Art. 33 della bozza del nuovo TUC - Botteghe Storiche

Art. 33
(Locali e botteghe storiche)
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), promuove, anche in
collaborazione con i comuni, iniziative volte alla valorizzazione dei locali e delle botteghe storiche
e alla salvaguardia delle attività economiche, commerciali e artigianali svolte a livello tradizionale
sul territorio, anche mediante particolari forme di sostegno.
2. Sono considerati locali, botteghe storiche e attività tradizionali:
a) i locali e le botteghe connotati da particolare valore storico-artistico, architettonico
ovvero sottoposti a vincoli e tutele di natura monumentale, destinati ad attività commerciali,
artigianali e di pubblico esercizio svolte continuativamente e in modo documentabile da almeno 70
anni;
b) le botteghe d’arte, nelle quali sono svolte attività artistiche da almeno 50 anni, consistenti
nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme,
modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione
artistica della Regione, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;
c) le attività di commercio, somministrazione, artigianato o miste, compresi cinema, teatri e
librerie, svolte da almeno 50 anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o
lavorazione, nello stesso locale e di cui siano mantenute le caratteristiche originarie dell’attività. In
tal caso la nozione di locale o bottega storica non è caratterizzata dall’eccellenza degli arredi, dal
valore storico – artistico, architettonico, dalla originalità e tipicità delle merci, dalla creazione di
prodotti artistici o da lavorazione o mestieri antichi, bensì dalla continuità nel tempo della presenza
e dal mantenimento dell’identità e delle caratteristiche originarie dell’attività.
3. Sono istituiti, presso l’Assessorato regionale competente in materia di Attività Produttive,
appositi elenchi nei quali vengono iscritti, sulla base dei criteri, dei requisiti e delle modalità
stabilite nel Regolamento di cui all’articolo 4, i locali, le botteghe storiche e le attività tradizionali
di cui al comma 2.
4. L’iscrizione negli elenchi di cui al comma 3 comporta:
a) l’acquisizione della qualifica di locale, bottega storica o artistica e di attività
tradizionale;
b) l’utilizzo del logo regionale di riconoscimento, adottato con deliberazione di
Giunta regionale, recante la dicitura “ Locale o Bottega a rilevanza storica del Lazio”, “ Botteghe
d’arte del Lazio”, “Attività economica/commerciale/artigianale laziale svolta a livello tradizionale”,
da collocare all’esterno dell’esercizio e da utilizzare nella pubblicistica. L’utilizzo del logo
regionale è subordinato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi regionali;
c) l’inserimento in diverse iniziative di promozione dei “ locali, botteghe storiche e d’arte
e delle attività tradizionali laziali” promosse dalla Regione.
5. La Regione promuove e favorisce altresì la stipula di accordi tra i Comuni, i titolari delle
attività e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio dei canoni di
locazione.
6. Alle forme di sostegno di cui al comma 1 si provvede mediante un fondo rotativo finalizzato ad
interventi di recupero e valorizzazione dei locali, delle botteghe o delle attività tradizionali.