Contratto sponsorizzazione Ascotrade

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra
COMUNE DI TREVISO con sede in via Municipio n. 16 P.IVA
00486490261 nella persona del Dirigente dell’Unità di Progetto Welfare, Maurizio Vanin (di seguito indicato come “Sponsee”);
e
ASCOTRADE S.p.A. con sede in Pieve di Soligo (TV) via Verizzo n.
1030 - P.IVA 01201910260 - nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di Presidente, Stefano Busolin (di seguito indicato come “Sponsor”);
(di seguito indicate insieme come “le Parti”)
PREMESSO CHE
-
lo Sponsee intende promuovere iniziative e attività di carattere
culturale nell’ambito della rassegna denominata “Estate Trevigiana” per l’anno 2012, con un programma di manifestazioni ed
eventi previsti da giugno a settembre (come da allegato);
-
lo Sponsor è azienda che opera nel settore energetico (gas naturale, energia elettrica ed energie rinnovabili) e nell’ambito delle
proprie iniziative promozionali è interessato ad instaurare con lo
Sponsee un rapporto di collaborazione a carattere promopubblicitario per la diffusione del proprio marchio e dell’attività
svolta, nell’ambito della rassegna di cui al paragrafo precedente;
-
l’iniziativa di cui trattasi corrisponde agli interessi generali del
Comune di Treviso ed il contratto è finalizzato all’offerta di un
maggior numero di spettacoli durante l’estate ed a una migliore
1
qualità degli stessi con conseguente promozione e valorizzazione dell’immagine del Comune di Treviso nei confronti della cittadinanza e dei terzi in generale;
-
le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità
e le condizioni previste nel presente contratto, che rientra ad ogni
effetto
nell’ambito
dei
rapporti
di
collaborazione
promo-
pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni di legge emanate in materia;
-
con deliberazione n. del …. dichiarata immediatamente eseguibile, l’Amministrazione Comunale ha accettato la sponsorizzazione di € 10.000,00 (IVA compresa) da parte di Ascotrade Spa per
la realizzazione dell’Estate Trevigiana 2012, in cambio della veicolazione dell’immagine della suddetta ditta con le modalità stabilite nel presente contratto;
Tutto ciò premesso tra le Parti così come sopra rappresentate
si conviene e stipula quanto segue:
1. Finalità
1. Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, lo Sponsee si impegna a collaborare con lo Sponsor per la
realizzazione di iniziative promo-pubblicitarie e di visibilità nell’ambito
della rassegna “Estate Trevigiana”, per il periodo da giugno a settembre 2012, secondo quanto previsto negli articoli che seguono.
2. Definizioni
1. Nel presente contratto si definisce:
a) “lo Sponsee” – indica il Comune di Treviso
2
b) “lo Sponsor” - indica Ascotrade S.p.A.
c) “le Parti “ – indica il Comune di Treviso - Ascotrade S.p.A.
d) “il marchio” - indica il segno distintivo di proprietà della
azienda
3. Oggetto e durata del contratto
1. Lo Sponsee concede all’azienda la qualifica di Sponsor nell’ambito
della rassegna succitata, ricevendo in cambio un corrispettivo di €
10.000,00 (IVA compresa).
2. Il contratto avrà validità per il periodo di durata della rassegna. È
espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
4. Obblighi dello Sponsee
1. lo Sponsee si impegna a:
1. apporre il marchio dello Sponsor per ciascun strumento di comunicazione, in posizione di evidenza sul materiale tipografico
della rassegna: manifesti, locandine, pieghevoli, catalogo, o
altro con il quale sarà promosso il programma generale
dell’Estate Trevigiana;
2. evidenziare
il
marchio/logo
della
Sponsor,
conforme
all’esemplare che sarà consegnato dallo Sponsor stesso allo
Sponsee sul sito del Comune nella sezione dedicata alla manifestazione Estate Trevigiana e ad attivare il relativo link al
sito ufficiale di Ascotrade.
3. invitare alla conferenza stampa di presentazione lo Sponsor e
lasciare spazio per interventi dello stesso durante l’incontro
3
nonché provvedere alla distribuzione di materiale promozionale e informativo dello Sponsor ai partecipanti;
4. consentire ove possibile, previo accordo e nel rispetto dei regolamenti comunali in materia, la gestione di stand e postazioni di promozione dei servizi (con anche la distribuzione di
gadget o materiale informativo) da parte dello Sponsor, così
come eventuali strutture pubblicitarie (vedi strutture gonfiabili o
altro) nell’ambito del programma di manifestazioni previsto;
5. provvedere alla distribuzione di materiale pubblicitario dello
Sponsor nell’ambito delle manifestazioni che prevedono posti
a sedere;
6. prevedere, su richiesta dello Sponsor, delle presenze riservate
(max 10) nell’ambito di tutte le manifestazioni a pagamento;
7. assumersi l’onere degli eventuali importi COSAP e Imposta di
Pubblicità dovuti per le esposizioni pubblicitarie sopra riportate.
