Rassegna Stampa Venerdì 14 Novembre 2014 Sommario Testata Data Pag. Titolo p. 1. Fondi pensione Sole 24 Ore (Il) 14/11/2014 1 Previdenza - Professionisti, tutele attenuate dal 2007 (Peruzzi Marco) 1 Italia Oggi 14/11/2014 30 Il tfr di ottobre a quota 1,32% (Toniolatti Bruno) 3 Italia Oggi 14/11/2014 33 Stabilità, attacco alle pensioni 4 Sole 24 Ore (Il) 14/11/2014 18 Agenzie di collocamento - Somministrazione in crescita (Prisco Francesco) 6 Sole 24 Ore (Il) 14/11/2014 48 Liquidzioni - Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il Tfr (Bianchi Nevio;Perrone Pierpaol) 7 Italia Oggi 14/11/2014 2. Previdenza 1 Inps, sanzioni senza minimo (Cirioli Daniele) 9 Estratto da pag. Venerdì 14/11/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 196.767 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress CASSAZIONE Casse previdenza: valide le misure per «salvare» i conti Marco Feruzzi >• pagina 45 Previdenza. La Cassazione salva le modifiche delle Casse, peggiorative per gli iscritti, adottate per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo Professionisti, tutele attenuate dal 2007 La garanzia del «pro rata» sul maturato è «assoluta» solo per le pensioni liquidate fino al 2006 Le regole in campo 011 LA RIFORMA DINI In base alla legge 335/1995 di riforma della previdenza, le Casse dei professionisti, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, «devono rispettare» il principio del «pro rata». Si tratta di un principio di garanzia per l'iscritto, in base al quale devono essere salvaguardate le anzianità già maturate rispetto all'introduzione di modifiche a opera di successivi provvedimenti 021 LA FINANZIARIA PRODI Con la legge 296/2006 (Finanziaria 2007) gli enti di previdenza dei professionisti adottano i provvedimenti per la salvaguardia dell'equilibrio finanziariodi lungo termine «avendo presente» (non più «devono rispettare») il principio del «pro rata» in relazione alle anzianità maturate fino a quel momento 031 LA STABILITÀ LETTA La legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) ha precisato che la disposizione della Finanziaria 2007 «si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dalle Casse» approvati dai ministeri prima del 2007 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziariodi lungotermine Marco Peruzzi Un conto sono le pensioni ai professionisti liquidate prima del 2007, un conto quelle successive. Per le prime, la garanzia costituita dal principio del «pro rata» (in base al quale non possono essere disattese le aspettative dell'iscritto a un ente previdenziale in relazione alle anzianità maturate prima delle modifiche peggiorative) deve essere applicata in modo rigoroso; per le seconde, invece, lo stesso principio del «pro rata» può essere attenuato, come previsto dalla Finanziaria del 2007 (legge 296/2006), per motivi di interesse generale costituzionalmente rilevanti, qual è, nel caso delle Casse dei professionisti, l'esigenza di assicurare Cassa dei ragionieri tra il 2002 e il 2003 in base alle quali, per le pensioni maturate successivamente al 31 dicembre 2003, è prevista una quota A l'equilibrio finanziario di lungo (retributiva), determinata periodo. E così - ha deciso la considerando la media dei redditi Corte di cassazione nella sentenza degli ultimi 24 anni (non più 15) 24221 depositata ieri - sono come base di calcolo delle legittime, ma solo per le pensioni anzianità contributive maturate liquidate dal 2007 in poi, le fino ad allora, e una quota B vecchie delibere degli enti (contributiva) per quelle privatizzati che hanno tagliato le successive. Nella sentenza la pensioni attese dagli iscritti senza Cassazione precisa che per i rispettare in modo rigido il trattamenti pensionistici liquidati a principio del «pro rata» previsto partire dal i ° gennaio 2007 trova all'articolo 3, comma 12 della sì applicazio legge 335/95. Salve, in particolare, le delibere adottate ne l'articolo 3, comma 12 della dalla legge 335/95, ma