Rivista della Pro Civitate Christiana Assisi 73 72 ANNO ANNO periodico quindicinale Poste Italiane S.p.A. Sped. Abb. Post. dl 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Perugia e 2.70 24 15 dicembre 2014 il dissesto del Bel Paese Cuba-Usa fine del «bloqueo»? lo sciopero del voto la polvere della prescrizione fondi europei concretezza o fumo negli occhi? denatalità non solo bonus giornali un drago chiamato Google movimenti popolari una lotta benedetta il pluralismo nel Nuovo Testamento dall’utero in affitto ai diritti del bambino TAXE PERCUE – BUREAU DE POSTE – 06081 ASSISI – ITALIE indice 2014 per Autori ISSN 0391 – 108X Rocca 5 6 sommario 10 11 13 15 16 19 20 22 25 26 15 dicembre 2014 29 32 34 24 38 41 Ai lettori Anna Portoghese Primi Piani Attualità 44 46 Giovanni Sabato Notizie dalla scienza Vignette Il meglio della quindicina Maurizio Salvi Cuba-Usa Fine del «bloqueo»? Romolo Menighetti Oltre la cronaca La polvere della prescrizione Ritanna Armeni Politica italiana Lo sciopero del voto Tonio Dell’Olio Camineiro Gli occhi di Alicia Roberta Carlini Fondi europei Concretezza o fumo negli occhi? Pietro Greco Territorio Il dissesto del Bel Paese Oliviero Motta Terre di vetro Se apri l’armadio Fiorella Farinelli Denatalità Non solo bonus Daniele Doglio Giornali Un drago chiamato Google Claudio Cagnazzo Società Il Dolore al tempo del Tweet Raniero La Valle Movimenti popolari Una lotta benedetta Giannino Piana Etica e diritto Dall’utero in affitto ai diritti del bambino Lilia Sebastiani Il concreto dello spirito Riordinare spazi e tempi 48 50 51 52 52 53 53 54 54 55 56 57 63 Carlo Molari Teologia Il pluralismo nel Nuovo Testamento Stefano Cazzato Maestri del nostro tempo Marc Bloch L’utilità (e il danno) della storia per la vita Giuseppe Moscati Nuova Antologia Marguerite Duras Inquietudini chiamate romanzi Enrico Peyretti Fatti e segni Il bimbo che insegnò a Tolstoj Paolo Vecchi Cinema Torneranno i prati Roberto Carusi Teatro Danzare la storia Renzo Salvi Rf&Tv TgR Leonardo Mariano Apa Arte Abate Michele De Luca Fotografia Venezia si difende Enrico Romani Musica I due dischi di Prince Giovanni Ruggeri Siti Internet Oblio, legge monca Libri Carlo Timio Rocca Schede Paesi in primo piano Lussemburgo Rocca 2014 Indice per Autore Luigina Morsolin Fraternità Zimbabwe: dall’acqua vita e salute ETICA E DIRITTO dall’utero in affitto ai diritti del bambino ROCCA 15 DICEMBRE 2014 Giannino Piana 38 I l caso del piccolo Tommaso, il bambino di quattro anni messo al mondo da «madre surrogata» a Kiev in Ucraina e definitivamente tolto alla coppia italiana che lo aveva commissionato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, merita qualche considerazione. Va detto, anzitutto, che la sentenza della Corte, la quale non fa peraltro che confermare le precedenti sentenze, di primo e di secondo grado, emesse dal tribunale minorile di Brescia, è, dal punto di vista formale, ineccepibile. La motivazione, per quanto finora si conosce, è infatti del tutto in sintonia con l’ordinamento legislativo italiano, il quale, oltre a considerare madre colei che partorisce, prevede una precisa sanzione penale per la surrogazione della maternità, ossia per «la pratica con cui una donna si presta ad avere una gravidanza e a partorire un figlio per un’altra donna». Ad aggravare ulteriormente la posizione dei due coniugi residenti in un paese della pro- vincia di Cremona avrebbe poi contribuito il fatto che essi hanno anche violato la stessa legge dell’Ucraina, la quale, per quanto permissiva, esige tuttavia che il 50% del patrimonio genetico debba appartenere alla coppia committente. Ora parrebbe, da quanto risulta dai media, che la prova del Dna a cui il presunto padre è stato sottoposto abbia dato, al riguardo, esito negativo. Nel caso in esame pertanto non solo si sarebbe utilizzato l’ovocita di una donna e fatto ricorso ad