COLLEGIO SINDACALE NELLE SRL DOPO LE

 Modena, 15 settembre 2014
COLLEGIO SINDACALE NELLE SRL DOPO LE NOVITÀDEL C.D.
“DECRETO COMPETITIVITÀ”
Art. 20, comma 8, DL n. 91/2014
Nell’ambito delle modifiche civilistiche introdotte dal c.d. “Decreto Competitività” è prevista
l’abrogazione dell’obbligo di nomina del Collegio sindacale / sindaco unico / revisore per le srl il cui
capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le spa.
Di fatto, quindi, indipendentemente dall’ammontare del capitale sociale, ora le srl non sono più
tenute alla nomina dell’organo di controllo. A detti fini va comunque posta attenzione a quanto
previsto dallo statuto.
La predetta novità si riflette sui mandati in corso al 25.6.2014; infatti, per espressa previsione
normativa, la sopravvenuta insussistenza di detto obbligo costituisce una “giusta causa” di revoca.
Va comunque evidenziato che la nomina del Collegio / sindaco unico / revisore rimane necessaria
in caso di superamento, per 2 esercizi consecutivi, dei parametri per la redazione del bilancio in
forma ordinaria, di obbligo di redazione del bilancio consolidato ovvero di controllo di una società a
sua volta obbligata alla revisione legale dei conti.
Nell’ambito del DL n. 91/2014, c.d. “Decreto Competitività”, in vigore dal 25.6.2014, sono
contenute alcune modifiche alle disposizioni civilistiche in materia societaria. Tra le novità di
maggiore interesse si evidenziano:
la possibilità, nell’ipotesi di trasformazione di una società di persone in una società di capitali,
che il capitale della società risultante dalla trasformazione, determinato in base ai valori attuali
degli elementi dell’attivo e del passivo, possa risultare, oltre che da una relazione di stima redatta
da un esperto nominato dal Tribunale ex art. 2343, C.c., anche dalla documentazione ex art.
2343-ter, prevista in caso di conferimento di beni in natura o crediti, senza quindi necessità di
intervento del predetto esperto;
l’iscrizione immediata delle società diverse dalle spa nel Registro delle Imprese, richiesta in base
ad un atto pubblico / scrittura privata autenticata, ferma restando la cancellazione d’ufficio in caso
di insussistenza delle condizioni richieste;
la riduzione da € 120.000 a € 50.000 del capitale sociale minimo per la costituzione di spa /
sapa;
l’eliminazione, per le srl, dell’obbligo di nomina del Collegio sindacale / sindaco unico /
revisore qualora il capitale sociale sia pari o superiore al capitale minimo stabilito per le spa.
Con particolare riguardo al venir meno nelle srl del collegamento tra l’entità del capitale sociale e
l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, i cui aspetti sono di seguito esaminati, in sede di
conversione in legge del citato Decreto è stata introdotta una specifica disposizione diretta a
regolare i mandati in corso.
DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 24.6.2014
Fino al 24.6.2014, per le srl, secondo quanto previsto dall’art. 2477, C.c., ferma restando la
possibilità di prevedere, nell’atto costitutivo, la nomina del Collegio sindacale / sindaco unico o di
un revisore, l’organo di controllo era obbligatorio nei seguenti casi:
capitale sociale pari o superiore a quello minimo stabilito per le spa, ossia a € 120.000;
superamento, per 2 esercizi consecutivi, di almeno 2 dei 3 parametri di cui all’art. 2435-bis, C.c.,
ossia delle soglie il cui superamento comporta la redazione del bilancio in forma ordinaria (€
4.400.000 di totale dell’attivo patrimoniale, € 8.800.000 di ricavi delle vendite / prestazioni – voce
A.1 di Conto economico, presenza media durante l’esercizio di un numero massimo di 50
dipendenti);
obbligo per la società di redigere il bilancio consolidato;
controllo, da parte della società, di una società obbligata alla revisione legale dei conti.
DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 25.6.2014
La riduzione del capitale sociale minimo delle spa a € 50.000 avrebbe comportato un incremento
delle srl obbligate alla nomina dell’organo di controllo.
Tuttavia, come accennato, l’art. 20, comma 8 del citato DL n. 91/2014 ha modificato l’art. 2477,
C.c., abrogandone il comma 2, con la conseguenza che ora l’obbligo di nomina del Collegio
sindacale / sindaco unico / revisore di una srl non è più collegato all’entità del capitale
sociale.
Come precisato nella Relazione illustrativa al citato Decreto, detta abrogazione è stata disposta
“per motivi sistematici e in un’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e
medie imprese”.
La presenza dell’organo di controllo è quindi ora obbligatoria, oltre nel caso in cui la nomina sia
espressamente prevista dall’atto costitutivo con determinazione delle competenze e dei poteri,
qualora:
per 2 esercizi consecutivi siano stati superati 2 dei 3 limiti previsti dall’art. 2435-bis, C.c.;
la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
la società controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Di conseguenza, a prescindere dall’ammontare del capitale sociale, le srl non sono più obbligate a
dotarsi dell’organo di controllo.
