Azienda USL 6 - Comune di Polizzi Generosa

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551611– fax 0921.688205
Commissione Straordinaria - Servizio Polizia Municipale
AVVISO PUBBLICO
- Vista la L.R. n°15/2000 che ha istituito l’anagrafe canina al fine di dare soluzione al gravoso
fenomeno del randagismo e abbandono degli animali.
- Visto il D.A. 2825/2007, Linee Guida sul Randagismo, che ha stabilito le competenze dei Comuni
per provvedere alla vigilanza e controllo.
- Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 06.08.2013, contingibile ed urgente concernente la
tutela della incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 209 del 06.09.2013;
SI INFORMANO I CITTADINI
- Che con Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 69 del 25.10.2013, visionabile sul sito
istituzionale del Comune, è stata recepita l’Ordinanza del Ministero della Salute sopra citata.
- Che con Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 30 del 23.05.2014, visionabile sul sito
istituzionale del Comune, è stato modificato l’art. 1, comma 3, lettera b) della predetta Ordinanza
n. 69/2013.
- Che il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell’ASP 6 di Petralia Sottana è disponibile ad
applicare i microchips ai cani che ne sono sprovvisti non ancora iscritti all’Anagrafe Canina.
- Che per avere fornito il servizio, bisogna concordare l’appuntamento e chiedere informazione
all’Ufficio della Polizia Municipale.
- Che – con riferimento a quanto previsto all’art. 1 dell’Ordinanza N. 69 del 25.10.2013
vigente nel Comune di Polizzi Generosa, nonché all’art. 1 dell’Ordinanza del Ministero
della Salute del 06.09.2013 – tutti coloro che conducono cani nelle aree urbane o nei
luoghi aperti al pubblico devono osservare le seguenti prescrizioni:
1.Il proprietario o il detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e
della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a
persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
2.Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la
responsabilità per il relativo periodo.
3.Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il
detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a)utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la
conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le
aree per cani da individuare a cura del Comune;
b)portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio
per l’incolumità di persone o animali o quando è richiesto dalle Autorità competenti.
Applicare comunque la museruola in Piazza SS. Trinità, Via Garibaldi, Piazza Gramsci,
Piazza Umberto I, Via Giovanni Borgese, Piazza Matteotti e Largo Zingari, in occasione di
manifestazioni o eventi caratterizzati dalla maggiore presenza di pedoni, quali, a titolo
esemplificativo, fiere, sagre, processioni religiose. Nelle aree pedonali, la museruola
deve essere applicata al cane, in presenza di un numero di pedoni tale da non rendere
possibile mantenere dai predetti una adeguata distanza di sicurezza. Deve, comunque,
essere sempre applicata se richiesto dalle competenti Autorità.
c)affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d)prima di acquisire un cane, assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed
etologiche nonché sulle norme in vigore;
e)assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di
convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4.E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere
con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse (paletta e sacchetto).
5.Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza, valgono tutte le disposizioni di cui
all’Ordinanza contingibile ed urgente del 6 agosto 2013, emanata dal Ministero della Salute,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 209 del 06.09.2013, concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
- Che riguardo all’art. 2 dell’Ordinanza N. 69 del 25.10.2013, relativamente alle sanzioni, si
specifica:
1.Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 51,00, ai sensi dell’art. 672 del Codice Penale .
2.In caso di mancanza di copertura assicurativa o di mancata esibizione della polizza
assicurativa e della documentazione relativa all’iscrizione all’anagrafe canina, oltre alla
sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo accertatore dispone l’affidamento temporaneo
del cane al canile convenzionato. Analogamente si procede nel caso in cui il proprietario,
possessore o detentore, rientri in una delle categorie indicate nell’art. 4 comma 1 dell’O.M.
06.08.2013.
3.La restituzione del cane al legittimo proprietario, da richiedersi perentoriamente entro 10
giorni dalla data di affidamento al canile convenzionato, è subordinata alla contestuale
presenza dei seguenti presupposti:
a)assenza delle condizioni di cui all’art. 4 dell’O.M. del 06.08.2013, pubblicata sulla
GURI nr. 209 del 06.09.2013;
b)iscrizione all’anagrafe canina o comprovata identificazione del cane, tramite
l’inserimento del microchip presso l’ambulatorio comunale di anagrafe canina o presso
veterinario libero professionista;
c)esibizione della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi,
valevole per almeno 6 mesi, nei confronti dei cani dichiarati a rischio elevato di
aggressività, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’O.M. 06.08.2013, ed inseriti nel Registro
detenuto ed aggiornato dai servizi veterinari, di cui all’art. 3, comma 3 della medesima
Ordinanza;
d)pagamento delle spese di recupero e ricovero dell’animale secondo le tariffe vigenti.
4.Al trasgressore che abbia la residenza anagrafica nel Comune di Polizzi Generosa e che non
rientri in una delle categorie indicate all’art. 4 dell’O.M. del 06.08.2013, in deroga a quanto
stabilito al comma 2 del presente articolo, può essere affidata la custodia temporanea
dell’animale, con l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni della normativa in materia e a darne
comunicazione, tassativamente entro 10 giorni, all’Ufficio Anagrafe canina del Comune.
L’omessa comunicazione è sanzionata ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5.In caso di rinuncia espressa da parte del proprietario alla restituzione dell’animale, ovvero di
cani appartenenti a proprietario, possessore o detentore che rientri in una delle categorie
indicate all’art. 4 comma 1 dell’O.M. del 06.08.2013, ovvero trascorsi i termini di cui al comma
3 del presente articolo per la richiesta di restituzione, l’Ufficio comunale competente in
materia di “ Tutela degli animali”, sulla base delle valutazioni del rischio effettuate dal servizio
veterinario dell’ASP n.6 di Palermo, valuta l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari
al ricovero del cane, in via definitiva, nel canile convenzionato oppure proporre agli organi
comunali competenti, il pagamento da parte del proprietario di una somma forfettaria da
determinarsi con apposito regolamento comunale.
Dalla Residenza Municipale, lì 27/05/2014
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
F.to (Isp. Capo Gioacchino Lavanco)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Dott. Salvatore Di Marca)