Deliberazione n. 148/2014/PRSP SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Antonio De Salvo presidente dott. Pieroni Marco consigliere dott. Massimo Romano consigliere dott. Ugo Marchetti consigliere dott. Italo Scotti consigliere dott.ssa Benedetta Cossu primo referendario dott. Riccardo Patumi primo referendario dott. Federico Lorenzini referendario *** Visto l’articolo 100, comma secondo, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008; Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 1 n. 267, e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l’art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi; Visto l’articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il bilancio di previsione 2012 e il rendiconto della gestione 2011, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012 (pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012); Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto della gestione 2012, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 (pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 186 del 9 agosto 2013); Considerato che dette linee-guida ed i questionari relativi al rendiconto 2011, al preventivo 2012 e al rendiconto 2012 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell’Emilia-Romagna e agli organi di revisione economico-finanziaria con lettere di questa Sezione regionale di controllo rispettivamente prot. n. 0005572 del 16 novembre 2012, prot. n. 4255 del 4 settembre 2012 e prot. n. 5321 del 2 dicembre 2013; Presa visione delle relazioni inviate a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposte dall’Organo di revisione del Comune di PARMA; Acquisite le relazioni dell’Organo di revisione sulle proposte di rendiconto 2011 e 2012 e il parere sulla proposta di bilancio di 2 previsione 2012; Esaminate le note del 10 ottobre 2012, del 15 gennaio 2013 e del 6 febbraio 2014 trasmesse, attraverso il sistema Siquel, dall’Organo di revisione unitamente alle relazioni sul preventivo 2012 e sui consuntivi 2011 e 2012; Tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dall’Organo di revisione nell’incontro del 6 febbraio 2014; Tenuto conto degli approfondimenti in merito alle partecipazioni societarie, ai debiti fuori bilancio e alle passività pregresse potenziali effettuati in occasione dell’incontro svoltosi il 7 febbraio 2014 con il Sindaco e l’Assessore al Bilancio del Comune di Parma e il responsabile dei settori Finanziario, Società e Contratti e il referente della Struttura Operativa Rapporti con Enti esterni e Partecipate; Vista la delibera 241/2013/PRSP relativa alla relazione sul consuntivo 2010 del Comune di Parma con cui questa Sezione regionale di controllo si è riservata di riferire in sede di successiva pronuncia sul preventivo 2012 e consuntivo 2011 in merito alle rilevate criticità sul sistema di governance delle società partecipate, sui debiti fuori bilancio riconosciuto dall’Ente e sulle rilevanti passività potenziali; Tenuto conto che, relativamente agli aspetti non esaminati, il mancato pronunciamento della Sezione non può considerarsi come implicita valutazione positiva; Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria; Tenuto conto di quanto rappresentato dall’Ente con note pervenute il 3 aprile 2014, l’11 aprile 2014, il 21 maggio 2014, il 3 giugno 2014 e il 6 giugno 2014; Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione; Vista l’ordinanza presidenziale n. 25 del 4 giugno 2014 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio dell’11 giugno 2014; Udito nella camera di consiglio dell’11 giugno 2014 il relatore Massimo Romano; 3 PREMESSO Nel Comune di Parma, a seguito delle dimissioni del Sindaco Pietro Vignali rassegnate in data 29 settembre 2011, si sono susseguite le gestioni commissariali dei Commissari straordinari Anna Maria Cancellieri, dal 20 ottobre 2011, e Mario Ciclosi, dal 23 novembre 2011 fino al 25 maggio 2012, data di insediamento dell’attuale Sindaco Federico Pizzarotti. Dall’esame della relazione trasmessa dall’Organo di revisione dei conti del Comune di Parma, relativa al rendiconto dell’esercizio 2010 è emersa, quale principale criticità, la complessa e variegata costituzione negli anni di un sistema di partecipazioni societarie strutturato su un elevato numero di società, molte delle quali fortemente indebitate e con ripercussioni pregiudizievoli per l’Ente. Per una migliore comprensione del fenomeno con delibera 241/2013/PRSP si è ritenuto opportuno sospendere l’analisi sulle società partecipate rimandando ad un successivo approfondimento. Acquisite le relazioni trasmesse dall’Organo di revisione, relative ai rendiconti dell’esercizio 2011 e 2012 e al preventivo 2012, si è ritenuto che l’ esame congiunto delle medesime consenta alla Sezione di comprendere e valutare con maggior completezza l’operato dell’amministrazione sia in relazione al sistema di governance delle società partecipate, aspetto particolarmente caratterizzante della gestione comunale, sia in relazione ad altre criticità ripetutesi nelle gestioni di bilancio da esaminare. Pertanto, in relazione ad alcuni profili (società partecipate, debiti fuori bilancio, passività potenziali e residui attivi scarsamente esigibili, tempestività dei pagamenti), la Sezione riferisce gli esiti dell’istruttoria rappresentando la situazione nel suo dinamico evolversi, senza necessariamente operare un collegamento diretto tra la criticità rilevata e il singolo esercizio finanziario. Il quadro normativo di riferimento L’articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha attribuito alle sezioni regionali della Corte dei conti una specifica tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal 4 Patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione. Tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in origine, si è affiancato, al controllo sulla gestione in senso stretto – qualificato dalla natura c.d. collaborativa (Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29) – che, avendo ad oggetto l’azione amministrativa nel suo complesso e finalizzato ad assicurare che l’uso delle risorse pubbliche aveva come parametri l’efficienza, l’efficacia e l’economicità e come misura l’autocorrezione, lasciando gli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio al controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37). L’esperienza del controllo sulla gestione è stata via via posta in secondo piano con la legislazione successiva: art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2001 e art. 1, commi 166 e seguenti, della citata legge n. 266 del 2005. Prendendo atto di tali mutati orientamenti del legislatore ordinario cui sono seguite profonde trasformazioni dell’ordinamento costituzionale e sovranazionale, anche nel senso del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, la Consulta, qualificando la Corte quale organo in posizione di indipendenza e neutralità al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse, ha di recente (sentenza n. 40 del 2014, punto di approdo di una lunga e complessa elaborazione giurisprudenziale che origina dalla citata sentenza n. 29 del 1995), puntualmente definito il nuovo controllo assegnato alla Corte dei conti come “controllo di legalità-regolarità”, che ha come parametro la legge e in particolare le disposizioni poste a salvaguardia degli equilibri di bilancio e le norme statali espressive di principi di coordinamento della finanza pubblica e come misura un esito dicotomico di conformità o meno a detti parametri (potendosi prospettare, eventualmente, un incidente di legittimità di norme di 5 legge di cui la Corte dei conti dovesse dubitare della conformità a Costituzione). Il controllo legalità-regolarità si distacca dunque dal controllo sulla gestione, raccordandosi direttamente all’art. 100 Cost., oltre che agli artt. 11 e 117 Cost., senza più la necessità di trovare una giustificazione nel carattere di collaborazione con l’amministrazione controllata come avviene per il controllo sulla gestione (v.si sentenza n. 40 del 2014, punto 4.6. del Considerato in diritto, i cui precedenti sono costituiti dalle sentenze nn. 179 del 2007, 60 del 2013, 39 del 2014). Il legislatore ha dunque affidato alla Corte nuove funzioni, consistenti in verifiche della legalità sostanziale, sfociate nella recente legge n. 213 del 2012 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012: l’esigenza di assicurare indefettibilmente il rispetto delle regole di convergenza e stabilità dei conti è diventata cogente per tutte le amministrazioni sia pure con diverse declinazioni di significato come evidenziato nella sentenza n. 39 del 2014 della stessa Corte costituzionale, che distingue gli effetti delle pronunce della Corte dei conti a seconda che riguardino le Regioni o gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale. Qualora dall’esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino che l’ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione, da parte dell’ente locale, delle necessarie misure correttive. In tale quadro legislativo, è stato inserito l’articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano “comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario” e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come di recente precisato dalla Sezione delle 6 autonomie (2/AUT/2012/QMIG), l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell’ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull’adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall’articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione). Inoltre, il d.l. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull’adozione delle misure correttive prevedendo, all’art. 3, comma 1, lettera e), che l’accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di “squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Qualora le irregolarità esaminate dalla sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della delibera prevista dall’art. 148-bis, comma 3, TUEL, occorre segnalare comunque agli Enti, anche in relazione alla previsione contenuta nell’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, eventuali irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente. 7 In considerazione del predetto esito dicotomico proprio del controllo di legalità-regolarità della Corte dei conti, tanto l’adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno anche lo scopo rendere edotto l’organo della sovranità territoriale affinché valuti da dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell’ambito del controllo sull’intero ciclo di bilancio ed eventualmente nei suoi riflessi sugli equilibri di bilancio. In proposito va altresì ricordata la severa conseguenza prevista dall’art. 148-bis, comma 3, ultimo periodo, TUEL, secondo il quale “Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti [idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio] o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Quanto al tema del consolidamento dei conti degli enti territoriali va evidenziato che di recente risulta essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alla Conferenza unificata e alle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri (ed è tuttora all’esame parlamentare) lo schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 422, approvato1. Esso integra un’organica riforma della contabilità degli enti territoriali, intesa a garantire monitoraggio e consolidamento dei conti, superando l’inadeguatezza del vigente sistema contabile, in coerenza con le nuove disposizioni costituzionali entrate in vigore quest’anno. Il sistema promuove regole contabili uniformi e un comune piano dei conti integrato; definisce una tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio per le amministrazioni tenute al regime di contabilità civilistica; comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi 1 Su tale schema, si è espressa la Corte dei conti – Sezione autonomie, nell’audizione del 29 maggio 2014 presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. 8 conti satellite; affianca alla contabilità finanziaria, a fini conoscitivi, sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale; introduce un sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili, riferiti ai programmi, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. La sua emanazione dovrebbe consentire l’avvio a regime della riforma contabile degli enti territoriali, previsto per il 1° gennaio 2015, tappa fondamentale nel percorso di risanamento, favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti, anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, delle attività connesse con la revisione della spesa e della determinazione di fabbisogni e costi standard. Considerato in fatto A seguito dell’esame delle relazioni trasmesse, dell’istruttoria svolta in contraddittorio con l’Ente e della documentazione acquisita anche attraverso il sito web del Comune è emerso quanto segue. 1. Le società partecipate del Comune di Parma 1.1. Le partecipazioni del Comune di Parma. Il Comune di Parma possiede partecipazioni in numerose società classificabili in 5 raggruppamenti: Società di servizi pubblici locali: sono società finalizzate all’erogazione di servizi al cittadino o di pubblico funzionamento; Società strumentali: sono società che svolgono servizi o funzioni di interesse pubblico che il Comune ha preferito esternalizzare; Società di scopo: sono società finalizzate alla realizzazione di scopi specifici di interesse pubblico; Società per lo sviluppo locale: sono società che promuovono lo sviluppo del territorio; Società patrimoniali: sono società proprietarie di reti, impianti, immobili e altre dotazioni. Il Comune, inoltre, partecipa ad altre forme gestionali quali aziende per i servizi alla persona e ad altri enti quali associazioni, consorzi, fondazioni e istituzioni. La figura 1 rappresenta l’insieme delle partecipazioni dirette ed indirette che il Comune di Parma ha costituito negli anni. 9 Figura 1: Le partecipazioni del Comune di Parma COMUNE DI PARMA Società di servizi pubblici locali Partecipazioni strumentali ADE S.p.A. 100% Agenzia Parma Energia S.r.l. 47,14% ADE Servizi S.r.l. 100% C.A.L. S.r.l. consortile 53,60% EmiliAmbiente S.p.A. 9,63% Farmacie di Parma S.p.A. 20% Infomobility S.p.A. 100% Agenzia Parma Energia S.r.l. 5,71% Iren S.p.A. 6,11% ParmaInfanzia S.p.A. 47,98% ParmaZeroSei S.p.A. 49% Società per lo sviluppo locale Società di scopo Forma Futuro S.c.r.l. 33% IT.CITY S.p.A. 100% Società patrimoniali ParmAbitare S.c.r.l. 18% Autocisa S.p.A. 0,429% S.T.T. Holding S.p.A 100%. CE.P.I.M. S.p.A. 14,09% Alfa S.r.l. 100% Area Stazione S.p.A. 100% Parmabus S.c.r.l. 51% ATC Eserczio S.p.A. 0,04% Consorzio Movincom S.c.r.l. 0,1% ASCAA S.p.A. 10,7% Comeser S.r.l. 30% Salso Servizi S.p.A. 10,74% A.C.E.R. ASP Ad Personam 99 quote Inlog S.p.A. 14,29% Uirnet S.p.A. 4,08% Parma Infrastrutture S.p.A. 99,29% ATERSIR Tirreno Brennero S.r.l. 0,27% SO.GE.A.P. S.p.A. 0,008% S.M.T.P. S.p.A. 50% ASP Rodolfo Tanzi 27% Fiere di Parma S.p.A. 30,68% Authority S.p.A. 100% Consorzio Parma Tecninnova 16,67% Lepida S.p.A. 0,005% CasAdesso S.r.l. 100% Parma Gestione Entrate S.p.A. 60% Parma Alimentare S.r.l. 2,21% Città delle Scienze S.r.l. 100% SO.GE.A.P. S.p.A. 7,73% Metro Parma S.r.l. 100% SO.PR.I.P. S.p.A. 2,42% Consorzio Ge.C.C. 60% Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale Fond. Collegio Europeo di Parma Parma Sviluppo S.r.l. 100% Fond. Teatro Regio di Parma TEP S.p.A. 50% Tep Services S.r.l. 70% Altre forme gestionali Istituzione Casa della Musica 10 L’istruttoria svolta dalla Sezione di controllo ha consentito di analizzare i più significativi atti deliberativi assunti dall’Ente a decorrere dal 2010 ai fini della razionalizzazione delle proprie partecipazioni, di valutare lo stato di realizzazione delle dismissioni programmate e di individuare, nell’ambito delle società ritenute strategiche, quelle che presentano maggiori difficoltà finanziarie. 