Studio Tributario e Societario Mini-bonds quadro normativoaspetti fiscali Nadia Fontana Brescia 25 marzo 2014 Il Contesto di riferimento Impatto indiretto ma rilevante di Basilea III sulla capacità delle imprese di accedere al credito bancario Per le banche diventerà più costosa l’erogazione di finanza, essendo richiesti: Requisiti di capitale più elevati Migliore qualità del patrimonio di vigilanza 2 © 2014 Studio Tributario e Societario Novità ed ambito di applicazione L’obiettivo del provvedimento è allineare le opportunità finanziarie del sistema nazionale a quelle offerte dai più avanzati sistemi industriali e finanziari europei (…)». La riforma introdotta dal Decreto Sviluppo ha come obiettivo principale: la rimozione degli ostacoli all’accesso al mercato dei capitali perseguendo tra gli altri l’obiettivo di consentire anche alle società non quotate, finora sostanzialmente escluse, l’accesso alla raccolta del capitale di debito. stimolare il ricorso da parte delle società non quotate e delle PMI a fonti di finanziamento alternative rispetto al credito bancario. 3 © 2014 Studio Tributario e Societario Novità ed ambito di applicazione La riforma si rivolge alle: Società non aventi titoli rappresentativi del capitale sociale negoziati in mercati regolamentati (di seguito, le «società non quotate») Piccole e medie imprese (di seguito, le «PMI») In particolare, l’intento del legislatore è stato quello di ridurre sensibilmente la disparità esistente nella previgente disciplina civilistica e fiscale tra società italiane con azioni quotate e società italiane non quotate, rendendo possibile anche per queste ultime l’emissione di strumenti di debito da destinarsi ai mercati domestici ed internazionali. 4 © 2014 Studio Tributario e Societario Novità ed Ambito di applicazione Raccomandazione 2003/361/CE (definizione di media, piccola e micro impresa) Media impresa persone occupate meno di 250; fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro; ovvero totale del bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro. Piccola impresa persone occupate meno di 50; fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro; ovvero totale del bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Micro impresa 5 persone occupate meno di 10; fatturato annuo non superiore a 2 milioni di Euro; ovvero totale del bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. © 2014 Studio Tributario e Societario Novità ed ambito di applicazione La modifica e l’integrazione della disciplina delle cambiali finanziarie, con l’obiettivo di rendere maggiormente appetibile il ricorso a tale strumento come fonte di finanziamento a breve e medio termine L’introduzione della possibilità anche per le società di capitali non quotate (diverse da banche e micro-imprese) di emettere cambiali finanziarie e minibonds a condizioni agevolate L’introduzione di una disciplina specifica per l’emissione di obbligazioni e titoli similari, da parte di società non quotate (ivi incluse le PMI) (c.d «mini-bonds»), che prevedano clausole di partecipazione e di subordinazione La modifica del trattamento fiscale di obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari emessi da società diverse da banche, società quotate ed enti pubblici economici trasformati in società per azioni (c.d. «grandi emittenti»), il quale è stato sostanzialmente uniformato al più vantaggioso trattamento fiscale in precedenza applicabile esclusivamente alle emissioni da parte di tali «grandi emittenti» 6 © 2014 Studio Tributario e Societario Fonti La disciplina civilistica e fiscale delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari è stata oggetto di importanti modifiche, introdotte dalle seguenti disposizioni normative: L’articolo 32 (in seguito, l’articolo 32) del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83 (in seguito, il «Decreto Sviluppo»), come successivamente modificato in sede di conversione (Legge 7 agosto 2012, n. 134); e L’articolo 36, comma 3, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in seguito, « il Decreto Sviluppo Bis» ), come successivamente modificato in sede di conversione (Legge 17 dicembre 2012, n.221), ai sensi del quale sono state apportate ulteriori modifche all’Articolo 32 L’articolo 12 del Decreto Legge n.145 del 23 dicembre 2013 (decreto Destinazione Italia) come successivamente modificato in sede di conversione (Legge 21 febbraio 2014 n.9) L’Amministrazione Finanziaria ha emanato le proprie istruzioni ufficiali con la Circolare n. 4/E del 6 marzo 2013. 7 © 2014 Studio Tributario e Societario Modifiche alla disciplina degli strumenti di debito L’intento del legislatore è stato realizzato attraverso la riforma delle disposizioni civilistiche e fiscali relative alle cambiali finanziarie e ai titoli obbligazionari: 1)il medesimo art. 32, commi 8, 9, 10 e 13 del Decreto Sviluppo, al fine di agevolare il finanziamento delle imprese sul mercato dei capitali, ha modificato le previgenti norme di deducibilità degli interessi passivi delle obbligazioni, delle cambiali finanziarie e dei titoli similari nonché il regime impositivo dei medesimi in capo ai sottoscrittori; 2)È stato previsto l’allineamento del regime fiscale dei titoli di debito emessi da parte di società non quotate con quello, più favorevole, delle società quotate (esenzione dalla applicazione delle ritenute) 3)Il comma 26 dell’art. 32 del Decreto Sviluppo ha modificato il 5°comma dell’art. 2412 del Codice Civile introducendo delle eccezioni di rilievo rispetto alla applicazione di limiti quantitativi alla emissione di obbligazioni da parte di società non quotate. 