Sistema Integrato Gestione Associata

SISTEMA INTEGRATO GESTIONE
ASSOCIATA (S.I.G.A.)
CONVENZIONE ED UNIONE FRA GLI
ENTI
Aspetti giuridici ed organizzativi a
confronto
Angelo Spasari Segretario generale del
Comune di Melzo
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
Finalità
• ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI
• Art. 30 – c. 1. Al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono
stipulare tra loro apposite convenzioni.
• Concetto di FUNZIONE E SERVIZIO
• funzione in senso stretto comprende le attività
amministrative connotate dall'esercizio di poteri
autoritativi
• servizio attività non connotata dall'esercizio di
pubbliche potestà, volta all'erogazione di prestazioni
d'interesse pubblico
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
• Aspetti formali
1) Non si crea un nuovo ente
2) E’ necessario individuare un ente capofila a
scopo di rappresentanza
3) La convenzione non ha personalità giuridica
propria né fiscale – aspetti IVA - IRAP – etc.
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3
Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
Altri aspetti formali
•
•
•
•
•
•
•
Art. 30 – c. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche
in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte
degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per
conto degli enti deleganti.
Costituzione di ufficio comune
È solo una facoltà
Se costituiti operano prevalentemente con personale distaccato dagli enti
partecipanti
L’ufficio comune esercita le funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
Alternativa: utilizzo di uffici di uno degli enti per l’esercizio delle funzioni (ufficio
unico) > opera per delega di funzioni in luogo e per conto degli altri enti
In caso di costituzione dell’ufficio unico non ricorre la creazione di una struttura
organizzativa apposita, ma essa già esiste ed è identificata nell’organizzazione di
una delle Amministrazioni convenzionate, alla quale queste ultime delegano
l’esercizio delle proprie funzioni.
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
Aspetti organizzativi
La scelta macro organizzativa: Ufficio unico o
Ufficio comune?
•
•
•
Con l’Ufficio comune si evita un incremento della spesa del personale solo a
carico dell’Ente capofila proprio perché l’Ufficio comune potrà essere composto
da personale messo a disposizione dai Comuni convenzionati. Inoltre, se il
Comune capofila o uno dei Comuni associati non dovesse essere in condizione di
sostenere alcun incremento della spesa del personale, se ne potrebbero fare
carico gli altri senza il ricorso a «nuovo personale». Soluzione questa suggerita
dalla Corte conti – sez. contr. Lombardia – parere 22 giugno 2012 n. 293.
Corte conti – sez. contr. Lombardia – parere 22 giugno 2012 n. 293 ritiene che:
il divieto di “assunzione del personale”, sancito dell’art. 76, co. 4, D.L. n. 112/2008
(convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133) opera anche in presenza di una
convenzione per la gestione associata di servizi e/o funzioni attraverso lo schema
della delega di funzioni; tuttavia, “la convenzione per la gestione associata di
servizi e/o funzioni non implica necessariamente il ricorso a “nuovo personale”,
bensì potrebbe anche essere attuata dando vita ad una semplice forma associativa
con la creazione di uffici comuni che operano con il personale distaccato dagli enti
partecipanti.”
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
Aspetti organizzativi
La scelta macro organizzativa: Ufficio unico o Ufficio
comune?
• La “Convenzione tra i Comuni di Cassano d’Adda,
Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana,
Settala, Truccazzano e Vignate prevede la
gestione Associata delle funzioni dell’ Ufficio di
piano con la costituzione di un Ufficio unico” approvata con deliberazione C.C. Numero 28 del
20/04/2009 ed attuata mediante Accordo di
Programma approvato con deliberazione C.C. n.
29 del 20/04/2009 Angelo Spasari Segretario generale del
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
Aspetti organizzativi
La scelta macro organizzativa: Ufficio unico o
Ufficio comune?
