La protezione internazionale

Progetto NO TRATTA
Formazione strumenti e campagna di sensibilizzazione
(IT) - HOME/2011/ISEC/THB/4000003855
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
CORRELAZIONI CON LA TRATTA DI ESSERI UMANI
Avv. Anna Brambilla - ASGI Associazione Studi Giuridici Immigrazione
Bologna 6 maggio 2014
La protezione internazionale: principali tappe storiche
                                       FINE SECONDA GUERRA MONDIALE
 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Convenzione di Ginevra del 1951 - status di rifugiato
Art. 10 Costituzione italiana - Diritto di asilo
IL RIFUGIATO
COME PERSONA
SINGOLA
PERSEGUITATO
PER MOTIVI
POLITICI O ETNICI
                                       CROLLO DEL MURO DI BERLINO
Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 entrata in
vigore il primo settembre 1997
Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed
entrato in vigore il 1° maggio 1999
 Consiglio europeo di Tampere nel 1999 (Prima fase del
sistema europeo di asilo)
 Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed
entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Programma di Stoccolma (Seconda fase del sistema
europeo di asilo)
INIZIO DELLA
CRISI DELL’ASILO
E NECESSITA’ DI
TROVARE FORME
DI PROTEZIONE
PER FLUSSI DI
PERSONE IN FUGA
DA VIOLENZE
Sviluppo
normativa
europea su
tratta e il
traffico di
esseri
umani
Normativa in materia di protezione internazionale:
principali tappe storiche e disposizioni fondamentali
Art. 10 Costituzione Italiana
Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d’asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni indicate dalla legge
Convenzione di Ginevra del 1951
ART. 1, LETT A CG – RIFUGIATO
è colui che “nel giustificato timore d'essere
perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si
trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale
timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato, oppure a chiunque,
essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato domicilio in seguito a tali
avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”
ARTICOLO 33 CG – DIVIETO DI ESPULSIONE O DI RESPINGIMENTO
(REFOULEMENT)
DIVIETO DI RESPINGERE UN RIFUGIATO/RICHIEDENTE ASILO ALLA
FRONTIERA, O DI RINVIARLO, DOPO L’AMMISSIONE SUL TERRITORIO, IN UN
PAESE OVE RISCHI PERSECUZIONE – (Irrilevanza della condizione di regolarità
o meno del soggiorno)
La protezione internazionale: principali tappe storiche
L’evoluzione della normativa in materia di asilo è dovuta principalmente al
recepimento o all’attuazione di disposizioni comunitarie.
A partire dal Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997 ed entrato in vigore
nel 1999, i paesi dell’Unione Europea hanno iniziato a compiere i passaggi
verso la comunitarizzazione della materia dell’asilo e dell’immigrazione.
I quattro ambiti fondamentali, oggi totalmente riformati, sono:
• determinazione dello stato responsabile dell’esame della domanda,
• norme minime di accoglienza per i richiedenti asilo,
• norme minime per l’attribuzione della qualifica e il contenuto dello status
di rifugiato e di protezione sussidiaria,
• norme minime relative alla procedura per il riconoscimento dello status
di protezione internazionale.
Dall’introduzione di norme minime ai quali i singoli Stati erano tenuti a
conformare la normativa nazionale, si passa ora alla definizione di una
politica comune, come previsto dal Programma di Stoccolma, approvato
nel 2010.
La protezione internazionale: principali disposizioni
normative nazionali e dell’Unione Europea
IN MATERIA DI STATUS
•Direttiva 2011/95/UE, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione
– in vigore dal 22 dicembre 2013)
•DECRETO LEGISLATIVO N. 18 del 21 febbraio 2014, di attuazione della
direttiva 2011/95, e che reca modifiche al decreto legislativo n.
251/2007, cd decreto qualifiche, che aveva dato attuazione alla direttiva
2004/83/CE cd direttiva qualifiche.
•Direttiva 2004/83/CE, cd direttiva qualifiche, recante norme minime
sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
(abrogata).
