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Rivista
della
Pro Civitate Christiana
Assisi
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72
ANNO
ANNO
periodico quindicinale
Poste Italiane S.p.A. Sped. Abb. Post.
dl 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Perugia
e 2.70
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15 dicembre 2014
il dissesto
del Bel Paese
Cuba-Usa
fine del «bloqueo»?
lo sciopero
del voto
la polvere
della prescrizione
fondi europei
concretezza o fumo negli occhi?
denatalità
non solo bonus
giornali
un drago chiamato
Google
movimenti popolari
una lotta
benedetta
il pluralismo
nel Nuovo
Testamento
dall’utero
in affitto
ai diritti
del bambino
TAXE PERCUE – BUREAU DE POSTE – 06081 ASSISI – ITALIE
indice 2014
per Autori
ISSN 0391 – 108X
Rocca
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sommario
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15 dicembre
2014
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Ai lettori
Anna Portoghese
Primi Piani Attualità
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46
Giovanni Sabato
Notizie dalla scienza
Vignette
Il meglio della quindicina
Maurizio Salvi
Cuba-Usa
Fine del «bloqueo»?
Romolo Menighetti
Oltre la cronaca
La polvere della prescrizione
Ritanna Armeni
Politica italiana
Lo sciopero del voto
Tonio Dell’Olio
Camineiro
Gli occhi di Alicia
Roberta Carlini
Fondi europei
Concretezza o fumo negli occhi?
Pietro Greco
Territorio
Il dissesto del Bel Paese
Oliviero Motta
Terre di vetro
Se apri l’armadio
Fiorella Farinelli
Denatalità
Non solo bonus
Daniele Doglio
Giornali
Un drago chiamato Google
Claudio Cagnazzo
Società
Il Dolore al tempo del Tweet
Raniero La Valle
Movimenti popolari
Una lotta benedetta
Giannino Piana
Etica e diritto
Dall’utero in affitto ai diritti del bambino
Lilia Sebastiani
Il concreto dello spirito
Riordinare spazi e tempi
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Carlo Molari
Teologia
Il pluralismo nel Nuovo Testamento
Stefano Cazzato
Maestri del nostro tempo
Marc Bloch
L’utilità (e il danno) della storia per la vita
Giuseppe Moscati
Nuova Antologia
Marguerite Duras
Inquietudini chiamate romanzi
Enrico Peyretti
Fatti e segni
Il bimbo che insegnò a Tolstoj
Paolo Vecchi
Cinema
Torneranno i prati
Roberto Carusi
Teatro
Danzare la storia
Renzo Salvi
Rf&Tv
TgR Leonardo
Mariano Apa
Arte
Abate
Michele De Luca
Fotografia
Venezia si difende
Enrico Romani
Musica
I due dischi di Prince
Giovanni Ruggeri
Siti Internet
Oblio, legge monca
Libri
Carlo Timio
Rocca Schede
Paesi in primo piano
Lussemburgo
Rocca 2014
Indice per Autore
Luigina Morsolin
Fraternità
Zimbabwe: dall’acqua vita e salute
ETICA E DIRITTO
dall’utero in affitto
ai diritti
del bambino
ROCCA 15 DICEMBRE 2014
Giannino
Piana
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I
l caso del piccolo Tommaso, il bambino di quattro anni messo al mondo
da «madre surrogata» a Kiev in Ucraina e definitivamente tolto alla coppia
italiana che lo aveva commissionato
dalla recente sentenza della Corte di
Cassazione, merita qualche considerazione. Va detto, anzitutto, che la sentenza
della Corte, la quale non fa peraltro che
confermare le precedenti sentenze, di primo e di secondo grado, emesse dal tribunale minorile di Brescia, è, dal punto di
vista formale, ineccepibile. La motivazione, per quanto finora si conosce, è infatti
del tutto in sintonia con l’ordinamento legislativo italiano, il quale, oltre a considerare madre colei che partorisce, prevede
una precisa sanzione penale per la surrogazione della maternità, ossia per «la pratica con cui una donna si presta ad avere
una gravidanza e a partorire un figlio per
un’altra donna».
