Div. IV/2/AC Al Personale Tecnico e Amministrativo USM. Prot. 0008705 del 03/04/2014 e, per conoscenza: Ai Direttori di Dipartimento Ai Direttori dei Centri di Servizio Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali Ai Direttori delle Biblioteche d’Area Ai Coordinatori d’Area Ai Capi Divisione Ai Responsabili Uffici di Staff della Direzione Generale Ai Responsabili delle SeDI Ai Sovrintendenti delle Aziende Agricole LORO SEDI e, per conoscenza: Alle Organizzazioni Sindacali Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie LORO SEDI Oggetto: Turni di ferie per l'anno 2014 Al fine di attuare una corretta programmazione delle attività e per garantire il miglior funzionamento delle strutture universitarie, i Responsabili inviteranno i dipendenti a predisporre l’indicazione di massima del piano ferie per l’anno 2014 entro il 30 Aprile 2014. Questa anticipazione della programmazione permetterà un più corretto utilizzo delle ferie da parte di tutto il personale e una più funzionale distribuzione delle presenze nel corso dell’anno, per evitare situazioni di disagio o disservizi all’utenza. Le ferie dovranno essere usufruite tenendo conto dei limiti e delle modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Contratto Collettivo Integrativo. 1. Ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L. stipulato il 16.10.2008: a) il personale già in servizio nel Comparto Università alla data dell’1.1.2011 ha diritto, in ogni anno solare, ad un periodo di ferie retribuite, inclusi i due giorni di cui all'art. 1, comma 1° lettera a) della legge 23.12.1977, n. 937, determinato come segue: - 28 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali; - 32 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 6 giorni settimanali. b) il personale assunto dopo il 1° gennaio 2011 nelle Amministrazioni del Comparto Università, fino al compimento di tre anni di servizio, ha diritto, in ogni anno solare, ad un periodo di ferie retribuite, inclusi i due giorni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23.12.1977, n. 937, determinato come segue: - 26 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali; - 30 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 6 giorni settimanali. 1 VIA FESTA DEL PERDONO, 7 – C.A.P. 20122 – C.F. 80012650158 – TEL. 02 503 111 – fax 02 50312627 c) il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ha diritto per ogni anno solare ad un numero di giorni di ferie pari a quelli dei lavoratori a tempo pieno. d) il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie ridotto in modo proporzionale a quello delle giornate di lavoro prestate nell’anno. e) le ferie vengono proporzionalmente ridotte per i seguenti tipi di assenze dal servizio: - congedi parentali con trattamento economico ridotto al 30% o senza retribuzione; - malattie dei figli nei periodi senza retribuzione; - congedi per documentati gravi motivi familiari, di studio e di formazione, ai sensi dell'articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009; - congedi per motivi di servizio all’estero del coniuge ai sensi dell'articolo 33 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009; - aspettative per dottorato di ricerca o altra esperienza lavorativa ai sensi dell'articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009; - congedi retribuiti per gravi e documentati motivi familiari ai sensi dell'art. 80 della legge n. 388 del 20.12.2000 e dell'art. 42 del decreto legislativo 26.3.2001 n. 151; - aspettative presso altre amministrazioni pubbliche ai sensi del punto 11 dell’art. 20 del C.C.N.L. 2006/2009. 2. Le ferie possono essere godute anche con mezze giornate (dall'inizio dell'orario di lavoro all'inizio della pausa ovvero dalla fine della pausa alla fine dell'orario di lavoro) purché l'attività che precede o segue la mezza giornata di ferie sia pari alla metà dell'orario di lavoro giornaliero. 3. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare, ai sensi della menzionata legge n. 937/77 che, per comodità di contabilizzazione, vengono aggiunte, da parte di questa Amministrazione, al totale dei giorni di ferie sopra riportati al punto 1. lett. a) e b). 4. I dipendenti potranno verificare l’ammontare dei giorni di ferie spettanti, come sopra determinati, attraverso il cedolino stipendi, che riporta anche i dati relativi alle ferie fruite a tutto il mese precedente. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, per le strutture ubicate fuori dalla città di Milano, i Responsabili saranno tenuti a comunicare al proprio personale se intendono considerare giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della città di Milano ricadente il 7 dicembre in alternativa alla ricorrenza del Santo Patrono della sede di lavoro. 5. Le ferie spettano per intero, nei limiti sopra riportati, solo al personale assunto a tempo indeterminato o determinato che presta servizio per tutto l’anno. Per il personale assunto in data successiva al 1° gennaio e/o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, la durata delle ferie è determinata in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso dell’anno. La frazione di mese uguale o inferiore a 15 giorni di servizio non fa maturare ferie, mentre la frazione superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 2 VIA FESTA DEL PERDONO, 7 – C.A.P. 20122 – C.F. 80012650158 – TEL. 02 503 111 – fax 02 50312627 6. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie in precedenza stabiliti e approvati dal responsabile della struttura, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. In ogni caso il godimento di giornate di ferie da parte del dipendente non potrà essere differito dal Responsabile di oltre due settimane, per ragioni di servizio e con motivazione scritta. Tenendo conto che in alcuni periodi dell’anno, la presenza degli utenti risulta molto ridotta, e che le richieste di ferie dei dipendenti possono rendere difficile l’erogazione e la gestione dei servizi ordinariamente forniti, i Responsabili potranno proporre eventuali periodi di chiusura che dovranno essere concordati con tutti i dipendenti della struttura e non potranno in ogni caso superare le due settimane, salvo specifici accordi. Nel caso in cui non vi fosse l’accordo di tutti i dipendenti della struttura, l’Amministrazione valuterà la proposta di chiusura. Qualora, in base al numero e all’area professionale dei dipendenti in disaccordo, sia possibile destinarli a prestare servizio presso altra struttura (previo assenso del responsabile della struttura ricevente), l’Amministrazione approverà la chiusura. In caso contrario negherà l’autorizzazione. 7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare di pertinenza. E’ tassativamente esclusa l’anticipazione delle ferie che si matureranno nel successivo anno. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane lavorative nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, in applicazione del punto 12 dell’art. 28 del C.C.N.L. 2006/2009. In relazione a quanto previsto dall’art. 13 “Regolamento delle ferie” del Contratto Collettivo Integrativo 2004-2005, le ferie residue dell’anno 2013 potranno essere usufruite, in accordo con il responsabile della struttura, entro il 30 settembre 2014, fatta salva la possibilità di procrastinarne fino a due settimane lavorative entro il 30 giugno 2015, come previsto dal punto 12 dell’art. 28 del C.C.N.L. 2006/2009). 8. Ogni dipendente deve comunicare preventivamente al responsabile della propria struttura il recapito presso il quale è reperibile in quanto le ferie, per indifferibili motivi di servizio, possono essere sospese o interrotte. In tal caso il dipendente richiamato in servizio avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio. Il dipendente avrà inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto. 9. Le ferie sono sospese da ricovero ospedaliero o da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare mediante visita medico legale. A tal fine l'interessato dovrà dare tempestiva comunicazione alla Sezione Gestione Permessi Contrattuali e Segreteria Rapporti Sindacali della Divisione Stipendi e Carriere del Personale (qui di seguito Sezione), all’apposito numero telefonico (02 50313281) oppure inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] e al Responsabile della propria Struttura di appartenenza; diversamente il periodo di ferie non verrà considerato interrotto. 3 VIA FESTA DEL PERDONO, 7 – C.A.P. 20122 – C.F. 80012650158 – TEL. 02 503 111 – fax 02 50312627 Le ferie sono altresì sospese al ricorrere delle ipotesi previste dall’art. 30 del C.C.N.L. 2006/2009 purchè l’Amministrazione sia stata tempestivamente informata, utilizzando le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente: • partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; • lutto per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o del convivente; • documentata grave infermità, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. Le ferie, inoltre, potranno essere interrotte per malattia dei figli d’età inferiore agli otto anni, che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero, in applicazione del comma 4 dell’art. 47 del D.Lgs. 151/2001. 10. Anche nel caso di malattie insorte prima o dopo un periodo di ferie da godere o goduto, qualunque ne sia la durata, e nel rispetto dell’attuale normativa in materia di assenze dal servizio dei dipendenti contrattualizzati (D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito in Legge n. 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dal CCNL 2006/2009 del 16/10/2008), l’interessato dovrà dare tempestiva comunicazione alla Sezione con le modalità già sopra indicate. Contestualmente il dipendente dovrà informare anche il Responsabile della propria struttura di appartenenza al fine di consentire di riorganizzare l'attività lavorativa e di rimuovere eventuali difficoltà dovute all’assenza non prevista del collaboratore. 11. Prima della cessazione dal servizio il dipendente ha l’obbligo di esaurire le ferie maturate. Con l’entrata in vigore del D.L. n. 95 del 6.7.2012 ("Revisione della spesa pubblica) è fatto divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per mancato godimento di ferie maturate e non usufruite dal personale prima della cessazione del servizio e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Fanno eccezione le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di periodi di malattia, di dispensa dal servizio o decesso del dipendente (circolare DFP 40033 del 08.10.2012). Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Sezione: tel. 02503-13284, 13119, 13283. La presente circolare potrà essere consultata alla pagina Internet: http://www.unimi.it/personale/perstecamm/2124.htm Con i migliori saluti. f.to Bruno Quarta Direttore Generale 4 VIA FESTA DEL PERDONO, 7 – C.A.P. 20122 – C.F. 80012650158 – TEL. 02 503 111 – fax 02 50312627
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