Vademecum sul Registro delle Unioni civili

Vademecum sul
Registro delle Unioni civili
Cosa cambia per chi si ama?
A cura di Gianf Tigano • Gruppo Diritti
Lista civica “Per me Modena”
Consulenza tecnica Notaio Giuliano Fusco
Sommario
PREMESSA.............................................................................. 5
Cosa cambia per chi si ama?...................................................... 7
Risarcimento del danno............................................................ 9
Amministrazione di sostegno.................................................... 9
Assistenza in ospedale............................................................. 10
Casa........................................................................................ 11
Casa in comodato....................................................................................... 12
Casa in edilizia popolare............................................................................. 12
Casa di proprietà di uno solo...................................................................... 12
Casa di proprietà di entrambi..................................................................... 13
Casa in locazione........................................................................................ 13
Locazione simulata..................................................................................... 14
Figli........................................................................................ 14
Mantenimento e loro affidamento in caso di crisi della coppia������������������� 15
Figli di una precedente unione.................................................................... 16
Fisco....................................................................................... 16
Pensione e Assicurazione......................................................... 17
Trapianto di organi................................................................. 18
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PREMESSA
L’attuale normativa stabilisce che “agli effetti anagrafici per famiglia si
intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso Comune”.
Il certificato di stato di famiglia, tuttavia, non è sempre stato ritenuto di
per sé sufficiente ai fini del riconoscimento di uno specifico diritto a favore
del convivente, soprattutto quando è necessario dimostrare una stabilità della convivenza e una reciproca solidarietà tra i conviventi.
In molti Comuni sono stati, infatti, istituiti registri locali sulle convivenze. L’iscrizione a questi registri potrebbe rivelarsi utile proprio per dimostrare lo status di convivente, ed in particolare di convivente more uxorio, in
tutti quei casi nei quali norme di legge ovvero la giurisprudenza riconoscono
particolari diritti anche ai conviventi. Anche il significato del termine “convivenza more uxorio” sta subendo un progressivo cambiamento ed ampliamento; viene, infatti, definita come unione di vita stabile tra due persone,
anche dello stesso sesso, che, legate da un vincolo affettivo, decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale in una relazione che trova il
proprio positivo fondamento in una comunione di vita ed in una convivenza sorrette da obblighi morali e sociali e da sentimenti di affetto e solidarietà.
Si assiste d’altronde, al tramonto di una concezione “istituzionale” della
famiglia ed all’approdo ad una sua ridefinizione in termini di “formazione
sociale” che apre la strada al riconoscimento di quelle altre formazioni sociali, ed in prima istanza perciò della famiglia di fatto, che ne condividono la
funzione di luogo in cui si realizza la solidarietà di coppia, si sviluppa la personalità dell’individuo e si attua la funzione educativa. Trasformazione della
famiglia legittima, riconoscimento del rapporto di convivenza e famiglia di
fatto sembrano così andare di pari passo.
In questo vademecum vengono evidenziate, da un lato, le utilità conseguenti all’istituzione del Registro delle Unioni civili e, dall’altro, le situazioni più delicate afferenti ad un rapporto di convivenza nelle quali sarebbe
opportuna una soluzione condivisa dai soggetti coinvolti.
E’ il caso comunque di sottolineare che la delibera della Giunta Comunale di Modena istitutiva del Registro tralascia due aspetti che meritano,
invece, di essere disciplinati.
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Il primo è quello del rilascio di una documentazione attestante la vigenza dell’unione civile e, quindi, lo stato di convivenza. Infatti, a parte la copia
della registrazione rilasciata alla coppia dal Sindaco il giorno dell’iscrizione
nel Registro, non essendo stato disposto null’altro al riguardo rimangono
incerti sia la possibilità che il Comune consegni in data successiva una certificazione confermante l’iscrizione sia la procedura da seguire per il Comune
come per il cittadino.
L’altro aspetto è quello della tenuta del Registro con riguardo alle ipotesi che un cittadino possa nel tempo cambiare la persona con cui convive.
Fermo rimanendo, infatti, che in caso di scioglimento dell’unione si può
chiedere la cancellazione della stessa dal Registro e che tale cancellazione
avviene sulla base di una richiesta presentata da entrambi i conviventi, si
può verificare il caso di un soggetto che registri una nuova unione senza
la preventiva cancellazione della precedente, essendo questa facoltativa. La
conseguenza è che in relazione a quella persona sulla base del Registro esistono due diversi conviventi che singolarmente potrebbero accampare i diritti
che di seguito saranno evidenziati.