La protezione internazionale: principali disposizioni
normative nazionali e dell’Unione Europea
IN MATERIA DI PROCEDURA
•Direttiva 2005/85/CE del 1°dicembre 2005, cd direttiva procedure,
relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
•DECRETO LEGISLATIVO N. 25 DEL 28 GENNAIO 2008, cd decreto
procedure, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE
•Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (rifusione)
N.B. Lo Stato italiano NON ha ancora provveduto a dare attuazione alla
DIRETTIVA 2013/32/UE, ma il termine per il suo recepimento è fissato
per il 20 luglio 2015, dal 21 luglio 2015 la DIRETTIVA 2005/85/CE sarà
abrogata.
La protezione internazionale: principali disposizioni
normative nazionali e dell’Unione Europea
IN MATERIA DI ACCOGLIENZA
•Direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003, cd direttiva accoglienza, norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
•DECRETO LEGISLATIVO N. 140 DEL 30 MAGGIO 2005, cd decreto
accoglienza, di attuazione della direttiva 2003/9/CE
•Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, relativa all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale (rifusione)
N.B. Lo Stato italiano NON ha ancora provveduto a dare attuazione alla
DIRETTIVA 2013/33/UE, ma il termine per il suo recepimento è fissato
per il 20 luglio 2015, dal 21 luglio 2015 la DIRETTIVA 2003/9/CE sarà
abrogata.
.
La protezione internazionale: principali disposizioni
normative nazionali e dell’Unione Europea
IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE
ALL’ESAME DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Per le domande presentate sino al 31
dicembre 2013
Per le domande presentate dal 1
gennaio 2014, ed alle richieste di presa
o ripresa in carico presentate dopo l'1
gennaio 2014
Sistema Dublino
•Regolamento (CE) n. 343/2003 cd.
“DUBLINO II”.
•Regolamento (CE) n. 1560/2003,
sulle modalità di applicazione del Reg.
“Dublino II”
Sistema Dublino
•Regolamento (UE) n. 604/2013 cd
“DUBLINO III” (rifusione).
•Regolamento di esecuzione (UE) n.
118/2014 del 30 gennaio 2014
(modifica)
Sistema Eurodac
•Regolamento (CE) n. 2725/2000 che
istituisce il cd Sistema Eurodac.
•Regolamento (CE) n. 407/2002, che
definisce le modalità di applicazione.
Sistema Eurodac
•Regolamento (UE) n. 603/2014 del
26 giugno 2013 (rifusione)
La normativa in materia di protezione internazionale è
andata evolvendosi nel senso di riservare sempre maggiore
attenzione
al
diritto
alla
protezione
sulla
base
dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in
particolare, sulla base del genere e dell’orientamento
sessuale.
È inoltre aumentata l’attenzione verso:
-le violenze di tipo sessuale come forme di violenza
generalizzata soprattutto nelle situazioni di conflitto
-La violenza sessuale come atto di persecuzione
-La stratificazione di traumi durante tutto il percorso che i
richiedenti protezione compiono per arrivare nel Paese
d’asilo
-Le connessioni tra protezione internazionale e tratta (anche
a livello normativo)
Da Tratto da UNHCR, 2003, Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati,
rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta
www.unhcr.it/news/download/140/807/.../violenzasessuale- e-di-genere.html, p. 20.
Fase
Tipo di azione
Durante il
conflitto, prima
della fuga
Abuso da parte di persone in posizione di potere; baratto
sessuale di donne;
aggressione sessuale, stupro, sequestro da parte di
membri armati appartenenti alle parti in conflitto,
comprese le forze di sicurezza;
stupro di massa e gravidanze forzate.
Durante la fuga
Aggressioni sessuali da parte di banditi, guardie di
frontiera, pirati.
Cattura a scopo di tratta da parte di trafficanti e
commercianti di schiavi.
Nel Paese d’asilo Aggressione sessuale da parte di persone in posizione di
autorità.
Sesso per sopravvivenza / prostituzione forzata.
Sfruttamento sessuale di persone in cerca di status
legale nei paesi d’asilo o di accesso ad assistenza e
risorse, ripresa di pratiche tradizionali dannose.
Normativa in materia di protezione internazionale:
principi fondamentali
Principio di non refoulement
L’accesso del richiedente protezione internazionale al territorio
nazionale non deve incontrare limiti o preclusioni formali che possano
pregiudicare il diritto ad accedere alla procedura
“Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione
internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo
ritorno al proprio paese di origine o nel paese in cui aveva precedentemente la dimora
abituale.
