resterà facoltativo, tranne che nei tribunali dove si deciderà – con decreto del ministro della Giustizia – la partenza anticipata dell’obbligo. Non c’è solo il discrimine tra “vecchie” e “nuove” cause. Il decreto legge 179/2012, che contiene le norme sulla giustizia digitale (all’articolo 16 e seguenti), dispone che il deposito telematico sia obbligatorio «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale ordinario». Sono quindi coinvolte le cause civili discusse in tribunale, in composizione monocratica o collegiale, sia quando il tribunale è chiamato a giudicare in primo grado, sia quando è giudice di appello delle sentenze del giudice di pace. I processi di fronte alla Corte d’appello, invece, diventeranno telematici dal 30 giugno 2015: anche in questo caso, l’obbligo potrà essere anticipato dal ministro della Giustizia con un decreto. Per quel che riguarda in particolare gli avvocati, vanno depositati in via telematica gli atti processuali e i documenti presentati «da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite». Si tratta quindi di tutti gli atti di parte successivi a quelli di prima costituzione. Sono quindi per ora esclusi l’atto di citazione o il ricorso introduttivi del giudizio e la comparsa di costituzione. Mentre ricadono nell’obbligo, ad esempio, le memorie integrative o autorizzate, le memorie indicate dall’articolo 183, comma 6, del Codice di procedura civile, le comparse conclusionali e le note di replica. Un regime a parte è stato fissato per il procedimento per decreto ingiuntivo: da oggi la fase monitoria passa online per intero (domanda al giudice e deposito del provvedimento da parte del giudice stesso), sia se si tratta di procedura già avviata, sia se deve ancora iniziare. Il giudizio di opposizione, invece, segue le regole generali fissate per i giudizi ordinari. COME FUNZIONA Gli avvocati alle prese con il nuovo obbligo devono innanzitutto tenere a mente che, per poter essere depositato 59 telematicamente, l’atto deve essere in formato pdf testuale. Questo formato si ottiene attraverso la conversione (e non la scansione) del file originato dal programma di videoscrittura che si utilizza. In pratica, utilizzando il “redattore” (si veda anche l’articolo pubblicato in basso), ci si accredita presso il punto di accesso all’infrastruttura del processo civile telematico digitando il pin relativo al certificato di autenticazione della smart card o businnes key. A questo punto, si seguono le indicazioni a video, e si compilano, via via, gli ulteriori campi che il sistema propone. Questi campi, in genere, riguardano: • i dati identificativi della parte assistita; • la sua posizione nel procedimento (ad esempio, attore o convenuto); • i codici relativi all’oggetto e alla materia della controversia; • il tipo di atto da depositare (da scegliere in un menu a tendina); • l’ufficio giudiziario, la sezione, il giudice designati per il procedimento, decisivi per indirizzare correttamente la busta. Occorre poi seguire le indicazioni www.lex24.ilsole24ore.com I PUNTI CHIAVE I SOGGETTI COINVOLTI IL CALENDARIO I PROCEDIMENTI GLI ATTI L’obbligo di depositare in via telematica gli atti processuali coinvolge: i magistrati (per i decreti ingiuntivi); gli avvocati; i soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria e quelli nominati dalle parti (come i consulenti tecnici d’ufficio e di parte). Nelle procedure concorsuali l’obbligo riguarda: i curatori; i commissari giudiziali; i liquidatori; i commissari liquidatori; i commissari straordinari - Il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti è obbligatorio per i procedimenti iniziati da oggi, 30 giugno - Per le cause in corso per ora è facoltativo usare il canale online, che diventerà obbligatorio il 31 dicembre 2014, tranne che nei tribunali in cui l’obbligo viene anticipato con Dm giustizia - Nei procedimenti d’ingiunzione la fase monitoria passa online per intero da oggi, senza distinzione tra cause in corso e nuove. Il giudizio di opposizione segue invece le regole generali - L’obbligo del deposito