ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL

ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO 1967
PREFAZIONE
Le Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, attualmente in vigore, risalgono al 1939 e, da allora, hanno subìto
numerose e sostanziali innovazioni e modificazioni a causa dei provvedimenti legislativi che, da detta data, sono
stati emanati nelle materie considerate dal testo stesso, tanto che, nel 1964, si è manifestata la necessità di
effettuarne una ristampa con il richiamo alle disposizioni intervenute fino al 31 dicembre 1963.
La esigenza di dare una nuova ristrutturazione alle varie parti che compongono il volume e di conferire una
maggiore organicità alla materia, ha fatto avvertire la indispensabilità della compilazione di un nuovo testo
aggiornato e coordinato.
L’ampiezza della trattazione ha suggerito inoltre la opportunità di suddividere l’attuale testo (composto di 1477
articoli) in separati libri – anche allo scopo di renderne più agevole la consultazione – distinti per materia o per
gruppi di materie, la cui pubblicazione avverrà in tempi successivi.
In base ai suesposti criteri, è stato predisposto l’unito Primo Libro, le cui norme riguardano l’ordinamento dei
servizi dipendenti dalla Direzione Generale del Tesoro o soggetti alla sua diretta vigilanza.
In particolare, le predette disposizioni riflettono: la competenza della Direzione Generale del Tesoro (Titolo I);
la competenza e l’organizzazione degli Uffici dipendenti dalla predetta Direzione, e cioè: Tesoreria Centrale
(Titolo II); Zecca ed Istituti annessi (Titolo III); Agenzia Contabile dei Titoli del Debito Pubblico (Titolo IV);
Cassa Speciale per il Servizio dei Biglietti a Debito dello Stato (Titolo V); Tesoreria Provinciale dello Stato
(Titolo VI); Direzioni Provinciali del Tesoro e collegati Centri Meccanografici (Titolo VII).
L’annesso nuovo testo – che entrerà in vigore il 1° ottobre 1967 – contiene delle _____, nelle quali sono poste in
evidenza le innovazioni di maggior rilievo introdotte nel testo stesso rispetto a quello precedente.
Roma, 15 settembre 1967
MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO
PRIMOLIBRO
ORDINAMENTO DEI SERVIZI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO O
SOGGETTI ALLA SUA DIRETTA VIGILANZA
– Disposizioni Generali
– Tesoreria Centrale dello Stato
– Zecca e Istituti annessi
– Agenzia Contabile dei Titoli del Debito Pubblico
– Cassa Speciale per il Servizio dei Biglietti a Debito dello Stato
– Tesoreria Provinciale dello Stato
– Direzioni Provinciali del Tesoro
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO R O M A
NOTE ILLUSTRATIVE
Il nuovo testo delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro – che segue quello ristampato nell’anno 1964 con
l’inserimento delle disposizioni legislative e di servizio emanate a tutto il 31 dicembre 1963 – non redatto in un
unico volume, ma è suddiviso in vari Libri, che saranno pubblicati separatamente – e a fogli mobili – al fine di
renderne più agevole l’aggiornamento e la consultazione.
Nel Primo Libro sono esposti gli argomenti già compresi nella PARTE PRIMA delle Istruzioni approvate con
D.M. 30 giugno 1939. Detti argomenti sono però presentati con una nuova sistematica, in forma più ampia e più
ricca di dettagli, e con riferimento alle leggi ed ai regolamenti da cui le Istruzioni stesse traggono origine, per dar
modo, a chi vi abbia interesse, di risalire alle fonti.
Nel TITOLO I del presente Libro sono indicati, con maggiore completezza, i compiti della Direzione Generale
del Tesoro, compiti che precedentemente erano appena accennati. In tale sede si è altresì indicata l’azione che la
Direzione Generale del Tesoro svolge nei campi finanziario, monetario, tecnico e contabile, con specifico
riferimento, a tale ultimo riguardo, alla compilazione dei conti periodici previsti dal Regolamento di Contabilità.
Il TITOLO II tratta della Tesoreria Centrale dello Stato. Rispetto alla edizione 1939 si è meglio delineata la
struttura di tale organo, mantenendo tuttavia quella particolare fisionomia che deriva alla Tesoreria Centrale dal
fatto di dipendere direttamente dalla Direzione Generale del Tesoro e di assolvere a particolari funzioni nei
confronti del Portafoglio dello Stato, della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza. In effetti la
Tesoreria Centrale, pur costituendo parte integrante della Tesoreria dello Stato considerata nel suo complesso,
esercita funzioni particolari in confronto a quelle svolte, su tutto il territorio nazionale e nella stessa capitale, dalla
Tesoreria Provinciale, gestita dalla Banca d’Italia. Nel nuovo testo sono stati, tra l’altro, più esattamente
dettagliati i compiti demandati all’Ufficio di Controllo che opera presso la Tesoreria Centrale ed è stata altresì
ampliata la parte riguardante la resa dei conti giudiziali, appena accennata nel precedente testo.
Nel TITOLO III sono riunite e coordinate le norme riguardanti le attribuzioni e l’attività della Zecca che, nel
vecchio volume, risultavano non organicamente collocate. Oltre ai servizi amministrativi, di gestione e tecnici,
si è fatta menzione del servizio chimico e sono state considerate le strutture e i compiti della Scuola dell’Arte
della Medaglia e del Museo della Zecca.
Il TITOLO IV ha per oggetto l’Agenzia Contabile dei Titoli del Debito Pubblico. In tale sede è stato disciplinato
l’ordinamento di detto ufficio e sono state indicate le mansioni dei funzionari ad esso preposti, con specificazione
delle singole attribuzioni.
Il TITOLO V tratta della Cassa Speciale per i Biglietti a Debito dello Stato, di cui si è reso necessario, per
effetto della Legge 31 marzo 1966, n. 171 – che ha disposto la emissione dei biglietti di Stato da L. 500 –
riattivare il funzionamento. Si sono in conseguenza reinserite nelle Istruzioni le norme che disciplinano
l’attività della Cassa stessa. Più particolarmente, nel Capo I si è configurata la struttura dell’ufficio, disciplinando
le attribuzioni dei gestori. Nel Capo II sono stati regolamentati gli adempimenti dell’ufficio per quanto concerne
i biglietti di Stato di nuova fabbricazione e di quelli logori, danneggiati e falsi o sospetti di falsità. I compiti della
Commissione Tecnica e i criteri di massima che la stessa è tenuta a seguire in sede di esame dei biglietti di Stato
ritirati dalla circolazione sono indicati nel Capo III. Nel Capo IV sono elencate le modalità da osservare per la
distruzione dei biglietti di Stato non più atti alla circolazione e infine, nel Capo V, sono dettagliatamente indicati
le scritture contabili della Cassa, i lavori periodici da effettuarsi dalla stessa nonché i modi e il termine della
presentazione del conto giudiziale di gestione.
