Art. 33 (Locali e botteghe storiche) 1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), promuove, anche in collaborazione con i comuni, iniziative volte alla valorizzazione dei locali e delle botteghe storiche e alla salvaguardia delle attività economiche, commerciali e artigianali svolte a livello tradizionale sul territorio, anche mediante particolari forme di sostegno. 2. Sono considerati locali, botteghe storiche e attività tradizionali: a) i locali e le botteghe connotati da particolare valore storico-artistico, architettonico ovvero sottoposti a vincoli e tutele di natura monumentale, destinati ad attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio svolte continuativamente e in modo documentabile da almeno 70 anni; b) le botteghe d’arte, nelle quali sono svolte attività artistiche da almeno 50 anni, consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica della Regione, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica; c) le attività di commercio, somministrazione, artigianato o miste, compresi cinema, teatri e librerie, svolte da almeno 50 anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione, nello stesso locale e di cui siano mantenute le caratteristiche originarie dell’attività. In tal caso la nozione di locale o bottega storica non è caratterizzata dall’eccellenza degli arredi, dal valore storico – artistico, architettonico, dalla originalità e tipicità delle merci, dalla creazione di prodotti artistici o da lavorazione o mestieri antichi, bensì dalla continuità nel tempo della presenza e dal mantenimento dell’identità e delle caratteristiche originarie dell’attività. 3. Sono istituiti, presso l’Assessorato regionale competente in materia di Attività Produttive, appositi elenchi nei quali vengono iscritti, sulla base dei criteri, dei requisiti e delle modalità stabilite nel Regolamento di cui all’articolo 4, i locali, le botteghe storiche e le attività tradizionali di cui al comma 2. 4. L’iscrizione negli elenchi di cui al comma 3 comporta: a) l’acquisizione della qualifica di locale, bottega storica o artistica e di attività tradizionale; b) l’utilizzo del logo regionale di riconoscimento, adottato con deliberazione di Giunta regionale, recante la dicitura “ Locale o Bottega a rilevanza storica del Lazio”, “ Botteghe d’arte del Lazio”, “Attività economica/commerciale/artigianale laziale svolta a livello tradizionale”, da collocare all’esterno dell’esercizio e da utilizzare nella pubblicistica. L’utilizzo del logo regionale è subordinato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi regionali; c) l’inserimento in diverse iniziative di promozione dei “ locali, botteghe storiche e d’arte e delle attività tradizionali laziali” promosse dalla Regione. 5. La Regione promuove e favorisce altresì la stipula di accordi tra i Comuni, i titolari delle attività e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio dei canoni di locazione. 6. Alle forme di sostegno di cui al comma 1 si provvede mediante un fondo rotativo finalizzato ad interventi di recupero e valorizzazione dei locali, delle botteghe o delle attività tradizionali.
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