• Tenendo conto delle restrizioni alla spesa del personale
e del parere della Corte conti – sez. contr. Lombardia
del 22 giugno 2012 n. 293, è preferibile la costituzione
dell’Ufficio comune.
• Il modello organizzativo proposto dalla società
PRAGMATA prefigura pure la costituzione di un Ufficio
comune . Infatti, il modello proposto, presume la
creazione di una struttura organizzativa apposita non
identificata nell’organizzazione di una delle
Amministrazioni convenzionate.
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7
STRUTTURA GESTIONALE S.G.I.
proposta dalla società Pragmata
•
Mod. Org.
ASSEMBLEA DEI SINDACI
UDP
(PROGRAMMAZIONE,
VALUTAZIONE,
MONITORAGGIO DEI
SERVIZI)
NUCLEO
GESTIONALE
RILEVAZIONE
ESIGENZA DELLA
COMUNITA’
REFERENTE SGI
(COORDINAMENTO RUOLI
- GESTIONE INTERLOCUTORI
ISTITUZIONALI)
NUCLEO
GESTIONALE
RISORSE UMANE
(RECLUTAMENTO
E FORMAZIONE)
NUCLEO GESTIONALE
RELAZIONE CON
ENTI E
COMUNICAZIONE
ESTERNA
NUCLEO
GESTIONALE
RISORSE
FINANZIARIE
STRUTTURALI
INPUT PER RESPONSABILE DI SERVIZIO
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STRUTTURA OPERATIVA S.G.I.
proposta dalla società Pragmata
•
Mod. Org.
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PROGETTAZIONE
NUCLEO OPERATIVO
COORDINATORE DEL NUCLEO
NUCLEO
OPERATIVO
NUCLEO
OPERATIVO
NUCLEO
OPERATIVO
Progetti Operativi
INPUT PER SISTEMA DI GESTIONE
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
Aspetti organizzativi
La direzione dell’Ufficio comune
•
•
•
Alla direzione dell’ufficio comune dovrà essere preposto un Responsabile a tempo pieno.
In tal senso pure il parere della Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Piemonte,
con Delibera n. 287/2012/SRCPIE/PAR del 29-08-2012:
“Con specifico riguardo alla concreta organizzazione di ciascuna funzione, è evidente che gli
Enti interessati dall’aggregazione debbano unificare gli uffici e, a seconda delle attività che in
concreto caratterizzano la funzione, prevedere la responsabilità del servizio in capo ad un
unico soggetto che disponga dei necessari poteri organizzativi e gestionali, nominato secondo
le indicazioni contenute nell’art. 109 del TUEL. Nella predisposizione del modello
organizzativo gli Enti interessati dovranno tenere conto degli obiettivi di finanza pubblica
sottesi al citato art. 14, co. 27 e segg. del d.l. n. 78 del 2010, come modificato ed integrata
dall’art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dovranno,
quindi, evitare di adottare soluzioni organizzative che, di fatto, si pongano in contrasto con
le finalità, anche di risparmio di spesa, perseguite dal legislatore e che, nella sostanza,
mantengano l’organizzazione precedente.”
Lo stesso orientamento è stato espresso ripetutamente dalla Corte dei conti lombarda con i
pareri n. 513 del 10-12-2012 e n. 527 del 12-12-2012.
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
Aspetti finanziari e ripartizione costi del
personale
• La ripartizione delle spese può essere liberamente stabilita
attraverso criteri quanto più possibili equi. Esempio: «Le spese
correnti connesse alla gestione dei servizi associati sono sostenute
dai Comuni convenzionati e ripartiti tra gli stessi nel seguente modo:
per il …. % in base alla popolazione complessiva rispettivamente
residente (al 31.12 dell’anno precedente); per il restante …. % in
base alla popolazione rispettivamente residente di età superiore a
65 anni (al 31.12 dell’anno precedente); per il restante ….. % in base
alla popolazione rispettivamente residente di età inferiore a 14 anni
(al 31.12 dell’anno precedente).»