Il servizio di Tesoreria Provinciale dello Stato forma oggetto del TITOLO VI, che è diviso in due Capi. Nel Capo
I sono trattati – in tre distinte Sezioni – le scritture e i lavori periodici, nel Capo II i conti mensili e i sottoconti
giudiziali redatti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, nonché i conti giudiziali compilati dall’Amministrazione
Centrale della Banca d’Italia. Si è così distribuita e trattata, con maggiore organicità, la materia, mettendola
soprattutto in armonia con il nuovo sistema contabile che convoglia al Centro Elettronico della Banca d’Italia, in
Roma, tutto il movimento che giornalmente si verifica nell’ambito della tesoreria statale. La nuova elaborazione
e rappresentazione dei dati di pertinenza di ciascuna Sezione di Tesoreria Provinciale ha comportato snellimenti
e innovazioni, e di conseguenza ha dato luogo a sostanziali modifiche delle norme contenute nell’edizione 1939.
Il TITOLO VII riguarda le Direzioni Provinciali del Tesoro ed è suddiviso in tre Capi. Il Capo I tratta
dell’ordinamento, della struttura e delle attribuzioni delle Direzioni Provinciali del Tesoro, con particolare
riferimento alle innovazioni apportate dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto riguarda la responsabilità
degli impiegati civili dello Stato e dal D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, dalla Legge 7 agosto 1960, n. 908 e dalla
Legge 12 agosto 1962, n. 1290 per quanto attiene all’autonomia delle Dire–zioni Provinciali del Tesoro e ai nuovi
compiti alle stesse demandati in materia di ordinazione primaria della spesa. Una speciale innovazione si riferisce
alla istituzione, presso ciascuna Direzione Provinciale del Tesoro, di un Corrispondente o di un Ufficio di
Relazioni Pubbliche di cui sono specificati il funzionamento e i compiti.
Nel Capo II sono elencati, distinti per servizio, i registri che le Direzioni Provinciali del Tesoro debbono tenere
ai fini dell’ordinato svolgimento della loro attività. Una più radicale semplificazione in tale settore sarà possibile
conseguire allorché i Centri Meccanografici del Tesoro potranno avvalersi delle possibilità offerte, anche ai fini
del controllo e della memorizzazione, dai complessi elettronici.
Nel successivo Capo III, infine, sono raccolte in modo organico le norme riguardanti l’ordinamento e la struttura
dei Centri Meccanografici. Rimangono peraltro invariate quelle norme delle Istruzioni sui Centri Meccanografici
(D.M. 2 gennaio 1954) che disciplinano le procedure connesse al funzionamento dei servizi: norme che
formeranno oggetto dei prossimi Libri. Per quanto concerne l’ordinamento dei Centri, trattato in questo Primo
Libro, si è conferito maggiore rilievo all’aspetto funzionale di questi particolari uffici, si sono eliminate alcune
disposizioni che appesantivano lo svolgimento dei servizi, e si è meglio determinata la sfera delle competenze
del Capo Centro, cui sono stati attribuiti alcuni adempimenti formali in precedenza riservati ai direttori di sede.
Le annotazioni sopra accennate hanno necessariamente carattere sommario. Esse saranno perciò seguite da
circolari dirette ad illustrare più analiticamente la portata delle innovazioni contenute nel nuovo testo.
IL MINISTRO DEL TESORO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sul patrimonio e la contabilità generale dello
Stato e successive modificazioni;
VISTI gli articoli 644 e 646 del Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
VISTE le Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro approvate con Decreto del Ministro delle Finanze in data 30
giugno 1939;
VISTE le Istruzioni sul funzionamento dei Centri Meccanografici annessi alle Direzioni Provinciali del Tesoro,
approvate con Decreto del Ministro del Tesoro in data 2 gennaio 1954;
RAVVISATA l’esigenza di procedere alla revisione e al coordinamento delle Istruzioni sopra citate, previa
ripartizione dell’intera materia in distinti libri;
DECRETA
Art. 1
È approvato l’annesso Primo Libro delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro.
Art. 2
Detto Primo Libro andrà in vigore dal 1° ottobre 1967.
Restano abrogati, dalla stessa data, gli articoli da 1 a 203 delle Istruzioni approvate con il citato Decreto
Ministeriale in data 30 giugno 1939.
