25 GIUGNO 2014 - Consiglio Regionale del Piemonte

Direzione Processo Legislativo
InfolegCrpNews
Silvia Bertini
A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente
Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli
Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale
25 GIUGNO 2014
SOMMARIO
AMBIENTE
4
Inquinamento
4
BILANCIO - FINANZE – CREDITO - ECONOMIA
Il pareggio di bilancio
4
4
CONCORRENZA – ANTITRUST
4
Tutela della concorrenza
4
CULTURA
5
Rapporto annuale sulla cultura
5
DIRITTO AMMINISTRATIVO
5
Processo amministrativo
5
DIRITTO COMUNITARIO
6
Fondi strutturali
6
Obbligazioni a carico degli Stati
6
GIUSTIZIA
7
I poteri del giudice amministrativo e la discrezionalità della P.A.
INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE
7
7
Focus comunicazioni, media e nuove tecnologie
PARI OPPORTUNITA’
7
8
Mancato rispetto delle quote di genere
8
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
8
Formazione e Prevenzione dei dipendenti pubblici
8
Il buon andamento della P.A.
9
2
REGIONI
9
PDL n. 179 della Regione Lazio del 6 giugno 2014 “Interventi regionali per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e dell’usura e
istituzione della Casa regionale contro l’usura e il sovraindebitamento”
Le autonomie regionali speciali
9
10
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
10
Efficienza energetica e Pubblica amministrazione
TELECOMUNICAZIONI
10
11
Il procedimento elettronico
11
Onde elettromagnetiche: uso dei cellulari e smartphone
11
3
AMBIENTE
Inquinamento
Nel commento intitolato “I principi europei di
precauzione, prevenzione e chi ‘inquina
paga’, a cura di Massimo Nunziata, pubblicato
sulla
rivista
“Giornale
di
diritto
amministrativo” n. 6 del 2014, a pag. 656,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,
si evidenzia che l’ambiente permane uno dei
settori di maggior incidenza del diritto
europeo su quello nazionale. Nell’ottica volta
al perseguimento di una tutela dei beni
ambientali
prosegue
l’evoluzione
interpretativa in ordine ai principi del chi
“inquina paga”. In particolare nel testo si
esaminano i seguenti aspetti: la centralità
della questione controversa oggetto della
pronuncia; la soluzione nazionale: l’esonero
del proprietario ‘incolpevole’ dagli obblighi di
bonifica e messa in sicurezza; i principi
fondamentali dell’Unione Europea in materia
ambientale.
In proposito si attendono indicazioni di
notevole rilievo dalla Corte di Giustizia che, è
chiamata ad esprimersi sulla recente
rimessione
dell’Adunanza
Plenaria
del
Consiglio di Stato, con l’ordinanza del 25
settembre 2013, n. 21, per quanto riguarda
la discussa estensione degli obblighi di
riparazione in capo al proprietario non
responsabile dell’inquinamento.
BILANCIO - FINANZE – CREDITO - ECONOMIA
Il pareggio di bilancio
Nell’articolo intitolato “Il pareggio di bilancio
e dintorni”, a cura di Federica Guzzo,
Fondazione TrasPArenza, pubblicato da
Astrid, si evidenzia, visti i debiti sovrani
dell’eurozona, che ha livello comunitario è
prevalsa l’esigenza di prevedere negli
ordinamenti nazionali più rigide e stringenti
regole per il consolidamento fiscale ed, in
particolare, di introdurre con norme di rango
costituzionale, la golden rule del pareggio di
bilancio. Nel testo si esamina l’introduzione e
l’attuazione del pareggio di bilancio; la legge
costituzionale n. 1/2012 e l’art. 81 della
Cost.; la legge rinforzata n. 243/2012; il
pareggio di bilancio per gli enti territoriali ed
il coordinamento della finanza pubblica ed i
controlli. Il panorama economico-finanziario
che ne viene delineato è costituito dalla
summa di più risultanti come il federalismo
fiscale, la spending review, la preventiva
determinazione dei costi standard e il divieto
alle Regioni di legiferare nel dettaglio in tema
di bilancio pubblico. Il rischio che ne
consegue è quello di omogeneizzare l’intero
sistema, con la conseguenza di non tenere
nel dovuto conto la situazione delle singole
realtà territoriali, in Italia molto eterogenee,
per quanto concerne le politiche di
risanamento e le risposte più che mai
appropriate da fornire sul tema del debito
pubblico.