• Nota: In caso di costituzione di «ufficio comune» le spese del
personale utilizzato a vario titolo, costituiscono una delle voci di
costo della gestione dei servizi associati ma rimangono a carico del
Comune con il quale è stabilito il rapporto di lavoro.
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L. con Ufficio comune
Impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali
• Punti di forza
1)
a)
b)
Utilizzo delle figure professionali adeguate esistenti nell’organico dei Comuni
associati anche in aggiunta al personale distaccato, prevedendo in convenzione il
rimborso forfettario al Comune datore di lavoro del costo del servizio reso da
parte delle singole figure professionali. Non si ripartisce il tempo lavoro di una
persona ma si crea un’organizzazione finalizzata all’erogazione di un servizio a
favore di tutti i Comuni associati. Di conseguenza nella Convenzione:
non si andrà a definire il tempo lavoro di assegnazione dei dipendenti al servizio
convenzionato, di fatto impossibile perché non si costituisce un nuovo Ente con
distinta personalità giuridica rispetto ai Comuni a favore del quale il servizio è
reso e non c’è quindi utilizzo a tempo parziale da parte di un ente di personale
assegnato da un altro ente;
le quote di partecipazione alle spese di funzionamento verrebbero erogate con
criteri predeterminati ed in modo forfettario: si paga il servizio e non il solo
rimborso delle ore di lavoro dedicato da parte del personale essendo
quest’ultima voce uno degli elementi di costo a carico dei singoli Comuni.
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12
Convenzione – art. 30 T.U.E.L. con Ufficio comune
Impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali
• Punti di forza
2)
3)
Possibilità di avvalersi, in aggiunta al personale distaccato a
tempo pieno, di altro personale in dotazione agli enti
convenzionati in relazione a singoli procedimenti attivabili,
stabilendo le modalità ed i limiti di tale avvalimento: la concreta
attribuzione del personale di cui sopra potrà avvenire a tempo
pieno e con appositi atti di carattere organizzativo, da adottarsi
entro un termine stabilito tra le parti.
Direzione unitaria: alla direzione dell’ufficio comune dovrà essere
preposto un Responsabile a tempo pieno, qualificato, a tutti gli
effetti, responsabile del procedimento. Al Responsabile compete,
in particolare, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi
concernenti l’Ufficio comune, compresi tutti gli atti con valenza
esterna , di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L. con Ufficio comune
Le ricadute sugli Enti delle scelte politico-istituzionali in
merito ai servizi da gestire in forma associata
•
1)
3)
Punti di debolezza
I servizi da gestire con il Sistema di Gestione Integrata (S.G.I.) rappresentano
circa il 70% dei servizi della funzione sociale attualmente gestita in forma
associata con il Comune di Liscate ai sensi dell’art. 14, comma 29, d.l. n. 78 del
2010 e succ. mod. e integrazioni, secondo il quale “La medesima funzione non
può essere svolta da più di una forma associativa”: che fare a Melzo con l’altro
30%? A quale Posizione Organizzativa assegnare (ammesso che sia possibile) il
rimanente 30% dei servizi sociali a Melzo?
Il parziale conferimento dei servizi della funzione sociale non consente agli enti
obbligati (Liscate) di rispettare il disposto dell’art. 14, commi 28 e 29, d.l. n. 78
del 2010 e succ. mod. e integrazioni, che impone ai comuni con popolazione
superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti l'obbligatorio esercizio in forma
associata delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della
legge 5 maggio 2009, n. 42 attraverso convenzione o unione.
