OPR Siena – Newsletter Marzo 2014 Nuove regole su

OPR Siena – Newsletter Marzo 2014
Nuove regole su gestione e spedizione dei rifiuti radioattivi
Classificazione
dei
rifiuti
radioattivi,
istituzione
dell’Authority
di
regolamentazione, aggiornamento della disciplina sulla gestione dei rifiuti
radioattivi e disposizioni specifiche su spedizione. Sono alcune novità del D.lgs.
4 marzo 2014, n. 45 che attua la direttiva 2011/70/EURATOM.
Il D.lgs., che entra in vigore il 10 aprile 2014, rilancia la classificazione dei
rifiuti radioattivi da effettuare con D.M. Ambiente entro il 7 ottobre 2014,
istituisce l’Autorità di regolamentazione competente (ISIN) e modifica diverse
norme in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare il D.lgs. n.
230/1995 che attua le Direttive europee in materia di radiazioni ionizzanti e
sicurezza degli impianti nucleari e il D.lgs. n. 31/2010 che disciplina i sistemi di
stoccaggio dei rifiuti radioattivi.
Riscritte, in particolare, le disposizioni del D.lgs. n. 230/1995 sul nulla osta per
installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti
radioattivi, mentre il nuovo articolo 32-bis dello stesso D.lgs. del 1995 detta
specifiche disposizioni sulle spedizioni trasfrontaliere di combustibile esaurito e
rifiuti radioattivi. Entro fine 2014 i Ministeri competenti insieme alle Regioni
definiscono il Programma nazionale di smaltimento dei rifiuti radioattivi.
TARI: i rifiuti assimilati fuori dalla tariffa
La nuova tariffa rifiuti (TARI) non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti
assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Lo
prevede il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (c.d. “Salva-Roma bis”) in vigore dalla
stessa data.
Il D.L. n. 16/2014 risolve il dubbio interpretativo nato da due disposizioni
contrastanti della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) eliminando
l’ultimo periodo del comma 649 dell’articolo 1 che prevedeva la TARI anche per
gli assimilati agli urbani, ma dava al Comune la possibilità di ridurre la parte
variabile della tariffa in proporzione alle quantità che i produttori stessi
dimostrassero di avere avviato al recupero. Rimane invece in vita il comma
661 dell’articolo 1, Legge n. 147/2013 che stabilisce l’esenzione dalla TARI in
relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero. Alla luce della novità normativa risulta superata
l’interpretazione ufficiale del Ministero dell’Ambiente che, stante il contrasto
normativo, con la circolare 13 febbraio 2014, n. 1/2014 aveva “sposato” la
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vigenza del comma 649 (TARI ridotta) piuttosto che quella del comma 661
(TARI esclusa).
RAEE: dal 12 aprile nuove regole in vigore
Ritiro “uno contro zero” per i RAEE di piccole dimensioni, nuovi obblighi per i
venditori on-line, ingresso del fotovoltaico tra i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Via libera al recepimento della Direttiva 2012/19/UE
mediante il D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49. Il ritiro “uno contro zero” dei RAEE di
piccole dimensioni scatta per i venditori con superficie oltre 400 mq (ed è una
facoltà per i “piccoli” venditori). I dettagli saranno definiti con successivo D.M.
Diventa più chiara, inoltre, la distinzione tra RAEE domestici e professionali (i
RAEE c.d. “dual use” sono ricondotti nell’ambito dei domestici). I pannelli
fotovoltaici sono soggetti alla disciplina dei RAEE da subito.
Le disposizioni avranno due periodi di applicazione: un primo periodo c.d.
“chiuso” vigente dalla entrata in vigore del D.lgs., che riguarda gli AEE più i
pannelli fotovoltaici, e un secondo periodo, c.d. “aperto”, decorrente dal 15
agosto 2018 che riguarda tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche
immesse sul mercato (riportate in allegato III del D.lgs., ed esemplificate in
allegato IV).
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