Rassegna_stampa_29_10_2014

Rassegna Stampa
Mercoledì 29 Ottobre 2014
Sommario
Testata
Data
Pag. Titolo
p.
1. Fondi pensione
Sole 24 Ore (Il)
29/10/2014
41 Consulta - Tfs, partita chiusa sulle trattenute
1
(Trovati Gianni)
Italia Oggi
29/10/2014
36 Contributi Inpgi da regolarizzare (Comegna
2
Leonardo)
2. Previdenza
Sole 24 Ore (Il)
29/10/2014
13 Contratti - «Ai 48mila assicurativi 181 euro di
aumento» (Casadei Cristina)
3
Sole 24 Ore (Il)
29/10/2014
41 Regolarizzazione - Extracomunitari, contributi e
premi a rate per l'emersione (Gheido Maria Rosa)
4
Italia Oggi
29/10/2014
1 Il Tfs è legittimo (Oliveri Luigi)
5
Estratto da pag.
Mercoledì
29/10/2014
41
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Roberto Napoletano
196.767
Consulta. Legittimi i mancati
rimborsi Tfs, partita chiusa sulle
trattenute
Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile
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Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress
Gianni Trovati MILANO La trattenuta del 2,5% sulTfr degli stataliè
illegittima, tanto è vero che è stata cancellata dalla Corte
costituzionale con la sentenza 223/12, ma non è illegittimo il fatto che
alcuni dipendenti delle Pubbliche amministrazioni non siano riusciti a
ria-IL PRINCIPIO Per la Corte la mancata restituzione è dovuta alla
successione di leggi e a Ila intangibilità del giudicato vere indietro i
soldi pagati nel periodo di vigenza della norma: queste situazioni sono
«inevitabilmente dovute alla successione di diverse disposizioni
normative», che si uniscono «al generale principio di intangibilità del
giudicato». Parola della stessa Consulta, che nella sentenza 244/14
depositata ieri è tornata a occuparsi dell'intricata vicenda della
buonuscita degli statali. Tutto parte dalla manovra estiva 2O1O
(articolo 12, comma io del DI 78/10), che aveva fatto transitare nel
regime del Tfr tutti i dipendenti pubblici assunti prima del 2001, la cui
"liquidazione" era regolata dalla disciplina del Tfs, più generosa ma
accompagnata da una trattenuta del 2,5% sull'8o% della retribuzione.
Il passaggio dal Tfs al Tfr non aveva cancellato la trattenuta, con il
risultato di creare una disparità di trattamento rispetto agli assunti più
recenti e ai dipendenti privati. Di qui la prima sentenza della Consulta,
che ha cancellato l'equiparazione. Per rimediare, il Governo Monti
nella legge 228/12 (articolo i, commi 98-101) ha abrogato le regole
del 2010, ma ha estinto di diritto tutti i ricorsi tranne quelli già passati
in giudicato. Alcuni dipendenti, di conseguenza, hanno ottenuto la
restituzione delle trattenute operate fra 2010 e 2012, altri invece non
hanno raggiunto lo stesso obiettivo perché il loro contenzioso non si è
concluso (mentre chi si è rivolto direttamente all'Inps si è visto negare
il rimborso dal messaggio 10065 del 21 giugno 2013). Ma questa
disparità, secondo la Consulta, non viola la Costituzione.
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Fondi pensione
Pag.
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Mercoledì
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36
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Pierluigi Magnaschi
41.297
Entro il 16/12 l'aumento di settembre
Contributi Inpgi da regolarizzare
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DI LEONARDO COMEGNA
Hanno tempo sino al 16 dicembre
le aziende editrici per
regolarizzare, senza aggravio di
somme aggiuntive, la variazione
(1% ) della quota di contribuzione
relativa al mese di settembre
dovuta all'aumento dell'aliquota
contributiva. Lo precisa la
circolare Inpgi n. 17/2014. Di
cosa si tratta. Al fine di
fronteggiare le esigenze
finanziarie degli istituti di
sostegno al reddit» (cig
straordinaria, mobilità, contratti di
solidarietà) gestiti dall'Inpgi, con
intesa intervenuta il 26 marzo
2009 tra le parti sociali, è stato
previsto che ciascuna azienda,
operante nel campo di
applicazione della Cigs, versasse
un contributo mensile pari allo
0,60% della retribuzione.