telematico riguarda i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, di fronte al tribunale, sia come giudice di primo grado, sia in appello di decisioni del giudice di pace - I procedimenti in Corte d’appello sono per ora esclusi ma passeranno alla telematica dal 30 giugno 2015 - Il deposito digitale non investe le cause di fronte al giudice di pace né quelle in Cassazione Gli avvocati devono depositare in via telematica gli atti e i documenti “endoprocessuali”, cioè successivi a quelli di prima costituzione. Sono quindi esclusi l’atto di citazione o il ricorso introduttivi del giudizio e la comparsa di costituzione. Mentre l’obbligo riguarda le memorie previste dall’articolo 183, comma 6, del Codice di procedura civile, le comparse conclusionali e le note di replica. proposte man mano dal sistema: che suggerisce di includere nella busta l’atto da depositare (e gli eventuali documenti) e indica come farlo; eviden- zia l’esistenza di atti o file da firmare digitalmente (digitando nello spazio il pin della firma digitale); indica come generare la busta. Questa, una gene- 60 rata va inviata dalla Pec del legale a quella dell’ufficio giudiziario dove il deposito deve essere formalizzato. © RIPRODUZIONE RISERVATA www.lex24.ilsole24ore.com RASSEGNA DEI COMMENTI IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO PER GLI AUSILIARI DEL GIUDICE Consulente Immobiliare del 15 ottobre 2014, n.961, pag. 1710 di Frediani Paolo OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI INDICAZIONI DEL DOCUMENTO IRDCEC 31/2014 La Settimana Fiscale del 17 settembre 2014, n. 34, pag. 37 di D’Andò Vincenzo PROCESSO ON LINE CON STANDARD DOC Norme e Tributi del 17 luglio 2014, pag. 41 di Giovanni Negri ENTRO GIUGNO 2015 DEPOSITO DIGITALE ESTESO ALL’APPELLO Norme e Tributi del 28 giugno 2014, pag. 13 di Negri Giovanni IL D.L. 90/2014 E LE NOVITÀ IN MATERIA DI PCT Diritto24 del 27 giugno 2014 di Fabiano Nicola A UNA SETTIMANA DAL DEBUTTO SI AGGIRA LO SPETTRO DELLA “COPIA DI CORTESIA” Guida al Diritto on line del 23 giugno2014 di Giuseppe Sileci 61 www.lex24.ilsole24ore.com RITO TELEMATICO, CARTA DA SALVARE Norme e Tributi del 21 giugno 2014, pag. 19 di Negri Giovanni DAL DEPOSITO ALLE SANZIONI, TUTTE LE CRITICITÀ Guida al Diritto on line del 15 giugno 2014 di Domenico Dalfino , Poli Giorgio Giuseppe PROCESSI TELEMATICI, AVVIO A TAPPE Norme e Tributi del 12 giugno 2014, pag. 48 di Negri Giovanni PROCESSO TELEMATICO, LE INEFFICIENZE RISCHIANO DI RICADERE SUGLI AVVOCATI Guida al Diritto on line del 19 maggio 2014 62 www.lex24.ilsole24ore.com DEPOSITI TELEMATICI OBBLIGATORI DAL 30 GIUGNO 2014 (ART. 16-BIS D.L. 179/2012) Predisposizione dell’atto da depositare (documento informatico) mediante l’utilizzo di un software di elaborazione testi. Il documento informatico va salvato in formato PDF e va firmato digitalmente mediante l’utilizzo del token crittografico. N.B.: l’unico formato ammesso per l’atto di parte è il PDF. Predisposizione degli allegati mediante scansione dei documenti. If ile ottenuti devono essere salvati nei formati consentiti dalle specifiche tecniche ( art.13 Provv. 16/4/2014) e precisamente .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml, .msg! E’ consentito anche depositare file compressi purché nei formati .zip -.rar - .arj! E’ consentito firmare digitalmente gli allegati ma non è obbligatorio Preparazione della busta telematica mediante l’utilizzo di un software definito redattore per il deposito telematico. Si dovranno caricare sia l’atto difensivo, sia gli allegati. PCT - Regime del deposito telematico (ex art. 16-bis del Dl 179/2012 e del Dl 90/2014 TRIBUNALE CORTE D’APPELLO Prima del Dal 31 dicembre 2014 31 dicembre 2014 se emanati deposito decreti ministeriali telematico deposito telematico obbligatorio per: obbligatorio per Dal 30 giugno 2014 deposito telematico obbligatorio per: Dal 30 giugno 2014 deposito telematico facoltativo per: Clicca per visualizzare la scheda Clicca per visualizzare la scheda Clicca per visualizzare la scheda Clicca per visualizzare la scheda 1 2 3 4 Deposito