OPR Siena – Newsletter Marzo 2014 Nuove regole su gestione e spedizione dei rifiuti radioattivi Classificazione dei rifiuti radioattivi, istituzione dell’Authority di regolamentazione, aggiornamento della disciplina sulla gestione dei rifiuti radioattivi e disposizioni specifiche su spedizione. Sono alcune novità del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 45 che attua la direttiva 2011/70/EURATOM. Il D.lgs., che entra in vigore il 10 aprile 2014, rilancia la classificazione dei rifiuti radioattivi da effettuare con D.M. Ambiente entro il 7 ottobre 2014, istituisce l’Autorità di regolamentazione competente (ISIN) e modifica diverse norme in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare il D.lgs. n. 230/1995 che attua le Direttive europee in materia di radiazioni ionizzanti e sicurezza degli impianti nucleari e il D.lgs. n. 31/2010 che disciplina i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Riscritte, in particolare, le disposizioni del D.lgs. n. 230/1995 sul nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi, mentre il nuovo articolo 32-bis dello stesso D.lgs. del 1995 detta specifiche disposizioni sulle spedizioni trasfrontaliere di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Entro fine 2014 i Ministeri competenti insieme alle Regioni definiscono il Programma nazionale di smaltimento dei rifiuti radioattivi. TARI: i rifiuti assimilati fuori dalla tariffa La nuova tariffa rifiuti (TARI) non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Lo prevede il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (c.d. “Salva-Roma bis”) in vigore dalla stessa data. Il D.L. n. 16/2014 risolve il dubbio interpretativo nato da due disposizioni contrastanti della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) eliminando l’ultimo periodo del comma 649 dell’articolo 1 che prevedeva la TARI anche per gli assimilati agli urbani, ma dava al Comune la possibilità di ridurre la parte variabile della tariffa in proporzione alle quantità che i produttori stessi dimostrassero di avere avviato al recupero. Rimane invece in vita il comma 661 dell’articolo 1, Legge n. 147/2013 che stabilisce l’esenzione dalla TARI in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Alla luce della novità normativa risulta superata l’interpretazione ufficiale del Ministero dell’Ambiente che, stante il contrasto normativo, con la circolare 13 febbraio 2014, n. 1/2014 aveva “sposato” la Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo sostenibile S.r.l. [email protected] www.apea.siena.it Società soggetta al coordinamento e controllo dell’Amministrazione Provinciale di Siena. Capitale Sociale € 395.006,36 i.v. Sede Legale: Via Massetana, 106 - 53100 SIENA (SI) - Tel. +39 0577 272 367; +39 0577 045 371 Fax +39 0577 241 626 Unità Locale: Via dei Termini, 6, scala B 1^ piano, 53100 SIENA (SI) Tel. +39 0577 272 367;+39 0577 045 371 Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01112380520 N. R.E.A SI-121 473 vigenza del comma 649 (TARI ridotta) piuttosto che quella del comma 661 (TARI esclusa). RAEE: dal 12 aprile nuove regole in vigore Ritiro “uno contro zero” per i RAEE di piccole dimensioni, nuovi obblighi per i venditori on-line, ingresso del fotovoltaico tra i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Via libera al recepimento della Direttiva 2012/19/UE mediante il D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49. Il ritiro “uno contro zero” dei RAEE di piccole dimensioni scatta per i venditori con superficie oltre 400 mq (ed è una facoltà per i “piccoli” venditori). I dettagli saranno definiti con successivo D.M. Diventa più chiara, inoltre, la distinzione tra RAEE domestici e professionali (i RAEE c.d. “dual use” sono ricondotti nell’ambito dei domestici). I pannelli fotovoltaici sono soggetti alla disciplina dei RAEE da subito. Le disposizioni avranno due periodi di applicazione: un primo periodo c.d. “chiuso” vigente dalla entrata in vigore del D.lgs., che riguarda gli AEE più i pannelli fotovoltaici, e un secondo periodo, c.d. “aperto”, decorrente dal 15 agosto 2018 che riguarda tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato (riportate in allegato III del D.lgs., ed esemplificate in allegato IV). Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo sostenibile S.r.l. [email protected] www.apea.siena.it Società soggetta al coordinamento e controllo dell’Amministrazione Provinciale di Siena. Capitale Sociale € 395.006,36 i.v. Sede Legale: Via Massetana, 106 - 53100 SIENA (SI) - Tel. +39 0577 272 367; +39 0577 045 371 Fax +39 0577 241 626 Unità Locale: Via dei Termini, 6, scala B 1^ piano, 53100 SIENA (SI) Tel. +39 0577 272 367;+39 0577 045 371 Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01112380520 N. R.E.A SI-121 473
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