1.2. Ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate Il Comune ha avviato dal 2005 un progetto denominato “Governance” finalizzato ad attuare, in condivisione con i soggetti partecipati, procedure e attività di monitoraggio dell’andamento economico finanziario e di verifica dei risultati delle società 2 appartenenti al “Gruppo Comune di Parma” . Al fine di razionalizzare il sistema delle partecipazioni societarie e in attuazione degli adempimenti previsti dall’art. 3, commi 27 e segg., della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono state individuate le società partecipate ritenute strategiche per le finalità perseguite dall’Ente ed è stato approvato un piano di riordino volto a integrare alcune società tra loro e ad avviare le procedure per l’individuazione dei potenziali acquirenti delle società da dismettere (delibera del Consiglio comunale n. 130/31 del 28 ottobre 2010)3. Con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 13 luglio 2011 è stato approvato il Regolamento per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma" da applicarsi in forma omogenea a tutte le società controllate sia in forma diretta che indiretta. In tal modo il Comune si è dotato di un modello organizzativo e di una serie di strumenti diretti a rafforzare la funzione di indirizzo e controllo delle società partecipate e degli enti controllati (consorzi, istituzioni, associazioni, fondazioni). E’ stata potenziata la struttura organizzativa interna all’Ente, identificata nel Servizio Patrimonio Mobiliare, e 2 3 Cosi viene definito nelle delibere dell’Ente l’intero sistema delle partecipazioni in società ed altre forme gestionali. Con delibera del Consiglio Comunale n.130/31 del 28 ottobre 2010 sono state inizialmente individuate 19 partecipazioni societarie da mantenere: ADE spa; Agenzia Parma Energia srl; CAL spa; CEPIM spa; Engioi spa; Farmacie di Parma spa; Fiere di Parma spa; Forma Futuro scrl; Iren spa; Infomobility spa; IT City spa; Parma Gestione Entrate spa; ParmaInfanzia spa; ParmaInfrastrutture spa; Pasubio spa; SMTP spa; SO.GE.A.P, spa; STT Holding spa; TEP spa. Successivamente l’ente ha ritenuto di dismettere alcune partecipazioni (Pasubio spa) o di esprimere parere favorevole al loro scioglimento anticipato (Engioi spa; Agenzia Parma Energia srl). 11 previsto il Comitato per la governance con funzioni di indirizzo e controllo strategico e operativo sui servizi pubblici esternalizzati. L’esigenza di dare concreta attuazione alle forme di controllo e garanzia sugli organismi partecipati ha indotto il Commissario straordinario ad assumere la delibera n. 76 del 12 dicembre 2011 con la quale sono state definite nuove e ulteriori linee di indirizzo per la governance delle società partecipate e degli altri enti controllati. In particolare l’Amministrazione ha definito nuove linee operative: sono state delineate le modalità attraverso le quali perseguire criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione societaria e disciplinate le attività degli amministratori al fine di garantire trasparenza, rotazione degli incarichi e eliminazione delle incompatibilità; la programmazione delle attività societarie è stata vincolata alle politiche di indirizzo e finanziarie del Comune. Nel 2012 il Commissario straordinario4 ha affidato ad una società di consulenza specializzata un incarico di studio finalizzato alla razionalizzazione societaria e alla ricognizione dell’indebitamento finanziario e operativo delle partecipate. Nel documento prodotto dalla società, denominato “Assistenza nel progetto di ristrutturazione operativa e finanziaria del Gruppo Comune di Parma”, veniva proposto il riassetto della Struttura organizzativa delle società e un complesso di azioni rivolte al miglioramento dei flussi di cassa e della redditività. Il progetto complessivo di ristrutturazione operativa non ha trovato attuazione a causa delle sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento in materia societaria5. Il Comune, in attuazione di quanto previsto in materia di controlli sulle società partecipate dall’art.147-quater TUEL, ha costituito la “Struttura operativa Rapporti con Enti Esterni e Società Partecipate” definendone le competenze6 e ha avviato una prima elaborazione del documento di bilancio consolidato del gruppo, redatto secondo i criteri di competenza economica, adottando le disposizioni previste dal DPCM 28 dicembre 20117; per tale finalità è stata stipulata una convenzione con l’Università di Parma, Dipartimento di 4 5 6 7 Delibera del Commissario straordinario n. 258 del 29 marzo 2012 Cfr. sentenza Corte costituzionale n.199 del 20 luglio 2012 che ha abrogato l’art.4 del d.l. n.138/2011 che stabiliva l’obbligo degli enti locali di liberalizzare tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica e i successivi d.l. n. 52 del 2012 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n.94 e d.l. n. 95 del 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Delibera di Giunta comunale n.454 del 26 luglio 2013 Delibera di Giunta comunale n.428 del 3 luglio 2013 12 Economia, per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico al 31 dicembre 2012 del “Gruppo Comune di Parma”. 1.3. Dismissioni societarie: stato di attuazione Il processo di razionalizzazione è stato attuato con la messa in liquidazione di alcune società, prevalentemente di scopo, che avevano già raggiunto totalmente o in parte i loro obiettivi o che, a distanza di alcuni anni dalla loro costituzione, non avevano ancora avviato alcuna attività. Inoltre nel 2012 e 2013 sono state deliberate cessioni delle partecipazioni ritenute non strategiche. Nell’ambito delle società da mantenere sono stati avviati processi di integrazioni tra società sottoposte a controllo analogo. 1.3.1 Società in stato di liquidazione Risultano in stato di liquidazione le seguenti società: Casadesso srl (100%): società di scopo del Gruppo S.T.T. Holding spa. La società è stata costituita per la realizzazione immobili da destinare a edilizia abitativa sociale. Con delibera consiliare n. 99 del 3 dicembre 2013 è stato dato parere positivo alla liquidazione della società che risultava in perdita da più di tre anni; la gestione degli alloggi verrà affidata ad ACER che si accollerà i debiti della società derivanti dalle esposizioni con la banca CARIPARMA. Il Comune, inoltre, si è obbligato a sostenere finanziariamente la realizzazione di una terza palazzina, in località Vicofertile, nei limiti dei maggiori costi rispetto al già approvato piano economico dell’opera. Ammontare dei debiti verso terzi (escluso il Comune di Parma) al 31 dicembre 2013: euro 3,128 mln. a fronte di un totale Attivo di euro 4,741 mln. Alfa srl (100%): società di scopo del Gruppo S.T.T. Holding spa. La società è stata costituita per la realizzazione del programma di riqualificazione area nord-ovest e posta in liquidazione il 7 ottobre del 2011 per il venir meno dello scopo sociale in quanto lo sviluppo progettuale non è mai stato avviato. In relazione al debito di euro 10.839.070, contratto con il Comune di Parma per l’acquisto dei compendi immobiliari, si richiama la delibera 241/2013 PRSP della Sezione. La società presenta un indebitamento di oltre 16 mln. di euro 13 di cui 15.950.748 verso Banca Monte di Parma spa, ora parte del Gruppo Banca Intesa San Paolo; è in corso di definizione il piano industriale 2014-2018 del Gruppo Holding S.T.T. spa nell’ambito del quale viene prevista la ristrutturazione del debito della società ai sensi dell’art.67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare. Ammontare dei debiti verso terzi (escluso il Comune di Parma) al 31 dicembre 2013: euro 25,277 mln. a fronte di un totale Attivo di euro 28,116 mln. Citta’ delle scienze srl (100%): società di scopo del Gruppo S.T.T. Holding spa. La società, costituita per la trasformazione e valorizzazione della zona campus universitario, era proprietaria del terreno su cui si sta costruendo la Scuola europea. Nel dicembre 2013 il terreno è stato acquistato dal Comune al valore di 4 mln di euro. La società è stata posta in liquidazione dal luglio 2011. Ammontare dei debiti verso terzi (escluso il Comune di Parma) al 31 dicembre 2013: euro 1,284 mln. a fronte di un totale Attivo di euro 4,716 mln. Metro Parma srl (100%): società di scopo del Gruppo S.T.T. Holding spa. La società è stata costituita per la realizzazione della metropolitana città di Parma. Si trova in liquidazione dal 13 ottobre 2010 in quanto i finanziamenti sono stati revocati. Sono in atto contenziosi che potrebbero avere riflessi sulla holding controllante: uno è relativo ad una esposizione debitoria nei confronti della Banca Nazionale del lavoro di 3,4 mln di euro, l’altro è un contenzioso in atto con la società aggiudicataria dei lavori che ha chiesto, a titolo di risarcimento danni, 22 mln di euro per la mancata realizzazione dell’opera. Ammontare dei debiti verso terzi (escluso il Comune di Parma) al 31 dicembre 2013: euro 3,896 mln. a fronte di un totale Attivo di euro 1,443 mln. Parma Sviluppo srl (100%): società di scopo del Gruppo Holding S.T.T. spa. La società è stata costituita per la promozione e il sostegno dell’imprenditoria giovanile, ma non è mai stata operativa. Si trova in liquidazione dal 22 marzo 2012 e sta provvedendo a chiudere alcuni 14 contenziosi in atto. I revisori hanno espresso riserve sul finanziamento nel 2013 di 50.000 euro ad opera della Holding S.T.T. spa8, trattandosi di società in liquidazione. Ammontare dei debiti verso terzi (escluso il Comune di Parma) al 31 dicembre 2013: euro 62.124 a fronte di un totale Attivo di euro 16.408. Salso servizi spa (10,74%): società patrimoniale. La società svolge attività di promozione e sostegno dell’imprenditoria giovanile; attualmente è in stato di liquidazione. Agenzia Parma energia srl (47,14%): società strumentale. La società svolge attività di promozione dell’uso razionale dell’energia e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili; l’assemblea dei soci in data 27 luglio 2011 ne ha deliberato la messa in liquidazione. Engioi spa (60%): società mista strumentale. La società svolge attività di gestione dei centri di aggregazione giovanile. Con deliberazione 57 del 25 giugno 2013 è stata approvata la messa in liquidazione della società e la presa in carico dei suoi contratti da parte del Comune di Parma. Risulta cancellata dal Registro delle imprese dal 23 dicembre 2013. 1.3.2 Cessione delle partecipazioni Nel corso del 2012 e del 2013 si è dato avvio alle azioni e alle procedure necessarie per l’individuazione di potenziali acquirenti delle partecipazioni da cedere in quanto non attinenti alle finalità dell'Ente, in conformità a quanto indicato all'articolo 3, commi 27 e seguenti, della L. n. 244/2007 e in attuazione a quanto previsto dalla delibera di Consiglio comunale n. 130/31 del 28/12/2010. Pasubio Stu spa (52%): società di trasformazione urbana. E’ la società preposta alla realizzazione del programma di riqualificazione urbana denominato “Comparto Via Pasubio”. Con delibera del Commissario straordinario n. 289 del 3 aprile 2012 viene autorizzato l’avvio del processo di cessione della quota comunale di partecipazione. La società è stata ceduta in data 15 ottobre 2012. Autocisa spa (0,5%): società per lo sviluppo locale. 8 Pag.41 della relazione del collegio revisori sul preventivo 2013. 15 La società gestisce l’autostrada della Cisa che congiunge l'Autostrada del Sole con l'Autostrada Ligure-Toscana. Con delibera 12 del 20 settembre 2012 è stata decisa la cessione della partecipazione. Parma alimentare srl (2,21%): società per lo sviluppo locale. E’ la società che svolge attività per la promozione prodotti di alimentari di Parma. Con delibera del consiglio comunale n. 38 del 30/10/2012 è stata deliberata la cessione della partecipazione. Soprip spa (2,42%): società per lo sviluppo locale. L’attività della società è volta a favorire e promuovere lo sviluppo economico e imprenditoriale della Provincia di Parma. La società è in concordato preventivo dal 29 ottobre 2013. 