Tuttavia, stante il progressivo
acuirsi dello stato di crisi del
settore, che ha determinato uno
squilibrio sull'andamento della
spesa per ammortizzatori sociali,
con una crescita esponenziale
delle prestazioni temporanee, con
intesa intervenuta il 24 giugno
2014 tra le parti sociali in
occasione del rinnovo del
Contratto nazionale (intesa
recepita dal Cda dell'ente il 30
luglio), è stato previsto che
l'Inpgi con codice contributivo nn.
02, 09,18, 26, 27 e 35. La
regolarizzazione del periodo di
paga di settembre 2014, per il
quale è già scaduto il termine di
pagamento della contribuzione,
limitatamente all'elevazione del
contributo in oggetto, potrà essere
effettuata, senza l'aggravio di
somme aggiuntive, entro il 16
dicembre 2014.
temporaneamente, fino al 31
dicembre 2016, il contributo per
gli ammortizzatori sociali sia
incrementato, nella quota a
carico del datore di lavoro,
dell'1%. Ok del ministero. In
seguito all'approvazione della
delibera da parte del ministero
del lavoro (del 16 ottobre),
l'Istituto di previdenza rende
noto che a decorrere dal periodo
di paga di settembre 2014 e fino
al 31 dicembre 2016, tutte le
imprese editrici o stampatrici di
giornali quotidiani e periodici e
le agenzie di stampa a diffusione
nazionale sono tenute al
versamento del contributo per
ammortizzatori sociali nella
nuova misura dello 1,60% della
retribuzione imponibile di ogni
giornalista dipendente (di cui
1,50% a carico del datore di
lavoro e lo 0,10% a carico del
giornalista). Sono interessate alla
variazione di aliquota le aziende
inquadrate presso
Fondi pensione
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Roberto Napoletano
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Lavoro
ASSICURATIVI
Le richieste dei
sindacati Cristina
Casadei •• pagina
17
Contratti. Al via le assemblee sulla piattaforma che i sindacati presenteranno
all'Ania «Ai 48mila assicurativi 181 euro di aumento»
Area
contrattuale,
occupazione e
welfare gli altri
punti del testo
Cristina Casadei L'obiettivo «è dare
un futuro al contratto collettivo
nazionale Ania». Luca Esposito,
segretario nazionale della Fisac
Cgil, riassume così il significato
politico della piattaforma per il
rinnovo degli assicurativi. Riguarda
48mila lavoratori, in un universo
che però ne occupa almeno
25omila. Con contratti diversi. E
non è un caso quindi che tra i terni
che i sindacati sottoporranno ad
Ania c'è anche quello di riportare
nel perimetro del contratto persone
che oggi non lo sono, pur
svolgendo attività che richiedono
una professionalità alta come i
lavoratori dei calì center. I sindacati
chiedono un aumento dell'8,3O% oltre 2 punti in più dei bancari - che
per il livello medio di riferimento
(quarto livello, settima classe)
significherebbe un aumento di 181
euro mensili, a regime, pari a 2.545
euro an~ nui lordi. A partire da
questa settimana la piattaforma - di
cui anticipiamo i contenuti - verrà
sottoposta alle assemblee dei
lavoratori e a fine novembre i
sindacati (Fi
ba, Fisac, Pna, Snfia e Uilca) la
presenteranno alle imprese che
in questi mesi non hanno perso
occasione per lanciare messaggi
sui terni su cui vorrebbero
lavorare, dall'orario di lavoro,
alla fungibilità, alla flessibilità,
agli automatismi, come gli scatti
di anzianità, da rivedere. La
piattaforma ha quattro punti
fondamentali: area contrattuale,
Previdenza
occupazione, welfare e parte
economica. Ognuno ha un
obiettivo specifico. Per l'area
contrattuale è il rafforzamento per
evitare che ci siano attività che
sfuggono all'applicazione del
contratto attraverso le
esternalizzazioni e per riportare
nel perimetro le attività proprie
del ciclo produttivo come per
esempio i lavoratori disciplinati
dal contratto Aisa e i produttori di
Alleanza assicurazioni. Per
l'occupazione gli obiettivi che si
vogliono raggiungere sono due:
da un lato la salvaguardia
dell'occupazione ripristinando
l'operatività del fondo liquidazioni
coatte amministrative che
consente di gestire criticità
amministrative e lo sviluppo della
buona occupazione, attraverso il
riconoscimento normativo ed
economico dei calì center che
sono diventati vere e proprie aree
professionali. Per quanto poi
riguarda il welfare l'obiettivo è
chiedere più attenzione per il
work life balance, dato che il
contratto Ania si è sempre
caratterizzato per un buon livello
di responsabilità sociale. Infine
coerente con l'andamento del
settore e con le difficoltà del ceto
medio che rappresentiamo». La
piattaforma, molto snella, conta
appena otto pagine e se per la
parte economica si riallaccia al
2O11, per quella normativa va
indietro fino al 2007. Esposito
parla della necessità di «un
contratto Ania capace di
governare l'intera filiera».
