SISTEMA INTEGRATO GESTIONE ASSOCIATA (S.I.G.A.) CONVENZIONE ED UNIONE FRA GLI ENTI Aspetti giuridici ed organizzativi a confronto Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 1 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. Finalità • ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI • Art. 30 – c. 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. • Concetto di FUNZIONE E SERVIZIO • funzione in senso stretto comprende le attività amministrative connotate dall'esercizio di poteri autoritativi • servizio attività non connotata dall'esercizio di pubbliche potestà, volta all'erogazione di prestazioni d'interesse pubblico Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 2 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. • Aspetti formali 1) Non si crea un nuovo ente 2) E’ necessario individuare un ente capofila a scopo di rappresentanza 3) La convenzione non ha personalità giuridica propria né fiscale – aspetti IVA - IRAP – etc. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 3 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. Altri aspetti formali • • • • • • • Art. 30 – c. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Costituzione di ufficio comune È solo una facoltà Se costituiti operano prevalentemente con personale distaccato dagli enti partecipanti L’ufficio comune esercita le funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti Alternativa: utilizzo di uffici di uno degli enti per l’esercizio delle funzioni (ufficio unico) > opera per delega di funzioni in luogo e per conto degli altri enti In caso di costituzione dell’ufficio unico non ricorre la creazione di una struttura organizzativa apposita, ma essa già esiste ed è identificata nell’organizzazione di una delle Amministrazioni convenzionate, alla quale queste ultime delegano l’esercizio delle proprie funzioni. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 4 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. Aspetti organizzativi La scelta macro organizzativa: Ufficio unico o Ufficio comune? • • • Con l’Ufficio comune si evita un incremento della spesa del personale solo a carico dell’Ente capofila proprio perché l’Ufficio comune potrà essere composto da personale messo a disposizione dai Comuni convenzionati. Inoltre, se il Comune capofila o uno dei Comuni associati non dovesse essere in condizione di sostenere alcun incremento della spesa del personale, se ne potrebbero fare carico gli altri senza il ricorso a «nuovo personale». Soluzione questa suggerita dalla Corte conti – sez. contr. Lombardia – parere 22 giugno 2012 n. 293. Corte conti – sez. contr. Lombardia – parere 22 giugno 2012 n. 293 ritiene che: il divieto di “assunzione del personale”, sancito dell’art. 76, co. 4, D.L. n. 112/2008 (convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133) opera anche in presenza di una convenzione per la gestione associata di servizi e/o funzioni attraverso lo schema della delega di funzioni; tuttavia, “la convenzione per la gestione associata di servizi e/o funzioni non implica necessariamente il ricorso a “nuovo personale”, bensì potrebbe anche essere attuata dando vita ad una semplice forma associativa con la creazione di uffici comuni che operano con il personale distaccato dagli enti partecipanti.” Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 5 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. Aspetti organizzativi La scelta macro organizzativa: Ufficio unico o Ufficio comune? • La “Convenzione tra i Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano e Vignate prevede la gestione Associata delle funzioni dell’ Ufficio di piano con la costituzione di un Ufficio unico” approvata con deliberazione C.C. Numero 28 del 20/04/2009 ed attuata mediante Accordo di Programma approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 20/04/2009 Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 6 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. Aspetti organizzativi La scelta macro organizzativa: Ufficio unico o Ufficio comune? • Tenendo conto delle restrizioni alla spesa del personale e del parere della Corte conti – sez. contr. Lombardia del 22 giugno 2012 n. 293, è preferibile la costituzione dell’Ufficio comune. • Il modello organizzativo proposto dalla società PRAGMATA prefigura pure la costituzione di un Ufficio comune . Infatti, il modello proposto, presume la creazione di una struttura organizzativa apposita non identificata nell’organizzazione di una delle Amministrazioni convenzionate. