ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO 1967 PREFAZIONE Le Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, attualmente in vigore, risalgono al 1939 e, da allora, hanno subìto numerose e sostanziali innovazioni e modificazioni a causa dei provvedimenti legislativi che, da detta data, sono stati emanati nelle materie considerate dal testo stesso, tanto che, nel 1964, si è manifestata la necessità di effettuarne una ristampa con il richiamo alle disposizioni intervenute fino al 31 dicembre 1963. La esigenza di dare una nuova ristrutturazione alle varie parti che compongono il volume e di conferire una maggiore organicità alla materia, ha fatto avvertire la indispensabilità della compilazione di un nuovo testo aggiornato e coordinato. L’ampiezza della trattazione ha suggerito inoltre la opportunità di suddividere l’attuale testo (composto di 1477 articoli) in separati libri – anche allo scopo di renderne più agevole la consultazione – distinti per materia o per gruppi di materie, la cui pubblicazione avverrà in tempi successivi. In base ai suesposti criteri, è stato predisposto l’unito Primo Libro, le cui norme riguardano l’ordinamento dei servizi dipendenti dalla Direzione Generale del Tesoro o soggetti alla sua diretta vigilanza. In particolare, le predette disposizioni riflettono: la competenza della Direzione Generale del Tesoro (Titolo I); la competenza e l’organizzazione degli Uffici dipendenti dalla predetta Direzione, e cioè: Tesoreria Centrale (Titolo II); Zecca ed Istituti annessi (Titolo III); Agenzia Contabile dei Titoli del Debito Pubblico (Titolo IV); Cassa Speciale per il Servizio dei Biglietti a Debito dello Stato (Titolo V); Tesoreria Provinciale dello Stato (Titolo VI); Direzioni Provinciali del Tesoro e collegati Centri Meccanografici (Titolo VII). L’annesso nuovo testo – che entrerà in vigore il 1° ottobre 1967 – contiene delle _____, nelle quali sono poste in evidenza le innovazioni di maggior rilievo introdotte nel testo stesso rispetto a quello precedente. Roma, 15 settembre 1967 MINISTERO DEL TESORO DIREZIONE GENERALE DEL TESORO ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO PRIMOLIBRO ORDINAMENTO DEI SERVIZI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO O SOGGETTI ALLA SUA DIRETTA VIGILANZA – Disposizioni Generali – Tesoreria Centrale dello Stato – Zecca e Istituti annessi – Agenzia Contabile dei Titoli del Debito Pubblico – Cassa Speciale per il Servizio dei Biglietti a Debito dello Stato – Tesoreria Provinciale dello Stato – Direzioni Provinciali del Tesoro ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO R O M A NOTE ILLUSTRATIVE Il nuovo testo delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro – che segue quello ristampato nell’anno 1964 con l’inserimento delle disposizioni legislative e di servizio emanate a tutto il 31 dicembre 1963 – non redatto in un unico volume, ma è suddiviso in vari Libri, che saranno pubblicati separatamente – e a fogli mobili – al fine di renderne più agevole l’aggiornamento e la consultazione. Nel Primo Libro sono esposti gli argomenti già compresi nella PARTE PRIMA delle Istruzioni approvate con D.M. 30 giugno 1939. Detti argomenti sono però presentati con una nuova sistematica, in forma più ampia e più ricca di dettagli, e con riferimento alle leggi ed ai regolamenti da cui le Istruzioni stesse traggono origine, per dar modo, a chi vi abbia interesse, di risalire alle fonti. Nel TITOLO I del presente Libro sono indicati, con maggiore completezza, i compiti della Direzione Generale del Tesoro, compiti che precedentemente erano appena accennati. In tale sede si è altresì indicata l’azione che la Direzione Generale del Tesoro svolge nei campi finanziario, monetario, tecnico e contabile, con specifico riferimento, a tale ultimo riguardo, alla compilazione dei conti periodici previsti dal Regolamento di Contabilità. Il TITOLO II tratta della Tesoreria Centrale dello Stato. Rispetto alla edizione 1939 si è meglio delineata la struttura di tale organo, mantenendo tuttavia quella particolare fisionomia che deriva alla Tesoreria Centrale dal fatto di dipendere direttamente dalla Direzione Generale del Tesoro e di assolvere a particolari funzioni nei confronti del Portafoglio dello Stato, della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza. In effetti la Tesoreria Centrale, pur costituendo parte integrante della Tesoreria dello Stato considerata nel suo complesso, esercita funzioni particolari in confronto a quelle svolte, su tutto il territorio nazionale e nella stessa capitale, dalla Tesoreria Provinciale, gestita dalla Banca d’Italia. Nel nuovo testo sono stati, tra l’altro, più esattamente dettagliati i compiti demandati all’Ufficio di Controllo che opera presso la Tesoreria Centrale ed è stata altresì ampliata la parte riguardante la resa dei conti giudiziali, appena accennata nel precedente testo. Nel TITOLO III sono riunite e coordinate le norme riguardanti le attribuzioni e l’attività della Zecca che, nel vecchio volume, risultavano non organicamente collocate. Oltre ai servizi amministrativi, di gestione e tecnici, si è fatta menzione del servizio chimico e sono state considerate le strutture e i compiti della Scuola dell’Arte della Medaglia e del Museo della Zecca. Il TITOLO IV ha per oggetto l’Agenzia Contabile dei Titoli del Debito Pubblico. In tale sede è stato disciplinato l’ordinamento di detto ufficio e sono state indicate le mansioni dei funzionari ad esso preposti, con specificazione delle singole attribuzioni. Il TITOLO V tratta della Cassa Speciale per i Biglietti a Debito dello Stato, di cui si è reso necessario, per effetto della Legge 31 marzo 1966, n. 171 – che ha disposto la emissione dei biglietti di Stato da L. 500 – riattivare il funzionamento. Si sono in conseguenza reinserite nelle Istruzioni le norme che disciplinano l’attività della Cassa stessa. Più particolarmente, nel Capo I si è configurata la struttura dell’ufficio, disciplinando le attribuzioni dei gestori. Nel Capo II sono stati regolamentati gli adempimenti dell’ufficio per quanto concerne i biglietti di Stato di nuova fabbricazione e di quelli logori, danneggiati e falsi o sospetti di falsità. I compiti della Commissione Tecnica e i criteri di massima che la stessa è tenuta a seguire in sede di esame dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione sono indicati nel Capo III. Nel Capo IV sono elencate le modalità da osservare per la distruzione dei biglietti di Stato non più atti alla circolazione e infine, nel Capo V, sono dettagliatamente indicati le scritture contabili della Cassa, i lavori periodici da effettuarsi dalla stessa nonché i modi