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
Il rispetto dei vincoli del patto di stabilità
• Punti di debolezza
1) Ripercussioni negative per il Patto di stabilità a carico dell’Ente capofila
nel caso del calcolo del saldo finanziario obiettivo per rispettare il Patto
(in sostanza l’importo dei pagamenti possibili determinato dalla somma
di quelli relativi ai residui con quelli di competenza dell’anno in corso) :
nel calcolare il proprio saldo finanziario obiettivo, secondo le modalità
previste nell’articolo 31, l. 12 novembre 2011, n. 183 (che consistono nel
moltiplicare la spesa corrente media impegnata nel triennio 2006- 2008
per le percentuali fissate nell’articolo 31, comma 2, l. cit. in relazione
alla dimensione demografica dell’ente). Vedasi: Corte dei Conti
dell’Emilia Romagna, parere n. 26 del 7 giugno 2012; Circolare MEF n. 5
del 14 febbraio 2012, punto B2, dove è stato precisato che, «ai fini della
determinazione dell’obiettivo per l’anno 2012 e seguenti, la normativa
vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti
consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute
dall’ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli
altri enti locali, etc.)».
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15
Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
Il rispetto dei vincoli del patto di stabilità
• Punti di debolezza
1.
2.
Con la recente legge di stabilità per il 2013 la base di calcolo viene aggiornata
facendo riferimento alla media registrata nel triennio 2007-2009 a valere per gli
anni dal 2013 al 2016 (art. 1, comma 432, lett. A, legge 24-12-2012, n. 228). Il
progetto è chiaro: mentre il patto con il riferimento temporale bloccato lega il
Comune alla spesa storica, il patto col riferimento temporale che scorre in
avanti PREMIA i Comuni che attuano una politica di riduzione delle spese
correnti.
Riduzione spese correnti in caso di mancato rispetto del Patto: Come da decreto
legislativo 149/2011 “premi e sanzioni” Art 7, co. 2 lett. b) l’Ente non rispettoso
del Patto «non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo
annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;».
Previsione esattamente confermata dall’art. 1, comma 439, della legge di
stabilità 2013, n. 228-2012.
N.B. La spesa sociale di tutti i Comuni del PdZ ammonta ad €. 12.851.339,00 mentre
quella del solo Comune di Melzo ammonta a €. 4.522.488,00 a consuntivo 2011.
Differenza € 8.328.851
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
L’attuazione dei rispettivi Programmi di mandato degli
Enti partecipanti
• Punti di debolezza
In seguito all’entrata in vigore della legge-delega 4 marzo 2009,
n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cd
“Brunetta”, le singole amministrazioni devono definire obiettivi
strategici collegati al Programma di mandato per misurare la
performance complessiva dell’Ente, desunta dal grado di
realizzazione degli obiettivi gestionali individuati annualmente in
coerenza con il programma politico . Ciò richiede un elevato
grado di omogeneità delle scelte politiche su quanto
concretamente si intende realizzare, risultato che potrebbe non
essere a portata di mano tanto più in presenza di un elevato
numero di Enti aderenti.
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
Aspetti organizzativi
•
Punti di debolezza
La gestione del personale distaccato: è più problematica
poiché il personale distaccato dipende gerarchicamente
dall’ufficio convenzionato ma è dipendente di altro ente e ciò
comporta problematicità sugli aspetti gestionali e contrattuali
- ferie permessi etc.
La contrattazione decentrata: è resa anche questa più
problematica per l’eterogeneità degli Enti aderenti alla
convenzione ed a causa del diverso ammontare delle risorse
a disposizione da destinare all’incentivazione del personale;
problematicità che rimane tutta anche qualora si dovesse
delegare ad un’unica delegazione pubblica il compito di
condurre la trattativa per conto degli altri enti convenzionati.
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Convenzione – art. 30 T.U.E.L.
Aspetti organizzativi
Punti di debolezza
La determinazione del fondo per la produttività: mentre per le Unioni la
procedura per determinare il fondo della produttività è relativamente semplice (si
tratta, per ognuno dei servizi che si intende associare, di rilevare, in modo
differenziato per qualifica e profilo, la quota di fondo che le singole
amministrazioni hanno messo a bilancio), nel caso delle gestioni associate
attraverso convenzione non si può procedere alla definizione di un fondo unico
per la produttività.