Roma, 15 settembre 1967
TITOLO V
DELLA CASSA SPECIALE PER IL SERVIZIO DEI BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO
Capo I
Del servizio in generale
Ordinamento della Cassa Speciale..............................................................................................................Art. 65
Gestione della Cassa Speciale.........................................................................................................................” 66
Custodia dei biglietti a debito dello Stato.......................................................................................................” 67
Scritture contabili per il movimento dei biglietti a debito dello Stato............................................................” 68
Capo II
Degli adempimenti della Cassa Speciale
Sezione I
Biglietti di Stato di nuova fabbricazione
Consegna dei biglietti di nuova fabbricazione alla Cassa Speciale..............................................................Art. 69
Modalità di consegna.........................................................................................................................................” 70
Ricevimento dei biglietti....................................................................................................................................” 71
Apertura delle casse e ricognizione del contenuto.............................................................................................” 72
Contazione dei biglietti.......................................................................................................................................” 73
Spedizione dei biglietti alle tesorerie..................................................................................................................” 74
Discarico dei biglietti spediti..............................................................................................................................” 75
Sezione II
Biglietti di Stato logori
Ritiro dalla circolazione e annullamento dei biglietti logori.........................................................................Art. 76
Spedizione dei biglietti logori alla Cassa Speciale.............................................................................................” 77
Avviso telegrafico della spedizione....................................................................................................................“ 78
Consegna dei biglietti logori dalla Tesoreria Centrale alla Cassa Speciale........................................................“ 79
Scritturazione in entrata e in uscita dei biglietti logori spediti...........................................................................“ 80
Ricevimento dei biglietti logori dalla Cassa Speciale........................................................................................” 81
Verbali di verifica dei biglietti logori.................................................................................................................“ 82
Assunzione in carico dei biglietti logori.............................................................................................................“ 83
Restituzione dei biglietti logori non ammessi al cambio………………………………………………………“ 84
Cambio dei biglietti logori..................................................................................................................................“ 85
Adempimenti della Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma per il cambio dei biglietti logori......................“ 86
Sezione III
Biglietti di Stato danneggiati
Ritiro dalla circolazione dei biglietti danneggiati..........................................................................................Art. 87
Spedizione dei biglietti danneggiati alla Cassa Speciale....................................................................................“ 88
Assunzione in carico dei biglietti danneggiati....................................................................................................“ 89
Biglietti danneggiati ammessi al cambio............................................................................................................“ 90
Norme per il rimborso dei biglietti danneggiati.................................................................................................“ 91
Adempimenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale per il rimborso dei biglietti danneggiati ammessi al
cambio.................................................................................................................................................................“ 92
Eliminazione delle partite riguardanti i biglietti danneggiati..............................................................................“ 93
Sezione IV
Biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità
Modalità di sequestro.....................................................................................................................................Art. 94
Presentazione all’esame della Commissione Tecnica........................................................................................“ 95
Biglietti ritenuti falsi o sospetti di falsità riconosciuti legittimi.........................................................................“ 96
Biglietti dichiarati falsi o falsificati....................................................................................................................“ 97
Adempimenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale per il rimborso dei biglietti sospetti di falsità riconosciuti
legittimi...............................................................................................................................................................“ 98
Eliminazione delle partite riguardanti i biglietti sospetti di falsità.....................................................................“ 99
Capo III
Della Commissione Tecnica presso la Cassa Speciale
Accertamenti e deliberazioni della Commissione Tecnica..........................................................................Art. 100
Criteri di massima da seguire per l’esame dei biglietti danneggiati, falsi o sospetti di falsità.........................“ 101
Verbale della Commissione Tecnica................................................................................................................“ 102
Perizie dell’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato............................................................“ 103
Tenuta dello schedario delle contraffazioni......................................................................................................“ 104
Comunicazioni da farsi alla Direzione Generale del Tesoro............................................................................“ 105
Capo IV
Dell’accertamento e della distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione
Operazione di accertamento, abbruciamento o distruzione.........................................................................Art. 106
Scritture contabili per il movimento dei biglietti destinati all’abbruciamento o distruzione...........................“ 107
Capo V
Delle scritture contabili, dei lavori periodici e del conto giudiziale
Scritture contabili.........................................................................................................................................Art. 108
Lavori periodici................................................................................................................................................“ 109
Resa del conto giudiziale..................................................................................................................................“ 110
TITOLO V
DELLA CASSA SPECIALE PER IL SERVIZIO DEI BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO
Capo I
Del servizio in generale
Art. 65 –– Ordinamento della Cassa Speciale
La Cassa Speciale, istituita a norma dell’articolo 11 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874,
contenente norme sul servizio dei biglietti a debito dello Stato, è alle dipendenze della Direzione Generale del Tesoro.
La Cassa Speciale custodisce i biglietti di nuova fabbricazione che le vengono forniti dall’Istituto Poligrafico
dello Stato – Officina Carte Valori – e quelli logori ritirati dalla circolazione fino a che, per questi ultimi, non si
sia provveduto alla loro distruzione.
La Cassa medesima ha il deposito giudiziale dei biglietti falsi o falsificati e degli altri corpi di reato che le
pervengono dalle autorità giudiziarie.
Art. 66 –– Gestione della Cassa Speciale
La gestione della Cassa Speciale è affidata al Cassiere Speciale che la esercita col concorso del Controllore Capo
il quale sorveglia e controlla tutte le operazioni della Cassa stessa.
Il Cassiere Speciale e il Controllore Capo hanno rispettivamente un sostituto e sono coadiuvati, nell’esercizio
delle loro mansioni, da personale appartenente al ruolo delle Direzioni Provinciali del Tesoro.
L’Ufficio di Controllo disimpegna anche il servizio dei biglietti danneggiati o sospetti di falsità che ad esso
pervengono e che deve presentare alla Commissione Tecnica.
Art. 67 –– Custodia dei biglietti a debito dello Stato
I biglietti di Stato che affluiscono alla Cassa Speciale sono custoditi in sacrestia distintamente per specie e a
seconda che essi siano:
a) di prima emissione;
b) di scorta per il cambio dei logori;
c) ritirati dalla circolazione e verificati.
I pieghi contenenti i biglietti falsificati in deposito, di cui all’articolo 11 del regolamento approvato con R.D.L.
20 maggio 1935, n. 874, sono custoditi per numero d’ordine e per anno.
La porta della sacrestia, contenente i biglietti di Stato, deve essere chiusa con tre serrature, a diverso congegno, le cui
chiavi sono tenute: una dal Cassiere Speciale, una dal Controllore Capo e la terza dal delegato della Corte dei conti.
Le immissioni e le estrazioni dei biglietti sono eseguite con l’intervento dei detentori delle tre chiavi.
Art. 68 –– Scritture contabili per il movimento dei biglietti a debito dello Stato
La Cassa Speciale si addebita, dopo contazione, di tutti i biglietti di Stato ricevuti, e si accredita di quelli posti in
uscita per la spedizione alle Sezioni di Tesoreria Provinciale, per la consegna alla Tesoreria Centrale e per la
distruzione.
Le operazioni di carico e scarico vengono annotate sul libro di cassa mod. 1 C.S., da conservarsi in sacrestia; le
relative annotazioni sono firmate dai detentori delle tre chiavi della porta della sacrestia stessa.
Corrispondenti registri mod. 2 A C.S. e mod. 2 B C.S. sono tenuti dal Controllore Capo.
Capo II
Degli adempimenti della Cassa Speciale
Sezione I
Biglietti di Stato di nuova fabbricazione
Art. 69 –– Consegna dei biglietti di nuova fabbricazione alla Cassa Speciale
Il Provveditorato Generale dello Stato – Ispettorato Carte Valori – a mano a mano che l’Officina Carte Valori
dell’Istituto Poligrafico abbia ultimato la fabbricazione dei biglietti di Stato per serie intere e nei limiti stabiliti
dai decreti ministeriali di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874, ne
informa la Direzione Generale del Tesoro affinché questa possa disporne la immediata spedizione alla Cassa
Speciale, con le norme indicate nel citato regolamento e nelle istruzioni approvate con D.M. 18 giugno 1936, n.
