Riflessi operativi delle principali novità fiscali.

Video Fisco
26 novembre 2014
Accertamento e strumenti deflattivi del
contenzioso tributario;
Riflessi operativi delle principali novità fiscali
a cura di
Alessandro Pratesi e Paolo Meneghetti
1
Riflessi operativi
delle principali novità fiscali
a cura di Paolo Meneghetti
2
argomento
Responsabilità di soci e liquidatori
Liquidatori e soci
Liquidatori
1
2
3
Per condurre una
Responsabilità
Responsabilità
liquidazione non in
generale verso i
speciale per i debiti
bonis (?)
O.I.C. 5 su istanza
creditori non
soddisfatti
(art. 2495 C.C.)
fiscali
(art. 36 - 602/73)
fallimento
3
argomento
Significato di « colpa»
A
par condicio – rispetto privilegi
B
Prededuzione per i costi di procedura ?
C
Deposito bilancio finale con passività non accollate
nè estinte ( Trib Catania 9.4.2009)
4
RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI
NUOVO ART. 36 DPR 602/1973
i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono
all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della
liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se
non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai
soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.
Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza
in sede di graduazione dei crediti. ( precedente versione la prova non era posta a carico del
liquidatore)
La disposizione prevede che il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci o
associati, avuto riguardo al patrimonio della società all’inizio della liquidazione, si presume
proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova
contraria.”
RESPONSABILITA’ ORA ESTESA A QUALSIASI TRIBUTO O SOMMA ISCRIVIBILE A RUOLO !!
Immutato comma 3 per la parte relativa ai soci la cui responsabilità dipende dall’incasso di
somme o beni durante la liquidazione o nei due anni antecedenti la messa in liquidazione, ed è
limitata all’entità delle somme ricevute
5
SOCIETÀ ESTINTE MA NON PER IL FISCO
EFFICACIA CANCELLAZIONE SOCIETÀ DEL REGISTRO IMPRESE
Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, contributi,
sanzioni e interessi, l’estinzione della società ai sensi del 2495 ha effetto
trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione
NORMA DI TIPO PROCEDURALE O SOSTANZIALE QUINDI EFFETTO
RETROATTIVO ?
RISCHIO PER LIQUIDATORE CHE CHIUDE LA LIQUIDAZIONE AVENDO
CORRISPOSTO SOMME A FORNITORI NON PRIVILEGIATI
DOPPIO BINARIO TRA ESTINZIONE CIVILISTICA CHE AVVIENE CON
LA CANCELLAZIONE ED ESTINZIONE FISCALE
6
Ordine dei privilegi artt. 2777/2778 C.C.
1)Retribuzioni
2) compensi professionali
3) Provvigioni
4) Coltivatori diretti
5) Artigiani
6) Contributi previdenziali
……… Crediti per tributi indiretti
……….. Crediti per tributi diretti
7
TREMONTI QUATER E PRECEDENTI EDIZIONI ( art. 18
D.L. 91/14)
1) Come Tremonti Bis l’agevolazione comporta il confronto con la media dei
cinque periodi d’imposta precedenti
2) Come Tremonti Ter l’agevolazione riguarda solo i beni strumentali compresi
nella «divisione 28»
3) A differenza di entrambe si tratta di un credito d’imposta e non di
componente negativo
4) Non risultano vincoli di cumulo con altre agevolazioni ma vale il divieto di
cumulo con la detrazione per riqualificazione energetica di cui al D.M.