Roberto Garibotti, segretario
nazionale della Fiba Cisl, ricorda
che «lo scorso rinnovo ha
riguardato solo la parte
economica, mentre la parte
normativa è ferma al 2007. In
questi sette anni le aziende sono
cambiate e quindi si è cercato di
dare risposte alla nuova situazione
che si è creata. Per esempio ci
siamo resi conto che l'area
contrattuale non tiene più» e che
si rende necessaria quella che
Pellegrini chiama «una blindatura
dell'area contrattuale».
Certamente, dice Garibotti «siamo
aperti a una discussione a 360°,
non ci sottrarremo di fronte a
nessun tema e piuttosto che
iniziare battaglie sugli orari su cui
in molti gruppi abbiamo fatto
accordi pilota innovativi, con
questo rinnovo dobbiamo cercare
di portare a casa posti di lavoro
la parte economica: «L'aumento
per i giovani, visto che gli
dell'8,3O% - spiega Esposito - è
indicatori sono positivi».
dato dal recupero dell'inflazione
©RIPRODUZIONE
per gli anni 2011,2012,2013 che è RISERVATA
stato stimato in un 1,17%. Poi c'è
l'inflazione prevista per 2014
2015, 2016 che è stata stimata in
un 5,67%. Infine è stato stimato
un 2,3% di andamento di settore».
Nonostante si stia vivendo una
situazione di crisi del paese il
comparto assicurativo è in
controtendenza, al punto che in
agosto Fitch ha modificato
Poutlook del comparto
assicurativo da negativo a stabile.
Gli indicatori po-
I Gli assicurativi I lavoratori
interessati dal contratto collettivo
nazionale Ania sono 48mila, in un
comparto che dove nelcomplesso
lavorano 250mila. 48mila 8,30%
L'aumento I sindacati hanno chiesto
il riconoscimento di un aumento
dell'8,30% che per il livello medio
di riferimento (quarto livello,
settima classe) di traduce in 181
euro mensili, a regime, pari a 2.545
euro annui.
sitivi per i sindacati sono tali da
giustificare la cifra. «E una
richiesta importante - conviene
Renato Pellegrini, segretario
nazionale della Uilca -, ma
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Maria Rosa Gheido Le pratiche di emersione del lavoro "nero" dei cittadini extracomunitari ancora in sospeso
presso gli Sportelli unici dell'immigrazione potranno essere definite anche con il pagamento rateale dei contributi
e dei premi assicurativi dovuti ad Inps ed Inail e, se previsto, alla Cassa Edile. Lo affermano il ministero del
Lavoro e quello dell'Interno con la circolare congiunta 5698 delo 24 ottobre in considerazione del tempo trascorso
fra la data di presentazione della domanda di emersione e la convocazione da parte dello Sportello, circostanza
che può aver fatto lievitare notevolmente le somme dovute in concomitanza, peraltro con una diffusa situazione di
difficoltà finanziaria da pare dei datori di lavoro. La procedura di emersione risale, infatti, al Digs n. 109 del 15
luglio 2O12, il cui articolo 5 introduce una disposizione transitoria volta a permettere ai datori di lavoro di
dichiarare l'esistenza di rapporti di lavoro irregolari in atto da almeno tre mesi, alla data di presentazione della
domanda, con lavoratori stranieri comunque presenti sul territorio nazionale. Destinatari della previsione sono
pertanto i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro
stranieri in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo che, alla data di entrata in
vigore del Digs 109 (9 agosto 2012), occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e
ancora li avevano in forza alla data di pre LA DECISIONE In riparazione del tempo intercorso tra presentazione
delle domande e convocazione da parte dello Sportello unico sentazione della dichiarazione di emersione. All'atto
della presentazione della domanda doveva essere versato un contributo forfettario di mille euro, mentre all'atto
della stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro deve essere in regola con quanto dovuto a titolo
retributivo, contributivo e fiscale per il periodo di occupazione, con un minimo di sei mesi. All'atto della
convocazione presso lo Sportello unico il datore di lavoro deve dimostrare tale regolarità, fermo restando che fino
alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi quelli penali e amministrativi nei suoi
confronti e del lavoratore per le specifiche violazioni. In realtà, è lo stesso Sportello Unico che in sede di
convocazione richiede agli istituti e agli enti interessati il rilascio del Dure, ossia del documento di regolarità
contributiva del datore di lavoro interessato. La mancanza dei requisiti richiesti per il rilascio di questo
documento costituisce, pertanto, causa ostativa alla conclusione favorevole del procedimento. La circolare
congiunta sottolinea che l'Inps, l'Inaii e, se del caso, le Casse edili, devono provvedere a richiedere la
regolarizzazione delle eventuali omissioni con il preavviso di accertamento negativo di cui al decreto ministeriale
24 ottobre 2007, che riconosce al trasgressore almeno 15 giorni di tempo per regolarizzare la posizione. In caso di
richiesta di rateazione, il requisito della regolarità che consente allo Sportello unico per l'immigrazione di definire
la domanda di emersione si verifica con il pagamento della prima rata. Per la verifica della regolarità vale anche
la rateazione concessa dall'agente della riscossione se le somme dovute sono già in tale fase. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Regolarizzazione. La circolare del Lavoro e dell'Interno
Extracomunitari, contributi e premi a rate per l'emersione
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PI IIIÌUCO IMI'IEGO Per la Corte
costituzionale ok il trattamento di fine
servizio u........... Oliven a pag. 30
iu..........