nella Fondi pensione Pag. 1 Estratto da pag. Venerdì 14/11/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 196.767 formulazione meno rigorosa introdotta dall'articolo i, comma 763 della legge 296/2006 che prevede che le Casse dei professionisti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo periodo «avendo presente» - e non più rispettando «in modo assoluto» come doveva essere per le pensioni liquidate prima del 2007 - «il principio del pro rata in relazione alle anzianità già Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress LA DECISIONE Respinto il ricorso di un ragioniere, a «riposo» dal 2008, contro l'aumento a 24 anni della media reddituale Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi e approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 296/2006». Atti e deliberazioni che, in forza della disposizione di interpretaziune autentica introdotta con l'articolo i, comma 488 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), «si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine». Per la Cassazione questa clausola di salvaguardia, «in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti», si porrebbe «in contrasto con il divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento e della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti assicurati e già pensionati» ma solo con riferimento alle pensioni liquidate prima del i "gennaio 2007, come stabilito dalla stessa Corte di cassazione con la sentenza 17892/2014 (si veda II Sole 24 Ore del 13 agosto scorso). Al contrario i professionisti collocati in pensione a partire da quella data «non potevano fare affidamento sulla garanzia del pro rata nell'originaria più ampia portata (...) perché la normativa di legge era già cambiata». Per questo motivo la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un ragioniere pensionato dal i ° aprile 2008. ©RIPRODUZIONERISERVATA Fondi pensione Pag. 2 Estratto da pag. Venerdì 14/11/2014 30 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress L'aggiornamento in base ai dati Istat // tfr di ottobre a quota A ottobre il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è 1,320028 (vedi colonna incr.mese). L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è al valore di 107,2. Tramite i dati resi noti ieri dall'Istituto di statistica è possibile calcolare il dato del trattamento di fine rapporto, introdotto dalla legge n. 297/82. Il calcolo viene fornito mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dal codice civile (articolo 2120) il trattamento di fine rapporto accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivai. 75%) e l'I,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rivai 1,5%). a cura di Bruno Toniolatti, Studio Associato Paoli Tutti gli indici dal 1984 a oggi Anno Anno 1984 Anno 1985 Anno 1986 (1985 - 100,0) Anno 1987 Anno 1988 Anno 1989 Anno 1990 (1989 - 100,0) Anno 1991 L'indice di d Anno 1992 Anno 1993 (1992 - 100,0) Anno 1994 Anno 1995 Anno 1996 (1995 - 100,0) Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Mese dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre cembre 1991, a dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre gennaio febbraio marzo apnle maggio giugno luglio agosto settembre ottobre Indice 181,8 197,4 108,0 113,5 119,7 127,5 109,2 115,8 epurato dal 121,2 106,0 110,3 116,7 104,9 106,5 108,1 110,4 113,4 116,0 119,1 121,8 123,9 126,3 128,4 131,8 134,5 135,8 138,4 104,0 106,5 107,1 107,3 107,2 107,2 107,4 107,3 107,4 107,3 107,5 107,1 107,2 Incr. 14,7 15,6 4,5 5,5 6,2 7,8 6,5 6,6 Tiese di febbr 5,5 4,1 4,3 6,4 2,6 1,6 1,6 2,3 3 2.6 3,1 2,7 2,1 2,4 2,1 3,4 2,7 1,3 2,6 3,3 2,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,0 0,1 Rivai. 75% 6,597846 6,435644 3,260870 3,819444 4,096916 4,887218 4,746835 4,532967 aio dell'incide 3,568060 2,9913350 3,0424528 4,3517679 1,9221744 1,1439466 1,1267605 1,5957447 2,0380435 1,7195767 2,0043103 1,7002519 1,2931034 1,4527845 1,2470309 1,9859813 1,5364188 0,724907 1,435935 2,380058 1,802885 0,422535 0,140056 0,070028 0,070028 0,210084 0,140056 0,210084 0,140056 0,280112 0,0 0,070028 Rivai. 