Progetto NO TRATTA Formazione strumenti e campagna di sensibilizzazione (IT) - HOME/2011/ISEC/THB/4000003855 PROTEZIONE INTERNAZIONALE E CORRELAZIONI CON LA TRATTA DI ESSERI UMANI Avv. Anna Brambilla - ASGI Associazione Studi Giuridici Immigrazione Bologna 6 maggio 2014 La protezione internazionale: principali tappe storiche FINE SECONDA GUERRA MONDIALE Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo Convenzione di Ginevra del 1951 - status di rifugiato Art. 10 Costituzione italiana - Diritto di asilo IL RIFUGIATO COME PERSONA SINGOLA PERSEGUITATO PER MOTIVI POLITICI O ETNICI CROLLO DEL MURO DI BERLINO Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 entrata in vigore il primo settembre 1997 Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999 Consiglio europeo di Tampere nel 1999 (Prima fase del sistema europeo di asilo) Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Programma di Stoccolma (Seconda fase del sistema europeo di asilo) INIZIO DELLA CRISI DELL’ASILO E NECESSITA’ DI TROVARE FORME DI PROTEZIONE PER FLUSSI DI PERSONE IN FUGA DA VIOLENZE Sviluppo normativa europea su tratta e il traffico di esseri umani Normativa in materia di protezione internazionale: principali tappe storiche e disposizioni fondamentali Art. 10 Costituzione Italiana Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni indicate dalla legge Convenzione di Ginevra del 1951 ART. 1, LETT A CG – RIFUGIATO è colui che “nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato, oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi” ARTICOLO 33 CG – DIVIETO DI ESPULSIONE O DI RESPINGIMENTO (REFOULEMENT) DIVIETO DI RESPINGERE UN RIFUGIATO/RICHIEDENTE ASILO ALLA FRONTIERA, O DI RINVIARLO, DOPO L’AMMISSIONE SUL TERRITORIO, IN UN PAESE OVE RISCHI PERSECUZIONE – (Irrilevanza della condizione di regolarità o meno del soggiorno) La protezione internazionale: principali tappe storiche L’evoluzione della normativa in materia di asilo è dovuta principalmente al recepimento o all’attuazione di disposizioni comunitarie. A partire dal Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999, i paesi dell’Unione Europea hanno iniziato a compiere i passaggi verso la comunitarizzazione della materia dell’asilo e dell’immigrazione. I quattro ambiti fondamentali, oggi totalmente riformati, sono: • determinazione dello stato responsabile dell’esame della domanda, • norme minime di accoglienza per i richiedenti asilo, • norme minime per l’attribuzione della qualifica e il contenuto dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, • norme minime relative alla procedura per il riconoscimento dello status di protezione internazionale. Dall’introduzione di norme minime ai quali i singoli Stati erano tenuti a conformare la normativa nazionale, si passa ora alla definizione di una politica comune, come previsto dal Programma di Stoccolma, approvato nel 2010. La protezione internazionale: principali disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea IN MATERIA DI STATUS •Direttiva 2011/95/UE, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione – in vigore dal 22 dicembre 2013) •DECRETO LEGISLATIVO N. 18 del 21 febbraio 2014, di attuazione della direttiva 2011/95, e che reca modifiche al decreto legislativo n. 251/2007, cd decreto qualifiche, che aveva dato attuazione alla direttiva 2004/83/CE cd direttiva qualifiche. •Direttiva 2004/83/CE, cd direttiva qualifiche, recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (abrogata). La protezione internazionale: principali disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea IN MATERIA DI PROCEDURA •Direttiva 2005/85/CE del 1°dicembre 2005, cd direttiva procedure, relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. •DECRETO LEGISLATIVO N. 25 DEL 28 GENNAIO 2008, cd decreto procedure, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE •Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) N.B. Lo Stato italiano NON ha ancora provveduto a dare attuazione alla DIRETTIVA 2013/32/UE, ma il termine per il suo recepimento è fissato per il 20 luglio 2015, dal 21 luglio 2015 la DIRETTIVA 2005/85/CE sarà abrogata. La protezione internazionale: principali disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea IN MATERIA DI ACCOGLIENZA •Direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003, cd direttiva accoglienza, norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. •DECRETO LEGISLATIVO N. 140 DEL 30 MAGGIO 2005, cd decreto accoglienza, di attuazione della direttiva 2003/9/CE •Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) N.B. Lo Stato italiano NON ha ancora provveduto a dare attuazione alla DIRETTIVA 2013/33/UE, ma il termine per il suo recepimento