Video Fisco 26 novembre 2014 Accertamento e strumenti deflattivi del contenzioso tributario; Riflessi operativi delle principali novità fiscali a cura di Alessandro Pratesi e Paolo Meneghetti 1 Riflessi operativi delle principali novità fiscali a cura di Paolo Meneghetti 2 argomento Responsabilità di soci e liquidatori Liquidatori e soci Liquidatori 1 2 3 Per condurre una Responsabilità Responsabilità liquidazione non in generale verso i speciale per i debiti bonis (?) O.I.C. 5 su istanza creditori non soddisfatti (art. 2495 C.C.) fiscali (art. 36 - 602/73) fallimento 3 argomento Significato di « colpa» A par condicio – rispetto privilegi B Prededuzione per i costi di procedura ? C Deposito bilancio finale con passività non accollate nè estinte ( Trib Catania 9.4.2009) 4 RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI NUOVO ART. 36 DPR 602/1973 i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. ( precedente versione la prova non era posta a carico del liquidatore) La disposizione prevede che il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci o associati, avuto riguardo al patrimonio della società all’inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.” RESPONSABILITA’ ORA ESTESA A QUALSIASI TRIBUTO O SOMMA ISCRIVIBILE A RUOLO !! Immutato comma 3 per la parte relativa ai soci la cui responsabilità dipende dall’incasso di somme o beni durante la liquidazione o nei due anni antecedenti la messa in liquidazione, ed è limitata all’entità delle somme ricevute 5 SOCIETÀ ESTINTE MA NON PER IL FISCO EFFICACIA CANCELLAZIONE SOCIETÀ DEL REGISTRO IMPRESE Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ai sensi del 2495 ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione NORMA DI TIPO PROCEDURALE O SOSTANZIALE QUINDI EFFETTO RETROATTIVO ? RISCHIO PER LIQUIDATORE CHE CHIUDE LA LIQUIDAZIONE AVENDO CORRISPOSTO SOMME A FORNITORI NON PRIVILEGIATI DOPPIO BINARIO TRA ESTINZIONE CIVILISTICA CHE AVVIENE CON LA CANCELLAZIONE ED ESTINZIONE FISCALE 6 Ordine dei privilegi artt. 2777/2778 C.C. 1)Retribuzioni 2) compensi professionali 3) Provvigioni 4) Coltivatori diretti 5) Artigiani 6) Contributi previdenziali ……… Crediti per tributi indiretti ……….. Crediti per tributi diretti 7 TREMONTI QUATER E PRECEDENTI EDIZIONI ( art. 18 D.L. 91/14) 1) Come Tremonti Bis l’agevolazione comporta il confronto con la media dei cinque periodi d’imposta precedenti 2) Come Tremonti Ter l’agevolazione riguarda solo i beni strumentali compresi nella «divisione 28» 3) A differenza di entrambe si tratta di un credito d’imposta e non di componente negativo 4) Non risultano vincoli di cumulo con altre agevolazioni ma vale il divieto di cumulo con la detrazione per riqualificazione energetica di cui al D.M. 19.2.2007 8 Tremonti quater: I soggetti ammessi Coloro che producono reddito d’impresa Per soggetti con reddito molto basso ( es, op.regime agrario) il fatto che si tratti di un credito d’imposta e’ elemento favorevole, a condizione che il credito sia fruibile anche oltre l’imposta netta Societa’ di capitali, enti non commerciali e commerciali Circ. 44/09 Societa commerciali di persone Imprese individuali Compresi coloro che aderiscono al regime dei minimi o a quello delle nuove iniziative produttive, ma in assenza di contabilità occorre documentare il costo 9 Tremonti quater: I soggetti ammessi Non è necessario il requisito della costituzione antecedente l’entrata in vigore della norma AMMESSI ANCHE SOCIETA’, IMPRESE O ENTI COSTITUITI DOPO il 25.6.2014 Circ. 44/09 e art. 18, comma 2 del D.L. 91 10 Oggetto dell’investimento 1) Il bene deve essere nuovo Circ. 4/02: a) il requisito di novità è soddisfatto Anche quando il bene è ceduto da soggetto che non è il produttore ma a condizione che non sia mai stato utilizzato b) Il bene utilizzato a scopo dimostrativo mantiene il requisito di novità (circ.44/09) 2) Il bene non può rappresentare un bene merce, ne bene di consumo, deve trattarsi di bene strumentale, destinato a struttura produttiva (differenza con Tremonti Ter Es. cartucce toner 3) Non rilevano i disinvestimenti A differenza della Tremonti Bis non vi è un richiamo alle regole generali del D.L. 357/94 4) Deve trattarsi di investimenti di valore unitario non inferiore a € 10.000 4) Deve trattarsi di investimenti destinati a strutture produttive ubicate nello Stato 11 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. 