1.5% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 nza relativ 1,500 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0,125 0,250 0,375 0,500 0,625 0,750 0,875 1,000 1,125 1,250 incr. Mese 8,097846 7,935644 4,760870 5,319444 5,596916 6,387218 6,246895 6,032967 a ai tabacchi lavor 5,068060 4,491335 4,542452 5,851767 3,422174 2,643946 2,626760 3,095745 3,538043 3,219577 3,504310 3,200252 2,793103 2,952785 2,747031 3,485981 3,036419 2,224907 2,935935 3.880058 3,302885 1,922535 0,265056 0,320028 0,445028 0,710084 0,765056 0,960084 1,015056 1,280112 1,125000 1,320028 Montante ind. Dirig. 1,08097848 1,07935644 1,04760870 1,05319444 1,05596916 1,06372180 1,06246835 1,6032967 ati, si modifica in 1,05068060 1,04491335 1,0454245 1,0585176 1,0342217 1,0264394 1,0262676 1,0309574 1,0353804 1,0321958 1,0350431 1,0320052 1,0279310 1,0295278 1,0274703 1,0348598 1,0303642 1,0222491 1,0293594 1,0388006 1,0330288 1,0192254 1,0026506 1,0032003 1,0044503 1,0071008 1,0076506 1,0096008 1,0101506 1,0128011 1,0112500 1,0132003 Montante base comp. 1,30133598 1,40460535 1,46147678 1,54975116 1,63648943 1,74101558 1,96198674 1,96137020 115,69587 2,06077361 2,15400883 2,25185373 2,38362700 2,46519887 2,53037754 2,59684394 2,67723463 2,11195570 2,86120094 2,96146630 3,05624608 3,14160464 3,23436945 3,32321858 3,42520567 3,54349239 3,62233180 3,72868111 3,87335610 4,00128858 4,07821475 4,08902430 4,09126618 4,09636395 4,10717350 4,10941538 4,11736904 4,11961091 4,13042047 4,12409467 4,13204833 Esempio di calcolo tfr Un dipendente ha cessato il rapporto di lavoro il 30 settembre 2014. La sua situazione è: •tfr maturato al 31/12/13 euro 25.000 • imponibile previdenziale anno 2014 euro 15.900 • tfr maturato nel 2014 euro 1.177,78 Pertanto la sua liquidazione, al lordo delle Fondi pensione imposte sarà: • tfr maturato al 31.12.13 euro 25.000+ • rivalutazione (1,125% di 25.000) euro 330,01+ • tfr maturato nel 2014 euro 1.177,78+ • ritenuta previdenziale (0,50% su 15900) € 79,50 • totale euro 26.428,28 Pag. 3 Estratto da pag. Venerdì 14/11/2014 33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 II punto sull'offensiva alle Casse nel corso del Forum dell'ente dei ragionieri Stabilità, attacco alle pensioni Le tre batoste: rendite dei patrimoni, tfr e integrativa Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Mariastella Gelmini Luigi Pagliuca Luigi Pagliuca Mauro Marè Luigi Pagl Massimo Angrisani uca Mauro Marè Lu a legge di Stabilità attacca le Casse _di previdenza dei professionisti su tre fronti: alza la tassazione sui fondi pensione dal 20 al 26%, infierisce sul tfr e colpisce la previdenza integrativa. Inoltre, non viene nemmeno specificato a cosa serva quest» prelievo a danno degli Istituti e cosa andrà a finanziare. Si impone dunque anche una fondamentale questione di trasparenza». Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, intervenendo al forum «Previdenza, il ruolo delle Casse professionali per superare la crisi» promosso dalla Cassa nazionale dei ragionieri. «A tutti i partiti piace una Eolitica di distribuzione delì ricchezza», ha sottolineato Gelmini, «ma prima di tutto occorre creare questa ricchezza. I provvedimenti del governo infieriscono anche sugli enti locali tagliando i bilanci e colpendo indifferentemente sia le Regioni sprecone che quelle virtuose. Abbiamo presentato emendamenti, peraltro alcuni bipartisan, che individuano coperture alternative». «Le Casse dei professionisti fanno previdenza, non speculazione», ha ricordato Luigi Pagliuca, presidente della Cassa Ragionieri. «La proposta di aumentare la già altissima tassazione sui rendimenti prestazioni attese». «La crescita economica del Paese è fondamentale per la sostenibilità dei sistemi previdenziali. Gli istituti», ha aggiunto Pagliuca, «non sono insensibili alla progettualità