è fissato per il 20 luglio 2015, dal 21 luglio 2015 la DIRETTIVA 2003/9/CE sarà abrogata. . La protezione internazionale: principali disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE ALL’ESAME DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE Per le domande presentate sino al 31 dicembre 2013 Per le domande presentate dal 1 gennaio 2014, ed alle richieste di presa o ripresa in carico presentate dopo l'1 gennaio 2014 Sistema Dublino •Regolamento (CE) n. 343/2003 cd. “DUBLINO II”. •Regolamento (CE) n. 1560/2003, sulle modalità di applicazione del Reg. “Dublino II” Sistema Dublino •Regolamento (UE) n. 604/2013 cd “DUBLINO III” (rifusione). •Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 del 30 gennaio 2014 (modifica) Sistema Eurodac •Regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce il cd Sistema Eurodac. •Regolamento (CE) n. 407/2002, che definisce le modalità di applicazione. Sistema Eurodac •Regolamento (UE) n. 603/2014 del 26 giugno 2013 (rifusione) La normativa in materia di protezione internazionale è andata evolvendosi nel senso di riservare sempre maggiore attenzione al diritto alla protezione sulla base dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in particolare, sulla base del genere e dell’orientamento sessuale. È inoltre aumentata l’attenzione verso: -le violenze di tipo sessuale come forme di violenza generalizzata soprattutto nelle situazioni di conflitto -La violenza sessuale come atto di persecuzione -La stratificazione di traumi durante tutto il percorso che i richiedenti protezione compiono per arrivare nel Paese d’asilo -Le connessioni tra protezione internazionale e tratta (anche a livello normativo) Da Tratto da UNHCR, 2003, Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta www.unhcr.it/news/download/140/807/.../violenzasessuale- e-di-genere.html, p. 20. Fase Tipo di azione Durante il conflitto, prima della fuga Abuso da parte di persone in posizione di potere; baratto sessuale di donne; aggressione sessuale, stupro, sequestro da parte di membri armati appartenenti alle parti in conflitto, comprese le forze di sicurezza; stupro di massa e gravidanze forzate. Durante la fuga Aggressioni sessuali da parte di banditi, guardie di frontiera, pirati. Cattura a scopo di tratta da parte di trafficanti e commercianti di schiavi. Nel Paese d’asilo Aggressione sessuale da parte di persone in posizione di autorità. Sesso per sopravvivenza / prostituzione forzata. Sfruttamento sessuale di persone in cerca di status legale nei paesi d’asilo o di accesso ad assistenza e risorse, ripresa di pratiche tradizionali dannose. Normativa in materia di protezione internazionale: principi fondamentali Principio di non refoulement L’accesso del richiedente protezione internazionale al territorio nazionale non deve incontrare limiti o preclusioni formali che possano pregiudicare il diritto ad accedere alla procedura “Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio paese di origine o nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo“ sia pronunciata espressamente;l'elemento determinante è l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno” (Manuale pratico per le guardie di frontiera – par. 20). Il riconoscimento dello status di rifugiato ha natura dichiarativa. L’obbligo di tutela nasce dal momento in cui l’individuo soddisfa i criteri indicati nell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e giunge nel territorio o si trova nella giurisdizione di uno Stato estero, indipendentemente dall’avvenuto riconoscimento formale da parte dello Stato: “una persona non diventa rifugiato perché è riconosciuta come tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato”. Normativa in materia di protezione internazionale: la procedura (cenni) Presentazione della domanda Fotosegnalamento Determinazione stato membro competente all’esame della domanda di asilo Verbalizzazione della domanda (Mod. C3) Audizione avanti Commissione Territoriale la domanda di asilo può essere presentata alla “polizia di frontiera ovvero alla Questura competente per il luogo di dimora” Divieto per le autorità italiane di informare le autorità diplomatiche o consolari del paese di provenienza SISTEMA EURODAC Applicazione dei criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se la competenza si radica in un altro Stato membro può essere disposto il trasferimento del richiedente Il richiedente asilo ha pertanto diritto ad allegare alle sue dichiarazioni ogni documentazione che ritenga utile a conforto dell’istanza. Componenti sono nominati con Decreto del Ministero dell’Interno e esse sono composte da un funzionario di Prefettura, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante della conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’UNHCR CHI E' IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE? Il cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria STATUS DI RIFUGIATO (Rif. Normativi: art. 1, Conv. Ginevra, art. 2, lett. f), d.lgs. n. 251/07) GLI ELEMENTI COSTITUTIVI • • • • Il timore ragionevole “...temendo a ragione..” La presenza fuori dal Paese “...si trova fuori dal Paese del quale è cittadino...” L'impossibilità/non volontà di protezione nazionale “...e non può o, non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese [del paese di cui è cittadino] oppure che,non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra …” La persecuzione N. B. Il timore di persecuzione è caratterizzato sia da una componente soggettiva, consistente nel “timore”, che corrisponde ad uno stato mentale, e da una componente oggettiva, la fondatezza del timore, che si fonda su elementi oggettivi e circostanze esterne, senza le quali lo stato mentale non acquista rilevanza perché non giustificato. LO STATUS DI RIFUGIATO: GLI AGENTI DI PERSECUZIONE I responsabili della persecuzione (ma anche del danno grave in caso di protezione sussidiaria): > Lo Stato: nel caso di persecuzioni direttamente imputabili allo Stato > Partiti o organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio → persecuzioni imputabili a soggetti assimilabili allo Stato > Soggetti non statuali → persecuzioni imputabili a soggetti privati o gruppi sociali, contro cui lo Stato non sia in grado di offrire adeguata protezione LO STATUS DI RIFUGIATO: GLI ATTI DI PERSECUZIONE • una minaccia alla vita o alla libertà personale dell’individuo (combinato disposto dagli artt. 1 A(2) e 33 Conv. Ginevra 1951) • una grave violazione dei diritti umani inderogabili (in particolare, tortura, altri atti o trattamenti inumani e degradanti, riduzione in schiavitù o servitù, condanna penale per fatti non previsti anticipatamente come reato, o con pene più gravi di quelle anticipatamente stabilite dalla legge) • la somma di diverse misure, incluse eventuali violazioni dei diritti umani, il cui impatto complessivo sia sufficientemente grave da avere un effetto analogo ad una violazione grave di diritti umani fondamentali LO STATUS DI RIFUGIATO: GLI ATTI DI PERSECUZIONE (SEGUE) • Atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale; • provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori o attuati in modo discriminatorio; • azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; • rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; • azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto in cui potrebbero essere richiesto il compimento di atti criminali; • atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia. • Riferimenti in diritto comunitario: art. 9.2 Dir. 2011/95/UE • Riferimenti in diritto italiano: art. 7 D. Lgs. 251/2007 LO STATUS DI RIFUGIATO: GLI ATTI DI PERSECUZIONE (SEGUE) • Il d.lgs. n. 28/2014 ha finalmente equiparato ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato gli atti di persecuzione alla mancanza di protezione da tali atti (art. 8, co. 1), protezione che deve essere “effettiva” e “non temporanea”. “se la vittima fornisce una dichiarazione processuale contro i propri trafficanti o le proprie Madam, il dichiarante si troverà a serio rischio di persecuzione da parte degli stessi trafficanti in caso di ritorno in Nigeria. Sebbene, inoltre, il quadro normativo ed istituzionale nigeriano preveda forme di tutela a favore delle stesse, si reputa che tali misure, vista anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, non possono essere assicurate in ogni singolo Stato” (decisione CT Torino 10.04.13) LO STATUS DI RIFUGIATO: MOTIVI DI PERSECUZIONE Gli atti persecutori sono rilevanti solo se motivati da ragioni di: • • • • RAZZA RELIGIONE NAZIONALITA’ APPARTENZA AD UN PARTICOLARE GRUPPO SOCIALE • OPINIONI POLITICHE LO STATUS DI RIFUGIATO: APPARTENENZA AD UN DETERMINATO GRUPPO SOCIALE Si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando: C'è condivisione di una caratteristica comune innata (come il sesso o una casta o l’età), di una storia comune immodificabile (come aver fatto parte di un’associazione o di una classe professionale), o una caratteristica fondamentale per la loro coscienza e identità (come orientamento sessuale o identità di genere). i membri del gruppo condividono una caratteristica che lo rende riconoscibile e lo contraddistingue dal resto della società, che ne identifica la diversità. LO STATUS DI RIFUGIATO E APPARTENENZA AD UN DETERMINATO GRUPPO SOCIALE DECISIONI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE • Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino LO STATUS DI RIFUGIATO: DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE (applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria) • Appeal Committee Greece, 23.4.13 (caso relativo ad una richiedente etiope costretta durante la minore età al lavoro forzato e vittima di sfruttamento a scopo sessuale – altri elementi presi in considerazione: analfabetismo totale, assenza di legami familiari nel Paese d’origine e assenza di eguale trattamento in quanto donna sola) In conclusion, as regards persecution, the Committee took into consideration forced labour, the cumulative effects of the various forms of discrimination which could make life in her country of residence intolerable, and also her gender. All of the above made the Applicant a member of the particular social group of “single women in Ethiopia”. Outcome: Having verified the conditions, the Committee held that the appeal was substantially well-founded and it recognised the Applicant's refugee status. LO STATUS DI RIFUGIATO: DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE (applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria) • Austria - Asylum Court, 29 January 2013, E1 432053-1/2013 (caso relativo ad una richiedente asilo pakistana transgender vittima di discriminazione e costretta alla prostituzione) The Asylum Court stated with reference to the country reports that the discrimination reported by the Applicant represented grounds for asylum. In the disputed decision the Federal Asylum Agency had stated that involuntary prostitution would be the only opportunity for her to earn a living and this represented a violation of Article 3 ECHR. Disadvantages in a social, economic or religious sphere can be sufficient for an affirmation of refugee status, insofar as they are for reasons relevant to asylum, if they reach such an intensity that it becomes unbearable for the asylum seeker to remain in his home country. These conditions exist in this case, which is why refugee status should have been recognised. Outcome: The appeal recognised. was granted and the Applicant's refugee status was LO STATUS DI RIFUGIATO: DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE (applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria) • France - CNDA, 23 September 2011, Mr. D., n°11007337 Caso relativo ad un richiedente asilo di origine mauritana fuggito per porre fine allo stato di servitù An applicant who demonstrated his will to put an end to his situation of servitude in Mauritania was considered as having a behavior which infringes on the customs of this country. He must be considered as a member of a social group whose members are, due to common characteristics which define then in the eyes of the Mauritanian society, likely to face persecution against which authorities are not able to protect them. The CNDA found that the applicant should be considered as a member of a social group whose members are, due to common characteristics which define then in the eyes of the Mauritanian society, likely to face persecution against which authorities are not able to protect them. The CNDA concluded that the applicant had a well-founded fear of being persecuted in case of return to his country. Outcome: The applicant was granted refugee status. LO STATUS DI RIFUGIATO: DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE (applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria) • UK Upper Tribunal [2010] UKUT 118 (IAC): ritiene che l’appellante rientri nel gruppo sociale delle “giovani donne che sono state vittime di tratta a scopo di prostituzione” […] ritenendo che “la passata esperienza condivisa di essere state vittime di tratta per sfruttamento sessuale si riconduce ad una comune, immutabile caratteristica” [Trad. Lett.]. • UK - Upper Tribunal, 31 October 2007T: his case was the first application of Art 10 of the Qualification Directive in the UK to a case involving human trafficking. The Tribunal found that trafficking victims are capable of being members of a Particular Social Group and that both sub paragaphs of Art 10(d) must be satisfied. LO STATUS DI RIFUGIATO: Richiesta di protezione e credibilità Una delle motivazioni più frequenti, per non dire la più frequente, alla base del rigetto è la "mancanza di credibilità" o "incongruenza" delle dichiarazioni rese dai richiedenti asilo in fase di audizione. Secondo la Direttiva Qualifiche approvata dall’UE nel 2004 (e poi modificata nel dicembre 2011), “qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria” purché il richiedente mostri: di avere compiuto “sinceri sforzi per circostanziare la domanda”; di avere fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di