4)ulteriori novità in tema di obbligazioni sono state poi inserite nel Decreto Sviluppo che disciplinano l’emissione, da parte di società non quotate, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di obbligazioni e titoli similari che prevedono clausole di partecipazione agli utili d’impresa e di subordinazione. 8 © 2014 Studio Tributario e Societario Obbligazioni e titoli similari «minibonds» L’articolo 32, comma 26 del Decreto Sviluppo modifica il 5° comma dell’articolo 2412 del codice civile: introducendo la possibilità per le società non quotate di emettere obbligazioni beneficiando della stessa disciplina prevista per le società quotate. Nel dettaglio, il Decreto Sviluppo: elimina i limiti legali che impedivano alle società non quotate di emettere obbligazioni per un ammontare superiore al doppio del patrimonio netto nell’ipotesi in cui le obbligazioni siano destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni; agevola anche per gli emittenti di minori dimensioni l’accesso ai più importanti mercati internazionali dei capitali a condizioni non discriminatorie rispetto alle società maggiori, allargando quindi i confini geografici entro i quali cercare le fonti di finanziamento. 9 © 2014 Studio Tributario e Societario Obbligazioni con clausola di subordinazione e partecipazione agli utili Le obbligazioni emesse in virtù delle nuove norme possono prevedere: clausole di subordinazione; clausole di partecipazione agli utili d’impresa. Nel caso in cui siano inserite le suddette clausole, la scadenza iniziale delle obbligazioni deve essere uguale o superiore a trentasei mesi. 10 © 2014 Studio Tributario e Societario La clausola di subordinazione Definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. L’intento è quello di rafforzare la struttura finanziaria dell’impresa meglio tutelando le ragioni creditorie di clienti e fornitori, nonché dei creditori ordinari e garantiti. L’emissione di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge. 11 © 2014 Studio Tributario e Societario La clausola di partecipazione Regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell’impresa emittente. Ad ogni modo, il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (i.e. la parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro-tempore vigente. L’impresa che emette titoli con clausola di partecipazione si obbliga anche al versamento annuale, al soggetto portatore del titolo obbligazionario, di una somma commisurata al risultato economico dell’esercizio, nella percentuale indicata nell’atto di emissione (parte variabile del corrispettivo). Tale versamento deve essere realizzato entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio. Tale somma è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, del medesimo valore delle predette obbligazioni. 12 © 2014 Studio Tributario e Societario La clausola di partecipazione Regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo: sono determinate in sede di stesura dell’atto di emissione dei titoli; non possono essere modificate per tutta la durata dell’emissione; devono essere dipendenti da elementi oggettivi; non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. La variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell’investimento e non si applica, pertanto, al diritto di rimborso in linea capitale dell’emissione. 13 © 2014 Studio Tributario e Societario Clausole di subordinazione e partecipazione Obbligazioni e titoli similari partecipativi-subordinati Sono tali le obbligazioni e i titoli similari che contengono una clausola di partecipazione e una clausola di subordinazione. All'articolo 32, commi 24 e 24 bis, è prevista una specifica disciplina di carattere contabile e fiscale applicabile all'emittente in presenza delle seguenti condizioni: l'emissione di tali titoli comporti anche il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio; tali titoli siano sottoscritti da investitori qualificati che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio dell'emittente il corrispettivo non sia costituito esclusivamente dalla componente variabile 14 © 2014 Studio Tributario e Societario Clausole di subordinazione e partecipazione Obbligazioni e titoli similari partecipativi-subordinati Qualora ricorrano tali condizioni: (i) la parte variabile del corrispettivo fissata dalla clausola di partecipazione agli utili d'impresa: (a) costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite dell'emittente; e (b) rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza; e (ii) gli utili netti annuali si considerano ad ogni effetto depurati dalla parte variabile del corrispettivo. 