del ministro dell'economia Pier Carlo Padoan di creare un Fondo di investimento par tecipato dagli enti privatizzati e dai fondi di previdenza complementare, che investa in attività infrastnitturali, utili al rilancio della competitivita generando occupazione. È indubbio che indirizzare risorse del patrimonio degli enti previdenziali verso iniziative di investimento, limitando l'autonomia della scelta degli investitori, debba avere delle compensazioni. Una di queste potrebbe essere appunto pensare che nei prossimi decenni la previdenza possa riguardare solo la pensione, bensì dovrà necessariamente coinvolgere forme di medicina, di assistenza sanitaria a distanza, di welfare. Bisognerà fare delle sperimentazioni e le Casse possono rappresentare l'alveo ideale». «Portare la tassazione delle Casse al 26% è sbagliato», ha affermato Mauro Marè, docente di Scienza delle finanze presso l'Università della Tuscia e presidente del Mefop, «In questo modo si penalizzano i fondi pensione non capendo che un risparmio previdenziale, che alleggerisce l'onere per il settore pubblico, è ben differente da una rendita finanziaria. Ci sono margini per recuperare la solidità di un tempo. Ma credo che sia un processo di riorganizzazione che l'attenuazione della tassazione vada lasciato autonomamente dei rendimenti finanziari alle Casse, che dovrebbero essere derivanti dagli investimenti degli libere di investire, di consolidare enti previdenziali privatizzati». i propri bilanci, dopo aver «La tassazione nei confronti verificato la solidità patrimoniale delle Casse è incongrua rispetto e gli eventuali squilibri. alle finalità di chi accantona Provvedimenti presi dall'alto su fondi per avere una pensione scioglimenti o fusioni», ha adeguata», ha evidenziato commentato Marè, «non sono Massimo Angrisani, ordinario di auspicabili». «In soli cinque anni Tecnica attuariale per la tra ingegneri e architetti abbiamo previdenza presso l'Università La registrato un 30% in meno di Sapienza di Roma. «Una redditi», ha osservato Paola imposizione così elevata per un Muratorio, presidente di risparmio previdenziale di primo Inarcassa. «Occorre livello è da record mondiale. Si prioritariamente delineare un tratta di una situazione disegno complessivo per l'Italia, assolutamente anomala, le Casse e solo successivamente ne soffrono molto e i giovani individuare la richiesta di risorse. professionisti, in particolare, Le infrastrutture rappresentano finanziari va scongiurata quanto sono costretti a sacrifici enormi. uno degli obiettivi strategici su prima. A quanto pare, c'è Credo che le Casse debbano cui l'Italia dovrebbe puntare». sensibilità in tutto l'arco rappresentare un modello di parlamentare per un dietrofront. innovazione. Penso», spiega Speriamo che il goverAngrisani, «agli inevitabili no intervenga quanto prima, perché processi che interverranno in un eventuale aumento futuro sulla previdenza: è dell'imposizione avrebbe un assurdo impatto considerevole sulle Fondi pensione Pag. 4 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Venerdì 14/11/2014 33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Capuozzo: secondo pilastro da tutelare Luigi Capuozzo, numero uno dell'Unione commercialisti ed esperti contabili, ha lanciato un appello nel corso della tavola rotonda. Domanda. Quali sono i nodi da affrontare Risposta. Il problema del prelievo fiscale a carico della previdenza complementare va affrontato quanto prima. Il viceministro dell'Economia Enrico Morando ha lanciato un primo segnale del governo e sembrerebbe che si possa discutere con l'esecutivo per valutare dei correttivi. Si tratta di un'apertura positiva, ma è ovvio che la galassia delle Casse dei professionisti auspica che queste parole possano trasformarsi quanto prima in un intervento legislativo concreto. La tassazione sui rendimenti finanziari degli enti pensionistici dei professionisti è già a livelli record in Italia. Un ulteriore aumento dell'imposizione