Ad aggravare ulteriormente la posizione dei
due coniugi residenti in un paese della pro-
vincia di Cremona avrebbe poi contribuito
il fatto che essi hanno anche violato la stessa legge dell’Ucraina, la quale, per quanto
permissiva, esige tuttavia che il 50% del
patrimonio genetico debba appartenere alla
coppia committente. Ora parrebbe, da
quanto risulta dai media, che la prova del
Dna a cui il presunto padre è stato sottoposto abbia dato, al riguardo, esito negativo.
Nel caso in esame pertanto non solo si sarebbe utilizzato l’ovocita di una donna e
fatto ricorso ad un’altra donna nel cui ventre l’ovulo fecondato è stato impiantato, ma
si sarebbero anche prelevati alla banca del
seme gli spermatozoi necessari per la fecondazione. Al reato del ricorso alla «madre surrogata» (o all’«utero in affitto») si
aggiungerebbe perciò il reato di falsa testimonianza per il fatto che il bambino di cui
si parla non risulterebbe dal punto di vista
biologico per nulla figlio della coppia. Questo a ulteriore giustificazione di come la
sentenza sia stata, nella forma con cui è stata emessa, del tutto corretta.
Se si sposta poi l’attenzione dal piano giuridico a quello etico – ed è questo l’aspetto
che qui soprattutto ci interessa – la valutazione del caso non può che risultare pesantemente negativa. Il ricorso alla «madre surrogata» è un fatto di notevole gravità. La donna che si sottopone alla gravidanza su commissione è infatti ridotta a
mero strumento al servizio di altri, a una
sorta di incubatrice, utilizzata in vista di
un fine che non la riguarda direttamente
ma dove la prestazione da essa fornita diviene la via obbligata per il suo perseguimento. È qui evidente la violazione del
principio kantiano per il quale ogni persona umana va trattata sempre come fine,
e mai come mezzo. Ad essere misconosciuti sono, in altre parole, la dignità della persona umana e l’obbligo conseguente di rispettarne i diritti.
A determinare tale prevaricazione è, d’altra parte – a ben vedere – la ricerca della
coppia di soddisfare a tutti costi il proprio
desiderio, che viene scambiato per un diritto assoluto, passando sopra, senza alcuno scrupolo, al diritto dell’altro alla preservazione della propria integrità fisica e
psicologica. Il che risulta ancor più evidente, se si considera che anche il reperimento dell’ovocita avviene, nella maggior parte dei casi, in modo forzoso, sottoponendo le donne che si offrono al prelievo a
processi di multiovulazione che, oltre ad
essere psicologicamente gravosi, hanno
talora anche effetti nocivi per la salute.
In entrambi i casi – va aggiunto – si tratta
di persone che, a causa di forti ristrettezze economiche si vedono costrette a mettere in commercio il loro stesso corpo per
mantenere la propria famiglia. Non è infatti irrilevante la considerazione – lo sanno bene le coppie che ricorrono a tali operazioni, anche in ragione dei costi piuttosto contenuti che comportano – che la
maggior parte delle donne che si offrono
per ambedue le prestazioni appartiene ad
ROCCA 15 DICEMBRE 2014
la gravità del ricorso alla «madre surrogata»
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ETICA E
DIRITTO
aree geografiche che soffrono di condizioni economico-sociali disagiate. Così, mentre si rivendicano, da un lato, nuovi (e sofisticati) diritti (che è legittimo peraltro
dubitare siano tali), si calpestano, dall’altro, diritti fondamentali di persone indigenti, dando vita a nuove e pesanti forme
di schiavitù, che ledono gravemente i principi dell’uguaglianza e della solidarietà tra
gli uomini.
ROCCA 15 DICEMBRE 2014
il dramma del bambino
Vi è poi un altro aspetto del problema, sollevato dal caso qui in esame, che chiama
direttamente in causa la sentenza e che
riveste a livello etico grande importanza.