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Vademecum sul
Registro delle Unioni
civili
Cosa cambia per chi si ama?
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Risarcimento del danno
Prima del Registro
La Corte di Cassazione ha ritenuto – ormai da molto tempo– che la
morte del convivente causata da un comportamento ingiusto altrui fa sorgere nel partner del defunto il diritto al risarcimento non patrimoniale ex
art. 2059 c.c., per il patema subito dalla morte del partner, e del danno
patrimoniale ex art. 2043 c.c. Il danno patrimoniale sofferto deve consistere
nel venir meno dell’assistenza e del supporto garantito dal partner deceduto, deve in altre parole concretizzarsi in un peggioramento della situazione
economico-patrimoniale.
Affinché vengano riconosciuti tali diritti in capo al coniuge superstite è
tuttavia necessario che la relazione di convivenza tra i partner sia caratterizzata da una tendenziale stabilità, da un rapporto di natura affettiva e parafamiliare, e infine, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi nella
reciproca assistenza morale e materiale.
Dopo il Registro
E’ uno degli ambiti in cui il Registro delle Unioni Civili ha portato
maggiori novità. Infatti, le difficoltà nel dimostrare la presenza dei requisiti per ottenere la liquidazione del danno in caso di convivenza mediante
la presentazione del solo certificato di stato di famiglia sono fugate dalla
possibilità di far riferimento alle risultanze del medesimo Registro. Viene
quindi molto facilitata l’attività di riscossione delle relative somme da parte
del convivente more uxorio.
Amministrazione di sostegno
Prima del Registro
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene da parte del giudice
con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona da tutelare. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia
separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre,
il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il sog9
getto designato. L’amministratore di sostegno può essere, infatti, designato
dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di
ciò, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con
decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
La nomina di un amministratore di sostegno è di fondamentale importanza per chi vuole tutelare i propri interessi, non solo patrimoniali, ma
anche di natura strettamente personale, quali ad esempio gli interessi connessi alle cure sanitarie e alle terapie mediche cui sottoporsi, nel caso in cui
si venga a trovare in condizioni di incapacità di intendere e volere e quindi
nelle condizioni di non poter esprimere autonomamente la propria volontà.
In definitiva per la coppia di fatto è possibile designarsi a vicenda come
amministratori di sostegno ex art. 408 c.c. in caso di futura incapacità al fine
di tutelarsi reciprocamente.
Dopo il Registro
Rimane confermato quanto sin qui riportato.
Occorre, tuttavia, precisare che in mancanza della designazione da parte
dell’interessato, sarà più facile attraverso le risultanze del Registro poter dimostrare al giudice l’esistenza di uno stabile rapporto di convivenza.
E’ bene comunque sottolineare che nella scelta il Giudice, in caso di
mancanza di designazione, può nominare il convivente come gli altri parenti
indicati dalla norma sulla base di sue personali valutazioni.
Assistenza in ospedale
Prima del Registro
Se il soggetto ricoverato è cosciente può esprimere la sua volontà e non
si pone nessun problema.
Può esserci qualche ostacolo quando la persona ricoverata sia in stato di
incoscienza.
In questo caso il convivente può avere dei problemi sia ad ottenere informazioni sul compagno sia a visitarlo ed assisterlo. Per ovviare a tali problemi, finché si ha la capacità di intendere e di volere, è sufficiente fare una
dichiarazione autenticata da un notaio, con cui si esprime la propria volontà
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di essere visitato ed assistito, in caso di malattia, dal proprio convivente ed
in cui si autorizza il medico curante ad informare il convivente sul decorso
della propria malattia.
Se è fatta una dichiarazione con cui si afferma che una certa persona è
un soggetto di fiducia, l’ospedale non può rifiutare le informazioni o impedire le visite e l’assistenza a pena di responsabilità civile risarcitoria. E’ necessario, però, che la persona nominata si presenti in ospedale con un valido
documento di identità.
Ai sensi della legge sulla privacy (art.82 della legge n° 196 del 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”), è espressamente previsto che si possa delegare un terzo ad acquisire i dati personali relativi alla
propria salute.