e il termine della presentazione del conto giudiziale di gestione. Il servizio di Tesoreria Provinciale dello Stato forma oggetto del TITOLO VI, che è diviso in due Capi. Nel Capo I sono trattati – in tre distinte Sezioni – le scritture e i lavori periodici, nel Capo II i conti mensili e i sottoconti giudiziali redatti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, nonché i conti giudiziali compilati dall’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia. Si è così distribuita e trattata, con maggiore organicità, la materia, mettendola soprattutto in armonia con il nuovo sistema contabile che convoglia al Centro Elettronico della Banca d’Italia, in Roma, tutto il movimento che giornalmente si verifica nell’ambito della tesoreria statale. La nuova elaborazione e rappresentazione dei dati di pertinenza di ciascuna Sezione di Tesoreria Provinciale ha comportato snellimenti e innovazioni, e di conseguenza ha dato luogo a sostanziali modifiche delle norme contenute nell’edizione 1939. Il TITOLO VII riguarda le Direzioni Provinciali del Tesoro ed è suddiviso in tre Capi. Il Capo I tratta dell’ordinamento, della struttura e delle attribuzioni delle Direzioni Provinciali del Tesoro, con particolare riferimento alle innovazioni apportate dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto riguarda la responsabilità degli impiegati civili dello Stato e dal D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, dalla Legge 7 agosto 1960, n. 908 e dalla Legge 12 agosto 1962, n. 1290 per quanto attiene all’autonomia delle Dire–zioni Provinciali del Tesoro e ai nuovi compiti alle stesse demandati in materia di ordinazione primaria della spesa. Una speciale innovazione si riferisce alla istituzione, presso ciascuna Direzione Provinciale del Tesoro, di un Corrispondente o di un Ufficio di Relazioni Pubbliche di cui sono specificati il funzionamento e i compiti. Nel Capo II sono elencati, distinti per servizio, i registri che le Direzioni Provinciali del Tesoro debbono tenere ai fini dell’ordinato svolgimento della loro attività. Una più radicale semplificazione in tale settore sarà possibile conseguire allorché i Centri Meccanografici del Tesoro potranno avvalersi delle possibilità offerte, anche ai fini del controllo e della memorizzazione, dai complessi elettronici. Nel successivo Capo III, infine, sono raccolte in modo organico le norme riguardanti l’ordinamento e la struttura dei Centri Meccanografici. Rimangono peraltro invariate quelle norme delle Istruzioni sui Centri Meccanografici (D.M. 2 gennaio 1954) che disciplinano le procedure connesse al funzionamento dei servizi: norme che formeranno oggetto dei prossimi Libri. Per quanto concerne l’ordinamento dei Centri, trattato in questo Primo Libro, si è conferito maggiore rilievo all’aspetto funzionale di questi particolari uffici, si sono eliminate alcune disposizioni che appesantivano lo svolgimento dei servizi, e si è meglio determinata la sfera delle competenze del Capo Centro, cui sono stati attribuiti alcuni adempimenti formali in precedenza riservati ai direttori di sede. Le annotazioni sopra accennate hanno necessariamente carattere sommario. Esse saranno perciò seguite da circolari dirette ad illustrare più analiticamente la portata delle innovazioni contenute nel nuovo testo. IL MINISTRO DEL TESORO VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sul patrimonio e la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni; VISTI gli articoli 644 e 646 del Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; VISTE le Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro approvate con Decreto del Ministro delle Finanze in data 30 giugno 1939; VISTE le Istruzioni sul funzionamento dei Centri Meccanografici annessi alle Direzioni Provinciali del Tesoro, approvate con Decreto del Ministro del Tesoro in data 2 gennaio 1954; RAVVISATA l’esigenza di procedere alla revisione e al coordinamento delle Istruzioni sopra citate, previa ripartizione dell’intera materia in distinti libri; DECRETA Art. 1 È approvato l’annesso Primo Libro delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro. Art. 2 Detto Primo Libro andrà in vigore dal 1° ottobre 1967. Restano abrogati, dalla stessa data, gli articoli da 1 a 203 delle Istruzioni approvate con il citato Decreto Ministeriale in data 30 giugno 1939. Roma, 15 settembre 1967 TITOLO V DELLA CASSA SPECIALE PER IL SERVIZIO DEI BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO Capo I Del servizio in generale Ordinamento della Cassa Speciale..............................................................................................................Art. 65 Gestione della Cassa Speciale.........................................................................................................................” 66 Custodia dei biglietti a debito dello Stato.......................................................................................................” 67 Scritture contabili per il movimento dei biglietti a debito dello Stato............................................................” 68 Capo II Degli adempimenti della Cassa Speciale Sezione I Biglietti di Stato di nuova fabbricazione Consegna dei biglietti di nuova fabbricazione alla Cassa Speciale..............................................................Art. 69 Modalità di consegna.........................................................................................................................................” 70 Ricevimento dei biglietti....................................................................................................................................” 71 Apertura delle casse e ricognizione del contenuto.............................................................................................” 72 Contazione dei biglietti.......................................................................................................................................” 73 Spedizione dei biglietti alle tesorerie..................................................................................................................” 74 Discarico dei biglietti spediti..............................................................................................................................” 75 Sezione II Biglietti di Stato logori Ritiro dalla circolazione e annullamento dei biglietti logori.........................................................................Art. 76 Spedizione dei biglietti logori alla Cassa Speciale.............................................................................................” 