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La Consulta sul trattamento di fine servizio II Tfs è
legittimo Oh per gli assunti ante 2001
DI LUIGI OLIVERI 11 trattamento
di fine servizio dei dipendenti
pubblici, ripristinato dalla legge
228/2012 dopo la sua riforma
disposta dal di 78/2010, è
costituzionalmente legittimo, anche
se si applica solo ai dipendenti
assunti prima del 2001. Lo ha deciso
la Corte costituzionale con la
sentenza 244/2014, che torna per
l'ennesima volta sulla complessa
questione. La Consulta con la
sentenza 223/ 2012, aveva dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'ari.
10, e. 12, di 78/2010, che aveva
esteso il regime del Tfr disciplinato
dall'ari. 2120 cc ai dipendenti
pubblici e, in particolare, sulle
anzianità contributive maturate
dall'1/1/2011. La Corte aveva
stabilito che era stata
irragionevolmente applicata
l'aliquota del 6,91% sull'intera
retribuzione, senza escludere nel
contempo la vigenza della trattenuta
a carico del dipendente pari al 2,50%
della base contributiva della
buonuscita, operata a titolo di rivalsa
sull'accantonamento per l'in
quali è stato ripristinato il Tfs) e
quelli assunti post 2001, per i quali
è in vigore la disciplina del Tfr. Ma
per la Consulta il Tfs è un istituto
diverso dal Tfr privato e
normalmente di maggior favore. Di
conseguenza, il fatto che il
dipendente pubblico avente diritto
a tale Tfs
(o, indennità di buona uscita)
partecipi al suo finanziamento,
con il contributo del 2,50%
sull'80% della sua retribuzione,
non integra un'irragionevole
disparità di trattamento rispetto
al dipendente assunto dopo il
2001, che, invece, ha diritto al
trattamento di fine rapporto. Per
altro verso, spiega la Consulta,
«il fatto che alcuni dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
godano del trattamento di fine
servizio e altri del trattamento di
fine rapporto è conseguenza del
transito del rapporto di lavoro da
un regime di diritto pubblico a
un regime di diritto privato».
Altrettanto infondata è stata
giudicata la censura avverso la
disposizione della legge
2228/2012 che aveva stabilito
l'estinzione delle controversie in
corso in quel momento, aventi
dennità di buonuscita. Per porre
rimedio alla situazione determinata ad oggetto la restituzione della
dalla sentenza, il Parlamento abolì quota del 2,50% a carico dei
le disposizioni con l'art. 1, e. 98,
dipendenti pubblici, visto che
della legge 228/2012, ristabilendo l'interesse dei ricorrenti era stato
il regime del trattamento di fine
comunque assicurato e
servizio. Il Tribunale ordinario di
perseguito col ripristino della
Reggio Emilia, però, ha
normativa riformata dalla legge
considerato non manifestamente
del 2010.
infondata e rilevante la questione
di legittimità costituzionale
proposta avverso tale disposizione
del 2012, che, a dire dei ricorrenti,
avrebbe introdotto disparità di
trattamento tra i dipendenti
pubblici e i dipendenti privati (per i
quali non è previsto nessun
prelievo a titolo previdenziale, ma
solo un accantonamento del 6,91%
sull'intera retribuzione, non
tassabile); e anche tra i dipendenti
pubblici assunti prima del 2001
(per i
Previdenza
Pag.
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