Dopo il Registro
Diventerà ora più semplice affermare e dimostrare lo stato di convivente
in forza del Registro in questione superando quindi difficoltà e problemi:
molto spesso, ad esempio, nel caso di coppia omosessuale, al convivente non
ricoverato la struttura ospedaliera ed il suo personale negano informazioni
sulla condizione del compagno oppure la consultazione della relativa cartella
clinica o, addirittura, l’accesso per visita o assistenza.
Sarà comunque opportuno avere con sé il documento di identità e
l’eventuale certificazione comunale nonché, se rilasciata, la dichiarazione
dell’infermo. Il tutto potrà essere anche utilizzato nei confronti dei parenti
dell’infermo che si opponessero alle indicate attività da parte del convivente.
Casa
In caso di convivenza è necessario distinguere tra diverse ipotesi a seconda che la casa adibita a residenza della coppia appartenga ad un solo soggetto
della coppia, sia in comproprietà, oppure sia abitata in virtù di una locazione
o di comodato.
La situazione tra prima e dopo il Registro non cambia molto se si eccettuano i casi in cui occorre la dimostrazione e del rapporto di stabile convivenza more uxorio e del luogo in cui esso si svolge, dimostrazione che con
il Registro, come più volte sottolineato, diventa più agevole.
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Casa in comodato
La casa della coppia può essere stata prestata gratuitamente ad un soggetto, ad esempio da un genitore al figlio, affinché questi la adibisse a casa
familiare per un certo periodo di tempo. In tale ipotesi siamo di fronte ad
una condizione di comodato.
Qualora il comodatario lasci l’immobile per qualsiasi motivo oppure
venga a mancare per causa di morte, la casa deve essere immediatamente
restituita al legittimo proprietario nel momento in cui questi ne faccia richiesta. Ciò è quanto prescrive l’art. 1810 c.c. Se però vi sono figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), il convivente a
cui è stato affidato il minore presso la casa familiare ha diritto di rimanervi,
poiché se il comodato era stato stipulato per far fronte alle necessità della
famiglia, ancorché di fatto, e dunque, soprattutto dei figli, il convivente non
può essere allontanato.
Casa in edilizia popolare
Secondo l’art. 17 della legge 179/1992 se la casa familiare è un alloggio
popolare che sia stato assegnato al convivente poi deceduto, l’altro può subentrare nel rapporto e rimanere nella casa.
Affinché tale ipotesi si verifichi è necessario che ricorrano alcune condizioni.
In particolare è necessario che non vi siano coniuge separato o figli minorenni, e che la convivenza sia effettivamente sussistente al momento del
decesso del partner. Inoltre, la convivenza deve essere stata instaurata almeno due anni prima della morte.
L’onere della prova in questione può essere assolto ora in maniera più
agevole rispetto alla sola presentazione del certificato di stato di famiglia.
Devono inoltre sussistere i requisiti di reddito per l’assegnazione dell’alloggio popolare.
Questo diritto di subentro del convivente nell’alloggio popolare spetta
anche al convivente che sia dello stesso sesso del deceduto.
Casa di proprietà di uno solo
Nel caso in cui la casa sia di proprietà di uno solo, in caso di morte di
questo la legge non riconosce alcun diritto successorio all’altro convivente.
Nella sostanza il convivente superstite, salvo che gli eredi per spirito di liberalità gli concedano l’utilizzo della casa (ipotesi non molto frequente), si
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vedrà costretto ad abbandonare l’immobile in seguito alla domanda degli
eredi, che nel frattempo sono divenuti i proprietari della casa.
L’unico modo per tutelare il convivente consiste nella redazione di un
testamento valido, magari di fronte ad un notaio per avere maggior certezza
che tale atto di ultima volontà non sia impugnato pretestuosamente (si può
allegare anche un certificato medico che attesti la piena capacità di intendere
e di volere del testatore al momento della redazione). Il testamento così realizzato può prevedere che la casa spetti al convivente. È necessario, tuttavia,
che tale previsione non leda la quota di legittima che per legge spetta agli
eredi legittimari, cioè quei soggetti a cui la legge riserva una quota “protetta”
dalle disposizioni di ultima volontà del de cuius. Gli eredi legittimari sono
il coniuge, i figli e i genitori. In assenza di tali parenti nel testamento può
essere disposto dei propri beni come meglio si crede, essendo tutto il patrimonio disponibile.