altri elementi, o dichiarazioni “ritenute coerenti e plausibili”; e infine di essere “in generale attendibile”.1 Come già nel Manuale dell’UNHCR (1992), la Direttiva Qualifiche consente quindi di valutare la generale coerenza, plausibilità e credibilità della storia del richiedente asilo come alternativa alla produzione di prove documentali, qualora queste non siano disponibili. Nei vari paesi europei si è così assistito ad una progressiva crescita di importanza delle storie dei richiedenti asilo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Di fatto però, in molti casi il giudizio sulla credibilità della storia ha finito per sostituire la ricerca o l’esame delle prove documentali; come corollario, la motivazione più frequentemente adottata nei dinieghi si riferisce alla non credibilità della storia narrata. Eppure la Direttiva Qualifiche non spiega in che modo sia possibile accertare l’attendibilità di tali racconti. Poiché la credibilità si basa sulla narrazione, è di cruciale importanza capire in che modo questa viene raccolta, in che tempi e da chi, sapendo che ognuna di queste variabili potenzialmente introduce variazioni nel racconto stesso. Da Asilo in Europa –Barbara Sorgoni ricercatrice e docente di Antropologia culturale all’Università di Bologna IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA Colui che: 1) non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato 2) ma che, in caso di ritorno nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di quel paese. Un DANNO GRAVE è: a) La condanna a morte o all’esecuzione (artt. 2 e 3 CEDU, 2 e 19 Carta dei diritti fondamentali); b) La tortura o un’altra forma di trattamento umano o degradante nel paese di origine (artt. 2 e 3 CEDU, 2 e 19 carta dei diritti fondamentali) c) La minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale . Rif. Normativi: art. 14, d.lgs. n. 251/2007 IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE (applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria) • France - CNDA, 29 July 2011, Miss O., n°10020534 Caso di una richiedente asilo nigeriana alla quale non è stato riconosciuto lo status di rifugiato ma è stata riconosciuta la protezione sussidiaria Young Nigerian women, especially those coming from the region of Benin City (State of Edo), who were forced to prostitute themselves in Europe in a transnational network of human trafficking, and who managed to extricate themselves from this network and to stop this forced activity, should not be seen as members of a particular social group in Nigeria. However, they face inhuman or degrading treatment in case of return to their country of origin and should therefore be granted subsidiary protection In this decision, the CNDA assesses the case firstly in light of the refugee definition and then in light of the definition of subsidiary protection. On the first aspect (refugee status), the Court excludes the persecution ground of membership of a particular social group for victims of prostitution originating from the State of Edo in Nigeria, contrary to a previous decision (well reasoned) of another judgment section of the CNDA (cf. CNDA, 29 avril 2011, Mlle E., n°10012810, also summarised in this database. The CNDA nevertheless considers that a serious threat (within the meaning of subsidiary protection) exists, without however giving any criteria for the definition of inhuman or degrading treatment. IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE (applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria) • Sweden - Migration Court of Appeal, 17 March 2010 Caso di una richiedente asilo di origini montenegrine che lamentava il rischio di subire aggressioni sessuali da parte di parenti in caso di ritorno in patria Sexual violence, assault and forced prostitution was not considered sufficient for subsidiary protection to be granted since it had not been shown that the authorities lacked will or were unable to offer protection LA PROTEZIONE UMANITARIA FONTI NORMATIVE • Art. 5, co, 6 TU imm.: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati … salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore” • Art. 19 co. 1 TU imm.: “In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” • Art. 11, co. 1, lett. C-ter, TU imm.: “per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, co. 6 e 19, co. 