L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare.
Non
occorre che la parola "asilo“ sia
pronunciata espressamente;l'elemento
determinante è l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno”
(Manuale pratico per le guardie di frontiera – par. 20).
Il riconoscimento dello status di rifugiato ha natura
dichiarativa.
L’obbligo di tutela nasce dal momento in cui l’individuo soddisfa i
criteri indicati nell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e giunge nel
territorio o si trova nella giurisdizione di uno Stato estero,
indipendentemente dall’avvenuto riconoscimento formale da parte
dello Stato: “una persona non diventa rifugiato perché è riconosciuta
come tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato”.
Normativa in materia di protezione internazionale:
la procedura (cenni)
Presentazione della domanda
Fotosegnalamento
Determinazione stato membro
competente all’esame della
domanda di asilo
Verbalizzazione della domanda
(Mod. C3)
Audizione avanti Commissione
Territoriale
la domanda di asilo può essere presentata
alla “polizia di frontiera ovvero alla Questura
competente per il luogo di dimora”
Divieto per le autorità italiane di informare
le autorità diplomatiche o consolari del
paese di provenienza
SISTEMA EURODAC
Applicazione dei criteri previsti dal
Regolamento Dublino III. Se la competenza
si radica in un altro Stato membro può
essere disposto il trasferimento del
richiedente
Il richiedente asilo ha pertanto diritto ad
allegare alle sue dichiarazioni ogni
documentazione
che ritenga utile a conforto dell’istanza.
Componenti sono nominati con Decreto
del Ministero dell’Interno e esse sono composte da un
funzionario di Prefettura, da un funzionario della
Polizia di Stato, da un rappresentante della conferenza
Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante
dell’UNHCR
CHI E' IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE?
Il cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo
status di protezione sussidiaria
STATUS DI RIFUGIATO
(Rif. Normativi: art. 1, Conv. Ginevra, art. 2, lett. f), d.lgs. n. 251/07)
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI
•
•
•
•
Il timore ragionevole “...temendo a ragione..”
La presenza fuori dal Paese “...si trova fuori dal Paese del quale è
cittadino...”
L'impossibilità/non volontà di protezione nazionale “...e non può o,
non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo
Paese [del paese di cui è cittadino] oppure che,non avendo la cittadinanza
e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di
tali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra …”
La persecuzione
N. B. Il timore di persecuzione è caratterizzato sia da una componente
soggettiva, consistente nel “timore”, che corrisponde ad uno stato
mentale, e da una componente oggettiva, la fondatezza del timore, che si
fonda su elementi oggettivi e circostanze esterne, senza le quali lo stato
mentale non acquista rilevanza perché non giustificato.
LO STATUS DI RIFUGIATO:
GLI AGENTI DI PERSECUZIONE
I responsabili della persecuzione (ma anche del
danno grave in caso di protezione sussidiaria):
> Lo Stato: nel caso di persecuzioni direttamente
imputabili allo Stato
> Partiti o organizzazioni internazionali che
controllano lo Stato o una parte consistente del
suo territorio → persecuzioni imputabili a soggetti
assimilabili allo Stato
> Soggetti non statuali → persecuzioni imputabili a
soggetti privati o gruppi sociali, contro cui lo
Stato non sia in grado di offrire adeguata
protezione
LO STATUS DI RIFUGIATO:
GLI ATTI DI PERSECUZIONE
• una minaccia alla vita o alla libertà personale dell’individuo
(combinato disposto dagli artt. 1 A(2) e 33 Conv. Ginevra
1951)
• una grave violazione dei diritti umani inderogabili (in
particolare, tortura, altri atti o trattamenti inumani e
degradanti, riduzione in schiavitù o servitù, condanna
penale per fatti non previsti anticipatamente come reato, o
con pene più gravi di quelle anticipatamente stabilite dalla
legge)
• la somma di diverse misure, incluse eventuali violazioni dei
diritti
umani,
il
cui
impatto
complessivo
sia
sufficientemente grave da avere un effetto analogo ad una
violazione grave di diritti umani fondamentali
LO STATUS DI RIFUGIATO:
GLI ATTI DI PERSECUZIONE (SEGUE)
• Atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale;
• provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari,
discriminatori o attuati in modo discriminatorio;
• azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie;
• rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente
sanzione sproporzionata o discriminatoria;
• azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di
prestare servizio militare in un conflitto in cui potrebbero essere
richiesto il compimento di atti criminali;
• atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia.