1.4 Le società strategiche Nell’ambito partecipazioni il dell’attività Comune di volta alla Parma ha razionalizzazione individuato le delle società partecipate ritenute strategiche alle proprie finalità e, con delibera consiliare 68 del 13 luglio 2011, ha adottato un regolamento per il controllo strategico e operativo del “Gruppo Comune di Parma” attraverso il quale attuare una azione di indirizzo definendo le regole di “controllo analogo” da applicare alle società che gestiscono servizi “in house providing”. In particolare gli artt. 2-6 del citato regolamento disciplinano le attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Sindaco nella loro funzione di indirizzo e controllo e prevedono forme di controllo economico–finanziario preventivo, concomitante e successivo. Di seguito si indicano le società strategiche, soggette alle predette forme di controllo, e si riportano i dati contabili del triennio 2010-2012 relativi al risultato di esercizio e al patrimonio netto. Tabella 1: ADE spa (100%) - Società di servizi pubblici locali. RISULTATO DI ESERCIZIO (in euro) PATRIMONIO NETTO (in euro) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 66.712 368.938 864.918 168.013 849.780 1.714.698 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma La società gestisce i servizi cimiteriali e funebri del Comune di Parma. I revisori del Comune riferiscono che, per effetto delle disposizioni del d.l. n. 95 del 6/07/2012 convertito dalla legge n.135 del 7/8/2012, la 16 società sarà oggetto di ricognizione per l’eventuale superamento della gestione in house e probabile liberalizzazione mediante aperture del capitale sociale anche a privati. Tabella 2: C.A.L srl consortile (53,60%) - società strumentale. RISULTATO DI ESERCIZIO (in euro) 2010 2011 PATRIMONIO NETTO (in euro) 2012 2010 -1.182.903 -1.685.028 -1.136.271 6.880.449 2011 2012 5.115.422 3.979.153 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma La società si occupa della costruzione e della gestione del mercato agro-alimentare e della logistica per la custodia delle merci, secondo la normativa vigente e le indicazioni programmatiche relative all’istituzione di nuovi mercati all’ingrosso. Nel 2012 è stato approvato un piano di ristrutturazione, ora in corso di aggiornamento, che prevede la cessione del ramo di azienda relativo alla logistica che risulta in perdita strutturale. Le gare, bandite per tre volte, sono andate sempre deserte e attualmente il Consiglio di amministrazione sta valutando una manifestazione di interesse pervenuta da una società che soddisfa quasi completamente le condizioni previste nell’ultimo bando di gara. La società vanta consistenti crediti nei confronti di altre società del Gruppo (2 mln di euro verso la Holding S.T.T. spa e 550 mila euro verso ALFA spa). Tabella 3: INFOMOBILITY spa (100%) - società strumentale. RISULTATO DI ESERCIZIO ( in euro) PATRIMONIO NETTO ( in euro) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 8.494 -307.744 25.811 168.013 828.379 854.190 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma La società gestisce in modo integrato e innovativo le problematiche legate alla mobilità urbana. I revisori del Comune segnalano che nel 2012, grazie agli aumenti tariffari introdotti e al contenimento delle spese di gestione, è stato possibile conseguire risultati positivi. Tabella 4: IT CITY spa (100%) - società strumentale. RISULTATO DI ESERCIZIO (in euro) PATRIMONIO NETTO (in euro) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 -297.137 -666.076 22.250 971.674 305.596 327.846 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma 17 La società gestisce l’innovazione e l’informatizzazione dei servizi informativi interni all’Ente e rivolti al cittadino. Dopo un triennio in perdita, nel bilancio 2012, grazie alla rinegoziazione degli accordi vigenti con i fornitori, si è raggiunto un risultato positivo. Nel 2012 erano in corso verifiche per l’assetto organizzativo e strategico della società alla luce delle disposizioni della spending review sulle società strumentali. Il Comune ha rilasciato lettere di patronage alla Banca del Monte Parma per la concessione di un mutuo ipotecario ventennale pari ad euro 2.640.000. Tabella 5: PARMA GESTIONE strumentale ENTRATE RISULTATO DI ESERCIZIO (in euro) spa (60%) - società PATRIMONIO NETTO (in euro) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 182.487 207.309 276.357 716.621 753.929 840.288 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma La società gestisce le entrate tributarie ed extratributarie del Comune; la situazione finanziaria è in equilibrio e vengono distribuiti gli utili ai soci. Tabella 6: PARMA INFRASTRUTTURE patrimoniale. RISULTATO DI ESERCIZIO (in euro) 2010 61.137 2011 spa (99,29%) - società PATRIMONIO NETTO (in euro) 2012 2010 2011 2012 -6.832.394 -14.814.606 35.932.475 76.367.908 66.928.693 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma La società svolge funzioni di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. Inizialmente costituita per l’esercizio dell’attività afferente al ciclo idrico integrato e concessionaria della rete fognaria e dei beni del demanio idrico del Comune di Parma, ha avuto nel corso del 2010 un ampliamento del proprio oggetto sociale in quanto, con delibera di Consiglio comunale n. 89 del 24 settembre 2010, sono stati trasferiti i beni immobili del Comune in proprietà o in concessione amministrativa ventennale (reti, impianti e altre dotazioni) con lo scopo esclusivo di razionalizzare il patrimonio gestito, migliorarne le condizioni operative e la redditività complessiva. Ai fini della scelta di esternalizzazione del servizio di gestione del patrimonio l’Ente ha chiarito in sede istruttoria che “erano stati condotti alcuni studi di fattibilità volti alla concreta valutazione delle condizioni di sostenibilità del progetto complessivo” e che era stato acquisito un parere legale 18 nel quale venivano evidenziate le economie di scala raggiungibili attraverso una gestione integrata del compendio dei beni risultanti da simulazioni di gestione e in cui si affermava che…”i risultati finanziari comparativamente migliorativi non potranno che trasmigrare dal bilancio della società a quello del socio, cioè a quello del Comune, con evidente beneficio del bilancio dell’Ente pubblico”. A specifica richiesta istruttoria è stato risposto che “non risultano agli atti documenti che evidenzino il costo del servizio gestito direttamente dall’Ente nel periodo 2008-2010 da raffrontare con il costo del servizio gestito dalla Società nel triennio 2011/2013. Tale dato non è immediatamente rilevabile perché il Comune e la società non utilizzano sistemi di rilevazione contabile uniformi”. A riguardo si rileva che i processi decisionali adottati sia in sede di esternalizzazione dei servizi, nel 2010, sia quelli di re- internalizzazione, tuttora in corso, richiedono una approfondita analisi economica dei relativi costi, che nella specie non sembra essere stata adeguatamente sviluppata. Nel 2011 la società è stata patrimonializzata con il conferimento di azioni Iren per un valore di oltre 23 mln di euro9. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29 novembre 2012 è stata approvata una nuova convenzione che regola i rapporti con il Comune, il nuovo piano industriale e le linee guida per il reperimento di nuovi finanziamenti: circa 10 mln di euro per investimenti e manutenzioni ordinarie e 20 mln di euro per pagare i debiti verso fornitori; i bandi sono andati deserti. In data 31 dicembre 2012 è stato disdettato il contratto di service fra Comune e società ed è stata prevista l’assegnazione in comando temporaneo parziale di trenta dipendenti del settore tecnico del Comune per la durata di due anni10. Nella relazione al bilancio preventivo 2013 i revisori segnalano che si tratta di una delle situazioni più problematiche tra le società comunali e che è necessario non solo un monitoraggio, ma anche un riesame delle ragioni di mantenimento dell’esternalizzazione alla luce della nuova normativa. Con delibera 92 del 21 febbraio 2013 la Giunta ha espresso parere favorevole alla progressiva re-internalizzazione. 9 Nota istruttoria del 18 aprile 2013 sul consuntivo 2010. Nota istruttoria del 18 aprile 2013 sul consuntivo 2010. 10 19 Il Comune ha rilasciato lettere di patronage per un finanziamento di 14.500.000 euro. Tabella 7: S.T.T. HOLDING spa (100%) - società di scopo. RISULTATO DI ESERCIZIO (in euro) 2010 2011 PATRIMONIO NETTO (in euro) 2012 2010 -50.257.562 -9.193.774 -27.910.997 18.355.217 2011 2012 33.627.075 5.716.078 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma La società, costituita nel 2009, funge da strumento operativo del Comune per la realizzazione di interventi complessi per la trasformazione, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio, in attuazione degli strumenti urbanistici e degli indirizzi del Comune di Parma. Il Comune ha riferito che il fine perseguito con la costituzione della Società “non appare conseguibile sia in ragione della errata programmazione degli investimenti e di piani industriali rivelatisi insostenibili attivati negli anni passati, sia della sopravvenuta crisi del mercato immobiliare”.11 La Holding è capogruppo di otto società di scopo possedute totalmente di cui, attualmente, una in stato di fallimento (SPIIP) e cinque in liquidazione (Alfa srl, Casadesso srl, Città delle scienze srl, Metro Parma srl e Parma Sviluppo srl). Rimangono pertanto in attività Area Stazione Spa e Authority Spa. I bilanci della Società evidenziano gravi squilibri finanziari nel periodo 2009-2012 dovuti all’assenza di ricavi operativi, alla presenza di significative esposizioni verso banche e fornitori e alla necessità da parte delle completare società le controllate attività di di ottenere liquidazione. Nel finanziamenti 2011, al fine per di patrimonializzare il Gruppo, il Comune di Parma ha conferito alla finanziaria 52.200.000 azioni IREN iscritte al patrimonio netto - altre riserve - per il valore di 61.151.201 euro. Non essendo sufficiente la suddetta patrimonializzazione a risanare la situazione del Gruppo, si è reso necessario predisporre un piano di ristrutturazione ex art.182 L.F. salvaguardando la realizzazione di alcune opere strategiche quali la Scuola Europea e l’impianto sportivo Quadrifoglio (la realizzazione di queste opere era stata affidata alla società Authority STU spa), il comparto stazione (per questa opera è stata costituita la società Area Stazione spa) e il completamento degli alloggi di edilizia residenziale 11 Cfr nota istruttoria prot. n. 67985 del 18 aprile 2013 20 pubblica in zona Vicofertile (realizzazione facente capo alla società Casadesso srl). Al completamento di questa attività è prevista la liquidazione di tutte le società del gruppo. Dalla relazione dei revisori al bilancio preventivo 2013 risulta che il Comune di Parma ricapitalizzazione non delle contribuisce Società del in Gruppo alcun STT, modo né alla fornisce finanziamenti o contributi generici, ma si impegna a garantire i finanziamenti necessari alla conclusione delle opere pubbliche strategiche. Il fallimento, dichiarato il 5 aprile 2013, della società partecipata SPIIP srl facente parte del Gruppo ha comportato la sospensione del processo di ristrutturazione del debito e la predisposizione di un nuovo piano di ristrutturazione finanziaria elaborato da un consulente esterno. Il piano, attualmente in corso di presentazione alle Banche per una verifica preliminare, prevede la progressiva liquidazione delle società controllate e il mantenimento della continuità aziendale per la sola holding; la liquidazione dell’attivo patrimoniale è finalizzata alla ristrutturazione delle posizioni debitorie. Tabella 8: AREA STAZIONE STU spa (100%) - società di scopo. RISULTATO DI ESERCIZIO (in euro) PATRIMONIO NETTO (in euro) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 -15.328.916 -328.740 -901.114 1.858.887 756.057 209.765 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma E’ la società di trasformazione urbana costituita per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana denominato “Stazione FS ex Boschi”, promosso dal Comune di Parma ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 19 del 3 luglio 1998 - Norme in materia di riqualificazione urbana. La società ha fatto registrare perdite nel triennio 2010-2012; nel 2012 è stato approvato un piano di ristrutturazione presentato ai sensi dell’art. 182 L.F. la cui esecuzione risulta condizionata alla dismissione di immobili realizzati nella zona limitrofa alla stazione. Nel 2013 la società ha rispettato gli impegni derivanti dal piano di ristrutturazione anche grazie al finanziamento sottoscritto tra la Holding S.T.T. e la Banca popolare di Vicenza, dietro pegno su azioni Iren per euro 1,6 mln di euro. 21 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 3/12/2013 a seguito di variante al PRU sono state approvate modifiche alla convenzione tra Comune e Area Stazione Stu spa ed è stato confermato che la somma a carico del Comune, pari a circa 26 mln di euro, trova copertura nei documenti di programmazione dell’Ente. Tabella 9: AUTHORITY STU spa (100%) - società di scopo RISULTATO DI ESERCIZIO (in euro) 2010 2011 PATRIMONIO NETTO (in euro) 2012 -11.268.810 -1.178.993 -1.021.750 2010 2011 2012 4.311.880 3.132.887 2.111.136 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma E’ la società di trasformazione urbana che ha per oggetto la progettazione e realizzazione dell’intervento di riqualificazione denominato “Comparto Via Piacenza” nell’ambito del quale viene insediata la sede definitiva dell’Autorità Europea della Sicurezza Alimentare, viene ristrutturato e realizzato il Complesso sportivo Quadrifoglio e prevista la nuova Scuola Europea. La società ha fatto registrare perdite nel triennio 2010-2012; il piano industriale prevede il completamento delle sole opere ritenute strategiche, tra cui la Scuola europea e l’impianto sportivo Quadrifoglio; il Comune si impegna a dare un contributo di 2,2 mln di euro nel 2013 per la realizzazione della Scuola europea e ad accollarsi parte di un mutuo di 7,5 mln di euro finalizzato al completamento dell’impianto sportivo Quadrifoglio. La realizzazione della Scuola, iniziata nel 2010 con l’aggiudicazione dell’appalto all’Ati Unieco-Co.ge per un importo contrattuale di 23,48 mln di euro, ha avuto alcune battute d’arresto nel 2012 sia per incertezze sui finanziamenti dal CIPE, che a causa di un contenzioso insorto con l’Ati. Nel marzo del 2013 la società Unieco ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo comportando ulteriori ritardi e incertezze nella realizzazione finale dei lavori. La società ha un debito con il Comune per l’alienazione dell’immobile denominato “scuola Pascoli” di 6.559.000 euro, iscritto tra i residui attivi, la cui esigibilità dipende dalla realizzazione del piano di risanamento delle società della Holding. S.P.I.P. spa (100%) - società di scopo. Era la società parmense per gli insediamenti produttivi; al 31 dicembre 2011 aveva un indebitamento complessivo di oltre 109 mln 22 di euro, prevalentemente verso il sistema bancario (oltre 92 mln di euro). Il Comune aveva rilasciato lettera di patronage nel 2009 relativa a linee di credito per complessivi 7 mln di euro a favore della Banca nazionale del lavoro. Altra lettera di patronage relativa a linee di credito per l’importo di 500.000 euro risulta essere stata rilasciata dalla Holding S.T.T. spa per la stessa società nei confronti della Banca Passadore. Al riguardo la Sezione prende atto di quanto rappresentato con lettera del 29 maggio 2014 dall’Ente e verificato dal Collegio dei revisori, in ordine alla insussistenza di garanzie personali e reali risultanti dalla Centrale dei rischi istituita presso la Banca d’Italia, rilasciate dal Comune e dalla Società Holding S.T.T. spa per finanziamenti erogati alla suddetta società. In data 5 aprile 2013 la Società è stata dichiarata fallita; la procedura fallimentare è tutt’ora in corso e al momento non risulta depositato il piano di liquidazione. Non vi sono posizioni di debito tra il Comune e la società, ma, come riferiscono i revisori12, “la soluzione dei problemi generati da questa società costituisce uno snodo fondamentale per la realizzazione del piano del “Gruppo Comune di Parma”, e l’evoluzione della procedura dovrà essere attentamente monitorata per i riflessi che, anche indirettamente, potrebbero riverberarsi sul bilancio del Comune di Parma”. 