un’altra donna nel cui ventre l’ovulo fecondato è stato impiantato, ma si sarebbero anche prelevati alla banca del seme gli spermatozoi necessari per la fecondazione. Al reato del ricorso alla «madre surrogata» (o all’«utero in affitto») si aggiungerebbe perciò il reato di falsa testimonianza per il fatto che il bambino di cui si parla non risulterebbe dal punto di vista biologico per nulla figlio della coppia. Questo a ulteriore giustificazione di come la sentenza sia stata, nella forma con cui è stata emessa, del tutto corretta. Se si sposta poi l’attenzione dal piano giuridico a quello etico – ed è questo l’aspetto che qui soprattutto ci interessa – la valutazione del caso non può che risultare pesantemente negativa. Il ricorso alla «madre surrogata» è un fatto di notevole gravità. La donna che si sottopone alla gravidanza su commissione è infatti ridotta a mero strumento al servizio di altri, a una sorta di incubatrice, utilizzata in vista di un fine che non la riguarda direttamente ma dove la prestazione da essa fornita diviene la via obbligata per il suo perseguimento. È qui evidente la violazione del principio kantiano per il quale ogni persona umana va trattata sempre come fine, e mai come mezzo. Ad essere misconosciuti sono, in altre parole, la dignità della persona umana e l’obbligo conseguente di rispettarne i diritti. A determinare tale prevaricazione è, d’altra parte – a ben vedere – la ricerca della coppia di soddisfare a tutti costi il proprio desiderio, che viene scambiato per un diritto assoluto, passando sopra, senza alcuno scrupolo, al diritto dell’altro alla preservazione della propria integrità fisica e psicologica. Il che risulta ancor più evidente, se si considera che anche il reperimento dell’ovocita avviene, nella maggior parte dei casi, in modo forzoso, sottoponendo le donne che si offrono al prelievo a processi di multiovulazione che, oltre ad essere psicologicamente gravosi, hanno talora anche effetti nocivi per la salute. In entrambi i casi – va aggiunto – si tratta di persone che, a causa di forti ristrettezze economiche si vedono costrette a mettere in commercio il loro stesso corpo per mantenere la propria famiglia. Non è infatti irrilevante la considerazione – lo sanno bene le coppie che ricorrono a tali operazioni, anche in ragione dei costi piuttosto contenuti che comportano – che la maggior parte delle donne che si offrono per ambedue le prestazioni appartiene ad ROCCA 15 DICEMBRE 2014 la gravità del ricorso alla «madre surrogata» 39 ETICA E DIRITTO aree geografiche che soffrono di condizioni economico-sociali disagiate. Così, mentre si rivendicano, da un lato, nuovi (e sofisticati) diritti (che è legittimo peraltro dubitare siano tali), si calpestano, dall’altro, diritti fondamentali di persone indigenti, dando vita a nuove e pesanti forme di schiavitù, che ledono gravemente i principi dell’uguaglianza e della solidarietà tra gli uomini. ROCCA 15 DICEMBRE 2014 il dramma del bambino Vi è poi un altro aspetto del problema, sollevato dal caso qui in esame, che chiama direttamente in causa la sentenza e che riveste a livello etico grande importanza. Accanto alle due figure di donne, si dà infatti qui una terza vittima – la più indifesa e innocente – il bambino, il cui dramma è meritevole di particolare considerazione, in quanto si tratta di una creatura estremamente fragile che vive le fasi più delicate di formazione della propria personalità. Al di là del caso specifico, dove – stando sempre alle notizie riferite dai media – il tempo di permanenza presso la coppia è stato piuttosto breve e dove pertanto il legame non era (forse) ancora consolidato, il trauma profondo che il bambino, nella maggior parte dei casi, subisce non può che occupare un posto privilegiato nella valutazione del problema. L’interesse del bambino e la salvaguardia dei suoi diritti devono costituire la preoccupazione principale di chi è chiamato a decidere. Si tratdello stesso Autore ta di una istanza sancita con forza dai vari trattati internazionali e peraltro presente anche nella legislazione del nostro paese, ETICA SCIENZA E SOCIETÀ alla quale non si può (e non si deve) deroi nodi critici gare. emergenti Il compito che i giudici devono affrontapp. 