• Riferimenti in diritto comunitario: art. 9.2 Dir. 2011/95/UE
• Riferimenti in diritto italiano: art. 7 D. Lgs. 251/2007
LO STATUS DI RIFUGIATO:
GLI ATTI DI PERSECUZIONE (SEGUE)
• Il d.lgs. n. 28/2014 ha finalmente equiparato ai fini del
riconoscimento dello status di rifugiato gli atti di
persecuzione alla mancanza di protezione da tali atti (art.
8, co. 1), protezione che deve essere “effettiva” e “non
temporanea”.
“se la vittima fornisce una dichiarazione processuale contro
i propri trafficanti o le proprie Madam, il dichiarante si
troverà a serio rischio di persecuzione da parte degli stessi
trafficanti in caso di ritorno in Nigeria. Sebbene, inoltre, il
quadro normativo ed istituzionale nigeriano preveda forme
di tutela a favore delle stesse, si reputa che tali misure,
vista anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel
Paese, non possono essere assicurate in ogni singolo
Stato” (decisione CT Torino 10.04.13)
LO STATUS DI RIFUGIATO:
MOTIVI DI PERSECUZIONE
Gli atti persecutori sono rilevanti solo se
motivati da ragioni di:
•
•
•
•
RAZZA
RELIGIONE
NAZIONALITA’
APPARTENZA AD UN PARTICOLARE
GRUPPO SOCIALE
• OPINIONI POLITICHE
LO STATUS DI RIFUGIATO:
APPARTENENZA AD UN DETERMINATO GRUPPO SOCIALE
Si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo
sociale in particolare quando:
 C'è condivisione di una caratteristica comune innata (come
il sesso o una casta o l’età), di una storia comune
immodificabile (come aver fatto parte di un’associazione o
di una classe professionale), o una caratteristica
fondamentale per la loro coscienza e identità (come
orientamento sessuale o identità di genere).
 i membri del gruppo condividono una caratteristica che lo
rende riconoscibile e lo contraddistingue dal resto della
società, che ne identifica la diversità.
LO STATUS DI RIFUGIATO E APPARTENENZA AD UN DETERMINATO
GRUPPO SOCIALE
DECISIONI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE
•
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino
LO STATUS DI RIFUGIATO:
DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE
(applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria)
• Appeal Committee Greece, 23.4.13
(caso relativo ad una richiedente etiope costretta durante la
minore età al lavoro forzato e vittima di sfruttamento a scopo
sessuale – altri elementi presi in considerazione: analfabetismo
totale, assenza di legami familiari nel Paese d’origine e assenza di
eguale trattamento in quanto donna sola)
In conclusion, as regards persecution, the Committee took into
consideration forced labour, the cumulative effects of the various
forms of discrimination which could make life in her country of
residence intolerable, and also her gender. All of the above made
the Applicant a member of the particular social group of “single
women in Ethiopia”.
Outcome:
Having verified the conditions, the Committee held that the
appeal was substantially well-founded and it recognised the
Applicant's refugee status.
LO STATUS DI RIFUGIATO:
DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE
(applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria)
• Austria - Asylum Court, 29 January 2013, E1 432053-1/2013
(caso relativo ad una richiedente asilo pakistana transgender
vittima di discriminazione e costretta alla prostituzione)
The Asylum Court stated with reference to the country reports that the
discrimination reported by the Applicant represented grounds for asylum.
In the disputed decision the Federal Asylum Agency had stated that
involuntary prostitution would be the only opportunity for her to earn a
living and this represented a violation of Article 3 ECHR. Disadvantages in
a social, economic or religious sphere can be sufficient for an affirmation
of refugee status, insofar as they are for reasons relevant to asylum, if
they reach such an intensity that it becomes unbearable for the asylum
seeker to remain in his home country.
These conditions exist in this case, which is why refugee status should
have been recognised.