28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche 28.13.00 altre pompe e compressori 28.14.00 altri rubinetti e valvole 28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 28.15.20 cuscinetti a sfere 28.21.10 forni, fornaci e bruciatori 28.21.21 caldaie per riscaldamento 28.21. altri sistemi per riscaldamento 28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili La 28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 28.22.03 carriole 28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.23.01 cartucce toner 28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 28.24.00 utensili portatili a motore 28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; Circ. 44/09 ( 2.3.) ammette la detassazione di beni destinati fabbricazione di condizionatori domestici fissi 28.29.10 bilance e di macchine pergià la vendita e la distribuzione (incluse parti Adautomatiche impianti esistenti staccate e accessori) 28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) 28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) 28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) 12 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. 28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche 28.13.00 altre pompe e compressori 28.14.00 altri rubinetti e valvole 28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 28.15.20 cuscinetti a sfere 28.21.10 forni, fornaci e bruciatori 28.21.21 caldaie per riscaldamento 28.21. altri sistemi per riscaldamento 28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili 28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 28.22.03 carriole 28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.23.01 cartucce toner 28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 28.24.00 utensili portatili a motore 28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; L’acquisto di un benefabbricazione complesso non compreso di condizionatori domestici fissi tra quelli agevolabili 28.29.10 bilance e di macchinecomunque automatiche per lala vendita e la distribuzione (incluse parti (es. immobile) permette detassazione limitatamente staccate e accessori) Al costo28.29.20 dei beni ivie apparecchi inseritiperappartenenti divisione 28 (circ. 44 macchine le industrie chimiche, alla petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e2.3) accessori) Par, 28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) 28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 13 28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. 28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche 28.13.00 altre pompe e compressori 28.14.00 altri rubinetti e valvole 28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 28.15.20 cuscinetti a sfere 28.21.10 forni, fornaci e bruciatori 28.21.21 caldaie per riscaldamento 28.21. altri sistemi per riscaldamento 28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili 28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 28.22.03 carriole 28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Taluni beni per essere installati necessitano opere accessorie 28.23.01 cartucce toner 28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi e periferiche) Esempio forni necessitano basamento di computer cemento, pertanto 28.24.00 utensili portatili a motore Sarà28.25.00 detassabile costo complessivo comprese le opere attrezzature il di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazioneAccessorie di condizionatori domestici fissi 28.29.10 bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti Circ. 44/09 : sono compresistaccate anche beni esclusi dalla