copia VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1324 DELLA GIUNTA MUNICIPALE PROT. N. 2014 - 0019014 / PTRCA00070 CONCESSIONE A TELECOM ITALIA SPA DI PARTE DELLA P,.ED, 1431 C.C. RIVA STADIO BENACENSE C.C. RIVA, COSTITUENTE IL SITO PUBBLICO N. 2 PER L'INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO DI IMPIANTI DESTINATI A GARANTIRE IL PUBBLICO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE L’anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di agosto (26-08-2014), alle ore 12:00 presso Malga Grassi nella frazione di Campi, si è convocata la Giunta Municipale. Risultano presenti i signori: MOSANER ADALBERTO BERTOLINI ALBERTO VIVALDELLI MARCO BOLLETTIN RENZA BRUNELLI MARIA FLAVIA ZANONI ALESSIO - Sindaco - Vice Sindaco - Assessore - Assessore - Assessore - Assessore Partecipa la Sig.ra MORESCO LORENZA - Segretario generale Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. MOSANER ADALBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 3826 dell’ordine del giorno. ********************* PRPGCDL140140 1 Relazione. Il Comune di Riva del Garda con deliberazione del Consiglio Comunale dd. 23.2.2007 n. 149, esecutiva, ha approvato le misure organizzative e di regolamentazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli abitati e del territorio comunale e localizzazione dei siti idonei per la telefonia mobile in aggiornamento alla deliberazione n. 175 del 14.3.2005. La predetta deliberazione individua i siti pubblici per il servizio di telefonia mobile tra i quali il SITO n. 2 – p.ed. 1431 C.C. Riva – Stadio Benacense con localizzazione degli impianti sulle torre fari di illuminazione dello stadio. Con deliberazione n. 1053 di data 26.5.2008 sono state approvate le direttive specifiche in ordine alle condizioni essenziali contrattuali ed economiche da riprendere nei singoli atti di messa in disponibilità dei siti di proprietà comunale anche al fine di garantire criteri di trasparenza ed imparzialità tra i gestori e finalizzate a favorire l'infrastrutturazione dei siti con l'allestimento di una rete efficiente e capillare di stazioni radiobase nel rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa. La citata deliberazione 1053/2008 articola l’importo dei canoni per la concessione dei siti pubblici in misura differenziata in relazione alla localizzazione e alla tipologia delle infrastrutture, prevedendo inoltre un sistema incentivante di riduzione basato sulla capacità dei gestori di: rendersi e mantenersi operativi attraverso l'allestimento di una rete di stazioni radiobase (SRB) emittenti su siti comunali diffusa ed efficiente; - realizzare a propria cura e spese infrastrutture multigestore; - delocalizzare nei siti pubblici previsti impianti esistenti che presentano criticità sociali e territoriali. Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche - al capo V Disposizioni relative a reti ed impianti - disciplina la materia afferente alle infrastrutture per la telefonia mobile che sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86 ) ed hanno carattere di pubblica utilità (art. 90). Inoltre l’art. 93 del d.lgs, per perseguire la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, e per non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore, prevede il divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni non previsti dalla legge. - Dal 1° giugno 2012 le modifiche apportate alla formulazione dell’art. 93 Il comma 2 del citato D.Lgs. ha dato origine, da parte di un soggetto gestore della telefonia mobile e concessionario di siti comuali alla richiesta al Comune di conformare le condizioni economiche per l’uso delle aree a quanto previsto dal citato art. 93 , con applicazione della TOSAP o la COSAP in luogo del canone attualmente previsto. Sull’argomento il Consorzio dei Comuni Trentini, interessato da varie Amministrazioni Comunali, ha predisposto una circolare n. 7/2014 di data 6 marzo 2014 integrata da parere della Avvocatura dello Stato di Trento la quale, pur chiarendo alcuni aspetti della tematica, non risolve in modo definitivo la questione tanto da suggerire l’opportunità, anche in relazione al diffuso coinvolgimento di numerosi enti territoriali potenzialmente coinvolti e prima di assumere decisioni definitive, che vengano assunte adeguate iniziative di coordinamento e di raccordo ai fini dell’individuazione di soluzioni, anche legislative, così come valutare l’opportunità di provocare un intervento chiarificatore della giurisprudenza. PRPGCDL140140 2 Tenuto conto di tale quadro normativo la richiesta di ospitalità per il sito pubblico 2 – Campo Sportivo Bencense – presentata da TELECOM ITALIA SPA con nota 7.2.2003 n. 67368 prot. 20130003741 e successiva documentazione integrativa di cui alla nota 29.8.2013 pervenuta il 19.9.2013 sub. 20130022916, per la realizzazione di una nuova stazione radiobase TIM, è stata oggetto di istruttoria tecnica finalizzata alla concessione dell’area come individuata negli elaborati di cui al parere favorevole espresso dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – Determinazione del Comitato n. 181 di data 21 novembre 2013. L’incertezza interpretativa della nuova formulazione dell’art. 93 del D. Lgs 259 del 01/08/2003 n° 259, che prederebbe l’assoggettamento a TOSAP o COSAP non solo per l’esecuzione delle opere di cui al Codice (scavi lavori ecc) ma anche per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica è ulteriormente acuita dal fatto che il Comune di Riva del Garda non applica né TOSAP né COSAP avendo scelto di adottare, per l’occupazione di aree demaniali e pertinenze, la regolamentazione a canone di cui all’art. 27 del D-Lgs. 285/ 1992 Codice della Strada e s.m., come ammesso dal D.Lgs. 446/1997 art. 63 e che comunque TOSAP non trova applicazione in caso di