Div. IV/2/AC Al Personale Tecnico e Amministrativo USM. Prot

Div. IV/2/AC
Al Personale Tecnico e Amministrativo
USM. Prot. 0008705 del 03/04/2014
e, per conoscenza:
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri di Servizio
Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali
Ai Direttori delle Biblioteche d’Area
Ai Coordinatori d’Area
Ai Capi Divisione
Ai Responsabili Uffici di Staff della Direzione
Generale
Ai Responsabili delle SeDI
Ai Sovrintendenti delle Aziende Agricole
LORO SEDI
e, per conoscenza:
Alle Organizzazioni Sindacali
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie
LORO SEDI
Oggetto: Turni di ferie per l'anno 2014
Al fine di attuare una corretta programmazione delle attività e per garantire il miglior
funzionamento delle strutture universitarie, i Responsabili inviteranno i dipendenti a
predisporre l’indicazione di massima del piano ferie per l’anno 2014 entro il 30 Aprile 2014.
Questa anticipazione della programmazione permetterà un più corretto utilizzo delle ferie da
parte di tutto il personale e una più funzionale distribuzione delle presenze nel corso
dell’anno, per evitare situazioni di disagio o disservizi all’utenza.
Le ferie dovranno essere usufruite tenendo conto dei limiti e delle modalità previste dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Contratto Collettivo Integrativo.
1.
Ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L. stipulato il 16.10.2008:
a) il personale già in servizio nel Comparto Università alla data dell’1.1.2011 ha diritto, in ogni
anno solare, ad un periodo di ferie retribuite, inclusi i due giorni di cui all'art. 1, comma 1°
lettera a) della legge 23.12.1977, n. 937, determinato come segue:
-
28 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali;
-
32 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 6 giorni settimanali.
b) il personale assunto dopo il 1° gennaio 2011 nelle Amministrazioni del Comparto Università,
fino al compimento di tre anni di servizio, ha diritto, in ogni anno solare, ad un periodo di ferie
retribuite, inclusi i due giorni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23.12.1977, n.
937, determinato come segue:
-
26 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali;
-
30 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 6 giorni settimanali.
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c) il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ha diritto per ogni anno
solare ad un numero di giorni di ferie pari a quelli dei lavoratori a tempo pieno.
d) il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale ha diritto per ogni anno
solare ad un periodo di ferie ridotto in modo proporzionale a quello delle giornate di lavoro
prestate nell’anno.
e) le ferie vengono proporzionalmente ridotte per i seguenti tipi di assenze dal servizio:
-
congedi parentali con trattamento economico ridotto al 30% o senza retribuzione;
-
malattie dei figli nei periodi senza retribuzione;
-
congedi per documentati gravi motivi familiari, di studio e di formazione, ai sensi
dell'articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009;
-
congedi per motivi di servizio all’estero del coniuge ai sensi dell'articolo 33 del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009;
-
aspettative per dottorato di ricerca o altra esperienza lavorativa ai sensi dell'articolo 37
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009;
-
congedi retribuiti per gravi e documentati motivi familiari ai sensi dell'art. 80 della
legge n. 388 del 20.12.2000 e dell'art. 42 del decreto legislativo 26.3.2001 n. 151;
-
aspettative presso altre amministrazioni pubbliche ai sensi del punto 11 dell’art. 20 del
C.C.N.L. 2006/2009.
2. Le ferie possono essere godute anche con mezze giornate (dall'inizio dell'orario di lavoro
all'inizio della pausa ovvero dalla fine della pausa alla fine dell'orario di lavoro) purché
l'attività che precede o segue la mezza giornata di ferie sia pari alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero.
3. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare, ai
sensi della menzionata legge n. 937/77 che, per comodità di contabilizzazione, vengono
aggiunte, da parte di questa Amministrazione, al totale dei giorni di ferie sopra riportati al
punto 1. lett. a) e b).
4. I dipendenti potranno verificare l’ammontare dei giorni di ferie spettanti, come sopra
determinati, attraverso il cedolino stipendi, che riporta anche i dati relativi alle ferie fruite a
tutto il mese precedente.
In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, per le strutture ubicate fuori dalla città di
Milano, i Responsabili saranno tenuti a comunicare al proprio personale se intendono
considerare giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della città di Milano ricadente il 7
dicembre in alternativa alla ricorrenza del Santo Patrono della sede di lavoro.
5. Le ferie spettano per intero, nei limiti sopra riportati, solo al personale assunto a tempo
indeterminato o determinato che presta servizio per tutto l’anno. Per il personale assunto in
data successiva al 1° gennaio e/o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, la durata delle
ferie è determinata in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso
dell’anno. La frazione di mese uguale o inferiore a 15 giorni di servizio non fa maturare ferie,
mentre la frazione superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
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6. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più
periodi nel corso dell’anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di
ferie in precedenza stabiliti e approvati dal responsabile della struttura, assicurando
comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane
continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. In ogni caso il godimento di giornate
di ferie da parte del dipendente non potrà essere differito dal Responsabile di oltre due
settimane, per ragioni di servizio e con motivazione scritta.