1.5.1. Progetto di integrazione societaria. Il Comune, nell’ambito dei progetti di razionalizzazione e rivisitazione del sistema organizzativo delle società partecipate sottoposte a controllo analogo, aveva dato inizio ad un processo di integrazione tra INFOMOBILITY spa, le società IT CITY PARMA spa INFRASTRUTTURE e ADE 13 spa . In spa, particolare l’integrazione, finalizzata alla riduzione delle spese di governance e di quelle generali di esercizio, avrebbe dovuto consentire anche la specializzazione e il potenziamento dei rami di attività svolti: manutenzione e sviluppo del patrimonio, sosta accessi e mobilità sostenibile, innovazione ed informatizzazione dei software applicati alla gestione del patrimonio. Nel 2012 sono stati integrati gli statuti sociali di INFOMOBILITY spa, IT CITY spa e ADE spa ed è stata prevista 12 13 la possibilità che le predette società possano Parere dell’Organo di revisione sul bilancio preventivo 2013, pag.41. Delibera del Commissario straordinario n. 405 del 4 maggio 2012. 23 essere amministrate da un unico. 14 amministratore E’ stato inoltre autorizzato l’amministratore unico di PARMA INFRASTRUTTURE spa ad avvalersi degli amministratori unici delle altre società per la definizione di un modello organizzativo di semplificazione con ipotesi di ruolo di capogruppo (holding) in capo a PARMA INFRASTRUTTURE spa o di incorporazione/integrazione. Attualmente il processo di integrazione societaria è stato abbandonato dall’Ente in quanto non più in linea con le sopravvenute disposizioni in materia di spending review introdotte dall’art. 4 del d.l. n. 95/2012. 1.6.Altre forme gestionali partecipate dal comune di Parma Come mostra la figura a pag. 10 il Comune di Parma possiede altre partecipazioni in diverse forme gestionali, quali Aziende pubbliche (A.C.E.R. e A.S.P.) e numerosi enti di secondo grado quali Fondazioni, Consorzi, Istituzioni e Associazioni. In considerazione della rilevanza della partecipazione, sotto il profilo finanziario e/o dell’attività svolta dall’organismo e riconosciuta dal Comune, sono sottoposte a controllo analogo e al regolamento per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma" la ASP Ad Personam e la Fondazione Teatro Regio. Tabella 10: ASP Ad Personam (98%) - azienda pubblica servizi alla persona. RISULTATO DI ESERCIZIO (in euro) 2010 974.954 2011 PATRIMONIO NETTO (in euro) 2012 2010 2011 2012 -1.940.510 -2.147.488 29.334.034 29.485.127 27.668.750 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma L’Azienda è nata dalla fusione e dalla trasformazione delle ex IPAB I.R.A.I.A. e Fondazione Pini ed è operativa dal 3 maggio 2007; organizza ed eroga servizi socio-assistenziali e sanitari rivolti prevalentemente ad anziani non autosufficienti, a cittadini disabili e ad adulti in condizione di fragilità sociale. In considerazione dell’aggravamento della situazione economico-finanziaria dell’Azienda che registra un crescente disequilibrio di bilancio è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33 dell’11 ottobre 2012 un piano di ristrutturazione che prevede di destinare 5 mln di euro di plusvalenze da alienazioni pregresse. Sulla gestione 14 immobiliari del al disavanzo ripiano delle strutturale Delibere del Commissario straordinario n. 3-4-5 del 12 gennaio 2012 24 perdite della ASP attraverso un programma di dismissione immobiliare l’organo di revisione ha espresso riserve. Inoltre ha suggerito di adeguare lo statuto aziendale introducendo la obbligatorietà del parere dei revisori dei conti sul bilancio di previsione, di monitorare la gestione dell’ASP e il piano di dismissioni immobiliari, avendo il Comune l’obbligo di copertura delle perdite con risorse del proprio bilancio. Tabella 11: Fondazione Teatro Regio (100%) RISULTATO DI ESERCIZIO (in euro) PATRIMONIO NETTO (in euro) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 -518.514 -2.281.326 -182.203 342.127 -1.931.397 106.398 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma La Fondazione presenta una situazione di squilibrio finanziario; il Comune di Parma ha approvato il business plan 2013-2016 sostenendo il piano di risanamento finanziario con un importo complessivo di 3,24 mln di euro da erogare entro il 2014 (300.000 euro nel 2012, 2.410.000 nel 2013 e 530.000 nel 2014).15 1.7 Situazione debitoria di alcune Società partecipate nei confronti di terzi. L’analisi dei dati relativi allo stato patrimoniale delle Società e gli elementi acquisiti in sede di istruttoria hanno consentito di ricostruire il quadro dell’indebitamento, sia nei confronti degli istituti di credito che dei fornitori, degli organismi partecipati che presentano maggiori difficoltà finanziarie. La tabella n. 12 rappresenta la situazione dell’indebitamento verso terzi alla data del 31 dicembre 2013 della società Holding S.T.T. spa, delle otto società di scopo facenti capo alla holding medesima (la S.P.I.I.P., come sopra rilevato, è stata dichiarata fallita in data 5 aprile 2013), e di tre altri organismi partecipati: ASP Ad Personam, IT CITY spa e PARMA INFRASTRUTTURE spa. L’indebitamento complessivo, pari a 217,84 mln di euro, è prevalentemente (64,4%) contratto nei confronti delle banche e talune linee di credito sono state garantite con lettere di patronage rilasciate dal Comune; l’indebitamento verso fornitori, pari a 62,85 mln di euro, costituisce il 28,85% dell’indebitamento complessivo. Ammontano a 14,65 mln di euro i debiti verso altri soggetti. 15 Delibere del Consiglio comunale n.9 del 10 gennaio 2013 e n. 94 del 12 novembre 2013. 25 Tabella 12: situazione debitoria v/terzi degli Organismi Partecipati - con quota di partecipazione quasi esclusivamente del Comune di Parma - distinti per tipologia di creditori alla data del 31.12.2013 d i cui : D eno mi naz i o ne o r g ani smo F o r ma G i ur i d i ca T ip o p ar t eci p az i o ne Q uo t a % p ar t eci p az i o ne A t t i vi t à p r eval ent e svo l t a p er l ' Ent e T o t al e D eb i t i v/ T ER Z I ( escl uso C o mune d i Par ma) i mp o r t o i n € al 3 1/ 12 / 2 0 13 ASP Ad Personam IT.CITY S.p.A.* S.p.A. Parma Inf rast rut t ure S.p.A. S.T.T. Holding S.p.A. (1) Alf a S.r.l. in liquidazione (1) Area St azione STU S.p.A. (1) Aut horit y STU S.p.A. (1) S.p.A. S.p.A. S.r.l. in liquidazione S.p.A. S.p.A. CasAdesso S.r.l. in liquidazione (1) S.r.l. in liquidazione Cit t à delle Scienze S.r.l. in liquidazione (1) S.r.l. in liquidazione M et ro Parma S.r.l. in liquidazione (1) S.r.l. in liquidazione Parma Sviluppo S.r.l. in liquidazione (1) S.r.l. in liquidazione S.P.I.P. S.r.l.** D eb i t i v/ B A N C HE i mp o r t o i n € al 3 1/ 12 / 2 0 13 D eb i t i v/ F O R N I T O R I i mp o r t o i n € al 3 1/ 12 / 2 0 13 D eb i t i v/ A LT R I SO G G ET T I i mp o r t o i n € al 3 1/ 12 / 2 0 13 Pat r i mo ni o net t o al 3 1/ 12 / 2 0 12 T o t al e A t t i vo al 3 1/ 12 / 2 0 12 Diret t a 99% Servizi alla persona €10.370.496,00 €3.371.571,00 €4.034.253,00 €2.964.672,00 €27.668.750,00 €40.803.218,00 Diret t a 100% Servizi inf ormat ici €3.690.578,00 €1.688.145,00 €1.535.630,00 €466.803,00 €453.182,00 €4.808.093,00 €53.517.043,72 €25.064.200,75 €28.063.870,88 €388.972,09 €66.928.693,00 €137.589.567,00 €25.405.909,83 €20.541.582,17 €2.599.671,32 €2.264.656,34 €5.716.078,00 €44.151.563,00 €25.277.419,58 €17.308.677,94 €1.532.429,88 €6.436.311,76 -€104.727,00 €28.116.018,00 €69.279.665,31 €53.141.817,74 €14.667.847,57 €1.470.000,00 €209.765,00 €70.106.123,00 Diret t a 9 9 ,2 9 % Diret t a Indiret t a Indiret t a Indiret t a 100% 100% 100% 100% Gest ione pat rimonio demaniale Coordinament o e cont rollo st rat egico dei proget t i in corso di at t uazione da part e delle societ à cont rollat e Realizzazione Polo della Logist ica Parmense Realizzazione del Piano di Riqualif icazione (P.R.U.) " St azione F.S. ex Boschi" ivi inclusa la realizzazione della Nuova St azione Ferroviaria di Parma Realizzazione opere e inf rast rut t ure pubbliche €21.925.282,37 €12.088.977,97 €9.738.758,92 €97.545,48 €2.111.136,00 €76.816.196,00 100% Opere set t ore abit at ivo €3.128.714,54 €2.722.264,40 €377.065,25 €29.384,89 €1.031.652,00 €4.741.962,00 100% Realizzazione Polo Scient if ico e Tecnologico €1.284.450,92 €105.652,89 €256.676,82 -€971.634,00 €4.716.822,00 100% Realizzazione M et ropolit ana di Parma €3.896.277,35 €3.480.826,16 €163.183,18 €252.268,01 -€3.052.247,00 €1.443.478,00 Indiret t a 100% Sost egno alle imprese locali €62.124,57 €0,00 €36.441,81 €25.682,76 -€46.276,00 €16.408,00 Indiret t a 100% Indiret t a Indiret t a Indiret t a T o t al e € 2 17. 8 3 7. 9 6 2 , 19 * i dat i di IT.CITY S.p.A. sono relat ivi alla propost a di bilancio al 31/ 12/ 2013 ** Societ à dichiarat a f allit a in dat a 5 aprile 2013 (1) Piano di rist rut t urazione in corso di eleaborazione Font e: dat i f ornit i dal Comune di Parma 26 €922.121,21 € 14 0 . 3 3 0 . 18 4 , 3 4 € 6 2 . 8 54 . 8 0 4 , 70 € 14 . 6 52 . 9 73 , 15 € 4 13 . 3 0 9 . 4 4 8 , 0 0 27 In merito alla possibile ricaduta sul bilancio del Comune dell’esposizione debitoria delle società, quasi tutte totalmente partecipate ad eccezione di Parma Infrastrutture, posseduta al 95%, l’Ente ha fornito per ciascuna società i dati del patrimonio netto e del totale attivo al 31 dicembre 2012 e ha fatto presente che è in corso di elaborazione un piano di ristrutturazione del debito per tutte le società della Holding S.T.T. spa. (cfr. pag. 11 precedente). Al riguardo si osserva che l’elevata patrimonializzazione di alcuni degli organismi partecipati con consistente indebitamento (Parma Infrastrutture S.p.a., ASP Ad Personam) presenta un non agevole grado di realizzabilità per la natura stessa delle relative immobilizzazioni. 1.7 I rapporti finanziari tra Comune di Parma e Organismi partecipati. In relazione ai rapporti finanziari tra Comune e organismi partecipati si rammenta che l’art. 6, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, prevede che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province debbano allegare al rendiconto della gestione una “nota informativa”, asseverata dai rispettivi organi di revisione, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. In tale nota vanno evidenziate analiticamente le eventuali discordanze e vanno motivate; l’Ente entro il termine dell’esercizio finanziario in corso deve adottare i provvedimenti necessari a riconciliare le partite creditorie e debitorie. In materia va considerato anche l’art 147-quinques TUEL, introdotto dall’art.3, comma 2, lett. d), del d.l. n. 174/2012, che, in tema di controllo sugli effettivi equilibri finanziari dell’ente locale e di rafforzamento dei controlli sulle società partecipate non quotate, al comma 3 prevede che il ”controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’Ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”. Il Comune di Parma ha allegato al rendiconto la nota informativa dei rapporti crediti-debiti e ha motivato le differenze tra le scritture contabili delle società e quelle dell’Ente. I revisori hanno attestato che nel corso del 2013 sono state riconciliate le discordanze. 1.7.1 Debiti degli organismi partecipati verso il Comune Dalla predetta nota informativa è emersa l’esistenza di consistenti partite debitorie di alcune società nei confronti del Comune; ci si riferisce in particolare al debito di: Parma Infrastrutture spa: 8,4 mln di euro per pagamento del service amministrativo e del trasferimento di tutte le attività di progettazione; Holding S.T.T. spa: 10,9 mln di euro per un’operazione di accollo del debito di Afa srl in liquidazione effettuata nel corso del 201116; Authority spa: 6,6 mln di euro relativi all’alienazione dell’immobile “Scuola media Pascoli”. Tali situazioni debitorie complessivamente considerate costituiscono il 90,57% dell’esposizione complessiva al 31 dicembre 2012 delle società partecipate nei confronti del Comune. Al riguardo si osserva che, trattandosi di crediti verso società partecipate in grave difficoltà finanziaria, con ripetute perdite di bilancio e fortemente indebitate, il Comune dovrà farsi carico di una attenta analisi circa la possibilità di poter riscuotere i propri crediti. In sede di riaccertamento dei residui attivi (art. 228 TUEL) va effettuato un controllo sostanziale e non solo formale e l’Ente, oltre a verificare che sussista il titolo giuridico del credito, la sua quantificazione e l’esistenza del debitore, deve anche accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le motivazioni per le quali non sia stato riscosso in precedenza. Nel caso in cui il credito non sia esigibile o riscuotibile va stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 TUEL) oppure, nel caso vi sia qualche possibilità di incasso, va prudenzialmente vincolata una quota parte dell’avanzo libero di amministrazione. Al riguardo risulta che l’Ente ha costituito un fondo per passività potenziali, quali tra l’altro i crediti per alienazioni a società partecipate; sull’entità del fondo e sulla sua idoneità a fornire copertura alle consistenti passività potenziali si rinvia alle considerazioni espresse a pag. 32 e segg. 16 Con nota istruttoria del 21 maggio 2014 l’Ente comunica che il credito del Comune nei confronti della Holding S.T.T. S.p.a. si è ridotto a 6.706.054 euro a seguito di radiazione del residuo attivo per 4.220.200 euro. 29 1.7.2 Crediti degli Organismi partecipati nei confronti del Comune. A seguito di istruttoria è anche emersa l’esistenza di consistenti partite debitorie del Comune nei confronti di alcune società partecipate: al 31 dicembre 2012 il Comune aveva debiti verso alcuni organismi partecipati17 per complessivi 53,9 mln di euro. Al 31 marzo 2014 il debito risulta diminuito del 68,7% in quanto sono stati effettuati pagamenti per oltre 33,5 mln di euro e radiati 3,6 mln di euro per conclusione anticipata del progetto con ParmaAbitare scrl e per storno di fatture. Attualmente rimangono accese posizioni debitorie principalmente nei confronti di due società partecipate. Si tratta di Area Stazione spa e Parma Infrastrutture spa verso le quali risultano trasferimenti in conto capitale ancora non corrisposti rispettivamente per 11 e per 5,4 mln di euro. Gli elementi acquisiti in sede di istruttoria hanno confermato che i differimenti sono dipesi dalla ricalendarizzazione dei pagamenti e non da indisponibilità finanziarie o da esigenze di rispetto del patto di stabilità. 