telematico obbligatorio Procedimenti iniziati dal 30 giugno 2015 Atti successivi alla costituzione in giudizio 63 www.lex24.ilsole24ore.com SCHEDA 1 1. Procedimento d’ingiunzione Non sussiste obbligo del deposito telematico per il decreto ingiuntivo europeo (art. 16-bis, comma 4, del Dl 179/2012) Atti successivi alla costituzione in giudizio Non si applica al giudizio di opposizione per il quale vige il regime di cui al punto 2 (art. 16-bis, comma 4, del Dl 179/2012) Atti successivi alla costituzione in giudizio 2. Procedimenti iniziati dal 30 giugno 2014 CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE Atti successivi al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione (art. 16-bis, comma 2, del Dl 179/2012) TORNA ALLA SCHEDA INIZIALE 64 LAVORO ESECUZIONI Istanza di ammissione al passivo a mezzo Pec al curatore PROCEDURE CONCORSUALI Atti degli organi della procedura www.lex24.ilsole24ore.com SCHEDA 2 Procedimenti pendenti al 30 giugno 2014 CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE Atti successivi alla costituzione in giudizio LAVORO ESECUZIONI Atti successivi alla costituzione in giudizio Atti successivi al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione (art. 16-bis, comma 2, del Dl 179/2012) TORNA ALLA SCHEDA INIZIALE 65 PROCEDURE CONCORSUALI Istanza di ammissione al passivo a mezzo Pec al curatore Atti degli organi della procedura www.lex24.ilsole24ore.com SCHEDA 3 Procedimenti pendenti al 30 giugno 2014 CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE Atti successivi alla costituzione in giudizio LAVORO ESECUZIONI Atti successivi alla costituzione in giudizio Atti successivi al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione (art. 16-bis, comma 2, del Dl 179/2012) TORNA ALLA SCHEDA INIZIALE 66 PROCEDURE CONCORSUALI Istanza di ammissione al passivo a mezzo Pec al curatore Atti degli organi della procedura www.lex24.ilsole24ore.com SCHEDA 4 Procedimenti pendenti al 30 giugno 2014 CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE Atti successivi alla costituzione in giudizio LAVORO ESECUZIONI Atti successivi alla costituzione in giudizio Atti successivi al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione (art. 16-bis, comma 2, del Dl 179/2012) TORNA ALLA SCHEDA INIZIALE 67 PROCEDURE CONCORSUALI Istanza di ammissione al passivo a mezzo Pec al curatore Atti degli organi della procedura LEX LA BANCA DATI CERTIFICATA LA BANCA DATI MODULARE PER I PROFESSIONISTI DEL DIRITTO CODICI LEX 24 CIVILE PROCESSO ICO AT M TELE NE CIRCOLAZIO STRADALE IMMOBILI LAVORO FAMIGLIA CONTRATTI LITÀ RESPONSABI TO E RISARCIMEN SOCIETÀ E-LEARNING MEDIAZIONE PENALE SERVIZI IA LEX 24 OMN LASS BUSINESS C DIRITTO Lex24: il diritto di scegliere solo ciò che serve. Lex24 non è solo una semplice banca dati sempre aggiornata, ma un vero sistema integrato di informazione giuridica, organizzato per moduli tematici. Partendo da una configurazione base, puoi implementare Lex24 fino a farla diventare uno strumento di lavoro completo e unico, tagliato sulle tue esigenze e indispensabile per la tua professione. Inoltre con Lex24 potrai avere a tua disposizione tutti i prodotti del Sole 24 ORE dedicati al professionista del diritto, quali Guida al Diritto, le altre riviste del gruppo, i libri e l’informazione quotidiana del Sole 24 ORE e del nuovo Quotidiano del Diritto. Per saperne di più www.agenti24.it/infolex24 L’esperto www.lex24.ilsole24ore.com L’ESPERTO MODULO PCT - DEPOSITO TELEMATICO L’esperto legale di Fabiano Nicola 69 70 www.lex24.ilsole24ore.com MODULO PCT - DEPOSITO TELEMATICO L’esperto Legale Avv. Nicola Fabiano T RASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI (IL DEPOSITO) - Gli atti, nei formati indicati dal provvedimento 16/4/2014 (.pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml, .msg) sono trasmessi telematicamente alla cancelleria (ciò corrisponde al deposito in Cancelleria) dai soggetti abilitati esterni (es. avvocato) mediante la posta elettronica certificata (questo è quanto dispongono le regole tecniche di cui al DM 44/2011). Per