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Spese di vitto e alloggio prepagate dal committente non tassate
Sabato 21 giugno 2014
In materia di reddito di lavoro autonomo, lo schema di decreto legislativo approvato ieri dal
Governo contiene due significative novità:
• l’art. 10 dispone che le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti
e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura
per il professionista che ne usufruisce;
• l’art. 11 prevede che alle società tra professionisti ex L. 183/2011 (STP) si applichi il regime
delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti e
professioni di cui all’art. 5 del TUIR.
Venendo alla prima disposizione, si sostituisce il secondo periodo dell’art. 54 comma 5 del TUIR in
base al quale, attualmente, le spese di vitto e alloggio “sono integralmente deducibili se sostenute
dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura”.
Ai fini applicativi della disposizione, l’Agenzia delle Entrate (circ. 28/2006, § 38) aveva individuato
la seguente procedura, invero alquanto farraginosa:
• il committente riceve da chi presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento
fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del
servizio;
• il committente comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente
sostenuta e invia allo stesso copia della relativa documentazione fiscale;
• il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al
committente e considera il costo integralmente deducibile;
• il committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei
rimborsi spese.
Tanto premesso, forse sarebbe stato meglio abrogare tout court il secondo periodo dell’art. 54
comma 5. Nello schema di decreto, in linea con il disegno di legge di semplificazione delle scorso
anno, la norma viene invece sostituita, prevedendo che le “prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti e di bevande acquistate direttamente dal committente non
costituiscono compensi in natura per il professionista”.
Quindi, se il committente sostiene spese di vitto e alloggio necessarie all’espletamento
dell’incarico da parte di un professionista, queste spese non sono tassate in capo al professionista.
La nuova norma nulla dice con riferimento alle altre spese, prima fra tutte quelle di viaggio (si
pensi al pagamento da parte del committente di un biglietto aereo per il professionista).
È controverso se tali spese debbano essere trattate dal punto di vista procedurale come quelle di
vitto e alloggio; si dovrebbe però ritenere che il principio espresso dallo schema di decreto abbia
valenza generale e si applichi quindi a tutte le spese sostenute dal committente.
Per il committente si pone il problema della deducibilità delle spese in questione. È da escludersi,
in linea generale, che si possa parlare di spese di rappresentanza, mancando la finalità
promozionale o di pubbliche relazioni e rientrando le spese nell’ambito di una prestazione
professionale ricevuta. Più problematico è sostenere che ad esse non si applichi il limite di
deducibilità del 75%, previsto dal DL 112/2008 che ha modificato l’art. 109 comma 5 del TUIR.
Pertanto, nel caso di spese sostenute direttamente dal committente imprenditore, il regime di
deducibilità dovrebbe essere quello proprio delle spese in capo all’impresa (deducibilità al 75%).
Laddove invece le spese di vitto e alloggio siano state sostenute direttamente dal professionista e
successivamente rimborsate dal committente, queste dovrebbero cambiare natura e perdere la
loro qualificazione fiscale originaria, tanto per il committente, quanto per il professionista (in tal
senso, la circ. CNDCEC 9 gennaio 2014 n. 37/IR, nota 20), anche se l’Agenzia delle Entrate (circ.
47/2008) ritiene invece che si debba applicare nel calcolo del reddito di lavoro autonomo la soglia
del 2% dei compensi.
La secondo modifica riguarda invece le società tra professionisti. Come auspicato da più parti (si
veda anche circolare CNDCEC n. 34/IR), lo schema di decreto precisa che i redditi prodotti dalle
STP sono redditi di lavoro autonomo, attribuendo alle società tra professionisti il medesimo
trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti che, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR,
producono reddito di lavoro autonomo e lo attribuiscono per trasparenza ai soci.
Fonte: Eutekne Info
Alessandro COTTO