VERIFICA DELLE CLAUSOLE STATUTARIE
Ai fini dell’applicazione della novità in esame, va segnalato che, come specificato dal Consiglio
notarile di Roma nella massima 23.7.2014, è necessario distinguere a seconda che lo statuto della
società:
preveda espressamente la presenza dell’organo di controllo qualora la srl abbia un capitale
sociale almeno pari a quello minimo stabilito per le spa.
In tal caso la nomina rimane obbligatoria. Da ciò consegue che, data la nuova misura del
capitale sociale minimo delle spa, le srl il cui capitale sociale è inferiore a € 120.000 ma pari o
superiore a € 50.000, non tenute in precedenza alla nomina del Collegio sindacale / sindaco unico
/ revisore, sono ora obbligate a dotarsi dell’organo di controllo, salvo che provvedano a modificare
lo statuto.
Peraltro, in presenza di srl con capitale sociale pari o superiore a € 120.000, che hanno quindi già
provveduto, in virtù del previgente limite, alla nomina del Collegio / sindaco unico / revisore, si
ritiene che, anche in caso di modifica dello statuto, dovranno mantenere l’organo di controllo fino al
termine del mandato (non opera la giusta causa di revoca di seguito esaminata);
contenga un generico riferimento all’art. 2477, C.c..
In tale ipotesi, essendo stato abrogato il relativo comma 2, l’obbligo di nomina non sussiste.
COOP E SPA
Va evidenziato che:
stante il richiamo al citato art. 2477 contenuto nell’art. 2543, C.c., la novità in esame si riflette
anche sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle cooperative costituite in forma di
srl, per le quali valgono quindi le considerazioni sopra esposte;
per le spa l’obbligo in esame rimane collegato all’ammontare del capitale sociale e pertanto,
qualora lo stesso risulti pari o superiore a € 50.000, la società deve nominare (o mantenere) il
Collegio sindacale / sindaco unico / revisore.
REVOCA DEI MANDATI IN CORSO AL 25.6.2014
L’abrogazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle srl collegata all’entità del capitale
sociale ha sollevato la questione della “sorte” dei Collegi sindacali / revisori il cui mandato era in
corso alla predetta data del 25.6.2014, in merito alla quale sono state proposte in dottrina diverse
soluzioni interpretative.
In base ad una prima tesi, in virtù di una norma di legge si sarebbe determinata la cessazione
immediata dell’organo in esame. I soci avrebbero dovuto limitarsi ad accertare il verificarsi di un
effetto già manifestatosi ex lege.
Secondo una diversa tesi, peraltro sostenuta anche nella citata massima 23.7.2014 del Consiglio
notarile di Roma, non realizzandosi una causa di decadenza ex art. 2399, C.c. né una giusta
causa di revoca ex art. 2400, C.c., l’organo sarebbe rimasto in carica fino alla fine del mandato.
In sede di conversione in legge del citato DL n. 91/2014 il Legislatore ha “risolto” la questione con
una disposizione di natura interpretativa in base alla quale:
“… la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore
costituisce giusta causa di revoca”.
Di conseguenza, nelle srl il cui Collegio sindacale / sindaco unico / revisore è stato nominato
esclusivamente in quanto il capitale sociale risultava pari o superiore a € 120.000, l’organo di
controllo può essere revocato con decisione dei soci. Non è quindi necessario attendere la
scadenza del mandato.
In merito va evidenziato che:
in presenza del revisore legale, per effetto di quanto disposto dall’art. 2, DM n. 261/2012,
l’organo amministrativo deve comunicare per iscritto allo stesso la presentazione all’assemblea
della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. La delibera assembleare di
revoca ha effetto immediato, come stabilito dall’art. 3 del citato Decreto;
in presenza di Collegio sindacale / sindaco unico, in caso di revoca per giusta causa, in base
a quanto stabilito dall’art. 2400, comma 2, C.c., la stessa non è automatica; infatti, “la
deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”.
Di fatto, quindi, affinché la revoca sia efficace, è necessario l’avvallo del Tribunale.
Nel caso in esame, considerata l’assenza di una previsione di esplicita esclusione dell’intervento
dell’Autorità giudiziaria, lo stesso dovrebbe risultare comunque necessario. In tal caso il Tribunale
accerterà che la nomina era collegata esclusivamente all’ammontare del capitale sociale e non alla
sussistenza delle altre ipotesi previste.
Considerato che l’iter attraverso il Tribunale potrebbe richiedere “tempi lunghi”, la società potrebbe
comunque decidere di attendere la scadenza del mandato, salvo le dimissioni del sindaco /
revisore.