Accanto alle due figure di donne, si dà infatti qui una terza vittima – la più indifesa
e innocente – il bambino, il cui dramma è
meritevole di particolare considerazione,
in quanto si tratta di una creatura estremamente fragile che vive le fasi più delicate di formazione della propria personalità. Al di là del caso specifico, dove – stando sempre alle notizie riferite dai media –
il tempo di permanenza presso la coppia è
stato piuttosto breve e dove pertanto il legame non era (forse) ancora consolidato,
il trauma profondo che il bambino, nella
maggior parte dei casi, subisce non può
che occupare un posto privilegiato nella
valutazione del problema. L’interesse del
bambino e la salvaguardia dei suoi diritti
devono costituire la preoccupazione principale di chi è chiamato a decidere. Si tratdello stesso Autore ta di una istanza sancita con forza dai vari
trattati internazionali e peraltro presente
anche nella legislazione del nostro paese,
ETICA
SCIENZA E SOCIETÀ alla quale non si può (e non si deve) deroi nodi critici
gare.
emergenti
Il compito che i giudici devono affrontapp. 152 - i 20,00
re è perciò un compito difficile; comporta la capacità di bilanciare valori ed intePOLITICA
ressi diversi. Mentre infatti non deve esETICA
sere sottovalutata, da un lato, la gravità
ECONOMIA
logiche della convivenza della violazione della legge, che non può
rimanere impunita – la difesa della donpp. 184 - e 20,00
na e del bambino e la tutela della legislazione relativa alle adozioni, che viene in
(vedi Indici in
questo caso aggirata, esigono un intervenRoccaLibri
www.rocca.cittadella.org) to fermo e severo –; è, dall’altro, necessario prestare la dovuta attenzione al diritper i lettori di Rocca to del bambino, la cui serenità va protet• 15,00 ciascuno
ta, evitando, laddove è possibile, che venspedizione compresa
ga forzatamente sottratto a una relazione familiare, che, pur essendo nata in
richiedere a
modo scorretto, è venuta tuttavia coRocca - Cittadella
struendosi nel tempo e costituisce pertan06081 Assisi
to un fattore di grande rilevanza per la
e-mail
[email protected] sua crescita.
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che fare allora?
Ma la funzione dei giudici, per quanto importante, non può essere svolta in modo
adeguato, se non si accompagna a un intervento del legislatore, al quale si deve
chiedere l’offerta di una piattaforma giuridica più duttile: non è, ad esempio, possibile scorporare la penalizzazione del reato dalla sottrazione del bambino alla coppia che lo ha commesso, lasciando a proposito della destinazione del bambino la
questione aperta e assegnando maggiore
potere decisionale ai tribunali per i minori, delegando cioè ad essi la responsabilità
di un giudizio che va dato, caso per caso,
tenendo in conto la situazione reale della
famiglia in cui il bambino vive?
La presenza in tali tribunali di una serie
di competenze non esclusivamente giuridiche ma che coinvolgono altri importanti ambiti dell’esperienza umana – dalla persona dello psicologo a quella dell’assistente sociale – è garanzia di un maggiore equilibrio e di una più rigorosa imparzialità di
fronte alla complessità delle situazioni.
La considerazione del reato commesso è
senz’altro un fattore da prendere seriamente in esame, anche dal punto di vista dell’affidabilità della coppia a rappresentare il contesto adeguato per lo sviluppo della personalità del bambino: la grave insensibilità
morale dimostrata non può certo essere passata sotto silenzio. Il fatto che ai due coniugi della provincia di Cremona sia stata per
ben due volte, in prima e seconda istanza,
tolta la patria potestà può senz’altro indicare che, nel caso specifico, non vi erano le
condizioni – come già si è detto – per fornire al bambino le dovute garanzie di un contesto familiare realmente accogliente. Rimane il fatto che l’attuale dispositivo legislativo, giustamente preoccupato della punizione del reato, corre il pericolo di non tenere
fino in fondo nel dovuto conto l’interesse del
bambino, che va privilegiato rispetto ad ogni
altro interesse. Forse l’assegnazione – come
si è detto – di un maggiore potere discrezionale a chi – i tribunali minorili – ha per missione la tutela del minore potrebbe consentire un’applicazione dei dispositivi legislativi capace di accordare il compito di una severa comminazione della pena con il rispetto, laddove è possibile perché esistono le
condizioni necessarie, del diritto del bambino a non subire un distacco dall’ambiente
nel quale è finora vissuto, distacco che può
avere conseguenze traumatiche per lo sviluppo della sua vita psico-affettiva.
Giannino Piana