77 Avviso telegrafico della spedizione....................................................................................................................“ 78 Consegna dei biglietti logori dalla Tesoreria Centrale alla Cassa Speciale........................................................“ 79 Scritturazione in entrata e in uscita dei biglietti logori spediti...........................................................................“ 80 Ricevimento dei biglietti logori dalla Cassa Speciale........................................................................................” 81 Verbali di verifica dei biglietti logori.................................................................................................................“ 82 Assunzione in carico dei biglietti logori.............................................................................................................“ 83 Restituzione dei biglietti logori non ammessi al cambio………………………………………………………“ 84 Cambio dei biglietti logori..................................................................................................................................“ 85 Adempimenti della Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma per il cambio dei biglietti logori......................“ 86 Sezione III Biglietti di Stato danneggiati Ritiro dalla circolazione dei biglietti danneggiati..........................................................................................Art. 87 Spedizione dei biglietti danneggiati alla Cassa Speciale....................................................................................“ 88 Assunzione in carico dei biglietti danneggiati....................................................................................................“ 89 Biglietti danneggiati ammessi al cambio............................................................................................................“ 90 Norme per il rimborso dei biglietti danneggiati.................................................................................................“ 91 Adempimenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale per il rimborso dei biglietti danneggiati ammessi al cambio.................................................................................................................................................................“ 92 Eliminazione delle partite riguardanti i biglietti danneggiati..............................................................................“ 93 Sezione IV Biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità Modalità di sequestro.....................................................................................................................................Art. 94 Presentazione all’esame della Commissione Tecnica........................................................................................“ 95 Biglietti ritenuti falsi o sospetti di falsità riconosciuti legittimi.........................................................................“ 96 Biglietti dichiarati falsi o falsificati....................................................................................................................“ 97 Adempimenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale per il rimborso dei biglietti sospetti di falsità riconosciuti legittimi...............................................................................................................................................................“ 98 Eliminazione delle partite riguardanti i biglietti sospetti di falsità.....................................................................“ 99 Capo III Della Commissione Tecnica presso la Cassa Speciale Accertamenti e deliberazioni della Commissione Tecnica..........................................................................Art. 100 Criteri di massima da seguire per l’esame dei biglietti danneggiati, falsi o sospetti di falsità.........................“ 101 Verbale della Commissione Tecnica................................................................................................................“ 102 Perizie dell’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato............................................................“ 103 Tenuta dello schedario delle contraffazioni......................................................................................................“ 104 Comunicazioni da farsi alla Direzione Generale del Tesoro............................................................................“ 105 Capo IV Dell’accertamento e della distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione Operazione di accertamento, abbruciamento o distruzione.........................................................................Art. 106 Scritture contabili per il movimento dei biglietti destinati all’abbruciamento o distruzione...........................“ 107 Capo V Delle scritture contabili, dei lavori periodici e del conto giudiziale Scritture contabili.........................................................................................................................................Art. 108 Lavori periodici................................................................................................................................................“ 109 Resa del conto giudiziale..................................................................................................................................“ 110 TITOLO V DELLA CASSA SPECIALE PER IL SERVIZIO DEI BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO Capo I Del servizio in generale Art. 65 –– Ordinamento della Cassa Speciale La Cassa Speciale, istituita a norma dell’articolo 11 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874, contenente norme sul servizio dei biglietti a debito dello Stato, è alle dipendenze della Direzione Generale del Tesoro. La Cassa Speciale custodisce i biglietti di nuova fabbricazione che le vengono forniti dall’Istituto Poligrafico dello Stato – Officina Carte Valori – e quelli logori ritirati dalla circolazione fino a che, per questi ultimi, non si sia provveduto alla loro distruzione. La Cassa medesima ha il deposito giudiziale dei biglietti falsi o falsificati e degli altri corpi di reato che le pervengono dalle autorità giudiziarie. Art. 66 –– Gestione della Cassa Speciale La gestione della Cassa Speciale è affidata al Cassiere Speciale che la esercita col concorso del Controllore Capo il quale sorveglia e controlla tutte le operazioni della Cassa stessa. Il Cassiere Speciale e il Controllore Capo hanno rispettivamente un sostituto e sono coadiuvati, nell’esercizio delle loro mansioni, da personale appartenente al ruolo delle Direzioni Provinciali del Tesoro. L’Ufficio