CONCORRENZA – ANTITRUST
Tutela della concorrenza
Nel commento intitolato “Tutela pubblica e
privata della concorrenza”, a cura del Cons.
Vincenzo Lopilato, pubblicato da GiustAmm.
(cop.
n.
6/2014),
ci
si
sofferma
sull’argomento, indicando con particolare
attenzione, quelle che sono le regole, le
finalità, i rimedi che vigono nel diritto
pubblico e privato. Nel testo, si esaminano
soprattutto
l’aspetto
concernente
la
concorrenza per il mercato e le regole
4
procedimentali e contrattuali; il servizio
pubblico e i rapporti individuali di utenza; la
tutela della concorrenza e le misure antitrust;
le intese anticoncorrenziali e la responsabilità
civile per lesione della libertà negoziale. Ne
deriva che l’applicazione congiunta e
coordinata dei rimedi pubblicistici e privatistici
possa costituire uno strumento adeguato ai
fini della tutela della concorrenza. I medesimi
però devono essere applicati in modo
semplice al fine di non complicare il sistema
delle garanzie giurisdizionali. In questa
direzione è opportuno orientare le forme di
concentrazione delle tutele evitando di
sovrapporle e di iperregolarle in modo da
renderle
incentivi
utili
allo
sviluppo
economico.
CULTURA
Rapporto annuale sulla cultura
In data 16 giugno è stato presentato a Roma
dalla fondazione Symbola e Unioncamere il
seguente rapporto annuale: “Io sono cultura.
L’Italia della qualità e della bellezza sfida la
crisi”. Tale indagine persegue l’obiettivo di
esaminare il peso che le industrie culturali e
creative e l’insieme delle attività collegate
hanno nell’economia e nelle società italiane.
Ed è stato redatto dalla fondazione Symbola
ed Unioncamere in cooperazione con
l’Assessorato alla cultura della Regione
Marche,
con
la
partecipazione
della
fondazione Fitzcarraldo e Si.Camera e con il
patrocinio dei ministeri dei Beni e delle
Attività culturali, del turismo e dello Sviluppo
economico. Tale rapporto rappresenta l’unico
studio in Italia a quantificare annualmente il
contributo
della
cultura
e
creatività
all’economia nazionale, sia in termini di valore
aggiunto che di occupazione.
Il testo del rapporto consta di tre grandi
capitoli: il primo, concerne le industrie
creative e culturali nel mondo; il secondo,
invece, riguarda i programmi europei e le
nuove fonti di finanziamento per le industrie
culturali e creative; il terzo, le industrie
creative e culturali in Italia.
Per approfondimenti il sito di riferimento è il
seguente:
http://www.unioncamere.gov.it
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Processo amministrativo
Nel commento intitolato “Considerazioni di
carattere generale, ma non troppo, sulla
connessione nel processo amministrativo”, a
cura del Prof. Sergio Menchini, ordinario di
diritto processuale civile presso l’università di
Pisa, pubblicato da GiustAmm. (cop. n.
6/2014) si svolge un’analisi limitata alle
ipotesi in cui le domande connesse vedono
coinvolti gli stessi soggetti e agli istituti,
interni alla giurisdizione amministrativa, che
ruotano intorno al fenomeno individuato
(riunione
e
separazione
dei
giudizi,
sospensione e cognizione incidentali, effetti
della sentenza rispetto agli atti connessi).
Inoltre,
nel
contempo,
viene
posta
l’attenzione sulla giurisdizione di legittimità e
omessi i casi posti in rilievo da azioni di
condanna tese alla tutela dei diritti soggettivi.