172077, in modo che nessuna scorta di tali biglietti rimanga giacente, dopo effettuata la spedizione, presso
l’anzidetta officina.
Art. 70 –– Modalità di consegna
Per la consegna dei biglietti di Stato, il Provveditorato Generale dello Stato – Ispettorato Carte Valori – emette
una bolletta a matrice e contromatrice dei biglietti che spedisce, firmata dal Magazziniere del Tesoro dell’Officina
Carte Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato, dal Consegnatario di detto magazzino e vistata dal delegato della
Corte dei conti e dal Capo della Sezione dell’Ispettorato e compila una distinta, in triplice esemplare, delle casse,
con l’indicazione delle serie e dei numeri dei biglietti in esse contenuti. Detta distinta è consegnata all’impiegato
di controllo che accompagna le casse.
L’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale viene avvertito di volta in volta delle spedizioni eseguite
dall’anzidetto Ispettorato Carte Valori.
Nelle casse i biglietti debbono essere collocati ordinata–mente per serie e per numero progressivo, in pacchi
composti da 10 mazzette ciascuno.
Art. 71 –– Ricevimento dei biglietti
L’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale, in possesso dell’avviso di spedizione, cura, unitamente al
Cassiere Speciale o ad un suo rappresentante, il ricevimento delle casse, previo accertamento della loro quantità
e della integrità dei suggelli.
Qualora la ricognizione dei biglietti non possa essere subito eseguita, le casse sono provvisoriamente depositate
nella sacrestia; in tal caso viene rilasciata una ricevuta provvisoria nella quale è dato atto del numero delle casse
e dell’importo dichiarato dei biglietti contenuti nelle casse stesse.
Art. 72 –– Apertura delle casse e ricognizione del contenuto
L’apertura delle casse e la ricognizione della quantità dei biglietti è fatta dal Cassiere Speciale in concorso col
Controllore Capo e col delegato della Corte dei conti.
Un impiegato del controllo dell’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato può assistere alla
ricognizione di cui sopra.
La bolletta di spedizione, insieme con un esemplare della distinta, è consegnata al Cassiere Speciale; gli altri due
esemplari della distinta sono consegnati al Controllore Capo e al delegato della Corte dei conti.
Art. 73 –– Contazione dei biglietti
La contazione dei biglietti è fatta dal Cassiere Speciale per taglio, serie e numero, alla presenza del Controllore
Capo e del delegato della Corte dei conti.
I predetti funzionari effettuano, nei modi più convenienti, la verifica dei biglietti che, alla loro presenza, vengono
posti nella sacrestia.
Per ogni immissione in sacrestia dei biglietti verificati, il Cassiere Speciale compila, in tre esemplari, la distinta
mod. 415 C.S. da vidimarsi dal Controllore Capo e dal delegato della Corte dei conti, i quali ne ritirano un
esemplare.
Dell’importo di ogni immissione il Cassiere Speciale si dà carico sul libro di cassa e sugli altri registri al
competente conto di emissione (mod. 2 C.S.). Il Controllore Capo esegue le scritturazioni sul proprio registro
mod. 2 A C.S.
Art. 74 –– Spedizione dei biglietti alle Tesorerie
La Cassa Speciale, su disposizione della Direzione Generale del Tesoro, effettua la somministrazione dei biglietti
di Stato, prelevati dal fondo di prima emissione, alla Tesoreria Centrale dello Stato che se ne dà carico mediante
emissione di quietanza in conto entrate del tesoro, a favore del Cassiere Speciale.
Le spedizioni alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dei biglietti di Stato nuovi sono, in via normale, eseguite
direttamente dalla Cassa Speciale. A fronte di tali spedizioni la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma emette
quietanza in conto entrate del tesoro, a favore del Cassiere Speciale.
Le quietanze emesse ai sensi dei precedenti commi sono inviate direttamente alla Cassa Speciale e della loro
emissione si dà notizia alla Direzione Generale del Tesoro.
Art. 75 –– Discarico dei biglietti spediti
L’importo dei biglietti spediti alle varie Tesorerie Provinciali o consegnati alla Tesoreria Centrale, è portato a discarico
dal Cassiere Speciale sul libro di cassa (mod. 1 C.S.) e sui corrispondenti registri sussidiari (modello 2 C.S.).
Il Cassiere Speciale, prima della estrazione dei biglietti dalla sacrestia, compila la distinta mod. 4/5 C.S. in tre
esemplari, nei modi indicati nel terzo comma del precedente articolo 73 delle presenti Istruzioni e ne consegna
uno al Controllore Capo per le scritturazioni sul suo registro mod. 2 A C.S. e uno al delegato della Corte dei conti.
Sezione II
Biglietti di Stato logori
Art. 76 –– Ritiro dalla circolazione e annullamento dei biglietti logori
I biglietti di Stato logori, non più atti alla circolazione, che pervengono alle tesorerie sono da queste annullati
mediante perforazione nonché apposizione sul verso dei biglietti stessi di un bollo ad umido recante la parola con
l’indicazione della tesoreria e della data dell’annullamento.
I biglietti che, nelle dette condizioni, vengono presentati alle tesorerie da contabili o da privati, quando non sorga
dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con altri biglietti in buono stato prelevati dal fondo ordinario di cassa.
Art. 77 –– Spedizione dei biglietti logori alla Cassa Speciale
In seguito ad ordine della Direzione Generale del Tesoro, le Sezioni di Tesoreria Provinciale, esclusa quella di
Roma, spediscono alla Cassa Speciale i biglietti di Stato logori, ritirati e annullati nel modo indicato nel
precedente articolo 76 delle presenti Istruzioni, compilando il verbale mod. 78 T., in duplice esemplare e
classificando i biglietti per taglio, quantità e valore. A tergo del verbale mod. 78 T., vien fatto l’elenco dei
sacchetti spediti, con la indicazione del numero e del taglio dei biglietti contenuti in ciascun sacchetto.