di Controllo disimpegna anche il servizio dei biglietti danneggiati o sospetti di falsità che ad esso pervengono e che deve presentare alla Commissione Tecnica. Art. 67 –– Custodia dei biglietti a debito dello Stato I biglietti di Stato che affluiscono alla Cassa Speciale sono custoditi in sacrestia distintamente per specie e a seconda che essi siano: a) di prima emissione; b) di scorta per il cambio dei logori; c) ritirati dalla circolazione e verificati. I pieghi contenenti i biglietti falsificati in deposito, di cui all’articolo 11 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874, sono custoditi per numero d’ordine e per anno. La porta della sacrestia, contenente i biglietti di Stato, deve essere chiusa con tre serrature, a diverso congegno, le cui chiavi sono tenute: una dal Cassiere Speciale, una dal Controllore Capo e la terza dal delegato della Corte dei conti. Le immissioni e le estrazioni dei biglietti sono eseguite con l’intervento dei detentori delle tre chiavi. Art. 68 –– Scritture contabili per il movimento dei biglietti a debito dello Stato La Cassa Speciale si addebita, dopo contazione, di tutti i biglietti di Stato ricevuti, e si accredita di quelli posti in uscita per la spedizione alle Sezioni di Tesoreria Provinciale, per la consegna alla Tesoreria Centrale e per la distruzione. Le operazioni di carico e scarico vengono annotate sul libro di cassa mod. 1 C.S., da conservarsi in sacrestia; le relative annotazioni sono firmate dai detentori delle tre chiavi della porta della sacrestia stessa. Corrispondenti registri mod. 2 A C.S. e mod. 2 B C.S. sono tenuti dal Controllore Capo. Capo II Degli adempimenti della Cassa Speciale Sezione I Biglietti di Stato di nuova fabbricazione Art. 69 –– Consegna dei biglietti di nuova fabbricazione alla Cassa Speciale Il Provveditorato Generale dello Stato – Ispettorato Carte Valori – a mano a mano che l’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico abbia ultimato la fabbricazione dei biglietti di Stato per serie intere e nei limiti stabiliti dai decreti ministeriali di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874, ne informa la Direzione Generale del Tesoro affinché questa possa disporne la immediata spedizione alla Cassa Speciale, con le norme indicate nel citato regolamento e nelle istruzioni approvate con D.M. 18 giugno 1936, n. 172077, in modo che nessuna scorta di tali biglietti rimanga giacente, dopo effettuata la spedizione, presso l’anzidetta officina. Art. 70 –– Modalità di consegna Per la consegna dei biglietti di Stato, il Provveditorato Generale dello Stato – Ispettorato Carte Valori – emette una bolletta a matrice e contromatrice dei biglietti che spedisce, firmata dal Magazziniere del Tesoro dell’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato, dal Consegnatario di detto magazzino e vistata dal delegato della Corte dei conti e dal Capo della Sezione dell’Ispettorato e compila una distinta, in triplice esemplare, delle casse, con l’indicazione delle serie e dei numeri dei biglietti in esse contenuti. Detta distinta è consegnata all’impiegato di controllo che accompagna le casse. L’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale viene avvertito di volta in volta delle spedizioni eseguite dall’anzidetto Ispettorato Carte Valori. Nelle casse i biglietti debbono essere collocati ordinata–mente per serie e per numero progressivo, in pacchi composti da 10 mazzette ciascuno. Art. 71 –– Ricevimento dei biglietti L’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale, in possesso dell’avviso di spedizione, cura, unitamente al Cassiere Speciale o ad un suo rappresentante, il ricevimento delle casse, previo accertamento della loro quantità e della integrità dei suggelli. Qualora la ricognizione dei biglietti non possa essere subito eseguita, le casse sono provvisoriamente depositate nella sacrestia; in tal caso viene rilasciata una ricevuta provvisoria nella quale è dato atto del numero delle casse e dell’importo dichiarato dei biglietti contenuti nelle casse stesse. Art. 72 –– Apertura delle casse e ricognizione del contenuto L’apertura delle casse e la ricognizione della quantità dei biglietti è fatta dal Cassiere Speciale in concorso col Controllore Capo e col delegato della Corte dei conti. Un impiegato del controllo dell’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato può assistere alla ricognizione di cui sopra. La bolletta di spedizione, insieme con un esemplare della distinta, è consegnata al Cassiere Speciale; gli altri due esemplari della distinta sono consegnati al Controllore Capo e al delegato della Corte dei conti. Art. 73 –– Contazione dei biglietti La contazione dei biglietti è fatta dal Cassiere Speciale per taglio, serie e numero, alla presenza del Controllore Capo e del delegato della Corte dei conti. I predetti funzionari effettuano, nei modi più convenienti, la verifica dei biglietti che, alla loro presenza, vengono posti nella sacrestia. Per ogni immissione in sacrestia dei biglietti verificati, il Cassiere Speciale compila, in tre esemplari, la distinta mod. 415 C.S. da vidimarsi dal Controllore Capo e dal delegato della Corte dei conti, i quali ne ritirano un esemplare. Dell’importo di ogni immissione il Cassiere Speciale si dà carico sul libro di cassa e sugli altri registri al competente conto di emissione (mod. 2 C.S.). Il Controllore Capo esegue le scritturazioni sul proprio registro mod. 2 A C.S. Art. 74 –– Spedizione dei biglietti alle Tesorerie La Cassa Speciale, su disposizione della Direzione Generale del Tesoro, effettua la somministrazione dei biglietti di Stato, prelevati dal fondo di prima emissione, alla Tesoreria Centrale dello Stato che se ne dà carico mediante emissione di quietanza in conto entrate del tesoro, a favore del Cassiere Speciale. Le spedizioni alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dei biglietti di Stato nuovi sono, in via normale, eseguite direttamente dalla Cassa Speciale. A fronte di tali spedizioni la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma emette quietanza in conto entrate del tesoro, a favore del Cassiere Speciale. Le quietanze emesse ai sensi dei precedenti commi sono inviate direttamente alla Cassa Speciale e della loro emissione si dà notizia alla Direzione Generale del Tesoro. Art. 75 –– Discarico dei biglietti spediti L’importo dei biglietti spediti alle varie Tesorerie Provinciali o consegnati alla Tesoreria Centrale, è portato a discarico dal Cassiere Speciale sul libro di cassa (mod. 1 C.S.) e sui corrispondenti registri sussidiari (modello 2 C.S.). Il Cassiere Speciale, prima della estrazione dei biglietti dalla sacrestia, compila