19.2.2007
8
Tremonti quater: I soggetti ammessi
Coloro che producono reddito d’impresa
Per soggetti con reddito molto basso ( es, op.regime agrario) il fatto che
si tratti di un credito d’imposta e’ elemento favorevole, a condizione che
il credito sia fruibile anche oltre l’imposta netta
Societa’ di
capitali, enti non
commerciali e
commerciali
Circ. 44/09
Societa
commerciali di
persone
Imprese
individuali
Compresi coloro che aderiscono al regime dei
minimi o a quello delle nuove iniziative
produttive, ma in assenza di contabilità occorre
documentare il costo
9
Tremonti quater: I soggetti ammessi
Non è necessario il requisito della costituzione
antecedente l’entrata in vigore della norma
AMMESSI ANCHE SOCIETA’,
IMPRESE O ENTI COSTITUITI
DOPO il 25.6.2014
Circ. 44/09 e
art. 18, comma 2 del D.L. 91
10
Oggetto dell’investimento
1) Il bene deve essere nuovo
Circ. 4/02: a) il requisito di novità è soddisfatto
Anche quando il bene è ceduto da soggetto che non è il produttore ma a
condizione che non sia mai stato utilizzato
b) Il bene utilizzato a scopo dimostrativo mantiene il requisito di novità
(circ.44/09)
2) Il bene non può rappresentare un bene merce, ne bene di consumo,
deve trattarsi di bene strumentale, destinato a struttura produttiva
(differenza con Tremonti Ter Es. cartucce toner
3) Non rilevano i disinvestimenti
A differenza della Tremonti Bis non vi è un richiamo alle regole generali
del D.L. 357/94
4) Deve trattarsi di investimenti di valore unitario non inferiore a €
10.000
4) Deve trattarsi di investimenti destinati a strutture produttive ubicate
nello Stato
11
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED
APPARECCHIATURE N.C.A.
28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su
strada e ad aeromobili)
28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 altre pompe e compressori
28.14.00 altri rubinetti e valvole
28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili
e motocicli)
28.15.20 cuscinetti a sfere
28.21.10 forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 caldaie per riscaldamento
28.21. altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili
La
28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e
piattaforme girevoli
28.22.03 carriole
28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 cartucce toner
28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00 utensili portatili a motore
28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
Circ. 44/09 ( 2.3.)
ammette
la detassazione
di beni destinati
fabbricazione
di condizionatori
domestici fissi
28.29.10 bilance e di macchine
pergià
la vendita
e la distribuzione (incluse parti
Adautomatiche
impianti
esistenti
staccate e accessori)
28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
(incluse parti e accessori)
28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse
parti e accessori)
28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica (esclusi quelli ottici)
12
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED
APPARECCHIATURE N.C.A.
28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su
strada e ad aeromobili)
28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 altre pompe e compressori
28.14.00 altri rubinetti e valvole
28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili
e motocicli)
28.15.20 cuscinetti a sfere
28.21.10 forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 caldaie per riscaldamento
28.21. altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e
piattaforme girevoli
28.22.03 carriole
28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 cartucce toner
28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00 utensili portatili a motore
28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
L’acquisto di un benefabbricazione
complesso
non compreso
di condizionatori
domestici fissi tra quelli agevolabili
28.29.10 bilance
e di macchinecomunque
automatiche per lala
vendita
e la distribuzione (incluse
parti
(es. immobile)
permette
detassazione
limitatamente
staccate e accessori)
Al costo28.29.20
dei beni
ivie apparecchi
inseritiperappartenenti
divisione
28 (circ. 44
macchine
le industrie chimiche, alla
petrolchimiche
e petrolifere
(incluse
parti e2.3)
accessori)
Par,
28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse
parti e accessori)
28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
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28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica (esclusi quelli ottici)
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED
APPARECCHIATURE N.C.A.
28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su
strada e ad aeromobili)
28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 altre pompe e compressori
28.14.00 altri rubinetti e valvole
28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili
e motocicli)
28.15.20 cuscinetti a sfere
28.21.10 forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 caldaie per riscaldamento
28.21. altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e
piattaforme girevoli
28.22.03 carriole
28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Taluni beni per essere installati
necessitano
opere accessorie
28.23.01 cartucce
toner
28.23.09
macchine
ed altre attrezzature
per ufficio (esclusi
e periferiche)
Esempio
forni
necessitano
basamento
di computer
cemento,
pertanto
28.24.00 utensili portatili a motore
Sarà28.25.00
detassabile
costo
complessivo
comprese
le opere
attrezzature il
di uso
non domestico
per la refrigerazione
e la ventilazione;
fabbricazioneAccessorie
di condizionatori domestici fissi
28.29.10 bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti
Circ. 44/09 : sono compresistaccate
anche
beni esclusi dalla divisione 28
e accessori)
macchine eal
apparecchi
le industrie chimiche,
petrolchimiche
e petrolifere
Purché28.29.20
necessari
beneper
complesso
inserito
nella
div. 28 (es.