Se poi non è stato previsto alcun testamento addirittura un parente di
quinto grado potrebbe vantare diritti successori sulla casa e cacciare via il
convivente.
Casa di proprietà di entrambi
Se la casa della coppia di fatto è in comproprietà dei due conviventi, in
caso non vi sia testamento, gli eredi diverranno comproprietari e avranno
la facoltà di sciogliere la comunione e, dunque, di procedere alla vendita
del bene per poi dividere il ricavato. In alternativa potrebbero optare per la
richiesta di un’indennità mensile al convivente superstite per l’occupazione
del restante 50%, o ancora concorrere nel godimento della casa. Anche nel
caso di comproprietà è valido il discorso fatto sopra sulla lesione della quota
legittima, in presenza di testamento.
Alla stessa regola è soggetta anche la donazione che potrebbe essere impugnata dagli eredi se pregiudizievole dei loro diritti successori.
Il convivente è soggetto a un regime fiscale deteriore rispetto ai familiari
poiché sconta una tassa dell’8% sul valore dell’immobile.
Casa in locazione
Se la casa è occupata in virtù di un contratto di locazione e il locatario
muore, il convivente può subentrare nel contratto al posto del locatario originale.
In precedenza i conviventi erano esclusi da questa tutela, ma la Corte
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Costituzionale prima e la Cassazione poi hanno affermato che la previsione
della legge sull’equo canone (l. 392/1978) che permette ai famigliari conviventi di subentrare nel contratto debba essere applicata anche ai conviventi
more uxorio.
In caso vi siano figli, il tribunale può ordinare che il figlio sia affidato
ad un solo genitore presso la casa che costituiva l’abitazione familiare anche
se il genitore affidatario non è proprietario della casa ma vi abitava come
semplice inquilino convivente.
Locazione simulata
Se la casa della coppia è di proprietà di uno solo dei due conviventi, è
possibile che il proprietario stipuli un contratto di locazione con il convivente al fine di tutelarlo in caso di morte.
In tal caso gli eredi del defunto sono obbligati a rispettare la naturale
scadenza del contratto prima di poter entrare nel possesso dell’immobile.
Essi, infatti, essendo successori del defunto subentrano in tutti i rapporti di
questi e sono obbligati a rispettare gli obblighi assunti dal de cuius quando
era ancora in vita.
È possibile, tuttavia, che gli eredi facciano domanda di accertamento
della simulazione del contratto di locazione stipulato tra il defunto e il soggetto convivente al fine di far valere la reale situazione di finzione, di sfrattare l’ormai ex convivente e di ottenere il possesso del bene immobile.
Figli
In questo ambito il Registro delle Unioni non comporta alcuna novità.
E’ l’occasione, tuttavia, di ricordare che la legge n. 219 del 10 dicembre
2012, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, ha sancito la piena equiparazione
tra figli legittimi, nati nel matrimonio, e figli naturali, nati fuori dal matrimonio.
Con il successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, entrato
in vigore il 7 febbraio 2014, il Governo ha dato piena attuazione alla legge
di riforma del 2012 .
L’equiparazione tra figli legittimi e figli naturali e soprattutto la previsione che “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso
stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio,
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sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso” producono rilevanti conseguenze, in particolare sul piano delle successioni. Prima della legge 219 il
figlio naturale stabiliva un rapporto di parentela solo con il proprio genitore,
con la conseguenza che poteva succedere solo ad esso.
Non si instaurava, invece, alcun rapporto di parentela con tutti gli altri
parenti del proprio genitore, dalle cui successioni ereditarie rimaneva pertanto escluso.
Pertanto se moriva uno dei fratelli naturali, l’altro non era suo erede
(solo per effetto di un’interpretazione della Corte Costituzionale al fratello
naturale è stato riconosciuto il diritto alla successione del fratello premorto,
ma solo in mancanza di parenti entro il sesto grado e prima dello Stato).
Ora, invece, tutto è cambiato e il figlio naturale instaura rapporti di
parentela con tutti gli altri parenti del proprio genitore; così, nell’esempio
fatto, se muore uno dei fratelli naturali, l’altro è suo erede, come succede tra
fratelli figli di genitori coniugati.
Mantenimento e loro affidamento in caso di crisi della coppia
Se una coppia ha un figlio e ad un certo punto decide di separarsi, l’affidamento della prole naturale segue la disciplina prevista per la famiglia con
genitori sposati. Di regola il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori a meno
che l’affidamento condiviso non causi un pregiudizio al minore.