la distinta mod. 4/5 C.S. in tre esemplari, nei modi indicati nel terzo comma del precedente articolo 73 delle presenti Istruzioni e ne consegna uno al Controllore Capo per le scritturazioni sul suo registro mod. 2 A C.S. e uno al delegato della Corte dei conti. Sezione II Biglietti di Stato logori Art. 76 –– Ritiro dalla circolazione e annullamento dei biglietti logori I biglietti di Stato logori, non più atti alla circolazione, che pervengono alle tesorerie sono da queste annullati mediante perforazione nonché apposizione sul verso dei biglietti stessi di un bollo ad umido recante la parola con l’indicazione della tesoreria e della data dell’annullamento. I biglietti che, nelle dette condizioni, vengono presentati alle tesorerie da contabili o da privati, quando non sorga dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con altri biglietti in buono stato prelevati dal fondo ordinario di cassa. Art. 77 –– Spedizione dei biglietti logori alla Cassa Speciale In seguito ad ordine della Direzione Generale del Tesoro, le Sezioni di Tesoreria Provinciale, esclusa quella di Roma, spediscono alla Cassa Speciale i biglietti di Stato logori, ritirati e annullati nel modo indicato nel precedente articolo 76 delle presenti Istruzioni, compilando il verbale mod. 78 T., in duplice esemplare e classificando i biglietti per taglio, quantità e valore. A tergo del verbale mod. 78 T., vien fatto l’elenco dei sacchetti spediti, con la indicazione del numero e del taglio dei biglietti contenuti in ciascun sacchetto. Art. 78 –– Avviso telegrafico della spedizione Le Sezioni di Tesoreria Provinciale, esclusa quella di Roma, avvisano la Direzione Generale del Tesoro della effettuata spedizione dei biglietti logori, con telegramma convenzionale così redatto: “.......(numero del sacchetto) Cassa Speciale lire ..............(Importo complessivo dei biglietti in tutte lettere)”. Nello stesso tempo inviano, in piego a parte, all’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale, il verbale mod. 78 T. Un esemplare del verbale mod. 78 T. viene trasmesso anche alla Direzione Generale del Tesoro. Art. 79 –– Consegna dei biglietti logori dalla Tesoreria Centrale alla Cassa Speciale La Tesoreria Centrale consegna direttamente, su ordine della Direzione Generale del Tesoro, i propri biglietti di Stato logori alla Cassa Speciale, accompagnati dal verbale mod. 78 T., di cui viene trasmessa copia alla Direzione Generale del Tesoro. Art. 80 –– Scritturazione in entrata e in uscita dei biglietti logori spediti Le scritturazioni in uscita e in entrata dei biglietti logori vanno eseguite rispettivamente dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale e dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma con le norme stabilite per le ordinarie somministrazioni di fondi. Il Tesoriere Centrale dello Stato scrittura in uscita l’importo dei propri biglietti logori, sotto il titolo di fondo somministrato alla Cassa Speciale che ne rilascia quietanza mod. 121 bis T. a norma del successivo articolo 85 delle presenti Istruzioni. Art. 81 –– Ricevimento dei biglietti logori dalla Cassa Speciale I sacchetti contenenti i biglietti di Stato logori sono ricevuti dal Cassiere Speciale e dal Controllore Capo o dai loro rappresentanti. Dopo la verifica sommaria del loro contenuto, il Cassiere Speciale, in base al verbale mod. 78 T., e senza pregiudizio dei risultati della verifica e dell’esame dei biglietti logori da parte della Commissione Tecnica, compila un elenco mod. 8 C.S. con l’indicazione, distintamente per Sezione di Tesoreria Provinciale, del taglio e del quantitativo dei biglietti ricevuti e lo rimette alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, che scrittura in uscita l’importo complessivo come fondo somministrato alla Cassa Speciale. Quando i biglietti non possono essere sottoposti immediatamente alla verifica della Commissione Tecnica, sono riposti in opportuno locale, a differenti serrature, le cui chiavi sono tenute dal Cassiere Speciale e dal Controllore Capo. Ove le necessità del servizio lo richiedano, i biglietti logori non ancora verificati, possono immettersi in sacrestia con le modalità di cui al successivo articolo 83 delle presenti Istruzioni. Analoga procedura viene seguita per i biglietti di Stato logori consegnati dalla Tesoreria Centrale. Art. 82 –– Verbali di verifica dei biglietti logori I verbali della Commissione Tecnica relativi alla contazione e verifica dei biglietti logori, sono redatti sul mod. 9 C.S. e debbono riassumere le quantità dei biglietti esaminati, distintamente in ammessi al cambio e non ammessi perché danneggiati o riconosciuti falsi. I detti verbali sono consegnati al Controllore Capo insieme con i biglietti riconosciuti falsi o non ammessi al cambio per qualsiasi ragione. Art. 83 –– Assunzione in carico dei biglietti logori Le singole immissioni in sacrestia dei biglietti logori, verificati o ancora non verificati, sono fatte alla presenza del Controllore Capo e del delegato della Corte dei conti, i quali, nei modi più convenienti, accertano l’esattezza delle somme da prendersi in carico dal Cassiere Speciale. Il Cassiere Speciale, per ciascuna immissione, compila, in tre esemplari, la relativa distinta, con le modalità indicate nel terzo comma del precedente articolo 73 delle presenti Istruzioni e ne scrittura l’importo nel libro di cassa. In corrispondenza al carico dei biglietti logori assunto sul libro di cassa, tanto il Cassiere Speciale, quanto il Controllore Capo effettuano le occorrenti scritturazioni nei registri sussidiari del fondo biglietti logori destinati alla distruzione (mod. 2 C.S. e mod. 2 B C.S.). Art. 84 –– Restituzione dei biglietti logori non ammessi al cambio Il Controllore Capo, sulla scorta dei verbali della Commissione Tecnica di cui al precedente articolo 82 delle presenti Istruzioni compila, per ogni partita ricevuta, un pro–spetto di liquidazione mod. 11 C.S. raffrontato con i verbali di spedizione pervenuti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale. Tale prospetto è trasmesso in doppio esemplare alla Direzione Generale del Tesoro. I biglietti danneggiati non ammessi al cambio ma che costituiscono metà dei biglietti stessi, nonché le fascette delle mazzette, in cui furono rilevate differenze in più od in meno, vengono direttamente inviati alle Sezioni di Tesoreria Provinciale interessate, agli effetti del successivo articolo 91 delle presenti Istruzioni, insieme con gli estratti dei verbali (mod. 12 C.S.), constatanti le differenze accertate e i rilievi fatti dalla Commissione Tecnica sui biglietti eccepiti. Il Controllore Capo invia poi direttamente alla competente Procura