(incluse parti e accessori)
Computer
connessi
macchinari)
28.29.30 macchine
automatiche
per la dosatura,con
la confezione
e per l'imballaggio (incluse
parti e accessori)
28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica (esclusi quelli ottici)
14
Tremonti quater: Il meccanismo dell’agevolazione
Calcolo Media:
4) Impresa costituita nel 2014, non ha media ed è ammessa
all’agevolazione
5) Criteri di omogeneità tra investimento e calcolo media, quindi beni non
divisione 28 non entrano in media, beni di valore unitario inferiore a €
10.000 e beni usati non entrano in media
6) Circ. 90/01 aveva escluso dal computo della media la rivalutazione dei
beni, quindi dovrebbe essere esclusa la rivalutazione eseguita nel 2013
7) In caso di successione ereditaria vanno considerati gli acquisti del de
cuius, mentre in caso di conferimento di azienda non vanno considerati
(circ. 4/02)
8) In caso di fusione valgono per la media gli investimenti eseguiti dalle
società che partecipano all’operazione (circ. 90/01)
9) In caso di scissione ai fini della media si considera un ammontare di
investimenti pari alla quota percentuale di patrimonio netto contabile
attribuito (circ. 90 /01)
10) In caso di periodo d’imposta diviso in due per effetto di operazione
straordinaria, ai fini del computo dei 5 periodi si considera (senza
15
ragguaglio si ritiene) ciascun periodo
Tremonti quater: Il meccanismo dell’agevolazione
1) Credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito
2) Va utilizzato in compensazione orizzontale a partire dal
secondo periodo successivo all’investimento e diviso in tre
quote annuali di pari importo, quindi investimento 2014 >
utilizzo inizia dal 2016 . Cir. Confindustria: se in un periodo
d’imposta l’utilizzo non è totale il residuo viene riportato
all’esercizio successivo
3) Contabilizzato in voce A5 (Circ. IRDC 15/03) e quindi rileva ai
fini MOL e ROL
4) Contabilizzazione per competenza, quindi per intero
nell’anno investimento e poi riscontato in base al periodo di
ammortamento
5) Non dovrebbe esservi il limite dell’imposta di competenza
16
Sintesi dei chiarimenti della circ. 12/14
1) Operazioni elusive non si configura come tale il conferimento in
denaro se eseguito tramite prelievo di riserve di utili
2) Impresa familiare: il rendimento nozionale viene attribuito
direttamente al collaboratore in base alla percentuale di
partecipazione all’utile
3) Società costituita nel 2010 con incremento maturato prima del
2011: primo esercizio chiude al 31.12.2011 > il capitale di costituzione
rappresenta un incremento rilevante anche se creato prima del 2011.
17
Circ. 14 del 4 giugno 2014
●
Novità in materia deducibilità delle perdite su crediti
stralciati dal bilancio
●
Chiarimenti sulle deduzioni dei mini crediti
18
Deduzione perdite su crediti
Si prescinde dagli elementi certi e precisi se avviene la
Cancellazione dei crediti operata in applicazione di principi
contabili
(legge stabilita comma 160 che
modifica ultimo periodo art. 101
comma 5 del Tuir)
Decorrenza:
Periodo d’imposta in corso
al 31.12.2013 confermata da
circ. 14/14
19
Deduzione perdite su crediti
I casi in cui il credito è stornato
dall’attivo patrimoniale
(interpretativo 1 del Doc. 12)
1) Crediti minori per effetto di
riconoscimento giudiziale
2) Transazioni
3) Prescrizioni
4) Cessione
20
ATTENZIONE AL NUOVO DOCUMENTO OIC 15
Viene previsto che lo stralcio del credito possa avvenire solo
quando
1) non vi sono piu’ i diritti contrattuali per incassare i flussi
finanziari
Oppure
2) Quando tali diritti sono trasferiti a terzi insieme al rischio di
insolvenza
Quindi la cessione del credito pro solvendo non permette
più lo stralcio del credito dall’attivo patrimoniale
21
Minicrediti
Possibile la deduzione quando l’imputazione è
avvenuta in conti economici precedenti al 2012,
mentre i requisiti (sei mesi) sono scaduti a partire
dal 2012
●
• Caso diverso da quello più probabile nel quale
l’imputazione a conto economico e il requisito di
anzianità del credito sono avvenuti prima del 2012 >
non permessa la variazione diminutiva
22
Rapporto tra deduzione mini crediti e svalutazioni
forfettarie
●
Esempio: crediti 1.1 = 100.000, svalutazione eseguita
20.000 di cui 500 dedotti e 19.500 non dedotti.