divisione 28 e accessori) macchine eal apparecchi le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere Purché28.29.20 necessari beneper complesso inserito nella div. 28 (es. (incluse parti e accessori) Computer connessi macchinari) 28.29.30 macchine automatiche per la dosatura,con la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) 28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) 14 Tremonti quater: Il meccanismo dell’agevolazione Calcolo Media: 4) Impresa costituita nel 2014, non ha media ed è ammessa all’agevolazione 5) Criteri di omogeneità tra investimento e calcolo media, quindi beni non divisione 28 non entrano in media, beni di valore unitario inferiore a € 10.000 e beni usati non entrano in media 6) Circ. 90/01 aveva escluso dal computo della media la rivalutazione dei beni, quindi dovrebbe essere esclusa la rivalutazione eseguita nel 2013 7) In caso di successione ereditaria vanno considerati gli acquisti del de cuius, mentre in caso di conferimento di azienda non vanno considerati (circ. 4/02) 8) In caso di fusione valgono per la media gli investimenti eseguiti dalle società che partecipano all’operazione (circ. 90/01) 9) In caso di scissione ai fini della media si considera un ammontare di investimenti pari alla quota percentuale di patrimonio netto contabile attribuito (circ. 90 /01) 10) In caso di periodo d’imposta diviso in due per effetto di operazione straordinaria, ai fini del computo dei 5 periodi si considera (senza 15 ragguaglio si ritiene) ciascun periodo Tremonti quater: Il meccanismo dell’agevolazione 1) Credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito 2) Va utilizzato in compensazione orizzontale a partire dal secondo periodo successivo all’investimento e diviso in tre quote annuali di pari importo, quindi investimento 2014 > utilizzo inizia dal 2016 . Cir. Confindustria: se in un periodo d’imposta l’utilizzo non è totale il residuo viene riportato all’esercizio successivo 3) Contabilizzato in voce A5 (Circ. IRDC 15/03) e quindi rileva ai fini MOL e ROL 4) Contabilizzazione per competenza, quindi per intero nell’anno investimento e poi riscontato in base al periodo di ammortamento 5) Non dovrebbe esservi il limite dell’imposta di competenza 16 Sintesi dei chiarimenti della circ. 12/14 1) Operazioni elusive non si configura come tale il conferimento in denaro se eseguito tramite prelievo di riserve di utili 2) Impresa familiare: il rendimento nozionale viene attribuito direttamente al collaboratore in base alla percentuale di partecipazione all’utile 3) Società costituita nel 2010 con incremento maturato prima del 2011: primo esercizio chiude al 31.12.2011 > il capitale di costituzione rappresenta un incremento rilevante anche se creato prima del 2011. 17 Circ. 14 del 4 giugno 2014 ● Novità in materia deducibilità delle perdite su crediti stralciati dal bilancio ● Chiarimenti sulle deduzioni dei mini crediti 18 Deduzione perdite su crediti Si prescinde dagli elementi certi e precisi se avviene la Cancellazione dei crediti operata in applicazione di principi contabili (legge stabilita comma 160 che modifica ultimo periodo art. 101 comma 5 del Tuir) Decorrenza: Periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 confermata da circ. 14/14 19 Deduzione perdite su crediti I casi in cui il credito è stornato dall’attivo patrimoniale (interpretativo 1 del Doc. 12) 1) Crediti minori per effetto di riconoscimento giudiziale 2) Transazioni 3) Prescrizioni 4) Cessione 20 ATTENZIONE AL NUOVO DOCUMENTO OIC 15 Viene previsto che lo stralcio del credito possa avvenire solo quando 1) non vi sono piu’ i diritti contrattuali per incassare i flussi finanziari Oppure 2) Quando tali diritti sono trasferiti a terzi insieme al rischio di insolvenza Quindi la cessione del credito pro solvendo non permette più lo stralcio del credito dall’attivo patrimoniale 21 Minicrediti Possibile la deduzione quando l’imputazione è avvenuta in conti economici precedenti al 2012, mentre i requisiti (sei