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 7 STRUTTURA GESTIONALE S.G.I. proposta dalla società Pragmata • Mod. Org. ASSEMBLEA DEI SINDACI UDP (PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE, MONITORAGGIO DEI SERVIZI) NUCLEO GESTIONALE RILEVAZIONE ESIGENZA DELLA COMUNITA’ REFERENTE SGI (COORDINAMENTO RUOLI - GESTIONE INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI) NUCLEO GESTIONALE RISORSE UMANE (RECLUTAMENTO E FORMAZIONE) NUCLEO GESTIONALE RELAZIONE CON ENTI E COMUNICAZIONE ESTERNA NUCLEO GESTIONALE RISORSE FINANZIARIE STRUTTURALI INPUT PER RESPONSABILE DI SERVIZIO Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 8 STRUTTURA OPERATIVA S.G.I. proposta dalla società Pragmata • Mod. Org. RESPONSABILE DI SERVIZIO PROGETTAZIONE NUCLEO OPERATIVO COORDINATORE DEL NUCLEO NUCLEO OPERATIVO NUCLEO OPERATIVO NUCLEO OPERATIVO Progetti Operativi INPUT PER SISTEMA DI GESTIONE Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 9 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. Aspetti organizzativi La direzione dell’Ufficio comune • • • Alla direzione dell’ufficio comune dovrà essere preposto un Responsabile a tempo pieno. In tal senso pure il parere della Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Piemonte, con Delibera n. 287/2012/SRCPIE/PAR del 29-08-2012: “Con specifico riguardo alla concreta organizzazione di ciascuna funzione, è evidente che gli Enti interessati dall’aggregazione debbano unificare gli uffici e, a seconda delle attività che in concreto caratterizzano la funzione, prevedere la responsabilità del servizio in capo ad un unico soggetto che disponga dei necessari poteri organizzativi e gestionali, nominato secondo le indicazioni contenute nell’art. 109 del TUEL. Nella predisposizione del modello organizzativo gli Enti interessati dovranno tenere conto degli obiettivi di finanza pubblica sottesi al citato art. 14, co. 27 e segg. del d.l. n. 78 del 2010, come modificato ed integrata dall’art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dovranno, quindi, evitare di adottare soluzioni organizzative che, di fatto, si pongano in contrasto con le finalità, anche di risparmio di spesa, perseguite dal legislatore e che, nella sostanza, mantengano l’organizzazione precedente.” Lo stesso orientamento è stato espresso ripetutamente dalla Corte dei conti lombarda con i pareri n. 513 del 10-12-2012 e n. 527 del 12-12-2012. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 10 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. Aspetti finanziari e ripartizione costi del personale • La ripartizione delle spese può essere liberamente stabilita attraverso criteri quanto più possibili equi. Esempio: «Le spese correnti connesse alla gestione dei servizi associati sono sostenute dai Comuni convenzionati e ripartiti tra gli stessi nel seguente modo: per il …. % in base alla popolazione complessiva rispettivamente residente (al 31.12 dell’anno precedente); per il restante …. % in base alla popolazione rispettivamente residente di età superiore a 65 anni (al 31.12 dell’anno precedente); per il restante ….. % in base alla popolazione rispettivamente residente di età inferiore a 14 anni (al 31.12 dell’anno precedente).» • Nota: In caso di costituzione di «ufficio comune» le spese del personale utilizzato a vario titolo, costituiscono una delle voci di costo della gestione dei servizi associati ma rimangono a carico del Comune con il quale è stabilito il rapporto di lavoro. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 11 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. con Ufficio comune Impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali • Punti di forza 1) a) b) Utilizzo delle figure professionali adeguate esistenti nell’organico dei Comuni associati anche in aggiunta al personale distaccato, prevedendo in convenzione il rimborso forfettario al Comune datore di lavoro del costo del servizio reso da parte delle singole figure professionali. Non si ripartisce il tempo lavoro di una persona ma si crea un’organizzazione finalizzata all’erogazione di un servizio a favore di tutti i Comuni associati. Di conseguenza nella Convenzione: non si andrà a definire il tempo lavoro di assegnazione dei dipendenti al servizio convenzionato, di fatto impossibile perché non si costituisce un nuovo Ente con distinta personalità giuridica rispetto ai Comuni a favore del quale il servizio è reso e non c’è quindi utilizzo a tempo parziale da parte di un ente di personale assegnato da un altro ente; le quote di partecipazione alle spese di funzionamento verrebbero erogate con criteri predeterminati ed in modo forfettario: si paga il servizio e non il solo rimborso delle ore di lavoro dedicato da parte del personale essendo quest’ultima voce uno degli elementi di costo a carico dei singoli Comuni. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 12 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. con Ufficio comune Impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali • Punti di forza 2) 3) Possibilità di avvalersi, in aggiunta al personale distaccato a tempo pieno, di altro personale in dotazione agli enti convenzionati in relazione a singoli procedimenti attivabili, stabilendo le modalità ed i limiti di tale avvalimento: la concreta attribuzione del personale di cui sopra potrà avvenire a tempo pieno e con appositi atti di carattere organizzativo, da adottarsi entro un termine stabilito tra le parti. Direzione unitaria: alla direzione dell’ufficio comune dovrà essere preposto un Responsabile a tempo pieno, qualificato, a tutti gli effetti, responsabile del procedimento. Al Responsabile compete, in particolare, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti l’Ufficio comune, compresi tutti gli atti con valenza esterna , di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 13 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. con Ufficio comune Le ricadute sugli Enti delle scelte politico-istituzionali in merito ai servizi da gestire in forma associata • 1) 3) Punti di debolezza I servizi da gestire con il Sistema di Gestione Integrata (S.G.I.) rappresentano circa il 70% dei servizi della funzione sociale attualmente gestita in forma associata con il Comune di Liscate ai sensi dell’art. 14, comma 29, d.l. n. 78 del 2010 e succ. mod. e integrazioni, secondo il quale “La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”: che fare a Melzo con l’altro 30%? A quale Posizione Organizzativa assegnare (ammesso che sia possibile) il rimanente 30% dei servizi sociali a Melzo? Il parziale conferimento dei servizi della funzione sociale non consente agli enti obbligati (Liscate) di rispettare il disposto dell’art. 14, commi 28 e 29, d.l. n. 78 del 2010 e succ. mod. e integrazioni, che impone ai comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti l'obbligatorio esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 attraverso convenzione o unione. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 14 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. Il rispetto dei vincoli del patto di stabilità • Punti di debolezza 1) Ripercussioni negative per il Patto di stabilità a carico dell’Ente capofila nel caso del calcolo del saldo finanziario obiettivo per rispettare il Patto (in sostanza l’importo dei pagamenti possibili determinato dalla somma di quelli relativi ai residui con quelli di competenza dell’anno in corso) : nel calcolare il proprio saldo finanziario obiettivo, secondo le modalità previste nell’articolo 31, l. 12 novembre 2011, n. 183 (che consistono nel moltiplicare la spesa corrente media impegnata nel triennio 2006- 2008 per le percentuali fissate nell’articolo 31, comma 2, l. cit. in relazione alla dimensione demografica dell’ente). Vedasi: Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, parere n. 26 del 7 giugno 2012; Circolare MEF n. 5 del 14 febbraio 2012, punto B2, dove è stato precisato che, «ai fini della determinazione dell’obiettivo per l’anno 2012 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall’ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc.)». Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 15 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. Il rispetto dei vincoli del patto di stabilità • Punti di debolezza 1. 2. Con la recente legge di stabilità per il 2013 la base di calcolo viene aggiornata facendo riferimento alla media registrata nel triennio 2007-2009 a valere per gli anni dal 2013 al 2016 (art. 1, comma 432, lett. A, legge 24-12-2012, n. 228). Il progetto è chiaro: mentre il patto con il riferimento temporale bloccato lega il Comune alla spesa storica, il patto col riferimento temporale che scorre in avanti PREMIA i Comuni che attuano una politica di riduzione delle spese correnti. Riduzione spese correnti in caso di mancato rispetto del Patto: Come da decreto legislativo 149/2011 “premi e sanzioni” Art 7, co. 2 lett. b) l’Ente non rispettoso del Patto «non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;». Previsione esattamente confermata dall’art. 1, comma 439, della legge di stabilità 2013, n. 228-2012. N.B. La spesa sociale di tutti i Comuni del PdZ ammonta ad €. 12.851.339,00 mentre quella del solo Comune di Melzo ammonta a €. 4.522.488,00 a consuntivo 2011. Differenza € 8.328.851 Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 16 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. L’attuazione dei rispettivi Programmi di mandato degli Enti partecipanti • Punti di debolezza In seguito all’entrata in vigore della legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cd “Brunetta”, le singole amministrazioni devono definire obiettivi strategici collegati al Programma di mandato per misurare la performance complessiva dell’Ente, desunta dal grado di realizzazione degli obiettivi gestionali individuati annualmente in coerenza con il programma politico . Ciò richiede un elevato grado di omogeneità delle scelte politiche su quanto concretamente si intende realizzare, risultato che potrebbe non essere a portata di mano tanto più in presenza di un elevato numero di Enti aderenti. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 17 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. Aspetti organizzativi • Punti di debolezza La gestione del personale distaccato: è più problematica poiché il personale distaccato dipende gerarchicamente dall’ufficio convenzionato ma è dipendente di altro ente e ciò comporta problematicità sugli aspetti gestionali e contrattuali - ferie permessi etc. La contrattazione decentrata: è resa anche questa più problematica per l’eterogeneità degli Enti aderenti alla convenzione ed a causa del diverso ammontare delle risorse a disposizione da destinare all’incentivazione del personale; problematicità che rimane tutta anche qualora si dovesse delegare ad un’unica delegazione pubblica il compito di condurre la trattativa per conto degli altri enti convenzionati. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 18 Convenzione – art. 30 T.U.E.L. Aspetti organizzativi Punti di debolezza La determinazione del fondo per la produttività: mentre per le Unioni la procedura per determinare il fondo della produttività è relativamente semplice (si tratta, per ognuno dei servizi che si intende associare, di rilevare, in modo differenziato per qualifica e profilo, la quota di fondo che le singole amministrazioni hanno messo a bilancio), nel caso delle gestioni associate attraverso convenzione non si può procedere alla definizione di un fondo unico per la produttività. Ciò comporta che la gestione associata attraverso la convenzione lascia immutati tutti gli squilibri esistenti tra i trattamenti economici differenziati del personale che proviene dai vari Comuni convenzionati: a) fondi di diverso ammontare anche in relazione all’importo pro capite; b) impossibilità per qualche Ente di incrementare le risorse del fondo; c) impossibilità di garantire a tutti la quota, o la stessa misura di quota di premio incentivante relativa all’obiettivo assegnato rispetto ai servizi gestiti con convenzione. • Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 19 OPPORTUNITA’ • Comuni: gestione associata funzioni in materia di servizi sociali - L.R. 39/2012. • La L. R. 14 febbraio 2012, n. 39 ha modificato ed integrato la L.R. 3/2008 in materia di interventi e servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario. • Di particolare interesse l'inserimento, dopo il comma 11 dell'art. 18, del seguente comma: • "11bis. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona costituisce, di norma, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei comuni delle funzioni in materia di servizi sociali". Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 20 OPPORTUNITA’ • Gestioni associate: novità per i Comuni dalla Spending review. • Con il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, (Spending review), art. 19, sono state introdotte importanti novità sulle funzioni fondamentali e sulle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali: si tratta del nuovo elenco delle funzioni fondamentali, della modifica della disciplina di cui al D.L. 78/2010 e al D.L. 138/2011, delle prescrizioni in merito alle dimensioni demografiche ed alle tempistiche. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 21 OPPORTUNITA’ L’Unione di Comuni • L'Unione di comuni, prevista dall'art. 32 del Testo Unico degli Enti Locali, è un ente locale con organi politici di riferimento e proprie risorse (umane, strumentali e finanziarie). • L'Unione è in grado quindi di semplificare i processi decisionali, politici e tecnici. • L'Unione è uno strumento di gestione associata dei servizi, in cui resta intatta l'autonomia istituzionale dei singoli comuni; l'unificazione riguarda i servizi conferiti, non gli enti. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 22 OPPORTUNITA’ L’Unione di Comuni • All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati. • A differenza della convenzione con la costituzione dell’Unione di comuni, le entrate e le spese sono di competenza del bilancio dell’Unione, evitando i complessi passaggi di risorse che la gestione con la Convenzione invece comporta. Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 23 OPPORTUNITA’ L’Unione di Comuni • L’art.19 del decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 al comma 3 ha previsto la modifica dell’art.32 del TUEL in materia di Unioni di Comuni, ed in particolare ha disposto che: • “….Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune….”