circolare Area Tecnica 30 gennaio 2014

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Aggiornamento AREA TECNICA
Circolare 30 gennaio 2014
Valutazione Ambientale Strategica - 1
Premessa
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, con la Direttiva 2001/42/CE
del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente, hanno introdotto definitivamente negli Stati membri il concetto
di valutazione ambientale.
Art. 1 Obiettivi: “La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della predetta direttiva, venga effettuata la
valutazione di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.”.
In sostanza la dimensione ambientale, dall’entrata in vigore della direttiva (luglio 2004),
acquista un peso determinante sui processi di pianificazione urbanistica al pari di
quella economica, sociale e territoriale.
La promozione dello sviluppo sostenibile si sostanzia anche attraverso la valutazione
dei probabili effetti delle scelte insite nei piani/ programmi sull’ambiente; i “probabili
effetti” da indagare non sono solo quelli di tipo puntuale, ovvero generati dall’intervento
specifico proposto dal piano (per esempio il numero di abitanti equivalenti di una
lottizzazione residenziale), ma anche i cumulativi, ovvero quelli generati dallo stesso e
dalla sommatoria di altri (per esempio, quanto incide tale aumento antropico di abitanti
equivalenti all’interno del piano regolatore generale), quindi analizzati in un’ottica più
ampia.
La valutazione ambientale rende anche obbligatoria la partecipazione attiva delle autorità
e del pubblico nella fase di costruzione del piano.
Il processo di valutazione ambientale proposto a livello europeo accompagna non solo
l’iter di formazione del piano/programma, ma l’intero ciclo di vita dello stesso, con
particolare attenzione alla fase post realizzazione attraverso il sistema di monitoraggio.
Introduzione e riferimenti normativi
La Costituzione Italiana all’articolo 117 stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
…..
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
In Italia l’attuazione della Direttiva 2001/42/CE è stata prevista dalla Parte II del Decreto
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” (di seguito Codice
dell’ambiente), rivista poi con il successivo Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.
Tale decreto:
stabilisce i principi e gli strumenti per rendere effettiva ed efficace la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi affinchè la stessa contribuisca in modo
fattivo all’obiettivo dello sviluppo sostenibile;
norma la procedura attraverso la quale si devono sviluppare le diverse fasi del
processo.
La VAS, come strumento che accompagna il piano/programma dalla fase di avvio di
formazione alla completa realizzazione, si basa sull’analisi preventiva degli effetti
ambientali dell’attuazione di tali atti. La sua omissione costituisce vizio di illegittimità e
annullamento degli atti di adozione - approvazione di un determinato
piano/programma (numerose le sentenze in tale direzione, si veda per esempio TAR
Campania sentenza n. 3829 del 24/7/2013).
A distanza di anni dall’entrata in vigore del Codice dell’ambiente, tale procedura
dovrebbe essere diventata consueta all’interno dell’operato dei Comuni e vista non come
un’ulteriore appesantimento della norma, ma come un’opportunità per valutare ad ampio
spettro l’effettiva sostenibilità delle scelte di pianificazione troppo spesso dettate
esclusivamente da logiche economiche. “La valutazione ambientale di piani, programmi e
progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le
condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa
degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa
distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica” art. 4 c. 3 del Codice
dell’ambiente.
La disamina verrà effettuata in due circolari, cercando di focalizzare gli aspetti che più
interessano nella quotidianità l’area tecnica dei Comuni. Un successivo approfondimento
verterà sulla procedura di assoggettabilità alla VAS.
Articoli 5, 6, 7 e 9 del Codice dell’ambiente (nelle parti riguardanti la VAS):
Definizioni art. 5
Valutazione Ambientale Strategica (VAS): processo che comprende, secondo le
disposizioni al titolo II della seconda parte del codice dell’ambiente, lo svolgimento di una
verifica di assoggettabilità , l’elaborazione di un rapporto ambientale (di seguito RA), lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e
degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla
decisione ed il monitoraggio.
Piani e programmi (di seguito piano): atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati che sono elaborati da un’autorità (nazionale,
regionale o locale) o che sono previsti da disposizioni normative (l’elenco all’articolo 6).
Rapporto Ambientale (RA): documento, redatto ai sensi dell’art. 13, che indaga i possibili
impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano.
Parere motivato: provvedimento obbligatorio espresso dall’autorità competente riportante
eventuali osservazioni e condizioni emerse durante le fasi di consultazione .
Autorità Competente: la pubblica amministrazione a cui compete l’adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità (procedura oggetto di una successiva e
specifica circolare) e l’elaborazione del parere motivato.
Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano ovvero, nel caso in
cui il soggetto che predispone il piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, la
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva lo stesso.
Proponente: soggetto pubblico o privato che elabora il piano.
Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che, per loro specifiche competenze in materia ambientale, possono essere
interessate agli impatti sull’ambiente (per esempio ASL, ARPA).
Consultazione: tutte le forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella
valutazione dei piani.
Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o gruppi
(per esempio associazioni ambientaliste).
Pubblico interessato: il pubblico che potenzialmente subisce o può subire gli effetti delle
decisioni in materia ambientale o che è portatore d’interesse su tali procedure.
Oggetto della disciplina art. 6
La VAS riguarda piani che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale. Il comma 2 dell’articolo 6, al quale si rimanda, elenca i piani
obbligatoriamente soggetti a VAS , tra i quali quelli “della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli” e quelli che possono avere possibili impatti sui siti di protezione degli
uccelli selvatici (ZPS), sui siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali della flora e della fauna (SIT Siti Habitat Natura 2000).
Importante (e sull’argomento ritorneremo in una prossima circolare): il comma 3 sancisce
che per i piani elencati “che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale
è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi
sull’ambiente secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso
livello di sensibilità ambientale dell’area di intervento.”
Inoltre il 3-bis mette in capo all’autorità competente la decisione circa l’obbligatorietà di
sottoporre a VAS piani diversi da quelli elencati al comma 2 ma che definiscono un
quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti e producono impatti significativi
sull’ambiente.
Competenze art. 7
“Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali i piani di cui all’articolo 6
commi da 1 a 4 la cui approvazione compete alle regioni e provincie autonome o agli enti locali.”
Il Codice dell’ambiente prevede che le Regioni (e le provincie autonome di Trento e
Bolzano) disciplinino con leggi e regolamenti:
i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
i criteri per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
l’individuazione dei piani da sottoporre a VAS e la metodologia di svolgimento delle
consultazioni;
le regole per l’emissione del parere motivato da parte dell’autorità competente.
E’ necessario quindi che venga effettuata dal singolo l’analisi comparata tra la norma
nazionale e quella specifica regionale.
Norme procedurali generali art. 9
Alla procedura di VAS si applicano le disposizioni in materia di procedimento
amministrativo delle Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
L’autorità competente ai fini della consultazione:
indice una o più conferenze dei servizi (art. 14 e seguenti L. 241/1990) allo scopo di
acquisire elementi informativi nonché le valutazioni ed osservazioni dei soggetti
competenti in materia ambientale;
può stabilire con il proponente, l’autorità procedente e gli altri soggetti interessati
accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di informazione e consultazione ai
fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
Modulistica:
Si allega alla presente un modello di delibera di giunta di avvio della procedura di VAS e
di nomina delle autorità:
Scarica il modello in formato pdf
Il modello in formato Word è scaricabile del nostro sito www.entionline.it al seguente
percorso: AREA TECNICAAmbiente  Modulistica Delibera G.C. - Avvio
procedura VAS (Word)
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potete richiederla a: [email protected] oppure via fax allo 02/87366244.
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