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N. 01001/2014REG.PROV.COLL.
N. 05949/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5949 del 2013, proposto da:
Claudio Pelella, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonelli, con domicilio eletto presso Maria
Antonelli in Roma, piazza Gondar, 22;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Andrea Guglielmi, Adolfo Angelo Massimo Pecone, Mauro Perdichizzi, Paolo Scriccia, Sergio De
Caprio;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 06024/2012, resa tra le parti, mancata
iscrizione quadro avanzamento anno 2007
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per
le parte ricorrente l’avv. Maria Antonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ten. col. dell’Arma dei Carabinieri Claudio Pelella partecipava alla procedura selettiva costituita
dal giudizio di avanzamento al grado di colonnello per l’anno 2007, all’esito della quale veniva sì
giudicato idoneo ( punti 27,98) ma non utilmente iscritto in quadro e avverso tale giudizio
l’interessato proponeva ricorso al Tar del Lazio che con sentenza n.5860/2011 rigettava il gravame,
ritenendolo infondato.
Tale decisum era impugnato dal predetto Ufficiale innanzi al Consiglio di Stato : questa Sezione
con decisione n.6024/2012 ritenendo fondata la censura di eccesso di potere in senso relativo per
illogicità del giudizio reso, accoglieva l’appello e in riforma dell’impugnata sentenza , annullava gli
atti della procedura di che trattasi, con “rinvio dell’affare alla competenza dell’Amministrazione per
il rinnovo ( per la parte che interessa l’appellante) del relativo scrutinio”.
In data 15 aprile 2013, il ten. col. Pelella era sottoposto a rivalutazione dalla Commissione di
avanzamento e all’esito di tale rinnovato giudizio al predetto veniva assegnato il punteggio di
28,54, con collocazione al 20° posto bis, senza che anche questa volte tale posizione fosse utile a far
conseguire all’attuale ricorrente l’iscrizione in quadro.
L’interessato ha quindi proposto il rimedio giurisdizionale di cui all’art.112 c.p.a. per ottenere la
compiuta esecuzione della sentenza di merito di questa Sezione n.6024/2012 che a suo avviso
sarebbe stata ingiustificatamente elusa.
In particolare in ricorso si denuncia il vizio di violazione e/o elusione del giudicato, atteso che,
come evincibile dalle risultanze del verbale descrittivo della rinnovazione del giudizio, la CSA ha
incrementato il punteggio a suo tempo attributo al ricorrente in misura tale però che il Pelella non è
riuscito a sopravanzare nel complesso gli altri pari grado e ciò in contrasto con le statuizioni di
merito di questo giudice che con la ottemperanda sentenza aveva in ogni caso rilevato una netta
superiorità del predetto rispetto agli altri pari grado scrutinati nel possesso dei titoli relativi alla
varie categorie oggetto di valutazione, sicchè la rinnovazione del giudizio, nella prospettazione
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difensiva, non sarebbe mai potuta sfociare in una decisione di segno di nuovo sfavorevole per
l’anzidetto Ufficiale.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Difesa e il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
In relazione a quanto denunciato con il ricorso di ottemperanza qui avanzato occorre in concreto
andare a verificare se trovano riscontro o meno a carico dei verbali relativi al giudizio di
rivalutazione svoltosi il 15 aprile 2013 di cui al provvedimento del Ministero della Difesa prot. N.
MDGMILII 1 2013/01 31693 dell’8/5/2013 le censure proposte dal ricorrente tese a dimostrare che
le determinazioni ivi assunte dalla CSA si configurano come poste in elusione del giudicato.
Ritiene il Collegio che le doglianze dedotte a sostegno del proposto ricorso si rivelano fondate per
le ragioni che si vanno ad esporre.
Questo Consiglio di Stato ha precisato che si ravvisa il vizio di violazione e/o elusione del giudicato
allorchè l’amministrazione esercita nuovamente la medesima potestà pubblica , già illegittimamente
esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure
cerca di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di
potere, per cui la P.A. pur formalmente provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenienti nel
giudicato, finisce in realtà con aggirare le stesse statuizioni sul piano sostanziale ( Cons. Stato Sez.
VI 5 luglio 2011 n.4037; Cons. Stato Sez. IV 4 marzo 2011 n.1415; idem 6 ottobre 2003 n.5820 e
15 ottobre 2003 n.6334).
Del pari questo Consesso ha avuto modo di sancire che l’Amministrazione è tenuta non solo a
uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice e a determinarsi secondo i limiti impostole dalla
rilevanza sostanziale della posizione soggettiva azionata e consolidata in sentenza, ma anche a
prendere diligentemente in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione ,
valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice , ma pure quelli comunque rilevanti
per provvedere definitivamente sull’oggetto della pretesa , all’evidente scopo di evitare ogni
possibile elusione del giudicato ( Cons. Stato Sez. IV 27 maggio 2010 n.3382; Cons. Stato Sez. V
13 marzo 2000 .1328).