della Repubblica i biglietti falsi per il procedimento penale. Per i biglietti consegnati dalla Tesoreria Centrale, la Cassa Speciale compila un separato prospetto di liquidazione, in doppio esemplare, trasmettendolo alla Direzione Generale del Tesoro. Art. 85 –– Cambio dei biglietti logori Le estrazioni dalla sacrestia dei biglietti di Stato da consegnarsi al Tesoriere Centrale o da spedire alle Sezioni di Tesoreria Provinciale in cambio dei biglietti logori, si effettuano dal Cassiere Speciale in concorso col delegato della Corte dei conti e col Controllore Capo. Per ognuna di dette estrazioni, il Cassiere Speciale compila in tre esemplari la distinta mod. 4/5 C.S. da sottoporre al visto del Controllore Capo e del delegato della Corte dei conti, che ne ritirano un esemplare per ciascuno. Le estrazioni sono scritturate nel libro di cassa mod. 1 C.S. e nei registri sussidiari dei fondi di scorta mod. 2 C.S. e mod. 2 A C.S. In relazione alle estrazioni, viene dal Cassiere Speciale rilasciata quietanza mod. 121 bis T., con l’indicazione della data di consegna o di spedizione dei biglietti logori cui si riferisce il cambio: a favore del Tesoriere Centrale, per i biglietti consegnati dalla Tesoreria Centrale; a favore della Tesoreria Provinciale di Roma, per i biglietti spediti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale. Tale quietanza deve portare il visto del Controllore Capo e del delegato della Corte dei conti e, per gli effetti dell’articolo 30 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874, l’indicazione: “acconto” o “saldo”. Art. 86 –– Adempimenti della Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma per il cambio dei biglietti logori A mano a mano che la Cassa Speciale somministra i nuovi biglietti di Stato in cambio dei logori, la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma ne effettua il rimborso, come fondo somministrato dalla Cassa Speciale. A cura della Direzione Generale del Tesoro vengono inviati all’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia i verbali mod. 9 C.S. della Commissione Tecnica per i biglietti eccepiti, facendole conoscere le eventuali differenze emerse dalla revisione. L’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia dispone che nella Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma venga eseguito, per l’importo dei biglietti eccepiti o delle differenze eventualmente rilevate, corrispondente versamento, per il quale è rilasciata quietanza di fondo somministrato intestata alla Tesoreria Centrale. Questa, dopo aver scritturato in esito l’importo di detta quietanza, emette a sua volta quietanza di fondo somministrato a favore della Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma. La Tesoreria Centrale si dà carico dei biglietti di Stato nuovi ricevuti in cambio dei logori, mediante emissione di quietanza mod. 121 T.C. di fondo somministrato, a favore del Cassiere Speciale. Sezione III Biglietti di Stato danneggiati Art. 87 –– Ritiro dalla circolazione dei biglietti danneggiati I biglietti di Stato parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche casse per il cambio. Su richiesta dei possessori di essi possono essere ricevuti in consegna dalla Tesoreria Centrale e dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, perché ne sia fatto l’invio all’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale, e siano sottoposti all’esame della Commissione Tecnica. La consegna è fatta constare mediante verbale mod. 10 C.S. in duplice esemplare, contenente le indicazioni di cui al successivo articolo 94 delle presenti Istruzioni. Un esemplare del verbale è rilasciato all’esibitore. Nei verbali dei biglietti danneggiati non si devono comprendere biglietti falsi o sospetti di falsità. Il Controllore Capo della Tesoreria Centrale e le Sezioni di Tesoreria Provinciale annotano il movimento dei biglietti danneggiati ritirati sul registro mod. 15 T. Art. 88 –– Spedizione dei biglietti danneggiati alla Cassa Speciale Il giorno dieci di ciascun mese, i biglietti danneggiati sono spediti all’Ufficio di Controllo della Cassa Speciale, descritti in apposito elenco mod. 14 T. e accompagnati dal secondo esemplare del verbale di cui al precedente articolo 87 delle presenti Istruzioni. Art. 89 –– Assunzione in carico dei biglietti danneggiati L’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale annota in apposito registro gli elenchi mod. 14 T., a mano a mano che pervengono dalla Tesoreria Centrale e dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, assegnando loro un numero progressivo; quindi raggruppa i biglietti contenuti negli elenchi suddetti e li presenta alla Commissione Tecnica per l’esame, unitamente agli elenchi mod. 14 T. Art. 90 –– Biglietti danneggiati ammessi al cambio Quando i biglietti danneggiati siano stati ammessi al cambio, il Controllore Capo li consegna mediante distinta a matrice (mod. 17 C.S.), e contro ricevuta, al Cassiere Speciale perché li assuma in carico nel fondo dei logori e ne effettui il cambio a norma del precedente articolo 85 delle presenti Istruzioni. Art. 91 –– Norme per il rimborso dei biglietti danneggiati L’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale partecipa, con lettera descrittiva mod. 18 C.S., il risultato dell’esame della Commissione tecnica agli uffici dai quali furono spediti i biglietti. Le parti dei biglietti non ammesse al cambio, ciascuna delle quali costituisca metà del biglietto, sono restituite inalterate alle parti onde se ne valgano, all’occorrenza, agli effetti del primo comma del successivo articolo 101 delle presenti Istruzioni. Invece i frammenti dei biglietti inferiori alla metà non si restituiscono ai presentatori, ma si custodiscono presso la Cassa Speciale dandone avviso agli interessati per il caso di rinvenimento, entro i cinque anni dalla presentazione, di altri frammenti che possano valere a costituire, insieme con i primi, una parte ammissibile al cambio. Il Cassiere Speciale tiene in evidenza in un registro la quantità dei suddetti frammenti conservati in pura e semplice custodia. Il rimborso agli esibitori dei biglietti danneggiati ammessi al cambio, in relazione alla partecipazione di cui sopra, e la produzione della relativa contabilità mensile per pagamenti eseguiti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, si effettuano nel modo indicato al successivo articolo 92 e nei termini di cui al n. 9 della Tabella A) delle presenti Istruzioni. Art. 92 –– Adempimenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale per il rimborso dei biglietti danneggiati ammessi al cambio Le Sezioni di Tesoreria Provinciale, ricevuta dal Controllore Capo presso