Si analizzano in particolare i seguenti aspetti:
il dato di diritto positivo e la connessione
meramente soggettiva e quella oggettiva per
presupposizione; il processo simultaneo, la
sospensione necessaria e l’efficacia del
giudicato; la cognizione incidentale dell’atto
regolamentare e il cumulo delle domande, la
connessione procedimentale e quella causale.
5
DIRITTO COMUNITARIO
Fondi strutturali
Nel commento intitolato “Le politiche di
coesione e la gestione dei fondi strutturali
europei nella programmazione 2014-2020”, a
cura di Carlo Notarmuzi, pubblicato sulla
rivista “Giornale di diritto amministrativo”, n.
6 del 2014, a pag. 563, reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini, si evidenzia che con
la
deliberazione
di
regolamenti
che
disciplinano il quadro finanziario pluriennale
2014-2020 degli strumenti di investimento
dell’UE termina la fase dei negoziati fra gli
Stati durata due anni e mezzo e si avvia la
fase dei nuovi programmi di finanziamento
sui fondi strutturali a partire dal 1° gennaio
2014. In particolare, un regolamento
generale e sei regolamenti specifici, tre
concernenti i fondi strutturali e tre relativi agli
altri strumenti di investimento europeo (SIE)
determinano le funzioni, gli scopi prioritari e
l’organizzazione dei fondi, le norme generali,
al fine di perseguirne gli obiettivi comuni della
politica di coesione europea.
Le novità delineate dal nuovo Regolamento in
tema di semplificazione delle procedure, della
maggiore attenzione ai prodotti, sono
elementi
che
migliorano
la
nuova
programmazione, comunque le norme
esaminate sono comuni a tutti i paesi europei
e non è sufficiente una buona base normativa
per migliorare l’utilizzo dei fondi da parte
dell’Italia. Solo con l’accordo di partenariato e
con la nuova progettazione che seguirà potrà
concretizzarsi un efficiente settennato per la
gestione dei fondi.
Obbligazioni a carico degli Stati
Nella nota di commento intitolata “Principio di
precauzione e obblighi di informazione a
protezione dei diritti umani”, a cura di Marco
Pacini, pubblicata sulla rivista “Giornale di
diritto amministrativo” n. 6 del 2014, a pag.
586, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, si evidenzia che con la sentenza del
5 dicembre 2013, ricorso n. 52806/09 la
Corte europea dei diritti è tesa a dare una
risposta ad una serie di interrogativi inerenti
le attività pericolose per la salute umana.
Essa costituisce rilevante interesse poichè
impone agli Stati l’obbligo di adottare misure
volte ad individuare e gestire i rischi
scientificamente
incerti
provocati
dall’esercizio di attività pericolose e, nel
contempo, offre lo spunto per esaminare la
qualificazione del principio di precauzione
adottata dalla medesima Corte e di valutarne
le implicazioni per il diritto nazionale e ne
richiede soprattutto alle autorità pubbliche di
assicurare che i soggetti esposti a tali rischi
ne siano informati.
La Corte sembra
appropriarsi di un nuovo paradigma dello
Stato contemporaneo, che diviene Stato
protettore, informatore e formatore. A
seguito di questo anche le autorità pubbliche
devono non solo più farsi carico della
riparazione dei danni da eventi imprevisti
derivanti dalle attività umane, ma anche della
previsione della possibilità che simili eventi si
verifichino, della determinazione della loro
probabilità e cioè che il rischio si verifichi,
della prevenzione e protezione delle persone.
6
GIUSTIZIA
I poteri del giudice amministrativo e la discrezionalità della P.A.
Nel commento intitolato “Discrezionalità
amministrativa ed effettività della tutela:
l’evoluzione
dei
poteri
del
giudice
amministrativo”, a cura del cons. Raffaele
Greco, si evidenzia che nell’attuale dibattito
che pone al centro dell’attenzione i poteri del
giudice amministrativo nei confronti della
discrezionalità della P.A. si richiama un
aspetto essenziale del dibattito dottrinario,
politico e mediatico, sulle vie da perseguire
per uscire dalla crisi economica, che da anni
imperversa in Italia.