il deposito telematico degli atti il soggetto abilitato esterno deve essere in possesso di una casella di PEC comunicata all’Ordine e presente nel RegIndE, nonché del token crittografico di firma digitale. È POSSIBILE DEPOSITARE • processo civile: tutti gli atti ad eccezione dell’atto introduttivo (comparsa di costituzione e risposta, memorie ex art. 183, comparsa conclusionale, note di replica, comparsa d’intervento, ecc.) • processo del lavoro e volontaria giurisdizione: come per il processo civile • procedura monitoria: fa eccezione in quanto può essere completamente effettuata telematicamente • esecuzioni: è consentito (dal 30 giugno 2014 ma già ora presso i Tribunali autorizzati con D.M. Giustizia) depositare telematicamente l’atto introduttivo, procedere alla iscrizione a ruolo e depositare successivamente gli atti della procedura • procedure concorsuali: è consentito il deposito della istanza di fallimento e degli atti successivi. L’AUSILIO DEL SOFTWARE “REDATTORE” Viste le specifiche tecniche che sono richieste dal sistema, è assai improbabile che il soggetto abilitato esterno (es. avvocato) sia in grado di effettuare il deposito di un atto, predisposto nel formato senza l’ausilio di appositi software. Pertanto, è necessario dotarsi di un software ad hoc che viene definito “redattore”, poiché mediante questo applicativo viene preparata tecnicamente la “busta telematica” (art. 14 provv. 16/4/2014) che consiste in un file all’interno del quale sono contenuti anche gli altri file “di sistema” (IndiceBusta.xml, DatiAtto.xml) necessari per il deposito. Il “redattore” va ovviamente preventivamente impostato configurando il token di firma digitale (con certificato di sottoscrizione) da utilizzare e indicando l’indirizzo di PEC del mittente (avvocato). 70 ATTIVITÀ DEL REDATTORE a) si individua l’Organo Giudiziario competente; b) si classifica il Registro (Contenzioso Civile, Diritto del Lavoro, ecc.); c) si indica il Numero di Ruolo e l’anno (se presenti); d) si classifica l’oggetto individuando quello specifico (es. memorie ex art. 183 c.p.c.); e) si classifica il tipo di parte (attore, convenuto) e il tipo di atto (memoria, comparsa, ecc.); f) si indicano i dati delle parti; g) si acquisisce l’atto o gli atti (memoria, comparsa conclusionale, ecc.) da depositare nel formato PDF; h) si acquisiscono eventuali allegati nei formati precedentemente indicati i) si prepara la “busta telematica” (DatiAtto.xml); j) si appone la firma digitale dell’avvocato ai soli atti (per gli allegati non è obbligatoria l’apposizione della firma digitale), alla procura alle liti e alla nota di iscrizione a ruolo (questi ultimi due in caso di procedura monitoria); k) si procede all’invio della “busta telematica” all’indirizzo di PEC del Tribunale competente. Si precisa che gli atti e gli allegati da depositare tramite PEC non devono complessivamente superare il limite di 30 Megabyte imposto dalle regole tecniche. Purtroppo, si tratta di un limite tecnico che, in alcuni casi, è difficile rispettare stante il numero di documenti da trasmettere. Si www.lex24.ilsole24ore.com auspica l’introduzione di una modifica normativa che aumenti il limite dei 30 Megabyte. LE RICEVUTE Dopo aver effettuato l’invio vengono generate 4 ricevute: 1) ricevuta di accettazione; 2) ricevuta di consegna; 3) ricevuta esiti; 4) ricevuta di accettazione del deposito. Le ricevute 3) e 4) sono previste rispettivamente dai commi 9 e 10 dell’art. 14 del provvedimento 16/4/2014 e si aggiungono alle prime due ricevute proprie della PEC. Le prime tre ricevute confermano la regolarità tecnica e formale del messaggio trasmesso e, quindi, l’assenza di anomalie, mentre la quarta ricevuta attesta la verifica operata in concreto dal cancelliere che quanto trasmesso sia esente da irregolarità formali e di sostanza (mancanza di un atto, pagamento dei bolli, ecc.). In particolare assume rilievo la ricevuta di consegna (c.d. RDAC) perché essa attesta l’avvenuto deposito dell’atto (l’art. 16-bis, comma 7, L. 221/2012 stabilisce che “gli atti si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna”). L’art. 13, comma 3, del DM 44/2011 stabilisce che qualora la ricevuta di consegna sia rilasciata dopo le ore 14 il deposito telematico si considera effettuato il giorno successivo. Sul punto, tuttavia, si è pronunciato il Tribunale di Milano con sentenza n. 3115 del 5/3/2014, secondo cui il limite temporale non può essere considerato un termine alla luce del principio di gerarchia delle fonti nel rapporto tra il D.L. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) e il DM 44/2011. Pertanto, sulla scorta di tale orientamento, condivisibile, è possibile effettuare il deposito telematico nell’arco della giornata e dello stesso si avrà prova quando verrà generata la ricevuta di consegna. La ricevuta esiti (la terza) è generata a seguito di un controllo formale automatico da parte del gestore dei servizi telematici (GST) che è il sistema informatico interno al dominio giustizia. Il GST esegue in tempi molto rapidi due controlli. CONTROLLI GST Con il primo controllo il GST verifica: a) se l’indirizzo di PEC del mittente è nel RegIndE (codice T001); b) se il formato del messaggio è aderente alle specifiche tecniche (codice T002); c) se la dimensione del messaggio non eccede i 30 Megabyte (codice T003). Successivamente, il GST esegue un altro controllo sulla inesistenza di anomalie che sono tre (WARN, ERROR e FATAL). La prima (WARN) non è un’anomalia bloccante, la seconda e la terza lo sono, ma l’ufficio ricevente può intervenire solo sulla seconda (ERROR). La terza anomalia (FATAL) non è gestita o gestibile. Allo stato attuale non è possibile per il soggetto abilitato esterno (avvocato) visualizzare la ricevuta di consegna (quindi il momento del deposito) degli atti di controparte. Deposito di atti per la procedura monitoria - Le norme dispongono che il deposito telematico per il contenzioso civile, il diritto del lavoro e la volontaria giurisdizione, è consentito solo per atti endoprocessuali e non anche per quelli introduttivi del giudizio. In sostanza, non è possibile effettuare il deposito telematico di un atto di citazione ed eseguire l’iscrizione a 71 ruolo telematicamente. La fase introduttiva richiede sempre la costituzione in giudizio in modo analogico (cartaceo). ECCEZIONE La procedura monitoria fa eccezione nel senso che è possibile eseguire il deposito e l’iscrizione a ruolo telematicamente. In questo caso, a differenza del deposito telematico degli atti e degli allegati, sarà necessario trasmettere anche la procura alle liti e la nota di iscrizione a ruolo. Il procedimento è identico a quello descritto al paragrafo precedente con la precisazione che la nota di iscrizione a ruolo salvata in formato PDF e la procura dovranno essere obbligatoriamente firmate digitalmente. Riguardo alla procura, essa va depositata come documento separato rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo e può essere predisposta in due differenti modalità: 1) può essere creata come documento informatico nativo (ossia redatta con un software di elaborazione testi e salvata e/o esportata in formato PDF); 2) può essere redatta con un software di elaborazione testi, stampata e sottoscritta di pugno dal cliente e dall’avvocato; il documento analogico (cartaceo) ottenuto va scannerizzato, salvato in formato PDF e firmato digitalmente. Pagamento del contributo unificato e del bollo per l’iscrizione a ruolo: per tale adempimento è possibile fruire del pagamento telematico oppure delle tradizionali modalità mediante F23 o Lottomatica. In ogni caso, la ricevuta di pagamento o il documento PDF della scansione delle ricevute della Lottomatica vanno aggiunti come allegati per il deposito telematico. www.lex24.ilsole24ore.com CNF - FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE VIDEOTUTORIAL PCT Base: il deposito telematico della c.d. “busta” non direttamente con l’uso del redattore PCT Base: gli strumenti per il deposito telematico degli atti Deposito Telematico di un Ricorso per Ingiunzione di Pagamento 72
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