Minicrediti scaduti da oltre sei mesi = 10.000
1) Viene eseguita la
svalutazione specifica dei
minicrediti, quindi
svalutazioni totali 30.000, di
cui 10.000 dedotti ex articolo
101 comma 5, 500 dedotti ex
art. 106 e 19.500 non dedotti
1) non viene eseguita la svalutazione
specifica dei minicrediti, quindi per una
parte (10.000), la svalutazione
forfettaria viene dedotta ex art. 101,
comma 5, e ciò anche se fosse stata
eseguita, ad esempio nel 2013, nel
senso che il fondo non dedotto diviene
deducibile tramite variazione diminutiva
23
2013: svalutazione 20.000 di cui
> 500 dedotti ex art. 106
> 19.500 non dedotti
●
Nel 2014 emergono 10.000 di minicrediti scaduti che vengono
dedotti « utilizzando» il passaggio a conto economico della
svalutazione 2013, quindi
●
> 9.500 variazione diminutiva
●
> fondo dedotto ex art. 106 diventa zero
●
> sottraggo 10.000 di crediti dal monte crediti che al
31.12.2014 viene computato per l’accantonamento ex art.
106 Tuir
Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica
delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e
maturazione della scadenza dei sei mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti - nell'ipotesi in
cui trova capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte - deve essere attribuito, sul
piano fiscale, ad una perdita su crediti di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR (cfr. Circ.
24
n. 26/E del 2013).
Conseguenze
I minicrediti dedotti
●
1) se incassati generano sopravvenienza attiva
poiché va utilizzato il fondo dedotto 2) se stralciati
non possono generare ulteriore deduzione
●
25
1. SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE
OIC 9
I capisaldi del nuovo principio:
 Disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire in Nota
integrativa, per soggetti non Ias Adopter, in caso di perdite durevoli di valore
di immobilizzazioni materiali ed immateriali
 Definizione di “perdita durevole di valore”: diminuzione di valore che rende il
valore recuperabile di una immobilizzazione inferiore al suo valore netto
contabile, in una prospettiva di l/t.
 Definizione di “valore recuperabile”: va riferito ad un’attività o una UGC
(unità generatrice di cassa) ed è il maggiore fra:
a. Valore d’uso: valore attuale dei flussi di cassa attesi
b. Valore equo: valore ottenibile dalla vendita fra parti indipendenti, al netto di
costi di dismissione
26
INDICATORI DI PERDITE DUREVOLI ED EFFETTI
Indicatori di
perdite durevoli di
valore:
Effetti:






Diminuzione rilevante ed inattesa del valore di mercato
Cambiamenti tecnologici, di mercato, del contesto di riferimento, ecc.
Valore di realizzo degli assets inferiore al valore netto contabile
Obsolescenza, deterioramento, ecc.
Mancato utilizzo del bene, piani di dismissione, ristrutturazione, ecc.
Andamento economico peggiore delle previsioni e contrazione risultati
operativi
 Sensibili modifiche nei tassi con effetto sull’attualizzazione dei flussi
 Verificare l’esistenza di una perdita durevole di valore
 Verificare necessità di modificare il piano di ammortamento, la vita
utile residua, ecc.
27
RIVALUTAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE
Se per una immobilizzazione
(o per una UGC a cui essa
appartiene):
Valore recuperabile < Valore netto
contabile
Allora, si rileva una perdita durevole di valore da imputare a CE:
 Voce B.10.c): se dovuta alla gestione ordinaria
 Voce E.21: se di natura straordinaria
•Mentre, quando il valore di mercato (valore equo) dell’attività resta superiore al suo valore netto
contabile, non occorre rilevare la perdita di valore; prosegue comunque l’ammortamento sistematico
(anche per l’Avviamento!).