al 26% rappresenterebbe un colpo difficile da digerire: le Casse non sono istituti che usano i propri Luigi Capuozzo, numero uno dell'Unione commercialisti ed esperti contabili, ha lanciato un appello nel corso della tavola rotonda. Domanda. Quali sono i nodi da affrontare Risposta. Il problema del prelievo fiscale a carico della previdenza complementare va affrontato quanto prima. Il viceministro dell'Economia Enrico Morando ha lanciato un primo segnale del governo e sembrerebbe che si possa discutere con l'esecutivo per valutare dei correttivi. Si tratta di un'apertura positiva, ma è ovvio che la galassia delle Casse dei professionisti auspica che queste parole possano trasformarsi quanto prima in un intervento legislativo concreto. La tassazione sui rendimenti finanziari degli enti pensionistici dei professionisti è già a livelli record in Italia. Un ulteriore aumento dell'imposizione al 26% rappresenterebbe un colpo difficile da digerire: le Casse non sono istituti che usano i propri fondi per speculare, ma accumulano patrimoni finalizzati a finanziare le pensioni presenti e future dei propri iscritti. Appare evidente che un aumento della tassazione avrà un impatto considerevole sulla previdenza di primo pilastro e, di conseguenza, sulle prestazioni attese. D. Cosa chiedete al governo R. Innanzitutto non bisogna dimenticare che gli Istituti previdenziali si trovano nella difficile condizione di dover conciliare i diritti acquisiti, l'equità intergenerazionale e la sostenibilità dei loro sistemi. La loro «mission» deve essere quella di garantire prestazioni pensionistiche adeguate ai loro iscritti, e per questo motivo nel corso di questi anni sono state portate avanti riforme che hanno anche comportato dei sacrifici per gli associati. È giunto il momento che la politica si accorga di questi sacrifici e del ruolo fondamentale che rivestono nel nostro paese le Casse di previdenza dei professionisti. Luigi Capuozzo, numero uno dell'Unione commercialisti ed esperti contabili, ha lanciato un appello nel corso della tavola rotonda. Domanda. Quali sono i nodi da affrontare Risposta. Il problema del prelievo fiscale a carico della previdenza complementare va affrontato quanto prima. Il viceministro dell'Economia Enrico Morando ha lanciato un primo segnale del governo e sembrerebbe che si possa discutere con l'esecutivo per valutare dei correttivi. Si tratta di un'apertura positiva, ma è ovvio che la galassia delle Casse dei professionisti auspica che queste parole possano trasformarsi quanto prima in un intervento legislativo concreto. La tassazione sui rendimenti finanziari degli enti pensionistici dei professionisti è già a livelli record in Italia. Un ulteriore aumento dell'imposizione al 26% rappresenterebbe un colpo difficile da digerire: le Casse non sono istituti che usano i propri fondi per speculare, ma accum Conto Studio, la nostra soluzione vincente! Grande Pagina a cura dell' UGRC interesse per l'accordo che abbiamo sottoscritto con UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI la Bpm, da tempo nostro partner: da oggi potremo aprire «CONTO STUDIO». Uno strumento di grande utilità, per tutti i nostri studi, con interessanti condizioni e vantaggi, per una corretta programmazione finanziaria. Potremo pagare in Sblocca Italia Legge di Stabilità Jobs Act nove rate mensili: le imposte di novembre, l'acconto dell'Iva e i contributi alla Cassa di previdenza. I costi Accreditato ODCEC e Cdl 8 CFP Martedì 18 novembre 2O14 - 9,OO/18,OO Mercedes del software - contabilità, dichiarazione, paghe, anche questi in 12 rate mensili. In generale, sempre Benz Center via Gallarate, 450 - Milano in 12 rate mensili tutti i fornitori. Anche il Pos: a soli („UM-An IM H'.S IRIA In collaborazione € 5,00 al mese. Ma l'accordo prevede molte altre con Formazione GRATUITA Formazione di forme di finanziamento vantaggioso. Questa importante iniziativa è estesa alle Associazioni e ai QUALITÀ In collaborazione