2. Debiti fuori bilancio. Dall’esame della documentazione acquisita e sulla base delle segnalazioni dell’Organo di revisione è stato ricostruito il quadro dei riconoscimenti di debiti ex art. 194 TUEL disposti dall’Ente nel periodo 2011-2013. Come emerge dalla tabella n. 13 l’ente ha fatto ricorso all’istituto del riconoscimento di debito ripetutamente e per consistenti importi. Al riguardo si osserva che il debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in deroga alle norme contabili che ordinariamente regolano il procedimento finanziario della spesa degli enti locali. L'istituto, disciplinato dall'art. 194 del TUEL, ha carattere eccezionale e prevede, tra l'altro, che il riconoscimento vada posto in essere in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dell'accertamento degli equilibri generali di bilancio (art. 17 Trattasi di Infomobility spa; Parmabitare scrl; Parmainfanzia spa; ParmaInfrastrutture spa; Area Stazione spa; Authority spa; Asp Ad Personam 30 193, comma 2, TUEL), nonché nelle altre cadenze periodiche previste dal regolamento di contabilità. Tabella 13: Tipologia dei debiti fuori bilancio Importo debiti fuori bilancio riconosciuti ex art.194 Tuel Anno lett. a) 2011 15.039,09 lett. b) lett. c) 2012 2013 lett. d) lett. e) 1.190.000,00 607.551,30 1.812.590,39 1.411.287,99 5.878.663,96 7.289.951,95 60.000,00 Totale 75.039,09 98.191,74 0 TOTALE 0 2.601.287,99 158.191,74 6.584.407,00 9.260.734,08 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma Le ipotesi previste dal citato art. 194 TUEL in cui è possibile procedere al riconoscimento sono da intendersi come tassative in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa. Nel 2011 sono stati disposti riconoscimenti di debito di cui alla lettera a) dell’art.194 TUEL per euro 15.039 a seguito di sentenza della Corte dei conti –Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna di condanna del Comune al pagamento della somma indicata a favore dell’Inpdap e nel 2013 per euro 60.000 derivanti da sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Parma- Sezione Lavoro di condanna al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla ricorrente per demansionamento. La fattispecie di cui alla lettera d), relativa a procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità, è stata oggetto di atti di riconoscimento nel 2011 e nel 2012 per complessivi euro 2.601.288 euro. Relativamente al riconoscimento disposto con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 10 febbraio 2011 si osserva che, pur essendo relativo ad indennità per occupazioni d’urgenza, il debito trae origine da un accordo transattivo relativo ad un contenzioso in atto. Al riguardo va confermato l’orientamento già espresso in altre pronunce della Corte dei conti 18 che ritiene la fattispecie degli accordi transattivi non ricompresa testualmente nel novero delle tipologie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 TUEL, in quanto non riconducibile al concetto di sopravvenienza passiva. Infatti, mentre i debiti derivanti da sentenze esecutive sono riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva, in quanto prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa, 18 Deliberazione n.99/2008/G della Sezione regionale per l’Emilia-Romagna; deliberazione n.705/2009 della Sezione regionale per la Lombardia; deliberazione n.75/2012/PRSE della Sezione regionale del Piemonte. 31 al contrario gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. Pertanto in previsione di un accordo transattivo l’ente può e anzi deve attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi. I riconoscimenti di debito disposti ai sensi della lettera e) dell’art. 194 TUEL per acquisti di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa per complessivi euro 6.584.407 sono quantitativamente prevalenti e reiterati nel triennio ed evidenziano difficoltà dell’Ente nel tenere una programmazione finanziaria e di bilancio nel rispetto dei principi di veridicità e attendibilità delle previsioni. Tra questi si segnala il riconoscimento di debito per l’importo di 1.727.586 euro disposto con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 27 settembre 2012, relativo ad aggi dovuti alla società partecipata Parma Gestione Entrate spa. L’istruttoria condotta dalla Sezione ,finalizzata all’acquisizione delle fatture emesse dalla società e alla indicazione delle relative date di registrazione in contabilità, ha evidenziato che l’Ente, per mancanza di disponibilità sui capitoli di spesa relativi, non aveva provveduto alla contabilizzazione negli esercizi di competenza 2010 e 2011 di servizi (aggi) resi dalla società e fatturati nell’esercizio 2011. Al riguardo si osserva, come peraltro evidenziato dal Collegio dei revisori nel parere del 30 aprile 2012 sulla proposta di rendiconto 2011, che trattandosi di spesa prevedibile e correlata agli incassi effettuati dalla società, si sarebbe dovuta disporre tempestivamente una variazione di bilancio al fine di dotare i capitoli di spesa della adeguata provvista finanziaria necessaria per il pagamento delle fatture. In riferimento al finanziamento dei debiti fuori bilancio il comma 2 dell’art.194 TUEL prevede che l’Ente possa reperire le risorse finanziarie nell’anno del riconoscimento e nei due esercizi successivi. Come mostra la tabella 14 il Comune ha trovato le coperture finanziarie prevalentemente nell’esercizio in cui è stato disposto il 32 riconoscimento del debito e comunque non oltre i termini normativamente previsti. Tabella 14: Finanziamento dei debiti fuori bilancio. Anno Debito complessivo riconosciuto 2011 1.812.590,39 2012 7.289.951,95 2013 158.191,74 Totale 9.260.734,08 Finanziato nel 2011 2012 1.322.590,39 2013 2014 490.000,00 5.423.409,42 1.626.542,53 240.000,00 158.191,74 1.322.590,39 5.913.409,42 1.784.734,27 240.000,00 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune di Parma Le delibere di riconoscimento del debito correttamente danno atto sia dell'utilità pubblica del bene acquisito in relazione alle funzioni ed ai servizi di competenza dell'ente, sia dell'arricchimento dell'ente. Si ricorda, infine, l'obbligo di trasmissione delle delibere di riconoscimento di debito alla Procura regionale della Corte dei conti in virtù di quanto stabilito dall’art. 23 L. n. 289/2002 e si rileva che, relativamente ai seguenti atti, la predetta trasmissione, pur essendo stata effettuata, non è stata formalmente disposta: delibera 8 del 10 febbraio 2011; delibera 27 del 10 maggio 2011. 3. Passività potenziali e crediti di difficile esigibilità. Dall’esame dei questionari è emersa la presenza di rilevanti passività potenziali, derivanti principalmente da pretese giudiziali di terzi, stimate complessivamente in 102,8 mln di euro al 31 dicembre 2012. Inoltre, alla stessa data venivano rilevate partite creditorie di difficile esigibilità per complessivi 30,4 mln di euro così composti: euro 11,35 mln relativi a oneri di urbanizzazione da Piano Operativo Comunale; euro 2,08 mln relativi a oneri di urbanizzazione da Piano Urbanistico Attuativo ed euro 16,99 mln relativi a crediti da alienazioni immobiliari a società partecipate. In sede istruttoria sono state chieste informazioni sull’evoluzione di detti importi, nonché sulle modalità di determinazione e di gestione dei fondi previsti nel bilancio pluriennale 2013-2015 a copertura sia di potenziali soccombenze processuali che di inesigibilità dei residui attivi relativi alle partite creditorie di cui sopra. Tabella 15: Passività potenziali 31 dicembre 2012 31 gennaio 2014 102,80 milioni di euro 225,54 milioni di euro Fonte: dati forniti dal Comune di Parma 33 L’incremento assai significativo è dovuto in gran parte alla instaurazione nel 2013 di un contenzioso con la Società Parcor per richiesta di risarcimento danni in sede cautelare per un valore di 100 milioni di euro: la richiesta è stata respinta in via cautelare sia dal T.A.R. in primo grado che dal Consiglio di Stato in appello; risulta pure respinta nel 2014 la causa intentata da Iren Ambiente spa per un risarcimento danni di 27 mln di euro. Tabella 16: Partite creditorie di difficile esigibilità TIPOLOGIA RENDICONTO RENDICONTO 2011 2012 PRE CONSUNTIVO 2013 POC 23.426.904,96 11.348.601,47 9.812.746,90 PUA 5.814.672,42 2.079.986,60 962.548,77 ALIENAZIONI A SOC IETA' PARTEC IPATE 16.990.270,00 16.990.270,00 12.790.070,00 Totale 46.231.847,38 30.418.858,07 23.565.365,67 Fonte: dati forniti dal Comune di Parma La tabella mostra l’evoluzione delle partite creditorie di difficile esigibilità, aggiornata ai dati di preconsuntivo del 2013, ed evidenzia una consistente riduzione nel 2012 rispetto al 2011 (quasi 16 mln di euro) determinata in gran parte da stralcio di residui: relativamente ai soli proventi per oneri di urbanizzazione POC nel 2012 ne sono stati stralciati per euro 11,041 mln e riscossi per 1,04 mln di euro.19 Confrontando i dati del 2013 con quelli del consuntivo 2012 si rileva una riduzione di quasi 7 mln di euro, determinata prevalentemente dallo stralcio del residuo attivo di 4,2 mln di euro relativo ad un credito IVA su alienazione di un terreno ad una società partecipata; hanno contribuito alla diminuzione delle partite creditorie di dubbia esigibilità le riscossioni di crediti per oneri di urbanizzazione da Piano Urbanistico Attuativo. Per fronteggiare il rischio delle predette passività potenziali e dell’insussistenza delle partite residuali attive scarsamente esigibili sono stati costituiti appositi fondi nel bilancio pluriennale 2013-2015 come da tabella che segue. Si tratta di specifici fondi “rotativi” che ogni anno vengono depurati dalle partite estinte e ricostituiti con avanzo economico della gestione corrente vincolato alle passività. 19 Cfr relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2012, pag.17 34 Tabella 17: Fondi a copertura passività potenziali e crediti di difficile esigibilità VOCE 2013 2014 2015 TOTALE Fondo per cause d'esproprio e cause sui lavori 7.500.000,00 9.500.000,00 7.500.000,00 24.500.000,00 Fondo di riserva 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 Fondo svalutazione crediti 1.750.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.750.000,00 12.250.000,00 14.500.000,00 12 500.000,00 39.250.000,00 TOTALE FONDI TRIENNIO 2013-2015 Fonte: dati forniti dal Comune di Parma L’importo del fondo per cause di esproprio e cause sui lavori viene determinato in base alle tempistiche di concretizzazione delle possibili soccombenze e in base al livello di rischio “effettivo” collegato a ciascuna causa. Dalla documentazione acquisita emerge un consistente contenzioso (oltre 160 cause pendenti prevalentemente in materia di espropri, urbanistica ed edilizia, personale e organizzazione) gestito nel 2013 per la maggior parte dall’Avvocatura municipale costituita da 4 avvocati e 6 amministrativi. In considerazione delle numerose cause pendenti di entità non trascurabile e della potenzialità delle stesse di generare passività, s’invita l’Ente a tenere costantemente monitorato lo stato del contenzioso, anche attraverso la predisposizione di report periodici, e a rilevare le passività potenziali in conformità ai principi contabili (Punto 65 del principio contabile n.3). In relazione all’entità del fondo di riserva e del fondo per cause di esproprio e sui lavori si osserva che gli importi previsti potrebbero rivelarsi insufficienti, tenuto conto che per molte cause il valore è stato dichiarato indeterminabile e nessuna somma è stata iscritta a bilancio né a fondo rischi; va inoltre considerato che gli importi indicati quali valori della causa in caso di soccombenza dovranno essere maggiorati di interessi e rivalutazione. Si invita pertanto a considerare l’opportunità di integrare il fondo rotativo anche mediante costituzione di vincolo di parte dell’avanzo corrente di amministrazione, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale. Il fondo di riserva, determinato in 3 mln di euro nel 2013, è pari all’1,41% delle spese correnti e rientra pertanto nei limiti fissati dall’art. 166 TUEL; tuttavia, dovendosi dare copertura ad eventuali esigenze straordinarie di bilancio 35 conseguenti alla possibile insussistenza delle consistenti partite residuali attive derivanti da alienazioni a società partecipate, si suggerisce di incrementarne la consistenza di tale fondo nei bilanci degli esercizi futuri (2014-2015). Il fondo svalutazione crediti, previsto dall’art. 6, comma 17, del d.l. n. 95 del 2012, viene determinato nell’importo di 1.750.000 euro in sede di bilancio preventivo 2013. Al riguardo si osserva che tale fondo non sembra destinato, se non in minima parte, a dare copertura alle passività pregresse. 4. Tempestività dei pagamenti. Dall’esame dei questionari relativi ai consuntivi 2011 e 2012 e dall’attività istruttoria svolta con l’Ente è emersa la presenza di rilevanti partite debitorie in conto capitale a carico del Comune. Tabella 18: Debiti in conto capitale Importi in euro Debiti scaduti al 31 dicembre 2011 101.787.105,46 Debiti scaduti al 31 dicembre 2012 52.087.000,00 Fonte: dati forniti dal Comune di Parma I debiti scaduti sono stati integralmente pagati nel corso del 2013 senza necessità di accedere all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art.1, comma 13, del d.l. 8 aprile 2013, n.35, convertito dalla legge n. 64 del 2013; per i predetti debiti sono stati presentati atti di precetto reclamando interessi per un totale di 277 mila euro circa, per le partite debitorie scadute a fine 2011, e di 27 mila euro circa euro, per le partite debitorie scadute a fine 2012. Nel questionario relativo al consuntivo 2012 risultano inoltre debiti di parte corrente, esclusi quelli per spese di personale, certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 e debiti di parte corrente per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il medesimo termine per un importo pari a 26,44 mln di euro. L’istruttoria ha chiarito che i debiti indicati erano relativi a provvedimenti di liquidazione pervenuti a fine anno e che sono stati interamente pagati nel nuovo esercizio, senza oneri aggiuntivi per interessi. I significativi debiti pregressi, di parte corrente e di conto capitale, sono stati generati da spese attivate dall’amministrazione negli esercizi precedenti, in carenza di una programmazione dell’attività in grado di rispettare i termini di pagamento e in 36 concomitanza con le modifiche delle regole sul patto di stabilità che hanno determinato una limitazione alle possibilità di pagamento di tali spese. Già in sede di esame sul consuntivo 2010 questa Sezione aveva rilevato la mancata adozione di un provvedimento contenente misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti in conformità all’art.9 del d.l. 