Art. 78 –– Avviso telegrafico della spedizione
Le Sezioni di Tesoreria Provinciale, esclusa quella di Roma, avvisano la Direzione Generale del Tesoro della
effettuata spedizione dei biglietti logori, con telegramma convenzionale così redatto: “.......(numero del sacchetto)
Cassa Speciale lire ..............(Importo complessivo dei biglietti in tutte lettere)”.
Nello stesso tempo inviano, in piego a parte, all’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale, il verbale mod. 78 T.
Un esemplare del verbale mod. 78 T. viene trasmesso anche alla Direzione Generale del Tesoro.
Art. 79 –– Consegna dei biglietti logori dalla Tesoreria Centrale alla Cassa Speciale
La Tesoreria Centrale consegna direttamente, su ordine della Direzione Generale del Tesoro, i propri biglietti di
Stato logori alla Cassa Speciale, accompagnati dal verbale mod. 78 T., di cui viene trasmessa copia alla Direzione
Generale del Tesoro.
Art. 80 –– Scritturazione in entrata e in uscita dei biglietti logori spediti
Le scritturazioni in uscita e in entrata dei biglietti logori vanno eseguite rispettivamente dalle Sezioni di Tesoreria
Provinciale e dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma con le norme stabilite per le ordinarie
somministrazioni di fondi.
Il Tesoriere Centrale dello Stato scrittura in uscita l’importo dei propri biglietti logori, sotto il titolo di fondo
somministrato alla Cassa Speciale che ne rilascia quietanza mod. 121 bis T. a norma del successivo articolo 85
delle presenti Istruzioni.
Art. 81 –– Ricevimento dei biglietti logori dalla Cassa Speciale
I sacchetti contenenti i biglietti di Stato logori sono ricevuti dal Cassiere Speciale e dal Controllore Capo o dai
loro rappresentanti. Dopo la verifica sommaria del loro contenuto, il Cassiere Speciale, in base al verbale mod.
78 T., e senza pregiudizio dei risultati della verifica e dell’esame dei biglietti logori da parte della Commissione
Tecnica, compila un elenco mod. 8 C.S. con l’indicazione, distintamente per Sezione di Tesoreria Provinciale,
del taglio e del quantitativo dei biglietti ricevuti e lo rimette alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, che
scrittura in uscita l’importo complessivo come fondo somministrato alla Cassa Speciale.
Quando i biglietti non possono essere sottoposti immediatamente alla verifica della Commissione Tecnica, sono riposti
in opportuno locale, a differenti serrature, le cui chiavi sono tenute dal Cassiere Speciale e dal Controllore Capo.
Ove le necessità del servizio lo richiedano, i biglietti logori non ancora verificati, possono immettersi in sacrestia
con le modalità di cui al successivo articolo 83 delle presenti Istruzioni.
Analoga procedura viene seguita per i biglietti di Stato logori consegnati dalla Tesoreria Centrale.
Art. 82 –– Verbali di verifica dei biglietti logori
I verbali della Commissione Tecnica relativi alla contazione e verifica dei biglietti logori, sono redatti sul mod.
9 C.S. e debbono riassumere le quantità dei biglietti esaminati, distintamente in ammessi al cambio e non ammessi
perché danneggiati o riconosciuti falsi.
I detti verbali sono consegnati al Controllore Capo insieme con i biglietti riconosciuti falsi o non ammessi al
cambio per qualsiasi ragione.
Art. 83 –– Assunzione in carico dei biglietti logori
Le singole immissioni in sacrestia dei biglietti logori, verificati o ancora non verificati, sono fatte alla presenza
del Controllore Capo e del delegato della Corte dei conti, i quali, nei modi più convenienti, accertano l’esattezza
delle somme da prendersi in carico dal Cassiere Speciale.
Il Cassiere Speciale, per ciascuna immissione, compila, in tre esemplari, la relativa distinta, con le modalità indicate
nel terzo comma del precedente articolo 73 delle presenti Istruzioni e ne scrittura l’importo nel libro di cassa.
In corrispondenza al carico dei biglietti logori assunto sul libro di cassa, tanto il Cassiere Speciale, quanto il
Controllore Capo effettuano le occorrenti scritturazioni nei registri sussidiari del fondo biglietti logori destinati
alla distruzione (mod. 2 C.S. e mod. 2 B C.S.).
Art. 84 –– Restituzione dei biglietti logori non ammessi al cambio
Il Controllore Capo, sulla scorta dei verbali della Commissione Tecnica di cui al precedente articolo 82 delle
presenti Istruzioni compila, per ogni partita ricevuta, un pro–spetto di liquidazione mod. 11 C.S. raffrontato con
i verbali di spedizione pervenuti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale. Tale prospetto è trasmesso in doppio
esemplare alla Direzione Generale del Tesoro.
I biglietti danneggiati non ammessi al cambio ma che costituiscono metà dei biglietti stessi, nonché le fascette
delle mazzette, in cui furono rilevate differenze in più od in meno, vengono direttamente inviati alle Sezioni di
Tesoreria Provinciale interessate, agli effetti del successivo articolo 91 delle presenti Istruzioni, insieme con gli
estratti dei verbali (mod. 12 C.S.), constatanti le differenze accertate e i rilievi fatti dalla Commissione Tecnica
sui biglietti eccepiti.
Il Controllore Capo invia poi direttamente alla competente Procura della Repubblica i biglietti falsi per il
procedimento penale.
Per i biglietti consegnati dalla Tesoreria Centrale, la Cassa Speciale compila un separato prospetto di liquidazione,
in doppio esemplare, trasmettendolo alla Direzione Generale del Tesoro.
Art. 85 –– Cambio dei biglietti logori
Le estrazioni dalla sacrestia dei biglietti di Stato da consegnarsi al Tesoriere Centrale o da spedire alle Sezioni di
Tesoreria Provinciale in cambio dei biglietti logori, si effettuano dal Cassiere Speciale in concorso col delegato
della Corte dei conti e col Controllore Capo.
Per ognuna di dette estrazioni, il Cassiere Speciale compila in tre esemplari la distinta mod. 4/5 C.S. da sottoporre
al visto del Controllore Capo e del delegato della Corte dei conti, che ne ritirano un esemplare per ciascuno.
Le estrazioni sono scritturate nel libro di cassa mod. 1 C.S. e nei registri sussidiari dei fondi di scorta mod. 2 C.S.
e mod. 2 A C.S.