152 - i 20,00 re è perciò un compito difficile; comporta la capacità di bilanciare valori ed intePOLITICA ressi diversi. Mentre infatti non deve esETICA sere sottovalutata, da un lato, la gravità ECONOMIA logiche della convivenza della violazione della legge, che non può rimanere impunita – la difesa della donpp. 184 - e 20,00 na e del bambino e la tutela della legislazione relativa alle adozioni, che viene in (vedi Indici in questo caso aggirata, esigono un intervenRoccaLibri www.rocca.cittadella.org) to fermo e severo –; è, dall’altro, necessario prestare la dovuta attenzione al diritper i lettori di Rocca to del bambino, la cui serenità va protet• 15,00 ciascuno ta, evitando, laddove è possibile, che venspedizione compresa ga forzatamente sottratto a una relazione familiare, che, pur essendo nata in richiedere a modo scorretto, è venuta tuttavia coRocca - Cittadella struendosi nel tempo e costituisce pertan06081 Assisi to un fattore di grande rilevanza per la e-mail [email protected] sua crescita. 40 che fare allora? Ma la funzione dei giudici, per quanto importante, non può essere svolta in modo adeguato, se non si accompagna a un intervento del legislatore, al quale si deve chiedere l’offerta di una piattaforma giuridica più duttile: non è, ad esempio, possibile scorporare la penalizzazione del reato dalla sottrazione del bambino alla coppia che lo ha commesso, lasciando a proposito della destinazione del bambino la questione aperta e assegnando maggiore potere decisionale ai tribunali per i minori, delegando cioè ad essi la responsabilità di un giudizio che va dato, caso per caso, tenendo in conto la situazione reale della famiglia in cui il bambino vive? La presenza in tali tribunali di una serie di competenze non esclusivamente giuridiche ma che coinvolgono altri importanti ambiti dell’esperienza umana – dalla persona dello psicologo a quella dell’assistente sociale – è garanzia di un maggiore equilibrio e di una più rigorosa imparzialità di fronte alla complessità delle situazioni. La considerazione del reato commesso è senz’altro un fattore da prendere seriamente in esame, anche dal punto di vista dell’affidabilità della coppia a rappresentare il contesto adeguato per lo sviluppo della personalità del bambino: la grave insensibilità morale dimostrata non può certo essere passata sotto silenzio. Il fatto che ai due coniugi della provincia di Cremona sia stata per ben due volte, in prima e seconda istanza, tolta la patria potestà può senz’altro indicare che, nel caso specifico, non vi erano le condizioni – come già si è detto – per fornire al bambino le dovute garanzie di un contesto familiare realmente accogliente. Rimane il fatto che l’attuale dispositivo legislativo, giustamente preoccupato della punizione del reato, corre il pericolo di non tenere fino in fondo nel dovuto conto l’interesse del bambino, che va privilegiato rispetto ad ogni altro interesse. Forse l’assegnazione – come si è detto – di un maggiore potere discrezionale a chi – i tribunali minorili – ha per missione la tutela del minore potrebbe consentire un’applicazione dei dispositivi legislativi capace di accordare il compito di una severa comminazione della pena con il rispetto, laddove è possibile perché esistono le condizioni necessarie, del diritto del bambino a non subire un distacco dall’ambiente nel quale è finora vissuto, distacco che può avere conseguenze traumatiche per lo sviluppo della sua vita psico-affettiva. Giannino Piana
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