Outcome:
The appeal
recognised.
was
granted
and
the
Applicant's
refugee
status was
LO STATUS DI RIFUGIATO:
DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE
(applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria)
• France - CNDA, 23 September 2011, Mr. D., n°11007337
Caso relativo ad un richiedente asilo di origine mauritana fuggito
per porre fine allo stato di servitù
An applicant who demonstrated his will to put an end to his situation of
servitude in Mauritania was considered as having a behavior which
infringes on the customs of this country. He must be considered as a
member of a social group whose members are, due to common
characteristics which define then in the eyes of the Mauritanian society,
likely to face persecution against which authorities are not able to protect
them.
The CNDA found that the applicant should be considered as a member of
a social group whose members are, due to common characteristics which
define then in the eyes of the Mauritanian society, likely to face
persecution against which authorities are not able to protect them.
The CNDA concluded that the applicant had a well-founded fear of being
persecuted in case of return to his country.
Outcome:
The applicant was granted refugee status.
LO STATUS DI RIFUGIATO:
DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE
INTERESSE
(applicazione di disposizioni normative di derivazione
comunitaria)
• UK Upper Tribunal [2010] UKUT 118 (IAC): ritiene che
l’appellante rientri nel gruppo sociale delle “giovani donne
che sono state vittime di tratta a scopo di prostituzione”
[…] ritenendo che “la passata esperienza condivisa di
essere state vittime di tratta per sfruttamento sessuale si
riconduce ad una comune, immutabile caratteristica” [Trad.
Lett.].
• UK - Upper Tribunal, 31 October 2007T: his case was the
first application of Art 10 of the Qualification Directive in
the UK to a case involving human trafficking. The Tribunal
found that trafficking victims are capable of being
members of a Particular Social Group and that both sub
paragaphs of Art 10(d) must be satisfied.
LO STATUS DI RIFUGIATO:
Richiesta di protezione e credibilità
Una delle motivazioni più frequenti, per non dire la più frequente, alla base
del rigetto è la "mancanza di credibilità" o "incongruenza" delle dichiarazioni
rese dai richiedenti asilo in fase di audizione.
Secondo la Direttiva Qualifiche approvata dall’UE nel 2004 (e poi modificata nel dicembre
2011),
“qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove
documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria” purché il
richiedente mostri: di avere compiuto “sinceri sforzi per circostanziare la domanda”; di
avere fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di altri elementi, o
dichiarazioni “ritenute coerenti e plausibili”; e infine di essere “in generale attendibile”.1
Come già nel Manuale dell’UNHCR (1992), la Direttiva Qualifiche consente quindi di
valutare la generale coerenza, plausibilità e credibilità della storia del richiedente asilo
come alternativa alla produzione di prove documentali, qualora queste non siano
disponibili.
Nei vari paesi europei si è così assistito ad una progressiva crescita di importanza delle
storie dei richiedenti asilo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.
Di fatto però, in molti casi il giudizio sulla credibilità della storia ha finito per sostituire la
ricerca o l’esame delle prove documentali; come corollario, la motivazione più
frequentemente adottata nei dinieghi si riferisce alla non credibilità della storia narrata.
Eppure la Direttiva Qualifiche non spiega in che modo sia possibile accertare
l’attendibilità di tali racconti.
Poiché la credibilità si basa sulla narrazione, è di cruciale importanza capire in
che modo questa viene raccolta, in che tempi e da chi, sapendo che ognuna di
queste variabili potenzialmente introduce variazioni nel racconto stesso.
Da Asilo in Europa –Barbara Sorgoni ricercatrice e docente di Antropologia culturale
all’Università di Bologna
IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Colui che:
1) non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato
2) ma che, in caso di ritorno nel paese di origine, correrebbe un
rischio effettivo di subire un danno grave, e non può o non vuole,
a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di quel paese.
Un DANNO GRAVE è:
a) La condanna a morte o all’esecuzione (artt. 2 e 3 CEDU, 2 e 19 Carta dei diritti
fondamentali);
b) La tortura o un’altra forma di trattamento umano o degradante nel paese di
origine (artt. 2 e 3 CEDU, 2 e 19 carta dei diritti fondamentali)
c) La minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante
da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale .
Rif. Normativi: art. 14, d.lgs. n. 251/2007
IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA
DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE
(applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria)
•
France - CNDA, 29 July 2011, Miss O., n°10020534
Caso di una richiedente asilo nigeriana alla quale non è stato riconosciuto lo
status di rifugiato ma è stata riconosciuta la protezione sussidiaria
Young Nigerian women, especially those coming from the region of Benin City
(State of Edo), who were forced to prostitute themselves in Europe in a
transnational network of human trafficking, and who managed to extricate
themselves from this network and to stop this forced activity, should not be
seen as members of a particular social group in Nigeria. However, they face
inhuman or degrading treatment in case of return to their country of origin
and should therefore be granted subsidiary protection
In this decision, the CNDA assesses the case firstly in light of the refugee
definition and then in light of the definition of subsidiary protection. On the
first aspect (refugee status), the Court excludes the persecution ground of
membership of a particular social group for victims of prostitution originating
from the State of Edo in Nigeria, contrary to a previous decision (well
reasoned) of another judgment section of the CNDA (cf. CNDA, 29 avril 2011,
Mlle E., n°10012810, also summarised in this database. The CNDA
nevertheless considers that a serious threat (within the meaning of subsidiary
protection) exists, without however giving any criteria for the definition of
inhuman or degrading treatment.
IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA
DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE
INTERESSE
(applicazione di disposizioni normative di derivazione
comunitaria)
•
Sweden - Migration Court of Appeal, 17 March
2010
Caso
di
una
richiedente
asilo
di origini
montenegrine che lamentava il rischio di subire
aggressioni sessuali da parte di parenti in caso di
ritorno in patria
Sexual violence, assault and forced prostitution was
not considered sufficient for subsidiary protection to
be granted since it had not been shown that the
authorities lacked will or were unable to offer
protection
LA PROTEZIONE UMANITARIA
FONTI NORMATIVE
•
Art. 5, co, 6 TU imm.: “Il rifiuto o la revoca del permesso di
soggiorno possono essere altresi' adottati … salvo che ricorrano
seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali
o
internazionali dello Stato italiano. Il
permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal
questore”
• Art. 19 co. 1 TU imm.: “In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o
il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua,
di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere
rinviato
verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione”
• Art. 11, co. 1, lett. C-ter, TU imm.: “per motivi umanitari, nei casi
di cui agli articoli 5, co. 6 e 19, co. 1, del testo unico, previo
parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello
status
di rifugiato
ovvero
acquisizione
dall'interessato
di
documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad
oggettive e gravi situazioni
personali che non consentono
l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale”
LA PROTEZIONE UMANITARIA
Carattere residuale
• Persone per le quali non sussistono i presupposti
per
il
riconoscimento
della
protezione
internazionale, ma sussistono gravi motivi di
carattere
umanitario(problemi
di
salute,
vulnerabilità)
• I seri motivi di carattere umanitario “non devono
necessariamente trovare un preciso riscontro in
disposizioni costituzionali o internazionali, ma
possono anche rispondere all’esigenza di tutela dei
diritti umani imposta in via generale dall’art. 2 della
Costituzione”
• Persone alle quali è prevista l’applicazione delle
clausole di esclusione
dal riconoscimento della
protezione internazionale ma che se espulse
sarebbero a rischio della vita o di trattamenti
inumani e degradanti
CONFRONTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E PROTEZIONE UMANITARIA
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
PROTEZIONE UMANITARIA
•Pds 5 anni rinnovabile
•Titolo o documento di
viaggio pienamente
riconosciuto dalla legge
come diritto, a certe
condizioni
•Tutela piena unità
familiare (ric. Fam.
Facilitato)
•Accesso all’alloggio sociale
•Accesso a tutte le
prestazioni sociali
•PS Lungo soggiornanti
•Pds 1 anno rinnovabile
•Titolo di viaggio a
maggiore discrezione p.a.