In particolare, ci si riferisce alle molteplici
tensioni emerse sul versante del controllo di
legalità
affidato
alla
giurisdizione
amministrativa rispetto all’azione dei pubblici
poteri, che negli ultimi mesi hanno portato a
considerare l’intervento giudiziale come un
fattore di ostacolo alla ripresa economica e
quindi a proporne rimedi coerenti per
pervenirne alla soluzione finale tesa alla
soppressione dei TT.AA.RR. e del Consiglio di
Stato. In riferimento è opportuno ribadire che
il legislatore ha continuato ad ampliare la
sfera d’intervento del giudice amministrativo,
rimettendo alla sua responsabilità nuovi
delicati settori dell’economia e della società e
conferendogli strumenti d’intervento e poteri
sempre più penetranti ed inediti. In
particolare, nel testo si affrontano il principio
di effettività e la sua declinazione nella
disciplina del processo; il caso emblematico
del giudizio di ottemperanza; le tendenze
evolutive del processo e le oscillazioni della
giurisprudenza.
Il testo del commento è reperibile
seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it
al
INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE
Focus comunicazioni, media e nuove tecnologie
La Rivista on line federalismi.it (Rivista di
diritto pubblico italiano, comunitario e
comparato) ha predisposto un focus volto
alla comunità scientifica e professionale con
l’intento di approfondire e discutere il
rapporto tra la società dell’informazione e il
diritto italiano, comunitario e sovranazionale.
Tale pubblicazione mira ad indagare le sfide
che le tecnologie sempre più innovative e le
forme
sempre
più
variabili
della
comunicazione digitale rivolgono al nucleo
dell’ordinamento, andando ad incidere
direttamente sulla tutela dei diritti.
Si segnalano i seguenti commenti:
pubblico comparato presso l’università di
Napoli – Suor Orsola Benincasa;
“Le reti Wi-Fi comunali ad uso gratuito o
semigratuito: problemi di compatibilità con le
norme a tutela della concorrenza”, a cura di
Mario Libertini, prof. ord. di diritto industriale
presso l’università “La sapienza” di Roma e
Virginia Bellucci, avvocato in Roma e dottore
di ricerca in diritto dell’Economia e
dell’impresa presso l’università “La Sapienza”
di Roma;
“Se il contenuto della digitalizzazione è il
legame sociale”, a cura di Mario Morcellini,
Direttore del Dipartimento di Comunicazione
e Ricerca sociale presso l’università “La
Sapienza” di Roma;
“Industria
dell’audiovisivo
e
società
dell’informazione nel contesto europeo”, a
cura di Enzo Cheli, pro. ord. di diritto
costituzionale presso l’Università di Firenze;
“La decisione della Corte di Giustizia sul caso
Google Spain: più problemi che soluzioni”, a
“Diritto all’oblio e Internet”, a cura di
Tommaso Edoardo Frosini, prof. ord. di diritto
7
cura di Franco Pizzetti, prof. ord. di diritto
costituzionale presso l’università di Torino.
I testi dei commenti sono reperibili al
seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/focus/tmt/?FOCUS_
ID=29
PARI OPPORTUNITA’
Mancato rispetto delle quote di genere
Nel commento intitolato “Conseguenze del
mancato rispetto delle quote di genere
previste dalla L. n. 56/2014”, a cura di
Annalisa Di Piazza, pubblicato dalla banca
dati Segretarientilocali.it, si evidenzia che,
all’indomani delle elezioni i sindaci si trovano
nella condizione per la prima volta di dover
garantire predeterminate quote di genere
all’interno delle giunte. In particolare nel
testo si considerano i seguenti aspetti: la
cronologia delle norme; l’aspetto innovativo
della L. n. 56/2014; il sistema sanzionatorio
previsto nella legge 120/2011; l’orientamento
giurisprudenziale ante legge 215/2012; il
mancato adeguamento del TUEL alle norme
della L. 56/2014; il sistema sanzionatorio
previsto dalla legge per il mancato rispetto
delle quote nelle liste; la validità degli atti
medio tempore assunti.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Formazione e Prevenzione dei dipendenti pubblici
Nel commento intitolato “Formazione dei
dipendenti pubblici e prevenzione della
corruzione negli appalti: per non parlare ai
muri”, a cura di Angelo Mari, pubblicato da
GiustAmm (cop. n. 6/2014), si evidenzia che
la formazione dei dipendenti è un fattore
rilevante volto prevenire la corruzione, per
questa motivazione è un contenuto
obbligatorio dei piani triennali anticorruzione
predisposti dalle singole amministrazioni; ne
consegue che la mancata programmazione
della formazione, costituisca responsabilità
per i dirigenti.