In tal caso il giudice può ordinare che il bambino sia affidato esclusivamente ad un solo genitore. Il Tribunale ordinario è competente a decidere le
cause di questo tipo.
Il giudice prende i provvedimenti necessari nell’esclusivo interesse della
prole e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun
genitore.
La potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, ad eccezione della decisioni di maggior interesse relative all’istruzione, all’educazione e
alla salute che sono prese di comune accordo tra i genitori.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
reddito, a riguardo il giudice può imporre ad uno dei genitori che questi
versi un assegno affinché sia garantito il mantenimento del minore.
Nel caso di coppia in cui genitore sia solo uno dei due conviventi, la
legge non riconosce alcun diritto in capo all’altro.
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Figli di una precedente unione
Prima del Registro
È frequente che il genitore di un bambino avuto durante il matrimonio
o da un precedente rapporto stabilisca in seguito una convivenza con un’altra persona, costituendo così un nuovo nucleo familiare. In questi casi la
responsabilità genitoriale spetta ai genitori naturali del minore nel rispetto
dei provvedimenti emessi dal Tribunale ordinario. È tuttavia possibile che il
convivente del genitore con cui venga stabilita la nuova famiglia ricostituita
proceda all’adozione del minore (art. 44, n. 1, lett. b della legge 184/1983)
se è prestato l’assenso dell’altro genitore o, in mancanza, vi sia un provvedimento del Tribunale. Ulteriormente, è necessario quale condizione per
procedere all’adozione che la coppia contragga matrimonio.
Non possono avvalersi di questo diritto, procedendo all’adozione alle
condizione anticipate, le coppie omosessuali, in quanto in Italia le persone
dello stesso sesso non possono sposarsi.
Dopo il Registro
Fermo rimanendo che il convivente non acquisisce diritti sul figlio minore del partner, tuttavia l’esistenza dell’unione di fatto può facilitare alcune attività svolte a servizio della famiglia di fatto: si pensi, ad esempio,
all’accompagnamento ed al prelievo scolastici nonché alle attività ludiche e
sportive.
Fisco
Prima del Registro
Un dato che può essere interessante e non particolarmente conosciuto è
quello relativo al diritto alla detrazione dall’imposta lorda prevista dall’art.1,
comma 1 della l. 449/97 per le spese di ristrutturazione di un immobile.
In questo caso la situazione del convivente more uxorio del proprietario
dell’immobile è assimilata a quella del coniuge dell’intestatario del bene, ma
la condizione necessaria per ottenere la detrazione è la convivenza cominciata prima dell’inizio dei lavori, che sta al contribuente dimostrare. Ovviamente il convivente deve dimostrare di aver sostenuto le spese anche se per
la ristrutturazione di un immobile non di sua proprietà.
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Dopo il Registro
L’elemento di novità sta proprio nell’eliminazione, grazie al Registro,
dell’incertezza sulla condizione di convivente more uxorio e quindi nell’attuale relativa semplicità di conseguimento dell’agevolazione.
Pensione e Assicurazione
Prima del Registro
La pensione di reversibilità è quella forma assistenziale previdenziale che
premette ai stretti congiunti di un defunto di ottenere una parte del reddito percepito tramite pensione. Costituisce una forma di assistenza da parte
dello Stato molto importante perché tutela quelle persone che oltre ad aver
perso quello che poteva essere il padre o marito, unico percettore di reddito,
hanno perso anche l’unica fonte di sostentamento economico.
La legge vigente garantisce questo diritto al coniuge, anche divorziato,
ma esclude completamente dal novero degli aventi diritto all’assegno il convivente del defunto.
La Corte Costituzionale ha sancito la legittimità di quest’esclusione nel
2000, non ravvisando a riguardo nessun profilo di incostituzionalità (sent.
n. 461).
Alla famiglia di fatto, così sprovvista di ogni forma di tutela e in balia
degli eventi, non rimane che affidarsi ad uno dei tanti negozi giuridici di
assistenza privata e volontaria.
La forma forse più diffusa tra questi strumenti è la polizza sulla vita ex
art. 1919 e ss. del codice civile. In tal modo può prevedersi un indennizzo
pagabile dalla compagnia assicurativa in favore del convivente more uxorio
in caso di morte dello stipulante. La polizza così stipulata può essere revocata
in qualsiasi momento finché l’assicurato è in vita.