• Unità familiare non
tutelata
• Non tutelato l’accesso
all’alloggio sociale
• Accesso limitato alle
prestazioni sociali
• NO Ps Lungo soggiornanti
ELEMENTI DI CRITICITA’ NELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (cenni)
• Difficoltà di accesso alla procedura (respingimenti, riammissionim
rimpatri ed espulsioni)
• Durata complessiva della procedura di asilo
• Insufficienza del sistema di accoglienza e rischio di accoglienza
inadeguata/trattenimento
• Assenza di servizi di tutela adeguati e specifici
• Applicazione del Regolamento Dublino
• Composizione delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento
della Protezione Internazionale
• Valutazione della credibilità del richiedente
• Valutazione prevalente dei rischi di persecuzione o danno grave nel
Paese d’origine
• Rischio di abbandono e marginalità sociale dopo la valutazione della
domanda di protezione internazionale
ELEMENTI DI CRITICITA’ NELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: LA CREDIBILITA’
Una delle motivazioni più frequenti, per non dire la più frequente, alla base del rigetto è
la "mancanza di credibilità" o "incongruenza" delle dichiarazioni rese dai richiedenti asilo
in fase di audizione.
Secondo la Direttiva Qualifiche approvata dall’UE nel 2004 (e poi modificata nel dicembre
2011),
“qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove
documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria” purché il
richiedente mostri: di avere compiuto “sinceri sforzi per circostanziare la domanda”; di
avere fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di altri elementi, o
dichiarazioni “ritenute coerenti e plausibili”; e infine di essere “in generale attendibile”.
Come già nel Manuale dell’UNHCR (1992), la Direttiva Qualifiche consente quindi di
valutare la generale coerenza, plausibilità e credibilità della storia del richiedente asilo
come alternativa alla produzione di prove documentali, qualora queste non siano
disponibili.
Nei vari paesi europei si è così assistito ad una progressiva crescita di importanza delle
storie dei richiedenti asilo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.
Di fatto però, in molti casi il giudizio sulla credibilità della storia ha finito per sostituire la
ricerca o l’esame delle prove documentali; come corollario, la motivazione più
frequentemente adottata nei dinieghi si riferisce alla non credibilità della storia narrata.
Eppure la Direttiva Qualifiche non spiega in che modo sia possibile accertare
l’attendibilità di tali racconti.
Poiché la credibilità si basa sulla narrazione, è di cruciale importanza capire in che modo
questa viene raccolta, in che tempi e da chi, sapendo che ognuna di queste variabili
potenzialmente introduce variazioni nel racconto stesso.
Da Asilo in Europa – Post di Barbara Sorgoni ricercatrice e docente di Antropologia culturale
all’Università di Bologna
ELEMENTI DI CRITICITA’ NELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: IL RISCHIO DI EMARGINAZIONE
•
Difficoltà di iscrizione anagrafica e di accesso ai servizi territoriali
•
Difficoltà di accesso al mercato abitativo
•
Difficoltà di riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali
•
Difficoltà di accesso al mercato del lavoro
•
Assenza di reti territoriali/familiari e sociali di riferimento
•
Rischio di marginalità abitativa
•
Rischio di maggiore vulnerabilità fisica e psicologica
•
Rischio di sfruttamento lavorativo
•
Rischio di sfruttamento sessuale
PROTEZIONE INTERNAZIONALE:
QUALCHE DATO
•
Prime dieci Paesi dei cittadini stranieri che hanno presentato domanda di asilo sono:
Pakistan, Nigeria, Afghanistan, Senegal, Tunisia, Ghana, Somalia, Mali, Eritrea, Costa
D’Avorio
•
Nel 2012 le domande di protezione internazionale presentate in Italia sono state
17.352, ovvero 20.000 in meno rispetto all’anno precedente.
•
Nel corso del 2012, le istanze complessivamente esaminate dalle Commissioni
territoriali sono state 29.969. Per 6.545 persone, ovvero il 21,8% dei richiedenti, è
stata riconosciuta una forma di protezione internazionale; in particolare, lo status di
rifugiato è stato riconosciuto a 2.048 stranieri (6,8%) e la protezione sussidiaria è
stata accordata a 4.497 stranieri (il 15%). Sommando a questi coloro a cui è stato
proposto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (15.486, pari al
51,6%), l’esito positivo delle domande in termini di riconoscimento di una qualche
forma di protezione è stato del 73,5%.
Dal Rapporto SPRAR 2012/2013
•
Nel 2013 in tutta Europa si sono presentate 484.600 richieste di asilo, con un
aumento di un terzo rispetto al 2012 (v. UNHCR Asylum Trends 2013)
•
I maggior numero di nuove domande di asilo nel 2013 è stato presentato in Germania
(109.600), in Francia (60.100) e in Svezia (54.300), tra i principali paesi di
destinazione. Nel 2013 in Turchia, che oggi ospita il maggior numero di rifugiati in
fuga dalla Siria (640.889 rifugiati siriani al 18 marzo 2014), sono state presentate
44.800 domande d'asilo, soprattutto da parte di cittadini iracheni e afghani.