Nel testo, in particolare, si affrontano le
questioni di fondo e le specifiche aree di
rischio; i percorsi formativi; i destinatari; gli
obiettivi ed i metodi; la tipologia di docenza;
la misurazione degli esiti formativi.
8
Il buon andamento della P.A.
Nel commento intitolato “Il buon andamento
della PA al tempo degli ossimori: proroga e
revisione delle procedure”, a cura di Rosa
Rota, Professore Aggregato di Diritto
dell’ambiente e Ricercatrice di Diritto
Amministrativo presso l’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”, pubblicata da Astrid
(17/6/2014), l’autrice evidenzia che, il buon
andamento costituisce un principio generale
dell’attività amministrativa teso ad indirizzare
l’esercizio dei pubblici poteri con i criteri di
efficacia ed economicità dettati dalla L. 241
del 1990 assunti dal Legislatore come canoni
di condotta per la P.A. In particolare, nel
testo, si affrontano i seguenti aspetti: il buon
andamento come valore, principio e norma;
la proroga e la revisione della procedura di
Abilitazione
Scientifica
Nazionale;
le
digressioni sul compito e la responsabilità
della cultura. Ne consegue che quest’ultima
venga ad assumere rilevanza notevole
rispetto agli altri beni che hanno un ruolo
nella vita politica, questi ultimi diminuiscono
se vengono condivisi; la cultura, invece è
l’unico bene dell’umanità ad ampliarsi se
molti partecipano ad essa. Questa è la
funzione che le compete nel futuro.
REGIONI
PDL n. 179 della Regione Lazio del 6 giugno 2014 “Interventi regionali per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e dell’usura e
istituzione della Casa regionale contro l’usura e il sovraindebitamento”
Con la presente proposta di legge La Regione
Lazio per le finalità e ad integrazione delle
disposizioni di cui alla L. 7 marzo 1996, n.
108 (Disposizioni in tema di usura) emana
misure volte a contrastare e a prevenire il
fenomeno
del
sovraindebitamento
e
dell’usura nel territorio regionale e, nel
contempo promuove anche attività che
presentano uno sviluppo economico e sociale
ispirato ai valori della sicurezza e della
legalità.
Il testo si compone di 14 articoli: nel primo, si
delineano le finalità e l’oggetto; il secondo,
dice che la Regione ha la facoltà di costituirsi
parte civile in tutti i processi celebrati nel suo
territorio ed aventi ad oggetto il reato di cui
all’art. 644 del codice penale; il terzo, detta
disposizioni
sul
fondo
regionale
di
prevenzione e contrasto al l’usura e al sovra
indebitamento;
il
quarto,
concerne
l’Istituzione della Casa regionale contro
l’usura ed il sovraindebitamento; il quindi,
indica i soggetti destinatari; il sesto, indica i
soggetti beneficiari; il settimo, si riferisce ai
finanziamenti integrativi alla L. 7 marzo 1996,
n. 108; l’ottavo fornisce le indicazioni degli
interventi per il sostegno alle vittime
dell’usura; il nono, fornisce le indicazioni sui
contributi a favore degli enti, delle
associazioni e delle fondazioni impegnati nella
lotta contro l’usura;
il decimo, fornisce
indicazioni
sull’attività
della
Regione;
l’undicesimo
fornisce
indicazioni
sugli
interventi per il sovraindebitamento; il
dodicesimo, fornisce indicazioni sul tavolo
regionale sul sovraindebitamento e sull’usura;
il tredicesimo, detta le disposizioni finanziarie;
il quattordicesimo, infine, affronta le
disposizioni transitorie e le abrogazioni.