la Cassa Speciale la prescritta autorizzazione, provvedono, direttamente o col tramite dei contabili incaricati, per il rimborso agli esibitori dei biglietti parzialmente danneggiati e ammessi al cambio dalla Commissione Tecnica, contro ritiro dell’esemplare, quietanzato e munito di marca da bollo per ricevute ordinarie, dei verbali mod. 10 C.S. rilasciati agli esibitori medesimi. Sui detti verbali le Sezioni di Tesoreria Provinciale devono citare, all’atto del pagamento, gli estremi dell’accennata autorizzazione. Quando il diritto al rimborso sia prescritto ai sensi del successivo articolo 600 delle presenti Istruzioni le Sezioni di Tesoreria Provinciale provvedono all’eliminazione delle corrispondenti partite con le norme di cui al successivo articolo 93 delle presenti Istruzioni. Art. 93 –– Eliminazione delle partite riguardanti i biglietti danneggiati La eliminazione dal registro mod. 15 T. delle partite insolute riguardanti i biglietti di Stato danneggiati, ma riconosciuti legittimi dalla competente Commissione Tecnica, si esegue a mano a mano che se ne verifica la prescrizione triennale, ai sensi dell’articolo 34 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874. A tale effetto, le Sezioni di Tesoreria Provinciale contrappongono sul detto registro ad ogni partita l’annotazione. Entro il mese di febbraio di ogni anno, le Sezioni di Tesoreria Provinciale inviano alla Direzione Generale del Tesoro un prospetto dei biglietti distinti per taglio e per quantità, unendovi i verbali dei quali si trovino eventualmente in possesso. In base a tale prospetto, la Direzione Generale del Tesoro dispone il prelevamento dalla contabilità speciale e il versamento in conto entrate del tesoro dell’importo dei biglietti prescritti. Sezione IV Biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità Art. 94 –– Modalità di sequestro I biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità, debbono essere sequestrati sia dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale che dai contabili, cui vengono a qualunque titolo presentati, verso contemporanea compilazione, in confronto dell’esibitore, di processo verbale mod. 10 C.S., in cui non si debbono comprendere i biglietti danneggiati. Tale verbale, redatto in tre esemplari, deve essere firmato dal contabile o dal Capo della Sezione di Tesoreria Provinciale sequestrante, deve essere sottoscritto dall’esibitore col nome e cognome per esteso e con la data e il luogo di nascita e contenere, oltre l’indicazione del suo domicilio, anche le precise caratteristiche dei biglietti sequestrati. Nel caso che il presentatore dichiari di essere illetterato o impedito a firmare, la sottoscrizione è fatta con un segno di croce alla presenza di due testimoni, che devono aggiungere alle proprie generalità e domicilio la qualifica di testimone. Un esemplare del verbale di sequestro viene consegnato, a cura della Sezione di Tesoreria Provinciale sequestrante o del contabile, all’esibitore dei biglietti, all’atto in cui viene effettuato il sequestro; il secondo esemplare viene inviato immediatamente alla competente autorità di Pubblica Sicurezza. I contabili trasmettono i biglietti sequestrati alla Sezione di Tesoreria Provinciale, insieme col terzo esemplare del verbale in parola. Le Sezioni di Tesoreria Provinciale accusano ricevuta dei biglietti ad esse inviati dai contabili, e annotano gli estremi sia dei verbali dei biglietti da esse sequestrati, sia di quelli redatti dai contabili, nell’apposito registro mod. 15 T. I biglietti falsi o sospetti di falsità sono dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale descritti nell’elenco mod. 14 T. e trasmessi il giorno 10 di ciascun mese, insieme con l’altro esemplare dei relativi verbali, rimasto presso di esse, all’Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale per essere sottoposti all’esame della Commissione Tecnica. Uguale procedimento è seguito dall’Ufficio di Controllo della Tesoreria Centrale per i biglietti da essa direttamente sequestrati. È vietato di tagliare in qualunque modo il biglietto falso o sospetto di falsità per ritenerne una parte. Art. 95 –– Presentazione all’esame della Commissione Tecnica Il Controllore Capo presso la Cassa Speciale presenta all’esame della Commissione Tecnica i biglietti falsi o sospetti di falsità che gli sono pervenuti dalle tesorerie, descritti sugli elenchi mod. 14 T., seguendo lo stesso procedimento del precedente articolo 89 delle presenti Istruzioni. Art. 96 –– Biglietti ritenuti falsi o sospetti di falsità riconosciuti legittimi I biglietti riconosciuti legittimi dalla Commissione Tecnica sono trasmessi, con il procedimento di cui al precedente articolo 90 delle presenti Istruzioni e previa apposizione del bollo di legittimità, dal Controllore Capo al Cassiere Speciale il quale li assume in carico nel fondo dei biglietti logori e ne effettua il cambio con le formalità stabilite dal precedente articolo 85 delle presenti Istruzioni. Il Controllore Capo partecipa, con lettera mod. 18 C.S., il risultato dell’esame agli uffici mittenti autorizzando il rimborso dei biglietti riconosciuti legittimi. L’Ufficio di Controllo presso la Tesoreria Centrale e le Sezioni di Tesoreria Provinciale avvisano di ciò le autorità di Pubblica Sicurezza affinché siano abbandonate le indagini. Art. 97 –– Biglietti dichiarati falsi o falsificati I biglietti di Stato dichiarati dalla Commissione Tecnica falsi o falsificati sono restituiti dal Controllore Capo, insieme con i relativi processi verbali, alla Tesoreria Centrale e alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dalle quali pervennero, affinché, in conformità all’articolo 2 del Codice di Procedura Penale, il competente Procuratore della Repubblica possa promuovere il procedimento di legge. A tale effetto debbono pure comunicarsi in estratto le risultanze dell’esame eseguito dalla Commissione Tecnica con l’indicazione del numero e della data della relativa perizia tecnica e del tipo di contraffazione a cui il biglietto appartiene. Le Sezioni di Tesoreria Provinciale sono tenute ad informare gli uffici dai quali hanno ricevuto i biglietti sospetti di falsità, dell’esito dell’esame eseguito sui medesimi. Art. 98 –– Adempimenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale per il rimborso dei biglietti sospetti di falsità riconosciuti legittimi Il rimborso dei biglietti sospetti di falsità, riconosciuti legittimi dalla Commissione Tecnica, viene effettuato con le norme di cui al precedente articolo 92 delle presenti Istruzioni. Art. 99 –– Eliminazione delle partite riguardanti i biglietti sospetti di falsità La eliminazione dal registro mod. 15 T. delle partite insolute riguardanti i biglietti di Stato sospetti di falsità, ma riconosciuti legittimi dalla competente Commissione Tecnica, si esegue a mano a mano che se ne verifica la prescrizione triennale, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874, con l’osservanza delle norme contenute nel precedente articolo 93 delle presenti Istruzioni. Capo III Della Commissione Tecnica presso la Cassa Speciale Art. 100 –– Accertamenti e deliberazioni della Commissione Tecnica La Commissione Tecnica di cui all’articolo 15 del regolamento 20 maggio 1935, n. 874, si riunisce periodicamente presso la Cassa Speciale, per l’esame dei biglietti logori, danneggiati, falsi o sospetti di falsità, che le vengono presentati dal Controllore Capo. Il giudizio della Commissione Tecnica è dato su ciascun biglietto e la deliberazione è presa a maggioranza di voti degli intervenuti, il numero dei quali non potrà essere minore di cinque. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Art. 101 –– Criteri di massima da seguire per l’esame dei biglietti danneggiati, falsi o sospetti di falsità Il biglietto costituito da due metà precise di biglietti diversi dello stesso taglio è ammesso al cambio per un solo biglietto. I biglietti non interi, presentati al cambio, sono ammessi al rimborso nel solo caso in cui superino la metà del biglietto. Le frazioni di uno stesso biglietto presentato al cambio sono ammesse per un biglietto intero quando le stesse, unite insieme, costituiscano una parte eccedente la metà di un biglietto. Per decidere sull’ammissione dei biglietti o frazioni di essi che presentino tracce di abbruciamento o di corrosione, si deve tener conto delle parti carbonizzate o sminuzzate che siano state prodotte. Art. 102 –– Verbale della Commissione Tecnica Il processo verbale dell’esame della Commissione Tecnica dei biglietti danneggiati, falsi o sospetti di falsità è redatto in doppio esemplare sul mod. 19 C.S. Art. 103 –– Perizie dell’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato Nei casi di gravi dubbi sulla legittimità dei biglietti o di riconosciuto bisogno di più dettagliata analisi, i biglietti sospetti sono, a cura del Controllore Capo, rimessi, accompagnati dai verbali della Commissione Tecnica, alla Direzione dell’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato, per la perizia del proprio Ufficio Tecnico. Alla stessa Officina debbono essere inviati, per la perizia tecnica, i biglietti che dalla Commissione Tecnica fossero dichiarati appartenenti ad un nuovo tipo di contraffazione. Le perizie suindicate sono, dalla Direzione dell’Officina Carte Valori predetta, comunicate al Controllore Capo della Cassa Speciale con la restituzione dei biglietti. Art. 104 –– Tenuta dello schedario delle contraffazioni La Commissione Tecnica tiene uno schedario di tutte le contraffazioni, con le corrispondenti caratteristiche, corredate, quando sia possibile, di un campionario delle contraffazioni medesime, delle quali il Controllore Capo dà via via notizia alla Direzione Generale del Tesoro. Art. 105 –– Comunicazioni da farsi alla Direzione Generale del Tesoro Il Presidente della Commissione Tecnica informa la Direzione Generale del Tesoro di tutte le osservazioni riflettenti questioni di massima trattate dalla Commissione stessa, con la trasmissione di copia dei relativi verbali. Capo IV Dell’accertamento e della distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione Art. 106 –– Operazioni di accertamento, abbruciamento o distruzione Le operazioni di accertamento, abbruciamento o distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione, sono effettuate con l’osservanza delle norme previste dal regolamento e dalla convenzione citati. Per le dette operazioni i verbali sono redatti sui modelli 20 C.S. e 21 C.S., due esemplari dei quali sono dall’ispettore o da chi, in sua vece, vi abbia preso parte, spediti, con la propria relazione, alla Direzione Generale del Tesoro–Ispettorato Generale per i Servizi Monetari e di Vigilanza e Controllo e Ispettorato Generale per i Servizi di Cassa. Art. 107 –– Scritture contabili per il movimento dei biglietti destinati all’abbruciamento o distruzione Per l’estrazione dalla sacrestia dei biglietti destinati all’abbruciamento o alla distruzione, è compilata dal Cassiere Speciale la distinta in tre esemplari mod. 415 C.S. e sono eseguite le scritturazioni sul libro di cassa e nei registri sussidiari, nei modi indicati nei precedenti artt. 74 e 85 delle presenti Istruzioni. Capo V Delle scritture contabili, dei lavori periodici e del conto giudiziale Art. 108 –– Scritture contabili Per il servizio della Cassa Speciale sono stabilite, oltre i moduli ed i registri precedentemente indicati, le seguenti scritture: a) comuni al Cassiere Speciale e al Controllore Capo: registro mod. 22 C.S. dei corpi di reato per biglietti falsi o falsificati; b) per il solo Controllore Capo: 1) registro mod. 16 C. S. del movimento dei biglietti danneggiati, falsi o sospetti di falsità, che pervengono dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale o dalla Tesoreria Centrale e che vanno sottoposti all’esame della Commissione Tecnica. Su detto registro sono annotati i risultati dell’esame; 2) registro mod. 13 C.S. di evidenza dell’ammontare complessivo dei biglietti ammessi al cambio e dei rimborsi effettuati per la Tesoreria Centrale e per le Sezioni di Tesoreria Provinciale; 3) registro mod. 23 C.S. di creazione dei biglietti di prima emissione e di quella di scorta. Art. 109 –– Lavori periodici Mensilmente, il Cassiere Speciale compila la situazione di cassa mod. 24 C.S., che, riscontrata e vistata dal Controllore Capo e dal delegato della Corte dei conti, viene trasmessa alla Direzione Generale del Tesoro – Ispettorato Generale per i Servizi di Cassa. Art. 110 –– Resa del conto giudiziale Il conto giudiziale da rendersi dal Cassiere Speciale in concorso col Controllore Capo deve essere corredato da tutti i documenti giustificativi e dal verbale di verifica di cui all’articolo 45 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874. Il Controllore Capo, riscontrata la concordanza del conto giudiziale con le proprie scritture, vi appone il visto con la dichiarazione di conformità. Il delegato della Corte dei conti esamina in linea amministrativa il conto giudiziale e, quando non abbia nulla da rilevare, lo munisce del proprio visto. Il conto giudiziale, corredato dei documenti, è spedito alla Direzione Generale del Tesoro – Ispettorato Generale per i Servizi di Cassa – per le operazioni di propria competenza e il successivo inoltro alla Corte dei conti.
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