mesi) sono scaduti a partire dal 2012 ● • Caso diverso da quello più probabile nel quale l’imputazione a conto economico e il requisito di anzianità del credito sono avvenuti prima del 2012 > non permessa la variazione diminutiva 22 Rapporto tra deduzione mini crediti e svalutazioni forfettarie ● Esempio: crediti 1.1 = 100.000, svalutazione eseguita 20.000 di cui 500 dedotti e 19.500 non dedotti. Minicrediti scaduti da oltre sei mesi = 10.000 1) Viene eseguita la svalutazione specifica dei minicrediti, quindi svalutazioni totali 30.000, di cui 10.000 dedotti ex articolo 101 comma 5, 500 dedotti ex art. 106 e 19.500 non dedotti 1) non viene eseguita la svalutazione specifica dei minicrediti, quindi per una parte (10.000), la svalutazione forfettaria viene dedotta ex art. 101, comma 5, e ciò anche se fosse stata eseguita, ad esempio nel 2013, nel senso che il fondo non dedotto diviene deducibile tramite variazione diminutiva 23 2013: svalutazione 20.000 di cui > 500 dedotti ex art. 106 > 19.500 non dedotti ● Nel 2014 emergono 10.000 di minicrediti scaduti che vengono dedotti « utilizzando» il passaggio a conto economico della svalutazione 2013, quindi ● > 9.500 variazione diminutiva ● > fondo dedotto ex art. 106 diventa zero ● > sottraggo 10.000 di crediti dal monte crediti che al 31.12.2014 viene computato per l’accantonamento ex art. 106 Tuir Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti - nell'ipotesi in cui trova capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte - deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una perdita su crediti di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR (cfr. Circ. 24 n. 26/E del 2013). Conseguenze I minicrediti dedotti ● 1) se incassati generano sopravvenienza attiva poiché va utilizzato il fondo dedotto 2) se stralciati non possono generare ulteriore deduzione ● 25 1. SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE OIC 9 I capisaldi del nuovo principio: Disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire in Nota integrativa, per soggetti non Ias Adopter, in caso di perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali Definizione di “perdita durevole di valore”: diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di una immobilizzazione inferiore al suo valore netto contabile, in una prospettiva di l/t. Definizione di “valore recuperabile”: va riferito ad un’attività o una UGC (unità generatrice di cassa) ed è il maggiore fra: a. Valore d’uso: valore attuale dei flussi di cassa attesi b. Valore equo: valore ottenibile dalla vendita fra parti indipendenti, al netto di costi di dismissione 26 INDICATORI DI PERDITE DUREVOLI ED EFFETTI Indicatori di perdite durevoli di valore: Effetti: Diminuzione rilevante ed inattesa del valore di mercato Cambiamenti tecnologici, di mercato, del contesto di riferimento, ecc. Valore di realizzo degli assets inferiore al valore netto contabile Obsolescenza, deterioramento, ecc. Mancato utilizzo del bene, piani di dismissione, ristrutturazione, ecc. Andamento economico peggiore delle previsioni e contrazione risultati operativi Sensibili modifiche nei tassi con effetto sull’attualizzazione dei flussi Verificare l’esistenza di una perdita durevole di valore Verificare necessità di modificare il piano di ammortamento, la vita utile residua, ecc. 27 RIVALUTAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE Se per una immobilizzazione (o per una UGC a cui essa appartiene): Valore recuperabile < Valore netto contabile Allora, si rileva una perdita durevole di valore da imputare a CE: Voce B.10.c): se dovuta alla gestione ordinaria Voce E.21: se di natura straordinaria •Mentre, quando il valore di mercato (valore equo) dell’attività resta superiore al suo valore netto contabile, non occorre rilevare la perdita di valore; prosegue comunque l’ammortamento sistematico (anche per l’Avviamento!). •Se in seguito vengono meno i motivi che hanno indotto la perdita durevole di valore, si procede al ripristino (sempre