•Se in seguito vengono meno i motivi che hanno indotto la perdita durevole di valore, si procede al
ripristino (sempre escluso il ripristino per Avviamento e Oneri pluriennali)
28
SVALUTAZIONI E PERDITE DI BENI
Profilo fiscale
Circ. 26/12 e ris 98/13
1) La svalutazione e’ indeducibile
2) I minori ammortamenti possono essere integrati con variazioni diminutive
fino a concorrenza del dato tabellare
3) Ai fini Irap si assume il valore del bene ante svalutazione e lo si divide per
gli anni di vita utile residua, determinando cosi’ la quota deducibile. Eventuale
differenza con quanto imputato a conto economico e’ oggetto di variazione
diminutiva
4) Se la società avendo svalutato avesse in precedenza rilevato quote di
ammortamento minori a quelle tabellari, ora a seguito della svalutazione può
dedurre fino alla quota tabellare
29
Cespite acquistato nel 2008, valore 100, quote di ammortamento
previste dal D.M. 31.12.1988 pari a 10. Fine ammortamento nel
2017. Invece l’azienda decide di stanziare a conto economico
quote di ammortamento pari a 8, quindi con conclusione del
processo di ammortamento ipotizzata nel 2020.
Poi nel 2012 viene eseguita una svalutazione pari a 20. Quindi il
bene, che presentava un residuo pari ad 68 ( 100 meno 4 anni di
ammortamento per 8 ciascuno) , viene svalutato a 48, La
conclusione dell’ammortamento viene mantenuta nel 2020, quindi
la quota di ammortamento imputata a conto economico risulta
essere 48/ anni residui al 2020, cioè 48/9= 5,3.
Ris. 98/13 : diritto a dedurre la quota tabellare cioè 10
 Variazione diminutiva ai fini Ires per 4,7 in ogni periodo d’imposta fino al
2017, mentre si avrà una variazione in diminuzione per 3,7 nel 2018 e
variazioni ai aumento per 5,3 nel 2019 e 2020.
 Ai fini Irap il valore fiscale riconosciuto ante rivalutazione viene diviso per gli
anni residui dell’ammortamento quindi pertanto 68/9 = 7,5. da cui variazione
diminutiva di 2,2
30
Determinazione della perdita durevole di valore:
i due metodi
PER LA DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO” OIC 9 PROPONE DUE
METODI:
Ordinario: ispirato agli IAS, è basato
sulla determinazione del “valore
d’uso” del bene in base
all’attualizzazione dei flussi di cassa
attesi dalla UGC .
Semplificato: per le società minori, è
basato sulla capacità di
ammortamento della società
considerata nella sua interezza
• Se il “valore d’uso” è superiore al valore netto contabile della
immobilizzazione, non rilevano eventuali oscillazioni del suo valore di
mercato.
31
IL METODO SEMPLIFICATO DI DETERMINAZIONE DEL
“VALORE D’USO”
E’ rivolto alle imprese che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei 3
limiti:
1.
2.
3.
Per queste
società sono
indicatori di
potenziale perdita
di valore:
Dipendenti: 250
Tot. Attivo di bilancio: sup. a 20 mln
Ricavi: sup. a 40 mln
a)
b)
Esercizio in perdita non dovuta a fattori
contingenti senza sicurezza di pronto recupero
dell’equilibrio economico
Mutazioni del contesto di riferimento
32
IL METODO SEMPLIFICATO: LA DETERMINAZIONE DELLA
“CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO”

i.
ii.

•


Si confrontano:
Valore netto contabile dell’attività;
La capacità di ammortamento dei futuri esercizi, ovvero la somma del
margine economico che la gestione produce, in un dato orizzonte temporale,
e mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.
Si tratta di: somma algebrica dei redditi prospettici (orizzonte circa 5 anni) al
lordo degli ammortamenti delle attività da testare, al netto degli oneri
finanziari e al lordo di quelli fiscali e straordinari
Dà la possibilità di “compensare” eventuali esercizi in perdita
Se la sommatoria dei redditi prospettici così determinati è maggiore del
valore netto contabile, non c’è necessità di svalutare.