In relazione alle estrazioni, viene dal Cassiere Speciale rilasciata quietanza mod. 121 bis T., con l’indicazione
della data di consegna o di spedizione dei biglietti logori cui si riferisce il cambio: a favore del Tesoriere Centrale,
per i biglietti consegnati dalla Tesoreria Centrale; a favore della Tesoreria Provinciale di Roma, per i biglietti
spediti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale.
Tale quietanza deve portare il visto del Controllore Capo e del delegato della Corte dei conti e, per gli effetti
dell’articolo 30 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874, l’indicazione: “acconto” o “saldo”.
Art. 86 –– Adempimenti della Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma per il cambio dei biglietti logori
A mano a mano che la Cassa Speciale somministra i nuovi biglietti di Stato in cambio dei logori, la Sezione di
Tesoreria Provinciale di Roma ne effettua il rimborso, come fondo somministrato dalla Cassa Speciale.
A cura della Direzione Generale del Tesoro vengono inviati all’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia i
verbali mod. 9 C.S. della Commissione Tecnica per i biglietti eccepiti, facendole conoscere le eventuali differenze
emerse dalla revisione.
L’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia dispone che nella Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma
venga eseguito, per l’importo dei biglietti eccepiti o delle differenze eventualmente rilevate, corrispondente
versamento, per il quale è rilasciata quietanza di fondo somministrato intestata alla Tesoreria Centrale.
Questa, dopo aver scritturato in esito l’importo di detta quietanza, emette a sua volta quietanza di fondo
somministrato a favore della Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma.
La Tesoreria Centrale si dà carico dei biglietti di Stato nuovi ricevuti in cambio dei logori, mediante emissione
di quietanza mod. 121 T.C. di fondo somministrato, a favore del Cassiere Speciale.
Sezione III
Biglietti di Stato danneggiati
Art. 87 –– Ritiro dalla circolazione dei biglietti danneggiati
I biglietti di Stato parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche casse per il cambio.
Su richiesta dei possessori di essi possono essere ricevuti in consegna dalla Tesoreria Centrale e dalle Sezioni di
Tesoreria Provinciale, perché ne sia fatto l’invio all’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale, e siano
sottoposti all’esame della Commissione Tecnica.
La consegna è fatta constare mediante verbale mod. 10 C.S. in duplice esemplare, contenente le indicazioni di
cui al successivo articolo 94 delle presenti Istruzioni.
Un esemplare del verbale è rilasciato all’esibitore.
Nei verbali dei biglietti danneggiati non si devono comprendere biglietti falsi o sospetti di falsità.
Il Controllore Capo della Tesoreria Centrale e le Sezioni di Tesoreria Provinciale annotano il movimento dei
biglietti danneggiati ritirati sul registro mod. 15 T.
Art. 88 –– Spedizione dei biglietti danneggiati alla Cassa Speciale
Il giorno dieci di ciascun mese, i biglietti danneggiati sono spediti all’Ufficio di Controllo della Cassa Speciale,
descritti in apposito elenco mod. 14 T. e accompagnati dal secondo esemplare del verbale di cui al precedente
articolo 87 delle presenti Istruzioni.
Art. 89 –– Assunzione in carico dei biglietti danneggiati
L’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale annota in apposito registro gli elenchi mod. 14 T., a mano a mano
che pervengono dalla Tesoreria Centrale e dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, assegnando loro un numero
progressivo; quindi raggruppa i biglietti contenuti negli elenchi suddetti e li presenta alla Commissione Tecnica
per l’esame, unitamente agli elenchi mod. 14 T.
Art. 90 –– Biglietti danneggiati ammessi al cambio
Quando i biglietti danneggiati siano stati ammessi al cambio, il Controllore Capo li consegna mediante distinta a
matrice (mod. 17 C.S.), e contro ricevuta, al Cassiere Speciale perché li assuma in carico nel fondo dei logori e
ne effettui il cambio a norma del precedente articolo 85 delle presenti Istruzioni.
Art. 91 –– Norme per il rimborso dei biglietti danneggiati
L’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale partecipa, con lettera descrittiva mod. 18 C.S., il risultato
dell’esame della Commissione tecnica agli uffici dai quali furono spediti i biglietti. Le parti dei biglietti non
ammesse al cambio, ciascuna delle quali costituisca metà del biglietto, sono restituite inalterate alle parti onde se
ne valgano, all’occorrenza, agli effetti del primo comma del successivo articolo 101 delle presenti Istruzioni.
Invece i frammenti dei biglietti inferiori alla metà non si restituiscono ai presentatori, ma si custodiscono presso la
Cassa Speciale dandone avviso agli interessati per il caso di rinvenimento, entro i cinque anni dalla presentazione,
di altri frammenti che possano valere a costituire, insieme con i primi, una parte ammissibile al cambio.
Il Cassiere Speciale tiene in evidenza in un registro la quantità dei suddetti frammenti conservati in pura e
semplice custodia.
Il rimborso agli esibitori dei biglietti danneggiati ammessi al cambio, in relazione alla partecipazione di cui sopra, e la
produzione della relativa contabilità mensile per pagamenti eseguiti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, si effettuano
nel modo indicato al successivo articolo 92 e nei termini di cui al n. 9 della Tabella A) delle presenti Istruzioni.
Art. 92 –– Adempimenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale per il rimborso dei biglietti danneggiati
ammessi al cambio
Le Sezioni di Tesoreria Provinciale, ricevuta dal Controllore Capo presso la Cassa Speciale la prescritta
autorizzazione, provvedono, direttamente o col tramite dei contabili incaricati, per il rimborso agli esibitori dei biglietti
parzialmente danneggiati e ammessi al cambio dalla Commissione Tecnica, contro ritiro dell’esemplare, quietanzato
e munito di marca da bollo per ricevute ordinarie, dei verbali mod. 10 C.S. rilasciati agli esibitori medesimi.
Sui detti verbali le Sezioni di Tesoreria Provinciale devono citare, all’atto del pagamento, gli estremi
dell’accennata autorizzazione.
Quando il diritto al rimborso sia prescritto ai sensi del successivo articolo 600 delle presenti Istruzioni le Sezioni
di Tesoreria Provinciale provvedono all’eliminazione delle corrispondenti partite con le norme di cui al
successivo articolo 93 delle presenti Istruzioni.