Dopo il Registro
La situazione non muta con l’istituzione del Registro anche se in tema
di polizza sulla vita sarà più agevole dimostrare in sede di liquidazione l’esistenza della condizione di convivente more uxorio.
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Trapianto di organi
Prima del Registro
L’art. 3 della legge 91/1999 sui trapianti di organi, equipara la posizione
del coniuge a quella del convivente more uxorio, stabilendo che i medici
delle strutture ospedaliere forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle
circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio
o, in mancanza, ai figli maggiori di età, o in mancanza di questi ultimi, ai
genitori ovvero al rappresentante legale.
Dopo il Registro
Si ripropone qui lo stesso discorso fatto in tema di amministratore di
sostegno e di assistenza in ospedale. La relativa semplicità di dimostrazione
della convivenza more uxorio conseguita attraverso l’istituzione del Registro
consente il superamento delle difficoltà che prima ostacolavano l’intervento
del convivente. E’ opportuno comunque dotarsi della documentazione in
quelle sedi elencata.
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Modulistica
A seguire i FAC-SIMILE dei moduli predisposti dalla Giunta comunale
di Modena allegati alla delibra 539/2014 “ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI”
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20
Parte A - Foglio n. …........
( deliberazione della Giunta Comune n
-S
IM
Verbale di registrazione volontaria
ILE
ALLEGATO 2
del
)
•F
AC
Oggi, ……………………….., alle ore………………., presso la Casa Comunale si sono presentati i
signori:
cognome ……….............................................. nome …......................................................
luogo di nascita ….........................……………………….. data di nascita ……………….......
cittadinanza………………………...............................................................................................
e
cognome ……….............................................. nome …......................................................
ILE
luogo di nascita ….........................……………………….. data di nascita ……………….......
cittadinanza………………………...............................................................................................
Residenti a …MODENA …….......
SIM
per chiedere espressamente la registrazione della loro unione sul presente registro, trovandosi nella
duplice condizione di essere residenti a Modena e iscritti in anagrafe nello stesso stato di famiglia.
A tal fine i signori dichiarano che la loro unione ha un progetto di vita in comune basato su un
vincolo di natura affettiva
FA
C-
Il Sindaco informa i Signori che la loro condivisione dello stesso stato di famiglia anagrafico
consente di accedere ai servizi comunali diretti alla tutela, alla cura, alla formazione ad alla
partecipazione civile delle persone.
Quindi, il Sindaco, nelle sue funzioni di Rappresentante della Città di Modena, dà atto della
registrazione .
21
Viene consegnata agli stessi una copia della presente registrazione.
-S
IM
ILE
Informativa ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs 196/2003: I Signori sono a conoscenza che i dati
personali verranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento e trattati nel rispetto
delle norme di legge e del regolamento comunale per la tutela dei dati personali. Il registro è
cartaceo, e i dati non saranno comunicati ad altri soggetti pubblici o privati , né saranno oggetto di
diffusione. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale, da cui dipende il Gabinetto del
Sindaco, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del Dlgs 196/2003.
Firma………………………………. Firma ………….......……………..
FA
C-
SIM
ILE
•F
AC
Il Sindaco
22
Parte B Foglio n. …........
Verbale di registrazione volontaria
del
)
-S
IM
( deliberazione della Giunta Comune n
ILE
ALLEGATO 3
•F
AC
Oggi, ……………………….., alle ore………………., presso la Casa Comunale si sono presentati
i signori:
cognome ………..............................................
nome …......................................................
luogo di nascita ….........................……………………….. data di nascita ……………….......
cittadinanza………………………...............................................................................................
e
cognome ………..............................................
nome …......................................................
luogo di nascita ….........................……………………….. data di nascita ……………….......
cittadinanza………………………...............................................................................................
Residenti a …MODENA …….......
per chiedere espressamente la registrazione della loro unione sul presente registro, trovandosi nella
duplice condizione di essere residenti a Modena e iscritti in anagrafe nello stesso stato di famiglia.
A tal fine i signori dichiarano che la loro unione ha un progetto di vita in comune basato su un
matrimonio celebrato
il …......................... a …................................................................
Stato..........................................................