con („UM-An IM H'.S IRIA Mercedes Benz Center via nostri partner che, da tempo, collaborano con noi. Con estrema semplicità sulla base dell'accordo che Gallarate, 450 - Milano Martedì 18 novembre abbiamo sottoscritto. Per info scrivi a 2O14 - 9,OO/18,OO Sblocca Italia Legge di [email protected] Gli interessati saranno poi contattati da un funzionario della Bpm che li aiuterà Stabilità Jobs Act Accreditato ODCEC e Cdl 8 CFP Relatori In coll Marcello Guadalupi a definire «un abito sn misura». ODCEC Milano Gìampìero Guarnerio ODCEC Milano Giancarlo Modolo ODCEC Milano Carmine Pallino ODCEC Milano G. Francesco Cassano ODCEC Milano borazione con („UM-An IM H'.S IRIA Mercedes Benz Center via Gallarate, 450 Milano Martedì 18 novembre 2O14 9,OO/18,OO Sblocca Italia Legge di Stabili I nostri partner à Jobs Act Accre Fondi pensione Pag. 5 Estratto da pag. Venerdì 14/11/2014 18 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 196.767 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Agenzie di collocamento. Scabbio nuovo presidente di Assolavoro Somministrazione in crescita Francesco Prisco MILANO II lavoro in somministrazione è in ripresa: a settembre si contano 305.209 addetti ascrivibili a questa tipologia contrattuale mentre il numero medio mensile di lavoratori su base annua cresce dell'8,i per cento. Dati emersi ieri, a margine dell'assemblea di Assolavoro che all'unanimità ha eletto nuovo presidente Stefano Scabbio, numero uno del gruppo Manpower per Ita che vengano confermati nei prossimi dati trimestrali Istat». Si può dire, insomma, che il posto fisso non esiste più? « Collegare i due dati - secondo Scabbio può essere fuorviante. La somministrazione cresce, certo. Ma secondo i dati del Cnel nel II trimestre del 2014 i contratti a tempo indeterminato segnano un +1,4% anno su anno. Mentre i contratti a progetto si sono ridotti di i45mila unità in un anno. Inoltre credo sia importante precisare che il siste lia e penisola iberica. Completano il vertice dell'associazione delle agenzie di lavoro Stefano Colli Lanzi, Federico Vione, Giuseppe Garesio e Francesca Contardi. «I segnali positivi del nostro settore ha spiegato Scabbio, che succede nell'incarico a Luigi Brugnaro possono rappresentare prospetticamente un indicatore per l'intero mercato del lavoro. Noi siamo pronti a collaborare per il rilancio del Paese nel segno della continuità delle relazioni istituzio ma delle agenzie ha creato fino a oggi direttamente circa i2mila posti a tempo indeterminato di cui 1.500 solo nel 2014 Quindi il tramonto del posto fisso a vita non è una sconfitta ma l'evoluzione di una "società dei lavori" che, comunque, esige le sue regole». Si va incontro, ha concluso Scabbio, a due tendenze: da un lato «una flessibilità di qualità, piena di tutte le garanzie, superando alcune distorsioni, come le finte partite Iva»; dall'altro «il nali sviluppate negli anni e completamento di una dell'innovazione, elemento rivoluzione nel lavoro che sposti essenziale per imprese, lavoratori, l'attenzione dal posto alla mercato». Come interpreta il persona». ©RIPRODUZIONE neopresidente il momento positivo RISERVATA del settore? «La serie storica risponde Scabbio - ci da in progressiva ripresa già da diversi trimestri e, tenuto conto di quanto accaduto in passato, questo può lasciare presagire dati positivi sul piano generale del lavoro. D'altronde alcuni piccoli segnali sembra stiano prendendo forma e ci auguriamo Previdenza Pag. 6 Estratto da pag. Venerdì 14/11/2014 48 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 196.767 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Liquidazioni. Il valore di ottobre è 1,320028 Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il Tfr Nevio Bianchi Pierpaolo Perrone A ottobre il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 1,320028. L'articolo 2120 del codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata va rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese su cui si calcola il75%, è 0,093371. Pertanto il 75% è 0,070028. Ad ottobre il tasso fisso è pari a 1,250. Sommando quindi il 75% si ottiene il coefficiente di rivalutazione 1,320028. In caso di corresponsione di un'anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del dall'Istat, nel nostro caso quello datore di lavoro. Non è soggetta "senza tabacchi lavorati". In a rivalutazione la quota di particolare, si calcola la differenza trattamento di fine rapporto in percentuale tra il mese di versata dai lavoratori ai Fondi di dicembre dell'anno precedente e previdenza complementare. Va quello in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% invece rivalutata dal datore di della differenza, a cui si aggiunge lavoro la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con mensilmente un tasso fisso di almeno 50 dipendenti che non 0,125 (cne su base annua è di ha aderito alla previdenza 1,500). La somma tra il 75% e il complementare. Come stabilito tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr. dal comma 755 dell'articolo i L'indice Istat per ottobre è pari a della legge finanziaria 2007, il 107,2. A partire dai dati di trattamento di fine rapporto gennaio 2O11 la base di maturato dai suddetti lavoratori riferimento dal ^gennaio 2007 va trasferito al Fondo di Tesoreria presso dell'indice nazionale dei prezzi al l'Inps. ©RIPRODUZIONE consumo per le famiglie di operai RISERVATA ed impiegati è il 2010 (la base precedente era 1995 = 100). La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2013, Previdenza Pag. 7 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Venerdì 14/11/2014 48 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 196.767 I coefficienti annuali e mensili 2013 • Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2012 a titolo di Tfr 2013 • Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2012 a titolo di Tfr ZOIA • Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2013 a titolo di Tfr 2013 • Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2012 a titolo di Tfr NOTE (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) II coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro). (3) II coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1 "gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549.37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavorati" usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100. ZOIA • Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2013 a titolo di Tfr 2013 • Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2012 a titolo di Tfr NOTE (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) II coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro). (3) II coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1 "gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549.37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese Previdenza Pag. 8 Estratto da pag. Venerdì 14/11/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress CdKTK C.Uffiril 7.1(>*ALE Sommerso, le sanzioni contributive senza minimo __ drioli cipag. 30 mm Sommerso, le sanzioni contributive senza minimo __ drioli cipag. 30 mm La Corte costituzionale boccia il regime previsto per le ipotesi di lavoro sommerso Inps, sanzioni senza minimo Necessario tenere conto della durata della prestazione DI DANIELE GIRIGLI Sanzioni contributive senza «minimo». Hanno funzione risarcitoria per gli enti previdenziali e, perciò, la previsione di una soglia minima che non tenga conto dalla durata della prestazione è irragionevole. È il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254/2014 di ieri e sulla base del quale dichiara illegittimo l'importo minimo della sanzione dovuta a Inps e Inail per lavoro nero tra il 4 luglio 2006 e 23 novembre 2010 (3 mila euro a lavoratore). Nella stessa pronuncia la Corte dichiara legittime le diverse discipline sulla responsabilità solidale negli appalti che si sono susseguite tra il 2007 