Il testo della proposta di legge è reperibile al
seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostel
egge/TESTI_PROPOSTI/PL%20179.pdf
9
Le autonomie regionali speciali
Nella relazione intitolata “Le autonomie
regionali speciali: una risorsa costituzionale
da valorizzare”, a cura di Gaetano Silvestri, si
evidenzia che un problema di rilievo che si
avverte nel momento attuale e che ha
acquistato consistenza con la riforma del
2001 è la conservazione dell’autonomia
differenziata nel momento in cui il legislatore
costituzionale procede ad un riassetto
complessivo del riparto di competenze
legislative previsto dalla Costituzione.
E’ opportuno precisare che le autonomie
speciali, proprio per la loro peculiarità storica,
per la posizione e conformazione dei territori,
per la composizione etnica e linguistica delle
comunità locali, non sono frutto di pura
volontà politica o di accordi conclusi per
ragioni contingenti o di opportunismo. Esse
contengono in sé, in maniera oggettiva, le
ragioni della specialità. Due sono le
conseguenze di rilievo che si impongono: - a)
le forme e condizioni particolari di autonomia,
di cui all’art. 116 Cost., devono essere
strettamente correlate ai caratteri specifici dei
territori e delle popolazioni e non possono
trasmodare in trattamenti differenziati, e più
favorevoli, sia sul piano finanziario che su
quello giuridico quando questi non siano
direttamente finalizzati alla valorizzazione
delle ragioni sottostanti alle specificità
regionali o provinciali; - b) così come la
creazione di Regioni a statuto speciale non è
stata l’effetto di pure volizioni politiche, ma è
stato un portato della storia, allo stesso modo
non è possibile la loro cancellazione per pura
volontà politica.
A parere del relatore, non è accettabile che
ogni volta che emerge uno scandalo
nell’ambito di una istituzione, anziché
reclamare la punizione dei colpevoli di
corruzione o altri gravi reati, si invochi
l’abolizione o la riduzione delle competenze
della medesima. A tale Istituzione viene così
inflitto un doppio danno, quello derivante
dalla mala amministrazione e dalla corruzione
e
quello
derivante
dall’ignoranza
di
commentatori in cerca di facile popolarità.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Efficienza energetica e Pubblica amministrazione
Nell’articolo intitolato “I finanziamenti europei
come leva di intervento”, a cura di Enrico
Maria Curti, avvocato, studio legale Radice &
Cereda – Milano, si evidenzia che gli immobili
pubblici
presentano
forti
margini
di
miglioramento
in
tema
di
efficienza
energetica; infatti, secondo la Fondazione
Sviluppo Sostenibile “Green Economy (per
uscire dalle due crisi, 2012), l’intervento su
111,000 edifici pubblici (di cui 11,000 uffici,
30,000 scuole e 70,000 edifici di edilizia
sociale) porterebbe al risparmio di 1 Mtep
entro il 2020 (-33% dei consumi dal 2012).
Comunque al momento esistono alcuni vincoli
di sistema che non permettono il risparmio
energetico. Nel nostro Paese il potenziale di
mercato teorico nella P.A. è pari a circa 1
miliardo di euro all’anno da qui al 2020 e
concerne soprattutto la cogenerazione e
l’illuminazione pubblica. Nel testo si
esaminano le caratteristiche e le criticità
emergenti nel momento attuale; le soluzioni
effettivamente adottate dalla P.A.; i
finanziamenti europei.