Tenendo conto che in alcuni periodi dell’anno, la presenza degli utenti risulta molto ridotta, e
che le richieste di ferie dei dipendenti possono rendere difficile l’erogazione e la gestione dei
servizi ordinariamente forniti, i Responsabili potranno proporre eventuali periodi di chiusura
che dovranno essere concordati con tutti i dipendenti della struttura e non potranno in ogni
caso superare le due settimane, salvo specifici accordi.
Nel caso in cui non vi fosse l’accordo di tutti i dipendenti della struttura, l’Amministrazione
valuterà la proposta di chiusura. Qualora, in base al numero e all’area professionale dei
dipendenti in disaccordo, sia possibile destinarli a prestare servizio presso altra struttura
(previo assenso del responsabile della struttura ricevente), l’Amministrazione approverà la
chiusura. In caso contrario negherà l’autorizzazione.
7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla
corresponsione di compensi sostitutivi. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare di
pertinenza. E’ tassativamente esclusa l’anticipazione delle ferie che si matureranno nel
successivo anno.
Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso
dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane lavorative nei 18
mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, in applicazione del punto 12 dell’art. 28
del C.C.N.L. 2006/2009.
In relazione a quanto previsto dall’art. 13 “Regolamento delle ferie” del Contratto Collettivo
Integrativo 2004-2005, le ferie residue dell’anno 2013 potranno essere usufruite, in accordo
con il responsabile della struttura, entro il 30 settembre 2014, fatta salva la possibilità di
procrastinarne fino a due settimane lavorative entro il 30 giugno 2015, come previsto dal punto
12 dell’art. 28 del C.C.N.L. 2006/2009).
8. Ogni dipendente deve comunicare preventivamente al responsabile della propria struttura il
recapito presso il quale è reperibile in quanto le ferie, per indifferibili motivi di servizio,
possono essere sospese o interrotte. In tal caso il dipendente richiamato in servizio avrà diritto
al rimborso delle spese di viaggio. Il dipendente avrà inoltre diritto al rimborso delle spese
anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
9. Le ferie sono sospese da ricovero ospedaliero o da malattie debitamente documentate che si
protraggano per più di 3 giorni e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di
accertare mediante visita medico legale.
A tal fine l'interessato dovrà dare tempestiva comunicazione alla Sezione Gestione Permessi
Contrattuali e Segreteria Rapporti Sindacali della Divisione Stipendi e Carriere del Personale
(qui di seguito Sezione), all’apposito numero telefonico (02 50313281) oppure inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] e al
Responsabile della propria Struttura di appartenenza; diversamente il periodo di ferie non
verrà considerato interrotto.
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Le ferie sono altresì sospese al ricorrere delle ipotesi previste dall’art. 30 del C.C.N.L.
2006/2009 purchè l’Amministrazione sia stata tempestivamente informata, utilizzando le
stesse modalità indicate nel paragrafo precedente:
•
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
•
lutto per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo
grado o del convivente;
•
documentata grave infermità, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 53/2000, del
coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente.
Le ferie, inoltre, potranno essere interrotte per malattia dei figli d’età inferiore agli otto anni,
che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero, in applicazione del comma 4 dell’art. 47 del
D.Lgs. 151/2001.
10. Anche nel caso di malattie insorte prima o dopo un periodo di ferie da godere o goduto,
qualunque ne sia la durata, e nel rispetto dell’attuale normativa in materia di assenze dal
servizio dei dipendenti contrattualizzati (D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito in Legge n.
133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dal CCNL 2006/2009 del 16/10/2008),
l’interessato dovrà dare tempestiva comunicazione alla Sezione con le modalità già sopra
indicate.
Contestualmente il dipendente dovrà informare anche il Responsabile della propria struttura
di appartenenza al fine di consentire di riorganizzare l'attività lavorativa e di rimuovere
eventuali difficoltà dovute all’assenza non prevista del collaboratore.
11. Prima della cessazione dal servizio il dipendente ha l’obbligo di esaurire le ferie maturate.
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 95 del 6.7.2012 ("Revisione della spesa pubblica) è fatto
divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per mancato godimento di ferie
maturate e non usufruite dal personale prima della cessazione del servizio e non danno luogo
in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente
disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità,
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Fanno eccezione le
cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di periodi di malattia, di dispensa
dal servizio o decesso del dipendente (circolare DFP 40033 del 08.10.2012).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Sezione:
tel. 02503-13284, 13119, 13283.
La presente circolare potrà essere consultata alla pagina Internet:
http://www.unimi.it/personale/perstecamm/2124.htm
Con i migliori saluti.
f.to Bruno Quarta
Direttore Generale
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