e il 2012. Responsabilità solidale. Entrambe le questioni sono state sollevate dal tribunale di Bologna. La prima riguarda la cosiddetta responsabilità solidale negli appalti (ex art. 29, comma 2, del digs n. 276/2003), in virtù della qua- E incostituzionale l'importo minimo di sanzione per lavoro nero (3 mila euro a lavoratore), operativo dal 4 luglio 2006 al 23 novembre 2010 Che cosa dice la Corte E incostituzionale l'importo minimo di sanzione per lavoro nero (3 mila euro a lavoratore), operativo dal 4 luglio 2006 al 23 novembre 2010 Sono legittime le discipline sulla responsabilità solidale negli appalti susseguitesi tra il 2007 e 2012, anche se fino al 9 febbraio 2012 obbligano il committente al pagamento di contributi e sanzioni non versati dall'appaltatore e dal 10 febbraio 2012 solo di contributi E incostituzionale l'importo minimo di sanzione per lavoro nero (3 mila euro a lavoratore), operativo dal 4 luglio 2006 al 23 novembre 2010 Sono legittime le discipline sulla responsabilità solidale negli appalti susseguitesi tra il 2007 e 2012, anche se fino al 9 febbra previdenziale rest[erebbe] soggetto a due diverse discipline a seconda della data in cui si viene a collocare l'inadempimento dell'appaltatore». La Corte non concorda e dichiara non fondata la questione «perché non contrasta con il principio di eguaglianza disparità di trattamento e perché la prima norma ha introdotto una sanzione sproporzionata alla gravita complessiva della violazione, eccessiva, irragionevole e ingiustamente vessatoria nei confronti del datore di lavoro. La Corte dichiara fondata la questione: un trattamento differenziato ritiene effettivamente che «la applicato alle stesse fattispecie, sanzione può risultare del tutto ma in momenti diversi nel sproporzionata rispetto alla tempo, poiché il fluire del tempo gravita dell'inadempimento del può costituire un valido elemento datore di lavoro e incoerente con di diversificazione delle la sua natura». Poiché le sanzioni situazioni giuridiche». Un hanno una funzione risarcitoria, minimo alle sanzioni. La seconda spiega, la previsione di una questione riguarda l'art. 36-bis, soglia minima che non tenga le, se l'appaltatore non paga i conto dalla durata della contributi dei dipendenti, gli enti comma 7, lett. a, del di n. 223/2006 (convertito dalla legge prestazione è irragionevole. di previdenza li possono L'irragionevolezza, chiosa la richiedere al committente. L'art. n. 248/2006) nella parte in cui, modificando l'art. 3, comma 3, Corte, appare evidente nel caso 1, comma 911, della legge n. del di n. 12/2002 (convertito esaminato per cui si è verificato 296/2007 (Finanziaria 2007) ha dalla legge n. 73/2002) «ha che, per 12 lavoratori assunti in previsto che tale responsabilità previsto nel caso d'impiego di nero tra il 1° maggio 2008 e il 30 comprende, oltre ai contributi, lavoratori in nero una sanzione novembre 2009, l'inadempimento sanzioni e somme aggiuntive. La civile connessa all'omesso contributivo tra Inps e Inail è di norma è stata operativa dal 1° gennaio 2007 al 9 febbraio 2012. versamento di contributi e premi soli 2.704 euro, ma la sanzione è riferita a ciascun lavoratore non di 90.000 euro. Il 10 febbraio 2012 è entrato in inferiore a 3.000 euro vigore l'art. 21 del di n. 5/2012 indipendentemente dalla durata (convertito dalla legge n. della prestazione lavorativa 35/2012) che ha limitato la accertata». La norma è stata responsabilità ai soli operativa dal 4 luglio 2006 al 23 novembre 2010. Il 24 novembre contributi, escludendo sanzioni e 2010 è entrata in vigore la legge somme aggiuntive. Il tribunale sospetta che le norme contrastino n. 183/2010 che ha abolito il l'art. 3 della Costituzione per minimo di sanzione. Anche in tal disparità di trattamento, poiché «il caso il tribunale sospetta che le regime della responsabilità norme contrastino l'art. 3 solidale del committente in materia della Costituzione per Previdenza Pag. 9
© Copyright 2024 ExpyDoc