escluso il ripristino per Avviamento e Oneri pluriennali) 28 SVALUTAZIONI E PERDITE DI BENI Profilo fiscale Circ. 26/12 e ris 98/13 1) La svalutazione e’ indeducibile 2) I minori ammortamenti possono essere integrati con variazioni diminutive fino a concorrenza del dato tabellare 3) Ai fini Irap si assume il valore del bene ante svalutazione e lo si divide per gli anni di vita utile residua, determinando cosi’ la quota deducibile. Eventuale differenza con quanto imputato a conto economico e’ oggetto di variazione diminutiva 4) Se la società avendo svalutato avesse in precedenza rilevato quote di ammortamento minori a quelle tabellari, ora a seguito della svalutazione può dedurre fino alla quota tabellare 29 Cespite acquistato nel 2008, valore 100, quote di ammortamento previste dal D.M. 31.12.1988 pari a 10. Fine ammortamento nel 2017. Invece l’azienda decide di stanziare a conto economico quote di ammortamento pari a 8, quindi con conclusione del processo di ammortamento ipotizzata nel 2020. Poi nel 2012 viene eseguita una svalutazione pari a 20. Quindi il bene, che presentava un residuo pari ad 68 ( 100 meno 4 anni di ammortamento per 8 ciascuno) , viene svalutato a 48, La conclusione dell’ammortamento viene mantenuta nel 2020, quindi la quota di ammortamento imputata a conto economico risulta essere 48/ anni residui al 2020, cioè 48/9= 5,3. Ris. 98/13 : diritto a dedurre la quota tabellare cioè 10 Variazione diminutiva ai fini Ires per 4,7 in ogni periodo d’imposta fino al 2017, mentre si avrà una variazione in diminuzione per 3,7 nel 2018 e variazioni ai aumento per 5,3 nel 2019 e 2020. Ai fini Irap il valore fiscale riconosciuto ante rivalutazione viene diviso per gli anni residui dell’ammortamento quindi pertanto 68/9 = 7,5. da cui variazione diminutiva di 2,2 30 Determinazione della perdita durevole di valore: i due metodi PER LA DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO” OIC 9 PROPONE DUE METODI: Ordinario: ispirato agli IAS, è basato sulla determinazione del “valore d’uso” del bene in base all’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dalla UGC . Semplificato: per le società minori, è basato sulla capacità di ammortamento della società considerata nella sua interezza • Se il “valore d’uso” è superiore al valore netto contabile della immobilizzazione, non rilevano eventuali oscillazioni del suo valore di mercato. 31 IL METODO SEMPLIFICATO DI DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO” E’ rivolto alle imprese che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 limiti: 1. 2. 3. Per queste società sono indicatori di potenziale perdita di valore: Dipendenti: 250 Tot. Attivo di bilancio: sup. a 20 mln Ricavi: sup. a 40 mln a) b) Esercizio in perdita non dovuta a fattori contingenti senza sicurezza di pronto recupero dell’equilibrio economico Mutazioni del contesto di riferimento 32 IL METODO SEMPLIFICATO: LA DETERMINAZIONE DELLA “CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO” i. ii. • Si confrontano: Valore netto contabile dell’attività; La capacità di ammortamento dei futuri esercizi, ovvero la somma del margine economico che la gestione produce, in un dato orizzonte temporale, e mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Si tratta di: somma algebrica dei redditi prospettici (orizzonte circa 5 anni) al lordo degli ammortamenti delle attività da testare, al netto degli oneri finanziari e al lordo di quelli fiscali e straordinari Dà la possibilità di “compensare” eventuali esercizi in perdita Se la sommatoria dei redditi prospettici così determinati è maggiore del valore netto contabile, non c’è necessità di svalutare. Eventuali attività non utilizzate e senza prospettive di reimpiego vanno comunque svalutate 33 Ricavi Costi variabili Costi fissi Oneri finanziari Capacita di ammortamento Ammortamento di A Ammortamento di B Totale ammortamenti Risultato netto 2014 5000 -4000 -800 -400 - 200 250 150 400 - 600 2015 6000 - 4500 - 800 -350 350 250 150 400 - 50 01 | Il Calcolo Si ipotizza che la SRL ALFA abbia iscritto nell’attivo patrimoniale due cespiti: Cespite A vita utile residua due anni e valore netto contabile 500, Cespite B vita utile residua due anni e valore contabile netto 300. Viene calcolata la capacita’ di ammortamento negli esercizi 2014 e 2015 eseguendo un budget previsionale dell’andamento degli stessi esercizi futuri. 