Per quanto concerne gli edifici pubblici si
pone la necessità di utilizzare i fondi
comunitari e di coinvolgere lo stakeholder
privato. Non mancano elementi di criticità
nella stesura di una strategia sistematica
volta ad ottenere oggettivi risparmi energetici
che
consistono
nell’attuale
rigidità
contrattuale negli appalti di riqualificazione
energetica, nella scarsa presenza di Knowhow interno alla PA ed i vincoli posti dal Patto
di Stabilità.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/
articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=591
10
TELECOMUNICAZIONI
Il procedimento elettronico
Nel commento intitolato “Il procedimento
amministrativo delineato dal sistema AVCpass
profili teorici, comparativi e critici”, a cura di
Mattia Pani, avvocato alla Regione Autonoma
della Sardegna e dottore di ricerca in diritto
amministrativo e di Carlo Sanna, dottore di
ricerca in diritto dell’attività amministrativa
informatizzata
e
della
comunicazione
pubblica, pubblicato da LexItalia (cop. n.
6/2014), si evidenzia che il sistema
dell’AVCpass trova la sua base normativa
nell’art. 6-bis del codice dei contratti pubblici
(ossia il D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
delineato “Banca dati nazionale dei contratti
pubblici”, introdotto dall’art. 20, comma 1,
lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con
mod. dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. In
particolare, nel testo si esamina il sopracitato
articolo Codice dei contratti pubblici e si
svolge l’analisi comparativa con la disciplina
degli appalti del 2014. Inoltre ci si sofferma
anche nel contempo sulla disciplina della
deliberazione dell’Autorità di vigilanza n. 111
del 20 dicembre 2012 con le modificazioni
assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5
giugno 2013 e sulle comunicazioni nel
sistema AVCpass ed il ruolo della posta
certificata.
Dopo aver analizzato la complessa e
macchinosa procedura dell’AVCpass si tenta
di esprimere un giudizio sul fatto volto a
verificare se sia stato attivato un
procedimento
amministrativo
elettronico
efficace. In merito, è opportuno menzionare,
che l’obiettivo di quest’ultimo non è quello di
informatizzare un determinato procedimento,
poiché le tecnologie e la comunicazione sono
solo dei meri strumenti, mentre il reale scopo
è teso alla semplificazione e al perseguimento
di principi costituzionali e legislativi della P.A.
Ne vengono delineate le questioni critiche
inerenti
l’utilizzo
di
tale
complesso
procedimento.
Onde elettromagnetiche: uso dei cellulari e smartphone
Nell’articolo intitolato “Telefoni cellulari nel
dubbio tenerli a distanza”, a cura di Giuseppe
Bianchi, si evidenzia che attualmente per
quanto riguarda il sopracitato argomento,
sulla pericolosità delle onde magnetiche, è
ancora in corso un vivo dibattito ed in attesa
che la comunità scientifica si esprima in
proposito, la cosa più opportuna da farsi
consiste nel limitare l’esposizione a dette
onde. L’Arpa Piemonte ha condotto uno
studio sull’impatto dei campi magnetici e ha
nel contempo fornito consiglio sull’uso dei
cellulari e degli smartphone presentandone i
risultati proprio in questi giorni. Ne consegue
che gli italiani sopra i 16 anni che usano il
cellulare siano il 97%, tanti quanto gli inglesi,
ma più degli americani (94%), dei cinesi
(89%), dei brasiliani (84%) e degli indiani
(81%). Detto Studio è particolarmente
interessante e offre molteplici spunti di
riflessione. In merito, l’Arpa ritiene che una
chiamata effettuata in modalità 3G espone a
una quantità di radiazioni fino a 100 volte
inferiore rispetto ad una telefonata in
modalità 2G e un buon livello di ricezione fa
diminuire da 10 a 100 volte la potenziale
pericolosità.
L’agenzia conferma in proposito che gli unici
effetti certi sono quelli che si manifestano a
causa del riscaldamento indotto nei tessuti
umani dall’esposizione a radiazione RF, i
cosiddetti effetti termici.
Questi ultimi si possono manifestare solo a
livelli molto elevati di intensità del campo
elettromagnetico, non riscontrabili nelle
comuni situazioni di esposizione della
popolazione.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/n
ews/2014/giugno/1402699517239.html
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