15 © 2014 Studio Tributario e Societario Novità fiscali Il Decreto Sviluppo ed il Decreto Destinazione Italia hanno introdotto una serie di benefici fiscali per i gli strumenti emessi da società non quotate: 16 Abrogazione delle specifiche limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi correlati alla emissione degli strumenti di debito in oggetto; Introduzione del regime di esenzione da ritenuta alla fonte dei proventi corrisposti ai soggetti residenti in Stati white list; Regime di esenzione sugli interessi e altri proventi corrisposti a valere su obbligazioni e titoli similari, anche non quotati, emessi da società non finanziarie non quotate a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) le cui quote sono detenute esclusivamente da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in mini-bond, titoli o cambiali finanziarie (art. 12 comma 5 Decreto Destinazione Italia). Introduzione di uno specifico regime di deducibilità «per competenza» della remunerazione delle obbligazioni partecipative subordinate. Applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva (0,25%) sulle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di minibond © 2014 Studio Tributario e Societario Regime fiscale degli interessi delle obbligazioni per i sottoscrittori 17 © 2013 Studio Tributario e Societario Regime fiscale attuale Prima dell’introduzione della disciplina dei Mini-bonds, la non applicazione della ritenuta del 20% prevista dall’art. 26, comma 1, del DPR n. 600/73 si rendeva applicabile soltanto alle obbligazioni e titoli similari emessi dai c.d. grandi emittenti (banche, società quotate in paesi UE o SEE «white-list», nonché enti pubblici economici trasformati in società per azioni). Con l’introduzione della disciplina dei Mini-bonds, l’art. 1 del d.lgs. 239/96 è stato modificato al fine di includere nel regime dell’imposta sostitutiva anche le obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti diversi dai grandi emittenti (e dunque anche i Mini-bonds) a condizione, tuttavia, che tali obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati UE o SEE white-list. Il Decreto Destinazione ha successivamente introdotto l’esenzione dalla ritenuta del 20% ex art. 26, comma 1, del DPR n. 600/73 per le obbligazioni (i.e. Mini-bonds) anche non negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione sottoscritte da OICVM le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni. Gli oneri relativi all’emissione sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenuti. 18 © 2014 Studio Tributario e Societario Novità fiscali introdotte dal Decreto «Destinazione Italia» Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine •I finanziamenti erogati da Istituti di Credito sono soggetti all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, nella misura dello 0.25%, a condizione che il finanziamento abbia una durata di almeno 18 mesi e che l’ente finanziatore sia una banca •La norma, almeno in origine, aveva un intento agevolativo in quanto mirava ad applicare un’unica imposta, ad aliquota inferiore, in luogo di tutte le imposte indirette alle quali avrebbero dovuto essere assoggettati sia contratto di finanziamento che le garanzie, nonché gli atti concernenti le successive vicende del credito (surroghe, sostituzioni, postergazioni, ecc…). •Allo stato attuale l’applicazione dell’imposta sostitutiva ha un effetto agevolativo principalmente nelle ipotesi di finanziamenti garantiti da ipoteche immobiliari (imposta ipotecaria 2% + 0.5%) nonché da quelli garantiti da terzi che comportino un’imposta di registro di ammontare superiore all’imposta sostitutiva. •L’estensione, in via opzionale, dell’imposta sostitutiva anche alle garanzie prestate in relazione all’emissione dei Mini-bonds mira a incentivare ulteriormente le emissioni degli stessi mediante una riduzione dell’onere fiscale connesso alle garanzie stesse. 19 Regime fiscale degli interessi passivi in capo agli emittenti 20 © 2013 Studio Tributario e Societario Nuovo regime fiscale degli interessi delle obbligazioni ai fini delle imposte dirette Post modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo, le società emittenti possono dedurre interessi sulla base delle regole ordinarie di cui all’articolo 96 del Tuir, quindi senza le specifiche limitazioni previste dalla L. n. 549/1995 . La deducibilità “ordinaria” degli interessi passivi erogati agli investitori si applica, tuttavia, a condizione che gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi comunitari o aderenti allo Spazio Economico Europeo inclusi nella white list. La quotazione deve sussistere solamente al momento dell’emissione a nulla rilevando la successiva perdita del requisito. 21 © 2014 Studio Tributario e Societario Nuovo regime fiscale degli interessi delle obbligazioni ai fini delle imposte dirette Nel caso in cui le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari non siano quotati, la deducibilità degli interessi con le regole ordinarie si verifica quando: 22 gli strumenti siano detenuti da investitori qualificati; gli investitori qualificati non detengano, direttamente o indirettamente, anche a tramite di società fiduciarie, interposta persona o familiare più del 2% del capitale o del patrimonio dell’emittente. Ai fini della determinazione della percentuale massima di partecipazione degli investitori qualificati al capitale delle società emittenti, rilevano non solo le azioni ordinarie, ma anche quelle speciali, quali le privilegiate, le postergate e quelle di godimento, a condizione che sussistano gli elementi minimi per poterle considerare quali partecipazioni sociali; il beneficiario effettivo dei proventi risieda in Italia o in un Paese che garantisca un adeguato scambio di