Ciò comporta che la gestione associata attraverso la convenzione lascia immutati
tutti gli squilibri esistenti tra i trattamenti economici differenziati del personale
che proviene dai vari Comuni convenzionati:
a) fondi di diverso ammontare anche in relazione all’importo pro capite;
b) impossibilità per qualche Ente di incrementare le risorse del fondo;
c) impossibilità di garantire a tutti la quota, o la stessa misura di quota di premio
incentivante relativa all’obiettivo assegnato rispetto ai servizi gestiti con
convenzione.
•
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19
OPPORTUNITA’
• Comuni: gestione associata funzioni in materia di servizi
sociali - L.R. 39/2012.
• La L. R. 14 febbraio 2012, n. 39 ha modificato ed integrato
la L.R. 3/2008 in materia di interventi e servizi alla persona
in ambito sociale e sociosanitario.
• Di particolare interesse l'inserimento, dopo il comma 11
dell'art. 18, del seguente comma:
• "11bis. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di
zona costituisce, di norma, la dimensione territoriale
ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei
comuni delle funzioni in materia di servizi sociali".
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OPPORTUNITA’
• Gestioni associate: novità per i Comuni dalla Spending
review.
• Con il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, (Spending review), art. 19, sono
state introdotte importanti novità sulle funzioni
fondamentali e sulle modalità di esercizio associato di
funzioni e servizi comunali: si tratta del nuovo elenco
delle funzioni fondamentali, della modifica della
disciplina di cui al D.L. 78/2010 e al D.L. 138/2011,
delle prescrizioni in merito alle dimensioni
demografiche ed alle tempistiche.
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OPPORTUNITA’
L’Unione di Comuni
• L'Unione di comuni, prevista dall'art. 32 del Testo
Unico degli Enti Locali, è un ente locale con organi
politici di riferimento e proprie risorse (umane,
strumentali e finanziarie).
• L'Unione è in grado quindi di semplificare i
processi decisionali, politici e tecnici.
• L'Unione è uno strumento di gestione associata
dei servizi, in cui resta intatta l'autonomia
istituzionale dei singoli comuni; l'unificazione
riguarda i servizi conferiti, non gli enti.
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OPPORTUNITA’
L’Unione di Comuni
• All'Unione competono gli introiti derivanti
dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
servizi ad essa affidati.
• A differenza della convenzione con la
costituzione dell’Unione di comuni, le entrate
e le spese sono di competenza del bilancio
dell’Unione, evitando i complessi passaggi di
risorse che la gestione con la Convenzione
invece comporta.
Angelo Spasari Segretario generale del
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OPPORTUNITA’
L’Unione di Comuni
•
L’art.19 del decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n.
135 al comma 3 ha previsto la modifica dell’art.32 del TUEL in materia di Unioni di
Comuni, ed in particolare ha disposto che:
•
“….Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni
associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o
emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei
comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati.
Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei
comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i
comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la
rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di
ogni comune….”.
Unione con Comuni PdZ: residenti n. 82.728
Consiglio Unione: n. 24 consiglieri + il Presidente
Giunta Unione: n. 7 Assessori (art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009
-legge finanziaria 2010-)
•
•
•
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24
OPPORTUNITA’
L’Unione di Comuni
• ESCLUSIONE PATTO DI STABILITA’
• Come precisato in diverse deliberazioni della Corte dei conti Toscana (si
vedano tra le altre la deliberazione n. 41/2009, n. 208/2010 e n. 42/2012)
e dalle Sezioni Riunite su questione di massima (deliberazione n. 3/2011),
l’Unione di comuni rientra tra gli enti non sottoposti al patto di stabilità.
L’esclusione dal patto delle Unioni è ribadita anche dal parere del
Dipartimento della Funzione Pubblica Uppa n. 15/07 che riprende il parere
della Ragioneria Generale dello Stato 23 marzo 2007 n. 380889.