02 | La svalutazione Il valore contabile dei beni al 2013 e’ 800 Il risultato netto ( capacita di ammortamento meno ammortamenti ) e’ – 650 Il valore d’uso e’ 150 Il valore equo dei beni e’ 100 Quindi: Valore recuperabile ( maggiore tra valore d’uso e valore equo) e’ 150 Occorre svalutare i beni di 650 in modo proporzionale cioe’: Cespite A 500 – 406 = 94 Cespite B 300 – 244 = 56 Voce B 10 c del conto economico 2013 = 650 34 Novità principi contabili e redazione del bilancio INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA - - Indicazione delle modalità utilizzate per determinazione del valore recuperabile: Orizzonte temporale assunto a riferimento Tasso di crescita applicato per la stima dei flussi Tasso di attualizzazione applicato la Indicazione delle modalità utilizzate per la determinazione del valore recuperabile: Menzione del metodo adottato Orizzonte temporale assunto a riferimento 35 PATRIMONIO NETTO – nuovo OIC 28 “Versamenti in c/futuro aumento capitale”: sono iscritti fra le Riserve di capitale quando, versanti in anticipo dai soci, hanno uno specifico vincolo di destinazione (il futuro aumento del CS) e non sono restituibili ai soci “Versamento soci in c/capitale”: sono versati a titolo di capitale, non in vista di un futuro aumento. La loro distribuzione è soggetta alla disciplina dell’art. 2431, c.c. (!) Rinunce a crediti da parte dei soci: vanno sempre iscritte fra le riserve di capitale (non consentito il transito a CE) Utilizzo riserve per copertura perdite: l’assemblea stabilisce quali riserve utilizzare, ma tenendo conto dei vincoli di disponibilità: prima le riserve disponibili, e poi se occorre quelle soggette a vincoli, partendo dal meno rigido 36 OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Capitalizzazione oneri finanziari: 1) esclusivamente durante la fase di costruzione, va interrotta se si interrompe la costruzione 2) Nei limiti del valore recuperabile del bene 3) Capitabilizzabili anche gli interessi generici 37 OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Acquisizione gratuita: 1) Il bene va iscritto nell’attivo immobilizzato al valore di mercato in contropartita della Voce E 20 proventi straordinari 2) Va ammortizzato normalmente 3) La voce E 20 proventi, dovrebbe essere trattata dal punto di vista fiscale alla stessa stregua di una plusvalenza iscritta quindi irrilevante, oppure prevalendo il principio di derivazione la plusvalenza è tassabile? 38 OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Ammortamento calcolato anche in caso di non utilizzo del bene, in quanto il processo di obsolescenza non si arresta Ammortamento non viene stanziato su terreni (che vanno scorporati), tranne che cave e discariche, opere d’arte ed immobili civili ● ● 39 OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Cespiti destinati alla vendita: vanno rilevati nell’attivo circolante al minore tra valore contabile e valore recuperabile (così anche i cespiti obsoleti che non vengono più utilizzati nel processo produttivo) ● Riflessi sulla normativa delle società di comodo ● 40 Riflessi fiscali del mutamento di classificazione contabile 1) Da immobilizzazione a Rimanenza Rilevazione della perdita ex 102 c.4 Tuir pareggiata dal componente positivo delle rimanenze finali, potrebbe però accadere che la valutazione delle rimanenze al valore di mercato sia inferiore rispetto al costo residuo da ammortizzare ● ● 41 Arrivederci al prossimo incontro 17 dicembre 2014 Il DL semplificazioni La disciplina del Rent to Buy A cura di Sandro Cerato e Andrea Scaini 42
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