informazione senza che sia necessario che appartenga alla white list. Per beneficiario effettivo si intende colui che riceve i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non quale agente, intermediario, delegato o fiduciario. © 2014 Studio Tributario e Societario Documentazione e adempimenti richiesti ai fini della deducibilità degli interessi passivi Certificazione Per poter dedurre gli interessi passivi corrisposti secondo le regole di cui all’articolo 96 del Tuir, le società emittenti devono munirsi di apposita certificazione, scritta e in forma libera, da parte dei soggetti sottoscrittori che attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. La certificazione è valida fino a eventuali cambiamenti. Assenza dei requisiti Il venir meno dei requisiti comporta l’applicazione del principio di indeducibilità degli interessi di cui alla L. n. 549/1995 per la sola parte di interessi riconducibile a soggetti diversi dagli investitori istituzionali o per la quota relativa alle partecipazioni eccedenti il 2% del capitale. 23 © 2014 Studio Tributario e Societario Regime fiscale degli interessi delle obbligazioni partecipative e subordinate Nell'ipotesi in cui le obbligazioni partecipative siano caratterizzate da una clausola di subordinazione e dal vincolo a non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull’utile dell’esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di “specifico accantonamento” iscrivibile nel conto economico dell'emittente. Ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, l'emittente può dedurre nell’anno di rilevazione a conto economico la remunerazione di tali titoli collegata ai risultati economici della medesima società a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente dalla componente variabile di tale remunerazione. 24 © 2014 Studio Tributario e Societario Regime fiscale degli interessi delle obbligazioni partecipative e subordinate Si è in presenza di una duplice deroga: 25 all'articolo 109, comma 9, lett. a), del Tuir, secondo il quale “non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta” sui titoli e strumenti finanziari comunque denominati di cui all'articolo 44 dello stesso Tuir, per la quota che direttamente o indirettamente comporta la partecipazione ai risultati economici dell'emittente, di una società del suo gruppo o di un affare; all'articolo 107, comma 4, del Tuir, che vieta deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del Tuir e al criterio di competenza generale di deduzione dei costi sancito dall'articolo 109, comma 1, del Tuir riconoscendo la rilevanza della parte variabile della remunerazione quale costo nel periodo d'imposta in cui è prodotto l'utile senza dover attendere l'esercizio in cui si viene a manifestare la corresponsione della remunerazione stessa. © 2014 Studio Tributario e Societario Regime fiscale degli interessi delle obbligazioni partecipative e subordinate Condizioni di applicabilità: 26 i titoli siano detenuti da investitori qualificati; gli investitori qualificati non detengano, direttamente o indirettamente, anche a tramite di società fiduciarie, interposta persona o familiare più del 2% del capitale o del patrimonio dell’emittente; il beneficiario effettivo dei proventi risieda in Italia o in un Paese che garantisca un adeguato scambio di informazione senza che sia necessario che appartenga alla white list. © 2014 Studio Tributario e Societario Novità introdotte dal Decreto «Destinazione Italia» Società assicurative: riserve tecniche •Le compagnie assicurative, per far fronte alla differenza temporale tra le prestazioni dell’assicurato (premio) e le proprie (indennizzo) sono obbligate a costituire appositi fondi (definiti «riserve tecniche») finalizzati alla copertura dei rischi da loro assicurati e ancora in corso. •L’articolo 32, comma 26-bis del D.L. 22 giugno 2013, ha stabilito che i mini-bond, gli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione (anche con sottostante mini bond e anche se privi di rating), le quote di fondi che investono in mini bond anche non quotati, costituiscono «attivi» ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. •L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS, con una lettera al mercato del 24 gennaio 2014, ha disposto la modifica del Regolamento n. 36/2011 in materia di investimenti attivi a copertura delle riserve tecniche, inserendo, tra le altre, i mini-bond, anche non quotati (classe di investimento A1.2d) e le operazioni di cartolarizzazione di mini-bond (classe di investimento – A1.9). •L’investimento in ciascuna nuova classe di attivi è ammesso entro il limite del 3% delle riserve tecniche da coprire. 27 Novità introdotte dal Decreto «Destinazione Italia» Applicabilità della legge sulla cartolarizzazione (L. 130/99) •Il Decreto Destinazione ha esteso l’applicabilità della legge sulle cartolarizzazioni anche alle ipotesi di cartolarizzazione delle obbligazioni con l’evidente finalità di aumentare gli investimenti in titoli obbligazionari e, quindi, in Mini-bonds. •Vale ricordare che le disposizioni previste dal d.lgs. 239/96, e in particolare l’esenzione da ritenuta per i non residenti, si applica anche alle Notes emesse dalle SPV costituite ai sensi della legge 130/99. 28 Studio Tributario e Societario
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