5. Esclusione e responsabilità
La conduzione e le scelte organizzative e gestionali relative alle iniziative dello Sponsee restano completamente estranee allo Sponsor,
il quale non risponderà per nessuna ragione delle scelte operate
dallo Sponsee.
6. Facoltà dello Sponsor
E’ facoltà dello sponsor porre in essere ulteriori iniziative promopubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con lo Sponsee.
4
7. Pubblicità
Lo sponsor avrà facoltà nel territorio del Comune di Treviso, per la
durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell’evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato
nella sponsorizzazione, previo accordo con lo Sponsee e nei limiti dei
regolamenti comunali in materia.
8. Limiti di responsabilità
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra Sponsee e Sponsor, di modo che nessuno dei due
soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni
dell'altro.
9. Esclusiva
Lo Sponsee potrà scegliere altri co-Sponsor purché essi non siano
dello stesso settore in cui opera lo Sponsor (gas naturale, energia
elettrica ed energie rinnovabili) e purché l'associazione fra i vari coSponsor non possa nuocere agli interessi e all'immagine dello Sponsor. Questi in ogni caso entro 30 gg. dalla conoscenza della nomina
di un co-Sponsor, nei casi sopra descritti, potrà risolvere il contratto
ed avrà in tal caso diritto al rimborso pro-quota dei vantaggi non goduti.
10. Obblighi dello sponsor
5
1.Sottoporre il materiale promo-pubblicitario, prima della sua diffusione, al Dirigente dell’Unità di Progetto Welfare, per presa visione;
2. a titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo Sponsee e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponderà allo Sponsee
un importo complessivo pari a € 10.000,00, IVA inclusa. Tale importo
verrà corrisposto con le seguenti modalità:
A) € 4.132,23 + IVA 21%, per un totale di € 5.000,00 alla sottoscrizione del presente contratto, con contestuale emissione di fattura
con indicati i riferimenti bancari;
B) € 4.132,23 + IVA 21%, per un totale di € 5.000,00 previa presentazione di fattura con indicati i riferimenti bancari, con scadenza alla
fine di settembre.
11. Modificazioni contrattuali
1. Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida
ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per
iscritto da entrambe le parti.
2. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più
delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non
dovrà intendersi quale abrogazione tacita.
3. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente
contratto dovrà essere trasmessa all’altra parte nella forma scritta.
4. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede
dell’altra parte, così come indicato nel preambolo del presente con-
6
tratto, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente
all’altra parte per iscritto.
12. Clausola compromissioria
1. A eccezione delle obbligazioni di cui all'art. 11, ogni controversia
inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e comunque a esso conseguente o connessa sarà decisa mediante arbitrato irrituale devoluto a un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dallo Sponsee, uno designato dallo Sponsor,
e il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo
dai primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Treviso.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro venti giorni dal ricevimento della predetta raccomandata.
In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte
istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Treviso.
3. Il Collegio Arbitrale che avrà sede in Treviso svolgerà le proprie
attività ed adotterà il lodo con la massima libertà di forme.
13. Spese
Tutte le spese contrattuali saranno a carico del Comune di Treviso,
salvo le spese di registrazione del contratto, che avverrà solo in caso
d’uso e che saranno a carico della parte che lo avrà richiesto.
14. Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo.
7
15. Elezione di domicilio
Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto
presso le sedi così come indicato in premessa. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata a.r. o equipollente
per la prova dell’avvenuta ricezione.
16. Risoluzione del contratto
1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per
gli effetti dell’art.1456 c.c.:
- l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
- comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza
nell’esecuzione del contratto;
- atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna Parte;
2. Il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra
le parti.
17. Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (qui di seguito
“Codice”) relativo alla “protezione dei di dati personali”, le parti si
danno reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa prevista
dall’art. 13 del Codice, in ordine al trattamento e alla comunicazione
dei dati forniti all’atto della stipula del presente contratto e/o succes-
8
sivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla
sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
18. Stipula del contratto
Il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata redatta
in duplice originale da registrare in caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Treviso
Il Dirigente dell’Unità di Progetto Welfare – dott-. Maurizio Vanin
_________________
Per Ascotrade S.p.A.
Il Presidente – dott. Stefano Busolin
_________________
Allegato: Programma Rassegna Estate Trevigiana 2012
9