Spese di vitto e alloggio prepagate dal committente non tassate Sabato 21 giugno 2014 In materia di reddito di lavoro autonomo, lo schema di decreto legislativo approvato ieri dal Governo contiene due significative novità: • l’art. 10 dispone che le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce; • l’art. 11 prevede che alle società tra professionisti ex L. 183/2011 (STP) si applichi il regime delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti e professioni di cui all’art. 5 del TUIR. Venendo alla prima disposizione, si sostituisce il secondo periodo dell’art. 54 comma 5 del TUIR in base al quale, attualmente, le spese di vitto e alloggio “sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura”. Ai fini applicativi della disposizione, l’Agenzia delle Entrate (circ. 28/2006, § 38) aveva individuato la seguente procedura, invero alquanto farraginosa: • il committente riceve da chi presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio; • il committente comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invia allo stesso copia della relativa documentazione fiscale; • il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente e considera il costo integralmente deducibile; • il committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese. Tanto premesso, forse sarebbe stato meglio abrogare tout court il secondo periodo dell’art. 54 comma 5. Nello schema di decreto, in linea con il disegno di legge di semplificazione delle scorso anno, la norma viene invece sostituita, prevedendo che le “prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e di bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. Quindi, se il committente sostiene spese di vitto e alloggio necessarie all’espletamento dell’incarico da parte di un professionista, queste spese non sono tassate in capo al professionista. La nuova norma nulla dice con riferimento alle altre spese, prima fra tutte quelle di viaggio (si pensi al pagamento da parte del committente di un biglietto aereo per il professionista). È controverso se tali spese debbano essere trattate dal punto di vista procedurale come quelle di vitto e alloggio; si dovrebbe però ritenere che il principio espresso dallo schema di decreto abbia valenza generale e si applichi quindi a tutte le spese sostenute dal committente. Per il committente si pone il problema della deducibilità delle spese in questione. È da escludersi, in linea generale, che si possa parlare di spese di rappresentanza, mancando la finalità promozionale o di pubbliche relazioni e rientrando le spese nell’ambito di una prestazione professionale ricevuta. Più problematico è sostenere che ad esse non si applichi il limite di deducibilità del 75%, previsto dal DL 112/2008 che ha modificato l’art. 109 comma 5 del TUIR. Pertanto, nel caso di spese sostenute direttamente dal committente imprenditore, il regime di deducibilità dovrebbe essere quello proprio delle spese in capo all’impresa (deducibilità al 75%). Laddove invece le spese di vitto e alloggio siano state sostenute direttamente dal professionista e successivamente rimborsate dal committente, queste dovrebbero cambiare natura e perdere la loro qualificazione fiscale originaria, tanto per il committente, quanto per il professionista (in tal senso, la circ. CNDCEC 9 gennaio 2014 n. 37/IR, nota 20), anche se l’Agenzia delle Entrate (circ. 47/2008) ritiene invece che si debba applicare nel calcolo del reddito di lavoro autonomo la soglia del 2% dei compensi. La secondo modifica riguarda invece le società tra professionisti. Come auspicato da più parti (si veda anche circolare CNDCEC n. 34/IR), lo schema di decreto precisa che i redditi prodotti dalle STP sono redditi di lavoro autonomo, attribuendo alle società tra professionisti il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti che, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR, producono reddito di lavoro autonomo e lo attribuiscono per trasparenza ai soci. Fonte: Eutekne Info Alessandro COTTO
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