•
L’Italia nel 2013 ha ricevuto 27.800 domande di asilo.
Normativa in materia di tratta e richiami alla protezione
internazionale
Articolo 14 Protocollo di Palermo del 2000
“Nessuna disposizione del presente Protocollo
pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità
degli Stati ed individui ai sensi del diritto
internazionale, compreso il diritto internazionale
umanitario e il diritto internazionale dei diritti
umani e, in particolare, laddove applicabile, la
Convenzione del 1951 e il Protocollo del
1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il
principio di non allontanamento”
Normativa in materia di tratta e richiami alla protezione
internazionale
Articolo 40.4 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta
alla tratta degli esseri umani (aperta alla firma il 16.5.2005
ed entrata in vigore il 1.2.2008)
“Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sui
diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli
individui in virtù del diritto internazionale, ivi compreso il
diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale
relativo ai diritti dell’uomo e in particolare, laddove
applicabile, della Convenzione del 1951 e del
Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati e al
principio del non – rimpatrio (non refoulement) ivi
stabilito”
Normativa in materia di tratta e richiami alla protezione
internazionale
Il par. 377 del Rapporto esplicativo che accompagna
la Convenzione del Consiglio d’Europa, in relazione
all’articolo 40, stabilisce che:
“Il fatto di essere vittima di tratta di esseri
umani non può precludere il diritto di chiedere
e ottenere asilo e le Parti dovranno garantire
che le vittime di tratta abbiano adeguato
accesso a eque ed efficienti procedure d’asilo.
Le Parti dovranno inoltre intraprendere tutte le
misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del
principio di non-refoulement”.
Normativa in materia di tratta e richiami alla protezione
internazionale
Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
Art. 11.6: “Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se
del caso, […] informazioni sulla possibilità di concedere
protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE
del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta e della direttiva 2005/85/CE del
Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di altri
strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe”.
Normativa in materia di tratta e richiami alla protezione
internazionale
D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 - Attuazione direttiva 2011/36 - Art. 10
1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di
tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di
coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al
fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di
tutela.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a
lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1,
nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di
ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251.
3. All’articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma
3 è inserito il seguente: «3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì,
gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria
sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei
delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.».
Normativa in materia di protezione internazionale e
richiami alla tratta
Direttiva 2011/95/UE (Rifusione Direttiva Qualifiche)
“Nell’attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della
specifica situazione di persone vulnerabili, quali […] le vittime della
tratta di esseri umani”
Direttiva 2013/33/UE (Rifusione Direttiva Accoglienza)
“Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati
membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili
quali: […] le vittime della tratta degli esseri umani”.
Normativa in materia di protezione internazionale e
richiami alla tratta
D.lgs 251/07 (attuazione direttiva qualifiche come modificato
dal d.lgs. 18/2014 in vigore dal 22.03.2014) - art. 19
“Nell’attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene
conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali […] le vittime della
tratta di esseri umani”.
Viene inoltre chiarito che per aversi riconoscimento dello
status di rifugiato, i motivi di persecuzione possono essere
collegati tanto agli atti di persecuzione quanto alla mancanza
di protezione contro tali atti e che ai fini della determinazione
dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o
dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo,
si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa
l'identità di genere
Protezione internazionale :
qualche riferimento bibliografico
•La tutela dei richiedenti asilo – Manuale giuridico per
l’operatore (UNHCR E ASGI con il coordinamento dello
Sprar e la supervisione del Ministero dell’Interno
•Il diritto alla protezione – La protezione in Italia, quale
futuro? – Studio sullo stato del sistema asilo in Italia e
proposte per la sua evoluzione –ASGI
•Per un’accoglienza e una relazione d’aiuto transculturali.
Linee guida per un’accoglienza integrata e attenta alle
situazioni vulnerabili dei richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale – Provincia di Parma e CIAC
•Sexual and Gender-Based Violence against Refugees,
Returnees and Internally Displaced Persons - UNHCR