ILE
Il Sindaco informa i Signori che la loro condivisione dello stesso stato di famiglia anagrafico
consente di accedere ai servizi comunali diretti alla tutela, alla cura, alla formazione ad alla
partecipazione civile delle persone.
Quindi, il Sindaco, nelle sue funzioni di Rappresentante della Città di Modena, dà atto della
registrazione .
Viene consegnata agli stessi una copia della presente registrazione.
SIM
I Firmatari consegnano una copia dell'atto di matrimonio:
sì
no
FA
C-
Informativa ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs 196/2003: I Signori sono a conoscenza che i dati
personali verranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento e trattati nel rispetto
delle norme di legge e del regolamento comunale per la tutela dei dati personali. Il registro è
cartaceo e i dati non saranno comunicati ad altri soggetti pubblici o privati , né saranno oggetto di
diffusione. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale, da cui dipende il Gabinetto del
Sindaco, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del Dlgs 196/2003.
Firma……………………………….
Firma ………….......……………..
Il Sindaco
23
ALLEGATO 4
(Deliberazione di Giunta Comunale n
del
ILE
DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI
)
-S
IM
Al Gabinetto del Sindaco di Modena
I sottoscritti :
1…………………………………………………………nato a ………………… il ……………
•F
AC
2…………………………………………………………nato a ………………….il …………….
CHIEDONO
Di essere cancellati dalla parte
A
B
del registro sopracitato :
Dichiarano di essere a conoscenza del fatto che la cancellazione dal registro non comporta la
separazione dello stato di famiglia anagrafico. Pertanto ogni variazione relativa alla residenza e allo
stato di famiglia anagrafica dovrà essere comunicata all'ufficio Anagrafe secondo le modalità
previste per tutti i cittadini .
SIM
ILE
Informativa ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs 196/2003: I Signori sono a conoscenza che i dati
personali verranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento e trattati nel rispetto
delle norme di legge e del regolamento comunale per la tutela dei dati personali. Il registro è
cartaceo e i dati non saranno comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, né saranno oggetto di
diffusione. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale, da cui dipende il Gabinetto del
Sindaco, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'art.7. Del Dlsg 196/2003.
Modena, ……………
Firma .…………………………………….
FA
C-
Firma..........................................................
N.B: La presente richiesta deve essere firmata da entrambi i componenti della coppia
Nel caso di presentazione a distanza, devono essere allegate le fotocopie dei documenti di identità
dei sottoscrittori
24
ALLEGATO 5
Scheda n. 43
ILE
Denominazione del trattamento
Registrazione volontaria nel Registro delle unioni civili delle dichiarazioni relative ai matrimoni tra persone
dello stesso sesso celebrati all'estero
-S
IM
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è
collegato)
DLGS N.267/2000 e Statuto del Comune di Modena
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Promuovere , nell'ambito delle competenze comunali, pari opportunità per
dello stesso sesso che hanno celebrato il matrimonio all'estero
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
‰ Convinzioni
‰
Stato di salute:
‰
Vita sessuale
‰
Dati di carattere giudiziario
|X|
( art.4 comma 1 lett.e) dlgs 196/2003 )
•F
AC
‰ Origine
le coppie formate da persone
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
‰ Raccolta:
‰ Registrazione
‰ Cancellazione
ILE
Trattamento "ordinario" dei dati
|X| presso gli interessati
|X| in forma cartacea
|X| in forma cartacea
SIM
‰ Altre operazioni pertinenti e non
eccedenti rispetto alla finalità del
|X| esercizio del diritto di accesso, come
trattamento e diverse da quelle
disciplinato da norme di legge e di
"standard" quali la conservazione, la
regolamento
cancellazione, la registrazione o il blocco
nei casi previsti dalla legge (specificare):
FA
C-
Sintetica
descrizione
del
trattamento
e
del
flusso
informativo
Il trattamento dei dati idonei a rivelare la vita sessuale concerne la registrazione e la cancellazione dal
Registro delle unioni civili, parte B, dei dati forniti da appartenenti allo stesso sesso e relativi al loro
matrimonio celebrato all'estero. Il trattamento dei dati sensibili può concernere altresì l'eventuale
conservazione presso il Gabinetto del Sindaco, a richiesta degli interessati, di copia tradotta e legalizzata
dell'atto di matrimonio.
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© 2014 - Lista civica “Per me Modena”
Finito di stampare nel mese di Novembre 2014
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