Altresì., costituisce dovere del’Amministrazione , in sede di riesame della vicenda , di essere
particolarmente rigorosa nella verifica di tutti i possibili profili rilevanti esaminando l’affare nella
sua interezza , non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione non ancora
esaminati per evitare che la situazione sostanziale dell’interessato sia frustrata ( Cons. Stato Sez. VI
3 dicembre 2004 n.7858; Cons. Stato Sez. V 6 febbraio 1999 n.134).
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La definizione della fattispecie all’esame non può non fare riferimento ai suillustrati parametri
giurisprudenziali che se si appalesano da un lato giustamente garantisti per il privato e dall’altro lato
tengono in debito conto il contesto in cui si inseriscono le determinazioni della CSA , connotato da
un’amplissima discrezionalità; nondimeno proprio in ossequio alle regulae iuris sopra illustrate non
ci si può esimere dal censurare anche in questa circostanza l’operato della CSA posto in essere
nell’aprile 20123 in sede di riesercizio del potere valutativo e decisionale diretto a dare esecuzione
alla sentenza n.6024/2012.
E’ accaduto che la Commissione ha riconosciuto al ricorrente un maggior punteggio in relazione
alle varie voci oggetto di valutazione e che ha consentito al medesimo sempre in relazione a tali
voci,ad eccezione di quella relativa alle “qualità fisiche”, di superare i punteggi riportati in
precedenza dai pari grado in comparazione in una percentuale peraltro molto risicata, senza però
che l’attribuito incremento di punteggio sia stato decisivo a far conseguire al Pelella un punteggio
totale da anteporlo ai controinteressati posti in comparazione Guglielmi, Pecone, De Caprio e
Perdichizzi
Ebbene, un siffatto operato non appare pienamente conformativo del dictum reso da questa Sezione
con la sentenza di merito avuto riguardo alla consistenza e portata delle statuizioni ivi contenute,
laddove con esse si è affermato che il giudizi reso a suo tempo dal CSA sul ten. col. Pelella era
illegittimo, perché penalizzante di una posizione di netta prevalenza del predetto Ufficiale rispetto a
quelle vantate dai “controinteressati” in relazione ai titoli, requisiti, qualità ed attitudini prese in
considerazione. ai fini della individuazione degli ufficiali meritevoli di idoneità ed iscrizione in
quadro per l’avanzamento al grado in questione.
In altri termini, il decisum di cui si chiede l’esecuzione ha messo in evidenza la notevole
preminenza dei titoli in possesso dell’attuale ricorrente (e che all’epoca non furono debitamente
valutati) ed il rinnovato giudizio non si rivela rispettoso delle prese statuizioni giacchè anche se
formalmente assunto in osservanza dei criteri di valutazione, in concreto si appalesa manchevole in
relazione all’attività valutativa che questa Sezione con la decisone di merito aveva indicato come da
svolgersi nella successiva attività amministrativa di rinnovazione del giudizio
Ci si accorge allora che gli atti posti in essere il 15 aprile 2013 rivelano una sorta di sviamento, con
la riproposizione , in via surrettizia, di un giudizio che sia pur migliorativo per il candidato Pelella ,
nella sostanza, quanto alla valutazione complessiva della posizione dello scrutinando ricorrente , si
discosta solo in parte da quello in precedenza reso e censurato da questa Sezione. e se così è, la
“nuova” valutazione nel momento in cui ha posposto il ricorrente ai pari grado Guglielmi, Pecone,
Perdichizzi e De Caprio comunque impedisce al ricorrente la fruizione del bene della vita invocato
e riconosciuto nel giudizio di merito,( il conseguimento di un giudizio nel complesso non inferiore a
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quello riportato o dai predetti ufficiali ), nel che si invera , ancora una volta, la illegittimità delle
determinazioni assunte dalla CSA nella riedizione del potere di valutazione e costituisce
contestualmente chiaro sintomo di elusione del giudicato, nei sensi più volte sottolineato dalla
giurisprudenza , come sopra richiamata.
Per quanto sopra esposto, il ricorso ex art.112 c.p.a. deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere
dichiarata la nullità delle determinazioni della CSA del 15 aprile 2013, con assegnazione al
Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di un termine di novanta
giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa e/o dalla notificazione della presente
sentenza per provvedere compiutamente alla esecuzione della sentenza di questa Sezione
n.6024/2012.
La Sezione si riserva , in caso di inottemperanza, di procedere, ad istanza di parte, alla nomina di un
Commissario ad acta affinchè provveda in via sostitutiva alla integrale esecuzione della sentenza de
qua
Le spese e competenze del presente giudizio seguono la regola della soccombenza, liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso ex art.112 c.p.a. come in epigrafe proposto, lo accoglie nei
sensi e per gli effetti di cui in motivazione
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si
liquidano complessivamente in euro 3.000,00( tremila//00) oltre IVA e CPA. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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