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.20 La disciplina introdotta dalla citata normativa ha il duplice obiettivo di prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie e di estinguere i debiti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto; si è pertanto previsto da un lato l’adozione di iniziative di tipo contabile, amministrativo e contrattuale, dall’altro la predisposizione di misure organizzative da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione, nonché l’obbligo per il funzionario, che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con le disponibilità di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Le previsioni richiamate impongono a ciascun Ente l’adozione di misure dirette ad assicurare il necessario equilibrio tra l’esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del Patto di stabilità. Al riguardo si rileva che anche negli esercizi 2011 e 2012 il Comune di Parma non ha adottato alcun provvedimento volto a garantire la tempestività dei pagamenti nonostante i richiami e le segnalazioni pervenute dall’Organo di revisione “…Non risulta attuata da parte dell’Ente una programmazione dell’attività in grado di rispettare i termini di pagamento. L’ente ha cercato di ovviare parzialmente a tale mancanza attraverso l’azione straordinaria di incasso al Titolo IV dell’entrata sia per competenza che per i residui, oltre che con la fattorizzazione parziale dei debiti scaduti. Non è comunque possibile escludere aggravi di spesa per interessi e/o decreti ingiuntivi a carico dell’Ente” 20 21 21 . Delibera 241/2013/Prsp della Sezione del controllo per l’Emilia-Romagna. Estratto dalla relazione dell’Organo di revisione al consuntivo 2011. 37 Solo con delibera di Giunta n. 177 del 28 marzo 2013 sono state adottate le misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti definendo le procedure per il pagamento delle fatture entro trenta giorni dal ricevimento e per coniugare la tempestività dei pagamenti con i vincoli derivanti dalle norme sul Patto di Stabilità; per le spese in conto capitale sono state delineate procedure volte a garantire la condivisione tra i responsabili di struttura dei budget di spesa e a individuare criteri di priorità per selezionare gli interventi da attivare. La Sezione rileva che la mancata adozione, fino al 28 marzo 2013, di un provvedimento contenente le misure organizzative, oltre a costituire un inadempimento ad un preciso obbligo fissato dal legislatore, non ha consentito di rendere conoscibile a soggetti eventualmente interessati a stipulare le suindicate tipologie di contratti, le modalità ed i termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. *** Venendo specificamente all’esame dei questionari compilati dall’Organo di revisione, si espongono di seguito le irregolarità e le criticità rilevate sulla base dei dati contabili trasmessi. Consuntivo 2011 Disavanzo di parte corrente Dall’esame del punto 1.2. del questionario sul rendiconto 2011 è emersa una differenza di parte corrente negativa, pari a –2.811.416,89 di euro finanziata mediante l’utilizzo di entrate straordinarie (contributo per permesso di costruire). Dai dati contenuti nella tabella 8 emerge che, nel triennio 2009-2011, si è costantemente registrata un differenza di parte corrente negativa, sempre coperta con entrate straordinarie derivanti da contributi per permessi di costruire e, nel 2009 e 2010 , anche con plusvalenze da alienazioni patrimoniali e avanzo di amministrazione. In relazione ai rilevanti disavanzi di parte corrente realizzati negli anni 2009 e 2010 questa Sezione si è già pronunciata rispettivamente con delibera 101/2011/PRSE 241/2013/PRSP. 38 e con delibera Tabella 19: Equilibri di parte corrente Totale entrate titolo I,II, III Spese titolo I Rimborso prestiti Differenza parte corrente Utilizzo avanzo amministrazione Contributo permesso costruire Plusvalenze da alienazione di beni patrimomiali Saldo al netto delle variazioni 2009 2010 2011 178.545.375,06 189.612.267,77 187.841.304,09 193.872.097,06 198.772.105,73 177.233.612,16 12.220.033,55 12.321.686,84 13.419.108,82 -27.546.755,55 -21.481.524,80 -2.811.416,89 5.051.713,02 2.302.190,96 0 13.500.000,00 11.627.762,94 4.190.043,00 12.200.000,00 4.687.321,20 0 3.204.957,47 -2.864.249,70 1.378.626,96 Fonte: questionario relativo al consuntivo 2011 inviato dall'Organo di revisione In relazione al rendiconto 2011 va preliminarmente rilevato che, rispetto agli esercizi precedenti, il disavanzo, pur consistente, si è notevolmente ridotto in virtù di una riduzione delle spese correnti, riduzione peraltro “dovuta al trasferimento della funzione di manutenzione del patrimonio e dei contratti global (manutenzione strade e verde), nonché della gestione dell’illuminazione pubblica e delle utenze energetiche alla società Parma Infrastrutture S.p.a.” come segnalava l’Organo di revisione con nota n. 7795 del 15 gennaio 2013 di accompagnamento al questionario sul consuntivo 2011. Ed in effetti, nel corso dell’istruttoria l’Ente ha confermato che, a fine esercizio 2010, con atto rep. n. 33035 del 30 novembre 2010 ,è stata approvata una convenzione con la società Parma Infrastrutture spa, partecipata al 99,29% dal Comune di Parma, con cui venivano traferiti alla società i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria tra cui “Global strade, Global verde, Global illuminazione e Global patrimonio”. Tralasciando considerazioni in merito all’opportunità economica e funzionale dell’esternalizzazione dell’attività di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare comunale alla predetta società 22, si rileva che la contrazione delle spese correnti nell’esercizio 2011 non è sostanziale in quanto non è correlata ad una effettiva revisione e razionalizzazione della spesa, ma è influenzata dall’avvenuto affidamento, nel corso del 2010, di alcuni servizi comunali a società patrimoniale partecipata che, peraltro, come evidenziato a pag.16, 22 Vedi le considerazioni svolte sull’esternalizzazione dei servizi a Parma Infrastrutture spa a pag.18. 39 presenta bilanci in perdita strutturale. Tutto ciò premesso la Sezione evidenzia che nella gestione finanziaria degli enti locali assume un ruolo di primaria importanza l’equilibrio di bilancio, che, nella parte corrente, è raggiunto quando il totale delle spese correnti (titolo I) sommate alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non superano la sommatoria dei primi tre titoli dell’entrata. Tale principio, contenuto per l’approvazione del bilancio di previsione nell’articolo 162, comma 6, TUEL è riconfermato per l’intero ciclo di gestione nell’articolo 193, rubricato “salvaguardia degli equilibri di bilancio”, laddove è previsto che gli “enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le regole contabili recate dal presente testo unico”. Si osserva che il già citato articolo 162, comma 6, TUEL contiene una clausola con la quale sono fatte salve “le eccezioni previste per legge”, nelle quali, in altri termini, è consentito coprire la differenza di parte corrente con altre entrate al fine di assicurare l’equilibrio economico. Una di queste è rappresentata dall’utilizzazione delle entrate da rilascio di permessi di costruire. L’articolo 2, comma 8, l. n. 244/2007, come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 4-ter, d.l. n. 35/2013, conv. dalla l. n. 64/2013, consente la possibilità di destinare a spesa corrente il 50% della predetta tipologia di entrata e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. A tali considerazioni si aggiunga che, pur trattandosi di disposizione che si applicherà a partire dal 2016, l’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione”, stabilisce che i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e Bolzano si considerino in equilibrio quando, sia nella fase di previsione, che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di 40 cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. E’, inoltre, previsto (comma 2) che qualora, in sede di rendiconto di gestione, gli Enti registrino un valore negativo dei saldi indicati sopra, sono tenuti ad adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero della differenza negativa entro il triennio successivo. Concludendo la Sezione rileva, quanto ai dati relativi al rendiconto 2011, che la costruzione degli equilibri di bilancio, nella specie di parte corrente, mediante il reiterato ricorso all’utilizzo di entrate straordinarie, costituisce un indice di difficoltà che richiede attente valutazioni e conseguenti iniziative anche alla luce delle prescrizioni di cui al citato articolo 9 l. n. 243/2012. Per completezza va detto che la suindicata criticità risulta formalmente23 superata nel rendiconto 2012, che presenta un avanzo di parte corrente di 22.231.090,67 euro senza alcun ricorso ad entrate straordinarie. Operazioni di project financing Dal questionario relativo al consuntivo 2011 e dall’istruttoria svolta risultano in essere operazioni di project financing per la realizzazione di 6 opere come dalla tabella 20. Sulla base delle informazioni fornite dall’amministrazione comunale risulta che per nessuna opera l’Ente locale si sia reso garante presso il soggetto finanziatore rispetto al capitale concesso in credito al promotore, rimanendo pertanto correttamente in capo al privato, quantomeno in parte, il rischio relativo al buon esito del progetto. Relativamente alla contribuzione pubblica, intervenuta per la realizzazione di tre delle sei opere attualmente in essere, si rileva che per i lavori relativi al Complesso natatorio di Cortile San Martino – Moletolo risulta raggiunta la quota del 50%. Al riguardo si richiama l’attenzione dell’Ente su quanto evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con delibera n. 15/2010 nell’ambito del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica … “Anche il project financing è un valido strumento di coinvolgimento dei privati per la realizzazione di opere pubbliche, 23 Vedi le considerazioni svolte sull’esternalizzazione dei servizi a Parma Infrastrutture S.p.a. a pag.39. 41 purché l’opera venga realizzata integralmente con capitali privati, limitando la eventuale contribuzione pubblica ad importi non significativi. Nelle prassi operative è dato riscontrare contratti nei quali l’intervento pubblico è elevato, superando anche la metà del valore dell’opera. Si tratta di un uso improprio del contratto, anche in relazione ai parametri stabiliti in sede comunitaria in relazione alle partnership pubblico-private”. Tabella 20: operazioni di project financing OPERA SOGGETTI PRIVATI QUOTA COMUNE Ocapitale QUOTA PRIVATA ENTE GARANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE Cittadella della carta — Impresa Pizzarotti riqualificazione dell'Ospedale € 7.163.200,00 € 9.116.800,00 & C SpA Vecchio NO CENTRO BENESSERE Palestra Salus per aquam viale Rustici EX CONI € 6.050.000,00 NO Scuola infanzia via Budellungo Parmainfanzia € 2.405.899,32 NO Scuola infanzia Vicofertile e Scuola infanzia San Prospero Parmainfanzia 1,175.000,00 1.934.000,00 NO Tempio di cremazione UNIECO-ENIA € 550.000,00 € 3.340.717,28 NO € 1.425.421,00 € 1.425.421,00 NO complesso natatorio di Cortile S. Martino - Moletolo UNISCOCOOPSERVICECOOPERNUOTO NOTE QUOTA COMUNALE DA FINANZIARE L'immobile è rimasto sequestrato dal febbraio 2012 al dicembre 2012, pertanto la procedura si è fermata ed è tuttora interrotta DURATA ANNI 30, a carico del comune è previsto l'acquisto di spazi palestra/piscina e abbonamenti all-inclusive annuali mai attivati Fonte: dati forniti dal Comune di Parma L’istituto del project financing, che nella pratica può avere diverse e complesse manifestazioni, costituisce senza dubbio un importante strumento a disposizione degli enti locali in quanto consente la realizzazione di opere pubbliche giovandosi dell’ausilio finanziario, tecnologico ed organizzativo dei privati, ma occorre nella pratica applicazione adottare le opportune cautele per evitarne un utilizzo distorto ed elusivo dei vincoli di finanza pubblica24. Utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione Alla chiusura dell’esercizio 2011 risultano utilizzati per cassa fondi a specifica destinazione per euro 10.948.272,11; tali fondi non sono stati ricostituiti a fine esercizio. L’Ente ha chiarito che il ricorso all’anticipazione è stato autorizzato con atto di giunta 1642 del 2 dicembre 2010 quantificandone il limite a 44.557.343,77 euro ed è stato motivato dalla presenza fra i residui attivi di ingenti importi a lento realizzo (oneri di urbanizzazione correlati al Piano Urbanistico 24 Sull’istituto del project financing si è espressa questa Sezione con delibera 5/2012/PAR 42 Attuativo e al Piano Operativo Comunale) che hanno generato squilibri di liquidità25. La Sezione prende atto di quanto rappresentato ma osserva che la crisi di liquidità derivante dalla scarsa esigibilità dei residui attivi, proprio in considerazione della natura di alcune partite creditorie a lenta realizzazione, non sembrerebbe destinata a risolversi in tempi brevi; viceversa il ricorso ad anticipazioni di cassa, aventi specifiche destinazioni per il finanziamento di spese correnti, pur nei limiti fissati dagli articoli 195 e 222 TUEL, deve rappresentare uno strumento straordinario per fronteggiare esigenze di liquidità temporanee ed eccezionali. In relazione alla mancata ricostituzione a fine esercizio della consistenza delle somme vincolate, sintomo dello squilibrio finanziario causato dalla rilevante inesigibilità dei residui attivi riportati nel rendiconto, si richiama la disposizione di cui al comma 3 dell’art.195 TUEL che prevede:”…Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti”. Conto economico: negativo. risultato economico dell’esercizio Il risultato economico dell’esercizio, ed, in particolare, il risultato depurato dei componenti straordinari (classe E), se negativo, attesta uno squilibrio economico, che rende necessaria l’adozione di provvedimenti urgenti, tesi a realizzare e mantenere il pareggio economico, da considerare un obiettivo di gestione essenziale ai fini della funzionalità dell’ente. *** Preventivo 2012 EQUILIBRI E VINCOLI DI BILANCIO Inattendibilità delle previsioni di entrata Dall’esame del punto 1.6 del questionario sono emersi dubbi sull’attendibilità delle relative previsioni di entrata in quanto la previsione nell’esercizio 2012 di 10.700.000 euro di entrate per contributo per permesso di costruire è apparsa sovrastimata rispetto all’accertamento 2011 (euro 7.993.919,91) anche in considerazione 25 Cosi risulta dalla nota del revisore n.7795 del 15 gennaio 2013,pag.7 punto 2.4 43 dell’andamento non favorevole del mercato delle costruzioni immobiliari che aveva determinato un trend in diminuzione nel