Eventuali attività non utilizzate e senza prospettive di reimpiego vanno
comunque svalutate
33
Ricavi
Costi variabili
Costi fissi
Oneri finanziari
Capacita di ammortamento
Ammortamento di A
Ammortamento di B
Totale ammortamenti
Risultato netto
2014
5000
-4000
-800
-400
- 200
250
150
400
- 600
2015
6000
- 4500
- 800
-350
350
250
150
400
- 50
01 | Il Calcolo
Si ipotizza che la SRL ALFA abbia iscritto nell’attivo patrimoniale due cespiti: Cespite A vita utile residua due
anni
e valore netto contabile 500, Cespite B vita utile residua due anni e valore contabile netto 300.
Viene calcolata la capacita’ di ammortamento negli esercizi 2014 e 2015
eseguendo un budget previsionale dell’andamento degli stessi esercizi futuri.
02 | La svalutazione
Il valore contabile dei beni al 2013 e’ 800
Il risultato netto ( capacita di ammortamento meno ammortamenti ) e’ – 650
Il valore d’uso e’ 150
Il valore equo dei beni e’ 100
Quindi:
Valore recuperabile ( maggiore tra valore d’uso e valore equo) e’ 150
Occorre svalutare i beni di 650 in modo proporzionale cioe’:
Cespite A 500 – 406 = 94
Cespite B 300 – 244 = 56
Voce B 10 c del conto economico 2013 = 650
34
Novità principi contabili e redazione del bilancio
INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

-

-
Indicazione
delle
modalità
utilizzate
per
determinazione del valore recuperabile:
Orizzonte temporale assunto a riferimento
Tasso di crescita applicato per la stima dei flussi
Tasso di attualizzazione applicato
la
Indicazione delle modalità utilizzate per la determinazione
del valore recuperabile:
Menzione del metodo adottato
Orizzonte temporale assunto a riferimento
35
PATRIMONIO NETTO – nuovo OIC 28
“Versamenti in c/futuro aumento capitale”: sono iscritti fra le
Riserve di capitale quando, versanti in anticipo dai soci, hanno
uno specifico vincolo di destinazione (il futuro aumento del CS) e
non sono restituibili ai soci
 “Versamento soci in c/capitale”: sono versati a titolo di capitale,
non in vista di un futuro aumento. La loro distribuzione è
soggetta alla disciplina dell’art. 2431, c.c. (!)
 Rinunce a crediti da parte dei soci: vanno sempre iscritte fra le
riserve di capitale (non consentito il transito a CE)
 Utilizzo riserve per copertura perdite: l’assemblea stabilisce quali
riserve utilizzare, ma tenendo conto dei vincoli di disponibilità:
prima le riserve disponibili, e poi se occorre quelle soggette a
vincoli, partendo dal meno rigido
36
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Capitalizzazione oneri finanziari:
1) esclusivamente durante la fase di costruzione, va
interrotta se si interrompe la costruzione
2) Nei limiti del valore recuperabile del bene
3) Capitabilizzabili anche gli interessi generici
37
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Acquisizione gratuita:
1) Il bene va iscritto nell’attivo immobilizzato al valore di
mercato in contropartita della Voce E 20 proventi
straordinari
2) Va ammortizzato normalmente
3) La voce E 20 proventi, dovrebbe essere trattata dal
punto di vista fiscale alla stessa stregua di una
plusvalenza iscritta quindi irrilevante, oppure
prevalendo il principio di derivazione la plusvalenza è
tassabile?
38
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Ammortamento calcolato anche in caso di non
utilizzo del bene, in quanto il processo di
obsolescenza non si arresta
Ammortamento non viene stanziato su terreni (che
vanno scorporati), tranne che cave e discariche,
opere d’arte ed immobili civili
●
●
39
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Cespiti destinati alla vendita: vanno rilevati
nell’attivo circolante al minore tra valore contabile e
valore recuperabile (così anche i cespiti obsoleti che
non vengono più utilizzati nel processo produttivo)
●
Riflessi sulla normativa delle società di comodo
●
40
Riflessi fiscali del mutamento di classificazione
contabile
1) Da immobilizzazione a Rimanenza
Rilevazione della perdita ex 102 c.4 Tuir pareggiata
dal componente positivo delle rimanenze finali,
potrebbe però accadere che la valutazione delle
rimanenze al valore di mercato sia inferiore rispetto
al costo residuo da ammortizzare
●
●
41
Arrivederci al prossimo incontro
17 dicembre 2014
Il DL semplificazioni
La disciplina del Rent to Buy
A cura di
Sandro Cerato e Andrea Scaini
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