Art. 93 –– Eliminazione delle partite riguardanti i biglietti danneggiati
La eliminazione dal registro mod. 15 T. delle partite insolute riguardanti i biglietti di Stato danneggiati, ma
riconosciuti legittimi dalla competente Commissione Tecnica, si esegue a mano a mano che se ne verifica la
prescrizione triennale, ai sensi dell’articolo 34 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874.
A tale effetto, le Sezioni di Tesoreria Provinciale contrappongono sul detto registro ad ogni partita l’annotazione.
Entro il mese di febbraio di ogni anno, le Sezioni di Tesoreria Provinciale inviano alla Direzione Generale del
Tesoro un prospetto dei biglietti distinti per taglio e per quantità, unendovi i verbali dei quali si trovino
eventualmente in possesso.
In base a tale prospetto, la Direzione Generale del Tesoro dispone il prelevamento dalla contabilità speciale e il
versamento in conto entrate del tesoro dell’importo dei biglietti prescritti.
Sezione IV
Biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità
Art. 94 –– Modalità di sequestro
I biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità, debbono essere sequestrati sia dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale
che dai contabili, cui vengono a qualunque titolo presentati, verso contemporanea compilazione, in confronto
dell’esibitore, di processo verbale mod. 10 C.S., in cui non si debbono comprendere i biglietti danneggiati.
Tale verbale, redatto in tre esemplari, deve essere firmato dal contabile o dal Capo della Sezione di Tesoreria
Provinciale sequestrante, deve essere sottoscritto dall’esibitore col nome e cognome per esteso e con la data e il luogo
di nascita e contenere, oltre l’indicazione del suo domicilio, anche le precise caratteristiche dei biglietti sequestrati.
Nel caso che il presentatore dichiari di essere illetterato o impedito a firmare, la sottoscrizione è fatta con un
segno di croce alla presenza di due testimoni, che devono aggiungere alle proprie generalità e domicilio la
qualifica di testimone.
Un esemplare del verbale di sequestro viene consegnato, a cura della Sezione di Tesoreria Provinciale
sequestrante o del contabile, all’esibitore dei biglietti, all’atto in cui viene effettuato il sequestro; il secondo
esemplare viene inviato immediatamente alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.
I contabili trasmettono i biglietti sequestrati alla Sezione di Tesoreria Provinciale, insieme col terzo esemplare
del verbale in parola.
Le Sezioni di Tesoreria Provinciale accusano ricevuta dei biglietti ad esse inviati dai contabili, e annotano gli estremi
sia dei verbali dei biglietti da esse sequestrati, sia di quelli redatti dai contabili, nell’apposito registro mod. 15 T.
I biglietti falsi o sospetti di falsità sono dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale descritti nell’elenco mod. 14 T. e
trasmessi il giorno 10 di ciascun mese, insieme con l’altro esemplare dei relativi verbali, rimasto presso di esse,
all’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale per essere sottoposti all’esame della Commissione Tecnica.
Uguale procedimento è seguito dall’Ufficio di Controllo della Tesoreria Centrale per i biglietti da essa
direttamente sequestrati.
È vietato di tagliare in qualunque modo il biglietto falso o sospetto di falsità per ritenerne una parte.
Art. 95 –– Presentazione all’esame della Commissione Tecnica
Il Controllore Capo presso la Cassa Speciale presenta all’esame della Commissione Tecnica i biglietti falsi o
sospetti di falsità che gli sono pervenuti dalle tesorerie, descritti sugli elenchi mod. 14 T., seguendo lo stesso
procedimento del precedente articolo 89 delle presenti Istruzioni.
Art. 96 –– Biglietti ritenuti falsi o sospetti di falsità riconosciuti legittimi
I biglietti riconosciuti legittimi dalla Commissione Tecnica sono trasmessi, con il procedimento di cui al
precedente articolo 90 delle presenti Istruzioni e previa apposizione del bollo di legittimità, dal Controllore Capo
al Cassiere Speciale il quale li assume in carico nel fondo dei biglietti logori e ne effettua il cambio con le
formalità stabilite dal precedente articolo 85 delle presenti Istruzioni.
Il Controllore Capo partecipa, con lettera mod. 18 C.S., il risultato dell’esame agli uffici mittenti autorizzando il
rimborso dei biglietti riconosciuti legittimi.
L’Ufficio di Controllo presso la Tesoreria Centrale e le Sezioni di Tesoreria Provinciale avvisano di ciò le autorità
di Pubblica Sicurezza affinché siano abbandonate le indagini.
Art. 97 –– Biglietti dichiarati falsi o falsificati
I biglietti di Stato dichiarati dalla Commissione Tecnica falsi o falsificati sono restituiti dal Controllore Capo,
insieme con i relativi processi verbali, alla Tesoreria Centrale e alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dalle quali
pervennero, affinché, in conformità all’articolo 2 del Codice di Procedura Penale, il competente Procuratore della
Repubblica possa promuovere il procedimento di legge.
A tale effetto debbono pure comunicarsi in estratto le risultanze dell’esame eseguito dalla Commissione Tecnica
con l’indicazione del numero e della data della relativa perizia tecnica e del tipo di contraffazione a cui il biglietto
appartiene.
Le Sezioni di Tesoreria Provinciale sono tenute ad informare gli uffici dai quali hanno ricevuto i biglietti sospetti
di falsità, dell’esito dell’esame eseguito sui medesimi.
Art. 98 –– Adempimenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale per il rimborso dei biglietti sospetti di falsità
riconosciuti legittimi
Il rimborso dei biglietti sospetti di falsità, riconosciuti legittimi dalla Commissione Tecnica, viene effettuato con
le norme di cui al precedente articolo 92 delle presenti Istruzioni.
Art. 99 –– Eliminazione delle partite riguardanti i biglietti sospetti di falsità
La eliminazione dal registro mod. 15 T. delle partite insolute riguardanti i biglietti di Stato sospetti di falsità, ma
riconosciuti legittimi dalla competente Commissione Tecnica, si esegue a mano a mano che se ne verifica la
prescrizione triennale, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874,
con l’osservanza delle norme contenute nel precedente articolo 93 delle presenti Istruzioni.