periodo 2009-2010 (rispettivamente euro 18.057.796,54 ed euro 15.503.773,91); inoltre, i residui attivi all’1 gennaio 2011, formatisi nel periodo 2005-2010 e quantificati in euro 10.882.884,90, rimanevano da riscuotere a fine esercizio 2011 per il consistente importo di euro 6.483.372,20. A seguito di istruttoria il Comune faceva presente che la previsione di euro 10.700.000 includeva uno stanziamento a pareggio di 2,7 mln di euro, quali contributi di costruzione previsti a carico del soggetto attuatore per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sul terreno edificabile di proprietà della società Authority STU spa, e che il Comune avrebbe poi riversato, a titolo di reinvestimento, alla società medesima; tale previsione era stata azzerata, a seguito della mancata vendita del terreno edificabile, senza effetti sulle finanze del Comune trattandosi di una previsione di entrata e di uscita di pari importo. In relazione ai residui da riscuotere il Comune riferiva i dati riportati nella tabella n. 21 precisando che l’importo residuo ancora da riscuotere a fine esercizio 2013, pari ad euro 1.045.446,22, era totalmente garantito da fidejussioni. Tabella 21: Riscossione residui attivi al 1.1.2011 per contributo per permesso di costruire Fonte dati forniti dal Comune di Parma ESERCIZIO 2011 ANNO DI INIZIALI al 1/1 FORMA ZIONE ESERCIZIO 2012 FINALI al RISCOSSI RADIATI ESERCIZIO 2013 FINALI al 31/12/2011 RISCOSSI RADIATI 31/12/2012 RISCOSSI INZIALI al 1/1/2012 INZIALI al 1/1/2013 2006 40.987,32 - 40.987,32 40.987,32 2007 2.183,28 - - 2.183,28 2.183,28 2008 8.074,38 8.074,38 - - 5.217.330,05 1.003.073,42 51.749,71 2009 2010 4.162.506,92 229.093,50 1.835.209,32 5.614.309,87 3.133.366,59 203.248,60 2.277.694,68 499.317,41 1.689.089,57 10.882.884,90 4.144.514,39 254.998,31 6.483.372,20 728.410,91 3.524.298,89 FINALI al 31/12 RADIATI 40.987,32 - - . - - 2.098.204,10 1.032.503,59 84.934,24 980.766,27 4.615,79 62.497,22 89.287,70 22.174,69 2.183,28 2.230.662,40 1.054.678,28 130.537,35 1.045.446,77 Fonte: dati forniti dal Comune di Parma In linea generale la Sezione osserva che, in sede di programmazione e nelle previsioni di entrata, l’Ente locale è, tra l’altro, tenuto al rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità di cui all’articolo 162, comma 5, TUEL in modo da consentire una rappresentazione veritiera e corretta dei flussi finanziari generati nel periodo di riferimento. Tali principi devono, altresì, essere sempre coniugati al principio di prudenza, da intendersi quale procedimento 44 valutativo generale di formazione del sistema di bilancio, soprattutto con riferimento a quelle voci di entrate straordinarie, variabili per loro stessa natura. Pertanto appare necessario che, specie in questi anni caratterizzati da una forte crisi del settore edilizio, le previsioni di incremento, in particolare quelle relative alle entrate per oneri di urbanizzazione, non si discostino immotivatamente dall’andamento degli accertamenti effettuati nel triennio precedente. Si invita pertanto l’Ente, in linea generale, ad adottare per il futuro criteri di maggiore prudenza nella previsione dell’entrata. Nel caso di specie, pur prendendo atto della fidejussione esistente sui residui ancora da incassare, tuttavia, dai dati esposti nella tabella, si rileva che nel 2012 consistenti partite residuali attive (euro 3.524.298,89) formatesi negli anni 2009 e 2010 sono state radiate. In sede istruttoria l’Ente ha riferito che la quasi totalità dei residui attivi accertamenti radiati (euro conseguenti ai 3.505.592,32) Piani erano Urbanistici relativi Attuativi ad (PUA), approvati con deliberazione del Consiglio comunale, alla quale, il Comune ha attribuito valore di concessione edilizia in virtù di quanto previsto dall’art. 31 della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000. Successivamente, non essendo stata stipulata la convenzione urbanistica con il soggetto attuatore, si è ritenuto di radiare i relativi residui. Al riguardo si osserva che la facoltà concessa ai comuni di attribuire valore di concessione edilizia alla delibera di approvazione del PUA, alle condizioni previste dalla citata legge regionale26, legittima l’iscrizione tra gli accertamenti in entrata dei relativi oneri di urbanizzazione solo quando si sia perfezionata l’obbligazione giuridica con il soggetto attuatore, normalmente mediante sottoscrizione di convenzione. La Sezione rileva che la contabilizzazione dell’importo di euro 3.505.592,32 tra gli accertamenti, e la conseguente formazione di residui attivi negli esercizi 2009 e 2010, è avvenuta in difformità da quanto disposto dall’art.179 TUEL e dal principio contabile n.2 e ha 26 Art.31, comma 5, della legge regionale 24 marzo 2000, n.20: ”In sede di approvazione del P.U.A. il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia. Le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative”. 45 determinato consistenti ricadute nel rendiconto 2012 a seguito della avvenuta radiazione dei residui. Indebitamento Nel questionario relativo al preventivo 2012 è stata rilevata la mancata coincidenza tra l’importo dei prestiti rimborsati indicato nella tabella 3.1., relativa all’indebitamento, e quello indicato nella tabella 1.1, relativa alla verifica degli equilibri di bilancio. A seguito di istruttoria l’Ente ha rappresentato che l’importo differenziale pari a 12 mln di euro dipendeva da un “accantonamento finanziato da avanzo economico (eccedenza di entrate correnti su spese correnti) destinato al rimborso anticipato di prestiti a breve termine”. Pur considerando la successiva variazione di bilancio operata con atto del Commissario straordinario n.265 del 30 marzo 2012, con la quale il fondo predetto è stato stralciato destinandone l’importo a favore del conto capitale, la Sezione rileva la irrituale contabilizzazione dell’avanzo economico al Titolo III per rimborso di prestiti a breve, prestiti “per i quali non risulta la corrispondente erogazione delle relative risorse finanziarie” 27 . In tal modo si è determinato, sia pur solo in sede di previsione, una mancata evidenziazione di risorse disponibili, che a seguito di variazione di bilancio sono state opportunamente destinate alla costituzione di un fondo a copertura di potenziali passività di parte capitale. Mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48, comma 1, d. lgs. n.198 del 2006. Dall’esame programmato del nuove punto 6.7.1. assunzioni è di emerso che personale in l’Ente ha mancanza dell’adozione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex articolo 48, comma 1, d.lgs. n. 198/2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”. In sede istruttoria il Comune ha rappresentato di aver tardivamente approvato il Piano triennale delle azioni positive con delibera di Giunta comunale n. 509 del 17 dicembre 2012 e di aver disposto nel corso del 2012 assunzioni a tempo indeterminato sia a 27 Cfr Relazione al bilancio di previsione 2012 dell’Organo di revisione, pag.11. 46 seguito di pubblico concorso sia mediante procedure di stabilizzazione di personale già operante all’interno dell’Ente con contratto a tempo determinato o con contratti di formazione e lavoro. Circa le cause della tardiva approvazione del Piano è stata data rilevanza al particolare contesto amministrativo che ha caratterizzato il Comune di Parma nell’anno 2012 con l’insediamento del nuovo Sindaco, avvenuto nel mese di maggio, e la precedente gestione Commissariale. In tale fase di transizione e organizzativo e degli di gestione incarichi straordinaria dirigenziali ha tutto l’assetto subito una forte instabilità e un notevole rallentamento. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità - organo propositivo del Piano tenuto a fornire parere obbligatorio sul documento – è stato costituito nel luglio del 2011 e ha adottato il proprio regolamento nel dicembre del 2012. Sul punto, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall’Ente a giustificazione del ritardo, si richiama quanto affermato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con delibera 12/2012/INPR che, nell’elencare gli obblighi di carattere generale cui sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni (ivi compresi gli enti locali), allorquando intendano soddisfare il proprio fabbisogno di personale mediante assunzioni di nuovi dipendenti, ha ricompreso anche l’approvazione del piano triennale di azioni positive ex articolo 48, comma 1, d.lgs. n. 198/2006, specificando, altresì, che il mancato adempimento all’obbligo previsto ex lege comporta il divieto di assunzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. Questa Sezione, pur tenendo in debita considerazione il particolare contesto amministrativo che ha caratterizzato l’attività dell’Ente nell’anno 2012, rileva il mancato rispetto della disposizione contenuta nell’articolo 48, comma 1, d.lgs. n. 198/2006 e invita l’Ente ad adottare tempestivamente il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità in vista della prossima scadenza. *** Consuntivo 2012 Consolidamento dei conti dell’Ente con gli organismi partecipati. Dall’esame del questionario relativo al consuntivo 2012 emergeva al punto 6 della Sezione I – Domande preliminari che non erano state adottate forme di consolidamento dei conti dell’Ente con 47 quelli delle società partecipate. Con nota di accompagnamento n. 22280 del 6 febbraio 2014 l’Organo di revisione segnalava che il Comune, con delibera di Giunta comunale n.428 del 3 luglio 2013, aveva avviato una prima elaborazione del documento contabile sperimentale denominato “Stato patrimoniale e conto economico consolidato del Gruppo Comune di Parma” adottando i criteri di consolidamento previsti dal D.p.c.m. 28 dicembre 2011. In particolare con la citata delibera veniva dato parere favorevole alla sottoscrizione di una convenzione con l’Università di Parma - Dipartimento di Economia28 per una attività di ricerca volta all’elaborazione del bilancio consolidato del “Gruppo Comune di Parma”; il Dipartimento si impegnava a consegnare una prima stesura del lavoro entro il 31 dicembre 2013 mentre la versione definitiva doveva essere completata entro il 30 giugno 2014, unitamente alla relazione finale scritta. Per l’attività il Comune si impegnava a corrispondere la somma complessiva di 16.500 euro, oltre IVA, con le seguenti modalità: 11.000 euro + IVA entro il 31 dicembre 2013 e 5.500 euro + IVA alla conclusione del progetto. Sulla base di quanto l’Ente ha riferito, al 31 dicembre 2013 era stato soltanto predisposta “una prima bozza di documento” da ritenersi, pertanto, non idonea ad integrare la “prima stesura” prevista dalla convenzione, essendo “non attendibile il risultato” della stessa. Non attribuendo rilievo a tale circostanza, il Comune ha corrisposto l’ammontare di euro 13.310 con mandato di pagamento n. 20140001329 del 7 febbraio 2014. Al riguardo, tenuto conto della rilevanza del bilancio consolidato29 quale strumento di Governance delle più significative partecipazioni possedute dal Comune di Parma, s’invita l’Ente ad attivarsi affinché i lavori vengano consegnati nel rispetto del termine finale previsto e si rileva che sarebbe stato opportuno l’inserimento nella Convenzione di clausole penali da applicarsi in caso di ritardo ingiustificato nella prestazione. Si rileva, inoltre, che il pagamento avvenuto nel febbraio 2014, in assenza di consegna dell’elaborato previsto per il 31 dicembre 2013, contravviene con quanto previsto dall’art. 6 della predetta Convenzione, secondo il quale “….I pagamenti avverranno con le 28 29 La Convenzione risulta sottoscritta in data 9 settembre 2013. Il cui obbligo di redazione è previsto dall’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 147-quater TUEL, commi 4 e 5. 48 seguenti modalità, previa attestazione della regolare avvenuta esecuzione della prestazione...”. In relazione all’affidamento diretto dell’incarico di studio e ricerca all’Università di Parma - Dipartimento di Economia, si rileva come l’affidamento ad un ente pubblico di un incarico di consulenza retribuito in assenza di procedura comparativa si ponga al di fuori dell’ipotesi “della cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi” che, secondo l’orientamento della Corte di giustizia (sentenza 19 dicembre 2012, causa C-159/11), confermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3849, Sez. V, del 18 giugno 2013), ne costituisce il necessario presupposto. Residui attivi antecedenti il 2008 derivanti da iscrizioni a ruolo. Alla data del 1 gennaio 2012 risultano residui attivi antecedenti all’esercizio 2008, iscritti in contabilità mediante ruolo, per un importo di 2.112.474,35 euro. Come rappresentato nella tabella che segue tali somme, che si riferiscono prevalentemente a proventi cimiteriali e a proventi dovuti per la frequenza di mense scolastiche e nidi di infanzia, nel corso del 2012 presentano una modestissima capacità di riscossione (appena 107.426,07 euro pari al 5,08% del totale) e un elevato livello di radiazione (960.719,06 euro pari 45,47%). Le somme conservate a fine esercizio - euro 1.044.329,14 - sono relative ad entrate in corso di riscossione coattiva da parte della società partecipata Parma Gestione Entrate spa, per le quali la società ancora non aveva chiesto il discarico. Al riguardo la Sezione osserva che lo strumento della riscossione coattiva non dà la certezza della piena realizzabilità dei crediti dell’ente sia per i suoi tempi non brevi sia per l’eventualità di stati di insolvenza successivi cui potrebbe conseguire la non piena realizzabilità dei crediti accertati. Pur prendendo atto di quanto rappresentato dall’Ente circa l’accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti di una quota pari al 25%, tuttavia si osserva che nel pieno rispetto del principio di prudenza30, nei casi come quello sopra rappresentato, in cui risultano 30 Cfr. principio contabile n. 3 punto 12: “L’applicazione del principio di prudenza al rendiconto della gestione deve tradursi nella regola secondo la quale i proventi non certi nella realizzazione non devono essere conteggiati, mentre gli oneri devono 49 mantenuti residui attivi vetusti che nel tempo hanno evidenziato una scarsa capacità di riscossione, si renda opportuno costituire un vincolo sull’avanzo di amministrazione che tenga conto di tali circostanze. Tabella 22: Movimentazione nell’esercizio 2012 dei residui attivi antecedenti l’esercizio 2008 derivanti da iscrizione a ruolo. SOMME ISCRITTE A RUOLO TIPOLOGIA Al 01.01.2012 Riscosse Radiati nell'esercizio Somme conservate nell'esercizio 2012 2012 al 31.12.2012 Proventi cimiteriali Affitti e proventi da attività commerciali 282.864,91 8.548,36 0,00 8.548,36 0,00 Proventi mense scolastiche 1.408.775,60 74.928,51 640.761,81 693.085,28 291.001,49 10.914,40 144.325,18 135.761,91 8.064,67 6.164,86 0,00 1.899,81 Proventi centri diurni e comunità alloggio 66.857,77 6.316,57 3.298,32 57.242,80 Proventi impianti sportivi 46.361,55 4.045,40 14.159,57 2.112.474,35 107.426,07 Proventi nido d'infanzia Trasporto alunni TOTALE 5.056,33 149.625,82 960.719,06 128.182,76 28.156,58 1.044.329,14 Fonte: dati forniti dal Comune di Parma Residui passivi del titolo II non movimentati Dall’esame del questionario è emersa la presenza di residui passivi del titolo II non movimentati negli ultimi tre anni, per i quali non risultava l’affidamento dei lavori a causa del rallentamento nell’avvio degli appalti dovuto ai vincoli del patto di stabilità. A seguito dell’istruttoria svolta, l’Ente faceva presente che, sull’importo complessivo di euro 6.333.092 di residui di parte capitale non movimentati, una quota pari a 100.0000 euro risultava finanziata da indebitamento mediante emissione di BOC e destinata ad opere di manutenzione straordinaria del Teatro Regio di Parma; in sede di riaccertamento straordinario dei residui a consuntivo 2013 il residuo è stato radiato. La Sezione, preso atto di quanto rappresentato dall’Ente, richiama in linea generale quanto già osservato (cfr. pag. 35) in merito all’esigenza di una revisione delle procedure di spesa al fine di introdurre misure dirette a garantire il necessario equilibrio tra la tempestività dei pagamenti e il rispetto dei vincoli per il Patto di stabilità. Utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione. Anche nell’esercizio 2012, come già osservato in relazione al consuntivo 2011, risultano utilizzati per cassa fondi a specifica destinazione con oscillazioni tra i 15 e i 20 mln di euro; l’Ente ha essere dimostrati e analizzati nella loro totalità, anche se non definiti in tutti gli elementi”. 