manufatti e/o immobili diversi da terreni. Quindi la richiesta di ospitalità su proprietà comunale per la realizzazione di una stazione radio base, tenuto conto della natura giuridica del bene appartenente al patrimonio indisponibile essendo riferito a parte della p.ed. 1431 in C.C. Riva Stadio comunale Benacense, implica comunque l’esistenza di un rapporto giuridico pubblicistico e, come tale, una concessione amministrativa che lo regola e per il quale è prevista la corresponsione di un canone. L’infrastrutturazione del Sito n. 2 comporta la sostituzione della torre faro di illuminazione dell’impianto sportivo, e che il nuovo palo diverrà di immediata proprietà dell’Amministrazione Concedente secondo il principio generale dell’accessione (art. 934 c.c. e seg.) senza riconoscimento di alcun indennizzo. Si ritiene di confermare quindi l’attuale impostazione che prevede la definizione di un disciplinare di concessione, come da allegato schema allo scopo predisposto, che riprende le condizioni generali ed economiche stabilite con deliberazione della Giunta n. 1053 di data 26.5.2014 da sottoscrivere tra le parti, nell’ambito delle quale il canone annuo viene quantificato per effetto dell'aggiormanento ISTAT intervenuto in €. 15.166,30 (quindicimilacentosessantasei/30) salvo le eventuali riduzioni all’avverarsi di specifiche condizioni. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA MUNICIPALE Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Zanoni, anche ai fini della motivazione del presente atto. Che lo schema di concessione del sito che prevede una durata di anni 8 (otto), a decorrere dalla data di inizio lavori e con scadenza 30 giugno 2022, è stato inviato alla richiedente Telecom Italia Spa che con nota di data 7.8.2014 n. 402.905 pervenuta il PRPGCDL140140 3 19.8.2014 sub. 18309 ha comunicato l’accettazione delle condizioni tecniche ed economiche disciplinanti l’uso della proprietà comunale proposte. Che il presente provvedimento limitatamente alla concessione del sito in oggetto integra e modifica le direttive approvate con deliberazione della Giunta Municipale dd. 26/5/2008 n. 1053 per la definizione delle concessioni in uso dei siti di proprietà comunale per la realizzazione di impianti di telefonia mobile. Vista la propria precedente deliberazione di data 1.7.2014 n. 1289 con la quale è stata approvato lo schema di convenzione previsto dalle norme di attuazione del PRG ar. 17 punto 3 lett. E. relativa all'impianto di telefonia in oggetto. Dato atto che sono stati previamente acquisiti i pareri stabiliti dall’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, come favorevolmente espressi ed inseriti nella presente deliberazione, di cui formano parte integrante. Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm.. Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 28 D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1. Su invito dell`Assessore al PATRIMONIO - ZANONI ALESSIO; Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano: DELIBERA 1. di riconoscere in concessione a Telecom Italia S.p.A (00488410010), il sito pubblico n. 2 (Stadio Benacense) per l’installazione e mantenimento di impianti destinati a garantire il pubblico servizio di telefonia mobile, individuato da una porzione dell’immobile di proprietà del Comune di Riva del Garda p.ed. 1431 C.C. Riva in corrispondenza torre fari lato ovest dello stadio comunale Benacense - per una durata di anni 8 (otto), a decorrere dalla data di inizio lavori e con scadenza 30 giugno 2022; 2. di approvare lo schema di disciplinare di concessione di bene immobile comunale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale incaricando della sua sottoscrizione, il Responsabile del Settore 5- Area del Patrimonio Estimo e Provveditorato con facoltà di apportare eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali; 3. di accertare l'entrata derivante dal canone di concessione annuo al capitolo 3240 del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016; 4. di dare evidenza, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante PRPGCDL140140 4 il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. n. 1 allegato – PRPGCDL20140140_001 TM. PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO SETTORE 5 - AREA DEL PATRIMONIO, ESTIMO E PROVVEDITORATO Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1, si attesta che la proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area e che sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare. lì, 25.08.2014 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA Massimo Tomasoni PARERE CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, del Regolamento di Contabilità, si attesta che la proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente esaminata e che sotto il profilo contabile è regolare. lì, 25.08.2014 PER TEMPORANEA ASSENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL FUNZIONARIO INCARICATO dott. Damiano Degasperi /mcdp. PRPGCDL140140 5 Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. IL SINDACO Adalberto Mosaner IL SEGRETARIO GENERALE Lorenza Moresco CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO Il sottoscritto Segretario generale del Comune di Riva del Garda su attestazione del messo certifica che il presente provvedimento è in pubblicazione all`Albo comunale e all`Albo pretorio informatico, nei modi di legge, dal 29-08-2014 al 08-09-2014 . Attesta altresì che, contestualmente all’affissione all’albo, la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari con le modalità di cui all’art. 37, comma 4, dello Statuto, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01-02-2005, n. 3/L. lì, 29 agosto 2014 IL SEGRETARIO GENERALE Lorenza Moresco PRPGCDL140140 6
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