Capo III
Della Commissione Tecnica presso la Cassa Speciale
Art. 100 –– Accertamenti e deliberazioni della Commissione Tecnica
La Commissione Tecnica di cui all’articolo 15 del regolamento 20 maggio 1935, n. 874, si riunisce
periodicamente presso la Cassa Speciale, per l’esame dei biglietti logori, danneggiati, falsi o sospetti di falsità,
che le vengono presentati dal Controllore Capo.
Il giudizio della Commissione Tecnica è dato su ciascun biglietto e la deliberazione è presa a maggioranza di voti
degli intervenuti, il numero dei quali non potrà essere minore di cinque. Nel caso di parità di voti prevale quello
del Presidente.
Art. 101 –– Criteri di massima da seguire per l’esame dei biglietti danneggiati, falsi o sospetti di falsità
Il biglietto costituito da due metà precise di biglietti diversi dello stesso taglio è ammesso al cambio per un solo biglietto.
I biglietti non interi, presentati al cambio, sono ammessi al rimborso nel solo caso in cui superino la metà del biglietto.
Le frazioni di uno stesso biglietto presentato al cambio sono ammesse per un biglietto intero quando le stesse,
unite insieme, costituiscano una parte eccedente la metà di un biglietto.
Per decidere sull’ammissione dei biglietti o frazioni di essi che presentino tracce di abbruciamento o di
corrosione, si deve tener conto delle parti carbonizzate o sminuzzate che siano state prodotte.
Art. 102 –– Verbale della Commissione Tecnica
Il processo verbale dell’esame della Commissione Tecnica dei biglietti danneggiati, falsi o sospetti di falsità è
redatto in doppio esemplare sul mod. 19 C.S.
Art. 103 –– Perizie dell’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato
Nei casi di gravi dubbi sulla legittimità dei biglietti o di riconosciuto bisogno di più dettagliata analisi, i biglietti
sospetti sono, a cura del Controllore Capo, rimessi, accompagnati dai verbali della Commissione Tecnica, alla
Direzione dell’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato, per la perizia del proprio Ufficio Tecnico.
Alla stessa Officina debbono essere inviati, per la perizia tecnica, i biglietti che dalla Commissione Tecnica
fossero dichiarati appartenenti ad un nuovo tipo di contraffazione.
Le perizie suindicate sono, dalla Direzione dell’Officina Carte Valori predetta, comunicate al Controllore Capo
della Cassa Speciale con la restituzione dei biglietti.
Art. 104 –– Tenuta dello schedario delle contraffazioni
La Commissione Tecnica tiene uno schedario di tutte le contraffazioni, con le corrispondenti caratteristiche,
corredate, quando sia possibile, di un campionario delle contraffazioni medesime, delle quali il Controllore Capo
dà via via notizia alla Direzione Generale del Tesoro.
Art. 105 –– Comunicazioni da farsi alla Direzione Generale del Tesoro
Il Presidente della Commissione Tecnica informa la Direzione Generale del Tesoro di tutte le osservazioni
riflettenti questioni di massima trattate dalla Commissione stessa, con la trasmissione di copia dei relativi verbali.
Capo IV
Dell’accertamento e della distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione
Art. 106 –– Operazioni di accertamento, abbruciamento o distruzione
Le operazioni di accertamento, abbruciamento o distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione, sono
effettuate con l’osservanza delle norme previste dal regolamento e dalla convenzione citati.
Per le dette operazioni i verbali sono redatti sui modelli 20 C.S. e 21 C.S., due esemplari dei quali sono
dall’ispettore o da chi, in sua vece, vi abbia preso parte, spediti, con la propria relazione, alla Direzione Generale
del Tesoro–Ispettorato Generale per i Servizi Monetari e di Vigilanza e Controllo e Ispettorato Generale per i
Servizi di Cassa.
Art. 107 –– Scritture contabili per il movimento dei biglietti destinati all’abbruciamento o distruzione
Per l’estrazione dalla sacrestia dei biglietti destinati all’abbruciamento o alla distruzione, è compilata dal Cassiere
Speciale la distinta in tre esemplari mod. 415 C.S. e sono eseguite le scritturazioni sul libro di cassa e nei registri
sussidiari, nei modi indicati nei precedenti artt. 74 e 85 delle presenti Istruzioni.
Capo V
Delle scritture contabili, dei lavori periodici e del conto giudiziale
Art. 108 –– Scritture contabili
Per il servizio della Cassa Speciale sono stabilite, oltre i moduli ed i registri precedentemente indicati, le seguenti scritture:
a) comuni al Cassiere Speciale e al Controllore Capo: registro mod. 22 C.S. dei corpi di reato per biglietti falsi o falsificati;
b) per il solo Controllore Capo:
1) registro mod. 16 C. S. del movimento dei biglietti danneggiati, falsi o sospetti di falsità, che pervengono
dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale o dalla Tesoreria Centrale e che vanno sottoposti all’esame della
Commissione Tecnica. Su detto registro sono annotati i risultati dell’esame;
2) registro mod. 13 C.S. di evidenza dell’ammontare complessivo dei biglietti ammessi al cambio e dei
rimborsi effettuati per la Tesoreria Centrale e per le Sezioni di Tesoreria Provinciale;
3) registro mod. 23 C.S. di creazione dei biglietti di prima emissione e di quella di scorta.
Art. 109 –– Lavori periodici
Mensilmente, il Cassiere Speciale compila la situazione di cassa mod. 24 C.S., che, riscontrata e vistata dal
Controllore Capo e dal delegato della Corte dei conti, viene trasmessa alla Direzione Generale del Tesoro –
Ispettorato Generale per i Servizi di Cassa.
Art. 110 –– Resa del conto giudiziale
Il conto giudiziale da rendersi dal Cassiere Speciale in concorso col Controllore Capo deve essere corredato da
tutti i documenti giustificativi e dal verbale di verifica di cui all’articolo 45 del regolamento approvato con R.D.L.
20 maggio 1935, n. 874.
Il Controllore Capo, riscontrata la concordanza del conto giudiziale con le proprie scritture, vi appone il visto con
la dichiarazione di conformità.
Il delegato della Corte dei conti esamina in linea amministrativa il conto giudiziale e, quando non abbia nulla da
rilevare, lo munisce del proprio visto.
Il conto giudiziale, corredato dei documenti, è spedito alla Direzione Generale del Tesoro – Ispettorato Generale
per i Servizi di Cassa – per le operazioni di propria competenza e il successivo inoltro alla Corte dei conti.