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale” LA PROTEZIONE UMANITARIA Carattere residuale • Persone per le quali non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma sussistono gravi motivi di carattere umanitario(problemi di salute, vulnerabilità) • I seri motivi di carattere umanitario “non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all’esigenza di tutela dei diritti umani imposta in via generale dall’art. 2 della Costituzione” • Persone alle quali è prevista l’applicazione delle clausole di esclusione dal riconoscimento della protezione internazionale ma che se espulse sarebbero a rischio della vita o di trattamenti inumani e degradanti CONFRONTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROTEZIONE UMANITARIA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE UMANITARIA •Pds 5 anni rinnovabile •Titolo o documento di viaggio pienamente riconosciuto dalla legge come diritto, a certe condizioni •Tutela piena unità familiare (ric. Fam. Facilitato) •Accesso all’alloggio sociale •Accesso a tutte le prestazioni sociali •PS Lungo soggiornanti •Pds 1 anno rinnovabile •Titolo di viaggio a maggiore discrezione p.a. • Unità familiare non tutelata • Non tutelato l’accesso all’alloggio sociale • Accesso limitato alle prestazioni sociali • NO Ps Lungo soggiornanti ELEMENTI DI CRITICITA’ NELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (cenni) • Difficoltà di accesso alla procedura (respingimenti, riammissionim rimpatri ed espulsioni) • Durata complessiva della procedura di asilo • Insufficienza del sistema di accoglienza e rischio di accoglienza inadeguata/trattenimento • Assenza di servizi di tutela adeguati e specifici • Applicazione del Regolamento Dublino • Composizione delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale • Valutazione della credibilità del richiedente • Valutazione prevalente dei rischi di persecuzione o danno grave nel Paese d’origine • Rischio di abbandono e marginalità sociale dopo la valutazione della domanda di protezione internazionale ELEMENTI DI CRITICITA’ NELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: LA CREDIBILITA’ Una delle motivazioni più frequenti, per non dire la più frequente, alla base del rigetto è la "mancanza di credibilità" o "incongruenza" delle dichiarazioni rese dai richiedenti asilo in fase di audizione. Secondo la Direttiva Qualifiche approvata dall’UE nel 2004 (e poi modificata nel dicembre 2011), “qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria” purché il richiedente mostri: di avere compiuto “sinceri sforzi per circostanziare la domanda”; di avere fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di altri elementi, o dichiarazioni “ritenute coerenti e plausibili”; e infine di essere “in generale attendibile”. Come già nel Manuale dell’UNHCR (1992), la Direttiva Qualifiche consente quindi di valutare la generale coerenza, plausibilità e credibilità della storia del richiedente asilo come alternativa alla produzione di prove documentali, qualora queste non siano disponibili. Nei vari paesi europei si è così assistito ad una progressiva crescita di importanza delle storie dei richiedenti asilo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Di fatto però, in molti casi il giudizio sulla credibilità della storia ha finito per sostituire la ricerca o l’esame delle prove documentali; come corollario, la motivazione più frequentemente adottata nei dinieghi si riferisce alla non credibilità della storia narrata. Eppure la Direttiva Qualifiche non spiega in che modo sia possibile accertare l’attendibilità di tali racconti. Poiché la credibilità si basa sulla narrazione, è di cruciale importanza capire in che modo questa viene raccolta, in che tempi e da chi, sapendo che ognuna di queste variabili potenzialmente introduce variazioni nel racconto stesso. Da Asilo in Europa – Post di Barbara Sorgoni ricercatrice e docente di Antropologia culturale all’Università di Bologna ELEMENTI DI CRITICITA’ NELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: IL RISCHIO DI EMARGINAZIONE • Difficoltà di iscrizione anagrafica e di accesso ai servizi territoriali • Difficoltà di accesso al mercato abitativo • Difficoltà di riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali • Difficoltà di accesso al mercato del lavoro • Assenza di reti territoriali/familiari e sociali di riferimento • Rischio di marginalità abitativa • Rischio di maggiore vulnerabilità fisica e psicologica • Rischio di sfruttamento lavorativo • Rischio di sfruttamento sessuale PROTEZIONE INTERNAZIONALE: QUALCHE DATO • Prime dieci Paesi dei cittadini stranieri che hanno presentato domanda di asilo sono: Pakistan, Nigeria, Afghanistan, Senegal, Tunisia, Ghana, Somalia, Mali, Eritrea, Costa D’Avorio • Nel 2012 le domande di protezione internazionale presentate in Italia sono state 17.352, ovvero 20.000 in meno rispetto all’anno precedente. • Nel corso del 2012, le istanze complessivamente esaminate dalle Commissioni territoriali sono state 29.969. Per 6.545 persone, ovvero