. Unione con Comuni PdZ: residenti n. 82.728 Consiglio Unione: n. 24 consiglieri + il Presidente Giunta Unione: n. 7 Assessori (art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 -legge finanziaria 2010-) • • • Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 24 OPPORTUNITA’ L’Unione di Comuni • ESCLUSIONE PATTO DI STABILITA’ • Come precisato in diverse deliberazioni della Corte dei conti Toscana (si vedano tra le altre la deliberazione n. 41/2009, n. 208/2010 e n. 42/2012) e dalle Sezioni Riunite su questione di massima (deliberazione n. 3/2011), l’Unione di comuni rientra tra gli enti non sottoposti al patto di stabilità. L’esclusione dal patto delle Unioni è ribadita anche dal parere del Dipartimento della Funzione Pubblica Uppa n. 15/07 che riprende il parere della Ragioneria Generale dello Stato 23 marzo 2007 n. 380889. • Pertanto, al momento sono escluse dai vincoli del Patto di stabilità le Unioni “classiche” di cui all’art. 32 del TUEL, mentre si applicheranno dal 2014 alle Unioni “speciali” costituite dai Comuni sotto i 1.000 abitanti ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 - N. B. Quanto stabilito dal comma 3 è riferito alla recente sostituzione dello stesso con l'art. 19, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 16 con gli attuali commi da 1 a 13 - . Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 25 • L’Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 • • • • • Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. * Lo statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse. Il Bilancio dell’Unione è alimentato dai trasferimenti dei Comuni e dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati. Viene trasferito all’Unione il Personale necessario per la gestione dei servizi affidati. La spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. * Voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. • L’Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12 conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 • ORGANI ISTITUZIONALI CONSIGLIO • Il consiglio e' composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune PRESIDENTE • Il Consiglio elegge il Presidente dell’Unione tra i Sindaci secondo le modalità indicate nello Statuto. GIUNTA • La Giunta è scelta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati • I componenti di Consiglio (e Giunta) non possono essere in numero superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quello complessivo dell'ente. • Agli amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. • L’Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 • • - RECESSO: L ’Unione può essere costituita anche a tempo indeterminato ed è possibile recedere secondo quanto stabilito nello Statuto dell’Unione stessa. RIPARTIZIONE DELLE SPESE ED ENTRATE FRA I COMUNI ADERENTI: Secondo quanto stabilito nello Statuto dell’Unione. Per esempio: «Le spese generali dell’Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.» Sono spese generali ad esempio: spese di funzionalità strutturale: ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua ecc.; spese di funzionalità operativa: ad es. posta, telefono, cancelleria, fotoriproduzioni, materiali minuti ecc. Costi inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strumentazioni e delle attrezzature utilizzate. • OPPORTUNITA’: contributi alle Unioni di Comuni ai sensi dell’art. 18 L.R. 27-6-2008 n. 19 e Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2 • • - • - La legge regionale ed il regolamento di attuazione incentivano, attraverso la concessione di contributi, le associazioni fra gli enti su base volontaria. Attualmente la Direzione regionale competente esclude dalla possibilità di ottenere contributi da parte delle gestioni associate obbligatorie siano esse definite con convenzioni o anche attraverso l’istituzione dell’Unione. L.R. 27-6-2008 n. 19 : art. 18 Unioni di comuni lombarde. 1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi. 2. Le unioni di comuni esercitano in gestione associata, per tutti i comuni che le compongono, almeno tre delle seguenti funzioni e servizi: a) sistemi informativi; b) ufficio tecnico; c) gestione economico-finanziaria; d) gestione tributi; e) urbanistica e gestione e tutela del territorio; f) organizzazione e personale; g) polizia locale; h) servizi socio-assistenziali. Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2 : art. 3 (Accesso ai contributi) 1. Le unioni accedono ai contributi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, se in possesso del requisito di cui all'articolo 18, comma 2, della 1.r. 19/2008, unitamente all'esercizio, da parte di tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra quelli elencati nella tabella 1 dell'Allegato A del presente regolamento. GRAZIE PER L’ATTENZIONE! Angelo Spasari Segretario generale del Comune di Melzo 30
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