50 chiarito che il ricorso all’anticipazione è stato autorizzato con atto di Giunta n. 42 del 30 novembre 2011, quantificandone il limite a 47.324.066,94 di euro, ed è stato motivato da esigenze di liquidità dovute a pagamenti obbligatori per legge (rate di ammortamento prestiti, retribuzioni, imposte e tasse); i fondi sono stati ricostituiti entro l’esercizio finanziario. In merito si richiamano le osservazioni già espresse in esito al rendiconto 2011 circa la natura del ricorso ad anticipazioni di cassa, aventi specifiche destinazioni per il finanziamento di spese correnti, che devono costituire strumenti straordinari per fronteggiare esigenze di liquidità temporanee ed eccezionali. Spese di personale In relazione alla spesa del personale, e in particolare alla sua incidenza sulle spese correnti determinata sui rendiconti 2011 e 2012, è stato richiesto all’Ente di allegare un prospetto dimostrativo contenente separata evidenza del consolidamento delle spese sostenute dagli organismi partecipati secondo le modalità proposte dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 14 del 30 novembre 2011. Dal prospetto acquisito si evidenzia che, tenuto conto del consolidamento della spesa, l’incidenza percentuale della spesa di personale sulle spese correnti risulta del 38,44 nel 2011 e del 38,21 nel 2012. Trattandosi di valori inferiori ai limiti previsti dalla normativa di cui all’art.76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, risultano pertanto consentite le assunzioni di personale disposte nel 2012; si invita tuttavia l’Organo di revisione a rettificare i dati forniti in sede di questionario sul consuntivo 2012 nel quale, contrariamente a quanto affermato al punto 6.9.1, sono state riportate le percentuali di incidenza delle sole spese di personale dell’Ente. La Sezione, in esito all’istruttoria svolta sulla base dei dati del questionario relativo al consuntivo 2011 e 2012 e al preventivo 2012 del Comune di PARMA; Delibera Di segnalare, ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al Consiglio comunale le seguenti gravi irregolarità riscontate. 51 In merito agli organismi partecipati L’analisi effettuata ha messo in luce un assetto delle partecipazioni eccezionalmente esteso, difficilmente governabile e in buona parte non giustificato da reali esigenze organizzative e funzionali. Tale assetto ha favorito la creazione, almeno in alcuni casi, di rilevanti esposizioni debitorie delle partecipate, in particolare nei confronti del sistema bancario, e dello stesso Comune, esposizione che si è realizzata in passato anche attraverso il rilascio di patronage (cfr. pag. 18, 20, 23-25). E’ necessario proseguire con determinazione nell’opera di razionalizzazione avviata da tempo, decisionali di re-internalizzazione facendo precedere i processi da una approfondita analisi economica dei relativi costi (cfr. pag. 18, 19). Vi è la necessità di presidiare con particolare attenzione le diverse gestioni societarie in essere, sussistendo il concreto rischio di gravi riflessi considerato negativi che sul l’elevata bilancio e sul patrimonio patrimonializzazione di dell’Ente, alcuni degli organismi partecipati con consistente indebitamento presenta un non agevole grado di realizzabilità per la natura stessa delle relative immobilizzazioni (cfr. pag. 25). In particolare va rilevata l’esigenza di una decisa azione di governance nei confronti degli organismi partecipati che hanno fatto registrare perdite nel triennio 2010-2012:CAL srl, STT Holding spa, Area Stazione STU spa, Authority STU spa e Fondazione Teatro Regio (cfr. pagg. 15-23). Tenuto anche conto dell’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato in vigore dall’esercizio 2015, si richiama l’attenzione sulla tempestiva conclusione dell’incarico di studio in essere conferito nel 2013 (cfr. pag. 47). In merito ai debiti fuori bilancio Costituisce grave irregolarità il ricorso sistematico all'istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che ha carattere eccezionale e per le sole ipotesi previste dalla legge. A questo riguardo non appare conforme alla previsione normativa e a consolidati indirizzi espressi dalla Corte dei conti il riconoscimento disposto con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 10 febbraio 2011, nella quale il debito riconosciuto trae origine da un 52 accordo transattivo relativo ad un contenzioso in atto (cfr. pagg. 29 e segg.). Inoltre, i rilevanti riconoscimenti di debito disposto ai sensi della lettera e) dell’art. 194 TUEL per acquisti di beni evidenziano difficoltà dell’Ente nel tenere una programmazione finanziaria e di bilancio nel rispetto dei principi di veridicità e attendibilità delle previsioni. In particolare, costituisce grave irregolarità il riconoscimento di debito disposto con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 27 settembre 2012, per aggi dovuti alla società partecipata Parma Gestione Entrate spa, non contabilizzati negli esercizi di competenza, trattandosi di spesa prevedibile e correlata agli incassi effettuati dalla società (cfr. pag. 31). Reiterato disavanzo di parte corrente (consuntivo 2011) Persiste nell’esercizio 2011 il rilevante disavanzo di parte corrente già segnalato per anni 2009 e 2010, solo formalmente ridotto per effetto del trasferimento delle funzioni di manutenzione del patrimonio e dei contratti global a società partecipata (cfr. pag. 37 e segg.). Mancata ricostituzione dei fondi aventi specifica destinazione (consuntivo 2011) La mancata ricostituzione a fine esercizio dei fondi aventi specifica destinazione, sintomo dello squilibrio finanziario causato dalla rilevante inesigibilità dei residui attivi riportati nel rendiconto, si pone in contrasto con la previsione normativa di cui al comma 3, dell’art.195 TUEL (cfr. pag. 41 e seg.). Assunzione di personale in assenza del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (preventivo 2012) L’Ente, in violazione dell’art.48, comma 1 della L. n. 198/2006, ha programmato ed effettuato nuove assunzioni di personale senza aver adottato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (cfr. pag. 45 e seg.). Irregolare affidamento di incarico di consulenza e irregolare pagamento del compenso (consuntivo 2012) Si è rilevato l’affidamento un incarico di consulenza retribuito in assenza di procedura comparativa ad un ente pubblico al di fuori dell’ipotesi “della cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi 53 ultimi” che, secondo l’orientamento della Corte di giustizia e del Consiglio di Stato ne costituisce il necessario presupposto. Si è pure rilevato il pagamento in parziale difformità dalle modalità previste nel contratto (cfr. pag. 48). *** Inoltre, la natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, da parte della Sezione, segnalare la presenza di criticità rilevate dai dati contabili trasmessi che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri. Le criticità riscontrate sono le seguenti. Inadeguatezza dei fondi a copertura delle passività pregresse e dei residui attivi scarsamente esigibili In considerazione delle rilevanti passività potenziali derivanti in particolare da pretese giudiziali di terzi e dell’esistenza di ingenti partite creditorie di difficile esigibilità si evidenzia l’inadeguatezza, a giudizio della Sezione, dei fondi di copertura costituiti (cfr. pag. 34 e seg.). Tempestività dei pagamenti La mancata adozione, negli esercizi 2011 e 2012, del provvedimento volto a garantire la tempestività dei pagamenti, garantendo il necessario equilibrio tra la tempestività degli stessi e il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità, costituisce inadempimento di un obbligo di legge e non ha consentito di rendere conoscibile ai terzi interessati le modalità ed i termini di adempimento delle obbligazioni contratte (cfr. pag. 35 e segg.). Risultato economico dell’esercizio negativo (consuntivo 2011) Il risultato negativo dell’esercizio è indice di uno squilibrio economico e rende necessaria l’adozione di provvedimenti per assicurare il pareggio economico (cfr. pag. 42). Mancata evidenziazione di parte dell’avanzo di amministrazione (preventivo 2012) Si è rilevato che una parte consistente dell’avanzo economico è stato destinato al rimborso di prestiti a breve per i quali non risultava la corrispondente erogazione delle relative risorse finanziarie. In tal modo si è determinata, sia pure solo in sede di previsione, una mancata evidenziazione di risorse disponibili (cfr. pag. 45). 54 Mantenimento tra i residui attivi di partite creditorie vetuste ante 2008 derivanti da iscrizioni a ruolo (consuntivo 2012) Si è rilevato il mantenimento tra i residui attivi di partite creditorie derivanti da iscrizioni a ruolo antecedenti il 2008, sul mero presupposto dell’esistenza del titolo giuridico. Considerata la difficile realizzabilità di tali crediti, sussiste il rischio di una insufficienza dell’accontamento effettuato all’apposito fondo di svalutazione (cfr. pag. 48 e seg.). Principio di prudenza nella previsione delle entrate per oneri di urbanizzazione (preventivo 2012) Le previsioni di incremento derivanti dalle entrate per oneri di urbanizzazione non devono discostarsi immotivatamente dall’andamento degli accertamenti effettuati nel triennio precedente, nel rispetto dei principi di veridicità e attendibilità, in modo da consentire una rappresentazione veritiera e corretta dei flussi finanziari generati nel periodo di riferimento, nonché del principio di prudenza, quale procedimento valutativo generale da utilizzare soprattutto per le entrate straordinarie, variabili per loro stessa natura (cfr. pag. 44). Irregolare contabilizzazione tra le entrate di somme per obbligazioni giuridiche insussistenti In sede istruttoria relativamente al preventivo 2012 è emersa la radiazione di consistenti partite residuali attive formatesi negli anni 2009 e 2010, relative ad accertamenti conseguenti ai Piani Urbanistici Attuativi (PUA), approvati con deliberazione del Consiglio comunale, alla quale, il Comune ha attribuito valore di concessione edilizia in virtù di quanto previsto dall’art. 31 della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000. Al riguardo si osserva che la facoltà concessa ai comuni di attribuire valore di concessione edilizia alla delibera di approvazione del PUA, alle condizioni previste dalla legge regionale, non legittima l’iscrizione tra gli accertamenti in entrata dei relativi oneri di urbanizzazione fino a quando non si sia perfezionata l’obbligazione giuridica con il soggetto attuatore (cfr. pag. 44 e seg.). Tutto ciò premesso, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna 55 invita l’Ente - a riferire dettagliatamente e con periodicità sugli sviluppi dell’attività di razionalizzazione e dismissione del sistema della partecipazioni, sull’evoluzione dell’indebitamento del Gruppo Comune di Parma, nonché sulle altre situazioni evidenziate nella presente deliberazione. Una prima relazione, riferita alla situazione in essere al 31 dicembre 2014, sarà presentata entro il 31 gennaio 2015; a far precedere i processi decisionali di reinternalizzazione dei servizi da una approfondita analisi economica dei relativi costi (cfr. pag.17); a presidiare le diverse gestioni societarie in essere, sussistendo il concreto rischio di gravi riflessi negativi sul bilancio e sul patrimonio dell’ente (cfr. pag.24); a intensificare l’azione di governance nei confronti degli organismi partecipati che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi (cfr. pag.51); - ad adottare per il futuro criteri di maggiore prudenza nella previsione dell’entrata relativa ai contributi per permesso di costruire (cfr. pag.43); - ad adottare tempestivamente il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità in vista della prossima scadenza (cfr. pag. 46); - a tenere costantemente monitorato lo stato del contenzioso, anche attraverso la predisposizione di report periodici, e a rilevare le passività potenziali in conformità ai principi contabili (Punto 65 del principio contabile n.3) (cfr. pag. 34); - a considerare l’opportunità di integrare il fondo per cause di esproprio e cause su lavori ed il fondo di riserva (cfr. pag.3233). Invita l’Organo di revisione - a rettificare i dati in materia di spesa del personale forniti in sede di questionario sul consuntivo 2012 (cfr. pag. 50). Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo S.I.Qu.E.L., al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di PARMA; che l’originale della presente pronuncia resti depositato presso 56 la segreteria di questa Sezione regionale di controllo. Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2014. Il presidente f.to (Antonio De Salvo) Il relatore f.to (Massimo Romano) Depositata in segreteria l’11 giugno 2014 Il direttore della segreteria f.to (Rossella Broccoli) 57
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