il 21,8% dei richiedenti, è stata riconosciuta una forma di protezione internazionale; in particolare, lo status di rifugiato è stato riconosciuto a 2.048 stranieri (6,8%) e la protezione sussidiaria è stata accordata a 4.497 stranieri (il 15%). Sommando a questi coloro a cui è stato proposto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (15.486, pari al 51,6%), l’esito positivo delle domande in termini di riconoscimento di una qualche forma di protezione è stato del 73,5%. Dal Rapporto SPRAR 2012/2013 • Nel 2013 in tutta Europa si sono presentate 484.600 richieste di asilo, con un aumento di un terzo rispetto al 2012 (v. UNHCR Asylum Trends 2013) • I maggior numero di nuove domande di asilo nel 2013 è stato presentato in Germania (109.600), in Francia (60.100) e in Svezia (54.300), tra i principali paesi di destinazione. Nel 2013 in Turchia, che oggi ospita il maggior numero di rifugiati in fuga dalla Siria (640.889 rifugiati siriani al 18 marzo 2014), sono state presentate 44.800 domande d'asilo, soprattutto da parte di cittadini iracheni e afghani. • L’Italia nel 2013 ha ricevuto 27.800 domande di asilo. Normativa in materia di tratta e richiami alla protezione internazionale Articolo 14 Protocollo di Palermo del 2000 “Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di non allontanamento” Normativa in materia di tratta e richiami alla protezione internazionale Articolo 40.4 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta degli esseri umani (aperta alla firma il 16.5.2005 ed entrata in vigore il 1.2.2008) “Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sui diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui in virtù del diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai diritti dell’uomo e in particolare, laddove applicabile, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati e al principio del non – rimpatrio (non refoulement) ivi stabilito” Normativa in materia di tratta e richiami alla protezione internazionale Il par. 377 del Rapporto esplicativo che accompagna la Convenzione del Consiglio d’Europa, in relazione all’articolo 40, stabilisce che: “Il fatto di essere vittima di tratta di esseri umani non può precludere il diritto di chiedere e ottenere asilo e le Parti dovranno garantire che le vittime di tratta abbiano adeguato accesso a eque ed efficienti procedure d’asilo. Le Parti dovranno inoltre intraprendere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del principio di non-refoulement”. Normativa in materia di tratta e richiami alla protezione internazionale Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime Art. 11.6: “Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, […] informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe”. Normativa in materia di tratta e richiami alla protezione internazionale D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 - Attuazione direttiva 2011/36 - Art. 10 1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 3. All’articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.». Normativa in materia di protezione internazionale e richiami alla tratta Direttiva 2011/95/UE (Rifusione Direttiva Qualifiche) “Nell’attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali […] le vittime della tratta di esseri umani” Direttiva 2013/33/UE (Rifusione Direttiva Accoglienza) “Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali: […] le vittime della tratta degli esseri umani”. Normativa in materia di protezione internazionale e richiami alla tratta D.lgs 251/07 (attuazione direttiva qualifiche come modificato dal d.lgs. 18/2014 in vigore dal 22.03.2014) - art. 19 “Nell’attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali […] le vittime della tratta di esseri umani”. Viene inoltre chiarito che per aversi riconoscimento dello status di rifugiato, i motivi di persecuzione possono essere collegati tanto agli atti di persecuzione quanto alla mancanza di protezione contro tali atti e che ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere Protezione internazionale : qualche riferimento bibliografico •La tutela dei richiedenti asilo – Manuale giuridico per l’operatore (UNHCR E ASGI con il coordinamento dello Sprar e la supervisione del Ministero dell’Interno •Il diritto alla protezione – La protezione in Italia, quale futuro? – Studio sullo stato del sistema asilo in Italia e proposte per la sua evoluzione –ASGI •Per un’accoglienza e una relazione d’aiuto transculturali. Linee guida per un’accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale – Provincia di Parma e CIAC •Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons - UNHCR
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