• Pertanto, al momento sono escluse dai vincoli del Patto di stabilità le
Unioni “classiche” di cui all’art. 32 del TUEL, mentre si applicheranno dal
2014 alle Unioni “speciali” costituite dai Comuni sotto i 1.000 abitanti ai
sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 - N. B. Quanto stabilito dal
comma 3 è riferito alla recente sostituzione dello stesso con l'art. 19,
comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2012, n. 135, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 16 con gli
attuali commi da 1 a 13 - .
Angelo Spasari Segretario generale del
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25
• L’Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.
32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12,
conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
•
•
•
•
•
Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni
possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare.
L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni
partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. * Lo statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti
risorse.
Il Bilancio dell’Unione è alimentato dai trasferimenti dei Comuni e dalle tasse, dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
Viene trasferito all’Unione il Personale necessario per la gestione dei servizi affidati.
La spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di
prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti.
* Voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle modifiche statutarie.
• L’Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.
32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12
conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
• ORGANI ISTITUZIONALI
CONSIGLIO
•
Il consiglio e' composto da
un numero di consiglieri,
eletti dai singoli consigli dei
comuni associati tra i propri
componenti, garantendo la
rappresentanza delle
minoranze e assicurando,
ove possibile, la
rappresentanza di ogni comune
PRESIDENTE
•
Il Consiglio elegge il
Presidente dell’Unione
tra i Sindaci secondo le
modalità indicate nello
Statuto.
GIUNTA
•
La Giunta è scelta tra i
componenti
dell'esecutivo dei
comuni associati
• I componenti di Consiglio (e Giunta) non possono essere in numero
superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quello
complessivo dell'ente.
• Agli amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e
indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
• L’Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.
32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12,
conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
•
•
-
RECESSO: L ’Unione può essere costituita anche a tempo indeterminato ed è
possibile recedere secondo quanto stabilito nello Statuto dell’Unione stessa.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE ED ENTRATE FRA I COMUNI ADERENTI: Secondo
quanto stabilito nello Statuto dell’Unione. Per esempio: «Le spese generali
dell’Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio
proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno
precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono
ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche
della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.» Sono spese generali ad
esempio:
spese di funzionalità strutturale: ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione,
riscaldamento, energia, illuminazione, acqua ecc.;
spese di funzionalità operativa: ad es. posta, telefono, cancelleria,
fotoriproduzioni, materiali minuti ecc.
Costi inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strumentazioni e
delle attrezzature utilizzate.
• OPPORTUNITA’: contributi alle Unioni di
Comuni ai sensi dell’art. 18 L.R. 27-6-2008 n.
19 e Regolamento Regionale 27 luglio 2009 ,
n. 2
•
•
-
•
-
La legge regionale ed il regolamento di attuazione incentivano, attraverso la concessione di
contributi, le associazioni fra gli enti su base volontaria. Attualmente la Direzione regionale
competente esclude dalla possibilità di ottenere contributi da parte delle gestioni associate
obbligatorie siano esse definite con convenzioni o anche attraverso l’istituzione dell’Unione.
L.R. 27-6-2008 n. 19 : art. 18 Unioni di comuni lombarde.
1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e
servizi.
2. Le unioni di comuni esercitano in gestione associata, per tutti i comuni che le compongono,
almeno tre delle seguenti funzioni e servizi: a) sistemi informativi; b) ufficio tecnico; c) gestione
economico-finanziaria; d) gestione tributi; e) urbanistica e gestione e tutela del territorio; f)
organizzazione e personale; g) polizia locale; h) servizi socio-assistenziali.
Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2 : art. 3 (Accesso ai contributi)
1. Le unioni accedono ai contributi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, se in possesso del
requisito di cui all'articolo 18, comma 2, della 1.r. 19/2008, unitamente all'esercizio, da parte di
tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra quelli elencati nella tabella 1 dell'Allegato A
del presente regolamento.
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!
Angelo Spasari Segretario generale del
Comune di Melzo
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